Causa C‑123/10

Waltraud Brachner

contro

Pensionsversicherungsanstalt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 — Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni — Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 — Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa — Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 — Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento — Ambito di applicazione della direttiva — Discriminazione indiretta delle donne — Giustificazione — Insussistenza»

Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7 — Perequazione annuale delle pensioni di vecchiaia — Inclusione

(Direttiva del Consiglio 79/7, artt. 3, n. 1, e 4, n. 1)

2.        Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7 — Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni di vecchiaia

(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)      

1.        L’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni di vecchiaia rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione sancito all’art. 4, n. 1, della stessa.

Infatti, al pari della pensione in sé, anche la sua successiva perequazione tende a tutelare contro il rischio di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età pensionabile legale, garantendo loro di poter disporre dei mezzi necessari per far fronte, in particolare, ai propri bisogni in quanto persone in pensione.

(v. punti 44, 53, dispositivo 1)

2.        L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni, previsto da un regime di perequazione annuale delle pensioni di vecchiaia, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile.

Una differenza è sufficientemente importante per costituire un indicatore significativo in proposito quando una percentuale pari al 75% dei pensionati di sesso maschile può beneficiare di tale aumento straordinario, mentre tale circostanza ricorre solo per il 43% dei pensionati di sesso femminile. Spetta al giudice nazionale trarre tale conclusione alla luce dei dati dinanzi ad esso prodotti.

Qualora, nell’ambito di tale esame, il giudice nazionale debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime da un siffatto aumento straordinario, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno.

(v. punti 60, 62-63, 68,104, dispositivo 2-3)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 ottobre 2011 (*)

«Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 – Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni – Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 – Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa – Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 – Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento – Ambito di applicazione della direttiva – Discriminazione indiretta delle donne – Giustificazione – Insussistenza»

Nel procedimento C‑123/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 9 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2010, nella causa

Waltraud Brachner

contro

Pensionsversicherungsanstalt,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore), dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo austriaco, dal sig. G. Hesse, in qualità di agente;

–        per l’Irlanda, dai sigg. D. O’Hagan e N. Travers, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Brachner e la Pensionsversicherungsanstalt (ente previdenziale austriaco) in merito all’aumento dell’importo della pensione di vecchiaia che le è stato concesso in forza del regime di perequazione delle pensioni previsto per il 2008.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        L’art. 1 della direttiva 79/7 così dispone:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».

4        L’art. 3, n. 1, di detta direttiva, così prevede:

«La presente direttiva si applica:

a)      ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

(...)

–        vecchiaia,

(...)

b)      alle disposizioni concernenti l’assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lettera a) o a supplire ad essi».

5        Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della medesima direttiva:

«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

(...)

–        il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

 Il diritto nazionale

6        L’art. 108, n. 5, della legge generale austriaca 9 settembre 1955, in materia di previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz; BGBl. 189/1955), nella versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: l’«ASVG»), così dispone:

«Indice di perequazione: il Ministro federale della Previdenza sociale, delle Questioni generazionali e della Tutela dei consumatori fissa ogni anno, mediante decreto, per il successivo anno l’indice di perequazione (articolo 108 f), entro il 30 novembre di ciascun anno. Il decreto deve essere presentato al governo federale per l’approvazione. Salvo disposizioni contrarie, l’indice di perequazione è utilizzato per la maggiorazione delle rendite e delle pensioni nonché degli importi fissi legati alle prestazioni, nell’ambito della previdenza sociale».

7        L’art. 108 f dell’ASVG è formulato nei termini seguenti:

«1.      Il Ministro federale della Previdenza sociale, delle Questioni generazionali e della Tutela dei consumatori fissa l’indice di perequazione per ciascun anno tenendo conto del valore di riferimento di cui all’art. 108 e, n. 9, prima frase.

2.      Il valore di riferimento è fissato in modo che l’aumento delle pensioni risultante dall’adeguamento con il valore di riferimento corrisponda all’aumento dei prezzi al consumo conformemente al n. 3, arrotondato a tre decimali.

3.      L’aumento dei prezzi al consumo va determinato in funzione dell’aumento medio su dodici mesi fino al mese di luglio dell’anno che precede l’anno di adeguamento, facendo ricorso all’indice dei prezzi al consumo per il 2000 o ad ogni altro indice che lo abbia sostituito (...)».

8        Ai sensi dell’art. 108 h, n. 1, dell’ASVG:

«Con effetto al 1° gennaio di ciascun anno

a)      tutte le pensioni erogate dalla previdenza sociale per le quali il giorno di riferimento (…) è anteriore al 1° gennaio di tale anno

(...)

debbono essere moltiplicate per l’indice di perequazione (...)».

9        Per il 2008, l’indice di perequazione delle pensioni corrisposte ai sensi dell’ASVG è stato fissato a 1,017 con decisione del Ministro federale per gli Affari sociali e la Tutela dei consumatori (BGBl. II, 337/2007).

