SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

30 aprile 2019 ( *1 )

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – RCAM – Rimborso delle spese mediche – Convenzione stipulata in particolare tra l’Unione, il Lussemburgo e l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM – Eccezione di illegittimità – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Articolo 18, primo comma, TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari»

Nella causa T‑737/17,

Francis Wattiau, ex funzionario del Parlamento europeo, residente a Bridel (Lussemburgo), rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avocats,

ricorrente,

sostenuto da

Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da S. Orlandi e T. Martin, avocats,

interveniente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da J. van Pottelberge e M. Rantala, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell’ufficio liquidatore di Lussemburgo del Regime comune di assicurazione malattia dell’Unione europea, quale risulta dalla nota di pagamento n. 244 del 25 gennaio 2017, che pone a carico del ricorrente un importo di EUR 843,01 e, dall’altro, della decisione del segretario generale del Parlamento, in quanto autorità che ha il potere di nomina, del 2 agosto 2017, confermativa di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro giuridico

1

L’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«1.   Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge – se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare –, i figli e le altre persone a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII [dello Statuto] sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’articolo 73 [dello Statuto].

(…)

2.   Il funzionario rimasto al servizio dell’Unione fino all’età pensionabile o titolare di un’indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione [o dell’indennità].

(…)».

2

Al fine di definire i requisiti per l’applicazione dell’articolo 72 dello Statuto, le istituzioni hanno adottato una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: la «regolamentazione comune»).

3

L’articolo 1 della regolamentazione comune istituisce un regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RCAM»).

4

L’articolo 2, paragrafo 3, della regolamentazione comune, dal titolo «Affiliazione», prevede:

«Sono affiliati al presente [RCAM]:

gli ex funzionari ed agenti temporanei beneficiari di una pensione di anzianità,

(…)».

5

L’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune prevede che l’ufficio centrale è incaricato «di negoziare, in collegamento con gli uffici di liquidazione, nella misura del possibile con i rappresentanti del corpo medico e/o le autorità, le associazioni e gli istituti competenti, convenzioni che stabiliscano le tariffe applicabili ai beneficiari, tenuto conto delle condizioni locali e delle tariffe eventualmente già in vigore, sia per le prestazioni mediche che per quelle ospedaliere».

6

Il 18 novembre 1996, da una parte, le Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentate dal direttore generale dell’amministrazione e del personale della Commissione delle Comunità europee, e, dall’altra, l’Entente des hôpitaux luxembourgeois (Intesa degli ospedali lussemburghesi) e il Granducato di Lussemburgo hanno stipulato la convenzione relativa alla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM e alla cassa malattia della BEI, convenzione modificata il 26 ottobre 1999 (in prosieguo: la «convenzione del 1996»).

7

La Commissione ha stipulato tale convenzione sul fondamento dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune.

8

La convenzione del 1996 prevede, conformemente al suo preambolo, un sistema di tariffazione delle prestazioni ospedaliere fornite in Lussemburgo. Il punto 2 del detto preambolo prevede in particolare che le tariffe sono stabilite sulla base del prezzo di costo netto, tenendo conto delle unità di costo fissate nella regolamentazione interna lussemburghese, quali stabilite dalla convenzione stipulata tra l’Entente des hôpitaux luxembourgeois e l’Union des caisses de maladie luxembourgeoise (Unione delle casse malattia lussemburghese – UCM) [divenuta la convenzione tra la Caisse nationale de santé luxembourgeoise (Cassa malattia nazionale lussemburghese; in prosieguo: la «CNS») e la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (Federazione degli ospedali lussemburghesi – FHL) (in prosieguo: la «convenzione CNS-FHL»)].

9

L’articolo 1 della convenzione del 1996 definisce l’ambito di applicazione ratione personae della convenzione, precisando che il sistema tariffario riguarda tutti i beneficiari di cure ospedaliere rientranti nel RCAM.

10

L’articolo 2 della convenzione del 1996 specifica le modalità di pagamento. In particolare, il primo comma introduce il principio del terzo pagatore generalizzato per quanto riguarda ogni tipo di assistenza ospedaliera senza limitazioni quanto alla durata della degenza. Il secondo comma determina le modalità di presentazione delle fatture al RCAM da parte degli ospedali.

11

L’articolo 3 della convenzione del 1996 prevede la struttura delle tariffe, specificando al primo comma che la fatturazione avviene conformemente alle unità di costo ricavate secondo le disposizioni della convenzione CNS-FHL. Ai sensi del secondo comma di tale articolo, le tariffe annuali di tali unità di costo derivano dai bilanci negoziati tra i vari ospedali e l’UCM (divenuta la CNS) e sono allora maggiorate del coefficiente correttore uniforme del 15%.

12

L’articolo 4 della convenzione del 1996 prevede la creazione di una commissione tecnica e l’articolo 5 l’elaborazione della struttura tariffaria e la trasmissione di tali tariffe.

13

L’articolo 6 della convenzione del 1996 dispone che quest’ultima è entrata in vigore il 1o gennaio 1996. Viene precisato che essa è tacitamente rinnovata dalle parti ogni volta per il periodo di un anno se nessuna dalle parti la denuncia con lettera raccomandata due mesi prima della scadenza del 31 dicembre.

Fatti

14

Il ricorrente, sig. Francis Wattiau, cittadino belga, ex funzionario del Parlamento europeo e attualmente in pensione, è iscritto al RCAM.

15

Tra il 1o e l’11 marzo 2016, egli ha seguito nove sedute di ossigenoterapia in camera iperbarica presso il centre hospitalier Emile Mayrisch (centro ospedaliero Emile Mayrisch; in prosieguo: il «CHEM») sito in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo).

16

Il 17 marzo 2016, l’ambulatorio medico avente sede presso il CHEM ha inviato al ricorrente una prima fattura per un importo di EUR 815,40 per le nove sedute. Il 30 maggio 2016, il CHEM gli ha inviato una seconda fattura, per un ammontare di EUR 5620,10, corrispondenti a nove sedute a EUR 568,90 l’una e a EUR 500 per due esami di audiometria.

