PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentata l’11 giugno 2013 ( 1 )

Causa C‑579/12 RX‑II

Commissione europea contro Guido Strack

«Riesame — Funzione pubblica — Funzionari — Congedi — Riporto di giorni di congedo ordinario non goduti a causa di malattia — Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari — Articolo 4 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione»

I – Introduzione

1.

Nell’ambito del presente procedimento di riesame la Corte è chiamata a pronunciarsi essenzialmente sulla questione se le prescrizioni minime in materia di diritto sociale riconosciute a livello di Unione europea si applichino allo stesso modo ai funzionari delle istituzioni europee e ai lavoratori di diritto comune.

2.

La questione di cui trattasi viene sollevata in relazione al diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. Detto diritto, attuato anzitutto dalla direttiva 93/104/CE ( 2 ) e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE ( 3 ), rientra tra i principi generali del diritto sociale dell’Unione ed è oggi sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 4 ).

3.

Nel caso di specie, la Commissione europea ha negato al sig. Strack, ex funzionario di tale istituzione, il riporto all’anno 2005 di 38,5 giorni di congedo ordinario non goduti nel 2004 a causa di una malattia di lunga durata dell’interessato. A fondamento della decisione controversa, adottata il 15 marzo 2007, la Commissione ha richiamato una norma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 5 ) in base alla quale il riporto del congedo all’anno successivo non può eccedere i dodici giorni quando le ragioni per cui non se ne è usufruito non sono imputabili a esigenze di servizio (articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto). Dato che nel frattempo il sig. Strack ha ottenuto il riconoscimento di una pensione di invalidità, si tratta ora di sapere se i giorni di congedo ordinario del 2004 eccedenti i dodici giorni riportati automaticamente all’anno 2005 debbano essere liquidati in denaro (articolo 4, secondo comma, dell’allegato V dello Statuto).

4.

A fronte del diniego della Commissione, il sig. Strack ha adito i giudici dell’Unione ed è risultato vittorioso in primo grado dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale della funzione pubblica») ( 6 ). Quest’ultimo ha considerato che all’interessato dovesse essere accordato il riporto del congedo ordinario di cui non aveva usufruito per causa di malattia anche oltre i dodici giorni riportati automaticamente, essendo la Commissione tenuta a rispettare le stesse prescrizioni minime applicabili ai lavoratori di diritto comune in forza della direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte nella sua giurisprudenza Schultz‑Hoff ( 7 ).

5.

Il Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale»), adito dalla Commissione in sede di impugnazione, ha tuttavia annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica e, deliberando nel merito, ha respinto il ricorso del sig. Strack ( 8 ). La sentenza del Tribunale si fonda essenzialmente sulla tesi secondo cui la direttiva 2003/88 e la giurisprudenza Schultz‑Hoff non potrebbero essere trasposte al regime applicabile ai funzionari delle istituzioni europee.

6.

Ricordo che nella sentenza Schultz‑Hoff e a. la Corte ha statuito che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite ( 9 ). Essa ha sostanzialmente confermato tale conclusione nelle sentenze successive, pur modificandola nei dettagli ( 10 ).

7.

Su proposta del primo avvocato generale, la Sezione del riesame della Corte ha deciso di avviare un procedimento di riesame della sentenza del Tribunale ( 11 ) (articoli 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, 62 e 62 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte). L’oggetto di detto riesame è stato formulato come segue:

«Il riesame verterà sulle questioni se, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa al diritto alle ferie annuali retribuite quale principio del diritto sociale dell’Unione, sancito anche espressamente all’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] e oggetto in particolare della direttiva [2003/88], la sentenza del Tribunale (...) comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione per il fatto che detto Tribunale, quale giudice d’impugnazione, ha interpretato:

l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto (...) nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, le ferie annuali retribuite, e,

di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione può essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni».

8.

Per la prima volta un procedimento di riesame verte così su questioni di diritto sostanziale in materia di diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione. Ben al di là della problematica del riporto dei giorni di congedo, che può sembrare a prima vista piuttosto tecnica, l’orientamento che la Corte adotterà a tal proposito riveste un’importanza fondamentale ai fini dell’evoluzione e della concreta attuazione del diritto della funzione pubblica europea nel suo insieme.

II – Contesto normativo

A – La Carta

9.

In forza dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, «[o]gni lavoratore ha diritto a (...) ferie annuali retribuite».

10.

Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( 12 ), detta disposizione si basa sulla direttiva 93/104, sull’articolo 2 della Carta sociale europea ( 13 ) e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ( 14 ).

B – Lo Statuto

11.

Ai sensi dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, che rientra tra le disposizioni generali di quest’ultimo:

«I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati».

12.

Al titolo IV, capo 2, dello Statuto, in materia di congedi, l’articolo 57, primo comma, stabilisce quanto segue:

«Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle istituzioni [dell’Unione], previo parere del comitato dello statuto».

13.

L’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto ( 15 ), che rientra nelle disposizioni che disciplinano le modalità per la concessione dei congedi, stabilisce quanto segue:

«Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell’anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all’anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

Il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

(...)».

14.

Una circolare della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione, pubblicata sulle Informazioni amministrative n. 66‑2002 del 2 agosto 2002, prevede quanto segue:

«Se il numero di giorni di congedo non utilizzati è superiore a dodici, i giorni di congedo eccedenti i dodici giorni previsti dallo Statuto possono essere riportati solo se è accertato che il funzionario non ha potuto fruirne nell’anno civile in corso per motivi imputabili ad esigenze di servizio».

15.

La circolare in parola è stata sostituita, con effetto dal 1o maggio 2004, dalla decisione della Commissione del 28 aprile 2004 che introduce disposizioni di attuazione in materia di congedi ( 16 ), le quali prevedono, tra l’altro, quanto segue:

«Il riporto superiore a [dodici] giorni è autorizzato solo se è accertato che l’interessato(a) non ha potuto fruirne nell’anno civile in corso per ragioni imputabili ad esigenze del servizio (che devono essere specificamente indicate) e si cumula con i diritti relativi all’anno civile seguente, previa decisione del [responsabile delle risorse umane];

(...)

Non è autorizzato il riporto superiore a [dodici] giorni se il mancato utilizzo dei giorni di congedo dipende da ragioni diverse dalle esigenze del servizio (ad esempio da motivi di salute: malattia, infortunio, recupero di congedo ordinario in seguito ad infortunio o a malattia sopravvenuti nel corso di un congedo ordinario, congedo di maternità, congedo di adozione, congedo parentale, congedo per motivi familiari, aspettativa per motivi personali, congedo non retribuito, congedo per servizio militare, ecc.);

(...)».

