SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 settembre 2014 ( *1 )

«Sovvenzioni — Importazioni di carta fine patinata originaria della Cina — Metodologia — Calcolo del vantaggio — Errore manifesto di valutazione — Specificità — Periodo di ammortamento — Trattamenti fiscali preferenziali — Misure compensative — Pregiudizio — Determinazione del margine di profitto — Definizione del prodotto in esame — Industria comunitaria — Nesso causale»

Nella causa T‑444/11,

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd, con sede in Jiangsu (Cina),

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd, con sede in Jiangsu,

rappresentate da V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo, avvocati,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix, in qualità di agente, assistito inizialmente da G. Berrisch, A. Polcyn, avvocati, e da N. Chesaites, barrister, successivamente da B. O’Connor, solicitor, e da S. Gubel, avvocato,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da J.‑F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka‑Kuik, in qualità di agenti,

e da

Cepifine AISBL, con sede in Bruxelles (Belgio),

Sappi Europe SA, con sede in Bruxelles,

Burgo Group SpA, con sede in Altavilla Vicentina (Italia),

Lecta SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

rappresentate da L. Ruessmann e W. Berg, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 18), nella parte in cui esso riguarda le ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz, presidente, I. Labucka (relatore) e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1

L’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), dispone che «per “pregiudizio” si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria (…)».

2

L’articolo 4 del regolamento di base, intitolato «Sovvenzioni compensabili», così recita:

«1.   Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate “determinate imprese”), rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

a)

ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;

b)

ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l’importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati;

c)

ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

Ai fini [delle disposizioni di cui alla] lettera b) per “criteri o condizioni oggettivi” s’intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell’impresa.

I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati.

Nell’applicazione del primo comma, lettera c), si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell’ambito di competenza dell’autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.

3.   Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della competenza dell’autorità concedente. L’istituzione o la modifica di aliquote d’imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

a)

sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell’allegato I;

b)

sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

Ai fini [delle disposizioni di cui alla] lettera a), le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all’andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all’esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.

5.   La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev’essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti».

3

L’articolo 6 del regolamento di base, intitolato «Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario», così recita:

«Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

a)

il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l’investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di investitori privati nel territorio del paese d’origine e/o di esportazione;

b)

il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi;

c)

la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato dall’azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

d)

la fornitura di beni o servizi ovvero l’acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all’importo che sarebbe adeguato. L’adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita.

Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:

i)

le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato; oppure

ii)

ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre».

4

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento base, recante il titolo «Disposizioni generali relative al calcolo dell’importo», dispone quanto segue:

«Qualora la sovvenzione possa essere concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al periodo normale di ammortamento di tale capitale nel settore in questione.

L’importo così calcolato che si può attribuire al periodo d’inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.

Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell’articolo 6, lettera b)».

5

L’articolo 8 del regolamento di base, intitolato «Accertamento del pregiudizio», prevede quanto segue:

«1.   L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario; e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

2.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

3.   Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

l’importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall’articolo 14, paragrafo 5, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

4.   L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito o dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

5.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova presentati in relazione con il paragrafo 1, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 2 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 4 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

6.   Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 5. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

7.   L’effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

8.   L’esistenza della minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e imminente.

Per accertare l’esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole, è opportuno prendere in considerazione, tra gli altri, fattori quali:

a)

la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;

b)

un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

c)

una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nella Comunità, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento;

d)

il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni; e

e)

la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio».

6

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, recante il titolo «Definizione di industria comunitaria», dispone quanto segue:

«1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per “industria comunitaria” il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

a)

qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di sovvenzioni, l’espressione “industria comunitaria” può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

b)

in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali e i produttori all’interno di ogni mercato possono essere considerati un’industria distinta se:

i)

i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato;

ii)

la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

In questo caso, l’esistenza di un pregiudizio può essere accertata anche se una parte notevole dell’industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato».

7

L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base, recante il titolo «Apertura del procedimento», così dispone:

«L’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria».

8

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base, recante il titolo «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure», così dispone:

«Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l’inchiesta o i procedimenti sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull’esito delle consultazioni e propone di chiudere i procedimenti. I procedimenti si considerano chiusi se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente».

9

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, recante il titolo «Imposizione di dazi definitivi», dispone quanto segue:

«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 31, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo.

La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

Se sono in vigore dazi provvisori, una proposta di provvedimento definitivo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza di tali dazi.

Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

L’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria».

10

L’articolo 28 del regolamento di base, intitolato «Omessa collaborazione», è così formulato:

«1.   Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

2.   L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Le conclusioni, comprese quelle relative all’importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate – per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta – in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta. Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

6.   Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso a informazioni rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione».

11

Con la comunicazione 98/C 394/04 (GU 1998, C 394, pag. 6), la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi (in prosieguo: gli «orientamenti»).

12

Gli orientamenti, sotto il titolo «F. Periodo dell’inchiesta per il calcolo della sovvenzione – imputazione o ripartizione», prevedono in particolare:

«b)

Denominatore da utilizzare per la ripartizione dell’importo della sovvenzione

Una volta stabilito l’importo della sovvenzione da imputare al periodo dell’inchiesta, si calcola l’importo unitario dividendolo per il denominatore adeguato, che può essere il volume delle vendite o delle esportazioni del prodotto in questione.

(…)».

Fatti

13

La Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (in prosieguo: la «GE») e la Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (in prosieguo: la «GHS»), ricorrenti, sono società collegate del gruppo Asia Pulp and Paper China (in prosieguo: il «gruppo APP») che producono in Cina carta fine patinata, esportata dalle stesse nell’Unione europea.

Indagine

14

La carta fine patinata è stata oggetto di due inchieste distinte svoltesi parallelamente. In primo luogo, un’inchiesta antidumping ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo»). In secondo luogo, un’inchiesta antisovvenzioni ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

15

Il 17 aprile 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 99, pag. 30) un avviso della Commissione relativo all’apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.

16

L’8 luglio 2010 le ricorrenti hanno presentato le loro risposte al questionario antisovvenzioni ad esse inviato dalla Commissione. Quest’ultima ha provveduto a effettuare verifiche in loco di tali risposte, nei locali delle ricorrenti, tra il 15 e il 21 settembre 2010.

17

Il 3 febbraio 2011 la Commissione ha inviato alle ricorrenti un documento informativo in cui erano esposti dettagliatamente i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali essa prevedeva di proporre al Consiglio dell’Unione europea l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle esportazioni delle ricorrenti nell’Unione.

18

Con lettera del 3 marzo 2011 le ricorrenti hanno trasmesso le loro osservazioni sul documento informativo definitivo.

19

Il 10 marzo 2011 le ricorrenti hanno partecipato a una riunione con i responsabili del fascicolo nei locali della Commissione, in presenza del consigliere‑auditore.

20

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha inviato una lettera alle ricorrenti in cui chiariva alcuni punti delle sue constatazioni.

21

Il 25 marzo 2011 la Commissione ha tenuto un’audizione alla quale partecipavano le ricorrenti, in presenza del consigliere‑auditore.

22

Il 28 marzo 2011 le ricorrenti hanno presentato una lettera in cui erano sintetizzate le censure esposte nel corso dell’audizione del 25 marzo 2011 e in cui venivano fornite le risposte alle osservazioni formulate dalla Commissione nonché ai quesiti posti da quest’ultima nel corso della riunione.

23

Il 29 marzo 2011 le ricorrenti hanno inviato una lettera al consigliere‑auditore, in cui erano sintetizzate le questioni sollevate nel corso dell’audizione del 25 marzo 2011, in particolare riguardo ai loro diritti della difesa.

Regolamento impugnato

24

Il 6 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento impugnato.

25

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento impugnato ha istituito un dazio compensativo definitivo del 12 % sulle importazioni nell’Unione di carta fine patinata prodotta dalle ricorrenti.

Procedimento e conclusioni delle parti

26

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

27

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2011, la Commissione ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

28

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o dicembre 2011, la Cepifine AISBL, l’associazione europea dei produttori di carta fine, la Sappi Europe SA, la Burgo Group SA e la Lecta SA (in prosieguo, congiuntamente, le «intervenienti private») hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Nelle sue osservazioni, depositate il 24 gennaio 2012, il Consiglio non ha sollevato obiezioni contro tale intervento.

29

Con ordinanza del 23 gennaio 2012, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Commissione. Quest’ultima ha depositato la sua memoria nel termine impartito.

30

Le ricorrenti hanno richiesto, l’8 febbraio 2012, il trattamento riservato, nei confronti delle intervenienti private, di taluni elementi contenuti nelle loro memorie nonché nei rispettivi allegati. Esse hanno prodotto una versione non riservata di questi diversi atti processuali.

31

Con ordinanza dell’8 marzo 2012, il presidente della Terza Sezione ha autorizzato le intervenienti private a intervenire in udienza a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Nella medesima ordinanza il presidente della Terza Sezione si è riservato, da un lato, di decidere sulla questione se le ricorrenti avrebbero ricevuto la relazione d’udienza al fine individuare gli elementi che potevano essere considerati riservati e, dall’altro, di decidere sulla questione se le intervenienti private avrebbero ricevuto una versione provvisoria non riservata per presentare le loro eventuali osservazioni sulla domanda di trattamento riservato.

32

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

33

Le parti principali della controversia nonché le parti intervenienti hanno svolto le proprie difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 12 novembre 2013.

34

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

condannare il Consiglio alle spese.

35

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese.

36

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese.

37

Le intervenienti private sostengono le conclusioni del Consiglio.

In diritto

38

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono, in sostanza, dieci motivi, vertenti:

il primo, sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base;

il secondo, sulla violazione dell’articolo 6, lettera d), e dell’articolo 28 del regolamento di base, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento;

il terzo, sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento di base;

il quarto, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base;

il quinto, sulla violazione dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base;

il sesto, sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base;

il settimo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base;

l’ottavo, sulla violazione dell’articolo 2, lettera d), e dell’articolo 15 del regolamento di base;

il nono, sulla violazione dell’articolo 8, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base;

il decimo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base

39

Dal titolo del presente motivo emerge che le ricorrenti fanno valere la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Si deve tuttavia constatare che, in sostanza, esse deducono altresì la violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Orbene, secondo la giurisprudenza, i motivi di una parte ricorrente vanno interpretati in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione (sentenza della Corte del 15 dicembre 1961, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Racc. pag. 559).

40

Pertanto, occorre esaminare non solo la censura relativa alla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, ma anche la censura relativa alla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

41

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, innanzi tutto, la censura relativa alla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base in quanto il regolamento impugnato prevede l’utilizzo di un denominatore inadeguato per il calcolo dell’importo della sovvenzione e, successivamente, la censura relativa alla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, relativo all’effetto della metodologia adottata dalle istituzioni sulla percentuale della sovvenzione.

42

Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base è violato a causa dell’utilizzo, da parte del Consiglio, di un denominatore inadeguato.

43

Il Consiglio avrebbe erroneamente utilizzato il fatturato delle vendite totali delle ricorrenti come denominatore per il calcolo dell’importo della sovvenzione. Esse affermano che il totale delle sovvenzioni di cui esse hanno beneficiato è stato espresso in maniera errata quale percentuale del loro fatturato totale e non già quale risultato del calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile percepito per unità di prodotto considerato, convertito successivamente in percentuale del CIF (costo, assicurazione e nolo) del prodotto venduto all’Unione.

44

Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base dispone che «[q]ualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni».

45

Dalle disposizioni riportate sotto il titolo «b) Denominatore da utilizzare per la ripartizione dell’importo della sovvenzione», riportato, a sua volta, sotto il titolo «F. Periodo dell’inchiesta per il calcolo della sovvenzione – imputazione o ripartizione» degli orientamenti, emerge che «[u]na volta stabilito l’importo della sovvenzione da imputare al periodo dell’inchiesta, si calcola l’importo unitario dividendolo per il denominatore adeguato, che può essere il volume delle vendite o delle esportazioni del prodotto in questione».

46

Alla luce di quanto precede, occorre esaminare la censura delle ricorrenti.

47

Al considerando 369 del regolamento impugnato, il Consiglio ha respinto la censura già dedotta dalle ricorrenti nel corso dell’inchiesta, sottolineando quanto segue:

«[f]atta eccezione per uno dei regimi di sovvenzione risultato compensabile, nessun altro regime è risultato condizionato all’andamento delle esportazioni e non è stato accordato in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Di conseguenza il valore della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato totale delle società appartenenti al gruppo APP conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, che dispone quanto segue: “Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni”. Poiché la presente sovvenzione non è collegata alla produzione di determinati prodotti o esportazioni, il fatturato totale della società rappresenta il denominatore più appropriato. A tale riguardo, è opportuno far notare che il fatturato è stato determinato in maniera tale da rispecchiare il più possibile il valore commerciale dei prodotti venduti dalla società beneficiaria».

48

Da detto considerando emerge che il Consiglio ha preso in considerazione una delle soluzioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia il livello di vendita del prodotto in questione, e ha spiegato le ragioni per cui la ripartizione dell’importo della sovvenzione sul fatturato totale delle vendite dell’impresa, e non già per un unico prodotto, era adeguata nelle circostanze del caso di specie.

49

Sostenendo l’inopportunità di ripartire il valore della sovvenzione sul fatturato totale delle vendite delle ricorrenti, queste ultime sostengono in realtà che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione.

50

Quanto al presunto obbligo di calcolare l’importo della sovvenzione per unità, in base all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, occorre rilevare, come ha fatto correttamente il Consiglio, che, in primo luogo, nessuna delle sovvenzioni compensabili di cui trattasi è stata concessa per unità. In secondo luogo, nessuna di tali sovvenzioni era limitata al prodotto considerato. In terzo luogo, una sola di tali sovvenzioni, riguardante la GHS, era subordinata all’andamento delle esportazioni, nella fattispecie un premio assegnato per il mantenimento della crescita, con un margine di sovvenzione dello 0,05 %.

51

Pertanto, si deve constatare che un calcolo per unità non sarebbe stato opportuno nella fattispecie, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti.

52

Quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo la quale l’aliquota del dazio ad valorem deve essere calcolato utilizzando, quale denominatore, il valore CIF delle esportazioni del prodotto considerato, occorre ricordare, innanzi tutto, che le sovvenzioni in questione sono state concesse alla società nel suo complesso e non riguardavano le esportazioni nell’Unione, inoltre, che tutti i prodotti della società erano sovvenzionati allo stesso modo e, infine, che le ricorrenti non affermano che le sovvenzioni compensabili fossero subordinate alle esportazioni o limitate al prodotto considerato.

53

Ne deriva che il valore CIF delle esportazioni del prodotto considerato non sarebbe stato un denominatore adeguato nella fattispecie, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti.

