Causa C-339/04

Nuova società di telecomunicazioni SpA

contro

Ministero delle Comunicazioni

e

ENI SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Servizi di telecomunicazione — Direttiva 97/13/CE — Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali»

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 27 ottobre 2005 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 

Massime della sentenza

1.     Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali — Direttiva 97/13

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13)

2.     Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali — Direttiva 97/13

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13, art. 11)

1.     La direttiva 97/13, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, si applica, in linea di principio, non solo alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione, bensì anche alle reti private di telecomunicazione che non siano state aperte al pubblico e siano riservate a un circolo chiuso di utenti nonché ai servizi forniti su tali reti private.

(v. punto 28)

2.     L'art. 11 della direttiva 97/13, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, osta a una normativa nazionale la quale assoggetta il titolare di una licenza individuale per l’esercizio di una rete pubblica di telecomunicazioni, per la quale ha versato un contributo in base a quanto disposto dal detto articolo, al versamento di un contributo aggiuntivo in relazione all’uso privato della detta rete e calcolato in base a criteri che non corrispondono a quelli previsti dal citato articolo.

Infatti, gli Stati membri non possono riscuotere, per le procedure di autorizzazione, tasse o canoni diversi da quelli previsti dalla direttiva 97/13.

(v. punti 35, 38 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 luglio 2006 (*)

«Servizi di telecomunicazione – Direttiva 97/13/CE – Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali»

Nel procedimento C‑339/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato, con ordinanza 24 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2004, nella causa tra

Nuova società di telecomunicazioni SpA

e

Ministero delle Comunicazioni,

ENI SpA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta e in seguito all’udienza del 28 settembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Nuova società di telecomunicazioni SpA, dagli avv.ti A. Santa Maria e F. G. Scoca;

–       per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocati dello Stato;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e M. Shotter, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).

2       Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Nuova società di telecomunicazioni SpA (in prosieguo: la «NST») e il Ministero delle Comunicazioni in merito al versamento di un canone per l’uso privato di una rete di telecomunicazioni.

 Ambito normativo

 La normativa comunitaria

3       La direttiva 97/13 istituisce una disciplina comune in materia di regimi di autorizzazione destinata ad agevolare, in modo significativo, l’ingresso di nuovi operatori nel mercato.

4       In base all’art. 3, n. 3, di questa direttiva, gli Stati membri vigilano affinché i servizi e/o le reti di telecomunicazione possano essere prestati senza o con autorizzazione. Questa direttiva prevede due distinti regimi di autorizzazione, ossia l’autorizzazione generale e la licenza individuale.

5       Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 97/13, l’autorizzazione generale, indipendentemente dal fatto che sia disciplinata da una «licenza per categoria» o da una normativa generale, non obbliga le imprese interessate ad ottenere una decisione esplicita da parte delle autorità di regolamentazione nazionali.

6       Conformemente all’art. 2, n. 1, lett. a), secondo trattino, di questa direttiva, la licenza individuale è concessa da un’autorità di regolamentazione nazionale e conferisce diritti specifici ad un’impresa, ovvero l’assoggetta ad obblighi specifici.

7       In forza dell’art. 7, n. 1, della direttiva 97/13, gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per determinati motivi, in particolare per permettere al titolare della licenza l’accesso a frequenze radio o a numerazioni.

8       L’art. 7, n. 2, della detta direttiva prevede nondimeno che la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l’utilizzo di frequenze radio possano essere soggette a licenze individuali.

9       Per quanto concerne le tasse e i canoni applicabili alle licenze individuali, l’art. 11, n. 1, della direttiva 97/13 dispone che le tasse abbiano unicamente lo scopo di coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali. Il medesimo testo prevede parimenti che queste tasse siano proporzionali al lavoro che esse comportano e siano pubblicate in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.

10     Tuttavia, conformemente all’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre canoni che riflettano la necessità di assicurare un uso ottimale di tali risorse.

 La normativa nazionale

11     Prima della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, le società titolari di servizi pubblici potevano, in regime di concessione, gestire reti di telecomunicazione per le loro esigenze interne, conformemente al codice delle poste e telecomunicazioni, approvato mediante decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni (GURI n. 113 del 3 maggio 1973; in prosieguo: il «codice»).

12     Nel contesto della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (Supplemento ordinario alla GURI n. 221 del 22 settembre 1997; in prosieguo: il «decreto n. 318/97»), ha previsto la possibilità, per determinate società, di ottenere una licenza individuale per l’offerta al pubblico di servizi di telecomunicazione.

