61999J0017

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2001. - Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi da uno Stato - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione - Procedimento di verifica degli aiuti concessi da uno Stato - Omessa richiesta allo Stato membro di fornire le informazioni necessarie. - Causa C-17/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-02481


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato - Sindacato giurisdizionale

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE) e art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Aiuti alla ristrutturazione di un'impresa in crisi - Presupposti - Mancanza di un piano coerente di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto - Conseguenze

[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE) e art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE)]

Massima


1. Il requisito della motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell'atto controverso. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Tale requisito dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

Per verificare il rispetto dell'obbligo di motivazione di una decisione in materia di aiuti di Stato, non occorre esaminare la legittimità nel merito dei motivi in tal modo dedotti dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata. Tale esame rientra nel controllo della violazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE).

( v. punti 35-36, 38 )

2. Dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi emerge che, per essere dichiarati compatibili con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE], gli aiuti ad imprese in difficoltà devono essere connessi a un piano di ristrutturazione mirante a ridurre o a riorientare le loro attività. Detto piano, che va presentato alla Commissione corredato di tutte le necessarie precisazioni, deve consentire di ripristinare entro un lasso di tempo ragionevole l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future, limitando, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti e garantendo la proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione. E' compito dell'impresa interessata attuare pienamente il piano di ristrutturazione come è stato accolto dalla Commissione. Tale attuazione e l'avanzamento del detto piano sono sotto il controllo di quest'ultima, alla quale dovranno essere presentate relazioni annuali circostanziate.

Di conseguenza, in mancanza di un piano di ristrutturazione credibile, la Commissione è legittimata a rifiutare l'autorizzazione degli aiuti controversi in attuazione di detti orientamenti.

( v. punti 45, 49 )

Parti


Nella causa C-17/99,

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 4 novembre 1998, 1999/378/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» (GU 1999, L 145, pag. 18),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), L. Sevón, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 23 novembre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 gennaio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 gennaio 1999, la Repubblica francese, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 4 novembre 1998, 1999/378/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» (GU 1999, L 145, pag. 18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

2 Quando ha adottato la decisione impugnata, la Commissione valutava gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel 1994 (GU C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti»).

3 Il punto 3.2.1 degli orientamenti dispone:

«Gli aiuti alla ristrutturazione danno luogo a preoccupazioni particolari per la concorrenza in quanto possono ingiustamente spostare l'onere dell'aggiustamento strutturale e le relative difficoltà sociali ed industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti e su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo in quei casi in cui si possa dimostrare che l'approvazione di aiuti alla ristrutturazione è nell'interesse della Comunità. L'autorizzazione potrà perciò essere data solo nel rispetto di criteri rigorosi e tenendo in considerazione i possibili effetti distorsivi degli aiuti».

4 Ai sensi del punto 3.2.2 degli orientamenti, perché la Commissione possa autorizzare un aiuto, è necessario che il piano di ristrutturazione soddisfi le condizioni generali relative, in particolare, al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa, alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza, e al carattere proporzionato dell'aiuto ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione.

5 In primo luogo, con riferimento al ripristino della redditività, il punto 3.2.2, i), primo comma, degli orientamenti stabilisce quanto segue:

«La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future (...)».

6 In secondo luogo, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza, debbono essere adottate misure «in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti». In particolare, il punto 3.2.2, ii), secondo comma, degli orientamenti, dispone:

«Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzi l'esistenza di una sovraccapacità produttiva strutturale in uno specifico mercato della Comunità servito dal beneficiario degli aiuti, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti (...)».

7 Infine, per quanto riguarda la proporzionalità degli aiuti ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione, il punto 3.2.2, iii), primo comma, degli orientamenti, sancisce:

«L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per minimizzare gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Gli aiuti non dovrebbero d'altra parte essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione (...)».