54

Quanto all’utilizzo del fatturato, le ricorrenti affermano, in primo luogo, che non si tratta di un denominatore adeguato, in quanto tale fatturato è in via di principio inferiore al valore CIF, poiché non include tutte le spese di nolo e di assicurazione comprese nel prezzo CIF. Le ricorrenti aggiungono che il loro fatturato, relativo alle vendite all’esportazione, è assai basso [riservato] ( 1 ).

55

Nella sua lettera del 16 marzo 2011 la Commissione ha spiegato di non aver utilizzato il fatturato corrispondente alle vendite all’esportazione delle ricorrenti, dichiarato nei loro bilanci, bensì il fatturato totale delle ricorrenti, ivi compresi gli adeguamenti del fatturato all’esportazione, «per fare in modo che il fatturato rifletta il valore totale delle vendite del prodotto considerato (e non già l’importo delle spese di un lavoro su ordinazione)».

56

Pertanto, tale censura deve essere respinta.

57

Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che la metodologia adottata dalla Commissione ha gonfiato artificialmente la percentuale della sovvenzione, in quanto il fatturato reale delle ricorrenti, [riservato] è inferiore al valore CIF dei prodotti esportati. Secondo le ricorrenti, si tratta di una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

58

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, il che corrisponde alla cosiddetta regola del «lesser duty».

59

Le ricorrenti hanno proposto, durante l’inchiesta, la propria metodologia. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, esse ribadiscono i loro argomenti al riguardo.

60

Dal considerando 369 del regolamento impugnato emerge che «la metodologia proposta [dalle ricorrenti] non è considerata rappresentativa poiché combina il fatturato e le unità fabbricate esclusivamente con riferimento al prodotto in esame, ignorando le unità relative agli altri prodotti fabbricati».

61

Si deve constatare che, nella fattispecie, le ricorrenti non rispondono agli argomenti del Consiglio. In primo luogo, occorre rilevare, al riguardo, che le ricorrenti non affrontano l’argomento del Consiglio secondo il quale il loro metodo combina i dati relativi al fatturato e quelli relativi alle unità. In secondo luogo, esse non contestano il fatto che il loro metodo combini i prezzi di vendita reali (vendite sul mercato interno) e [riservato] (vendite all’esportazione) quando viene calcolata la quota di fatturato relativa al prodotto in esame. In terzo luogo, esse non affrontano l’argomento del Consiglio secondo il quale il metodo proposto implicava, nella sua quinta fase, la ripartizione dell’importo artificialmente ridotto della sovvenzione per le vendite all’esportazione del prodotto considerato [riservato], ma sul prezzo CIF che tale società fatturava per le vendite all’Unione. In quarto luogo, esse non affrontano l’argomento secondo il quale le sovvenzioni dovevano essere ripartite sulla totalità delle vendite, e non soltanto sulle vendite del prodotto considerato, come le stesse rivendicano, al fine di ripartirle equamente sulle loro vendite, in quanto le sovvenzioni non erano limitate al prodotto considerato.

62

Di conseguenza, si deve constatare che le ricorrenti non forniscono elementi sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti, considerate nel regolamento impugnato, riguardanti il denominatore. Orbene, siffatta prova è necessaria al fine di stabilire se un’istituzione dell’Unione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione tale da giustificare l’annullamento di un atto (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 10 marzo 2009, Aker Warnow Werft e Kvaerner/Commissione, T-68/05, Racc. pag. II-355, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

63

Dato che le ricorrenti non hanno dimostrato che il Consiglio sarebbe incorso in un errore nel calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile, la censura relativa alla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base deve essere conseguentemente respinta.

64

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che le presenti censure sono infondate e che il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, lettera d), dell’articolo 28 e dell’articolo 4 del regolamento di base

65

Il presente motivo si compone di due parti.

66

La prima parte riguarda la violazione dell’articolo 6, lettera d), e dell’articolo 28 del regolamento di base in quanto la Commissione ha utilizzato Taiwan quale punto di riferimento per stabilire se l’attribuzione, da parte della Cina, di diritti d’uso del suolo avesse conferito un vantaggio alle ricorrenti.

67

La seconda parte riguarda la violazione dell’articolo 4 del regolamento di base in quanto le istituzioni dell’Unione avrebbero dovuto concludere che non esisteva il benché minimo elemento di prova della specificità dell’acquisto, da parte delle ricorrenti, di diritti d’uso del suolo.

Sulla prima parte, vertente sull’utilizzo di Taiwan quale riferimento appropriato

68

Dai considerando da 260 a 262 del regolamento impugnato emerge che la Commissione era tenuta a utilizzare un riferimento esterno, in applicazione dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, dato che, in Cina, non esisteva un mercato fondiario funzionante né altri riferimenti privati disponibili rispetto ai quali essa potesse stabilire le condizioni normali esistenti nel mercato dei diritti d’uso del suolo in questione.

69

In via preliminare, va osservato che le ricorrenti non contestano più, nella fattispecie, l’utilizzo da parte delle istituzioni dell’Unione di un riferimento esterno per stabilire se l’attribuzione di diritti d’uso del suolo conferisse un vantaggio alle ricorrenti. Nelle loro osservazioni sul documento informativo finale della Commissione del 3 febbraio 2011 (in prosieguo: il «documento informativo finale»), il governo cinese e le ricorrenti ritenevano ancora che, in Cina, esistesse un mercato fondiario e che i prezzi dei terreni cinesi nel nuovo distretto di Zhenjiang e a Suzhou (Cina) costituissero un riferimento appropriato.

70

La questione che si pone è se la Commissione, considerando Taiwan quale punto di riferimento, abbia operato una scelta manifestamente errata.

71

Occorre ricordare che, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale, in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che esse devono esaminare (sentenze del Tribunale del 5 giugno 1996, NMB Francia e a./Commissione, T-162/94, Racc. pag. II-427, punto 72; del 29 gennaio 1998, Sinochem/Consiglio, T-97/95, Racc. pag. II-85, punto 51, e del 17 luglio 1998, Thai Bicycle/Consiglio, T-118/96, Racc. pag. II-2991, punto 32).

72

La scelta del paese di riferimento rientra nell’ambito del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni ai fini dell’analisi di situazioni economiche complesse.

73

L’esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al sindacato giurisdizionale. Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione, nell’ambito di tale sindacato, verifica il rispetto delle norme procedurali, l’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, l’assenza di errore di manifesto di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (sentenza della Corte del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, Racc. pag. 1809, punto 19; v. sentenza Thai Bicycle/Consiglio, cit. supra al punto 71, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

74

Trattandosi in particolare della scelta del paese di riferimento, occorre verificare se le istituzioni dell’Unione non abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali per stabilire l’adeguatezza del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la necessaria diligenza.

75

Nella fattispecie le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che le istituzioni non hanno utilizzato il miglior punto di riferimento di cui disponevano, ossia il prezzo dei terreni nello Stato indiano di Maharashtra (India), ma il prezzo d’acquisto dei terreni in piena proprietà a Taiwan (v. considerando 356 e 357 del regolamento impugnato), il quale è inadeguato per quanto riguarda i prezzi dei diritti d’uso del suolo nella provincia di Jiangsu durante il periodo 1995‑2000, periodo nel corso del quale il PIL nella provincia di Jiangsu era pari a quello dell’Africa subsahariana e in cui Taiwan era un’economia aperta.

76

Secondo il Consiglio, il fatto che Taiwan sia un’economia di mercato aperta è, nella fattispecie, irrilevante in quanto la Commissione è tenuta a scegliere un riferimento che rifletta le normali condizioni di mercato e, come viene segnalato al considerando 356 del regolamento impugnato, «è normale che un’economia non di mercato registri un ritardo in termini di PIL rispetto ad un’economia di mercato funzionante».

77

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha garantito la comparabilità tra la provincia di Jiangsu e Taiwan, scelto come punto di riferimento, dato che, fondandosi sulla situazione attuale, essa ha ritenuto che Taiwan e la provincia di Jiangsu fossero simili, mentre lo Stato di Maharashtra era meno sviluppato. Esse deducono al riguardo che la Commissione non ha esaminato l’argomento delle ricorrenti secondo il quale un punto di riferimento adeguato per il prezzo che le ricorrenti avrebbero dovuto pagare per i loro diritti d’uso del suolo doveva tener conto delle condizioni di mercato al momento della loro concessione e non già delle condizioni attuali di mercato, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture e la densità della popolazione urbana. A sostegno dei loro argomenti, le ricorrenti fanno valere la relazione dell’organo di appello dell’OMC, del 18 maggio 2011, nel caso «Comunità europee e determinati Stati membri – Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni» (WT/DS316/AB/R) (in prosieguo: il «caso CE‑Airbus»).

78

Il Consiglio fa valere che le istituzioni dell’Unione hanno valutato i due criteri sui quali si sono basate le ricorrenti per proporre l’utilizzo dello Stato di Maharashtra quale riferimento esterno, ossia la densità demografica e il PIL, ma ne derivava che lo Stato di Maharashtra non era paragonabile alla provincia di Jiangsu.

79

Il Consiglio ritiene del tutto infondata l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale la Commissione non ha tenuto conto delle condizioni di mercato nel momento in cui la sovvenzione è stata concessa nel corso dell’inchiesta, in quanto la Commissione ha utilizzato Taiwan come riferimento esterno. Esso ricorda, innanzi tutto, che la Commissione non poteva fare affidamento esclusivamente sui dati finanziari, inoltre, che il PIL e la densità demografica non possono essere gli unici fattori decisivi e, infine, che sono stati presi in considerazione altri fattori, quali la distanza e l’assenza di caratteristiche comuni tra l’India e la Cina.

80

I considerando pertinenti del regolamento impugnato, riguardanti Taiwan, così recitano:

«(356)

(…) La Commissione considera appropriata la scelta di Taiwan (…) quale riferimento esterno in considerazione della totalità delle informazioni disponibili, ossia i) il livello di sviluppo economico e la struttura economica prevalenti a Taiwan e nelle province cinesi interessate in cui hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato, ii) la prossimità geografica di entrambe le province cinesi a Taiwan, iii) l’alto grado di sviluppo delle infrastrutture registrato sia nelle due province cinesi che a Taiwan, iv) i solidi legami economici e il commercio transfrontaliero tra Taiwan e la [Cina], v) una simile densità demografica nelle province in esame e a Taiwan, vi) una simile tipologia di terreno e di transazioni utilizzate per costruire il valore di riferimento tra Taiwan e [Cina] e vii) le caratteristiche demografiche, linguistiche e culturali condivise da Taiwan e [Cina]. Inoltre, le province di Jiangsu e di Shandong sono considerate le province manifatturiere di punta della [Cina] (…). Nonostante il PIL pro capite di Taiwan e delle due province cinesi non sia identico, il PIL di queste ultime ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, guadagnando terreno su quello di Taiwan.

Inoltre dati recenti dimostrano che la [Cina] e Taiwan presentano tassi di crescita del PIL simili (…). Tuttavia, è importante far notare che il confronto esatto tra il PIL di un’economia non di mercato (la [Cina]) e il PIL di un’economia di mercato consolidata (Taiwan) non rappresenta un dato decisivo, poiché è normale che un’economia non di mercato registri un ritardo in termini di PIL rispetto ad un’economia di mercato funzionante. Inoltre molti altri fattori, quali le norme urbanistiche e la politica ambientale, potrebbero influenzare la domanda e l’offerta di terreno ad uso industriale. La vera questione è quali sarebbero le “condizioni di mercato vigenti” rispetto ai LUR nella [Cina] se fosse un’economia di mercato funzionante e tutti gli elementi di prova indicano che sarebbero molto simili a quelle di Taiwan.

(357)

Sulla base dell’insieme di tali informazioni si considera che il valore di riferimento selezionato sia conforme ai requisiti stabiliti dall’organo di appello dell’OMC in Stati Uniti – legno dolce IV (paragrafo 103) in cui si concludeva che il valore di riferimento selezionato deve, tuttavia, rapportarsi, riferirsi o essere collegato alle condizioni di mercato vigenti in quel paese, e deve rispecchiare il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, a norma dell’articolo 14, lettera d). In effetti, tutte le condizioni presenti a Taiwan si rapportano alle condizioni di mercato vigenti nelle due province cinesi. Il terreno è disponibile in aree di simile densità demografica, la prossimità geografica delle aree assicura che la qualità del suolo sia simile mentre il fatto che Taiwan e le due province cinesi condividano la stessa lingua e cultura, siano caratterizzati da economie orientate all’esportazione e da settori manifatturieri di rilievo conferma che il prezzo, la commerciabilità e le altre condizioni di acquisto o di vendita del terreno sono strettamente collegate».

81

Va osservato al riguardo che le ricorrenti non contestano né la pertinenza né l’esattezza dei fattori supplementari considerati dalle istituzioni, al considerando 356 del regolamento impugnato, per stabilire se Taiwan costituisse il riferimento appropriato.

82

Il considerando riguardante l’India, contenuto nel regolamento impugnato, è così formulato:

«(361)

Come illustrato al considerando 359, in Cina non esiste un mercato fondiario funzionante. Non risulta pertanto opportuno utilizzare i prezzi attuali dei LUR in Cina quale riferimento. I produttori esportatori hanno basato la propria proposta di utilizzare i prezzi fondiari del Maharashtra quale riferimento confrontandosi con lo Stato indiano di Maharashtra in termini di PIL pro capite e di densità demografica all’epoca dell’acquisto dei LUR. Come sopra spiegato la Commissione è dell’opinione che il PIL pro capite e la densità demografica non possano rappresentare gli unici elementi decisivi nella scelta di un paese/una regione ai fini dell’applicazione di un valore di riferimento esterno. La metodologia proposta dai produttori esportatori che hanno collaborato non è comunque coerente con le loro affermazioni. Nel [periodo d’inchiesta], Mumbai, la capitale [dello Stato di] Maharashtra e di gran lunga l’area più sviluppata dello Stato, registrava un reddito pro capite pari a 2 675 USD (128000 INR), inferiore in realtà alla media nazionale cinese di 3529 USD (…), e a maggior ragione inferiore al PIL pro capite delle [province] di Shandong e Jiangsu, estremamente sviluppate (rispettivamente 5255 USD e 6 550 USD). Per quanto riguarda la densità demografica, neanche questa rappresenta di per sé un elemento decisivo; essa si attesta comunque a 314/km2 [nello Stato di] Maharashtra, a 736/km2 [nella provincia di] Jiangsu e a 600/km2 [nella provincia di] Shandong, pertanto non su livelli analoghi. Inoltre altri fattori, quali la mancanza di prossimità geografica e di caratteristiche condivise da India e Cina, indicano che il riferimento del[lo Stato di] Maharashtra non si rapporta né è collegato alle condizioni di mercato vigenti in Cina. Per le ragioni indicate al considerando 35[7], la Commissione resta del parere che i prezzi fondiari di Taiwan rappresentino un valore di riferimento esterno di gran lunga più appropriato».

