ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 novembre 2010 (*)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Primo o unico contratto – Obbligo di indicare i motivi oggettivi – Abrogazione – Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori – Principio di non discriminazione – Artt. 82 CE e 86 CE»

Nel procedimento C‑20/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Trani con decisione 23 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 2010, nella causa

Cosimo Damiano Vino

contro

Poste Italiane SpA,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. A. Arabadjiev, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

intendendo statuire con ordinanza motivata ai sensi degli artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle clausole 3 e 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) (in prosieguo: l’«accordo quadro»), nonché degli artt. 82 CE e 86 CE e del principio di non discriminazione.

2        Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Vino e il suo datore di lavoro, la società Poste Italiane SpA (in prosieguo: «Poste Italiane») in merito alla liceità della clausola secondo la quale il contratto di lavoro che lo legava a detta impresa era stato concluso a tempo determinato.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        La direttiva 1999/70 si basa sull’art. 139, n. 2, CE e, ai sensi del suo art. 1, è diretta ad «attuare l’accordo quadro (…), che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».

4        Dai ‘considerando’ quattordicesimo e diciassettesimo di detta direttiva nonché dal terzo comma del preambolo e dai punti 7-10 delle considerazioni generali dell’accordo quadro si evince che quest’ultimo enuncia i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato stabilendo, in particolare, un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, nonché la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, lasciando agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità dettagliate di applicazione di detti principi e prescrizioni, al fine di tener conto delle realtà specifiche nazionali, settoriali e stagionali.

5        Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, il suo:

«(…) obiettivo è:

a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;

b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

6        La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«1.      Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.

(…)». 

7        La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata «Definizioni», così recita:

«1.      Ai fini del presente accordo il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro [a tempo determinato] definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

2.      Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze.

In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».

8        Intitolata «Principio di non discriminazione», la clausola 4 dell’accordo quadro così dispone:

«1.      Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2.      Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

(…)».

9        La clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», prevede quanto segue:

«1.      Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a)      ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b)      la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c)      il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2.      Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a)      devono essere considerati “successivi”;

b)      devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato». 

10      Intitolata «Disposizioni di attuazione», la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro così dispone:

«L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso».

 La normativa nazionale

 La normativa abrogata

11      L’art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, recante la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (GURI n. 125 del 17 maggio 1962; in prosieguo: la «legge n. 230/62»), prevedeva la possibilità di indicare una data di scadenza del contratto di lavoro per i motivi tassativamente enunciati in detta disposizione.

12      Ai sensi dell’art. 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante le norme sull’organizzazione del mercato del lavoro (Supplemento ordinario alla GURI n. 51 del 3 marzo 1987; in prosieguo: la «legge n. 56/87»), era consentita la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato anche nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di lavoro conclusi con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’obbligo di stabilire il numero, in percentuale, dei lavoratori che potevano essere assunti mediante contratti di lavoro a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

13      Conformemente all’art. 23, primo comma, della legge n. 56/87, i contratti collettivi datati 26 novembre 1994 e 11 gennaio 2001 autorizzavano Poste Italiane a concludere contratti di lavoro a tempo determinato nei limiti, per il primo di questi contratti, del 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e, per il secondo, su base regionale, del 5% dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

 La normativa applicabile alla causa principale

14      La legge n. 230/62 e l’art. 23 della legge n. 56/87 sono stati abrogati, a decorrere dal 24 ottobre 2001, dall’art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235 del 9 ottobre 2001, pag. 4; in prosieguo: il «d.lgs. n. 368/2001»), adottato in applicazione della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000 (Supplemento ordinario alla GURI n. 16 del 20 gennaio 2001).

15      L’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 prevede quanto segue:

«1.      È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2.      L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.

(...)».

