62000J0074

Sentenza della Corte del 24 settembre 2002. - Falck SpA e Acciaierie di Bolzano SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Regime CECA - Diritti del beneficiario dell'aiuto - Ambito di applicazione: non necessità di incidenza sugli scambi e sulla concorrenza - Applicabilità nel tempo dei diversi codici degli aiuti - Tasso d'interesse da applicare per il rimborso di aiuti illegittimi. - Cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07869


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Ricorso disciplinato dallo Statuto CECA - Interveniente diverso dagli Stati membri e dalle istituzioni - Mancanza di status di impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA - Irrilevanza - Necessità di essere direttamente interessato dalla decisione del Tribunale

(Statuto CECA della Corte di giustizia, artt. 34, primo comma, e 49, secondo comma)

2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Procedimento amministrativo - Obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni - Diritto del beneficiario dell'aiuto ad essere sentito - Limiti

[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE); decisione generale n. 3855/91, art. 6, n. 4]

3. CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Pregiudizio per la concorrenza e per gli scambi fra Stati membri - Irrilevanza

[Trattato CECA, art. 4, lett.c)]

4. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Presupposti - Notifica - Mancato rispetto del termine - Effetti

(Decisioni generali nn. 257/80, 3484/85, 3855/91 e 2496/96)

5. Atti delle istituzioni - Applicazione nel tempo - Retroattività di una norma sostanziale - Presupposti - Irretroattività delle norme dei codici degli aiuti alla siderurgia

(Trattato CECA, artt. 2, 3 e 4; decisione generale n. 3855/91)

6. CECA - Aiuti alla siderurgia - Procedimento amministrativo - Mancanza di una norma che stabilisca una prescrizione relativamente all'esercizio delle competenze da parte della Commissione - Osservanza delle esigenze della certezza del diritto

7. Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Versamento di interessi giustificato dalla necessità di ripristinare lo status quo ante - Fissazione del tasso d'interesse - Poteri della Commissione

8. CECA - Aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione - Valutazione della legittimità alla luce delle informazioni disponibili al momento dell'emanazione della decisione - Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l'aiuto e del beneficiario di questo quanto alla comunicazione di qualsiasi elemento pertinente

(Decisione generale n. 3855/91, art. 6, n. 4)

9. CECA - Aiuti alla siderurgia - Recupero di un aiuto illegittimo - Vendita della società beneficiaria dell'aiuto - Obbligo di rimborso - Onere sostenuto dal venditore - Ammissibilità

Massima


1. Ai sensi dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere proposta dalle parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente. Una persona fisica o giuridica che sia stata ammessa quale interveniente in una causa in primo grado ai sensi dell'art. 34, primo comma, dello stesso Statuto non deve pertanto dimostrare di essere un'impresa, ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA, che potrebbe, se del caso, proporre un ricorso sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA, al fine di impugnare una decisione del Tribunale resa in tale causa.

Tuttavia, la differenza tra la formulazione del detto art. 49, secondo comma, e quella dell'art. 34, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia per quanto riguarda l'intervento delle persone fisiche o giuridiche, disposizione che si limita ad esigere la dimostrazione di un interesse alla soluzione della causa, implica che non è sufficiente soddisfare quest'ultima condizione ed essere stati ammessi ad intervenire nel giudizio di primo grado per poter proporre un'impugnazione, ma che occorre inoltre essere direttamente interessato dalla decisione del Tribunale.

( v. punti 53-55 )

2. Durante la fase di esame prevista dall'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, istituito dalla decisione n. 3855/91, e disciplinata da disposizioni simili a quelle dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) per quanto riguarda la partecipazione degli interessati al procedimento, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

Al riguardo, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituisce un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento. Tale comunicazione è diretta ad ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento. Un siffatto procedimento dà anche agli altri Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire.

Tuttavia, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro responsabile della concessione dell'aiuto non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro. A questo proposito, nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, e in particolare di quello previsto dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia, riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell'aiuto, in quanto il procedimento di controllo non è un procedimento avviato nei suoi confronti, il che implicherebbe che quest'ultimo possa far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali.

( v. punti 79-80, 82-83 )

3. Contrariamente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), che riguarda gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, solo in quanto incidano sugli scambi tra Stati membri, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA riguarda puramente e semplicemente gli aiuti concessi dagli Stati, in qualunque forma.

Tale evidente differenza di formulazione tra le disposizioni del Trattato CECA e quelle del Trattato CE è sufficiente a dimostrare che, per quanto riguarda la questione degli aiuti di Stato, gli Stati membri non hanno inteso adottare le stesse regole né lo stesso ambito d'intervento delle Comunità e che, per rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, una misura di aiuto non deve necessariamente incidere sugli scambi tra gli Stati membri o sulla concorrenza.

Il fatto che la Commissione, sul fondamento dell'art. 95 del Trattato CECA, su parere conforme del Consiglio dell'Unione europea e previo parere del Comitato consultivo, abbia adottato disposizioni per l'autorizzazione di determinati aiuti nel campo di applicazione del predetto Trattato, non può modificare la definizione dell'aiuto quale enunciata dall'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato.

( v. punti 101-103 )

4. Contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla loro compatibilità, i codici degli aiuti alla siderurgia attribuiscono tale competenza alla Commissione solo per un periodo determinato. Pertanto, se determinati aiuti che gli Stati membri desiderano far autorizzare in base ad un codice non vengono notificati entro il periodo da questo previsto per procedere a tale notificazione, la Commissione non può più pronunciarsi sulla compatibilità di tali aiuti rispetto a detto codice. Il fatto che la Commissione o i suoi servizi abbiano eventualmente potuto assumere una posizione contraria in determinate circostanze non è tale da rimettere in discussione tale conclusione. D'altronde, la compatibilità di determinati aiuti con il mercato comune, nel contesto dei codici degli aiuti alla siderurgia, può essere valutata solo con riferimento alle norme vigenti al momento in cui gli aiuti stessi sono effettivamente concessi.

( v. punti 115-117 )

5. Il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. A tal riguardo, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate nel senso che si applicano a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia.

Per quanto riguarda in particolare il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, nessuna disposizione del suo testo stabilisce che esso possa essere applicato retroattivamente. Inoltre, dall'economia e dalle finalità dei successivi codici degli aiuti risulta che ognuno di essi stabilisce norme di adeguamento dell'industria siderurgica agli obiettivi degli artt. 2, 3 e 4 del Trattato CECA in funzione delle esigenze esistenti in un dato periodo. Pertanto, l'applicazione di norme adottate in un determinato periodo, in funzione della situazione di quest'ultimo, ad aiuti concessi ed erogati nel corso di un periodo precedente non corrisponderebbe all'economia e alle finalità di questo tipo di normativa.

( v. punti 119-120 )

6. Per adempiere la sua funzione, il termine di prescrizione deve essere predeterminato e spetta al legislatore comunitario fissarne la durata e le modalità d'applicazione. Ora, quest'ultimo non è intervenuto per fissare un termine di prescrizione nel campo del controllo degli aiuti concessi in base al Trattato CECA.

Ciò nonostante, nel silenzio dei testi al riguardo, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l'esercizio dei suoi poteri.

( v. punti 139-140 )

7. L'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) attribuisce alla Commissione, qualora essa accerti l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune e decida che lo Stato interessato deve abolirlo o modificarlo, il potere di esigerne il rimborso se tale aiuto è stato concesso in violazione del Trattato, il che consente di garantire l'effetto utile di tale abolizione o modificazione. Il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso mira pertanto a ripristinare lo status quo ante e non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del predetto Trattato in materia di aiuti di Stato.

Ora, il ripristino della situazione anteriore può, necessariamente, essere realizzato soltanto se il rimborso dell'aiuto è maggiorato di interessi decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto e se i tassi d'interesse applicati sono rappresentativi dei tassi d'interesse praticati sul mercato. In caso contrario, il beneficiario godrebbe come minimo di un vantaggio corrispondente ad un anticipo di cassa gratuito o ad un prestito agevolato. Pertanto, i beneficiari di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune non possono sostenere di non potersi aspettare che la Commissione richieda il rimborso di tali aiuti unitamente ad interessi che rispecchino per quanto possibile quelli chiesti sul mercato dei capitali.

A tal riguardo, soltanto in assenza di disposizioni comunitarie al recupero degli importi indebitamente versati può essere applicato il procedimento previsto dal diritto nazionale. Ora, avendo il potere di imporre il ripristino della situazione anteriore, la Commissione dispone, salvo il controllo del giudice comunitario riguardo all'esistenza di un eventuale errore manifesto di valutazione, del potere di determinare il tasso d'interesse che consenta di pervenire ad un tale ripristino.

( v. punti 157, 159-161 )

8. La legittimità di una decisione in materia di aiuti dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata.

A tal riguardo, poiché la decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato, e, se del caso, al beneficiario degli aiuti, fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso di aiuti già erogati nel caso in cui la Commissione dovesse esigerli.

( v. punti 168, 170 )

9. Quando una società beneficiaria di un aiuto è stata venduta al prezzo di mercato, il prezzo di vendita rispecchia in linea di principio i benefici corrispondenti all'aiuto precedentemente versato ed è il soggetto che ha venduto detta società che, attraverso il prezzo che riceve, conserva il beneficio dell'aiuto. Tenuto conto di ciò, non è insolito che, se del caso, il rimborso di un aiuto incompatibile con il mercato comune, versato ad una società che in seguito è stata venduta, gravi, in definitiva, sul venditore, nei confronti del quale una situazione del genere non può rispecchiare l'esistenza di una sanzione.

( v. punti 180-181 )

Parti


Nei procedimenti riuniti C-74/00 P e C-75/00 P,

Falck SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti G. Macrì, M. Condinanzi e F. Colussi, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Acciaierie di Bolzano SpA, con sede in Bolzano (Italia), rappresentata dall'avv. B. Nascimbene, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) 16 dicembre 1999, causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. II-3927),

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e K.-D. Borchardt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

e

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

interveniente in primo grado,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2001, nel corso della quale la Falck SpA è stata rappresentata dagli avv.ti G. Macrì e M. Condinanzi, la Acciaierie di Bolzano SpA dall'avv. B. Nascimbene, la Repubblica italiana dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, e la Commissione dal sig. V. Di Bucci,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 2 marzo 2000, la Falck SpA (in prosieguo: la «Falck») e la Acciaierie di Bolzano SpA (in prosieguo: la «ACB») hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1999, causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. II-3927; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso proposto dalla ACB per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 17 luglio 1996, 96/617/CECA, relativa a taluni aiuti concessi dalla provincia autonoma di Bolzano (Italia) a favore dell'impresa Acciaierie di Bolzano (GU L 274, pag. 30; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2 Con ordinanza 10 maggio 2000 del presidente della Corte le cause C-74/00 P e C-75/00 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

I - Contesto normativo e fatti

A - Contesto normativo

3 Occorre riferirsi all'esposizione del contesto normativo operata nella sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1. L'art. 4 del Trattato CECA dispone quanto segue:

"Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità:

(...)

c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma".

2. L'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA dispone:

"In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo.

La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili".

3. Al fine di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore della siderurgia, la Commissione si è basata sulle disposizioni dell'art. 95 del Trattato per istituire, a partire dall'inizio degli anni '80, un regime comunitario che autorizza la concessione da parte dello Stato di aiuti alla siderurgia in taluni casi tassativamente enumerati. Tale regime ha costituito oggetto di adattamenti successivi, adottati al fine di far fronte alle difficoltà congiunturali dell'industria siderurgica. Le decisioni in seguito adottate al riguardo sono generalmente denominate "codici degli aiuti alla siderurgia".

4. La decisione della Commissione 1° febbraio 1980, n. 257/80/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia (GU L 29, pag. 5), costituisce il primo codice degli aiuti alla siderurgia. Esso era applicabile sino al 31 dicembre 1981. Esso è stato sostituito dalla decisione della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica (GU L 228, pag. 14), modificata dalla decisione della Commissione 19 aprile 1985, n. 1018/85/CECA (GU L 110, pag. 5; in prosieguo: il "secondo codice"), applicabile sino al 31 dicembre 1985.

5. Il terzo codice degli aiuti alla siderurgia [decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3484/85/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 340, pag. 1; in prosieguo: il "terzo codice")], era in vigore tra il 1° gennaio 1986 ed il 31 dicembre 1988. Il quarto codice degli aiuti alla siderurgia [decisione della Commissione 1° febbraio 1989, n. 322/89/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 38, pag. 8)], era in vigore tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

6. Il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, istituito dalla decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il "quinto codice"), era in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996. Esso è stato sostituito, il 1° gennaio 1997, dalla decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42), che costituisce il sesto codice degli aiuti alla siderurgia».

B - Fatti

4 Gli elementi di seguito esposti risultano dagli accertamenti di fatto operati dal Tribunale nella sentenza impugnata, nonchè dal fascicolo:

«7. La ricorrente, l'Acciaierie di Bolzano (...), è un'impresa che fabbrica prodotti d'acciaio speciale, che sono ricompresi sotto il numero di codice 4400 dell'allegato I del Trattato CECA e quindi nelle disposizioni del Trattato CECA. Fino al 31 luglio 1995, l'ACB era controllata dal gruppo siderurgico Falck SpA, società di diritto italiano (...). Tuttavia, a tale data, la società ricorrente è stata venduta alla società Valbruna Srl.

8. Con lettera 5 luglio 1982, la Commissione ha informato il governo italiano del fatto che aveva deciso di autorizzare il regime di aiuti regionali istituito dalla legge 8 settembre 1981, n. 25, della provincia autonoma di Bolzano, relativa a interventi finanziari nel settore industriale (in prosieguo: la "legge provinciale n. 25/81"). In tale lettera, la Commissione sottolineava però che essa doveva pronunciarsi anche sull'applicazione settoriale della legge nazionale 12 agosto 1977, n. 675, concernente misure per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (1/a) (in prosieguo: la "legge n. 675") applicabile in materia, e ch'essa si riservava quindi la facoltà di precisare le condizioni alle quali questo regime si sarebbe applicato alla provincia di Bolzano, in funzione della decisione ch'essa avrebbe adottato a livello nazionale. Essa precisava inoltre che le autorità di Bolzano dovevano rispettare integralmente la disciplina ed i codici comunitari concernenti la concessione di aiuti a favore della siderurgia.

