SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 dicembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio di un trattamento inumano o degradante – Mezzi e livello di prova del rischio reale di un trattamento inumano o degradante, derivante da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro competente – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo»

Nelle cause riunite C‑185/24 e C‑189/24 [Tudmur] ( i ),

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania), con decisioni del 14 febbraio 2024, pervenute in cancelleria il 7 e l’8 marzo 2024, nei procedimenti

RL (C‑185/24),

QS (C‑189/24)

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen e C. Maertens, in qualità di agenti;

per il governo francese, da R. Bénard e O. Duprat-Mazaré, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia e D.G. Pintus, avvocati dello Stato;

per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Katsimerou e B. Schima, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo il «regolamento Dublino III»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra due cittadini siriani e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), in merito alle decisioni che hanno respinto le loro domande di asilo e disposto il loro allontanamento verso l’Italia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») prevede quanto segue:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

4

I considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

5

L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», ai suoi paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1.   Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2.   Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».

Diritto tedesco

6

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’Asylgesetz (legge sull’asilo), nella sua versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798), modificato da ultimo dall’articolo 1 della legge del 19 dicembre 2023 (BGBl. 2023 I, n. 382):

«Una domanda di asilo è inammissibile quando

1. un altro Stato sia competente per l’espletamento della procedura di asilo

a)

ai sensi del [regolamento Dublino III]

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

7

RL e QS sono due cittadini siriani. Essi hanno presentato una domanda di asilo in Germania rispettivamente il 30 dicembre 2021 e il 15 febbraio 2022.

8

Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati Eurodac, la Repubblica italiana è stata tuttavia identificata come lo Stato membro competente per l’esame delle due domande di asilo.

9

Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio federale») ha quindi chiesto alla Repubblica italiana di prendere in carico RL e QS. Detta domanda è rimasta senza risposta.

10

Di conseguenza, con decisioni del 31 marzo e del 19 aprile 2022, l’Ufficio federale ha respinto le domande di asilo di RL e di QS in quanto inammissibili in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge sull’asilo, quale modificata dalla legge del 19 dicembre 2023, con la motivazione che la Repubblica italiana era competente per l’esame delle loro domande di asilo. Esso ha altresì disposto l’allontanamento di tali richiedenti verso l’Italia.

11

RL e QS hanno proposto, ciascuno, un ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf, Germania). Con ordinanze del 25 e del 29 aprile 2022, quest’ultimo ha disposto l’effetto sospensivo dei suddetti ricorsi. Con sentenze dell’11 e 13 maggio 2022, esso ha annullato le decisioni di cui trattasi.

12

La Repubblica federale di Germania ha interposto appello avverso tali sentenze dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), che è il giudice del rinvio.

13

In pendenza degli appelli, il 5 dicembre 2022 l’Unità Dublino italiana ha inviato una circolare a tutte le Unità Dublino. Tale circolare era del seguente tenore:

«Vi informiamo che, per motivi tecnici sopravvenuti improvvisamente, connessi all’indisponibilità di strutture di accoglienza, gli Stati membri sono pregati di sospendere temporaneamente i trasferimenti verso l’Italia a partire da domani, ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati.

Seguiranno ulteriori informazioni più dettagliate sulla durata della sospensione».

14

Il 7 dicembre 2022, l’Unità Dublino italiana ha inviato una seconda circolare. Ai sensi di quest’ultima:

«Scrivo in seguito alla precedente comunicazione del 5 dicembre sulla sospensione dei trasferimenti, ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare di minori, dovuta all’indisponibilità di strutture di accoglienza.

A questo proposito, in considerazione dell’elevato numero di arrivi alle frontiere sia marittime che terrestri, vi informiamo della necessità di rivedere il calendario delle attività di accoglienza di cittadini di Paesi terzi, tenendo anche conto della mancanza di posti di accoglienza disponibili».

15

Con ordinanze del 21 giugno 2023, il giudice del rinvio ha respinto gli appelli menzionati al punto 12 della presente sentenza. Esso ha ritenuto che la Repubblica federale di Germania fosse divenuta competente per l’esame delle domande di asilo di RL e QS conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento Dublino III, in quanto era impossibile trasferire tali richiedenti verso l’Italia.

16

Le suddette ordinanze sono state annullate dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) e le cause sono state rinviate dinanzi al giudice del rinvio per un nuovo esame e per una nuova decisione.