16      L’art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge n. 266/2005») ha inserito nel d.lgs. n. 368/2001 un art. 2, comma 1 bis, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le imprese concessionarie di servizi postali possano concludere contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi, tra il mese d’aprile e quello d’ottobre, o per un periodo di quattro mesi in altri momenti dell’anno, purché non si superi il 15% dei dipendenti presenti nell’organico dell’impresa al 1° gennaio dell’anno interessato, senza dover rispettare l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, richieste dall’art. 1 di detto decreto.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

17      Il 28 marzo 2008 il sig. Vino ha concluso con Poste Italiane un contratto di lavoro a tempo determinato in base al quale egli è stato impiegato presso l’ufficio postale di Trani in qualità di portalettere junior nel periodo 1° aprile - 31 maggio 2008. Poiché tale contratto era basato sull’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, non sono state indicate nel medesimo le ragioni obiettive che giustificavano il ricorso a un siffatto contratto a tempo determinato.

18      Ritenendo che la clausola di tale contratto, che prevedeva una durata determinata del medesimo, fosse contraria sia al diritto nazionale sia al diritto dell’Unione, il sig. Vino adiva il Tribunale di Trani per fare dichiarare l’illiceità di detta clausola.

19      Nella decisione di rinvio, il Tribunale di Trani spiega che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, nell’introdurre nell’ordinamento interno una forma di contratto di lavoro basata, come causa esclusiva, sulla qualità del datore di lavoro, parrebbe in contrasto con la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, dal momento che costituirebbe una riduzione rilevante del grado di tutela dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quanto ricavabile dal precedente regime, risultante dalla legge n. 230/62, nonché dai contratti collettivi di lavoro conclusi il 26 novembre 1994 e l’11 gennaio 2001 in forza dell’art. 23, comma 1, della legge n. 56/87, senza introdurre contemporaneamente misure compensative. Questa riduzione del livello di tutela sociale non potrebbe essere ritenuta limitata a una categoria circoscritta di lavoratori poiché, su un totale di 147 130 dipendenti a tempo indeterminato occupati da Poste Italiane durante il 2008, quest’impresa avrebbe assunto più di 21 732 a tempo determinato, in base all’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001.

20      Secondo questo giudice, anche se l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 è stato introdotto con la legge n. 266/2005 successivamente all’adozione delle misure dirette a recepire la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro, questa disposizione sarebbe collegata all’applicazione di quest’ultimo. Infatti, da un lato, essa tenderebbe ad integrare e a modificare le norme nazionali già adottate in materia e, dall’altro, essa avrebbe come unico obiettivo l’applicazione dell’accordo quadro o, ad ogni modo, essa non perseguirebbe un obiettivo degno di una tutela almeno equivalente all’obiettivo, sacrificato, consistente nel proteggere i lavoratori a tempo determinato.

21      Inoltre, il giudice del rinvio ritiene l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 contrario alla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, dal momento che i principi minimi stabiliti da quest’ultimo sono applicabili al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, l’introduzione di una forma di contratto di lavoro giustificata, dal punto di vista causale, esclusivamente dalla qualità del datore di lavoro non può essere accolta in questa tipologia contrattuale, poiché la citata clausola 3, punto 1, impone che la fissazione di un termine nel contratto di lavoro sia motivata «[dal] raggiungimento di una certa data, [dal] completamento di un compito specifico o [dal] verificarsi di un evento specifico».

22      Per di più, detto giudice è del parere che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 sia contrario al principio di non discriminazione, in quanto la disparità di trattamento generata sia tra i lavoratori occupati a tempo determinato, sia tra le imprese interessate che assumono lavoratori del genere parrebbe priva di qualsiasi razionalità.

23      Infine, tenendo conto del fatto che Poste Italiane hanno un capitale azionario sottoscritto dal Ministero del Tesoro, nella misura del 65%, e, per il residuo, dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, e che tale società può quindi considerarsi un’impresa pubblica, il giudice del rinvio si chiede se l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 non sia la conseguenza dello sfruttamento di una posizione dominante, in palese violazione degli artt. 82 CE e 86, nn. 1 e 2, CE.

24      Tutto ciò considerato, il Tribunale di Trani ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se la clausola n. 8.3 dell’Accordo Quadro (…) osta ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), abbia introdotto nell’ordinamento interno una fattispecie “acausale” per l’assunzione a termine dei dipendenti [di] Poste Italiane.