Fatti della controversia

8 Nel maggio e nel settembre 1996 venivano presentate alla Commissione numerose denunce riguardanti aiuti che erano stati o avrebbero potuto essere concessi dal governo francese a favore della società Nouvelle Filature Lainière de Roubaix nell'ambito dell'amministrazione controllata del gruppo SA Filature Lainière de Roubaix (in prosieguo: gli «aiuti controversi»). Le denunce avevano ad oggetto, in particolare, una moratoria di otto anni concessa al suddetto gruppo dal comitato interministeriale di risanamento industriale per il pagamento del suo debito sociale e fiscale, pari a FRF 82 000 000, nonché una richiesta di intervento da parte del suddetto comitato per evitare il fallimento di tale società.

9 Rispondendo a una richiesta di informazioni della Commissione, le autorità francesi le comunicavano, con lettere datate 18 giugno e 15 luglio 1996, che il gruppo SA Filature Lainière de Roubaix aveva attraversato, a partire dagli anni '90, un periodo di gravi difficoltà di gestione che aveva comportato notevoli tensioni finanziarie e ritardi nel pagamento del suo debito sociale e fiscale. Riacquistato nel 1993 dal signor Verbeke, il gruppo presentava un piano di ristrutturazione che prevedeva il pagamento dell'intero importo del debito, a condizione di uno scaglionamento lungo un arco temporale di otto anni. Nuove difficoltà economiche e finanziarie erano però sopraggiunte a partire dal 1995. Impossibilitati a rispettare le scadenze, i dirigenti del gruppo depositavano una dichiarazione di cessazione dei pagamenti presso il tribunal de commerce di Roubaix (Francia) il quale avviava la procedura di amministrazione controllata il 30 aprile 1996.

10 Dopo aver rilevato che la situazione economica e sociale del gruppo non rendeva possibile un piano di risanamento e dopo aver indetto un bando di gara per la sua cessione, il Tribunal de commerce di Roubaix, con sentenza 17 settembre 1996, ordinava il trasferimento del gruppo al signor Chapurlat per una somma di FRF 4 278 866. L'acquirente si impegnava a confermare i contratti di lavoro di 225 dipendenti sui 587 membri del personale effettivo e a pagare FRF 50 000 per ogni posto di lavoro soppresso nell'anno successivo all'inizio dell'entrata in possesso. Inoltre, il Tribunal de commerce autorizzava il licenziamento di 362 dipendenti e nominava un liquidatore per lo scioglimento di pieno diritto del gruppo SA Filature Lainière de Roubaix conseguente alla sua sentenza.

11 Nel settembre 1996 le autorità francesi notificavano alla Commissione il provvedimento di aiuto alla ristrutturazione che intendevano concedere alla nuova società creata dal signor Chapurlat, denominata «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix», dotata di un capitale sociale pari a FRF 510 000. Il provvedimento di aiuto per un importo complessivo di FRF 40 000 000 era suddiviso in un prestito di partecipazione pari a FRF 18 000 000 e una sovvenzione pari a FRF 22 000 000.

12 Su richiesta della Commissione il governo francese forniva successivamente informazioni complementari relative al provvedimento di aiuto.

13 Con lettera 18 agosto 1997 la Commissione notificava al governo francese la decisione di avviare la procedura ex art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE). La decisione conteneva una descrizione dettagliata dei fatti, nonché una loro valutazione provvisoria effettuata, in base agli orientamenti, dalla Commissione, la quale rilevava inoltre come le informazioni fornite fossero insufficienti ai fini di una valutazione definitiva e, in particolare, di un'autorizzazione degli aiuti controversi. Sotto questo profilo, la Commissione metteva esplicitamente in rilievo la mancanza di un piano di ristrutturazione conforme ai criteri comunitari e concludeva invitando formalmente le autorità francesi a comunicarle «ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione dell'aiuto in causa».

14 La Francia prendeva posizione con lettera 24 settembre 1997 e trasmetteva informazioni complementari con lettere datate 8 maggio, 21 luglio, 16 e 30 ottobre 1998, dalle quali risultava tra l'altro che la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix aveva accusato nel 1997 una perdita operativa di FRF 897 497.