16.

Dalla conclusione dei capi d’amministrazione del 9 gennaio 1970, n. 53A/70, risulta inoltre che il riporto del congedo deve essere limitato a dodici giorni anche in caso di malattia prolungata.

C – La direttiva 2003/88

17.

La direttiva 2003/88 sostituisce la direttiva 93/104 e i rimandi a quest’ultima devono essere letti come riferiti alla prima ( 17 ).

18.

A norma del considerando 6 della direttiva 2003/88:

«Conviene tener conto dei principi dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, compresi quelli relativi al lavoro notturno».

19.

L’articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.   La presente direttiva si applica:

a)

ai periodi minimi di (...) ferie annuali (...)

(...)».

20.

L’articolo 7 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Ferie annuali», recita come segue:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.   Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

III – Analisi

21.

In linea con il contesto delineato dalla Sezione del riesame nella sua decisione di apertura del procedimento ( 18 ), la mia analisi della sentenza soggetta a riesame verterà essenzialmente sulla questione se il Tribunale abbia compromesso l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione per il fatto di aver interpretato erroneamente gli articoli 1 sexies, paragrafo 2, e 4 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari per quanto riguarda il riporto del congedo ordinario non goduto a causa di una malattia di lunga durata dell’interessato.

22.

Occorre subito respingere la tesi avanzata dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione europea, a detta dei quali nel caso di specie non si potrebbe ravvisare alcun pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione per il fatto che il Tribunale non avrebbe applicato «norme di portata trasversale», bensì disposizioni dello Statuto che non possono trovare applicazione in nessun altro settore del diritto dell’Unione.

23.

Se la tesi propugnata da dette due istituzioni dovesse essere accolta, il procedimento di riesame rischierebbe di essere privato di ogni significato utile. Mi sembra che la Commissione e il Consiglio abbiano frainteso la ragion d’essere di tale procedimento. Il rischio di compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione può insorgere, infatti, anche in relazione a norme tecniche che sono parte di una normativa speciale qualora esse siano interpretate e applicate dal Tribunale in modo tale da porle in contrasto con disposizioni vigenti in altri settori del diritto dell’Unione o con principi di diritto dell’Unione aventi una portata trasversale.

24.

È in quest’ottica che verificherò anzitutto se la sentenza soggetta a riesame sia viziata da errori di diritto per quanto attiene alle regole dello Statuto applicabili al congedo annuale (v. sub A infra), prima di dedicarmi alla questione se tali eventuali errori compromettano l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione (v. sub B infra).

A – Errori di diritto commessi dal Tribunale

25.

Le parti e le istituzioni che hanno presentato osservazioni alla Corte si trovano su posizioni molto distanti quanto alla questione se la sentenza soggetta a riesame sia viziata da errori di diritto con riferimento al diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. Il sig. Strack afferma che il Tribunale ha commesso gravi errori di diritto negando l’applicazione delle norme dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretate dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff, nel contesto dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e dell’articolo 4 dell’allegato V dello stesso. La Commissione e il Consiglio sostengono una tesi diametralmente opposta e difendono, con argomentazioni sostanzialmente identiche, la sentenza soggetta a riesame come emanata dal Tribunale.

1. Sull’interpretazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto: incorporazione delle prescrizioni minime della direttiva 2003/88

26.

A norma dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, «[i] funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati».

27.

A differenza del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale, in qualità di giudice di secondo grado, ha interpretato detta disposizione nel senso che non comprende le prescrizioni in materia di ferie annuali retribuite previste all’articolo 7 della direttiva 2003/88 e interpretate dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff ( 19 ).

28.

Così facendo il Tribunale ha dato dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto una lettura troppo restrittiva che non appare per nulla convincente.

29.

Dall’articolo 1, paragrafo 1, e dai considerando della direttiva 2003/88 ( 20 ) risulta infatti espressamente che tale direttiva è volta a prevedere «prescrizioni minime di sicurezza e di salute» in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. L’oggetto della direttiva 2003/88 corrisponde quindi perfettamente a quello dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto che si riferisce anch’esso, e in termini pressoché identici, a «requisiti minimi» nell’ambito delle «norme sanitarie e di sicurezza». Alla luce della formulazione dei due testi succitati, ritengo difficile sostenere che la direttiva 2003/88, volta tra l’altro ad attuare il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, non sia inglobata nell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto.

30.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale ( 21 ) nonché dalla Commissione e dal Consiglio, non è possibile limitare il campo di applicazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto alle sole norme minime tecniche di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non previste da altre disposizioni dello Statuto ( 22 ). Una tale interpretazione non considererebbe che il suddetto articolo 1 sexies rientra tra le disposizioni generali dello Statuto che si applicano in modo trasversale a tutti i settori del diritto della funzione pubblica europea e che non possono pertanto essere interpretate in modo restrittivo.

31.

D’altro canto, gli argomenti legati alla genesi dell’articolo 1 sexies dello Statuto avanzati dalla Commissione sono lungi dal deporre a favore di un’interpretazione restrittiva di tale disposizione. Né la proposta iniziale della Commissione ( 23 ), né la versione di detto articolo 1 sexies approvata dalla «commissione di concertazione» ( 24 ) contengono infatti elementi chiari e precisi indicanti che solo le norme tecniche sanitarie e di sicurezza, o solo i settori non disciplinati da altre parti dello Statuto, sarebbero presi in considerazione dalla suddetta nuova disposizione.

32.

È vero che la versione tedesca della proposta iniziale della Commissione fa riferimento alle «norme sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro» ( 25 ). Tale precisazione aggiuntiva, anche supponendo possa rivelare un qualsiasi intento di escludere le prescrizioni minime in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, non è tuttavia presente nelle altre versioni linguistiche della proposta della Commissione da me consultate ( 26 ). La suddetta precisazione, rinvenibile in una sola versione linguistica della proposta di regolamento, mi sembra quindi priva di rilievo ai fini di stabilire in modo affidabile la volontà del legislatore comunitario dell’epoca, tanto più che la versione finale dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto adottata dal Consiglio ( 27 ) non contiene più nessun riferimento al «luogo di lavoro», neppure nella versione tedesca.

33.

