Causa C-415/03

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica ellenica

«Aiuti concessi dagli Stati — Obbligo di ripetizione — Impossibilità assoluta di esecuzione — Assenza»

Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 1° febbraio 2005 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2005 

Massime della sentenza

1.     Ricorso per inadempimento — Mancato rispetto dell’obbligo di recuperare gli aiuti concessi — Motivi di difesa — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione che rispetti il Trattato

(Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE)

2.     Ricorso per inadempimento — Mancato rispetto della decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Motivi di difesa — Messa in discussione della legittimità della decisione — Irricevibilità

3.     Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione con cui si constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e se ne ordina la restituzione — Possibilità per la Commissione di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo preciso da restituire

1.     Il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ex art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che ordina il recupero dell’aiuto di cui è causa.

La condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta, per quanto concerne una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato, quando il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che consentano di superare le difficoltà segnalate. Allorché l’esecuzione di una tale decisione incontra un certo numero di difficoltà di ordine interno, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l’art. 10 CE, per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti di Stato.

(v. punti 35, 42-43)

2.     Nell’ambito di un ricorso avente ad oggetto l’inadempimento dell’esecuzione di una decisione in materia di aiuti di Stato, decisione non contestata dinanzi alla Corte dallo Stato membro che ne è destinatario, quest’ultimo non può legittimamente contestare la legittimità di tale decisione.

(v. punto 38)

3.     Nessuna norma di diritto comunitario impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo. La Commissione può quindi legittimamente limitarsi a rilevare l’obbligo di ripetizione degli aiuti in questione, lasciando alle autorità nazionali il compito di determinare l’importo preciso delle somme da rimborsare. Inoltre, poiché il dispositivo di una decisione in materia di aiuti di Stato è indissociabile dalla sua motivazione, di modo che essa deve essere interpretata, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione, le somme da rimborsare in esecuzione della decisione della Commissione possono essere dedotte dalla lettura combinata dei motivi di quest’ultima.

(v. punti 39-41)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 maggio 2005 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Obbligo di ripetizione – Impossibilità assoluta di esecuzione – Assenza»

Nella causa C-415/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, proposto il 25 settembre 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re D. Triantafyllou e J. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra A. Samoni-Rantou nonché dai sigg. P. Mylonopoulos, F. Spathopoulos e P. Anestis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2004,

sentite le conclusioni dell’avv. generale, presentate all’udienza del 1° febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure necessarie ai fini della restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune – ad eccezione di quelli relativi ai contributi versati all’ente nazionale di previdenza sociale (in prosieguo: l’«IKA») –, a termini dell’art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1), e, in ogni caso, non avendo comunicato all’istituzione medesima le misure adottate ai sensi dell’art. 4 della detta decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della menzionata decisione nonché del Trattato CE.

 I fatti

2       Nel 1996 la Commissione avviava nei confronti della Repubblica ellenica il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE), da cui scaturiva la decisione della Commissione 14 agosto 1998, 1999/332/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia ad Olympic Airways (GU 1999, L 128, pag. 1; in prosieguo: la «decisione di approvazione»), decisione vertente sulle garanzie, la riduzione e la conversione in capitale dei debiti approvati nel 1994, nonché su altre garanzie e conferimenti di capitale per un importo complessivo di GRD 40,8 miliardi, da versare in tre rate, rispettivamente di GRD 19, 14 e 7,8 miliardi. La concessione di tali aiuti era accompagnata da un piano di ristrutturazione, approvato per il periodo 1998-2002 e subordinato a specifiche condizioni.

3       A seguito di nuove denuncie relative alla concessione di aiuti alla Olympic Airways, la Commissione avviava, con decisione 6 marzo 2002, il procedimento ex art. 88, n. 2, CE, sulla base del rilievo che il piano di ristrutturazione della compagnia non era stato applicato e che non erano state rispettate determinate condizioni previste dalla decisione di approvazione. Con tale decisione veniva ingiunto alla Repubblica ellenica di fornire informazioni alla Commissione ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 88 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

4       Il 9 agosto 2002 la Commissione ingiungeva nuovamente alla Repubblica ellenica di fornire le informazioni richieste, esigendo in particolare da quest’ultima la produzione dei bilanci e l’indicazione delle somme relative al pagamento delle tasse di concessione allo Stato. Le risposte fornite dalle autorità greche al riguardo venivano ritenute insoddisfacenti dalla Commissione.

