SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

30 novembre 2009 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Regime d’assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale per gli anni 1994-2002 — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Vantaggio — Prescrizione — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Violazione delle forme sostanziali — Collegialità — Diritti della difesa e diritti procedurali dei terzi interessati»

Nelle cause riunite T-427/04 e T-17/05,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dai sigg. G. de Bergues, R. Abraham e dalla sig.ra S. Ramet, successivamente dal sig. de Bergues, dalle sig.re Ramet e E. Belliard, e infine dal sig. de Bergues, dalla sig.ra Belliard e dalla sig.na A.-L. Vendrolini, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa T-427/04,

France Télécom SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Gosset-Grainville e L. Godfroid, successivamente dagli avv.ti Godfroid, S. Hautbourg e M. van der Woude,

ricorrente nella causa T-17/05,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Buendía Sierra e C. Giolito, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom (GU 2005, L 269, pag. 30),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1. Norme applicabili agli aiuti di Stato

1

Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, salvo deroghe contemplate dal Trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2

L’art. 88, n. 2, CE dispone che, qualora la Commissione delle Comunità europee, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87 CE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

3

L’art. 88, n. 3, CE ha il seguente tenore:

«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87 [CE], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

4

Il Consiglio ha adottato, sulla scorta dell’art. 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE) il regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

5

L’art. 1 del regolamento n. 659/1999 contiene le seguenti definizioni:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

“aiuti” qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [87], paragrafo 1, [CE];

b)

“aiuti esistenti”:

(…)

iv)

gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;

(…)

c)

“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti (…);

d)

“regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e)

“aiuti individuali”: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

f)

“aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo [88], paragrafo 3, [CE];

(…)

h)

“interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

6

Dall’art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999, applicabile, ai sensi dell’art. 13, n. 1, dello stesso regolamento, agli aiuti illegali, discende che una «decisione negativa» constata l’incompatibilità di un aiuto di questo tipo con il mercato comune e osta alla sua attuazione.

7

L’art. 14 del regolamento n. 659/1999, relativo al recupero degli aiuti illegali, dispone quanto segue:

«1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2.   All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.   Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

8

Alla necessità di stabilire un termine di prescrizione alla scadenza del quale gli aiuti illegittimi non possono più dare luogo a recupero è rivolto il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999, il quale così recita: «considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero».

9

Le norme relative al termine di prescrizione e alle conseguenze della scadenza del detto termine sono stabilite dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999:

«1.   I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2.   Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.   Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».

2. Norme sull’adozione delle decisioni da parte della Commissione

10

L’art. 219 CE fissa le regole relative all’adozione delle decisioni da parte della Commissione. Detto articolo dispone quanto segue:

«Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 213 [CE].

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno».

11

L’art. 1 del regolamento interno della Commissione (GU 2000, L 308, pag. 26), applicabile nel caso di specie, ha il seguente tenore:

«La Commissione agisce come organo collegiale, secondo le disposizioni del presente regolamento e nel pieno rispetto degli orientamenti politici definiti dal presidente».

12

L’art. 4 del regolamento interno della Commissione precisa quanto segue:

«Le decisioni della Commissione sono prese:

a)

in riunione

oppure (…)

c)

mediante procedimento di delegazione orizzontale, secondo le disposizioni dell’articolo 13 (…)».

13

L’art. 13, secondo comma, del regolamento interno della Commissione così dispone:

«La Commissione può (…) incaricare uno od alcuni dei suoi membri, con il consenso del presidente, di adottare il testo definitivo di un atto o di una proposta da presentare alle altre istituzioni, il cui contenuto sostanziale sia stato già definito in riunione».

Fatti all’origine della controversia

1. Costituzione della France Télécom

14

La ricorrente, France Télécom SA, è una società per azioni di diritto francese avente come oggetto sociale segnatamente quello di garantire tutti i servizi di comunicazione elettronica nell’ambito dei rapporti interni e internazionali, di provvedere ai compiti che rientrano nel servizio pubblico e, in particolare, di fornire, se del caso, il servizio pubblico universale delle telecomunicazioni e i servizi obbligatori, di creare, sviluppare e gestire tutti i tipi di reti di comunicazione elettronica aperte al pubblico, nonché di predisporre e gestire tutti i tipi di reti di distribuzione dei servizi di radiodiffusione sonora, televisivi o multimediali.

15

Fino al 1990, le attività esercitate dalla France Télécom competevano ad una direzione del ministero francese responsabile delle Poste e Telecomunicazioni (PTT). La France Télécom è stata costituita, sotto forma di persona giuridica di diritto pubblico sui generis, a decorrere dal 1o gennaio 1991, con legge , 90-568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni (JORF , pag. 8069). In forza della legge , 96-660, relativa all’impresa nazionale France Télécom (JORF , pag. 11398) la France Télécom è stata trasformata, a decorrere dal , in un’impresa nazionale, della quale lo Stato, al momento dei fatti all’origine della presente controversia, deteneva, direttamente o indirettamente, oltre la metà del capitale sociale. La France Télécom era pertanto disciplinata dalla legge 90-568 e, per il resto, nei limiti in cui ciò non contrastava con detta legge, assoggettata alla normativa applicabile alle società per azioni.

2. Assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale

Regime generale della tassa professionale

16

La tassa professionale è un’imposta locale sulle attività produttive la cui disciplina è determinata per legge e codificata nel code général des impôts (codice generale delle imposte).

17

Ai sensi dell’art. 1447-I e dell’art. 1478-I del code général des impôts, la tassa professionale è dovuta ogni anno dalle persone fisiche e giuridiche che, al 1° gennaio, esercitino a titolo professionale un’attività autonoma.

18

Ai sensi dell’art. 1448 dello stesso codice, la tassa professionale è determinata in funzione della capacità contributiva dei soggetti passivi, valutata secondo criteri economici in relazione all’importanza delle attività da essi esercitate sul territorio dell’ente territoriale beneficiario.

19

Conseguentemente la tassa professionale è un’imposta le cui basi imponibili non sono costituite dall’utile ricavato tramite l’attività dell’impresa, bensì, al momento dei fatti all’origine della presente controversia, da una frazione del valore dei fattori di produzione — capitale e lavoro — impiegati dal contribuente in ciascun comune nel quale l’imposta viene liquidata.

20

Così, ai sensi dell’art. 1467, n. 1, dello stesso codice, nella sua versione in vigore ai fini delle imposte liquidate per gli anni 1994-2002, nel caso di persone giuridiche soggette all’imposta sulle società, la base imponibile della tassa professionale comprendeva, da una parte, il valore locativo delle immobilizzazioni materiali di cui il contribuente disponeva ai fini della sua attività professionale durante il periodo di riferimento e, dall’altra, una frazione dei salari corrisposti durante il periodo di riferimento.

21

Ai sensi dell’art. 1467 A del code général des impôts, il periodo di riferimento menzionato supra al punto 20 è il penultimo anno precedente a quello dell’imposizione, qualora l’esercizio coincida con l’anno civile, o, altrimenti, l’esercizio chiuso nel penultimo anno precedente a quello dell’imposizione.

22

L’art. 1473 del code général des impôts precisa che la tassa professionale viene liquidata in ciascun comune in cui il contribuente dispone di locali o di beni fondiari, tenendo conto del valore locativo dei beni in esso situati o ad esso connessi e dei salari corrisposti al personale.

23

Ai sensi dell’art. 1477 del code général des impôts le basi imponibili devono essere dichiarate dal contribuente.

24

Le aliquote applicate alle basi imponibili sono deliberate ogni anno dagli organi collegiali decisionali degli enti locali beneficiari dell’imposta — vale a dire, principalmente, dai consigli municipali, dai consigli generali e dai consigli regionali — alle condizioni previste dagli artt. 1636 B sexies e segg. del code général des impôts.

Norme applicabili alla France Télécom

Principio dell’assoggettamento alle imposte di diritto comune

25

La legge 90-568, da cui risultano la creazione della France Télécom (v. supra punto 15) e quella di La Poste, prevede, al suo capitolo IV, disposizioni particolari in tema di fiscalità.

26

L’art. 18 di detta legge dispone che, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 19 e 21, la France Télécom è soggetta alle imposte e tasse alle condizioni previste dall’art. 1654 del code général des impôts. Tale disposizione comporta, in linea di principio, l’assoggettamento della France Télécom, alle condizioni fissate dal diritto comune, alle imposte e alle tasse di qualsiasi natura cui sarebbero assoggettate imprese private che effettuino operazioni identiche.

Prelievo forfetario

27

L’art. 19 pone una prima deroga, temporanea, a tale principio. In forza di detta disposizione, infatti, fino al 1o gennaio 1994, la France Télécom doveva essere assoggettata soltanto alle imposte e tasse effettivamente sostenute dallo Stato. Conseguentemente, la France Télécom non era soggetta, in particolare, né all’imposta sulle società né alle imposte locali, tra cui la tassa professionale. In cambio, per gli anni 1991-1993, la France Télécom doveva versare un contributo determinato annualmente dalla legge finanziaria, entro il limite di un importo la cui base, al netto dell’attualizzazione, era pari al saldo conseguito dal bilancio allegato delle telecomunicazioni per il 1989 (in prosieguo: il «prelievo forfetario»).

Regime speciale d’imposizione

28

L’art. 21 della legge 90-568 concerneva il regime applicabile alla France Télécom e a La Poste in materia di imposte locali, a decorrere dal 1994.

29

Dall’art. 21, punto I, della legge 90-568 risultava che, dal 1994, la France Télécom era soggetta a tassazione, in deroga all’art. 1473 del code général des impôts (v. supra, punto 22), nel luogo della sua sede principale.

30

L’imposta, che ai fini del calcolo delle basi imponibili seguiva le norme generali previste dal code général des impôts (art. 21, punto I 2), era liquidata applicando un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali (art. 21, punto I 4).

31

Alla France Télécom veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9% anziché dell’8% a titolo di spese di gestione, vale a dire un importo addizionale prelevato dallo Stato a compensazione degli oneri sostenuti degli uffici tributari per le attività di formazione dei ruoli e di riscossione della tassa professionale per conto degli enti locali.

32

Il gettito dell’imposta doveva essere versato allo Stato, o, per la parte eccedente i tributi assolti per il 1994, adeguati ogni anno alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, al Fondo nazionale di perequazione della tassa professionale (art. 21, punto I 6).

33

Queste particolari modalità di imposizione con riguardo alla tassa professionale (in prosieguo: il «regime speciale d’imposizione») erano codificate all’art. 1635 sexies del code général des impôts. Non era previsto alcun termine finale per l’applicazione del regime speciale d’imposizione.

34

Nondimeno, per quanto concerne la France Télécom, l’art. 29 della legge 30 dicembre 2002, 2002-1575, relativa alla legge finanziaria per il 2003, ha abrogato il regime speciale d’imposizione a decorrere dalle imposizioni liquidate per il 2003.

3. Procedimento amministrativo

35

In data 13 marzo 2001, l’Associazione degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della France Télécom e di La Poste in base al diritto comune si è rivolta alla Commissione presentando una denuncia, secondo la quale il regime speciale d’imposizione costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La denunciante menzionava, in particolare, la perdita di entrate risultante, per taluni comuni, dall’applicazione di un’aliquota media ponderata nazionale.

36

In seguito a detta denuncia, il 28 giugno 2001, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento preliminare di esame del regime speciale d’imposizione e ha inviato alla Repubblica francese una richiesta di informazioni a tal riguardo.

37

Con lettera del 26 settembre 2001, la Repubblica francese ha risposto a tale richiesta di informazioni, affermando che il regime speciale d’imposizione non costituiva un aiuto di Stato, poiché non procurava alcun vantaggio alla France Télécom né comportava alcuna perdita di risorse per lo Stato.

38

Il 30 gennaio 2003, la Commissione ha adottato la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE in relazione, segnatamente, all’esenzione dalla tassa professionale di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1991 al 1993 e al regime speciale d’imposizione (in prosieguo: la «decisione di avvio»). La decisione di avvio è stata notificata alla Repubblica francese con lettera del . Su richiesta delle autorità francesi, la Commissione ha proceduto, il , alla notifica di una versione corretta di tale decisione. Nella decisione di avvio, la Commissione stimava il vantaggio procurato alla France Télécom in circa 1 miliardo di franchi francesi (FRF) per anno dal 1994 (punti 73 e 74). La decisione di avvio è stata pubblicata il (GU C 57, pag. 5).

39

Il 4 aprile 2003, poi il , la Repubblica francese ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio. Le autorità francesi contestavano in particolare la quantificazione dell’importo dell’aiuto e affermavano che il regime fiscale speciale della France Télécom doveva essere considerato nel suo complesso e, pertanto, l’analisi della Commissione doveva tener conto dell’importo del prelievo forfetario posto a carico della France Télécom per gli anni 1991-1993. La Repubblica francese riteneva, inoltre, che, nel suo complesso, il regime d’imposizione della France Télécom non costituisse un’esenzione fiscale, bensì un’imposizione organizzata con modalità specifiche, aliene alla problematica degli aiuti di Stato. In tale lettera, le autorità francesi presentavano anche una prima simulazione (in prosieguo: la «stima del »), basata su approssimazioni statistiche, dalla quale risultava che la France Télécom aveva subito un’imposizione in eccesso pari ad almeno 1,4 miliardi di euro, al netto dell’attualizzazione, nel periodo 1991-2002.

40

A seguito della decisione di avvio, tra il 21 marzo e il 30 aprile 2003, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di undici terzi interessati. La France Télécom, invece, non ha presentato osservazioni scritte in tale fase. Tali osservazioni sono state comunicate alla Repubblica francese con lettera del . Le autorità francesi hanno presentato i loro commenti in merito a dette osservazioni con lettere del 30 giugno e .

41

La Commissione ha, in seguito, ricevuto nuove informazioni da parte di vari terzi interessati. Essa ha chiesto chiarimenti supplementari alla Repubblica francese con lettera dell’11 settembre 2003. Le autorità francesi hanno risposto a tale richiesta con lettera del . Una nuova richiesta di informazioni è stata inviata alla Repubblica francese con lettera dell’, cui è stata data risposta con lettera del . La Commissione ha presentato una nuova richiesta di informazioni con lettera del .

42

In data 22 gennaio 2004 è stata organizzata una riunione tra i rappresentanti della Commissione, quelli della Repubblica francese e quelli della France Télécom.

43

Con lettera del 26 gennaio 2004, la Repubblica francese ha comunicato alla Commissione l’importo effettivo del versamento a titolo di tassa professionale alla quale la France Télécom era stata assoggettata per il 2003. Tale importo risultava inferiore alle valutazioni in base alle quali era stata effettuata la stima del .

44

Con lettera del 2 febbraio 2004, la Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni alla Repubblica francese, la quale vi ha risposto con lettera del .

45

Terzi interessati hanno presentato nuove osservazioni tra il 19 marzo e il . Queste sono state comunicate alla Repubblica francese il e il .

46

Il 1o giugno 2004, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese una richiesta di informazioni relativa alle eventuali imposte, diverse dalla tassa professionale e dall’imposta sulle società, da cui la France Télécom sarebbe stata esentata per gli anni 1991-1993.

47

Il 16 giugno 2004, in occasione di un incontro con i rappresentanti della Commissione e con quelli della France Télécom, i rappresentanti della Repubblica francese hanno fornito elementi preliminari di risposta al quesito rivolto con la lettera del .

48

La France Télécom ha presentato osservazioni il 22 giugno 2004.

49

Una riunione tra i rappresentanti della Commissione, quelli della Repubblica francese e quelli della France Télécom è stata organizzata il 23 giugno 2004.

50

La France Télécom ha presentato nuove osservazioni scritte il 30 giugno e il .

51

Con fax del 5 luglio 2004, la Repubblica francese, pur insistendo sul carattere approssimativo delle sue stime, ha sottoposto una nuova simulazione delle conseguenze finanziarie dell’applicazione del regime di assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale dal 1991 al 2002 (in prosieguo: la «stima del »). Dalla nuova stima, effettuata sulla base del versamento a titolo di tassa professionale cui la France Télécom era stata effettivamente assoggettata per il 2003, risultava che, nel corso di tale periodo, la France Télécom aveva subito un’imposizione in eccesso superiore ad EUR 1,7 miliardi al netto dell’attualizzazione.

52

Il 13, il , il e il , la Repubblica francese ha trasmesso due note esplicative e informazioni complementari relative, in particolare, al metodo applicato per stabilire la stima del .

4. Decisione impugnata

53

Il 19 e il 20 luglio 2004, in occasione della sua 1667a riunione, il collegio dei membri della Commissione ha approvato un progetto di decisione che dichiarava che la France Télécom aveva beneficiato di un aiuto di Stato a causa del regime speciale d’imposizione, durante il periodo 1994-2002 (in prosieguo: l’«aiuto controverso»), ed ha delegato il membro incaricato della concorrenza ad adottare, con il consenso del presidente, la versione definitiva della decisione in francese, lingua facente fede, previa «revisione giuridico-linguistica».

54

Il 2 agosto 2004 la Commissione ha adottato la decisione C (2004) 3061 def., relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Quest’ultima è stata notificata alla Repubblica francese il . La versione della decisione impugnata notificata alla Repubblica francese presentava alcune differenze rispetto alla versione approvata dal collegio dei membri della Commissione il precedente 20 luglio.

55

L’8 settembre 2004 la France Télécom ha chiesto alla Commissione di inviarle il progetto della decisione impugnata approvato dal collegio dei membri della Commissione e la versione della decisione impugnata trasmessa alla Repubblica francese.