15 La procedura ex art. 93, n. 2, del Trattato si chiudeva con l'adozione della decisione impugnata, il cui dispositivo recita:

«Articolo 1

L'aiuto di 7,77 milioni di FRF nella forma di premio agli investimenti accordato dalla Francia all'impresa "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.

Articolo 2

L'aiuto di 14,23 milioni di FRF nella forma di premio agli investimenti accordato dalla Francia alla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

1. Il prestito con opzione d'assunzione di partecipazioni, di 18 milioni di FRF, costituisce un aiuto nella misura in cui il tasso applicato dalla Francia è inferiore al tasso di riferimento dell'8,28% in vigore al momento della concessione del prestito.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 accordato dalla Francia alla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 4

1. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" l'aiuto di cui all'articolo 2 già versato illegalmente.

2. Il recupero viene effettuato conformemente alle procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare producono interessi, a decorrere dalla data del versamento al beneficiario fino alla loro effettiva restituzione. Gli interessi sono calcolati al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

3. La Francia sopprime immediatamente l'aiuto di cui all'articolo 3, applicando le condizioni normali di mercato corrispondenti almeno al tasso di riferimento dell'8,28% in vigore al momento della concessione del prestito.

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

16 Di conseguenza, la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso contro la decisione impugnata.

17 All'udienza del 23 novembre 2000 il rappresentante della Repubblica francese ha comunicato alla Corte che, nel frattempo, la società Nouvelle Filature Lainière de Roubaix era stata sottoposta a liquidazione giudiziaria.

Nel merito

18 A sostegno del suo ricorso il governo francese solleva tre motivi attinenti, rispettivamente, alla violazione dell'obbligo di messa in mora preliminare all'adozione di una decisione in materia di aiuti di Stato, alla violazione dell'obbligo di motivazione nonché alla violazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE).

Sulla violazione dell'obbligo di messa in mora preliminare

19 Con il primo motivo il governo francese sostiene di aver fornito alla Commissione, per tutta la durata del procedimento amministrativo, una cooperazione totale rispondendo sistematicamente e in modo dettagliato a tutte le richieste di informazione rivoltegli e dichiarandosi disponibile a produrre qualunque informazione complementare desiderasse la Commissione. Malgrado questo atteggiamento delle autorità francesi, la decisione impugnata si baserebbe principalmente sull'argomento secondo il quale tale governo non avrebbe fornito un piano di ristrutturazione alla Commissione la quale, pertanto, non avrebbe avuto a disposizione informazioni sufficienti per poter valutare con piena cognizione di causa la redditività a lungo termine della società beneficiaria degli aiuti controversi. Per il governo francese, anche supponendo che ciò sia vero, la Commissione avrebbe dovuto limitarsi ad adottare, anziché una decisione definitiva, delle misure provvisorie, prescrivendo alle autorità francesi di fornirle le informazioni necessarie per compiere la suddetta valutazione.

20 Adottando la decisione impugnata, la Commissione non avrebbe seguito la giurisprudenza della Corte (sentenze 14 febbraio 1997, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I-307, e 13 aprile 1994, cause riunite C-324/90 e C-342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. pag. I-1173) e non avrebbe rispettato una regola che essa stessa aveva peraltro accettato, in particolare nella sua pubblicazione «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee» volume II B, «Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato - Situazione nel dicembre 1996». Essa avrebbe contraddetto inoltre la propria prassi decisionale.

21 La Commissione sostiene innanzi tutto che il primo motivo parte da una premessa erronea. Infatti, la decisione impugnata non si baserebbe affatto sulla mancanza di un piano di ristrutturazione, dal momento che la Commissione si era riferita a detta carenza solo in un breve passaggio della motivazione della decisione. La Commissione sostiene che l'analisi contenuta al punto IV.3 della decisione indica che la medesima si basa sulla mancanza dei presupposti di fatto per autorizzare gli aiuti controversi alla luce degli orientamenti, e non sulla mancanza in quanto tale di informazioni relative agli aiuti stessi.

22 La Commissione sostiene inoltre, in subordine, che il primo motivo si basa su un'interpretazione giuridicamente errata delle norme di procedura applicabili in tema di controllo degli aiuti di Stato.