La Commissione non può nemmeno avvalersi dell’articolo 31 della Carta per giustificare un’interpretazione restrittiva dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto. Detta disposizione della Carta contiene in effetti due distinti paragrafi, dei quali solo il primo disciplina espressamente la salute e la sicurezza dei lavoratori, mentre il secondo, dedicato all’orario di lavoro e ai congedi retribuiti, non menziona in modo esplicito gli aspetti della salute e della sicurezza. Ciò non toglie che anche detto secondo paragrafo riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi della direttiva 2003/88, ex direttiva 93/104. L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta si fonda, infatti, in particolare, sull’ultima direttiva citata, come risulta chiaramente dalle spiegazioni relative alla Carta ( 28 ). Orbene, l’obiettivo di tale direttiva è proprio quello di prevedere prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie ( 29 ).

34.

Altrettanto poco convincente è l’argomento della Commissione, ripreso dal Tribunale nella sentenza soggetta a riesame ( 30 ), secondo cui un’«incorporazione» nello Statuto delle prescrizioni minime contenute nella direttiva 2003/88 contrasterebbe con l’autonomia del legislatore dell’Unione in materia di funzione pubblica consacrata dall’articolo 336 TFUE. Come osserva correttamente il sig. Strack, è proprio nell’esercizio di detta autonomia legislativa che il Consiglio ha inserito nello Statuto una disposizione di carattere generale, e cioè l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, che introduce le norme minime in materia di sanità e di sicurezza, comprese quelle presenti nella direttiva 2003/88, nel diritto della funzione pubblica europea.

35.

La considerazione della direttiva 2003/88 nell’ambito di una causa come quella in esame non comporta nessuna violazione dell’autonomia del legislatore, ma corrisponde alla lettera e alla ratio di una nuova clausola che esso stesso ha deciso di inserire nello Statuto. Pur se è vero che le prescrizioni minime contenute nelle direttive dell’Unione in materia di lavoro sono rivolte anzitutto agli Stati membri e non sono automaticamente opponibili alle istituzioni dell’Unione ( 31 ), quelle contenute nella direttiva 2003/88 sono divenute applicabili alla funzione pubblica europea attraverso l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto.

36.

Tutto considerato, ritengo quindi che l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto possa e debba essere interpretato nel senso che esso ricomprende le prescrizioni in materia di organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, quelle relative alle ferie annuali retribuite. Statuendo in senso contrario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto che ha viziato la sentenza soggetta a riesame.

2. Sull’interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto: riporto del congedo ordinario non goduto a causa di malattia

37.

A norma dell’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, il riporto del congedo ordinario all’ano successivo non può superare i dodici giorni nel caso in cui il funzionario non abbia fruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell’anno civile in corso per ragioni non imputabili a esigenze di servizio.

38.

A differenza del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale, quale giudice di secondo grado, ha interpretato la disposizione succitata nel senso che essa implica che il diritto al riporto del congedo annuale eccedente i dodici giorni può essere riconosciuto soltanto in caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni. Ciò esclude, secondo il Tribunale, ogni riporto di giorni di congedo eccedenti il limite normativo di dodici giorni quando essi non sono stati goduti a causa di una malattia di lunga durata del funzionario interessato ( 32 ).

39.

In considerazione delle ragioni che andrò a esporre nel prosieguo, l’interpretazione dell’articolo 4, primo comma, dell’articolo V dello Statuto fornita dal Tribunale mi sembra eccessivamente restrittiva e poco rispettosa delle prescrizioni minime in materia di ferie annuali previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce della giurisprudenza Schultz‑Hoff.

40.

È vero che l’interpretazione sostenuta dal Tribunale, vigorosamente difesa peraltro dalla Commissione e dal Consiglio, sembra potersi fondare, almeno a prima vista, sull’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto. La lettera di detta disposizione esclude infatti ogni riporto del congedo eccedente il limite normativo di dodici giorni, a meno che esso non sia giustificato da ragioni imputabili ad esigenze di servizio, cosicché un riporto dei congedi non usufruiti per altre ragioni, in particolare per cause di malattia, sembrerebbe a priori ammesso soltanto nei limiti dei dodici giorni.

41.

Tuttavia, come ha sottolineato la Corte nella sua giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 33 ).

42.

Per quanto attiene anzitutto al contesto normativo nel quale s’inserisce l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto, si deve tener conto delle disposizioni generali di detto Statuto e, più in particolare, del suo articolo 1 sexies, paragrafo 2. Come ho già osservato ( 34 ), tale norma rende applicabili alla funzione pubblica europea, tra le altre, le prescrizioni minime contenute nella direttiva 2003/88 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, ivi comprese quelle in materia di ferie annuali retribuite (articolo 7 della direttiva 2003/88).

43.

Per quanto attiene inoltre agli obiettivi perseguiti dallo Statuto, occorre sottolineare che la riforma attuata dal regolamento n. 723/2004, entrato in vigore il 1o maggio 2004, era volta, fra l’altro, a modernizzare il suddetto Statuto, risalente al 1962, sotto il profilo del rispetto dei diritti e dei principi fondamentali riconosciuti a livello di Unione ( 35 ) e altresì in materia di protezione sociale ( 36 ). Ne consegue che un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, quale il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, sancito segnatamente dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e attuato dalla direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza in materia, merita un’attenzione particolare in sede di interpretazione e di applicazione di tutte le norme dello Statuto.

44.

Sia gli obiettivi perseguiti dallo Statuto che il contesto normativo in cui si colloca l’articolo 4 del suo allegato V depongono quindi a favore della presa in considerazione delle prescrizioni minime derivanti dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, come interpretate dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff e incorporate nello Statuto attraverso il suo articolo 1 sexies, paragrafo 2.

45.

A ciò non si può eccepire che l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto contiene una lex specialis che prevale sul suo articolo 1 sexies, paragrafo 2. Contrariamente a quanto sembrano voler sostenere la Commissione e il Consiglio, la Corte non ha mai dichiarato che tutte le disposizioni contenute negli allegati allo Statuto devono necessariamente prevalere sulle sue disposizioni generali. È vero che la Corte ha affermato che le norme dello Statuto e dei suoi allegati hanno lo stesso rango ( 37 ), ma il carattere di lex specialis è stato riconosciuto agli allegati solo nella misura in cui essi attuavano disposizioni specifiche dello Statuto ( 38 ). Orbene, tra l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, e l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto non intercorre un rapporto siffatto. Certo, le «modalità per la concessione dei congedi» contenute nell’allegato V attuano il titolo IV, capo 2, dello Statuto, in particolare il suo articolo 57, ma tale allegato non contiene nessuna misura di attuazione relativa all’articolo 1 sexies dello Statuto.

46.

