61993J0007

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 SETTEMBRE 1994. - BESTUUR VAN HET ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS CONTRO G. A. BEUNE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CENTRALE RAAD VAN BEROEP - PAESI BASSI. - PARITA DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE - DIRETTIVA 79/7/CEE - DIRETTIVA 86/378/CEE - ART. 119 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA C-7/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04471


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Regime pensionistico del pubblico impiego istituito dalla legge che garantisce al dipendente una protezione contro il rischio di vecchiaia e che costituisce un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro in conseguenza dell' attività lavorativa ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 119)

2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Efficacia diretta ° Portata ° Mantenimento, in un regime pensionistico del pubblico impiego equiparabile ad un regime aziendale privato, di una modalità di calcolo della pensione che sfavorisce gli uomini coniugati rispetto alle donne coniugate ° Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 119)

3. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità ad un regime pensionistico del pubblico impiego che va considerato un regime aziendale ai sensi del protocollo n. 2 concernente l' art. 119, allegato al Trattato sull' Unione europea ° Diritto di esigere la parità di trattamento per le prestazioni attribuite ai periodi lavorativi compresi tra l' 8 aprile 1976 ed il 17 maggio 1990, limitato ai dipendenti discriminati ed ai loro aventi causa che abbiano, prima del 17 maggio 1990, esperito un' azione in giudizio

(Trattato CE, protocollo n. 2 concernente l' art. 119)

Massima


1. Rientra nel campo di applicazione dell' art. 119 del Trattato, con la conseguenza che è soggetto al divieto di discriminazione basata sul sesso sancito da questo articolo, un regime pensionistico applicabile al pubblico impiego, come l' Algemene Burgerlijke Pensioenwet in vigore nei Paesi Bassi, il quale è sostanzialmente modellato in funzione del posto ricoperto dall' interessato, nel senso che, benché disciplinato dalla legge, esso garantisce al dipendente pubblico una tutela avverso il rischio di vecchiaia e costituisce un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro pubblico al lavoratore in conseguenza dell' attività lavorativa svolta da quest' ultimo, simile a quello corrisposto da un datore di lavoro privato in virtù di un regime convenzionale.

Infatti, al fine di determinare se un regime pensionistico rientri nel campo di applicazione della direttiva 79/7 o in quello dell' art. 119 del Trattato, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l' interessato e il suo ex datore di lavoro può avere carattere determinante.

2. L' art. 119 del Trattato, il quale vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza, osta ad una legge nazionale che istituisca un regime pensionistico del pubblico impiego, equiparabile ad un regime aziendale privato, il quale, prevedendo per gli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso maschile modalità di calcolo dell' importo della pensione di dipendente pubblico diverse da quelle che si applicano agli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso femminile, si risolva in una discriminazione a danno dei primi.

Costoro possono far valere il principio della parità di retribuzione di cui all' art. 119 dinanzi ai giudici nazionali e devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime delle donne coniugate, regime che, in mancanza di corretta attuazione dell' art. 119 nel diritto nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido.

3. Alla stregua del protocollo n. 2 concernente l' art. 119 del Trattato, allegato al Trattato sull' Unione europea, l' efficacia diretta di quest' ultimo articolo può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento, per quanto riguarda il versamento di prestazioni dovute da un regime pensionistico del pubblico impiego, che devono essere considerate prestazioni in virtù di un regime convenzionale ai sensi del suddetto protocollo, e attribuite ai periodi lavorativi compresi tra l' 8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne, causa 43/75, con cui è stata riconosciuta ex nunc l' efficacia diretta dell' art. 119, e il 17 maggio 1990, soltanto dai dipendenti o dai loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo.

Parti


Nel procedimento C-7/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

e

G.A. Beune,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (relatore), M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, appellante nella causa principale, dagli avv.ti G.R.J. de Groot e L.A.D. Keus, del foro dell' Aja;

° per il signor G.A. Beune, appellato nella causa principale, dagli avv.ti E. Lutjens e A.R. Bosman, del foro di Utrecht;

° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor N. Paines, barrister;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite, all' udienza del 9 marzo 1994, le osservazioni orali dell' appellante e dell' appellato nella causa principale, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito e della Commissione delle Comunità europee,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 aprile 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza non datata, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 1993, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, sette questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), e all' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il signor G.A. Beune e il Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (in prosieguo: l' "ABP"), in ordine alla liquidazione, da parte dell' ABP, dell' importo della pensione di dipendente pubblico dell' interessato.

3 Dal fascicolo della causa principale risulta che i dipendenti pubblici olandesi sono assoggettati al regime generale di pensione istituito dall' Algemene Ouderdomswet (legge olandese relativa al regime generale delle pensioni di vecchiaia; in prosieguo: l' "AOW") e al regime di pensione dei dipendenti pubblici disciplinato dall' Algemene Burgerlijke Pensioenwet (legge olandese relativa al regime generale delle pensioni degli impiegati civili; in prosieguo: l' "ABPW").

