62002J0140

Sentenza della Corte in seduta plenaria del 30 settembre 2003. - Regina, su domanda della S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e altri contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: House of Lords - Regno Unito. - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela sanitaria dei vegetali - Direttiva 77/93/CEE - Introduzione nella Comunità di vegetali originari di paesi terzi e soggetti a prescrizioni particolari - Requisiti particolari che non possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quello di origine - Apposizione di un adeguato marchio d'origine sull'imballaggio dei vegetali - Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne dall'organismo nocivo interessato. - Causa C-140/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-10635


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela sanitaria dei vegetali - Direttiva 77/93 - Introduzione nella Comunità di vegetali originari di paesi terzi e che debbono rispondere a requisiti particolari - Requisiti particolari che non possono essere rispettati in luoghi diversi dal luogo d'origine - Apposizione di un marchio d'origine adeguato sull'imballaggio dei vegetali - Autorità competenti a rilasciare certificati fitosanitari - Autorità del paese d'origine

(Direttiva del Consiglio 77/93, come modificata dalle direttive 91/683, 92/103 e 98/2, allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1-16.4)

Massima


$$La direttiva 77/93, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata, in particolare, dalle direttive 91/683, 92/103 e 98/2, dev'essere interpretata nel senso che il requisito particolare di apposizione di un adeguato marchio di origine sull'imballaggio dei vegetali, previsto al punto 16.1 dell'allegato IV, parte A, capitolo I, della detta direttiva, può essere soddisfatto soltanto nel paese di origine dei vegetali interessati.

Infatti, poiché l'apposizione di un adeguato marchio di origine consente di esonerare l'esportatore dai requisiti di constatazione ufficiale nel paese di origine previsti nei punti 16.2-16.4 del citato capitolo I, sarebbe paradossale che un marchio siffatto, che ha la finalità di certificare l'origine dei prodotti, possa essere rilasciato in un luogo diverso da quello di origine, dopo l'esportazione dei vegetali. Il solo fatto che il punto 16.1 prescriva l'apposizione di tale marchio sull'imballaggio conferma che tale requisito dev'essere rispettato nella fase del primo confezionamento dei prodotti in vista della loro spedizione, necessariamente prima del loro trasporto in un paese terzo diverso da quello di origine.

Inoltre, la circostanza che l'apposizione di tale marchio esoneri l'esportatore dai requisiti di constatazione ufficiale previsti ai detti punti 16.2-16.4 esclude che il marchio possa essere apposto dal solo produttore dei vegetali, al di fuori di ogni intervento delle autorità competenti ad effettuare tali constatazioni ufficiali.

Tale interpretazione del punto 16.1 non è rimessa in discussione dalle modifiche apportate dalla direttiva 98/2 ai punti 16.2 e 16.3 e che avevano lo scopo di rendere obbligatorie in tutti i casi le formalità di constatazione ufficiale, compreso il caso in cui il paese terzo di origine sia riconosciuto indenne dagli organismi nocivi interessati.

Il certificato fitosanitario richiesto per l'introduzione di tali vegetali nella Comunità deve, pertanto, essere rilasciato nel paese di origine dei detti vegetali da parte delle autorità competenti di questo paese o sotto il controllo di queste ultime.

( v. punti 60-61, 66-67, 75 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-140/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Regina, su domanda della S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e altri,

e

Minister of Agriculture, Fisheries and Food,

intervenienti:

Cypfruvex (UK) Ltd

e

Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 1977, L 26, pag. 20), modificata, specificamente, dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/683/CEE (GU L 376, pag. 29), e dalla direttiva della Commissione 1° dicembre 1992, 92/103/CEE (GU L 363, pag. 1), ulteriormente modificata, in particolare, dalla direttiva della Commissione 8 gennaio 1998, 98/2/CE (GU L 15, pag. 34, e rettifica in GU L 127, pag. 35),

LA CORTE (in seduta plenaria),

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e a., dai sigg. D. Vaughan, QC, e M. Hoskins, barrister, su incarico del sig. P. Clough, solicitor;

- per la Cypfruvex (UK) Ltd e la Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, dai sigg. M.J. Beloff, QC, e R. Millett, barrister, su incarico del sig. M. Kramer nonché della sig.ra S. Sheppard, solicitors;

- per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal signor P.M. Roth, QC, e dalla sig.ra J. Skilbeck, barrister;

- per il governo greco, dalle sig.re K. Samoni-Rantou e N. Dafniou nonché dal sig. V. Kontolaimos, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e a., della Cypfruvex (UK) Ltd e della Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, dei governi del Regno Unito ed ellenico, nonché della Commissione, all'udienza dell'8 aprile 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 17 dicembre 2001, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2002, la House of Lords ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 1977, L 26, pag. 20), modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/683/CEE (GU L 376, pag. 29), e dalla direttiva della Commissione 1° dicembre 1992, 92/103/CEE (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 77/93»), ulteriormente modificata, in particolare, dalla direttiva della Commissione 8 gennaio 1998, 98/2/CE (GU L 15, pag. 34, e rettifica in GU L 127, pag. 35).

2 Tali questioni sono state poste nell'ambito di una controversia tra alcuni produttori ed esportatori di agrumi, tra i quali la S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd (in prosieguo: la «Anastasiou e a.»), stabiliti nella parte di Cipro situata a sud della zona cuscinetto delle Nazioni unite, e il Minister for Agriculture, Fisheries and Food (ministro competente per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, in prosieguo: il «Ministro»), relativa all'importazione nel Regno Unito da parte della Cypfruvex (UK) Ltd e della Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (in prosieguo, unitamente: la «Cypfruvex») di agrumi provenienti dalla parte di Cipro situata a nord di detta zona (in prosieguo: la «parte settentrionale di Cipro»), e avviati verso la Comunità dopo uno scalo in Turchia, con certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità turche.

