SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

13 dicembre 2016 ( 1 )

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle buste standard disponibili su catalogo e delle buste speciali stampate — Decisione di accertamento di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE — Coordinamento dei prezzi di vendita e ripartizione della clientela — Procedura di transazione — Ammende — Importo di base — Adeguamento eccezionale — Massimale del 10% del fatturato totale — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento»

Nella causa T‑95/15,

Printeos, SA, con sede in Alcalá de Henares (Spagna),

Tompla Sobre Exprés, SL, con sede in Alcalá de Henares,

Tompla Scandinavia AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

Tompla Francia SARL, con sede in Fleury-Mérogis (Francia),

Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, con sede in Leonberg (Germania),

rappresentate da H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda, fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste) e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka, J. Schwarcz, V. Tomljenović e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La Commissione europea, con la sua decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), accertava a carico, segnatamente, delle ricorrenti Printeos SA, Tompla Sobre Exprés SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL e Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, la violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) per aver preso parte, nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2003 e il 22 aprile 2008, a un’intesa conclusa e posta in essere nel mercato europeo delle buste standard disponibili su catalogo e delle buste speciali stampate, comprendente la Danimarca, la Germania, la Francia, la Svezia, il Regno Unito e la Norvegia. Tale intesa era volta a coordinare i prezzi di vendita, a ripartire la clientela e a scambiare informazioni commerciali sensibili. Oltre alle ricorrenti, partecipavano all’intesa anche il gruppo Bong (in prosieguo: la «Bong»), il gruppo GPV France SAS and Heritage Envelopes Ltd (in prosieguo: la «GPV»), il gruppo Holdham SA (in prosieguo: la «Hamelin») e il gruppo Mayer-Kuvert (in prosieguo: la «Mayer-Kuvert»), anch’essi destinatari della decisione impugnata.

2

La decisione impugnata veniva adottata nell’ambito di una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18) e della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1, in prosieguo: la «comunicazione sulla transazione»).

3

Tenuto conto dell’infrazione accertata (articolo 1, paragrafo 5, della decisione impugnata), la Commissione infliggeva alle ricorrenti, congiuntamente e solidalmente, un’ammenda di importo pari a EUR 4729000 [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione impugnata].

4

Il procedimento amministrativo che conduceva all’adozione della decisione impugnata era stato avviato dalla Commissione, di propria iniziativa, sulla base di informazioni e documenti trasmessi da un informatore. Il 14 settembre 2010 la Commissione procedeva ad una serie di accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), presso le ricorrenti e altre società coinvolte nell’intesa in Danimarca, Spagna, Francia e Svezia. Il 1o ottobre 2010 e il 31 gennaio 2011 venivano effettuati ulteriori accertamenti in Germania (punto 16 della decisione impugnata).

5

Il 22 ottobre 2010 le ricorrenti presentavano presso la Commissione una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17, in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») (punto 17 della decisione impugnata), nonché una domanda analoga presso la Comisión Nacional de la Competencia, successivamente denominata Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Autorità della concorrenza, Spagna; in prosieguo: la «CNC»).

6

Il 15 marzo 2011 la CNC avviava un procedimento volto ad accertare la sussistenza di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE nonché dell’equivalente normativa spagnola sulla concorrenza da parte, segnatamente, della Tompla Sobre Exprés, e delle proprie società controllate spagnole, con riguardo unicamente al mercato spagnolo delle buste di carta [causa S/0316/10, Sobres de papel (buste di carta)]. Tale procedimento si concludeva con l’adozione, da parte della CNC, il 25 marzo 2013, di una decisione con la quale le società medesime venivano condannate al pagamento di un’ammenda totale di importo pari a EUR 10141530 per aver partecipato, nel mercato spagnolo, durante il periodo compreso tra il 1977 e il 2010, ad intese aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione delle gare d’appalto indette dall’amministrazione spagnola e riguardanti la fornitura di buste prestampate per elezioni e referendum a livello europeo, nazionale e regionale, la ripartizione dell’offerta di buste prestampate per uso commerciale per grandi clienti, la fissazione dei prezzi di buste vergini e la limitazione delle tecnologie.

7

Dal momento che tutte le parti implicate hanno manifestato il proprio interesse a partecipare a discussioni in vista di una transazione, il 10 dicembre 2013 la Commissione avviava la procedura ex articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004, nell’ambito della quale essa svolgeva riunioni bilaterali con ciascuna parte (punti 19 e 20 della decisione impugnata).

8

In occasione della riunione del 21 gennaio 2014, la Commissione esponeva alle ricorrenti una ricostruzione globale dell’intesa, comprendente la propria valutazione degli elementi di prova a sua disposizione.

9

Il 24 febbraio 2014 le ricorrenti trasmettevano un documento informale, denominato «non paper», nel quale chiedevano alla Commissione di tenere conto, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, in primo luogo, dell’ammenda inflitta dalla CNC, equivalendo tale ammenda già di per sé al 10% del loro fatturato totale del 2012, in secondo luogo, del fatto che esse costituivano un gruppo «monoprodotto» (ossia dedicato alla produzione di un unico prodotto) e, in terzo luogo, del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»), che consente alla Commissione, alla luce delle specificità del caso in esame, di discostarsi dalla metodologia generale per la fissazione dell’importo delle ammende o dei limiti fissati nel punto 21 degli stessi orientamenti.