10      L’art. 634, n. 10, dell’ASVG, nella versione risultante dalla legge federale recante adattamento delle disposizioni di legge all’accordo concluso ai sensi dell’art. 15 a della BV-G, relativo all’organizzazione e al finanziamento del sistema sanitario per gli anni 2008‑2013 (Bundesgesetz zur Anpassung von Rechtsvorschriften an die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesen für die Jahre 2008 bis 2013, BGBl. I, 101/2007; in prosieguo: la «legge di modifica del 2007»), prevede un aumento straordinario delle pensioni per il 2008 in seguito a un accordo concluso con l’Österreichischen Seniorenrat (Consiglio austriaco per la terza età).

11      Ai sensi di detta disposizione:

«In deroga all’art. 108 h, n. 1, prima frase, le pensioni superiori a EUR 746,99 non debbono essere moltiplicate per l’indice di perequazione durante l’anno 2008, bensì devono essere maggiorate secondo le seguenti modalità: se la pensione mensile è

1.      compresa tra EUR 746,99 e EUR 1 050, essa deve essere aumentata di EUR 21;

2.      compresa tra EUR 1 050 e EUR 1 700, essa deve essere moltiplicata per il fattore 1,020;

3.      compresa tra EUR 1 700 e EUR 2 161,50, essa deve essere maggiorata di un’aliquota che diminuisce gradualmente tra detti valori, dal 2,0% all’1,7%;

4.      superiore a EUR 2 161,50, essa deve essere aumentata di EUR 36,57».

12      I residenti sul territorio austriaco che beneficiano di una pensione di vecchiaia o di reversibilità il cui importo è talmente ridotto da non raggiungere il livello minimo di sussistenza, a causa della breve durata dei periodi contributivi o perché la base di calcolo della pensione è esigua, hanno in linea di principio diritto a un’integrazione compensativa, purché il reddito da prendere in considerazione non superi l’importo di riferimento fissato per la concessione di tale integrazione.

13      A tale proposito, l’art. 292, n. 2, dell’ASVG dispone che il reddito netto globale del coniuge convivente con il pensionato dev’essere preso in considerazione per stabilire se, alla luce di tale importo di riferimento, quest’ultimo abbia diritto all’integrazione compensativa.

14      Qualora l’importo lordo della pensione e gli altri redditi netti di una persona e del suo coniuge convivente siano inferiori all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa, tale persona ha diritto a detta integrazione per un importo pari alla differenza tra i suoi redditi globali e l’importo di riferimento.

15      L’art. 293 dell’ASVG, nella versione risultante dalla legge di modifica del 2007, prevede un aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa, in conseguenza del quale esso passa da EUR 726 a EUR 747 per i pensionati che vivono soli e da EUR 1 091,14 a EUR 1 120 per i pensionati che convivono con il coniuge.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

16      La sig.ra Brachner, nata l’8 giugno 1947, percepisce dal Pensionsversicherungsanstalt una pensione di vecchiaia in forza dell’ASVG, il cui importo corrispondeva, per il 2007, a EUR 368,16 lordi al mese. Ella non ha diritto all’integrazione compensativa, in quanto il suo coniuge riceve una pensione mensile di EUR 1 340,33 netti che, aggiunta ai suoi redditi, dà luogo a un importo che supera quello previsto dall’importo di riferimento per detta integrazione.

17      Con decisione 8 maggio 2008, il Pensionsversicherungsanstalt ha stabilito che la sig.ra Brachner, a partire dal 1° gennaio 2008, avrebbe percepito una pensione pari a EUR 374,42 lordi al mese, in applicazione dell’indice di perequazione fissato a 1,017 per il 2008, equivalente cioè a un aumento dell’1,7% dell’importo della sua pensione.

18      La sig.ra Brachner ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht Linz (tribunale regionale di Linz) avverso tale decisione, chiedendo il versamento di una pensione di importo pari a EUR 389,16 lordi al mese a decorrere dal 1° gennaio 2008, ossia l’aumento di EUR 21 previsto dall’art. 634, n. 10, dell’ASVG, nella versione risultante dalla legge di modifica del 2007, per le pensioni il cui importo mensile è compreso tra EUR 746,99 ed EUR 1 050.

19      A sostegno del ricorso, ella ha affermato che la perequazione operata dal legislatore austriaco per l’esercizio 2008 è incompatibile con il principio della parità di trattamento, che essa viola la tutela costituzionale del diritto di proprietà e implica una discriminazione indiretta nei confronti delle donne contraria all’art. 4 della direttiva 79/7.

20      Con sentenza 8 luglio 2008, il Landesgericht Linz ha accolto il ricorso della sig.ra Brachner, dichiarando che la perequazione delle pensioni per l’esercizio 2008 implicava una discriminazione indiretta illegittima nei confronti delle donne.

21      Tale decisione è stata riformata con sentenza 13 agosto 2008 dall’Oberlandesgericht Linz (Corte d’appello regionale di Linz), quale giudice d’appello in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale. La sig.ra Brachner ha proposto allora ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca).

22      Con sentenza 24 settembre 2009, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) ha respinto le domande, tra cui figurava quella presentata dall’Oberster Gerichtshof nella causa riguardante la sig.ra Brachner, dirette a ottenere l’annullamento delle disposizioni dell’ASVG relative alla perequazione delle pensioni per l’esercizio 2008, là dove la legge di modifica del 2007 riserva l’aumento straordinario delle pensioni per tale esercizio alle sole pensioni superiori a EUR 746,99. Tali domande erano fondate su motivi di diritto costituzionale vertenti sulla violazione del principio di uguaglianza e del diritto di proprietà.