83

Dal considerando precedente emerge che le istituzioni dell’Unione hanno svolto un esame approfondito della proposta alternativa alla scelta di Taiwan quale paese di riferimento. Infatti, le istituzioni dell’Unione hanno esaminato il PIL nonché la densità demografica in India, come proposto dalle ricorrenti. Inoltre, le istituzioni dell’Unione hanno esposto in modo convincente le ragioni per cui l’India non era stata considerata quale paese di riferimento.

84

Tuttavia, occorre ricordare, al riguardo, che le ricorrenti hanno precisato che la Commissione non aveva esaminato il loro argomento secondo il quale un punto di riferimento adeguato per il prezzo che le ricorrenti avrebbero dovuto pagare per i loro diritti d’uso del suolo doveva tener conto delle condizioni di mercato al momento della loro concessione e non già delle condizioni attuali di mercato. A sostegno dei loro argomenti, le ricorrenti fanno valere la relazione dell’organo di appello dell’OMC nel caso CE‑Airbus.

85

In primo luogo, l’argomento delle ricorrenti vertente sull’applicazione della soluzione adottata nel caso CE‑Airbus al caso di specie non può essere accolto. Si deve osservare, come ha fatto correttamente il Consiglio, che tale caso non riguardava la scelta del riferimento esterno appropriato per stabilire l’importo del vantaggio conferito.

86

In secondo luogo, si deve osservare che le ricorrenti non affermano che il fatto che la Commissione non abbia esaminato il loro argomento abbia impedito loro di far conoscere utilmente il loro punto di vista e ha costituito una violazione dei loro diritti della difesa.

87

In terzo luogo, l’affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle condizioni di mercato nel paese di riferimento al momento della concessione dei diritti d’uso del suolo, nella fattispecie durante il periodo compreso tra il 1995 e il 2000, e non già delle condizioni attuali, in vigore al momento dell’inchiesta, non può essere accolta.

88

È giocoforza constatare che le ricorrenti contestano, in sostanza, l’interpretazione, fornita dalle istituzioni dell’Unione, dei termini «condizioni di mercato vigenti», contenuti nell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base.

89

Ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base:

«(…) L’adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita.

Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:

(…)

ii)

ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre».

90

Dalla formulazione letterale di tale articolo non emerge che la Commissione avesse l’obbligo di tener conto delle condizioni di mercato nel paese di riferimento al momento della concessione dei diritti d’uso del suolo piuttosto che delle condizioni attuali.

91

Pertanto, da tutte le suesposte considerazioni emerge che la censura relativa alla violazione dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base deve essere respinta.

92

Per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 28 del regolamento di base, intitolato «Omessa collaborazione», si deve constatare che tale censura non è evidentemente suffragata. Al punto 45 del ricorso le ricorrenti fanno semplicemente valere che, «scegliendo Taiwan, durante l’inchiesta, quale miglior punto di riferimento esistente, la Commissione non ha garantito la comparabilità (…) violando [in tal modo] l’articolo 28 (ricorso ai migliori dati disponibili)».

93

Si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Ciò significa che l’atto introduttivo deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo medesimo non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (sentenze del Tribunale del 12 gennaio 1995, Viho/Commissione, T-102/92, Racc. pag. II-17, punto 68; del 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/Commissione, T-352/94, Racc. pag. II-1989, punto 333, e del 12 ottobre 2011, Association belge des consommateurs test-achats/Commissione, T-224/10, Racc. pag. II-7177, punto 71). Dato che le ricorrenti non hanno chiarito in alcun modo la censura relativa alla violazione dell’articolo 28 del regolamento di base, tale censura deve essere dichiarata irricevibile.

94

Ad abundantiam, l’articolo 28 del regolamento di base autorizza le istituzioni a ricorrere ai dati disponibili, senza tuttavia costringerle a ricorrere ai migliori dati disponibili.

95

Pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte, vertente sulla presunta assenza di elementi di prova della specificità

96

Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che non esista il benché minimo elemento di prova della specificità dell’acquisto, da parte delle stesse, di diritti d’uso del suolo, cosicché le istituzioni sarebbero incorse in un errore manifesto di valutazione dei fatti del caso di specie e avrebbero violato l’articolo 4 del regolamento di base traendone un diversa conclusione.

97

I considerando del regolamento impugnato, riguardanti la specificità della sovvenzione in materia di diritti d’uso del suolo, così recitano:

«(252)

Al governo [cinese] è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere la sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l’accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell’articolo 4 del regolamento di base. Il governo [cinese] non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere “chiaramente suffragata” da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto giungere alle proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. Si noti che l’articolo 28, paragrafo 6, stabilisce che “qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso a informazioni rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione”. Tra i dati esaminati figurano i seguenti:

(253)

gli elementi di prova della specificità forniti dai denunzianti;

(254)

i risultati (cfr. considerando 77 e 78) indicanti che l’industria cartaria beneficia di sussidi specifici mediante un piano di settore specifico, ossia il piano per l’industria cartaria. A questo riguardo si fa notare che gli articoli da 7 a 11 del citato piano sanciscono norme specifiche sul layout industriale stabilendo quali tipologie di industrie cartarie devono avere sede nelle varie aree geografiche del paese;

(255)

gli elementi comprovanti (cfr. considerando 76) che l’industria cartaria è un’“industria incoraggiata” (decisione n. 40);

(256)

i risultati (cfr. considerando da 260 a 262) comprovanti l’assenza di un mercato fondiario funzionante in Cina;

(257)

le constatazioni basate sui produttori esportatori che hanno collaborato, verificati nell’inchiesta antidumping parallela, secondo cui il terreno è stato loro concesso in vista dei progetti di sviluppo dell’industria cartaria (…).

(258)

Considerato quanto sopra, in mancanza della collaborazione del governo [cinese], gli elementi di prova disponibili indicano che le sovvenzioni a favore delle società dell’industria cartaria non sono disponibili a livello generale e sono perciò specifiche a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Alla luce della mancata collaborazione del governo [cinese], non esistono elementi che suggeriscano che la spettanza alle sovvenzioni si basi su criteri e condizioni oggettivi a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(259)

Conseguentemente, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile».

98

Va osservato, al riguardo, che le ricorrenti non contestano le conclusioni contenute nei considerando da 252 a 259 del regolamento impugnato, che hanno indotto le istituzioni dell’Unione a concludere che i diritti d’uso del suolo attribuiti dal governo cinese erano specifici.

99

Le ricorrenti osservano semplicemente che i diritti d’uso del suolo «sono a disposizione di tutte le società presenti in Cina, senza distinzioni (…) poiché la vendita [di tali diritti] non mira, in diritto o in fatto, alla concessione di un vantaggio a un’impresa, a un’industria oppure a un gruppo di imprese o di industrie» e tali diritti «[sono] sempre vendut[i] al miglior offerente o, in mancanza di un numero sufficiente di offerenti o quando le offerte sono troppo basse, non si procede alla vendita».

100

Tali osservazioni non possono rimettere in discussione le conclusioni delle istituzioni dell’Unione.

101

Le ricorrenti affermano che gli elementi di prova che esse hanno presentato alla Commissione nel corso dell’inchiesta dimostravano che «esiste, in Cina, un sistema unico e unificato che disciplina la vendita e l’acquisto di diritti d’uso del suolo riguardante l’intero territorio cinese e tutte le vendite sono realizzate secondo procedure non discriminatorie di appalto, di vendita all’asta o di inserimento in elenchi».

102

Peraltro, le ricorrenti ritengono di aver fornito tutte le prove relative all’acquisto e alla vendita, in Cina, dei diritti d’uso del suolo, ossia i meccanismi che disciplinano i diritti d’uso del suolo e le norme relative alla determinazione del valore applicabile al momento della vendita.

103

Dato che le ricorrenti si limitano ad addurre i propri argomenti basandosi sugli allegati, tali argomenti devono essere dichiarati irricevibili in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Infatti, si deve rammentare al riguardo che, pur se il contenuto del ricorso può essere chiarito e completato, su punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto, che devono figurare nel ricorso (ordinanza del Tribunale del 21 maggio 1999, Asia Motor France e a./Commissione, T-154/98, Racc. pag. II-1703, punto 49).

104

Le ricorrenti fanno valere che la discussione del Consiglio sulla specificità della sovvenzione non è conforme alle norme in vigore in materia di esame e di motivazione in quanto la Commissione ha fondato la sua valutazione sul motivo che il governo cinese non aveva fornito informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere la sovvenzione e sul suo utilizzo (v. considerando 252 del regolamento impugnato), senza tuttavia individuare il tipo di informazioni che esso non avrebbe fornito.

105

Tale argomento non può essere accolto, in quanto il considerando 248 del regolamento impugnato, che riprende il punto 226 del documento informativo finale, descriveva gli elementi di prova che la Commissione aveva tentato invano di ottenere dalla Cina.

106

Infatti, da detto considerando emerge che:

«Secondo l’argomentazione contenuta nella denuncia il governo [cinese] ha concesso i diritti d’uso del suolo agli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. In risposta a tale argomentazione, il governo [cinese] ha presentato la legge n. 39, del 28 settembre 2007, sull’amministrazione del suolo e le disposizioni sulla concessione dei diritti d’uso dei terreni edificabili statali mediante offerta pubblica di acquisto, asta e quotazione. Il governo [cinese] ha inoltre rifiutato di fornire dati relativi ai prezzi effettivi per i diritti d’uso del suolo, ai prezzi minimi di riferimento del terreno di cui si afferma l’esistenza e alla metodologia adottata laddove lo Stato espropria i precedenti utilizzatori del terreno».

107

Il considerando 252 del regolamento impugnato ha valore di conclusione rispetto alle disposizioni del regolamento impugnato intitolate «Concessione dei diritti d’uso del suolo», cosicché esso non deve contenere, conseguentemente, una descrizione dei tipi di informazione che il governo cinese non avrebbe fornito.

108

Le ricorrenti sostengono che l’inchiesta non è stata in grado di provare che la situazione nel nuovo distretto di Zhenjiang e nel parco industriale di Suzhou fosse diversa da quella esistente al di fuori di tali zone per quanto riguarda la concessione e il costo di diritti d’uso del suolo.

109

Occorre rilevare, al riguardo, come ha fatto correttamente il Consiglio, che le osservazioni sulla specificità regionale sono irrilevanti, in quanto le istituzioni dell’Unione non hanno concluso che l’attribuzione di diritti d’uso del suolo fosse specifica di tali regioni.

110

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la seconda parte del presente motivo deve essere respinta.

111

Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto nel suo insieme.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento di base

112

Al considerando 125, del regolamento impugnato il Consiglio ha constatato che:

«Il regime [di esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate] riguarda le società residenti in Cina risultanti azioniste di altre società residenti in Cina. Le prime hanno diritto ad un’esenzione fiscale sul reddito derivante da determinati dividendi corrisposti dalle seconde».

113

Dal considerando 127 del regolamento impugnato emerge che «[i]l regime prevede un vantaggio per tutte le società residenti in Cina risultanti azioniste di altre imprese residenti in Cina».

114

Ai sensi del considerando 129 del regolamento impugnato:

«Nella dichiarazione dei redditi dei produttori esportatori che hanno collaborato è presente un importo esente da imposta sul reddito. Tale importo corrisponde ai dividendi, ai bonus e ad altri redditi da investimenti azionari dei residenti e delle imprese aventi diritto conformemente alle condizioni indicate nell’appendice 5 della dichiarazione dei redditi (dichiarazione annuale delle agevolazioni fiscali). Le società interessate non hanno versato alcuna imposta sul reddito per tali importi».

115

Il Consiglio ha ritenuto, in primo luogo, che tale regime fosse specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, «dato che la legislazione secondo la quale opera l’autorità concedente limita l’accesso a tale regime solo a società residenti in Cina beneficiarie di reddito da dividendi di altre società residenti in Cina, con l’esclusione delle società che investono in imprese estere» (v. considerando 132 del regolamento impugnato).

116

In secondo luogo, al considerando 133 del regolamento impugnato, il Consiglio considera che:

«[P]oiché tutti i regimi fiscali sopra descritti sono esclusivamente riservati, a norma del capitolo 4 della legge relativa all’imposta sul reddito societario della [Cina], alle industrie e ai progetti importanti, sostenuti o incoraggiati dallo [S]tato ai sensi dell’articolo 25, anche questo regime risulta specifico, poiché è riservato solo a determinate imprese e industrie classificate come “incoraggiate”, quali il settore della carta patinata. In effetti, secondo l’analisi della Commissione, con la decisione n. 40 (articolo 14) e con il catalogo guida della ristrutturazione industriale il Consiglio di Stato elenca i principi e la classificazione in base ai quali un’impresa può considerarsi “incoraggiata”. Nella fattispecie non esistono inoltre criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In effetti, nonostante siano state reperite alcune norme amministrative nel corso della visita ai produttori esportatori, la scarsa collaborazione delle autorità del governo [cinese] non consente di valutare l’esistenza di tali criteri oggettivi».

117

Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il regime fiscale cinese in questione fosse specifico in quanto l’autorità concedente ne ha limitato l’accesso a società residenti in Cina beneficiarie di reddito da dividendi di altre società residenti in Cina, con l’esclusione delle società che investivano in imprese estere.

118

È giocoforza constatare che le ricorrenti sono del parere che le istituzioni siano incorse in un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in cui si dispone che, «ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica».

119

Al riguardo, le ricorrenti fanno valere che il regime fiscale consente di evitare una doppia imposizione in Cina, in quanto i dividendi percepiti da una società residente, qualora siano versati da una società residente anch’essa soggetta alla competenza fiscale della Cina, possono essere dedotti dai redditi imponibili. Per contro, qualora i dividendi provengano da investimenti stranieri, non rientranti nella competenza fiscale della Cina, tali dividendi non possono essere dedotti dai redditi imponibili.

120

A titolo informativo, occorre ricordare che il Consiglio ha rilevato, al considerando 338 del regolamento impugnato, che «[q]uanto all’affermazione secondo cui tale incentivo [fiscale che comporta la rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione] è volto ad evitare la doppia imposizione, si fa notare che sebbene l’accordo SCM abbia riconosciuto che ai membri dell’OMC non viene impedito di prendere misure per evitare la doppia imposizione (cfr. allegato I, nota a piè di pagina 59, dell’accordo SCM), la disposizione rappresenta una “difesa affermativa” e non sono stati presentati elementi di prova concreti a supporto dell’argomentazione, ad esempio che i dividendi provenienti da società residenti e non residenti subiscono un trattamento diverso sulla base di obblighi giuridici assunti dalla [Cina] in occasione di accordi bilaterali sulla doppia imposizione con paesi terzi».

