SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 febbraio 2009 ( *1 )

«Direttiva 91/439/CEE — Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri — Validità di una patente di guida rilasciata prima dell'adesione di uno Stato — Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza — Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare — Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida»

Nel procedimento C-321/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Mannheim (Germania), con decisione 28 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2007, nel procedimento penale a carico di

Karl Schwarz,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Schwarz, dall'avv. W. Säftel, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Ribes, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).

2

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento tra il sig. Schwarz e la Staatsanwaltschaft Mannheim in merito ad una patente di guida ottenuta dal sig. Schwarz in Austria prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea e precedentemente al rilascio di una patente tedesca soggetta, in Germania, ad un provvedimento di revoca per consumo di alcol.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

Le patenti di guida sono state oggetto di una armonizzazione con l'adozione della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), la quale, come indicato dal suo primo ‘considerando’, si prefigge, tra l'altro, di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all'interno della Comunità europea.

4

A norma dell'art. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, una patente di guida nazionale di modello comunitario è valida, in linea di principio, per la guida sia nella circolazione nazionale sia in quella internazionale.

5

Ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, di tale direttiva se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario valida, rilasciata da uno Stato membro, acquisisce la residenza normale in un altro Stato membro, la sua patente vi conserva validità al massimo per un anno dall'acquisizione. Entro tale scadenza, su richiesta del titolare e dietro restituzione della sua patente, lo Stato membro può rilasciargli una patente di guida di modello comunitario.

6

L'art. 8, n. 1, secondo comma, della direttiva 80/1263, precisa che lo Stato membro che effettua la sostituzione delle patenti di guida deve restituire la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

7

Nel caso di sostituzione di una patente rilasciata da uno Stato terzo, l'art. 8, n. 3, della direttiva 80/1263 sancisce, in particolare, che una patente di guida di modello comunitario può essere rilasciata solo se la patente rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che rilascia la patente comunitaria.

8

Ai sensi del primo ‘considerando’ della direttiva 91/439, che ha abrogato la direttiva 80/1263 a partire dal 1o luglio 1996:

«(…) ai fini della politica comune dei trasporti e nell'intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».

9

In forza del nono ‘considerando’ di tale direttiva l'obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato membro di residenza normale costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone ed è quindi inammissibile tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea.

10

L'ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439 precisa quanto segue:

«(…) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

11

L'art. 1 di detta direttiva 91/439 sancisce quanto segue:

«1.   Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I o I bis. (…)

2.   Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

3.   Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».

12

Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 91/439, il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

«a)

[il] superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché [il] soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)

[la] residenza normale o [la] prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».

13

Conformemente al punto 14 dell'allegato III di tale direttiva, intitolato «Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore», il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale e, tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

14

Il punto 14.1 di tale allegato, precisa che:

«La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell’[alcol] o che non possa dissociare la guida dal consumo di [alcol].

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell’[alcol], al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare».

15

Secondo l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439:

«Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro».

16

L'art. 8 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.   Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

(…)

4.   Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

(…)

6.   Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest’ultimo potrà non applicare le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2».

17

Secondo l'art. 10 della direttiva 91/439, previo accordo della Commissione delle Comunità europee, gli Stati membri definiscono le equipollenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 3.

18

L'art. 12 della direttiva 91/439 dispone:

«1.   Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1996.

(…)

3.   Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato».

19

L'art. 1 della decisione della Commissione 21 marzo 2000, 2000/275/CE, relativa alle equipollenze fra talune categorie di patenti (GU L 91, pag. 1), modificata dalla decisione della Commissione 25 marzo 2002, 2002/256/CE (GU L 87, pag. 57) sancisce che essa si applica a tutte le patenti di guida rilasciate negli Stati membri, in corso di validità e ancora in circolazione.

20

L'art. 2 di detta decisione prevede che le tabelle delle equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri anteriormente all'attuazione della direttiva 91/439 e le categorie armonizzate, come definite all'articolo 3 della direttiva 91/439, sono riportate in allegato a detta decisione.

La normativa nazionale

21

L'art. 28, nn. 1, 4 e 5, del regolamento 18 agosto 1998 sull'ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento relativo alla patente di guida) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung), BGBl. 1998 I, pag. 2214; in prosieguo: la «FeV»], sancisce quanto segue:

«(1)   I titolari di una patente di guida valida [dell'Unione europea] o [dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)] aventi la loro residenza normale ai sensi dell'art. 7, nn. 1 o 2, in Germania sono autorizzati — fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2-4 — a guidare veicoli in Germania nell'ambito dei diritti ad essi riconosciuti. Le condizioni cui sono subordinate le patenti di guida straniere devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dette patenti salvo disposizioni contrarie.