5       In data 11 dicembre 2002, la Commissione approvava la decisione 2003/372, fondata, in particolare, sul rilievo che la maggior parte degli obiettivi del piano di ristrutturazione dell’Olympic Airways non erano stati raggiunti, che le condizioni che accompagnavano la decisione di approvazione non erano state pienamente rispettate e che quest’ultima decisione era stata applicata in modo illegittimo. Veniva inoltre rilevata la sussistenza di nuovi aiuti operativi, consistenti essenzialmente nell’aver tollerato, da parte dello Stato ellenico, il mancato pagamento ovvero la proroga delle scadenze di pagamento dei contributi previdenziali relativi ai mesi intercorrenti dall’ottobre al dicembre 2001, dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») sui carburanti e sui pezzi di ricambio, dei canoni dovuti agli aeroporti per il periodo compreso tra il 1998 e il 2001, delle tasse aeroportuali nonché di una tassa versata dai passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti greci, denominata «spatosimo».

6       Il dispositivo della decisione 2003/372 così recita:

«Articolo 1

L’aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Grecia all’Olympic Airways sotto forma di:

a)      garanzie sui prestiti concessi alla società fino al 7 ottobre 1994 a norma dell’articolo 6 della legge n. 96/75 del 26 giugno 1975;

b)      nuove garanzie su prestiti per complessivi 378 milioni di USD da stipulare anteriormente al 31 marzo 2001 per l’acquisto di nuovi aeromobili e per gli investimenti necessari al trasferimento dell’Olympic Airways nel nuovo aeroporto di Spata;

c)      riduzione dell’indebitamento della società per un importo di 427 miliardi di GRD;

d)      capitalizzazione del debito della società per un importo di 64 miliardi di GRD;

e)      conferimento di capitale di 54 miliardi di GRD, ridotto a 40,8 miliardi di GRD, in tre quote di 19, 14 e 7,8 miliardi di GRD rispettivamente nel 1995, 1998 e 1999

è considerato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto non sono più soddisfatte le seguenti condizioni, cui era subordinata la concessione iniziale dell’aiuto:

a)      piena attuazione del piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa;

b)      rispetto dei 24 impegni specifici che corredavano l’autorizzazione dell’aiuto, e

c)      monitoraggio regolare dell’attuazione dell’aiuto alla ristrutturazione.

Articolo 2

L’aiuto di Stato che la Grecia ha attuato tollerando il protrarsi del mancato versamento dei contributi previdenziali, dell’IVA sui carburanti e sui pezzi di ricambio dovuta dall’Olympic Aviation, dei canoni da corrispondere a vari aeroporti, dei diritti aeroportuali all’Aeroporto internazionale di Atene e ad altri aeroporti e della tassa “spatosimo” non è compatibile con il mercato comune.

Articolo 3

1.      La Grecia adotta i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di 14 miliardi di GRD (41 milioni di euro) di cui all’articolo 1, che non è compatibile con il trattato, nonché l’aiuto di cui all’articolo 2, illegittimamente messo a disposizione del beneficiario.

2.      Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

(…)».

7       L’11 febbraio 2003, il governo ellenico comunicava alla Commissione di aver incaricato un consulente indipendente di verificare se l’Olympic Airways presentasse ancora esposizioni debitorie nei confronti dello Stato e se la compagnia avesse beneficiato di un trattamento privilegiato. Alla luce delle indicazioni ottenute, il governo ellenico dichiarava che non avrebbe applicato gli artt. 3 e 4 della decisione 2003/372.

8       In data 6 marzo 2003 la Commissione comunicava al governo ellenico che esso era tenuto a conformarsi alla decisione 2003/372. Il 12 maggio seguente la Commissione trasmetteva al medesimo una comunicazione contenente ulteriori precisazioni in ordine alla quantificazione dei nuovi aiuti e chiedeva informazioni dettagliate circa l’attuazione della restituzione dell’importo di EUR 41 milioni, costituenti la seconda rata dell’operazione di ricapitalizzazzione, nonché le prove della restituzione, da parte dell’Olympic Airways, dei debiti indicati all’art. 2 della menzionata decisione.