17

Il 13 giugno 2016, il ricorrente ha scritto al CHEM per contestare l’importo della seconda fattura.

18

Con messaggio di posta elettronica in pari data, inviato al capo dell’ufficio liquidatore del RCAM di Lussemburgo (in prosieguo: l’«ufficio liquidatore»), il ricorrente ha chiesto che quest’ultimo intervenisse presso il CHEM per «manifestare un rifiuto di accettare una doppia fatturazione» che egli trovava «completamente fuori dalle norme».

19

Con messaggi di posta elettronica del 7 e del 20 luglio 2016, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) ha risposto al ricorrente, in sostanza, che la seconda fattura emessa dal CHEM era conforme alla convenzione del 1996.

20

Con messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2016, il dipartimento legale del CHEM ha risposto alla lettera del ricorrente del 13 giugno 2016, sottolineando che le fatture controverse erano state emesse sulla base di un tariffario rivisto annualmente d’accordo con il RCAM, e cioè il tariffario «Tariffe RCAM 2016», che è applicabile ai funzionari delle istituzioni dell’Unione.

21

Il 16 dicembre 2016, il ricorrente ha inviato una lettera al direttore amministrativo e finanziario del CHEM, denunciando una disparità di trattamento tra lui e un iscritto alla CNS. Inoltre, egli ha precisato che la generalizzazione del terzo pagatore introdotta dalla convenzione del 1996 implicava che le tariffe troppo elevate accettate dal RCAM dovessero essere fatturate direttamente a tale regime, senza che il paziente dovesse pagare il totale dell’importo in questione. Infine, egli ha sottolineato che il RCAM non disponeva di alcun elemento che consentisse di spiegare, nella fattispecie, perché gli importi fatturati fossero così elevati. Egli ha quindi chiesto al direttore amministrativo e finanziario del CHEM di contattare il RCAM al fine di reintrodurre il terzo pagatore generalizzato e di fatturare a tale regime la quota fatturata in eccesso delle fatture controverse.

22

Con messaggio di posta elettronica dell’11 gennaio 2017, il PMO ha asserito che l’ufficio liquidatore, con il consenso del ricorrente, poteva accettare di prendere a carico l’85% dell’importo delle fatture controverse. In concreto, ciò implicava che l’ufficio liquidatore avrebbe, in un primo tempo, preso a carico la totalità degli EUR 5620,10 della seconda fattura emessa dal CHEM.

23

Con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2017, il ricorrente ha accettato tale proposta, pur precisando di contestare la fondatezza delle pratiche tariffarie applicate dal CHEM.

24

Con messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2017, l’ufficio liquidatore di Lussemburgo ha informato il ricorrente che la convenzione del 1996 era stata correttamente applicata nella fattispecie e che il 15% dell’importo totale figurante sulle fatture controverse restava a suo carico. Con lettera di pari data, il capo dell’ufficio liquidatore ha annunciato che la presa a carico di un importo di EUR 5620,10 era stata accordata al ricorrente per le prestazioni sanitarie controverse e che il ricorrente avrebbe ricevuto una distinta da cui risultasse la quota delle spese restanti a suo carico.

25

Con messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2017, il ricorrente ha confermato all’ufficio liquidatore di essere intenzionato a contestare il fatto che il 15% dell’importo totale delle fatture controverse era posto a suo carico.

26

Il 25 gennaio 2017, il ricorrente ha ricevuto la nota di pagamento n. 244 con la quale l’ufficio liquidatore ha posto a suo carico il 15% della somma di EUR 5620,10 della seconda fattura emessa dal CHEM, e cioè EUR 843,01 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

27

Con lettera del 17 aprile 2017, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha proposto un reclamo contro la decisione impugnata, chiedendo il rimborso dell’importo di EUR 843,01. A sostegno di tale reclamo, egli ha fatto valere che le fatture emesse dal CHEM rappresentavano una fatturazione in eccesso, dato che le prestazioni controverse erano fatturate in misura pari ad un importo 8,37 volte più elevato di quello che sarebbe stato fatturato ad un iscritto al sistema sanitario nazionale. Egli ha fatto valere una violazione del diritto dell’Unione e delle regole derivanti dalla giurisprudenza.

28

Con decisione del 2 agosto 2017, il segretario generale del Parlamento, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, ha respinto il reclamo del ricorrente in quanto infondato (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Procedimento e conclusioni delle parti

29

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

30

Il 30 gennaio 2018, il Parlamento ha depositato un controricorso.

31

Con lettera della cancelleria del 22 febbraio 2018, il Tribunale ha comunicato alle parti il termine per la presentazione di una replica da parte del ricorrente. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2018, il ricorrente ha informato il Tribunale di rinunciare alla presentazione di una replica.

32

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2018, l’Association des seniors de la fonction publique européenne (associazione degli ex funzionari della funzione pubblica europea – SFPE) ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

33

Con ordinanza del 5 giugno 2018, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. Nessuna domanda di trattamento riservato degli atti processuali è stata presentata.

34

L’interveniente ha presentato la sua memoria il 17 luglio 2018. Con lettera del 6 agosto 2018, il Parlamento ha reso noto «che si [sarebbe riservato] il diritto di rispondere a tutti gli argomenti di merito del ricorrente e dell’interveniente in una controreplica». Con lettera del 7 agosto 2018, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla detta memoria. Con lettera del 22 agosto 2018, il Parlamento ha informato il Tribunale di non auspicare la tenuta di un’udienza.

35

Con lettere della cancelleria del Tribunale del 27 settembre 2018, il Granducato di Lussemburgo e la Commissione sono stati invitati dal Tribunale, ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, a rispondere per iscritto a quesiti relativi alla convenzione del 1996 e alle tariffe ospedaliere fissate dalle autorità lussemburghesi.