13     L’art. 6 del decreto n. 318/97 disciplina la procedura di concessione delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, nonché le modalità di riscossione dei contributi. Secondo questo articolo, fatta eccezione per l’uso di risorse rare, il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa alle licenze individuali copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all’istruttoria nonché al controllo della gestione del servizio e al mantenimento delle condizioni previste per l’autorizzazione stessa.

14     L’art. 21, secondo-quinto comma, del decreto n. 318/97, che aveva esteso il nuovo regime alle reti ad uso privato, è stato abrogato dall’art. 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1998; in prosieguo: la «legge n. 448/98»). Quest’ultimo articolo ha tuttavia previsto che le disposizioni del codice concernenti il calcolo degli oneri contributivi relativi alle reti private sarebbero rimaste tutte applicabili sino all’adozione delle nuove disposizioni regolamentari e legislative in materia.

15     In forza dell’art. 4, sesto comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (Supplemento ordinario alla GURI n. 177 del 31 luglio 1997), le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti private sono tenute a costituire una società separata per l’esercizio di qualunque attività nel detto settore e, conformemente all’art. 20 della legge n. 448/98, devono versare contributi a tale titolo.

 Controversia principale

16     Gli elementi della causa principale, quali ricavabili dalla decisione di rinvio, possono essere sintetizzati nel modo seguente.

17     Conformemente all’art. 213 del codice, prima della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni l’ENI SpA (in prosieguo: l’«ENI») era assegnataria di frequenze radio per le sue esigenze interne.

18     In seguito a detta liberalizzazione, derivante in particolare dalla direttiva 97/13, l’ENI ha costituito la NST ed ha affidato a questa società la gestione della rete di telecomunicazioni utilizzata sino a quel momento esclusivamente per le sue esigenze interne.

19     Il 12 giugno 1998 la NST ha ottenuto una licenza individuale in forza del decreto n. 318/97, recante attuazione della direttiva 97/13 nell’ordinamento giuridico nazionale, per la fornitura al pubblico, mediante tale rete, di servizi di telecomunicazione.

20     Il Ministero delle Comunicazioni ha chiesto alla NST di versare due contributi per la detta rete, uno per la fornitura dei servizi di telecomunicazione al pubblico e l’altro per l’uso privato della detta rete. Questo secondo contributo è stato chiesto per il 1999 mediante una nota del Ministero 26 febbraio 1999 e corrispondeva all’importo versato in precedenza dall’ENI conformemente al codice.

21     La NST ha impugnato il secondo contributo dinanzi ai giudici amministrativi italiani.

22     Il Consiglio di Stato nutre dubbi in merito alla compatibilità con la direttiva 97/13 dell’obbligo, per la NST, di versare due contributi distinti per l’uso pubblico e per l’uso privato di una rete di telecomunicazioni. In subordine, il Consiglio di Stato si interroga sulla compatibilità con l’art. 11 di questa direttiva del calcolo del secondo contributo.

23     Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con i principi di fondo della direttiva 97/13 (…) una previsione nazionale che – avendo imposto alle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno in passato realizzato, per le proprie esigenze e nel regime di concessione onerosa, reti di telecomunicazione, la costituzione di società separata per l’esercizio di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni – preveda che la società separata, ancorché licenziataria del servizio al pubblico, debba sia pure in via transitoria corrispondere un canone aggiuntivo in relazione alla destinazione della rete di telecomunicazione in favore della società madre.

2)      Se sia coerente con la disciplina comunitaria e con l’interpretazione datale dalla (…) Corte di giustizia con sentenza 18 settembre 2003 [cause riunite C‑292/01 e C‑293/01, Albacom e Infostrada, Racc. pag. I‑9449], una previsione nazionale che (si ribadisce in via transitoria) commisuri il secondo ed aggiuntivo canone dovuto per l’attività esercitata in favore della società madre a quanto in passato corrisposto dalla stessa società madre vigente il pregresso regime di esclusiva connotato dalla differenziazione tra concessioni di sistemi di telecomunicazione ad uso pubblico e concessioni riguardanti i sistemi ad uso privato».

 Sulle questioni pregiudiziali

24     Con le sue due questioni, il Consiglio di Stato chiede in sostanza se l’art. 11 della direttiva 97/13 osti a una normativa nazionale, quale quella di cui alla causa principale, la quale assoggetta una società titolare di una licenza individuale per l’esercizio di una rete pubblica di telecomunicazioni, per la quale ha versato un contributo in base a quanto disposto dal detto articolo, al versamento di un contributo aggiuntivo in relazione all’uso privato della detta rete.

