SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 luglio 2012 ( *1 )

«Direttiva 2002/20/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Articolo 13 — Contributi per i diritti d’uso e i diritti di installare strutture»

Nelle cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisioni, rispettivamente, del 28 e 29 ottobre nonché del 3 novembre 2010, pervenute in cancelleria il 7 febbraio 2011, nei procedimenti

Vodafone España SA

contro

Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11),

Ayuntamiento de Tudela (C-57/11),

e

France Telecom España SA

contro

Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Vodafone España SA, da M. Muñoz de Juan, E. Gardeta González, J. Viloria Gutiérrez e V J. Buendía Sierra, abogados,

per la France Telecom España SA, da E. Zamarriego Santiago, M. Muñoz de Juan e J. Buendía Sierra, abogados,

per l’Ayuntamiento de Tudela, da T. Quadra-Salcedo Fernández del Castillo e J. Zornoza Pérez, abogados,

per il governo spagnolo, da M. Muñoz Pérez e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti,

per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente,

per la Commissione europea, da G. Braun e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie tra, da una parte, la Vodafone España SA (in prosieguo: la «Vodafone España») e gli Ayuntamientos de Santa Amalia (C-55/11) e de Tudela (C-57/11), e, dall’altra, tra la France Telecom España SA (in prosieguo: la «France Telecom España») e l’Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) in merito a contributi cui tali due società sono state assoggettate per l’uso esclusivo e speciale del sottosuolo e della superficie del demanio pubblico municipale.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

La direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), prevedeva al suo articolo 11:

«1.   Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».

4

La direttiva 97/13 è stata abrogata dall’articolo 26 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»).

5

L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva quadro è formulato come segue:

«Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare:

una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione,

(...)

l’autorità competente:

agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e

rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti.

(…)».

6

L’articolo 12 della direttiva quadro dispone quanto segue:

«1.   Quando un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali strutture o proprietà.

2.   In particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) ad un’impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottano misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà».

7

I considerando da trentesimo a trentaduesimo della direttiva autorizzazioni enunciano quanto segue:

«(30)

Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figuri l’importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti.

(31)

I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l’ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d’uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato.

(32)

Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l’impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d’uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all’obiettivo di garantire l’uso ottimale delle frequenze radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di frequenze radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio».

8

L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», dispone che:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della [direttiva quadro]».

9

La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), al suo articolo 12, paragrafo 1, primo comma, recita così:

«Ai sensi dell’articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso (...) ad autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l’autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell’utente finale».

Il diritto spagnolo

10

La legge generale 32/2003, relativa alle telecomunicazioni (Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 38890), come emerge dal suo preambolo, ha attuato nel diritto spagnolo le direttive in materia di telecomunicazioni adottate nel corso del 2002, tra cui figura la direttiva autorizzazioni.

11

Ai termini dell’articolo 49 di detta legge:

«1.   Gli operatori e i titolari di diritti di uso della proprietà pubblica radioelettrica o delle risorse di numerazione sono soggetti al pagamento delle tasse stabilite nell’ordinamento giuridico.

2.   Tali tasse perseguono le seguenti finalità:

a)

coprire i costi amministrativi derivanti dal lavoro di regolamentazione relativo alla preparazione ed all’attuazione del diritto comunitario derivato nonché degli atti amministrativi, come quelli relativi all’interconnessione e all’accesso;

b)

coprire i costi derivanti dalla gestione, dal controllo e dall’applicazione del regime stabilito dalla presente legge;

c)

coprire i costi derivanti dalla gestione, dal controllo e dall’applicazione dei diritti di occupazione del demanio pubblico, dei diritti di uso della proprietà pubblica radioelettrica e delle risorse di numerazione;

d)

la gestione delle notifiche ai sensi dell’articolo 6 della presente legge;

e)

coprire i costi derivanti dalla cooperazione internazionale, dall’armonizzazione e normalizzazione, nonché dall’analisi di mercato.

3.   Fatto salvo il precedente paragrafo 2, le tasse sull’uso della proprietà pubblica radioelettrica, delle risorse di numerazione e del demanio pubblico necessario per l’installazione di reti di comunicazione elettronica mirano a garantire l’impiego ottimale di tali risorse, tenendo conto del valore del bene che viene concesso in uso e della sua limitatezza. Le dette tasse devono essere non discriminatorie, trasparenti, oggettivamente giustificate e proporzionali all’obiettivo perseguito. Esse devono inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi e dei principi enunciati all’articolo 3, con le modalità che verranno stabilite con regolamento

4.   Le imposte di cui ai precedenti paragrafi sono applicate in maniera obiettiva, trasparente e proporzionale, al fine di minimizzare i costi amministrativi supplementari e i relativi oneri.

5.   Il Ministerio de Ciencia y Tecnología [Ministero della Scienza e della Tecnologia], la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones [commissione del mercato delle telecomunicazioni] e l’Agencia Estatal de Radiocomunicaciones [l’Agenzia nazionale delle radiocomunicazioni], di concerto con le amministrazioni territoriali che gestiscono e liquidano le tasse ai sensi del paragrafo 2, del presente articolo, pubblicano un rendiconto annuale dei costi amministrativi che giustificano l’imposizione dei tributi medesimi, e dell’importo complessivo dei diritti riscossi».