56

Con lettera del 14 settembre 2004, i servizi del segretariato generale della Commissione hanno confermato la ricezione di tale domanda e informato la France Télécom che le sarebbe stata comunicata una risposta entro quindici giorni lavorativi, conformemente al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

57

Il 28 ottobre 2004, in assenza di risposta da parte della Commissione, la France Télécom ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1049/2001.

58

I documenti richiesti sono stati trasmessi alla France Télécom l’11 novembre 2004.

59

Il 19 gennaio 2005, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese un corrigendum con cui essa ha ripristinato il testo approvato il e il .

60

La versione corretta della decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 ottobre 2005 con il riferimento 2005/709/CE (GU 2005, L 269, pag. 30).

61

Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato anzitutto che si poteva ritenere che il prelievo forfetario, previsto dall’art. 19 della legge 90-568 per il periodo che va dal 1991 al 1993, sostituisse la tassa professionale di regola dovuta per quegli stessi anni. Pertanto, l’esenzione dalla tassa professionale durante tale periodo non costituiva un aiuto di Stato (punti 22-33 e 53).

62

La Commissione ha dichiarato, per contro, che il regime speciale d’imposizione applicabile dal 1994 al 2002 istituiva un aiuto di Stato rappresentato dalla differenza tra l’imposizione che la France Télécom avrebbe dovuto sopportare in forza del diritto comune e l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale effettivamente posti a suo carico (in prosieguo: la «differenza d’imposizione»). Tale aiuto nuovo, cui era stata illegittimamente data esecuzione in violazione dell’art. 88, n. 3, CE, era, inoltre, incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, esso doveva essere recuperato (punti 34-53 della decisione impugnata).

63

Per qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la Commissione ha svolto il seguente ragionamento.

64

In primo luogo, la Commissione ha spiegato per quali motivi a suo giudizio si doveva respingere l’argomento delle autorità francesi secondo il quale il vantaggio constatato durante il periodo 1994-2002 era più che compensato dall’importo del prelievo forfetario al quale la France Télécom era stata assoggettata durante il periodo 1991-1993 (punti 35-41 della decisione impugnata).

65

Per prima cosa, la Commissione ha affermato che la legge 90-568 aveva istituito due regimi d’imposizione successivi e distinti: da una parte, un regime di esenzione, applicabile dal 1991 al 1993, con sostituzione alle imposte di diritto comune, tra cui la tassa professionale, di un prelievo forfetario; dall’altra, un regime speciale e derogatorio, che sfociava in un’imposizione insufficiente in materia di tassa professionale, applicabile, originariamente, a decorrere dal 1994 e che è stato poi abolito con l’imposizione liquidata per il 2003 (punti 36 e 38 della decisione impugnata).

66

Indi, al punto 37 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, secondo la giurisprudenza, un aiuto dato a un’impresa non poteva essere compensato da un onere specifico che gravasse sulla stessa impresa (sentenza della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709).

67

Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto di non poter ammettere la compensazione tra la differenza d’imposizione di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1994 al 2002 ed il prelievo forfetario pagato dal 1991 al 1993, il quale non era legato alla tassa professionale né specificamente dalla legge 90-568 né dalle sue modalità di calcolo (punto 38 della decisione impugnata).

68

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il prelievo forfetario di cui trattasi fosse più simile al versamento di una partecipazione ai risultati al proprietario del capitale che ad un’imposizione. Ciò considerato, solo a titolo eccezionale, la Commissione poteva ammettere che tale prelievo compensasse l’esenzione totale dalla tassa professionale di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1991 al 1993. Un’applicazione regolare del diritto avrebbe potuto, all’opposto, indurre a ritenere che tale esenzione costituisse un aiuto di Stato, il cui importo avrebbe dovuto essere sommato a quello della differenza d’imposizione di cui la France Télécom ha beneficiato a decorrere dal 1994 in virtù del regime speciale d’imposizione (punti 38 e 39 della decisione impugnata).

69

Infine, la Commissione ha ritenuto che il ragionamento secondo cui si doveva operare una compensazione tra i versamenti fatti dalla France Télécom a favore dello Stato dal 1991 al 1993 e l’imposizione inferiore di cui la France Télécom aveva beneficiato a decorrere dal 1994 presupporrebbe che si riqualificasse come credito d’imposta il surplus d’imposizione rispetto al diritto comune posto a carico della France Télécom dal 1991 al 1993, il che non risulta dalla legge 90-568. Tale giustificazione teorica a posteriori non corrisponderebbe nemmeno all’applicazione normale del diritto fiscale francese, ma sarebbe unicamente volta ad evitare il recupero dell’aiuto di Stato concesso alla France Télécom (punto 40 della decisione impugnata).

70

In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto che la differenza d’imposizione costituiva un vantaggio per la France Télécom, concesso mediante risorse che avrebbero dovuto integrare il bilancio dello Stato, e, pertanto, rappresentava un aiuto di Stato (punto 42 della decisione impugnata).

71

In terzo luogo, ai punti 43 e 44 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato di non poter prendere in considerazione, in fase di adozione di una decisione che constata l’esistenza di un aiuto di Stato, l’argomento della Repubblica francese secondo cui per determinare il vantaggio netto di cui ha beneficiato la France Télécom sarebbe necessario tenere conto della riduzione delle basi dell’imposta sulle società che sarebbe derivata dal pagamento di somme maggiori a titolo di tassa professionale (sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675).

72

In quarto luogo, la Commissione, respingendo gli argomenti addotti dalla Repubblica francese secondo cui l’aiuto controverso non poteva essere recuperato in ragione dell’applicazione delle norme di prescrizione previste dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999, ha considerato che l’aiuto controverso costituiva un aiuto nuovo e non un aiuto esistente (punto 45).

73

Anzitutto, la Commissione ha indicato che la scadenza del termine di prescrizione previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non aveva l’effetto di trasformare un aiuto nuovo in un aiuto esistente, ma solamente di escludere che la Commissione ordinasse il recupero di aiuti concessi più di dieci anni prima del giorno in cui la prescrizione era maturata (punti 46-48 della decisione impugnata).

74

La Commissione ha poi affermato che la legge 90-568 aveva instaurato un regime di aiuti e che l’eventuale prescrizione poteva riguardare unicamente gli aiuti concessi nell’ambito di tale regime e non il regime stesso. Ai fini della prescrizione il dies a quo sarebbe quindi il giorno in cui ciascun aiuto è stato effettivamente concesso alla France Télécom, vale a dire, ciascun anno, il giorno in cui la tassa professionale era dovuta (punto 49 della decisione impugnata).

75

Infine, la Commissione ha aggiunto che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata alla Repubblica francese il 28 giugno 2001 (punto 50 della decisione impugnata).

76

Conseguentemente, la Commissione ha concluso che, giacché il primo aiuto individuato era stato concesso per il 1994, ovvero meno di dieci anni prima del 28 giugno 2001, l’aiuto controverso doveva essere recuperato nella sua totalità (punto 51 della decisione impugnata).

77

In quinto luogo, la Commissione ha rilevato che le autorità francesi non avevano addotto alcun argomento preciso a sostegno della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune e che essa non ravvisava alcun fondamento giuridico sulla base del quale esso potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune (punto 52).

78

Pertanto, al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso, da un lato, che il regime della tassa professionale applicabile alla France Télécom nel periodo 1991-1993 non costituiva un aiuto di Stato e, dall’altro, che la differenza d’imposizione di cui aveva beneficiato la France Télécom, nel periodo 1994-2002, in conseguenza del regime speciale d’imposizione, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e cui era stata data esecuzione illegalmente, il quale doveva, pertanto, essere recuperato.

79

Tuttavia, l’importo esatto da recuperare non sarebbe stato determinabile a causa di informazioni divergenti fornite dalle autorità francesi nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione riteneva che l’aiuto da recuperare ammontasse ad una somma — al netto degli interessi — compresa tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi (punti 54-59).

80

Al punto 54 della decisione impugnata, la Commissione ha richiamato una relazione trasmessa al Parlamento francese dalla direzione generale delle imposte nel novembre 2001, secondo cui «la normalizzazione immediata delle condizioni di imposizione di France Télécom per quanto riguarda la tassa professionale avrebbe comportato per l’impresa, ad aliquota immutata, una maggiorazione dell’imposizione fiscale pari a circa 198 milioni di EUR».

81

Peraltro, la Commissione si è avvalsa della stima del 15 maggio 2003, i cui risultati sono rappresentati sotto forma di tabella al punto 54 della decisione impugnata. Secondo le cifre comunicate dalla Repubblica francese, l’imposizione teorica complessiva della France Télécom secondo il diritto comune, per gli anni 1994-2002, sarebbe stata di EUR 8,362 miliardi. L’imposizione effettiva complessiva teorica a carico dell’impresa per questi stessi anni in forza del regime speciale d’imposizione sarebbe stata di EUR 7,222 miliardi. La differenza d’imposizione di cui avrebbe beneficiato la France Télécom nel periodo 1994-2002 sarebbe stata quindi pari a EUR 1,14 miliardi.

82

La Commissione ha, inoltre, rilevato che, con lettera del 29 gennaio 2004, le autorità francesi le avevano comunicato l’importo dell’imposizione posta a carico della France Télécom, secondo il diritto comune, per il 2003 (EUR 773 milioni) e confermato la correttezza della stima del (punto 55 della decisione impugnata). Sarebbe stato solo durante le riunioni che si sono tenute il e il che le autorità francesi avrebbero contestato l’affidabilità di dette cifre (punti 56 e 57 della decisione impugnata).

83

Il 5 luglio 2004, le autorità francesi avrebbero presentato una nuova stima. Quest’ultima giungerebbe a risultati differenti, riprodotti sotto forma di tabella al punto 58 della decisione impugnata. L’imposizione teorica complessiva della France Télécom secondo il diritto comune, per gli anni 1994-2002, sarebbe stata portata a EUR 8,02 miliardi. La differenza d’imposizione di cui avrebbe beneficiato la France Télécom nel periodo 1994-2002 sarebbe stato quindi di EUR 798 milioni.

84

Alla luce delle informazioni contraddittorie comunicate dalla Repubblica francese nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha concluso di non esser in grado di determinare l’importo da recuperare, ma che quest’ultimo era compreso tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi, oltre agli interessi. Secondo la Commissione, l’importo esatto da recuperare doveva essere determinato dalle autorità francesi, conformemente al loro dovere di cooperazione leale, in fase di esecuzione della decisione impugnata (punti 59 e 60 della decisione impugnata).

85

Alla luce di tutto quanto precede, il dispositivo della decisione impugnata ha il seguente tenore:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato, concesso illegalmente dalla [Repubblica francese], in contrasto con l’articolo 88, paragrafo 3, (…) CE, in favore di France Télécom mediante il regime della tassa professionale applicabile a tale impresa nel periodo 1o gennaio 1994 — (…) è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La [Repubblica francese] prende tutte le misure necessarie per recuperare da France Télécom l’aiuto di cui all’articolo 1.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

3.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

(…)

Articolo 3

La [Repubblica francese] informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, delle misure che prevede di prendere e che ha già preso per conformarvisi. A tal fine la [Repubblica francese] deve utilizzare il questionario allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

86

Il 25 ottobre 2006, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare alla Corte che, avendo omesso di dare esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione impugnata, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 di detta decisione, dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 10 CE.

87

Con sentenza 18 ottobre 2007, causa C-441/06, Commissione/Francia (Racc. pag. I-8887), la Corte ha accolto il ricorso della Commissione.

Procedimento e conclusioni delle parti

88

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2004, la Repubblica francese ha proposto un ricorso, registrato con numero di iscrizione a ruolo T-427/04.

89

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 gennaio 2005, la France Télécom ha proposto un ricorso, registrato con numero di iscrizione a ruolo T-17/05.

90

Con atto protocollato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2008, la France Télécom ha chiesto la riunione dei procedimenti T-427/04 e T-17/05, ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell’art. 50, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

91

La Commissione e la Repubblica francese hanno presentato osservazioni in merito a detta domanda, rispettivamente il 16 e il 19 giugno 2008.

92

Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 19 settembre 2008, le cause T-427/04 e T-17/05 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura.

93

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha rivolto alle parti taluni quesiti scritti relativi alla rilevanza, nelle presenti cause riunite, della sentenza Commissione/Francia, cit. supra, al punto 87, nonché alle conseguenze che le parti hanno tratto da tale sentenza e ha deciso di aprire la fase orale.

94

Le parti hanno risposto ai quesiti scritti del Tribunale entro i termini loro impartiti. La Repubblica francese, in particolare, ha affermato di rinunciare al quinto motivo del suo ricorso.

95

Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali loro posti dal Tribunale all’udienza del 18 novembre 2008.

96

Con ordinanza 24 marzo 2009, il Tribunale (Terza Sezione) ha riaperto la fase orale del procedimento al fine di porre alcuni quesiti alla Commissione e di consentire alle ricorrenti di presentare osservazioni in merito alle sue risposte. La Commissione e la France Télécom hanno depositato la loro risposta e le loro osservazioni entro i termini loro impartiti.

97

La Repubblica francese e la France Télécom concludono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

98

La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

respingere i ricorsi in quanto infondati;

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

1. Sunto dei motivi di annullamento

99

La Repubblica francese deduce, a sostegno del suo ricorso, quattro motivi. Il primo motivo concerne un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa nel ritenere che il regime speciale d’imposizione, in vigore dal 1994 al 2002, avesse attribuito un vantaggio alla France Télécom. Con il suo secondo motivo, la Repubblica francese lamenta una violazione dei suoi diritti della difesa. Con il suo terzo motivo, la Repubblica francese sostiene che la decisione impugnata ha violato l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 ordinando il recupero dell’aiuto controverso. Il quarto motivo, dedotto in subordine, riguarda il fatto che la decisione impugnata, ordinando il recupero dell’aiuto controverso, violerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento.

100

La France Télécom deduce, a sostegno del suo ricorso, cinque motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dei suoi diritti della difesa. Con il suo secondo motivo, articolato in quattro parti, la France Télécom sostiene che la Commissione ha viziato la decisione impugnata con tre errori manifesti di valutazione e un errore di diritto ritenendo che essa avesse beneficiato di un vantaggio. Il terzo motivo concerne la violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999. Il quarto motivo, attinente alla violazione dell’art. 14 dello stesso regolamento, si articola in due parti. La prima parte concerne una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nel fatto che la misura oggetto dell’ordine di recupero non costituisse un aiuto di Stato, e la seconda concerne una violazione del principio della certezza del diritto, per il fatto che non è possibile calcolare l’importo dell’aiuto da recuperare. Con il suo quinto motivo, la France Télécom afferma che modifiche diverse da quelle ortografiche o grammaticali apportate dal membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza alla decisione impugnata dopo l’adozione di quest’ultima da parte del collegio dei membri della Commissione costituiscono una violazione delle norme relative all’adozione delle decisioni da parte della Commissione.

101

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, il quinto motivo dedotto dalla France Télécom, attinente alla violazione delle norme relative all’adozione delle decisioni da parte della Commissione.

2. Sul rispetto delle norme relative all’adozione delle decisioni da parte della Commissione

Argomenti delle parti

102

Con il suo quinto motivo, la France Télécom afferma che, delegando il membro incaricato delle questioni di concorrenza a procedere ad una «revisione giuridico-linguistica» del testo finale della decisione impugnata e non verificando l’uso fatto di tale delega, la Commissione ha violato il principio di collegialità.

103

Secondo la France Télécom, il principio di collegialità, che discende dall’art. 219 CE, si fonda sull’eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all’adozione di una decisione. Pertanto, soltanto mere correzioni ortografiche o grammaticali potrebbero ancora essere apportate al testo di una decisione formalmente adottata dal collegio dei membri della Commissione, mentre qualsiasi altra modifica spetterebbe esclusivamente al collegio (sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punto 68).

104

La France Télécom sostiene che tali norme non sono state rispettate nella fattispecie, in quanto dal confronto tra la versione approvata dal collegio dei membri della Commissione durante la sua 1667a riunione, il 20 luglio 2004, e la versione notificata alla Repubblica francese il risultano due modifiche rilevanti, che sarebbero ben più di mere correzioni ortografiche e grammaticali.

105

In primo luogo, il punto 55 della versione notificata della decisione impugnata conterrebbe la seguente frase, la quale non sarebbe comparsa nella versione approvata dal collegio:

«La Commissione nota che la lettera del 29 gennaio 2004 conferma la fondatezza del metodo di stima sviluppato nella lettera del ».

106

In secondo luogo, al punto 59 della versione notificata della decisione impugnata, sarebbe stato eliminato il termine «indicativo», relativo alla forbice entro cui è compreso l’importo dell’aiuto controverso.

107

Orbene, tali modifiche riguarderebbero aspetti giuridici fondamentali della decisione impugnata, vale a dire l’affidabilità del metodo di valutazione accolto dalla Commissione, quando, d’altra parte, il collegio dei membri non aveva ritenuto di poter fissare un importo, e neanche una forbice, in modo definitivo. In risposta ad alcuni quesiti scritti del Tribunale posti in seguito alla riapertura della fase orale, la France Télécom ha fatto osservare che il termine «indicativo» era stato espressamente aggiunto in occasione della deliberazione da parte del collegio. Per contro, la frase aggiunta al punto 55 nella versione adottata della decisione impugnata, la quale lascerebbe intendere che la Repubblica francese aveva riconosciuto la fondatezza dei metodi di stima del vantaggio di cui la France Télécom avrebbe beneficiato, costituirebbe un elemento sostanzialmente erroneo, che non figura nel testo approvato dal collegio. In tal modo, le modifiche apportate alla decisione ne modificherebbero il senso, in violazione del «principio di collegialità».