23 Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti a un'impresa è tenuto a fornire alla Commissione tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni per la concessione degli aiuti stessi (sentenza 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2097, punto 20). A questo proposito, nella citata sentenza Boussac Saint Frères la Corte aveva ribattuto alla tesi della Commissione secondo la quale, quando un aiuto è illegittimo perché attuato da uno Stato membro in violazione della procedura ex art. 93, n. 3, del Trattato, il fatto che detto aiuto sarebbe compatibile con il mercato comune in base all'art. 92, n. 3, del Trattato stesso non ne farebbe venir meno l'illegittimità e, di conseguenza, la Commissione potrebbe ordinarne il recupero. A tale riguardo la Corte avrebbe ricordato che la Commissione è legittimata ad adottare i provvedimenti cautelari diretti a mantenere lo status quo nel caso in cui la prassi degli Stati membri vanifichi il regime istituito dagli artt. 92 e 93 del Trattato. Nell'adottare questo tipo di provvedimenti, peraltro, la Commissione dovrebbe salvaguardare gli interessi legittimi degli Stati membri. Essa avrebbe quindi il potere, ma non il dovere, di prescrivere simili provvedimenti cautelari. Qualora lo Stato membro si rifiutasse di fornire alla Commissione le informazioni richieste per poter adottare la decisione, l'istituzione potrebbe porre fine alla procedura e adottare una decisione definitiva sulla base degli elementi di cui dispone.

24 Secondo la Commissione, neppure la citata sentenza Germania e Pleuger Worthington permette di sostenere l'interpretazione che il governo francese dà alle regole che disciplinano la procedura di controllo degli aiuti di Stato dal momento che, da un lato, nella causa che aveva dato origine a tale sentenza, lo Stato membro interessato aveva rifiutato qualunque collaborazione con la Commissione, il che non avviene nel caso di specie. D'altro lato, la suddetta sentenza riguardava l'esistenza stessa di un regime di aiuti e non la valutazione, ad opera della Commissione, della compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

25 Infine, la Commissione sostiene che la pubblicazione cui fa riferimento il governo francese non costituirebbe in alcun modo una presa di posizione ufficiale, bensì l'opera di un avvocato che non sarebbe vincolante per la Commissione. Parimenti, la decisione impugnata non si pone affatto in contraddizione con la prassi decisionale della Commissione in materia di aiuti di Stato, poiché quest'ultima ha rivolto ingiunzioni formali solo agli Stati membri che rifiutavano di cooperare e di fornire gli elementi di fatto necessari per consentirle di pronunciarsi sull'esistenza di un aiuto.

26 A questo proposito occorre osservare che il primo motivo si basa su una lettura erronea della decisione impugnata.

27 E' vero infatti che quest'ultima rileva come il governo francese non abbia presentato un piano di ristrutturazione, ma tale osservazione rientra in una serie di lunghe considerazioni vertenti precisamente sulla compatibilità degli aiuti controversi con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. In tal senso la decisione non esprime l'idea che la Commissione non disponeva delle informazioni necessarie per compiere una valutazione di questo tipo, ma, al contrario, mette in rilievo il fatto che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni in base alle quali un aiuto alla ristrutturazione può essere autorizzato conformemente agli orientamenti, in particolare l'esistenza stessa di un piano coerente di ristrutturazione al momento in cui l'aiuto viene concesso.

28 Di conseguenza la Commissione, che era in grado di compiere una valutazione definitiva riguardo alla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune sulla base delle informazioni a sua disposizione, non aveva motivo di imporre alla Repubblica francese, con una decisione provvisoria, di fornirle informazioni ulteriori per poter dimostrare che, al momento in cui gli aiuti sono stati concessi, esisteva un piano di ristrutturazione sufficiente.

29 Ciò vale ancor più, come rilevato dall'avvocato generale ai punti 49 e 50 delle conclusioni, in quanto nella sua decisione di avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione aveva espressamente richiamato l'attenzione delle autorità francesi sul fatto che, alla luce delle informazioni rilevanti a sua disposizione, essa poteva solo concludere che non esisteva un piano di ristrutturazione credibile.