36

Il 31 ottobre 2018, il Granducato di Lussemburgo e la Commissione hanno risposto ai detti quesiti.

37

Con lettere del 7 e 17 dicembre 2018, il Parlamento e l’interveniente hanno reso noto al Tribunale di non intendere presentare osservazioni su tali risposte. Con lettera del 17 dicembre 2018, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle risposte del Granducato di Lussemburgo e della Commissione.

38

Il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

39

Il ricorrente, sostenuto dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare il Parlamento alle spese.

40

Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Osservazioni preliminari

41

Per quanto riguarda l’oggetto del ricorso, si deve rilevare che la decisione impugnata costituisce una distinta con la quale l’ufficio liquidatore chiede al ricorrente il rimborso di un importo di EUR 843,01. Tale importo corrisponde al 15% dell’importo di EUR 5620,10 indicato nella seconda fattura e che il RCAM ha preso a carico. Tale seconda fattura di EUR 5620,10 comprende un importo di EUR 500 per i due esami di audiometria e di EUR 5120,10 per nove sedute di ossigenoterapia, pari ad EUR 568,90 per ogni seduta. Risulta dal ricorso che la contestazione del ricorrente verte solo sulla seconda fattura di EUR 5620,10 presa a carico dal RCAM e della quale quest’ultimo esige il rimborso nella misura del 15%.

Sul primo capo della domanda, in quanto diretto all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo

42

Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro il rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v. sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63 e giurisprudenza citata).

43

Nella fattispecie, dato che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare l’impugnata decisione dell’ufficio liquidatore di porre a carico del ricorrente un importo di EUR 843,01, si deve constatare che la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e che non occorre quindi statuire specificamente sulla stessa. Tuttavia, nell’esame della legittimità della decisione impugnata, è necessario prendere in considerazione la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincidente con quella della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 5859 e giurisprudenza citata).

Sul primo capo della domanda, in quanto diretto all’annullamento della decisione impugnata

44

A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità della convenzione del 1996 fondata su due motivi. Il primo motivo è relativo alla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità e degli articoli 12 e 14 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo»). Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio di buona gestione finanziaria.

45

A sostegno del primo motivo, il ricorrente fa valere la violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Egli sostiene che la convenzione del 1996 permette ai prestatori di cure sanitarie di applicare sistematicamente agli iscritti al RCAM tariffe più elevate di quelle applicate agli iscritti al regime previdenziale nazionale, e cioè la Caisse nationale de santé luxembourgeoise (in prosieguo: la «CNS»), benché tali due categorie di iscritti ricevano le stesse prestazioni sanitarie. Orbene, tale disparità di trattamento sfocerebbe in una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall’articolo 18 TFUE. Il ricorrente sostiene altresì che, ove l’obiettivo della convenzione del 1996 fosse quello di compensare il fatto che gli iscritti al RCAM non pagano imposte nazionali in Lussemburgo, essa sarebbe in contrasto con gli articoli 12 e 14 del protocollo.

46

Il Parlamento sottolinea, innanzitutto, che la stipula della convenzione del 1996 è fondata sull’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune. Da tale disposizione discenderebbe che l’ufficio centrale del RCAM, istituito dall’articolo 1 di tale regolamentazione e annesso alla Commissione, è incaricato di negoziare, in collegamento con gli uffici liquidatori, nella misura del possibile con i rappresentanti del corpo medico o le autorità, le associazioni e gli istituti competenti, convenzioni che stabiliscano le tariffe applicabili agli iscritti al RCAM. Secondo il Parlamento, l’ufficio centrale deve tener conto delle condizioni locali, e, se del caso, delle tariffe già in vigore, sia sotto il profilo medico sia sotto quello ospedaliero, e deve negoziare, per quanto possibile, con i regimi primari degli Stati membri, convenzioni generali dirette a semplificare le procedure applicabili agli iscritti al RCAM. Pertanto, nella fattispecie, quando ha stipulato la convenzione del 1996, la Commissione si sarebbe avvalsa del suo potere discrezionale al fine di pervenire, d’accordo con le autorità lussemburghesi, ad una fissazione di massimali per le tariffe praticate da queste ultime.

47

In primo luogo, quanto ad una pretesa disparità di trattamento tra iscritti al RCAM e gli «altri residenti [nel] Lussemburgo», il Parlamento ritiene che gli iscritti al RCAM e gli iscritti alla CNS rientrino in due categorie previdenziali diverse e non si trovino in situazioni comparabili.

48

Per quanto riguarda la sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini (C‑411/98, EU:C:2000:530), fatta valere dal ricorrente, il Parlamento sottolinea che i fatti all’origine di tale sentenza sono avvenuti anteriormente alla stipula della convenzione del 1996. Così, la Corte avrebbe risposto alla questione pregiudiziale nel senso che, quanto alle cure mediche e ospedaliere dispensate ai funzionari dell’Unione, era l’applicazione unilaterale, da parte di un gruppo di prestatori di cure, di tariffe più elevate di quelle applicabili ai residenti iscritti al regime previdenziale nazionale che costituiva una discriminazione in base alla nazionalità. Orbene, nella fattispecie, le tariffe controverse non sarebbero applicate in maniera unilaterale, ma in applicazione di una convenzione negoziata tra la Commissione e le autorità lussemburghesi, conformemente all’articolo 39 della regolamentazione comune.

49

Secondo il Parlamento, anche supponendo che si tratti di una discriminazione vietata dal Trattato FUE, la maggiorazione delle tariffe di cui trattasi, alla quale sono soggette le prestazioni di cure sanitarie, è giustificata da un obiettivo legittimo. Infatti, risulterebbe dalla nota del commissario incaricato del bilancio e delle risorse umane del 26 novembre 2015 che la stipula della convenzione del 1996 avrebbe permesso la fissazione di massimali in materia di spese di ricovero ospedaliero per gli iscritti al RCAM, il che avrebbe evitato di giungere a tariffe ancora superiori a quelle praticate «attualmente».