10

La Commissione, in luogo di una seconda riunione, forniva, con il consenso delle ricorrenti, mediante messaggio di posta elettronica del 17 giugno 2014, un’analisi globale dei parametri essenziali da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere, come il valore delle vendite realizzate dalle ricorrenti nel 2007, ossia EUR 143316000 e il loro fatturato nel 2013, ossia EUR [riservato] ( 2 ), la durata della loro partecipazione all’infrazione ecc. Le ricorrenti rispondevano con messaggio di posta elettronica del 18 giugno 2014, confermando il valore delle vendite e il fatturato considerati dalla Commissione e affermando di non avere osservazioni sostanziali a tal riguardo.

11

Il 24 ottobre 2014, in occasione di una riunione, la Commissione comunicava alle ricorrenti i metodi e i parametri per il calcolo dell’importo dell’ammenda, ossia, in primo luogo, la percentuale (15%) del valore delle vendite (EUR 143316000 nel 2007) utilizzata per determinare l’importo di base dell’ammenda, in secondo luogo, la durata dell’infrazione commessa dalle ricorrenti (quattro anni e sei mesi), in terzo luogo, l’importo addizionale del 15%, in quarto luogo, l’assenza di circostanze attenuanti o aggravanti, in quinto luogo, la mancata applicazione di un fattore moltiplicatore, in sesto luogo, l’importo massimo dell’ammenda autorizzato pari ad EUR [riservato] (10% del fatturato totale delle ricorrenti nel 2013), in settimo luogo, una riduzione eccezionale dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti in ragione della specificità del caso, ivi compresa la circostanza per la quale gli importi di base di tutte le parti dell’intesa superavano il massimale del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in ottavo luogo, un’ulteriore riduzione giustificata dalla natura «monoprodotto» del gruppo delle ricorrenti, in nono luogo, l’impossibilità di concedere una riduzione in ragione della sussistenza dell’ammenda inflitta dalla CNC, dal momento che l’intesa esaminata da quest’ultima era distinta da quella oggetto di indagine da parte della Commissione e doveva essere sanzionata indipendentemente e conformemente alle norme applicabili, distinte da quelle applicate dalla Commissione, in decimo luogo, una riduzione prevista del 50% ai sensi dei punti 24 e 25 della comunicazione sulla cooperazione, in undicesimo luogo, una riduzione prevista del 10% ai sensi del punto 32 della comunicazione sulla transazione e, infine, l’intervallo di grandezza nel quale si collocava l’importo dell’ammenda, intercorrente da EUR 4610000 a EUR 4848000, di cui le ricorrenti avrebbero dovuto accettare l’importo massimo nelle rispettive proposte di transazione.

12

Il 7 novembre 2014 le ricorrenti presentavano la loro proposta di transazione, con la quale accettavano il valore delle vendite e il fatturato assunti dalla Commissione nonché l’importo massimo dell’ammenda pari a EUR 4848000.

13

Il 18 novembre 2014 la Commissione emanava la comunicazione degli addebiti.

14

Il 20 novembre 2014 le ricorrenti confermavano, ai sensi del punto 26 della comunicazione sulla transazione, che la comunicazione degli addebiti corrispondeva al contenuto della loro proposta di transazione e che esse mantenevano l’impegno di seguire la procedura di transazione.

15

Nella decisione impugnata, per quanto riguarda il calcolo delle ammende inflitte, la Commissione determinava l’importo di base di ciascuna impresa interessata come sintetizzato nella seguente tabella (punti da 71 a 84 della decisione impugnata):

ImpresaValore delle vendite (EUR)Coefficiente di gravità %DurataImporto addizionale %Importo di base EURBong140000000154,515115500000(…) GPV125086629154,515103196000Hamelin185521000154,41615150717000Mayer-Kuvert70023181154,51557769000Printeos (…)143316000154,515118235000

16

Ai punti da 85 a 87 della decisione impugnata, la Commissione riteneva, inoltre, che gli importi di base non dovessero essere adeguati ai sensi dei punti 28 e 29 degli orientamenti, ad eccezione del caso della Mayer-Kuvert, alla quale doveva applicarsi una riduzione del 10% in considerazione della sua limitata partecipazione all’infrazione.

17

Nel paragrafo intitolato «Modifiche agli importi di base», la Commissione rilevava che, dal momento che le vendite della maggior parte delle parti interessate erano state effettuate in un solo mercato, nel quale esse avevano partecipato a un’intesa durante molti anni, in pratica, tutti gli importi delle ammende potevano raggiungere il massimale del 10% del fatturato totale e che l’applicazione del suddetto massimale sarebbe stata la regola piuttosto che l’eccezione (punto 88 della decisione impugnata). A tal riguardo, la Commissione richiamava la giurisprudenza del Tribunale, secondo cui tale approccio potrebbe dar luogo a dubbi alla luce del principio secondo cui la pena deve presentare un nesso immediato con l’infrazione e con il suo autore, dal momento che essa potrebbe condurre, in presenza di determinate condizioni, ad una situazione nella quale ogni differenziazione in funzione della gravità dell’infrazione o di circostanze attenuanti non sarebbe più idonea a ripercuotersi sull’importo di un’ammenda (sentenza del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione,T‑211/08, EU:T:2011:289, punto 75). Tenuto conto delle specificità del caso di specie, la Commissione riteneva opportuno avvalersi della propria discrezionalità applicando il punto 37 degli orientamenti, che le consente di discostarsi dalla metodologia degli orientamenti (punti 89 e 90 della decisione impugnata).