(...)».

5 Nel settembre 1982, un piano di ristrutturazione della Falck ha formato oggetto di una notifica alla Commissione. Tale piano prevedeva investimenti industriali dell'ordine di ITL 40 miliardi.

6 Con lettere 3 novembre 1982 e 5 novembre 1986, la provincia di Bolzano ha notificato alla Commissione quattro casi di concessione di aiuti nel settore tessile, in applicazione della legge provinciale n. 25/81, e ha chiesto se fosse necessario notificare i singoli casi di applicazione della legge predetta. La Commissione non ha risposto a tali lettere.

7 Il 14 febbraio 1983, con delibera n. 784, la provincia di Bolzano ha deciso di concedere alla ACB un mutuo agevolato nonché un contributo a fondo perduto, in applicazione della legge provinciale n. 25/81. Tale decisione verteva su un mutuo di ITL 6,5 miliardi e su un contributo di ITL 8 miliardi ripartito su dieci anni.

8 Con decisione 25 maggio 1983, adottata in applicazione del secondo codice, la Commissione, facendo seguito alla notifica del piano di ristrutturazione della Falck, ha approvato un aiuto di importo pari a ITL 2 miliardi nella forma di mutuo agevolato di ITL 6 miliardi a favore della ACB per il finanziamento di un investimento di ITL 23 miliardi circa.

9 Il 1° luglio 1985, con delibera n. 3082, la provincia di Bolzano ha deciso di concedere alla ACB, in base alla legge provinciale n. 25/81, un ulteriore mutuo di ITL 12,941 miliardi. Il 3 dicembre 1985, con delibera n. 6346, la medesima provincia accordava alla ACB, sullo stesso fondamento, un contributo di ITL 10,234 miliardi.

10 Con delibere nn. 7673, 2429 e 4158, rispettivamente del 14 dicembre 1987, del 2 maggio e del 4 luglio 1988, la provincia di Bolzano ha deciso di concedere alla ACB, sempre sul fondamento della predetta legge provinciale n. 25/81:

- un mutuo di ITL 13,206 miliardi, di cui 6,321 miliardi sono stati versati nel marzo 1988 e 987 milioni nel gennaio 1989;

- un contributo di ITL 6,919 miliardi, di cui sono stati versati, secondo la decisione impugnata, soltanto 3,750 miliardi, e

- un mutuo ed un contributo pari rispettivamente, secondo la detta decisione, a ITL 987 e 650 milioni.

11 Il 26 luglio 1988, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni circa un prestito che sarebbe stato concesso alla ACB nel dicembre 1987 per un ammontare di ITL 6 miliardi. Con lettera 22 marzo 1989, la Commissione ha informato dette autorità della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del terzo codice, e le ha invitate a presentare le loro osservazioni.

12 Il 25 luglio 1990, la Commissione ha adottato, con riguardo all'aiuto derivante da tale prestito, la decisione 91/176/CECA, relativa ad aiuti concessi dalla provincia di Bolzano a favore delle Acciaierie di Bolzano (GU L 86, pag. 28). L'art. 1 di tale decisione dispone:

«L'abbuono d'interesse su un prestito concesso nel dicembre 1987 dalla provincia di Bolzano, in Italia, all'impresa Acciaierie di Bolzano, in applicazione della legge provinciale n. 25, dell'8 settembre 1981, costituisce un aiuto di Stato illegale perché attuato senza preventiva autorizzazione della Commissione, ed è inoltre incompatibile con il mercato comune ai sensi della decisione n. 3484/85/CECA [terzo codice]».

13 Tuttavia, in tale decisione, la Commissione non ha imposto il rimborso degli importi già versati, ma si è limitata ad ingiungere alle autorità della provincia di Bolzano di cessare l'applicazione dell'abbuono sulle annualità del prestito controverso fino alla sua scadenza. Avendo le autorità italiane fatto valere che il prestito era stato autorizzato con decisione della Commissione 25 maggio 1983, quest'ultima ha infatti ammesso di aver autorizzato, nell'ambito di tale decisione, a norma del secondo codice, un aiuto di ITL 2 miliardi sotto forma di prestito agevolato alla ACB. Tuttavia, essendo stato autorizzato a norma del secondo codice, tale aiuto avrebbe dovuto essere obbligatoriamente versato entro il 31 dicembre 1985 e, poiché il suo versamento era intervenuto dopo questa data, l'impresa interessata non poteva più beneficiare di tale autorizzazione. Ritenendo di doversi riferire al codice di aiuti in vigore alla data del versamento del prestito, ossia al terzo codice, la Commissione ha concluso che quest'ultimo non consentiva più di autorizzare l'aiuto di cui trattasi, che era pertanto incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: il «mercato comune»). Inoltre la Commissione ha precisato che la propria decisione del 5 luglio 1982, concernente l'applicazione del regime di aiuti regionali istituito con la legge provinciale n. 25/81, indicava chiaramente la necessità di notificare i casi di applicazione a favore della siderurgia. Essa ha considerato tuttavia che il fatto che l'aiuto controverso fosse inizialmente compatibile con il mercato comune e che fosse divenuto incompatibile soltanto a causa della sua tardiva concessione, dovuta alla ripartizione di competenze tra le autorità nazionali e la provincia di Bolzano, giustificava il fatto che non venisse richiesto il rimborso delle somme percepite come aiuti fino a quel momento.

14 Il 21 dicembre 1994, in seguito ad una formale denuncia, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni circa gli aiuti di cui aveva beneficiato la ACB. Il governo italiano ha risposto con lettere 6 aprile e 2 maggio 1995.

15 Con lettera 1° agosto 1995, la Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 6, n. 4, del quinto codice relativamente alle misure derivanti dall'insieme delle delibere della provincia di Bolzano indicate ai punti 7, 9 e 10 della presente sentenza, e le ha invitate a presentare le loro osservazioni. Tale decisione è stata pubblicata il 22 dicembre 1995 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 344, pag. 8) e gli altri Stati membri nonché i terzi interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni.

16 Con lettera 18 gennaio 1996, la ACB, quale parte interessata, ha chiesto alla Commissione di essere consultata e sentita nell'ambito del procedimento avviato. Poiché a tale lettera non è stato dato riscontro, la ACB ha inviato alla Commissione una seconda lettera, in data 28 marzo 1996, in cui le chiedeva quale fosse l'andamento del procedimento e, in particolare, se la Commissione ritenesse di doverla sentire o di acquisire da essa informazioni.

17 Alcune associazioni di produttori di acciaio hanno comunicato le proprie osservazioni alla Commissione, che le ha trasmesse alle autorità italiane con lettera 20 febbraio 1996. Con lettera 27 marzo 1996, queste ultime hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione. Il 17 luglio 1996, questa ha adottato la decisione impugnata.

18 Il punto I, terzo comma, della motivazione della decisione impugnata elenca gli aiuti pubblici accordati alla ACB dalla provincia di Bolzano, in base alla legge provinciale n. 25/81, nel corso del periodo 1982-1990. Occorre rilevare che la Commissione ha specificato, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che il prestito concesso in forza della delibera della provincia di Bolzano 14 febbraio 1983, n. 784, ammontava a ITL 6,5 miliardi e non a ITL 5,6 miliardi, come erroneamente indicato nella decisione impugnata. In ogni caso, la Commissione ha precisato, al punto IV, secondo comma, della motivazione della detta decisione, che tale misura aveva già costituito oggetto della decisione 91/176, e non era quindi interessata dalla decisione impugnata. La parte I della motivazione di tale decisione precisa che gli aiuti considerati sono stati accordati, da un lato, sotto forma di mutui decennali al tasso del 3%, ossia inferiore di circa nove punti percentuali rispetto al normale tasso di mercato applicato in Italia all'epoca, per complessivi ITL 25,849 miliardi (ECU 12,025 milioni) e, dall'altro, sotto forma di contributi a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione, per complessivi ITL 22,634 miliardi (ECU 10,5 milioni).

19 La Commissione ha ritenuto che, anche qualora gli aiuti accordati prima del 1° gennaio 1986 fossero esaminati alla luce delle disposizioni del secondo codice, essi non potrebbero essere considerati compatibili col mercato comune. Essa ha ricordato in proposito che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale codice, gli aiuti alla siderurgia potevano essere considerati compatibili col mercato comune solo a condizione, segnatamente, che l'impresa beneficiaria avesse avviato un programma di ristrutturazione idoneo a ripristinare la sua competitività ed a renderla finanziariamente efficiente senza aiuti in normali condizioni di mercato e che detto programma determinasse una riduzione globale della capacità produttiva dell'impresa. Orbene, nessuna di queste due condizioni sarebbe stata soddisfatta.

20 D'altro canto, la Commissione ha ricordato che il quinto codice, applicabile alla data di adozione della decisione impugnata, elencava espressamente le possibili deroghe all'art. 4, lett. c), del Trattato, ossia gli aiuti destinati a coprire le spese per progetti di ricerca e sviluppo nonché quelli a favore della tutela dell'ambiente e gli aiuti per la chiusura. Essa ha concluso che tali deroghe non erano applicabili nel caso di specie ad alcuno degli aiuti esaminati.

21 Tuttavia, la Commissione ha tenuto conto, per gli interventi pubblici accordati anteriormente al 1° gennaio 1986, di determinate circostanze che potevano aver indotto in errore le autorità italiane quanto alle regole da osservare per gli aiuti in questione all'epoca considerata. In particolare, la Commissione ha preso in considerazione il mancato riscontro, da parte sua, alle lettere della provincia di Bolzano di notifica dei primi quattro casi di applicazione della legge provinciale n. 25/81, così come possibili fraintendimenti sulla ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e provinciali in materia di notifiche degli aiuti alla siderurgia. Di conseguenza la Commissione non ha richiesto la restituzione degli aiuti accordati anteriormente al 1° gennaio 1986.

22 La decisione impugnata stabilisce:

«Articolo 1

Le misure di aiuto di cui ha beneficiato l'impresa Acciaierie di Bolzano in forza della legge provinciale n. 25/81 sono illegali non essendo state notificate prima della loro concessione. Tali misure sono incompatibili con il mercato comune in forza dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA.

Articolo 2

L'Italia procede, secondo le disposizioni della legislazione italiana applicabile alla riscossione dei crediti dello Stato, al recupero degli aiuti accordati dal 1° gennaio 1986 alle Acciaierie di Bolzano, in forza della legge provinciale n. 25/81, con delibere n. 7673 del 14 dicembre 1987, n. 2429 del 2 maggio 1988 e n. 4158 del 4 luglio 1988. Per sopprimere gli effetti risultanti da tali aiuti, il loro importo è maggiorato degli interessi che decorrono dal giorno del versamento degli aiuti fino alla data del rimborso. Il tasso di interesse applicabile è il tasso utilizzato dalla Commissione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti a finalità regionale nel corso del periodo considerato.

(...)».

II - Il procedimento, le conclusioni e i motivi dinanzi al Tribunale, nonché la sentenza impugnata

A - Procedimento dinanzi al Tribunale

23 Alla luce di quanto sopra, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1996, la ACB ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Con ordinanza 11 luglio 1997 del presidente della Quarta Sezione ampliata, la Falck e la Repubblica italiana sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di adottare misure di organizzazione del procedimento invitando talune parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti e a produrre documenti. In particolare esso ha chiesto alla Commissione di produrre copia della lettera 27 marzo 1996, inviata alla Commissione dalle autorità italiane in risposta alla decisione di quest'ultima di avviare il procedimento.

25 La Commissione ha risposto al Tribunale che tale lettera proveniva dalle autorità italiane e conteneva informazioni delicate riguardanti il beneficiario dell'aiuto. Essa ha ritenuto che tale lettera dovesse essere prodotta dal governo italiano o, perlomeno, con il consenso dello stesso e ha specificato che avrebbe sollecitato l'accordo di quest'ultimo. La Commissione ha aggiunto che uno degli allegati di tale lettera era una nota interna ai propri servizi, redatta dal servizio giuridico. Essa ha precisato che stava effettuando accertamenti per determinare il modo in cui questa nota era stata diffusa. La Commissione ha inoltre fatto valere che, in linea di principio, essa si oppone alla produzione di documenti interni da parte di terzi qualora essi non siano stati regolarmente ottenuti.

26 Il Tribunale ha quindi chiesto alla Commissione di produrre in udienza la lettera 27 marzo 1996, nella sua versione integrale o in una versione non riservata, in relazione alla posizione delle autorità italiane. Il Tribunale ha tuttavia dispensato la Commissione dal produrre l'allegato corrispondente alla nota del servizio giuridico.

27 Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 25 marzo 1999.

28 In apertura di udienza la Commissione ha depositato la lettera 27 marzo 1996 e i relativi allegati, eccetto l'allegato 3, corrispondente alla nota del proprio servizio giuridico. A causa della mole del documento prodotto, sono stati distribuiti in un primo tempo soltanto tale lettera ed il suo allegato 1, mentre il resto del documento rimaneva disponibile presso la cancelleria del Tribunale. Dopo l'esposizione delle difese delle parti l'udienza è stata sospesa per 20 minuti. Successivamente è stata distribuita la tabella A dell'allegato 5 della lettera e l'udienza è proseguita. Dopo un'ulteriore sospensione di udienza di un'ora, sono state distribuite le tabelle B, C e D dell'allegato 5, nonché gli allegati 6 e 7. L'udienza è proseguita, dopodiché il presidente della Quinta Sezione ampliata ha dichiarato chiusa la fase orale del procedimento.

B - Conclusioni e motivi sollevati dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

29 Nel merito, la ACB chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di recuperare gli aiuti concessi dopo il 1° gennaio 1986. La Commissione chiedeva il rigetto del ricorso. In sostanza, la ACB adduceva sei motivi a sostegno delle proprie conclusioni.

30 Il primo era tratto da una violazione dei diritti della difesa. La ACB sosteneva che, malgrado le proprie lettere 18 gennaio e 28 marzo 1996, nelle quali essa aveva richiesto di partecipare al procedimento, la Commissione non le aveva concesso tale possibilità ed in particolare l'accesso al fascicolo.