50

Pertanto, il ricorrente non avrebbe sufficientemente comprovato la violazione del principio di parità di trattamento.

51

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo alla violazione degli articoli 12 e 14 del protocollo e, in particolare, l’argomento secondo il quale la differenziazione delle tariffe controverse sarebbe motivata dal fatto che gli iscritti al RCAM non verserebbero imposte né contributi al regime previdenziale lussemburghese, il Parlamento sottolinea che la convenzione del 1996 non contiene una siffatta motivazione.

52

Il Parlamento aggiunge che, certo, risulta dalla nota del commissario incaricato del bilancio e delle risorse umane del 26 novembre 2015 che la convenzione del 1996 è, in qualche misura, accettabile, dato che la fissazione di tariffe più elevate costituisce un equivalente al contributo pubblico da parte delle autorità lussemburghesi al finanziamento degli ospedali. Tuttavia, il Parlamento fa rilevare che risulta altresì da tale nota che la fissazione di massimali tariffari era un motivo altrettanto importante per concludere la convenzione del 1996. Pertanto, nulla suffragherebbe l’affermazione del ricorrente secondo la quale la convenzione del 1996 servirebbe principalmente a compensare la mancanza di contributi degli iscritti al RCAM al sistema previdenziale lussemburghese.

53

Inoltre, il Parlamento ritiene che le circostanze della causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz (C‑690/15, EU:C:2017:355), a cui fa riferimento il ricorrente, siano molto diverse da quelle della presente controversia. Infatti, dal punto 48 di tale sentenza risulterebbe che la violazione del diritto dell’Unione derivava dal fatto che i redditi fondiari del sig. de Lobkowicz, funzionario dell’Unione iscritto al RCAM, erano assoggettati a taluni prelievi e contributi destinati direttamente e specificamente al finanziamento di settori del regime previdenziale francese al quale egli non era iscritto. Nella fattispecie, dato che la convenzione del 1996 introdurrebbe una fissazione di massimali delle tariffe per i membri della FHL, sarebbe inesatto paragonarla ad una siffatta normativa nazionale.

54

Ne conseguirebbe che la violazione degli articoli 12 e 14 del protocollo non sarebbe stata comprovata dal ricorrente.

55

In via preliminare, occorre sottolineare che, a termini dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE, per invocare dinanzi al giudice dell’Unione l’inapplicabilità dell’atto stesso.

56

Secondo una giurisprudenza costante, un’eccezione di illegittimità sollevata in via incidentale in forza dell’articolo 277 TFUE al momento della contestazione in via principale della legittimità di un terzo atto, è ricevibile solo se esiste un nesso di collegamento tra quest’atto e la norma di cui viene eccepita la presunta illegittimità. Poiché l’articolo 277 TFUE non è diretto a consentire ad una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di carattere generale a sostegno di qualsivoglia ricorso, la portata di un’eccezione di illegittimità dev’essere limitata a quanto è indispensabile per la definizione della lite (v. sentenza del 12 giugno 2015, Health Food Manufacturers’ Association e a./Commissione, T‑296/12, EU:T:2015:375, punto 170 e giurisprudenza citata). Ne consegue che l’atto generale la cui illegittimità viene sollevata dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che forma oggetto del ricorso e che deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (sentenze del 15 marzo 2017, Fernández González/Commissione, T‑455/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:169, punto 34, e del 22 novembre 2017, von Blumenthal e a./BEI, T‑558/16, non pubblicata, EU:T:2017:827, punto 71).

57

A questo proposito, risulta da una giurisprudenza costante che l’articolo 277 TFUE deve ricevere un’interpretazione sufficientemente ampia affinché sia garantito un controllo di legittimità effettivo degli atti delle istituzioni di carattere generale a favore delle persone escluse dal ricorso diretto contro atti del genere (v., in questo senso, sentenze del 26 ottobre 1993, Reinarz/Commissione, T‑6/92 e T‑52/92, EU:T:1993:89, punto 56, e del 21 ottobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, T‑439/08, non pubblicata, EU:T:2010:442, punto 50). Pertanto, l’ambito di applicazione dell’articolo 277 TFUE deve estendersi agli atti delle istituzioni rilevanti per l’adozione della decisione oggetto del ricorso di annullamento (sentenze del 4 marzo 1998, De Abreu/Corte di giustizia, T‑146/96, EU:T:1998:50, punto 27, e del 2 ottobre 2001, Martinez e a./Parlamento, T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, EU:T:2001:242, punto 135), nel senso che la detta decisione si basa essenzialmente su questi ultimi (sentenza del 12 giugno 2015, Health Food Manufacturers’ Association e a./Commissione, T‑296/12, EU:T:2015:375, punto 172), anche ove essi non ne costituissero formalmente il fondamento giuridico (sentenze del 2 ottobre 2001, Martinez e a./Parlamento, T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, EU:T:2001:242, punto 135; del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T‑308/04, EU:T:2007:347, punto 33, e del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA, T‑177/12, EU:T:2014:849, punto 25).

58

Nella fattispecie, in primo luogo, relativamente alla natura dell’atto di cui viene eccepita l’illegittimità, si deve constatare che tale atto non è stato adottato unilateralmente da un’istituzione dell’Unione. Infatti, la convenzione del 1996 è stata stipulata dalle parti menzionate al precedente punto 6 e non è stata adottata dalla sola Commissione, che rappresentava l’Unione e la BEI. Tuttavia, la stipula della convenzione del 1996 è prevista dall’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune, alla quale rinvia l’articolo 72 dello Statuto. La convenzione del 1996 è diretta a istituire un sistema tariffario applicabile ai beneficiari del RCAM e della cassa malattia della BEI. La conclusione della convenzione del 1996 ha quindi lo scopo di attuare, sul territorio del Granducato di Lussemburgo, le modalità di tariffazione delle spese sostenute a seguito di malattia, di infortunio o di maternità riguardanti i beneficiari del RCAM e della cassa malattia della BEI, di cui l’Unione deve garantire il rimborso nel rispetto del principio di copertura previdenziale previsto all’articolo 72 dello Statuto. Pertanto, la convenzione del 1996 stipulata in tale contesto contribuisce all’attuazione di tale principio. A tal fine, la convenzione del 1996 costituisce la concretizzazione di un impegno tra le istituzioni dell’Unione, il Granducato di Lussemburgo e un’associazione rappresentativa degli ospedali di tale Stato, vertente sul rimborso delle spese di malattia, di infortunio o di maternità di cui sopra. È dunque permesso considerare che, entro questi limiti, la convenzione del 1996 può essere equiparata a un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punti da 29 a 36).