Anche ammettendo che si possa ritenere che l’articolo 4 dell’allegato V contiene norme più specifiche rispetto all’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, nulla toglie che l’interpretazione e l’applicazione di dette regole deve tener conto dell’imperativo della «concordanza pratica» tra l’una e l’altra di tali disposizioni dello Statuto.

47.

L’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto sancisce un principio che trova applicazione in tutti i settori da esso disciplinati. Ne consegue che le prescrizioni minime di sicurezza e di salute cui esso rinvia – in particolare quelle dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretato dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff – devono essere debitamente prese in considerazione in sede di interpretazione e applicazione di tutte le norme dello Statuto, ivi comprese quelle del suo allegato V.

48.

Ciò vale a maggior ragione per il fatto che l’articolo 1 sexies dello Statuto è più recente dell’articolo 4 del suo allegato V, cosicché esso può essere considerato una lex posterior. Nell’interpretare e applicare l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto non si possono quindi ignorare i nuovi orientamenti introdotti recentemente nello Statuto dal legislatore mediante l’articolo 1 sexies.

49.

Ciò non significa che in tal modo la regola del divieto di riporto del congedo ordinario, di cui all’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, perda il suo effetto utile. Infatti, solo in caso di malattia di lunga durata del funzionario interessato le prescrizioni minime della direttiva 2003/88, come interpretate dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff e inserite nello Statuto attraverso il suo articolo 1 sexies, paragrafo 2, richiedono un certo temperamento di tale regola.

50.

Letto alla luce dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e della giurisprudenza Schultz‑Hoff (applicabile alla funzione pubblica europea in forza dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto), l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto deve essere interpretato nel senso che non osta al riporto dei giorni di congedo ordinario eccedenti il limite normativo di dodici giorni quando una malattia di lunga durata ha impedito al funzionario interessato di usufruire interamente del suo diritto al congedo ordinario.

51.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza soggetta a riesame, nonché dalla Commissione e dal Consiglio, l’interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto illustrata al paragrafo 50, supra, non è contra legem ( 39 ). Al contrario, ritengo che tale interpretazione sia la sola pienamente rispettosa, non soltanto della lettera, ma anche del contesto normativo nel quale s’inserisce l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto e degli obiettivi perseguiti dalla disciplina di cui trattasi.

52.

La problematica del diritto alle ferie non interamente godute per ragioni di malattia può essere affrontata soltanto interpretando in modo flessibile il divieto di riporto contenuto all’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, a pena di compromettere l’essenza stessa delle prescrizioni minime derivanti dall’articolo 1 sexies, paragrafo 2, di tale Statuto in collegamento con l’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretato dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff:

o si ritiene, come il Tribunale della funzione pubblica ( 40 ), che il riporto del diritto al congedo non goduto per ragioni di malattia non rientri affatto nell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto,

o si assimila l’incapacità lavorativa debitamente comprovata da un certificato medico alle «esigenze di servizio» che giustificano un riporto dei giorni di congedo non goduti.

53.

La prima interpretazione alternativa (v. paragrafo 52, primo trattino, supra) si fonda sull’idea che anche il divieto di riportare all’anno successivo giorni di congedo in numero superiore a dodici «per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio» si presta a essere interpretato. Si può ammettere che detto divieto possa essere interpretato in modo restrittivo e compreso nel senso che limita soltanto i giorni di congedo ordinario che possono essere riportati per ragioni puramente personali, rientranti, a differenza delle esigenze di servizio stabilite dai suoi superiori gerarchici, nella libera scelta di ciascun funzionario. Orbene, la malattia è una circostanza che non dipende né dalla libera scelta del funzionario interessato, né dalle decisioni adottate dal suo superiore.

54.

La seconda interpretazione alternativa (v. paragrafo 52, secondo trattino, supra) si basa sulla considerazione che obbligare un funzionario a lavorare o a usufruire del suo congedo ordinario quando il suo stato di salute non gli permette di conseguire gli obiettivi né dell’una, né dell’altra attività, non sarebbe soltanto contrario alla normativa in vigore ( 41 ), ma anche all’interesse del servizio. Se l’utilizzo del periodo di congedo ordinario da parte del funzionario malato è contrario all’interesse del servizio, non può essergli negato il riporto dei giorni di congedo non goduti per ragioni di malattia.

55.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo pertanto che l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto possa e debba essere interpretato nel senso che non osta al riporto di giorni di congedo ordinario eccedenti il limite normativo di dodici giorni ove una malattia di lunga durata abbia impedito al funzionario interessato di usufruire interamente dei suoi diritti al congedo ordinario. Statuendo in senso contrario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto che vizia la sentenza soggetta a riesame.

3. Conclusione intermedia

56.

Decidendo di non tenere conto delle prescrizioni minime in materia di ferie annuali retribuite, come risultano dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce della giurisprudenza Schultz‑Hoff, il Tribunale ha commesso due errori di diritto. Esso si è fondato non soltanto su un’interpretazione erronea dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, ma anche su una lettura errata dell’articolo 4 dell’allegato V di quest’ultimo.

B – Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione

57.

Dato che la sentenza soggetta a riesame è viziata da due errori di diritto attinenti all’interpretazione e all’applicazione degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, e 4 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari, si tratta di esaminare se, ed eventualmente in che misura, ciò comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

1. Sui quattro criteri impiegati dalla Corte per accertare la sussistenza di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione

58.

Nelle due sentenze di riesame ad oggi emanate, la Corte si è concentrata, nel verificare se una decisione del Tribunale comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, su quattro aspetti, fermo restando che essa si è fondata su una valutazione globale di essi, considerati nel loro insieme:

la circostanza che il Tribunale si sia discostato da una giurisprudenza costante della Corte ( 42 );

il fatto che la decisione soggetta a riesame possa costituire un precedente per cause future ( 43 );

la circostanza che i principi disattesi dal Tribunale occupino una posizione importante nell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 44 ), il che può accadere in particolare quando detti principi sono garantiti dalla Carta ( 45 );

il fatto che la norma di diritto considerata non rientri esclusivamente nell’ambito del diritto della funzione pubblica, ma sia invece applicabile indipendentemente dalla materia di cui trattasi ( 46 ).

59.

Benché le suddette quattro considerazioni «non siano né essenziali né esaustive» ( 47 ), esse sono comunque sufficienti a permettere alla Corte di riscontrare, nel caso di specie, un pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione, come evidenzierò nel prosieguo.

a) Sul primo e sul secondo criterio

60.

