SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 dicembre 2009 ( *1 )

«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voci 1515, 1517, 2106 e 3004 — Capsule di gelatina — Oli di pesce, di germe di grano e di nigella — Nozione di “imballaggio”»

Nei procedimenti riuniti da C-410/08 a C-412/08,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) con decisioni 2 settembre 2008, pervenute in cancelleria il 22 settembre 2008, nella causa

Swiss Caps AG

contro

Hauptzollamt Singen,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. E. Levits (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 ottobre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

per la Swiss Caps AG, dal sig. H.-J. Prieß e dalla sig.ra B. Sachs, Rechtsanwälte;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione delle voci 1515, 1517, 2106 e 3004 nonché della regola generale 5 delle note alla nomenclatura combinata, figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: la «NC»). Con una rettifica a tale regolamento (GU L 276, pag. 92), il numero iniziale 2263/2000 è stato sostituito con il n. 2388/2000.

2

Tali domande sono state proposte alla Corte nell’ambito di tre controversie tra la Swiss Caps AG (in prosieguo: la «Swiss Caps») e lo Hauptzollamt Singen, con riguardo alla classificazione nella NC di tre tipi di capsule contenenti principalmente, rispettivamente, olio di pesce, di germe di grano e di nigella in quanto preparazioni alimentari che tale società ha importato in Germania.

Contesto normativo

3

La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e introdotto mediante la Convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.

4

La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]» (in prosieguo: le «regole generali»), dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(…)

5.

Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito.

(…)

b)

Con riserva delle disposizioni dell[a] precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

(…)».

5

La nota a piè di pagina relativa al termine «imballaggi» figurante nella regola generale 5 b) precisa quanto segue:

«Il termine “imballaggi” comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a)».

6

La seconda parte della NC comprende una sezione III, che contiene un capitolo 15, intitolato «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale».

7

Le sezioni IV e VI della NC contengono, rispettivamente, un capitolo 21, intitolato «Preparazioni alimentari diverse», nonché un capitolo 30, intitolato «Prodotti farmaceutici».

8

La nota esplicativa relativa alla voce 2106 è redatta come segue:

«Purché non siano nominate in altre voci della nomenclatura, questa voce comprende:

A)

Le preparazioni destinate ad essere utilizzate, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.), nell’alimentazione umana.

B)

Le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o di alimenti per il consumo umano. Sono in particolare classificate in questa voce quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (ad esempio: farine, zuccheri, polveri di latte) destinate ad essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.) (vedi le considerazioni generali del capitolo 38)

(…)

Sono [in] particolar[e] classificati in questa voce:

(…)

16)

Le preparazioni indicate spesso sotto il nome di «complementi alimentari» a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionat[e] di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute. Sono escluse da questa voce le preparazioni simili destinate a prevenire o a curare malattie o affezioni (n.ri 30.03 o 30.04)».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Procedimento C-410/08

9

In data 8 febbraio 2001, la Swiss Caps ha dichiarato all’importazione in Germania due scatole di capsule di gelatina molle Omega 3 non condizionate per la vendita al minuto nella sottovoce 21069098 della NC.

10

Ogni capsula contiene 600 mg di olio di pesce concentrato pressato a freddo e 22,8 mg di vitamina E concentrata. L’involucro di ciascuna capsula è composto da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e 159,6 mg di acqua depurata.

11

Con decisione 13 dicembre 2001, lo Hauptzollamt Singen ha ritenuto che occorresse classificare le capsule Omega-3 nella sottovoce 15179099 e ha aumentato, di conseguenza, i dazi all’importazione iniziali, che sono passati da DEM 525,73 (ovvero circa EUR 263) a EUR 1058,30. Avverso tale decisione la Swiss Caps ha proposto il presente ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg.

12

Tenuto conto del contenuto delle capsule di cui trattasi nella causa principale, della loro lavorazione, del loro imballaggio e del fatto che si tratta innegabilmente di preparazioni alimentari usate come complementi, il giudice del rinvio solleva dubbi sulla classificazione di tali prodotti nella voce 1517.