4 L' AOW istituisce un regime generale di pensione di vecchiaia a favore dei residenti olandesi e dei non residenti soggetti all' imposta sul reddito. La pensione (in prosieguo: la "pensione generale"), fissata dal 1965 in rapporto al salario minimo in vigore nei Paesi Bassi, viene calcolata in base ai periodi di contribuzione maturati e versata ad aliquota piena per cinquant' anni di contribuzione.

5 L' ABPW garantisce al dipendente con almeno quarant' anni di servizio una pensione (in prosieguo: la "pensione di dipendente pubblico") pari al 70% dell' ultimo stipendio. I diritti pensionistici sono eguali per gli uomini e per le donne. Le pensioni sono corrisposte dall' ABP, che è una persona giuridica di diritto pubblico istituita dalla legge.

6 Anteriormente al 1 aprile 1985 l' uomo coniugato aveva diritto, ai sensi dell' AOW, a una pensione generale per la coppia pari al 100% del salario minimo in vigore nei Paesi Bassi. Le persone non coniugate, uomini o donne, avevano diritto ad una pensione generale pari al 70% del salario minimo. La donna coniugata non aveva alcun diritto autonomo alla pensione; lo acquisiva soltanto nel caso di morte del marito.

7 Per evitare il cumulo delle due pensioni, generale e di dipendente pubblico, l' ABPW ha disposto che la parte della pensione generale cui aveva diritto il dipendente pubblico, al pari di qualsiasi residente olandese ai sensi dell' AOW, che corrispondeva ai diritti relativi ai periodi di servizio nel pubblico impiego dell' interessato, venisse considerata come facente parte della sua pensione di dipendente pubblico, vale a dire "incorporata" in questa seconda pensione. In pratica, l' ABP detrae l' importo della pensione generale dalla pensione di dipendente pubblico da corrispondere all' interessato. Dato che la pensione di dipendente pubblico è calcolata in base ad un periodo di contribuzione di quarant' anni, viene preso in considerazione, vale a dire detratto, al massimo l' 80% della pensione.

8 Per la donna coniugata dipendente pubblico, che non aveva alcun diritto autonomo ad una pensione generale anteriormente al 1 aprile 1985, l' ABPW stabiliva che l' importo della pensione generale incorporato nella pensione di dipendente pubblico andava calcolato in relazione all' importo della pensione generale della donna non coniugata, vale a dire al massimo l' 80% del 70% del salario minimo.

9 A decorrere dal 1 aprile 1985 la donna coniugata ha ottenuto il diritto autonomo ad una pensione generale ai sensi dell' AOW. In conseguenza di questa modifica il regime dell' ABPW è stato rimaneggiato. Un regime transitorio ha trovato applicazione dal 1 aprile 1985 al 1 gennaio 1986. Da quest' ultima data si applica il regime definitivo seguente:

° i diritti pensionistici dei dipendenti pubblici relativi ai periodi di servizio successivi al 1 gennaio 1986 vengono calcolati secondo un sistema cosiddetto di franchigia che, è pacifico, si applica in modo eguale agli uomini e alle donne dipendenti pubblici: infatti, uno stesso importo di pensione generale viene detratto dalla pensione di dipendente pubblico degli uomini e delle donne coniugati che possono dimostrare di aver prestato lo stesso numero di anni di servizio nel pubblico impiego;

° per i diritti pensionistici relativi ai periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986, il regime vigente anteriormente al 1 aprile 1985 viene mantenuto in vigore, anche per le donne coniugate. L' importo della pensione generale da incorporare nella pensione di dipendente pubblico per i diritti relativi ai periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986 rimane dunque fissato per la donna coniugata dipendente pubblico in relazione all' importo della pensione della donna non coniugata, vale a dire al massimo l' 80% del 70% del salario minimo, e per l' uomo coniugato dipendente pubblico al massimo l' 80% del 100% del salario minimo, poiché in quest' ultimo caso sono incorporati anche i diritti del coniuge ai sensi dell' AOW.

10 Dalle disposizioni nazionali che si applicano ai dipendenti pubblici olandesi in materia di pensione si evince che, a causa dell' equiparazione della donna coniugata a quella non coniugata per quanto riguarda il calcolo della pensione generale incorporata nella pensione di dipendente pubblico, la pensione di dipendente pubblico dell' uomo coniugato è sistematicamente inferiore a quella corrisposta alla donna coniugata che ha raggiunto lo stesso grado nel pubblico impiego, per quanto riguarda i diritti relativi ai periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986.

11 Il 3 febbraio 1988 il signor Beune compiva 65 anni. Da questa data egli riceveva una pensione di invalidità che veniva nuovamente calcolata ai sensi delle disposizioni dell' ABPW. E' pacifico che questa particolarità non ha tuttavia alcuna incidenza sulle questioni prospettate dal giudice a quo, in quanto la pensione di invalidità viene calcolata nuovamente come una pensione di vecchiaia. La signora Beune, nata nel 1922, aveva diritto anche ad una pensione generale.