121

Nella fattispecie, si deve osservare, come ha fatto correttamente il Consiglio, che le ricorrenti non forniscono, nell’ambito del presente ricorso, alcuna prova scritta o commento che possa suffragare la loro affermazione secondo la quale «il regime fiscale [in questione] è volto ad evitare la doppia imposizione in Cina».

122

Tale affermazione deve essere quindi dichiarata irricevibile in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura.

123

Ad abundantiam, occorre rilevare che l’articolo 26 della legge cinese relativa all’imposta sul reddito societario (in prosieguo: la «LIRS») rientra nel capitolo 4 di detta legge, riguardante i trattamenti fiscali preferenziali. Sebbene, come fanno valere le ricorrenti, il regime fiscale in questione sia volto effettivamente «a evitare la doppia imposizione», è nondimeno curioso rilevare che l’articolo 26 della LIRS non compare in un altro capitolo di detta legge.

124

Le ricorrenti affermano, in secondo luogo, che il Consiglio non ha fornito alcun chiarimento circa la ragione per cui ha concluso che tutti i regimi rientranti nel capitolo 4 della LIRS erano riservati alle industrie da incoraggiare. Esse aggiungono che l’articolo 26 della LIRS non esclude in realtà alcuna industria dall’esenzione in questione e che l’articolo 25 di detta legge è irrilevante nella fattispecie.

125

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che le ricorrenti non forniscono alcun chiarimento, nel ricorso, circa la ragione per cui l’articolo 26 della LIRS non debba essere interpretato alla luce dell’articolo 25 della LIRS, ma si limitano a rinviare alle spiegazioni fornite alla Commissione durante l’inchiesta.

126

Al riguardo, si deve constatare che le ricorrenti ritengono, nella replica, che le istituzioni siano incorse in un errore di interpretazione degli articoli 25 e 26 della LIRS. Il fatto che questi due articoli siano inseriti entrambi nel medesimo capitolo, ossia il capitolo 4, intitolato «Trattamento fiscale preferenziale», non implica, a loro avviso, che i limiti applicabili al regime preferenziale dell’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 25 della LIRS si applichino parimenti all’esenzione prevista dall’articolo 26 di detta legge. Esse hanno precisato, in udienza, che l’articolo 25 della LIRS non funge da norma di portata generale nell’ambito del capitolo 4 summenzionato e che gli articoli 25 e 26 della LIRS devono essere letti, pertanto, separatamente. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non si tratta, a loro avviso, di un nuovo argomento, ma dell’ampliamento di un argomento preesistente.

127

Si deve constatare che le ricorrenti si limitano a rinviare alle spiegazioni fornite alla Commissione durante l’inchiesta e non forniscono alcun elemento di prova a sostegno dei loro argomenti.

128

Nella replica le ricorrenti fanno altresì valere che, al considerando 133, il regolamento impugnato adotta un’interpretazione dell’articolo 26 della LIRS fondata unicamente sull’affermazione secondo la quale le autorità cinesi non avrebbero collaborato (ultima frase del considerando 133).

129

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre esaminare l’analisi del collegamento tra gli articoli 25 e 26 della LIRS svolta dalle istituzioni dell’Unione per stabilire se esse abbiano adottato un’interpretazione errata dell’articolo 26 della LIRS avente origine nella presunta mancanza di collaborazione da parte delle autorità cinesi.

130

L’articolo 25 della LIRS prevede che «[u]n’imposta preferenziale sul reddito è concessa alle industrie e ai progetti importanti, sostenuti o incoraggiati dallo Stato».

131

L’articolo 26 della LIRS è redatto nei seguenti termini:

«Sono esenti da imposta i seguenti redditi:

(…)

2)

Dividendi, bonus e altri redditi da investimenti azionari dei residenti e delle imprese aventi diritto».

132

Dal punto 111 del documento informativo finale, confermato al considerando 133 del regolamento impugnato, emerge che la Commissione ha esposto la sua analisi del collegamento tra gli articoli 25 e 26 della LIRS nei seguenti termini:

«Inoltre, poiché tutti i regimi fiscali sopra descritti sono esclusivamente riservati, a norma del capitolo 4 della legge relativa all’imposta sul reddito societario della [Cina], alle industrie e ai progetti importanti, sostenuti o incoraggiati dallo [S]tato ai sensi dell’articolo 25, anche questo regime risulta specifico, poiché è riservato solo a determinate imprese e industrie classificate come “incoraggiate”, quali il settore della carta patinata. In effetti, secondo l’analisi della Commissione, con la decisione n. 40 (articolo 14) e con il catalogo guida della ristrutturazione industriale il Consiglio di Stato elenca i principi e la classificazione in base ai quali un’impresa può considerarsi “incoraggiata”. Nella fattispecie non esistono inoltre criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In effetti, nonostante siano state reperite alcune norme amministrative nel corso della visita ai produttori esportatori, la scarsa collaborazione delle autorità del governo [cinese] non consente di valutare l’esistenza di tali criteri oggettivi».

133

Dal punto 109 del documento informativo finale, confermato al considerando 131 del regolamento impugnato, emerge che il governo cinese non ha trasmesso informazioni riguardanti i criteri oggettivi di ammissibilità:

«Al governo [cinese] è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l’accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell’articolo 4 del regolamento di base. Il governo [cinese] non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere “chiaramente suffragata” da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili (…) in conformità all’articolo 28 del regolamento di base».

134

Le osservazioni del governo cinese, del 3 marzo 2011, sul documento informativo finale sono state confermate al considerando 339 del regolamento impugnato:

«Si è inoltre affermato che il regime non è in alcun modo correlato alle imprese e alle industrie incluse nelle categorie incoraggiate, ma si applica per definizione a tutte le società residenti. Il governo [cinese] ha inoltre affermato che l’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo SCM prevede che l’istituzione di aliquote di imposta di applicazione generale non debba considerarsi una sovvenzione specifica. Si è dunque affermato che i criteri di ammissibilità di tale regime sono oggettivi e definiti in maniera dettagliata, che la spettanza è automatica e che perciò il regime non si può considerare specifico ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo SCM e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base».

135

In mancanza di prove dirette a sostegno delle affermazioni formulate nelle loro osservazioni del 3 marzo 2011, le istituzioni dell’Unione hanno definito, al considerando 340 del regolamento impugnato, la questione relativa alla specificità del regime di sovvenzioni, nei seguenti termini:

«Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si ricorda che le disposizioni giuridiche alla base di questo regime rientrano nel capitolo 4, intitolato “Trattamenti fiscali preferenziali”, della legge relativa all’imposta sul reddito aziendale, che prevede incentivi fiscali specifici destinati a importanti industrie e progetti sostenuti o incoraggiati dallo Stato. Come sopra spiegato, in tali condizioni i vantaggi conferiti in base a tale programma sono specifici ai sensi dell’articolo [4], paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. L’inchiesta non ha identificato criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica. Rispetto all’affermazione relativa alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo SCM, si fa notare che il presente regime non si riferisce all’istituzione di un’aliquota di imposta di applicazione generale ma all’esistenza di un’esenzione fiscale riservata ad un determinato tipo di reddito di un determinato tipo di società».

136

Occorre ricordare che spettava alle ricorrenti fornire elementi di prova a contrario. Tuttavia, dalle loro osservazioni sul documento informativo finale emerge che le ricorrenti non sono state in grado di fornire elementi di prova atti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerate nel regolamento impugnato.

137

Al punto 2.3 delle loro osservazioni sul documento informativo finale le ricorrenti hanno fatto valere i seguenti elementi:

«Non esiste (…) alcuna “prova concreta e inconfutabile” di un collegamento tra il regime di imposizione di cui trattasi e l’articolo 25 secondo il quale l’esenzione dei dividendi distribuiti dalle imprese residenti sarebbe concesso in via esclusiva ai programmi incoraggiati. Al contrario, dalla formulazione letterale delle citate disposizioni della legge relativa all’imposta sul reddito societario emerge che il regime in questione è applicato in generale e senza distinzioni in tutta la Cina in base a criteri oggettivi, ossia l’origine dei dividendi. La Commissione incorre quindi in errore qualificando tale regime come specifico».

138

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, risulta che le ricorrenti non forniscono elementi sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni dei fatti, considerate nel regolamento impugnato, riguardanti il collegamento tra gli articoli 25 e 26 della LIRS. Pertanto, dato che le istituzioni dell’Unione non sono incorse in alcun errore di valutazione nell’applicazione dell’articolo 4 del regolamento di base, tale censura deve essere respinta.

139

Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il terzo motivo deve essere respinto nel suo insieme.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base

140

Le ricorrenti sostengono che, alla luce dell’interpretazione che esse hanno adottato dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione sono incorse, in sostanza, in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il periodo normale di ammortamento nell’industria in questione fosse di 15 anni, in quanto esse non hanno utilizzato il periodo di ammortamento indicato nei libri contabili delle ricorrenti e non avevano motivo di cercare altre fonti per stabilire il periodo di ammortamento riferendosi ai periodi di ammortamento in vigore nell’industria dell’Unione.

141

Al riguardo, le ricorrenti osservano che è prassi costante della Commissione calcolare il periodo di ammortamento nell’industria in questione in base al periodo di ammortamento utilizzato dagli esportatori considerati, ma non riferendosi alla prassi di altri soggetti interessati.

142

Le ricorrenti fanno quindi valere che il periodo normale di ammortamento nell’industria in questione si sarebbe dovuto fissare in [riservato] anni, secondo una media aritmetica, e in [riservato] anni, secondo una media ponderata. Le ricorrenti contestano il fatto che sia stabilita una media tra il periodo di ammortamento in Cina e il periodo di ammortamento in vigore presso i produttori dell’Unione o nell’industria dell’Unione.

143

Peraltro, le ricorrenti ritengono che, nel controricorso, il Consiglio abbia fornito una spiegazione diversa da quella fornita dalla Commissione nel corso dell’inchiesta e che, di conseguenza, fosse difficile determinare il riferimento preso in considerazione per calcolare il periodo di ammortamento.

144

Il Consiglio sostiene che, per calcolare il periodo di ammortamento applicabile all’industria cartaria, la Commissione ha fatto ricorso alla media aritmetica dei periodi di ammortamento segnalati dai produttori che hanno collaborato e dai produttori dell’Unione, che dà come risultato un periodo medio di 15 anni (v. considerando 344 del regolamento impugnato).

145

Il Consiglio fa valere che le ricorrenti si limitano a riprodurre gli argomenti dedotti durante l’inchiesta, che non hanno segnalato un periodo di ammortamento di [riservato] anni, ma un periodo compreso tra [riservato] e [riservato] anni, e che non dimostrano che le istituzioni dell’Unione hanno seguito una prassi costante nel corso di periodi precedenti, la quale non crea inoltre obblighi giuridici di valutare tutti i casi futuri allo stesso modo.

146

Occorre rilevare che le ricorrenti contestano la base per il calcolo del periodo di ammortamento, da un lato, e il risultato del calcolo, dall’altro.

147

In primo luogo, per quanto riguarda la base per il calcolo del periodo di ammortamento, si deve rammentare che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base prevede che:

«Qualora la sovvenzione possa essere concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al periodo normale di ammortamento di tale capitale nel settore in questione».

148

Da tale disposizione emerge che il periodo di ammortamento dei beni è stabilito nell’industria in questione, ossia l’industria della carta fine patinata, che non può essere rappresentata unicamente dalle ricorrenti.

149

Come emerge dal considerando 344 del regolamento impugnato:

«Il periodo di ammortamento dichiarato dal gruppo APP è stato determinato ai fini contabili e finanziari. Altri produttori esportatori che hanno collaborato e l’industria dell’Unione hanno dichiarato periodi di ammortamento diversi. Perciò la Commissione, conformemente alla propria prassi abituale e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, ai fini di questo calcolo ha fissato per la vita economica dei macchinari un periodo di 15 anni, che viene considerato dall’industria interessata il periodo “normale” di ammortamento».

150

Al riguardo, la circostanza che le istituzioni abbiano preso in considerazione l’industria dell’Unione e i produttori esportatori che hanno collaborato non può essere qualificata come errore manifesto di valutazione delle istituzioni dell’Unione.

151

Si deve ritenere che, se le istituzioni dell’Unione dovessero calcolare il periodo normale di ammortamento unicamente in base a dati contabili o finanziari delle ricorrenti, ne deriverebbe che tale periodo sarebbe più lungo rispetto alla realtà, il che comporterebbe una diminuzione dell’importo della sovvenzione.

152

Quanto alla prassi decisionale della Commissione, invocata dalle ricorrenti a sostegno dei loro argomenti, occorre rilevare che tale prassi non funge da contesto normativo per determinare il periodo normale di ammortamento, in quanto la Commissione, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, dispone di un ampio potere discrezionale nel cui esercizio essa non è vincolata da sue precedenti valutazioni.

153

Tuttavia, occorre sottolineare che la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, tra i quali è compreso il principio della parità di trattamento che implica che essa non può trattare situazioni analoghe in maniera differente o situazioni diverse in maniera identica, a meno che siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., per analogia, sentenza della Corte del 28 giugno 1990, Hoche, C-174/89, Racc. pag. I-2681, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

154

Dall’esame degli esempi forniti dalle ricorrenti risulta che la Commissione ha potuto calcolare il periodo normale di ammortamento in vari modi. Nel procedimento che ha dato luogo al regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea (GU L 189, pag. 1), la Commissione ha calcolato il periodo normale di ammortamento in base a tutti i produttori esportatori indiani che avevano collaborato (considerando 25). Nel procedimento che ha dato luogo alla decisione n. 842/2002/CECA della Commissione, del 21 maggio 2002, recante modifica della decisione n. 284/2000/CECA che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l’altro, dell’India, e che accetta un impegno (GU L 134, pag. 18), la Commissione ha calcolato il periodo normale di ammortamento in base all’industria del prodotto in questione (considerando 23). Infine, nel procedimento che ha dato luogo al regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, del 10 maggio 2005, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India (GU L 121, pag. 1), il periodo normale di ammortamento è stato calcolato in base al settore degli antibiotici (considerando 105).

155

Nella decisione 90/266/CEE della Commissione, del 13 giugno 1990, recante accettazione di un impegno assunto dal governo tailandese nell’ambito della procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari della Tailandia (GU L 152, pag. 59), fatta valere dal Consiglio a titolo esemplificativo, la Commissione ha respinto il periodo di ammortamento indicato dagli esportatori tailandesi e ha preferito basarsi sul periodo di ammortamento segnalato dai produttori dell’Unione (considerando 43).

156

Dalle suesposte considerazioni emerge che, in realtà, la prassi della Commissione consiste nel calcolare il periodo normale di ammortamento dei beni in base a più criteri di riferimento e non unicamente in base a elementi prodotti dalle ricorrenti. In tali circostanze, le istituzioni dell’Unione non sono incorse in alcun errore manifesto di valutazione nel prendere in considerazione l’industria dell’Unione.

