SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 settembre 2015 ( *1 )

«Impugnazione — Contratto che concede un contributo finanziario comunitario a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica — Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte degli acconti versati — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

Nella causa C‑506/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 settembre 2013,

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da E. Tzannini, dikigoros,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da S. Lejeune, in qualità di agente, assistita da E. Petritsi, dikigoros, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (in prosieguo: la «Lito») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (T‑552/11, EU:T:2013:349; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha respinto la sua domanda di annullamento della nota di addebito emessa dalla Commissione europea, il 9 settembre 2011, per il recupero della somma di EUR 83001,09 versata nell’ambito di un contributo finanziario comunitario a sostegno di un progetto nel settore della cooperazione medica (in prosieguo: la «nota di addebito») e, dall’altro, ha accolto la domanda riconvenzionale formulata da tale istituzione volta alla condanna della Lito al pagamento della suddetta somma, maggiorata degli interessi di mora.

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 1 a 8 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1.

La ricorrente[, Lito,] è una clinica di maternità specializzata nell’ambito dell’ostetricia, della ginecologia e della chirurgia. Essa è membro di un consorzio il quale, il 12 maggio 2004, ha concluso con la Commissione (…) il contratto C510743 riguardante il progetto denominato “Ward In Hand” (WIH) [in prosieguo: il “progetto WIH”] nel quale la Commissione si impegnava a contribuire finanziariamente mediante versamento in più rate (in prosieguo: il “contratto”). Il progetto [WIH] ha avuto inizio il 1o maggio 2004 e si è concluso il 31 gennaio 2006. Nell’ambito [di tale] progetto (…), la Commissione ha versato in totale alla ricorrente la somma di EUR 99349,50 a titolo di contributo finanziario dell’Unione europea.

2

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del contratto, quest’ultimo è disciplinato dal diritto belga. Inoltre, in forza del suo articolo 5, paragrafo 2, solo il Tribunale e, in caso di impugnazione, la Corte sono competenti a dirimere qualsiasi controversia tra l’Unione, da un lato, e i membri del consorzio, dall’altro, relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del contratto.

3

Con lettera del 29 aprile 2009, la Commissione ha informato la ricorrente che sarebbe stata sottoposta a un controllo, in forma di controllo contabile, per la sua partecipazione al progetto WIH. Da tale lettera emerge che la ricorrente avrebbe dovuto presentare segnatamente, al momento di tale controllo, i fogli di presenza del personale impiegato nell’ambito [di tale] progetto. Al momento del controllo, che è stato effettuato dal 4 al 6 agosto 2009, la ricorrente non ha presentato i fogli di presenza contenenti le ore di lavoro del proprio personale di cui essa chiedeva il rimborso.

4

Con lettera del 20 ottobre 2009, la Commissione ha comunicato alla ricorrente il progetto di relazione di controllo in cui si rilevava l’assenza di fogli di presenza e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni. Con messaggi di posta elettronica del 13 e 16 novembre 2009, la ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni sui risultati del controllo nonché i fogli di presenza relativi al lavoro consacrato al progetto [WIH]. Con lettera del 23 dicembre 2009, alla quale era allegata la relazione definitiva di controllo, la Commissione ha confermato le conclusioni formulate nel progetto di relazione di controllo.

5

Il 25 ottobre 2010, la Commissione ha indirizzato alla ricorrente una lettera d’informazione preliminare a una procedura di recupero in cui si richiedeva il rimborso di EUR 93778,90. Con lettera del 15 novembre 2010, la ricorrente ha chiesto alla Commissione che le sue osservazioni trasmesse in precedenza fossero nuovamente esaminate e approvate.

6

Con lettera del 24 maggio 2011, a seguito dell’esame degli elementi di prova presentati dalla ricorrente, la Commissione ha riconosciuto la partecipazione di un membro del personale, M.V., al progetto [WIH] e ha accettato di contabilizzare le ore di lavoro che essa aveva consacrato [a tale] progetto (...), sottolineando però che i requisiti contrattuali a tale riguardo non erano stati soddisfatti. La Commissione ha peraltro accettato di contabilizzare i costi indiretti a concorrenza del 20% dei costi diretti riconosciuti. L’importo da rimborsare è stato ridotto conseguentemente a EUR 83001,09. Con lettera del 17 giugno 2011 la ricorrente ha presentato osservazioni.

7

Considerando, tuttavia, che la risposta della ricorrente non avesse fornito alcun elemento nuovo idoneo a provare le ore di lavoro effettuate dagli altri membri del personale nell’ambito del progetto [WIH], la Commissione le ha indirizzato, con lettera del 17 agosto 2011, le sue osservazioni finali. Infine, il 16 settembre 2011, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente [la nota di addebito], con cui l’ha invitata a pagare la somma di EUR 83001,09 entro il 24 ottobre 2011[...].

