61994A0275

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE AMPLIATA) DEL 14 LUGLIO 1995. - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES "CB" CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - AMMENDA - INTERESSI DI MORA - IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI. - CAUSA T-275/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02169


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza ° Ammende ° Potere discrezionale della Commissione ° Portata ° Potere di aggiungere alle ammende interessi di mora

(Trattato CEE, art. 89; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

2. Concorrenza ° Ammende ° Opzioni consentite alle imprese che propongono un ricorso contro una decisione della Commissione che infligge loro un' ammenda ° Impresa che ha optato per la costituzione di una garanzia bancaria ° Riduzione dell' ammenda da parte del giudice comunitario ° Pagamento di interessi di mora a partire dalla data di esigibilità fissata dalla decisione, ma calcolati sull' importo dell' ammenda fissato dal giudice comunitario

(Trattato CEE, artt. 172 e 185; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 15, n. 2, e 17)

3. Commissione ° Provvedimenti di gestione che possono essere adottati in forza di un' autorizzazione ° Nozione ° Decisione che esige il pagamento di interessi di mora a seguito di una sentenza del Tribunale che conferma parzialmente una decisione che infligge un' ammenda accompagnata da interessi di mora ° Inclusione

(Regolamento interno della Commissione 93/492, art. 11)

4. Concorrenza ° Ammende ° Potere discrezionale della Commissione ° Portata ° Potere di decidere dell' imputazione dei pagamenti effettuati in relazione alle ammende ° Presupposti ° Rispetto delle norme o dei principi generali del diritto comunitario

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

Massima


1. Il potere di infliggere ammende alle imprese, di cui dispone la Commissione in forza dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, comprende la facoltà di determinare la data di esigibilità dell' ammenda e quella relativa al decorso degli interessi di mora, di fissare il tasso di questi interessi e di stabilire le modalità di esecuzione della sua decisione esigendo, all' occorrenza, la costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell' importo del capitale e degli interessi dell' ammenda inflitta.

Infatti, in mancanza di siffatto potere, il vantaggio che le imprese potrebbero trarre dal pagamento tardivo delle ammende avrebbe l' effetto di attenuare le sanzioni inflitte dalla Commissione nell' esercizio del compito, attribuitole dall' art. 89 del Trattato, di vigilare sull' applicazione delle norme in materia di concorrenza. L' applicazione di interessi di mora alle ammende è giustificata quindi dall' intento di evitare che l' effetto utile del Trattato sia eluso mediante prassi applicate unilateralmente da imprese che tardino a pagare le ammende alle quali sono state condannate.

Per di più, se la Commissione non disponesse del potere di aggiungere alle ammende interessi di mora, le imprese che tardano a pagare le loro ammende sarebbero avvantaggiate rispetto a quelle che effettuano il pagamento delle ammende alla scadenza loro impartita.

2. L' impresa che propone un ricorso contro una decisione della Commissione che le infligge un' ammenda ha la scelta fra pagare l' ammenda al momento della sua esigibilità, chiedere la sospensione dell' esecuzione della decisione a norma dell' art. 185, seconda frase, del Trattato e dell' art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale o, infine, qualora la Commissione gliene dia la possibilità, costituire una garanzia bancaria destinata a garantire il pagamento dell' ammenda e degli interessi di mora, alle condizioni stabilite dalla Commissione.

Quando l' impresa ricorrente ha optato per quest' ultima possibilità e il giudice comunitario, nell' esercizio della sua competenza di merito, riduce l' ammenda inflitta dalla Commissione, quest' ultima può esigere il pagamento di interessi di mora a partire dalla data di esigibilità fissata dalla sua decisione, ma calcolati sull' importo dell' ammenda fissato dal giudice comunitario. Infatti, tenuto conto dei poteri conferiti al giudice comunitario dall' art. 172 del Trattato e dall' art. 17 del regolamento n. 17, l' ammenda fissata da quest' ultimo non costituisce una nuova ammenda giuridicamente distinta da quella fissata dalla Commissione nella sua decisione e non modifica gli effetti della garanzia bancaria costituita dall' impresa ricorrente.

3. Le misure adottate dalla Commissione che creano diritti e obblighi nei confronti degli amministrati costituiscono decisioni che devono essere deliberate in comune dai suoi membri, mentre i provvedimenti che si limitano a confermare dette decisioni costituiscono, in quanto misure accessorie, provvedimenti di gestione che possono essere adottati in forza di un' autorizzazione in conformità all' art. 11 del suo regolamento interno.

A questo proposito, una decisione con la quale la Commissione esige il pagamento degli interessi di mora a seguito di una sentenza del Tribunale che conferma parzialmente una decisione che infligge un' ammenda cui si applicano interessi di mora dev' essere considerata, in quanto misura di esecuzione della decisione iniziale che fissa l' ammenda e gli interessi, una semplice misura di amministrazione e di gestione.

4. Disponendo del potere d' integrare l' obbligo di pagare le ammende che essa infligge con l' onere di interessi in caso di mancato pagamento di queste ultime, la Commissione dispone anche del potere di decidere dell' imputazione dei pagamenti effettuati in relazione a dette ammende, purché non siano violati norme o principi generali del diritto comunitario. Nel rispetto di detta condizione, la Commissione può, basandosi su norme generalmente ammesse nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali, procedere all' imputazione di detti pagamenti, in primo luogo, agli interessi e, in seguito, al capitale.

Parti


Nella causa T-275/94,

Groupement des cartes bancaires "CB", gruppo d' interesse economico di diritto francese, con sede in Parigi (Francia), con gli avv.ti Alain Georges e Hugues Calvet, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale comandato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994, con le quali la Commissione esige, per il periodo dal 30 giugno 1992 fino al giorno del saldo effettivo, il pagamento di interessi di mora sull' importo dell' ammenda irrogata al ricorrente con decisione della Commissione 25 marzo 1992, 92/212/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/30.717-A-Eurocheque: accordo di Helsinki; GU L 95, pag. 50), importo che è stato fissato a 2 000 000 di ECU con sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione (Racc. pag. II-49), e, inoltre, imputa il pagamento di 2 000 000 di ECU, effettuato dal ricorrente, dapprima agli interessi e quindi al capitale dell' ammenda maggiorata degli interessi di mora,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, R. García-Valdecasas, dalla signora P. Lindh e dal signor J. Azizi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 marzo 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Il 25 marzo 1992 la Commissione ha adottato la decisione 92/212/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/30.717-A-Eurocheque: accordo di Helsinki; GU L 95, pag. 50, in prosieguo: la "decisione" o la "decisione 25 marzo 1992"), il cui art. 1 dichiara che l' accordo concluso nel corso dell' Assemblea Eurocheque, tenutasi a Helsinki nei giorni 19 e 20 maggio 1983, tra gli enti finanziari francesi e l' Assemblea Eurocheque, in merito all' accettazione in Francia, da parte dei commercianti, di eurocheque tratti su enti finanziari esteri (in prosieguo: l' "accordo di Helsinki"), accordo che è stato in vigore dal 1 dicembre 1983 al 27 maggio 1991, costituisce un' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE (divenuto Trattato CE; in prosieguo: il "Trattato").

2 Ai sensi dell' art. 2 di detta decisione, è respinta la domanda di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, a favore dell' accordo menzionato all' art. 1, per il periodo compreso fra il 16 luglio 1990, data della notifica, e il 27 maggio 1991, data della risoluzione dell' accordo.