30 A questo proposito il governo francese sostiene precisamente dinanzi alla Corte di essersi adoperato, nel corso della procedura amministrativa, per cooperare pienamente con la Commissione e di aver risposto in modo sistematico e dettagliato a tutte le richieste di informazione di quest'ultima. Tuttavia, detto argomento va a riprova del fatto che la decisione impugnata non è stata adottata sulla base di un'informazione insufficiente della Commissione, che le autorità francesi avrebbero potuto completare se quest'ultima le avesse invitate a farlo, ma che la suddetta decisione è stata adottata perché le autorità francesi avevano violato le condizioni stabilite dagli orientamenti in materia di aiuti alla ristrutturazione, violazione risultante dal complesso di informazioni comunicate dal governo francese nel corso della procedura amministrativa.

31 Il primo motivo dev'essere quindi respinto in quanto infondato.

Sulla violazione dell'obbligo di motivazione

32 Con il secondo motivo il governo francese sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione, quale definito dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), accusando ripetutamente le autorità francesi di non averle fornito le informazioni necessarie per valutare la compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune. In questo modo la Commissione cercherebbe «evidentemente di giustificare le molteplici carenze o insufficienze di motivazione» presenti nella decisione impugnata.

33 Secondo il governo francese la decisione impugnata sarebbe inoltre viziata da difetto di motivazione su punti specifici. Ciò avverrebbe in primo luogo quando la Commissione deduce dai prezzi elevati praticati dalla società beneficiaria degli aiuti controversi sul mercato della «Lycra lana» il fatto che essa sia tra le imprese meno competitive del mercato. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto affatto conto degli elementi che potevano dimostrare la redditività a lungo termine della società stessa, elementi trasmessi nella nota del governo francese datata 30 ottobre 1998. Infine, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente precisa e circostanziata riguardo al criterio della prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza.

34 La Commissione ribatte che la decisione impugnata risponde ai requisiti riguardanti la motivazione derivanti dalla giurisprudenza consolidata della Corte (v., in particolare, sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

35 A questo proposito occorre ricordare che l'obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell'atto controverso. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punti 67 e 63).

36 Come giustamente ricordato dalla Commissione, tale requisito dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punto 63).

37 Nel caso di specie è evidente che la decisione impugnata indica i motivi in base ai quali gli aiuti controversi non si giustificavano in base agli orientamenti, ossia, in sostanza, la mancanza di un piano di ristrutturazione sufficiente, l'assenza di una prova soddisfacente della redditività a lungo termine della società Nouvelle Filature Lainière de Roubaix e la sproporzione dei suddetti aiuti rispetto ai contributi di chi ne avrebbe beneficiato.

38 Per verificare il rispetto dell'obbligo di motivazione, non occorre esaminare la legittimità nel merito dei motivi in tal modo dedotti dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata. Detto esame rientra, in realtà, nel terzo motivo, attinente alla violazione dell'art. 92 del Trattato.

39 Di conseguenza, anche il secondo motivo dev'essere respinto.

Sulla violazione dell'art. 92 del Trattato

40 Con il terzo motivo il governo francese sostiene che la Commissione ha commesso numerosi manifesti errori di valutazione dichiarando gli aiuti controversi incompatibili con il mercato comune sulla base dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Ciò avviene, in particolare, nei punti della decisione impugnata dedicati al ripristino della redditività a lungo termine della società beneficiaria degli aiuti, alla loro proporzionalità rispetto ai costi e ai benefici della ristrutturazione e alle asserite distorsioni della concorrenza derivanti dalla concessione degli aiuti stessi. Essa avrebbe inoltre compiuto un'errata applicazione degli orientamenti. Il governo francese aggiunge che la decisione impugnata, da un lato, contiene un certo numero di contraddizioni interne che viziano il ragionamento dell'istituzione e, d'altro lato, non è sufficientemente motivata.