(…)

(4)   L'autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida [dell'Unione o del] SEE,

(…)

3.

la cui patente di guida sia stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai quali sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva o ai quali la patente di guida non sia stata revocata soltanto perché nel frattempo gli stessi vi hanno rinunciato,

(…).

(5)   Il diritto di avvalersi in Germania di una patente di guida [dell'Unione o del] SEE successivamente all'adozione di uno dei provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell'interessato, se i motivi della revoca o del divieto temporaneo sono venuti meno (…)».

22

Secondo l'art. 69 del codice penale (Strafgesetzbuch), il giudice penale ordina la revoca della patente di guida qualora risulti dai fatti di causa che la persona perseguita è inidonea alla guida di veicoli. Conformemente all'art. 69 bis del medesimo codice, tale revoca è accompagnata da un divieto di richiedere una nuova patente per un periodo (periodo di esclusione) che può variare da sei mesi a cinque anni e che, in taluni casi, può essere pronunciato a vita.

23

Parimenti, l'autorità competente per il rilascio delle patenti di guida deve ritirare, in virtù dell'art. 46 della FeV, la patente qualora il suo titolare si riveli inidoneo alla guida di veicoli.

24

L'art. 11 della FeV, intitolato «Idoneità», precisa:

«(1)   I richiedenti una patente di guida devono presentare i necessari requisiti fisici e psicologici. Tali requisiti non sono soddisfatti, tra l'altro, quando è presente una delle malattie o deficienze di cui all'allegato 4 o 5, che esclude l'idoneità [alla guida di autoveicoli] o l'idoneità parziale [alla medesima]. (…)

(2)   Se sono noti fatti che suscitano preoccupazioni relative allo stato di salute fisica o mentale del richiedente la patente di guida, l'autorità competente per il rilascio delle patenti di guida può, al fine di predisporre decisioni sul rilascio o il rinnovo del permesso di guida o sull'imposizione di limitazioni o condizioni, disporre che il candidato produca una perizia medica. (…)

(3)   La presentazione di una perizia effettuata da un centro ufficialmente riconosciuto in materia di idoneità alla guida (perizia medico-psicologica) può essere richiesta per chiarire dubbi in merito all'idoneità alla guida ai fini di cui al n. 2 [in particolare]

(…)

4.

in caso di infrazioni gravi o ripetute al codice stradale o di reati aventi un rapporto con la circolazione stradale o con l'idoneità a guidare (…)

o

5.

al momento della riassegnazione della patente di guida,

(…)

b)

quando la revoca della patente di guida si basa su uno dei motivi indicati al punto 4.

(…)

(8)   Se la persona interessata si rifiuta di lasciarsi esaminare o non fornisce entro i termini all'autorità competente in materia di patenti la perizia di cui essa ha chiesto la produzione, l'autorità competente nella sua decisione può concludere per l'inidoneità della persona interessata (…)».

25

L'art. 13 della FeV, intitolato «Idoneità in caso di problemi di alcol», autorizza le autorità competenti a ordinare, in talune circostanze, la presentazione di una perizia medico-psicologica per predisporre decisioni relative al rilascio o al rinnovo di una patente di guida, oppure all'imposizione di restrizioni o di condizioni per quanto riguarda il diritto alla guida. Ciò avviene particolarmente quando, secondo il parere medico o a causa di talune circostanze, vi siano indizi di un consumo abusivo di alcol o quando le infrazioni in materia di circolazione stradale siano state commesse più volte sotto l'influsso dell'alcol.

26

L'art. 20, n. 1, della FeV prevede che in caso di rilascio di una nuova patente dopo una revoca si applichino le disposizioni relative al primo rilascio di una patente. Sebbene, secondo il n. 2 di questo articolo, l'autorità competente possa rinunciare a far sostenere nuovamente gli esami legati al rilascio della patente qualora non vi sia alcun indizio che il richiedente non sia più in possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie a tale scopo, il n. 3 del medesimo articolo prevede che una decisione del genere non incide sull'obbligo di presentare una perizia medico-psicologica di cui all'art. 11, n. 3, primo comma, punto 5, della FeV.