9       Le autorità greche rispondevano con lettera 26 giugno 2003. Quanto alla restituzione dell’importo di EUR 41 milioni, esse dichiaravano, da un lato, che intendevano decidere in merito alla ripetizione di tale aiuto entro la fine del mese di agosto 2003 e, dall’altro, che venivano intanto «esaminati» gli effetti giuridici della decisione 2003/372 nonché la procedura seguita dalla Commissione nell’emanazione del medesimo. Le dette autorità facevano inoltre presente che l’Olympic Airways era in procinto di saldare il debito pari a EUR 2,46 milioni per i canoni dovuti agli aeroporti greci.

10     Per quanto concerne il debito complessivamente pari a EUR 27,4 milioni nei confronti dell’IKA, le autorità greche si richiamavano ad un accordo concluso tra l’Olympic Airways e il detto ente previdenziale nonché al versamento di EUR 5,28 milioni all’ente medesimo, ragion per cui non sarebbe sussistita più alcuna «esposizione debitoria tollerata» a favore della compagnia.

11     Quanto al debito di EUR 33,9 milioni per i diritti aeroportuali dovuti all’aeroporto di Spata, le autorità greche dichiaravano di non essere competenti al riguardo, in considerazione delle modalità di amministrazione di tale aeroporto. Tuttavia, esse facevano presente che era stata versata la somma di EUR 4,83 milioni a seguito di un accordo concluso al riguardo, esibendo prova dell’avvenuto pagamento da parte dell’Olympic Airways. Secondo il detto accordo, il saldo del debito sarebbe peraltro avvenuto in dodici rate trimestrali, con versamento del saldo finale previsto per il mese di aprile 2005.

12     Quanto al debito ammontante a EUR 61 milioni relativo alla tassa denominata «spatosimo», le autorità greche facevano presente che, in esito agli accordi conclusi al riguardo, era stato effettuato un versamento di EUR 22,8 milioni. Le dette autorità presentavano giustificativi in ordine sia a tale versamento sia ad altri pagamenti. Per quanto concerne il debito di EUR 28,9 milioni nei confronti di ministeri ed istituzioni pubbliche, le autorità greche deducevano il difetto di precisione degli obblighi di rimborso, mancando i dati relativi ai biglietti aerei emessi a favore dei dipendenti.

13     La Commissione, non ritenendo tali spiegazioni soddisfacenti, proponeva il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

14     La Commissione rileva che, per quanto attiene alla seconda rata dell’operazione di ricapitalizzazione in ragione di EUR 41 milioni, approvata nel 1998, le autorità greche non hanno proceduto al recupero di tale importo nei confronti dell’Olympic Airways.

15     La Commissione deduce che le autorità greche non hanno invocato un’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione 2003/372. Esse si sarebbero limitate a procedere all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento e alla sua notificazione nonché a dichiarare che tali atti hanno costituito oggetto di opposizione con domanda di sospensione dell’esecuzione, il che significa che la restituzione non ha avuto luogo.

16     La Commissione rileva che, nonostante l’emanazione della decisione 2003/372, le misure prese hanno consentito il trasferimento, in assenza di alcuna contropartita, oltre al personale dell’Olympic Airways, degli attivi più redditizi e liberi di qualsiasi debito della detta compagnia ad una nuova società, denominata «Olympic Airlines», senza che sia stato possibile recuperare i debiti della vecchia compagnia presso la nuova società. Quest’ultima, alla quale il passivo dell’Olympic Airways non è stato trasferito, si troverebbe dunque in un particolare regime di protezione rispetto ai creditori della vecchia compagnia.

17     A parere della Commissione, con tale operazione di trasferimento le autorità greche hanno impedito il recupero degli aiuti, atteso che l’Olympic Airways conserva principalmente il passivo, senza disporre di attivi che consentano l’eliminazione dei corrispondenti debiti.

18     La Commissione deduce che, per quanto attiene ai canoni aeroportuali dovuti, lo scaglionamento previsto per il versamento dei medesimi costituisce una nuova agevolazione finanziaria ed una proroga non autorizzata dell’esecuzione della decisione 2003/372. L’istituzione aggiunge che nemmeno tale scaglionamento sarebbe stato rispettato. Infatti, il primo versamento sarebbe stato effettuato con un ritardo di cinque mesi e non rappresenterebbe che parte della somma prevista. Inoltre, l’importo versato nel giugno del 2003 non corrisponderebbe ai quattro versamenti trimestrali previsti fino al mese di aprile 2003.

19     Secondo la Commissione, non le sarebbe stata fornita alcuna indicazione quanto al pagamento dell’IVA relativa alla carburante ed ai pezzi di ricambio.