2)      Se per giustificare una reformatio in peius della precedente normativa in tema di contratto a tempo determinato e perché non operi il divieto di cui alla clausola n. 8.3 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70 (…) sia sufficiente il perseguimento – da parte del legislatore interno – di un qualsiasi obiettivo, purché diverso da quello di dare attuazione alla richiamata Direttiva, o se sia necessario che questo obiettivo non solo sia meritevole di una tutela quantomeno equivalente a quello penalizzato, ma sia anche espressamente “dichiarato”.

3)      Se la clausola n. 3.1 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 (…) osta ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), abbia introdotto nell’ordinamento interno una fattispecie “acausale” per l’assunzione a termine dei dipendenti [di] Poste Italiane.

4)      Se il principio generale di non discriminazione e di uguaglianza comunitario osta ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), abbia introdotto nell’ordinamento interno una fattispecie “acausale” che penalizzi i dipendenti [di] Poste Italiane, nonché, rispetto a questa società, anche altre imprese dello stesso o di altro settore.

5)      Se gli artt. 82, [n.] 1, [CE] e 86, [nn.] 1 e 2, (…) CE ostano ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), ha introdotto nell’ordinamento interno una fattispecie “acausale” a beneficio [solo di] Poste Italiane (impresa con capitale interamente pubblico), realizzando un’ipotesi di sfruttamento di posizione dominante.

6)      Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente, se il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare (o a non applicare) la normativa interna contrastante con il diritto [dell’Unione]».

25      Il giudice del rinvio, poiché riteneva che dette questioni richiedessero una risposta urgente da parte della Corte in considerazione, in particolare, del fatto che il diritto del lavoro mal si concilia con tempi lunghi di giudizio e della circostanza che un gran numero di giudizi identici sono pendenti dinanzi ai giudici nazionali, ha chiesto alla Corte di trattare questo rinvio pregiudiziale con procedimento celebrato, in applicazione dell’art. 104 bis, primo comma, del suo regolamento di procedura.

26      Il presidente della Corte ha respinto tale domanda con ordinanza 16 marzo 2010, per insussistenza dei presupposti di cui al citato art. 104 bis, primo comma.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima, seconda e sesta

27      Le questioni prima e seconda mirano sostanzialmente a determinare se la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro osti a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale Poste Italiane, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. Vino, senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un siffatto tempo determinato. Il giudice del rinvio si chiede se, a questo proposito, rilevi il fatto che lo scopo perseguito da detta normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira l’accordo quadro.

28      Peraltro, con la sua sesta questione il giudice del rinvio cerca di determinare le conseguenze che deriverebbero, per i giudici nazionali, da un’eventuale violazione dell’accordo quadro.

29      Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire, in qualsiasi momento, con ordinanza motivata.

30      Come sostenuto da Poste Italiane in sede di osservazioni scritte, occorre applicare questa disposizione del regolamento di procedura nella presente causa per quanto concerne le questioni prima, seconda e sesta. Infatti, la risposta a tali questioni può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold (Racc. pag. I‑9981, punti 44‑54); 23 aprile 2009, cause riunite da C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki e a. (Racc. pag. I‑3071, punti 122‑146), e 24 giugno 2010, causa C‑98/09, Sorge (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27‑48), nonché dall’ordinanza 24 aprile 2009, causa C‑519/08, Koukou (punti 103‑124).

31      Da questa giurisprudenza si evince che, in forza dello stesso dettato della clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, l’applicazione di detto accordo non può costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela precedentemente offerto ai lavoratori, nell’ordinamento giuridico nazionale, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato (v. citate sentenze Mangold, punti 50 e 52; Angelidaki e a., punti 111‑121 e 125, e Sorge, punti 30‑35, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 113).