Contesto normativo

3 Nella sua versione applicabile alle importazioni controverse, la direttiva 77/93 prevede, all'art. 12, n. 1, quanto segue:

«Gli Stati membri prescrivono, per l'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci specificati nell'allegato V, parte B, ed in provenienza da paesi terzi, almeno:

a) che questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi minuziosamente ispezionati ufficialmente al fine di accertare, per quanto possibile:

- che non sono contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A;

- per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

- per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, parte A, che essi sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

b) che essi devono essere accompagnati dai certificati prescritti agli articoli 7 e 8 e che il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese speditore. I certificati prescritti agli artt. 7 e 8 (...) vengono rilasciati da servizi competenti a tal fine autorizzati nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali ovvero, ove si tratti di paesi non aderenti alla Convenzione, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di cui trattasi. (...)

(...)».

4 L'art. 12 della direttiva 77/93, relativo all'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi, rinvia quindi agli artt. 7 e 8 della stessa, i quali, come l'art. 6 di quest'ultima, riguardano in linea di principio i vegetali, i prodotti vegetali ed altre voci originari della Comunità.

5 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 77/93, può essere rilasciato un certificato fitosanitario quando può ritenersi, sulla base dell'ispezione prescritta dall'art. 6, nn. 1 e 2, della stessa direttiva, che le condizioni ivi specificate da quest'ultima disposizione siano soddisfatte.

6 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 77/93, gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, di tale direttiva, destinati ad essere introdotti nel loro territorio in provenienza da un altro Stato membro, siano esentati da una nuova ispezione conforme alle disposizioni dell'articolo 6 della detta direttiva se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro.

7 L'art. 6, n. 1, della direttiva 77/93 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare :

a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato».

8 L'art. 6, n. 4, della direttiva 77/93 aggiunge che i controlli ufficiali di cui, in particolare, al n. 1 di tale articolo, sono effettuati regolarmente nell'azienda del produttore, preferibilmente nel luogo di produzione, e riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato.

9 L'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93 dispone:

«Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci cui si applicano i requisiti speciali di cui all'allegato IV, parte A, il certificato sanitario ufficiale previsto dall'articolo 7 deve essere stato rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci in causa, eccetto:

- per quanto riguarda il legname, se (...)

- in altri casi, nella misura in cui i requisiti particolari previsti all'allegato IV, parte A, possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quelli di origine».

10 Gli agrumi originari della parte settentrionale di Cipro che formano oggetto della controversia nella causa principale rientrano nella categoria dei «frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e loro ibridi, originari di paesi terzi». Tali prodotti figurano tra i vegetali, i prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 77/93. Essi devono pertanto essere sottoposti ad ispezione fitosanitaria. Essi possono altresì essere contaminati dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato I o nell'allegato II di detta direttiva.

11 Inoltre, essi figurano nell'allegato IV, parte A, capitolo I, della direttiva 77/93. Conseguentemente, la loro introduzione e circolazione nell'intero territorio degli Stati membri sono subordinate al rispetto di requisiti particolari che li riguardano, ai sensi dell'art. 9 di tale direttiva.

12 Tali requisiti particolari sono enunciati ai punti 16.1-16.4 dell'allegato IV, parte A, capitolo I, della direttiva 77/93, la cui versione applicabile alle importazioni controverse è quella introdotta dalla direttiva 92/103 (in prosieguo: i «punti 16.1-16.4»).

13 Il punto 16.1 prevede quindi, in particolare, che i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncinus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi, devono essere «privi di peduncoli e foglie», e che il loro imballaggio deve recare «un adeguato marchio di origine».

14 I punti 16.2, lett. a), 16.3, lett. a), e 16.4, lett. a), prevedono che tali prodotti, se originari di paesi terzi nei quali sia nota l'esistenza degli organismi nocivi indicati ai suddetti punti, devono inoltre costituire oggetto di una «constatazione ufficiale (...) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni [da tali organismi]». Se tale prima condizione non può essere soddisfatta, i punti 16.2, lett. b) e c), 16.3, lett. b) e c), e 16.4, lett. da b) a d), esigono che i prodotti siano oggetto di una «constatazione ufficiale» che nessun sintomo della presenza di tali organismi sia stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze per un periodo determinato o, se nemmeno tale condizione è soddisfatta, che i frutti siano stati sottoposti a idoneo trattamento contro gli organismi di cui trattasi.

15 I punti 16.1-16.3 sono stati modificati, successivamente ai fatti di cui alla causa principale, dalla direttiva 98/2; in particolare il punto 16.3 è stato sostituito dai due punti 16.3 e 16.3 bis (in prosieguo: i «punti 16.1-16.3 bis modificati»). Una constatazione ufficiale che i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi, non siano affetti dagli organismi nocivi di cui ai detti punti viene ormai richiesta, prima di ogni importazione nella Comunità, anche nel caso in cui tali prodotti provengano da paesi riconosciuti indenni da tali organismi, com'è il caso di Cipro in base alla decisione della Commissione 8 gennaio 1998, 98/83/CE, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (GU L 15, pag. 41).