12 In seguito alla presa in considerazione dei diritti relativi ai periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986 l' importo di pensione generale che è stato incorporato nella pensione di dipendente pubblico del signor Beune ammontava a 16 286,59 HFL all' anno, vale a dire, secondo i termini usati dal Centrale Raad van Beroep, 40 x 2% del doppio della pensione di una persona coniugata ai sensi dell' AOW. Orbene, una donna coniugata dipendente pubblico, con lo stesso numero di anni di servizio nel pubblico impiego del signor Beune, percepisce soltanto 11 300 HFL all' anno, pari all' 80% della pensione generale di una persona non coniugata percepita ai sensi dell' AOW, che sarebbero stati incorporati nella pensione di dipendente pubblico dell' interessato.

13 Il signor Beune presentava un reclamo dinanzi all' ABP adducendo che l' ABPW riconosceva un regime più favorevole alle donne coniugate rispetto agli uomini coniugati per i periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986. Egli sosteneva che questa discriminazione era in contrasto con la direttiva 79/7.

14 La controversia è stata sottoposta al giudice di primo grado, il quale ha riconosciuto fondate le censure formulate dal signor Beune. L' ABP ha interposto appello dinanzi al Centrale Raad van Beroep, il quale ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se per regime legale che assicura una protezione contro il rischio di vecchiaia ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE si debba intendere anche un regime legale di pensione previsto a favore (soprattutto) dei dipendenti pubblici come quello disciplinato dall' ABPW [Algemene Burgerlijke Pensioenwet (Legge olandese relativa al regime generale delle pensioni degli impiegati civili)].

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 4, n. 1, della detta direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime diverso di cumulo della pensione del regime generale [AOW (Algemene Ouderdomswet) Legge olandese relativa al regime generale delle pensioni di vecchiaia] con la pensione di dipendente pubblico per gli (ex) dipendenti pubblici coniugati di sesso maschile, da un lato, e per gli (ex) dipendenti pubblici coniugati di sesso femminile, dall' altro.

3) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) e sub 2), se, in mancanza di norme di diritto nazionale atte a porre rimedio a tale disparità di trattamento, l' ex dipendente pubblico coniugato di sesso maschile possa far appello alle disposizioni della direttiva 79/7/CEE per esigere che, per quanto riguarda il suo diritto ad una pensione di dipendente pubblico, sia trattato allo stesso modo di un dipendente pubblico di sesso femminile il quale si trovi per il resto nella sua stessa situazione.

4) Se il principio della parità di trattamento di cui alla questione sub 3) implichi che, a decorrere dal 23 dicembre 1984, venga rimossa la disparità nei diritti alla pensione fra dipendenti pubblici coniugati di sesso maschile e quelli coniugati di sesso femminile, sulla quale verte il presente procedimento, anche qualora il diritto alla pensione sia basato su periodi (vale a dire, il periodo di servizio come dipendente pubblico) anteriori a detta data.

Se, a questo proposito, rilevi inoltre un aspetto non considerato nelle sentenze 11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, Verholen e a., 8 marzo 1988, causa 80/87, Dik e a., e 24 giugno 1987, causa 384/85, Borrie Clarke, vale a dire il fatto che nel sistema pensionistico dell' ABPW il finanziamento avviene mediante copertura di capitali.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1), il Centrale Raad van Beroep chiede alla Corte di giustizia, tralasciando le questioni da sub 2) a sub 4), di risolvere le seguenti questioni:

5) Se con la nozione di retribuzione di cui all' art. 119 del Trattato CEE si debba intendere anche una pensione di vecchiaia prevista (soprattutto) a favore di dipendenti pubblici, come quella contemplata dall' ABPW olandese.

6) In caso di soluzione affermativa della questione sub 5), e qualora ci si debba basare sul principio secondo cui il diverso regime per gli (ex) dipendenti pubblici coniugati di sesso maschile e quelli coniugati di sesso femminile sia, per quanto riguarda il cumulo della pensione del regime generale (AOW) con la pensione di dipendente pubblico, in contrasto con il principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori subordinati di sesso maschile e quelli di sesso femminile, quale si evince dal suddetto articolo del Trattato, se il dipendente pubblico coniugato di sesso maschile possa far valere tale principio per ottenere che egli, per quanto riguarda il suo diritto alla pensione, venga trattato allo stesso modo di un dipendente pubblico coniugato di sesso femminile.

7) Se nel diritto comunitario sussistano criteri che consentano, in caso di soluzione affermativa delle questioni sub 5) e sub 6), di limitare le conseguenze della violazione del diritto comunitario, sia per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale si possa far valere un diritto alla parità di trattamento sia per quanto attiene ai periodi durante i quali è maturato un diritto alla pensione.

Se per risolvere quest' ultima questione sia rilevante il fatto che nel sistema pensionistico di cui trattasi il finanziamento avviene mediante copertura di capitali".