59

Inoltre, quanto alla questione di stabilire se la convenzione del 1996 costituisca un atto di portata generale, basta constatare che le disposizioni della convenzione del 1996, che disciplinano le modalità delle tariffe praticate dai prestatori sanitari lussemburghesi nei confronti degli iscritti al RCAM, presentano un carattere generale, dato che esse si applicano a situazioni oggettivamente determinate e comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta (v., per analogia, sentenza del 21 ottobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, T‑439/08, non pubblicata, EU:T:2010:442, punto 53). Ne consegue che l’inapplicabilità della convenzione del 1996 può essere fatta valere dal ricorrente sul fondamento dell’articolo 277 TFUE.

60

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e la convenzione del 1996, che è l’atto generale in questione, occorre determinare quale sia il fondamento giuridico sul quale l’ufficio liquidatore ha deciso di basare la decisione impugnata. A tal riguardo, con la decisione impugnata, l’ufficio liquidatore esige il rimborso del 15% dell’importo figurante sulla seconda fattura di EUR 5620,10. Come risulta dal precedente punto 41, il ricorrente contesta soltanto la seconda fattura di EUR 5620,10 presa a carico dal RCAM. Tale fattura comprende un importo di EUR 500 per gli esami di audiometria e di EUR 5120,10 per le nove sedute di ossigenoterapia, corrispondenti ad una tariffa di EUR 568,90 a seduta. Per quanto concerne in particolare tale tariffa di EUR 568,90 a seduta, risulta dal fascicolo che essa discende dal tariffario «Tariffe RCAM 2016» stabilito dalla CNS. Tale tariffario è rivisto annualmente e adottato sulla base della convenzione del 1996. Pertanto, si deve ritenere che esista un nesso giuridico diretto tra l’importo di EUR 5120,10 figurante nella decisione impugnata e il tariffario stabilito in applicazione della convenzione del 1996.

61

Risulta da quanto precede che l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente è ricevibile.

62

Inoltre, per quanto riguarda la questione di stabilire quale disposizione del Trattato sia destinata ad applicarsi all’asserita discriminazione, occorre ricordare che il principio di parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), di cui il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito all’articolo 21, paragrafo 2, della Carta è un’espressione particolare (v., per analogia, sentenza del 5 luglio 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, punto 29). Le istituzioni dell’Unione sono tenute a rispettare tale principio come norma superiore del diritto dell’Unione a tutela dei singoli (sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 87, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 110).

63

Secondo le spiegazioni relative alla Carta, l’articolo 21, paragrafo 2, della Carta «corrisponde all’articolo 18, primo comma, [TFUE] e va applicato in conformità di tale articolo». Per giunta, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della Carta, i diritti da essa riconosciuti e che formano l’oggetto di disposizioni contenute nei trattati si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. Ne consegue che l’articolo 21, paragrafo 2, della Carta va letto nel senso che possiede la medesima portata dell’articolo 18, primo comma, TFUE (sentenza del 20 novembre 2017, Petrov e a./Parlamento, T‑452/15, EU:T:2017:822, punto 39).

64

Pertanto, occorre esaminare l’asserita discriminazione alla luce dell’articolo 18, primo comma, TFUE.

Sulla paragonabilità delle situazioni

65

Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento in base alla nazionalità richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato. (v., sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 70 e giurisprudenza citata).

66

La paragonabilità delle situazioni dev’essere valutata alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi (sentenza del 1o marzo 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e a., C‑236/09, EU:C:2011:100, punto 29).

67

A questo proposito, il ricorrente fa valere che il Parlamento ha violato il principio di non discriminazione in base alla nazionalità dato che, per cure sanitarie identiche, dispensate contemporaneamente con la stessa attrezzatura sanitaria, le tariffe applicate per gli iscritti al RCAM sono più elevate rispetto a quelle applicate agli iscritti alla CNS.

68

Il Parlamento, invece, sottolinea che una persona non iscritta alla CNS si trova in una situazione diversa da quella di un residente lussemburghese, che è generalmente iscritto al regime della CNS. Essi rientrerebbero quindi in due categorie previdenziali diverse e non si troverebbero in situazioni paragonabili.

69

Nella fattispecie, come sostiene il Parlamento, la situazione giuridica dei funzionari dell’Unione, per quanto concerne i loro obblighi in materia di previdenza sociale, rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione a causa del loro rapporto di lavoro con l’Unione (v. sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, punto 38 e giurisprudenza citata).

70

A tal fine, da un lato, i funzionari dell’Unione sono soggetti al regime previdenziale comune alle istituzioni dell’Unione, che è stabilito, in conformità all’articolo 14 del protocollo, per mezzo di regolamenti dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni. Tale protocollo ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 161, e sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, punto 40).

71

La Corte ha già dichiarato che si deve ritenere che l’articolo 14 del protocollo, in quanto attribuisce alle istituzioni dell’Unione la competenza a fissare il regime previdenziale dei loro funzionari, implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell’obbligo di iscrizione dei funzionari dell’Unione ad un regime nazionale di previdenza sociale e dell’obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di tale regime (v. in questo senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, punto 41).