31 Il Tribunale ha respinto tale motivo adottando la motivazione esposta ai punti 42-47 della sentenza impugnata, dalla quale risulta che i diritti della ACB non sarebbero stati violati.

32 Il secondo motivo di annullamento fatto valere dalla ACB era fondato sul preteso errore di diritto costituito dall'applicazione retroattiva delle disposizioni comunitarie. La ACB sosteneva che, nonostante la sua mancanza di chiarezza, la decisione impugnata sembrava fondata sul codice degli aiuti alla siderurgia vigente alla data della sua adozione, mentre il codice applicabile avrebbe dovuto essere quello vigente alla data della decisione di attribuzione dell'aiuto o, quantomeno, quello in vigore al momento dell'effettivo versamento dell'aiuto. La ACB sosteneva a tal riguardo che vi era una mancanza di coerenza della decisione impugnata con la decisione 91/176, che era fondata sul codice applicabile alla data del versamento dell'aiuto, nonché con la prassi amministrativa della Commissione che, in materia di aiuti di Stato, applicherebbe le norme vigenti al momento della concessione dell'aiuto. Sarebbero stati pertanto violati i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Inoltre, la ACB contestava in sostanza che la Commissione potesse legittimamente chiedere il recupero degli aiuti controversi diversi anni dopo la loro concessione.

33 Il Tribunale ha respinto tale motivo adottando la motivazione esposta nei punti 59-69 della sentenza impugnata, motivazione basata sulla considerazione secondo la quale, poiché gli aiuti controversi non erano stati notificati, poteva essere applicato soltanto il codice in vigore al momento in cui la Commissione aveva adottato la propria decisione, senza che tale interpretazione violasse i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento o un termine di prescrizione, nella fattispecie inesistente.

34 Con il suo terzo motivo di annullamento, la ACB, tenuto conto dello svolgimento dei fatti, contestava alla Commissione il fatto di aver violato i principi di collaborazione leale, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità. La ACB faceva valere che l'atteggiamento della Commissione poteva legittimamente indurre essa stessa, così come le autorità italiane, a ritenere che la notifica degli aiuti in questione non fosse necessaria. Essa aggiungeva che la Commissione aveva, da parte sua, agito tardivamente, tenuto conto, da un lato, delle date di concessione dei detti aiuti e, dall'altro, del fatto che la decisione 91/176 era anch'essa intervenuta quando tutti gli aiuti erano stati già versati. Secondo la ACB, la domanda di rimborso con interessi degli aiuti, intervenuta tanto tempo dopo il versamento di questi ultimi, costituiva una sanzione che non era diretta soltanto a ristabilire la parità concorrenziale.

35 Il Tribunale ha respinto tale motivo sulla base della motivazione esposta ai punti 83-98 della sentenza impugnata. Da tale motivazione risulta che, in mancanza di notifica degli aiuti controversi e non avendo la ACB dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali, né fornito prova della propria diligenza, come nemmeno della violazione dei principi di collaborazione leale e di buona fede, la richiesta di recupero di alcuni dei detti aiuti, unitamente al versamento di interessi, non violerebbe i principi invocati dalla ACB e non costituirebbe una sanzione.

36 In quarto luogo, la ACB contestava la valutazione di merito operata dalla Commissione riguardo alla compatiblità degli aiuti controversi con il mercato comune. Innanzitutto la ACB sosteneva che la Commissione aveva commesso un errore di diritto non verificando se tali aiuti avessero un'incidenza sugli scambi intracomunitari. La ACB faceva poi valere che tali aiuti si limitavano a compensare in parte la concessione di aiuti alle imprese siderurgiche pubbliche. Infine, essa riteneva che la Commissione avesse commesso un errore di valutazione non dichiarando compatibili con il mercato comune gli aiuti di cui essa aveva beneficiato, in quanto, a suo parere, questi ultimi perseguivano obiettivi di risparmio energetico, di tutela ambientale, nonché di miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro e della competitività dell'impresa.

37 Da parte sua, la Falck produceva un rapporto redatto dalla società Arthur Andersen e diretto a dimostrare che gli investimenti promossi erano in gran parte compatibili con i codici degli aiuti. Essa ha inoltre fatto valere che la Commissione si pronunciava di nuovo su aiuti già presi in considerazione dalla decisione 91/176. Secondo la Falck, si trattava di aiuti collegati dalla Commissione alle delibere della provincia di Bolzano 14 dicembre 1987, n. 7673 (mutuo di ITL 6,321 miliardi), e 4 luglio 1988, n. 4158 (mutuo di ITL 987 milioni), mutuo, quest'ultimo, rientrante in realtà nella delibera 14 dicembre 1987, n. 7673. Inoltre la Falck sosteneva che la Commissione aveva commesso errori riguardo all'entità degli aiuti versati in base alle delibere 2 maggio 1988, n. 2429, e 4 luglio 1988, n. 4158.

38 Il Tribunale ha respinto tali censure in base alla motivazione esposta ai punti 111-141 della sentenza impugnata. Da tale motivazione risulta che, per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato, non sarebbe necessario che gli aiuti abbiano un'incidenza sugli scambi intracomunitari e che la Commissione avrebbe legittimamente concluso, tenuto conto degli elementi in suo possesso, che gli aiuti controversi non erano compatibili con le disposizioni del quinto codice, determinando quelli che dovevano formare oggetto di rimborso.

39 Come quinto motivo, la ACB adduceva un errore di diritto nella fissazione del tasso d'interesse da applicare per il rimborso degli aiuti. La ACB sosteneva che la decisione impugnata aveva fissato un tasso d'interesse indeterminabile e privo di fondamento giuridico, trattandosi del tasso utilizzato dalla Commissione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti a finalità regionale nel corso del periodo considerato. Secondo la ACB, il tasso avrebbe dovuto essere stabilito dall'ordinamento giuridico nazionale oppure corrispondere al tasso del mercato sul quale essa si finanziava, ossia il tasso del mercato tedesco, sul quale essa era molto attiva.

40 Il Tribunale ha respinto tale motivo in base alla motivazione esposta nei punti 148-161 della sentenza impugnata, dalla quale risulta che la Commissione ha legittimamente preso in considerazione il tasso d'interesse indicato nella decisione impugnata, che sarebbe stabilito in base a dati nazionali, e non il tasso del mercato tedesco, in mancanza di qualsiasi richiesta in tal senso da parte della ACB nel corso del procedimento amministrativo.

41 Con il sesto motivo, in ultimo luogo, la ACB imputava alla decisione impugnata un'assenza di motivazione. La Commissione non avrebbe esposto la ragione per cui ha ritenuto determinante la data del 31 dicembre 1985 per trattare in modo diverso gli aiuti concessi precedentemente o posteriormente alla stessa, né i motivi dell'applicazione del tasso d'interesse preso in considerazione nella detta decisione segnatamente per quanto riguarda la congruità di tale tasso rispetto ai vantaggi di cui la ACB avrebbe goduto.

42 Il Tribunale ha respinto tale motivo in base alla motivazione esposta nei punti 167-175 della sentenza impugnata, dalla quale risulta che, alla luce del contesto del procedimento amministrativo e del contenuto della decisione impugnata, quest'ultima sarebbe sufficientemente motivata.

III - I ricorsi contro la sentenza del Tribunale di primo grado

43 Nei loro ricorsi contro la sentenza del Tribunale, le ricorrenti domandano che la trascrizione del dibattimento nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale venga versata agli atti nel procedimento dinanzi alla Corte e chiedono l'annullamento della sentenza e della decisione impugnate, nonché la condanna della Commissione alle spese, comprese quelle del giudizio di primo grado. In via subordinata, esse chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, nonché l'adozione di ogni altro provvedimento consequenziale o ritenuto opportuno dalla Corte, anche di carattare istruttorio.

44 La Repubblica italiana chiede l'accoglimento delle impugnazioni e l'annullamento integrale della sentenza impugnata, con l'accoglimento delle conclusioni formulate dal governo italiano in primo grado, e la condanna della Commissione alle spese. In subordine, essa chiede alla Corte di accogliere le conclusioni formulate dalle ricorrenti in via subordinata.

45 La Commissione chiede la rimozione dal fascicolo di tre documenti prodotti dalle ricorrenti, il rigetto delle impugnazioni e la condanna di queste ultime alle spese.

A - Sulla ricevibilità del ricorso della Falck contro la sentenza del Tribunale

Argomenti delle parti

46 La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

47 Essa ricorda che è vero che, con ordinanza 11 luglio 1997 del presidente della Quarta Sezione ampliata, l'intervento della Falck dinanzi al Tribunale è stato ammesso sul fondamento dell'art. 34, primo comma, del detto Statuto in quanto la Falck aveva interesse alla soluzione della causa, nei limiti in cui nei suoi confronti avrebbe potuto essere proposta un'azione di regresso da parte della ACB o della Valbruna Srl in base alle garanzie da essa fornite a quest'ultima in occasione della vendita della ACB, che potevano vertere sugli importi degli aiuti da rimborsare in applicazione della decisione impugnata. Tuttavia ciò non significherebbe che la Falck sia direttamente interessata dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia. La Commissione fa valere che soltanto nel caso in cui fosse effettivamente esercitata un'azione di regresso dalla ACB o dalla Valbruna Srl detta sentenza potrebbe concernere la Falck. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe l'unico effetto di confermare la situazione giuridica anteriore e non concernerebbe pertanto, di per se stessa, la Falck. Quest'ultima non disporrebbe inoltre di un interesse autonomo rispetto a quello della ACB.

48 La Commissione fa valere una seconda ragione per contestare la ricevibilità del ricorso della Falck. Essa ricorda che, salvo eccezioni che non riguardano il caso di specie, tra le imprese, soltanto quelle siderurgiche sono legittimate a presentare un ricorso in applicazione dell'art. 33 del Trattato CECA. Non essendo più un'impresa siderurgica, la Falck non avrebbe più titolo per impugnare una sentenza che rigetta un ricorso di annullamento nell'ambito del quale essa è semplicemente intervenuta.

49 Da parte sua, la Falck sostiene che, ammettendo il suo intervento in primo grado, il Tribunale le ha riconosciuto un interesse concreto ed attuale alla soluzione della controversia e che, di conseguenza, essa è direttamente interessata dalla decisione del Tribunale, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, il che le consente di proporre la sua impugnazione.

Giudizio della Corte

50 Occorre esaminare, in primo luogo, l'argomento della Commissione secondo il quale, per proporre la sua impugnazione, la Falck doveva ancora soddisfare la condizione applicabile alle imprese per poter proporre un ricorso ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del Trattato, ossia possedere ancora la qualità d'impresa ai sensi dell'art. 80 Trattato CECA, vale a dire, nella fattispecie, esercitare ancora un'attività di produzione siderurgica nel territorio comunitario.

51 L'art. 33 del Trattato riguarda i ricorsi di annullamento proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione. Il secondo comma di tale disposizione attribuisce alle imprese, ai sensi dell'art. 80 del Trattato, un diritto a ricorrere contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere nei loro confronti. Da parte sua, l'art. 34, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia stabilisce che le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse alla soluzione di una causa proposta alla Corte possono intervenire in questa causa.

52 L'art. 34, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia si riferisce pertanto ad una categoria di persone più ampia di quella contemplata nell'art. 33, secondo comma, del Trattato, e persone che non sarebbero legittimate a proporre un ricorso contro una decisione o una raccomandazione della Commissione possono, se del caso, essere ammesse ad intervenire in una controversia del genere.

53 L'art. 49, secondo comma, del detto Statuto dispone che un'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni, ma precisa tuttavia che le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

54 Una persona fisica o giuridica che sia stata ammessa quale interveniente in una causa in primo grado ai sensi dell'art. 34, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia non deve pertanto dimostrare di essere un'impresa, ai sensi dell'art. 80 del Trattato, che potrebbe, se del caso, proporre un ricorso sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, del Trattato, al fine di impugnare una decisione del Tribunale resa in tale causa e, conseguentemente, a torto la Commissione sostiene che l'impugnazione della Falck è irricevibile per la ragione che quest'ultima non esercita più alcuna attività di produzione siderurgica.

55 Tuttavia, l'art. 49, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia esige che le parti intervenienti in primo grado, diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità, siano direttamente interessate dalla decisione del Tribunale per poter proporre un'impugnazione contro quest'ultima. La differenza tra la formulazione di tale disposizione e quella dell'art. 34, primo comma, del detto Statuto per quanto riguarda l'intervento delle persone fisiche o giuridiche, disposizione che si limita ad esigere la dimostrazione di un interesse alla soluzione della causa, implica che non è sufficiente soddisfare quest'ultima condizione ed essere stati ammessi ad intervenire nel giudizio di primo grado per poter proporre un'impugnazione.

56 E' quindi necessario verificare, in secondo luogo, se la Falck sia direttamente interessata dalla sentenza impugnata.

57 Come dichiarato dal presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale nell'ordinanza 11 luglio 1997 con cui veniva ammesso l'intervento della Falck in primo grado e come ricordato al punto 34 della sentenza impugnata, tenuto conto delle garanzie fornite dalla Falck alle società Valbruna Srl e ACB in occasione della cessione di quest'ultima, «qualora il [...] ricorso non venisse accolto e, di conseguenza, in conformità alla decisione della Commissione si procedesse al recupero delle somme erogate come aiuti alla ricorrente, le Acciaierie Valbruna Srl o [la ACB] sarebbero autorizzate, in forza delle disposizioni [degli accordi di trasferiemnto del capitale sociale di quest'ultima], a proporre un'azione di regresso nei confronti della Falck SpA [...]».

58 Nella situazione attuale, la Falck può quindi dover prendere a carico l'integrale rimborso delle somme indicate nell'art. 2 della decisione impugnata, e quantomeno, fintanto che la controversia non sia definitivamente risolta, adottare provvedimenti per poter prendere a carico, se del caso, il corrispondente onere finanziario. La sentenza impugnata, respingendo le domande della ACB e della Falck, ha mantenuto tale situazione e gli obblighi che essa comporta per quest'ultima società, mentre, se in tale sentenza fosse stata adottata la soluzione opposta, tali obblighi sarebbero potuti venir meno. La Falck è quindi direttamente interessata dalla sentenza impugnata e legittimata a proporre un'impugnazione nei suoi confronti.