16 La direttiva del Consiglio 8 maggio 2000, 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2000/29»), ha sostituito la direttiva 77/93, della quale ha essenzialmente codificato le disposizioni, senza incidere sul contenuto dei punti 16.1-16.3 bis modificati.

Causa principale e questioni pregiudiziali

17 Con sentenza 5 luglio 1994, causa C-432/92, Anastasiou e a. (Racc. pag. I-3087), la Corte, statuendo su questioni pregiudiziali proposte dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Regno Unito), ha dichiarato che la direttiva 77/93 ostava all'accettazione da parte delle autorità nazionali di uno Stato membro, all'atto dell'importazione di agrumi e patate provenienti dalla parte settentrionale di Cipro, di certificati fitosanitari rilasciati da autorità diverse dalle competenti autorità della Repubblica di Cipro.

18 In seguito a tale sentenza, gli esportatori, che avviavano verso il Regno Unito agrumi originari della parte settentrionale di Cipro muniti di certificati fitosanitari rilasciati dai servizi della «Repubblica turca di Cipro settentrionale» e non dalle competenti autorità della Repubblica di Cipro, hanno concluso un accordo con una società avente sede in Turchia, in base al quale gli agrumi provenienti dalla parte settentrionale di Cipro, muniti di certificati fitosanitari rilasciati dai servizi della «Repubblica turca di Cipro settentrionale», sarebbero stati inizialmente trasportati via nave in Turchia. Secondo tale accordo, la nave doveva prima effettuare uno scalo di durata inferiore alle 24 ore in un porto turco, senza che venissero scaricati né importati prodotti, per poi continuare la sua rotta verso il Regno Unito, munita di un certificato fitosanitario rilasciato dai servizi turchi dopo un controllo del carico a bordo.

19 La Anastasiou e a. hanno chiesto che venisse ingiunto al Ministro di rifiutare l'ingresso nel Regno Unito degli agrumi importati in siffatte condizioni.

20 Essendo stata la loro domanda respinta in primo grado, con sentenza 23 maggio 1995, e poi in appello, con ordinanza 2 aprile 1996, la Anastasiou e a. hanno adito la House of Lords, che ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali, dirette in sostanza a stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, la direttiva 77/93 consenta ad uno Stato membro di accettare un certificato fitosanitario redatto dalle autorità di un paese terzo di spedizione diverso dal paese d'origine dei vegetali, allorché questi ultimi devono rispettare requisiti particolari ai sensi dell'allegato IV, parte A, capitolo I, della detta direttiva.

21 Con sentenza 4 luglio 2000, causa C-219/98, Anastasiou e a. (Racc. pag. I-5241), la Corte ha dichiarato che la direttiva 77/93 consentiva ad uno Stato membro di lasciare entrare nel proprio territorio vegetali originari di un paese terzo e soggetti al rilascio di un certificato fitosanitario relativo, segnatamente, al rispetto di requisiti particolari se, in mancanza di un certificato rilasciato dai servizi autorizzati del paese d'origine, i vegetali erano accompagnati da un certificato emesso in un paese terzo di cui essi non sono originari, a condizione che:

- i vegetali fossero importati nel territorio del paese in cui il controllo avesse avuto luogo prima di esserne esportati verso la Comunità;

- i vegetali fossero rimasti in tale paese per un periodo di tempo e in condizioni tali che i controlli appropriati avessero potuto esservi condotti a termine;

- i vegetali non fossero soggetti a prescrizioni particolari che potessero essere osservate solo nel luogo d'origine.

22 La Corte ha inoltre dichiarato con la stessa sentenza che non spettava allo Stato membro interessato prendere in considerazione le ragioni per le quali il certificato fitosanitario non era stato rilasciato nel paese d'origine dei vegetali per valutare la sua conformità ai requisiti fissati dalla direttiva 77/93.

23 Quando la House of Lords ha ripreso l'esame della controversia di cui alla causa principale, la Anastasiou e a. hanno sostenuto dinanzi ad essa che gli agrumi di cui alla causa principale erano per l'appunto soggetti al particolare requisito, stabilito nel punto 16.1, dell'apposizione sul loro imballaggio di un adeguato marchio di origine, che, secondo la Anastasiou e a., poteva essere soddisfatto soltanto nel paese d'origine, cosicché il Ministro non poteva accettare il certificato fitosanitario rilasciato dai servizi turchi. Le parti hanno allora discusso sugli effetti della modifica dei punti 16.2 e 16.3 risultante dalla direttiva 98/2, sull'interpretazione del punto 16.1.

24 Ritenendo che la sentenza 4 luglio 2000, Anastasiou e a., citata, non fornisse elementi di chiarimento della questione, determinante per la decisione della causa principale, se il marchio di origine adeguato di cui al punto 16.1 potesse essere apposto in un luogo diverso dal luogo di origine dei vegetali, e rilevando che l'avvocato generale, per quanto lo riguardava, aveva proposto alla Corte nelle sue conclusioni una risposta negativa, la House of Lords ha deciso ancora una volta di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Qualora frutti di citrus originari da un paese terzo siano stati spediti in un altro paese terzo, se il requisito particolare di cui alla voce 16.1 dell'allegato IV A della direttiva 77/93/CEE, ora direttiva 2000/29/CE, secondo il quale l'imballaggio deve recare un adeguato marchio di origine, possa essere integrato solo nel paese di origine o se, alternativamente, esso possa essere integrato in qualsiasi altro paese terzo.