72

Dall’altro lato, il regime di previdenza sociale, menzionato al detto articolo 14, è stato istituito con lo Statuto, che, al titolo V, intitolato «Trattamento economico e benefici sociali dei funzionari», e, più precisamente, ai capitoli 2 e 3 di detto titolo, relativi alla sicurezza sociale e alle pensioni, detta le norme applicabili ai funzionari dell’Unione (sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, punti 3637).

73

Inoltre, lo Statuto, in quanto introdotto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n..259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU 1968, L 56, pag. 1), presenta tutte le caratteristiche enunciate all’articolo 288 TFUE, ai sensi del quale il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue che il rispetto dello Statuto si impone anche agli Stati membri (v. in questo senso, sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80, EU:C:1981:237, punti 78; del 7 maggio 1987, Commissione/Belgio, 186/85, EU:C:1987:208, punto 21; del 4 dicembre 2003, Kristiansen, C‑92/02, EU:C:2003:652, punto 32, e del 4 febbraio 2015, Melchior, C‑647/13, EU:C:2015:54, punto 22).

74

In tale contesto, la regolamentazione comune è stata adottata di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione in applicazione dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto.

75

Più in particolare, l’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune prevede che l’ufficio centrale è incaricato di negoziare, in collegamento con gli uffici di liquidazione, nella misura del possibile con i rappresentanti del corpo medico e/o le autorità, le associazioni e gli istituti competenti, convenzioni che stabiliscano le tariffe applicabili agli iscritti al RCAM, tenuto conto delle condizioni locali e delle tariffe eventualmente già in vigore, sia per le prestazioni mediche che per quelle ospedaliere.

76

Ne discende che le tariffe applicate dai prestatori di cure sanitarie lussemburghesi agli iscritti al RCAM derivano dalla convenzione del 1996, negoziata conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune.

77

Da una parte, quanto alla metodologia utilizzata per fissare tali tariffe, la convenzione del 1996 prevede, al punto 1 del suo preambolo, che le tariffe sono fissate sulla base delle unità di costo adottate nella convenzione CNS-FHL. Risulta dai punti da 2 a 5 del preambolo e dell’articolo 3 della convenzione del 1996 che le tariffe annuali di tali unità di costo sono fissate sulla base del prezzo netto, quale stabilito dall’UCM (divenuta la CNS), maggiorato da un coefficiente correttore del 15%. Come sottolineato dal Parlamento, l’obiettivo della convenzione del 1996 è quello di istituire dei massimali delle tariffe praticate dai prestatori di cure sanitarie nei confronti degli iscritti al RCAM.

78

Dall’altra parte, per quanto riguarda il tariffario «Tarifs RCAM 2016» controverso nella presente causa, risulta dalle spiegazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo e dalla Commissione che esso costituisce un allegato alla convenzione del 1996. Al fine di fissare le tariffe figuranti nel tariffario, la CNS distingue i costi variabili, che sono stabiliti attraverso negoziati tra lei stessa e la FHL per ciascuna unità operativa, dai costi fissi, che sono da lei stessa calcolati per le esigenze del RCAM. Sulla base del tariffario, gli ospedali fatturano agli iscritti al RCAM le tariffe forfettarie, che prendono in considerazione tali costi variabili e fissi. Di conseguenza, come discende dai precedenti punti da 69 a 76, mentre le tariffe applicate ai cittadini iscritti al sistema previdenziale nazionale risultano da una normativa in materia di previdenza sociale nazionale, le tariffe praticate nei confronti degli iscritti al RCAM risultano dal tariffario stabilito dalla CNS e allegato alla convenzione del 1996 di cui al precedente punto 76.

79

Tuttavia, le due categorie di iscritti ricevono le stesse cure sanitarie. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che le persone iscritte al RCAM si trovavano in una situazione paragonabile a quella dei cittadini iscritti al sistema di previdenza sociale nazionale. La Corte ha in particolare precisato che, al fine di stabilire la paragonabilità delle situazioni tra gli iscritti alla CNS e gli iscritti al RCAM, era irrilevante la circostanza che questi ultimi non versino imposte trattenute sulla loro retribuzione all’erario nazionale né versino contributi al regime previdenziale nazionale, dal momento che essi non chiedono il beneficio di prestazioni previdenziali in forza di tale regime, bensì unicamente l’applicazione di tariffe non discriminatorie per le cure sanitarie (v., in questo senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini, C‑411/98, EU:C:2000:530, punti da 54 a 56). Pertanto, la Corte ha considerato, in tale causa, che il criterio pertinente era l’identità delle cure mediche ricevute dalle due categorie di iscritti, di modo che il funzionario dell’Unione interessato nonché i suoi familiari iscritti al RCAM versavano in una situazione paragonabile a quella dei cittadini iscritti al sistema nazionale di previdenza sociale.

80

Ne consegue che, ai fini della paragonabilità della situazione degli iscritti al RCAM e di quella degli iscritti alla CNS alla luce del principio di non discriminazione, l’eventuale esistenza di una convenzione, come la convenzione del 1996, non può costituire, in quanto tale, un criterio decisivo. Infatti, la circostanza che i fatti oggetto del procedimento principale nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini (C‑411/98, EU:C:2000:530), si siano svolti durante il periodo che ha preceduto la conclusione della convenzione del 1996 e che le tariffe controverse in tale causa siano state applicate unilateralmente da uno Stato membro, mentre il regime tariffario controverso nella presente causa risulta da una convenzione stipulata tra le autorità nazionali competenti e la Commissione, non modifica la paragonabilità della situazione degli iscritti alla CNS e di quella degli iscritti al RCAM quando queste due categorie di iscritti ricevono le stesse cure sanitarie.

81

Di conseguenza, tali due situazioni sono paragonabili quanto all’applicazione delle tariffe per le cure sanitarie.