3 L' art. 3 della decisione infligge un' ammenda di 5 000 000 di ECU al Groupement des cartes bancaires "CB" (in prosieguo: il "Groupement") a motivo dell' infrazione di cui all' art. 1 e prescrive che detto importo debba essere versato alla Commissione nel termine di tre mesi a decorrere dalla notificazione della decisione. Esso precisa che tale importo produce interessi di diritto a decorrere dalla scadenza del termine precitato, al tasso d' interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (in prosieguo: il "Fecom") alle proprie operazioni in ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale la decisione è stata adottata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1992, C 56, pag. 1), maggiorato di tre punti e mezzo, vale a dire pari al 13,75%.

4 Con lettera 25 marzo 1992 la Commissione ha notificato la decisione al Groupement, il che comportava per il ricorrente l' obbligo di versare l' importo dell' ammenda entro il 30 giugno 1992, data a partire dalla quale la Commissione aveva diritto di perseguirne l' esecuzione forzata in forza dell' art. 192, secondo comma, del Trattato. Tuttavia, nella precitata lettera, la Commissione comunicava al Groupement che, conformemente ad una prassi abitualmente seguita, qualora questo adisse il Tribunale, essa si sarebbe astenuta dall' adottare misure di esecuzione forzata finché la causa fosse pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale, alla duplice condizione che il credito producesse interessi a partire dal 30 giugno 1992, calcolati in base al tasso d' interesse applicato dal Fecom maggiorato di un punto e mezzo, vale a dire l' 11,75%, e che una garanzia bancaria riguardante il debito, sia per il capitale sia per gli interessi o le maggiorazioni, fosse fornita entro detta data.

5 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 25 maggio 1992, il Groupement ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione 25 marzo 1992, sostenendo, in sostanza, che l' accordo censurato non costituiva un' intesa e che l' importo dell' ammenda, anche ammettendo provata l' infrazione, era del tutto sproporzionato rispetto alla sua gravità.

6 Il 24 giugno 1992 la banca del Groupement, su ordine di questo gruppo e per suo conto, ha fornito una garanzia bancaria conforme al modello allegato alla lettera della Commissione 25 marzo 1992, tanto per l' ammenda di 5 000 000 di ECU inflitta al Groupement con decisione 25 marzo 1992 quanto per gli interessi, calcolati in base al tasso Fecom maggiorato di un punto e mezzo, decorrenti su detto importo a partire dal 30 giugno 1992 fino al pagamento effettivo dell' ammenda.

7 Nella sentenza 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione (Racc. pag. II-49), questo Tribunale ha affermato, per quanto riguarda il Groupement, che l' accordo di Helsinki non poteva essere considerato un' intesa sulla fissazione di un prezzo identico da osservare nei contratti con i terzi, ma costituiva un' intesa sul principio della riscossione di una commissione, in contrasto di per sé con l' art. 85, n. 1, lett. a), del Trattato, e il Tribunale ha fissato l' ammenda inflitta al Groupement nell' art. 3 della decisione impugnata a 2 000 000 di ECU. Per il resto il ricorso è stato respinto, e la Commissione è stata condannata a sostenere la metà delle spese del Groupement.

8 Con lettera inviata alla Commissione il 5 maggio 1994, il Groupement ha informato la Commissione che, essendo scaduto il 4 maggio 1994 il termine per proporre ricorso contro la pronuncia del Tribunale 23 febbraio 1994, esso aveva versato, con trasferimento bancario 5 maggio 1994, l' ammenda di 2 000 000 di ECU fissata dal Tribunale. Ritenendo così di aver eseguito in toto la sentenza del Tribunale, il Groupement ha comunicato, in risposta ad una richiesta telefonica degli uffici contabili della Commissione, che l' obbligo di pagare interessi, quale discende dalla sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione (Racc. pag. 3151, punti 139 e 143), mira ad evitare la proposizione di ricorsi manifestamente infondati, il cui solo scopo sarebbe quello di ritardare il pagamento dell' ammenda, e non si applica a ricorsi fondati o parzialmente fondati. Tale considerazione sarebbe confermata dal fatto che il tasso d' interesse applicato dalla Commissione è superiore al tasso legale vigente in Francia e sul mercato delle operazioni in ECU, comportando così una sanzione supplementare per le persone che abbiano proposto ricorso. Il Groupement ha aggiunto che, in ogni caso, l' ammenda inflitta dalla sentenza non può produrre interessi a partire dalla data dell' esigibilità dell' ammenda inflitta con la decisione della Commissione, in quanto la prima ammenda è giuridicamente distinta dalla seconda. Esso ha osservato che il dispositivo della sentenza evidenzia che il Tribunale ha "fissato" un' ammenda nuova e non ha "ridotto" quella fissata dalla decisione iniziale della Commissione. Infatti, stabilendo l' importo dell' ammenda in funzione dell' illecito profitto risultante dalle commissioni indebitamente riscosse all' incasso degli eurocheque stranieri, la Commissione avrebbe punito esclusivamente l' intesa sull' importo di dette commissioni e non l' intesa sul principio della riscossione di una commissione, mero presupposto della prima. Orbene, il Tribunale, prendendo in considerazione soltanto l' intesa sul principio della riscossione di una commissione, avrebbe irrogato un' ammenda per un' infrazione che di per sé la Commissione non aveva punito.

9 Il 27 maggio 1994 il Groupement ha chiesto la revoca parziale della garanzia bancaria.

10 Con lettera 7 giugno 1994 la Commissione ha risposto che avrebbe considerato il versamento di 2 000 000 di ECU come un pagamento parziale del debito complessivo in data 6 maggio 1994, a copertura degli interessi maturati in detta data, a concorrenza di un importo di 433 301,37 ECU, nonché di una parte del capitale, mentre il resto di detto capitale continuava a produrre interessi dal 6 maggio 1994 fino all' effettivo pagamento. A questo proposito, la Commissione ha rilevato, anzitutto, che la prassi da essa seguita dal 1981 in materia di sospensione del pagamento di ammende in caso di ricorsi contro decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie, consistente nell' esigere il pagamento di interessi e la costituzione di una cauzione bancaria diretta a garantire il pagamento dell' ammenda maggiorata degli interessi, è stata avallata dalla Corte (v. citata sentenza AEG/Commissione; ordinanze 7 maggio 1982, causa 86/82 R, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 1555; 11 novembre 1982, causa 263/82 R, Kloeckner Werke/Commissione, Racc. pag. 3995, e 7 marzo 1986, causa 392/85 R, Finsider/Commissione, Racc. pag. 959) e che, nella specie, il Groupement aveva accettato di pagare interessi fornendo, il 24 giugno 1992, la garanzia bancaria. La Commissione ha quindi considerato che la riscossione di interessi non fosse un' inevitabile conseguenza dell' esercizio del diritto di proporre ricorso, in quanto il Groupement era libero di versare l' ammenda al momento della sua esigibilità e di liberarsi così dal pagamento degli interessi. Quanto alla natura giuridicamente distinta dell' ammenda fissata dal Tribunale rispetto a quella fissata dalla Commissione, essa ha ritenuto che il Groupement ignorasse la portata della competenza di merito conferita al Tribunale dall' art. 17 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), ai sensi del quale il Tribunale non può che abolire, ridurre o maggiorare l' ammenda inflitta, e non può fissare un' ammenda nuova, distinta da quella imposta dalla Commissione.