157

In secondo luogo, per quanto riguarda il risultato del calcolo del periodo di ammortamento dei beni in questione, dal considerando 344 del regolamento impugnato emerge che il periodo normale di ammortamento è stato fissato in 15 anni.

158

Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono alcuna spiegazione a sostegno de loro argomento secondo il quale la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel calcolo del periodo normale di ammortamento dei beni in questione.

159

Infatti, le ricorrenti si limitano ad affermare che le istituzioni dell’Unione sarebbero incorse in un errore manifesto di valutazione in quanto avrebbero fissato il periodo normale di ammortamento in 15 anni.

160

In ogni caso, si deve ritenere anzitutto che tale argomento sia fondato su una premessa errata, dato che la Commissione ha preso in considerazione gli altri produttori esportatori che hanno collaborato e l’industria dell’Unione nel calcolo del periodo di ammortamento dei beni in questione, ossia macchinari e attrezzature.

161

Inoltre, occorre ricordare che la Commissione dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda la determinazione del metodo di calcolo finalizzato a fissare il periodo normale di ammortamento in 15 anni, corrispondente, nella fattispecie, alla media aritmetica.

162

Va precisato che la media aritmetica viene calcolata in base al numero di unità moltiplicato per il periodo di ammortamento, il tutto diviso per il numero totale di unità.

163

Come rileva il Consiglio, per i macchinari e le attrezzature, le ricorrenti hanno dichiarato periodi di ammortamento rispettivamente di [riservato] e di [riservato] anni per la GHS e di [riservato] anni per la GE.

164

A confronto, un altro produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha dichiarato un periodo di ammortamento di 10 e di 20 anni.

165

Il Consiglio rileva altresì, correttamente, che l’industria dell’Unione ha dichiarato periodi di ammortamento da 10 a 20 anni per quanto riguarda i macchinari.

166

Pertanto, dalle suesposte considerazioni risulta che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione fissando il periodo normale di ammortamento in 15 anni, ossia una durata superiore alla media aritmetica.

167

Infine, è errato l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il normale periodo medio di ammortamento dovrebbe essere fissato in [riservato] anni secondo una media aritmetica, e in [riservato] anni, secondo una media ponderata.

168

Infatti, il periodo di ammortamento non può raggiungere [riservato] o [riservato] anni in quanto, da un lato, le istituzioni dell’Unione hanno preso in considerazione l’industria dell’Unione che, in base alle informazioni trasmesse durante l’inchiesta, ha dichiarato un periodo normale di ammortamento da 10 a 20 anni, e, dall’altro, la somma dei periodi di ammortamento dei macchinari e delle attrezzature prodotti dalle ricorrenti è inferiore al periodo che esse tentano di far valere, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia calcolato in base a una media aritmetica o a una media ponderata.

169

Di conseguenza, le istituzioni non sono incorse in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il periodo normale di ammortamento dovesse essere fissato in 15 anni.

170

Pertanto, il quarto motivo deve essere integralmente respinto.

Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base

171

Le ricorrenti sostengono che le istituzioni dell’Unione hanno violato l’articolo 6, lettera b), del regolamento di base e sono incorse in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le ricorrenti beneficiassero di prestiti preferenziali, in quanto avrebbero dovuto confrontare i tassi di interesse applicati dalle banche statali con quelli che le ricorrenti avrebbero ottenuto sul mercato. Al riguardo, le ricorrenti ritengono che le istituzioni dell’Unione non abbiano esaminato se esse beneficiassero di una qualsiasi garanzia o di un sostegno statale a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

172

Le ricorrenti fanno valere che le istituzioni dell’Unione avrebbero tenuto conto arbitrariamente, nei loro confronti, del rating BB, utilizzando l’indice dell’agenzia di rating Bloomberg, anziché il rating A1 assegnato loro dall’agenzia Moody’s. A tal proposito, le ricorrenti ritengono che il fatto di beneficiare di un’eccellente solvibilità consenta loro di ottenere finanziamenti dalle banche cinesi a tassi interessanti.

173

Il Consiglio sostiene che la maggior parte delle principali banche cinesi sono statali e non possono stabilire liberamente i tassi di interesse dalle stesse applicati. Per tali motivi, esse non svolgono analisi del rischio sistemico e i tassi di interesse, che gli esportatori avrebbero potuto ottenere sul mercato cinese, non possono costituire tassi di riferimento validi per calcolare l’importo delle sovvenzioni concesse ai produttori esportatori mediante i prestiti preferenziali in parola.

174

Il Consiglio osserva che le istituzioni dell’Unione hanno ritenuto ragionevole istituire un tasso di riferimento appropriato applicando i tassi cinesi adeguati, ma non hanno potuto utilizzare tale metodo a causa della mancata trasmissione di informazioni relative alle politiche creditizie delle banche cinesi e alle modalità di concessione di prestiti ai produttori esportatori.

175

Il Consiglio fa valere che le istituzioni dell’Unione hanno applicato l’indice dell’agenzia Bloomberg tenendo conto del tasso di interesse che avrebbe potuto essere concesso alle ricorrenti in mancanza di trattamento preferenziale, mentre l’agenzia Moody’s a ha stabilito il suo rating dopo aver preso in considerazione il sostegno delle politiche della pubblica amministrazione.

176

In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 6, lettera b), del regolamento di base dispone quanto segue:

«Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

(…)

b)

il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi».

177

L’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base prevede che:

«Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili».

178

Al riguardo, si deve constatare che il governo cinese ha fornito informazioni limitate sull’azionariato e sulla proprietà delle banche in Cina, allorché il mercato finanziario cinese è caratterizzato dall’intervento pubblico in quanto la maggior parte delle principali banche è statale (v. considerando 84 del regolamento impugnato).

179

Infatti, il governo cinese si è limitato a rinviare alle relazioni annuali delle banche cinesi, le quali non sono sufficientemente dettagliate per l’inchiesta della Commissione.

180

Occorre ricordare, al riguardo, che, in seguito alla richiesta della Commissione, il governo cinese non ha fornito alcuna informazione sulla struttura del controllo statale sulle banche cinesi (banche di Stato o altre banche) e sulla difesa delle strategie o degli interessi pubblici per quanto riguarda l’industria cartaria (v. considerando 85, primo e terzo comma, del regolamento impugnato).

181

Si deve altresì constatare che, in seguito alla richiesta della Commissione, il governo cinese non ha fornito alcuna precisazione né alcuna giustificazione riguardo ai prestiti concessi dalle banche commerciali, a prescindere dal fatto che si trattasse di prestiti preferenziali o di altri prestiti specifici (v. considerando 87, secondo comma, del regolamento impugnato).

182

Occorre rilevare che il governo cinese non ha fornito alcun dato riguardante il sistema bancario cinese (v. considerando 88 del regolamento impugnato).

183

Peraltro, occorre rilevare che i governo cinese e i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno fornito dati relativi alle politiche creditizie delle banche cinesi né dati sulle modalità di concessione dei prestiti ai produttori esportatori (v. considerando 99 del regolamento impugnato).

184

Si deve constatare che le ricorrenti non contestano quanto precede.

185

Le ricorrenti non contestano neppure il fatto che le banche cinesi non possano fissare liberamente i tassi di interesse e non svolgano analisi del rischio sistemico del loro mercato finanziario.

186

Infatti, esse si limitano a sostenere che le istituzioni sarebbero incorse in un errore manifesto di valutazione in quanto non hanno confrontato i tassi applicati dalle banche statali con quelli che le ricorrenti avrebbero ottenuto sul mercato.

187

Orbene, dalle suesposte considerazioni risulta che, al momento dell’inchiesta, la Commissione ha fondato la sua valutazione su dati disponibili, ossia le relazioni annuali delle banche cinesi, uno studio del 2006 sul settore bancario in Cina effettuato dalla Deutsche Bank e le poche informazioni trasmesse dal governo cinese, dalle banche cinesi o dai produttori esportatori che hanno collaborato.

188

Si deve quindi constatare che le istituzioni dell’Unione non sono incorse in alcun errore manifesto di valutazione riguardo all’esistenza di un vantaggio sui prestiti concessi dalle banche cinesi, in quanto dette banche sono controllate dal governo ed esercitano l’autorità pubblica (v. considerando 85 del regolamento impugnato) e il governo cinese prevede norme specifiche per disciplinare le fluttuazioni dei tassi di interesse (v. considerando 87 del regolamento impugnato).

189

Dal considerando 89 del regolamento impugnato emerge che:

«[L]a Commissione conclude che il mercato finanziario in Cina è distorto dall’intervento pubblico e i tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altre istituzioni finanziarie coincidono probabilmente con i tassi di interesse pubblici. I tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altre istituzioni finanziarie non possono perciò essere considerati un riferimento commerciale adeguato nel determinare se i prestiti pubblici conferiscano un vantaggio».

190

Peraltro, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono elementi di prova né argomenti e si limitano a semplici affermazioni circa il fatto che i prestiti concessi dalle banche cinesi non costituiscano un vantaggio.

191

Si deve ritenere che, in base ai dati disponibili, la Commissione non sia incorsa in alcun errore manifesto di valutazione avendo fatto riferimento al rating BB dell’agenzia Bloomberg, corrispondente alle obbligazioni «non‑invesment grade‑speculative».

192

Infatti, dal considerando 324 del regolamento impugnato emerge che «le informazioni contenute [nelle valutazioni di merito del credito presentate dal gruppo APP] confermano in effetti le conclusioni della Commissione in merito al fatto che l’attuale stato finanziario degli esportatori è stato stabilito in presenza di una distorsione del mercato e che perciò non è stato possibile valutare l’affidabilità creditizia [A1 dell’agenzia Moody’s] degli esportatori cinesi a partire dal suo valore nominale».

193

È giocoforza constatare che, a sostegno del loro motivo, le ricorrenti non tentano di dimostrare che, in assenza di una distorsione del mercato, esse manterrebbero la loro situazione finanziaria attuale.

194

Pertanto, il quinto motivo deve essere respinto.

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base

195

Nell’ambito del loro sesto motivo, le ricorrenti affermano, in sostanza, che l’istituzione di misure compensative non era necessaria in quanto le sovvenzioni erano già state compensate con il rigetto della loro domanda diretta a ottenere lo status di società operante in un’economia di mercato nell’ambito del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo. Pertanto, l’inchiesta si sarebbe dovuta concludere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base.

196

Al riguardo, le ricorrenti fanno valere, da un lato, che, se nei loro confronti non fosse stato istituito alcun diritto compensativo, il livello del dazio complessivo sarebbe rimasto identico, con un limite massimo a livello del margine di pregiudizio, e, dall’altro, che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, relativo al cosiddetto principio del dazio inferiore, l’aliquota del dazio del 20 %, istituita ai sensi del regolamento che stabilisce un dazio antidumping definitivo, dovrebbe rimanere identica, indipendentemente dal fatto che i dazi compensativi siano istituiti o meno. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto presentare al Consiglio una proposta di chiusura dell’inchiesta antisovvenzioni.

197

Il Consiglio sostiene che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base non impone alle istituzioni di scegliere tra le misure antidumping e antisovvenzioni e non prescrive alcuna regola quanto alle modalità con cui questi due tipi di misure possono essere adeguatamente combinati, qualora tali misure non superino l’importo totale del dumping e delle sovvenzioni stabilite o il margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

198

Al riguardo, il Consiglio fa valere che le ricorrenti riconoscono che non sussiste alcun rischio che le inchieste parallele antidumping e antisovvenzioni abbiano effetti ingiusti sulle stesse.

199

In primo luogo, quanto alla presunta irricevibilità del presente motivo, dedotta dal Consiglio, occorre rilevare che le ricorrenti hanno precisato, tanto nell’oggetto del ricorso quanto nella loro domanda di annullamento, che esse si limitavano a contestare la legittimità del dazio antisovvenzioni definitivo imposto per la parte che le riguardava.

200

In tali circostanze, il presente ricorso di annullamento deve essere interpretato nel senso che esso ha ad oggetto soltanto l’annullamento parziale del regolamento impugnato, in quanto impone un dazio antisovvenzioni definitivo alle ricorrenti.

201

Alla luce di tutto quanto precede, occorre procedere all’esame del sesto motivo.

202

Dal considerando 6 del regolamento impugnato emerge che:

«Le analisi del pregiudizio condotte nell’attuale inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono identiche, poiché la definizione dell’industria dell’Unione, i produttori rappresentativi dell’Unione e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Per tale motivo le osservazioni relative al pregiudizio avanzate nei due procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi».

203

Occorre precisare, al riguardo, che le due inchieste riguardano il medesimo prodotto, ossia la carta fine patinata originaria della Cina.

204

Nel regolamento impugnato il Consiglio ha istituito misure antisovvenzioni (considerando 490 del regolamento impugnato), per le quali esso ha tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito (considerando 491 del regolamento impugnato), al fine di coprire i costi di produzione dell’industria dell’Unione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente realizzare in condizioni normali di concorrenza (considerando 492 del regolamento impugnato).

205

Al tal proposito, il Consiglio ha ritenuto che il profitto di riferimento dei denuncianti dovesse riflettere le elevate esigenze di investimento iniziale e il rischio connesso a tale industria ad alta intensità di capitale e che un margine di profitto corrispondente all’8 % del fatturato potesse essere considerato il valore minimo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere senza sovvenzioni pregiudizievoli (considerando 494 del regolamento impugnato) e che, su tale base, sia stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per i produttori dell’Unione. Quest’ultimo è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto dell’8 % al costo di produzione (considerando 495 del regolamento impugnato).

206

Pertanto, il Consiglio ha ritenuto che si dovesse istituire sulle importazioni del prodotto in esame un dazio compensativo definitivo a un livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l’aliquota di tale dazio compensativo doveva essere quindi fissata al livello dei margini di sovvenzione accertati, ossia il 12 % conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base (considerando 498 del regolamento impugnato).

207

Il Consiglio ha altresì ritenuto che, per quanto riguarda gli altri regimi di sovvenzioni, tenuto conto del principio del dazio inferiore applicato nella presente fattispecie e dell’importo delle sovvenzioni riscontrato nel corso dell’inchiesta condotta in parallelo, non si è ritenuto necessario esaminare ulteriormente se e in che misura le stesse sovvenzioni fossero compensate due volte laddove fossero istituiti simultaneamente dazi antidumping e dazi compensativi sullo stesso prodotto importato (considerando 500 del regolamento impugnato).

208

Nel regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo il Consiglio ha ritenuto che si sia tenuto conto, più in dettaglio, del costo dell’investimento e che il profitto di riferimento stabilito secondo questo ultimo metodo rispecchiasse le esigenze di investimenti iniziali rilevanti, nonché il rischio, che fanno parte di questa industria ad alta intensità di capitale in assenza di importazioni oggetto di dumping e/o di sovvenzioni. Si è ritenuto quindi che l’industria potesse raggiungere un profitto di riferimento dell’8 % in assenza di importazioni oggetto di dumping (considerando 158 del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo).