18

I punti 91 e 92 della decisione impugnata così recitano:

«(91)

Nel caso di specie, l’importo di base è adeguato in modo tale da tenere conto del valore delle vendite del prodotto oggetto del cartello rispetto al fatturato totale nonché delle differenze tra le parti per quanto riguarda la loro partecipazione individuale all’infrazione. Complessivamente, le ammende saranno fissate a un livello proporzionato all’infrazione e che produce un effetto dissuasivo sufficiente.

(92)

Pertanto, sarà applicata una riduzione alle ammende calcolate per tutte le parti. Nelle circostanze specifiche del caso di specie, dal momento che tutte le parti erano attive, in differente misura, benché rilevante, nella vendita di buste standard disponibili a catalogo e di buste speciali stampate, si propone di applicare una riduzione del [riservato]% dell’ammenda inflitta per l’infrazione commessa dalla GPV, del [riservato]% per la Tompla, del [riservato]% per la Bong e la Mayer-Kuvert, nonché del [riservato]% per la Hamelin».

19

Il risultato di tale adeguamento degli importi di base può essere sintetizzato come segue (v. altresì la tabella di cui al punto 93 della decisione impugnata):

ImpresaImporto di base prima dell’adeguamento EUR

Riduzione

%

Importo di base dopo l’adeguamento EURBong115500500

[riservato]

[riservato]

GPV103196000

[riservato]

[riservato]

Hamelin150717000

[riservato]

[riservato]

Mayer-Kuvert57769000

[riservato]

[riservato]

Printeos118235000

[riservato]

[riservato]

20

La Commissione concedeva peraltro alle ricorrenti ulteriori riduzioni dell’importo dell’ammenda pari al 50%, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, e pari al 10% ai sensi del punto 32 della comunicazione sulla transazione (punti 99, 102 e 103 della decisione impugnata), la cui legittimità non è contestata nell’ambito della presente controversia. In forza delle corrispondenti norme pertinenti, la Hamelin e la Mayer-Kuvert ottenevano, ciascuna, riduzioni dell’importo delle loro ammende pari, rispettivamente, al 25% e al 10% (cooperazione) e al 10% (transazione) (punti da 100 a 103 della decisione impugnata).

21

Infine, dai punti da 104 a 108 della decisione impugnata, al paragrafo intitolato «Capacità contributiva», emerge che, a seguito delle domande motivate presentate dalla [riservato] e dalla [riservato] ai sensi del punto 35 degli orientamenti, la Commissione riduceva l’importo delle loro ammende rispettivamente a EUR [riservato] ed EUR [riservato]. Le ricorrenti non presentavano alla Commissione una domanda in tal senso né ottenevano riduzione alcuna ai sensi del menzionato punto.

Procedimento e conclusioni delle parti

22

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2015 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

23

Su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del proprio regolamento di procedura, la rimessione della causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

24

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento ex articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti alcuni quesiti scritti in merito al trattamento riservato nei confronti del pubblico di taluni importi indicati nella relazione d’udienza. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.

25

All’udienza del 4 luglio 2016 sono state ascoltate le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

26

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione impugnata;

in subordine, inizialmente, fissare l’importo dell’ammenda loro inflitta a un livello inferiore quantomeno del 55% rispetto al massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, o, in difetto, alla percentuale che il Tribunale riterrà adeguata per ristabilire l’equilibrio della stessa rispetto agli importi delle ammende inflitte alla Bong e alla Hamelin, e, successivamente, ridurre ulteriormente tale importo di almeno il 33%, o, in difetto, della percentuale che il Tribunale riterrà adeguata per tenere conto dell’ammenda inflitta dalla CNC nella sua risoluzione del 25 marzo 2013;

condannare la Commissione alle spese.

27

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il terzo motivo irricevibile;

in ogni caso, respingere interamente il ricorso in quanto infondato;

in ogni caso, condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

Oggetto del ricorso e sintesi dei motivi

28

Le ricorrenti dichiarano di non voler contestare né la loro partecipazione all’infrazione di cui all’articolo 1 della decisione impugnata, né i fatti costitutivi dell’infrazione stessa, né la loro qualificazione giuridica. Esse si limitano a chiedere l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione impugnata nella parte in cui detto articolo infligge loro un’ammenda della quale esse contestano l’importo quale determinato prima dell’applicazione delle riduzioni ai sensi delle comunicazioni sulla cooperazione e sulla transazione.

29

Con il primo motivo le ricorrenti contestano alla Commissione la violazione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente per quanto riguarda l’adeguamento dell’importo di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti e la percentuale concreta di riduzione applicata a ogni singola impresa, nonché, nella replica, uno sviamento di potere.

30

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione del principio di parità di trattamento recante loro pregiudizio nell’ambito dell’adeguamento eccezionale dell’importo di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti.