108

Nella sua replica, la France Télécom afferma che, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, dopo il deposito dell’atto introduttivo del procedimento, la Commissione non poteva eliminare, con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, un vizio sostanziale della decisione impugnata.

109

La Commissione sostiene che le differenze constatate tra il testo approvato dal collegio e la versione notificata della decisione impugnata sono irrilevanti, dal momento che non hanno alcun incidenza sul significato di quest’ultima. Comunque, un corrigendum sarebbe stato adottato il 19 gennaio 2005 e notificato il giorno stesso alla Repubblica francese, corrigendum che conformerebbe il testo della versione notificata della decisione impugnata al progetto di decisione approvato dal collegio dei membri della Commissione durante la sua 1667a riunione.

110

All’udienza, la Commissione ha spiegato che le differenze tra il progetto di decisione approvato dal collegio dei membri della Commissione e la versione notificata alla Repubblica francese sono dovute al fatto che la «revisione giuridico-linguistica», successiva all’approvazione del progetto da parte dei membri, si era basata, per errore, su un testo diverso da quello sottoposto al collegio.

111

Rispondendo ad alcuni quesiti scritti del Tribunale posti in seguito alla riapertura della fase orale del procedimento, la Commissione ha affermato, anzitutto, che il collegio dei suoi membri aveva approvato, il 19 e il , un testo di principio e delegato il membro incaricato delle questioni di concorrenza a deliberare, con il consenso del presidente, la versione finale della decisione impugnata e ad adottarla.

112

Inoltre, a suo giudizio, dal momento che le differenze formali tra il progetto di decisione approvato durante la riunione del 19 e del e la versione della decisione impugnata adottata il non incidevano né sugli elementi di fatto né sul ragionamento giuridico sui quali la decisione impugnata si fondava, il membro incaricato delle questioni di concorrenza non aveva ecceduto la portata della delega conferitagli dal collegio.

113

Essa ha indicato, infine, che nessuna rettifica era giuridicamente necessaria, poiché la decisione impugnata, nella sua redazione del 2 agosto 2004, era stata adottata legalmente. La Commissione si riteneva tuttavia libera di ripristinare il testo del progetto approvato dal collegio il , come ritiene di aver fatto tramite il corrigendum del , il quale sarebbe stato oggetto di una specifica approvazione da parte del collegio.

Giudizio del Tribunale

114

È pacifico che, durante la sua riunione del 19 e del , il collegio dei membri della Commissione ha approvato un progetto di decisione motivato che dichiarava l’illegalità dell’aiuto controverso e la sua incompatibilità con il mercato comune e ne ordinava il recupero. Il collegio ha, inoltre, autorizzato il membro incaricato delle questioni di concorrenza ad adottare, con il consenso del presidente, la versione definitiva della decisione in francese, lingua facente fede, previa «revisione giuridico-linguistica». La decisione impugnata è stata poi adottata il e notificata alla Repubblica francese il .

115

Le parti convengono nel riconoscere, e risulta dagli atti del fascicolo, che la versione della decisione impugnata notificata alla Repubblica francese il 3 agosto 2004, presentava alcune differenze rispetto al testo approvato dal collegio dei membri della Commissione durante la riunione del 19 e del 20 luglio precedenti. È altresì pacifico che tali differenze sono state rettificate tramite un corrigendum, adottato il . Lo stesso giorno, quindi successivamente all’introduzione dei presenti ricorsi, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese una versione consolidata della decisione impugnata, che integrava tali rettifiche.

116

In base all’art. 219 CE, le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri. Il principio di collegialità così stabilito si fonda sull’eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all’adozione di una decisione e, in particolare, implica, da un lato, che le decisioni sono deliberate in comune e, dall’altro, che tutti i membri del collegio sono collettivamente responsabili, sul piano politico, delle decisioni adottate (sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, Racc. pag. 2585, punto 30).

117

Benché la Commissione possa, senza per questo violare il principio di collegialità, delegare uno dei suoi membri ad adottare determinate categorie di atti di amministrazione e di gestione (sentenza AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, cit. supra, punto 116, punto 37), le decisioni con cui la Commissione si pronuncia sull’esistenza di un aiuto di Stato, sulla sua compatibilità con il mercato comune e sulla necessità di ordinarne il recupero presuppongono l’esame di questioni di fatto e di diritto complesse e non possono, in linea di principio, essere qualificate come atti di amministrazione e di gestione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punti 103-114). Di conseguenza, posto che il dispositivo e la motivazione di decisioni di questo tipo — le quali devono essere motivate ai sensi dell’art. 253 CE — costituiscono un tutto indivisibile, spetta soltanto al collegio, in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l’uno e l’altra (v., per analogia, sentenza Commissione/BASF e a., cit. supra, punto 103, punti 66 e 67).

118

Spetta quindi, in linea di principio, al collegio dei membri della Commissione adottare la versione definitiva delle decisioni che statuiscono in merito all’esistenza di aiuti di Stato e sulla loro compatibilità con il mercato comune. A seguito di detta adozione, soltanto correzioni meramente ortografiche o grammaticali possono ancora essere apportate al testo della decisione, mentre qualsiasi altra modifica spetta esclusivamente al collegio (v., per analogia, sentenza Commissione/BASF e a., cit. supra, punto 104, punto 68).

119

Non si può escludere, tuttavia, che, come prevede, del resto, l’art. 13, secondo comma, del regolamento interno della Commissione, nella versione vigente all’epoca dell’adozione della decisione impugnata (GU 2000, L 308, pag. 26), il collegio dei membri della Commissione incarichi uno od alcuni dei suoi membri di adottare il testo definitivo di una decisione il cui contenuto sostanziale sia stato già definito in riunione. Allorché il collegio fa uso della facoltà di cui trattasi, spetta al giudice comunitario, investito della questione della regolarità dell’esercizio di tale delega, verificare se il collegio possa considerarsi aver adottato la decisione in questione in tutti gli elementi di fatto e di diritto (v., in tal senso, sentenza ASPEC e a./Commissione, cit. supra, punto 117, punto 122).

120

Nel caso di specie, dal processo verbale della 1667a riunione del collegio dei membri della Commissione, tenutasi il 19 e il 20 luglio 2004, risulta che il collegio ha approvato la decisione relativa all’aiuto controverso «quale richiamata al documento C (2004) 2651/12» e ha «delegato [il membro incaricato delle questioni di concorrenza] ad adottare, con il consenso [del presidente], la versione definitiva [della decisione] in questione, nella lingua francese facente fede, previa revisione giuridico-linguistica». Orbene, la versione della decisione impugnata adottata il e notificata alla Repubblica francese il giorno successivo divergeva in almeno due punti dal progetto approvato dal collegio dei membri della Commissione. Occorre quindi verificare se, come sostiene la France Télécom, tali differenze abbiano natura sostanziale, di modo che non si può ritenere che il collegio dei membri della Commissione abbia adottato la decisione impugnata in tutti gli elementi di fatto e di diritto.

121

Da una parte, la decisione impugnata, quale adottata il 2 agosto 2004 comprendeva, alla fine del punto 55, la seguente frase, che non compariva nel testo approvato dal collegio dei membri della Commissione:

«La Commissione nota che la lettera del 29 gennaio 2004 conferma la fondatezza del metodo di stima sviluppato nella lettera del ».

122

Dall’altra, al punto 59, il termine «indicativo», che figura nell’inciso «la Commissione (…) ritiene che la [France Télécom] abbia beneficiato di un aiuto di Stato di importo indicativo compreso tra [EUR] 798 e 1140 milioni (…) in conto capitale» nel testo approvato dal collegio dei membri della Commissione, è stato omesso nella versione della decisione impugnata adottata il 2 agosto 2004.

123

Va, anzitutto, constatato che, secondo le dichiarazioni rese dalla Commissione all’udienza, confermate dai documenti che essa ha prodotto in allegato alle sue risposte ai quesiti ad essa posti in seguito all’udienza (v. supra, punto 111), le differenze esistenti tra la versione della decisione impugnata adottata il 2 agosto 2004 e il progetto approvato dal collegio dei membri della Commissione il sono dovute al fatto che la «revisione giuridico-linguistica» intervenuta dopo la deliberazione del collegio si è basata, per errore, su un testo diverso da quello che era stato approvato dal collegio. Tuttavia, risulta dal testo stesso del processo verbale della 1667a riunione del collegio dei membri della Commissione che quest’ultimo non ha avuto l’intenzione di adottare il testo definitivo della decisione impugnata, ma ha affidato la finalizzazione di tale testo al membro incaricato delle questioni di concorrenza che agisce con il consenso del presidente della Commissione.

124

A tal riguardo occorre sottolineare che, considerata nel suo contesto, la frase inserita alla fine del punto 55 della versione della decisione impugnata adottata il 2 agosto 2004 rappresenta un mero commento che sviluppa l’idea appena enunciata nella frase precedente secondo la quale le autorità francesi avevano «sottolineato che l’estrapolazione a ritroso di tale dato agli anni precedenti confermava e rafforzava la loro posizione, dal momento che essa mostrava che vi era stata un’imposizione in eccesso di [France Télécom] rispetto al diritto comune». L’aggiunta della frase di cui trattasi, conseguentemente, non ha modificato sostanzialmente la motivazione della decisione impugnata né in fatto né in diritto.

125

Allo stesso modo, l’omissione del termine «indicativo» al punto 59 della versione della decisione impugnata adottata il 2 agosto 2004 è di per sé irrilevante. Infatti, nonostante la presenza della parola «indicativo» al punto 59 della versione rettificata della decisione impugnata, la Corte ha dichiarato che l’importo minimo menzionato in tale punto doveva essere considerato come l’importo minimo dell’aiuto da recuperare. La Corte ha quindi respinto l’argomento secondo cui gli importi menzionati al punto 59 della motivazione della decisione impugnata avevano solo carattere indicativo, privo di valore giuridico vincolante (sentenza Commissione/Francia, cit. supra, punto 87, punti 31, 33 e 35).

126

Peraltro, la France Télécom ha sostenuto a torto, nelle sue osservazioni in merito alle risposte della Commissione, che il collegio aveva «inserito» il termine «indicativo» nel testo che aveva approvato. Tale termine, infatti, compariva già nella versione del testo sottoposto al collegio, come attestano i documenti trasmessi dalla Commissione in seguito ai quesiti del Tribunale.

127

Ciò considerato, l’omissione del termine «indicativo» al punto 59 della versione adottata della decisione impugnata non contraddice la volontà espressa del collegio dei membri della Commissione e non ha in alcun modo modificato la portata della motivazione della decisione impugnata.

128

Pertanto, atteso che le differenze formali tra la versione della decisione impugnata adottata il 2 agosto 2004 e il testo che era stato approvato dal collegio dei membri della Commissione il e il non hanno avuto alcuna incidenza sulla portata della decisione impugnata, si può ritenere che il collegio l’abbia adottata in tutti gli elementi di fatto e di diritto (v., in tal senso, sentenza ASPEC e a./Commissione, cit. supra, punto 117, punto 122). Ne consegue che la France Télécom non può legittimamente sostenere che il membro incaricato delle questioni di concorrenza, di concerto con il presidente, ha ecceduto i limiti della delega conferitagli dal collegio e che la decisione impugnata è stata, per questo motivo, adottata in violazione del principio di collegialità.

129

In tale contesto, e pur non essendovi tenuta, la Commissione poteva, come ha fatto, ripristinare, tramite un corrigendum adottato dal collegio dei suoi membri, il testo di principio approvato durante la riunione del collegio il 19 e il e procedere alla notifica di una versione consolidata della decisione impugnata che integrava tali rettifiche, e questo anche dopo la presentazione dei ricorsi presentati dalle ricorrenti.

130

Conseguentemente, si deve respingere il quinto motivo dedotto dalla France Télécom.

3. Sul rispetto dei diritti della difesa della Repubblica francese

Argomenti delle parti

131

La Repubblica francese sostiene, con il suo secondo motivo, che la Commissione ha adottato la decisione impugnata in violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti della difesa.

132

Essa ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e tale da sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che deve essere osservato anche in mancanza di una normativa specifica. In forza di tale principio, la persona a carico della quale la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo dev’essere posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addebitatile e sui documenti di cui si è servita la Commissione per suffragare le proprie asserzioni circa l’esistenza di una trasgressione del diritto comunitario (sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 40/85, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2321, punto 28).

133

La Repubblica francese afferma che, dopo aver qualificato il regime messo in atto dagli artt. 18-21 della legge 90-568 come «regime fiscale derogatorio» nella decisione di avvio, la Commissione si è basata sul carattere parzialmente non fiscale del prelievo forfetario per rifiutare la compensazione tra il periodo che va dal 1991 al 1993, da una parte, e il periodo che va dal 1994 al 2002, dall’altra. Orbene l’argomento secondo cui il prelievo forfetario costituiva, in parte, una partecipazione ai risultati non sarebbe stato invocato nell’ambito del procedimento amministrativo ed essa non sarebbe stata in grado di presentare alcuna osservazione in merito. Dato che tale argomento costituisce il fondamento della decisione impugnata, quest’ultima dovrebbe essere annullata.

134

Secondo la Repubblica francese, la circostanza che le sia stato possibile discutere, nel corso del procedimento amministrativo, la posizione provvisoria della Commissione secondo la quale il prelievo forfetario poteva essere qualificato nella sua interezza come partecipazione ai risultati non consente di respingere il motivo attinente ai diritti della difesa, dal momento che, da una parte, nella decisione impugnata, la Commissione non ha qualificato il prelievo in parola come partecipazione — bensì ha considerato che si trattasse in parte di un’imposta ed in parte di una partecipazione — e, dall’altra, tale qualificazione mista, che non le era stato possibile discutere prima dell’adozione della decisione impugnata, ha avuto un’incidenza determinante sul risultato del procedimento.

135

La Commissione contesta tali affermazioni.

Giudizio del Tribunale

136

Per giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e tale da sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario. Tale principio esige che la persona a carico della quale la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo dev’essere posta in grado, durante detto procedimento, di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addebitatile e sui documenti di cui si è servita la Commissione per suffragare le proprie asserzioni circa l’esistenza di una trasgressione del diritto comunitario (sentenza Belgio/Commissione, cit. supra, punto 132, punto 28; sentenze del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-65/96, Kish Glass/Commissione, Racc. pag. II-1885, punto 32, e , cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II-435, punto 121).

137

Orbene, va ricordato che la Commissione deve avviare un procedimento d’indagine formale allorché, a conclusione di un esame preliminare, nutre seri dubbi circa la compatibilità della misura in questione con il mercato comune. Da ciò consegue che la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi compiuta rispetto alla misura di cui trattasi nella sua comunicazione relativa all’apertura di tale procedimento. Per contro, è necessario che la Commissione definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di consentire allo Stato membro nei confronti del quale è stato avviato il procedimento di pronunciarsi su tutti gli elementi di diritto e di fatto che costituiscono la motivazione della decisione finale con cui la Commissione statuisce in merito alla compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato comune [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 31 maggio 2006, causa T-354/99, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, Racc. pag. II-1475, punto 85].

138

Pertanto, la sola circostanza che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia modificato la sua analisi circa la natura del prelievo forfetario sarebbe tale da comportare una violazione dei diritti della difesa della Repubblica francese solo se le indicazioni contenute nella decisione di avvio o, in seguito, fornite in occasione del contraddittorio durante il procedimento amministrativo, non avessero consentito alle autorità francesi di dibattere efficacemente tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione nella decisione impugnata. Per contro, le differenze tra la decisione impugnata e la decisione di avvio che risultano dal fatto che la Commissione ha fatto propri, in tutto o in parte, gli argomenti invocati dalla Repubblica francese non possono comportare una violazione dei diritti della difesa di tale Stato membro.

139

È necessario rilevare che, dichiarando, al punto 63 della decisione di avvio, che il prelievo forfetario «sembrerebbe essere un prelievo sui risultati di gestione di [France Télécom], piuttosto che un modo particolare d’imporre la tassa professionale a [France Télécom]», la Commissione ha posto la Repubblica francese in grado di discutere, nel corso del procedimento amministrativo, la natura del detto prelievo. Risulta, del resto, dalle dichiarazioni del governo francese all’udienza che, durante il procedimento, è stata affrontata la questione della possibilità di operare una compensazione tra, da una parte, l’asserito surplus d’imposizione causato da tale prelievo da parte dello Stato membro e, dall’altra, l’esenzione dalla tassa professionale di cui la France Télécom ha beneficiato dal 1991 al 1993 nonché le differenze d’imposizione di cui la stessa ha beneficiato dal 1994 al 2002. Orbene, nella decisione di avvio, la Commissione aveva appunto ricondotto alla natura non fiscale del prelievo forfetario l’impossibilità di ammettere la compensazione tra quest’ultimo e la tassa professionale dovuta dalla France Télécom per gli anni 1991-1993. Le indicazioni contenute nella decisione di avvio hanno quindi consentito alla Repubblica francese di contestare la qualificazione che la Commissione intendeva dare allora al prelievo forfetario.

140

In tali condizioni, il fatto che la Commissione abbia modificato la sua analisi nella decisione impugnata, in cui ha ritenuto che tale prelievo fosse di natura mista, parzialmente fiscale e parzialmente non fiscale, mentre, nella decisione di avvio, manifestava l’intenzione di contestare integralmente il carattere fiscale del prelievo forfetario, non può implicare che la Commissione sia venuta meno all’obbligo ad essa incombente di definire sufficientemente il quadro del suo esame al fine di consentire alla Repubblica francese di pronunciarsi su tutti gli elementi di diritto e di fatto che costituiscono la motivazione della decisione impugnata.