Per quanto attiene anzitutto ai primi due criteri, si deve constatare che il Tribunale si è discostato da una giurisprudenza consolidata della Corte rifiutandosi di applicare al caso del sig. Strack gli insegnamenti della sentenza Schultz‑Hoff e a. ( 48 ). La sentenza soggetta a riesame crea così il rischio di una divergenza nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione in materia di ferie retribuite a seconda che si tratti di lavoratori di diritto comune o della funzione pubblica europea.

61.

La sentenza soggetta a riesame può quindi costituire un precedente per cause future dal momento che, se venisse confermata, darebbe di certo origine a una nuova corrente giurisprudenziale in materia di ferie retribuite nel settore della funzione pubblica europea.

62.

La Commissione e il Consiglio eccepiscono che non spetta alla Corte, nel quadro del procedimento di riesame, pronunciarsi sulla fondatezza di un’evoluzione giurisprudenziale del Tribunale, tracciata da quest’ultimo in veste di giudice d’appello. Orbene, tale argomento mi sembra privo di rilevanza nel caso di specie.

63.

La Corte ha effettivamente sostenuto che spetta ormai solo al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale far evolvere la giurisprudenza in materia di funzione pubblica; il fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata su una questione di diritto non è, inoltre, di per sé, sufficiente per giustificare un riesame ( 49 ). Ciò non significa tuttavia che il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale abbiano ricevuto dalla Corte «carta bianca» per far evolvere la giurisprudenza in materia di funzione pubblica a loro piacimento e senza preoccuparsi della compatibilità di una tale giurisprudenza con gli altri settori del diritto dell’Unione e in particolare con i suoi principi fondanti. La Corte ha avuto infatti cura di precisare che essa rimane competente, nel quadro del procedimento di riesame, a evitare che le pronunce del Tribunale compromettano l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione ( 50 ).

b) Sul terzo e sul quarto criterio

64.

Quanto al terzo e al quarto criterio, occorre sottolineare che gli errori di diritto commessi dal Tribunale che viziano la sentenza oggetto di riesame non si limitano all’errata interpretazione e all’errata applicazione di due disposizioni tecniche dello Statuto dei funzionari, e cioè dei suoi articoli 1 sexies, paragrafo 2, e 4 dell’allegato V, nonché di una direttiva, nel caso di specie la direttiva 2003/88. Come statuito in più occasioni dalla Corte, il diritto al congedo ordinario, come attuato, in particolare, dalla direttiva 2003/88, deve essere considerato un principio di diritto sociale dell’Unione che riveste un’importanza particolare al quale non può derogarsi ( 51 ) e che non può essere interpretato in senso restrittivo ( 52 ). La sua importanza è peraltro aumentata dopo che la Carta ha ripreso detto diritto fondandosi in particolare sulla direttiva 2003/88 (ex direttiva 93/104) ( 53 ).

65.

Il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non rientra, evidentemente, in un settore particolare del diritto dell’Unione, anzi tutt’altro: esso è applicabile a prescindere dalla materia di cui trattasi. Decidendo di non tener conto delle prescrizioni minime in materia di ferie retribuite risultanti dalla direttiva 2003/88 interpretata dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff, il Tribunale ha pertanto disatteso una norma di diritto dell’Unione che riveste carattere fondamentale e trasversale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dal Consiglio.

66.

È vero che il diritto della funzione pubblica, compreso quello della funzione pubblica europea, presenta talune particolarità idonee a imporre deroghe rispetto al diritto comune in materia di lavoro e nel settore sociale ( 54 ). Tuttavia, dette deroghe possono essere ammesse soltanto nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento che costituisce anch’esso un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta ( 55 ).

67.

Il principio di parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 56 ). Peraltro, gli elementi che caratterizzano le situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola ( 57 ).

68.

Ne consegue che, al fine di giustificare eventuali deroghe della normativa applicabile ai funzionari rispetto ai principi fondamentali di diritto comune applicabili a tutti i lavoratori, non sarà sufficiente basarsi semplicemente su una valutazione globale dello status professionale di un funzionario, da una parte, e su quello di un lavoratore di diritto comune, dall’altra. Ogni singola deroga deve fondarsi su una peculiarità specifica dello status professionale di un funzionario.

69.

Orbene, proprio in materia di ferie retribuite la posizione dei funzionari europei mi sembra equiparabile a quella dei lavoratori di diritto comune. È infatti pacifico che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione e che tali obiettivi non possono essere conseguiti quando l’interessato è malato ( 58 ), a prescindere dal fatto che si tratti di un lavoratore di diritto comune o di un funzionario e che il suo datore di lavoro gli riconosca o meno un compenso durante il suo periodo di malattia. Non ravviso quindi alcuna ragione obiettiva atta a giustificare il trattamento meno favorevole di un funzionario rispetto a un lavoratore di diritto comune quanto al riporto dei giorni di congedo ordinario non goduti a causa di una malattia di lunga durata, come riconosciuto dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff.

c) Osservazioni aggiuntive

70.

La giurisprudenza Schultz‑Hoff non è certamente esente da critiche e la Commissione, sostenuta dal Consiglio, non ha mancato di farle valere. Essa ha sottolineato in particolare le difficoltà connesse all’attuazione pratica di un sistema che permette, caso per caso, il riporto di ferie annuali non godute in eccedenza rispetto al numero forfettario di giorni automaticamente riportati. Essa ha evidenziato poi i costi economici che un simile meccanismo di riporto dei giorni di congedo può comportare per il datore di lavoro e, nel caso specifico delle istituzioni europee, per gli interessi finanziari dell’Unione ( 59 ).

71.

Mi sembra tuttavia che la causa in esame non si presti affatto a rimettere in discussione la fondatezza della giurisprudenza Schultz‑Hoff. Tanto più che le eccezioni sollevate dalla Commissione e dal Consiglio non si fondano su una qualche peculiarità della funzione pubblica europea. Al contrario, gli stessi problemi di carattere pratico ed economico possono porsi anche in relazione al riporto dei giorni di congedo dei lavoratori di diritto comune. Tanto più che le istituzioni europee, data la loro dimensione e forza finanziaria, dovrebbero poter meglio affrontare tali difficoltà rispetto alle imprese private di piccole o medie dimensioni.

72.

Mi sembra peraltro quantomeno sorprendente che la Commissione, in veste di datore di lavoro, possa muovere critiche tanto pesanti rispetto alla soluzione adottata dalla Corte nella sentenza Schultz‑Hoff e a. ( 60 ), dato che è proprio l’istituzione in parola ad aver caldamente suggerito alla Corte di assumere tale posizione quando si è trattato di interpretare la direttiva 2003/88 ( 61 ).