20     Per quanto attiene alla tassa così detta «spatosimo», la Commissione sostiene che la concessione di agevolazioni di pagamento sino ad ulteriori quattro anni costituisce un nuovo vantaggio finanziario nei confronti dell’Olympic Airways, che va al di là dei limiti dell’esecuzione della decisione 2003/372 con riguardo alle scadenze ivi fissate.

21     La Commissione sottolinea che, escluse rare eccezioni concernenti determinati importi, la maggior parte degli aiuti da rimborsare è rimasta in possesso della compagnia beneficiaria. Eventuali difficoltà di ordine giuridico, come quelle relative all’iscrizione delle posizioni debitorie nel corrispondente bilancio o ai requisiti dettati dalla normativa nazionale in materia di entrate dello Stato, non sarebbero tali da giustificare un’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2003/372.

22     La Commissione respinge, infine, l’argomento relativo alla tolleranza che un investitore privato avrebbe manifestato dinanzi al persistente mancato pagamento delle somme di cui trattasi. Infatti, in considerazione di tale criterio e tenuto conto dei vari aiuti versati da dieci anni a questa parte, la decisione 2003/372 avrebbe giustamente ritenuto che un creditore privato non avrebbe tollerato tale persistente mancato pagamento dei debiti di cui trattasi.

23     Il governo greco ritiene, in limine, che gli elementi rilevati dalla Commissione, relativi al trasferimento, oltre al personale, degli attivi più redditizi della vecchia compagnia Olympic Airways alla nuova società Olympic Airlines, costituiscano un argomento irricevibile nell’ambito del presente procedimento, considerata la sussistenza di un procedimento di esame, avviato con decisione della Commissione 16 marzo 2004, vertente sulla stessa operazione.

24     Quanto al debito di EUR 41 milioni della Olympic Airways nei confronti dello Stato, il governo greco afferma di essersi conformato all’art. 3 della decisione 2003/372. Infatti, l’amministrazione finanziaria competente avrebbe emanato, in applicazione della detta disposizione, un relativo avviso di accertamento del debito, oltre interessi. Tale atto costituirebbe il titolo esecutivo necessario per poter procedere al recupero della somma dovuta, ragion per cui le autorità greche avrebbero adempiuto gli obblighi imposti dalla detta decisione, ponendo in essere tutti gli strumenti esistenti nell’ordinamento giuridico nazionale per poter procedere alla ripetizione della detta somma.

25     Per quanto attiene agli altri interventi finanziari, il governo greco deduce che la decisione 2003/372 non precisa se le somme ivi indicate costituiscano gli importi definitivi dell’aiuto di Stato da recuperare e che, per quanto attiene alle singole prestazioni o agevolazioni, la decisione medesima non preciserebbe nemmeno, in termini espliciti e chiari, gli importi di cui trattasi.

26     Il governo greco rileva che la ripetizione delle somme considerate dalla Commissione quali aiuti di Stato a favore dell’Olympic Airways deve essere operata in applicazione della normativa nazionale relativa alla procedura di recupero dei crediti dello Stato. Conformemente a tale normativa, il recupero dei crediti dello Stato nei confronti di soggetti privati e d’imprese imporrebbe il previo preciso accertamento delle somme dovute.

27     Il governo medesimo fa valere che l’art. 2 della decisione 2003/372 non indica l’importo delle somme corrispondenti ai nuovi aiuti di Stato versati all’Olympic Airways, definiti incompatibili con il mercato comune. Per quanto attiene alle singole voci di tali somme, esse figurerebbero unicamente nella motivazione della decisione medesima, peraltro in modo poco chiaro e frammentario, e senza che sia ivi precisato se tali somme costituiscano l’importo definitivo dell’aiuto di Stato da recuperare.

28     In ogni caso, a parere del governo greco, le varie somme risultanti dai bilanci dell’Olympic Airways a titolo di debiti e oneri della medesima non ricadono nella nozione di aiuto. Conseguentemente, nel caso di debiti scaduti e non recuperati, la determinazione dell’aiuto di Stato presuppone la valutazione dell’importo concreto insito nel vantaggio derivante da un’eventuale tolleranza del mancato pagamento.