27

Ai sensi dell'art. 21, n. 1, del codice della strada (Straβenverkehrsgesetz; in prosieguo: lo «StVG») è punito con l'arresto sino ad un anno o con un’ammenda chiunque guidi un autoveicolo senza essere munito della patente di guida a tal fine necessaria.

Causa principale e questioni pregiudiziali

28

Il 28 ottobre 1964 il Verkehrsamt Wien (servizio della circolazione di Vienna, Austria) rilasciava al sig. Schwarz una patente di guida per i veicoli delle categorie A e B.

29

Nel 1968, il sig. Schwarz faceva trascrivere la sua patente di guida austriaca in una tedesca per i veicoli delle categorie 1 e 3 senza che gli venisse ritirata la patente austriaca.

30

Il 9 maggio 1988 il sig. Schwarz rinunciava alla sua patente di guida tedesca e la restituiva.

31

Il 3 maggio 1994, in seguito all'esito positivo dell'esame medico-psicologico cui si era sottoposto il sig. Schwarz, l'Ordnungsamt Mannheim (Germania) gli rilasciava una nuova patente di guida tedesca, senza ritirargli la patente di guida austriaca.

32

Il 1o dicembre 1997 l'Amtsgericht Mannheim condannava il sig. Schwarz a un’ammenda giornaliera di DEM 50 per 40 giorni per avere guidato intenzionalmente in stato di ebbrezza. Veniva privato del diritto di guidare e gli venivano imposti la revoca della patente e un divieto di richiedere una nuova patente per un periodo di sei mesi.

33

Il 24 luglio 2000 il sig. Schwarz presentava domanda di una nuova patente di guida per veicoli della categoria 3 presso l'Ordnungsamt Mannheim. Tale domanda era respinta, il 2 aprile 2001, in quanto egli non aveva presentato la perizia d’idoneità richiesta.

34

In data 11 aprile 2005 il sig. Schwarz veniva sorpreso a guidare senza possedere una patente necessaria a tal fine. Il 30 gennaio 2006 l'Amtsgericht Mannheim lo condannava di conseguenza ad un’ammenda giornaliera di EUR 25 per 30 giorni. Il sig. Schwarz pagava l'ammenda stabilita per evitare la pena detentiva sostitutiva.

35

A tale proposito, il sig. Schwarz sosteneva di non aver potuto proporre opposizione contro tale ordinanza penale in quanto quest’ultima era stata spedita a Vienna ed egli l'aveva ricevuta tardivamente.

36

In occasione di un controllo stradale effettuato il 23 dicembre 2005, il sig. Schwarz esibiva la propria patente di guida austriaca. Successivamente, con sentenza 22 giugno 2006, l'Amtsgericht Mannheim lo assolveva dall'accusa di avere guidato senza valida patente di guida, reato punito dall'art. 21, n. 1, dello StVG.

37

Volendo condannare il sig. Schwarz per avere guidato senza patente di guida, la Staatsanwaltschaft Mannheim presentava appello dinanzi al Landgericht Mannheim contro tale sentenza.

38

Alla luce di tali premesse, il Landgericht Mannheim ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, contrariamente all'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439/CEE, sia possibile sul piano del diritto comunitario che un cittadino dell'Unione (…) sia in possesso di una valida patente di guida tedesca nonché di un’ulteriore patente rilasciata da un altro Stato membro, entrambe ottenute prima dell'adesione dello Stato [terzo] all'Unione europea; e, in tal caso,

2)

se la revoca per il reato di guida in stato di ebbrezza, avvenuta prima dell'entrata in vigore della [FeV] il 1o gennaio 1999, della seconda patente tedesca rilasciata posteriormente, implichi dal punto di vista giuridico che anche la validità della prima patente straniera, rilasciata anteriormente, non vada più riconosciuta in Germania dopo l'adesione dello Stato [terzo], anche qualora sia già trascorso il periodo di divieto di rilascio di una nuova patente di guida imposto in Germania».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

39

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che osta a che un cittadino di uno Stato membro, titolare di una patente di guida comunitaria rilasciata da questo stesso Stato, sia anche in possesso di un’altra patente rilasciata precedentemente da un altro Stato membro, qualora entrambe le patenti siano state conseguite prima dell'adesione di quest’ultimo Stato all'Unione.