2) Se la constatazione ufficiale prescritta nelle voci 16.2 e 16.4 [dell'allegato IV, parte A, capitolo I,] della direttiva 2000/29/CE circa il paese di origine debba essere rilasciata da un'autorità del paese di origine oppure possa essere rilasciata da un'autorità del detto altro paese terzo».

Le questioni pregiudiziali

25 Con le sue questioni pregiudiziali, che conviene esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende accertare, da un lato, se la direttiva 77/93 possa essere interpretata nel senso che un certificato fitosanitario può essere rilasciato dalle autorità di un paese terzo diverso dal paese di origine dei vegetali qualora tali vegetali debbano rispettare il requisito particolare che il loro imballaggio sia contrassegnato da un marchio adeguato di origine, in conformità al punto 16.1, e, dall'altro, se le modifiche apportate dalla direttiva 98/2 ai punti 16.2 e 16.3 della direttiva 77/93 incidano su tale interpretazione.

Osservazioni sottoposte alla Corte

26 La Anastasiou e a., il governo ellenico e la Commissione sostengono che il requisito particolare che l'imballaggio dei vegetali rechi un marchio adeguato di origine, così come il requisito particolare della constatazione ufficiale dell'origine dei vegetali, sono diretti a garantire un livello di tutela più elevato rispetto a quello che risulta dal solo rilascio di un certificato fitosanitario da parte dei servizi del paese terzo di spedizione dei vegetali, consentendo di risalire alla fonte di contaminazione e facilitando la cooperazione tra lo Stato membro d'importazione ed il paese terzo d'origine. Tali esigenze potrebbero pertanto essere soddisfatte solo se le formalità da esse richieste venissero poste in essere dalle autorità ufficiali del paese di origine dei prodotti, e non dalle autorità di un altro paese terzo, che si baserebbero soltanto su fatture o documenti di trasporto.

27 La Anastasiou e a., il governo ellenico e la Commissione sostengono che, anche a seguito dell'ampliamento delle ipotesi nelle quali è richiesta una «constatazione ufficiale», risultante dalla modifica dei punti 16.2 e 16.3 ad opera della direttiva 98/2, il requisito particolare della constatazione ufficiale dell'origine dei prodotti, previsto ai punti 16.2-16.3 bis modificati, resta distinto dal requisito particolare relativo al marchio di origine, previsto al punto 16.1 modificato. Tale ampliamento comporterebbe una protezione supplementare, garantendo che il certificato fitosanitario che accompagna i vegetali conservi una traccia permanente della loro origine, mentre il marchio d'origine apposto sull'imballaggio può scomparire se quest'ultimo viene danneggiato. Non sarebbe pertanto possibile dedurre dalle modifiche risultanti dalla direttiva 98/2, in qualche modo a contrario, che il requisito previsto al punto 16.1 potrebbe essere integrato in un luogo diverso da quello di origine.

28 Il governo greco ricorda che, in ogni caso, la Corte ha dichiarato, al punto 40 della sentenza 5 luglio 1994, Anastasiou e a., citata, che la cooperazione amministrativa era esclusa con le autorità di un'entità come quella stabilita nella parte settentrionale di Cipro, che non è riconosciuta dalla Comunità né dagli Stati membri. Pertanto i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità di tale entità non potrebbero essere accettati dagli Stati membri.

29 La Cypfruvex ed il governo del Regno Unito sostengono, al contrario, che i requisiti particolari considerati dalle questioni pregiudiziali possono essere integrati in qualsiasi paese terzo diverso da quello di provenienza dei prodotti, come avrebbe dichiarato la Corte nella sentenza 4 luglio 2000, Anastasiou e a., citata.

30 Nel commercio internazionale di regola così avverrebbe, secondo una prassi consolidata che sarebbe inoltre conforme alle disposizioni dell'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva 77/93. Infatti tali disposizioni imporrebbero, nell'ipotesi in cui i vegetali abbiano lasciato il paese di origine più di quattordici giorni prima della data in cui essi lasciano il paese speditore, il rilascio del certificato fitosanitario da parte delle autorità di quest'ultimo paese.

31 Secondo la Cypfruvex ed il governo del Regno Unito, i termini «possono essere soddisfatti», che figurano nell'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93, dovrebbero essere interpretati nel senso che l'ispettore in un paese terzo diverso dal paese d'origine dev'essere in grado di effettuare le verifiche richieste. Orbene, non vi è alcun dubbio che tale ispettore possa verificare che un lotto rechi un marchio di origine. La verifica sarebbe effettuata nelle stesse condizioni in cui avverrebbe per l'altro requisito particolare di cui al punto 16.1, relativo all'assenza di peduncoli e foglie.

32 Spetterebbe alle autorità del paese terzo che rilasciano i certificati fitosanitari determinare il modo in cui tale verifica dev'essere condotta e stabilire se un marchio è o meno adeguato. Anche se gli Stati membri non possono basarsi direttamente sulla partecipazione delle autorità della «Repubblica turca di Cipro settentrionale» alla procedura fitosanitaria, essi potrebbero tuttavia collaborare con le autorità turche che sono, per quanto le riguarda, in grado di certificare in fatto che i requisiti particolari sono stati soddisfatti nella zona settentrionale di Cipro.