29     Secondo il governo greco, i canoni dovuti agli aeroporti greci costituiscono oggetto di un procedimento di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria competente, affinché possa essere avviata la procedura di recupero. L’IVA afferente ai pezzi di ricambio e al carburante dovrebbe essere versata e assoggettata alle maggiorazioni e sanzioni di legge nell’ambito della dichiarazione di liquidazione di tale imposta per l’esercizio 2003.

30     Quanto ai canoni dovuti all’aeroporto di Spata, il governo greco deduce di non essere competente a disporre il recupero della somma di cui trattasi nei confronti dell’Olympic Airways. Infatti, l’aeroporto di Spata sarebbe costituito sotto forma di una società di diritto privato e, benché lo Stato controlli il 55% del suo capitale, tale società sarebbe soggetta al regime giuridico risultante dal suo statuto e dalle convenzioni concluse ai fini dello sviluppo dell’aeroporto medesimo. Conformemente a tale regime giuridico, la direzione della società costituirebbe l’unica responsabile delle decisioni relative al pagamento dei canoni dovuti e alla conclusione di accordi concernenti le relative modalità.

31     Per quanto riguarda la tassa cosiddetta «spatosimo», il governo greco si richiama all’effettuazione di una serie di versamenti nonché alla conclusione di un accordo di ripianamento del debito.

 Giudizio della Corte

32     Per quanto attiene all’obbligo dettato dall’art. 3, n. 1, della decisione 2003/372, relativa al recupero, nei confronti della compagnia beneficiaria, dell’importo di EUR 41 milioni, e tenuto conto delle riserve formulate dalla Repubblica ellenica in ordine alla ricevibilità dell’argomento della Commissione secondo cui l’operazione di trasferimento, oltre al personale, degli attivi più redditizi della compagnia Olympic Airways alla nuova società Olympic Airlines avrebbe reso più difficile il recupero degli aiuti versati, si deve sottolineare che, come correttamente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 27 e 28 delle conclusioni, la circostanza che tale operazione costituisca oggetto di altro esame in ordine alla sua natura di aiuto di Stato resta irrilevante quanto alla questione se tale operazione costituisca ostacolo alla ripetizione di aiuti versati in precedenza. Infatti, nell’ambito della presente controversia, si tratta unicamente di accertare se tale trasferimento crei ostacoli all’esecuzione della detta decisione.

33     A tal riguardo si deve rilevare che, come risulta dalle informazioni fornite dalla Commissione e non contestate dal governo greco, il trasferimento di cui trattasi riguardava tutti gli attivi della compagnia Olympic Airways, liberi da qualsiasi passività, alla nuova società Olympic Airlines. Va aggiunto che tale operazione era concepita in modo tale da rendere impossibile, sulla base della normativa nazionale, il recupero dei debiti della vecchia compagnia Olympic Airways presso la nuova società Olympic Airlines.

34     Ciò premesso, la detta operazione ha creato un ostacolo all’effettiva esecuzione della decisione 2003/372 e al recupero degli aiuti per mezzo di quali lo Stato greco aveva sostenuto le attività commerciali della menzionata compagnia. Conseguentemente, l’obiettivo della detta decisione, consistente nel ripristino di una situazione concorrenziale non falsata nel settore dell’aviazione civile, è stato seriamente compromesso.

35     Si deve aggiungere che le azioni avviate dalle autorità greche, vale a dire l’emanazione di una decisione che dispone il recupero del debito di EUR 41 milioni dell’Olympic Airways, non hanno prodotto alcun effetto concreto quanto al rimborso effettivo della somma da parte della detta compagnia. Il governo greco non ha peraltro fornito alcuna spiegazione diretta a dimostrare l’esistenza di un’eventuale impossibilità assoluta di procedere al recupero del debito. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ex art. 88, n. 2, CE, è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che ordina il recupero (v., in particolare, sentenze 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-259, punto 13, e 3 luglio 2001, causa C-378/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5107, punto 30).

36     Ciò premesso, si deve rilevare che la Repubblica ellenica è venuta meno all’obbligo di procedere al recupero della somma indicata all’art. 3, n. 1, della decisione 2003/372.

37     Per quanto attiene all’obbligo relativo alla ripetizione delle altre somme componenti l’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, indicate nell’art. 2 della decisione 2003/372, si deve anzitutto sottolineare che le varie categorie di prestazioni economiche di cui trattasi nonché le loro caratteristiche tecniche sono state precisate ai punti 206-208 della motivazione della decisione medesima. Si tratta, segnatamente, di diritti aeroportuali, di somme dovute a titolo di IVA, di obblighi contrattuali in materia di canoni aeroportuali nonché di tasse il cui mancato o ritardato pagamento è stato tollerato dalle autorità greche.