32      Da ciò consegue che una riduzione della tutela offerta ai lavoratori nel settore dei contratti di lavoro a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro, ma che, per rientrare nel divieto sancito dalla clausola 8, punto 3, di esso, tale riduzione, da un lato, dev’essere collegata con l’«applicazione» dell’accordo quadro e, dall’altro, deve avere ad oggetto il «livello generale di tutela» dei lavoratori a tempo determinato (v. citate sentenze Mangold, punto 52, e Angelidaki e a., punto 126, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 114).

33      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che, secondo il giudice investito della causa principale, l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 constituisce una «riduzione» del livello di tutela sociale dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, in quanto le disposizioni giuridiche precedentemente applicabili ai dipendenti di Poste Italiane, quali risultanti dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 230/62 e dai contratti collettivi siglati dalle parti sociali in forza dell’art. 23, primo comma, della legge n. 56/87, limitavano il ricorso da parte di quest’impresa ai contratti di lavoro a tempo determinato a una quota del personale inferiore a quella ora autorizzata dal citato art. 2, comma 1 bis, e, ad ogni modo, imponevano a detta impresa di indicare nei contratti di lavoro in questione le ragioni oggettive che giustificassero il ricorso a una clausola, secondo la quale il contratto di lavoro veniva concluso a tempo determinato.

34      A questo proposito occorre ricordare che, dato che spetta esclusivamente ai giudici nazionali l’interpretazione dell’ordinamento nazionale, è a questi ultimi che incombe il compito di determinare in che misura le suddette modifiche, apportate dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 alla disciplina giuridica nazionale preesistente, quale ricavabile dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 230/62 e dai contratti collettivi conclusi dalle parti sociali in forza dell’art. 23, primo comma, della legge n. 56/87, abbiano provocato una riduzione del livello di tutela dei lavoratori che abbiano concluso un contratto di lavoro a tempo determinato, ponendo a confronto, a tal fine, il grado di tutela rispettivamente concesso da ciascuna di queste disposizioni nazionali (v., per analogia, citate sentenze Angelidaki e a., punto 129, e Sorge, punto 36, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 109).

35      Viceversa, spetta, se del caso, alla Corte in sede di decisione sul rinvio pregiudiziale fornire al giudice del rinvio indicazioni utili a guidarlo nel valutare se detta eventuale riduzione della tutela dei lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato costituisca una «reformatio in peius», ai sensi della clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro. A tal fine, occorre esaminare in quale misura le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 siano tali, da un lato, da essere considerate collegate con l’«applicazione» dell’accordo quadro e, dall’altro, da riguardare il «livello generale di tutela» dei lavoratori ai sensi della clausola 8, punto 3, di quest’ultimo (v. citate sentenze Angelidaki e a., punto 130, e Sorge, punti 29 e 37, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 111).

36      Per quanto concerne la condizione del collegamento con l’«applicazione» dell’accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che quest’ultima espressione, utilizzata senza ulteriori precisazioni nella clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, non riguarda il solo iniziale recepimento della direttiva 1999/70 e, in particolare, del suo allegato contenente l’accordo quadro, ma copre ogni misura nazionale intesa a garantire che l’obiettivo da questa perseguito possa essere raggiunto, comprese le misure che, successivamente al recepimento propriamente detto, completino o modifichino le norme nazionali già adottate (v. citate sentenze Mangold, punto 51, e Angelidaki e a., punto 131, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 115).

37      Nondimeno, una normativa nazionale non può essere considerata contraria a detta clausola nel caso in cui la reformatio in peius che essa comporta non sia in alcun modo collegata con l’applicazione dell’accordo quadro. Ciò potrebbe avvenire qualora detta reformatio in peius fosse giustificata non già dalla necessità di applicare l’accordo quadro, bensì da quella di promuovere un altro obiettivo, distinto da detta applicazione (v. citate sentenze Mangold, punti 52 e 53, e Angelidaki e a., punto 133, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 117).