31

Con il terzo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda, non avendo tenuto conto dell’ammenda loro inflitta dalla CNC.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda l’adeguamento dell’importo di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti e la percentuale concreta di riduzione applicata a ogni singola impresa nonché a uno sviamento di potere

Argomenti delle parti

32

Secondo le ricorrenti, ai punti da 88 a 92 della decisione impugnata non sono stati adeguatamente dimostrati i motivi concreti che hanno condotto la Commissione a prendere la decisione di adeguare, in via eccezionale, ai sensi del punto 37 degli orientamenti, gli importi di base delle ammende inflitte alle imprese interessate e ad applicare alle medesime, in tale contesto, percentuali di riduzione differenti, ossia, rispettivamente, l’85%, l’88%, il 90% e il 98%. In particolare, non sarebbe possibile comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha concesso una riduzione del [riservato]% alla Hamelin. Tale carenza di motivazione sarebbe ancor più grave e, al contrario, l’obbligo di motivazione sarebbe maggiore, dal momento che, nel caso di specie, la Commissione si è discostata dalla metodologia generale prevista per la determinazione delle ammende ai sensi degli orientamenti. Nella replica le ricorrenti precisano, in sostanza, che la Commissione ha indicato, per la prima volta nel controricorso, i veri motivi di tale adeguamento degli importi di base delle ammende. Tale spiegazione tardiva non sarebbe, tuttavia, idonea a sanare l’insufficienza di motivazione che vizierebbe la decisione impugnata, bensì dimostrerebbe che la Commissione, con l’applicazione di tale adeguamento, si sarebbe resa altresì colpevole di uno sviamento di potere. Inoltre, la Commissione, nei punti 28, 64 e 65 del controricorso, avrebbe affermato che, sebbene la Hamelin non fosse «un’impresa monoprodotto, l’importo di base della stessa avrebbe dovuto essere parimenti adeguato, conformemente al punto 37 degli orientamenti, e secondo lo stesso metodo, per ragioni di equità, al fine di riflettere la partecipazione della stessa all’infrazione e ristabilire l’equilibrio per quanto riguarda le ammende inflitte alle diverse imprese dopo gli adeguamenti indicati». Orbene, il ragionamento secondo cui l’importo dell’ammenda inflitta alla Hamelin è stato ridotto, in realtà, per ragioni di equità e non in funzione della sua natura «monoprodotto», non emergerebbe dal punto 92 della decisione impugnata.

33

La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti e chiede il rigetto del motivo.

34

Per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende, e, segnatamente, la determinazione degli importi di base nella decisione impugnata, la Commissione afferma che la presente causa presentava circostanze eccezionali derivanti dalla natura «monoprodotto» delle imprese interessate, ad eccezione della Hamelin, come esaminato ai punti da 88 a 95 della decisione impugnata. Secondo la Commissione, dato che l’importo di base superava il massimale del 10% del fatturato totale, sussisteva «il rischio che l’ammenda [fosse] inflitta esclusivamente sulla base del suddetto fatturato totale e non riflette[sse] la gravità e la durata dell’infrazione, né le specificità del caso». In altri termini, conformemente a quanto esposto al punto 89 della suddetta decisione, in ragione del volume del fatturato totale, l’applicazione del coefficiente di gravità e del fattore moltiplicatore non avrebbe avuto «alcuna utilità pratica per il calcolo dell’ammenda». La Commissione avrebbe ritenuto che, nella specie, tenere conto di tali circostanze non avrebbe potuto condurre a una riduzione dell’importo finale dell’ammenda. Pertanto, l’applicazione di una circostanza attenuante alla Mayer‑Kuvert in ragione della sua minore partecipazione all’infrazione (v. punto 87 della decisione impugnata) non avrebbe avuto alcun effetto sull’importo finale dell’ammenda, dal momento che la riduzione sarebbe stata applicata prima dell’applicazione del massimale del 10%. Nella controreplica, la Commissione precisa che, prima dell’adeguamento degli importi di base, la percentuale di superamento sarebbe stata del 38,98% per la Bong, del 441,83% per la GPV, del 30,04% per la Hamelin, del 36,71% per la Mayer-Kuvert e del 97,13% per le ricorrenti.

35

La Commissione avrebbe dunque applicato a ciascuna impresa la riduzione necessaria affinché l’importo di base dell’ammenda fosse inferiore al massimale del 10% del fatturato totale nel 2013. A tal fine, l’importo di base sarebbe stato ridotto proporzionalmente alla natura «monoprodotto» delle suddette imprese. Per quanto riguarda la Hamelin, la Commissione avrebbe ritenuto che «sebbene non si trattasse di un’impresa monoprodotto, l’importo di base della stessa doveva essere anch’esso adeguato, conformemente al punto 37 degli orientamenti, e secondo lo stesso metodo per ragioni di equità, al fine di riflettere la partecipazione della stessa all’infrazione e ristabilire l’equilibrio per quanto riguarda le ammende inflitte alle diverse imprese dopo gli adeguamenti indicati». La Commissione non avrebbe applicato la riduzione in modo uniforme, bensì, sempre nel rispetto del massimale del 10%, avrebbe assicurato che la conseguente ammenda fosse sufficientemente dissuasiva tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione. Secondo il metodo descritto al punto 91 della decisione impugnata, essa avrebbe dunque applicato le seguenti riduzioni agli importi di base: del [riservato]% per la Bong, del [riservato]% per la GPV, del [riservato]% («equità») per la Hamelin, del [riservato]% per la Mayer-Kuvert e del [riservato]% per le ricorrenti.