141

Inoltre, come si è appena detto, poiché la Commissione contestava, nella decisione di avvio, che il prelievo forfetario potesse essere considerato come un’imposizione, essa riteneva, inizialmente, che la sostituzione di tale prelievo alla tassa professionale dovuta per gli anni 1991-1993 non fosse, a prima vista, ammissibile e che, conseguentemente, l’esenzione totale dalla tassa professionale di cui la France Télécom aveva beneficiato per questi stessi anni potesse essere qualificata come aiuto di Stato. Invece, la qualificazione «mista», infine accolta nella decisione impugnata, ha portato la Commissione ad ammettere che il prelievo forfetario si fosse sostituito alla tassa professionale dovuta dalla France Télécom per gli anni 1991-1993. Le differenze tra la decisione impugnata e la decisione di avvio risultano quindi dal fatto che sono stati, in parte, accolti gli argomenti presentati dalla Repubblica francese nel corso del procedimento amministrativo, il che non può costituire una violazione dei diritti della difesa di detto Stato membro.

142

Conseguentemente la Repubblica francese non può legittimamente sostenere che i suoi diritti della difesa sono stati violati e occorre, pertanto, respingere il suo secondo motivo.

4. Sul rispetto dei diritti procedurali della France Télécom

Argomenti delle parti

143

Pur ammettendo che le parti interessate da un procedimento avviato in materia di aiuti di Stato dalla Commissione non godono degli stessi diritti dello Stato membro destinatario della decisione, la France Télécom ritiene che i diritti della difesa — il cui rispetto in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e tale da sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e deve essere osservato anche in mancanza di normativa — siano stati violati nei suoi confronti.

144

Con il suo primo motivo, essa sostiene di non essere stata in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sul carattere «misto» del prelievo forfetario, carattere sul quale si è basata la Commissione nella decisione impugnata per stabilire l’esistenza dell’aiuto controverso (punti 31-33 della decisione impugnata). In precedenza, né nella decisione di avvio, né nelle sue ulteriori memorie, né durante le riunioni che hanno avuto luogo nell’ambito del procedimento, la Commissione avrebbe mai lasciato intendere che essa avrebbe potuto considerare che tale prelievo avesse parzialmente carattere fiscale e parzialmente il carattere di un trasferimento a vantaggio del proprietario. Al contrario, tale prelievo sarebbe stato qualificato come fiscale nella decisione di avvio e la Commissione avrebbe allora ritenuto che la legge 90-568 avesse introdotto un regime d’imposizione unico per il periodo 1991-2002 (punto 33 della decisione di avvio). La decisione impugnata sarebbe quindi basata su fatti e valutazioni in merito ai quali la France Télécom non avrebbe potuto esprimere il suo punto di vista. Pertanto, la Commissione non potrebbe rimproverarle di non aver presentato osservazioni scritte in seguito alla decisione di avvio e le riunioni del giugno 2004 sarebbero state dedicate non alla questione della compensazione ma al calcolo dell’asserito aiuto di Stato.

145

La Commissione contesta tali affermazioni.

Giudizio del Tribunale

146

Secondo una giurisprudenza consolidata, il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Le imprese beneficiarie degli aiuti sono considerate solo come «interessate» in tale procedimento [v., in tal senso, sentenze Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cit. supra, punto 136, punto 122, e Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, cit. supra, punto 137, punto 80].

147

Tale giurisprudenza attribuisce agli interessati essenzialmente il ruolo di fonti d’informazione per la Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo avviato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento (v. supra, punto 136), dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II-2405, punti 59 e 60, e Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cit. supra, punto 136, punto 125).

148

È stato, inoltre, dichiarato che, se pure la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi compiuta rispetto all’aiuto controverso nella sua comunicazione relativa all’avvio di tale procedimento, è necessario, per contro, che essa definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni [sentenza Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, cit. supra, punto 137, punto 85].

149

Tuttavia, il diritto degli interessati ad essere informati non va oltre il diritto ad essere ascoltati dalla Commissione. In particolare, non può estendersi al generale diritto di esprimersi in merito a tutti i punti potenzialmente importanti sollevati nel corso del procedimento d’indagine formale (v. ordinanza del presidente del Tribunale 4 aprile 2002, causa T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II-2153, punto 84, e giurisprudenza ivi citata).

150

Alla luce di tali principi, va constatato che la decisione di avvio, che identificava precisamente l’aiuto controverso, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (v. supra, punto 38). Conseguentemente, la France Télécom è stata avvertita sufficientemente dell’esistenza di un procedimento d’indagine e posta in grado di presentare tutte le osservazioni che riteneva utili.

151

Inoltre, affermando nella decisione di avvio che essa aveva l’intenzione di considerare il prelievo forfetario come una partecipazione ai risultati di gestione, la Commissione ha posto la France Télécom in grado di discutere efficacemente la natura del detto prelievo (v. supra, punto 139).

152

Non si può accogliere nemmeno l’argomento relativo ad un’asserita contraddizione tra i punti 29 e 33 della decisione di avvio, da una parte, e il punto 63 della stessa decisione, dall’altra. Benché, al punto 29 della decisione di avvio la Commissione abbia, certo, impiegato l’espressione «regime tributario che esorbita dal diritto comune», l’intenzione della Commissione di escludere, nella fase di avvio del procedimento d’indagine formale, la possibilità di una compensazione tra il prelievo forfetario e la tassa professionale dovuta dalla France Télécom per gli anni 1991-1993 risultava chiaramente dal complesso della decisione. La France Télécom è stata, pertanto, posta in grado di presentare tutte le osservazioni dirette a far ammettere tale compensazione.

153

Ne consegue che il primo motivo della France Télécom deve essere respinto.

5. Sull’esistenza di un aiuto di Stato

Argomenti delle parti

Sull’esistenza di giustificazioni attinenti all’economia generale del sistema fiscale

154

Con la prima parte del suo secondo motivo, la France Télécom afferma che il regime speciale d’imposizione era giustificato da considerazioni attinenti all’economia generale del sistema fiscale e che, di conseguenza, la condizione di selettività della misura di cui trattasi non è soddisfatta (sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, cause riunite da T-346/99 a T-348/99, Diputación Foral de Álava/Commissione, Racc. pag. II-4259, punto 58). Nella comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese pubblicata nel 1998 (GU C 384, pag. 3), la Commissione avrebbe del resto riconosciuto che le misure «la cui razionalità economica le rende necessarie per il funzionamento e l’efficacia del sistema di imposizione fiscale» non dovevano essere necessariamente considerate aiuti di Stato.

155

Orbene, il regime speciale d’imposizione avrebbe avuto come unico scopo quello di preservare il livello delle risorse che l’amministrazione delle PTT procurava allo Stato prima della sua trasformazione in ente pubblico e di evitare che tali risorse fossero trasferite dallo Stato agli enti locali, tenendo conto al contempo della difficoltà di attuare dal 1991 l’imposizione su base comunale. Tali misure sarebbero quindi state giustificate dall’economia del sistema fiscale e non costituirebbero aiuti di Stato.

156

La Commissione sostiene che la questione se una misura che istituisce un vantaggio selettivo, come il regime speciale d’imposizione, possa essere giustificata da considerazioni relative alla natura o alla struttura del sistema richiederebbe un’analisi obiettiva del sistema fiscale francese in generale e del sistema della tassa professionale in particolare. Il relativo onere della prova graverebbe sullo Stato membro. A tal riguardo essa si rifà alle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa definita con sentenza della Corte 19 maggio 1999, Italia/Commissione (causa C-6/97, Racc. pag. I-2981, I-2983).

157

Orbene, né durante il procedimento amministrativo né nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Repubblica francese avrebbe mai sostenuto che nella fattispecie poteva esistere una giustificazione come quella avanzata dalla France Télécom nell’ambito della prima parte del suo secondo motivo. La Commissione, da parte sua, non riscontrerebbe alcuna ragione che consenta di affermare che le agevolazioni concesse alla France Télécom discendessero da una qualsivoglia esigenza del sistema della tassa professionale in Francia.

Sulla natura del prelievo forfetario

158

La Repubblica francese sostiene, in primo luogo — e così afferma anche la France Télécom con la seconda parte del suo secondo motivo — che il prelievo al quale la France Télécom è stata sottoposta, per gli anni 1991-1993, in forza degli artt. 18 e 19 della legge 90-568, ha natura meramente fiscale.

159

La Repubblica francese e la France Télécom affermano, anzitutto, che le disposizioni della legge 90-568 relative al prelievo a vantaggio del bilancio generale dello Stato al quale la France Télécom è stata sottoposta per il periodo 1991-1993, vale a dire gli artt. 18 e 19 della legge 90-568, sono comprese nel capitolo IV, intitolato «Fiscalità», e non avevano altro scopo che procurare entrate fiscali comparabili alle risorse procurate al bilancio dello Stato dalle eccedenze conseguite dall’amministrazione delle PTT prima della creazione della France Télécom.

160

Esse richiamano la relazione n. 1229, sul progetto legislativo tradottosi nella legge 90-568, presentata l’11 aprile 1990 dal sig. Fourré in nome della commissione per le attività produttive e gli scambi dell’Assemblea nazionale. Secondo detta relazione, la deroga al regime di diritto comune prevista dall’art. 19 della legge 90-568 era giustificata dalla volontà di procurare, tramite un’imposta speciale, risorse a vantaggio del bilancio dello Stato comparabili al prelievo versato fino alla creazione della France Télécom dall’amministrazione delle PTT. Tale regime speciale d’imposizione, per giunta, doveva essere limitato al tempo necessario — tenuto conto dell’atteso aumento del fatturato — affinché la liquidazione delle imposte della France Télécom secondo il diritto comune procurasse entrate di un importo comparabile a quello del prelievo speciale.

161

Il prelievo forfetario, previsto dall’art. 19 della legge 90-568, sarebbe quindi di natura fiscale, in ragione della sua collocazione nel testo della suddetta legge e del suo oggetto. Esso si sostituirebbe, infatti, a tutte le imposte di diritto comune che la France Télécom avrebbe dovuto versare in mancanza di tale regime speciale d’imposizione. Ai punti 28, 29 e 36 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe del resto ammesso che il prelievo speciale «[presentava] alcuni elementi tipici di un’imposizione».

162

La Repubblica francese e la France Télécom criticano, poi, la qualificazione di «partecipazione ai risultati di gestione» cui la Commissione ha proceduto al punto 27 della decisione impugnata.

163

Da una parte, la Repubblica francese contesta la pertinenza dell’accostamento effettuato, al punto 24 della decisione impugnata, tra l’«utile che le PTT versavano allo Stato nel 1989 e nel 1990» e il prelievo forfetario.

164

Infatti, il versamento degli utili procurati dall’amministrazione delle PTT al bilancio dello Stato sarebbe risultato dalle norme di bilancio nazionali, secondo le quali il saldo dei bilanci allegati, come quello delle PTT, viene imputato al bilancio generale, senza che sia necessaria alcuna decisione gestionale, come il versamento di un dividendo, o un’imposizione. La situazione della France Télécom, ente pubblico dotato di autonomia giuridica, per contro, non potrebbe essere comparata con la situazione precedente, in cui le PTT erano un servizio pubblico amministrativo dello Stato.

165

Dall’altra, il prelievo forfetario sarebbe per sua natura meramente fiscale, qualificazione che esclude che si possa trattare, anche in parte, di una partecipazione ai risultati di gestione.

166

In primo luogo, la decisione all’origine di tale prelievo sarebbe di natura legislativa, dato che il principio dell’imposizione è fissato dall’art. 19 della legge 90-568 e l’importo annuale del prelievo viene determinato annualmente da una legge finanziaria. Al contrario, per una mera distribuzione di dividendi non sarebbe stato necessario l’intervento di una legge.

167

In secondo luogo, l’importo di un dividendo o di una partecipazione a titolo di risultati di gestione non avrebbe potuto essere determinato prima che fosse noto il risultato dell’esercizio. Orbene, l’importo massimo del prelievo forfetario sarebbe stato fissato fin dall’entrata in vigore della legge 90-568 e l’importo effettivamente posto a carico della France Télécom dalle leggi finanziarie per gli anni 1991-1993 sarebbe stato, ogni anno, pari al massimo fissato dall’art. 19 della legge 90-568. Al contrario, l’importo di un dividendo dipenderebbe dal risultato effettivamente realizzato nel corso dell’esercizio.

168

In terzo luogo, il prelievo forfetario sarebbe stato iscritto nei conti a debito della France Télécom, il che sarebbe compatibile con la natura fiscale di tale prelievo. Il versamento di una partecipazione, invece, non avrebbe influenzato il risultato di gestione, bensì ridotto i fondi propri.

169

In quarto luogo, nel periodo 1994-1996, durante il quale si è verificata la trasformazione della France Télécom in società per azioni, i risultati dell’impresa (FRF 21,2 miliardi) sarebbero raddoppiati rispetto al periodo 1991-1993 (FRF 10,1 miliardi). Orbene, durante questo stesso periodo, la France Télécom non avrebbe mai dovuto versare una partecipazione ai risultati.

170

In quinto luogo, la Commissione non apporterebbe neppure un principio di prova relativamente all’affermazione, che figura al punto 31 della decisione impugnata, secondo cui il prelievo speciale era di natura mista, in parte fiscale e in parte remunerazione della partecipazione dello Stato.

171

Secondo la Commissione, la questione se il prelievo forfetario fosse di natura fiscale non sarebbe pertinente, dal momento che, anche supponendo che così fosse, non si potrebbe operare la compensazione tra tale prelievo e la differenza d’imposizione constatata, ogni anno, dal 1994 al 2002. Infatti, i prelievi posti a carico della France Télécom per gli anni 1991-1993, da una parte, si sostituirebbero a tutte le imposizioni di regola gravanti sulla France Télécom e, dall’altra, non potrebbero essere considerati come anticipi sui versamenti a titolo di tassa professionale ai quali la France Télécom doveva essere assoggettata a decorrere dal 1994.

172

Quanto alla natura del prelievo forfetario, la Commissione ritiene che, comunque, esso avesse al massimo solo in parte un carattere fiscale, e contesta tutti gli argomenti delle ricorrenti al riguardo.

Sul carattere indivisibile del regime fiscale applicabile alla France Télécom durante il periodo 1991-2002

173

La Repubblica francese afferma, in secondo luogo — e così sostiene la France Télécom nella terza parte del suo secondo motivo — che il regime fiscale specifico della France Télécom istituito dalla legge 90-568 aveva carattere globale, comprendente l’intero periodo 1991-2002, e non esprimeva la volontà dei poteri pubblici di concedere alla France Télécom il minimo vantaggio.

174

La legge 90-568, infatti, avrebbe fissato fin dall’origine un regime fiscale globale unico, articolato in due periodi. Durante la prima tappa, dal 1991 al 1993, la fissazione di una contribuzione che si sostituiva a tutte le imposte dirette di diritto comune, in particolare alla tassa professionale, avrebbe avuto il solo scopo di evitare una perdita di entrate per il bilancio dello Stato. Durante la seconda tappa, dal 1994 al 2002, come le autorità francesi avrebbero affermato nella loro risposta del 26 settembre 2001 alla prima richiesta di informazioni della Commissione (v. supra, punto 37), l’assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale nel luogo della sua sede principale avrebbe avuto il solo scopo di evitare un trasferimento di entrate dal bilancio dello Stato verso quello degli enti locali in cui la France Télécom possedeva una sede, e non avrebbe affatto avuto quello di conferire un vantaggio alla France Télécom. L’esistenza di una differenza d’imposizione durante il periodo 1994-2002 sarebbe stata del resto constatata solo a posteriori.

175

Dal momento che la legge 90-568 ha istituito un regime fiscale unico, le successive modalità di assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale presenterebbero un carattere indissociabile e dovrebbero, in ragione di ciò, essere analizzate le une in relazione alle altre. Peraltro la Commissione avrebbe proceduto in questo modo, allorché ha indicato, nella decisione di avvio, che, laddove essa si riferiva al «regime» o al «regime derogatorio», essa intendeva in tale modo «il regime transitorio ed il regime definitivo». In mancanza di una modifica del regime iniziale nella sua sostanza, le circostanze del caso di specie sarebbero differenti dal contesto in cui è intervenuta la sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, cause riunite T-195/01 e T-207/01 (Racc. pag. II-2309, punto 111).

176

La Commissione ritiene che la questione se la France Télécom sia stata sottoposta ad un regime unico d’imposizione diviso in due periodi o a due regimi successivi e distinti sia priva di rilievo pratico, dal momento che è incontestabile che le regole applicabili dal 1991 al 1993 erano differenti da quelle applicabili dal 1994 al 2002 e che, comunque, anche supponendo che si tratti di un solo regime, la compensazione raccomandata dalla Repubblica francese non poteva essere presa in considerazione.

Sulla necessità di operare una compensazione

177

La Repubblica francese ritiene, in terzo luogo — e così sostiene la France Télécom nella quarta parte del suo secondo motivo — che la Commissione avrebbe dovuto operare una compensazione tra il surplus d’imposizione al quale la France Télécom è stata sottoposta dal 1991 al 1993 e la differenza d’imposizione di cui quest’ultima ha beneficiato dal 1994 al 2002.

178

In primo luogo, la Repubblica francese e la France Télécom contestano il ragionamento esposto dalla Commissione ai punti 38 e 41 della decisione impugnata a giustificazione del rifiuto di procedere ad una compensazione tra l’imposizione in eccesso alla quale la France Télécom è stata sottoposta dal 1991 al 1993 e la differenza d’imposizione di cui essa ha beneficiato dal 1994 al 2002. Essa afferma che il richiamo fatto dalla Commissione alla sentenza 19 maggio 1999, Italia/Commissione, cit. supra, punto 156, nonché alla sua decisione , 2002/581/CE, relativa al regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle banche (GU 2002, L 184, pag. 27), è senza rilievo, dal momento che, nel caso di specie, il prelievo forfetario era della stessa natura della tassa professionale alla quale essa è stata assoggettata dal 1994 al 2002 e che tutte le misure in parola sono state istituite da una stessa legge.