Osservazioni delle parti

40

Il sig. Schwarz e la Commissione ritengono possibile il possesso di due patenti di guida, una rilasciata dallo Stato membro di residenza, l'altra da un altro Stato membro, prima dell'adesione di quest’ultimo all'Unione, anche se tale possesso è in contrasto con l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439. Infatti, benché siffatta situazione non sia auspicata da tale direttiva, essa potrebbe essere evitata unicamente con la creazione di una gestione centralizzata delle patenti di guida per tutti gli Stati membri.

41

Parimenti, il governo tedesco sostiene che è possibile, in linea di principio, essere titolare di due patenti di guida rilasciate da due Stati membri, in quanto esse sono state ottenute prima dell'adesione di uno di tali Stati all'Unione.

42

Tuttavia, tale governo evidenzia che, secondo il diritto nazionale, è possibile che una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo perda validità sul territorio nazionale prima dell'adesione di quest’ultimo Stato all'Unione. Ciò avverrebbe in una situazione come quella di cui alla controversia principale, secondo il diritto tedesco applicabile, in forza del quale un conducente, titolare di una patente di guida valida rilasciata da uno Stato terzo, perde il diritto di utilizzarla se è trascorso un periodo di più di dodici mesi dal momento in cui egli ha stabilito la sua residenza principale in Germania.

43

Comunque, un’eventuale reviviscenza della patente di guida rilasciata nel 1964 sarebbe in contrasto con l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, che ha lo scopo di interdire la titolarità di due patenti valide.

44

Il governo italiano, pur osservando che la durata di validità della patente di guida austriaca non era verosimilmente limitata, lascia alla Corte il compito di determinare se, in caso di titolarità di due patenti di guida, l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro interessato di accettare, se del caso facendo appello al procedimento di mutua assistenza, la decadenza automatica della patente di guida rilasciata precedentemente o la nullità ex novo della patente rilasciata successivamente.

45

Il governo portoghese osserva che, in forza dell'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, il diritto di guidare in uno Stato membro può essere esercitato esclusivamente sulla base di una sola ed unica patente di guida comunitaria. Eventuali misure restrittive si ripercuoterebbero, quindi, su tale unica patente. Dal punto di vista amministrativo, una patente di guida unica consentirebbe di controllare e applicare eventuali sanzioni. Al fine della corretta trasposizione della direttiva 91/439, la Repubblica federale tedesca avrebbe pertanto dovuto garantire che ogni persona che guida un autoveicolo e risiede nel suo territorio possieda un unico titolo di guida comunitario.

Risposta della Corte

— Considerazioni preliminari

46

La questione sull'interpretazione dell'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, come sottoposta dal giudice del rinvio, presuppone che le due patenti di guida siano contemporaneamente valide.

47

Il governo tedesco afferma che, in applicazione del diritto tedesco, il sig. Schwarz avrebbe dovuto perdere il diritto di avvalersi della sua patente di guida austriaca, rilasciata nel 1964 e trascritta nel 1968, dodici mesi dopo aver stabilito la sua residenza principale in Germania.

48

A tale proposito, occorre rispondere che la competenza della Corte si limita all'esame delle sole disposizioni del diritto comunitario senza decidere sul diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza 1o giugno 2006, causa C-453/04, innoventif, Racc. pag. I-4929, punto 29).

49

In ogni caso, nell'ambito di un procedimento di cui all'art. 234 CE, la Corte può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un atto comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v. sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Racc. pag. 791, punto 4, e 11 settembre 2008, causa C-11/07, Eckelkamp e a., Racc. pag. I-6845, punto 52).

50

Orbene, emerge dalla decisione di rinvio che la patente di guida austriaca non è stata ritirata al sig. Schwarz né al momento della sua trascrizione in una patente di guida tedesca nel 1968, né al momento del rilascio della patente di guida tedesca nel 1994, e che tale patente austriaca è rimasta valida.

51

Per quanto riguarda la validità della patente di guida tedesca, rilasciata nel 1994, si pone, da un lato, la questione dell'applicazione della direttiva 80/1263 e, in particolare, del suo art. 8, n. 3, in quanto esso prevede che quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione può aver luogo unicamente se la patente di guida rilasciata dallo Stato terzo sia stata restituita alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione.