8

Con lettera del 3 novembre 2011, ricevuta dalla ricorrente il 15 novembre 2011, la Commissione le ha inviato un richiamo relativo al suo credito, sottolineando che quest’ultimo produceva un interesse fino a concorrenza del 5% annuo, corrispondente a EUR 11,37 per giorno di ritardo e che, in data 18 novembre 2011, gli interessi maturati ammontavano a EUR 284,25».

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2011, la Lito ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della nota di addebito.

4

Nell’ambito del suo controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2012, la Commissione ha proposto una domanda riconvenzionale volta alla condanna della Lito al rimborso parziale del contributo finanziario versato nell’ambito del progetto WIH nonché al pagamento degli interessi di mora.

5

Il Tribunale ha stabilito, ai punti da 17 a 31 della sentenza impugnata, che gli elementi contenuti nel fascicolo non consentono di concludere che la nota di addebito miri a produrre effetti giuridici vincolanti che vanno oltre quelli derivanti dal contratto e implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti a tale istituzione nella sua qualità di autorità amministrativa. Pertanto, tale nota di addebito non figura tra gli atti di cui si può chiedere l’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e conseguentemente il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Lito.

6

Ai punti da 32 a 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione, fondata sull’asserita violazione, da parte della Lito, degli obblighi contrattuali, in particolare di quelli previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) delle condizioni generali di contratto per quanto riguarda la redazione e la gestione dei fogli di presenza e la registrazione delle ore di lavoro effettuate dal personale nell’ambito del progetto WIH. In esito alla sua analisi, il Tribunale ha giudicato fondata detta domanda.

7

Pertanto, il Tribunale ha condannato la Lito a pagare alla Commissione l’importo pari a EUR 83001,09 a titolo di capitale, maggiorato degli interessi di mora al tasso del 5% maturati a partire dal 25 ottobre 2011 fino al pagamento del debito principale.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

8

La Lito chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di pronunciarsi sul merito e di condannare la Commissione alle spese.

9

La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la Lito alle spese.

Sull’impugnazione

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

10

Con il primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 263 TFUE, la Lito contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel giudicare che il contenuto della nota di addebito si limitasse a far valere diritti che la Commissione traeva da clausole contrattuali, mentre avrebbe dovuto constatare che detta nota risultava dall’uso di pubblici poteri da parte di quest’ultima. Adottata per produrre effetti esecutivi conformemente alle disposizioni dell’articolo 299 TFUE, la nota di addebito costituirebbe un atto la cui legalità dovrebbe essere esaminata dal giudice dell’Unione nell’ambito di un ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263 TUE.

11

A tale proposito, la Lito ricorda, da un lato, che la Commissione si è riservata, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, delle condizioni generali di contratto, il diritto di adottare una decisione esecutiva ai sensi dell’articolo 299 TFUE. In considerazione della natura ambigua del documento in questione, riconosciuta dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, il ricorso proposto dalla Lito avrebbe dovuto in ogni caso essere accolto al fine di salvaguardare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

12

Dall’altro lato, la circostanza che, nel testo stesso della nota di addebito figurasse altresì un riferimento alla possibilità di avvalersi del procedimento di cui all’articolo 299 TFUE avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad ammettere, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento, la ricevibilità del ricorso di annullamento introdotto dalla Lito.

13

La Lito precisa che, riconoscendo la data di scadenza fissata unilateralmente dalla Commissione nella nota di addebito quale data di decorrenza degli interessi, il Tribunale ha ammesso indirettamente, ai punti 73 e 77 della sentenza impugnata, che la nota di addebito ha carattere esecutivo e non costituisce pertanto un documento meramente informativo.

14

La Commissione ritiene che il primo motivo, che è privo di qualsiasi fondamento giuridico, debba essere respinto in quanto irricevibile. In via subordinata, dal momento che il Tribunale ha fatto riferimento al ragionamento seguito nella sua ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (T‑353/10, EU:T:2011:589) e che tale decisione è passata in giudicato, non potrebbe più essere messo in discussione il fatto che la nota di addebito costituisce un atto preparatorio informativo privo di esecutività.

Giudizio della Corte

15

Con il suo primo motivo, la Lito deduce, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando che la nota di addebito non presentasse le caratteristiche di un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

16

Secondo una giurisprudenza consolidata il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v., in tal senso, sentenze IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9 e Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51).

17

Il ricorso di annullamento è destinato a garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del trattato FUE e sarebbe pertanto in contrasto con questa finalità interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle sole categorie di atti contemplati dall’articolo 288 TFUE (v., in tal senso, sentenza IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 8).

18

Tuttavia, tale competenza interpretativa e applicativa delle disposizioni del Trattato da parte del giudice dell’Unione non si applica laddove la situazione giuridica del ricorrente si iscriva nell’ambito di relazioni contrattuali il cui regime giuridico è disciplinato dalla legge nazionale indicata dalle parti contraenti.

19

Il giudice dell’Unione, infatti, se si riconoscesse competente a pronunciarsi sull’annullamento di provvedimenti che si iscrivono in un contesto meramente contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l’articolo 272 TFUE, che consente di attribuire la competenza giurisdizionale dell’Unione in forza di una clausola compromissoria, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una siffatta clausola, di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall’articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte (v., in tal senso, sentenza Maag/Commissione, 43/84, EU:C:1985:328, punto 26).