25     Il governo italiano asserisce che la direttiva 97/13 non si applica alle reti o ai servizi di telecomunicazione privati, bensì unicamente a reti o a servizi di telecomunicazione pubblici. Di conseguenza, esso ritiene che la detta direttiva non osti alla riscossione di un contributo aggiuntivo, quale il secondo contributo di cui alla causa principale, riguardo all’uso privato di una rete di telecomunicazioni.

26     A tale proposito occorre costatare che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 97/13, quest’ultima riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, senza distinguere tra le reti aperte al pubblico e le reti private.

27     Inoltre, l’art. 7, n. 2, di detta direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere un sistema di licenze individuali per la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedano l’utilizzo di frequenze radio.

28     Di conseguenza detta direttiva si applica, in linea di principio, non solo alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione, bensì anche alle reti private di telecomunicazione che non siano state aperte al pubblico e siano riservate a un circolo chiuso di utenti nonché ai servizi forniti su tali reti private.

29     Ebbene, secondo il giudice del rinvio, la rete di cui alla causa principale è stata aperta al pubblico in forza della licenza individuale che autorizza la NST a fornire una rete pubblica di telecomunicazioni, conformemente all’art. 7, n. 2, della direttiva 97/13.

30     A tale riguardo occorre ricordare che, conformemente al quinto ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32), il termine «pubblico» va riferito a qualsiasi rete o servizio messo a disposizione del pubblico affinché sia utilizzato dai terzi.

31     Inoltre, dall’art. 2, punto 2, secondo comma, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1), nella versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE (GU L 295, pag. 23), si evince che con «rete pubblica di telecomunicazione» si intende una rete di telecomunicazione «utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico».

32     Ne discende che una rete quale quella di cui alla causa principale, che è stata messa a disposizione del pubblico dopo essere stata usata unicamente a fini privati, deve essere considerata come una rete pubblica di telecomunicazione ai sensi della direttiva 97/13.

33     Di conseguenza, una rete di telecomunicazioni di tal genere nonché tutti i servizi forniti tramite quest’ultima rientrano integralmente nella sfera di applicazione di questa direttiva.

34     Alla luce di ciò, occorre esaminare se la riscossione di due contributi distinti per la fornitura di una rete pubblica di telecomunicazione ed i servizi forniti tramite tale rete sia conforme alle norme della detta direttiva.

35     A questo proposito occorre rilevare che gli Stati membri non possono riscuotere, per le procedure di autorizzazione, tasse o canoni diversi da quelli previsti dalla direttiva 97/13 (v., in tal senso, sentenza Albacom e Infostrada, cit., punto 41).

36     L’art. 11 di questa direttiva prevede espressamente che gli Stati membri vigilano a che i diritti richiesti alle imprese per queste procedure, fatta eccezione per l’ipotesi di uso delle risorse rare, siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi collegati al volume di lavoro generato dal sistema delle licenze (v. sentenza Albacom e Infostrada, cit., punto 33).

37     Ebbene, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte si evince che il secondo contributo è stato calcolato conformemente ai criteri previsti dal codice prima della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, i quali non corrispondevano a quelli previsti dall’art. 11 della direttiva 97/13.

38     In considerazione di quanto sin qui illustrato, occorre rispondere alle questioni proposte dichiarando che l’art. 11 della direttiva 97/13 osta a una normativa nazionale, quale quella di cui alla causa principale, la quale assoggetta il titolare di una licenza individuale per l’esercizio di una rete pubblica di telecomunicazioni, per la quale ha versato un contributo in base a quanto disposto dal detto articolo, al versamento di un contributo aggiuntivo in relazione all’uso privato della detta rete e calcolato in base a criteri che non corrispondono a quelli previsti dal citato articolo.

 Sulle spese

39     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, osta a una normativa nazionale, quale quella di cui alla causa principale, la quale assoggetta il titolare di una licenza individuale per l’esercizio di una rete pubblica di telecomunicazioni, per la quale ha versato un contributo in base a quanto disposto dal detto articolo, al versamento di un contributo aggiuntivo in relazione all’uso privato della detta rete e calcolato in base a criteri che non corrispondono a quelli previsti dal citato articolo.

Firme


* Lingua processuale: l'italiano.