36

A parere della Commissione, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare la questione del rispetto dell’obbligo di motivazione con riferimento alle sole ricorrenti e non alle altre imprese interessate che non hanno presentato alcun ricorso dinanzi al Tribunale e rispetto alle quali la motivazione della decisione impugnata sarebbe divenuta definitiva. Pertanto, le ricorrenti non potrebbero avvalersi, nel caso di specie, della pretesa insufficienza della motivazione con riguardo alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle altre imprese destinatarie della suddetta decisione. In ogni caso, tale motivazione sarebbe sufficiente nella misura in cui avrebbe consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni dell’adeguamento dell’importo dell’ammenda ad esse inflitta – ragioni che esse avrebbero già conosciuto anteriormente, in quanto richiedenti la suddetta riduzione – e consentirebbe al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.

37

Dal momento che la decisione impugnata è stata adottata in base ad una procedura di transazione nell’ambito della quale le parti, durante discussioni bilaterali, sono state informate in merito a tutti gli elementi pertinenti, tra cui i fatti contestati, la loro classificazione, la gravità e la durata dell’infrazione contestata, l’imputazione della responsabilità e una stima della forcella degli importi delle ammende applicabili, la motivazione della stessa potrebbe essere molto più sintetica rispetto a quella di altre decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003. Infatti, nel caso di specie, le discussioni bilaterali tra la Commissione e le ricorrenti avrebbero consentito a queste ultime di conoscere tali elementi singolarmente nonché il metodo previsto per il calcolo dell’importo delle ammende per decidere liberamente se presentare o no una proposta di transazione. In tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata sarebbe stata ampiamente sufficiente.

38

Infatti, il testo della decisione impugnata illustrerebbe già dettagliatamente i fattori considerati ai fini della determinazione della gravità e della durata dell’infrazione nonché ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda. Infatti, ai punti da 72 a 84 della suddetta decisione, sarebbe descritto il metodo utilizzato per calcolare tale importo di base che le ricorrenti non contesterebbero. Tale testo conterrebbe, inoltre, ulteriori informazioni, come il volume delle vendite delle imprese interessate, di cui si è tenuto conto per calcolare l’importo di base delle ammende (v. tabella n. 1 al punto 75), i differenti fattori moltiplicatori in funzione della durata (v. tabella n. 2 al punto 81) e i differenti importi di base delle ammende, prima e dopo il loro adeguamento (v. tabelle n. 3 e n. 4 ai punti 84 e 93). Secondo la Commissione, per quanto attiene agli elementi che consentono di misurare la gravità e la durata dell’infrazione, l’obbligo di motivazione è stato dunque adempiuto.

39

Inoltre, nella riunione del 24 ottobre 2014, la Commissione avrebbe fornito alle ricorrenti una descrizione dettagliata del metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda che prevedeva di applicare ad esse, ivi compreso il valore delle vendite utilizzato per calcolare l’importo di base, la durata della loro partecipazione all’infrazione, l’importo addizionale applicato a fini di dissuasione (fattore moltiplicatore), l’assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, le riduzioni effettuate ai sensi delle comunicazioni sulla transazione e sulla cooperazione nonché quella effettuata ai sensi del punto 37 degli orientamenti. Le ricorrenti avrebbero perfettamente inteso tali chiarimenti e avrebbero espressamente accettato, nella loro proposta di transazione, l’importo massimo dell’ammenda che poteva essere loro inflitto conformemente alla forcella proposta.

40

Per quanto riguarda la riduzione dell’importo di base effettuata ai sensi del punto 37 degli orientamenti, la Commissione sostiene che la decisione impugnata espone adeguatamente, nei punti da 88 a 92, le ragioni in base alle quali essa ha ritenuto che fosse necessario adeguare gli importi di base. Le specificità che avrebbero condotto all’adeguamento nei confronti delle ricorrenti sarebbero state già oggetto di esame durante la riunione del 24 ottobre 2014, ossia prima della presentazione della loro proposta di transazione, dell’invio della comunicazione degli addebiti e dell’adozione della decisione impugnata. Durante tale riunione, la Commissione avrebbe chiarito che gli importi di base calcolati con riferimento a tutte le imprese superavano il massimale del 10%, e ciò in ragione di una combinazione di fattori, come il valore che rappresentava la percentuale del volume delle vendite interessata dall’infrazione, la lunga durata dell’intesa e il coefficiente «monoprodotto» delle imprese (calcolato come il rapporto tra il volume delle vendite totali di buste e il volume totale delle vendite dell’impresa interessata). Infine, sebbene sia vero che, nella riunione del 24 ottobre 2014, sarebbe sorta una certa confusione in ordine all’incidenza, sull’importo finale dell’ammenda, della riduzione basata sul coefficiente «monoprodotto», tale confusione sarebbe stata chiarita durante la medesima riunione, a seguito della quale le ricorrenti avrebbero presentato la suddetta proposta di transazione.

41

La Commissione aggiunge che sono state le ricorrenti stesse a chiederle, nel «non paper» del 24 febbraio 2014 (v. punto 9 supra), di applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti. Le ricorrenti avrebbero chiarito che, data la natura «monoprodotto» del loro gruppo, la limitazione della durata dell’infrazione non avrebbe inciso sull’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta. Infatti, dal momento che la vendita di buste rappresentava oltre il 90% del volume delle loro vendite totali, l’applicazione di un importo addizionale superiore al 10%, a fini dissuasivi, darebbe già luogo a un’ammenda il cui importo supera il massimale del 10% del fatturato totale previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Tenuto conto di tali elementi e, segnatamente, della motivazione analoga esposta al punto 91 della decisione impugnata, la Commissione giunge alla conclusione che, nel caso di specie, non era necessaria una motivazione più dettagliata.