179

Del resto, ai punti 28, 33 e 116 della decisione di avvio, la Commissione stessa avrebbe ammesso che la legge 90-568 aveva istituito un regime «derogatorio» unico, termine con cui, come la Commissione stessa avrebbe precisato, essa intendeva contemporaneamente il regime «transitorio» — vale a dire le modalità relative al prelievo forfetario — e il regime «definitivo» — ossia il regime speciale d’imposizione.

180

In secondo luogo, le autorità francesi e la France Télécom sostengono che la Commissione era tenuta a procedere ad un’analisi complessiva dell’impatto di una misura atta ad essere qualificata come aiuto di Stato.

181

Preliminarmente, la Repubblica francese e la France Télécom sottolineano che la Commissione ha già proceduto ad una compensazione pluriennale, tenendo conto di tutti i proventi e degli oneri relativi al meccanismo del Livret bleu (libretto di risparmio defiscalizzato), nella sua decisione 15 gennaio 2002, 2003/216/CE, relativa agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica francese al Crédit Mutuel (GU 2003, L 88, pag. 39).

182

Del pari, nella decisione 21 aprile 1999, 2000/735/CE, relativa al trattamento del contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank da parte dell’amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi (GU 2000, L 297, pag. 13), la Commissione avrebbe considerato tutti gli effetti nel tempo del regime fiscale al suo esame, senza ricorrere alla nozione di credito d’imposta.

183

Per di più, la Commissione stessa avrebbe proceduto alla compensazione tra oneri di natura differente nella decisione 20 luglio 1999, 1999/676/CE, riguardante presunti aiuti accordati dalla Francia alla società Sécuripost (GU L 274, pag. 37) e perfino nella decisione impugnata, ammettendo la compensazione tra il prelievo forfetario, che essa riteneva fosse di natura mista, fiscale e non fiscale, da una parte, e i versamenti a titolo di tassa professionale dovuti dalla France Télécom per gli anni 1991-1993, dall’altra.

184

Più in generale, la Repubblica francese ritiene che incomba sulla Commissione l’obbligo di procedere ad un esame complessivo delle misure atte ad essere qualificate come aiuto di Stato alla luce dei criteri definiti dall’art. 87, n. 1, CE. Un siffatto obbligo risulterebbe dalla finalità di tale disposizione. Un esame complessivo sarebbe in particolare necessario al fine di valutare se la misura di cui trattasi possa falsare la concorrenza e se essa costituisca un vantaggio. L’obbligo di procedere all’esame complessivo del sistema istituito dalla legge 90-568 per l’intero periodo che va dal 1991 al 2002 risulterebbe inoltre dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 76).

185

In terzo luogo, la Repubblica francese e la France Télécom affermano che, nel caso di specie, dalla compensazione tra le due fasi del regime fiscale risulta un’imposizione in eccesso rispetto al diritto comune sull’intero periodo che va dal 1991 al 2002 e che, di conseguenza, la France Télécom non ha beneficiato di alcun vantaggio.

186

Dopo aver rilevato che la Commissione aveva riconosciuto che la France Télécom aveva subito un’imposizione in eccesso sull’intero periodo 1991-2002, la Repubblica francese ne ha stimato l’importo in almeno EUR 1,4 miliardi e, probabilmente, oltre EUR 1,7 miliardi. Nel ritenere che la France Télécom avesse beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato, la Commissione sarebbe quindi incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione tali da giustificare che il Tribunale annulli la decisione impugnata.

187

Quanto alla compensazione tra i periodi, la France Télécom precisa tuttavia che «l’asserito importo della sotto-imposizione durante il periodo 1994-2002 risulta solo da una mera simulazione e non consente in alcun modo di determinare con certezza l’importo dell’aiuto di cui essa avrebbe asseritamente beneficiato nel periodo 1994-2002».

188

La Commissione ritiene che la compensazione richiesta dalla Repubblica francese e dalla France Télécom finirebbe per eliminare la necessaria distinzione tra gli obblighi che lo Stato deve assumere in quanto azionista e gli obblighi che possono ad esso incombere quale ente pubblico.

189

Ammettere la possibilità di una tale compensazione, secondo la Commissione, rende in pratica impossibile il controllo degli aiuti versati alle imprese pubbliche. La compensazione richiesta nel caso di specie dalla Repubblica francese e dalla France Télécom andrebbe ben al di là della compensazione tra gli oneri e i proventi connessi ad una missione di servizio pubblico, vale a dire di quanto dibattuto nel procedimento definito con la decisione 2003/216. La teoria della Repubblica francese equivarrebbe ad ammettere la compensazione di un onere inferiore con un onere maggiore, ma di natura differente. Orbene, una siffatta compensazione sarebbe esclusa dalla giurisprudenza (sentenza 2 luglio 1974, Italia/Commissione, cit. supra, punto 66, punto 34).

190

Nella controreplica, la Commissione contesta l’interpretazione della Repubblica francese secondo cui essa ha già proceduto, nel procedimento che ha dato luogo alla decisione 2000/735, alla compensazione tra gli effetti a breve termine e gli effetti a lungo termine di una misura fiscale. La Commissione afferma di aver escluso, in tale procedimento, che la misura di cui trattavasi potesse essere considerata un aiuto di Stato dopo aver rilevato che il dispositivo in questione consisteva nell’applicazione pura e semplice delle norme fiscali di diritto comune. Di conseguenza, in tale procedimento, non sarebbe stata soddisfatta la condizione di selettività.

Giudizio del Tribunale

Sull’esistenza di un vantaggio

191

Nel caso di specie, le parti controvertono sulla questione se la France Télécom abbia beneficiato di un vantaggio in forza del regime speciale d’imposizione.

192

Al punto 42 della decisione impugnata, la Commissione ha definito il vantaggio di cui essa ritiene la France Télécom abbia beneficiato come costituito dalla «differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata da [France Télécom] e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1o gennaio 1994 al ».

193

Nelle loro memorie, le ricorrenti non contestano espressamente l’esistenza di una differenza d’imposizione a vantaggio della France Télécom durante il periodo 1994-2002, ma lamentano il fatto che Commissione avrebbe in modo abusivo dissociato tale periodo da quello nel corso del quale la France Télécom era stata sottoposta al prelievo forfetario (1991-1993) e che essa, di conseguenza, avrebbe errato nel rifiutarsi di procedere ad una compensazione tra i flussi fiscali relativi a questi due periodi. All’udienza, invece, la France Télécom ha addotto l’erroneità dei calcoli sui quali la Commissione si è basata per ritenere che, durante il periodo 1994-2002, l’impresa avesse beneficiato di una differenza d’imposizione.

194

Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, salvo deroghe contemplate dal Trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Per giurisprudenza costante, la qualificazione come aiuto di Stato presuppone che le condizioni elencate dall’art. 87, n. 1, CE siano soddisfatte cumulativamente (v. sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punti 74 e 75, e giurisprudenza ivi citata).

195

Quanto alla nozione di vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, quest’ultima si estende a qualsiasi misura che esenti un’impresa da un onere che essa avrebbe altrimenti dovuto sopportare. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, la nozione di aiuto è più generale di quella di sovvenzione, dato che essa non designa soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10901, punto 77, e giurisprudenza ivi citata).

196

Pertanto, una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (v. sentenze 19 maggio 1999, Italia/Commissione, cit. supra, punto 156, punto 16, e , Italia/Commissione, cit. supra, punto 195, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

197

Inoltre, la natura degli obiettivi perseguiti tramite le misure statali e la loro giustificazione sono prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione come aiuto. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, l’art. 87 CE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza della Corte 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1487, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

198

Al fine di valutare nel caso di specie la fondatezza della conclusione della Commissione relativa all’esistenza di un vantaggio a favore della France Télécom rappresentato dalla differenza d’imposizione di cui essa ha beneficiato dal 1994 al 2002, in primo luogo, occorre quindi esaminare se alla Commissione fosse consentito esaminare il regime speciale d’imposizione indipendentemente dal prelievo forfetario. In secondo luogo, va verificato se legittimamente la Commissione si sia rifiutata di procedere ad una compensazione tra la differenza d’imposizione di cui ha beneficiato la France Télécom per gli anni 1994-2002 e i surplus d’imposizione posti, a giudizio delle ricorrenti, a carico dell’impresa per gli anni 1991-1993. In terzo luogo, si dovrà valutare l’effettiva esistenza di una differenza d’imposizione per il periodo 1994-2002.

— Sulla possibilità di esaminare il regime speciale d’imposizione indipendentemente dal prelievo forfetario

199

Secondo la giurisprudenza, la Commissione ha l’obbligo di considerare globalmente le misure complesse al fine di determinare se esse conferiscano all’impresa beneficiaria un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza della Corte 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 60; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale , causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3235, punti 169 e 170).

200

È pacifico che la legge 90-568 ha istituito un regime fiscale derogatorio, applicabile in particolare alla France Télécom, caratterizzato da una suddivisione in due fasi. Nel corso della prima fase, dal 1991 al 1993, la France Télécom non era assoggettata a nessuna imposta o prelievo oltre al prelievo forfetario. Nel corso della seconda fase, che è incominciata nel 1994 e, inizialmente, non aveva una precisa scadenza, la France Télécom era assoggettata a tutte le imposte di diritto comune, ma lo era, per le imposte locali, tra cui la tassa professionale, secondo modalità derogatorie rispetto al diritto comune, che costituivano il regime speciale d’imposizione. Giustamente quindi le ricorrenti hanno affermato che tutte le disposizioni relative alle modalità di tassazione della France Télécom per gli anni 1991-2002 figurano nello stesso capitolo della summenzionata legge e sono state istituite con un unico atto normativo.

201

Tuttavia, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha ritenuto che l’aiuto controverso fosse costituito dalle disposizioni fiscali particolari applicabili alla France Télécom, ma dalla differenza d’imposizione data dalla differenza tra l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale che l’impresa avrebbe dovuto effettuare se fosse stata soggetta all’imposta di diritto comune e quanto è stato effettivamente posto a suo carico in forza delle disposizioni fiscali particolari alle quali essa era assoggettata (v. punto 42 della decisione impugnata).

202

Da ciò discende che, in ragione della cadenza annuale della tassa professionale prevista dall’art. 1447, punto I, e dall’art. 1478, punto I, del code général des impôts (v. supra, punto 17), un vantaggio come quello definito al punto 42 della decisione impugnata non poteva essere constatato una volta per tutte in un momento preciso, bensì doveva essere constatato ogni anno per il quale la tassa professionale era dovuta dalla France Télécom. Pertanto, la Commissione non poteva considerare di procedere ad un’analisi complessiva e a priori di tutte le disposizioni pertinenti della legge 90-568 in vigore dal 1991 al 2002 e giustamente essa, al contrario, ha ragionato anno per anno (v. punti 54 e 58 della decisione impugnata).

203

Parimenti a giusto titolo, la Commissione ha rilevato, al punto 36 della decisione impugnata, che le norme applicabili alla France Télécom durante il periodo 1991-1993 (prelievo forfetario) erano differenti da quelle in vigore durante il periodo 1994-2002 (regime speciale d’imposizione). La Commissione ha infatti valutato che, durante il primo periodo, il prelievo forfetario avesse sostituito interamente il versamento a titolo di tassa professionale che, secondo il diritto comune, avrebbe annualmente gravato sulla France Télécom (punto 33 della decisione impugnata). Per contro, secondo la Commissione, l’assoggettamento della France Télécom al regime speciale d’imposizione ha comportato, durante il secondo periodo, ogni anno una differenza d’imposizione a vantaggio dell’impresa.

204

Ciò considerato, la Commissione poteva, senza violare il suo obbligo di procedere ad un esame complessivo delle misure atte a costituire degli aiuti di Stato, fare una distinzione, nella sua analisi, tra il regime speciale d’imposizione e quello del prelievo forfetario.

— Sulla possibilità di una compensazione

205

Le ricorrenti affermano che il vantaggio costituito dalla differenza d’imposizione a favore della France Télécom dal 1994 al 2002 viene più che compensato dall’importo dei prelievi forfetari a cui l’impresa è stata sottoposta dal 1991 al 1993. Per giustificare una tale compensazione, la Repubblica francese e la France Télécom sostengono che la legge 90-568 ha istituito un regime unico d’imposizione e che il prelievo forfetario era di natura esclusivamente fiscale.

206

In forza della giurisprudenza, la Commissione, quando esamina una misura che potrebbe costituire un aiuto di Stato, è tenuta a prendere in considerazione tutti i suoi effetti per il potenziale beneficiario e, in particolare, a dedurre, se del caso, gli specifici oneri gravanti su un vantaggio (sentenza della Corte 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione, Racc. pag. 487, punto 7).

207

Per contro, la sola circostanza che una determinata misura di esenzione sia compensata, dal punto di vista del beneficiario, dall’aggravamento di un onere specifico distinto e senza alcun rapporto con la prima non sottrae la prima alla qualificazione come aiuto di Stato (sentenza 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, cit. supra, punto 195, punto 34).

208

La fondatezza dell’argomento delle ricorrenti secondo cui il surplus d’imposizione versato dalla France Télécom dal 1991 al 1993, a causa del prelievo forfetario, compensa la differenza d’imposizione di cui quest’ultima avrebbe beneficiato dal 1994 al 2002 dipende quindi dall’analisi delle caratteristiche obiettive del prelievo forfetario e dalla questione se quest’ultimo possa essere considerato come un onere inerente al vantaggio che risulta per la France Télécom, eventualmente, dal suo assoggettamento al regime speciale d’imposizione.

209

A tal riguardo, va ricordato che la legge 90-568 ha istituito un regime fiscale derogatorio, applicabile in particolare alla France Télécom, caratterizzato da una divisione in due fasi. Nel corso della prima fase, dal 1991 al 1993, la France Télécom non era assoggettata a nessuna imposta o prelievo oltre al prelievo forfetario. Nel corso della seconda fase, che, inizialmente, doveva cominciare nel 1994 e non prevedeva alcuna limitazione di durata, la France Télécom era assoggettata a tutte le imposte di diritto comune, ma, per le imposte locali, tra cui la tassa professionale, con modalità che derogavano al diritto comune, le quali costituivano il regime speciale d’imposizione.

210

Peraltro, dall’argomentazione della Repubblica francese, che richiama la relazione sul progetto di legge tradottosi nella legge 90-568, presentata all’Assemblea nazionale francese l’11 aprile 1990, risulta che la deroga al regime di diritto comune prevista dall’art. 19 della detta legge — vale a dire il prelievo forfetario — era giustificata dalla volontà di procurare al bilancio dello Stato, tramite un’imposta speciale, risorse comparabili al prelievo versato fino alla creazione della France Télécom dall’amministrazione delle PTT, per il tempo necessario — tenuto conto dell’atteso aumento del fatturato — affinché la liquidazione delle imposte della France Télécom secondo il diritto comune procurasse entrate di un importo comparabile (v. supra, punto 160). Il prelievo forfetario è del resto stato fissato ogni anno ad un importo pari alle risorse procurate annualmente dal bilancio allegato delle PTT fino alla creazione della France Télécom.

211

Risulta quindi dalla natura, dagli obiettivi e dal carattere temporaneo del prelievo forfetario che quest’ultimo si è sostituito, ogni anno per il quale esso è stato posto a carico della France Télécom, all’insieme dei prelievi di regola dovuti dalla France Télécom per l’anno in questione. Orbene, l’insieme di questi prelievi includeva tutte le imposte dirette alle quali sono di regola assoggettate le imprese — ossia, in particolare, non solo la tassa professionale, ma ancora l’imposta sulle società e le imposte fondiarie.

212

Per contro, il prelievo forfetario, in ragione della sua cadenza annuale e del suo carattere temporaneo, non ha avuto l’effetto di sostituirsi alle imposte eventualmente eluse durante gli anni successivi. Il venir meno del prelievo forfetario, a decorrere dal 1994, infatti, deriva dal fatto che, secondo le previsioni confermate dal legislatore, l’assoggettamento della France Télécom alle imposte di diritto comune e al regime speciale d’imposizione, per quanto concerne la tassa professionale, doveva procurare allo Stato risorse comparabili a quelle procurate fino al 1990 dal bilancio allegato delle PTT, risorse che il prelievo forfetario aveva il fine di garantire dal 1991 al 1993.

213

Pertanto, il prelievo forfetario non può essere considerato un onere inerente all’attuazione del regime speciale d’imposizione, ma piuttosto come una modalità d’imposizione particolare della France Télécom messa in atto per gli anni precedenti al 1994. Conseguentemente, la Commissione non poteva tenere conto della compensazione chiesta dalle ricorrenti e giustamente ha proceduto ad un’analisi su base annuale delle conseguenze dell’assoggettamento della France Télécom ad un particolare trattamento fiscale.

214

Infatti, anche supponendo che, come sostiene la Repubblica francese, il prelievo forfetario fosse, nel diritto francese, di natura esclusivamente fiscale, va ricordato che esso si è sostituito, dal 1991 al 1993, ad ogni versamento a vantaggio dello Stato gravante sulla France Télécom e non solamente alla tassa professionale. Orbene, uno sgravio di oneri come il regime speciale d’imposizione — che ha assoggettato la France Télécom, dal 1994 al 2002, a versamenti a titolo di tassa professionale inferiori a quelli che avrebbero dovuto essere riscossi secondo il diritto comune — non può essere compensato dall’imposizione di un differente onere specifico — ossia, nel caso di specie, da un versamento che ha sostituito imposte diverse dalla tassa professionale nonché, eventualmente, il versamento di dividendi (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, cit. supra, punto 195, punto 34).

