SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

20 maggio 2009 ( *1 )

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo — Rigetto di un’offerta — Obbligo di motivazione — Diniego di comunicazione del prezzo proposto dall’offerente prescelto — Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T-89/07,

VIP Car Solutions SARL, con sede in Hoenheim (Francia), rappresentata dagli avv.ti G. Welzer e S. Leuvrey,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. D. Petersheim e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione con cui il Parlamento ha negato alla ricorrente l’attribuzione dell’appalto oggetto del bando di gara PE/2006/06/UTD/1, relativo al trasporto dei membri del Parlamento in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1

L’aggiudicazione degli appalti di servizi del Parlamento europeo è assoggettata alle disposizioni di cui al Titolo V della Parte prima del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché alle disposizioni di cui al Titolo V della Parte prima del regolamento (CE, Euratom) della Commissione , n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»). Tali disposizioni si richiamano alle direttive comunitarie in materia, segnatamente, per quanto attiene agli appalti di servizi, alla direttiva del Consiglio , 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), come modificata, in particolare, dalla direttiva del Parlamento europeo e Consiglio , 97/52/CE (GU L 328, pag. 1), oramai abrogata e sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio , 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

2

A termini dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario:

«L’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime».

3

L’art. 149, n. 3, delle modalità d’esecuzione, nel testo applicabile ai fatti della specie, così recita:

«Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici notificano, quanto prima dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva, per lettera o via fax o per posta elettronica, contemporaneamente ed individualmente ad ogni offerente o candidato non aggiudicatario, che la sua offerta o candidatura non è stata prescelta, precisando i motivi del rifiuto dell’offerta o della candidatura.

Le amministrazioni aggiudicatrici notificano, contemporaneamente alla notifica del rifiuto inviata ai candidati od offerenti non aggiudicatari, la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario, precisando che la decisione notificata non costituisce un impegno da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.

Gli offerenti o candidati ai quali non è stato aggiudicato l’appalto possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rifiuto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica, e, nel caso degli offerenti che avevano presentato un’offerta ammissibile, sulle caratteristiche e vantaggi relativi dell’offerta vincitrice della gara e sul nome dell’aggiudicatario, fatto salvo il disposto dell’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Le amministrazioni aggiudicatrici rispondono entro il termine massimo di quindici giorni di calendario con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta (…)».

Fatti all’origine della controversia

4

La ricorrente, VIP Car Solutions SARL, è una società di noleggio di autovetture con conducente per grandi noleggi.

5

Con bando di gara pubblicato nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea16 settembre 2006 (GU S 177), il Parlamento bandiva la gara PE/2006/06/UTD/1, relativo al trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione di Strasburgo (in prosieguo: il «bando di gara»).

6

A termini del punto IV.2.1 del bando di gara, l’appalto doveva essere attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi in funzione dei seguenti criteri ponderati: prezzo (55%), parco di autoveicoli messi a disposizione (quantitativo e qualitativo) (30%), dispositivi applicati agli autoveicoli o in essi predisposti per soddisfare le esigenze ambientali (7%), politica sociale applicata al personale (6%) e presentazione dell’offerta (2%).

7

La data di scadenza per la presentazione delle offerte ovvero delle domande di partecipazione veniva fissata al 27 ottobre 2006. Tre offerte venivano depositate entro il termine stabilito, tra cui quella della ricorrente. Il , la commissione incaricata dell’apertura dei plichi dichiarava le tre offerte conformi al bando di gara.

8

Il 30 novembre 2006, il comitato incaricato della valutazione delle offerte (in prosieguo: il «comitato di valutazione») proponeva l’attribuzione dell’appalto ad un’impresa offerente diversa dalla ricorrente, che aveva ottenuto un totale di 566 punti, cosi suddivisi: 290 punti per il prezzo, 180 punti per il parco di autoveicoli, 42 punti per i dispositivi a tutela dell’ambiente, 36 punti per la politica sociale e 18 punti per la presentazione dell’offerta.

9

La ricorrente veniva classificata in seconda posizione con un totale di 504 punti, così distribuiti: 343,5 punti per il prezzo, 135 punti per il parco di autoveicoli, 0 punti per i dispositivi a tutela dell’ambiente, 18 punti per la politica sociale e 8 punti per la presentazione dell’offerta.

10

Il 3 gennaio 2007, il Parlamento attribuiva l’appalto all’impresa offerente proposta dal comitato di valutazione (in prosieguo: l’«impresa vincitrice»).

11

In data 9 gennaio 2007, il Parlamento inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

«Le trasmettiamo in allegato la lettera riguardante la Vostra offerta. Il relativo originale Vi perverrà per plico raccomandato. Vi saremmo grati di confermare la ricezione di tale [messaggio elettronico]».

12

Con la detta lettera, non sottoscritta e non datata, allegata al messaggio di posta elettronica, il Parlamento informava la ricorrente della decisione di non accogliere l’offerta da quest’ultima presentata nell’ambito del bando di gara (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

13

Nella decisione impugnata si afferma, segnatamente, quanto segue:

«Le ragioni a fondamento del rigetto della Vostra offerta sono le seguenti: offerta non economicamente più vantaggiosa alla luce dei criteri di attribuzione.

Vi facciamo presente la possibilità di ottenere, restando impregiudicato un eventuale ricorso giurisdizionale, informazioni complementari in ordine ai motivi del rigetto della Vostra offerta.

Su domanda scritta Vi verranno indicate le caratteristiche e i vantaggi proposti nell’offerta prescelta, nonché il nominativo dell’impresa vincitrice dell’appalto.

Tuttavia, la comunicazione di taluni elementi verrà omessa nel caso in cui risulti in contrasto con disposizioni di legge, contraria all’interesse pubblico, pregiudizievole per i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private ovvero nociva per una leale concorrenza tra le medesime (…)».

14

Con messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2007, la ricorrente così rispondeva:

«Confermiamo la ricezione del Vostro [messaggio di posta elettronica] relativo al rigetto della nostra offerta. Tuttavia, come da Voi proposto, desidereremmo ottenere l’indicazione delle caratteristiche e dei vantaggi proposti nell’offerta prescelta, nonché del nominativo dell’impresa vincitrice dell’appalto. In tal senso, atteso che la nostra offerta non risulta essere quella economicamente più vantaggiosa, Vi pregheremmo di indicarci il prezzo orario offerto dalla società vincitrice».

15

Con lettera 15 gennaio 2007, la ricorrente chiedeva nuovamente al Parlamento di comunicarle le caratteristiche e i vantaggi proposti nell’offerta prescelta, il nome dell’impresa vincitrice dell’appalto nonché il prezzo da quest’ultima proposto. Essa sottolineava che, a tale data, non aveva ancora ricevuto l’originale della lettera raccomandata attestante il rigetto della propria offerta.

16

Con lettera 23 gennaio 2007, il Parlamento, in risposta al messaggio di posta elettronica della ricorrente del e richiamandosi all’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, ricordava i criteri di attribuzione ponderati stabiliti nel bando di gara, facendo presente quanto segue:

«L’offerta prescelta, avendo ottenuto sulla base di tutti i summenzionati criteri il punteggio più elevato (…) (566), è stata pertanto classificata al primo posto.

Vi informiamo che la Vostra offerta, malgrado un prezzo leggermente inferiore, avendo ottenuto 504 punti è stata pertanto classificata in seconda posizione».

17

Nella detta lettera, il Parlamento comunicava parimenti alla ricorrente il nominativo dell’impresa vincitrice.

18

In data 24 gennaio 2007, il Parlamento trasmetteva alla ricorrente l’originale della lettera recante la decisione di rigetto dell’offerta.

19

Con messaggio di posta elettronica del 31 gennaio 2007, il Parlamento chiedeva alla ricorrente conferma della ricezione di tale lettera. Con messaggio di posta elettronica di pari data la ricorrente rispondeva negativamente.

20

Con lettera 1o marzo 2007, la ricorrente faceva presente, tramite il proprio avvocato, di aver proposto un prezzo eccezionale nell’ambito del bando di gara e chiedeva la comunicazione di una copia dell’offerta presentata dall’impresa vincitrice al fine di conoscere il prezzo da questa offerto.

21

Con lettera 20 marzo 2007 indirizzata al difensore della ricorrente, il Parlamento, richiamandosi all’art. 100, n. 2, secondo comma, del regolamento finanziario, respingeva tale richiesta, facendo presente quanto segue:

«(…) [V]i segnaliamo che, nei 48 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, in base al bando di gara, verrà pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un avviso di informazione a posteriori in cui saranno indicati gli elementi essenziali del contratto stesso, tra i quali il prezzo corrisposto.

Prendiamo atto del fatto che i Suoi “clienti sono consapevoli di aver proposto un prezzo eccezionale”.

Dobbiamo in ogni caso rammentare che il prezzo non costituiva l’unico criterio di attribuzione. I criteri qualitativi e funzionali rivestono un’importanza del tutto particolare per un’istituzione quale la nostra e possono giustificare un costo più elevato.

Con il nostro rilievo “malgrado un prezzo leggermente inferiore” facevamo appunto riferimento a tale aspetto del bando di gara; facciamo presente segnatamente che, se è pur vero che l’offerta dei Suoi clienti aveva ottenuto il punteggio più elevato per quanto attiene al prezzo, la somma dei punteggi elaborata dal comitato di valutazione, che ha tenuto conto di tutti i criteri indicati nel capitolato d’appalto, non ha consentito ai Suoi clienti di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto. Infatti, come già loro comunicato, la loro offerta ha totalizzato 504 punti a fronte dei 566 dell’impresa vincitrice».

22

Con lettera 23 marzo 2007, la ricorrente deduceva che, considerato che il criterio del prezzo rilevava nella misura del 55% nella valutazione dell’offerta, l’attribuzione dell’appalto a un’impresa offerente diversa appariva impossibile e che il diniego di comunicazione del prezzo offerto dall’impresa vincitrice le impediva di verificare le condizioni di attribuzione dell’appalto prima della scadenza del termine di ricorso dinanzi al Tribunale.

23

In data 7 aprile 2007, veniva pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale (GU S 69) l’avviso di aggiudicazione dell’appalto in cui veniva indicato che il prezzo offerto dall’impresa vincitrice era di EUR 26 l’ora extra planning e di EUR 37,50 l’ora secondo il planning.

Procedimento e conclusioni delle parti

24

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2007, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

25

A fronte dell’impedimento di un membro della sezione, il presidente del Tribunale ha designato, in applicazione dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, un altro giudice per completare il collegio.

26

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a produrre taluni documenti. Le parti hanno assolto a tale invito entro il termine impartito.

27

Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 9 dicembre 2008.

28

Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata;

annullare tutti gli atti conseguenti alla decisione impugnata;

condannare il Parlamento al versamento di EUR 500000 a titolo di risarcimento del danno;

condannare il Parlamento alla rifusione delle spese irrecuperabili a concorrenza dell’importo di EUR 5000;

condannare il Parlamento alle spese.

29

Nella replica, la ricorrente conclude inoltre che il Tribunale voglia:

ordinare al Parlamento di bandire una gara regolare.

30

Nel controricorso, il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso di annullamento;

respingere il ricorso per il risarcimento del danno;

respingere la domanda di condanna del Parlamento alla rifusione delle spese irrecuperabili a concorrenza dell’importo di EUR 5000;

condannare la ricorrente alle spese.

31

Nella controreplica il Parlamento conclude, inoltre, che il Tribunale voglia:

respingere la domanda diretta a che venga ordinato al Parlamento di bandire una gara regolare.

32

All’udienza, in risposta al quesito del Tribunale, la ricorrente ha desistito dal capo della domanda con cui veniva chiesta la condanna del Parlamento alla rifusione delle spese irrecuperabili a concorrenza dell’importo di EUR 5000; di tale desistenza è stato preso atto nel verbale d’udienza.

In diritto

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

33

La ricorrente deduce, sostanzialmente, due motivi, relativi, da un lato, alla violazione dell’obbligo di motivazione e, dall’altro, all’irregolarità del diniego di comunicazione del prezzo offerto dall’impresa vincitrice.

Sul primo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

— Argomenti delle parti

34

Nel ricorso, la ricorrente deduce che, nell’ambito del bando di gara, il criterio del prezzo rilevava nella misura del 55%, vale a dire più della metà di tutti i criteri di attribuzione. Essa sottolinea di aver proposto il prezzo meno elevato, vale a dire EUR 31,70 l’ora. Orbene, essa avrebbe ottenuto un punteggio di soli 504 punti a fronte dei 566 ottenuti dall’impresa vincitrice. La ricorrente fa presente di non comprendere i motivi di tale differenza di punteggio, tenuto conto che essa ha presentato l’offerta migliore per quanto attiene al prezzo. A suo parere, matematicamente, l’appalto non avrebbe potuto essere aggiudicato ad alcun’altra impresa offerente.

35

Nella replica la ricorrente sottolinea che il Parlamento riconosce di aver commesso un errore nel calcolo del punteggio totale, il che dimostrerebbe la mancanza di serietà di cui avrebbe dato prova il comitato di valutazione.

36

Per quanto attiene al criterio del parco di autoveicoli, la ricorrente rileva che il Parlamento, arbitrariamente, ha attribuito i due terzi del punteggio all’aspetto quantitativo e solamente un terzo a quello qualitativo. Orbene, essa non sarebbe stata mai informata di tale ripartizione che essa ritiene ingiustificata, atteso che la proprietà degli autoveicoli non è più importante rispetto alle loro caratteristiche qualitative. Considerato che tutte le imprese offerenti hanno ottenuto lo stesso punteggio per quanto attiene ai criteri di qualità, la differenza di punteggio tra la ricorrente e l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere minore.

37

Per quanto attiene al criterio dei dispositivi a tutela dell’ambiente, la ricorrente rileva che è impossibile che essa abbia ottenuto una nota pari a zero. Infatti, al pari dell’impresa vincitrice, essa sarebbe soggetta alla normativa francese relativa alle società di trasporti di grande noleggio, che imporrebbe veicoli in eccellente stato di manutenzione meccanica e controlli annuali. Conseguentemente, tutti i suoi veicoli sarebbero di costruzione recente e equipaggiati con filtri a particelle. La differenza di 42 punti non potrebbe quindi risultare giustificata unicamente in base al rilievo che l’impresa offerente ha sottoscritto la carta anti-inquinamento del comune di Parigi.

38

Per quanto attiene al criterio della politica sociale, uno dei due contratti a tempo indeterminato dell’impresa vincitrice sarebbe, in realtà, un contratto a tempo determinato per picchi di attività, se non un contratto ad interim. Infatti, tale contratto sarebbe intitolato «Contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato», laddove tra questi due termini sussisterebbe un’antinomia. Peraltro, i contratti di lavoro della ricorrente e dell’impresa vincitrice proverrebbero entrambi dalla camera della confederazione nazionale delle imprese di grande noleggio. Conseguentemente, la differenza di punteggio tra le due imprese offerenti non sarebbe obiettivamente giustificata.

39

Infine, il criterio della presentazione dell’offerta riguarderebbe la forma dell’offerta e non il suo contenuto. Conseguentemente, alla luce di tale criterio, l’offerta dell’impresa vincitrice non potrebbe essere «incontestabilmente superiore». Inoltre, la ricorrente sarebbe stata la sola a presentare la propria offerta sotto forma di DVD, al di sopra degli standard di presentazione nelle idonee e dovute forme. Orbene, avrebbe ottenuto un punteggio meno elevato rispetto a quello dell’impresa vincitrice.

40

Nel proprio controricorso, il Parlamento sottolinea che i criteri di attribuzione diversi dal prezzo rilevavano nella misura ponderata del 45% e potevano conseguentemente influenzare il risultato della valutazione delle singole offerte. Esso afferma di aver proceduto all’esame delle offerte in modo obiettivo.

41

A tal riguardo, il Parlamento espone che il comitato di valutazione ha attribuito ad ogni criterio un punteggio da 0 a 10, ove il punteggio ottenuto è stato quindi moltiplicato per la percentuale relativa al singolo criterio. Per quanto attiene ai due criteri principali, vale a dire il prezzo e l’aspetto quantitativo del parco di autoveicoli, il comitato di valutazione avrebbe deciso, al fine di procedere in modo obiettivo, di attribuire il punteggio dell’appalto in corso, neutro rispetto all’appalto da attribuire, e di moltiplicare tale primo punteggio obiettivo per il rapporto tra la prestazione del contraente precedente e quella offerta da ogni singola impresa offerente.

42

Per quanto attiene al punteggio relativo al prezzo, il comitato di valutazione avrebbe pertanto ritenuto che il prezzo dell’appalto in corso, vale a dire EUR 33, dovesse essere considerato ragionevole, attribuendogli quindi un punteggio pari a 6. Considerato che la ricorrente e l’impresa vincitrice hanno proposto, rispettivamente, un prezzo orario di EUR 31,70 e di EUR 37,50 sarebbero stati conseguentemente ottenuti i seguenti risultati:

per la ricorrente: 33 : 31,70 x 6 x 55 = 343,5 punti;

per l’impresa vincitrice: 33 : 37,5 x 6 x 55 = 290,4 punti.

43

Per quanto attiene al criterio del parco di autoveicoli, il comitato di valutazione avrebbe ritenuto preminente l’aspetto quantitativo attribuendogli due terzi del punteggio, vale a dire 20 punti. Il punteggio pari a 6 sarebbe stato attribuito al parco di 60 autoveicoli offerti dal contraente precedente. Per la ricorrente, il comitato di valutazione avrebbe considerato un parco di 70 autoveicoli (60 autovetture e 10 minibus) e, per l’impresa vincitrice, un parco di 60 autoveicoli. Al fine di rendere le offerte comparabili, sarebbe stato parimenti tenuto conto della disponibilità diretta dei veicoli. A tal riguardo, al parco di autoveicoli della ricorrente sarebbe stato applicato un coefficiente dello 0,5%, tenuto conto del fatto che 67 dei 70 autoveicoli dovevano essere presi in locazione presso un’altra società. Tale modus operandi avrebbe quindi condotto ai risultati seguenti:

per la ricorrente: 70 : 60 x 6 x 0,5 x 20 = 70 punti;

per l’impresa vincitrice: 60 : 60 x 6 x 1 x 20 = 120 punti.

44

Per quanto attiene al criterio qualitativo del parco di autoveicoli, la ricorrente e l’impresa vincitrice avrebbero entrambe ottenuto un punteggio pari a 10, il che condurrebbe, tenuto conto della ponderazione applicata a tale criterio, all’attribuzione del punteggio seguente:

per la ricorrente: 6 x 10 = 60 punti;

per l’impresa vincitrice: 6 x 10 = 60 punti.

45

Il Parlamento riconosce che il comitato di valutazione è incorso in un errore attribuendo il punteggio di 135 per il criterio del parco di autoveicoli della ricorrente. In realtà, il punteggio sarebbe di 130, il che significa che la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo pari a 499 e non a 504 punti.

46

Per quanto attiene al criterio dei dispositivi per la tutela dell’ambiente, solamente l’impresa vincitrice avrebbe fornito elementi, vale a dire il rispetto della carta anti-inquinamento del comune di Parigi e l’equipaggiamento dei propri veicoli, di costruzione recente, con filtri a particelle, il che avrebbe condotto all’attribuzione del seguente punteggio:

per la ricorrente: 0 x 7 = 0 punti;

per l’impresa vincitrice: 6 x 7 = 42 punti.

47

Per quanto attiene al criterio della politica sociale, l’impresa vincitrice avrebbe proposto due tipi di contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui uno per il personale ad impiego intermittente, laddove i conducenti della ricorrente avrebbero goduto unicamente di contratti di lavoro a tempo determinato. Il Parlamento ne deduce che, tenuto conto della ponderazione attribuita a tale criterio, la differenza tra le due offerte si è tradotta nell’attribuzione dei seguenti punteggi:

per la ricorrente: 3 x 6 = 18 punti;

per l’impresa vincitrice: 6 x 6 = 36 punti.

48

Infine, per quanto attiene al criterio della presentazione, l’offerta dell’impresa vincitrice sarebbe stata incontestabilmente superiore, il che, tenuto conto della ponderazione attribuita a tale criterio, avrebbe determinato il seguente punteggio:

per la ricorrente: 4 x 2 = 8 punti;

per l’impresa vincitrice: 9 x 2 = 18 punti.

49

Conseguentemente, il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarebbe risultato il seguente:

per la ricorrente: 343 + 70 + 60 + 0 + 18 + 8 = 499 punti;

per l’impresa vincitrice: 290 + 120 + 60 + 42 + 36 + 18 = 566 punti.

50

Il Parlamento precisa che, a seguito di verifica, l’ordinatore competente ha accertato che il parco di autoveicoli dell’impresa vincitrice ammontava a 70 autoveicoli, il che determina l’attribuzione a quest’ultima, in realtà, di un punteggio complessivo pari a 586.

51

Il Parlamento ne trae la conclusione che l’offerta dell’impresa vincitrice presentava netti vantaggi qualitativi rispetto all’offerta della ricorrente, la quale risultava migliore unicamente riguardo al criterio del prezzo. Il Parlamento rammenta in proposito che l’appalto doveva essere attribuito all’impresa che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Considerato che non si trattava di un’aggiudicazione, che avrebbe implicato una classificazione delle imprese offerenti secondo il solo criterio del prezzo, l’appalto non avrebbe potuto essere attribuito direttamente all’offerta economicamente più bassa.

52

Nella controreplica il Parlamento aggiunge che la ricorrente sembra confondere l’assenza di obiettività e il potere discrezionale dell’autorità aggiudicatrice, riguardo alla quale il sindacato del Tribunale deve limitarsi alla verifica dell’assenza di manifesti errori di valutazione.

53

Per quanto attiene al criterio del parco di autoveicoli, il Parlamento, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, sottolinea che un comitato di valutazione può applicare un peso specifico a sottovoci di un criterio di attribuzione stabilito a priori, procedendo ad una ripartizione, tra le sottovoci medesime, del punteggio attribuito a tale criterio dall’autorità aggiudicatrice in occasione dell’elaborazione del capitolato degli oneri o del bando di gara, sempreché tale decisione, in primo luogo, non modifichi i criteri di attribuzione dell’appalto definiti nel capitolato degli oneri o nel bando di gara, in secondo luogo, non contenga elementi che, se conosciuti all’atto della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la preparazione medesima e, in terzo luogo, non sia stata adottata sulla base di elementi idonei a produrre un effetto discriminatorio nei confronti di una delle imprese offerenti. Orbene, la ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza, nella specie, di tali condizioni.

54

Per quanto attiene al criterio dei dispositivi per la tutela dell’ambiente, il Parlamento rileva che l’offerta della ricorrente non menzionava le modalità con cui rispondeva a tali requisiti, il che spiegherebbe il punteggio pari a 0.

55

Infine, per quanto attiene all’ultimo criterio di attribuzione, il Parlamento sostiene che la presentazione sotto forma di DVD non giustifichi, di per sé, che l’offerta della ricorrente venga considerata presentata in forma migliore rispetto a quella dell’impresa vincitrice. L’elemento determinante sarebbe costituito dall’interesse suscitato dall’offerta e dal suo carattere convincente e non dal tipo di supporto.

— Giudizio del Tribunale

56

Si deve ricordare, in limine, che il Parlamento, al pari delle altre istituzioni, dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di una gara. Il controllo del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere discrezionale deve, di conseguenza, limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di un manifesto errore di valutazione e di uno sviamento di potere (v., per analogia, sentenze del Tribunale 27 settembre 2002, causa T-211/02, Tideland Signal/Commissione, Racc. pag. II-3781, punto 33, e , causa T-465/04, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 45).

57

A termini dell’art. 1 del capitolato delle clausole amministrative del bando di gara, l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi era subordinato alle disposizioni del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione.

58

Conseguentemente, per quanto attiene alla motivazione della decisione impugnata, con cui è stata respinta l’offerta della ricorrente, il Parlamento doveva fare applicazione, nella specie, dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario nonché dell’art. 149, n. 3, delle modalità di esecuzione.

59

Dai menzionati articoli nonché dalla giurisprudenza del Tribunale emerge che il Parlamento assolve il proprio obbligo di motivazione qualora provveda, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutte le imprese offerenti respinte i motivi del rigetto della loro offerta e qualora indichi, poi, alle imprese offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile e su loro domanda espressa, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’impresa aggiudicataria entro il termine di quindici giorni solari a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta (v., in tal senso e per analogia, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 56 supra, punto 47).

60

Tale modus procedendi è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE, ai sensi del quale il ragionamento dell’autore dell’atto deve risultare in termini chiari e non equivoci, in modo tale, da un lato, da consentire agli interessati di conoscere le ragioni alla base del provvedimento adottato al fine di poter far valere i loro diritti e, dall’altro, da consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato (sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 56 supra, punto 48).

61

Si deve inoltre rilevare che nei casi in cui, come nella specie, le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale, è tanto più di fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi. Nel novero di tali garanzie rientra segnatamente l’obbligo dell’istituzione interessata di motivare sufficientemente le proprie decisioni. Solamente in tal modo il giudice comunitario sarà in grado di verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto cui è subordinato l’esercizio del potere discrezionale (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14; sentenze del Tribunale , causa T-241/00, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II-1251, punti 53 e 54, e Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 56 supra, punto 54).

62

Si deve parimenti rammentare che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, da questo interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).

63

Infine, l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481, punto 35, e sentenza del Tribunale , causa T-406/06, Evropaïki Dynamïki/Commissione, punto 47).

64

A tal riguardo, si deve rilevare che, nel ricorso, la ricorrente invoca sostanzialmente la violazione dell’obbligo di motivazione in quanto essa non sarebbe stato in grado di comprendere in qual modo, proponendo il prezzo più basso, e tenuto conto che tale criterio incideva per il 55% nella valutazione dell’offerta, essa non aveva ottenuto l’attribuzione dell’appalto. Si deve parimenti rilevare che, nel controricorso, il Parlamento ha inteso il ragionamento della ricorrente nel senso di una contestazione di assenza di motivazione della decisione impugnata, con cui ha negato alla ricorrente medesima l’attribuzione dell’appalto.

65

In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata. Conseguentemente, il difetto o l’insufficienza di motivazione, che ostacolano tale controllo giurisdizionale, costituiscono motivi di ordine pubblico che possono e, anzi, devono essere sollevati d’ufficio dal giudice comunitario (sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punti 23 e 24, e sentenza del Tribunale , causa T-272/06, Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia, punti 27 e 28, e la giurisprudenza ivi citata).

66

Pertanto, nella specie, considerato che la ricorrente ha presentato un’offerta ammissibile a termini dell’art. 149, n. 3, delle modalità di esecuzione, occorre esaminare non solo la decisione impugnata, bensì parimenti la lettera del 23 gennaio 2007, inviata alla ricorrente in risposta alla sua domanda espressa diretta ad ottenere informazioni supplementari in merito alla decisione di attribuzione dell’appalto di cui trattasi, al fine di accertare se il Parlamento abbia assolto l’obbligo di motivazione sancito dal regolamento finanziario nonché dalle relative modalità di esecuzione.

67

Orbene, si deve innanzitutto rilevare che, nella decisione impugnata, il Parlamento si è limitato, conformemente all’art. 100, n. 2, primo comma, del regolamento finanziario, ad indicare i motivi che giustificavano il rigetto dell’offerta della ricorrente. Il Parlamento ha infatti dichiarato che l’offerta della ricorrente non era «economicamente più vantaggiosa alla luce dei criteri di attribuzione».

68

Inoltre, nella stessa lettera del 23 gennaio 2007, il Parlamento ha semplicemente esposto quanto segue:

«L’offerta prescelta, avendo ottenuto sulla base di tutti i summenzionati criteri il punteggio più elevato (…) (566), è stata pertanto classificata al primo posto.

Vi informiamo che la Vostra offerta, malgrado un prezzo leggermente inferiore, avendo ottenuto 504 punti è stata pertanto classificata in seconda posizione».

69

Conseguentemente, il Parlamento, se è pur vero che ha risposto entro il termine fissato dall’art. 149, n. 3, delle modalità di esecuzione, non ha fornito alla ricorrente alcuna informazione in ordine alle caratteristiche ed ai relativi vantaggi dell’offerta prescelta, eccettuato che il prezzo da essa proposto era leggermente inferiore, mentre era invece obbligato a farlo ai sensi del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione.

70

Tale risposta non fa apparire in termini chiari e non equivoci il ragionamento seguito dal Parlamento in modo tale, da un lato, da consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni alla base del provvedimento adottato al fine di far valere i propri diritti e, dall’altro, da consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato.

71

Inoltre, nelle circostanze della specie, tale informazione era tanto più necessaria in quanto il prezzo proposto dalla ricorrente era inferiore a quello proposto dall’impresa offerente vincitrice e che al criterio del prezzo era stata attribuita una ponderazione del 55% nella valutazione complessiva delle offerte. La ricorrente non era quindi in possesso di alcun elemento che le consentisse di comprendere i motivi per i quali la sua offerta non era stata prescelta nell’ambito della gara.

72

Si deve aggiungere che il Parlamento ha inviato alla ricorrente, in data 20 marzo 2007, una nuova lettera, in risposta a quella della ricorrente del .

73

A tal riguardo, dalla giurisprudenza emerge che, quando l’istituzione interessata invia una lettera, a seguito di una domanda di spiegazioni supplementari da parte del ricorrente in merito ad una decisione anteriormente alla proposizione del ricorso, ma successivamente alla scadenza della data fissata dall’art. 149, n. 3, delle modalità di esecuzione, tale lettera può essere parimenti presa in considerazione nell’esaminare se, nella specie, la motivazione fosse sufficiente. Infatti, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in considerazione degli elementi di informazione di cui la ricorrente disponeva al momento della proposizione del ricorso, fermo restando, tuttavia, che l’istituzione non è autorizzata a sostituire una motivazione del tutto nuova a quella iniziale (v., in tal senso e per analogia, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 56 supra, punto 59).

74

Si deve tuttavia rilevare che la lettera del 20 marzo 2007 non contiene informazioni in merito alle caratteristiche e ai relativi vantaggi dell’offerta prescelta. Infatti, il Parlamento si limita a ripetere quanto già indicato alla ricorrente nella propria lettera del .

75

Si deve infine rilevare che in sede giurisdizionale il Parlamento ha fornito elementi in ordine alla motivazione della decisione impugnata. In tal senso, nel proprio controricorso, esso specifica il punteggio attribuito alla ricorrente ed all’impresa vincitrice riguardo a ogni singolo criterio di attribuzione, nonché i motivi che, a suo avviso, giustificavano tale punteggio.

76

Tuttavia, il fatto che il Parlamento abbia indicato le ragioni di tale decisione in sede giurisdizionale non compensa l’insufficienza della motivazione iniziale della decisione impugnata. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la motivazione non può essere espressa per la prima volta, ex-post, dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali che, in assenza di qualsiasi urgenza, non ricorrono nella specie (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e , causa T-264/06, DC-Hadler Networks/Commissione, punto 34).