15 Tali questioni mirano in sostanza a stabilire:

° se un regime pensionistico come quello disciplinato dall' ABPW rientri nel campo di applicazione della direttiva 79/7 oppure in quello dell' art. 119 del Trattato;

° se le pertinenti disposizioni comunitarie ostino a che una normativa nazionale come l' ABPW preveda una disciplina diversa per gli uomini coniugati e le donne coniugate per quanto riguarda il calcolo dell' importo della pensione di dipendente pubblico, e se queste norme comunitarie possano essere fatte valere dagli ex dipendenti pubblici di sesso maschile per ottenere lo stesso trattamento riservato agli ex dipendenti pubblici di sesso femminile;

° in caso di soluzione affermativa della questione precedente, se sia possibile limitare nel tempo l' efficacia della presente sentenza.

Sulle questioni prima e quinta

16 Il signor Beune asserisce che il regime pensionistico introdotto dall' ABPW rientra nel campo di applicazione della direttiva 79/7. A suo dire, gli ex dipendenti pubblici di sesso maschile sono vittime di una discriminazione in contrasto con il principio di parità di cui all' art. 4 della direttiva. Questo articolo può essere fatto valere direttamente e gli uomini coniugati devono godere del trattamento riservato alle donne coniugate. Uno Stato membro non può mantenere in vigore dopo il 23 dicembre 1984, data entro la quale la direttiva 79/7 doveva essere attuata, disparità di trattamento dovute al fatto che i presupposti per l' acquisto del diritto a prestazioni sono anteriori alla detta data. Egli sottolinea che, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, Verholen e a. (Racc. pag. I-3757), il fatto che il regime controverso sarebbe, cosa che egli contesta, finanziato attraverso capitalizzazione, non potrebbe portare ad una conclusione diversa.

17 Nelle loro osservazioni scritte l' ABP e il governo olandese assumono che il regime pensionistico introdotto dall' ABPW non rientra nel campo d' applicazione della direttiva 79/7, bensì in quello della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40). Essi sostengono che questo regime si applica a una categoria particolare di lavoratori, può essere modificato soltanto di concerto con i rappresentanti del personale e garantisce una prestazione complementare rispetto alla pensione generale.

18 Il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono che le prestazioni corrisposte ai dipendenti pubblici ai sensi dell' ABPW vanno considerate retribuzioni ai sensi dell' art. 119 del Trattato. Essi ritengono che, alla luce della sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), il fatto che il regime pensionistico sia definito dal legislatore, non debba precludere una tale qualificazione.

19 Ai sensi dell' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, quest' ultima si applica ai regimi legali che assicurano, in particolare, una protezione contro il rischio di vecchiaia.

20 Ai termini dell' art. 119, secondo comma, del Trattato, per "retribuzione" ai sensi di questa disposizione deve intendersi "il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo".

21 Come ha già dichiarato la Corte (v. sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607; Barber, dianzi citata, punto 12; 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punto 8), la circostanza che talune prestazioni siano corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro non esclude che esse possano avere carattere di retribuzione ai sensi dell' art. 119.

22 Per stabilire se un regime pensionistico come quello istituito dall' ABPW rientri nelle previsioni della direttiva 79/7 ovvero in quelle dell' art. 119, occorre esaminare, come fa del resto l' avvocato generale nei paragrafi 22 e seguenti delle sue conclusioni, il valore relativo dei criteri ai quali la Corte ha fatto riferimento nella giurisprudenza anteriore.

23 A seconda delle situazioni sottopostole, la Corte ha accolto, in particolare, i seguenti criteri: l' intervento della legge nella definizione di un regime pensionistico, la concertazione tra i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, la natura accessoria dei vantaggi concessi ai lavoratori rispetto alle prestazioni previdenziali, le modalità di finanziamento del regime pensionistico, la sua applicabilità a categorie generali di lavoratori, infine il rapporto tra la prestazione e l' attività del lavoratore.

24 Il fatto che il regime pensionistico sia fissato direttamente dalla legge pone senza dubbio in evidenza che le prestazioni erogate da questo regime sono prestazioni previdenziali. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne, Racc. pag. 445, punti 7 e 8, e, da ultimo, sentenza Ten Oever, dianzi citata, punto 9), se vantaggi aventi il carattere di prestazioni previdenziali non sono, in linea di principio, estranei alla nozione di retribuzione, non si può tuttavia ricomprendere in questa nozione, quale è stata circoscritta dall' art. 119, i regimi o le prestazioni previdenziali, come, ad esempio, le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinati dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell' ambito dell' impresa o della categoria professionale interessata e obbligatori per categorie generali di lavoratori. Questi regimi permettono infatti ai lavoratori di fruire di un sistema legale al cui finanziamento i lavoratori, i datori di lavoro ed eventualmente la pubblica amministrazione contribuiscono non tanto in funzione del rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore, quanto in base a considerazioni di politica sociale.

25 Al riguardo può osservarsi che un regime come quello introdotto dall' AOW rientra nel campo di applicazione della direttiva 79/7 (v., in particolare, la sentenza Verholen e a., dianzi citata).