11 Il 16 giugno 1994 il Groupement ha contestato la tesi sostenuta dalla Commissione nella sua lettera 7 giugno 1994 per quanto concerne l' addebito a suo carico degli interessi di mora sull' ammenda di 2 000 000 di ECU a partire dal 30 giugno 1992, nonché l' imputazione del pagamento di 2 000 000 di ECU a detti interessi e si è riservato il diritto di presentare al Tribunale una domanda d' interpretazione della sua sentenza 23 febbraio 1994.

12 Con lettera 15 luglio 1994 la Commissione ha intimato al Groupement di versare il resto del suo debito entro il 31 luglio 1994; altrimenti essa avrebbe proceduto all' applicazione della garanzia bancaria. Lo stesso giorno la Commissione ha comunicato alla banca garante che consentiva la riduzione dell' importo della garanzia fino a debita concorrenza dell' avvenuto pagamento parziale.

13 Con lettera 20 luglio 1994 il Groupement, pur confermando il suo disaccordo sull' analisi della Commissione in merito agli interessi di mora, ha informato la Commissione che, a causa della natura esecutiva della sua decisione che non gli avrebbe lasciato alcun' altra alternativa, aveva ordinato alla propria banca di trasferire alla Commissione la somma di 443 902,61 ECU.

14 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 1994, il Groupement ha proposto il ricorso in esame.

15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

16 Le parti hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 29 marzo 1995.

Conclusioni delle parti

17 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione contenuta nelle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994, con cui la Commissione ha ingiunto il pagamento di interessi di mora sull' ammenda di 2 000 000 di ECU fissata dal Tribunale nella propria sentenza 23 febbraio 1994, per il periodo intercorrente fra il 30 giugno 1992 e il giorno del pagamento di detta ammenda, e dichiarare conseguentemente non dovuta la somma di 433 902,61 ECU versata dal Groupement con la conseguente rifusione della somma, maggiorata di interessi, calcolati al tasso Fecom per il periodo intercorrente fra il 20 luglio 1994 e il giorno del saldo effettivo;

2) in subordine, qualora il Tribunale non accogliesse la domanda di cui sopra al punto 1, annullare la decisione della Commissione per la parte in cui essa si basa su un metodo errato d' imputazione dei pagamenti del Groupement e dichiarare conseguentemente non dovuta la somma di 10 601,24 ECU versata dal Groupement a tale titolo, con conseguente rifusione della relativa somma maggiorata di interessi, calcolati al tasso Fecom per il periodo intercorrente fra il 20 luglio 1994 e la data del saldo effettivo;

3) condannare la Commissione a pagare tutte le spese sostenute dal Groupement nell' ambito del presente ricorso d' annullamento.

18 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato;

2) condannare il ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

19 La Commissione, basandosi sulla costante giurisprudenza della Corte (sentenza 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16), eccepisce l' irricevibilità del ricorso d' annullamento diretto contro le lettere 7 giugno e 15 luglio 1994 in quanto queste lettere costituiscono soltanto la conferma della decisione della Commissione 25 marzo 1992 e della lettera di notifica dello stesso giorno. Essa rileva che, nella sua decisione 25 marzo 1992, ha inflitto al Groupement un' ammenda di 5 000 000 di ECU, da pagare entro un termine di tre mesi scaduto il quale l' ammenda doveva produrre interessi di diritto al tasso Fecom maggiorato di tre punti e mezzo. Essa rileva del pari che, nella sua lettera di notifica 25 marzo 1992, ha informato il Groupement che, qualora questo proponesse ricorso dinanzi al Tribunale, non avrebbe proceduto ad alcun atto di riscossione finché la causa fosse pendente dinanzi a detto organo giudiziario, alla duplice condizione che il credito producesse interessi a partire dal 30 giugno 1992 e che una garanzia bancaria, accettabile da parte della Commissione, a copertura del debito tanto per il capitale quanto per gli interessi o le maggiorazioni, fosse fornita entro la stessa data.

20 Fornendo quindi la garanzia bancaria richiesta e omettendo di contestare le condizioni fissate per la concessione di detta garanzia in occasione del ricorso promosso contro la decisione 25 marzo 1992, il ricorrente avrebbe approvato dette condizioni e accettato che l' importo al quale sarebbe stato definitivamente condannato fosse maggiorato di interessi. Egli non potrebbe pertanto più contestare il pagamento di detti interessi.

21 A questo proposito, la Commissione confuta la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale gli interessi menzionati nella decisione 25 marzo 1992 e nella lettera di notifica riguardano soltanto l' ammenda di 5 000 000 di ECU e non l' ammenda di 2 000 000 di ECU fissata successivamente dal Tribunale. La Commissione considera che la garanzia bancaria, poiché mira a garantirle il pagamento completo del suo credito, quanto al capitale e agli interessi, si riferisce agli interessi calcolati sull' importo stesso dell' ammenda anche qualora il giudice comunitario non confermi tutta l' ammenda.

22 La Commissione si chiede anche se sia ricevibile la domanda formulata in subordine dal ricorrente, diretta all' annullamento delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994 nella misura in cui applicano un metodo errato d' imputazione del pagamento effettuato dal Groupement il 5 maggio 1994. All' udienza, il rappresentante della Commissione ha però ammesso che detta imputazione non discende dalla decisione 25 marzo 1992, né dalla lettera di notifica dello stesso giorno. Egli si è rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale per valutare la ricevibilità della domanda del ricorrente al riguardo.

23 Il ricorrente sostiene che, considerate insieme, le lettere della Commissione 7 giugno e 15 luglio 1994 costituiscono una decisione impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Esso ricorda come dalla giurisprudenza risulti che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un' azione d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9).

24 Il ricorrente sostiene al riguardo che le lettere 7 giugno e 15 luglio 1994, poiché lo invitano a versare la somma di 433 301,37 ECU, incidono gravemente sui suoi interessi finanziari e modificano in misura rilevante la sua situazione giuridica rispetto a quella prodotta dalla decisione 25 marzo 1992 e dalla lettera di notifica dello stesso giorno. Il carattere vincolante dell' obbligo di versare la somma di 433 301,37 ECU a titolo di interessi di mora sul pagamento dell' ammenda di 2 000 000 di ECU non risulterebbe né dalla decisione 25 marzo 1992, né dalla lettera di notifica di questa decisione, né dalla sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994. Disponendo così nella sua decisione 25 marzo 1992 che "un' ammenda di 5 000 000 di ECU è inflitta al Groupement" e che "l' ammenda produce interessi di pieno diritto a decorrere dallo scadere del termine precitato (vale a dire tre mesi a decorrere dalla notificazione della decisione)", la Commissione avrebbe deciso l' applicazione di interessi di mora sull' ammenda di 5 000 000 di ECU inflitta dalla decisione 25 marzo 1992 senza per questo estenderne l' applicazione all' ammenda fissata successivamente dal Tribunale, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, in base alla sua competenza di merito.