38     Quanto all’argomento della Repubblica ellenica relativo all’assenza di vantaggi economici derivanti dalla tolleranza che un investitore privato avrebbe manifestato a fronte del persistente mancato pagamento di talune somme, si deve rilevare che tale argomento si risolve in una contestazione della legittimità della decisione 2003/372. Orbene, nell’ambito del presente ricorso, avente ad oggetto l’inadempimento all’esecuzione di una decisione in materia di aiuti di Stato, decisione non contestata dinanzi alla Corte dallo Stato membro che ne è destinatario, lo Stato membro medesimo non può legittimamente contestare la legittimità di tale decisione (v., in particolare, sentenze 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑4897, punto 34, e 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2537, punto 18). Conseguentemente, il fatto che la decisione 2003/372 abbia qualificato il protrarsi sine die del mancato pagamento dei vari debiti della Olympic Airways quale aiuto di Stato non può essere rimesso in discussione nell’ambito del presente ricorso.

39     Con riguardo all’argomento della Repubblica ellenica secondo cui, per quanto attiene alle singole categorie di prestazioni economiche di cui all’art. 2 della decisione 2003/372, la decisione medesima non sarebbe eseguibile in considerazione dell’assenza di indicazioni precise quanto alle somme da recuperare, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nessuna norma di diritto comunitario impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo (v., in particolare, sentenza 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-8717, punto 25).

40     La Commissione poteva quindi legittimamente limitarsi a rilevare l’obbligo di ripetizione degli aiuti in questione, lasciando alle autorità nazionali il compito di determinare l’importo preciso delle somme da rimborsare.

41     Si deve aggiungere che, conformemente alla giurisprudenza della Corte secondo cui il dispositivo di una decisione in materia di aiuti di Stato è indissociabile dalla sua motivazione, decisione che deve essere quindi interpretata, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (v., in particolare, sentenza 15 maggio 1997, causa C‑355/95 P, Racc. pag. I-2549, punto 21), le somme da rimborsare, in esecuzione della decisione 2003/372, possono essere dedotte dalla lettura del combinato disposto dell’art. 2 e dei punti 206-208 della motivazione della decisione medesima.

42     Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui l’esecuzione della decisione 2003/372 avrebbe incontrato talune difficoltà di ordine interno, si deve rammentare che, in una siffatta situazione, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l’art. 10 CE, per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e, soprattutto, di quelle relative agli aiuti (v. sentenze 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 17, e Commissione/Francia, cit. supra, punto 24). Orbene, ciò non è avvenuto nella specie.

43     Si deve aggiungere che la Repubblica ellenica non ha neanche invocato un’impossibilità assoluta di procedere a una diligente esecuzione degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 della decisione 2003/372. Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, la condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che consentano di superare le difficoltà segnalate (v., segnatamente, sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 10, e 2 luglio 2002, causa C-499/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6031, punto 25).

44     Inoltre, dalle affermazioni della Repubblica ellenica relative alle azioni poste in essere da parte delle autorità nazionali ai fini del recupero degli aiuti di cui agli artt. 2 e 3, n. 1, della decisione 2003/372 emerge che le dette autorità si sono limitate a compiere taluni passi procedurali e amministrativi, a concludere accordi parziali di ripianamento dei debiti nonché ad operazioni di compensazione. Tali iniziative, che sono state peraltro tardive o incomplete ovvero sprovviste di forza vincolante e che, in ogni caso, non hanno condotto ad un’effettiva ripetizione delle somme dovute dall’Olympic Airways, non possono essere considerate conformi agli obblighi degli Stati membri in materia di recupero di aiuti di Stato.

45     Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il ricorso della Commissione dev’essere ritenuto fondato.

46     Si deve conseguentemente rilevare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per il recupero degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune – ad esclusione degli aiuti concernenti i contributi all’IKA –, ai sensi dell’art. 3 della decisione 2003/372, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

 Sulle spese

47     A termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente ed avendone la Commissione chiesto la condanna, dev’essere pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune – ad eccezione di quelli relativi ai contributi versati all’ente previdenziale nazionale –, a termini dell’art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 3 della decisione medesima.

2)      La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il greco.