Sull’esistenza di una discriminazione indiretta in base alla nazionalità

82

Per quanto riguarda la questione se l’applicazione di tariffe differenziate agli iscritti al RCAM e agli iscritti alla CNS costituisca una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, si deve ricordare che, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito, una disposizione del diritto dell’Unione dev’essere considerata indirettamente discriminatoria qualora, per la sua stessa natura, possa pregiudicare maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto i cittadini nazionali e rischi, di conseguenza, di sfavorire più in particolare i primi (v., per analogia, sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 41 e giurisprudenza citata).

83

Nella fattispecie, è pacifico che le tariffe applicate agli iscritti al RCAM, che discendono dal tariffario adottato sulla base della convenzione del 1996, sono di gran lunga più elevate di quelle applicate agli iscritti alla CNS. Di fatto, ad un iscritto alla CNS che riceve un trattamento di ossigenoterapia in camera iperbarica non sarà fatturato alcun importo per i costi fissi connessi a tale trattamento, dato che tali costi saranno presi a carico del bilancio generale dell’ospedale, indipendentemente dal trattamento concesso a tale iscritto. Al contrario, un iscritto al RCAM che riceve lo stesso trattamento riceverà, da parte dell’ospedale, una fattura – corrispondente all’importo indicato nel tariffario – comprensiva sia dei costi variabili sia dei costi fissi. Pertanto, la convenzione del 1996 introduce un regime di fatturazione nel quale un paziente iscritto al RCAM deve sostenere nel contempo i costi variabili e i costi fissi connessi al detto trattamento, mentre, nel sistema sanitario nazionale, gli iscritti non sostengono alcun costo, sotto forma di fatturazione, per lo stesso trattamento. Una siffatta differenza di regime ha come effetto che, per quanto riguarda il trattamento di ossigenoterapia in camera iperbarica, l’iscritto alla CNS non deve pagare nulla per seduta, mentre all’iscritto al RCAM viene fatturato un importo di EUR 568 a seduta. Così, l’importo fatturato ad un paziente iscritto al RCAM da parte dell’ospedale è ampliamente superiore a quello che sarebbe stato applicato ad un paziente iscritto alla CNS per lo stesso trattamento, importo che viene totalmente preso a carico dalla CNS. Inoltre, risulta dalla risposta fornita dalla Commissione ai quesiti posti dal Tribunale che il calcolo dei costi delle prestazioni non è fondato su tariffe sufficientemente vicine ai costi reali, né sui profili medici reali dei pazienti iscritti al RCAM. Si deve pertanto ritenere che il ricorrente abbia formato oggetto di un trattamento sfavorevole rispetto agli iscritti alla CNS.

84

È inoltre pacifico il fatto che le tariffe applicate agli iscritti al RCAM sono superiori a quelle applicate agli iscritti alla CNS, per il solo motivo che i primi non fanno parte del regime previdenziale nazionale.

85

A questo proposito, si deve rilevare che la stragrande maggioranza dei cittadini lussemburghesi residenti in Lussemburgo è iscritta alla CNS. Per contro, la stragrande maggioranza delle persone iscritte al RCAM, pur essendo destinataria di cure sanitarie dispensate sul territorio lussemburghese, è composta da cittadini di altri Stati membri (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini, C‑411/98, EU:C:2000:530, punto 58).

86

Si deve constatare che il regime istituito dalla convenzione del 1996, che prevede che il RCAM partecipi al bilancio generale degli ospedali lussemburghesi attraverso la fatturazione, istituisce a tal fine un sistema di fatturazione conformemente al quale gli iscritti al RCAM prendono a carico sia i costi fissi sia i costi variabili relativi alla prestazione ospedaliera in questione, mentre gli iscritti alla CNS prendono a carico solo costi variabili che vengono interamente coperti dalla CNS. Orbene, un siffatto regime ha l’effetto di autorizzare i prestatori di cure ospedaliere lussemburghesi ad applicare tariffe più elevate agli iscritti al RCAM rispetto agli iscritti alla CNS. Istituendo tale regime, la Commissione ha così permesso una disparità di trattamento in base alla nazionalità, che ha comportato uno svantaggio per gli iscritti al RCAM. Una siffatta disparità di trattamento configura una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, a meno che essa non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito.

87

Tale constatazione non è infirmata dalla tesi sostenuta dal Parlamento secondo la quale la sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini (C‑411/98, EU:C:2000:530), non è pertinente ai fini della soluzione della presente controversia. Secondo il Parlamento, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, relativamente alle cure dispensate agli iscritti al RCAM, era l’applicazione unilaterale, da parte di un gruppo di prestatori di cure sanitarie, di tariffe più elevate di quelle applicate alle cure dispensate ai residenti iscritti al regime nazionale di previdenza sociale che costituiva una discriminazione in base alla nazionalità, mentre, nella presente causa, le tariffe discendono dal tariffario adottato sulla base della convenzione del 1996 negoziata tra, in particolare, le autorità lussemburghesi e la Commissione, conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune.

88

A questo proposito, occorre rilevare che, ai punti da 48 a 50 della sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini (C‑411/98, EU:C:2000:530), la Corte ha precisato che le tariffe controverse non erano riconducibili né alla disciplina normativa nazionale né alla regolamentazione, adottata in forma di convenzioni collettive, in materia di previdenza sociale, ma erano fissate unilateralmente da tutti gli ospedali lussemburghesi riuniti in seno all’Entente des hôpitaux luxembourgeois. La Corte, basandosi sulla sua giurisprudenza, ha quindi rilevato che l’articolo 18, primo comma, TFUE si applicava anche in casi nei quali un gruppo o un’organizzazione, come tale Entente, eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE. Pertanto, la detta precisazione era diretta a dimostrare che una prassi unilaterale di un prestatore di servizi sanitari rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 TFUE.