41 Nel respingere le differenti accuse formulate dal governo francese, la Commissione sostiene, in via principale, che, per essere dichiarati compatibili con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, gli aiuti ad imprese in difficoltà devono essere connessi a un piano di ristrutturazione mirante a ridurre o a riorientare le loro attività (v. sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 67; v. inoltre sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 99). Orbene, nella parte IV, punto 3, quarto comma, della decisione impugnata è stato osservato che nel caso di specie «il governo francese non ha presentato un programma di ristrutturazione credibile» e che «dopo l'avvio del procedimento le autorità francesi non hanno presentato nessun programma di ristrutturazione».

42 La Commissione precisa che le autorità francesi non avrebbero deliberato la promessa di aiuti in occasione del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunal de commerce di Roubaix sulla base di un piano di ristrutturazione, come dimostrerebbe il fatto che questi stessi aiuti sono stati poi offerti anche per una proposta di risanamento concorrente, anch'essa ritenuta dal Tribunal de commerce come non corredata da sufficienti garanzie.

43 Secondo la Commissione, la mancanza di un piano di ristrutturazione rispondente ai requisiti degli orientamenti è tale da giustificare, di per sé, la decisione impugnata.

44 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

45 Come deriva dagli orientamenti, per essere dichiarati compatibili con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, gli aiuti ad imprese in difficoltà devono essere connessi a un piano di ristrutturazione mirante a ridurre o a riorientare le loro attività (v. sentenza Spagna/Commissione, citata, punto 67). Detto piano, che va presentato alla Commissione corredato di tutte le necessarie precisazioni, deve consentire, ai sensi del punto 3.2.2, i), degli orientamenti, di ripristinare «l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine [dell'impresa] entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future», limitando, «per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti» [punto 3.2.2, ii)] e garantendo la proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione [punto 3.2.2, iii)]. La piena attuazione del piano di ristrutturazione come accolto dalla Commissione spetta all'impresa [punto 3.2.2, iv)]. L'attuazione e l'avanzamento del piano di ristrutturazione saranno controllati dalla Commissione, alla quale vanno presentate relazioni annuali circostanziate [punto 3.2.2, v)].

46 A questo proposito va osservato che né i documenti del fascicolo né le spiegazioni fornite nel corso dell'udienza mostrano in modo concludente che le autorità francesi avrebbero effettivamente disposto, al momento della concessione degli aiuti controversi, di un piano di ristrutturazione rispondente ai requisiti ricordati al punto precedente e che potesse essere presentato alla Commissione, come quest'ultima aveva invitato le autorità francesi a fare nella sua decisione di avvio della procedura ex art. 93, n. 2, del Trattato.

47 In particolare, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle sue conclusioni, è chiaro che non sono state messe a disposizione della Commissione indicazioni precise e verificabili sull'andamento della redditività a lungo termine dell'impresa beneficiaria degli aiuti controversi sulla base di un piano di ristrutturazione che permetta di valutare il ripristino della sua redditività e la necessità degli aiuti stessi. Al contrario, dal fascicolo risulta che talune voci del progetto di ristrutturazione cui le autorità francesi fanno riferimento non avevano dati e che per altre non veniva chiarito, dalle autorità francesi, se i costi dovessero essere effettivamente sopportati dalla suddetta società. Per quanto riguarda l'evoluzione dei risultati di quest'ultima, non era possibile, in base ai bilanci di previsione forniti, rendersi conto chiaramente di come le cifre ivi indicate fossero state ottenute.

48 In ogni caso, da quanto precede risulta che la Repubblica francese non ha dimostrato che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione al riguardo.

49 Di conseguenza, la Commissione era legittimata, in mancanza di un piano di ristrutturazione credibile, a rifiutare l'autorizzazione degli aiuti controversi in attuazione degli orientamenti.

50 Il terzo motivo dev'essere pertanto respinto, senza bisogno di esaminare gli altri motivi di censura dedotti dal governo francese a sostegno dello stesso.

51 Poiché nessuno dei tre motivi dedotti dalla Repubblica francese è fondato, il presente ricorso dev'essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, la quale è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.