25 Il ricorrente aggiunge che solo quando la Commissione ha proceduto alla riscossione dell' ammenda sovranamente fissata dal Tribunale si è fatto riferimento per la prima volta, durante una conversazione telefonica confermata con lettere 7 giugno e 15 luglio 1994, all' eventualità di un adattamento automatico dell' ammenda mediante interessi che avevano cominciato a decorrere prima ancora che il Tribunale statuisse. Esso osserva che la Commissione, definendo essa stessa "presa di posizione della Commissione" la sua lettera 7 giugno 1994, ammette implicitamente che quest' ultima costituisce un atto che può costituire oggetto di un ricorso d' annullamento.

26 Per quanto riguarda la domanda presentata in subordine, il ricorrente sostiene che, negando la sua ricevibilità, la Commissione intende sottrarre al sindacato del giudice comunitario una questione di merito che riguarda la conformità della decisione al diritto comunitario.

Giudizio del Tribunale

27 Il Tribunale ricorda, in limine, come dalla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale risulti che sono irricevibili i ricorsi diretti contro decisioni meramente confermative di decisioni precedenti che non siano state tempestivamente impugnate (sentenze della Corte Irish Cement/Commissione, già citata, punto 16, 25 maggio 1993, causa C-199/91, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissione, Racc. pag. 2667, punti 23 e 24, e sentenza del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 44).

28 Nella specie, si deve pertanto accertare se, chiedendo il pagamento di interessi di mora a partire dal 30 giugno 1992 sull' importo dell' ammenda fissato dal Tribunale il 23 febbraio 1994, la Commissione abbia introdotto un elemento nuovo in grado di produrre effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenza del Tribunale Cobrecaf e a./Commissione, già citata, punto 45), o se essa si sia limitata a confermare la situazione prodotta dalla decisione 25 marzo 1992, dalla lettera di notifica dello stesso giorno e dalla fornitura della garanzia bancaria da parte del ricorrente.

29 A questo proposito, occorre anzitutto ricordare che, replicando, nella sua lettera 7 giugno 1994, all' argomento del ricorrente secondo il quale l' obbligo derivante dalla precitata sentenza AEG/Commissione di pagare interessi sulle ammende è limitato ai soli casi in cui il giudice comunitario dichiara il ricorso manifestamente infondato e conferma l' ammenda inflitta dalla Commissione, la Commissione ha sostenuto che un ricorso parzialmente fondato non può costituire una circostanza eccezionale tale da "sottrarre un' impresa al rispetto delle condizioni poste per la sospensione del pagamento dell' ammenda". Essa ha peraltro sostenuto che dette condizioni erano state avallate dalla Corte nelle sue ordinanze 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione (Racc. pag. 1549), Hasselblad/Commissione, Kloeckner Werke/Commissione e Finsider/Commissione, già citate, e che il ricorrente le aveva accettate fornendo la garanzia bancaria.

30 Va inoltre ricordato che al disaccordo manifestato dal ricorrente la Commissione ha replicato, nella sua lettera 15 luglio 1994, che "nulla consente d' interpretare la sentenza AEG nel senso che la Corte abbia inteso limitare la riscossione di interessi ai ricorsi manifestamente infondati" e che essa ha espresso la sua meraviglia per il fatto che, anche ammettendo fondata siffatta interpretazione, la Corte, confermando la prassi che aveva adottato, abbia sottaciuto i limiti drastici che occorrerebbe stabilire per tale interpretazione.

31 Risulta così che soltanto la lettura congiunta delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994, che riproducono l' interpretazione della precitata sentenza AEG/Commissione, difesa dalla Commissione, ha consentito al ricorrente di rendersi conto che la Commissione considera che l' obbligo di pagare interessi di mora a partire dalla data dell' esigibilità dell' ammenda da essa inflitta si estende anche al caso in cui il giudice comunitario ne abbia ridotto successivamente l' importo accogliendo in parte il ricorso d' annullamento diretto contro siffatta decisione.

32 Il Tribunale considera, di conseguenza, che le lettere impugnate non si limitano a confermare le condizioni alle quali, nella sua lettera di notifica della decisione 25 marzo 1992, la Commissione ha subordinato la sospensione del pagamento dell' ammenda nel corso del procedimento contenzioso, ma contengono un elemento nuovo in quanto esse evidenziano una posizione della Commissione che né la decisione 25 marzo 1992 né la lettera di notifica dello stesso giorno avevano mostrato chiaramente ed espressamente.

33 Ne consegue che è ricevibile la domanda principale diretta all' annullamento delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994.

34 Di conseguenza, anche la domanda formulata in subordine, riguardante l' imputazione del pagamento effettuato dal ricorrente il 5 maggio 1994, la quale si collega intrinsecamente alla domanda principale, dev' essere considerata ricevibile. In ogni caso, il Groupement ha potuto prendere conoscenza dell' imputazione alla quale aveva proceduto la Commissione soltanto alla lettura della lettera 7 giugno 1994.

35 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

Sulla domanda principale diretta all' annullamento delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994

36 Il ricorrente adduce in sostanza tre motivi a sostegno del ricorso. Il primo motivo riguarda la mancanza di fondamento giuridico in materia d' imposizione di interessi di mora sull' importo dell' ammenda fissato dal giudice comunitario, il secondo motivo attiene all' incompetenza degli autori e dei firmatari delle lettere impugnate, e il terzo motivo si basa sul fatto che l' imposizione di interessi di mora sull' importo dell' ammenda fissato dal giudice comunitario costituisce un ostacolo al diritto di impugnazione.

Primo motivo: mancanza di fondamento giuridico

° Argomenti delle parti

37 Il ricorrente sostiene che l' obbligo di pagare interessi di mora su un' ammenda non è stabilito da alcun testo di diritto comunitario ed è giustificato, secondo la giurisprudenza della Corte (precitata sentenza AEG/Commissione), solo con riguardo alla necessità di evitare la proposizione di ricorsi manifestamente infondati, miranti unicamente a ritardare il pagamento dell' ammenda. Orbene, ciò non può verificarsi nella specie, in quanto, fissando l' ammenda inflitta al Groupement nella misura del 40% di quella inflitta dalla Commissione e accollando alla Commissione stessa la metà delle spese del Groupement, il Tribunale ha accolto in grandissima misura il ricorso del Groupement.

38 Per quanto riguarda le precitate ordinanze Hasselblad/Commissione, Kloeckner Werke/Commissione e Finsider/Commissione, addotte dalla Commissione a sostegno della sua domanda di pagamento di interessi, il ricorrente osserva, anzitutto, che esse riguardano solo la facoltà, riconosciuta alla Commissione, di esigere una garanzia bancaria in caso di sospensione del pagamento dell' ammenda e non l' applicazione di interessi di mora all' ammenda fissata dal giudice comunitario. Quanto all' ordinanza 5 luglio 1983, causa 78/83 R, Usinor/Commissione (Racc. pag. 2183), il ricorrente fa valere inoltre che, subordinando la sospensione del pagamento di una parte dell' ammenda alla condizione che "la richiedente provveda alla previa costituzione di una garanzia bancaria per il pagamento dell' ammenda inflitta dalla suddetta decisione e degli eventuali interessi di mora", la Corte ha considerato unicamente gli interessi da applicare all' ammenda inflitta dalla decisione della Commissione e non quelli da applicare all' ammenda fissata dal giudice comunitario nell' esercizio della sua competenza di merito.