B - Sulla domanda di rimozione dal fascicolo di alcuni documenti prodotti dalla ACB e dalla Falck

Argomenti delle parti

59 La Commissione chiede la rimozione dal fascicolo di tre documenti prodotti dalla ACB e dalla Falck in allegato agli atti di impugnazione (documenti B6, B3 e B5). Si tratta della nota del servizio giuridico della Commissione (allegata alla lettera 27 marzo 1996 delle autorità italiane), che il Tribunale ha alla fine autorizzato la Commissione a non produrre, e di due note senza intestazione, che la ACB e la Falck attribuiscono ai servizi della Commissione, ma di cui quest'ultima dichiara di non essere in grado di verificare la natura e l'origine. La Commissione sostiene che queste tre note sono state prodotte in primo grado in allegato alla risposta della Falck ai quesiti del Tribunale e che tali documenti - supponendo che le note senza intestazione provengano effettivamente dai suoi servizi - sono documenti interni che non possono circolare al di fuori dell'istituzione. Facendo valere il suo interesse a preservare la segretezza delle proprie deliberazioni e sottolineando i dubbi che gravano sulla natura di due di questi tre documenti nonché sulla regolarità delle vie attraverso le quali essi sono stati ottenuti, la Commissione chiede la loro rimozione dal fascicolo, come pure quella delle citazioni riportate negli atti di impugnazione.

Giudizio della Corte

60 I documenti di cui la Commissione domanda la rimozione sono stati in realtà prodotti in primo grado dalla ACB in allegato alla sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale. Ora, se la Commissione stessa ha manifestato la propria riluttanza a produrre, a seguito della richiesta di quest'ultimo, la lettera 27 marzo 1996 delle autorità italiane, a cui era allegato uno di tali documenti - ossia la nota proveniente dal suo servizio giuridico - e se essa ha precisato che avrebbe effettuato verifiche al fine di conoscere in che modo tale documento aveva potuto trovarsi in possesso delle autorità italiane, non risulta dal fascicolo che la stessa abbia chiesto al Tribunale la rimozione dei tre documenti controversi dopo che questi erano stati prodotti dalla ACB.

61 Pertanto, questi documenti fanno parte del fascicolo di primo grado trasmesso alla Corte in applicazione dell'art. 111, n. 2, del regolamento di procedura di quest'ultima e la Commissione non può chiederne la rimozione per il motivo che essi sono di nuovo prodotti e fatti valere nell'ambito delle impugnazioni. Una tale domanda è irricevibile.

C - Sul merito delle impugnazioni

62 La ACB e la Falck imputano al Tribunale un'irregolarità procedurale lesiva dei loro interessi. Esse sostengono altresì, in sostanza, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e un errore di valutazione dichiarando che i diritti della difesa della ACB sono stati rispettati nel corso del procedimento amministrativo e che la sentenza impugnata sarebbe motivata in modo contraddittorio in ordine a questo punto. Per quanto riguarda la qualificazione e la valutazione dei provvedimenti controversi, la ACB e la Falck fanno valere che il Tribunale ha altresì commesso diversi errori di diritto e che la detta sentenza non è sufficientemente motivata. Esse formulano lo stesso tipo di censure relativamente all'esame della decisione impugnata operato dal Tribunale per quanto riguarda il rimborso di alcuni degli aiuti versati alla ACB e le modalità di tale rimborso.

1. Sul motivo relativo ad un'irregolarità procedurale lesiva degli interessi delle ricorrenti

Argomenti delle parti

63 Riferendosi alle modalità con cui è stata prodotta in udienza la lettera 27 marzo 1996 delle autorità italiane con i suoi allegati, la ACB e la Falck sostengono che è stato violato il principio del contraddittorio. Esse fanno valere, come emergerebbe dal verbale di udienza, che i loro avvocati non hanno avuto il tempo di esaminare tali documenti, documenti i quali presentavano, secondo le stesse, numerosi e voluminosi allegati, né di consultarle al riguardo. La possibilità di esaminare tali documenti in cancelleria il giorno dell'udienza non sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze dei diritti della difesa. Ora, successivamente all'udienza, il Tribunale non avrebbe ritenuto utile riaprire la fase orale ai sensi dell'art. 62 del suo regolamento di procedura.

64 Le ricorrenti imputano inoltre alla sentenza impugnata il mancato accenno alle modalità con cui la suddetta lettera è stata prodotta e ritengono che il carattere succinto del verbale d'udienza non consenta di ovviare a tale mancanza. Per tale motivo esse chiedono alla Corte di disporre la produzione agli atti nella causa dinanzi alla Corte del trascritto integrale dell'udienza.

65 La Commissione sostiene che tale motivo è artificioso. A suo parere le ricorrenti conoscevano con certezza assoluta l'insieme dei documenti controversi che probabilmente sono stati loro trasmessi dalle autorità italiane, come consentirebbe di ritenere il fatto che la nota del suo servizio giuridico allegata alla lettera 27 marzo 1996 è stata prodotta dalla ACB prima dell'udienza.

66 La Commissione aggiunge che, comunque, né durante l'udienza, né successivamente ad essa, quando le ricorrenti avrebbero potuto chiedere la riapertura della fase orale, queste ultime hanno sostenuto che i propri diritti della difesa erano stati violati. In ogni caso, sarebbe necessario che le stesse dimostrassero che la produzione dei citati documenti può aver esercitato un'influenza decisiva sulla soluzione della causa e che esse non hanno potuto far valere gli elementi pertinenti prima della chiusura della fase orale dinanzi al Tribunale.

Giudizio della Corte

67 Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione può essere fondata su mezzi relativi a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente.

68 Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono in sostanza che i diritti della difesa e il principio del contraddittorio sono stati violati, tenuto conto della produzione tardiva, nel corso dell'udienza, di documenti voluminosi e delle condizioni in cui questi ultimi hanno potuto essere esaminati dai loro avvocati il giorno dell'udienza.

69 In via preliminare, si deve respingere la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che il trascritto dell'udienza dinanzi al Tribunale venga acquisito agli atti nel procedimento davanti alla Corte. Le condizioni in cui i documenti menzionati al punto precedente sono stati prodotti dalla Commissione ed esaminati dagli avvocati delle ricorrenti non formano oggetto di alcuna contestazione. A tal riguardo, il verbale di udienza è in ogni caso sufficiente per conoscere tali condizioni, esposte al punto 28 della presente sentenza. E' d'altronde pacifico che nel corso dell'udienza le ricorrenti non hanno eccepito l'impossibilità di reagire in modo adeguato alla produzione dei detti documenti. Di conseguenza, l'acquisizione al fascicolo del trascritto dell'udienza non sarebbe di alcuna utilità per la valutazione del primo motivo dedotto dalle ricorrenti.

70 Quanto al merito, le ricorrenti non spiegano in nessun modo come la produzione dei documenti controversi nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale abbia influito sulla decisione della causa e, a fortiori, esse non adducono alcuna considerazione relativa al contenuto di tali documenti che, se presentata in primo grado, avrebbe potuto esercitare una simile influenza. Pertanto le ricorrenti non dimostrano che l'irregolarità procedurale da esse asserita abbia arrecato pregiudizio ai loro interessi e il motivo dev'essere respinto.

2. Sulla violazione dei diritti della difesa da parte della Commissione nel corso del procedimento amministrativo

Argomenti delle parti

71 La Falck e la ACB sostengono che, nel corso del procedimento amministrativo, la ACB ha sollecitato due volte la Commissione per essere ammessa a partecipare a tale procedimento, ma che quest'ultima non ha dato alcun seguito a tale richiesta. Secondo le stesse, tale circostanza configura una violazione dei diritti della difesa. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale ai punti 42-47 della sentenza impugnata, il solo status di «interessato» dall'avvio del procedimento previsto dall'art. 6, n. 4, del quinto codice, che non conferirebbe al beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di tale procedimento il diritto di essere sentito, non sarebbe sufficiente a garantire i diritti della difesa di quest'ultimo.

72 A tal proposito, il governo italiano sostiene che la necessità di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni non può essere limitata alla formulazione di tale intimazione nella decisione di avvio del procedimento pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Sarebbe necessario che il principio del contraddittorio fosse effettivamente rispettato e che, quando il beneficiario degli aiuti chiede di essere sentito, la Commissione, perlomeno, risponda a tale richiesta.

73 D'altronde, le ricorrenti notano alcune contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa. Infatti, il Tribunale ricorderebbe la necessità di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni, ma non avrebbe sanzionato la Commissione che avrebbe omesso di farlo. Il Tribunale avrebbe dichiarato che il beneficiario dell'aiuto ha il diritto di essere associato al procedimento, in misura adeguata tenuto conto delle circostanze del caso di specie, ma non avrebbe verificato se ciò fosse avvenuto nella fattispecie in esame. Secondo le ricorrenti, se l'avesse fatto, esso avrebbe concluso che, a seguito di questa mancata associazione della ACB al procedimento, la Commissione aveva esaminato gli stessi aiuti in due decisioni diverse e che essa non aveva verificato il modo in cui tali aiuti erano stati utilizzati, giungendo così ad una decisione erronea. Il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la Commissione non aveva soddisfatto l'obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata sia altresì viziata da contraddizioni per le seguenti ragioni:

- in essa si imputerebbe alla ACB di non aver fatto valere determinati elementi nel corso del procedimento amministrativo, mentre la stessa non ne avrebbe avuto la possibilità;

- le offerte di prova della ACB in ordine all'utilizzazione degli aiuti sarebbero state ammesse dal Tribunale, ma la sentenza impugnata concluderebbe che, in ogni caso, soltanto la Commissione può concedere una deroga al divieto degli aiuti previsto all'art. 4, lett. c), del Trattato.

74 La Commissione sostiene, in primo luogo, che la violazione dei diritti della difesa è stata fatta valere in primo grado soltanto nei confronti della ACB e che, pertanto, le impugnazioni non sono ammissibili in ordine a questo punto con riferimento alla Falck.

75 Essa ricorda che, in ogni caso, il procedimento di controllo degli aiuti di Stato si svolge nei confronti dello Stato membro interessato. Per tale ragione, la Commissione non sarebbe tenuta a procedere ad un dibattito in contraddittorio con le imprese interessate, siano esse beneficiarie dell'aiuto o denuncianti. Gli obblighi della Commissione nei confronti di tali imprese si limiterebbero al sollecito delle loro osservazioni in caso di avvio del procedimento, il che avverrebbe attraverso la pubblicazione della decisione presa a tal proposito. La Commissione si riferisce su questo punto al regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento "procedura aiuti di Stato CE"»), che avrebbe recepito i principi giurisprudenziali elaborati in materia di controllo degli aiuti di Stato.

76 La Commissione sottolinea che il Tribunale ha constatato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la ACB era stata messa nella condizione di presentare le sue osservazioni in occasione dell'avvio del procedimento, ma che essa non si era avvalsa di tale possibilità. Un tale accertamento dei fatti non potrebbe essere rimesso in discussione nell'ambito di un'impugnazione. Di conseguenza, non può essere contestato alla Commissione il fatto di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che avrebbero potuto esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l'obbligo di immaginare d'ufficio quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti. Essa si riferisce in proposito al punto 60 della sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France (Racc. pag. I-1719).

Giudizio della Corte

77 Vengono dedotti, simultaneamente, un errore di diritto, un'erronea valutazione dei fatti nonché contraddizioni di motivazione nella sentenza impugnata.

78 In sostanza, l'errore di diritto consisterebbe nel fatto di ritenere che l'intimazione, effettuata nei confronti degli interessati, di presentare le proprie osservazioni in ordine alla decisione della Commissione di avviare il procedimento previsto dall'art. 6, n. 4, del quinto codice sia sufficiente a garantire i diritti della difesa del beneficiario dell'aiuto oggetto di tale procedimento, mentre questi ha espressamente richiesto di essere sentito dalla Commissione e quest'ultima non ha dato alcun seguito particolare a tale richiesta.

79 Durante la fase di esame prevista all'art. 6, n. 4, del quinto codice, disciplinata da disposizioni simili a quelle dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) per quanto riguarda la partecipazione degli interessati al procedimento, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

80 La Corte ha dichiarato, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 93, n. 2, del Trattato, che la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituisce un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento (sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17). Tale comunicazione è diretta ad ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento (sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 19). Un siffatto procedimento dà anche agli altri Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire (sentenza 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13). Gli stessi principi trovano applicazione nell'ambito del quinto codice.

81 Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato, in particolare quello previsto dal quinto codice, è comunque, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell'aiuto. Così, per rispettare i diritti della difesa, se tale Stato membro non sia stato posto in grado di commentare determinate informazioni, la Commissione non può tenerne conto nella decisione a carico di detto Stato (v. sentenza 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, detta «Meura», Racc. pag. 2263, punto 29).

82Nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro considerato hanno soltanto il ruolo ricordato al punto 80 della presente sentenza e, a tal riguardo, non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro (sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, cit., punto 59).

83 Nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell'aiuto. A tal riguardo, occorre precisare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato «contro» il beneficiario o i beneficiari degli aiuti che implicherebbe che quest'ultimo o questi ultimi possano far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali.

84 Il Tribunale ha quindi potuto legittimamente considerare che, qualora la Commissione abbia effettuato la pubblicazione indicata al punto 80 di questa sentenza, vale a dire qualora essa in particolare abbia invitato il beneficiario dell'aiuto a presentare le proprie osservazioni, ed il predetto beneficiario, come affermato al punto 46 della sentenza impugnata, non si sia avvalso di tale possibilità, essa non ha violato alcuno dei suoi diritti.

85 Occorre precisare che l'affermazione secondo la quale la ACB non si è avvalsa della facoltà di presentare le proprie osservazioni è una questione di valutazione dei fatti che non spetta alla Corte riesaminare nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi che sono stati sottoposti al Tribunale (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-13/99 P, TEAM/ Commissione, Racc. pag. I-4671, punto 63). Nella fattispecie, dall'esame del fascicolo non risulta un simile snaturamento.

86 I motivi fondati su un errore di diritto e su una valutazione erronea dei fatti devono pertanto essere respinti.

87 Non sono inoltre provate le contraddizioni di motivazione asserite dalle ricorrenti.

88 Infatti, contrariamente a quanto sostengono la Falck e la ACB, il Tribunale non ha assolutamente ricordato la necessità di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni e poi omesso di sanzionare la Commissione per non averlo fatto, in quanto ha accertato, al contrario, al punto 46 della sentenza impugnata, che quest'ultima società era stata messa in grado di far valutare le proprie osservazioni dalla Commissione.

89 Allo stesso modo, il Tribunale non ha affatto rilevato che il beneficiario dell'aiuto debba essere associato al procedimento in misura adeguata tenuto conto delle circostanze, per poi omettere di verificare se ciò fosse avvenuto, poiché, parimenti al punto 46 della sentenza impugnata, ha considerato che tale esigenza era stata soddisfatta.

90 Dal fatto che il Tribunale ha considerato che la ACB era stata messa in grado di presentare le proprie osservazioni risulta inoltre che tale giudice non ha viziato il proprio ragionamento con contraddizioni di sorta affermando, al punto 117 della sentenza impugnata, che la ACB non aveva prodotto gli elementi di prova idonei a dimostrare che gli aiuti di cui trattasi potevano fruire delle deroghe previste nel quinto codice.

91 Infine, nella sentenza impugnata non vi è alcuna contraddizione nemmeno tra il fatto di verificare se determinati elementi fatti valere dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale per dimostrare che gli aiuti controversi erano compatibili con il mercato comune consentissero di concludere che la Commissione aveva effettuato in proposito una valutazione erronea (punti 120-132 della sentenza impugnata) e il fatto di precisare, sostanzialmente, che una suddivisione delle spese di acquisto di materiali tra diverse voci d'investimento effettuata conformemente alla legislazione nazionale non può essere imposta alla Commissione, che deve valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune in un contesto comunitario (punto 135 della sentenza impugnata).

92 Ne consegue che le censure connesse alla pretesa violazione dei diritti della difesa devono essere respinte nel loro complesso.

3. Sulla qualificazione e sulla valutazione dei provvedimenti controversi

93 La Falck e la ACB fanno valere che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto o da motivazione insufficiente sotto diversi profili.

a) Sull'incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza

Argomenti delle parti

94 Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata conferma a torto la tesi della Commissione secondo la quale, nell'ambito del Trattato CECA, gli aiuti statali non devono necessariamente incidere sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza per ricadere nel divieto sancito all'art. 4, lett. c), di tale Trattato. Ora, così come le disposizioni del Trattato CE sugli aiuti di Stato, la detta disposizione del Trattato CECA si riferirebbe soltanto agli aiuti aventi un'incidenza su tali elementi. Il Tribunale avrebbe a tal riguardo ignorato l'orientamento definito dalla Corte riguardo alla necessità di interpretare ed applicare i Trattati comunitari conformemente a finalità, ratio e spirito comuni, orientamento che risulterebbe dalla sentenza 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni (Racc. pag. I-495).

95 Il governo italiano aggiunge che, in ogni caso, il fatto che l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA si riferisca agli aiuti concessi «in qualunque forma» non significa che esso si riferisca ad aiuti che non abbiano, effettivamente o potenzialmente, alcun effetto sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Esso sottolinea che la stessa Commissione, nella parte IV, primo paragrafo, della motivazione della decisione impugnata, ha asserito che «la disciplina comunitaria degli aiuti alla siderurgia [...] è giustificata dalle gravi distorsioni della concorrenza che potrebbero causare gli aiuti incompatibili con il mercato comune» e che, conseguentemente, la Commissione deve verificare l'esistenza di un'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi quando si pronuncia sulla legittimità degli aiuti concessi ad un'impresa siderurgica e sulla necessità di recuperarli.

96 Le ricorrenti aggiungono che l'inderogabilità del divieto degli aiuti di Stato sancita all'art. 4, lett. c), del Trattato, su cui il Tribunale si è in particolare basato, è smentita dall'adozione, a partire dal 1980, di sei codici degli aiuti alla siderurgia, che hanno istituito deroghe al principio del divieto di questi ultimi. La possibilità, per gli Stati membri, di concedere aiuti subordinatamente a determinate condizioni condurrebbe ormai a far rientrare tale materia nella previsioni dell'art. 67 del Trattato CECA, che si applicherebbe soltanto ove i provvedimenti da esso considerati siano capaci di cagionare ripercussioni notevoli sulle condizioni della concorrenza. Di conseguenza, poiché l'azione della Commissione in base all'art. 67 di detto Trattato è diretta a ripristinare la concorrenza, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se gli aiuti controversi avessero avuto una qualsivoglia ripercussione sugli scambi intracomunitari e se il loro recupero avrebbe potuto avere un'incidenza sulla concorrenza, in considerazione del tempo trascorso dalla loro concessione. Il Tribunale avrebbe d'altronde riconosciuto che l'art. 4, lett. c), del Trattato non ha carattere assoluto. Le ricorrenti si riferiscono a tal riguardo alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-239/94, EISA/Commissione (Racc. pag. II-1839, punto 62).

97 A sostegno dell'interpretazione adottata nella sentenza impugnata, la Commissione adduce l'ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione (Racc. pag. I-2441), per illustrare il rigore della disciplina degli aiuti nell'ambito del Trattato CECA, nonché la citata sentenza del Tribunale EISA/Commissione.

98 La Commissione aggiunge che l'assimilazione delle disposizioni del sistema istituito con il Trattato CECA a quello del Trattato CE in materia di aiuti di Stato urta contro le disposizioni dell'art. 232 Trattato CE (divenuto art. 305 CE), che stabilirebbe che il Trattato CE può applicarsi a prodotti rientranti nelle previsioni del Trattato CECA solo nei limiti in cui le questioni sollevate non siano disciplinate da quest'ultimo Trattato. La sentenza Busseni, sopra citata, che applicherebbe questo principio spingendolo fino ai suoi limiti, sarebbe isolata e la Corte avrebbe ripetutamente respinto gli argomenti volti a sostenere la prevalenza del Trattato CE. La Commissione fa riferimento a tal riguardo alle sentenze 28 giugno 1984, causa 36/83, Mabanaft (Racc. pag. 2497), 13 aprile 1994, causa C-128/92, Banks (Racc. pag. I-1209), e 2 maggio 1996, causa C-18/94, Hopkins e a. (Racc. pag. I-2281).

Giudizio della Corte

99 Ai sensi dell'art. 232, n. 1, del Trattato CE:

«Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio».

100 Ne consegue che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune, restano in vigore le norme del Trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua applicazione, nonostante sia entrato in vigore il Trattato CE (v. sentenza 24 ottobre 1985, causa 239/84, Gerlach, Racc. pag. 3507, punto 9). E' vero che, nei limiti in cui determinate questioni non siano disciplinate dal Trattato CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il Trattato CE e le disposizioni emanate per la sua attuazione si possono applicare a prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Trattato CECA (sentenza 15 dicembre 1987, causa 328/85, Deutsche Babcock, Racc. pag. 5119, punto 10).

101 Tuttavia la questione della concessione di aiuti di Stato è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Contrariamente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), che riguarda gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, solo in quanto incidano sugli scambi tra Stati membri, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA riguarda puramente e semplicemente gli aiuti concessi dagli Stati, in qualunque forma.

102 Tale evidente differenza di formulazione tra le disposizioni dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e quelle dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE è sufficiente a dimostrare che, per quanto riguarda la questione degli aiuti di Stato, gli Stati membri non hanno inteso adottare le stesse regole né lo stesso ambito d'intervento delle Comunità e che, per rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, una misura di aiuto non deve necessariamente incidere sugli scambi tra gli Stati membri o sulla concorrenza (v. sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punti 32 e 33).

103 Il fatto che la Commissione, sul fondamento dell'art. 95 del Trattato CECA, su parere conforme del Consiglio dell'Unione europea e previo parere del Comitato consultivo, abbia adottato disposizioni per l'autorizzazione di determinati aiuti nel campo di applicazione del predetto Trattato, non può modificare la definizione dell'aiuto quale enunciata all'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato.

104 Ne consegue che correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 114 della sentenza impugnata, che la Commissione non doveva verificare che gli aiuti di cui alla decisione impugnata avessero un'incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza. Il motivo relativo all'esistenza di un errore di diritto in ordine a tale punto dev'essere pertanto respinto.

b) Sulla questione del codice degli aiuti alla siderurgia applicabile

Argomenti delle parti

105 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che, una volta concluso il periodo di applicabilità di un codice di aiuti alla siderurgia, la Commissione non ha più il potere di autorizzare in forza di tale codice un aiuto non notificato e deve applicare il codice vigente alla data di adozione della propria decisione.

106 La Falck ricorda che in primo grado la ACB ed essa stessa hanno sostenuto che una simile tesi conduce ad applicare a determinati avvenimenti norme che non erano in vigore al momento in cui questi ultimi producevano i loro effetti, in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della massima tempus regit actum. La ACB riprende tali argomenti nell'ambito del suo ricorso, aggiungendo che questa tesi viola inoltre il principio della certezza del diritto. La Falck e la ACB sostengono in sostanza che i codici che si sono susseguiti hanno istituito un regime permanente di deroghe al divieto degli aiuti e che il codice vigente in una determinata data attribuisce alla Commissione competenza per autorizzare aiuti a tale data, ma che, nell'esercizio di tale competenza, la Commissione deve applicare le norme sostanziali del codice in vigore al momento della concessione degli aiuti. In caso diverso, si verificherebbe un'applicazione retroattiva delle norme sostanziali.

107 A tal riguardo la Falck e la ACB ritengono che la sentenza 3 ottobre 1985, causa 214/83, Germania/Commissione (Racc. pag. 3053), sulla quale il Tribunale si è basato, non riguardi il problema dell'applicazione nel tempo dei codici che si sono susseguiti, con riguardo in particolare alle norme sostanziali. La Falck sottolinea altresì che la tesi fatta propria dal Tribunale è contraddetta dalla decisione 91/176, nell'ambito della quale la Commissione avrebbe applicato il codice in vigore al momento dell'effettivo versamento dell'aiuto. Essa sostiene che anche tale soluzione non è corretta, in quanto dovrebbe essere applicato soltanto il codice in vigore alla data della decisione di concedere gli aiuti, ma che la stessa ha almeno il vantaggio di evitare un'incertezza troppo elevata riguardo alle norme applicabili, mentre la soluzione adottata dal Tribunale conduce ad autorizzare la Commissione a scegliere il regime applicabile in relazione al momento in cui prende la sua decisione.

108 La ACB sostiene inoltre che i documenti che costituiscono gli allegati 3, 4, 5 e 6 della risposta ai quesiti ad essa rivolti dal Tribunale, in particolare la nota del servizio giuridico della Commissione, consentivano di concludere che la Commissione e i suoi servizi avevano già assunto un orientamento favorevole all'applicazione del codice degli aiuti in vigore alla data della concessione dell'aiuto stesso (come sarebbe stato riconosciuto in varie decisioni della Commissione). La ACB imputa al Tribunale di non aver tenuto in alcuna considerazione tali elementi per accogliere la tesi che nella fattispecie conduce a giustificare l'applicazione del quinto codice.

109 Su tale questione la ACB adduce inoltre una carenza di motivazione della sentenza impugnata. A suo parere, il Tribunale si sarebbe infatti limitato a dichiarare che la Commissione aveva chiaramente indicato quali erano le disposizioni applicabili.

110 Il governo italiano considera che il Tribunale, come la Commissione, ha confuso gli aspetti relativi alla legittimità degli aiuti non notificati e quelli connessi alla loro compatibilità. La normativa da prendere in considerazione per valutare la compatibilità di detti aiuti sarebbe quella in vigore al momento in cui gli stessi devono essere concessi, anche se la mancata notifica in tempo utile porta a ritenerli illegittimi. Il principio della certezza del diritto vieterebbe infatti di rendere applicabile a tali aiuti un codice entrato in vigore successivamente alla loro erogazione.

111 La Commissione condivide per contro il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 59-65 della sentenza impugnata. Essa sottolinea che è significativo che i codici non menzionino neanche la possibilità di autorizzare aiuti non notificati e ricorda che, nella citata sentenza 3 ottobre 1985, Germania/Commissione, la Corte ha dichiarato che la Commissione non dispone del potere di autorizzare aiuti alla siderurgia se i progetti miranti ad istituirli o a modificarli non le sono stati notificati prima della scadenza prevista da ciascun codice. Ne conseguirebbe che la sola base giuridica per l'esame di tali aiuti sarebbe il codice vigente al momento dell'adozione della decisione della Commissione. La distinzione operata dalle ricorrenti tra norme sulla competenza e norme sostanziali sarebbe priva di ogni fondamento, poiché la competenza può essere esercitata soltanto per pronunciarsi sulla compatibilità alla luce delle norme sostanziali.

112 La Commissione sostiene altresì che il Tribunale non ha violato né il principio della certezza del diritto, né quello della tutela del legittimo affidamento, e nemmeno la massima tempus regit actum. Secondo la Commissione, relativamente al primo principio, il Tribunale ha ben chiarito, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, che, nel caso di aiuti non notificati, né lo Stato membro né l'impresa beneficiaria possono esigere che la Commissione eserciti il suo controllo di compatibilità rispetto ad un codice abrogato. Per quanto riguarda il secondo principio summenzionato, la Commissione ricorda che in linea di principio le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto soltanto qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista. Tale principio, enunciato nell'ambito della normativa prevista dal Trattato CE, dev'essere applicato con rigore ancora maggiore nell'ambito della normativa prevista dal Trattato CECA. Quanto alla massima tempus regit actum, essa confermerebbe tutt'al più che un atto adottato dalla Commissione potrebbe essere fondato soltanto sulla normativa vigente al momento della sua adozione.

113 La Commissione sostiene infine che il parere del servizio giuridico non considera il problema del diritto applicabile ratione temporis e che le pretese note provenienti dai suoi servizi citano decisioni del tutto estranee a tale questione in quanto adottate in merito a progetti di aiuti nell'ambito del Trattato CECA debitamente notificati o a progetti di aiuti rientranti nell'ambito del Trattato CE. Nemmeno la decisione 91/176 confermerebbe le tesi delle ricorrenti, poiché la stessa escluderebbe espressamente, nella parte V della sua motivazione, l'applicazione del codice vigente al momento della concessione degli aiuti. Tale decisione conterrebbe tuttavia un'imperfezione, laddove ritiene applicabile il codice vigente al momento dell'effettiva erogazione degli aiuti piuttosto che quello in vigore al momento in cui la Commissione si pronuncia al loro riguardo. Si tratterebbe comunque di un errore ininfluente, dato che, come indicato nella stessa decisione 91/176, i due codici considerati contenevano la stessa disciplina.

114 Per rispondere alle contestazioni della ACB relative alla motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la questione dell'individuazione del codice applicabile, la Commissione sottolinea che, ai punti 170 e 171 della detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva precisato quali fossero i motivi che l'avevano indotta ad applicare il quinto codice. Il motivo dedotto sarebbe in ogni caso ininfluente, poiché la decisione impugnata avrebbe altresì stabilito l'incompatibilità degli aiuti controversi con il secondo codice.

Giudizio della Corte

115 Il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 61 della sentenza impugnata, che, contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla loro compatibilità, i codici degli aiuti attribuiscono tale competenza alla Commissione solo per un periodo determinato.

116 Pertanto, se determinati aiuti che gli Stati membri desiderano far autorizzare in base ad un codice non vengono notificati entro il periodo da questo previsto per procedere a tale notificazione, la Commissione non può più pronunciarsi sulla compatibilità di tali aiuti rispetto a detto codice (v. sentenze 3 ottobre 1985, Germania/Commissione, cit., punti 40-47, e 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punti 49-55). Il fatto che la Commissione o i suoi servizi abbiano eventualmente potuto assumere una posizione contraria in determinate circostanze non è tale da rimettere in discussione tale conclusione.

117 D'altronde, la compatibilità di determinati aiuti con il mercato comune, nel contesto dei codici degli aiuti alla siderurgia, può essere valutata solo con riferimento alle norme vigenti al momento in cui gli aiuti stessi sono effettivamente concessi.

118 Occorre a tal riguardo rilevare che, contrariamente a quanto ha affermato il Tribunale al punto 65 della sentenza impugnata e a quanto sostiene la Commissione, l'applicazione delle regole del codice vigente al momento in cui la Commissione prende una decisione relativa alla compatibilità di aiuti concessi in vigenza di un codice precedente conduce effettivamente ad una applicazione retroattiva di una normativa comunitaria.

119 Ora, in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati (sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 20). A tal riguardo, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia (v., in particolare, sentenze 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag. 327, punto 20, e 15 luglio 1993, causa C-34/92, GruSa Fleisch, Racc. pag. I-4147, punto 22).

120 Per quanto riguarda in particolare il quinto codice, nessuna disposizione del suo testo stabilisce che esso possa essere applicato retroattivamente. Inoltre, dall'economia e dalle finalità dei successivi codici degli aiuti risulta che ognuno di essi stabilisce norme di adeguamento dell'industria siderurgica agli obiettivi degli artt. 2, 3 e 4 del Trattato CECA in funzione delle esigenze esistenti in un dato periodo. Pertanto, l'applicazione di norme adottate in un determinato periodo, in funzione della situazione di quest'ultimo, ad aiuti concessi ed erogati nel corso di un periodo precedente non corrisponderebbe all'economia e alle finalità di questo tipo di normativa.

121 Ne consegue che il quinto codice non poteva formare oggetto di un'applicazione retroattiva agli aiuti contemplati dalla decisione impugnata e che pertanto, tenuto conto altresì dell'impossiblità di applicare il secondo codice, rilevata al punto 116 della presente sentenza, la Commissione non poteva, in ogni caso, dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato comune, vuoi in base all'uno vuoi in base all'altro codice. Tali aiuti erano così vietati dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

122 Ne deriva che gli errori di diritto commessi a tal riguardo nella decisione e nella sentenza impugnate non possono ripercuotersi sulla regolarità di queste ultime. Infatti, anche in assenza di tali errori di diritto, il dispositivo della decisione impugnata, per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune, sarebbe stato identico e il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso confermare la detta decisione su questo punto. Il motivo vertente su un errore di diritto nella scelta del codice di aiuti applicabile è di conseguenza inoperante (v., in tal senso, sentenze 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 1375, punto 28, e Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punti 47-49 e 78).

123 Quanto alla pretesa carenza di motivazione, menzionata al punto 109 della presente sentenza, essa non è dimostrata. Contrariamente a quanto sostiene la ACB, il Tribunale non si è affatto limitato a dichiarare che la Commissione aveva chiaramente indicato qual era il codice degli aiuti applicabile, ma ha svolto, ai punti 59-68 della sentenza impugnata, un ragionamento giuridico sfociato nella conclusione che la Commissione non era tenuta a riferirsi ai precedenti codici degli aiuti.

c) Sulla questione degli obblighi della Commissione riguardo agli elementi da raccogliere per pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti

124 Nell'ambito di un motivo più generale volto a dimostrare che il Tribunale avrebbe violato un principio di divieto delle decisioni che presentano carattere sanzionatorio, la Falck e la ACB sostengono in sostanza che la sentenza impugnata è viziata da un terzo errore di diritto, in quanto disporrebbe che la Commissione, per pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti controversi, poteva basarsi sui soli elementi in suo possesso al momento dell'adozione della decisione impugnata.

125 Senza che occorra pronunciarsi sulla fondatezza di tale censura, quest'ultima dev'essere respinta come ininfluente tenuto conto del fatto che, come si è detto al punto 121 della presente sentenza, la Commissione non poteva dichiarare gli aiuti controversi compatibili con il mercato comune.

4. Sulla decisione della Commissione di chiedere il rimborso di alcuni degli aiuti erogati alla ACB e sulle modalità di tale rimborso

a) Sul rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento, di buona fede e di collaborazione leale

Argomenti delle parti

126 La Falck e la ACB sostengono che, non riconoscendo un legittimo affidamento in capo alla ACB, il Tribunale ha violato, malgrado le circostanze della fattispecie indicate in primo grado, i principi di tutela del legittimo affidamento, di buona fede e di collaborazione leale, la cui applicazione sarebbe stata tale da ostare al rimborso degli aiuti controversi.

127 Esse menzionano a tal riguardo diversi elementi di fatto che potevano, a loro parere, fondare un legittimo affidamento sulla regolarità degli aiuti concessi. In particolare, la Falck e la ACB ritengono che i periodi di tempo trascorsi tra i diversi avvenimenti giustificassero un tale affidamento. Ora, su tale punto, il Tribunale si sarebbe limitato ad indicare che un provvedimento di recupero è legittimo anche se posto in essere molto tempo dopo la concessione dell'aiuto.

Giudizio della Corte

128 Come ricordato al punto 85 della presente sentenza, non spetta alla Corte, nell'ambito di un'impugnazione, riesaminare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, salvo il caso di snaturamento degli elementi che sono stati sottoposti a quest'ultimo.

129 Ora, ad eccezione della censura vertente sul fatto che il Tribunale non poteva limitarsi ad affermare che un provvedimento di recupero di un aiuto di Stato è legittimo anche se posto in essere molto tempo dopo la concessione dell'aiuto di cui trattasi, che riguarda un punto di diritto che occorre esaminare assieme al motivo seguente, connesso al carattere tardivo dell'azione della Commissione, tutte le altre censure fatte valere dalla Falck e dalla ACB per denunciare la violazione da parte del Tribunale dei principi di tutela del legittimo affidamento, di buona fede e di collaborazione leale mettono in discussione la valutazione dei fatti da parte di quest'ultimo. Pertanto, dato che dall'esame del fascicolo non risulta uno snaturamento di tali fatti, le dette censure debbono essere dichiarate irricevibili.

b) Sull'azione tardiva della Commissione

Argomenti delle parti

130 La Falck e la ACB sostengono che, confermando la decisione della Commissione di chiedere il rimborso di alcuni aiuti, il Tribunale ha violato norme relative alla prescrizione e commesso pertanto un errore di diritto. A tal riguardo esse censurano la sentenza impugnata in quanto si baserebbe esclusivamente su un argomento a contrario in parte implicito, ossia quello secondo il quale, poiché il legislatore comunitario ha introdotto un termine di prescrizione in materia di aiuti di Stato soltanto nell'ambito del regolamento «procedure aiuti di Stato CE», entrato in vigore il 16 aprile 1999, ad una situazione non rientrante nell'ambito di applicazione ratione materiae di questo regolamento non può essere applicato un termine di prescrizione relativo alla richiesta di rimborso di un aiuto di Stato.

131 Ora, il riferimento al regolamento «procedure aiuti di Stato CE» non sarebbe pertinente, poiché esso riguarda il campo di applicazione del Trattato CE. In ogni caso, tale regolamento non sarebbe che una codificazione di regole preesistenti e, come indicherebbe il suo quattordicesimo considerando, la regola della prescrizione da esso definita troverebbe il suo fondamento nel rispetto del principio della certezza del diritto, comune agli ambiti di applicazione dei Trattati CE e CECA.

132 Le ricorrenti sottolineano che, in determinati settori, alcune disposizioni hanno certamente previsto con esattezza un termine di prescrizione, ma che la Corte ha statuito che, nel silenzio dei testi al riguardo, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l'esercizio del suo potere di infliggere ammende (sentenza 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punti 20 e 21). Esse si riferiscono inoltre alla sentenza del Tribunale 27 gennaio 2000, cause riunite T-194/97 e T-38/98, Branco/Commissione (Racc. pag. II-69, punti 90 e 91), nella quale quest'ultimo avrebbe statuito che il superamento di un termine ragionevole tra il momento in cui la Commissione è giunta a conoscenza di determinati fatti e quello in cui è emanata la decisione adottata in base a questi fatti - nella fattispecie un termine di oltre sedici mesi - può giustificare l'annullamento della detta decisione per violazione del principio della certezza del diritto.

133 Secondo le ricorrenti, se nella fattispecie occorresse determinare un termine di prescrizione per analogia, ci si dovrebbe riferire a quello di tre o cinque anni previsto nell'art. 1 della decisione della Commissione 6 aprile 1978, n. 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 94, pag. 22), anziché al termine di dieci anni menzionato nel regolamento «procedure di aiuti di Stato CE».

134 Le ricorrenti sostengono di avere già fatto valere tali argomenti nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale e che la Commissione era a conoscenza degli strumenti messi in opera a favore della ACB dall'anno 1983, ossia dopo che il piano di ristrutturazione di quest'ultima le era stato notificato. Esse si meravigliano della mancanza di ogni riferimento a tali argomenti nella sentenza impugnata e vedono in ciò una carenza o un'insufficienza di motivazione di quest'ultima. Esse ritengono che la Corte, qualora lo stato del fascicolo lo consenta, dovrebbe decidere definitivamente la controversia applicando un termine di prescrizione di cinque anni.

135 Il governo italiano sostiene in sostanza la posizione delle ricorrenti.

136 La Commissione fa valere innanzitutto che, se il regolamento «procedure aiuti di Stato CE» non è certamente applicabile agli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione del Trattato CECA, essa non vede la ragione per la quale un riferimento a tale regolamento sarebbe illegittimo.

137 La Commissione ammette poi che l'ordinamento giuridico comunitario conosce termini di prescrizione di diversa durata e soggetti a diverse discipline, ma sostiene che non esiste alcun esempio di termine di prescrizione stabilito dal giudice comunitario. La citata sentenza Geigy/Commissione, lungi dal confortare le tesi delle ricorrenti, al contrario le infirmerebbe, in quanto al punto 21 di tale sentenza si afferma che, per adempiere la sua funzione, il termine di prescrizione deve essere preordinato e spetta al legislatore comunitario il fissarne la durata e le modalità d'applicazione. Secondo la Commissione, se norme di questo tipo vengono emanate ex ante dal legislatore, esse garantiscono la certezza del diritto mentre se, al contrario, esse vengono stabilite ex post dal giudice comunitario, non sono in alcun modo prevedibili, cosicché i soggetti interessati non possono tenerne conto nel determinare la propria condotta e le stesse norme pregiudicano in tal caso la certezza del diritto.

138 La Commissione sostiene infine che l'applicazione per analogia della decisione n. 715/78 non può essere ammessa. Essa fa valere che tale decisione riguarda il potere della Commissione di infliggere ammende e penalità di mora nel caso in cui tali ammende o penalità siano previste dal Trattato CECA. Dato che il recupero degli aiuti non ha valenza sanzionatoria, mancherebbe ogni presupposto per un'applicazione analogica della detta decisione. Inoltre, tale decisione prevederebbe tre diversi termini di prescrizione ed introdurrebbe due diverse discipline per quanto riguarda l'interruzione e la sospensione della prescrizione in materia di azioni. La Commissione non vede in base a quali criteri sarebbe possibile scegliere tra queste due diverse discipline, nessuna delle quali si attaglierebbe al recupero degli aiuti.

Giudizio della Corte

139 Come dichiarato dalla Corte al punto 21 della sentenza Geigy/Commissione, citata, per adempiere la sua funzione, il termine di prescrizione deve essere predeterminato e spetta al legislatore comunitario il fissarne la durata e le modalità d'applicazione. Ora, quest'ultimo non è intervenuto per fissare un termine di prescrizione nel campo del controllo degli aiuti concessi in base al Trattato CECA.

140 Ciò nonostante, come pure statuito dalla Corte allo stesso punto della citata sentenza Geigy/Commissione, nel silenzio dei testi al riguardo, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l'esercizio dei suoi poteri.

141 Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto limitando la sua valutazione del motivo relativo all'azione tardiva della Commissione alla constatazione secondo la quale, nella materia considerata, non sussisteva alcun termine di prescrizione, senza verificare se quest'ultima non avesse agito in maniera eccessivamente tardiva. A tale proposito la sentenza impugnata dev'essere annullata.