52

In una situazione quale quella della causa principale, nei limiti in cui il rilascio della patente di guida tedesca nel 1994 non costituiva, come sostenuto dal governo tedesco, una trascrizione o una sostituzione bensì il rilascio di una nuova patente di guida ai sensi del diritto tedesco, le disposizioni relative alla sostituzione della patente di guida non si applicherebbero.

53

D’altro lato, l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, secondo cui si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro, era privo di pertinenza al momento del rilascio della patente di guida tedesca nel 1994, poiché la direttiva doveva essere attuata soltanto dal 1o luglio 1996, data in cui la direttiva 80/1263 è stata abrogata (v. sentenza 29 ottobre 1998, causa C-230/97, Awoyemi, Racc. pag. I-6781, punto 33).

54

Anche supponendo che il rilascio della patente di guida tedesca nel mese di maggio 1994 non dovesse essere considerato, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, come il rilascio di una nuova patente di guida, bensì come la sostituzione di una patente esistente, si deve constatare che un cittadino di uno Stato membro non può subire pregiudizio per il fatto di essere titolare di due patenti di guida, quand’anche il rilascio della seconda patente sia il risultato di un’irregolarità, in quanto lo Stato membro del rilascio, omettendo di restituire la patente rilasciata precedentemente da un altro Stato membro alle autorità di quest’ultimo, non ha rispettato il diritto comunitario. Infatti, il titolare di siffatta patente non può essere sanzionato da uno Stato membro per non aver rispettato obblighi che il diritto comunitario impartisce al detto Stato.

— Sull'applicazione dell'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439

55

L'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 sancisce che si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Ne consegue che è fatto divieto agli Stati membri di rilasciare una patente comunitaria se il richiedente è già in possesso di un’altra patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

56

Se è vero che l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 sancisce l'unicità della patente di guida comunitaria (v. sentenze 26 giugno 2008, cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann e Funk, Racc. pag. I-4635, punto 70, nonché cause riunite da C-334/06 a C-336/06, Zerche e a., Racc. pag. I-4691, punto 67), ciò non toglie però che tale disposizione produce l'unico effetto di ostare al rilascio di una seconda patente comunitaria a decorrere dall'attuazione di detta disposizione, cioè il 1o luglio 1996, data in cui la direttiva 80/1263 è stata abrogata.

57

L'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 non osta tuttavia a che un cittadino di uno Stato membro continui a possedere più patenti valide qualora una di esse sia stata rilasciata in uno Stato membro prima della sua adesione, nei limiti in cui tale patente sia ancora valida.

58

In una tale situazione, la detta disposizione non incide, in caso di coesistenza di due patenti valide, sulla validità di una di esse. Essa non introduce, in casi di tal tipo, alcun ordine di priorità d’applicazione e non prescrive né la decadenza automatica della prima patente né la nullità della seconda.

59

Qualora la prima patente di guida sia stata rilasciata da uno Stato prima della sua adesione all'Unione, l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, in caso di possesso di due patenti di guida valide, non impone quindi né la decadenza automatica della patente rilasciata antecedentemente da tale Stato, prima della sua adesione, né la nullità della patente successiva rilasciata da un altro Stato membro parimenti prima di detta adesione.

60

Da quanto esposto risulta che occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un cittadino di uno Stato membro sia contemporaneamente in possesso di due patenti di guida valide, di cui una sia una patente comunitaria e l'altra sia una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima dell'adesione di quest’ultimo Stato all'Unione.

Sulla seconda questione

61

Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 ostino a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell'adesione di quest’ultimo all'Unione, qualora tale patente sia stata rilasciata antecedentemente ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente è stata revocata a causa dell'inidoneità alla guida del suo titolare e sia trascorso il periodo di divieto che accompagna detta revoca.

Osservazioni delle parti

62

Il sig. Schwarz osserva che il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro è subordinato ad una decisione adottata dall'ufficio nazionale competente in materia di circolazione stradale, il che, a suo avviso, non si verifica nella causa principale.

63

In quest’ultima, il giudice del rinvio non sarebbe competente e non potrebbe dunque punire il sig. Schwarz per guida senza patente. La revoca della sua patente di guida tedesca nel 1997, accompagnata dal periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida, non può, peraltro, giustificare, una volta trascorso tale periodo, un rifiuto a tempo indeterminato di riconoscere la sua patente di guida austriaca rilasciata nel 1964.