39 A questo proposito, il ricorrente sostiene, nella specie, che l' ammenda fissata dalla sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994 è giuridicamente distinta da quella inflitta dalla decisione della Commissione 25 marzo 1992. Esso osserva, in primo luogo, che il punto 147 e il dispositivo della sentenza 23 febbraio 1994 utilizzano, quanto all' ammenda, il termine "fissare" e non il termine "ridurre". Esso si riferisce quindi al punto 147 della sentenza del Tribunale, in cui si rileva che "l' ammenda di 5 000 000 di ECU non è adeguata in rapporto alla natura e alla gravità intrinseca dell' infrazione", e rileva, inoltre, che il Tribunale non ha accolto le circostanze aggravanti considerate dalla Commissione. Infine, il ricorrente osserva come la stessa Commissione ammetta che l' aumento dell' ammenda che il Tribunale può infliggere, all' occorrenza, produce interessi solo a decorrere dalla data della sentenza.

40 Il ricorrente ritiene che la Commissione, sostenendo che il Tribunale non può sopprimere un' ammenda inflitta dalla Commissione per "sostituire ad essa la propria", ignori la competenza di merito conferita al giudice comunitario, nonché la portata degli artt. 172 del Trattato e 17 del regolamento n. 17. Si riferisce al riguardo alle conclusioni dell' avvocato generale Warner nella causa BMW Belgium/Commissione (sentenza della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, 36/78-82/78, Racc. pag. 2435, in particolare pag. 2494), secondo il quale "i poteri attribuiti alla Corte dall' art. 17 del regolamento n. 17 hanno il contenuto più ampio e [a mio parere] consentono alla Corte di prendere, in ogni caso, qualsiasi provvedimento che essa ritenga conforme ad esigenze di giustizia".

41 La Commissione ricorda, anzitutto, che le decisioni ch' essa adotta prendono effetto sin dalla loro notifica e che, in forza dell' art. 185 del Trattato, i ricorsi proposti dinanzi al giudice comunitario non hanno effetto sospensivo. La Commissione avrebbe pertanto la facoltà di perseguire, sin dalla notifica di una decisione che comporti ammende, la riscossione di queste ultime e toccherebbe alle parti, eventualmente, chiedere la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato ai sensi dell' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

42 La Commissione ricorda inoltre che, in materia di ricorsi contro decisioni che impongono ammende, essa ha modificato nel 1981 il suo atteggiamento iniziale, consistente nel rinviare il pagamento dell' ammenda fino alla pronuncia della Corte, imponendo una doppia condizione a tale sospensione, vale a dire il pagamento di interessi di mora e la costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell' importo dell' ammenda maggiorato degli interessi (v. Dodicesima Relazione sulla concorrenza, punto 60). Essa aggiunge che, nelle ordinanze AEG/Commissione, Hasselblad/Commissione, Kloeckner Werke/Commissione e Finsider/Commissione, la Corte ha ammesso che questa nuova linea di condotta generale era giustificata, salvo casi eccezionali.

43 La Commissione confuta, a questo proposito, l' interpretazione che il ricorrente basa sulla giurisprudenza della Corte, sottolineando che le citate ordinanze riguardano tanto l' obbligo di pagare interessi di mora quanto quello di costituire una garanzia bancaria diretta a garantire il pagamento dell' ammenda e dei suoi interessi. Inoltre, la sentenza AEG/Commissione non può essere interpretata nel senso che limita la riscossione di interessi di mora al solo caso in cui il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. Le conclusioni dell' avvocato generale Reischl, seguite dalla Corte nella sua sentenza, non conterrebbero infatti alcuna allusione a siffatto limite.

44 Quanto alla natura assertivamente distinta dell' ammenda inflitta dalla Commissione rispetto a quella fissata dal giudice comunitario nell' esercizio della sua competenza di merito, la Commissione ricorda che la competenza di merito stabilita dall' art. 172 conferisce al giudice comunitario, secondo il tenore stesso dell' art. 17 del regolamento n. 17, la facoltà di "sopprimere, ridurre o maggiorare l' ammenda o la penalità di mora inflitta", ma non per questo gli consente di sostituire all' ammenda inflitta dalla Commissione un' ammenda propria, giuridicamente distinta dalla prima. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui la maggiorazione dell' ammenda costituisce la prova della natura distinta dell' ammenda inflitta dalla Commissione rispetto a quella inflitta dal giudice comunitario, la maggiorazione dell' ammenda implicherebbe necessariamente che l' aumento deciso dal giudice comunitario abbia ad oggetto l' ammenda inflitta dalla Commissione.

45 La Commissione aggiunge che, malgrado l' uso da parte del Tribunale del termine "fissare" in relazione all' ammenda, il dispositivo e il punto 147 della sentenza 23 febbraio 1994 devono essere interpretati alla luce del punto 142 della sentenza, in cui il Tribunale ha affermato che "ciò posto, spetta al Tribunale valutare, nell' esercizio della sua competenza 'di piena giurisdizione' , se occorra ridurre l' ammenda inflitta al Groupement".

° Giudizio del Tribunale

46 Occorre ricordare, in limine, che, in forza dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione dispone del potere di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, commettano una violazione del disposto di cui all' art. 85, n. 1, o dell' art. 86 del Trattato o non osservino un onere imposto nell' ambito di una decisione di applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato.

47 Il potere di cui la Commissione è investita al riguardo comprende la facoltà di determinare la data di esigibilità dell' ammenda e quella relativa al decorso degli interessi di mora, di fissare il tasso di questi interessi e di stabilire le modalità di esecuzione della sua decisione esigendo, all' occorrenza, la costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell' importo del capitale e degli interessi dell' ammenda inflitta.

48 Infatti, in mancanza di siffatto potere, il vantaggio che le imprese potrebbero trarre dal pagamento tardivo delle ammende avrebbe l' effetto di attenuare le sanzioni inflitte dalla Commissione nell' esercizio del compito, attribuitole dall' art. 89 del Trattato, di vigilare sull' applicazione delle norme in materia di concorrenza. L' applicazione di interessi di mora alle ammende è giustificata quindi dall' intento di evitare che l' effetto utile del Trattato sia eluso mediante prassi applicate unilateralmente da imprese che tardino a pagare le ammende alle quali sono state condannate.

49 Per di più, se la Commissione non disponesse del potere di aggiungere alle ammende interessi di mora, le imprese che tardano a pagare le loro ammende sarebbero avvantaggiate rispetto a quelle che effettuano il pagamento delle ammende alla scadenza loro impartita.

50 Occorre poi ricordare che, in forza dell' art. 192 del Trattato, le decisioni della Commissione che comportano, a carico delle persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

51 Si deve inoltre ricordare che, in forza dell' art. 185 del Trattato, i ricorsi proposti dinanzi al giudice comunitario non hanno effetto sospensivo.

52 Ne consegue che le decisioni della Commissione hanno forza esecutiva sin dalla loro notifica e che le ammende che esse comportano sono esigibili alla scadenza del termine fissato dalla Commissione nella sua decisione. Giustamente quindi la Commissione ha imposto interessi di mora in caso di mancato pagamento dell' ammenda entro il termine fissato al riguardo nella sua decisione 25 marzo 1992, adottata a norma dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

53 Del pari giustamente, nel caso in cui le imprese propongano un ricorso contro le decisioni che infliggono loro un' ammenda, la Commissione esige, conformemente alla linea di condotta generale che essa ha adottato dal 1981, la costituzione di una garanzia bancaria diretta a garantire l' eventuale pagamento dell' ammenda, maggiorata, all' occorrenza, degli interessi di mora (v. le precitate ordinanze della Corte AEG/Commissione, Hasselblad/Commissione, Kloeckner Werke/Commissione e Finsider/Commissione).