12

Il regio decreto legislativo 2/2004, che ha approvato il testo consolidato della legge che disciplina le finanze locali (Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), del 5 marzo 2004 (BOE n. 59, del 9 marzo 2004, pag. 10284), autorizza, al suo articolo 20, paragrafi 1 e 3, gli enti locali ad istituire tasse per l’uso esclusivo o speciale del demanio pubblico locale, in particolare del sottosuolo e della superficie della rete stradale comunale nonché dello spazio sovrastante il medesimo.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

13

Dalle decisioni di rinvio emerge che diversi comuni del Regno di Spagna, tra cui gli Ayuntamientos de Santa Amalia, de Tudela e de Torremayor, hanno adottato, conformemente alla normativa spagnola, ordinanze fiscali che assoggettano le imprese a contributi per l’uso esclusivo o speciale del demanio pubblico municipale al fine di prestare servizi di fornitura di interesse generale, indipendentemente dalla circostanza se tali imprese siano oppure no le proprietarie delle strutture necessarie a tale prestazione di servizi e che occupano materialmente detto demanio. La prestazione di servizi di telefonia mobile figura tra i servizi che sono tassati in applicazione di tali ordinanze.

14

La Vodafone España e la France Telecom España sono operatori di telecomunicazioni che prestano servizi di telefonia mobile nel territorio spagnolo.

15

La Vodafone España ha proposto ricorsi avverso le ordinanze fiscali adottate dagli Ayuntamientos de Tudela e de Santa Amalia rispettivamente dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Corte superiore di giustizia di Navarra) e al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Corte superiore di giustizia di Estremadura). La France Telecom España, da parte sua, ha proposto dinanzi a quest’ultimo giudice un ricorso contro l’ordinanza fiscale adottata dall’Ayuntamiento de Torremayor. Nell’ambito di tali ricorsi, detti operatori hanno contestato la conformità delle suddette ordinanze con il diritto dell’Unione. Detti ricorsi sono stati respinti con sentenze del 30 dicembre 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra e del 12 e 29 giugno 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

16

La Vodafone España ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema) contro le sentenze del 30 dicembre 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra e del 12 giugno 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La France Telecom España ha proposto un ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 giugno 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

17

Nelle decisioni di rinvio, il Tribunal Supremo, effettuando, in primo luogo, un’analisi degli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni, nutre dubbi in merito alla competenza degli Stati membri ad imporre un contributo per i diritti di installare strutture non solo all’operatore che sia proprietario della rete di telecomunicazioni elettroniche ma anche agli operatori che si limitino a ricevere servizi di interconnessione e che, di conseguenza, si limitino ad avere accesso a detta rete nonché ad utilizzarla.

18

In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se i contributi di cui trattasi soddisfino i requisiti dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni.

19

In terzo luogo, il Tribunal Supremo ritiene che occorra verificare anche se l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni soddisfi le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte per essere dotata di effetto diretto. Esso indica che la giurisprudenza della Corte relativa all’effetto diretto dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 97/13 sembra deporre a favore di tale soluzione.

20

Pertanto il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle tre cause C-55/11, C-57/11 e C-58/11:

«1)

Se l’articolo 13 della [direttiva autorizzazioni] debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente di imporre un contributo per i diritti di installare strutture sul demanio pubblico comunale gravante sugli operatori che, pur non essendo proprietari della rete, la utilizzano per prestare servizi di telefonia mobile.

2)

Qualora detta esazione sia giudicata compatibile con il citato articolo 13 della [direttiva autorizzazioni], se le condizioni per la riscossione del contributo in parola stabilite dal regolamento locale controverso soddisfino i requisiti di obiettività, proporzionalità e non discriminazione prescritti dalla disposizione medesima, nonché l’esigenza di assicurare l’impiego ottimale delle risorse di cui trattasi.

3)

Se il citato articolo 13 della [direttiva autorizzazioni] sia dotato di effetto diretto».

21

Con ordinanza del Presidente della Corte del 18 marzo 2011, le cause C-55/11, C-57/11 e C-58/11 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza.

Sulla domanda diretta alla riapertura della trattazione orale

22

Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 25 aprile 2012, l’Ayuntamiento de Tudela ha chiesto la riapertura della trattazione orale facendo valere che le conclusioni dell’avvocato generale, presentate il 22 marzo 2012, sono fondate su premesse erronee.

23

Secondo giurisprudenza costante, la Corte può ordinare la riapertura della trattazione orale, ai sensi dell’articolo 61 del proprio regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta oppure qualora la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze del 26 giugno 2008, Burda, C-284/06, Racc. pag. I-4571, punto 37, nonché del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Racc. pag. I-8625, punto 22).

24

La Corte ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte dal giudice del rinvio e che la causa non debba essere esaminata in base ad un argomento che non è stato discusso dinanzi ad essa.