33 Il fatto che non venga richiesto nessun intervento ufficiale dell'ispettore nell'apposizione del marchio sarebbe confermato dagli ulteriori requisiti introdotti dalla direttiva 98/2, che ha previsto che la «constatazione ufficiale» dell'origine dei prodotti deve, in ogni caso, essere effettuata in addizione al requisito previsto al punto 16.1, il cui testo non sarebbe stato modificato. L'intervento di questa nuova direttiva confermerebbe che i due requisiti particolari, marchio d'origine e constatazione ufficiale, hanno finalità diverse.

34 Con riferimento al requisito particolare della constatazione ufficiale dell'origine dei prodotti, la Cypfruvex e il governo del Regno Unito precisano che Cipro, quale entità geografica e non politica, è un paese riconosciuto indenne dalle malattie indicate nella direttiva 77/93 e che, pertanto, soltanto i punti 16.2, lett. a), 16.3, lett. a), 16.4, lett. a), devono essere esaminati ai fini della questione pregiudiziale. Ora, questi punti, a differenza dei punti 16.2, lett. b) e c), 16.3, lett. b) e c), e 16.4, lett. b)-d), non prevederebbero che la constatazione ufficiale debba essere effettuata nel paese d'origine. Essi esigerebbero soltanto che il paese nel quale la constatazione ufficiale ha luogo sia un paese riconosciuto indenne da malattie. Una siffatta constatazione potrebbe quindi essere effettuata in un paese terzo diverso dal paese d'origine, tanto più agevolmente in quanto, dal 1998, la Commissione dichiara formalmente che determinate zone sono riconosciute indenni da malattie o organismi nocivi.

35 Il governo del regno Unito ritiene pertanto che alla seconda questione si dovrebbe rispondere che la constatazione ufficiale prevista ai punti 16.2-16.4 può essere effettuata da un'autorità di un paese terzo diverso dal paese di origine quando il paese di origine sia stato dichiarato indenne dagli organismi nocivi o dalle malattie indicate in tali punti con una decisione della Commissione adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 16 bis della direttiva 77/93.

Sulla richiesta di riapertura della fase orale

36 Con lettera 20 giugno 2003, la Cypfruvex ha richiesto la riapertura della fase orale, rilevando che, nell'ipotesi in cui la Corte seguisse le conclusioni dell'avvocato generale, la causa verrebbe decisa in base ad un argomento che non sarebbe stato dibattuto dalle parti. La Cypfruvex sostiene in particolare che l'avvocato generale, ritenendo ai punti 46-52 delle sue conclusioni che il luogo più idoneo per la verifica dei requisiti particolari applicabili agli agrumi di cui alla causa principale fosse il luogo di produzione di questi ultimi, non avrebbe trattato la questione se tale verifica potesse essere effettuata in luoghi diversi da quello di origine, unica questione dibattuta tra le parti.

37 Va ricordato che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. sentenze 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto 30, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 20).

38 Non è questo il caso della presente controversia. Infatti la questione se i requisiti particolari applicabili agli agrumi di cui alla causa principale possano essere soddisfatti in luoghi diversi da quello di origine di tali prodotti è stata pienamente dibattuta tra le parti nel corso della fase scritta e della fase orale del procedimento.

39 Pertanto la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene che la richiesta della Cypfruvex non contenga alcun elemento che renda evidente l'utilità o la necessità di una riapertura della fase orale. Tale richiesta dev'essere conseguentemente respinta.

Risposta della Corte

40 Con la citata sentenza 4 luglio 2000, Anastasiou e a., la Corte ha dichiarato che la direttiva 77/93 consentiva ad uno Stato membro di lasciare entrare nel proprio territorio vegetali originari di un paese terzo e soggetti al rilascio di un certificato fitosanitario relativo, segnatamente, al rispetto di requisiti particolari se, in mancanza di un certificato rilasciato dai servizi autorizzati del paese d'origine, i vegetali fossero accompagnati da un certificato emesso in un paese terzo di cui essi non sono originari, a condizione, in particolare, che i vegetali non fossero soggetti a prescrizioni particolari che potessero essere osservate solo nel luogo d'origine.

41 Così statuendo, la Corte non si è pronunciata sulla questione se i requisiti particolari applicabili agli agrumi di cui alla causa principale, ossia quelli indicati al punto 16.1, potevano essere soddisfatti in luoghi diversi da quello di origine di tali frutti.

42 Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa dal giudice del rinvio, la cui soluzione viene da quest'ultimo prospettata come necessaria per la decisione della causa principale, sono quindi nuove per la Corte, che deve, pertanto, esaminarle.

43 In primo luogo, le questioni pregiudiziali devono essere esaminate alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 77/93 e dell'importanza da quest'ultima conferita al rilascio dei certificati fitosanitari, quando i vegetali soggetti a tale formalità provengono da paesi terzi.

44 Nei primi tre considerando della direttiva 77/93 si afferma che «la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità», che «il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi» e che «è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi». Il decimo considerando di tale direttiva aggiunge che «la presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi e che è quindi necessario prevedere (...) l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori». I considerando dal sedicesimo al ventesimo della detta direttiva prevedono che i controlli fitosanitari effettuati negli Stati membri destinatari, per quanto riguarda i vegetali provenienti da altri Stati membri, dovranno essere progressivamente limitati, mentre l'introduzione di vegetali provenienti da paesi terzi dovrà sempre costituire oggetto di controlli fitosanitari.