64

La Commissione rileva che una patente di guida rilasciata in uno Stato membro successivamente alla revoca di una prima patente di guida in un altro Stato membro non deve essere riconosciuta da tale ultimo Stato membro se la seconda patente è stata rilasciata durante un periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida nello Stato membro che ha revocato la prima patente.

65

Sarebbe possibile, al contrario, tornare a guidare un autoveicolo in forza di una seconda patente di guida rilasciata da uno Stato membro al termine del periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida. Per quanto riguarda una patente di guida rilasciata prima del periodo di divieto di richiedere una nuova patente, e non durante tale periodo, la Commissione rileva che generalmente il titolare di siffatta patente non ha ancora precedenti penali al momento del rilascio e che detta patente dovrebbe, pertanto, essere riconosciuta, a meno che circostanze particolari non vi ostino.

66

In una causa come quella principale né il fatto che la Repubblica d’Austria non avesse ancora aderito all'Unione, né il fatto che sia stata revocata una patente di guida rilasciata successivamente in Germania inciderebbero sull'obbligo di riconoscimento di una patente di guida valida rilasciata dalla Repubblica d’Austria trascorso il periodo di divieto che accompagnava il provvedimento di revoca.

67

In considerazione della soluzione che propone alla prima questione, il governo tedesco fa valere unicamente in subordine che la direttiva 91/439 non osta alla norma dell'art. 28 della FeV, in base alla quale il sig. Schwarz non è autorizzato a guidare in forza della sua patente di guida austriaca fintantoché non dimostri, producendo una perizia medico-psicologica, che siano venuti meno i motivi che avevano giustificato la revoca di una patente di guida tedesca rilasciata successivamente. La revoca di una patente di guida tedesca sarebbe privata della sua efficacia se le autorità fossero obbligate a riconoscere la patente straniera rilasciata antecedentemente.

68

Inoltre, l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 autorizzerebbe l'adozione di misure che puniscono un comportamento successivo all'ottenimento della patente straniera.

69

Peraltro, l'interessato, contrariamente a chi abbia ottenuto una nuova patente di guida in un altro Stato membro successivamente alla revoca della patente di guida tedesca, non avrebbe affatto dimostrato due volte la sua idoneità alla guida degli autoveicoli. L'art. 8, n. 1, della direttiva 80/1263 e l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 testimonierebbero precisamente l'intento del legislatore comunitario di evitare che si cumuli in capo ad una persona un duplice diritto alla guida degli autoveicoli.

70

Il governo tedesco sostiene, parimenti, che il ritiro di una patente di guida nazionale deve implicare la possibilità di contestare la validità di una patente di guida straniera ottenuta antecedentemente, poiché lo scopo della direttiva 91/439, rivolta a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, impone a persone inidonee il divieto di guidare un veicolo sulle vie pubbliche.

71

Infine, il governo tedesco evidenzia che il termine del periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida è privo di pertinenza nella causa principale, dato che l'imputato non ha ottenuto una nuova patente di guida al termine del periodo di divieto. Il sig. Schwarz non subirebbe pertanto un’eccessiva limitazione di tali diritti, dato che non gli è fatto divieto di acquisire una nuova patente di guida al termine del periodo di divieto.

72

Anche il governo italiano sostiene che nulla osta all'applicazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, secondo il quale lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare.

73

Nella causa principale il sig. Schwarz, successivamente alla revoca della sua patente di guida tedesca, non sarebbe stato soggetto a verifica della sua idoneità alla guida, disposta dalle autorità di un altro Stato membro. Non si sarebbe dunque verificato alcun fatto successivo alla decisione di revoca da cui si potrebbe dedurre che l'interessato abbia recuperato la sua idoneità alla guida. Il sig. Schwarz sarebbe peraltro legittimato a presentare una domanda per una nuova patente di guida, ai sensi dell'art. 28, n. 5, della FeV.

Risposta della Corte

74

Dal primo ‘considerando’ della direttiva 91/439 emerge che il principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, espresso dall'art. 1, n. 2, di tale direttiva, è stato introdotto, in particolare, al fine di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida (sentenze 29 aprile 2004, causa C-476/01, Kapper, Racc. pag. I-5205, punto 71; Wiedemann e Funk, cit., punto 49; Zerche e a., cit., punto 46, nonché 20 novembre 2008, causa C-1/07, Weber, Racc. pag. I-8571, punto 26).