89

Orbene, il fatto che, nella presente controversia, all’origine di una disparità di trattamento, vi sia una convenzione come la convenzione del 1996 e non l’applicazione unilaterale, da parte di un prestatore ospedaliero di cure sanitarie, di tariffe applicate alle cure dispensate agli iscritti al RCAM, non può rimettere in discussione l’applicazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Infatti, come risulta dai precedenti punti da 55 a 64, l’articolo 18 TFUE, che sancisce tale principio, vincola non soltanto gli Stati membri, ma anche le istituzioni dell’Unione, di modo che la stipulazione di una convenzione come quella del 1996 non può avere l’effetto di sottrarre le istituzioni dell’Unione agli obblighi ad esse incombenti in forza del detto principio.

90

Analogamente, come sostiene il Parlamento, è vero che la Commissione, in forza dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune, può negoziare e stipulare un accordo con le autorità nazionali, permettendo di fissare un massimale per le tariffe praticate. Non è però meno vero che, nell’esercizio di tale competenza, la Commissione è tenuta a rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di modo che essa non può introdurre una disparità di trattamento che abbia l’effetto di sfavorire gli iscritti al RCAM rispetto agli iscritti ad un regime di previdenza sociale nazionale, a meno che tale disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito.

Sull’esistenza di una giustificazione alla discriminazione indiretta in base alla nazionalità

91

Il Parlamento ritiene che, anche supponendo che il trattamento differenziato tra gli iscritti al RCAM e gli iscritti alla CNS costituisca una discriminazione vietata dal Trattato, la maggiorazione delle tariffe controverse è giustificata da un obiettivo legittimo. Esso fa valere al riguardo, ai punti 14 e 15 del suo controricorso, la nota del commissario incaricato del bilancio e delle risorse umane del 26 novembre 2015 secondo la quale la stipula della convenzione del 1996 avrebbe permesso l’introduzione di massimali in materia di tariffe di ricovero ospedaliero per gli iscritti al RCAM, il che avrebbe evitato di giungere alla fissazione di tariffe ancora superiori a quelle praticate «attualmente».

92

A questo proposito, come si è rilevato al precedente punto 82, una disparità di trattamento di situazioni paragonabili, come quella istituita dalla convenzione del 1996, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità che è vietata, a meno che non sia obiettivamente giustificata.

93

Per essere giustificato, il provvedimento di cui trattasi deve essere idoneo a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo che esso persegue e non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo medesimo (v. sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 48 e giurisprudenza citata).

94

In materia di previdenza sociale, la Corte ha già dichiarato che l’obiettivo consistente nel prevenire un rischio di grave pregiudizio all’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale di uno Stato membro poteva costituire un obiettivo legittimo (v., in questo senso, sentenza del 10 marzo 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 47 e giurisprudenza citata). Si può ritenere che, per analogia, lo stesso obiettivo legittimo possa applicarsi al sistema di previdenza sociale dell’Unione, e cioè al RCAM. Pertanto, l’obiettivo fatto valere dal Parlamento e consistente nel limitare le spese del RCAM, cui mira la convenzione del 1996, potrebbe, in linea di principio, costituire un obiettivo legittimo.

95

Tuttavia, da una parte, spetta all’autorità, qualora adotti un provvedimento di deroga ad un principio sancito dal diritto dell’Unione, provare, caso per caso, che tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Le giustificazioni che possono essere invocate da un’istituzione devono quindi essere accompagnate da prove adeguate o da un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento restrittivo adottato da tale istituzione nonché da elementi precisi che consentano di suffragare la sua argomentazione. Occorre che tale analisi obiettiva, circostanziata e corredata di dati numerici sia idonea a dimostrare, sulla base di dati seri, convergenti e probanti, l’effettiva esistenza di rischi per l’equilibrio del sistema di previdenza sociale (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro, C‑515/14, EU:C:2016:30, punto 54).

96

Orbene, si deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, manca una simile analisi. Infatti, nel suo controricorso, il Parlamento si è limitato su questo punto ad affermazioni di ordine generale senza fornire elementi di prova precisi che consentissero di suffragare la sua argomentazione, secondo la quale la controversa convenzione del 1996 sarebbe giustificata dall’«obiettivo legittimo», di «fissare massimali in materia di spese di ricovero ospedaliero per gli iscritti [al] RCAM».

97

Dall’altra parte, la limitazione delle spese del RCAM potrebbe certo costituire, in linea di principio, un obiettivo legittimo, come risulta dal precedente punto 94. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la fissazione di massimali per le tariffe di cui trattasi, quale risulta dalla convenzione del 1996, e, in particolare, la fissazione di una tariffa ad un livello di gran lunga superiore a quello praticato nei confronti degli iscritti alla CNS beneficiari delle stesse cure sanitarie, non può costituire una misura adeguata e proporzionata per conseguire l’obiettivo fatto valere.

98

Inoltre, e in ogni caso, non è stato sostenuto dinanzi al Tribunale, nell’ambito della presente controversia, che il regime derivante dalla convenzione del 1996 risponda all’obiettivo consistente nel prevenire un rischio di grave pregiudizio all’equilibrio finanziario del sistema previdenziale lussemburghese. Ne consegue che nessun «obiettivo legittimo» giustifica nel caso di specie la disparità di trattamento tra i beneficiari dei due regimi di rimborso di cure, quale deriva dal tariffario allegato alla convenzione del 1996.

99

Risulta dagli elementi che precedono che il primo motivo dev’essere accolto. Pertanto, senza che occorra esaminare il secondo motivo fatto valere dal ricorrente, si deve accogliere l’eccezione di illegittimità della convenzione del 1996 e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata, dato che essa applica il tariffario utilizzato dall’ufficio liquidatore, quale risulta dal regime istituito dalla convenzione del 1996.

Sulle spese

100

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, il Parlamento, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

101

In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione dell’ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione malattia di Lussemburgo, quale risulta dalla nota di pagamento n. 244 del 25 gennaio 2017, che pone a carico del sig. Francis Wattiau un importo di EUR 843,01, pari al 15% della fattura per cure mediche del 30 maggio 2016, è annullata.

 

2)

Il Parlamento europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Wattiau.

 

3)

L’Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) sopporterà le proprie spese.

 

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2019.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.