73.

Privare i funzionari europei del beneficio della piena applicazione di un importante principio di diritto sociale, riconosciuto peraltro dal diritto dell’Unione ai lavoratori di diritto comune, mi sembra incompatibile con la necessità di garantire l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

d) Sintesi

74.

Alla luce delle considerazioni esposte, ritengo che nel caso di specie ciascuno dei quattro criteri sviluppati dalla Corte per accertare un pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione sia soddisfatto.

2. Sulla distinzione tra «unità» e «coerenza» del diritto dell’Unione

75.

Occorre osservare, ad abundantiam, che le norme che disciplinano la procedura di riesame, segnatamente l’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, non contengono nessuna definizione delle nozioni di «unità» e di «coerenza» del diritto dell’Unione. Ad oggi, neppure la giurisprudenza ha delimitato in modo chiaro e preciso le suddette due nozioni. Ora, ritengo che un pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione debba essere ravvisato in particolare quando il Tribunale non abbia tenuto conto di norme o principi di diritto dell’Unione che rivestono un’importanza particolare, mentre un pregiudizio alla coerenza del diritto dell’Unione deve piuttosto essere riscontrato quando il Tribunale non abbia tenuto conto di una preesistente giurisprudenza dei giudici dell’Unione ( 62 ).

76.

Nella fattispecie, ricorrono entrambi i suddetti elementi, dal momento che il Tribunale non ha riconosciuto il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza Schultz‑Hoff. Occorrerà quindi constatare che la sentenza soggetta a riesame ha compromesso sia l’unità che la coerenza del diritto dell’Unione.

3. Conclusione intermedia

77.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di constatare che la sentenza soggetta a riesame compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

IV – Conseguenze per la controversia tra il sig. Strack e la Commissione

78.

In linea teorica, è certamente ipotizzabile che, in adeguati casi, la Corte si limiti a constatare il pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione, senza annullare la decisione del Tribunale controversa. L’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia osta tuttavia a un tale modus operandi, come la Corte ha osservato in due occasioni ( 63 ). L’accertamento di un pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione impone alla Corte o di rinviare la causa dinanzi al Tribunale o di statuire essa stessa in maniera definitiva sulla controversia.

79.

Nel caso di specie, la causa non necessita di accertamenti di fatto o discussioni in punto di diritto ulteriori tali da giustificare un rinvio dinanzi al Tribunale. Per utilizzare i termini impiegati all’articolo 62 ter, primo comma, ultima frase, dello Statuto della Corte di giustizia, «la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale».

80.

Date le circostanze, la Corte deve pronunciarsi essa stessa in via definitiva sulla controversia. Ciò implica, da una parte, una decisione sull’esito dell’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (sub A, infra) e, dall’altra, una decisione sulle spese (sub B, infra).

A – Il rigetto dell’impugnazione proposta dalla Commissione

81.

Come ho precedentemente osservato ( 64 ), il Tribunale si è basato su un’interpretazione errata degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, e 4 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari. Alla luce delle prescrizioni minime che si desumono dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretata dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff, la soluzione adottata in primo grado dal Tribunale della funzione pubblica sembra ineccepibile in punto di diritto, cosicché l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del suddetto Tribunale non può trovare accoglimento. Occorre quindi respingere detta impugnazione.

82.

L’annullamento della decisione controversa ( 65 ), pronunciato dal Tribunale della funzione pubblica in primo grado ( 66 ), diverrà così definitivo. A norma dell’articolo 4, secondo comma, dell’allegato V dello Statuto, spetterà alla Commissione pronunciarsi di nuovo sulla liquidazione del congedo ordinario per l’anno 2004 non goduto dal sig. Strack, conformemente alla richiesta di quest’ultimo e tenendo debitamente conto della giurisprudenza Schultz‑Hoff.

Osservazioni aggiuntive

83.

L’eccezione della Commissione secondo cui, allo stato attuale, l’esatto contenuto del diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non sarebbe chiaro, non può trovare accoglimento. Benché la giurisprudenza non abbia ancora specificato tutti i dettagli, la Corte non ha infatti mai dubitato che detto diritto osti a un rifiuto categorico di riportare il congedo annuale non goduto a causa di una malattia di lunga durata ( 67 ).

84.

Ciò è sufficiente per dirimere la controversia tra il sig. Strack e la Commissione. Nel caso del sig. Strack non sussiste d’altro canto il rischio di un «riporto illimitato dei giorni di congedo» dal momento che dal 2005 gli è stata riconosciuta una pensione di invalidità ed egli ha quindi lasciato l’impiego nel corso dell’anno civile immediatamente successivo a quello in cui è sorto il diritto al riporto controverso.

85.

Osservo, a margine, che il legislatore dell’Unione ha sempre facoltà di modificare sia la direttiva 2003/88, sia lo Statuto dei funzionari. In particolare, può essere previsto un limite alla durata del riporto del congedo ordinario non goduto per causa di malattia ( 68 ) e le modalità di riporto del diritto al congedo possono cambiare a seconda che si tratti o no del periodo minimo di congedo ordinario ( 69 ).

86.

Tuttavia, un’eventuale modifica delle pertinenti regole dello Statuto non potrà essere introdotta con effetto retroattivo e le nuove regole dovranno imporre all’autorità che ha il potere di nomina di tenere debitamente conto del fatto che il funzionario interessato non ha potuto usufruire del suo congedo annuale a causa di una malattia di lunga durata.

87.

Lo stato attuale delle prescrizioni minime in materia di ferie retribuite, come risulta dalla direttiva 2003/88, osta a ogni esclusione categorica del riporto dei giorni di congedo non goduti per causa di malattia e a ogni limitazione forfettaria del numero dei giorni di congedo – nei limiti del congedo ordinario minimo – che possono essere riportati, per causa di malattia, all’anno immediatamente successivo a quello in cui è sorto detto diritto alle ferie ( 70 ).

B – Sulle spese

88.

Ai sensi dell’articolo 195, paragrafo 6, del regolamento di procedura della Corte, quando la decisione del Tribunale oggetto di riesame è stata adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

89.