54 Ne consegue che l' impresa che propone un ricorso contro una decisione della Commissione che le infligge un' ammenda ha la seguente scelta: pagare l' ammenda al momento della sua esigibilità, versando eventualmente interessi di mora al tasso fissato dalla Commissione nella sua decisione (nel caso di specie, il tasso Fecom, maggiorato di tre punti e mezzo), ovvero chiedere la sospensione dell' esecuzione della decisione a norma dell' art. 185, seconda frase, del Trattato e dell' art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale; oppure, infine, qualora la Commissione gliene dia la possibilità, costituire una garanzia bancaria destinata a garantire il pagamento dell' ammenda e degli interessi di mora, alle condizioni stabilite dalla Commissione (nella specie, il tasso da applicare agli interessi di mora era il tasso Fecom, maggiorato di un punto e mezzo).

55 Nella specie, è assodato che il ricorrente, dopo la proposizione del ricorso T-39/92 contro la decisione della Commissione 25 marzo 1992, ha optato per la costituzione di una cauzione bancaria destinata a garantire il pagamento dell' ammenda e degli interessi di mora.

56 Il ricorrente sostiene tuttavia che la costituzione di detta cauzione ha potuto produrre effetti solo nei confronti dell' ammenda inflitta dalla Commissione nella sua decisione 25 marzo 1992 e non rispetto all' ammenda fissata dal Tribunale nella sua sentenza 23 febbraio 1994.

57 Occorre di conseguenza stabilire se, come sostiene il ricorrente, l' ammenda inflitta dalla Commissione sia giuridicamente distinta da quella fissata dal giudice comunitario nell' esercizio della sua competenza di merito e se tale distinzione sia atta a limitare la portata degli effetti della garanzia bancaria costituita dal ricorrente.

58 Occorre rilevare come già dal testo dell' art. 17 del regolamento n. 17 risulti che la competenza di merito conferita al giudice comunitario in materia di applicazione delle norme in materia di concorrenza, la quale gli consente di sopprimere, di ridurre o di maggiorare l' ammenda inflitta dalla Commissione, si riferisca e si limiti all' ammenda inizialmente inflitta dalla Commissione.

59 Occorre inoltre rilevare che, nell' ambito del diritto della concorrenza, il giudice comunitario non ha il potere di infliggere un' ammenda; egli ha competenza di merito unicamente a pronunciarsi sulle ammende fissate mediante una decisione della Commissione. Infine, l' argomento del ricorrente secondo il quale, in caso di maggiorazione dell' ammenda, la quota di maggiorazione produce interessi solo a partire dalla sentenza non può corroborare la tesi da lui sostenuta. Infatti, poiché detta quota dell' ammenda è esigibile soltanto a partire dalla pronuncia della sentenza, gli interessi ad essa relativi possono, in base al principio secondo il quale l' accessorio segue il principale, decorrere solo a partire da questa data.

60 Il Tribunale ne conclude che il giudice comunitario non è competente, nell' ambito dei poteri conferitigli dall' art. 172 del Trattato e dall' art. 17 del regolamento n. 17, a sostituire all' ammenda inflitta dalla Commissione un' ammenda nuova, giuridicamente distinta da quest' ultima.

61 Né l' uso del termine "fissare" figurante al punto 147 e nel dispositivo della sentenza del Tribunale né il fatto che il giudice comunitario possa tener conto di elementi successivi alla decisione quando pronuncia un' ammenda meno elevata di quella inflitta dalla Commissione sono tali da invalidare tale conclusione.

62 Infatti, quanto all' uso del termine "fissare", occorre ricordare come dalla costante giurisprudenza della Corte (sentenza 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/96, Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27) emerga che il dispositivo di una sentenza dev' essere interpretato alla luce della motivazione da cui esso discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo.

63 Orbene, si deve constatare che al punto 142 della sentenza 23 febbraio 1994 questo Tribunale ha rilevato chiaramente che, poiché esso aveva considerato, contrariamente alla Commissione, una sola intesa vietata a carico del Groupement, spettava ad esso valutare, nell' esercizio della sua competenza di merito, se occorresse ridurre l' ammenda inflitta al Groupement. Inoltre, tenendo conto di una minore gravità dell' infrazione ritenuta infine dimostrata in capo al Groupement per determinare un importo meno elevato dell' ammenda, il Tribunale ha chiaramente evidenziato nella motivazione relativa alle ammende che la sua decisione mirava a ridurre un' ammenda inizialmente inflitta dalla Commissione e non a sostituire ad essa una nuova ammenda distinta. Di conseguenza, non si può attribuire al termine "fissare" il significato assegnatogli dal ricorrente.

64 Quanto alla possibilità che il giudice comunitario tenga conto di elementi successivi alla decisione della Commissione, in particolare del comportamento adottato da una parte colpita da una sanzione dopo detta decisione, per irrogare un' ammenda meno elevata di quella considerata dalla Commissione, occorre rilevare che tale fatto non è tale da conferire all' ammenda fissata dal Tribunale una natura giuridicamente distinta rispetto a quella inflitta dalla Commissione. A questo proposito, occorre rilevare che nella sentenza 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione (Racc. pag. 223), addotta dal ricorrente a sostegno della sua tesi, la Corte ha appunto "ridotto" l' ammenda inflitta dalla Commissione, pur prendendo in considerazione il comportamento adottato dalla parte colpita dalla sanzione dopo la decisione.

65 Da tutto quanto precede risulta che nella specie l' ammenda fissata dal Tribunale non costituisce una nuova ammenda giuridicamente distinta da quella inflitta dalla Commissione nella sua decisione 25 marzo 1992 e che essa non è tale da limitare la portata degli effetti della garanzia bancaria costituita dal ricorrente. Giustamente quindi la Commissione esige il pagamento di interessi di mora a partire dalla data di esigibilità della sua decisione calcolati sull' importo dell' ammenda fissato dal Tribunale nella sua sentenza 23 febbraio 1994.

66 Di conseguenza, il motivo della mancanza di fondamento giuridico dev' essere respinto.

Secondo motivo: incompetenza dei firmatari delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994

° Argomenti delle parti

67 Il ricorrente deduce che la decisione impugnata, quale risulta dalle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994 non può essere equiparata a una semplice misura di amministrazione o di gestione che possa essere adottata in forza di un' autorizzazione, ma costituisce una decisione di principio (v. sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. pag. 2585, punti 29 e 34-39), in quanto essa rivela una vera e propria presa di posizione da parte della Commissione che non si basa su alcun fondamento giuridico e costituisce, per di più, un ostacolo al diritto di ricorso degli amministrati. Esso ritiene quindi che la decisione controversa sia stata adottata illegittimamente, poiché è stata presa da un membro del servizio giuridico e dal contabile della Commissione e in quanto questi ultimi non erano autorizzati a impegnare la Commissione nell' ambito di una decisione.