13

Ciò premesso, il Finanzgericht Baden-Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la voce 1517 della [NC] debba essere interpretata nel senso che devono essere classificate in tale voce le preparazioni composte da un solo olio o grasso concentrato, al quale è stata aggiunta esclusivamente vitamina E e che per il resto non è stato oggetto di lavorazione.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

 

se la voce 1517 della [NC] debba essere interpretata nel senso che un’aggiunta di vitamina E concentrata (concentrato di D-alfa-tocoferolo) in una quantità pari a 22,8 mg per 600 mg di olio di pesce concentrato (incromega EPA SR 500 TG) comporti un’estromissione della merce da tale voce.

3)

In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della seconda questione:

 

se [la regola generale 5 debba] essere interpretat[a] nel senso che gli involucri delle capsule composti da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e 159,6 mg di acqua depurata e contenenti sostanze aventi la funzione di complementi alimentari devono essere considerati come imballaggio.

4)

In caso di soluzione negativa della terza questione:

 

se la voce 1517 della [NC] debba essere interpretata nel senso che un involucro di una capsula composto da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e 159,6 mg di acqua depurata implichi un’estromissione delle summenzionate capsule da tale voce».

Procedimento C-411/08

14

In data 30 aprile 2001, la Swiss Caps ha dichiarato all’importazione in Germania una serie di capsule di germe di grano non condizionate per la vendita al minuto nella sottovoce 21069098 della NC.

15

Ogni capsula contiene 580 mg di olio di germe di grano e la loro confezione consiste in un involucro composto da 250 mg di granulato di amido.

16

Con decisione 13 dicembre 2001, lo Haupzollamt Singen ha ritenuto che occorresse classificare le capsule di germe di grano nella sottovoce 15159099 e ha aumentato di conseguenza i dazi all’importazione iniziali che sono passati da DEM 100,10 (ovvero circa EUR 50) a EUR 125,74. Avverso tale decisione la Swiss Caps ha proposto il presente ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg.

17

Tenuto conto dell’imballaggio delle capsule di cui trattasi nella causa principale e del fatto che si tratta di preparazioni alimentari usate come complemento, il giudice del rinvio solleva dubbi quanto alla classificazione di tali prodotti nella voce 1515.

18

Ciò premesso, il Finanzgericht Baden-Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se [la regola generale 5 debba] essere interpretat[a] nel senso che gli involucri delle capsule composti da granulato di amido e contenenti sostanze aventi la funzione di complementi alimentari devono essere considerati come imballaggio.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

 

se la voce 1515 della [NC] debba essere interpretata nel senso che gli involucri delle capsule composti da granulato di amido che contengono 580 mg di olio di germe di grano concentrato determinano il carattere del prodotto al punto tale da portare all’estromissione del prodotto dalla voce 1515 della [NC]».

Procedimento C-412/08

19

In data 16 ottobre 2000, la Swiss Caps ha dichiarato all’importazione in Germania una gamma di capsule di nigella non condizionate per la vendita al minuto nella sottovoce 21069098 della NC.

20

Ogni capsula contiene 500 mg di olio di nigella pressato a freddo, 38,7 mg di olio di soia, 18,8 mg di vitamina E, 16 mg di burro concentrato, 10 mg di lecitina, 8,2 mg di cera, 8 mg di calcio pantotenato, 0,2 mg di acido folico e 0,11 mg di biotina. L’involucro di ciascuna capsula è composto da 313,97 mg di decotto di gelatina (47,3% di gelatina, 17,2% mg di glicerina, 35,5% di acqua), da 4,3 mg di pasta composta per il 50% da diossido di titanio, per il 50% da glicerina nonché da 1,73 mg di pasta composta per il 25% da lacca giallo chinolina e per il 75% da glicerina.

21

Con decisione 2 maggio 2001, lo Haupzollamt Singen ha ritenuto che occorresse classificare le capsule di nigella nella sottovoce 15179099 della NC e ha aumentato di conseguenza i dazi all’importazione iniziali che sono passati da DEM 1226,71 (ovvero circa EUR 613) a DEM 2672,84 (ovvero circa EUR 1336). Avverso tale decisione la Swiss Caps ha proposto il presente ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg.

22

Tenuto conto del contenuto delle capsule di cui trattasi nella causa principale, del loro condizionamento e del fatto che si tratta di preparazioni alimentari usate come complemento, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi quanto alla classificazione di tali prodotti nella voce 1517 della NC.