26 Tuttavia, il fatto che un regime come l' ABPW sia fissato direttamente dalla legge non è sufficiente ad escluderlo dal campo di applicazione dell' art. 119. Fin dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455, punto 21), la Corte ha dichiarato che tra le discriminazioni dirette che si possono accertare con l' ausilio dei soli criteri indicati dall' art. 119 vanno annoverate in ispecie quelle che traggono origine da disposizioni di natura legislativa.

27 Questa interpretazione è stata confermata nella citata sentenza Barber. La Corte ha ricordato in particolare (punto 16) che un' indennità di licenziamento versata dal datore di lavoro non può cessare di costituire una forma di retribuzione ai sensi dell' art. 119 solo perché, invece di risultare dal contratto di lavoro, è prevista dalla legge o è versata volontariamente.

28 Infatti, come ha dichiarato la Corte nella citata sentenza Defrenne II (punto 12), il principio della parità di retribuzioni è uno dei principi fondamentali della Comunità. Il senso e la portata di quest' ultimo non possono quindi essere determinati in funzione di un criterio formale legato a sua volta a norme o prassi degli Stati membri. La necessità di garantire un' applicazione uniforme del Trattato in tutta la Comunità implica che l' art. 119 sia interpretato autonomamente rispetto a queste norme o a queste prassi.

29 In particolare, la possibilità di far valere l' art. 119 dinanzi al giudice nazionale non può dipendere dal punto se la disparità di trattamento in materia di retribuzioni, di cui il lavoratore si reputa vittima, tragga origine da una disposizione legislativa, regolamentare, o ancora da un eventuale accordo collettivo.

30 Del pari, per identificare un regime pensionistico, la Corte non si è limitata alla constatazione formale dell' intervento di una legge. Al criterio legale ha preferito in certi casi il criterio convenzionale. Così, nella citata sentenza Bilka (punti 20-22), la Corte ha affermato che, anche se è stato adottato conformemente alla legge, un regime pensionistico che trae origine da un accordo stipulato tra il datore di lavoro e i rappresentanti del personale, e che ha l' effetto di completare le prestazioni sociali dovute in base alla legislazione nazionale generale con prestazioni il cui finanziamento è unicamente a carico del datore di lavoro, non è un regime previdenziale e tale regime eroga prestazioni che costituiscono un vantaggio pagato dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo, ai sensi dell' art. 119, secondo comma. Nella citata sentenza Barber (punti 25 e 27) essa ha inoltre dichiarato che regimi quale i regimi professionali privati di deroga convenzionale, che sono il risultato di una concertazione tra le parti sociali ovvero di una decisione unilaterale del datore di lavoro, il cui finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro o contemporaneamente di quest' ultimo e dei lavoratori, senza che in nessun caso la pubblica amministrazione vi partecipi, rientrano tra i vantaggi che il datore di lavoro propone ai lavoratori. Anche se i contributi pagati a questi regimi e le prestazioni da essi fornite si sostituiscono in parte a quelle del regime legale generale, questa circostanza non è tale da escludere l' applicazione dell' art. 119.

31 Questa interpretazione ha trovato conferma nella citata sentenza Ten Oever (punti 10 e 11). Un regime pensionistico istituito attraverso concertazione tra le parti sociali e finanziato unicamente dai lavoratori e dai datori di lavori del settore considerato, con esclusione di qualsiasi intervento finanziario pubblico, rientra nel campo di applicazione dell' art. 119, anche quando la pubblica autorità, su richiesta delle organizzazioni patronali e sindacali interessate, ha dichiarato il regime obbligatorio per l' intero settore professionale.

32 Tuttavia, la concertazione tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori è, ai sensi di questa giurisprudenza, quella che conduce ad un accordo formale. Infatti, la maggior parte degli Stati membri conoscono, anche nel pubblico impiego, forme diverse di consultazione tra datori di lavoro e lavoratori, che assumono forme diverse e che vincolano in misura maggiore o minore le parti senza per questo portare necessariamente a veri e propri accordi.

33 Così, nel caso di specie, la circostanza, richiamata dal governo olandese, che le organizzazioni rappresentative del personale del pubblico impiego prendano parte alla gestione del regime e che, in pratica, una concertazione con esse abbia luogo prima della modifica di quest' ultimo non consente di considerare come criterio prevalente quello ritenuto pertinente nella citata sentenza Ten Oever. Infatti, questa concertazione non porta alla stipulazione di un accordo formale che fissi le modalità del regime, le quali vincolerebbero in seguito le pubbliche autorità e il legislatore. Dai documenti prodotti in giudizio non risulta del resto che, all' atto della modifica dell' ABPW nel 1985 e poi nel 1986, il legislatore sia stato formalmente vincolato da un accordo preliminare tra parti sociali del pubblico impiego, né che esso sia intervenuto soltanto per rendere questo accordo vincolante per tutto il pubblico impiego.

34 In riferimento ad un altro criterio preso in considerazione dalla Corte, il governo olandese ha sostenuto che la pensione di dipendente pubblico erogata dall' ABP aveva natura di pensione integrativa rispetto alla pensione generale.

35 Il signor Beune ha contestato questa affermazione, almeno per quanto riguarda la natura della pensione di dipendente pubblico prima della modifica dell' ABPW nel 1986.