38      A questo proposito, è certamente esatto che la Corte ha già dichiarato che l’oggetto stesso del d.lgs. n. 368/2001 era il recepimento della direttiva 1999/70 nonché dell’accordo quadro, e che non si può escludere che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 368/2001 nel diritto interno precedente siano collegate all’attuazione dell’accordo quadro, considerato che i lavoratori a tempo determinato, al momento dell’adozione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro in parola, godevano di misure di tutela previste dalla legge n. 230/62 (v. sentenza Sorge, cit., punti 38 e 39).

39      Tuttavia, nel caso di specie si ricava chiaramente dalla decisione di rinvio che l’abrogazione dell’obbligo, per un’impresa quale Poste Italiane, di indicare le ragioni obiettive, relativamente al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, che giustifichino il ricorso a un siffatto tempo determinato, non derivano dall’adozione del d.lgs. n. 368/2001.

40      Infatti, lo stesso giudice del rinvio spiega nella sua decisione, analogamente a quanto fanno Poste Italiane in sede di osservazioni scritte, che l’obbligo in questione, che a suo parere era previsto dalla legge n. 230/62, è stato mantenuto all’atto di adottare le misure dirette a recepire nell’ordinamento interno la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro, nell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, e che detto obbligo, per quanto concerne i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da un’impresa quale Poste Italiane, è stato abrogato più di quattro anni dopo, in seguito all’inserimento, in tale decreto, dell’art. 2, comma 1 bis, mediante la legge n. 266/2005.

41      Orbene, quest’ultima normativa, di natura finanziaria, non può mirare a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dall’accordo quadro e, pertanto, ad integrare le misure di recepimento previste dal d.lgs. n. 368/2001 nella sua versione originaria. Infatti, come la Corte ha già dichiarato, l’accordo quadro non impone agli Stati membri di adottare una misura che imponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con tali ragioni obiettive (v. sentenza Angelidaki e a., cit., punto 90).

42      Viceversa, dalla decisione di rinvio si evince che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis, del decreto n. 368/2001 mirava a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire, ai fini dell’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), un funzionamento efficace delle diverse operazioni postali rientranti nel servizio universale e, pertanto, perseguiva uno scopo distinto da quello consistente nel garantire l’attuazione dell’accordo quadro nell’ordinamento nazionale. Peraltro, il governo italiano ha affermato, in sede di osservazioni scritte, che questa disposizione mirava essenzialmente, nel quadro di misure destinate a limitare e razionalizzare la spesa pubblica, a salvaguardare l’equilibrio economico e la gestione di Poste Italiane.

43      Inoltre, è giocoforza constatare che nessun elemento indicato nella decisione di rinvio o nelle osservazioni scritte presentate alla Corte suggerisce che l’abrogazione dell’obbligo per un datore di lavoro, quale Poste Italiane, di indicare le ragioni oggettive che giustifichino un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato deriverebbe dalla volontà del legislatore nazionale di bilanciare, al fine di alleggerire gli oneri gravanti sui datori di lavoro, le norme di tutela dei lavoratori introdotte dal d.lgs. n. 368/2001 riguardo all’attuazione dell’accordo quadro e di realizzare in tal modo un nuovo equilibrio nei rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato (v., per analogia, sentenza Sorge, cit., punto 40).

44      A questo proposito, è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 sia eventualmente meno degno di tutela di quello perseguito dall’accordo quadro, ossia la protezione dei lavoratori assunti a tempo determinato. Infatti, come si evince chiaramente dalla giurisprudenza citata nel punto 37 della presente ordinanza, affinché una normativa nazionale non possa essere considerata collegata all’attuazione dell’accordo quadro ai sensi della clausola 8, punto 3, di quest’ultimo, basta che essa persegua uno scopo distinto da quello consistente nel garantire la tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui è diretto detto accordo, senza che sia necessario valutare o comparare il primo obiettivo con il secondo.

45      La Corte, difatti, ha già riconosciuto che obiettivi quali, in particolare, quello consistente nell’incentivare l’occupazione delle persone anziane in Germania (sentenza Mangold, cit., punto 53) o quello diretto a garantire, nel settore pubblico, il rispetto delle procedure di assunzione tramite concorso, in tal modo preservando lo statuto dei dipendenti della pubblica amministrazione ellenica (sentenza Angelidaki e a., cit., punto 135), costituivano, come tali, scopi distinti dalla necessità di attuare l’accordo quadro.