215

Inoltre, la sola circostanza che il prelievo forfetario e il regime speciale d’imposizione siano stati istituiti entrambi con la legge 90-568 non consente di concludere che l’assoggettamento della France Télécom al prelievo forfetario era inerente all’instaurazione del regime speciale d’imposizione. Invero, il fatto che il prelievo forfetario e il regime speciale d’imposizione siano stati istituiti dallo stesso atto legislativo, come ricordato supra al punto 200, non è sufficiente a dimostrare che l’instaurazione del regime speciale d’imposizione a decorrere dal 1994 abbia reso necessaria quella del prelievo forfetario dal 1991 al 1993, o che l’attuazione del prelievo forfetario durante gli anni 1991-1993 abbia implicato quella del regime speciale d’imposizione per gli anni successivi al 1994.

216

In più, tenuto conto delle modalità con cui veniva determinato l’importo del prelievo forfetario, pari ogni anno alle risorse fino ad allora procurate annualmente dal bilancio allegato delle PTT, la Repubblica francese non è neppure giunta a dimostrare che le modalità d’imposizione peculiari del periodo 1991-1993 sono state istituite in previsione di un’imposizione inferiore durante il periodo successivo. Al contrario, il fatto che, all’origine, non fosse previsto alcun limite di durata per l’applicazione del regime speciale d’imposizione fa supporre che lo Stato membro ritenesse sufficiente il livello di risorse fiscali procurate dal regime speciale d’imposizione ed è di per sé contraddittorio rispetto alla logica secondo la quale il prelievo forfetario avrebbe dovuto sostituirsi ad un’imposizione insufficiente a decorrere dal 1994.

217

Un tale argomento contraddice, peraltro, anche quello, addotto dalle ricorrenti, secondo cui il regime speciale d’imposizione non era finalizzato a sottoporre la France Télécom ad una fiscalità meno gravosa del diritto comune. A tal riguardo, va comunque ricordato che gli aiuti di Stato non si caratterizzano per la loro causa e il loro scopo, ma sono definiti in funzione dei loro effetti (v. sentenza Spagna/Commissione, cit. supra, punto 197, punto 46, e giurisprudenza ivi citata).

218

Ne consegue che giustamente la Commissione ha rifiutato di operare una compensazione tra, da una parte, gli importi del prelievo forfetario versato dalla France Télécom dal 1991 al 1993 e, dall’altra, le differenze d’imposizione risultanti, eventualmente, dal regime speciale d’imposizione, per gli anni 1994-2002.

— Sull’esistenza di una differenza d’imposizione

219

Dai punti 54-59 della decisione impugnata risulta che la Commissione, per giungere alla conclusione che la France Télécom aveva sopportato un’imposizione inferiore rispetto a quella cui sarebbe stata sottoposta se fosse stata assoggettata alla tassa professionale secondo il diritto comune, si è basata su dati che le sono stati forniti dalla Repubblica francese, nel corso del procedimento amministrativo.

220

È pacifico, effettivamente, che, almeno in tre occasioni durante il procedimento amministrativo (v. supra, punti 39, 43 e 51), la Repubblica francese ha trasmesso alla Commissione dati da cui risultava che, ogni anno, dal 1994 al 2002, la France Télécom aveva beneficiato di una differenza d’imposizione. L’importo preciso dell’aiuto controverso non ha potuto essere determinato dalla Commissione, a causa dei dati divergenti forniti dallo Stato membro, ma, al punto 59 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che tale importo doveva essere compreso entro una forbice i cui importi minimo e massimo riprendevano semplicemente i dati comunicati dalla autorità francesi (v. anche, in tal senso, sentenza Commissione/Francia, cit. supra, punto 87, punti 31-35).

221

È vero che, durante il procedimento amministrativo, le autorità francesi hanno insistito sul carattere approssimativo della stima del 15 maggio 2003 e di quella del . Nondimeno, sia durante il procedimento amministrativo sia nelle loro memorie dinanzi al Tribunale, esse hanno addotto tali dati nel tentativo di dimostrare che la France Télécom era stata sottoposta ad una fiscalità più gravosa di quella che sarebbe risultata dall’applicazione del diritto comune durante il periodo 1991-2002, considerato nel suo complesso.

222

In tal senso, le autorità francesi, rispondendo alla decisione di avvio, nella loro lettera del 15 maggio 2003 (v. supra, punto 39) hanno affermato quanto segue:

«La presente analisi, definitiva salvo l’esame dei fascicoli della Commissione e delle osservazioni di terzi, conferma che la France Télécom non ha beneficiato, a titolo del regime fiscale ad essa applicato tra il 1991 e il 2002, di [un] vantaggio che potrebbe costituire un aiuto di Stato.

Infatti, lungi dall’aver beneficiato di un aiuto di Stato a titolo del regime specifico d’imposizione al quale è stata sottoposta, al contrario la France Télécom ha corrisposto un significativo surplus d’imposizione, superiore ad EUR 1,4 miliardi al netto dell’attualizzazione».

223

È quindi necessario constatare che, nel corso del procedimento amministrativo, le informazioni trasmesse alla Commissione sono state presentate come approssimative, ma non come dubbie per quanto concerne l’esistenza di una differenza d’imposizione a vantaggio della France Télécom dal 1994 al 2002.

224

In tale contesto, invano la France Télécom ha affermato all’udienza che i dati utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata risultavano da estrapolazioni e non avevano alcuna relazione con la realtà. Infatti, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato si valuta alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (v. sentenza della Corte 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, Racc. pag. I-2577, punto 54, e giurisprudenza ivi citata).

225

Conseguentemente, la Commissione poteva, a giusto titolo, considerare che, dal 1994 al 2002, la France Télécom avesse beneficiato ogni anno di un vantaggio selettivo, costituito dall’esistenza di una differenza d’imposizione a suo favore.

Sulla giustificazione attinente alla coerenza del sistema fiscale

226

La France Télécom sostiene che la differenza d’imposizione di cui essa ha beneficiato è giustificata dall’economia generale del sistema fiscale e non costituisce, di conseguenza, un aiuto di Stato.

227

L’art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti di Stato che favoriscano talune imprese o talune produzioni, vale a dire gli aiuti selettivi (sentenza 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, cit. supra, punto 195, punto 94; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte , causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 34).

228

Ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, occorre determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia idoneo a favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato (v. sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit. supra, punto 227, punto 41, e giurisprudenza ivi citata).

229

È, tuttavia, giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (sentenza della Corte 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7115, punto 52; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte , Italia/Commissione, cit. supra, punto 66, punto 33, e , causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I-11137, punto 51).

230

La giustificazione fondata sulla natura o sulla struttura del sistema fiscale rimanda, di per sé, alla coerenza di una misura fiscale con la logica interna del sistema fiscale in cui si iscrive (v. sentenza Diputación Foral de Álava/Commissione, cit. supra, punto 154, punto 59, e giurisprudenza ivi citata).

231

Nel caso di specie, il carattere a priori selettivo dell’aiuto controverso non è dubbio, poiché risulta dalla legge 90-568 che il regime speciale d’imposizione era applicabile alla France Télécom e ad un’altra impresa soltanto. È infatti pacifico che il regime speciale d’imposizione costituisce un regime fiscale derogatorio rispetto alle norme applicabili in materia di tassa professionale a tutte le imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella della France Télécom, alla luce degli obiettivi perseguiti con tale imposta, la quale viene determinata in funzione della capacità contributiva dei soggetti passivi, valutata secondo criteri economici in relazione all’importanza delle attività da essi esercitate sul territorio degli enti locali in cui le imprese possiedono delle sedi (v. supra, punti 16-24).

232

Quanto alla questione se il regime speciale d’imposizione sia giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale, va osservato, preliminarmente, che tale argomento non è stato dedotto dalla Repubblica francese né durante il procedimento amministrativo né nell’ambito del presente ricorso. Orbene, come ha giustamente sottolineato la Commissione, l’onere della prova relativamente all’esistenza di siffatte giustificazioni grava in linea di principio sullo Stato membro. Ne consegue che la France Télécom non può, nell’ambito del presente ricorso, invocare, a sostegno della sua tesi, elementi di fatto che non erano noti alla Commissione quando ha adottato la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza Nuova Agricast, cit. supra, punto 224, punto 54, e giurisprudenza ivi citata).

233

A sostegno della tesi che il regime speciale d’imposizione è giustificato dalla logica interna del sistema fiscale applicabile alle imprese che esercitano le loro attività in Francia, la France Télécom allega due giustificazioni.

234

Da un lato, il regime speciale d’imposizione avrebbe avuto lo scopo di evitare che il gettito della tassa professionale dovuta dalla France Télécom fosse «trasferito» dallo Stato agli enti locali.

235

A tal riguardo, la France Télécom non ha in alcun modo dimostrato che allo Stato non fosse possibile prevedere che, a decorrere dal 1994, la tassa professionale posta a carico dell’impresa venisse liquidata alle condizioni stabilite dal diritto comune, e fosse poi destinata al bilancio dello Stato anziché a quello di ciascun ente locale in cui l’impresa disponeva di una sede.

236

Pertanto, anche volendo supporre che l’obiettivo di destinare allo Stato la tassa professionale dovuta dalla France Télécom possa giustificare le misure derogatorie applicate a tale impresa e benché la tassa professionale costituisca invero un’imposta il cui gettito è destinato agli enti locali, è necessario constatare che la ricorrente non ha dimostrato che lo stesso obiettivo non avrebbe potuto essere conseguito tramite misure che non le conferissero alcun vantaggio.

237

Conseguentemente, la France Télécom non può, comunque, legittimamente sostenere che il vantaggio selettivo di cui essa ha beneficiato sia la necessaria conseguenza della destinazione al bilancio dello Stato del gettito della tassa professionale posta a suo carico dal regime speciale d’imposizione.

238

Dall’altro lato, secondo la France Télécom, tale regime derogatorio è stato reso necessario dalla difficoltà di dare attuazione fin dal 1991 ad un’imposizione su base comunale, principalmente a causa della mancanza di una contabilità adattata alla ripartizione delle basi imponibili della tassa professionale.

239

Occorre, tuttavia, osservare che il regime speciale d’imposizione è entrato in vigore nel 1994, vale a dire nel quarto anno successivo alla trasformazione dell’amministrazione delle PTT in impresa. Orbene, se anche la France Télécom ha indicato che, nel 1990, i dati di contabilità patrimoniale necessari alla liquidazione della tassa professionale per sede non erano immediatamente disponibili, essa non ha per contro fornito alcuna giustificazione idonea a dimostrare che la ripartizione su base comunale delle basi della tassa professionale, alla quale essa ha infine proceduto ai fini delle imposte liquidate per il 2003, non potesse essere intrapresa fin dagli inizi degli anni 90. I dati pertinenti ai fini delle imposte liquidate per il 1994, infatti, sarebbero quelli relativi al 1992, anno che costituisce il periodo di riferimento per tali imposte (v. supra, punto 21).

240

Nessuno degli argomenti addotti dalla France Télécom è, pertanto, in grado di dimostrare che il regime fiscale derogatorio che è stato applicato e ha conferito un vantaggio a detta impresa era giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.

241

Quanto precede comporta che nessuno degli argomenti invocati dalle ricorrenti può prosperare e che il primo motivo della Repubblica francese nonché il secondo motivo della France Télécom devono essere respinti.

6. Sull’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

242

La Repubblica francese, con il suo quarto motivo, dedotto in subordine — e così anche la France Télécom con la prima parte del suo quarto motivo — ricordano che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, la Commissione non può imporre il recupero di un aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario e che il principio di tutela del legittimo affidamento nonché il principio della certezza del diritto fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. Nella sua relazione del 9 febbraio 2004, C (2004) 434, sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, la Commissione avrebbe del resto ammesso che il principio della tutela del legittimo affidamento poteva ostare ad una decisione di recupero in casi eccezionali, in particolare qualora un analogo regime fosse stato escluso dal campo di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, o fosse stato dichiarato compatibile con il mercato comune in passato.

243

Quanto alla portata di tale principio, la France Télécom sostiene che dalla giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale risulta che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere da ogni operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative [sentenza della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, Racc. pag. 1155, punto 44].

244

La France Télécom riconosce che, in linea di principio, le imprese beneficiarie di un aiuto possono nutrire un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto unicamente se questo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE e che un operatore diligente deve di regola essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata rispettata. Tuttavia, la giurisprudenza non escluderebbe la possibilità per il beneficiario di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 16) e la Commissione ammetterebbe tale possibilità nelle sue decisioni (punto 80 della decisione della Commissione , 2004/76/CE, relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici, GU 2004, L 23, pag. 1).

245

Nel caso di specie, ad avviso della France Télécom sussistono circostanze eccezionali sulle quali essa ha potuto fondare il proprio legittimo affidamento nel fatto che il regime speciale d’imposizione non costituisse un vantaggio qualificabile come aiuto di Stato.

246

La Repubblica francese e la France Télécom ricordano che il regime fiscale esaminato dalla Commissione nella fattispecie è quello istituito dagli artt. 18-21 della legge 90-568, come risulta in particolare dai punti 28, 32 e 61 della decisione di avvio e dai punti 17 e 21 della decisione impugnata.

247

Orbene, l’art. 21 della legge 90-568 sarebbe già stato oggetto di esame da parte dei servizi della Commissione, a seguito di una denuncia, depositata il 4 maggio 1990 e relativa alle particolari norme di assoggettamento di La Poste alla tassa professionale. Con decisione (GU 1995, C 262, pag. 11; in prosieguo: la «decisione relativa a La Poste»), la Commissione avrebbe ammesso che l’agevolazione fiscale istituita, a vantaggio di La Poste, dall’art. 21 della legge 90-568, non costituiva un aiuto ai sensi de l’art. 87, n. 1, CE. Tale decisione sarebbe stata confermata dal Tribunale nella sentenza , causa T-106/95, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. II-229). In occasione dell’esame di tale disposizione, la Commissione sarebbe necessariamente venuta a conoscenza delle norme relative al regime della tassa professionale applicabile alla France Télécom. Orbene, se essa avesse nutrito dubbi in merito alla questione se detto regime costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, avrebbe dovuto, in forza del proprio obbligo di diligenza, avviare un procedimento di esame in applicazione dell’art. 88, n. 3, CE. In mancanza dell’avvio di un tale procedimento, e nelle circostanze eccezionali del caso di specie, la France Télécom e le autorità francesi avrebbero avuto ragione a nutrire un legittimo affidamento nella compatibilità con l’art. 87, n. 1, CE del regime della tassa professionale risultante dalla legge 90-568.

248

La Repubblica francese e la France Télécom deducono quattro ulteriori argomenti a sostegno della loro tesi secondo la quale il principio di tutela del legittimo affidamento osta, nel caso di specie, al recupero dell’aiuto di Stato individuato dalla Commissione.

249

In primo luogo, le circostanze del caso di specie sarebbero simili a quelle che caratterizzavano il procedimento definito con la sentenza del Tribunale 1o luglio 2004, causa T-308/00, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. II-1933).

250

In secondo luogo, la convinzione delle autorità francesi e della France Télécom sarebbe stata tanto più forte in quanto l’oggetto del regime speciale d’imposizione non era quello di concedere il minimo vantaggio alla France Télécom, ma unicamente di garantire che l’assoggettamento progressivo della France Télécom alle regole fiscali di diritto comune avesse un effetto neutro sul bilancio dello Stato. A differenza degli aiuti fiscali, abitualmente costituiti da misure di esenzione o di riduzione delle aliquote d’imposizione, nel caso di specie non ricorrerebbe niente di simile. Al contrario, fino al 1999, la France Télécom e le autorità francesi sarebbero state persuase del fatto che il regime speciale d’imposizione comportava un’imposizione in eccesso rispetto al diritto comune. Pertanto, la France Télécom non avrebbe potuto sospettare che il regime speciale d’imposizione potesse costituire un aiuto di Stato.

251

In terzo luogo, nella decisione 2 agosto 2004, 2006/621/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2006, L 257, pag. 11), la Commissione avrebbe considerato che, per il fatto «che [France Télécom] [aveva] potuto nutrire un legittimo affidamento quanto al fatto che i comportamenti della [Repubblica francese] non costituissero un aiuto pubblico», «ordinare il recupero dell’aiuto sarebbe [stato] contrario ai principi generali del diritto comunitario» (punto 264). Orbene, nel caso di specie, la France Télécom non sarebbe stata consapevole del fatto che essa beneficiava di un vantaggio prima che le autorità francesi realizzassero le prime stime. Fino ad allora, vale a dire almeno fino al 2000, la France Télécom avrebbe ritenuto piuttosto che le particolari modalità del suo assoggettamento alla tassa professionale costituissero per essa uno svantaggio concorrenziale nelle sue relazioni con gli enti locali. Essa avrebbe del resto chiesto l’allineamento del suo regime speciale d’imposizione al diritto comune.

252

In quarto luogo, alla data della decisione impugnata, la Commissione non avrebbe avuto una prassi decisionale sufficientemente consolidata e nessun regime d’imposizione comparabile alle misure di cui trattasi nel caso di specie sarebbe stato considerato un aiuto di Stato.