20

Ne consegue che, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, le giurisdizioni dell’Unione possono essere adite con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa.

21

A tale proposito, occorre sottolineare che, un’istituzione, e più precisamente la Commissione, nell’ipotesi in cui scelga la via contrattuale per assegnare contributi finanziari nell’ambito dell’articolo 272 TFUE, è tenuta a rimanere all’interno di tale ambito. Pertanto, essa deve evitare, in particolare, l’utilizzo nelle relazioni con le altre parti contraenti di formulazioni ambigue che i contraenti possano percepire come rientranti nei poteri decisionali unilaterali che vanno oltre le clausole contrattuali.

22

Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al punto 28 della sentenza impugnata, nessun elemento del fascicolo consente di concludere che la Commissione abbia agito facendo uso dei propri pubblici poteri.

23

In particolare, quanto alla nota di addebito, dai punti 25 e 26 della sentenza impugnata emerge che quest’ultima si iscrive nel contesto di un contratto, dal momento che ha ad oggetto il recupero di un credito che trova il proprio fondamento nelle disposizioni di tale contratto. La nota di addebito, infatti, deve essere intesa quale messa in mora contenente l’indicazione della data di scadenza nonché le condizioni di pagamento e non può equivalere a un titolo esecutivo, nonostante menzioni il procedimento esecutivo dell’articolo 299 TFUE come una delle possibili opzioni di cui dispone la Commissione nell’ipotesi in cui il debitore non proceda all’esecuzione entro la data di scadenza fissata.

24

Correttamente dunque il Tribunale ha concluso, al punto 28 della sentenza impugnata, che la nota di addebito non produce effetti giuridici che avrebbero origine nell’esercizio dei pubblici poteri, ma che deve, al contrario, essere considerata indissociabile dai rapporti contrattuali esistenti tra la Commissione e la Lito.

25

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto giudicando, al punto 30 della sentenza impugnata, che non può essere validamente presentato un ricorso dinanzi ad esso sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

26

Occorre inoltre sottolineare che, a prescindere dal fatto che il Tribunale abbia riconosciuto, al punto 29 della sentenza impugnata, l’ambiguità della nota di addebito, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, non è affatto compromesso. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, tale articolo non si prefigge di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati, e in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi presentati direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, come si evince altresì dalle spiegazioni relative a tale articolo, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima (sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97, e ordinanza von Storch e a./BCE, C‑64/14 P, EU:C:2015:300, punto 55).

27

Per quanto riguarda l’argomento della Lito vertente su un’asserita violazione, da parte del Tribunale, del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre rammentare che benché, secondo giurisprudenza consolidata, la possibilità di avvalersi di tale principio di tutela del legittimo affidamento è prevista per qualunque operatore economico nel quale un’istituzione abbia ingenerato fondate aspettative relativamente alla conservazione di una situazione esistente (v., in tal senso, sentenza Di Lenardo e Dilexport, C‑37/02 e C‑38/02, EU:C:2004:443, punto 70 e giurisprudenza ivi citata), la Lito non ha tuttavia dimostrato in quale modo la Commissione avrebbe fatto sorgere a suo favore aspettative di tal genere relativamente all’asserita ricevibilità del ricorso di annullamento che essa ha presentato.

28

L’argomento relativo alla data di inizio della capitalizzazione degli interessi di mora, diretto contro i punti da 73 a 77 della sentenza impugnata, deve essere esaminato nell’ambito del terzo motivo.

29

Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

30

Con il suo secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione della nozione di somma indebitamente versata, la Lito contesta al Tribunale di aver snaturato, ai punti da 47 a 69 della sentenza impugnata, la nozione di ripetizione dell’indebito quale risulta dall’articolo 1376 del Codice civile belga e di averla applicata in modo errato ai fatti della causa di cui trattasi.

31

La Lito sostiene, da un lato, che le condizioni di applicazione dell’articolo 1376 del Codice civile belga richiedono un elemento intenzionale o un errore, elemento soggettivo che mancherebbe nel caso di specie. Dall’altro lato, la data rilevante per considerare un versamento indebito sarebbe quella della riscossione di tale versamento, corrispondente alla consegna del progetto WIH. La Lito ritiene che la mancata allegazione dei fogli di presenza non possa essere equiparata alla mancata consegna di tale progetto.

32

La Lito sostiene che il Tribunale abbia erroneamente respinto, al punto 56 della sentenza impugnata, i fogli di presenza presentati successivamente, contenenti il logo della società che ne confermava quindi l’autenticità. La Lito ricorda che, a causa di una fusione intervenuta con le imprese del gruppo interessato, le era stato impossibile recuperare i file elettronici alla data del controllo.

33

Inoltre, la Lito afferma aver avuto in buona fede la convinzione che la Commissione avesse rinunciato ai suoi diritti, dal momento che quest’ultima non si era manifestata per circa cinque anni successivamente alla consegna del progetto WIH.