68 La Commissione replica che le lettere impugnate si limitano a ricordare al ricorrente l' obbligo di pagare interessi di mora da esso assunto fornendo la garanzia bancaria a seguito della lettera di notifica della decisione 25 marzo 1992 e non costituiscono una decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato. All' udienza la Commissione ha precisato, rispondendo a un quesito del Tribunale, che, anche ammettendo che le lettere impugnate possano essere considerate costitutive di una decisione impugnabile, una decisione del genere costituirebbe, in ogni caso, una semplice misura di gestione o di amministrazione che può essere adottata in forza di un' autorizzazione.

° Giudizio del Tribunale

69 Il Tribunale ricorda anzitutto che, in forza dell' art. 11 del suo regolamento interno 17 febbraio 1993, 93/492/Euratom, CECA, CEE (GU L 230, pag. 15), la Commissione può delegare a uno o a alcuni dei suoi membri l' adozione, a suo nome e sotto il suo controllo, di provvedimenti di gestione o di amministrazione chiaramente definiti, purché il principio della sua responsabilità collegiale sia pienamente rispettato. La delega della firma all' interno di un' istituzione costituisce infatti un atto relativo all' organizzazione interna degli uffici dell' amministrazione comunitaria, conforme all' art. 11 del regolamento interno della Commissione 17 febbraio 1993, n. 93/492 (v., ad esempio, sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, e 17 ottobre 1972, causa 8/72, Cementhandelaren/Commissione, Racc. pag. 977), e alcuni funzionari possono essere autorizzati ad adottare, in nome e sotto il controllo della Commissione, provvedimenti di gestione o di amministrazione.

70 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punti 64 e 65, e sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-315, punto 59) discende che le misure che creano diritti e obblighi nei confronti degli amministrati costituiscono decisioni che devono essere deliberate in comune dai membri della Commissione, mentre i provvedimenti che si limitano a confermare dette decisioni costituiscono, in quanto misure accessorie, provvedimenti di gestione che possono essere adottati in forza di un' autorizzazione (precitata sentenza Akzo Chemie/Commissione, punto 38).

71 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, una decisione con la quale la Commissione esige il pagamento di interessi di mora a seguito di una sentenza del Tribunale che conferma parzialmente una decisione che infligge un' ammenda cui si applicano interessi di mora dev' essere considerata, in quanto misura di esecuzione della decisione iniziale che fissa l' ammenda e gli interessi, una semplice misura di amministrazione e di gestione.

72 Il ricorrente non ha fornito inoltre alcun elemento che consenta di ritenere che l' amministrazione comunitaria si sia discostata dall' osservanza delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi delegando al suo servizio giuridico e contabile l' incarico di procedere alla riscossione delle ammende.

73 Ne consegue che dev' essere respinto il motivo relativo all' incompetenza dei firmatari delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994.

Terzo motivo: ostacolo al diritto di impugnazione

° Argomenti delle parti

74 Il ricorrente sostiene che la maggiorazione di interessi applicata dalla Commissione costituisce un ostacolo al diritto di impugnazione in quanto essa punisce un operatore economico solo perché ha proposto un ricorso d' annullamento, di cui il Tribunale ha però ampiamente ammesso la fondatezza, e costituisce una vera e propria sanzione che si aggiunge in più all' ammenda. Esso osserva che l' importo degli interessi, poiché è proporzionale alla durata del procedimento dinanzi al Tribunale, costituisce una sanzione supplementare, mentre questa durata non è imputabile alla parte che si è avvalsa del suo diritto di impugnazione.

75 Il ricorrente contesta, inoltre, che avrebbe potuto sottrarsi all' onere degli interessi pagando l' ammenda sin dalla sua esigibilità, poiché il pagamento immediato dell' ammenda, a causa dell' immobilizzo non remunerato di 3 000 000 di ECU, gli avrebbe fatto subire una perdita finanziaria che esso valuta pari a 450 000 ECU, in quanto la Commissione si rifiuta di assumere l' onere degli interessi relativi alle ammende indebitamente pagate. Il ricorrente sostiene che, di conseguenza, il risparmio del costo che sarebbe stato causato dall' immobilizzo delle somme ingiustificatamente richieste dalla Commissione costituisce l' unico vantaggio che abbia tratto dalla costituzione di una garanzia bancaria.

76 Il ricorrente addebita alla Commissione di paragonare, al fine di giustificare l' applicazione alla prima ammenda di un tasso d' interesse ridotto, l' impresa che propone ricorso e sceglie di fornire una garanzia bancaria a quella che non propone ricorso e si rifiuta di onorare l' obbligo di pagare l' ammenda. Esso considera che è inutile paragonare la situazione di un' impresa il cui ricorso, come nella specie, è ampiamente accolto dal Tribunale a quella di un' impresa che, in cattiva fede, si rifiuta di pagare l' ammenda senza per questo impugnarla con un ricorso.

77 Infine, il ricorrente sostiene che spetta al Tribunale imporre o meno l' onere di interessi di mora quando fissa l' ammenda nell' esercizio della sua competenza di merito, in quanto la Commissione non è autorizzata a ridurre gli effetti delle sentenze ad essa sfavorevoli mediante una rivalutazione sistematica dell' ammenda fissata dal Tribunale.

78 La Commissione osserva, anzitutto, che occorre distinguere, non fra le imprese che propongono ricorso e quelle che non lo propongono, ma fra le imprese che pagano l' ammenda loro inflitta sin dalla sua scadenza e quelle che non la pagano. Alle imprese che scelgono di costituire una garanzia bancaria si attribuirebbe infatti il beneficio di un tasso d' interesse più favorevole di quello che viene addebitato alle imprese che si rifiutano di pagare l' ammenda imposta. Secondo la Commissione, le spese bancarie relative alla costituzione di una garanzia bancaria non sono tali da annullare tale vantaggio.

79 La Commissione osserva che il Groupement non ha contestato, nell' ambito del suo ricorso T-39/92, il carattere "estremamente penalizzante" del tasso d' interesse da essa applicato. In ogni caso, il ricorrente avrebbe potuto evitare il pagamento del tasso d' interesse imposto dalla Commissione prendendo a prestito la somma ad un tasso meno elevato e pagando l' ammenda sin dalla sua scadenza.

80 La Commissione aggiunge che la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale essa è legittimata a riscuotere interessi di mora solo nei casi in cui il ricorso è respinto interamente, porterebbe a favorire le imprese il cui ricorso sarebbe, anche in piccolissima misura, accolto rispetto a quelle che pagherebbero tardivamente la loro ammenda, poiché le prime imprese si libererebbero da qualsiasi obbligo di pagare interessi malgrado il pagamento tardivo di una parte dell' ammenda. Inoltre, tale tesi svuoterebbe del suo contenuto il principio stabilito dall' art. 185 del Trattato.

° Giudizio del Tribunale

81 Occorre anzitutto ricordare che il potere di cui dispone la Commissione d' infliggere ammende, in forza dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, implica quello di esigere interessi di mora in caso di mancato pagamento dell' ammenda.

82 Accordando così all' impresa che propone ricorso contro una decisione che le infligge un' ammenda la facoltà di esentarsi dal pagamento immediato dell' ammenda mediante fornitura di una garanzia bancaria diretta a garantire il pagamento dell' ammenda e degli interessi ad essa relativi, la Commissione concede a detta impresa il beneficio di un privilegio che non risulta dalle disposizioni del Trattato né da quelle del regolamento n. 17.

