Causa C-201/02
The Queen, su domanda di Delena Wells,
contro
Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative
Court)]
«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Provvedimento nazionale che rilascia una concessione mineraria senza effettuare una valutazione dell'impatto ambientale – Effetto diretto delle direttive – Situazione triangolare»
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Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 25 settembre 2003 |
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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all'autorizzazione – Nozione di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2 – Decisione che fissa, per un progetto di ripresa di gestione mineraria, nuove condizioni – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, artt. 1, n. 2, 2, n. 1, e 4, n. 2)
- 2..
- Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all'autorizzazione – Obbligo non direttamente connesso all'esecuzione di un altro obbligo incombente, in forza della direttiva, a un terzo – Possibilità per un singolo di valersi della direttiva
(Direttiva del Consiglio 85/337, artt. 1, n. 2, 2, n. 1, e 4, n. 2)
- 3..
- Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all'autorizzazione – Omissione della valutazione – Obbligo per le autorità di rimediarvi – Portata – Applicazione delle modalità procedurali nazionali
(Art. 10 CE; direttiva del Consiglio 85/337, art. 2, n. 1)
- 1.
L'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, ai sensi del quale gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione,
i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante formino oggetto di una valutazione del loro impatto, letto
in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della direttiva, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'applicazione
di disposizioni quali l'art. 22 del Planning and Compensation Act 1991 (legge britannica sulla pianificazione e gli indennizzi)
e l'allegato 2 della stessa legge, che prevede un regime specifico per le concessioni minerarie (old mining permissions),
le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione,
costituiscono, nell'insieme, un'«autorizzazione» ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti
hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività. Nel caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione dev'essere effettuata, in linea di
principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente. v. punti 42, 53, dispositivo 1
- 2.
Allorché esiste un obbligo per lo Stato membro interessato di garantire che le autorità competenti valutino l'impatto ambientale
dello sfruttamento di una cava, che non è direttamente connesso all'esecuzione di un qualsiasi obbligo che incomba, ai sensi
della direttiva 85/337, sui proprietari di tale cava, il fatto che questi ultimi debbano sopportare, a causa dell'adempimento
tardivo di tale obbligo da parte dello Stato, l'interruzione delle operazioni minerarie per attendere l'esito della valutazione
non può impedire a un singolo di far valere l'art. 2, n. 1, della detta direttiva, letto in combinato disposto con gli artt. 1,
n. 2, e 4, n. 2, della stessa. Infatti, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di
far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato. v. punti 57-58, 61, dispositivo 2
- 3.
In forza dell'art. 10 CE, le autorità competenti di uno Stato membro hanno l'obbligo di adottare, nell'ambito delle loro attribuzioni,
tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale di un progetto
ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337. Le modalità processuali applicabili in tale contesto rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro
in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di
quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile
o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto nazionale preveda la possibilità di revocare o di sospendere
un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente
a quanto richiesto dalla direttiva, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo
di pretendere il risarcimento del danno subìto. v. punto 70, dispositivo 3