36 Infatti, sembra che il regime dell' ABPW fosse in origine un regime base di assicurazione vecchiaia, che interessava specificamente i dipendenti pubblici. Allorché è stata istituita la pensione generale erogata dall' AOW, quale regime generale base di assicurazione vecchiaia, è stata introdotta una disposizione al fine di evitare qualsiasi cumulo della pensione di dipendente pubblico, il cui livello fosse ritenuto soddisfacente, con la pensione generale. La parte della pensione generale corrispondente ai diritti relativi ai periodi di servizio nel pubblico impiego viene detratta pertanto da quella di dipendente pubblico a differenza dei diritti alla pensione generale maturati dal dipendente pubblico per i periodi di contribuzione compiuti al di fuori del pubblico impiego, che non vengono detratti e che l' ex dipendente pubblico conserva integralmente.

37 In ogni caso va sottolineato che, come emerge nella sentenza Barber (punto 27), l' applicazione dell' art. 119 non è subordinata al presupposto che una pensione sia una pensione integrativa rispetto a una prestazione erogata da un regime legale previdenziale. Le prestazioni corrisposte da un regime convenzionale, che si sostituirebbero in tutto o in parte alle prestazioni versate da un regime legale previdenziale, potrebbero rientrare nell' art. 119.

38 Per quanto riguarda il criterio relativo alle modalità di finanziamento e di gestione di un regime pensionistico come quello istituito dall' ABPW, esso non consente nemmeno di stabilire se il regime rientri nel campo d' applicazione dell' art. 119.

39 Senza dubbio, un fondo pensioni come quello olandese è quasi interamente finanziato da contributi versati dai vari datori di lavoro del pubblico impiego e dalle trattenute operate sugli stipendi dei dipendenti pubblici e amministrato autonomamente secondo norme simili a quelle che si applicano ai fondi pensionistici convenzionali. Tuttavia queste caratteristiche non lo distinguono sostanzialmente da taluni regimi previdenziali rientranti nella direttiva 79/7 i quali, nell' ambito di disposizioni legislative o regolamentari che fissano il regime dei contributi e delle prestazioni, possono essere finanziati anche attraverso contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e amministrati pariteticamente dalle parti sociali.

40 Inoltre, come risulta dalle risposte del governo olandese e dell' ABP ad un quesito della Corte e a differenza del regime di cui trattavasi nella citata sentenza Ten Oever (v. precedente punto 31), il ricorso eccezionale dell' ABP al bilancio dello Stato olandese è possibile se il fondo pensioni non è in grado di adempiere gli obblighi impostigli dall' ABPW. Del resto, sembra che lo Stato rimborsi all' ABP le spese ulteriori legate alla soppressione delle discriminazioni esistenti tra i vedovi e le vedove. Il finanziamento del regime non è quindi garantito esclusivamente dai datori di lavoro pubblici e dai lavoratori.

41 Nelle sue osservazioni scritte il governo olandese rileva inoltre che il regime pensionistico istituito dall' ABPW va considerato, allo stesso modo degli altri regimi rientranti nel campo di applicazione della direttiva 86/378, come un regime destinato ad una categoria professionale specifica, il che equivale a contestare che i dipendenti pubblici olandesi possano, per la qualifica in diritto comunitario di un regime pensionistico come l' ABPW, essere considerati una "categoria generale di lavoratori" ai sensi della giurisprudenza Defrenne I (v. precedente punto 24).

42 Benché la nozione di "categorie generali di lavoratori" non sia stata definita dalla Corte successivamente alla citata sentenza Defrenne I, è esatto affermare che essa può difficilmente valere per una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, i quali si distinguono dai lavoratori di un' impresa o di un gruppo di imprese, di un comparto economico o di un settore professionale o interprofessionale soltanto in ragione delle caratteristiche peculiari che disciplinano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, con altri enti o datori di lavoro pubblici.

43 Da tutto quanto precede discende in realtà che soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l' interessato e il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell' impiego desunto dalla lettera stessa dell' art. 119, può avere carattere determinante.

44 E' vero che, come aveva riconosciuto la Corte nella sentenza Defrenne I, al criterio di rapporto di lavoro non si può attribuire carattere esclusivo. Così, per l' accertamento e la liquidazione dei diritti degli interessati le pensioni corrisposte dai regimi legali previdenziali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell' attività lavorativa. Esse esulano tuttavia dal campo d' applicazione dell' art. 119.

45 Tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione da parte del legislatore nazionale di un regime come quello controverso non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, se sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e se il suo importo sia calcolato in base all' ultimo stipendio del dipendente pubblico. La pensione corrisposta dal datore di lavoro pubblico è in tal caso del tutto simile a quella che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti.

46 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che un regime pensionistico applicabile al pubblico impiego, come quello di cui trattasi nella causa principale, il quale dipende essenzialmente dal posto ricoperto dall' interessato, si ricollega alla retribuzione che quest' ultimo percepiva e rientra nelle previsioni dell' art. 119.