142 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

143 Nella fattispecie, la controversia può essere decisa in ordine a tale punto e occorre esaminare subito il motivo vertente sull'azione tardiva della Commissione al fine di verificare se esso consenta di accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla ACB o se il suo rigetto comporti l'esame degli altri motivi d'impugnazione.

144 L'esame del fascicolo porta a respingere il motivo dedotto in primo grado in ordine ad un'azione eccessivamente tardiva della Commissione. Infatti, gli aiuti più risalenti nel tempo dei quali è chiesto il rimborso hanno formato oggetto di una delibera adottata nel dicembre 1987 dalla provincia di Bolzano e sono stati erogati da quest'ultima soltanto nel marzo del 1988 e nel gennaio del 1989. Ora, sin dal mese di luglio 1988, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane su un aiuto simile versato alla medesima impresa nel dicembre 1987. Relativamente a tale aiuto essa ha avviato il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del terzo codice nel marzo 1989 e, nel luglio 1990, nella decisione 91/176, essa ha chiaramente affermato che il detto aiuto era illegittimo, in quanto attuato senza la sua autorizzazione preventiva, e incompatibile con il mercato comune, mentre non se ne esigeva il rimborso soltanto in ragione di particolarissime circostanze. Per quanto riguarda gli aiuti controversi nel caso di specie, la Commissione ha cominciato ad interrogare le autorità italiane nel dicembre 1994, dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di tali aiuti attraverso una denuncia, ha avviato il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice nell'agosto del 1995 e ha adottato la decisione impugnata il 17 luglio 1996. Dall'insieme di tali circostanze risulta che le ricorrenti non possono invocare il principio di certezza del diritto per sostenere che la Commissione ha agito con eccessivo ritardo.

145 Poiché il motivo vertente sul fatto che la Commissione avrebbe richiesto il rimborso degli aiuti controversi con eccessivo ritardo non può essere accolto, occorre quindi esaminare i rimanenti motivi di impugnazione.

c) Sulle basi di calcolo degli interessi da applicare

Argomenti delle parti

146 La Falck e la ACB sostengono che il Tribunale ha a torto confermato le basi di calcolo degli interessi applicabili alle somme da rimborsare, che esse ritengono illegittime. Secondo le stesse, la Commissione avrebbe arbitrariamente adottato il «tasso utilizzato dalla Commissione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti a finalità regionale nel corso del periodo considerato» riferendosi alla propria comunicazione sui regimi di aiuti a finalità regionale (GU 1979, C 31, pag. 9), che, ai sensi del punto 14 dell'allegato a detta comunicazione, per quanto riguarda l'Italia, sarebbe «il tasso medio di riferimento applicabile ai pagamenti da parte dell'amministrazione centrale del contributo in conto interessi agli istituti di credito».

147 La Falck e la ACB fanno valere che il tasso d'interesse applicabile in circostanze quali quelle del caso di specie deve semplicemente contribuire a sopprimere tutti i vantaggi finanziari derivanti dall'aiuto, come il Tribunale avrebbe riconosciuto al punto 149 della sentenza impugnata. In sostanza, esse sostengono che il tasso di interesse risultante dalle decisione impugnata non corrisponde al tasso di mercato che contribuirebbe semplicemente a sopprimere i vantaggi finanziari derivanti dagli aiuti concessi alla ACB. Facendo riferimento a diverse comunicazioni o decisioni della Commissione, esse sottolineano che, a seconda dei casi, quest'ultima utilizza tassi d'interesse diversi, ma che la comunicazione della Commissione agli Stati membri 95/C 156/05 (GU 1995, C 156, pag. 5), che integra la sua comunicazione agli Stati membri 4 marzo 1991, n. SG(91) D/4577, riguardante le modalità di notifica degli aiuti e le modalità di procedura in caso di aiuti posti in essere in violazione delle regole di procedura dell'art. 93, n. 3, Trattato CE, legittimerebbe il ricorso al tasso del mercato di riferimento, che nel caso di specie sarebbe il mercato tedesco sul quale la ACB procedeva al suo rifinanziamento.

148 Tenuto conto della diversità dei tassi utilizzati dalla Commissione, non sussisterebbe alcuna possibilità di prevedere il tasso che potrebbe essere adottato. A tal riguardo, al punto 55 della sentenza impugnata si affermerebbe, erroneamente e senza spiegazioni, che il tasso utilizzato risulta da informazioni provenienti dalla Banca d'Italia, mentre, in realtà, le autorità italiane non avrebbero determinato in alcun modo il tasso applicabile. Per contro, se queste ultime fossero intervenute nella fissazione del tasso, avrebbero potuto conferirgli una certa prevedibilità. Ora, secondo le ricorrenti, dalla giurisprudenza citata ai punti 96-98 della sentenza impugnata, e più specificamente dalla sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione (Racc. pag. II-1675), risulta che la Commissione è certamente competente per determinare la data di decorrenza degli interessi, ma che la fissazione del tasso rientra, di per sé, nella competenza delle autorità nazionali. Così il Tribunale, senza alcuna motivazione, avrebbe convalidato un metodo di determinazione del tasso d'interesse viziato da un errore di diritto in quanto arbitrario e imprevedibile. La stessa Commissione, nella decisione impugnata, non avrebbe motivato la scelta del tasso d'interesse adottato.

149 Il governo italiano ritiene da parte sua che il Tribunale non abbia fornito la minima motivazione per giustificare il ricorso alla comunicazione della Commissione sui regimi di aiuti a finalità regionale al fine di determinare il tasso d'interesse adeguato. Esso sottolinea a tal proposito che nulla consente di verificare la pertinenza delle regole enunciate in tale ambito per quanto riguarda gli aiuti rientranti nell'ambito del Trattato CECA.

150 Inoltre, secondo le ricorrenti e il governo italiano, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che, poiché la ACB non aveva di sua iniziativa fornito alla Commissione indicazioni sul fatto che essa provvedeva al proprio rifinanziamento sul mercato tedesco, non si poteva contestare a tale istituzione il fatto di non averne tenuto conto.

151 La Commissione sostiene che la censura relativa alla sua incompetenza a determinare il tasso d'interesse applicabile è stata sollevata per la prima volta dal governo italiano nel corso dell'udienza di primo grado, il che sarebbe sufficiente a considerarla irricevibile e spiegherebbe la ragione per la quale il Tribunale non l'ha esaminata.

152 In ogni caso, al fine di ripristinare la situazione che si sarebbe verificata in assenza di aiuti, il tasso d'interesse costituirebbe un elemento correlativo all'entità dei vantaggi concorrenziali di cui ha usufruito l'impresa interessata, cosicché la sua determinazione spetterebbe alla Commissione e non alle autorità nazionali. La controversia sarebbe del resto divenuta priva di oggetto, in quanto l'art. 14, n. 2, del regolamento «procedure aiuti di Stato CE» precisa che gli interessi vengono calcolati in base ad un tasso adeguato fissato dalla Commissione.

153 Quest'ultima aggiunge che non vi è contraddizione tra le sue diverse comunicazioni relative alla questione del rimborso degli aiuti di Stato, anche se, per rispecchiare meglio i vantaggi economici di cui hanno beneficiato gli interessati, a partire dalla comunicazione 22 febbraio 1995 in materia di tassi di interesse da utilizzare in caso di rimborso di aiuti illegittimi ed incompatibili, viene adottato, come base del tasso d'interesse di mercato, il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nel quadro degli aiuti regionali, e non più il tasso relativo agli interessi di mora sui crediti dello Stato, come in precedenza. Tali precisazioni confermerebbero il ragionamento di cui ai punti 154-157 della sentenza impugnata, secondo il quale il tasso d'interesse dovrebbe garantire che il vantaggio di cui ha illegittimamente fruito l'impresa venga soppresso, e questo risultato verrebbe ottenuto attraverso l'applicazione del tasso di riferimento, che sarebbe in sostanza un tasso di mercato, che la Commissione avrebbe avuto il diritto di imporre al governo italiano.

154 La Commissione ritiene d'altronde che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata relativamente alla scelta del tasso adottato, in quanto essa si inserisce in un contesto ben noto al governo italiano, che ne è il destinatario, e in un'abbondante prassi decisionale.

155 Infine, per quanto riguarda la mancata applicazione dei tassi in vigore sul mercato tedesco, la Commissione approva il ragionamento del Tribunale svolto ai punti 158-160 della sentenza impugnata, in quanto, non avendo presentato osservazioni su questo punto, la ACB non può contestare il fatto che la Commissione non abbia preso in esame la sua attività sul mercato tedesco. La valutazione espressa al punto 161 della detta sentenza sarebbe altrettanto corretta, non essendo stato dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione. La Commissione aggiunge che, in ogni caso, se essa avesse applicato il tasso in vigore sul mercato tedesco, ciò sarebbe avvenuto a scapito della ACB, tenuto conto dell'evoluzione del tasso di cambio tra le monete tedesca e italiana nel corso del periodo considerato.

Giudizio della Corte

156 In via preliminare, occorre respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, vertente sul fatto che l'incompetenza di quest'ultima a fissare il tasso d'interesse applicabile alle somme di cui è richiesto il rimborso all'art. 2 della decisione impugnata sarebbe stata invocata per la prima volta dal governo italiano nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale. Infatti, la ACB ha sostenuto sin dalla fase del suo ricorso in primo grado che il detto tasso d'interesse era privo di fondamento giuridico. Inoltre, l'interveniente può far valere argomenti propri, poiché l'art. 34 dello Statuto CECA della Corte di giustizia dispone semplicemente che le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'appoggio delle conclusioni di una parte ovvero il loro rigetto (v. sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 37). Nel caso di specie l'argomento dell'incompetenza della Commissione sostenuto dal governo italiano mirava a rafforzare il motivo vertente sulla mancanza di fondamento giuridico del tasso d'interesse adottato, motivo che era stato precedentemente dedotto dalla ACB, e l'interveniente era legittimato a sviluppare tale motivo in ogni fase del procedimento.

157 Con riguardo al merito, un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte ha interpretato l'art. 93, n. 2, del Trattato CE nel senso che attribuisce alla Commissione, qualora essa accerti l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune e decida che lo Stato interessato deve abolirlo o modificarlo, il potere di esigerne il rimborso se tale aiuto è stato concesso in violazione del Trattato, il che consente di garantire l'effetto utile di tale abolizione o modificazione (sentenza Commissione/Germania, cit., punto 13). Il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso mira pertanto a ripristinare lo status quo ante e non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del predetto Trattato in materia di aiuti di Stato (sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 66).

158 Occorre rilevare a tal riguardo che, con comunicazione pubblicata nel 1983 (GU C 318, pag. 3), la Commissione ha ricordato ai potenziali beneficiari di aiuti di Stato il carattere precario di quelli che siano loro concessi in modo illegittimo, nel senso che essi possono essere obbligati a restituirli.

159 Ora, il ripristino della situazione anteriore può, necessariamente, essere realizzato soltanto se il rimborso dell'aiuto è maggiorato di interessi decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto e se i tassi d'interesse applicati sono rappresentativi dei tassi d'interesse praticati sul mercato. In caso contrario, il beneficiario godrebbe come minimo di un vantaggio corrispondente ad un anticipo di cassa gratuito o ad un prestito agevolato.

160 Pertanto, i beneficiari di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune non possono sostenere di non potersi aspettare che la Commissione richieda il rimborso di tali aiuti unitamente ad interessi che rispecchino per quanto possibile quelli chiesti sul mercato dei capitali.

161 A tal riguardo, soltanto in assenza di disposizioni comunitarie al recupero degli importi indebitamente versati può essere applicato il procedimento previsto dal diritto nazionale. Ora, avendo il potere di imporre il ripristino della situazione anteriore, la Commissione dispone, salvo il controllo del giudice comunitario riguardo all'esistenza di un eventuale errore manifesto di valutazione, del potere di determinare il tasso d'interesse che consenta di pervenire ad un tale ripristino.

162 Di conseguenza, le ricorrenti e il governo italiano non sono autorizzati a sostenere che la Commissione non dispone del potere di determinare quale sia il tasso d'interesse applicabile al rimborso di aiuti incompatibili con il mercato comune.

163 Inoltre, l'argomento delle ricorrenti secondo il quale il tasso adottato dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe imprevedibile, arbitrario e privo di rapporto con i tassi di mercato è infondato.

164 Infatti, le basi di calcolo del tasso d'interesse applicabile ai rimborsi degli aiuti incompatibili con il mercato comune richiesti con la decisione impugnata sono state sancite, nell'ordine, nelle comunicazioni della Commissione agli Stati membri 4 marzo 1991, n. SG(91) D/4577, citata, e 22 febbraio 1995, alla quale viene fatto riferimento nella comunicazione 95/C 156/05, citata.

165 Nella prima comunicazione menzionata al punto precedente, la Commissione ha indicato agli Stati membri che il recupero si doveva «effettuare conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, comprese quelle riguardanti gli interessi di mora sui crediti dello Stato, e gli interessi inizieranno a decorrere dalla data della concessione degli aiuti illegittimi considerati». Nella seconda comunicazione, la Commissione ha indicato agli Stati membri di aver «constatato che, nella prassi, tali interessi sono stabiliti in base al tasso legale e che tale tasso, nella maggior parte dei casi, si differenzia notevolmente dal tasso di mercato». La Commissione aggiungeva «che l'uso di quest'ultimo tasso permette di calcolare più correttamente il vantaggio indebitamente ricevuto dal beneficiario dell'aiuto, al fine di ripristinare lo status quo ante» e informava gli Stati membri «che, nelle decisioni che contemplano la restituzione di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune, essa [avrebbe considerato] come tasso d'interesse di mercato il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali». Occorre rilevare a tal riguardo che il preteso difetto di motivazione circa l'utilizzazione di quest'ultimo tasso è di conseguenza infondato.

166 Gli Stati membri, che sono i destinatari delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, erano quindi pienamente informati dell'evoluzione del tasso d'interesse utilizzato dalla Commissione e quest'ultima poteva modificare le basi di calcolo di tale tasso per adeguarlo all'andamento del mercato o per meglio rispecchiare tale andamento. Tenuto conto di tali considerazioni e di quelle esposte al punto 160 della presente sentenza, la censura secondo la quale il tasso d'interesse applicato nella decisione impugnata sarebbe stato imprevedibile è priva di fondamento.

