Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 –

Commissione / Germania

(causa C‑211/13) 1  ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle successioni e donazioni — Normativa nazionale che prevede un abbattimento più elevato nel caso in cui il defunto, al momento del decesso, il donatore o il beneficiario risiedessero sul territorio dello Stato membro — Oggetto del ricorso per inadempimento — Restrizione — Giustificazione»

1. 

Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Adeguamento puramente formale delle censure successivamente all’emissione del parere motivato, a causa di una modifica della normativa nazionale — Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 22‑24)

2. 

Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. — Normativa tributaria — Imposta sulle successioni e donazioni — Normativa nazionale che concede un abbattimento per il trasferimento di beni situati sul territorio di tale Stato membro — Abbattimento più elevato in caso di residenza del defunto, del donatore o del beneficiario sul territorio dello Stato membro interessato — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza [Artt. 63 TFUE e 65, §§ 1, a), e 3, TFUE] (v. punti 43, 44, 46, 47, 52, 53, 55‑61)

Dispositivo

1) 

Avendo adottato e mantenendo in vigore disposizioni legislative per effetto delle quali, nell’applicazione delle imposte di successione e donazione con riguardo ad un immobile sito in Germania, viene concesso un abbattimento meno elevato qualora il de cuius, alla data del decesso, ovvero il donatore alla data di effettuazione della donazione, e il beneficiario, alla data del fatto generatore dell’imposta, risiedessero in un altro Stato membro, laddove un abbattimento considerevolmente più elevato viene concesso qualora almeno una delle due parti risiedesse in Germania alle date medesime, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 63 TFUE.

2) 

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) 

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


( 1 ) GU C 171 del 15.6.2013.