25

Ciò premesso, non occorre accogliere la domanda dell’Ayuntamiento de Tudela diretta alla riapertura della trattazione orale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una normativa nazionale che impone una tassa per l’uso del demanio pubblico municipale non solo agli operatori proprietari delle reti di telefonia installate su tale demanio, ma anche agli operatori titolari dei diritti d’uso, di accesso o di interconnessione a dette reti, rientri nella possibilità offerta agli Stati membri dall’articolo 13 della direttiva autorizzazioni di assoggettare a contributo i «diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse» al fine di tener conto della necessità di assicurare una ottimale ripartizione di tali strutture.

27

In particolare, detto giudice chiede alla Corte se siffatta tassa possa essere imposta non solo all’operatore che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva quadro, è titolare dei diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse e che, conformemente all’articolo 12 della medesima direttiva nonché all’articolo 12 della direttiva accesso, può trovarsi a dover condividere tali strutture, ma anche agli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile usando le dette strutture.

28

In via preliminare, occorre constatare che, nell’ambito della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche diversi da quelli previsti da questa direttiva (v., per analogia, sentenze del 18 luglio 2006, Nuova società di telecomunicazioni, C-339/04, Racc. pag. I-6917, punto 35, e del 10 marzo 2011, Telefónica Móviles España, C-85/10, Racc. pag. I-1575, punto 21).

29

Come emerge dai considerando dal trentesimo al trentaduesimo nonché dagli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri possono quindi imporre soltanto o diritti amministrativi destinati a coprire i costi amministrativi globali causati dalla gestione, dal controllo e dall’applicazione del regime generale di autorizzazioni, o contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri oppure sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse.

30

Nel procedimento principale, il giudice del rinvio sembra partire dal presupposto che le tasse di cui trattasi non rientrano né nell’articolo 12 di detta direttiva né nella nozione di contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri ai sensi dell’articolo 13 della medesima direttiva. La questione verte dunque unicamente sul fatto se la possibilità offerta agli Stati membri di assoggettare a contributo i «diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse» in virtù di detto articolo 13 consenta l’applicazione di contributi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto si applicano agli operatori che, senza essere proprietari di tali strutture, le utilizzano per la prestazione di servizi di telefonia mobile e usano così tale demanio pubblico.

31

Benché nella direttiva autorizzazioni non siano definiti, in quanto tali, né la nozione di installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, o al di sopra o al di sotto di esse, né il debitore del contributo relativo ai diritti afferenti a tale installazione, occorre rilevare, da una parte, che dall’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro risulta che i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse sono concessi all’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, vale a dire all’impresa abilitata a installare le strutture necessarie sul suolo, nel sottosuolo o negli spazi sovrastanti il suolo.

32

D’altra parte, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 52 e 54 delle sue conclusioni, i termini «strutture» e «installazione» rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e la loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata.

33

Ne consegue che può essere debitore del contributo per i diritti di installazione delle strutture, previsto all’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, solo il titolare dei detti diritti, che è anche il proprietario delle strutture installate sulle proprietà pubbliche o private interessate, al di sopra o sotto di esse.

34

Di conseguenza, non può essere ammessa, a titolo di «contributo sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse», ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, l’imposizione di contributi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto essi si applicano agli operatori che, senza essere proprietari di tali strutture, le utilizzano per prestare servizi di telefonia mobile e usano così tale demanio pubblico.

35

Con riferimento a tutte queste considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un contributo per i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori che, senza essere proprietari di tali risorse, utilizzino le medesime per prestare servizi di telefonia mobile.

Sulla seconda e terza questione

36

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, occorre rispondere soltanto alla terza questione posta dal giudice del rinvio, con cui quest’ultimo chiede in sostanza se l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni abbia un effetto diretto, per cui, in circostanze come quelle del procedimento principale, un singolo possa avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

37

A questo proposito occorre ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest’ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l’abbia recepita correttamente (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag. I-8835, punto 103; del 17 luglio 2008, Arcor e a., da C-152/07 a C-154/07, Racc. pag. I-5959, punto 40, e 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, punto 33).

38

Nella fattispecie, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 48, 97 e 98 delle sue conclusioni, l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni soddisfa tali criteri. Infatti, detta disposizione prevede, in termini incondizionati e precisi, che gli Stati membri possono assoggettare a contributo i diritti in tre casi specifici, vale a dire per i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o per i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse.

39

Risulta da quanto precede che occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni ha un effetto diretto, per cui conferisce ai singoli il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ad un giudice nazionale per contestare l’applicazione di una decisione dell’autorità pubblica incompatibile con tale articolo.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un contributo per i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori che, senza essere proprietari di tali strutture, utilizzino le medesime per prestare servizi di telefonia mobile.

 

2)

L’articolo 13 della direttiva 2002/20 ha un effetto diretto, per cui conferisce ai singoli il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ad un giudice nazionale per contestare l’applicazione di una decisione dell’autorità pubblica incompatibile con tale articolo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.