253

Nella sua replica, la Repubblica francese contesta l’argomento della Commissione secondo cui essa non potrebbe invocare il principio della tutela del legittimo affidamento poiché non ha notificato il regime di cui trattasi. Infatti, sia il beneficiario di un aiuto che lo Stato membro che ha concesso tale aiuto avrebbero la possibilità d’invocare tale principio. La portata della giurisprudenza invocata dalla Commissione sarebbe limitata al ricorso per inadempimento e tale giurisprudenza non osterebbe a che uno Stato membro si avvalga del rispetto di tale principio per quanto concerne il beneficiario dell’aiuto nell’ambito di un ricorso di annullamento.

254

La Commissione afferma, in primo luogo, che uno Stato membro non può invocare il principio della tutela del legittimo affidamento né in relazione a se stesso né in relazione al beneficiario dell’aiuto nel caso in cui esso non proceda alla notifica alla Commissione di un nuovo aiuto. Di conseguenza, in mancanza di notifica delle misure controverse da parte della Repubblica francese, il principio della tutela del legittimo affidamento non potrebbe ostare all’obbligo di recuperare un aiuto illegalmente concesso (sentenze della Corte Commissione/Germania, cit. supra, punto 244, punti 14 e 17, e 11 novembre 2004, cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, Racc. pag. I-10609, punto 44; sentenze del Tribunale , cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 69, e , causa T-366/00, Scott/Commissione, Racc. pag. II-1763, punto 61).

255

La Commissione sostiene, in secondo luogo, che, nella decisione relativa a La Poste, essa non aveva né esaminato né preso posizione in merito alle disposizioni della legge 90-568 relative al regime della tassa professionale applicabile alla France Télécom. Orbene, dato che tali disposizioni non sono state notificate, il silenzio della Commissione non potrebbe essere interpretato come un’approvazione (sentenza Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, cit. supra, punto 254, punto 52).

256

La Commissione ritiene comunque che, avendo il Tribunale, nella sentenza FFSA e a./Commissione, cit. supra, punto 247, dichiarato che le disposizioni della legge 90-568 relative a La Poste costituivano aiuti compatibili con il mercato comune, la Repubblica francese non poteva legittimamente riporre il suo affidamento nel fatto che le disposizioni applicabili alla France Télécom non costituissero aiuti. Le autorità francesi avrebbero dovuto, in tale contesto, notificare le disposizioni in causa (sentenza Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, cit. supra, punto 254, punti 48-50).

257

La Commissione sostiene, in terzo luogo, che il richiamo della decisione 2006/621 è inconferente, dato che le circostanze del presente procedimento e quelle del procedimento in cui è intervenuta tale decisione sono diverse.

258

La Commissione afferma, in quarto luogo, che, nell’adottare la decisione impugnata, essa non ha modificato la sua politica rispetto agli aiuti di natura fiscale, bensì ha applicato alla situazione del caso di specie le norme obiettive poste dall’art. 87, n. 1, CE.

Giudizio del Tribunale

259

In forza di una giurisprudenza costante, anche in assenza di una norma, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere da ciascun singolo nel quale un’istituzione, fornendogli assicurazioni precise, abbia suscitato aspettative fondate [v. sentenza Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, cit. supra, punto 243, punto 44, e sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pag. I-A-449 e II-1305, punto 104, e giurisprudenza ivi citata].

260

Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma con cui vengano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti e provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (v. sentenza del Tribunale 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS e a./Commissione, Racc. pag. II-205, punto 88, e giurisprudenza ivi citata).

261

Da tale principio, applicabile specificamente in materia di controllo degli aiuti di Stato in forza dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, discende che è possibile invocare la tutela del legittimo affidamento del beneficiario dell’aiuto (sentenza Commissione/Germania, cit. supra, punto 244, punto 16), a condizione che quest’ultimo disponga di assicurazioni sufficientemente precise, risultanti da un intervento attivo della Commissione, che gli consentano di ritenere che una misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. In mancanza di una presa di posizione esplicita da parte della Commissione in merito ad una misura ad essa notificata, per contro, il silenzio serbato dall’istituzione non può, sul fondamento del principio della tutela del legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato, ostare al recupero dello stesso (v., in tal senso, sentenza Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, cit. supra, punto 254, punto 44).

262

Peraltro, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti di Stato svolta dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare, in linea di principio, legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal summenzionato articolo. Infatti, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. Di conseguenza uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88 CE, del pari, non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima gli ordini di recuperare l’aiuto (v. sentenze della Corte Commissione/Germania, cit. supra, punto 244, punti 14 e 17, e 19 giugno 2008, causa C-39/06, Commissione/Germania, punto 24, e giurisprudenza ivi citata).

263

È vero che non si può escludere che il beneficiario di un aiuto illegale possa invocare circostanze eccezionali, che possono aver legittimamente suscitato il suo affidamento nella regolarità di tale aiuto, e opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione [v., in tal senso, sentenze del Tribunale BFM e EFIM/Commissione, cit. supra, punto 254, punto 70, e 5 agosto 2003, cause riunite T-116/01 e T-118/01, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. II-2957, punti 201 e 204].

264

Nel caso di specie, è pacifico che l’aiuto controverso non è stato notificato, poiché è stato esaminato dalla Commissione in seguito ad una denuncia depositata dopo la concessione del primo elemento dell’aiuto,vale a dire la differenza d’imposizione di cui ha beneficiato la France Télécom per il 1994. È quindi necessario concludere che, in linea di principio, né la Repubblica francese né la France Télécom possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento del beneficiario dell’aiuto controverso per contrastare la decisione di recupero, salvo che dimostrino l’esistenza di circostanze eccezionali che hanno potuto suscitare il legittimo affidamento della France Télécom nella regolarità dell’aiuto controverso.

265

La circostanza eccezionale invocata in tal senso dalla Repubblica francese e dalla France Télécom consiste nell’esame dell’art. 21 della legge 90-568 da parte della Commissione, al termine del quale quest’ultima ha concluso, nella decisione relativa a La Poste, che la riduzione delle basi imponibili all’85% del loro valore, applicabile a La Poste — ma non alla France Télécom — in forza dell’art. 21, punto I 3, non costituiva un aiuto di Stato. Le ricorrenti sottolineano che il regime speciale d’imposizione è stato istituito dallo stesso articolo e che era del pari applicabile a La Poste. La Commissione, in occasione del suo esame, non avrebbe ritenuto che tale regime costituisse un aiuto di Stato.

266

In primo luogo, a tal riguardo va rilevato che, per ammissione stessa delle ricorrenti, la Commissione non ha affatto preso posizione in merito al regime speciale d’imposizione. Orbene, la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che il beneficiario possa richiamarsi ad assicurazioni precise provenienti dall’amministrazione (v. supra, punto 260).

267

In secondo luogo, risulta dal testo stesso della decisione relativa a La Poste che le altre disposizioni dell’art. 21 della legge 90-568, in particolare quelle relative alla tassa professionale e al regime speciale d’imposizione, non sono state esaminate. Il silenzio serbato dalla Commissione in merito al regime speciale d’imposizione nella decisione relativa a La Poste non poteva quindi essere sufficiente per fondare il legittimo affidamento di La Poste, né a fortiori della France Télécom, nel fatto che il regime fiscale non costituisse un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, cit. supra, punto 254, punto 44).

268

In terzo luogo, come adduce la Commissione a propria difesa, la valutazione che figura nella decisione relativa a La Poste secondo cui la riduzione delle basi imponibili di cui trattavasi in tale procedimento non costituiva un aiuto di Stato è stata respinta dal Tribunale nella sentenza FFSA e a./Commissione, cit. supra, punto 247. Ai punti 167 e 168 di tale sentenza, infatti, il Tribunale ha dichiarato che le disposizioni in parola dell’art. 21 della legge 90-568 istituivano un aiuto di Stato rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, benché compatibile con il mercato comune in ragione della deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE in favore delle imprese pubbliche. L’impugnazione proposta contro tale sentenza è stata respinta dalla Corte (ordinanza 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. I-1303). Pertanto, anche supponendo che la decisione relativa a La Poste abbia potuto indurre la Repubblica francese e la France Télécom ad aspettarsi che le misure previste dall’art. 21 della legge 90-568 non costituissero aiuti di Stato, siffatte aspettative si sono rivelate mal riposte e non rientravano quindi tra quelle di cui il principio della tutela del legittimo affidamento consente di garantire il rispetto.

269

In quarto luogo, occorre comunque osservare che il giorno in cui la notifica dell’aiuto controverso avrebbe dovuto intervenire — vale a dire prima della data in cui il versamento a titolo di tassa professionale posto a carico della France Télécom per il 1994 è divenuto esigibile — la Commissione non aveva ancora adottato la decisione relativa a La Poste.

270

Di conseguenza, va constatato che la Repubblica francese e la France Télécom non hanno dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali che consentano loro di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento.

271

Nessuno degli altri argomenti delle ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tale valutazione.

272

In primo luogo, infatti, la Repubblica francese richiama la relazione 9 febbraio 2004, C (2004) 434, sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese. Anche supponendo che la ricorrente intenda sostenere che tale relazione vincoli la Commissione, basta rilevare che in detta relazione viene, tra l’altro, affermato che «il fatto di autorizzare una parte di un regime non significa assolutamente che altri aspetti dello stesso regime debbano essere dichiarati conformi alle norme del Trattato». Pertanto, la lettera stessa di tale relazione esclude che si possa addurre l’argomento dell’approvazione della misura istituita dall’art. 21, punto I 3, della legge 90-568 per concludere nel senso dell’autorizzazione delle misure istituite da tutte le altre disposizioni dello stesso articolo.

273

In secondo luogo, non può neppure essere accolto l’argomento della Repubblica francese secondo il quale le circostanze delle presenti cause sono simili a quelle che caratterizzavano la causa definita con la sentenza Salzgitter/Commissione, cit. supra, punto 249. Nella causa in questione, infatti, il Tribunale ha dichiarato che la circostanza che il beneficiario di un aiuto non potesse invocare il principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto l’aiuto non era stato notificato, non lo privava della possibilità di far valere la violazione del principio della certezza del diritto.

274

Orbene, la causa definita con la sentenza Salzgitter/Commissione, cit. supra, punto 249, era caratterizzata da circostanze particolari, tra cui l’adozione di una decisione di non sollevare obiezioni contro la disposizione sulla base della quale l’aiuto in questione era stato concesso, la revoca parziale e implicita di tale decisione, un mutamento di analisi da parte della Commissione, un’incertezza quanto alla questione se nuove applicazioni della disposizione in questione dovevano essere oggetto di notifica e un’inerzia prolungata della Commissione laddove l’esistenza degli aiuti in questione le era ben nota.

275

Facendo un confronto, nelle presenti cause, le disposizioni della legge 90-568 sulle quali si basava il regime speciale d’imposizione non sono state notificate alla Commissione e non hanno, pertanto, potuto essere oggetto di una decisione di non sollevare obiezioni.

276

A tal riguardo, e in terzo luogo, non può essere ammesso l’argomento delle ricorrenti secondo il quale la Repubblica francese poteva astenersi dal notificare il regime speciale d’imposizione, non essendo scontato che il legislatore francese avesse l’intenzione di concedere un aiuto di Stato alla France Télécom. Infatti, da una parte, l’intenzione dello Stato membro è irrilevante ai fini dell’esistenza di un aiuto di Stato (v. supra, punto 198). Dall’altra, la notificazione di una misura idonea a procurare un vantaggio ad un’impresa è il mezzo, previsto dal Trattato, che consente agli Stati membri di assicurarsi che essi non concedano un aiuto di Stato illegale e alle imprese che esse non beneficino di un siffatto aiuto. Orbene, dal momento che il regime speciale d’imposizione costituiva una modalità di assoggettamento alla tassa professionale derogatoria al diritto comune e relativa a due imprese, non si poteva escludere a priori che si trattasse di un aiuto di Stato. È d’altronde pacifico che il regime speciale d’imposizione non è stato notificato alla Commissione. A tal riguardo, va ricordato che, in assenza di circostanze eccezionali, quando ad un aiuto è stata data attuazione senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegittimo in forza dell’art. 88, n. 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso (v., in tal senso, sentenza Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, cit. supra, punto 254, punto 45).

277

In quarto luogo, come ha affermato la Commissione, le condizioni alle quali può essere riconosciuta la tutela del legittimo affidamento sono specifiche a ciascuna causa. Pertanto, la circostanza che la Commissione abbia ammesso che la France Télécom poteva invocare tale principio nel procedimento sfociato nella decisione 2006/621 è, di per sé, irrilevante rispetto alla questione se l’impresa possa beneficiare di questa nel caso di specie.

278

In quinto luogo, infine, anche l’argomento della Repubblica francese secondo il quale la Commissione non aveva una prassi decisionale consolidata in materia dev’essere respinto. Infatti, l’assenza di una siffatta prassi, quand’anche fosse dimostrata, non sarebbe atta a giustificare la tesi secondo la quale le ricorrenti potevano legittimamente attendersi che il regime speciale d’imposizione non istituisse un aiuto di Stato.

279

Da quanto precede risulta che gli argomenti delle ricorrenti non possono essere accolti e che occorre, di conseguenza, respingere il quarto motivo dedotto dalla Repubblica francese nonché la prima parte del quarto motivo dedotto dalla France Télécom.

7. Sulla possibilità di ordinare il recupero di un aiuto di importo indeterminato e sul rispetto del principio della certezza del diritto

Argomenti delle parti

280

Nella seconda parte del suo quarto motivo, la France Télécom sostiene che la possibilità di determinare esattamente l’importo di un aiuto incompatibile con il mercato comune è un presupposto del relativo recupero e ritiene che il carattere ipotetico dell’importo da recuperare violi il principio della certezza del diritto.

281

La France Télécom afferma che il principio della certezza del diritto non può essere circoscritto alle condizioni poste al riconoscimento di un legittimo affidamento in capo al beneficiario dell’aiuto (sentenza Salzgitter/Commissione, cit. supra, punto 249) e che tale principio esige che ogni atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro e preciso, affinché l’interessato possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza della Corte 1o ottobre 1998, causa C-279/95 P, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. I-5609, punto 78). Pertanto, conformemente a tale principio, la Commissione sarebbe stata tenuta a fornire alla Repubblica francese le informazioni che consentivano di determinare senza difficoltà eccessiva l’importo dell’aiuto da recuperare e, in particolare, di fissare il parametro che consente di misurare l’ampiezza dei vantaggi anticoncorrenziali di cui ha beneficiato la France Télécom (sentenze della Corte , causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813; , causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. pag. 4067, punto 33, e , causa C-480/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-8717, punto 25).

282

Orbene, la Commissione si sarebbe limitata a definire una forbice indicativa senza precisare i parametri necessari per il calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare. Pertanto, non si potrebbe ritenere che la decisione impugnata comporti effetti giuridici chiari e precisi, e questo in violazione del principio della certezza del diritto.

283

Di fatto, risulterebbe impossibile calcolare esattamente l’importo della differenza tra i versamenti a titolo di tassa professionale posti a carico dalla France Télécom per gli anni precedenti al 2003 e l’importo delle imposte che la France Télécom avrebbe dovuto versare ove fosse stata tassata alla condizioni del diritto comune.

284

La France Télécom, infatti, non disporrebbe di una contabilità analitica che consenta di ripartire le basi imponibili su base comunale, dato che i primi dati disponibili riguardano il 2001, anno che costituisce, conformemente all’art. 1467 A del code général des impôts, il periodo di riferimento per la liquidazione delle imposte dovute per l’anno 2003 (v. supra, punto 21). La France Télécom disporrebbe di circa 19000 impianti, che hanno subito variazioni significative tra il 1991 e il 2000, il che renderebbe impossibile qualsiasi ripartizione reale delle basi imponibili per gli anni precedenti al 2001.

285

Inoltre, l’impossibilità di ripartire le basi imponibili per calcolare l’importo dell’imposta che la France Télécom avrebbe di regola dovuto versare comporterebbe anche l’impossibilità di determinare le aliquote locali effettive applicabili, le quali non sarebbero, inoltre, più disponibili. In tal senso, gli importi comunicati alla Commissione nel maggio 2003 sarebbero stati ottenuti, per gli anni 1994-1999, a partire da un’aliquota media nazionale d’imposizione della France Télécom calcolata per estrapolazione lineare a partire dall’aliquota media ponderata nazionale.

286

I dati trasmessi nel luglio 2004 sarebbero maggiormente affidabili, poiché essi sarebbero stabiliti a partire dall’importo effettivamente posto a carico della France Télécom conformemente al diritto comune per il 2003, ma anch’essi si baserebbero, per gli anni precedenti, su di una ricostituzione fittizia ottenuta tramite estrapolazione.

287

In queste condizioni, i dati trasmessi dalla Repubblica francese durante il procedimento amministrativo potevano presentare solo un carattere indicativo e molto approssimativo, della qual cosa la Commissione sarebbe stata debitamente avvertita. L’amministrazione ne avrebbe del resto tenuto conto, come testimonia il processo verbale della riunione del collegio dei membri della Commissione nel corso della quale la decisione impugnata è stata adottata. Pertanto, sarebbe impossibile calcolare l’importo esatto del vantaggio di cui si ritiene la France Télécom abbia beneficiato a partire dai parametri definiti nella decisione impugnata. Orbene, nelle decisioni 2003/216 e 2006/621, la Commissione avrebbe fatto discendere dall’impossibilità di calcolare l’importo degli aiuti da essa identificati l’impossibilità di ordinarne il recupero.

288

La Commissione sostiene, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza costante, essa può limitarsi a dichiarare l’obbligo di restituzione degli aiuti e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’ammontare preciso degli aiuti da restituire.