83 Per di più, il Tribunale rileva che il tasso d' interesse imposto dalla Commissione in caso di fornitura di una garanzia bancaria è inferiore a quello richiesto in caso di mancato pagamento dell' ammenda (vale a dire l' 11,75%) e, inoltre, che l' impresa colpita da sanzione dispone della facoltà di pagare l' ammenda sin dalla sua esigibilità e di evitare così di essere costretta a pagare interessi di mora.

84 Il ricorrente sostiene tuttavia che l' impresa il cui importo dell' ammenda è ridotto dal giudice comunitario incorre in una sanzione più severa dell' impresa che omette di proporre ricorso o di quella il cui ricorso è respinto.

85 A questo proposito occorre rilevare che l' impresa il cui ricorso è respinto sostiene l' onere degli interessi al tasso ridotto su tutto l' importo dell' ammenda e che l' impresa che non propone ricorso sostiene l' onere di interessi al tasso intero sullo stesso importo. Per contro, quando il giudice comunitario riduce l' importo dell' ammenda inflitta dalla Commissione accogliendo in parte il ricorso, l' onere di interessi al tasso ridotto sostenuto dall' impresa è proporzionalmente ricondotto all' importo dell' ammenda così fissata.

86 Va aggiunto, inoltre, che tanto la mancanza di differenza di natura giuridica dell' ammenda quando essa è riesaminata dal giudice comunitario quanto il principio dell' effetto non sospensivo dei ricorsi ostano a che la Commissione liberi l' impresa, il cui ricorso sia stato accolto in parte, dall' obbligo ad essa incombente di pagare, a partire dall' esigibilità dell' ammenda inflitta dalla Commissione, interessi sull' importo dell' ammenda fissato dal giudice comunitario e a che essa annulli la portata degli effetti della garanzia bancaria fornita dall' impresa colpita dalla sanzione.

87 Ne consegue che è infondato il motivo relativo al fatto che l' obbligo di pagare interessi di mora sull' importo dell' ammenda fissata dal giudice comunitario costituisce un ostacolo al diritto di impugnazione.

88 Da tutto quanto precede risulta che dev' essere respinta la domanda principale diretta all' annullamento delle lettere 7 giugno e 15 luglio 1994.

Sulla domanda formulata in subordine relativa al sistema d' imputazione dei pagamenti effettuati dal Groupement

Argomenti delle parti

89 Il ricorrente addebita alla Commissione di avere imputato il pagamento dell' ammenda di 2 000 000 di ECU, effettuato dal Groupement il 5 maggio 1994, dapprima agli interessi e quindi al capitale, obbligandolo in tal modo a pagare interessi sulla somma restante. A questo proposito, il ricorrente fa valere che tale modo di agire è privo di qualsiasi fondamento giuridico in diritto comunitario. Inoltre, la Commissione, ammesso che si sia ispirata al diritto francese in materia, in particolare all' art. 1254 del codice civile francese, non avrebbe potuto applicare alle ammende un testo normativo che disciplina le obbligazioni civili. Il ricorrente aggiunge che, quando un debitore ha dichiarato di pagare con riferimento al capitale, il creditore che ha ricevuto questa dichiarazione non può più contestare tale imputazione. Ciò varrebbe anche quando da un atto qualsiasi proveniente dal creditore risulti che quest' ultimo ha acconsentito a che detta imputazione abbia ad oggetto il capitale. Nella fattispecie, il Groupement avrebbe chiaramente dichiarato di pagare in relazione al capitale poiché, nella sua lettera 5 maggio 1994, ha osservato che la somma di 2 000 000 di ECU non può produrre interessi.

90 Infine, il ricorrente rileva inoltre che, considerando il sistema usato conforme a un principio di buona gestione finanziaria, la Commissione confonde le sue funzioni di amministrazione e di gestione con quelle che essa esercita in quanto autorità regolatrice del mercato, che le conferiscono poteri sanzionatori che non possono essere esercitati secondo principi di gestione finanziaria.

91 La Commissione sostiene che il sistema d' imputazione che essa ha applicato discende da un uso generale comunemente ammesso il cui principio è sancito in particolare dal diritto civile francese. In quanto sistema generalmente ammesso in materia finanziaria, esso non necessiterebbe di un altro fondamento giuridico in diritto comunitario. Tale principio risulterebbe anche dalle disposizioni procedurali interne della Commissione relative alla riscossione delle ammende e delle penalità di mora e non sarebbe mai stato contestato in alcun modo. Il ricorrente non addurrebbe, del resto, alcun motivo di carattere giuridico o pratico tale da mettere in discussione, con riguardo al diritto comunitario, il sistema che essa ha applicato.

92 Quanto all' argomento del ricorrente secondo il quale egli avrebbe dichiarato nella sua lettera 5 maggio 1994 che aveva pagato con riferimento al capitale, la Commissione ricorda che ciò potrebbe verificarsi solo qualora il creditore acconsenta a che il debito sia imputato dapprima al capitale. Orbene, nella fattispecie la Commissione non avrebbe mai acconsentito a che la somma di 2 000 000 di ECU fosse imputata dapprima al capitale.

Giudizio del Tribunale

93 Il Tribunale constata come sia assodato fra le parti che il pagamento di 2 000 000 di ECU effettuato dal Groupement il 5 maggio 1994 è stato imputato, in primo luogo, agli interessi e, in seguito, al capitale e, inoltre, come questo sistema d' imputazione dei pagamenti costituisca un sistema generalmente ammesso negli ordinamenti giuridici nazionali.

94 Il Tribunale rileva, inoltre, che la Commissione, la quale dispone del potere d' integrare l' obbligo di pagare le ammende che essa infligge con l' onere di interessi in caso di mancato pagamento di queste ultime, dispone anche del potere di decidere dell' imputazione dei pagamenti effettuati in relazione a dette ammende, purché non siano violati norme o principi generali del diritto comunitario.

95 Nella specie, il Tribunale constata che il ricorrente non adduce alcun elemento tale da provare che la Commissione, basandosi su norme comunemente ammesse nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali per procedere all' imputazione dei pagamenti, abbia violato una norma di diritto comunitario o un principio giuridico generale.

96 Al contrario, il ricorrente afferma, in sostanza, che l' impresa avrebbe la facoltà, adempiendo l' obbligo di pagamento relativo al capitale, di consolidare l' importo degli interessi di mora in quanto la decisione della Commissione 25 marzo 1992 non prevede che i pagamenti parziali debbano essere imputati dapprima agli interessi di mora. Orbene, si deve constatare che questa tesi porterebbe di fatto a privare di qualsiasi effetto utile il potere che discende per la Commissione dall' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 di esigere il pagamento di interessi di mora. Poiché non si può ammettere che un risultato del genere sia stato voluto dal legislatore comunitario, la tesi del ricorrente dev' essere respinta.

97 Quanto, infine, all' argomento del ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe accettato che il suo pagamento di 2 000 000 di ECU abbia ad oggetto dapprima il capitale e quindi gli interessi, il Tribunale constata che questo argomento è rimasto allo stato di mera asserzione e non è suffragato da alcun atto della causa.

98 Ne consegue che anche la domanda formulata in subordine dev' essere dichiarata infondata.

99 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto interamente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

100 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è rimasto soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese; esso deve essere quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente sosterrà tutte le spese.