42

Per quanto riguarda le singole percentuali di riduzione concesse ad ogni impresa interessata, la Commissione richiama i punti 91 e 92 della decisione impugnata, che conterrebbero la descrizione dei fattori di cui essa ha tenuto conto per determinare tali percentuali, completati dal punto 87 della suddetta decisione, nel quale si preciserebbe che la Mayer-Kuvert aveva svolto un ruolo diverso e aveva partecipato all’infrazione in misura minore. Le tabelle n. 3 e n. 4, contenute nei punti 84 e 93 della decisione impugnata, illustrerebbero pertanto gli importi di base di ogni singola impresa, prima e dopo i rispettivi adeguamenti, e un semplice calcolo matematico consentirebbe di dedurre l’importo preciso dell’adeguamento applicato a ciascuna ammenda. La percentuale di adeguamento applicata alle ricorrenti in ragione della loro natura «monoprodotto», richiesta dalle stesse, sarebbe stata pari al [riservato]%. Inoltre, la giurisprudenza non avrebbe ritenuto necessario fornire un calcolo matematico né precisare tutti i fattori che avrebbero condotto alla fissazione di un determinato importo dell’ammenda. Nella controreplica, per quanto riguarda la riduzione concessa alla Hamelin «per ragioni di equità», la Commissione precisa che tale riduzione era giustificata dalla necessità di tenere conto delle circostanze specifiche della fattispecie, come indicato al punto 90 della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

43

Con il primo motivo, le ricorrenti deducono, in sostanza, un’insufficienza di motivazione che vizierebbe i punti da 88 a 92 della decisione impugnata. Tali punti non descriverebbero, adeguatamente, i motivi che hanno condotto la Commissione ad adeguare, in via eccezionale, ai sensi del punto 37 degli orientamenti, gli importi di base delle ammende inflitte alle imprese interessate e ad applicare alle stesse, in tale contesto, percentuali di riduzione diverse, concedendo, segnatamente, una riduzione del [riservato]% alla Hamelin. Tale comportamento costituirebbe inoltre uno sviamento di potere. In particolare, la Commissione avrebbe dedotto per la prima volta durante il presente procedimento che la Hamelin non era un’impresa «monoprodotto» e che l’adeguamento del suo importo di base, a norma del punto 37 degli orientamenti, sarebbe giustificato, segnatamente, da ragioni di equità, circostanza che non emergerebbe dal punto 92 della decisione impugnata.

44

Come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Sotto tale profilo, la motivazione prescritta dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (v. sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punti da 146 a 148 e la giurisprudenza ivi citata; dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 114115 e la giurisprudenza ivi citata, e del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:796, punti 8990 la giurisprudenza ivi citata).

45

Inoltre, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150; dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 116, e del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:796, punto 91).

46

La giurisprudenza precisa inoltre che, in linea di principio, la motivazione deve dunque essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La carenza di motivazione non può essere regolarizzata dal fatto che l’interessato apprende i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 149, e del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione, C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 74).

47

Diversamente da quanto asserito dalla Commissione, tenuto conto degli obblighi prescritti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto, da un parte, con l’articolo 263 TFUE e, dall’altra, con l’articolo 261 TFUE nonché con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punti da 52 a 67), come ribaditi al punto 41 della comunicazione sulla transazione, tali principi si applicano mutatis mutandis all’obbligo della Commissione, ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, di motivare la decisione che infligge ammende che essa adotta al termine di una procedura di transazione, nell’ambito della quale l’impresa interessata può unicamente accettare l’importo massimo dell’ammenda proposta. Infatti, la Corte, proprio con riferimento alle disposizioni summenzionate di diritto primario e secondario, ha evidenziato la particolare importanza dell’obbligo della Commissione di motivare le proprie decisioni che infliggono ammende in materia di concorrenza e, segnatamente, di spiegare la ponderazione e la valutazione che essa ha effettuato dei differenti elementi considerati ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, nonché dell’obbligo del giudice di verificare d’ufficio la presenza di una siffatta motivazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 61).

48

Qualora la Commissione decida di discostarsi dalla metodologia generale prevista negli orientamenti, con i quali essa si è autolimitata nell’esercizio del proprio potere discrezionale relativamente alla fissazione dell’importo delle ammende, basandosi, come nel caso di specie, sul punto 37 degli orientamenti, tali obblighi di motivazione si impongono ancora di più. A tal riguardo, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto che gli orientamenti prevedono una norma di condotta indicativa della prassi da seguire da cui la Commissione non può discostarsi, in un caso particolare, senza fornire ragioni compatibili, segnatamente, con il principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e. a./Commissione, C‑70/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:351, punto 53, e dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). Tale motivazione deve essere specificata a maggior ragione dal momento che il punto 37 degli orientamenti contiene unicamente un generico riferimento alle «specificità di un determinato caso» e lascia, dunque, un ampio margine di discrezionalità alla Commissione affinché proceda, come nel caso di specie, ad un adeguamento eccezionale degli importi di base delle ammende delle imprese interessate. Infatti, in un caso di tal genere, è di fondamentale importanza il rispetto, da parte della Commissione, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione, tra cui l’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).