209

Il Consiglio ha concluso che doveva essere istituito un dazio definitivo sulle importazioni di importo corrispondente al margine più basso accertato, conformemente al principio del dazio inferiore, in quanto l’aliquota del dazio doveva essere fissata, nella fattispecie, al livello del pregiudizio accertato (considerando 160 del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo).

210

Il Consiglio ha ricordato che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), si è ritenuto necessario stabilire se, e in quale misura, l’importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivassero dalla stessa situazione (considerando 161 del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo).

211

Il Consiglio ha ritenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio fosse inferiore ai margini di dumping definitivi ma superiore ai margini di sovvenzione definitivi. Il Consiglio ha quindi ritenuto opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a livello dei margini di sovvenzione definitivi ed istituire un dazio antidumping definitivo che raggiungesse il livello di eliminazione del pregiudizio (considerando 164 del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo).

212

Interrogato in udienza sulle ragioni per cui le istituzioni dell’Unione avessero scelto di concentrarsi dapprima sulla sovvenzione e successivamente sul dumping, il Consiglio ha precisato che le sovvenzioni potevano essere un fattore di dumping, mentre il dumping non comportava la sovvenzione.

213

Il Consiglio ha ritenuto che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping non fosse stato istituito nella misura necessaria a rispondere al principio del dazio inferiore (considerando 165 del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo).

214

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo prevede che l’aliquota di tale dazio raggiunga il 20 %.

215

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo prevede che, per quanto riguarda l’aliquota del dazio antidumping, il 12 % non sarà riscosso per le ricorrenti, nella misura in cui l’importo corrispondente è riscosso a norma del regolamento impugnato.

216

L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo prevede che l’aliquota del dazio antidumping da istituire sia dell’8 %.

217

In primo luogo, da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base non impone alle istituzioni di scegliere tra le misure antidumping e le misure antisovvenzioni e non prescrive alcuna regola quanto alle modalità con cui questi due tipi di misure possano essere adeguatamente combinati, come esposto correttamente dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione. Tuttavia, le misure non devono superare l’importo totale del dumping e delle sovvenzioni stabilite o il margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base o dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. Peraltro, non incombe alla Commissione proporre al Consiglio la chiusura dell’inchiesta per il motivo che l’istituzione di dazi compensativi era irrilevante in quanto il margine di pregiudizio sarebbe rimasto invariato.

218

In secondo luogo, dato che il margine totale di sovvenzione stabilito per le ricorrenti era del 12 %, per un margine totale di dumping del 43,5 %, e che i dazi compensativi (12 %) e i dazi antidumping (8 %) definitivi hanno un limite massimo a livello del margine di pregiudizio comune, ossia il 20 %, si deve constatare che le misure istituite non superano il livello delle sovvenzioni, del dumping o del pregiudizio stabilito a seguito delle inchieste.

219

In terzo luogo, dato che la differenza tra i margini di dumping e di sovvenzione (31,5 %) è superiore all’importo dei dazi antidumping (8 %), la questione della coincidenza tra i dazi compensativi e i dazi antidumping non si pone neppure, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti.

220

Di conseguenza, il sesto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base

221

Il settimo motivo si compone di due parti.

222

La prima parte riguarda la violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto la Commissione ha escluso dalla valutazione del pregiudizio uno dei cinque produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta, e ciò senza fornire alcuna giustificazione.

223

La seconda parte riguarda la violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto la Commissione si è avvalsa dei dati trasmessi da quattro produttori rappresentativi, e non già dei dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso, quando ha valutato i cosiddetti indicatori microeconomici.

224

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, «[l]’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo[, da un lato,] del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario; e[, dall’altro,] dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria».

225

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in materia di politica commerciale comune e, specialmente, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare [v., in tal senso, sentenze della Corte del 4 ottobre 1983, Fediol/Commissione, 191/82, Racc. pag. 2913, punto 26; del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Racc. pag. I-7723, punto 40; del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C-535/06 P, Racc. pag. I-7051, punto 85, e del Tribunale del 18 settembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11, punto 134].

226

Secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del pregiudizio presuppone l’esame di questioni economiche complesse. Nel procedere a tale esame le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale [sentenza della Corte del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2069, punto 86; sentenze del Tribunale del 28 settembre 1995, Ferchimex/Consiglio, T-164/94, Racc. pag. II-2681, punto 131, e del 14 marzo 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, T-107/04, Racc. pag. II-669, punto 43, e Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, cit. supra al punto 225, punto 135].

227

Il giudice dell’Unione deve quindi limitare il suo sindacato alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti e dell’insussistenza di sviamento di potere [sentenze del Tribunale Ferchimex/Consiglio, cit. supra al punto 226, punto 67; del 28 ottobre 1999, EFMA/Consiglio, T-210/95, Racc. pag. II-3291, punto 57; Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, cit. supra al punto 226, punto 43, e Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, cit. supra al punto 225, punto 136].

228

Inoltre spetta alle ricorrenti fornire gli elementi di prova che consentano al Tribunale di constatare che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione manifesto nella valutazione del pregiudizio [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, T-35/01, Racc. pag. II-3663, punto 119, e del 4 ottobre 2006, Moser Baer India/Consiglio, T-300/03, Racc. pag. II-3911, punto 140, e giurisprudenza ivi citata; sentenza Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, cit. supra al punto 225, punto 137].

Sulla prima parte, vertente sulla presunta assenza di giustificazioni dell’esclusione di un produttore finlandese ai fini della valutazione del pregiudizio

229

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, sebbene non abbia proceduto a un campionamento, la Commissione ha limitato l’analisi di più indicatori di pregiudizio classificati come microeconomici, in quanto solo i quattro denuncianti sono stati controllati e considerati rappresentativi dell’industria dell’Unione. Al riguardo, la Commissione non avrebbe giustificato l’esclusione di un produttore finlandese.

230

Le ricorrenti fanno valere che, non tenendo conto, nella valutazione del pregiudizio, di un produttore dell’Unione che presentava un andamento di segno positivo e considerando rappresentativi soltanto i quattro produttori denuncianti, la Commissione non ha effettuato un «esame obiettivo» dei fatti ad essa sottoposti nel senso descritto dall’organo di appello dell’OMC.

231

Il Consiglio sostiene che la Commissione non ha ignorato la collaborazione del produttore finlandese in questione, dato che, per quanto riguarda l’analisi degli indicatori di pregiudizio microeconomici, quest’ultimo non ha mai trasmesso i dati necessari e che, per quanto riguarda l’analisi degli indicatori di pregiudizio macroeconomici, i dati relativi a detto produttore rientravano nelle informazioni trasmesse dalla Cepifine.

232

Il Consiglio fa valere che la produzione del produttore finlandese in questione rappresentava, tutt’al più, solo l’1,4 % della produzione dell’industria dell’Unione e che le cifre trasmesse, benché indicassero un certo andamento positivo, non potevano contraddire l’analisi del pregiudizio relativa all’insieme dei produttori dell’Unione.

233

Il Consiglio evidenzia il fatto che un campionamento può essere effettuato solo se le imprese che hanno scelto di collaborare sono talmente numerose da rendere impossibile lo svolgimento di un’inchiesta presso ognuna di esse. In ogni caso, le imprese che hanno collaborato erano rappresentative dell’industria dell’Unione.

234

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve stabilire se, come sostengono le ricorrenti, la Commissione abbia omesso effettivamente di procedere a un esame della valutazione del pregiudizio fondandosi su elementi di prova obiettivi, in quanto ha escluso un produttore finlandese dell’industria dell’Unione che presentava dati di segno positivo.

235

Al riguardo, le ricorrenti producono una lettera, inviata il 18 marzo 2010, in cui la Commissione ha chiesto al produttore finlandese in questione di presentare le sue osservazioni e alla quale quest’ultimo ha risposto con una lettera del 30 aprile 2010 da cui emerge che non ha subito alcun pregiudizio. A tal proposito, le ricorrenti hanno fatto valere, nel corso dell’inchiesta, che la Commissione non poteva ignorare senza un ragionevole motivo la collaborazione di tale produttore.

236

Occorre rilevare che, nell’ambito dei procedimenti antisovvenzioni, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti, che devono fornire loro le informazioni necessarie nel termine assegnato (v., per analogia, sentenza del Tribunale EFMA/Consiglio, cit. supra al punto 227, punto 71).

237

Come osservano le ricorrenti, al considerando 13 del regolamento impugnato si menziona il fatto che «[l]e risposte ai questionari e altre osservazioni sono pervenute da due gruppi di produttori esportatori cinesi, da CEPIFINE, dai quattro produttori denunzianti dell’Unione e da un altro produttore dell’Unione, da 13 importatori e operatori commerciali indipendenti, da 5 utilizzatori e da un’associazione dell’industria tipografica».

238

Orbene, dal considerando 53 del regolamento impugnato emerge che solo quattro produttori dell’Unione si sono manifestati entro i termini fissati nell’avviso di apertura.

239

Dal considerando 389 del regolamento impugnato emerge che «[n]ella presente inchiesta l’industria dell’Unione è stata definita a livello di produttori dell’Unione che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione, indipendentemente dal fatto che [essi] abbiano appoggiato la denuncia o collaborato all’inchiesta».

240

Dal considerando 372 del regolamento impugnato emerge che «[d]urante il [periodo d’inchiesta] il prodotto simile è stato fabbricato nell’Unione da 14 produttori noti e da alcuni altri piccoli produttori» e che, [s]econdo le stime, i dati forniti da CEPIFINE riguardano il 98 % della produzione dei produttori dell’Unione».

241

Alla luce delle suesposte considerazioni, la situazione del produttore finlandese in questione è stata presa in considerazione per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, in quanto i dati trasmessi dalla Cepifine rappresentavano il 98 % della produzione dei produttori esportatori dell’Unione.

242

Tuttavia, per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, che possono essere valutati solo previa trasmissione dei dati da parte delle singole imprese, si deve constatare che il produttore finlandese in questione non ha risposto nei termini fissati dall’avviso di apertura.

243

La circostanza che il produttore finlandese non abbia risposto non può quindi costituire un’omissione nell’ambito di un esame concreto fondato su elementi di prova obiettivi della valutazione del pregiudizio.

244

Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

245

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le istituzioni non hanno adempiuto agli obblighi di motivazione alla luce dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

246

Il Consiglio ritiene che, per quanto riguarda il difetto di motivazione del regolamento impugnato, le ricorrenti non forniscano alcun elemento di prova.

247

Alla luce dell’esame effettuato nell’ambito della prima censura della prima parte, si deve concludere che non vi è stata neppure violazione delle disposizioni sia dell’articolo 296 TFUE che dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

248

Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

249

Ne consegue che la prima parte del presente motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte, vertente sulle modalità della presunta valutazione degli indicatori di pregiudizio microeconomici basata su quattro produttori rappresentativi dell’Unione

250

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha definito l’industria dell’Unione come costituita da quattordici membri della Cepifine mentre, nell’ambito dell’inchiesta, l’analisi della Commissione è stata limitata alla valutazione della situazione dei quattro produttori rappresentativi per quanto riguarda alcuni indicatori di pregiudizio.

251

Le ricorrenti fanno valere che taluni indicatori di pregiudizio, ossia gli indicatori microeconomici, riguardano un numero ristretto di produttori, vale a dire i quattro denuncianti e il produttore finlandese in questione, i quali sono gli unici ad aver risposto al questionario.

252

Secondo le ricorrenti, tale metodologia ha creato un’immagine falsata del pregiudizio, in quanto essa non corrisponde né alla situazione di un sottogruppo di produttori né a quella dei quattordici membri della Cepifine. Infatti, la Commissione non può procedere, da un lato, a una valutazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione per quanto riguarda alcuni indicatori e limitarsi, dall’altro, a una valutazione del pregiudizio subito solo da una parte rappresentativa dei produttori per quanto riguarda altri indicatori.

253

Le ricorrenti ritengono che i criteri utilizzati dalla Commissione per classificare gli indicatori di pregiudizio nelle categorie macroeconomiche e microeconomiche non siano logici. Inoltre, esse fanno valere che il regolamento impugnato non fornisce alcuna motivazione né alcuna spiegazione al riguardo.

254

Il Consiglio sostiene che l’industria dell’Unione è stata definita come l’insieme dei produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione, di cui fanno parte i quattordici membri della Cepifine.

255

Il Consiglio fa valere che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base non vieta l’analisi di diversi indicatori di pregiudizio con riferimento a diversi sottoinsiemi di produttori dell’Unione.

256

Il Consiglio ritiene che l’analisi soddisfi i criteri enunciati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, sia per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio microeconomici che per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio macroeconomici.

257

Il Consiglio reputa che la distinzione fissata tra i criteri di pregiudizio macroeconomici e microeconomici sia logica e si fondi su considerazioni pratiche, in particolare la disponibilità dei dati.

258

Va osservato che, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti non contestano né la pertinenza dei fattori e degli indicatori economici considerati dalle istituzioni nel valutare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, né l’analisi fattane dalla Commissione, quale risulta dai considerando 389 e 390 del regolamento impugnato.

259

Occorre ricordare che le ricorrenti contestano la classificazione degli indicatori e la metodologia utilizzata dalla Commissione.

260

L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base prevede quanto segue:

«L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito o dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante».

261

Per quanto riguarda i fattori macroeconomici, dal considerando 389 del regolamento impugnato emerge che «è prassi della Commissione valutare i fattori macroeconomici per l’indicazione del pregiudizio subito a livello dell’industria dell’Unione nel complesso (…), l’industria dell’Unione è stata definita a livello di produttori dell’Unione che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione (…), indipendentemente dal fatto che i produttori abbiano appoggiato la denuncia o collaborato all’inchiesta».

262

Al riguardo, dal considerando 385 del regolamento impugnato emerge che «[g]li elementi macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita e entità dei margini di sovvenzione compensabili) sono stati valutati a livello dell’intera industria dell’Unione, in base alle informazioni fornite da CEPIFINE».

263

Per quanto riguarda i fattori microeconomici, dal considerando 390 del regolamento impugnato emerge che tali fattori «sono analizzati a livello dei produttori rappresentativi dell’Unione, indipendentemente dal fatto che abbiano appoggiato la denuncia».

264

Al riguardo, dal considerando 386 del regolamento impugnato emerge che «[l]’analisi degli elementi microeconomici è stata condotta a livello dei produttori dell’Unione (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali) in base alle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi».

265

Occorre ricordare che, nell’ambito dei procedimenti antisovvenzioni, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti, che devono fornire loro informazioni necessarie nel termine assegnato (v. supra, punto 236).

266

Dalle suesposte considerazioni risulta che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha effettuato un’analisi dei diversi criteri con riferimento all’industria dell’Unione, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, e con riferimento alle singole imprese, per quanto riguarda gli indicatori microeconomici.