46      Da ciò discende che la modifica apportata dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 non può essere considerata collegata all’attuazione dell’accordo quadro nell’ordinamento nazionale.

47      Di conseguenza, senza che occorra nemmeno esaminare la condizione secondo cui la riduzione deve vertere sul «livello generale di tutela» dei lavoratori a tempo determinato, appare evidente che, già per questo solo motivo, questa modifica non è soggetta alla clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro.

48      Alla luce di ciò, occorre risolvere le questioni prima e seconda dichiarando che la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale Poste Italiane, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. Vino, senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito da tale normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira detto accordo quadro.

49      Tenuto conto di tale risposta, non occorre risolvere la sesta questione.

 Sulle questioni terza e quarta

50      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se i principi della parità di trattamento e di non discriminazione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, dato che quest’ultima stabilisce una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato assunti da un’impresa, quale Poste Italiane, nonché tra quest’ultima e i suoi concorrenti, per quanto concerne l’obbligo di indicare le ragioni obiettive del ricorso a un primo o unico contratto a tempo determinato.

51      Ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del suo regolamento di procedura la Corte, quando è manifestamente incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

52      I principi della parità di trattamento e di non discriminazione fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Questi principi sono stati consacrati, in particolare, dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, le disposizioni di detta Carta si applicano, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della medesima, agli Stati membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del suo art. 51, n. 2, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati (v. sentenza 5 ottobre 2010, causa C‑400/10 PPU, McB., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51).

53      Pertanto, occorre verificare se una disparità di trattamento quale quella descritta nel punto 50 della presente ordinanza sia soggetta al diritto dell’Unione.

54      A questo riguardo occorre constatare che, come si evince dai ‘considerando’ quattordicesimo e diciassettesimo della direttiva 1999/70, nonché dal terzo comma del preambolo, dai punti 7-10 delle considerazioni generali e dalla clausola 1 dell’accordo quadro, quest’ultimo non ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, bensì mira unicamente, mediante la fissazione di principi generali e di requisiti minimi, a stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (v., in tal senso, sentenze 13 settembre 2007, causa C‑307/05, Del Cerro Alonso, Racc. pag. I‑7109, punti 26 e 36, e 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, Racc. pag. I‑2483, punto 111).

55      Orbene, la clausola 4 dell’accordo quadro, che riguarda specificamente l’applicazione del principio di non discriminazione, si limita a prevedere, secondo il suo disposto, che i lavoratori a tempo determinato non debbano essere trattati, per quanto riguarda le condizioni di impiego, in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive per un diverso trattamento.

56      Da ciò deriva che, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro unicamente per quanto riguarda le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato comparabili (v., in tal senso, sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 27 e 37, nonché 22 aprile 2010, causa C‑486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39 e 41).

57      Viceversa, le eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, del tipo di quelle di cui sarebbe oggetto, secondo il giudice del rinvio, il sig. Vino nella causa principale, non sono soggette al principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro.

58      Per quanto concerne la clausola 5 dell’accordo quadro, la quale riguarda la prevenzione contro l’uso abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, benché essa possa imporre eventualmente agli Stati membri l’obbligo di adottare, conformemente al suo punto 1, lett. a), una misura che richieda il ricorso a ragioni oggettive (v., in tal senso, sentenze 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I‑6057, punti 64‑67; 7 settembre 2006, causa C‑53/04, Marrosu e Sardino, Racc. pag. I‑7213, punto 50, e causa C‑180/04, Vassallo, Racc. pag. I‑7251, punto 35; Impact, cit., punti 69 e 70; Angelidaki e a., cit., punti 79‑82 e 94; ordinanze 12 giugno 2008, causa C‑364/07, Vassilakis e a., punto 80; Koukou, cit., punti 53‑55, e 1° ottobre 2010, causa C‑3/10, Affatato, punti 43 e 44), un siffatto obbligo verte unicamente, tenuto conto dell’oggetto di questa clausola, sul rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione e non si applica pertanto alla conclusione di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato (v. citate sentenze Mangold, punti 40‑43, e Angelidaki e a., punto 90, nonché, in tal senso, ordinanza 23 novembre 2009, cause riunite da C‑162/08 a C‑164/08, Lagoudakis, punto 11).