47 La prima e la quinta questione devono pertanto essere risolte nel senso che una pensione come quella corrisposta ai sensi dell' ABPW rientra nel campo di applicazione dell' art. 119.

Sulle questioni seconda, terza e quarta

48 Tenuto conto della soluzione indicata per la prima e per la quinta questione, non occorre risolvere le tre questioni in parola.

Sulla sesta questione

49 Con tale questione il giudice nazionale intende accertare se l' art. 119 osti all' applicazione di una legge come l' ABPW per quanto riguarda le modalità di calcolo dell' importo della pensione di dipendente pubblico spettante all' uomo coniugato.

50 Su questo punto è sufficiente ricordare che l' art. 119 vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza (citata sentenza Barber, punto 32).

51 Dal fascicolo della causa principale, riassunto nel precedente punto 10, si evince che la legge controversa è direttamente discriminatoria a danno degli uomini. Come osserva la Commissione, il fatto che soltanto gli uomini coniugati siano penalizzati da questo regime e non i celibi, non modifica questa conclusione.

52 Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, fin dalla citata sentenza Defrenne II, il principio della parità di retribuzioni di cui all' art. 119 può essere fatto valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Del resto, la Corte ha ricordato che il divieto delle discriminazioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ha una portata generale e riguarda non solo le pubbliche autorità, ma vale del pari per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato (sentenza 27 giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska, Racc. pag. I-2591, punto 12).

53 Ne consegue che, nel caso di specie, gli uomini coniugati penalizzati dalla discriminazione devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime delle donne coniugate, regime che, in mancanza di corretta attuazione dell' art. 119 nel diritto nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido (v., segnatamente, le citate sentenze Barber, punto 39, Kowalska, punto 19, e sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz, Racc. pag. I-297, punto 18; v. inoltre, per quanto riguarda una discriminazione a danno degli uomini nel calcolo di una pensione previdenziale di vecchiaia, sentenza 1 luglio 1993, causa C-154/92, Van Cant, Racc. pag. I-3811, punti 20 e 21).

54 La sesta questione va pertanto risolta nel senso che l' art. 119 osta ad una legge come l' ABPW la quale, per quanto riguarda i diritti relativi ai periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986, preveda per gli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso maschile modalità di calcolo dell' importo della pensione di dipendente pubblico diverse da quelle che si applicano agli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso femminile, e che questo articolo può essere fatto valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Gli uomini coniugati penalizzati dalla discriminazione devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime delle donne coniugate.

Sulla settima questione

55 Il giudice nazionale intende inoltre accertare se sia possibile limitare nel tempo l' efficacia della presente sentenza.

56 Il protocollo n. 2 concernente l' art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato allo stesso Trattato, stabilisce che "ai fini dell' applicazione dell' art. 119 le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un' azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile". In forza dell' art. 239 del Trattato il protocollo costituisce parte integrante di quest' ultimo.

57 Dalla soluzione fornita alla prima ed alla quinta questione e, in particolare, dal punto 42 della presente sentenza risulta che la pensione erogata dall' ABPW dev' essere considerata una prestazione in virtù di un regime convenzionale ai sensi del citato protocollo. Benché questa prestazione sia disciplinata dalla legge, essa garantisce in realtà al dipendente pubblico una tutela avverso il rischio di vecchiaia e costituisce un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro pubblico al lavoratore in conseguenza dell' attività lavorativa svolta da quest' ultimo, simile a quello corrisposto da un datore di lavoro privato in virtù di un regime convenzionale.

58 Inoltre, le prestazioni di cui trattasi nella causa principale sono relative ai periodi lavorativi precedenti il 17 maggio 1990. Infatti, le disposizioni discriminatorie sono quelle che determinano i diritti pensionistici relativi ai periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986.

59 Avuto riguardo al carattere generale del suo dettato letterale, il citato protocollo si applica quindi alle prestazioni erogate da un regime come quello controverso.

60 Tuttavia, questa affermazione necessita un temperamento. Essa riguarda le prestazioni, le sole ad essere menzionate, del resto, dal protocollo n. 2, e non il diritto di iscrizione ad un regime previdenziale convenzionale.

61 Infatti, il protocollo presenta un nesso evidente con la citata sentenza Barber, poiché fa riferimento alla stessa data del 17 maggio 1990. Questa sentenza censura una discriminazione tra uomini e donne derivante da un requisito di età variabile a seconda del sesso, per ottenere una pensione di vecchiaia in seguito ad un licenziamento per motivi economici. Della sentenza Barber sono state fornite interpretazioni divergenti che limitano, a decorrere dalla sua data, vale a dire dal 17 maggio 1990, l' efficacia dell' interpretazione da essa fornita dell' art. 119 del Trattato. Queste divergenze sono state rimosse dalla citata sentenza Ten Oever, che è anteriore all' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea. Pur estendendolo a tutte le prestazioni corrisposte da un regime previdenziale convenzionale e incorporandolo nel Trattato, il protocollo n. 2 ha accolto in sostanza la stessa interpretazione della sentenza Barber fornita dalla sentenza Ten Oever, ma non ha, al pari della sentenza Barber, affrontato e quindi disciplinato i requisiti di iscrizione a questi regimi convenzionali.