267

Infatti, gli indicatori macroeconomici sono stati valutati in base alle informazioni trasmesse dalla Cepifine, la quale copre il 98 % della produzione dei produttori dell’Unione.

268

Peraltro, gli indicatori microeconomici, che si fondano sulla disponibilità delle informazioni trasmesse dalle singole imprese, sono stati valutati in base alla trasmissione di dati effettuata dai quattro produttori denuncianti rappresentativi, escluso il produttore finlandese in questione che non si è manifestato entro i termini fissati.

269

Nell’ambito del loro potere discrezionale, nessun obbligo derivante dal regolamento di base impone alle istituzioni dell’Unione una classificazione dei criteri macroeconomici e microeconomici o il divieto di costituire sottogruppi di produttori, quando la Commissione procede a un esame obiettivo fondato su elementi di prova essi stessi obiettivi, come è avvenuto nel caso di specie.

270

È quindi giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono, a sostegno della loro censura, alcun elemento atto a dimostrare che la classificazione degli indicatori di pregiudizio e la metodologia della Commissione non abbiano consentito di procedere a un esame concreto fondato su elementi di prova obiettivi.

271

Pertanto, la censura deve essere respinta.

272

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione avrebbe dovuto procedere a un campionamento.

273

Dal considerando 28 del regolamento di base emerge che «[è] necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell’inchiesta entro i termini fissati».

274

Orbene, come rileva il Consiglio, la Commissione non era tenuta, nella presente fattispecie, a ricorrere al metodo del campionamento (v. supra, punto 233).

275

Infatti, in forza del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione riconosciuto dalla giurisprudenza, la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione dato che solo quattro produttori rappresentativi hanno contribuito all’inchiesta.

276

Pertanto, la censura deve essere respinta.

277

In terzo luogo, è giocoforza constatare che le ricorrenti si limitano a invocare il fatto che il regolamento impugnato è viziato da un difetto di motivazione senza tuttavia fornire un qualsiasi elemento che consenta di individuare una presunta violazione dell’articolo 296 TFUE.

278

La censura deve essere quindi respinta.

279

Pertanto, la seconda parte deve essere respinta.

280

Di conseguenza, il settimo motivo deve essere respinto nel suo insieme.

Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, lettera d), e dell’articolo 15 del regolamento di base

281

In primo luogo, le ricorrenti fanno notare al Tribunale che «è solo in una fase assai avanzata del procedimento [che esse] sono venute a conoscenza della metodologia applicata dalla Commissione per giungere a un margine di profitto di riferimento dell’8 %».

282

Ammesso che si tratti di un argomento, le ricorrenti non dimostrano che tale presunta tardività ha pregiudicato la possibilità per le stesse di far conoscere utilmente il loro punto di vista e ha violato i loro diritti della difesa.

283

Pertanto, e nei limiti in cui le ricorrenti intendano, in sostanza, far valere la violazione dei diritti della difesa, tale censura deve essere respinta.

284

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 2, lettera d), e l’articolo 15 del regolamento di base in quanto ha considerato un profitto di riferimento dell’8 %.

285

Occorre ricordare che l’articolo 2, lettera d), del regolamento di base dispone che «per “pregiudizio” si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria».

286

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che «[l]’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria [dell’Unione]».

287

Dalla lettura dei suddetti articoli risulta che il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto a eliminare il pregiudizio di cui trattasi deve essere limitato al margine di profitto che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni sovvenzionate (considerando 494 del regolamento impugnato). L’attribuzione all’industria dell’Unione di un margine di profitto che essa non avrebbe potuto conseguire in assenza di sovvenzioni non sarebbe conforme all’articolo 2, lettera d), e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento base (v., per analogia, sentenza EFMA/Consiglio, cit. supra al punto 227, punto 60).

288

Le ricorrenti fanno valere che il profitto di riferimento è stato calcolato in base a ciò che è stato considerato come rendimento adeguato del capitale (investito) per l’industria cartaria dell’Unione piuttosto che sul margine effettivamente realizzabile in assenza di importazioni sovvenzionate, margine quest’ultimo, che deve essere limitato al margine di profitto che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di concorrenza.

289

La questione consisterebbe non già nello stabilire se un margine di profitto di riferimento dell’8 % sia sufficiente per coprire gli investimenti e i rischi assunti, bensì nello stabilire se siffatto margine di profitto sia realizzabile in assenza delle importazioni sovvenzionate. Occorre comprendere tale argomento in quanto riguarda un errore manifesto di valutazione nel calcolo del margine di profitto.

290

Il Consiglio sostiene che esiste un nesso tra il rendimento adeguato del capitale di un’industria in particolare e i profitti che possono essere conseguiti in condizioni di mercato normali e non falsate, in quanto i settori industriali ad alta intensità di capitale, che necessitano di investimenti iniziali elevati, investiranno soltanto se possono ottenere un ritorno sufficiente.

291

Come risulta da una costante giurisprudenza, trattandosi della valutazione di una situazione economica complessa, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale nella determinazione del margine di profitto adeguato. Il giudice dell’Unione deve quindi limitare il suo sindacato alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’insussistenza di sviamento di potere (sentenze EFMA/Consiglio, cit. supra al punto 227, punto 57, e Ferchimex/Consiglio, cit. supra al punto 226, punto 67).

292

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre esaminare se il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione nel calcolo del margine di profitto.

293

Va ricordato che spetta alle ricorrenti fornire elementi di prova che consentano al Tribunale di constatare che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione ai sensi della giurisprudenza [v., in tal senso, sentenze del Tribunale Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit. supra al punto 228, punto 119, e Moser Baer India/Consiglio, cit. supra al punto 228, punto 140 e giurisprudenza ivi citata; sentenza Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, cit. supra al punto 225, punto 137].

294

Dal considerando 494 del regolamento impugnato emerge che:

«Il profitto perseguito, quale indicato nella denuncia e nella successiva richiesta del denunziante, è stato esaminato in base alle risposte al questionario e alle visite di verifica presso i produttori rappresentativi dell’Unione. Si è ritenuto che il profitto perseguito avrebbe dovuto rispecchiare le elevate esigenze di investimento iniziale e il rischio connesso a questa industria ad alta intensità di capitale in assenza di importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni. Si è tenuto conto anche degli investimenti nei macchinari. Un margine di profitto dell’8 % del fatturato è stato considerato il valore minimo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere senza sovvenzioni pregiudizievoli».

295

Si deve constatare che le ricorrenti contestano unicamente il fatto che, nel calcolo del margine di profitto, la Commissione abbia inserito considerazioni relative alla copertura degli investimenti e dei rischi assunti.

296

Occorre rilevare che le istituzioni, allorché si avvalgono del potere discrezionale loro conferito dal regolamento di base, non sono tenute a specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intendono adottare in ogni situazione concreta, anche nei casi in cui esse adottino nuove scelte di principio (sentenza Thai Bicycle/Consiglio, cit. supra al punto 71, punto 68; v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte del 5 ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio, 250/85, Racc. pag. 5683, punti 28 e 29, e Nakajima/Consiglio, cit. supra al punto 226, punto 118).

297

Nella fattispecie, occorre rilevare che la Commissione ha tenuto conto di vari criteri, quali le risposte al questionario, il costo dell’investimento, i rischi assunti, la circostanza che l’industria sia ad alta intensità di capitale e l’esclusione delle vendite all’esportazione di una società appartenente a un produttore esportatore che ha collaborato.

298

Come rileva il Consiglio, le ricorrenti «non affermano (…) che uno qualsiasi di tali fattori sia viziato da errore o non affidabile».

299

Si deve constatare che le ricorrenti non contestano l’affermazione del Consiglio secondo la quale «esiste evidentemente un nesso tra il rendimento adeguato del capitale di un’industria in particolare e i profitti che possono essere conseguiti in condizioni di mercato normali e non falsate».

300

Tuttavia, esse fanno valere che l’obiettivo dell’imposizione di dazi antisovvenzioni è non già di ristabilire un prezzo a un livello normale e non falsato, bensì di ristabilirlo al livello che si sarebbe potuto raggiungere in assenza delle importazioni sovvenzionate.

301

Non sussistono elementi che consentano di concludere che la Commissione avrebbe perseguito l’obiettivo di imporre dazi compensativi al fine di ristabilire un prezzo a un livello normale e non falsato.

302

Le ricorrenti fanno valere che, al punto 356 della denuncia antisovvenzioni, la Cepifine afferma che i produttori europei all’interno dell’associazione avrebbero potuto ottenere un profitto del 5 % in assenza delle importazioni sovvenzionate.

303

Tuttavia, non emerge neppure da tale denuncia che la Commissione abbia imposto dazi compensativi con l’obiettivo di ristabilire un prezzo a un livello normale e non falsato.

304

Nell’ambito del loro potere discrezionale, le istituzioni dell’Unione hanno ritenuto che, in assenza delle importazioni sovvenzionate, fosse possibile raggiungere il margine di profitto dell’8 %.

305

Pertanto, si deve ritenere che la Commissione abbia chiaramente stabilito che il profitto di riferimento dell’8 % fosse considerato il livello che l’industria avrebbe potuto raggiungere in assenza di importazioni sovvenzionate (v. supra, punto 294).

306

In ogni caso, è giocoforza constatare che le ricorrenti si limitano a rinviare agli elementi di prova contenuti nel fascicolo amministrativo del procedimento e non forniscono alcun elemento che consenta di individuare un qualsiasi errore manifesto di valutazione delle istituzioni dell’Unione in quanto esse avrebbero imposto dazi compensativi con l’unico obiettivo di ristabilire un prezzo a un livello normale e non falsato.

307

Pertanto, la censura deve essere respinta.

308

In terzo luogo, a sostegno dei loro argomenti, le ricorrenti fanno valere che, nel corso del 2005, ossia prima del periodo di inchiesta, il margine di profitto medio dei denuncianti era pari al 2 %, mentre, nel 2009, ossia durante il periodo di inchiesta, il margine per il calcolo del profitto di riferimento era pari al 2,88 %.

309

Il Consiglio sostiene che le istituzioni dell’Unione non hanno potuto basarsi sui profitti realizzati dall’industria dell’Unione durante il periodo considerato, in quanto il settore in questione registrava perdite eccezionali imputabili a problemi strutturali. Dal fascicolo emerge che le ricorrenti non hanno contestato tali considerazioni.

310

Ai sensi del considerando 416 del regolamento impugnato:

«I quattro produttori rappresentativi dell’Unione hanno subito perdite nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 e la situazione finanziaria è diventata positiva solo nel 2009, quando il prezzo mondiale della pasta di carta, la principale materia prima, ha subito un calo straordinario a causa del rallentamento dell’economia. Il calo del prezzo della pasta di carta (20 %) è stato giudicato atipicamente elevato e ha contribuito in maniera diretta al miglioramento della situazione finanziaria durante il [periodo d’inchiesta]. È opportuno far notare che dopo il [periodo d’inchiesta] i prezzi sono tornati ai livelli precedenti al [periodo d’inchiesta]».

311

Ai sensi del considerando 457 del regolamento impugnato:

«Dall’inchiesta è tuttavia emerso che nel periodo in esame, in particolare nel 2008, l’industria dell’Unione, malgrado la ristrutturazione effettuata dai produttori, aveva subito perdite in quanto (…) non aveva potuto aumentare i propri prezzi a livelli superiori ai costi. Questa situazione è stata causata principalmente dalla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate aventi prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione».

312

Dal considerando 444 del regolamento impugnato emerge che «si è concluso che l’ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dalla [Cina] ha avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione».

313

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che l’importo del margine di profitto medio dei denuncianti, nel corso del 2005, fatto valere dalle ricorrenti, non è di per sé sufficiente a dimostrare che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione nella determinazione del margine di profitto in assenza delle importazioni in questione prima del periodo di inchiesta (v., in tal senso, sentenza EFMA/Consiglio, cit. supra al punto 227, punto 89).

314

Pertanto, la censura deve essere respinta.

315

Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l’ottavo motivo deve essere respinto.

Sul nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base

316

In via preliminare, occorre rilevare che le ricorrenti non contestano il fatto che la carta fine patinata impiegata nelle macchine per la stampa alimentate a fogli non sia intercambiabile con i rotoli per presse a bobina.

317

Occorre altresì rilevare che le ricorrenti non contestano il fatto che i rotoli impiegati nelle presse a bobina non siano intercambiabili con i rotoli adatti alle macchine per la stampa alimentate a fogli.

318

Le ricorrenti non contestano neppure il fatto che i rotoli per presse a bobina possano essere impiegati nelle macchine per la stampa alimentate a fogli dotate della tecnologia CutStar.

319

Le ricorrenti contestano la definizione del prodotto in esame là dove le istituzioni hanno escluso i rotoli per presse a bobina e hanno concluso che essi non erano intercambiabili con i rotoli da tagliare.

320

Il Consiglio sostiene che i rotoli per presse a bobina devono essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame, in quanto i diversi tipi di carta presentano caratteristiche fisiche distinte.

321

Il Consiglio fa valere che i diversi tipi di carta non sono intercambiabili e che le istituzioni dell’Unione hanno definito il prodotto in esame come carta adatta alle macchine per la stampa alimentate a fogli, indipendentemente dal fatto che si tratti di fogli di carta o di rotoli utilizzabili con le macchine CutStar.

322

Occorre quindi esaminare, per verificare l’intercambiabilità dei prodotti, se i rotoli per presse a bobina possano essere impiegati nelle macchine per la stampa alimentate a fogli dotate della tecnologia CutStar e se i rotoli adatti alle macchine per stampa alimentate a fogli possano essere impiegati nelle presse a bobina.

323

Dal considerando 19 del regolamento impugnato emerge che le ricorrenti hanno fatto valere che «i rotoli per macchine alimentate a bobina e quelli che rientrano nel campo di applicazione della presente inchiesta (rotoli da tagliare e fogli) presenta[va]no le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e non [erano] distinguibili gli uni dagli altri».

324

Al riguardo, le ricorrenti affermano di aver fornito in allegato al ricorso «elementi di prova concludenti dai quali emerge che le presse dotate del sistema CutStar possono utilizzare i due tipi di rotoli».

325

A termini del considerando 17 del regolamento impugnato:

«La [carta fine patinata] è costituita da carta e cartone di alta qualità ed è utilizzata di norma per la stampa di articoli destinati alla lettura quali riviste, cataloghi, rapporti annuali e annuari. Il prodotto in esame si presenta sotto forma sia di fogli che di rotoli adatti all’impiego nelle macchine per la stampa alimentate a fogli (del tipo “Cutstar”). I rotoli per le presse alimentate a fogli (rotoli da tagliare o “cutter roll”) sono destinati ad essere tagliati prima della stampa e sono quindi considerati sostituibili con i fogli e in diretta concorrenza con questi ultimi».