75

Secondo una giurisprudenza consolidata, il detto art. 1, n. 2, prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenze Awoyemi, cit., punti 41 e 42; 10 luglio 2003, causa C-246/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-7485, punti 60 e 61; Kapper, cit., punto 45; Wiedemann e Funk, cit., punto 50; Zerche e a., cit., punto 47, e Weber, cit., punto 27, nonché ordinanze 6 aprile 2006, causa C-227/05, Halbritter, punto 25, e 28 settembre 2006, causa C-340/05, Kremer, punto 27).

76

Spetta allo Stato membro del rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto comunitario, in particolare quelli relativi alla residenza e all'idoneità a guidare, di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 91/439, siano soddisfatti e, pertanto, se il rilascio di una patente di guida sia giustificato (v. sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 52, nonché Zerche e a., punto 49).

77

Quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida, conformemente all'art. 1, n. 1, della direttiva 91/439, gli altri Stati membri non possono verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare di tale patente soddisfaceva dette condizioni il giorno in cui la patente gli è stata rilasciata (sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 53, nonché Zerche e a., punto 50).

78

Nella fattispecie si deve rilevare che le patenti di guida rilasciate in Austria dal 1o gennaio 1956 al 1o novembre 1997 risultano comprese nelle tabelle delle equipollenze allegate alla decisione 2000/275, come modificata dalla decisione 2002/256.

79

Tuttavia, l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 consente agli Stati membri, in talune circostanze e, in particolare, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, come emerge dall'ultimo ‘considerando’ di tale direttiva, di applicare ai titolari di patente aventi la normale residenza sur loro territorio le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento della patente di guida.

80

La facoltà prevista dall'art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 può essere esercitata a seguito di un comportamento dell'interessato successivo all'ottenimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 59, e Zerche e a., punto 56, nonché ordinanze Halbritter, cit., punto 38; Kremer, cit., punto 35, e 3 luglio 2008, causa C-225/07, Möginger, Racc. pag. I-103, punto 36).

81

Sebbene l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 non consenta allo Stato membro di residenza normale di rifiutarsi di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro solo perché al titolare di tale patente è stata anteriormente revocata una patente precedente nel primo Stato membro, tale disposizione consente tuttavia a quest’ultimo, fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, di applicare al detto titolare le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento della patente, se il suo comportamento, successivo al rilascio della patente, lo giustifichi (v. sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 66, nonché Zerche e a., punto 63).

82

L'art. 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439 consente, da parte sua, ad uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro da una persona che nel territorio del primo Stato membro è oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente.

83

La Corte ha deciso, a tale proposito, che gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro rifiuti ad una persona che è stata oggetto, nel suo territorio, di un provvedimento di revoca della patente accompagnato da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato, il riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto (sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 65; Zerche e a., punto 62, nonché ordinanza Möginger, cit., punto 38).

84

Tuttavia, l'autorizzazione di cui all'art. 8, n. 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente (v., sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 60; Zerche e a., punto 57, nonché Weber, punto 29).

85

Orbene, la Corte ha statuito che il detto art. 8, n. 4, non può essere fatto valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere indefinitamente ad una persona che è stata oggetto nel suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente rilasciata da tale Stato membro la validità di qualsiasi patente che possa esserle rilasciata in seguito, cioè dopo il periodo di divieto, da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze citate Kapper, punto 76; Wiedemann e Funk, punto 63; Zerche e a., punto 60, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 28, e Kremer, punto 29).

86

Così, qualora una persona sia stata oggetto in uno Stato membro di un provvedimento di revoca della sua patente di guida, il detto art. 8, n. 4 non consente, in linea di principio, a detto Stato membro di rifiutarsi di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro alla stessa persona indipendentemente da un periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida (v., in tal senso, sentenze citate Kapper, punto 76; Wiedemann e Funk, punto 64, e Zerche e a., punto 60, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 27; Kremer, punto 29, e Möginger, punto 44).

87

Nel caso di specie, come nelle cause oggetto delle sentenze e ordinanze citate al punto precedente, la patente di guida di cui trattasi nella causa principale è stata rilasciata e utilizzata al di fuori di un periodo di divieto di richiedere una nuova patente.