23      Poiché il Verfassungsgerichtshof ha respinto tali domande, l’Oberster Gerichtshof ha avviato d’ufficio il procedimento di «Revision» nella causa principale.

24      Il giudice del rinvio osserva che il procedimento dinanzi ad esso pendente verte ormai sulla decisione della questione, che permane controversa tra le parti, riguardante l’eventuale violazione, conseguente alla perequazione delle pensioni operata dal legislatore austriaco per l’esercizio 2008, dell’art. 4 della direttiva 79/7, a motivo dell’esistenza di una discriminazione indiretta nei confronti delle donne.

25      A tale proposito, l’Oberster Gerichtshof constata, in primo luogo, che tra le parti è controverso se il sistema di perequazione annuale delle pensioni oggetto della causa principale rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 e, in particolare, nella nozione di «calcolo delle prestazioni» ivi figurante.

26      In secondo luogo, quanto alla discriminazione indiretta che la sig.ra Brachner avrebbe subito, detto giudice ritiene che la perequazione delle pensioni attuata per il 2008 comporti una disparità di trattamento dei pensionati interessati, in quanto le pensioni inferiori all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa sono state aumentate solo dell’1,7%, mentre le pensioni comprese tra EUR 747 ed EUR 2 160 hanno beneficiato di un aumento più elevato.

27      Occorrerebbe quindi esaminare se tale disparità di trattamento implichi uno svantaggio a carico di un numero significativamente più elevato di donne che di uomini.

28      A tale proposito, il giudice del rinvio fa riferimento alle seguenti constatazioni, derivanti da dati statistici relativi alle persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’ASVG per il mese di dicembre 2007:

–        1 325 762 persone, di cui 614 293 uomini e 711 469 donne, beneficiano di una pensione di vecchiaia a titolo della loro attività professionale;

–        562 463 persone, di cui 408 910 donne e 153 553 uomini, hanno percepito una pensione uguale o inferiore all’importo di EUR 750 mensili (in prosieguo: la «pensione minima»), ovvero il 57% dei pensionati di sesso femminile e il 25% dei pensionati di sesso maschile.

29      Ne consegue, secondo detto giudice, che la percentuale di donne che subiscono uno svantaggio in seguito alla perequazione delle pensioni per l’esercizio 2008 è di circa 2,3 volte più elevata rispetto a quella degli uomini.

30      L’Oberster Gerichtshof rileva, in terzo luogo, che il Pensionsversicherungsanstalt ha sostenuto che una tale disparità di trattamento potrebbe essere oggettivamente giustificata, anzitutto, perché le donne versano contributi per un periodo inferiore rispetto agli uomini, dato che vanno in pensione prima di questi ultimi, inoltre, per il fatto che le donne percepiscono la pensione più a lungo degli uomini a causa della loro aspettativa di vita che, in media, è superiore a quella di questi ultimi, e, infine, per l’aumento dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa per l’esercizio 2008 pari a EUR 21 mensili per i pensionati che vivono soli e a circa EUR 29 mensili per i pensionati conviventi con un’altra persona.

31      A tale proposito, il giudice del rinvio reputa, anzitutto, che la giustificazione avente ad oggetto la durata della contribuzione più breve per le donne debba essere respinta, in quanto la perequazione annuale in questione è diretta a mantenere il potere d’acquisto dei titolari delle pensioni tramite la rivalutazione dei relativi importi in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo, e che tale perequazione non sia quindi un elemento della prestazione il cui importo sarebbe collegato a quello dei contributi e alla loro durata.

32      Inoltre, l’Oberster Gerichtshof considera che nemmeno il fatto che, in media, le donne percepiscano la pensione per un periodo più lungo a causa della loro aspettativa di vita superiore a quella degli uomini possa giustificare la differenza di trattamento in questione, essendo questo un fattore direttamente basato sul sesso che, alla luce della giurisprudenza della Corte, non può, per sua natura, essere preso in considerazione (sentenza 14 dicembre 1995, causa C‑317/93, Nolte, Racc. pag. I‑4625, punto 28).

33      Da ultimo, per quanto attiene alla giustificazione vertente sull’aumento dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa, il giudice del rinvio osserva che dai dati statistici emerge che 136 771 persone, di cui 64 166 uomini e 72 605 donne, hanno percepito l’integrazione compensativa in aggiunta alla loro pensione di vecchiaia.

34      Orbene, dal momento che, trattandosi delle persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’ASVG, il 57% dei pensionati di sesso femminile riceve una pensione minima, mentre ciò si verifica solo per il 25% dei pensionati di sesso maschile, il giudice del rinvio considera che un numero di donne nettamente superiore a quello degli uomini non percepisce l’integrazione compensativa e non può quindi beneficiare dell’aumento dell’importo di riferimento di tale integrazione previsto nell’ambito della perequazione delle pensioni per il 2008.