326

Il considerando 18 del regolamento impugnato indica che i rotoli per presse a bobina, esclusi dal prodotto in esame, sono «di norma inseriti direttamente nelle macchine e non vengono pretagliati».

327

Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti si limitano ad affermare che le istituzioni dell’Unione sarebbero incorse in un errore manifesto di valutazione nella definizione del prodotto in esame senza tuttavia fornire elementi a sostegno dei loro argomenti.

328

Infatti, le ricorrenti non forniscono alcun elemento atto a dimostrare che la carta fine patinata in rotoli possa essere impiegata nelle presse a bobina, per le caratteristiche o fisiche o tecniche, quali la resistenza allo strappo o l’intercambiabilità dal punto di vista economico.

329

Secondo una giurisprudenza costante, la definizione del prodotto in esame nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni ha l’obiettivo di agevolare l’elaborazione dell’elenco dei prodotti che, se del caso, saranno assoggettati ai dazi compensativi. Ai fini di questa operazione, le istituzioni dell’Unione possono tener conto di vari fattori, quali, in particolare, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità [v., per analogia, sentenze del Tribunale del 13 settembre 2010, Whirlpool Europe/Consiglio, T-314/06, Racc. pag. II-5005, punto 138; del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./Commissione, T-369/08, Racc. pag. II-6283, punto 82, e del 10 ottobre 2012, Gem‑Year et Jinn‑Well Auto‑Parts (Zhejiang)/Consiglio, T‑172/09, punto 59].

330

A termini del considerando 20 del regolamento impugnato:

«[L]’inchiesta ha confermato che la carta per macchine alimentate a bobina e quella per macchine alimentate a fogli presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse, quali l’umidità e la rigidità. L’inchiesta ha inoltre confermato che le caratteristiche tecniche sopra elencate al considerando 18 apparten[evano] esclusivamente ai rotoli adatti all’impiego nelle presse a bobina. A causa di tali differenze, la carta per macchine alimentate a bobina e quella per macchine alimentate a fogli non possono essere utilizzate nello stesso tipo di macchine per la stampa e non sono quindi intercambiabili. Si noti che tutte le parti hanno convenuto che i due tipi di carta risultano diversi in termini di resistenza superficiale e resistenza alla trazione».

331

Orbene, dal considerando 35 del regolamento impugnato emerge che «gli ulteriori criteri, sopra stabiliti ai considerando 18 e 20, non sono stati contestati dal produttore esportatore interessato».

332

Occorre rilevare che la determinazione del prodotto simile non è stata contestata.

333

Pertanto, le disposizioni del regolamento di base, relative alla definizione del prodotto in esame, non sono state violate, cosicché la presente censura deve essere respinta.

334

Per quanto riguarda la definizione dell’industria dell’Unione e la legittimazione ad agire nel procedimento antisovvenzioni, le ricorrenti fanno valere che la definizione errata del prodotto in esame è stata utilizzata ai fini della definizione dell’industria dell’Unione che realizza il prodotto simile e della valutazione del pregiudizio subito da tale industria.

335

A termini del considerando 374 del regolamento impugnato:

«Come indicato al considerando 19, una parte interessata ha dichiarato che la [carta fine patinata] per macchine alimentate a bobina avrebbe dovuto far parte dell’ambito della presente inchiesta. Su tale base, la stessa parte sosteneva che l’industria dell’Unione autrice della denuncia non avesse un grado di sostegno sufficiente nel presente procedimento. Tuttavia, sulla scorta delle conclusioni di cui ai considerando 22 e 25, ovvero che la [carta fine patinata] per macchine alimentate a bobina e [quella] per macchine alimentate a fogli sono due prodotti distinti, tale argomentazione è stata respinta».

336

Come rileva il Consiglio, il motivo meriterebbe di essere esaminato solo nel caso in cui la definizione del prodotto in esame fosse errata.

337

Orbene, dalle suesposte considerazioni risulta che le istituzioni dell’Unione non sono incorse in alcun errore manifesto di valutazione nella definizione del prodotto in esame.

338

Pertanto, la presente censura è priva di premessa.

339

Inoltre, è giocoforza constatare che le ricorrenti si limitano ad affermare che le istituzioni dell’Unione avrebbero violato l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 10 e l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, senza tuttavia fornire elementi a sostegno dei loro argomenti.

340

Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

341

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 296 TFUE, le ricorrenti fanno valere che le istituzioni dell’Unione non hanno adempiuto all’obbligo di motivazione del regolamento impugnato, in quanto il silenzio di dette istituzioni sull’intercambiabilità dei due prodotti in esame, quando sono impiegati in macchine dotate di un’apparecchiatura del tipo CutStar, ha impedito alle ricorrenti di difendere efficacemente dinanzi al Tribunale la loro affermazione secondo la quale il sistema CutStar rende intercambiabili i rotoli per presse a bobina e i rotoli da tagliare e di contestare una decisione importante che incideva notevolmente sulla legittimazione ad agire e sulla valutazione del pregiudizio nonché sul risultato dell’inchiesta.

342

Occorre ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, Racc. pag. I-8947, punto 147 e giurisprudenza ivi citata).

343

Al riguardo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit. supra al punto 342, punto 146 e giurisprudenza ivi citata).

344

Pertanto, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit. supra al punto 342, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

345

Si deve ritenere infondata la censura secondo cui il regolamento impugnato non sarebbe motivato o sarebbe insufficientemente motivato a causa dell’eventuale silenzio delle istituzioni dell’Unione sull’intercambiabilità dei prodotti in esame.

346

Infatti, le istituzioni dell’Unione hanno esaminato la circostanza che la carta fine patinata in fogli o in rotoli per macchine alimentate a fogli e i rotoli per presse a bobina costituivano gruppi distinti e non erano intercambiabili (considerando 20 del regolamento impugnato), sia dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e tecniche, in quanto il considerando 20 del regolamento impugnato conferma il considerando 18 del regolamento impugnato, in particolare per quanto riguarda la resistenza allo strappo nonché la rigidità come criteri distintivi pertinenti (considerando 18, 35 e 40 del regolamento impugnato), sia dal punto di vista economico (considerando 22 del regolamento impugnato).

347

Le istituzioni dell’Unione non hanno quindi violato l’articolo 296 TFUE, dal momento che le ricorrenti potevano chiaramente individuare gli elementi presi in considerazione nel regolamento impugnato per giungere alla conclusione del difetto di intercambiabilità tra i rotoli da tagliare per macchine alimentate a fogli e i rotoli per presse a bobina.

348

Pertanto, la censura deve essere respinta.

349

Di conseguenza, da tutte le suesposte considerazioni risulta che il nono motivo deve essere respinto.

Sul decimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base

350

In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, in forza del principio di non imputazione, il regolamento impugnato è viziato da un difetto di motivazione, in quanto le istituzioni dell’Unione non hanno fornito spiegazioni pertinenti né una motivazione sufficiente riguardo al fatto che il prezzo non pregiudizievole non superava quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e/o di dumping.

351

Orbene, occorre rilevare che le istituzioni dell’Unione hanno chiaramente motivato il risultato del test di non imputazione dal momento che hanno proceduto alla valutazione dell’incidenza di altri fattori sul pregiudizio, quali l’evoluzione del consumo sul mercato dell’Unione (considerando da 445 a 448 del regolamento impugnato), del prezzo delle materie prime (considerando da 449 a 451 del regolamento impugnato), dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (considerando 452 e 453 del regolamento impugnato), delle importazioni da altri paesi terzi (considerando da 454 a 456 del regolamento impugnato), nonché la sovraccapacità strutturale (considerando 457 e 458 del regolamento impugnato).

352

Pertanto, si deve ritenere che le istituzioni dell’Unione abbiano chiaramente motivato il fatto che non si potesse imputare agli altri fattori il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e/o di dumping e che, di conseguenza, il prezzo non pregiudizievole fosse stato determinato al fine di non superare quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato da tali importazioni.

353

Le ricorrenti fanno altresì valere che le istituzioni dell’Unione non si sono assicurate che il pregiudizio imputabile a fattori diversi dal dumping e dalle sovvenzioni non fosse preso in considerazione nella determinazione del livello del dazio istituito sulle loro importazioni, mentre alle suddette istituzioni incombeva l’onere di dimostrare che esse avevano proceduto a un’analisi di non imputazione.

354

Si deve constatare che le ricorrenti osservano semplicemente che il livello dei dazi istituiti è pari al 20 % e che il prezzo non pregiudizievole in base al quale è stata calcolata tale aliquota è stato ottenuto aggiungendo un margine di profitto dell’8 % ai costi di produzione.

355

Come rileva il Consiglio, le ricorrenti non contestano, in via di principio, l’approccio adottato dalle istituzioni dell’Unione riguardante il profitto di riferimento e non contestano neppure il fatto che quest’ultimo sia fissato al livello che l’industria dell’Unione potrebbe realizzare in assenza di importazioni sovvenzionate.

356

Al riguardo, occorre ricordare che le ricorrenti non contestano l’affidabilità di tali elementi.

357

Si deve quindi rilevare che le ricorrenti non contestano il livello dei dazi istituiti, giacché si limitano a richiamare il calcolo del margine di pregiudizio menzionato al considerando 499 del regolamento impugnato.

358

In ogni caso, occorre ricordare che le istituzioni dell’Unione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, hanno esaminato l’incidenza degli altri fattori noti che possono aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e hanno constatato che nessuno di essi era atto a interrompere il nesso causale stabilito tra le importazioni dalla Cina, oggetto di dumping, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione (considerando da 445 a 458 del regolamento impugnato). Le istituzioni dell’Unione hanno quindi soddisfatto le condizioni necessarie per l’adozione dei provvedimenti in questione.

359

Pertanto, la censura deve essere respinta.

360

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le istituzioni dell’Unione hanno sommariamente respinto tutte le cause di pregiudizio che erano state loro prospettate nel corso dell’inchiesta e diverse rispetto alle importazioni sovvenzionate.

361

Al riguardo, le ricorrenti si limitano a far valere, a titolo esemplificativo, che il pregiudizio subito non può essere interamente imputato alle importazioni dalla Cina, dato che, in presenza di una perdita di una quota di mercato del 5 % nel corso del periodo di inchiesta, le importazioni cinesi sono aumentate solo del 3 %, il che significa che un altro concorrente ha conquistato la quota di mercato, del 2 %, persa dall’industria dell’Unione. Pertanto, le ricorrenti non sono le uniche responsabili della perdita della quota di mercato e del pregiudizio che ne deriva.

362

Dato che si tratta di un argomento delle ricorrenti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a valutare se il pregiudizio che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni sovvenzionate e ad escludere invece ogni pregiudizio derivante da altri fattori (v., per analogia, sentenza della Corte dell’11 giugno 1992, Extramet Industrie/Consiglio, C-358/89, Racc. pag. I-3813, punto 16, e sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio, T-190/08, Racc. pag. II-7359, punto 188).

363

Va altresì ricordato che la questione se fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione presuppone la valutazione di questioni economicamente complesse, in ordine alla quale le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, il che implica che il giudice dell’Unione può esercitare un sindacato limitato su tale valutazione (v., per analogia, sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. supra al punto 363, punto 189).

364

Inoltre, spetta alle ricorrenti fornire gli elementi di prova che consentano al Tribunale di constatare che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nella valutazione del pregiudizio [v. sentenze Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit. supra al punto 228, punto 119, Moser Baer India/Consiglio, cit. supra al punto 228, punto 140 e giurisprudenza ivi citata, e Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, cit. supra al punto 225, punto 137].

365

Da tale giurisprudenza si deve dedurre che nella valutazione del pregiudizio sono prese in considerazione tutte le condizioni per la determinazione di detto pregiudizio, ivi compreso il nesso causale.

366

Orbene, le ricorrenti si limitano a formulare semplici affermazioni, per di più a titolo esemplificativo.

367

Pertanto, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono alcun elemento di prova a sostegno del loro argomento atto a dimostrare che le istituzioni dell’Unione sarebbero incorse in un errore di valutazione nella determinazione del nesso causale.

368

Ad abundantiam, come rileva il Consiglio, si deve constatare che le ricorrenti non contestano le conclusioni riguardanti i considerando 454 e 455 del regolamento impugnato secondo i quali le importazioni da altri paesi terzi non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

369

In terzo luogo, per quanto riguarda il deterioramento dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, le ricorrenti contestano l’affermazione delle istituzioni dell’Unione secondo la quale tale deterioramento non è la causa principale del pregiudizio subito dai produttori e, di conseguenza, non interrompe il nesso causale.

370

Come rileva il Consiglio, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha attenuato gli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate.

371

Infatti, al considerando 452 del regolamento impugnato si afferma in particolare quanto segue:

«Poiché le esportazioni svolgono un ruolo importante nel mantenere un tasso elevato di utilizzo degli impianti al fine di coprire gli alti costi fissi degli investimenti nei macchinari, si è concluso che, benché l’andamento delle esportazioni fosse peggiorato, il loro effetto è stato nel complesso positivo. Si conclude pertanto che, anche se il calo delle esportazioni può aver contribuito al deterioramento generale della situazione dell’industria dell’Unione, tali pratiche hanno d’altro canto continuato a mitigare le perdite sul mercato dell’Unione e non infirmano quindi il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate provenienti dalla [Cina] e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione».

372

Al riguardo, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono alcun elemento di prova atto a dimostrare che le istituzioni dell’Unione sarebbero incorse in un errore di valutazione nella determinazione del nesso causale.

373

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il decimo motivo deve essere respinto nel suo insieme.

374

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.

Sulle spese

375

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, dalla Cepifine, dalla Sappi Europe, dalla Burgo Group e dalla Lecta, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

376

La Commissione sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd et la Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Cepifine AISBL, dalla Sappi Europe SA, dalla Burgo Group SpA e dalla Lecta SA.

 

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

 

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2014.

Firme

Indice

 

Contesto normativo

 

Fatti

 

Indagine

 

Regolamento impugnato

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base

 

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, lettera d), dell’articolo 28 e dell’articolo 4 del regolamento di base

 

Sulla prima parte, vertente sull’utilizzo di Taiwan quale riferimento appropriato

 

Sulla seconda parte, vertente sulla presunta assenza di elementi di prova della specificità

 

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento di base

 

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base

 

Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base

 

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base

 

Sul settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base

 

Sulla prima parte, vertente sulla presunta assenza di giustificazioni dell’esclusione di un produttore finlandese ai fini della valutazione del pregiudizio

 

Sulla seconda parte, vertente sulle modalità della presunta valutazione degli indicatori di pregiudizio microeconomici basata su quattro produttori rappresentativi dell’Unione

 

Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, lettera d), e dell’articolo 15 del regolamento di base

 

Sul nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base

 

Sul decimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Dati riservati occultati.