59      Da ciò deriva che, come si evince dal punto 41 della presente ordinanza, l’accordo quadro non obbliga gli Stati membri ad adottare una misura che imponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, del tipo di quello concluso dal sig. Vino nella causa principale, con ragioni obiettive (v. sentenza Angelidaki e a., cit., punto 90).

60      Questa conclusione non può essere rimessa in discussione né dalla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, su cui verte la terza questione, né dalla clausola 8, punto 3, di quest’ultimo, esaminata nei punti 27-48 della presente ordinanza nel quadro delle questioni prima e seconda.

61      Infatti, da un lato, la clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, come si ricava chiaramente dal suo titolo e dal suo disposto, si limita, come già constatato dalla Corte, a definire la nozione di «lavoratore a tempo determinato» (citate sentenze Adeneler e a., punto 56; Marrosu e Sardino, punto 41; Angelidaki e a., punto 115, e Sorge, punto 31) e a designare, in tale cornice, l’elemento caratteristico di un contratto a tempo determinato, vale a dire la circostanza che la cessazione di un contratto siffatto sia determinata da «condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico» (sentenza 18 dicembre 2008, causa C‑306/07, Ruben Andersen, Racc. pag. I‑10279, punto 45).

62      Viceversa, come giustamente sostenuto dalla Commissione europea, questa clausola non impone agli Stati membri nessun obbligo relativamente alle norme di diritto nazionale applicabili alla conclusione di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato.

63      Dall’altro lato, per quanto concerne la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, benché sia vero che la verifica dell’esistenza di una «reformatio in peius» ai sensi di detta disposizione debba effettuarsi, secondo la giurisprudenza, in rapporto all’insieme delle disposizioni di diritto interno di uno Stato membro relative alla tutela dei lavoratori in materia di contratti di lavoro a tempo determinato (v. citate sentenze Angelidaki e a., punto 120, e Sorge, punto 34), da ciò non può derivare che qualsiasi normativa nazionale relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato sarebbe soggetta, per ciò solo, all’accordo quadro, dal momento che, come si evince dal punto 54 della presente ordinanza, quest’ultimo non ha lo scopo di armonizzare l’insieme delle norme nazionali relative a questi contratti di lavoro, bensì mira unicamente a fissare taluni principi generali e requisiti minimi relativi a determinati aspetti limitati di questi ultimi.

64      Di conseguenza, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, appare evidente che situazioni come quella oggetto della quarta questione pregiudiziale non sono soggette al diritto dell’Unione.

65      Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione proposta dal Tribunale di Trani.

66      Peraltro, in considerazione dei punti 61 e 62 della presente ordinanza, non occorre risolvere la terza questione.

 Sulla quinta questione

67      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 82 CE e 86, nn. 1 e 2, CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, il quale attribuisce a un’impresa pubblica, quale Poste Italiane, il diritto esclusivo di concludere contratti di lavoro a tempo determinato senza dover indicare le ragioni obiettive del ricorso a contratti di tal genere.

68      Ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del suo regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, senza proseguire il procedimento, può pronunciarsi con ordinanza motivata.

69      Occorre ricordare che, conformemente all’art. 86, n. 1, CE, gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, nessuna misura contraria alle norme del Trattato CE, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 12 CE e 81 CE ‑ 89 CE.

70      Peraltro, in forza dell’art. 86, n. 2, CE, le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del Trattato, in particolare alle norme in materia di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti loro affidati, purché tuttavia lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

71      Dal chiaro disposto di tali norme si ricava che queste ultime non hanno portata autonoma, nel senso che esse devono essere lette in combinato disposto con le altre norme pertinenti del Trattato (v., in tal senso, sentenza 19 aprile 2007, causa C‑295/05, Asemfo, Racc. pag. I‑2999, punto 40).