23

Ciò premesso, il Finanzgericht Baden-Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la voce 1517 della [NC] debba essere interpretata nel senso che un’aggiunta di 10 mg di lecitina, 18,8 mg di vitamina E, 8,2 mg di cera, 8 mg di calcio pantotenato, 0,2 mg di acido folico e 0,11 mg di biotina ad una miscela composta da 500 mg di olio di nigella pressato a freddo (62,5% ovvero 83,3%), 38,7 mg di olio di soia e 16 mg di burro concentrato debba essere considerata a tal punto minima da non influire sull’assegnazione di una siffatta preparazione a tale voce.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

 

se [la regola generale 5 debba] essere interpretat[a] nel senso che gli involucri delle capsule il cui contenuto sia costituito dalle sostanze summenzionate devono essere considerati come imballaggio.

3.

In caso di soluzione negativa della seconda questione:

 

se la voce 1517 della [NC] debba essere interpretata nel senso che un involucro di una capsula composto da 313,97 mg di decotto di gelatina (47,3% di gelatina, 17,2% mg di glicerina, 35,5% di acqua), da 4,3 mg di pasta composta per il 50% da diossido di titanio e per il 50% da glicerina nonché da 1,73 mg di pasta composta per il 25% da lacca giallo chinolina e per il 75% da glicerina implica un’estromissione delle summenzionate capsule da tale voce».

Sulle questioni pregiudiziali

24

In via preliminare, occorre sottolineare che, in tali tre procedimenti, i prodotti di cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, la classificazione alla Corte presentano caratteristiche simili, trattandosi ovvero, secondo detto giudice, di preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine. Tali preparazioni sono contenute in un involucro composto principalmente da gelatina e sono presentate in forma di capsule.

25

Pertanto, poiché l’insieme delle questioni proposte in tali tre procedimenti è diretto a determinare, in sostanza, in quale voce della NC occorra classificare i prodotti interessati, va fornita una soluzione comune a dette questioni.

26

Non essendo persuaso dalla classificazione delle merci interessate alle voci 1515 e 1517 della NC, il giudice del rinvio propende per la loro classificazione nella voce 2106 della NC. Inoltre, esso considera non pertinente una classificazione nel capitolo 30 della NC.

27

Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenza 18 giugno 2009, causa C-173/08, Kloosterboer Services, Racc. pag. I-5347, punto 24 e giurisprudenza citata).

28

Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, riguardo al SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza Kloosterboer Services, cit., punto 25).

29

Peraltro, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza 11 giugno 2009, causa C-16/08, Schenker, Racc. pag. I-5015, punto 25).

30

Nella fattispecie, emerge tanto dalla decisione di rinvio quanto dalle spiegazioni fornite dalla Swiss Caps in udienza che le capsule di cui trattasi nelle tre cause principali sono preparazioni alimentari a base di oli animali o vegetali aventi la funzione di complementi alimentari.

31

A tal proposito, la lettera della voce 2106 della NC menziona le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. Le note esplicative del SA relative a tale voce precisano che essa comprende, segnatamente, le preparazioni designate spesso con il nome di «complementi alimentari», presentate in imballaggi indicanti che esse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.

32

A tale titolo, occorre sottolineare che l’involucro che consente di contenere gli oli di cui trattasi nelle cause principali non è un «imballaggio» ai sensi della regola generale 5. Infatti, tale modo di presentazione degli oli di cui trattasi nelle cause principali è un elemento determinante che rivela la loro funzione di complemento alimentare, poiché determina il dosaggio delle preparazioni alimentari, il loro modo di assorbimento e il luogo in cui esse dovrebbero entrare in azione. Di conseguenza, l’involucro è un elemento che determina la destinazione ed il carattere dei prodotti in questione nelle cause principali, assieme al loro contenuto.

33

Una classificazione di tali merci nella voce 2106 può tuttavia essere presa in considerazione solo a condizione che le preparazioni alimentari di cui trattasi non siano nominate né comprese altrove.

34

In primo luogo, il convenuto nelle tre cause principali ritiene di fatto che le merci di cui trattasi dovrebbero essere classificate in una voce del capitolo 15 della NC, vale dire in quanto «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale».

35

Così, le merci definite nelle voci 1515 e 1517 della NC si riferiscono ai grassi destinati a tutti i tipi di uso.