34

Secondo la Commissione, occorrerebbe analizzare contestualmente il secondo, quarto, quinto, sesto e ottavo motivo per respingerli tutti in quanto irricevibili poiché sono volti ad ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali e probatori, non contengono né un’illustrazione degli elementi contestati, né, del pari, una censura della sentenza impugnata e costituiscono fedele riproduzione dei motivi già presentati dinanzi al Tribunale.

35

In subordine, la Commissione afferma che dai punti da 56 a 59 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale non ha affatto alterato o snaturato il contenuto dei mezzi di prova dedotti rifiutando, in quanto non rispondenti alle condizioni stabilite contrattualmente, i fogli di presenza presentati successivamente dalla Lito nonché le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento inviate alla Commissione nel corso del progetto WIH.

Giudizio della Corte

36

Per quanto riguarda l’applicazione della nozione di somma indebitamente versata, il Tribunale ha ricordato, ai punti da 48 a 50 della sentenza impugnata, le disposizioni contrattuali, e più precisamente gli articoli 13, paragrafo 1, primo comma, e 14, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, delle condizioni generali di contratto, in forza delle quali la Lito era tenuta a registrare le ore di lavoro imputate al progetto WIH e a farle certificare, almeno mensilmente, da parte di un soggetto designato o autorizzato a tal fine.

37

Dopo aver sottolineato, al punto 51 della sentenza impugnata, l’importanza degli impegni relativi alle condizioni finanziarie, il Tribunale ha constatato, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che dalla relazione di controllo finale emerge che la Lito non aveva registrato le ore di lavoro in conformità alle clausole contrattuali.

38

Il Tribunale ha respinto, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, gli argomenti della Lito vertenti sull’impossibilità di fornire i fogli di presenza per l’esistenza dell’intervenuta fusione. Al riguardo, il Tribunale ha giudicato che i fogli di presenza presentati successivamente dalla Lito non sono né datati né certificati da un soggetto designato a tal fine, contrariamente a quanto espressamente previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali del contratto e non possono quindi essere considerati mezzi di prova attestanti le ore di lavoro effettuate per il progetto WIH.

39

Nella misura in cui la Lito fornisce, nell’ambito del presente motivo, lo stesso argomento già presentato in primo grado, senza dimostrare in cosa sarebbe consistito l’errore asseritamente commesso dal Tribunale ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, detto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte (v., in particolare, sentenza Interporc/Commissione, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, punto 16).

40

Quanto alla censura vertente sullo snaturamento della nozione di ripetizione dell’indebito, essa deve essere respinta in quanto infondata.

41

Infatti, il Tribunale non può vedersi contestato un qualsiasi snaturamento delle disposizioni di diritto belga per aver giudicato, al punto 64 della sentenza impugnata, che la presentazione dei fogli di presenza costituisse un obbligo contrattuale a pieno titolo, il cui mancato rispetto integra una violazione contrattuale che può comportare il rimborso degli anticipi versati.

42

Da ciò deriva che il rimborso delle somme erogate può esigersi a prescindere dalla data di consegna del progetto WIH o dal carattere soggettivo al quale sarebbe asseritamente sottoposta la ripetizione dell’indebito in diritto belga.

43

Inoltre, e conformemente alla giurisprudenza citata al punto 27 della presente sentenza, la Lito non può invocare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in mancanza di precise assicurazioni da parte della Commissione per quanto riguarda la sorte dell’azione di ripetizione dell’indebito.

44

Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

45

Con il terzo motivo, la Lito contesta al Tribunale di aver violato i principi fondamentali del diritto dell’Unione e più precisamente il diritto di essere sentiti e il diritto a un processo equo, condannandola, ai punti da 73 a 77 della sentenza impugnata, al pagamento di interessi di mora senza aver tenuto conto dei suoi argomenti secondo cui, poiché la nota di addebito presenta carattere puramente informativo, non si può ritenere che essa fissi una scadenza di pagamento il cui superamento farebbe decorrere gli interessi di mora.

46

La Lito afferma che il dies a quo da cui decorre la capitalizzazione di detti interessi è illegale in quanto fissato unilateralmente dalla Commissione nella nota di addebito, documento che il Tribunale ha considerato «informativo». La Lito aggiunge che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la propria valutazione per quanto attiene al tasso di tali interessi e al dies a quo da cui decorre la capitalizzazione di questi ultimi.

47

La Commissione ricorda che il Tribunale ha rivolto alle parti domande precise sul tasso di interesse e ha tenuto conto, al momento della sua analisi, degli argomenti presentati dalle parti.

Giudizio della Corte

48

Occorre innanzitutto ricordare che il diritto di essere sentiti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale non implica che il giudice debba inserire integralmente nella sua decisione tutte le deduzioni di parte. Tale diritto implica, invece, che il giudice, dopo aver ascoltato dette deduzioni e valutato gli elementi di prova, si pronunci sulle conclusioni del ricorso e motivi la sua decisione. (v., in particolare, sentenze Schröder e a./Commissione, C‑221/97 P, EU:C:1998:597, punto 24, nonché Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P, EU:C:2007:6, punto 125).