49

Ne deriva che, nella specie, la Commissione era tenuta a spiegare in termini sufficientemente chiari e precisi come essa intendesse fare uso del proprio potere discrezionale, ivi compresi i distinti elementi di fatto e di diritto da essa presi in considerazione a tal fine. In particolare, con riferimento al suo obbligo di rispettare il principio di parità di trattamento al momento della determinazione degli importi delle ammende, che le ricorrenti le contestano di avere violato arrecando loro pregiudizio (come da esse dedotto nel secondo motivo), tale obbligo di motivazione comprende tutti gli elementi pertinenti necessari per poter valutare se le imprese interessate, nei confronti delle quali gli importi di base delle rispettive ammende sono stati adeguati, si trovassero in situazioni paragonabili o meno, se le suddette situazioni siano state trattate in maniera uguale o diversa e se un eventuale trattamento uguale o diverso di tali situazioni fosse oggettivamente giustificato (v. sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punti 5162 e la giurisprudenza ivi citata).

50

Al fine di verificare se la Commissione abbia rispettato, nella decisione impugnata, l’obbligo di motivazione ad essa incombente, occorre richiamare le varie fasi delle operazioni di calcolo che essa ha effettuato per determinare e adeguare, ai sensi del punto 37 degli orientamenti, gli importi di base delle ammende inflitte alle imprese interessate. I motivi esposti al riguardo nella decisione impugnata possono essere così sintetizzati:

Impresa

Valore delle vendite EUR nel 2007

Coefficiente di gravità %

Durata (anni)

Importo addizionale %

Importo di base EUR

Adeguamento/Riduzione %

Importo di base adeguato

Bong

140 000 000

15

4,5

15

115 500 000

[riservato]

[riservato]

(…) GPV

125 086 629

15

4,5

15

103 196 000

[riservato]

[riservato]

Hamelin

185 521 000

15

4,416

15

150 717 000

[riservato]

[riservato]

Mayer-Kuvert

70 023 181

15

4,5

15

57 769 000

[riservato]

[riservato]

Printeos (…)

143 316 000

15

4,5

15

118 235 000

[riservato]

[riservato]

51

Va inoltre ribadito che la Commissione, da un lato, nei punti 88 e 89 della decisione impugnata, ha evidenziato, in sostanza, che la maggior parte delle imprese interessate aveva effettuato le proprie vendite su un solo mercato, cosicché, in pratica, tutte le ammende potevano raggiungere il massimale del 10% del fatturato totale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che l’applicazione del suddetto massimale era la regola piuttosto che l’eccezione e che qualsiasi differenziazione in funzione della gravità dell’infrazione o di circostanze attenuanti non era più idonea a ripercuotersi sull’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione, T‑211/08, EU:T:2011:289, punto 75). Dall’altro, ai punti da 90 a 92 della decisione impugnata, la Commissione ha motivato l’applicazione del punto 37 degli orientamenti nonché l’adeguamento degli importi di base di «tutte le parti» facendo riferimento, segnatamente, al «valore delle vendite dei prodotti oggetto del cartello rispetto al fatturato totale, nonché [alle] differenze tra le parti in funzione della loro partecipazione individuale all’infrazione» e al fatto che «tutte le parti erano attive, in differente misura, benché significativa, nella vendita di buste». La Commissione ha dunque proposto di applicare, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie e del fatto che «tutte le parti erano attive, in differente misura, benché significativa, nella vendita di buste standard disponibili a catalogo e di buste speciali stampate, (…) una riduzione del [riservato]% [dell’importo] dell’ammenda che d[oveva] essere inflitta per l’infrazione commessa dalla GPV, del [riservato]% per [le ricorrenti], del [riservato]% per la Bong e la Mayer-Kuvert, nonché del [riservato]% per la Hamelin».

52

In primo luogo, come asserito dalle ricorrenti, è cionondimeno giocoforza constatare che la Commissione, nella decisione impugnata, e, segnatamente, al punto 92 della stessa, non chiarisce le ragioni in base alle quali essa ha applicato tali differenti percentuali di riduzione alle imprese interessate. In particolare, la differenza delle suddette percentuali di riduzione non può essere spiegata in base al solo motivo che la Commissione intendesse ridurre, già in tale fase intermedia dell’operazione di calcolo delle ammende, tutti gli importi di base, di ciascuna delle suddette imprese, ad una percentuale che fosse al di sotto del massimale del 10% del fatturato totale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, conformemente allo spirito del punto 75 della sentenza del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione (T‑211/08, EU:T:2011:289). Infatti, come correttamente sostenuto dalle ricorrenti nell’ambito del secondo motivo, tali importi di base adeguati presentano notevoli discrepanze, in termini di percentuale, rispetto al massimale del 10%, ossia, segnatamente, il 4,5% e il 4,7% nei casi, rispettivamente, della Hamelin e della Bong, e il 9,7% nel caso delle ricorrenti.

53

Non può neppure essere accolta l’affermazione della Commissione secondo cui le ricorrenti sarebbero state adeguatamente informate in ordine al metodo che essa intendeva adottare nel procedimento amministrativo o ne avrebbero conosciuto il contesto, affermazione che non trova alcun fondamento negli atti. In risposta ad un quesito orale posto dal Tribunale su tale aspetto in udienza, la Commissione ha riconosciuto che la motivazione della decisione impugnata al riguardo era sommaria e sintetica e si è limitata, in sostanza, a sostenere che, nell’ambito di una procedura di transazione, il proprio obbligo di motivazione sarebbe stato minore, essendo le parti già a conoscenza degli atti, ivi compresi degli elementi che la Commissione intendeva prendere in considerazione, e avrebbero liberamente avviato discussioni bilaterali finalizzate alla conclusione di una transazione. Del resto, per quanto riguarda l’applicazione delle diverse percentuali di riduzione di cui al punto 92 della decisione impugnata, il Tribunale ha ribadito alle parti il proprio dovere di verificare d’ufficio, ove opportuno, la sussistenza di una motivazione sufficiente, ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, circostanza di cui si è dato atto nel verbale d’udienza.

54

In secondo luogo, il punto 92 della decisione impugnata omette manifestamente di precisare ciò che la Commissione ha chiarito, tardivamente e in modo inidoneo a regolarizzare un’eventuale insufficienza o carenza di motivazione (v. la giurisprudenza citata al punto 46 supra), unicamente nel corso del presente procedimento, fornendo una motivazione integrativa sostanziale, ossia che la Hamelin, diversamente dalle altre imprese interessate, non svolgeva un’attività economica «monoprodotto» e che l’adeguamento dell’importo di base di quest’ultima si giustificava, cionondimeno, per ragioni di equità e per ristabilire un equilibrio tra le distinte ammende (v. punti 34 e 35 supra). Pertanto, tenuto conto di tali ulteriori chiarimenti, diversamente dall’impressione che potrebbe suscitare il punto 91 della decisione impugnata, l’elemento decisivo di valutazione di cui ha tenuto conto la Commissione al fine di adeguare gli importi di base non era la circostanza che sussistevano «differenze tra le parti in funzione della loro partecipazione individuale all’infrazione», che, nel caso della Hamelin, era solo leggermente inferiore, dal momento che la durata della partecipazione all’infrazione di quest’ultima era stata di 4,416 anni rispetto ai 4,5 anni nel caso delle altre imprese interessate. Inoltre, contrariamente a quanto sembrano avere inteso le ricorrenti, tale punto non può neppure riguardare unicamente la minore partecipazione all’infrazione della Mayer-Kuvert, giacché tale circostanza aveva già dato luogo a una riduzione del 10% come circostanza attenuante ai sensi del punto 29 degli orientamenti (punti 85 e 87 della decisione impugnata), ossia prima degli adeguamenti degli importi di base contestati di cui si tratta nei punti 88 e seguenti della decisione impugnata.

55

Ne deriva che, alla luce di tale motivazione della decisione impugnata, né le ricorrenti erano in grado di contestare validamente la fondatezza del metodo adottato dalla Commissione per quanto riguarda il principio di parità di trattamento, né il Tribunale avrebbe potuto esercitare pienamente il proprio controllo di legittimità per quanto riguarda il rispetto del suddetto principio (v. secondo motivo). In particolare, per quanto concerne i punti 91 e 92 della decisione impugnata, non è possibile comprendere e valutare se la Hamelin e le altre imprese interessate si trovassero in situazioni paragonabili o diverse e se la Commissione abbia concesso loro un trattamento uguale o diverso. Su tale base, è dunque ancor meno possibile verificare se fosse oggettivamente giustificata un’eventuale parità di trattamento di situazioni diverse delle imprese interessate, ai sensi del punto 37 degli orientamenti, motivata, sostanzialmente, dalla natura «monoprodotto» della loro attività commerciale e, in parte, da considerazioni di equità, o un’eventuale disparità di trattamento di situazioni paragonabili, segnatamente l’applicazione di percentuali di riduzione diverse. La sintetica motivazione contenuta nel punto 92 della decisione impugnata era, invece, tale da indurre erroneamente a ritenere che la ragione principale dell’adeguamento orizzontale degli importi di base a favore delle imprese interessate risiedesse nel fatto che queste ultime si trovavano tutte in situazioni quantomeno paragonabili, connesse alla natura «monoprodotto» della loro attività commerciale. Ciò non è avvenuto, tuttavia, nel caso della Hamelin, come confermato dalla Commissione durante il presente procedimento.

56

Dal momento che il punto 84 della comunicazione degli addebiti conteneva informazioni ancora più imprecise riguardo al metodo previsto per adeguare gli importi di base nonché alle giustificazioni ad esso sottese, è altresì priva di fondamento l’affermazione della Commissione secondo cui le ricorrenti avrebbero ricevuto informazioni sufficienti a tal riguardo nel corso del procedimento amministrativo o sarebbero state sufficientemente a conoscenza del contesto pertinente. In ogni caso, dagli atti non emerge alcun altro elemento che possa dimostrare che, cionondimeno, così fosse, né la Commissione è in grado di provare di aver trasmesso tali elementi alle ricorrenti, in particolare, nella riunione del 24 ottobre 2014.

57

Alla luce dei suesposti rilievi, si deve dunque concludere che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione e che va accolto il primo motivo nella misura in cui esso si fonda su una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

58

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione impugnata, dev’essere pertanto annullato, senza che occorra pronunciarsi sulla censura relativa a uno sviamento di potere né sul secondo e terzo motivo, né sulla ricevibilità di quest’ultimo. Non è neppure necessario pronunciarsi sul secondo capo della domanda, dedotto in subordine.

Sulle spese

59

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda delle ricorrenti.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste) è annullato.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

Prek

Labucka

Schwarcz

Tomljenović

Kreuschitz

Così pronunciato in udienza pubblica a Lussemburgo il 13 dicembre 2016.

Firme


( 1 ) * Lingua processuale: lo spagnolo

( 2 ) Dati riservati occultati.