45 La direttiva 77/93 intende dunque, in particolare, garantire un alto livello di protezione fitosanitaria contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi nei prodotti importati da paesi terzi. Il regime comune di protezione predisposto a tal riguardo dalla direttiva 77/93 è fondato essenzialmente su un sistema di controlli effettuati da esperti legalmente autorizzati dal governo del paese esportatore e garantiti dal rilascio di un certificato fitosanitario corrispondente. I controlli effettuati dagli Stati membri importatori alle loro frontiere sono infatti soggetti a notevoli limiti e comunque non possono sostituirsi ai certificati fitosanitari (v. citate sentenze 5 luglio 1994, Anastasiou e a., punti 61 e 62, e 4 luglio 2000, Anastasiou e a., punto 22).

46 Il rilascio di tali certificati, prescritto dall'art. 12, n. 1, della direttiva 77/93 per l'introduzione nella Comunità di vegetali elencati nell'allegato V, parte B, di tale direttiva e provenienti da paesi terzi, costituisce dunque la formalità essenziale che consente, per tali prodotti, di garantire il rispetto degli obiettivi della detta direttiva.

47 Il carattere essenziale di tale formalità comporta che gli Stati membri possono accettare tali certificati, quando essi sono emessi in un paese terzo che non è il paese di origine di tali prodotti, solo a determinate condizioni (sentenza 4 luglio 2000, Anastasiou e a., cit., punti 36 e 37). Tali condizioni, il cui rispetto può essere verificato dallo Stato membro importatore alla luce dei documenti di accompagnamento delle merci, hanno l'effetto di limitare le possibilità di rilascio di certificati fitosanitari dai paesi terzi diversi dal paese d'origine, e sono tali da consentire la collaborazione tra lo Stato esportatore e lo Stato membro importatore (sentenza 4 luglio 2000, Anastasiou e a., cit., punto 37).

48 Da queste prime considerazioni risulta che i certificati fitosanitari emessi in un paese terzo diverso dal paese di origine non beneficiano di una presunzione di veridicità paragonabile a quella che caratterizza i certificati rilasciati nel paese di origine dei vegetali.

49 In secondo luogo, dalle disposizioni dell'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93, applicabili agli agrumi di cui alla causa principale, risulta che, per determinate categorie di vegetali, potenzialmente affette da organismi nocivi, tale direttiva mira a raggiungere un livello di protezione ulteriore e identico nel territorio di tutti gli Stati membri.

50 L'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93, stabilisce, infatti, alcune prescrizioni specifiche per le categorie di vegetali elencate nell'allegato IV, parte A, di tale direttiva, cercando di garantire, riguardo ad essi, un livello di protezione superiore a quello risultante dalle disposizioni dell'art. 12, n. 1, della detta direttiva.

51 La direttiva 92/103, che ha conferito all'allegato IV della direttiva 77/93 la formulazione vigente all'epoca dei fatti di cui alla causa principale, enuncia così, nel suo terzo considerando, che il detto allegato enumera i «requisiti particolari che devono risultare soddisfatti affinché sia maggiormente garantita l'assenza degli organismi nocivi di cui sopra».

52 A differenza dell'art. 12, n. 1, della direttiva 77/93, che consente ad un paese terzo diverso dal paese di origine di rilasciare un certificato fitosanitario, l'art. 9, n. 1, della stessa direttiva esige che il certificato fitosanitario richiesto per i vegetali elencati nell'allegato IV, parte A, della detta direttiva sia di regola emesso nel paese di origine dei vegetali.

53 L'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93 non costituisce una deroga ad una regola generale enunciata nell'art. 12, n. 1, di tale direttiva, ma una norma distinta, applicabile a determinate categorie di vegetali elencati in un allegato diverso dall'allegato V, parte B, della detta direttiva. Questa regola è diretta a garantire che i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, della direttiva 77/93 saranno verificati e rispettati, in occasione del rilascio del certificato fitosanitario, nel paese di origine dei vegetali interessati. Un'interpretazione restrittiva dell'art. 9, n. 1, di tale direttiva e dei requisiti particolari dell'allegato IV, parte A, della stessa direttiva, al quale esso rinvia, sarebbe dunque contraria a tale obiettivo.

54 Di contro, la disposizione dell'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93, secondo la quale il certificato fitosanitario ufficiale richiesto deve essere rilasciato nel paese d'origine «eccetto (...) nella misura in cui i requisiti particolari previsti all'allegato IV, parte A, possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quelli di origine», costituisce un'eccezione alla regola che prescrive il rilascio del certificato nel paese d'origine. Essa deve, conseguentemente, essere interpretata in senso restrittivo.

55 Da tale seconda serie di considerazioni risulta che i requisiti particolari che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quello di origine, ai sensi della detta disposizione dell'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93, sono soltanto quelli che possono essere soddisfatti in condizioni di garanzia fitosanitaria altrettanto soddisfacenti di quelle del luogo di origine dei vegetali.

56 In terzo luogo, l'analisi dei punti 16.1-16.4, relativi ai requisiti particolari applicabili ai frutti di Citrus originari di paesi terzi, pone in rilievo l'importanza particolare che riveste il requisito dell'apposizione di un adeguato marchio di origine sull'imballaggio dei prodotti quando questi ultimi provengono da un paese riconosciuto indenne dagli organismi nocivi elencati.

57 Per quanto riguarda Cipro, dagli atti del fascicolo risulta, e non è contestato, che già prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/2, tale paese terzo era riconosciuto indenne dagli organismi nocivi idonei a contaminare tali agrumi e indicati ai punti 16.2-16.4. Pertanto, i soli requisiti particolari applicabili agli agrumi di cui alla causa principale sono quelli, stabiliti al punto 16.1, che tali agrumi siano «privi di peduncoli e foglie», e che il loro imballaggio rechi «un adeguato marchio di origine».