167 Quanto al preteso carattere arbitrario e privo di rapporto con i tassi di mercato applicati in Italia del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali concessi nel detto Stato membro, né il governo italiano né le ricorrenti hanno fornito il minimo argomento a sostegno di tale affermazione, né in primo grado né dinanzi alla Corte. Infatti, il solo argomento addotto in primo grado riguardo alla mancanza di pertinenza del tasso adottato è relativo al fatto che la Commissione avrebbe dovuto applicare il tasso del mercato tedesco sul quale la ACB procedeva al proprio rifinanziamento. Dal fascicolo non risulta nemmeno che, dopo aver ricevuto la comunicazione della Commissione del 22 febbraio 1995, il governo italiano abbia contestato a quest'ultima le basi di calcolo del tasso d'interesse adottato per il rimborso degli aiuti concessi alle imprese con sede in Italia. Nell'ambito dell'impugnazione, le ricorrenti e il governo italiano si limitano a contestare l'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso ritenendo che, poiché la ACB non aveva di sua iniziativa fornito alla Commissione informazioni relative al suo rifinanziamento sul mercato tedesco, non poteva rimproverarsi alla Commissione di non averne tenuto conto.

168 Ora, come la Corte ha già dichiarato, la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata (v. sentenze Meura, cit., punto 16, e 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 33).

169 Occorre rilevare che, in una situazione in cui la Commissione ha avviato il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice, anche se soltanto lo Stato membro interessato ha fornito elementi di valutazione alla Commissione, mentre il beneficiario degli aiuti non ha fatto uso di tale facoltà, l'insieme degli interessati ha avuto la possibilità di fornire tutti i pertinenti elementi informativi alla Commissione (v. punti 77-84 della presente sentenza).

170 A tal riguardo, poiché la decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato, e, se del caso, al beneficiario degli aiuti, fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso di aiuti già erogati nel caso in cui la Commissione dovesse esigerli. Si deve sottolineare a tal proposito che, in primo grado, né la ACB, né la Falck e la Repubblica italiana, che sono intervenute in suo sostegno, hanno asserito che la decisione di avviare il procedimento fosse insufficientemente motivata per consentire loro di esercitare utilmente i propri diritti.

171 Il Tribunale non ha quindi commesso alcun errore di diritto a tal riguardo. Di conseguenza, le ricorrenti e il governo italiano non hanno dimostrato che il Tribunale abbia ammesso un tasso d'interesse arbitrario e privo di rapporto con quello vigente sul mercato.

172 Di conseguenza, il motivo vertente sull'utilizzazione di basi di calcolo erronee dev'essere respinto.

d) Sull'irrogazione di una sanzione e sulla violazione del principio di proporzionalità

173 La Falck e la ACB sostengono che il Tribunale ha violato un principio che vieta di assumere decisioni di carattere sanzionatorio ed il principio di proporzionalità. Esse fanno valere numerose censure a tal riguardo. In primo luogo, la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sull'argomento della ACB secondo il quale, considerata l'evoluzione della situazione di diritto e di fatto successivamente alla concessione degli aiuti, la richiesta di rimborso di questi ultimi si sarebbe tramutata in sanzione. Nella fattispecie, la sanzione opererebbe nei confronti della Falck. In secondo luogo, non esigendo che la Commissione verificasse effettivamente se gli aiuti controversi fossero o meno compatibili con il mercato comune e non procedendo esso stesso a tale verifica, il Tribunale avrebbe consentito a quest'ultima di adottare una decisione finalizzata soltanto a sanzionare un'eventuale mancata notifica. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe avvalorato il carattere sanzionatorio della decisione impugnata non avendo considerato che lo stesso aiuto era stato colpito da due decisioni contrastanti, né che le somme da rimborsare sono eccessive. In quarto luogo, la Falck fa valere che, avendo approvato le modalità di fissazione del tasso d'interesse applicabile al rimborso di tali somme, il Tribunale ha convalidato un tasso eccessivo rientrante in un meccanismo sanzionatorio. Occorre esaminare nell'ordine la fondatezza di tali argomenti.

i) Sulla censura secondo la quale l'evoluzione della situazione avrebbe tramutato la richiesta di rimborso in sanzione

Argomenti delle parti

174 Con riferimento alla prima censura, la ACB e la Falck sostengono che, tenuto conto degli obblighi di quest'ultima nei confronti della ACB e della Valbruna Srl, sarebbe la Falck ad essere in ultima analisi tenuta a provvedere ai rimborsi. Una situazione simile non avrebbe alcun effetto sul ripristino della concorrenza, poiché attualmente la Falck non opera più nel settore siderurgico. Conseguentemente, la decisione impugnata costituirebbe una sanzione nei suoi confronti. Secondo la Falck e la ACB, tali argomenti sono stati fatti valere in primo grado e approfonditi nel corso dell'udienza. Ora, il Tribunale avrebbe puramente e semplicemente omesso di statuire su di essi e avrebbe pertanto confermato in modo illegittimo una sanzione.

175 Su tale punto, la Commissione rileva che il Tribunale si è pronunciato su motivi relativi all'esistenza di una sanzione quali fatti valere al punto VI, lett. e), del ricorso in primo grado della ACB e menzionati al punto 78 della sentenza impugnata. L'argomentazione secondo la quale la decisione impugnata costituirebbe una sanzione in quanto la Falck non svolgerebbe più attività in ambito siderurgico non sarebbe stata presentata dinanzi al Tribunale, essendosi la ACB limitata, secondo la Commissione, a sostenere nel suo ricorso la tesi delle «mutate situazioni di fatto ma anche di diritto (legislazione applicabile, soggetti giuridici)». La Commissione aggiunge che, anche se l'argomentazione di cui trattasi fosse stata presentata nel corso dell'udienza, essa sarebbe stata respinta in quanto tardiva e sarebbe di conseguenza irricevibile in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

176 Sul merito, la Commissione ritiene in ogni caso di non aver l'obbligo di tener conto di eventuali accordi conclusi tra privati in occasione di una vendita. In caso contrario, sarebbe sufficiente vendere un'impresa che ha beneficiato di aiuti illegittimi, concludendo accordi come quelli stipulati nel caso di specie, per far fallire qualsiasi tentativo di recupero degli aiuti. Inoltre la Commissione sottolinea che essa non era informata dell'esistenza dell'accordo concluso tra la Falck, da una parte, e la ACB e la Valbruna Srl, dall'altra, al momento in cui ha emanato la decisione impugnata.

Giudizio della Corte

177 In via preliminare occorre dichiarare ricevibile questa censura. Vero è che l'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte stabilisce che l'impugnazione non può modificare l'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale e la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59).

178 Tuttavia, nel caso di specie, l'ACB ha effettivamente sostenuto nel suo ricorso dinanzi al Tribunale che, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato, nonché delle situazioni di fatto e di diritto successive alla concessione dell'aiuto, il rimborso richiesto non perseguiva lo scopo di ripristinare l'equilibrio di detto mercato e di eliminare gli effetti distorsivi della concorrenza, ma presentava carattere di sanzione. L'argomento secondo il quale tale rimborso non avrà alcuna incidenza sulla concorrenza poiché la Falck, che dovrebbe in realtà sostenerne l'onere, non è più una società attiva nel settore siderurgico è un argomento diretto ad illustrare il motivo dedotto nel detto ricorso. Conseguentemente, tale argomento poteva, eventualmente, senza violare le disposizioni dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, essere formulato in una fase del procedimento successiva alla presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale e, inserendosi nell'ambito di un motivo sollevato in primo grado, la sua irricevibilità non può essere a priori accertata in sede d'impugnazione. Inoltre, una mancata pronuncia su un argomento quale quello addotto dalla Falck sarebbe eventualmente tale da indurre la Corte ad accogliere un'impugnazione (sentenza 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz/Commissione, Racc. pag. I-6849, punti 21-25 e 37-39).

179 Tuttavia, nella fattispecie, non occorre esaminare la questione se tale argomento sia stato o meno chiaramente formulato nel corso dell'udienza e se a torto il Tribunale abbia omesso di prendere una specifica posizione al riguardo in quanto, in ogni caso, un simile argomento non avrebbe potuto indurre quest'ultimo ad accogliere il motivo vertente sull'esistenza di una sanzione.

180 Infatti, quando una società beneficiaria di un aiuto è stata venduta al prezzo di mercato, il prezzo di vendita rispecchia in linea di principio i benefici corrispondenti all'aiuto precedentemente versato ed è il soggetto che ha venduto detta società che, attraverso il prezzo che riceve, conserva il beneficio dell'aiuto (v., in tal caso, sentenza 20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks, Racc. pag. I-6117, punti 77 e 78).

181 Tenuto conto di ciò, non è insolito che, se del caso, il rimborso di un aiuto incompatibile con il mercato comune, versato ad una società che in seguito è stata venduta, gravi, in definitiva, sul venditore, nei confronti del quale una situazione del genere non può rispecchiare l'esistenza di una sanzione.

182 Nel caso di specie, la Falck e la ACB non hanno fatto valere alcun elemento idoneo a comprovare che quest'ultima non sia stata venduta ad un prezzo che riflettesse il valore del suo patrimonio e, in ogni caso, la Falck ha accettato di rispondere delle conseguenze di eventuali problemi giuridici sorti precedentemente alla vendita e che non fossero stati segnalati né considerati in occasione di quest'ultima. La censura vertente sul fatto che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'esistenza di una sanzione mentre invece la Falck potrebbe essere tenuta a sopportare il rimborso degli aiuti incompatibili con il mercato comune è pertanto ininfluente.

ii) Sulla censura secondo la quale l'assenza di un esame effettivo della compatibilità degli aiuti trasformerebbe la richiesta di rimborso in sanzione

Argomenti delle parti

183 Per quanto riguarda la seconda censura delle ricorrenti, relativa all'esistenza di una sanzione in considerazione della pretesa mancanza di un esame effettivo della compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune, occorre rilevare che essa corrisponde all'argomentazione richiamata al punto 124 della presente sentenza, per quanto riguarda il motivo vertente sull'errore di diritto che risulterebbe dalla valutazione secondo la quale la Commissione si è legittimamente basata sui soli elementi in suo possesso per pronunciarsi sulla detta compatibilità.

Giudizio della Corte

184 Senza che occorra pronunciarsi sul merito di questa censura, bisogna respingerla come ininfluente tenuto conto del fatto che la Commissione era tenuta a dichiarare gli aiuti controversi incompatibili con il mercato comune, come dichiarato al punto 121 della presente sentenza.

iii) Sulla censura secondo la quale errori e confusioni sui differenti aiuti e sugli importi da rimborsare avrebbero tramutato la richiesta di rimborso in sanzione

185 Occorre subito rilevare che la terza censura addotta dalle ricorrenti per dimostrare che il Tribunale avrebbe a torto ritenuto inesistente una sanzione, censura tratta dall'esistenza di una «doppia valutazione» dello stesso aiuto, equivale a rimettere in discussione la valutazione dei fatti da parte del Tribunale. Come ricordato al punto 85 della presente sentenza, non spetta alla Corte riesaminare nell'ambito di un'impugnazione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, salvo il caso di snaturamento degli elementi che sono stati sottoposti a quest'ultimo. La censura esaminata è quindi irricevibile nell'ambito di un'impugnazione.

iv) Sulla censura secondo la quale l'applicazione di un tasso d'interesse eccessivo per il rimborso degli aiuti avrebbe tramutato la richiesta di tale rimborso in sanzione

Argomenti delle parti

186 Per quanto riguarda la censura relativa all'esistenza di una sanzione in considerazione dell'applicazione di un tasso d'interesse eccessivo sulle somme da rimborsare, l'argomentazione circostanziata della Falck a tal proposito corrisponde a quella precedentemente riassunta ai punti 146-150 della presente sentenza nell'ambito dell'esposizione del motivo vertente sull'illegittimità delle basi di calcolo degli interessi e su un'insufficiente motivazione al riguardo.

Giudizio della Corte

187 L'argomentazione della Falck riguardante l'illegittimità del tasso d'interesse applicato al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata è stata già in sostanza respinta ai punti 156-171 della presente sentenza, dai quali risulta che nessuna sanzione può derivare dall'applicazione di un tasso del genere.

188 Ne consegue che il motivo vertente sulla violazione di un principio di divieto delle sanzioni e del principio di proporzionalità dev'essere respinto.

189 Da tutto quanto precede risulta che le impugnazioni devono essere accolte soltanto nei limiti in cui per un errore di diritto il Tribunale ha respinto il motivo della ACB vertente sul fatto che il carattere tardivo della richiesta di rimborso della Commissione avrebbe comportato la violazione del principio della certezza del diritto. Per il resto, le impugnazioni devono essere respinte.

190 Tuttavia, decidendo nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, quest'ultima ha affermato che l'azione della Commissione, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, non è stata tardiva e che, pertanto, il principio della certezza del diritto non è stato leso. Ne consegue che il ricorso della ACB dev'essere respinto.

Decisione relativa alle spese


IV - Sulle spese

191 L'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura prevede che, quando l'impugnazione è respinta, o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, reso applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il n. 3, primo comma, dell'art. 69 prevede tuttavia che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Per quanto riguarda il n. 4, primo comma, della stessa norma, esso dispone che gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

192 Nella fattispecie, poiché le ricorrenti, ciascuna per quanto la riguarda, sono risultate sostanzialmente soccombenti e la Commissione ha concluso per la loro condanna, occorre condannarle alle spese e decidere che la Repubblica italiana sopporti le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 1999, causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano/Commissione, è annullata nella parte in cui ha respinto il motivo vertente sul carattere tardivo della richiesta di rimborso della Commissione che ha comportato una violazione del principio della certezza del diritto.

2) Per il resto, le impugnazioni sono respinte.

3) Il ricorso di annullamento della Acciaierie di Bolzano SpA dinanzi al Tribunale è respinto.

4) La Falck SpA e la Acciaierie di Bolzano SpA sono condannate alle spese, rispettivamente, nelle cause C-74/00 P e C-75/00 P.

5) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nelle cause C-74/00 P e C-75/00 P.