36

Tuttavia, da una parte, la circostanza che alle materie prime che compongono le preparazioni alimentari di cui trattasi nelle cause principali, ovvero gli oli animali e vegetali, si riferiscono in parte le voci 1515 e 1517 della NC non osta alla loro classificazione nella voce 2106, in quanto, come è stato sottolineato al punto 32 della presente sentenza, il loro condizionamento in una capsula determina, allo stesso modo del loro contenuto, le caratteristiche e proprietà oggettive delle medesime. Orbene, le voci 1515 e 1517 della NC non consentono di rendere conto di tale caratteristica dei prodotti.

37

D’altra parte, con riferimento al fatto che dalla regola generale 3 a) emerge che la voce più specifica ha la priorità sulle voci di portata più generale, le merci di cui trattasi nelle tre cause principali rientrano nella voce 2106 della NC, in quanto quest’ultima, nel contesto delle cause principali, è più specifica rispetto alle voci 1515 e 1517 della NC.

38

In secondo luogo, una classificazione dei prodotti nella voce 3004 della NC non può essere presa in considerazione in quanto, come emerge dagli accertamenti del giudice del rinvio, i prodotti di cui trattasi nelle cause principali non perseguono scopi terapeutici o profilattici, come richiede la lettera stessa della voce 3004 della NC.

39

Infine, in terzo luogo, il fatto che il regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1992, n. 3513, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 355, pag. 12), classifichi una preparazione specifica di olio in capsule di gelatina nella sottovoce 15179099 della NC non osta alla classificazione delle merci di cui trattasi nelle tre cause principali nella voce 2106.

40

Infatti, da una parte, dette merci non sono identiche a quelle indicate dal regolamento n. 3513/92. Dall’altra, il regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2007, n. 438, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 104, pag. 18), prevede, per quanto riguarda merci simili nella loro composizione, presentazione e destinazione a quelle nelle cause principali, la loro classificazione nella voce 2106 della NC.

41

Di conseguenza, dalle considerazioni che precedono risulta che la NC figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87 deve essere interpretata nel senso che:

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 600 mg di olio di pesce concentrato pressato a freddo e 22,8 mg di vitamina E concentrata, in una confezione consistente in un involucro composto da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e 159,6 mg di acqua depurata e aventi una funzione di complemento alimentare;

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 580 mg di olio di germe di grano in una confezione consistente in un involucro composto da 250 mg di granulato di amido e aventi una funzione di complemento alimentare;

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 500 mg di olio di nigella pressato a freddo, 38,7 mg di olio di soia, 18,8 mg di vitamina E, 16 mg di burro concentrato, 10 mg di lecitina, 8,2 mg di cera, 8 mg di calcio pantotenato, 0,2 mg di acido folico e 0,11 mg di biotina in una confezione consistente in un involucro composto da 313,97 mg di decotto di gelatina (47,3% di gelatina, 17,2% mg di glicerina, 35,5% di acqua), da 4,3 mg di pasta composta per il 50% da diossido di titanio e per il 50% da glicerina nonché da 1,73 mg di pasta composta per il 25% da lacca giallo chinolina e per il 75% da glicerina e aventi una funzione di complemento alimentare

rientrano nella voce 2106 della NC.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, deve essere interpretato nel senso che:

 

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 600 mg di olio di pesce concentrato pressato a freddo e 22,8 mg di vitamina E concentrata, in una confezione consistente in un involucro composto da 212,8 mg di gelatina, 77,7 mg di glicerolo e 159,6 mg di acqua depurata e aventi una funzione di complemento alimentare;

 

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 580 mg di olio di germe di grano in una confezione consistente in un involucro composto da 250 mg di granulato di amido e aventi una funzione di complemento alimentare;

 

preparazioni alimentari presentate in forma di capsule contenenti 500 mg di olio di nigella pressato a freddo, 38,7 mg di olio di soia, 18,8 mg di vitamina E, 16 mg di burro concentrato, 10 mg di lecitina, 8,2 mg di cera, 8 mg di calcio pantotenato, 0,2 mg di acido folico e 0,11 mg di biotina in una confezione consistente in un involucro composto da 313,97 mg di decotto di gelatina (47,3% di gelatina, 17,2% mg di glicerina, 35,5% di acqua), da 4,3 mg di pasta composta per il 50% da diossido di titanio e per il 50% da glicerina nonché da 1,73 mg di pasta composta per il 25% da lacca giallo chinolina e per il 75% da glicerina e aventi una funzione di complemento alimentare

 

rientrano nella voce 2106 di detta nomenclatura combinata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.