88

Si deve tuttavia ancora esaminare se il fatto che una patente di guida sia stata rilasciata da uno Stato membro precedentemente al rilascio di una patente di guida da parte di un altro Stato membro e, quindi, prima della revoca di quest’ultima, abbia un’incidenza sull'obbligo incombente su quest’ultimo Stato di riconoscere la patente di guida rilasciata dal primo Stato.

89

Infatti, sebbene una patente di guida come quella austriaca oggetto della causa principale sia stata rilasciata fuori da un periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida e il suo titolare se ne sia avvalso al di fuori del detto periodo, detta patente è stata ottenuta, diversamente da ciò che si verifica nelle sentenze e ordinanze citate, prima e non dopo il rilascio della patente di guida tedesca e, dunque, prima della revoca di detta patente.

90

Come evidenziato dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la direttiva 91/439 mira a bilanciare, da un lato, il principio del reciproco riconoscimento volto a facilitare la libera circolazione delle persone, scopo di detta direttiva ricordato al punto 74 di questa sentenza e, dall'altro, l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, in particolare consentendo agli Stati membri, in base all'art. 8, nn. 2 e 4, di tale direttiva, di applicare, in talune circostanze, le proprie disposizioni nazionali di revoca, sospensione e annullamento della patente di guida.

91

Così, la Corte ha statuito che uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, pertanto, la validità di tale patente finché il titolare della medesima non abbia soddisfatto i requisiti richiesti in tale primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente ottenuta precedentemente, incluso l'esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non sussistono più (v. sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 64, e Zerche e a. punto 61, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 32, e Kremer, punto 38).

92

In tali cause l'inidoneità alla guida, punita con il ritiro della patente di guida in uno Stato membro, è stata sanata dalla verifica dell'idoneità effettuata da un altro Stato membro al momento del rilascio successivo di una patente di guida.

93

Infatti, in tale circostanza, lo Stato membro del rilascio, come rammentato al punto 76 della presente sentenza, deve verificare se, conformemente all'art. 7, n. 1, della direttiva 91/439, il candidato soddisfi i requisiti minimi relativi all'idoneità fisica e mentale a guidare.

94

In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la revoca di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro rimette in discussione l'idoneità alla guida del suo titolare e, dunque, implicitamente, la patente di guida che gli era stata rilasciata precedentemente da un altro Stato membro.

95

Orbene, come rilevato dal governo tedesco e da quello italiano, il titolare non sarebbe stato oggetto, diversamente da quanto verificatosi nelle cause oggetto delle ordinanze citate Halbritter e Kremer, dopo la precedente revoca della sua patente di guida tedesca, ad una verifica dell'idoneità alla guida, prescritta dalle autorità di un altro Stato membro. Pertanto, non sarebbe affatto dimostrato che detto titolare è idoneo, conformemente ai requisiti d’idoneità sanciti dalla direttiva 91/439, alla guida e all'integrazione nella circolazione stradale.

96

La sicurezza della circolazione stradale sarebbe compromessa se un provvedimento nazionale di revoca, come quello imposto nella causa principale, potesse essere eluso dalla possibilità di utilizzare una patente di guida rilasciata prima del rilascio della patente revocata per motivi di inidoneità alla guida senza che sia accertato che la persona che detiene tale patente precedente è idonea alla guida al momento in cui se ne avvale, in conformità con la direttiva 91/439.

97

Sarebbe peraltro paradossale imporre ad uno Stato membro il riconoscimento del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro precedentemente al rilascio di una patente da parte del primo Stato membro qualora tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Infatti, se un cittadino di uno Stato membro dispone di un’unica patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, il primo Stato membro può, in forza dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, applicargli le proprie disposizioni relative alla revoca, ad esempio per inidoneità alla guida.

98

Consegue da quanto esposto che gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell'adesione di quest’ultimo all'Unione, nel caso in cui tale patente sia stata rilasciata antecedentemente ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagnava detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza.

Sulle spese

99

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

Si deve interpretare l'art. 7, n. 5, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, nel senso che non osta a che un cittadino di uno Stato membro possieda contemporaneamente due patenti di guida valide, di cui una è una patente comunitaria e l'altra una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima dell'adesione di quest’ultimo Stato all'Unione europea.

 

2)

Gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell'adesione di quest’ultimo all'Unione europea, qualora tale patente sia stata rilasciata antecedentemente ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagna detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale:il tedesco.