62 Il settore dell' iscrizione resta così disciplinato dalla citata sentenza Bilka, la quale ravvisa la violazione dell' art. 119 del Trattato da parte di un' impresa che, senza giustificazione oggettiva, estranea a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, stabilisca una disparità di trattamento tra uomini e donne mediante l' esclusione di una categoria di dipendenti da un regime pensionistico aziendale. Si deve osservare che la sentenza Bilka, del resto, non limita nel tempo l' efficacia dell' interpretazione da essa fornita dell' art. 119 del Trattato.

63 Per escludere l' applicazione di quest' ultimo articolo alle prestazioni corrisposte dall' ABPW e relative ai periodi lavorativi precedenti il 17 maggio 1990, il governo olandese argomenta tuttavia che un regime pensionistico come quello istituito dall' ABPW rientra nell' ambito di applicazione della direttiva 86/378. Lo stesso governo richiama il principio della certezza del diritto di cui all' art. 8, n. 2, della direttiva, a sua volta preordinato, soprattutto, a consentire il mantenimento in vigore fino al 1 gennaio 1993 di disposizioni di un regime pensionistico vigenti anteriormente e contrarie al principio della parità di trattamento.

64 Anche ammesso che la direttiva 86/378 si applichi, è sufficiente ricordare che, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 14 dicembre 1993, causa C-110/91, Moroni (Racc. pag. I-6591, punto 24), in relazione all' art. 8, n. 1, della direttiva, quando una discriminazione derivante dalla fissazione di età per il pensionamento diverse a seconda del sesso in materia di pensioni convenzionali d' impresa può essere direttamente accertata attraverso gli elementi costitutivi della retribuzione e i criteri enunciati nell' art. 119, il problema dell' efficacia di questa direttiva non si pone.

65 La stessa interpretazione vale per quanto riguarda l' art. 8, n. 2, che non può limitare la portata dell' art. 119 per quanto riguarda i diritti pensionistici relativi ai periodi di iscrizione precedenti la revisione del regime di cui trattasi.

66 Poiché il protocollo relativo all' art. 119 si applica ad un regime come quello disciplinato dall' ABPW e una pensione di dipendente pubblico come quella di cui trattasi nella causa principale è fissata secondo modalità non discriminatorie per quanto riguarda i diritti relativi ai periodi lavorativi successivi al 1 gennaio 1986, l' art. 119 può, ai termini stessi di questo protocollo, essere utilmente fatto valere per rivendicare la parità di trattamento nell' ambito di questo regime soltanto dai dipendenti pubblici che possono aver diritto ad una pensione ai sensi dell' ABPW o dai loro aventi causa che abbiano, prima del 17 maggio 1990, esperito un' azione in giudizio e proposto un reclamo per quanto riguarda i diritti relativi ai periodi lavorativi precedenti il 1 gennaio 1986.

67 Tuttavia, per quest' ultima categoria di interessati, il beneficio di cui all' art. 119 non può essere fatto valere per quanto riguarda i diritti relativi ai periodi lavorativi precedenti l' 8 aprile 1976, poiché soltanto dalla data della citata sentenza Defrenne II la Corte ha riconosciuto che l' art. 119 può essere fatto valere direttamente, ma con effetto per i periodi di retribuzione futuri.

68 La settima questione deve pertanto essere risolta nel senso che, alla stregua del protocollo n. 2 concernente l' art. 119, l' efficacia diretta di quest' ultimo articolo può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento, per quanto riguarda il versamento di prestazioni dovute da un regime pensionistico come l' ABPW e attribuite ai periodi lavorativi compresi tra l' 8 aprile 1976 e il 17 maggio 1990, soltanto dai dipendenti o dai loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

69 Le spese sostenute dal governo olandese, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza non datata pervenuta alla Corte il 12 gennaio 1993, dichiara:

1) Una pensione come quella corrisposta ai sensi dell' Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABPW) rientra nel campo d' applicazione dell' art. 119 del Trattato.

2) L' art. 119 osta ad una legge come l' ABPW la quale, per quanto riguarda i diritti alla pensione di vecchiaia relativi ai periodi di servizio precedenti il 1 gennaio 1986, preveda per gli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso maschile modalità di calcolo dell' importo della pensione di dipendente pubblico diverse da quelle che si applicano agli ex dipendenti pubblici coniugati di sesso femminile; l' art. 119 può essere fatto valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali; gli uomini coniugati penalizzati dalla discriminazione devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime delle donne coniugate.

3) Alla stregua del protocollo n. 2 concernente l' art. 119, l' efficacia diretta di quest' ultimo articolo può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento, per quanto riguarda il versamento di prestazioni dovute da un regime pensionistico come l' ABPW e attribuite ai periodi lavorativi compresi tra l' 8 aprile 1976 e il 17 maggio 1990, soltanto dai dipendenti pubblici o dai loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo.