61987J0308

SENTENZA INTERLOCUTORIA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 27 MARZO 1990. - ALFREDO GRIFONI CONTRO COMUNITA EUROPEA PER L'ENERGIA ATOMICA. - RESPONSABILITA'- RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - CADUTA DA UN EDIFICIO. - CAUSA 308/87.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01203


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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1 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto illecito - Danno - Nesso causale

( Trattato CEEA, artt . 151 e 188, secondo comma )

2 . Responsabilità extracontrattuale - Responsabilità della Comunità, in occasione di lavori da effettuare su un immobile, per non aver osservato la normativa locale in materia di sicurezza del lavoro - Concorso di colpa del danneggiato - Corresponsabilità - Obbligo della Comunità di versare un risarcimento proporzionato alla sua parte di responsabilità

( Trattato CEEA, artt . 151 e 188, secondo comma )

Massima


1 . Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e l' azionabilità del diritto al risarcimento del danno subito sono subordinati alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento ed il danno lamentato .

2 . Quando, in occasione di lavori effettuati su un edificio, la Comunità deve essere considerata responsabile, in base all' art . 188, secondo comma, del trattato CEEA, per non aver rispettato le norme locali in materia di sicurezza sul lavoro, ma la vittima ha parzialmente contribuito al verificarsi del danno da essa subito, non facendo prova della necessaria diligenza, la responsabilità in causa va ripartita e l' obbligo di risarcimento che grava sulla Comunità va limitato in proporzione alla parte di responsabilità di quest' ultima .

Parti


Nella causa C-308/87,

Alfredo Grifoni, titolare della ditta omonima, residente ad Ispra ( Varese ), Italia, via G . Galilei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Tamburini e Franco Colussi, del foro di Milano, con domicilio eletto presso quest' ultimo in Lussemburgo, rue de Wiltz 36,

ricorrente,

contro

Comunità europea dell' energia atomica ( CEEA ), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, difesa dall' avv . Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . Paolo De Caterini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' accertamento della responsabilità della Comunità europea dell' energia atomica per il danno subito dal ricorrente a seguito di un infortunio di cui è rimasto vittima e la conseguente condanna della Comunità europea dell' energia atomica al risarcimento di tale danno,

LA CORTE ( sesta sezione )

composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : G . Tesauro

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 7 novembre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 dicembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 ottobre 1987, il signor Alfredo Grifoni, titolare di una ditta specializzata nell' esecuzione di opere da lattoniere e da fabbro, ha proposto, ex artt . 151 e 188, 2° comma, del trattato CEEA, un ricorso per risarcimento del danno contro la Comunità europea dell' energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee . Il ricorso ha per oggetto l' accertamento della responsabilità della Commissione per il danno che il ricorrente ha subito a seguito di un infortunio verificatosi nei locali del centro comune di ricerca di Ispra ( in prosieguo : il "centro ") e la conseguente condanna della Commissione al risarcimento di tale danno .

2 Il signor Grifoni dichiara che, essendogli stato aggiudicato un appalto per l' esecuzione di opere da lattoniere e da fabbro nella stazione meteorologica del centro, si recò nei locali di questo il 20 ottobre 1985 e, accompagnato da un dipendente del centro, salì sul tetto della stazione meteorologica, situato ad un' altezza di circa 4,50 metri dal suolo, allo scopo di procedere a rilevazioni . La caduta di cui rimase vittima gli avrebbe causato gravi lesioni corporali .

3 Secondo il signor Grifoni la Commissione è responsabile dell' infortunio, ex art . 188, secondo comma, del trattato CEEA, avendo omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie a prevenire l' infortunio .

4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

5 Ai sensi dell' art . 188, secondo comma, del trattato CEEA, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell' esercizio delle loro funzioni .

6 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e l' azionabilità del diritto al risarcimento del danno subito sono subordinati alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato ( si veda in particolare sentenza 4 marzo 1980, Pool, 49/79, Racc . pag . 569 ).

7 Nel caso di specie non è in discussione la sussistenza del danno . Occorre quindi esaminare la natura illecita del comportamento della Commissione e il nesso di causalità fra tale comportamento e il danno subito dal signor Grifoni .

8 Riguardo al comportamento contestato alla Commissione, va rilevato anzitutto che, quando un' istituzione della Comunità procede alla realizzazione di lavori di costruzione o manutenzione di edifici, è tenuta a rispettare le norme di sicurezza sul lavoro vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori . Per quanto riguarda i lavori eseguiti al centro di Ispra, la Commissione era pertanto obbligata ad osservare la legislazione italiana in materia .

9 L' obbligo di rispettare le disposizioni di diritto italiano è, del resto, espressamente previsto dall' art . 31 dell' allegato F all' accordo, 22 luglio 1959, fra la Repubblica italiana e la CEEA, reso esecutivo con legge 1° agosto 1960 n . 906, Approvazione ed esecuzione dell' accordo fra il governo italiano e la Commissione europea dell' energia atomica ( Euratom ) per l' istituzione di un centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959 ( GURI n . 212 del 31.8.1960 ); secondo tale articolo, la Commissione applica, sotto la sua sola responsabilità, le disposizioni italiane concernenti l' igiene e la sicurezza del lavoro .

10 La Commissione fa valere che nel caso di specie non si applica il citato art . 31 dell' allegato F all' accordo, il quale riguarda il rapporto di lavoro fra il centro ed alcune categorie dei propri dipendenti, mentre fra il centro e il signor Grifoni non esisteva un rapporto di lavoro subordinato .

11 L' argomento non può essere accolto . Infatti, le norme italiane antinfortunistiche che la Commissione è tenuta ad osservare in applicazione della detta disposizione sono poste a tutela di chiunque sia esposto a rischi di caduta nei locali del centro .

12 Fra le norme italiane in materia di infortuni sul lavoro, va ricordato in particolare l' art . 10 del DPR 7 gennaio 1956, n . 164, sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione ( GURI n . 78 del 31.3.1956 ), secondo il quale la Commissione è tenuta ad imporre l' uso obbligatorio di idonee cinture di sicurezza a coloro che effettuano lavori con rischi di caduta, nonché gli artt . 26 e 27 del DPR 27 aprile 1955 n . 547, recante norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ( GURI 12.7.1956, n . 158 ), alla cui stregua la Commissione è obbligata a munire di parapetto i luoghi di lavoro sopraelevati .

13 Nel caso di specie, risulta dagli atti che la Commissione non ha adottato le misure di sicurezza previste dalla citata legislazione italiana allo scopo di prevenire i rischi di caduta di cui possono essere vittime le persone che eseguono lavori sul tetto del centro .

14 Si deve concludere che, non avendo dato prova della necessaria diligenza nell' adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire l' infortunio di cui il ricorrente è rimasto vittima, la Commissione ha tenuto un comportamento illecito .

15 Quanto al nesso di causalità fra il comportamento omissivo della Commissione e la caduta del ricorrente, la Commissione sostiene che il danno subito dal signor Grifoni è interamente imputabile a negligenza di quest' ultimo .

16 Tale mezzo può essere accolto solo parzialmente . Va osservato al riguardo che, se l' omissione da parte della Commissione delle citate misure di sicurezza ha contribuito al realizzarsi del danno, dal canto suo il ricorrente non ha dato prova della diligenza necessaria alla propria protezione nel compimento del lavoro da lui eseguito, consistente in quella fase nel procedere a rilevamenti . Infatti il signor Grifoni, aggiudicatario dell' appalto e specialista nei lavori relativi, avrebbe dovuto prendere le necessarie precauzioni, eventualmente rifiutando di eseguire i rilevamenti prima che fossero messe in opera le misure di protezione .

17 Ciò considerato, il danno subito non è imputabile esclusivamente al comportamento della Commissione, ma anche a quello del ricorrente il quale, pur potendolo, non ha evitato l' infortunio mediante la necessaria diligenza, e ha così parzialmente contribuito al suo verificarsi . La responsabilità in causa va quindi ripartita, in egual misura, fra il ricorrente e la Commissione .

18 Risulta da quanto precede che la Commissione deve essere condannata a risarcire, fino a concorrenza del 50%, il danno cagionato al ricorrente dall' infortunio di cui è rimasto vittima nelle circostanze descritte . La quantificazione del danno risarcibile deve essere lasciata all' accordo delle parti o, in mancanza di questo, alla Corte .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione )

riservandosi l' eventuale pronuncia sulla liquidazione del danno, dichiara e statuisce :

1 ) La Commissione è condannata a risarcire, fino a concorrenza del 50%, il danno cagionato al ricorrente dalla sua caduta dal tetto della stazione meteorologica del centro comune di ricerche di Ispra .

2 ) Per il resto il ricorso è respinto .

3 ) Entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza le parti comunicheranno alla Corte l' ammontare del risarcimento stabilito di comune accordo .

4 ) In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, nello stesso termine, le loro conclusioni sulla quantificazione del danno .

5 ) Le spese sono riservate .