58 Come rilevato da tutte la parti della causa principale e dal giudice del rinvio, il primo di tali requisiti può essere soddisfatto in base ad un esame visivo che può essere condotto in un paese terzo diverso da quello di origine nelle stesse condizioni del paese di origine.

59 Conseguentemente, il solo modo di stabilire che gli agrumi provengano effettivamente da un paese o da una zona riconosciuti indenni dagli organismi nocivi indicati ai punti 16.2-16.4 è quello di verificare il rispetto del secondo requisito, relativo all'apposizione sull'imballaggio di un adeguato marchio di origine. Tale particolare requisito costituisce la sola garanzia, per lo Stato membro d'importazione dei vegetali, che questi ultimi siano a priori indenni dai detti organismi nocivi e che essi possano pertanto essere esonerati dai presupposti della constatazione ufficiale nel paese di origine previsti ai detti punti. Esso non ha quindi lo stesso oggetto né la stessa portata di quello relativo all'assenza di peduncoli e foglie e non può dunque essere interpretato come quest'ultimo per l'unico motivo che sono ambedue previsti nello stesso punto 16.1.

60 Poiché l'apposizione di un adeguato marchio di origine consente di esonerare l'esportatore dai requisiti di constatazione ufficiale nel paese di origine previsti nei punti 16.2-16.4, sarebbe paradossale che un marchio siffatto, che ha la finalità di certificare l'origine dei prodotti, possa essere rilasciato in un luogo diverso da quello di origine, dopo l'esportazione dei vegetali. Il solo fatto che il punto 16.1 prescriva l'apposizione di tale marchio sull'imballaggio conferma che tale requisito dev'essere rispettato nella fase del primo confezionamento dei prodotti in vista della loro spedizione, necessariamente prima del loro trasporto in un paese terzo diverso da quello di origine.

61 Inoltre, la circostanza che l'apposizione di tale marchio esoneri l'esportatore dai requisiti di constatazione ufficiale previsti ai punti 16.2-16.4 esclude che il marchio possa essere apposto dal solo produttore dei vegetali, al di fuori di ogni intervento delle autorità competenti ad effettuare tali constatazioni ufficiali. Questa interpretazione è confermata dall'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93, in quanto esso stabilisce una connessione tra il rilascio del certificato fitosanitario «ufficiale» ed il rispetto dei requisiti particolari previsti nell'allegato IV, parte A, di tale direttiva.

62 A tal riguardo, l'argomentazione del governo del Regno Unito e della Cypfruvex, secondo la quale il requisito particolare relativo al marchio adeguato di origine potrebbe essere soddisfatto in un paese terzo diverso da quello di origine, attraverso un esame della validità di tale marchio da parte dell'ispettore competente, in tale diverso paese, a rilasciare il certificato fitosanitario, non può essere accolta.

63 Infatti, anzitutto, una tale analisi del punto 16.1, interpretato nel senso che esso impone la sola verifica a posteriori che l'imballaggio rechi un adeguato marchio di origine, è contraria all'oggetto di tale punto, che prescrive il compimento stesso di tale formalità di apposizione del marchio. Inoltre, l'ispettore incaricato di rilasciare il certificato fitosanitario in tale diverso paese non si trova nelle stesse condizioni del suo omologo del paese di origine per individuare eventuali falsificazioni del marchio di origine, dirette a trarre un indebito profitto da una constatazione fitosanitaria soddisfacente relativa al paese di origine, dal momento che egli potrà soltanto basarsi su fatture o documenti di trasporto o spedizione. Infine, la collaborazione che le competenti autorità dello Stato membro d'importazione sviluppano con quelle di un paese terzo diverso da quello di origine dei vegetali importati non può realizzarsi in modo altrettanto proficuo rispetto alla collaborazione che esse instaurano direttamente con le autorità competenti del paese di origine. Orbene, l'efficacia della collaborazione con queste ultime autorità riveste un'importanza particolare, soprattutto in caso di contaminazione (v., in tal senso, sentenza 5 luglio 1994, Anastasiou e a., cit., punto 63).

64 Questa argomentazione del Regno Unito e della Cypfruvex non è dunque compatibile con l'interpretazione restrittiva della quale le eccezioni di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93 devono formare oggetto e non consente di rispettare l'obiettivo perseguito dalla certificazione di origine contemplata al punto 16.1.

65 Pertanto, il requisito dell'apposizione di un marchio di origine «adeguato», esso solo idoneo a certificare in maniera probante l'origine dei prodotti ed esonerare l'esportatore dalle condizioni particolari previste ai punti 16.2-16.4, può essere soddisfatto soltanto nel paese di origine dei prodotti, dalle autorità competenti a rilasciare i certificati fitosanitari richiesti dalla direttiva 77/93 o sotto il controllo di tali autorità. Non deve pertanto porsi la questione della qualità della collaborazione che le autorità degli Stati membri d'importazione possono realizzare con quelle, eventualmente, turche.

66 Tale interpretazione del punto 16.1 non è smentita a contrario dalle modifiche apportate dalla direttiva 98/2 ai punti 16.2 e 16.3.

67 Come indica il suo primo considerando, tale direttiva mira a «garantire una migliore protezione della Comunità contro [gli] organismi nocivi che sono già elencati nella direttiva 77/93/CEE». Le modifiche che essa ha introdotto avevano lo scopo di rendere obbligatorie in tutti i casi le formalità di constatazione ufficiale indicate nei punti 16.2-16.3 bis modificati, compreso il caso in cui il paese terzo di origine sia riconosciuto indenne dagli organismi nocivi interessati.