Benché il suo regolamento di procedura non preveda disposizioni particolari quanto alla ripartizione delle spese nell’ambito di un procedimento di riesame, la Corte non dovrebbe tuttavia essere tenuta a condannare sistematicamente ciascuna delle parti intervenute nel procedimento di riesame e ciascuna delle parti in causa a sostenere le proprie spese. È vero che essa ha optato per tale soluzione nelle prime due sentenze emanate in un procedimento di riesame ( 71 ). A mio avviso, tuttavia, le circostanze delle diverse cause di cui la Corte può essere chiamata a conoscere nell’ambito del procedimento di riesame l’autorizzano ad adottare un approccio diversificato in materia di spese, distinguendo peraltro a seconda che dette spese si riferiscano al procedimento di riesame (v. punto 1, infra) o all’impugnazione (v. punto 2, infra).

1. Sulle spese relative al procedimento di riesame

90.

Per quanto attiene, in primo luogo, alle spese sostenute dalle parti in causa durante il procedimento di riesame, ritengo che la loro ripartizione non possa astrarre del tutto dalle posizioni sostenute dalle suddette parti e, soprattutto, dalla pertinenza e dal successo delle argomentazioni da loro presentate davanti alla Corte. Infatti, benché la Corte proceda al riesame in via eccezionale ed essenzialmente nell’interesse della legge, non si può negare che il procedimento in parola incide effettivamente sui diritti e sugli obblighi di tali parti, per le quali esso rappresenta in realtà una continuazione della controversia che le ha contrapposte dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale (v. articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia).

91.

Nel caso di specie, se la Corte dovesse condividere le mie proposte in merito alla presa in considerazione delle prescrizioni minime della direttiva 2003/88 come interpretata dalla giurisprudenza Schultz‑Hoff, sarà quindi la Commissione ad aver sostenuto la tesi non accolta, mentre il sig. Strack sarà risultato vittorioso con le sue argomentazioni. In un tale contesto, sarà giusto ed equo condannare la Commissione non soltanto a sostenere le proprie spese del procedimento di riesame, ma anche a rifondere quelle del sig. Strack. Non vedo ragione alcuna per far gravare sul sig. Strack le sue spese dal momento che è la Commissione ad aver proposto l’impugnazione dinanzi al Tribunale la cui trattazione ha poi indotto la Corte ad avviare il procedimento di riesame. Far sostenere al sig. Strack le proprie spese del procedimento di riesame rischierebbe inoltre di ridurre considerevolmente il beneficio economico che egli trarrebbe dalla liquidazione del saldo dei suoi giorni di congedo dell’anno 2004, vale a dire una somma pari circa a uno stipendio mensile ( 72 ).

92.

Il Consiglio, che ha partecipato al procedimento di riesame non quale parte del giudizio ma come istituzione ai sensi degli articoli 23 e 62 bis, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia, dovrà sostenere le proprie spese.

2. Sulle spese del giudizio di impugnazione

93.

Per quanto attiene quindi alle spese del giudizio di impugnazione, occorre applicare in via analogica il combinato disposto degli articoli 138, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Ne consegue che la Commissione, che sarà risultata soccombente rispetto alle conclusioni da essa formulate in sede di impugnazione, dovrà sostenere sia le proprie spese che quelle del sig. Strack relative all’impugnazione in conformità della richiesta formulata da quest’ultimo.

V – Conclusione

94.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T‑268/11 P), compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

2)

La suddetta sentenza del Tribunale dell’Unione europea è annullata.

3)

L’impugnazione proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F‑120/07), è respinta.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese del procedimento di riesame. Per il resto, la Commissione europea sosterrà sia le spese del giudizio di impugnazione che quelle del procedimento di riesame.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

( 4 ) Sentenza dell’8 novembre 2012, Heimann e Toltschin (C‑229/11 e C‑230/11, punto 22 e giurisprudenza citata).

( 5 ) In prosieguo anche: lo «Statuto dei funzionari» o lo «Statuto».

( 6 ) Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F‑120/07), in prosieguo: la «sentenza del Tribunale della funzione pubblica».

( 7 ) Sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz‑Hoff e a. (C-350/06 e C-520/06, Racc. pag. I-179); del 22 novembre 2011, KHS (C-214/10, Racc. pag. I-11757); del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10); del 3 maggio 2012, Neidel (C‑337/10); del 21 giugno 2012, ANGED (C‑78/11), e Heimann e Toltschin (cit. alla nota 4), in prosieguo, insieme: la «giurisprudenza Schultz‑Hoff».

( 8 ) Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T‑268/11 P, in prosieguo: la «sentenza soggetta a riesame»).

( 9 ) Sentenza cit. alla nota 7 (punto 49).

( 10 ) Per quanto qui di rilievo, v. in particolare sentenze KHS e Dominguez, cit. alla nota 7.

( 11 ) Decisione dell’11 dicembre 2012, riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX).

( 12 ) GU 2007, C 303, pag. 17 (26).

( 13 ) Firmata a Torino il 18 ottobre 1961.

( 14 ) Detta Carta è stata adottata in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989. Essa è riprodotta in un documento della Commissione del 2 ottobre 1989 [COM(89) 471 def.].

( 15 ) La versione tedesca del primo comma di tale articolo è stata oggetto di rettifica (GU 2007, L 248, pag. 26 in fine).

( 16 ) C(2004) 1597.

( 17 ) V. articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.

( 18 ) Cit. al paragrafo 7 e alla nota a piè di pagina 11 della presente presa di posizione.

( 19 ) Sentenza soggetta a riesame (in particolare punti da 52 a 56).

( 20 ) V., in particolare, considerando 1 e 4 della direttiva 2003/88.

( 21 ) Sentenza soggetta a riesame (punto 53).

( 22 ) Gli esempi citati dalla Commissione in tale contesto sono i seguenti: la sicurezza antincendio, le sostanze pericolose, l’aerazione e l’ergonomia.

( 23 ) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, presentata dalla Commissione il 24 aprile 2002 [COM(2002) 213 def.].

( 24 ) Documento del Consiglio n. 12957/03 del 26 settembre 2003, dal titolo «Approbation des résultats de la commission de concertation» (v. in particolare punto 11).

( 25 ) In tedesco: «Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz» (il corsivo è mio).

( 26 ) Versioni spagnola, danese, inglese, francese, italiana, neerlandese, portoghese e svedese.

( 27 ) Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto nella versione derivante dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).

( 28 ) Tali spiegazioni, riportate al paragrafo 10 della presente presa di posizione, sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta e i giudici dell’Unione e degli Stati membri le tengono nel debito conto (articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 7, della Carta).

( 29 ) V. supra, paragrafo 29 della presente presa di posizione.

( 30 ) Sentenza soggetta a riesame (punto 53 in fine).

( 31 ) Sentenza del 9 settembre 2003, Rinke (C-25/02, Racc. pag. I-8349, punto 24), e sentenza del Tribunale del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione (T-325/09 P, Racc. pag. II-6515, punto 51).