77

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la decisione con cui il Parlamento ha negato alla ricorrente l’attribuzione dell’appalto è inficiata da un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e dell’art. 149, n. 3, delle modalità di esecuzione.

78

Conseguentemente, il primo motivo deve essere accolto.

Sul secondo motivo, relativo all’irregolarità del diniego di comunicazione del prezzo proposto dall’impresa vincitrice

— Argomenti delle parti

79

La ricorrente sostiene che il diniego di comunicarle il prezzo proposto dall’impresa vincitrice sia irregolare. Anzitutto, il prezzo proposto dalla detta impresa non ricadrebbe nella sfera di applicazione dell’art. 100, n. 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Infatti, la sua divulgazione non lederebbe in alcun modo l’impresa vincitrice. Inoltre, in un contesto di trasparenza, sarebbe normale conoscere le ragioni precise del diniego di un’offerta nell’ambito di un appalto di tale rilevanza.

80

La ricorrente sottolinea, inoltre, che il prezzo proposto dall’impresa vincitrice doveva essere pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale entro i 48 giorni successivi alla conclusione del contratto. Pertanto, la comunicazione del prezzo non avrebbe potuto ledere in alcun modo i legittimi interessi commerciali dell’impresa vincitrice ovvero nuocere ad una concorrenza leale.

81

Il diniego opposto dal Parlamento alla richiesta della ricorrente produrrebbe parimenti l’effetto di ridurre i termini per la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale.

82

Il Parlamento replica che l’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario non implica un obbligo assoluto di comunicazione del prezzo proposto dall’impresa vincitrice. Infatti, le «caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta» consisterebbero piuttosto nella descrizione comparativa delle offerte. Pertanto, l’amministrazione aggiudicatrice manterrebbe un margine di discrezionalità per quanto attiene agli elementi che deve comunicare alle imprese offerenti escluse.

83

Sarebbe peraltro legittimo ritenere che il prezzo faccia parte degli elementi la cui comunicazione possa ledere gli interessi commerciali di un’impresa, ai sensi dell’art. 100, n. 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Tale comunicazione dovrebbe quindi avvenire solamente per ultimo. Il Parlamento riconosce, tuttavia, che il prezzo proposto dall’impresa vincitrice era indicato nell’avviso di attribuzione dell’appalto pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale.

84

Tuttavia, il diniego di comunicazione del prezzo proposto dall’impresa vincitrice non avrebbe impedito alla ricorrente di proporre ricorso dinanzi al Tribunale entro il termine fissato.

85

In esito ad un quesito del Tribunale all’udienza, il Parlamento ha sviluppato il proprio ragionamento precisando che, sino alla pubblicazione dell’avviso di attribuzione, l’appalto avrebbe ancora potuto essere oggetto di annullamento a seguito di contestazioni sollevate prima della sottoscrizione del contratto. In una siffatta ipotesi, la mancata comunicazione del prezzo consentirebbe di evitare che le altre imprese offerenti siano a conoscenza di tale elemento dell’offerta dell’impresa vincitrice, potendo quindi quest’ultima riproporre la propria offerta alle stesse condizioni.

— Giudizio del Tribunale

86

Si deve ricordare, in limine, che il Parlamento, a seguito della richiesta della ricorrente del 10 gennaio 2007 diretta ad ottenere informazioni complementari, si è limitato a indicare che il prezzo proposto dall’impresa vincitrice era leggermente superiore a quello della ricorrente. L’importo di tale prezzo, vale a dire EUR 26 l’ora extra-planning e EUR 37,50 secondo il planning, è stato divulgato al pubblico nell’avviso di attribuzione dell’appalto il .

87

Tuttavia, a termini dell’art. 100, n. 2, primo comma, del regolamento finanziario, il Parlamento era tenuto a comunicare all’impresa offerente esclusa, su domanda scritta, le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta prescelta.

88

Conseguentemente, il Parlamento, a seguito della domanda scritta della ricorrente, era tenuto a comunicarle il prezzo proposto dall’impresa vincitrice, che costituisce una delle caratteristiche e uno dei vantaggi dell’offerta prescelta, tanto più che, nella specie, tale criterio rilevava nella misura del 55% nella valutazione delle offerte.

89

Nessuno degli elementi dedotti dal Parlamento è tale da rimettere in discussione tale conclusione.

90

In primo luogo, l’argomento secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice manterrebbe un margine di discrezionalità non giustifica il rifiuto di comunicare all’impresa offerente esclusa — che ne abbia fatto richiesta per iscritto — l’importo del prezzo proposto dall’impresa vincitrice. A tal riguardo, il Parlamento non potrebbe limitarsi ad affermare che il prezzo non farebbe parte delle caratteristiche e dei vantaggi dell’offerta dell’impresa aggiudicataria quando invece, come precedentemente rilevato, tale criterio incideva nella specie nella valutazione delle offerte nella misura del 55%.

91

In secondo luogo, a termini dell’art. 100, n. 2, secondo comma, del regolamento finanziario, la comunicazione di taluni elementi può essere certamente omessa qualora risulti in contrasto con la legge, sia contraria all’interesse pubblico, leda i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa nuocere ad una leale concorrenza tra le medesime. Tuttavia, nel proprio controricorso il Parlamento non spiega sotto quale profilo, nella specie, la comunicazione del prezzo proposto dall’impresa vincitrice lederebbe gli interessi commerciali della medesima e sottolinea, d’altronde, che l’importo di tale prezzo è stato indicato nell’avviso di attribuzione dell’appalto.

92

In terzo luogo, l’argomento secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice può decidere, come in effetti le consente l’art. 101 del regolamento finanziario, di rinunciare all’appalto o di annullare il procedimento di aggiudicazione dell’appalto stesso sino al momento della firma del contratto, non poteva dispensare il Parlamento, nelle circostanze della specie, dal comunicare alla ricorrente il prezzo proposto dall’impresa vincitrice. Infatti, ammettere tale ragionamento finirebbe per svuotare di ogni contenuto l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 100, n. 2, primo comma, del regolamento finanziario nonché dall’art. 149, n. 3, delle modalità di esecuzione.

93

Ciò premesso, il secondo motivo deve essere accolto.

94

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulla domanda di annullamento degli atti conseguenti alla decisione impugnata

95

Con il terzo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di annullare tutti gli atti conseguenti alla decisione impugnata.

96

A tal riguardo, si deve rammentare che, a termini dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell’art. 53, primo comma, dello statuto medesimo, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare le sue difese e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza di diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanze del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II-523, punto 20, e , causa T-294/04, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. II-2719, punto 23).

97

Nella specie, la ricorrente non precisa gli atti cui fa riferimento il terzo capo della domanda e non sviluppa alcun argomento a suo sostegno.

98

Conseguentemente, il terzo capo della domanda dev’essere dichiarato irricevibile.

Sulla domanda diretta al risarcimento del danno

Argomenti delle parti

99

Nel ricorso la ricorrente chiede la condanna del Parlamento al versamento della somma di EUR 500000 a titolo di risarcimento del danno.

100

Nella replica, la ricorrente deduce che era in possesso di tutti i requisiti per poter ottenere l’attribuzione dell’appalto. Conseguentemente, il Parlamento avrebbe violato tutte le regole giuridiche che disciplinano l’attribuzione degli appalti, ragion per cui la domanda di risarcimento della ricorrente stessa sarebbe ricevibile.

101

Quanto al danno subito, la ricorrente afferma di aver sofferto, sul piano economico, la mancata attribuzione dell’appalto. Essa non avrebbe potuto avvalersi dei vantaggi che poteva legittimamente attendersi.

102

Il Parlamento sostiene che la domanda della ricorrente diretta al risarcimento del danno sia irricevibile.

Giudizio del Tribunale

103

Secondo costante giurisprudenza, il ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e l’asserito danno subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale 10 luglio 1997, causa T-38/96, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-1223, punto 42, e , causa T-19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II-315, punto 65).

104

Orbene, nella specie, si deve rilevare che la domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, che costituisce oggetto di un solo capo della domanda, difetta della più elementare precisione.

105

Infatti, il ricorso, anche ammesso che contenga gli elementi che consentano di individuare il comportamento addebitato al Parlamento, nulla dice per quanto attiene alla natura e al carattere del preteso danno subito nonché ai motivi per i quali la ricorrente ritiene sussistente un nesso di causalità tra tale comportamento e il detto danno.

106

Inoltre, la ricorrente non ha realmente cercato di porre rimedio a tali lacune in sede di replica, anche ammesso che tale tentativo fosse ammissibile in tale sede.

107

Ne consegue che, per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

108

Ciò premesso, la domanda di risarcimento del danno deve essere dichiarata irricevibile.

Sulla domanda diretta a che venga ordinato al Parlamento di bandire una gara d’appalto regolare

109

In sede di replica, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare al Parlamento di bandire una gara d’appalto regolare.

110

Orbene, a termini dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorrente è tenuta a definire l’oggetto della controversia e ad esporre le proprie conclusioni nell’atto introduttivo del procedimento. Se è pur vero che l’art. 48, n. 2, del regolamento medesimo consente, in determinate circostanze, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, tale disposizione non può essere in alcun caso interpretata nel senso che autorizzi a presentare al Tribunale conclusioni nuove e a modificare, in tal modo, l’oggetto della controversia (sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punto 43, e , causa T-2/99, T. Port/Consiglio, Racc. pag. II-2093, punto 34; v. parimenti, per analogia, sentenza della Corte , causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3).

111

Ne consegue che il capo della domanda diretto a che il Tribunale ordini al Parlamento di bandire una gara d’appalto non può che essere dichiarato irricevibile.

112

Ad abundantiam, si deve rammentare che, nell’ambito del ricorso di annullamento ex art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario è limitata al sindacato di legittimità dell’atto impugnato e che, secondo costante giurisprudenza, non spetta al Tribunale, nell’esercizio delle proprie competenze, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-4695, punto 36, e sentenza del Tribunale , causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 83). In caso di annullamento dell’atto impugnato, spetta all’istituzione interessata adottare, in base all’art. 223 CE, le misure che l’esecuzione della sentenza comporta (sentenze del Tribunale , causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 200, e Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 56 supra, punto 35).

Sulle spese

113

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento, rimasto soccombente, dev’essere pertanto condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione con cui il Parlamento europeo ha negato alla VIP Car Solutions SARL l’attribuzione dell’appalto oggetto del bando di gara PE/2006/06/UTD/1 è annullata.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

Il Parlamento è condannato alle spese.

 

Meij

Vadapalas

Moavero Milanesi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 maggio 2009.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.