49

In tali circostanze, occorre verificare se il Tribunale, pronunciandosi sugli interessi di mora ai punti da 73 a 77 della sentenza impugnata, si è conformato a tali prescrizioni.

50

Al riguardo, si deve rilevare che il Tribunale ha applicato, ai punti da 74 a 77 della sentenza impugnata, l’articolo 19, paragrafo 2, delle condizioni generali di contratto. Come emerge in particolare dal punto 44 di detta sentenza, tale disposizione prevede che gli interessi di mora coprono il periodo che inizia dal giorno seguente la data fissata dalla Commissione per il pagamento della somma dovuta e termina la sera del giorno in cui avviene il pagamento dell’intero importo dovuto. La suddetta disposizione prevede altresì che, in mancanza di pagamento alla data stabilita dalla Commissione, l’importo dovuto dalla parte contraente produce interessi al tasso indicato dall’articolo 3, paragrafo 6, di dette condizioni, che fissa il tasso di interesse a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato del 3,5%.

51

Orbene, è pacifico che la Lito non ha contestato, in nessuna fase del procedimento, la validità di tali clausole contrattuali.

52

Inoltre, dopo aver rilevato, al punto 75 della sentenza impugnata, che il tasso di interesse applicabile era dell’1,5%, il Tribunale ha applicato, tenuto conto della maggiorazione, un tasso del 5%, poiché gli interessi di mora decorrevano a partire dal 25 ottobre 2011, giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di addebito.

53

Da quanto precede consegue che il Tribunale ha correttamente applicato le disposizioni contrattuali motivando sufficientemente la propria decisione.

54

Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

55

Con il quarto motivo, vertente sull’applicazione di criteri giuridici errati in sede di valutazione degli elementi di prova, la Lito contesta al Tribunale di aver ritenuto, ai punti da 52 a 56 della sentenza impugnata, che essa non aveva redatto uno schedario delle ore di lavoro e che i fogli di presenza presentati non corrispondevano alle condizioni fissate nel contratto, mentre in realtà per i fogli di presenza trasmessi ex post sarebbe stata utilizzata la carta intestata dell’impresa, ove la presenza del logo ne confermerebbe l’originalità. Realizzando una tale valutazione, il Tribunale avrebbe compiuto constatazioni inesatte, snaturando il contenuto degli elementi di prova addotti dalla Lito, nonché una qualificazione giuridica erronea di dette prove.

56

Il Tribunale avrebbe altresì ritenuto erroneamente, ai punti da 60 a 64 della sentenza impugnata, che l’allegazione della corrispondenza intercorsa tra le persone che hanno lavorato sul progetto WIH non fosse idonea a provare il periodo durante il quale queste ultime avevano effettivamente lavorato nell’ambito di tale progetto, dal momento che la forza probante di tale corrispondenza deriverebbe, segnatamente, dal fatto che la Commissione si è basata su quest’ultima per ridurre, a posteriori, l’importo di cui essa chiedeva il rimborso.

57

La Lito afferma che il Tribunale ha altresì commesso un errore, al punto 61 della sentenza impugnata, giudicando che non incombe ad esso la ricerca, negli allegati trasmessi dalla Lito, degli elementi che potrebbero fondare gli argomenti di quest’ultima, mentre, al punto 63 di questa stessa sentenza, si fonda sul rilievo che il contenuto di tali allegati si riferisce a elementi di tipo amministrativo o meramente organizzativo.

58

La Commissione sostiene che l’analisi del Tribunale delle spese ammissibili rientra nella valutazione degli elementi di fatto che non può essere oggetto di riesame da parte della Corte. In ogni caso, il Tribunale avrebbe correttamente giudicato, al punto 61 della sentenza impugnata, che non gli spettava cercare elementi di prova, che avrebbero potuto fondare gli argomenti della Lito, in un allegato voluminoso che, oltretutto, riguardava solamente gli elaborati del progetto WIH, idonei a provare la corretta esecuzione di quest’ultimo.

Giudizio della Corte

59

Si devono innanzitutto respingere gli argomenti diretti contro i punti da 52 a 56 della sentenza impugnata, poiché tali argomenti si confondono, sotto l’apparenza un asserito snaturamento degli elementi di prova, con quelli già sollevati nell’ambito del secondo motivo e che sono stati respinti in quanto irricevibili al punto 40 della presente sentenza.

60

Per quanto riguarda l’argomento vertente sulla valutazione degli allegati trasmessi dalla Lito, occorre constatare che quest’ultima riproduce, essenzialmente, l’argomentazione che aveva già presentato in primo grado, come emerge in particolare dai punti 61, 62 e 63 della sentenza impugnata.

61

Orbene, il Tribunale ha giudicato in tali punti di non dover esaminare in dettaglio gli allegati voluminosi trasmessi dalla Lito, in particolare giacché tali documenti non erano, in ogni caso, atti a dimostrare il tempo di lavoro effettivamente consacrato al progetto WIH. Esso ha aggiunto che la forza probante della corrispondenza presentata non può neppure derivare dal fatto che la Commissione ha accettato di tener conto delle ore di lavoro contabilizzate per uno dei dipendenti, dal momento che tale circostanza non può influenzare la giustificazione delle ore di lavoro degli altri dipendenti conformemente al sistema di registrazione delle ore di lavoro previsto dalle disposizioni contrattuali.

62

Dalle precedenti considerazioni deriva che, mediante i suoi argomenti, la Lito si limita a criticare la soluzione a cui è pervenuto il Tribunale ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, e mira, in realtà, ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinnanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 50).

63

Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

64

Per quanto riguarda l’addebito mosso al Tribunale relativo al punto 63 della sentenza impugnata, nessuna contraddizione emerge dal ragionamento del Tribunale, laddove non è quest’ultimo ad aver effettuato un’analisi del contenuto degli allegati trasmessi, ma essa risulta dalle indicazioni della Commissione non contestate dalla Lito.

65

Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile ed in parte infondato.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

66

Il quinto motivo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale in sede di valutazione della natura giuridica dei fogli di presenza.

67

La Lito sostiene che, se l’obbligo di tenere relazioni periodiche che consentano di descrivere per ciascun dipendente e ciascuna unità il tempo di lavoro consacrato al progetto WIH grava, certamente, su qualsiasi impresa, esso non può tuttavia condurre a vanificare il lavoro fornito, salvo costituire un obbligo sproporzionato, se non addirittura abusivo. Poiché la nozione di relazione periodica non è definita né dalla legislazione europea, né dalla giurisprudenza dell’Unione, occorrerebbe determinare, caso per caso, il grado di precisione richiesto per ciascuna relazione in funzione delle specifiche esigenze.

68

La Commissione ricorda che, nei contratti vertenti su programmi che beneficiano di un contributo finanziario, il beneficiario è giuridicamente tenuto a registrare e dichiarare in modo preciso i suoi costi e a giustificarne l’ammissibilità. In tale contesto, essa precisa inoltre che la consegna di un progetto è totalmente indipendente dall’obbligo del beneficiario di giustificare l’ammissibilità dei suoi costi.

Giudizio della Corte

69

Occorre innanzitutto constatare che la Lito si limita, ancora una volta, a riproporre argomenti che aveva già presentato in primo grado, come risulta in particolare dalla lettura del punto 43 della sentenza impugnata.

70

Inoltre, benché la Lito critichi il ragionamento del Tribunale invocando il principio di proporzionalità, essa non indica tuttavia nessun punto dei motivi della sentenza impugnata al quale possa essere mossa una tale censura.

71

In siffatte circostanze, la Corte non è in grado di esercitare il compito che le è affidato in materia di impugnazione e di effettuare il proprio sindacato di legittimità (v. ordinanza Greinwald/Wessang, C‑608/12 P, EU:C:2014:394, punto 28).

72

Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sul sesto motivo

Argomenti delle parti

73

Con il sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto a un processo equo e delle norme procedurali che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa e la parità delle armi tra le parti contraenti, la Lito contesta al Tribunale di aver giudicato, in modo totalmente arbitrario, al punto 56 della sentenza impugnata, che i fogli di presenza inseriti dalla Lito tra gli allegati non corrispondevano alle condizioni fissate dalle disposizioni contrattuali e, al punto 63 della stessa sentenza, che tali fogli non consentivano di dimostrare il tempo di lavoro effettivamente consacrato al progetto WIH.

74

Dato che la Commissione ha considerato unilateralmente che i fogli di presenza presentati non fossero atti a fissare le ore di lavoro prestate nell’ambito di detto progetto e che il Tribunale ha seguito tale ragionamento basandosi sulle disposizioni contrattuali, la Lito si troverebbe svantaggiata rispetto a tale istituzione, la quale sarebbe, nell’odierna controversia, giudice e parte allo stesso tempo. Ne conseguirebbe che le disposizioni contrattuali presentano carattere abusivo e sono contrarie al principio di proporzionalità.

75

La Commissione ritiene che il Tribunale abbia debitamente valutato, sulla base delle disposizioni contrattuali che vincolano le parti, l’insieme delle prove dedotte, rispettando i diritti della difesa nonché il principio di parità delle armi tra le parti.

76

Per quanto riguarda l’asserito carattere abusivo delle condizioni del contratto e la loro non conformità al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che tali argomentazioni sono proposte per la prima volta in fase di impugnazione e devono, pertanto, essere respinte in quanto irricevibili.

Giudizio della Corte

77

Per quanto riguarda il sesto motivo, diretto anch’esso contro i punti 56 e 63 della sentenza impugnata, i quali sono già stati oggetto di un’analisi nell’ambito del secondo e del quarto motivo, è sufficiente rammentare che il Tribunale ha tenuto conto della corrispondenza allegata dalla Lito come prova, ma che l’ha ritenuta insufficiente in base al rilievo secondo cui non era idonea a dimostrare, conformemente alle clausole contrattuali, il tempo di lavoro effettivamente consacrato dai dipendenti della Lito al progetto WIH.

78

In tali circostanze, non può essere contestato al Tribunale di aver adottato una decisione arbitraria in violazione delle condizioni del diritto a un processo equo.

79

Per quanto riguarda la contestazione secondo cui le disposizioni contrattuali sarebbero sproporzionate, se non addirittura abusive, occorre constatare che la Lito non ha posto in discussione la validità delle disposizioni contrattuali applicabili tra le parti in nessuna fase del procedimento.

80

Sostenendo, nell’ambito della presente impugnazione, che tali disposizioni contrattuali sarebbero abusive e contrarie al principio di proporzionalità, la Lito invoca per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non è stato sollevato dinnanzi al Tribunale.

81

Orbene, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è in linea di principio limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito (v., in particolare, sentenza Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

82

Alla luce delle suesposte considerazioni, il sesto motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul settimo motivo

Argomenti delle parti

83

Con il settimo motivo, vertente su un errore di diritto in sede di valutazione della natura giuridica dei metodi di valutazione dei costi, la Lito sostiene, dopo aver ricordato i diversi metodi che consentono di determinare i costi ammissibili, che la nota di addebito deve essere annullata poiché non prende in considerazione il metodo dei costi complessivi dai quali sono dedotte le spese generali forfettarie.

84

La Commissione ritiene che le argomentazioni sviluppate della Lito non siano idonee a porre in discussione il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

85

Occorre rilevare, come emerge dal punto 42 della sentenza impugnata, che la domanda riconvenzionale della Commissione era fondata, in primo luogo, sul mancato rispetto da parte della Lito del suo obbligo di tenere fogli di presenza conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali di contratto e, in secondo luogo, sul fatto che la Lito si è fondata a torto sul metodo dei costi complessivi per il calcolo dei costi indiretti imputati al progetto WIH.

86

Dal momento che il Tribunale ha concluso, ai punti da 47 a 64 della sentenza impugnata, nel senso della fondatezza della domanda riconvenzionale sul fondamento del primo motivo, non era necessario procedere all’analisi dell’argomento fondato sul metodo dei costi complessivi.

87

Pertanto, la contestazione mossa dalla Lito relativa alla valutazione della natura giuridica dei metodi di valutazione dei costi deve essere respinta in quanto non può portare all’annullamento della sentenza impugnata.

88

Di conseguenza, il settimo motivo deve essere respinto in quanto inconferente.

Sull’ottavo motivo

Argomenti delle parti

89

Con l’ottavo motivo, la Lito contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto non giudicando abusivo l’atteggiamento della Commissione, che ha chiesto il rimborso delle somme versate, mentre, nella sua lettera del 24 maggio 2011, ha ammesso che il progetto WIH aveva beneficiato di un lavoro permanente ed efficace. Secondo la Lito, il fatto di non aver potuto consegnare i fogli di presenza al momento dell’effettuazione del controllo non può essere equiparato al mancato adempimento dell’obbligo essenziale derivante dal contratto e consistente nella consegna del progetto WIH.

90

La Commissione ritiene che le disposizioni contrattuali, alle quali la Lito si è volontariamente vincolata al momento della conclusione del contratto, non sono affatto abusive o contrarie al principio di proporzionalità.

Giudizio della Corte

91

Innanzitutto, occorre constatare che, nell’ambito del suo ottavo motivo, la Lito si limita a riproporre argomenti che sono già stati sottoposti al Tribunale senza, del resto, indicare gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, né gli argomenti giuridici a specifico sostegno di tale domanda. Pertanto, la Lito mira in realtà a ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, ciò che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punti 46 e 47).

92

Pertanto, si deve respingere l’ottavo motivo in quanto irricevibile.

93

In ogni caso, l’argomento deve essere altresì dichiarato infondato.

94

Infatti, occorre rilevare che, secondo giurisprudenza consolidata, sussiste sviamento di potere quando un’istituzione esercita i suoi poteri allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze Regno Unito/Consiglio, C‑84/94, EU:C:1996:431, punto 69; Windpark Groothusen/Commissione, C‑48/96 P, EU:C:1998:223, punto 52, e Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 75).

95

Pertanto, lo sviamento di potere costituisce uno degli elementi in forza dei quali il giudice dell’Unione valuta la legalità dell’atto impugnato nell’ambito di un ricorso di annullamento sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE (v., in questo senso, sentenza Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 3).

96

Per contro, nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE, il ricorrente può contestare all’istituzione, in veste di controparte contrattuale, soltanto violazioni delle clausole contrattuali oppure violazioni del diritto applicabile al contratto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, punto 11).

97

Ne consegue che il motivo di annullamento vertente su un asserito sviamento di potere da parte della Commissione e volto ad ottenere che il Tribunale si pronunci sulla legalità dell’atto impugnato con riferimento alle norme del Trattato deve essere respinto in quanto irricevibile.

98

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’ottavo motivo dovesse essere inteso nel senso che verte su un comportamento abusivo della Commissione nell’ambito delle relazioni contrattuali che la vincolano alla Lito, si dovrebbe constatare che la Lito non ha contestato, in nessuna fase del procedimento, né l’interpretazione delle disposizioni contrattuali data dal Tribunale ai punti da 48 a 53 della sentenza impugnata né le indicazioni della Commissione relative all’importo di cui si chiede il rimborso, come emerge dal punto 65 della sentenza impugnata.

99

Inoltre, neppure l’asserzione della Lito secondo cui la consegna del progetto WIH costituisce, in realtà, l’obbligo essenziale del contratto è idonea a condurre a concludere nel senso di un comportamento abusivo della Commissione, dal momento che il Tribunale ha riconosciuto, al punto 64 della sentenza impugnata, un inadempimento dell’obbligo della Lito di tenere i fogli di presenza e di registrare le ore di lavoro effettuate dal personale conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali del contratto.

100

Ne consegue che l’ottavo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato.

Sul nono motivo

Argomenti delle parti

101

Con il suo nono motivo, vertente su una carenza di motivazione, la Lito contesta al Tribunale di non aver giudicato che la nota di addebito è priva di qualsiasi fondamento, dato che il richiamo alle lettere del 24 maggio 2011 e del 17 agosto 2011 era insufficiente a tale riguardo.

102

La Commissione ritiene che gli argomenti della Lito devono essere respinti in quanto infondati.

Giudizio della Corte

103

Con tale nono motivo, la Lito contesta, in sostanza, al Tribunale di aver omesso di pronunciarsi sul secondo motivo proposto nell’ambito del ricorso di annullamento in primo grado e relativo alla carenza di motivazione della nota di addebito.

104

Orbene, da un lato, occorre rilevare che l’argomento vertente su una carenza di motivazione sulla base dell’articolo 296 TFUE non può essere accolto nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

105

Dall’altro, occorre constatare che, nell’ambito dell’analisi della fondatezza della domanda riconvenzionale, il Tribunale ha verificato, ai punti da 65 a 69 della sentenza impugnata, il calcolo della somma domandata dalla Commissione sulla base delle indicazioni fornite da quest’ultima e non contestate dalla Lito.

106

Inoltre, il Tribunale ha giudicato, ai punti da 70 a 72 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva debitamente precisato le condizioni di rimborso e la data di pagamento delle somme domandate, dal momento che queste ultime risultavano sia dalla lettera del 24 maggio 2011 che dalle indicazioni contenute nella medesima nota di addebito, sotto il titolo «condizioni di pagamento».

107

Ne consegue che nessun errore di diritto connesso all’obbligo di motivazione può essere addebitato al Tribunale e il nono motivo deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.

Sul decimo motivo

Argomenti delle parti

108

Con il decimo e ultimo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, la Lito contesta al Tribunale di non aver riconosciuto che la Commissione ha sanzionato semplici differenze di forma rispetto al procedimento da rispettare, chiedendo, cinque anni dopo la chiusura del programma sotteso al progetto WIH, il rimborso delle somme versate, nonostante il fatto che il lavoro di ricerca fosse stato effettuato in buona fede e il contributo finanziario percepito conformemente agli obblighi contrattuali.

109

La Commissione ricorda che l’oggetto della controversia non è il progetto WIH svolto dalla Lito, ma il rispetto da parte di quest’ultima degli obblighi su di essa incombenti e relativi alla determinazione delle spese ammissibili. Inoltre, la Commissione contesta di aver ingenerato nella Lito una qualsivoglia aspettativa legittima.

Giudizio della Corte

110

Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 27 della presente sentenza, è sufficiente constatare che la Lito non ha dimostrato in quale modo la Commissione ha ingenerato nei suoi confronti aspettative in merito all’applicazione di metodi di determinazione delle spese ammissibili divergenti da quelli stabiliti nel contratto.

111

L’argomento della Lito a tale proposito deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

112

Per quanto concerne il termine entro il quale la Commissione può richiedere il rimborso delle somme versate, occorre sottolineare, come emerge dal punto 79 della sentenza impugnata, che, se la Commissione può, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, delle condizioni generali di contratto, avviare un controllo nei confronti di uno dei partecipanti entro cinque anni dalla chiusura del programma di cui trattasi, essa può, a fortiori, validamente richiedere il rimborso delle somme versate entro tale termine.

113

Inoltre, basandosi sull’esecuzione in buona fede dei lavori di ricerca nell’ambito del progetto WIH, la Lito tenta, nuovamente, di occultare il fatto che la presente controversia riguarda solamente la dedotta violazione dell’obbligo di tenere i fogli di presenza e di registrare le ore di lavoro effettuate dal personale, come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali di contratto.

114

Gli argomenti della Lito devono quindi essere respinti in quanto infondati.

115

Pertanto, il decimo e ultimo motivo dedotto dalla Lito deve essere respinto in quanto infondato.

116

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, nessuno dei motivi dedotti dalla Lito a sostegno della sua impugnazione può essere accolto.

117

Pertanto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

118

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Lito è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della Lito alle spese, quest’ultima va condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.