( 32 ) Sentenza soggetta a riesame (in particolare punti 54, 64 e 67).

( 33 ) Sentenze del 17 novembre 1983, Merck (292/82, Racc. pag. 3781, punto 12); del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, Racc. pag. I-10923, punto 41), e del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, punto 73).

( 34 ) V. paragrafi da 26 a 36 della presente presa di posizione.

( 35 ) V. in particolare le nuove disposizioni inserite nello Statuto dai suoi articoli 1 quinquies, 11 bis, 12 bis e 17 bis, e i considerando 14 e 16 del regolamento n. 723/2004.

( 36 ) Considerando 9 del regolamento n. 723/2004.

( 37 ) Sentenza del 24 novembre 2010, Commissione/Consiglio (C-40/10, Racc. pag. I-12043, punto 61).

( 38 ) V., in questo senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione (C-443/07 P, Racc. pag. I-10945, punto 105), e Commissione/Consiglio (cit. alla nota 37, punti da 61 a 67).

( 39 ) La Commissione richiama le sentenze del 23 aprile 2009, Angelidaki e a. (da C-378/07 a C-380/07, Racc. pag. I-3071, punto 199), e Dominguez (cit. alla nota 7, punto 25) che riguardano tuttavia solo l’obbligo di interpretare il diritto nazionale in conformità di una direttiva.

( 40 ) V., in questo senso, sentenza del Tribunale della funzione pubblica (punti 72 e 74).

( 41 ) V. articolo 59 dello Statuto, da una parte, e articolo 3 dell’allegato V dello Statuto, dall’altra.

( 42 ) Sentenze del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA (C-197/09 RX-II, Racc. pag. I-12033, punto 63), e del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, punto 51).

( 43 ) Sentenze Riesame M/EMEA (cit. alla nota 42, punto 62), e Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42, punto 50).

( 44 ) Sentenze Riesame M/EMEA (cit. alla nota 42, punto 65), e Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42, punto 53).

( 45 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42, punto 53).

( 46 ) Sentenze Riesame M/EMEA (cit. alla nota 42, punto 64), e Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42, punto 52).

( 47 ) L’avvocato generale Mengozzi ha qualificato in tali termini i quattro criteri sviluppati dalla Corte, al paragrafo 70 della sua presa di posizione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42).

( 48 ) Cit. alla nota 7.

( 49 ) Decisione dell’8 febbraio 2011, Riesame Commissione/Petrilli (C-17/11 RX, Racc. pag. I-299, punto 4).

( 50 ) Ibidem.

( 51 ) Sentenze Schultz‑Hoff e a. (cit. alla nota 7, punti 22 e 54); KHS (cit. alla nota 7, punto 23); ANGED (cit. alla nota 7, punto 16); Dominguez (cit. alla nota 7, punto 16), e Heimann e Toltschin (cit. alla nota 4, punto 22). Occorre inoltre ricordare che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non rientra tra le norme per le quali è possibile una deroga a norma dell’articolo 17 di tale direttiva.

( 52 ) Sentenze ANGED (cit. alla nota 7, punto 18), e Heimann e Toltschin (cit. alla nota 4, punto 23).

( 53 ) V. articolo 31, paragrafo 2, della Carta e le relative spiegazioni (cit. al punto 10 della presente presa di posizione), e le sentenze KHS (cit. alla nota 7, punto 37); Neidel (cit. alla nota 7, punto 40); ANGED (cit. alla nota 7, punto 17), e Heimann e Toltschin (cit. alla nota 4, punto 22).

( 54 ) Penso in particolare alle modalità di assunzione di un funzionario e alle condizioni in presenza delle quali può essere posto termine a tale rapporto di lavoro.

( 55 ) Sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (C-550/07 P, Racc. pag. I-8301, punto 54).

( 56 ) Sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (C-127/07, Racc. pag. I-9895, punto 23), e Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (cit. alla nota 55, punto 55).

( 57 ) Sentenza Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (cit. alla nota 56, punti 25 e 26). V. anche sentenza del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio (C-176/09, Racc. pag. I-3727, punto 32).

( 58 ) Sentenze Schultz‑Hoff e a. (punto 25); KHS (punto 31), e ANGED (punto 19), citate alla nota 7.

( 59 ) V., su quest’ultimo aspetto, anche la sentenza soggetta a riesame (punto 50 in fine).

( 60 ) Cit. alla nota 7.

( 61 ) V., in particolare, punto 40 della relazione d’udienza nella causa che ha dato luogo alla sentenza Schultz‑Hoff e a. (cit. alla nota 7).

( 62 ) Sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42, punti 54 e 55 dei motivi e punto 1 del dispositivo). V. anche paragrafo 76 della presa di posizione dell’avvocato generale Mengozzi nella causa che ha dato origine alla sentenza in parola.

( 63 ) Sentenze Riesame M/EMEA (cit. alla nota 42, punti 68 e 69), e Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42, punti 56 e 57).

( 64 ) Paragrafi da 26 a 56 della presente presa di posizione.

( 65 ) Ricordo che si tratta della decisione del 15 marzo 2007 della Commissione, con cui è stata respinta la richiesta del sig. Strack di beneficiare del riporto del saldo dei suoi giorni di congedo relativi al 2004 (v. sentenza del Tribunale della funzione pubblica, punto 20).

( 66 ) Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (punto 79 dei motivi e punto 1 del dispositivo).

( 67 ) Sentenza Schultz‑Hoff e a. (cit. alla nota 7, in particolare punti 48 e 49).

( 68 ) Sentenze KHS (in particolare punti 28, 29, 33, 34, 43 e 44), e Neidel (punti da 38 a 43), cit. alla nota 7.

( 69 ) V., in questo senso, sentenza Dominguez (cit. alla nota 7, punti da 47 a 50).

( 70 ) V., in questo senso, sentenza Schultz‑Hoff e a. (cit. alla nota 7, punti 48, 49 e 52), e giurisprudenza citata alle note a piè di pagina 68 e 69 della presente presa di posizione.

( 71 ) Sentenze Riesame M/EMEA (cit. alla nota 42, punto 73) e Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit. alla nota 42, punto 61).

( 72 ) Si tratta, più precisamente, della liquidazione in denaro di 26,5 giorni di congedo su 38,5 non goduti nel 2004 (i restanti dodici giorni sono stati automaticamente riportati all’anno 2005). La liquidazione deve essere compiuta sulla base dell’articolo 4, secondo comma, dell’allegato V dello Statuto.