68 Come a giusto titolo rilevano la Anastasiou e a., il governo ellenico e la Commissione, tali nuove prescrizioni consentono di garantire che il certificato fitosanitario che accompagna i vegetali conservi una traccia permanente dell'origine di questi ultimi, mentre il marchio di origine apposto sull'imballaggio può scomparire se quest'ultimo è danneggiato. Tali modifiche hanno altresì il fine di stabilire in maniera più evidente che la certificazione di origine dei vegetali da parte di autorità ufficiali è richiesta in ogni circostanza.

69 Sarebbe contrario al fine di rafforzamento delle garanzie fitosanitarie così perseguito intendere che le constatazioni ufficiali di cui ai punti 16.2-16.3 bis modificati possano essere effettuate in un paese terzo diverso da quello di origine dei prodotti, mentre tali nuove disposizioni hanno il fine di estendere i requisiti di certificazione di origine stabiliti dalla direttiva 77/93. Il testo di ognuno di tali punti, che pone il requisito della «constatazione ufficiale» come fattore comune, prima di indicare, alle lett. a), b), c) o d), le diverse situazioni alle quali essa si riferisce, conferma che tale condizione deve, in ogni ipotesi, essere rispettata nel paese di origine dei vegetali.

70 La circostanza che la direttiva 98/2 ha, inoltre, introdotto ai punti 16.2, lett. a), 16.3, lett. a), e 16.3 bis, lett. a), modificati, la prescrizione che il paese di origine dev'essere riconosciuto indenne dagli organismi nocivi interessati «conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis» della direttiva 77/93 non modifica in alcun invocare i punti 16.2, lett. a), 16.3, lett. a), e 16.3 bis, lett. a), modificati alle sole ipotesi in cui la Comunità ha dichiarato che un paese era indenne da organismi nocivi. Essa non ha dunque né la finalità, né l'effetto di autorizzare un paese terzo diverso dal paese di origine dei prodotti a dichiarare che questi ultimi sono effettivamente originari di tale o tal altro paese e non ha alcuna incidenza sulla condizione che la constatazione ufficiale sia effettuata nel paese di origine.

71 Da quanto precede risulta che, se la direttiva 98/2 priva, dal momento della sua entrata in vigore, il requisito di un adeguato marchio di origine del suo più rilevante effetto pratico, l'intervento di tale direttiva non fornisce argomenti a sostegno di una diversa interpretazione giuridica di tale requisito.

72 Ancor meno gli ulteriori argomenti fatti valere dal governo del Regno Unito e dalla Cypfruvex consentono di confutare l'analisi secondo la quale l'apposizione di un adeguato marchio di origine e la constatazione ufficiale sono requisiti il cui rispetto incombe alle autorità del paese di origine dei prodotti.

73 Da un lato, l'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva 77/93, che autorizza in alcuni casi il paese speditore diverso dal paese di origine ad emettere un certificato fitosanitario, prevedendo che «il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali (...) lasciano il paese speditore» ha la sola finalità di stabilire le condizioni di rilascio di un certificato fitosanitario da parte delle autorità del paese speditore e non l'effetto di autorizzare tali autorità a derogare ai requisiti particolari stabiliti dall'art. 9, n. 1, della detta direttiva.

74 Dall'altro, gli esempi riportati di prassi commerciali relative all'importazione di legno, che dimostrerebbero che un marchio di origine può essere validamente apposto da autorità diverse da quelle del paese di origine, non sono pertinenti. Infatti, l'art. 9, n. 1, della direttiva 77/93, prevede, per questo tipo di prodotti, requisiti particolari diversi da quelli la cui interpretazione è sottoposta alla Corte.

75 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che alle questioni poste dal giudice del rinvio occorre rispondere che la direttiva 77/93 dev'essere interpretata nel senso che il requisito particolare di apposizione di un adeguato marchio di origine sull'imballaggio dei vegetali, previsto al punto 16.1, può essere soddisfatto soltanto nel paese di origine dei vegetali interessati. Le modifiche apportate dalla direttiva 98/2 ai punti 16.2 e 16.3 non rimettono in discussione tale interpretazione. Il certificato fitosanitario richiesto per l'introduzione di tali vegetali nella Comunità deve, pertanto, essere rilasciato nel paese di origine dei detti vegetali da parte delle autorità competenti di questo paese o sotto il controllo di queste ultime.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

76 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito ed ellenico, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (seduta plenaria),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla House of Lords con ordinanza 17 dicembre 2001, dichiara:

La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/683/CEE, e dalla direttiva della Commissione 1° dicembre 1992, 92/103/CEE, dev'essere interpretata nel senso che il requisito particolare di apposizione di un adeguato marchio di origine sull'imballaggio dei vegetali, previsto al punto 16.1 dell'allegato IV, parte A, capitolo I, della detta direttiva, può essere soddisfatto soltanto nel paese di origine dei vegetali interessati. Le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 8 gennaio 1998, 98/2/CE, ai punti 16.2 e 16.3 non rimettono in discussione tale interpretazione. Il certificato fitosanitario richiesto per l'introduzione di tali vegetali nella Comunità deve, pertanto, essere rilasciato nel paese di origine dei detti vegetali da parte delle autorità competenti di questo paese o sotto il controllo di queste ultime.