35      L’Oberster Gerichtshof ritiene inoltre che, se è vero che prendere in considerazione i redditi del coniuge per la determinazione del diritto all’integrazione compensativa risulta, certo, giustificato, dal momento che tale prestazione mira a garantire un minimo di mezzi di sussistenza (sentenza 19 novembre 1992, causa C‑226/91, Molenbroek, Racc. pag. I‑5943), non ne consegue che tale computo sia giustificato anche nell’ambito di una misura di perequazione annuale delle pensioni.

36      Invero, secondo detto giudice, la perequazione annuale delle pensioni si prefigge essenzialmente l’obiettivo di mantenere immutato il potere d’acquisto della pensione e contempla quindi una finalità totalmente diversa da quella perseguita dall’integrazione compensativa.

37      Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce di tali elementi, si ponga la questione se l’aumento dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa possa giustificare l’aumento esiguo che la perequazione del 2008 prevede per le pensioni minime, e il fatto che un numero notevolmente più elevato di donne rispetto agli uomini si trovi in una posizione di svantaggio quando, conformemente alle norme relative a tale integrazione compensativa, gli altri redditi del titolare della pensione e quelli del suo coniuge convivente sono presi in considerazione esclusivamente nel caso delle pensioni minime, mentre i titolari di pensioni più elevate beneficiano di un aumento superiore, senza che siano presi in considerazione altri redditi loro o del coniuge.

38      In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 4 della direttiva [79/7] debba essere interpretato nel senso che anche il sistema di perequazione annuale delle pensioni (rivalutazione), previsto dal regime pensionistico legale, rientri nell’ambito di applicazione del divieto di discriminazione di cui al n. 1 di tale disposizione;

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 4 della direttiva [79/7] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale in materia di perequazione annuale delle pensioni, secondo cui per una determinata categoria di percettori di pensioni minime è previsto un aumento potenzialmente inferiore rispetto a quello a favore di altri percettori, nella misura in cui tale norma colpisce in senso sfavorevole, senza alcuna giustificazione oggettiva, il 25% dei beneficiari di sesso maschile, contro il 57% dei beneficiari di sesso femminile;

3)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se un trattamento sfavorevole nei confronti delle donne beneficiarie di una pensione per quanto riguarda la rivalutazione annuale possa essere giustificato con l’età pensionabile più bassa e/o con il periodo di erogazione che si protrae più a lungo per le donne, oppure con il fatto che l’importo di riferimento per il reddito minimo previsto dal diritto previdenziale (importo di riferimento per l’integrazione compensativa) è stato aumentato in misura proporzionalmente superiore, o ancora per tutti e tre questi motivi allorché le disposizioni relative alla concessione del reddito minimo (integrazione compensativa) stabilito dal diritto previdenziale prevedono che si tenga conto degli altri redditi del titolare della pensione e dei redditi del coniuge convivente, mentre nel caso degli altri percettori di pensioni l’aumento si calcola senza tener conto degli altri redditi propri del pensionato o del reddito del suo coniuge».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

39      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, di modo che le disposizioni relative a tale regime sono soggette al divieto di discriminazione sancito dall’art. 4, n. 1, di detta direttiva.

40      Da una costante giurisprudenza emerge che, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 79/7, una prestazione deve corrispondere in tutto o in parte a un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati all’art. 3, n. 1, di tale direttiva, o a una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo, ed essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno di detti rischi (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1999, causa C‑382/98, Taylor, Racc. pag. I‑8955, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

41      Dato che è pacifico che la prestazione di cui alla causa principale fa parte di un regime legale essendo prevista da una legge, ossia le disposizioni dell’ASVG che disciplinano il regime di perequazione delle pensioni per il 2008, resta da esaminare se tale prestazione sia direttamente ed effettivamente connessa alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi elencati all’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7.

42      A tale proposito, occorre constatare che una pensione versata a titolo dell’ASVG, come quella di cui beneficia la sig.ra Brachner, costituisce una prestazione che, manifestamente, è direttamente ed effettivamente connessa a uno di detti rischi, ossia quello attinente alla vecchiaia.

43      Ciò vale altresì per un regime di perequazione annuale di una pensione di questo tipo, analogo a quello di cui trattasi nella causa principale.

44      Invero, al pari della pensione in sé, anche la sua successiva perequazione tende a tutelare contro il rischio di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età pensionabile legale, garantendo loro di poter disporre dei mezzi necessari per far fronte, in particolare, ai propri bisogni in quanto persone in pensione.

45      Come rilevato dal giudice del rinvio, il regime di perequazione di cui alla causa principale è diretto a mantenere il potere d’acquisto della pensione mediante la rivalutazione del suo importo in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.

46      Inoltre, alla luce della finalità del regime di perequazione di cui alla causa principale, come illustrata dal giudice del rinvio, che consiste nel garantire il potere d’acquisto della pensione rispetto all’evoluzione dei prezzi al consumo, non è possibile ritenere che si tratti di un regime che, a determinate condizioni, assicura alle persone i cui redditi sono inferiori a un determinato importo, fissato dalla legge, una prestazione speciale intesa a consentire loro di far fronte ai propri bisogni, e che esso, secondo la Corte, non è contemplato dall’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 (sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C‑63/91 e C‑64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag. I‑4737, punto 17).

47      Infatti, l’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale è concesso anche se i pensionati non incontrano difficoltà finanziarie e materiali. Ancora, solo le persone che hanno raggiunto l’età pensionabile legale possono beneficiare di tale regime di perequazione, in modo tale che la concessione di un aumento a titolo di quest’ultimo è in ogni caso subordinata al verificarsi del rischio di vecchiaia (v., per analogia, sentenza Taylor, cit., punti 23‑25).

48      Detto regime di perequazione differisce quindi anche da altri regimi esaminati dalla Corte, che riguardavano adeguamenti concessi in funzione del verificarsi di uno dei rischi enumerati all’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, e relativamente ai quali essa ha dichiarato che tale circostanza è di per sé insufficiente a far rientrare la prestazione di base, alla quale tali adeguamenti si riferivano e che non contemplava un tale rischio, nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7 (v., in tal senso, sentenza Jackson e Cresswell, cit., punto 19).

49      Nella fattispecie, nemmeno si tratta di un regime caratterizzato dalla circostanza per cui la legge stabilisce l’importo corrispondente ai bisogni teorici degli interessati, che funge da parametro per la determinazione della prestazione, prescindendo da ogni considerazione relativa al verificarsi di uno dei rischi enumerati all’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, regime che, come la Corte ha dichiarato, non rientra in nessun caso nell’ambito di applicazione di tale direttiva (sentenza Jackson e Cresswell, cit., punto 20).

50      Inoltre, se si tiene conto della finalità del regime di perequazione di cui alla causa principale, l’ulteriore modifica dell’importo delle pensioni che esso prevede può essere considerata come rientrante nel «calcolo delle prestazioni» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

51      L’interpretazione contraria, secondo la quale soltanto il calcolo iniziale di una prestazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7, una volta che essa contempla uno dei rischi elencati al suo art. 3, n. 1, sarebbe soggetto al divieto previsto dall’art. 4, n. 1, di tale direttiva, non può essere accolta.

52      Invero, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, un’interpretazione restrittiva di questo tipo, che implicherebbe il riconoscimento, senza apparente giustificazione, di una lacuna notevole nella portata del divieto di discriminazione nei confronti delle donne, pregiudicherebbe tanto la finalità della direttiva 79/9, che consiste nel garantire, come recita il suo primo ‘considerando’, la graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, la cui importanza fondamentale è stata ripetutamente sottolineata dalla Corte (v., in particolare, sentenza 18 novembre 2010, causa C‑356/09, Kleist, Racc. pag. I‑11939, punto 39, e giurisprudenza ivi citata), quanto l’efficacia pratica di tale medesima direttiva.

53      In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione sancito dall’art. 4, n. 1, della stessa.

 Sulla seconda questione

54      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni un gruppo determinato di titolari di pensioni minime e che prevede per questi ultimi un aumento inferiore a quello applicabile ad altri titolari di pensioni, il che porterebbe a colpire in senso sfavorevole molte più donne che uomini.

55      Occorre rilevare, in limine, che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale non comporta una discriminazione diretta, dal momento che si applica indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e femminile. Si deve pertanto esaminare se essa possa costituire una discriminazione indiretta.

56      Da costante giurisprudenza della Corte risulta che vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini (v., segnatamente, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑537/07, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, Racc. pag. I‑6525, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

57      A tale proposito, secondo il giudice del rinvio, dalle disposizioni del regime di perequazione delle pensioni oggetto della causa principale, in particolare dall’art. 634, n. 10, dell’ASVG, nella sua versione risultante dalla legge di modifica del 2007, discende che le persone come la sig.ra Brachner, che percepiscono una pensione minima, ossia una pensione il cui importo si colloca al di sotto dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa, subiscono uno svantaggio, in quanto sono escluse dall’aumento straordinario concesso ai beneficiari di pensioni più elevate e che esse, in linea di principio, hanno diritto soltanto all’aumento inferiore previsto all’art. 108 h, n. 1, dell’ASVG, che per il 2008 è stato fissato all’1,7%.

58      Si pone quindi la questione di stabilire se tale svantaggio colpisca di fatto un numero molto più elevato di donne che di uomini.

59      Per poter rispondere a tale questione, occorre esaminare, come illustrato dal giudice del rinvio, se la categoria di pensionati che subiscono detto svantaggio sia composta da un numero molto più elevato di donne che di uomini.

60      Un primo indicatore del fatto che tale svantaggio colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini, al quale si deve ascrivere un peso notevole e che costituisce inoltre un elemento indispensabile dell’analisi [v., nell’ambito della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 pag. 40), sentenza 9 febbraio 1999, causa C‑167/97, Seymour-Smith e Perez, Racc. pag. I‑623, punti 59 e 60], riguarda la differenza tra il numero di donne che percepiscono una pensione minima, espresso in termini percentuali rispetto al numero totale delle donne che ricevono una pensione a titolo dell’ASVG, e tale medesima percentuale relativa ai pensionati di sesso maschile.

61      Orbene, sempre secondo i dati statistici presi in considerazione dal giudice del rinvio, tali percentuali sono rispettivamente del 57% per i pensionati di sesso femminile e del 25% per i pensionati di sesso maschile.

62      In altri termini, per quanto attiene alle persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’ASVG, il 75% dei pensionati di sesso maschile poteva beneficiare dell’aumento straordinario delle pensioni, mentre tale circostanza si verificava solo per il 43% dei pensionati di sesso femminile.

63      Una tale differenza è sufficientemente importante per costituire un indicatore significativo sul quale è possibile fondare la conclusione, che può tuttavia essere tratta solo dal giudice del rinvio, secondo cui l’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione oggetto della causa principale colpisce di fatto in modo sfavorevole una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile.

64      Ammettendo che il giudice del rinvio accolga in via definitiva questi dati statistici, le indicazioni che ne derivano non verrebbero inficiate se, in tale analisi, si tenesse altresì conto dell’aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa per il 2008, parimenti previsto dalla legge di modifica del 2007, del quale, in linea di principio, i titolari di pensioni minime possono beneficiare.

65      Un raffronto delle rispettive percentuali dei pensionati di sesso maschile e femminile che percepiscono una pensione minima senza poter accedere al beneficio dell’integrazione compensativa, a causa, essenzialmente, dell’esistenza di risorse globali del nucleo familiare superiori all’importo di riferimento fissato per beneficiare di tale integrazione, rispetto al numero totale dei pensionati di ciascun sesso cui è versata una pensione a titolo dell’ASVG, mostra in effetti che, secondo i dati statistici presentati dal giudice del rinvio, tale percentuale si attesta al 47% per i pensionati di sesso femminile e al 14% per i pensionati di sesso maschile.

66      Inoltre, da questi stessi dati emerge che l’82% delle donne che percepiscono una pensione minima non riceve l’integrazione compensativa a causa, principalmente, della regola della globalizzazione dei redditi, mentre tale circostanza ricorre solo per il 58% degli uomini che percepiscono tale pensione minima.

67      Tali conclusioni di carattere statistico, se confermate dal giudice del rinvio, indicano che, se si tenesse conto dell’aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa per il 2008 previsto dalla legge di modifica del 2007, la differenza rilevata tra la percentuale dei pensionati di sesso femminile che hanno subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto da tale medesima legge e la percentuale rispettiva dei pensionati di sesso maschile non verrebbe ridotta ma, al contrario, sarebbe ancora maggiore.

68      Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto dei dati statistici prodotti dinanzi al giudice del rinvio, e in assenza di elementi contrari, tale giudice può aver ragione di dichiarare che tale norma osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile.

 Sulla terza questione

69      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che esso deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, o dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008.

70      A tale proposito, si deve anzitutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un provvedimento nazionale che costituisce una discriminazione indiretta quando, pur formulato in modo neutro, la sua applicazione di fatto sfavorisce un numero notevolmente superiore di donne che di uomini è contrario all’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, a meno che tale provvedimento sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Tale è il caso se i mezzi scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica sociale dello Stato membro del quale la legislazione è in discussione, se sono idonei a raggiungere l’obiettivo da essa perseguito e se sono necessari a tal fine (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 8 febbraio 1996, causa C‑8/94, Laperre, Racc. pag. I‑273, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

71      Inoltre, un fattore di questo tipo può essere considerato idoneo a garantire l’obiettivo indicato solo se soddisfa realmente l’intento di raggiungerlo e se è attuato in maniera coerente e sistematica (v. in tal senso, in particolare, sentenza 18 novembre 2010, cause riunite C‑250/09 e C‑268/09, Georgiev, Racc. pag. I‑11869, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

72      Ancora, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che, se spetta in ultima analisi al giudice nazionale – il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale – stabilire se ed entro quali limiti la disposizione di legge di cui trattasi sia giustificata da tale fattore oggettivo, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente per dare indicazioni vertenti sugli atti della causa principale nonché su osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi (v. in tale senso, in particolare, sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., punti 67 e 68, nonché giurisprudenza ivi citata).

73      Da ultimo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nello scegliere i provvedimenti atti a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e occupazionale, gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità (v., in particolare, sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

74      Spetta tuttavia allo Stato membro, quale autore della norma che si presume discriminatoria, dimostrare che la detta norma risponde ad un obiettivo legittimo della sua politica sociale, che tale obiettivo è estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e che lo stesso Stato poteva ragionevolmente ritenere che gli strumenti prescelti fossero idonei alla realizzazione di detto obiettivo (v. in tal senso, in particolare, sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., punto 77).

75      Si deve pertanto esaminare se, alla luce di tali principi derivanti dalla giurisprudenza, uno dei tre motivi dedotti dinanzi al giudice del rinvio, come riportati nel testo della terza questione pregiudiziale, sia atto a giustificare la discriminazione indiretta di cui alla causa principale, ipotizzando che essa sia accertata dal giudice del rinvio in esito all’esame che esso è tenuto a effettuare tenendo conto degli elementi forniti dalla Corte in risposta alla seconda questione pregiudiziale.

76      Quanto, anzitutto, alla giustificazione vertente sul fatto che i lavoratori di sesso femminile possono beneficiare della pensione a un’età meno avanzata, cosicché il livello dei loro contribuiti è in genere meno elevato di quello dei lavoratori di sesso maschile, tale circostanza, che risulta connessa all’equilibrio che deve esistere in un sistema di previdenza sociale a carattere contributivo tra i contributi assolti e le prestazioni fornite, è uno dei fattori che spiegano il livello in media più basso dell’importo delle pensioni che percepiscono i lavoratori di sesso femminile.

77      Tale motivo non può però in nessun caso giustificare l’esclusione delle donne che percepiscono una pensione minima dal beneficio dell’aumento straordinario delle pensioni previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale.

78      Invero, come spiegato dal giudice del rinvio, tale regime di perequazione prevede un adeguamento delle pensioni diretto a mantenerne il potere d’acquisto rispetto all’evoluzione dei prezzi al consumo.

79      Pertanto, è evidente che tale adeguamento non costituisce una prestazione che rappresenta una contropartita per i contributi versati. Di conseguenza, esso non può essere addotto per giustificare l’esclusione dei titolari delle pensioni minime dal beneficio dell’adeguamento delle loro pensioni.

80      Di conseguenza, un motivo fondato sulla circostanza che le donne hanno generalmente versato meno contributi rispetto agli uomini non è rilevante nell’ambito dell’esame di un’eventuale giustificazione dell’esclusione di queste ultime da un provvedimento di perequazione come quello di cui alla causa principale.

81      Occorre, poi, esaminare il motivo vertente sul fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa percepiscono la pensione più a lungo a causa dell’aspettativa di vita delle donne, in media più lunga.

82      Tale motivo, alla stregua di quello relativo al livello inferiore dei contributi versati dai pensionati di sesso femminile, ha ad oggetto l’equilibrio che deve esistere, in un sistema di previdenza sociale a carattere contributivo, tra i contributi e le prestazioni al momento della fissazione del livello di queste ultime.

83      Non esiste tuttavia una relazione tra tale motivo e l’esclusione dei titolari di pensioni minime dal beneficio dell’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale.

84      Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio e sottolineato al punto 78 della presente sentenza, l’obiettivo di tale regime di perequazione è quello di garantire che il potere d’acquisto della pensione sia mantenuto rispetto all’evoluzione dei prezzi al consumo.

85      Orbene, un tale obiettivo è estraneo a quello su cui si basa il motivo di giustificazione dedotto, che mira ad assicurare l’equilibrio finanziario tra i contributi e le prestazioni al momento della fissazione di queste ultime.

86      L’aspettativa di vita delle donne, in media più lunga, non può quindi essere addotta quale motivo atto a giustificare l’esclusione dei titolari di pensioni minime dal beneficio dell’aumento straordinario diretto a garantire il potere d’acquisto delle pensioni.

87      Si deve da ultimo esaminare il terzo motivo, diretto a giustificare l’esclusione delle pensioni minime dal beneficio dell’aumento straordinario previsto per il 2008 dal regime di perequazione di cui alla causa principale, in particolare dall’art. 634, n. 10, dell’ASVG, nella versione risultante dalla legge di modifica del 2007, ossia l’aumento straordinario, previsto anche per il 2008 da tale medesima legge di modifica, dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa di cui beneficiano in linea di principio i titolari di pensioni minime.

88      Al fine di esaminare la fondatezza di tale giustificazione, secondo il giudice del rinvio è necessario tener conto del fatto che tale aumento straordinario dà luogo a un aumento effettivo dell’integrazione compensativa solo se è soddisfatta la condizione relativa alla globalizzazione dei redditi, ossia che l’importo lordo della pensione maggiorato degli altri redditi netti del pensionato e del suo coniuge convivente non deve superare l’ammontare pertinente di detto importo di riferimento, mentre la concessione dell’aumento straordinario non è subordinata a tale condizione del computo di altri redditi per le pensioni di livello superiore.

89      A tale proposito, come già dichiarato dalla Corte, l’integrazione compensativa costituisce una prestazione diretta a garantire un minimo vitale al suo beneficiario, in caso di pensione insufficiente (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑160/02, Skalka, Racc. pag. I‑5613, punto 26).

90      Detta prestazione persegue quindi un obiettivo legittimo di politica sociale estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (v. in tal senso, per quanto riguarda l’aumento di una prestazione previdenziale minima, sentenza 11 giugno 1987, causa 30/85, Teuling, Racc. pag. 2497, punti 15‑17).

91      Dalla giurisprudenza della Corte emerge inoltre che l’assegnazione di un reddito pari al minimo sociale è parte integrante della politica sociale degli Stati membri, e che questi dispongono di un potere discrezionale ragionevole per quanto riguarda la natura dei provvedimenti di protezione sociale e le modalità concrete della loro realizzazione (sentenza Molenbroek, cit., punto 15).

92      Per quanto attiene ai regimi nazionali che comportano una prestazione previdenziale minima, la Corte ha peraltro dichiarato che gli aumenti di tale prestazione, sebbene vadano principalmente a vantaggio degli uomini in ragione dell’applicazione delle norme che prevedono il computo dei redditi del coniuge, sono in linea di principio giustificabili alla luce della direttiva 79/7 (citate sentenze Teuling, punto 17, nonché Molenbroek, punti 16 e 17).