289

La Commissione afferma, poi, che la mancanza di dati contabili certi non osta al recupero di un aiuto, se quest’ultimo può essere identificato con precisione. Orbene, nella decisione impugnata, l’aiuto controverso sarebbe stato definito con precisione come la differenza d’imposizione corrispondente alla differenza tra l’imposizione relativa alla tassa professionale che avrebbe gravato sulla France Télécom se essa fosse stata sottoposta al diritto comune e l’imposizione che ha effettivamente gravato su tale impresa, dal 1994 al 2002. La quantificazione esatta dell’aiuto controverso sarebbe irrilevante ai fini della legittimità della decisione impugnata, bensì rientrerebbe nella fase della sua esecuzione, la quale si baserebbe sull’obbligo di cooperazione leale tra la Commissione e gli Stati membri previsto dall’art. 10 CE.

290

A tal riguardo, in primo luogo, l’impiego di un metodo di estrapolazione a partire dai dati disponibili sarebbe ammissibile. Tale metodo sarebbe del resto stato impiegato dalla Repubblica francese durante il procedimento amministrativo e avrebbe dato luogo alle due serie di risultati impiegati nella decisione impugnata per determinare la forbice indicativa entro la quale è compreso l’importo da recuperare.

291

Il carattere indicativo di tali importi sarebbe stato debitamente preso in considerazione dal collegio dei membri della Commissione [PV (2004) 1667 def., del 19 e 20 luglio 2004, punto 20.1, pag. 34] e, di conseguenza, il termine «indicativo» sarebbe stato aggiunto al punto 59 della decisione impugnata tramite un corrigendum adottato il [C (2005) 75 def.] e notificato lo stesso giorno alla Repubblica francese.

292

In secondo luogo, non può essere seriamente affermato che è impossibile ricostituire gli importi dell’imposizione che la France Télécom avrebbe dovuto sopportare se essa fosse stata sottoposta al diritto comune.

293

In primo luogo, le autorità francesi si sarebbero basate, in ordine successivo, su due serie di dati, sottoposte il 15 maggio 2003 e il , che esse presentavano come sufficientemente credibili, per cercare di dimostrare l’assenza di un vantaggio per la France Télécom durante il periodo 1991-2002. Orbene, soltanto allorché esse hanno compreso che la Commissione si apprestava a rifiutare di ammettere l’argomento relativo alla compensazione tra il prelievo forfetario posto a carico della France Télécom per il periodo che va dal 1991 al 1993 e la differenza d’imposizione risultante dal regime speciale d’imposizione per gli anni 1994-2002 la Repubblica francese avrebbe, per la prima volta, sostenuto che le sue stime non erano affidabili.

294

In secondo luogo, sarebbero prive di ogni fondamento le affermazioni secondo cui non sarebbero disponibili le informazioni necessarie alla determinazione dell’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale che di regola avrebbero dovuto essere posti a carico della France Télécom per gli anni 1994-2002.

295

Infatti, sarebbe inverosimile che la France Télécom non possa conoscere con una precisione sufficiente la collocazione geografica dei suoi attivi su un periodo poco lontano. Quanto alle aliquote d’imposizione deliberate negli anni in questione dagli enti locali sul cui territorio la France Télécom possedeva delle sedi, si tratterebbe di dati pubblici la cui scomparsa sarebbe del tutto inspiegabile.

Giudizio del Tribunale

296

Va ricordato, preliminarmente, che, rispondendo ai quesiti che le sono stati posti dal Tribunale, la Repubblica francese ha indicato che, in seguito alla sentenza Commissione/Francia, cit. supra, punto 93, essa rinunciava al quinto motivo di ricorso, con il quale essa sosteneva che l’impossibilità di calcolare l’importo esatto dell’aiuto controverso ostava all’esecuzione dell’obbligo di recupero di quest’ultimo e che essa aveva proceduto all’esecuzione provvisoria dell’art. 2 della decisione impugnata. Ciò considerato, si esamineranno solo gli argomenti presentati dalla France Télécom.

297

Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta ad indicare, nella decisione che ordina il recupero di un aiuto illegale, l’importo preciso dell’aiuto da restituire. Infatti, le prescrizioni del diritto comunitario in materia sono limitate a che, da un lato, il recupero degli aiuti illegittimamente concessi porti al ripristino dello status quo ante e, dall’altro, tale restituzione venga effettuata secondo le modalità previste dal diritto nazionale, senza che l’applicazione delle disposizioni di quest’ultimo possa pregiudicare la portata e l’efficacia del diritto comunitario (v. sentenza Ladbroke Racing/Commissione, cit. supra, punto 184, punto 187, e giurisprudenza ivi citata).

298

È quindi sufficiente che il calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare possa essere effettuato, alla luce delle indicazioni che figurano nella decisione, senza difficoltà eccessive (sentenza 13 luglio 1988, Francia/Commissione, cit. supra, punto 281, punto 33).

299

La Commissione può pertanto limitarsi a constatare l’obbligo di restituzione dell’aiuto in questione e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’ammontare preciso dell’aiuto da restituire, in particolare nel caso in cui per tale calcolo sia necessario valutare regimi tributari o previdenziali articolati secondo modalità stabilite dalla normativa nazionale applicabile (sentenze 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, cit. supra, punto 281, punto 26, e Ladbroke Racing/Commissione, cit. supra, punto 184, punto 188).

300

Nondimeno, la libertà riconosciuta alla Commissione di non indicare l’importo preciso dell’aiuto da recuperare non può consentire all’istituzione di esimersi dal rispettare il principio della certezza del diritto, il quale esige che ogni atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro e preciso, affinché gli interessati possano conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza Langnese-Iglo/Commissione, cit. supra, punto 281, punto 78).

301

Nel caso di specie, va ricordato che la Commissione ha indicato, al punto 59 della decisione impugnata, che l’importo dell’aiuto controverso doveva essere compreso tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi. Conseguentemente occorre ritenere che l’importo di EUR 798 milioni costituisca l’importo minimo dell’aiuto da recuperare, conformemente all’art. 2 della decisione impugnata. Il dispositivo di una decisione in materia di aiuti di Stato è infatti inscindibile dalla sua motivazione, così che essa dev’essere interpretata, se necessario, tenendo conto della motivazione che ha portato alla sua adozione. Dato che gli importi che costituiscono la forbice entro cui l’importo dell’aiuto controverso è compreso non hanno un carattere indicativo, la decisione impugnata reca le indicazioni appropriate che consentono alla Repubblica francese di determinare essa stessa, senza difficoltà eccessive, l’importo definitivo dell’aiuto da recuperare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, cit. supra, punto 87, punti 31-40, e giurisprudenza ivi citata).

302

Infatti, da una parte, al punto 42 della decisione impugnata, l’aiuto controverso è stato appunto identificato come «la differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata da [France Télécom] e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1o gennaio 1994 al ».

303

Dall’altra, ai punti 54-60 della decisione impugnata, la Commissione ha presentato le stime che le erano state comunicate dalla Repubblica francese durante il procedimento amministrativo e si è basata su tali dati per definire l’importo dell’aiuto controverso. In tal modo, la Commissione ha, a giusto titolo, indicato che metodi di approssimazione dell’importo dell’aiuto controverso come quelli impiegati nel caso di specie erano ammissibili, non essendo lo Stato membro e l’impresa in grado di procedere ad un calcolo esatto del vantaggio di cui la France Télécom ha beneficiato.

304

Pertanto, dal momento che il calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare poteva essere effettuato, alla luce delle indicazioni che figuravano nella decisione impugnata, senza difficoltà eccessiva, alla Commissione era consentito indicare, ai punti 59 e 60 della detta decisione, che l’importo esatto dell’aiuto da recuperare sarebbe stato definito dalle autorità francesi in fase di esecuzione della stessa decisione.

305

Ne consegue che la France Télécom non può legittimamente sostenere che, a causa dell’impossibilità di calcolare l’importo dell’aiuto controverso, l’obbligo di recuperarlo viola il principio della certezza del diritto. Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo della France Télécom va respinta.

8. Sull’applicazione delle norme di prescrizione

Argomenti delle parti

306

Con il loro terzo motivo, la Repubblica francese e la France Télécom ricordano che, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni e che il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti.

307

Sia la Repubblica francese che la France Télécom contestano l’analisi della Commissione secondo la quale gli aiuti in questione sono stati concessi nell’ambito di un regime di aiuti e il dies a quo del termine di prescrizione è il giorno in cui il primo aiuto è stato effettivamente versato alla France Télécom, vale a dire il 1° gennaio 1994.

308

Esse ritengono, al contrario, che, secondo il principio della certezza del diritto, il dies a quo sia il giorno in cui un impegno giuridicamente vincolante ha istituito la misura di cui trattasi, vale a dire il 2 luglio 1990, giorno in cui è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge 90-568, il cui art. 21 ha fissato in modo chiaro e preciso le particolari modalità d’imposizione applicabili alla France Télécom a decorrere dal 1994. Per avvalorare tale tesi, esse deducono sei argomenti.

309

In primo luogo, la Commissione riterrebbe che gli Stati membri contravvengano al loro obbligo di notifica degli aiuti nuovi risultante dall’art. 88, n. 3, CE quando essi, a prescindere da qualsiasi versamento, sottoscrivono un impegno giuridicamente vincolante rispetto ad un aiuto.

310

In secondo luogo, sempre relativamente alla notifica degli aiuti nuovi, la giurisprudenza confermerebbe la prassi della Commissione (sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II-127, punto 74).

311

In terzo luogo, il fatto che l’asserito aiuto sia stato concesso di anno in anno sarebbe irrilevante per il calcolo del termine di prescrizione, dato che il regolamento n. 659/1999 non contiene alcuna norma comparabile a quella applicabile alle infrazioni continuate in materia di concorrenza.

312

In quarto luogo, le disposizioni fiscali della legge 90-568 non costituirebbero un regime di aiuti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, dal momento che il sistema riguardava esclusivamente una sola impresa, che vi era stata data attuazione tramite una sola misura statale la quale a sua volta non è stata in alcun modo modificata prima della sua abrogazione, che non è stata necessaria alcuna ulteriore misura di applicazione e che esso non era finalizzato a concedere un vantaggio all’impresa.

313

In quinto luogo, l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 fisserebbe il dies a quo del termine di prescrizione al giorno in cui l’aiuto viene «concesso» e non a quello in cui esso è stato «versato», e questo in tutte le versione linguistiche (ad esempio «concedido» in spagnolo, «granted» in inglese, «gewährt» in tedesco, «accordée» in francese). I termini dell’art. 15, inoltre, sarebbero diversi da quelli dell’art. 14 dello stesso regolamento, in forza dei quali il calcolo degli interessi inizia a decorrere dal giorno in cui l’aiuto «è divenuto disponibile». La presa in considerazione del giorno in cui l’aiuto viene concesso sarebbe infine, quanto al suo principio, conforme alla prassi decisionale della Commissione (decisione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark, GU 2002, L 12, pag. 1), confermata dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza Scott/Commissione, cit. supra, punto 254).

314

In sesto luogo, la tesi della Commissione secondo la quale si deve ritenere che l’aiuto sia stato concesso il giorno a partire dal quale esso può essere calcolato sarebbe fonte d’incertezza giuridica, in quanto in base a tale teoria non sarebbe identificabile alcuna data certa.

315

Orbene, le autorità francesi e la France Télécom sostengono che la prima richiesta di informazioni proveniente dalla Commissione è del 28 giugno 2001, vale a dire oltre dieci anni dopo il . Essendosi il recupero dell’aiuto controverso prescritto, la decisione impugnata dovrebbe, per tale motivo, essere annullata.

316

Nella sua replica, la Repubblica francese contesta la pertinenza della giurisprudenza citata dalla Commissione nel controricorso nonché la pertinenza della questione se l’aiuto controverso costituisse un aiuto esistente indipendentemente dall’applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999. Le autorità francesi aggiungono che la teoria della Commissione secondo la quale si deve distinguere, nel caso di un regime di aiuti, il giorno in cui è stato preso l’impegno giuridico relativo all’aiuto, da una parte, dal giorno in cui ciascun aiuto può essere calcolato, dall’altra, non ha alcun sostegno e non risulta dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999.

317

La Commissione contesta tali affermazioni.

Giudizio del Tribunale

318

Ai sensi dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni.

319

L’art. 15, n. 2, dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee».

320

Dalle disposizioni summenzionate dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 659/1999 risulta che il dies a quo del termine di prescrizione è il giorno in cui l’aiuto di cui la Commissione ha ordinato il recupero può essere considerato concesso, vale a dire, qualora la concessione dell’aiuto dipenda dall’adozione di atti giuridicamente vincolanti, la data di adozione di tali atti (sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit. supra, punto 310, punto 74; v. anche, in tal senso, sentenza Scott/Commissione, cit. supra, punto 254, punti 3 e 57).

321

Nel caso di specie, la Repubblica francese e la France Télécom ritengono che l’atto giuridicamente vincolante che ha concesso l’aiuto controverso sia la legge 90-568, che reca la data del 2 luglio 1990. Il termine di prescrizione sarebbe quindi scaduto il e nessuna misura presa dalla Commissione sarebbe venuta ad interrompere tale termine, poiché la prima richiesta d’informazioni inviata alla Repubblica francese è datata .

322

Tuttavia, al punto 42 della decisione impugnata, la Commissione ha definito il vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato come dato dalla «differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata da [France Télécom] e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1o gennaio 1994 al ». La Commissione non ha quindi ritenuto che l’aiuto controverso fosse costituito dalle disposizioni fiscali particolari applicabili alla France Télécom, bensì dalla differenza d’imposizione data dalla differenza tra l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale che l’impresa avrebbe dovuto pagare se fosse stata soggetta all’imposta di diritto comune e quanto è stato effettivamente posto a suo carico in forza delle disposizioni fiscali particolari alle quali essa era assoggettata (v. supra, punto 201).

323

Orbene, dalla cadenza annuale della tassa professionale (v. supra, punto 202) discende che l’esistenza di un vantaggio in favore della France Télécom era subordinata, di anno in anno, alla questione se il regime speciale d’imposizione comportasse per la France Télécom l’onere di un versamento a titolo di tassa professionale inferiore a quello cui essa avrebbe dovuto essere assoggettata a titolo del diritto comune. Va constatato che tale questione dipendeva a sua volta da circostanze esterne al regime speciale d’imposizione e, in particolare, dal livello delle aliquote d’imposizione deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio la France Télécom possedeva delle sedi.

324

Per tale ragione, l’aiuto controverso non può essere considerato come concesso, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 659/1999, prima del 1994, dato che è allora che sono stati adottati gli atti giuridicamente vincolanti che hanno consentito, per la prima volta, di constatare l’esistenza di una differenza d’imposizione. A tal riguardo, la tesi delle ricorrenti non è ammissibile, poiché implicherebbe che, nei casi in cui un atto giuridico instauri un regime particolare applicabile nel futuro, il termine di prescrizione cominci a decorrere ad una data in cui non è possibile determinare con certezza se tale regime particolare istituisca un vantaggio che potrebbe costituire un aiuto di Stato.

325

Pertanto, il termine di prescrizione previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non era scaduto il 28 giugno 2001, giorno in cui una richiesta d’informazioni è stata inviata alla Repubblica francese. Il termine di prescrizione ha conseguentemente ricominciato a decorrere a questa stessa data e non era scaduto il , data di adozione della decisione impugnata.

326

Ne consegue che il terzo motivo addotto dalla Repubblica francese e dalla France Télécom dev’essere respinto.

327

Da tutto quanto precede risulta che nessuno dei motivi delle ricorrenti può essere accolto e che, di conseguenza, occorre respingere la loro domanda di annullamento della decisione impugnata.

Sulle spese

328

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica francese e la France Télécom sono rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

I ricorsi sono respinti.

 

2)

La Repubblica francese e la France Télécom SA sono condannate alle spese.

 

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2009.

Firme

Indice

 

Contesto normativo

 

1. Norme applicabili agli aiuti di Stato

 

2. Norme sull’adozione delle decisioni da parte della Commissione

 

Fatti all’origine della controversia

 

1. Costituzione della France Télécom

 

2. Assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale

 

Regime generale della tassa professionale

 

Norme applicabili alla France Télécom

 

Principio dell’assoggettamento alle imposte di diritto comune

 

Prelievo forfetario

 

Regime speciale d’imposizione

 

3. Procedimento amministrativo

 

4. Decisione impugnata

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

1. Sunto dei motivi di annullamento

 

2. Sul rispetto delle norme relative all’adozione delle decisioni da parte della Commissione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

3. Sul rispetto dei diritti della difesa della Repubblica francese

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

4. Sul rispetto dei diritti procedurali della France Télécom

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

5. Sull’esistenza di un aiuto di Stato

 

Argomenti delle parti

 

Sull’esistenza di giustificazioni attinenti all’economia generale del sistema fiscale

 

Sulla natura del prelievo forfetario

 

Sul carattere indivisibile del regime fiscale applicabile alla France Télécom durante il periodo 1991-2002

 

Sulla necessità di operare una compensazione

 

Giudizio del Tribunale

 

Sull’esistenza di un vantaggio

 

— Sulla possibilità di esaminare il regime speciale d’imposizione indipendentemente dal prelievo forfetario

 

— Sulla possibilità di una compensazione

 

— Sull’esistenza di una differenza d’imposizione

 

Sulla giustificazione attinente alla coerenza del sistema fiscale

 

6. Sull’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

7. Sulla possibilità di ordinare il recupero di un aiuto di importo indeterminato e sul rispetto del principio della certezza del diritto

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

8. Sull’applicazione delle norme di prescrizione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.