72      Nel caso di specie, dalla questione formulata dal giudice del rinvio si ricava che la disposizione rilevante oggetto di quest’ultima è l’art. 82 CE, ai sensi del quale è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

73      A questo proposito occorre ricordare che la mera circostanza che un’impresa detenga una posizione dominante non è vietata, come tale, dall’art. 82 CE, poiché quest’ultimo si oppone unicamente allo sfruttamento abusivo di questa posizione (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, Racc. pag. I‑2925, punto 32).

74      Da ciò discende, in particolare, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE non è, in sé e per sé, incompatibile con l’art. 82 CE. Uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni solamente quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere abusi del genere (sentenze 23 maggio 2000, causa C‑209/98, Sydhavnens Sten & Grus, Racc. pag. I‑3743, punto 66; 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 39, e 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punto 23).

75      Di conseguenza, nella causa principale si pone il problema di accertare non solo se un’impresa quale Poste Italiane sia un’impresa pubblica investita, eventualmente, di diritti speciali o esclusivi e/o incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, nn. 1 e 2, CE, ma anche se un’impresa siffatta sia indotta a commettere un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE.

76      Tuttavia, affinché la Corte sia in grado di risolvere utilmente la questione ad essa sottoposta, è inoltre necessario che il giudice nazionale definisca le circostanze di fatto in cui si inserisce la questione sollevata o almeno spieghi le ipotesi di fatto su cui tale questione è basata (v., in tal senso, ordinanza 8 ottobre 2002, causa C‑190/02, Viacom, Racc. pag. I‑8287, punto 15 e giurisprudenza ivi citata; sentenze 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I‑1167, punto 22, e 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I‑11135, punto 19).

77      A questo proposito, secondo la giurisprudenza della Corte, il requisito della precisazione delle circostanze di fatto vale in modo particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (v. sentenze 13 aprile 2000, causa C‑176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I‑2681, punto 22; Viacom Outdoor, cit., punto 23, e United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., punto 20).

78      Nel caso di specie, il giudice del rinvio afferma nella sua decisione che Poste Italiane devono essere considerate un’impresa pubblica, dal momento che il capitale di tale società è detenuto per il 65% dallo Stato e, per il resto, dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA. Ciò posto, l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 sarebbe nel contempo la conseguenza e la causa dell’esistenza di una posizione dominante e dello sfruttamento abusivo di quest’ultima. Il giudice del rinvio suggerisce a questo proposito che, grazie ai suoi collegamenti particolari con lo Stato e alla sua natura di impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, Poste Italiane avrebbero ottenuto dal legislatore nazionale una disciplina derogatoria in materia di assunzione dei lavoratori a tempo determinato, che consentirebbe a tale società una maggiore flessibilità nella gestione del proprio personale, a svantaggio dei suoi concorrenti.

79      Tuttavia, a prescindere dalla questione sulla natura pubblica di un’impresa quale Poste Italiane, cui l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 avrebbe eventualmente concesso diritti speciali o esclusivi e che sarebbe incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio non fornisce alla Corte gli elementi di fatto e di diritto che possano consentirle di determinare se i presupposti relativi all’esistenza di una posizione dominante o di un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE siano soddisfatti nel contesto della causa principale. In particolare, il giudice del rinvio non ha indicato su quale mercato specifico e in che modo un’impresa quale Poste Italiane deterrebbe una posizione dominante.

80      In tale contesto, la Corte non è in grado di risolvere utilmente la quinta questione.

81      Di conseguenza, come giustamente sostenuto da Poste Italiane, la quinta questione proposta dal Tribunale di Trani dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale la Poste Italiane SpA, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. Vino, senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito da tale normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira detto accordo quadro.

2)      La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani.

3)      La quinta questione proposta dal Tribunale di Trani è manifestamente irricevibile.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.