93      Parimenti, l’esclusione del beneficio dell’integrazione compensativa derivante dall’applicazione della regola della globalizzazione dei redditi dei coniugi, anche se colpisse per la maggior parte i pensionati di sesso femminile, può essere giustificabile alla luce dell’obiettivo che consiste nel garantire che la pensione non scenda al di sotto del minimo sociale.

94      Tuttavia, anche se l’aumento straordinario dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è richiamato quale giustificazione dell’esclusione dei beneficiari di pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, per il fatto che tale aumento sarebbe diretto a compensare gli effetti di detta esclusione, una tale regola di globalizzazione dei redditi dev’essere anch’essa giustificata rispetto all’obiettivo proprio di tale regime di perequazione.

95      Orbene, non è questo il caso se non esiste un rapporto tra tale regola di globalizzazione dei redditi e l’obiettivo proprio di detto regime di perequazione che, come già rilevato, mira a garantire che sia mantenuto il potere d’acquisto delle pensioni rispetto all’evoluzione dei prezzi al consumo.

96      Per contro, il fatto che il beneficiario di una pensione minima o il suo coniuge disponga di altri redditi non comporta affatto che l’importo di tale pensione non debba, al pari delle pensioni di importo più elevato, beneficiare dell’aumento straordinario al fine di garantire il potere d’acquisto di tali pensioni.

97      L’argomento, secondo cui non sarebbe necessario concedere un aumento straordinario nei casi in cui i titolari di una pensione e i loro coniugi dispongano globalmente di risorse sufficienti per non scendere al di sotto del minimo sociale, non può essere dedotto come giustificazione oggettiva della differenza di trattamento tra le persone che beneficiano di una pensione minima e i titolari di una pensione di importo superiore, in quanto queste ultime dispongono per principio, per via del solo importo delle loro pensioni, di risorse sufficienti (v., per analogia, sentenza 13 dicembre 1989, causa C‑102/88, Ruzius-Wilbrink, Racc. pag. 4311, punto 16).

98      Dato che solo i titolari di pensioni minime sono soggetti a una condizione relativa alla globalizzazione dei redditi per valutare il loro eventuale diritto al beneficio dell’integrazione compensativa, il cui aumento può neutralizzare gli effetti dell’esclusione da un provvedimento di perequazione che va a vantaggio dei titolari di qualsiasi altra pensione, alla luce della giurisprudenza rammentata ai punti 70‑74 della presente sentenza non si può pensare che lo Stato membro, quale autore della presunta norma discriminatoria, abbia stabilito di poter ragionevolmente ritenere che l’aumento straordinario dell’integrazione compensativa, dedotto come motivo di giustificazione ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, rispondesse realmente all’intento di raggiungere l’obiettivo del regime di perequazione di cui alla causa principale, che consiste nel garantire che sia mantenuto il potere d’acquisto delle pensioni, e che fosse attuato a tal fine in maniera coerente e sistematica.

99      D’altronde, altri elementi militano a favore di tale conclusione.

100    Invero, come già rilevato al punto 66 della presente sentenza, dai dati statistici presentati dal giudice del rinvio emerge che l’82% delle donne che ricevono una pensione minima non percepisce l’integrazione compensativa in applicazione della regola della globalizzazione dei redditi, mentre tale situazione si verifica solo per il 58% degli uomini che percepiscono una pensione minima.

101    Ne consegue che, di fatto, per la grande maggioranza delle donne che percepiscono una pensione minima, l’aumento dell’importo di riferimento per l’integrazione compensativa non è tale da neutralizzare gli effetti dell’esclusione dal beneficio dell’aumento straordinario per i titolari di pensioni minime.

102    Tali dati indicano, al contrario, che, poiché una percentuale nettamente più elevata di uomini che percepiscono una pensione minima riceve l’integrazione compensativa, l’aumento straordinario di detto importo di riferimento può avvantaggiare questi ultimi in misura decisamente maggiore, cosicché tale provvedimento aggrava ancora di più la differenza di trattamento di cui sono vittime le donne alle quali è versata una pensione minima.

103    A tale proposito, la Corte ha dichiarato che eventuali deroghe alle disposizioni di una legge possono in taluni casi pregiudicare la coerenza di quest’ultima, in particolare quando esse, per la loro ampiezza, portino ad un risultato contrario all’obiettivo perseguito dalla legge suddetta (sentenze 12 gennaio 2010, causa C‑341/08, Petersen, Racc. pag. I‑47, punto 61, nonché 21 luglio 2011, cause riunite C‑159/10 e C‑160/10, Fuchs e Köhler, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 86).

104    Si deve di conseguenza risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008.

 Sulle spese

105    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione sancito all’art. 4, n. 1, della stessa.

2)      L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto dei dati statistici prodotti dinanzi al giudice del rinvio, e in mancanza di elementi contrari, tale giudice può aver ragione di dicharare che tale norma osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile.

3)      L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.