SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 novembre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione riguardante accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci – Vizio di motivazione – Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione europea – Divieto di statuire ultra petita – Conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso in primo grado dirette al parziale annullamento della decisione controversa – Divieto, per il Tribunale dell’Unione europea, di pronunciare un annullamento totale della decisione controversa – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo»

Nella causa C‑122/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 febbraio 2016,

British Airways plc, con sede in Harmondsworth (Regno Unito), rappresentata da J. Turner, QC, e R. O’Donoghue, barrister, per conto di A. Lyle-Smythe, solicitor,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da N. Khan e A. Dawes, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, J. Malenovský ed E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Vilaras ed E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M.‑A. Gaudissart, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 febbraio 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la British Airways plc chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:988), con cui quest’ultimo ha parzialmente annullato la decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui riguarda la British Airways.

Contesto normativo

Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

2

L’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea così recita:

«La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario, l’indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l’oggetto della controversia, le conclusioni ed un’esposizione sommaria dei motivi invocati.

All’istanza deve essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l’annullamento ovvero, nell’ipotesi contemplata dall’articolo 265 [TFUE], un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all’istanza, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere».

3

L’articolo 56, secondo comma, di detto Statuto prevede quanto segue:

«[Un’impugnazione dinanzi alla Corte] può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. (…)».

Regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991

4

L’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991 (in prosieguo: il «regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991)», prevedeva quanto segue:

«La decisione del Tribunale che costituisce oggetto di gravame deve essere allegata all’atto d’impugnazione (…)».

Regolamento di procedura della Corte del 25 settembre 2012

5

L’articolo 120 del regolamento di procedura della Corte del 25 settembre 2012, entrato in vigore il 1o novembre 2012 (in prosieguo: il «regolamento di procedura della Corte»), intitolato «Contenuto del ricorso», è così formulato:

«Il ricorso previsto dall’articolo 21 dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea] contiene:

(…)

c)

l’oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi;

d)

le conclusioni del ricorrente;

(…)».

6

L’articolo 122 di detto regolamento, intitolato «Allegati al ricorso», così dispone:

«1.   Al ricorso sono allegati, ove occorra, i documenti indicati dall’articolo 21, secondo comma, dello statuto.

(…)

3.   Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per produrre i documenti prima menzionati. In mancanza di detta regolarizzazione, la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decide se l’inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma».

7

L’articolo 127 del suddetto regolamento, intitolato «Motivi nuovi», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento».

8

Ai sensi dell’articolo 168 di tale medesimo regolamento, intitolato «Contenuto del ricorso di impugnazione»:

«1.   L’atto di impugnazione contiene:

(…)

b)

l’indicazione della decisione del Tribunale impugnata;

(…)

2.   Si applicano all’impugnazione gli articoli 119, 121 e 122, paragrafo 1, del presente regolamento.

(…)».

9

L’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione», al suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Le conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa».

10

L’articolo 170 di detto regolamento, intitolato «Conclusioni per il caso di accoglimento dell’impugnazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le conclusioni dell’impugnazione devono tendere, nell’ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale».

11

L’articolo 190 del medesimo regolamento, intitolato «Altre disposizioni applicabili al procedimento di impugnazione», al suo paragrafo 1 così stabilisce:

«Al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un’impugnazione di una decisione del Tribunale si applicano gli articoli 127 (…) del presente regolamento».

Regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991

12

Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991:

«Il ricorso di cui all’articolo 21 dello Statuto deve contenere:

(…)

c)

l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti;

d)

le conclusioni del ricorrente;

(…)».

13

L’articolo 48, paragrafo 2, di detto regolamento era così formulato:

«È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

(…)».

Fatti

14

La ricorrente, British Airways, è una compagnia di trasporto aereo attiva sul mercato del trasporto aereo di merci.

15

Il 7 dicembre 2005 la Commissione europea ha ricevuto una domanda di immunità in forza della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole del 2002»), presentata dalla Deutsche Lufthansa AG e dalle sue controllate, Lufthansa Cargo AG e Swiss International Air Lines AG. Secondo tale domanda, esistevano contatti anticoncorrenziali tra varie imprese attive sul mercato del trasporto aereo di merci (in prosieguo: i «vettori»), aventi ad oggetto diversi elementi costitutivi del prezzo dei servizi forniti nell’ambito di tale mercato, ossia l’introduzione di sovrapprezzi «carburante» e «sicurezza» nonché il rifiuto di tali vettori di pagare una commissione sui sovrapprezzi.

16

In data 14 e 15 febbraio 2006 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso.

17

In esito a tali accertamenti, diversi vettori, tra cui la ricorrente, hanno presentato una domanda ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

18

Il 19 dicembre 2007 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, tra cui la ricorrente. Nella risposta a tale comunicazione degli addebiti, i suoi destinatari hanno presentato osservazioni scritte. Un’audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008.

19

Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione controversa, la quale è stata inviata a 21 vettori (in prosieguo: i «vettori incriminati»), tra cui la ricorrente.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di taluni elementi della decisione controversa, nella parte in cui questi ultimi la riguardavano.

21

Come risulta dal punto 25 della sentenza impugnata, nelle conclusioni formulate a sostegno di detto ricorso la ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di:

annullare la decisione controversa nella parte in cui le era stato addebitato, in quest’ultima, di aver partecipato al rifiuto di pagamento di commissioni, nella parte in cui ivi si affermava che la sua infrazione fosse cominciata il 22 gennaio 2001 e nella parte in cui ivi si riteneva che gli «elementi» relativi a Hong Kong, al Giappone, all’India, alla Tailandia, a Singapore, alla Corea e al Brasile costituissero infrazioni all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE») e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo, approvato a nome della Comunità con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo CE‑Svizzera»);

annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda inflittale con la decisione controversa, e

condannare la Commissione alle spese.

22

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduceva sette motivi vertenti, il primo, su un errore di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che essa avesse partecipato al rifiuto di pagamento delle commissioni, il secondo, sull’assenza di prove per quanto riguarda la data dell’inizio dell’infrazione, il terzo, su errori di diritto e di fatto o su uno sviamento di potere per quanto concerne l’esame del coinvolgimento di talune autorità di regolamentazione, il quarto, sul carattere sproporzionato e discriminatorio della percentuale di base dell’ammenda, il quinto, su una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione ha maggiorato l’ammenda al momento del calcolo della stessa, il sesto, su una violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, in quanto la ricorrente non ha beneficiato del livello più elevato di riduzione dell’ammenda, e, il settimo, su una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto la Commissione non ha ridotto l’ammenda in funzione della sussistenza di circostanze attenuanti.

23

Risulta dai punti da 27 a 29 nonché dal punto 45 della sentenza impugnata che il Tribunale ha rilevato d’ufficio un motivo di ordine pubblico vertente su un vizio di motivazione che inficiava la decisione controversa. In particolare, come risulta dagli atti di cui dispone la Corte, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, quest’ultimo ha posto alle parti in causa dinanzi ad esso alcuni quesiti scritti, con i quali le invitava, in particolare, a presentare le loro osservazioni riguardo alla circostanza che i motivi della decisione controversa descrivono un’infrazione unica e continuata a cui avrebbero partecipato tutti i destinatari di tale decisione, mentre i primi quattro articoli del dispositivo della decisione summenzionata non menzionano tutti i detti destinatari.

24

A tal riguardo, in sede di udienza dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che, nella motivazione della decisione controversa, la Commissione ha rilevato una sola infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera. Per contro, il dispositivo di detta decisione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata distinta per ciascuno di tali articoli. La ricorrente ha affermato che, considerata tale incoerenza tra la motivazione e il dispositivo di detta decisione, quest’ultima era inficiata da un vizio di motivazione che poteva essere rilevato d’ufficio dal Tribunale.

25

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa era viziata da contraddizioni, da una parte, tra la motivazione e il dispositivo e, dall’altra, all’interno della motivazione stessa.

26

Il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che spettasse ad esso esaminare se le suddette contraddizioni fossero di natura tale da ledere i diritti della difesa della ricorrente e impedissero allo stesso di esercitare il suo controllo.

27

Al termine di tale esame, il Tribunale ha ritenuto che così fosse nel caso di specie e ha pertanto constatato che la decisione controversa era inficiata da un vizio di motivazione.

28

Il Tribunale ha dichiarato che nel caso di specie, tuttavia, tale constatazione non poteva sfociare nell’annullamento totale della decisione controversa, nella parte in cui riguarda la ricorrente, sulla base del rilievo che l’annullamento di detta decisione non poteva andare oltre le conclusioni contenute nel suo atto introduttivo del ricorso.

29

Pertanto, e senza aver esaminato i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, il Tribunale ha deciso di annullare la decisione controversa a causa del vizio di motivazione accertato nell’ambito dell’esame del motivo che aveva rilevato d’ufficio, in quanto, in tale decisione, «la Commissione, da un lato, ha ritenuto che la ricorrente, in primo luogo, avesse partecipato al rifiuto di pagamento di commissioni, in secondo luogo, avesse commesso un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’[accordo SEE] e all’articolo 8 dell’[accordo CE‑Svizzera] tra il 22 gennaio 2001 e il 1o ottobre 2001 e, in terzo luogo, avesse partecipato a infrazioni a queste ultime disposizioni per i servizi di trasporto [aereo] di merci effettuati a partire da Hong Kong (Cina), Giappone, India, Tailandia, Singapore, Corea e Brasile e, dall’altro, le ha inflitto un’ammenda».

30

Peraltro, con le sue sentenze del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione (T‑28/11, non pubblicata, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commissione (T‑36/11, non pubblicata, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Commissione (T‑38/11, non pubblicata, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commissione (T‑39/11, non pubblicata, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione (T‑40/11, non pubblicata, EU:T:2015:986), Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo Pte/Commissione (T‑43/11, non pubblicata, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e a./Commissione (T‑46/11, non pubblicata, EU:T:2015:987), SAS Cargo Group e a./Commissione (T‑56/11, non pubblicata, EU:T:2015:990), Air France – KLM/Commissione (T‑62/11, non pubblicata, EU:T:2015:996), Air France/Commissione (T‑63/11, non pubblicata, EU:T:2015:993), nonché Martinair Holland/Commissione (T‑67/11, EU:T:2015:984), il Tribunale si è pronunciato sui ricorsi, proposti da altri vettori incriminati, anch’essi volti a contestare la decisione controversa.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

31

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella misura in cui essa limita la portata dell’annullamento della decisione controversa alle conclusioni contenute nel suo ricorso in primo grado;

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;

annullare integralmente la decisione controversa, e

condannare la Commissione alle spese della presente impugnazione.

32

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

– Sulla ricevibilità dell’impugnazione

33

La Commissione afferma che l’impugnazione è manifestamente irricevibile per due motivi.

34

In primo luogo, la ricorrente non avrebbe ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 168, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, dal momento che la sentenza impugnata non sarebbe stata allegata all’impugnazione.

35

In secondo luogo, l’impugnazione non sarebbe conforme all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né agli articoli 169 e 170 del regolamento di procedura della Corte i quali, conformemente all’articolo 63 di detto Statuto, darebbero attuazione all’articolo 56 di quest’ultimo.

36

Per quanto riguarda l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la presente impugnazione non sarebbe diretta a ottenere l’annullamento del dispositivo della sentenza impugnata, ma mirerebbe piuttosto a che detto dispositivo sia completato, trasformando l’annullamento parziale accordato dal Tribunale in un annullamento totale. L’impugnazione pertanto non sarebbe conforme a tale disposizione.

37

Per quanto riguarda l’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, detta disposizione sarebbe stata interpretata restrittivamente dalla Corte. Orbene, nella fattispecie, poiché la domanda della ricorrente è più ampia rispetto a quella presentata in primo grado, essa sarebbe in contrasto con tale disposizione.

38

Inoltre, il ragionamento della ricorrente costituirebbe un circolo vizioso, poiché esso consisterebbe nel sostenere che, se quest’ultima deve poter proporre un’impugnazione avverso la suddetta decisione del Tribunale, ciò avverrebbe a causa del fatto che quest’ultimo, contrariamente a quanto avrebbe deciso, non era limitato dalle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado.

39

Peraltro, la giustificazione in base alla quale la ricevibilità della presente impugnazione deriverebbe dall’applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), comporterebbe, di nuovo, che il Tribunale non era limitato dalle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso in primo grado. L’argomento secondo il quale tale disposizione conferirebbe a una parte della controversia il diritto assoluto di invocare argomenti completamente nuovi o di modificare la causa petendi della sua domanda in qualsiasi fase del procedimento sarebbe manifestamente infondato.

40

La ricorrente afferma che l’impugnazione è ricevibile.

41

Riguardo all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, il primo periodo di detta disposizione dovrebbe essere letto congiuntamente al secondo, di modo che esso si applicherebbe soltanto quando la ricorrente non miri all’accoglimento di conclusioni identiche a quelle presentate in primo grado e l’oggetto della controversia ne risulti quindi modificato.

42

Per quanto riguarda l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente avrebbe sostenuto in particolare dinanzi al Tribunale che la decisione controversa era caratterizzata da contraddizioni interne e da vizi di motivazione. Una siffatta constatazione avrebbe dovuto comportare l’annullamento totale di detta decisione nei suoi confronti. Infatti, la ricorrente intenderebbe contestare un elemento della sentenza impugnata, che faceva indiscutibilmente parte dell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, e la stessa sarebbe chiaramente rimasta soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

– Sulla ricevibilità della replica

43

La Commissione sostiene, in via principale, che, conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, la replica depositata dalla ricorrente è manifestamente irricevibile a causa della produzione, in tale memoria, di motivi nuovi.

44

Infatti, la ricorrente affermerebbe, nell’impugnazione, che il Tribunale è incorso in errore nell’applicare il divieto di statuire ultra petita, il che implicherebbe che essa ammette che la misura che aveva richiesto è quella esposta nelle conclusioni del suo atto introduttivo in primo grado. Per contro, nella sua replica, anziché rispondere all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dell’impugnazione, la ricorrente sosterrebbe che il Tribunale è incorso in errore non autorizzandola a modificare le suddette conclusioni. La ricorrente non spiegherebbe neppure le ragioni per le quali la stessa deduce tale motivo tardivamente, nell’ambito della sua replica, sebbene gli argomenti dedotti in tale memoria non sarebbero fondati su elementi di fatto e di diritto emersi durante la fase scritta del procedimento.

45

La ricorrente contesta l’argomento della Commissione vertente sull’irricevibilità della replica.

Giudizio della Corte

46

Per quanto concerne la ricevibilità dell’impugnazione e, in primo luogo, l’eccezione sollevata a tal riguardo dalla Commissione, vertente sulla circostanza che la ricorrente non ha allegato la sentenza impugnata alla sua impugnazione, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 168, paragrafo 2, di detto regolamento, al ricorso sono allegati, ove occorra, i documenti indicati dall’articolo 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il quale prevede che «[a]ll’istanza deve essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l’annullamento (…)».

47

È vero che, quando un ricorso è diretto contro un atto di un’istituzione dell’Unione europea, occorre che detto atto sia allegato al ricorso. Tuttavia, per quanto riguarda l’impugnazione, l’articolo 168, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte prevede che tale impugnazione contenga l’indicazione della decisione impugnata del Tribunale, senza che sia richiesto che detta decisione sia allegata all’atto di impugnazione.

48

Occorre infatti considerare che a partire dall’entrata in vigore, il 1o novembre 2012, del regolamento di procedura della Corte, nell’ambito di un’impugnazione, non è più richiesto di allegare all’atto introduttivo dell’impugnazione la decisione impugnata del Tribunale, essendo necessaria la sola indicazione di detta decisione.

49

Nella fattispecie, occorre constatare che il fatto che la sentenza impugnata non sia stata allegata all’impugnazione non può essere considerato come un motivo di irricevibilità di quest’ultima. L’eccezione sollevata dalla Commissione a tal riguardo deve, pertanto, essere respinta.

50

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo il quale l’impugnazione non è conforme all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, «[l]e conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa».

51

Occorre osservare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che tale disposizione riguarda il principio fondamentale in materia di impugnazione secondo cui quest’ultima deve essere diretta avverso il dispositivo della decisione del Tribunale e non può limitarsi a mirare alla modifica di parte della motivazione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al‑Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punti da 43 a 45).

52

Nel caso di specie, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, e in particolare il punto 1 del suo dispositivo, dal momento che il Tribunale ha rifiutato di annullare integralmente la decisione controversa nella parte che la riguarda. La ricorrente contesta infatti la portata dell’annullamento che il Tribunale ha pronunciato o, in altri termini, le conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto dalla violazione dell’obbligo di motivazione da esso constatato.

53

Ciò premesso, occorre necessariamente constatare che, con la sua impugnazione, la ricorrente intende effettivamente ottenere un annullamento parziale del dispositivo della sentenza impugnata e che le conclusioni di tale impugnazione sono, di conseguenza, conformi all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

54

In terzo luogo, quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, vertente sulla circostanza che l’impugnazione non sarebbe conforme all’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, occorre osservare che l’esame di detta eccezione necessita una valutazione da parte della Corte della portata delle nozioni di «conclusioni» presentate in primo grado e di «oggetto del giudizio» dinanzi al Tribunale, ai sensi di tali disposizioni.

55

Orbene, considerato lo stretto nesso esistente tra tali eccezioni di irricevibilità e i motivi dedotti dalla ricorrente riguardo al merito, occorre valutare anzitutto questi ultimi.

56

In tale contesto, e poiché la replica verte esclusivamente sulla ricevibilità dell’impugnazione, occorrerà parimenti, se del caso, esaminare l’eccezione collegata all’irricevibilità di detta memoria alla fine del suddetto esame nel merito.

Nel merito

57

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi vertenti su un errore di diritto derivante, il primo, dall’applicazione del divieto di statuire ultra petita e, il secondo, da una violazione del diritto a un ricorso effettivo previsto all’articolo 47 della Carta.

58

Occorre esaminare congiuntamente tali due motivi.

Argomenti delle parti

59

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto trincerandosi dietro il divieto di statuire ultra petita per limitare la portata dell’annullamento che ha pronunciato, sebbene esso abbia constatato d’ufficio l’esistenza di vizi sostanziali di ordine pubblico che inficiavano la decisione controversa nella sua interezza.

60

La ricorrente ammette che il giudice dell’Unione adito con un ricorso di annullamento non può statuire ultra petita, il che significa che può pronunciarsi solo su ciò che gli è precisamente richiesto dalle parti.

61

Esisterebbero tuttavia diverse fattispecie in cui il giudice dell’Unione, al fine di assolvere il proprio compito di custode della legalità conferitogli dal Trattato FUE, può essere indotto a rilevare d’ufficio un motivo di diritto e, dunque, a statuire su ciò che non gli è stato precisamente richiesto dalle parti. In casi del genere, il vizio che inficia l’atto impugnato presenterebbe un carattere tanto grave da giustificare che sia sanzionato dal giudice dell’Unione, pur non essendo stato dedotto dal ricorrente.

62

Al giudice dell’Unione, investito di un ricorso di annullamento, non si potrebbe dunque contestare di esulare dall’ambito della controversia, di eccedere la propria competenza, di statuire ultra petita o di violare il proprio regolamento di procedura qualora rilevi d’ufficio un siffatto motivo, che riguarderebbe precisamente la legittimità dell’atto che gli viene chiesto di annullare.

63

Rilevando un motivo di ordine pubblico, il Tribunale non cercherebbe di ovviare a un’insufficienza dell’atto introduttivo del ricorso o degli argomenti delle parti, bensì garantirebbe il rispetto di una norma che, data la sua importanza, non rientra nella diponibilità delle parti.

64

La circostanza che il giudice dell’Unione rilevi d’ufficio un motivo di ordine pubblico sulla base di un vizio di motivazione configurerebbe una deroga al divieto di statuire ultra petita. Ciò potrebbe, in particolare, essere desunto, a contrario, dal punto 12 della sentenza del 28 giugno 1972, Jamet/Commissione (37/71, EU:C:1972:57), nella quale la Corte avrebbe deciso che, annullando in toto l’atto in esame nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, essa avrebbe statuito ultra petita sebbene il motivo diretto contro tale atto non riguardasse l’ordine pubblico.

65

Secondo la ricorrente, il Tribunale è parimenti incorso in errore, confondendo gli obiettivi perseguiti dal divieto di statuire ultra petita e il rispetto delle norme e dei principi di ordine pubblico che l’avrebbe indotto a rilevare d’ufficio il vizio di motivazione che inficia la decisione controversa.

66

Nell’ambito del procedimento inter partes, sarebbe fondamentale che la parte che avvia il procedimento indichi l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei suoi motivi, e che detta indicazione sia tanto chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Discenderebbe dai punti 122 e 123 della sentenza del 19 dicembre 2013, Commissione/Polonia (C‑281/11, EU:C:2013:855), che tali requisiti sono intesi ad evitare che la Corte non statuisca ultra petita, non ometta di pronunciarsi su una censura oppure non statuisca sul ricorso in altro modo. Per le stesse ragioni, erroneamente il Tribunale avrebbe considerato, al punto 91 della sentenza impugnata, che l’articolo 44, paragrafo 1, e l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 gli impongono limiti, mentre questi ultimi riguarderebbero il ricorrente e non lo stesso Tribunale.

67

Al contrario, quando rileva d’ufficio un motivo di ordine pubblico, il giudice dell’Unione sarebbe tenuto a discostarsi dai motivi dedotti dalle parti a sostegno delle loro pretese e, quindi, non sarebbe più vincolato dai limiti impostigli dall’osservanza del divieto di statuire ultra petita.

68

La ricorrente ritiene illogico che il Tribunale abbia fatto riferimento alle conclusioni dalla stessa presentate in primo grado a sostegno della sua decisione di pronunciare, in virtù dell’osservanza del divieto di statuire ultra petita, soltanto un annullamento parziale della decisione controversa.

69

In primo luogo, il Tribunale avrebbe statuito sul ricorso sulla sola base del motivo di ordine pubblico che ha rilevato d’ufficio. La ricorrente ritiene che risulti difficilmente comprensibile che, successivamente, il Tribunale abbia deciso di tener conto delle conclusioni formulate nell’atto introduttivo del ricorso di primo grado, sebbene esso non si sia affatto pronunciato sui motivi dedotti a sostegno delle sue conclusioni.

70

In secondo luogo, il ragionamento del Tribunale riguardante i vizi di motivazione che inficiano la decisione controversa sarebbe stato in parte fondato, come risulterebbe dai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, sulla necessità di prendere in considerazione i successivi procedimenti nazionali di risarcimento. Tuttavia, le sentenze del Tribunale adottate a seguito dei ricorsi di annullamento della suddetta decisione, proposti dalla ricorrente e da altri vettori incriminati, avrebbero avuto il risultato complessivo di creare una distinzione illogica tra la situazione della ricorrente, la quale ha beneficiato soltanto di un annullamento parziale della decisione controversa, e la situazione di detti altri vettori, i quali hanno beneficiato dell’annullamento totale di detta decisione, nonostante il fatto che la ricorrente e i suddetti altri vettori si siano trovati esattamente nella stessa situazione rispetto al ragionamento essenziale del Tribunale. Detta distinzione sarebbe arbitraria, dal momento che tali medesimi altri vettori non avrebbero tutti dedotto, nei loro ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa, un motivo vertente sull’esistenza dei suddetti vizi di motivazione.

71

La ricorrente aggiunge che il vizio di motivazione che inficia la decisione controversa, denunciato dal Tribunale nella sentenza impugnata, genera notevoli difficoltà nei procedimenti nazionali di risarcimento. Difatti, a causa della limitazione della portata dell’annullamento della decisione controversa nel dispositivo della sentenza impugnata, detta decisione esisterebbe ancora parzialmente nei confronti della ricorrente. Orbene, a motivo dei numerosi vizi che inficiano la suddetta decisione, e che, secondo il Tribunale, erano tanto gravi da costituire violazioni di norme o principi di ordine pubblico, i giudici nazionali potrebbero avere grandi difficoltà a distinguere chiaramente la ripartizione delle responsabilità tra la ricorrente e le altre parti per i danni che, a loro giudizio, sarebbero stati causati dal comportamento descritto in tale medesima decisione. Ciò potrebbe nuocere alla ricorrente e potenzialmente anche ad altre parti, ivi comprese le parti che chiedono un risarcimento dei danni.

72

La ricorrente sostiene inoltre che l’approccio del Tribunale si presta a ingenerare incertezze riguardo all’organizzazione dell’amministrazione della giustizia, all’economia dei mezzi processuali dinanzi al giudice dell’Unione e al principio di proporzionalità. Se detto approccio fosse confermato, esso incoraggerebbe i ricorrenti a formulare sistematicamente, senza alcuna ulteriore giustificazione, le loro conclusioni in modo ampio al fine di massimizzare le loro possibilità di ottenere un annullamento di portata più ampia nel caso in cui il giudice dell’Unione rilevasse d’ufficio un motivo di ordine pubblico. Ciò richiederebbe che il giudice dell’Unione si assuma in via esclusiva l’onere di determinare l’esatta portata dell’annullamento. Rilevando d’ufficio un motivo di ordine pubblico, il giudice dell’Unione non esaminerebbe generalmente i motivi dedotti dai ricorrenti. Sarebbe, pertanto, assolutamente possibile che anche un ricorso temerario o manifestamente poco rigoroso possa beneficiare – secondo l’approccio seguito nel caso di specie dal Tribunale – di un annullamento totale semplicemente perché il ricorrente l’abbia inizialmente richiesto.

73

La ricorrente afferma che se, in una causa che mette in discussione norme o principi di ordine pubblico, il giudice dell’Unione ha la libertà di discostarsi dai motivi dedotti dalle parti, esso deve, per estensione, essere libero, allo stesso modo, di discostarsi dalle loro conclusioni. Dovrebbe andare necessariamente così affinché il dispositivo della sua decisione corregga siffatte violazioni a tali norme o principi di ordine pubblico. L’interpretazione opposta sarebbe di per sé contraria all’ordine pubblico.

74

Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente, al punto 90 della sentenza impugnata, che spetta alle parti chiedere la modifica dei loro motivi e delle loro conclusioni nel corso del procedimento, dopo che il Tribunale abbia rilevato d’ufficio un motivo di ordine pubblico. Tale soluzione condurrebbe nuovamente a mettere unicamente nelle mani di una parte in causa questioni di ordine pubblico. Orbene, il rispetto dei motivi di ordine pubblico rilevati d’ufficio dal Tribunale non potrebbe essere subordinato agli interessi individuali delle parti in causa. Peraltro, il Tribunale avrebbe parimenti indicato, in detto punto 90, che avrebbe in ogni caso negato alla ricorrente il diritto di procedere a una siffatta modifica, anche se ne avesse fatto domanda formale. In tale contesto, sarebbe stato impossibile che le questioni di ordine pubblico identificate dal Tribunale si riflettessero nella portata dell’annullamento espresso nel dispositivo della sentenza impugnata.

75

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che, anche se dovesse trovare applicazione il divieto di statuire ultra petita, il principio superiore della tutela giurisdizionale effettiva, quale previsto all’articolo 47 della Carta, richiederebbe l’annullamento totale della decisione controversa.

76

La ricorrente osserva al riguardo che, al punto 59 della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27 settembre 2011, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia (CE:ECHR:2011:0927JUD004350908), il potere di riformare sotto tutti i profili, in fatto come in diritto, la decisione adottata dall’organo di grado inferiore figura tra le caratteristiche di un organo giudiziario avente una competenza estesa al merito. Un siffatto organo dovrebbe segnatamente essere competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia di cui viene investito.

77

Peraltro, al punto 136 della sua sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C‑389/10 P, EU:C:2011:816), la Corte avrebbe dichiarato che l’articolo 47 della Carta esige de facto un controllo pieno e completo, in diritto e in fatto. Risulterebbe dal punto 67 della sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815), che un siffatto controllo implica il potere di annullare l’atto impugnato.

78

Secondo la ricorrente, l’approccio del Tribunale è tanto più sorprendente ove si consideri che lo stesso ha constatato, in particolare ai punti 76 e da 79 a 81 della sentenza impugnata, diverse violazioni concrete dei suoi diritti della difesa. La decisione controversa sarebbe stata inoltre adottata al prezzo di altre violazioni di tali diritti, non specificamente menzionati nella sentenza impugnata.

79

La Commissione afferma che, anche supponendo che l’impugnazione sia dichiarata ricevibile, i due motivi di impugnazione sono, in ogni caso, infondati.

Giudizio della Corte

80

Con i due motivi di impugnazione, la ricorrente censura, in sostanza, il Tribunale per aver considerato che, a motivo del divieto di statuire ultra petita, esso non potesse pronunciare un annullamento che andasse oltre quanto chiesto dalla ricorrente nelle conclusioni dell’atto introduttivo del suo ricorso, sebbene un siffatto annullamento fosse necessario al fine di rimediare all’illegittimità accertata dal Tribunale nell’ambito del suo esame del motivo di ordine pubblico che aveva rilevato d’ufficio.

81

Occorre anzitutto ricordare che, come dichiarato dalla Corte in più occasioni, posto che il giudice di legittimità non può statuire ultra petita, l’annullamento che esso pronuncia non può essere più ampio di quello chiesto dal ricorrente (v. sentenze del 19 gennaio 2006, Comunità montana della Valnerina/Commissione, C‑240/03 P, EU:C:2006:44, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 52).

82

D’altra parte, benché l’autorità assoluta di cosa giudicata di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice dell’Unione inerisca tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l’annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice dell’Unione che sia viziato dalla stessa illegittimità (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 54).

83

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE diviene definitiva nei suoi confronti (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

84

Tale giurisprudenza è basata, in particolare, sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché sulle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia dei mezzi processuali (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 61).

85

Risulta dalle considerazioni sin qui svolte, e come in sostanza parimenti rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 94 e 97 delle sue conclusioni, che un atto o le parti di un atto riguardanti una persona che non sono soggetti alla censura del giudice dell’Unione non possono essere oggetto di annullamento da parte di tale giudice e diventano dunque definitivi nei confronti di tale persona.

86

Occorre inoltre ricordare che, conformemente all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, all’articolo 120, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi ai giudici dell’Unione, l’atto introduttivo del ricorso deve contenere, in particolare, l’oggetto della controversia, l’esposizione sommaria dei motivi e le conclusioni del ricorrente.

87

Ne consegue che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, nel sistema del contenzioso di legittimità dinanzi al giudice dell’Unione, sono le parti che hanno l’iniziativa del processo e che circoscrivono l’oggetto della controversia, in particolare, individuando nelle loro conclusioni l’atto, o la parte dell’atto, che intendono sottoporre a tale controllo giurisdizionale.

88

Certamente, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il giudice dell’Unione deve rilevare d’ufficio motivi di ordine pubblico (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

89

Tuttavia, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente, la competenza del giudice della legittimità di rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico non implica affatto una competenza di modificare d’ufficio le conclusioni formulate da un ricorrente. Infatti, come risulta, in particolare, dalle disposizioni citate al punto 86 della presente sentenza, se è pur vero che i motivi costituiscono il necessario sostegno delle conclusioni contenute in un atto introduttivo, tuttavia essi si distinguono necessariamente da queste ultime, le quali definiscono i limiti della controversia deferita al giudice dell’Unione.

90

Di conseguenza, se, come già dichiarato dalla Corte, rilevando d’ufficio un motivo di ordine pubblico che, per definizione, non è stato dedotto dalle parti, il giudice dell’Unione non esula dall’ambito della controversia della quale è investito e non viola in alcun modo le norme procedurali relative all’esposizione dell’oggetto della controversia e dei motivi nell’atto di ricorso (sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 35), altra cosa sarebbe se, in seguito all’esame nel merito dell’atto deferito alla sua censura, tale giudice pronunciasse, sulla base di un motivo rilevato d’ufficio, un annullamento che eccedesse quanto chiesto nelle conclusioni regolarmente sottoposte al suo esame, con la motivazione che un siffatto annullamento sarebbe necessario al fine di correggere l’illegittimità constatata d’ufficio nell’ambito di detta analisi.

91

Orbene, nel caso di specie, com’è stato ricordato ai punti 20 e 21 della presente sentenza, la ricorrente, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, ha chiesto soltanto un annullamento parziale della decisione controversa.

92

Ciò premesso, si deve necessariamente constatare che, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 81 a 90 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 92 della sentenza impugnata, che esso poteva pronunciare l’annullamento della decisione controversa soltanto nei limiti circoscritti dalle conclusioni contenute nell’atto introduttivo e ha proceduto, dunque, al punto 93 di detta sentenza, all’annullamento parziale della menzionata decisione, conformemente ai suddetti limiti.

93

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalle altre argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno dei suoi due motivi di impugnazione.

94

In particolare, deve essere respinto, in primo luogo, l’argomento, richiamato in sostanza al punto 66 della presente sentenza, secondo il quale il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, si sarebbe fondato erroneamente sull’articolo 44, paragrafo 1, e sull’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Al riguardo, è sufficiente osservare che il Tribunale si è basato su tali disposizioni nell’ambito della sua valutazione, contenuta ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, della questione se, anche ammettendo che la ricorrente avesse espresso implicitamente la volontà di modificare le sue conclusioni iniziali, una siffatta modifica potesse essere ammessa. Infatti, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente, il Tribunale non ha trascurato il fatto che le suddette disposizioni riguardano non già la questione delle condizioni alle quali il Tribunale potrebbe eventualmente rilevare d’ufficio alcuni motivi, o addirittura modificare allo stesso modo taluni capi di domanda, bensì i requisiti procedurali imposti ai ricorrenti, nell’ambito dei ricorsi presentati dinanzi ad esso, per quanto riguarda il contenuto dell’atto introduttivo del ricorso.

95

Poiché tale argomento è basato su una lettura erronea della sentenza impugnata, deve essere respinto.

96

In secondo luogo, occorre respingere l’argomento, ricordato in sostanza al punto 70 della presente sentenza, secondo il quale l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata avrebbe avuto il risultato di creare una distinzione illogica tra la situazione della ricorrente e quella dei vettori incriminati, che hanno ottenuto l’annullamento totale della decisione controversa nella parte in cui li riguardava, senza che essi abbiano dedotto, nei rispettivi atti introduttivi del ricorso, un motivo vertente su un vizio di motivazione, quale quello rilevato d’ufficio dal Tribunale e che ha portato quest’ultimo ad annullare la decisione controversa entro tali limiti.

97

È infatti pacifico che, contrariamente ai suddetti altri vettori, la ricorrente ha chiesto, nel suo atto introduttivo del ricorso, soltanto un annullamento parziale della decisione controversa, nella parte in cui la riguardava.

98

Di conseguenza, e dal momento che, come risulta dal punto 85 della presente sentenza, le parti di un atto riguardanti una persona che non sono soggette alla censura del giudice dell’Unione non possono essere oggetto di annullamento da parte di detto giudice e diventano dunque definitive nei confronti di tale persona, correttamente il Tribunale non ha trattato allo stesso modo la ricorrente e i vettori incriminati che hanno presentato i ricorsi citati al punto 30 della presente sentenza, tenuto conto delle differenze esistenti tra di essi per quanto riguarda l’ampiezza delle conclusioni che avevano presentato in primo grado.

99

Inoltre, considerato il fatto che, al pari di tali altri vettori incriminati, la ricorrente ha tratto vantaggio dal motivo rilevato d’ufficio dal Tribunale limitatamente a quanto deferito della decisione controversa al suo controllo, erroneamente essa sostiene che l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata priverebbe della sua efficacia pratica la competenza del giudice dell’Unione di rilevare d’ufficio motivi di ordine pubblico in circostanze come quelle del caso di specie. Infatti, risulta da una lettura d’insieme dei punti da 27 a 94 della sentenza impugnata, né è peraltro contestato nell’ambito della presente impugnazione, che l’annullamento pronunciato dal Tribunale nella sentenza impugnata si fonda esclusivamente sull’accoglimento del motivo rilevato d’ufficio, dal momento che i motivi dedotti dalla ricorrente nell’atto introduttivo del ricorso non sono stati affatto esaminati dal Tribunale.

100

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 72 della presente sentenza, secondo il quale l’approccio del Tribunale sarebbe contrario a una buona amministrazione della giustizia, è sufficiente rilevare che considerazioni vertenti sull’economia dei mezzi processuali non possono, in ogni caso, giustificare la disapplicazione, da parte del giudice dell’Unione, del divieto di statuire ultra petita sulla base del solo motivo che la sua decisione sia fondata su un motivo che lo stesso ha rilevato d’ufficio.

101

In quarto luogo, l’argomento, ricordato in sostanza ai punti da 75 a 78 della presente sentenza, secondo il quale il diritto della ricorrente a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, sarebbe violato se il ragionamento adottato dal Tribunale dovesse essere confermato, non può essere accolto.

102

Certamente, risulta dai punti da 76 a 86 della sentenza impugnata ed è pacifico nell’ambito della presente impugnazione, che il vizio di motivazione constatato dal Tribunale in tale sentenza ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto non le ha consentito, sebbene avesse scelto di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa, di comprendere la natura e la portata dell’infrazione o delle infrazioni constatate in tale decisione, e in quanto tale vizio ha impedito al Tribunale di esercitare il suo controllo nei confronti di quest’ultima.

103

Tuttavia, come già dichiarato dalla Corte, la mancanza di un controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 66).

104

Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che il controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, prevista dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 67).

105

Ne consegue che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 142 delle sue conclusioni, non è contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva il fatto che il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione sia limitato dalle domande delle parti quali formulate nelle conclusioni delle loro memorie, dal momento che tale principio non richiede affatto che detto giudice debba estendere il suo controllo agli elementi di una decisione che non rientrano nell’ambito della controversia di cui viene investito.

106

Più specificamente, per quanto riguarda le circostanze della presente causa, sebbene, come emerge dal punto 102 della presente sentenza, il vizio di motivazione constatato dal Tribunale nella sentenza impugnata abbia impedito alla ricorrente di individuare altri vizi nella decisione controversa, è pacifico che il suddetto vizio di motivazione avrebbe potuto essere individuato dalla ricorrente e che quest’ultima avrebbe dunque potuto dedurlo nell’atto introduttivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale al fine di chiedere l’annullamento totale di detta decisione, nella parte che la riguardava, analogamente a quanto hanno fatto certi altri vettori incriminati, come la Air Canada nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994).

107

Infine, occorre parimenti respingere l’argomento, menzionato al punto 71 della presente sentenza, secondo il quale esistono, a livello nazionale, azioni di risarcimento danni contro la ricorrente basate sulla decisione controversa, la quale, essendo interamente viziata, è fonte di difficoltà per i giudici nazionali per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità tra la ricorrente e le altre parti per i danni che, a loro giudizio, sarebbero stati causati dal comportamento che costituisce oggetto di tale decisione.

108

A tal riguardo, è sufficiente rilevare, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 129 delle sue conclusioni, che l’eventuale accertamento della responsabilità di un ricorrente, nell’ordinamento nazionale, per i danni causati dal suo comportamento anticoncorrenziale non può avere di per sé l’effetto di modificare le competenze del giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

109

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i due motivi di impugnazione sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.

110

Ciò premesso, non occorre esaminare gli argomenti addotti dalla Commissione, illustrati ai punti da 37 a 39 della presente sentenza, vertenti sull’irricevibilità dell’impugnazione a causa della sua inosservanza dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le obiezioni relative alla ricevibilità della replica.

111

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

112

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

113

La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese relative all’impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La British Airways plc è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.