17

In tale contesto, detto giudice osserva che, conformemente alle disposizioni del regolamento Dublino III, la Repubblica italiana è lo Stato membro competente per l’esame delle domande di asilo di cui trattasi. Tali domande avrebbero quindi potuto essere respinte in quanto inammissibili, a meno che la Repubblica federale di Germania non fosse divenuta lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento in parola, a causa delle «carenze sistemiche» nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Italia, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

18

Orbene, detto giudice ritiene necessario chiarire l’interpretazione della nozione di «carenze sistemiche», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento. Esso si chiede se costituiscano carenze sistemiche il rifiuto dello Stato membro competente di prendere o riprendere in carico i richiedenti protezione internazionale per un periodo indeterminato, ad eccezione di rari casi individuali.

19

Il giudice del rinvio ritiene che la risposta a tale quesito debba essere affermativa. A suo avviso, rifiutando, deliberatamente, di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo, la Repubblica italiana nega loro fin dall’inizio l’accesso alla procedura di asilo e l’accoglienza.

20

Nell’ipotesi, tuttavia, di una risposta negativa a detta questione, tale giudice chiede ancora in che modo esso possa valutare l’esistenza di carenze sistemiche nel caso in cui lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo. Infatti, in tal caso, sarebbe impossibile raccogliere elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati relativi alla procedura di asilo e alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, necessari ai fini di tale valutazione.

21

Ciò premesso, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento Dublino III] debba essere interpretato nel senso che, nello Stato membro inizialmente designato come competente, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentano carenze sistemiche che comportano il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], qualora lo Stato membro di cui trattasi rifiuti, in linea di principio, di (ri)prendere in carico i richiedenti asilo per un periodo indeterminato, avendo detto Stato disposto la sospensione dell’accettazione dei trasferimenti.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento Dublino III] debba essere interpretato nel senso che i requisiti previsti dal diritto dell’Unione in materia di chiarimento dei fatti, che richiedono la determinazione di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati in relazione alla procedura di asilo e alle condizioni di accoglienza dei richiedenti da trasferire subiscono una limitazione qualora il giudice investito della causa non possa ottenere tali elementi, ma potrebbe soltanto accertare fatti ipotetici, poiché lo Stato membro in questione rifiuta, in linea di principio, di (ri)prendere in carico i richiedenti asilo per un periodo indeterminato, avendo detto Stato disposto la sospensione dell’accettazione dei trasferimenti».

Procedimento dinanzi alla Corte

22

Con decisione del presidente della Corte del 25 aprile 2024 le cause C‑185/24 e C‑189/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

23

Con decisione del presidente della Corte in pari data, le presenti cause sono state trattate in via prioritaria.

24

Con ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 2024, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre le presenti cause al procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, è stata respinta.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

25

Il governo italiano eccepisce l’irricevibilità della seconda questione, che sarebbe meramente ipotetica in quanto fondata su una premessa erronea e contraria al principio della fiducia reciproca, per quanto riguarda i motivi della sospensione dei trasferimenti verso l’Italia.

26

Per giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 18 giugno 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato), C‑753/22, EU:C:2024:524, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

27

Nel caso di specie, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta inequivocabilmente che la seconda questione sollevata verte effettivamente sull’interpretazione delle norme del diritto dell’Unione pertinenti ai fini delle controversie nei procedimenti principali. Inoltre, poiché il giudice del rinvio definisce il contesto di diritto e di fatto delle controversie nei procedimenti principali sotto la propria responsabilità, non spetta alla Corte verificare le premesse sulle quali si fondano le domande di pronuncia pregiudiziale.

28

Ne consegue che la seconda questione è ricevibile.

Nel merito

29

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che si può constatare che sussistono, nello Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati dal capo III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante, a norma dell’articolo 4 della Carta, per il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di tali richiedenti. In caso di risposta negativa, tale giudice chiede sulla base di quali elementi esso possa accertare l’esistenza delle suddette carenze in una fattispecie del genere.

30

Occorre rammentare che il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione europea si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto della normativa dell’Unione che li attua nonché nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta, segnatamente agli articoli 1 e 4 di quest’ultima, che sanciscono uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri ossia la dignità umana, che include segnatamente il divieto di trattamenti inumani o degradanti [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, C‑163/17, Jawo, EU:C:2019:218, punto 80, nonché del 29 febbraio 2024, C‑392/22, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), EU:C:2024:195, punto 43, e giurisprudenza ivi citata).

31

Il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di questi Stati, in particolare per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di presumere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto [sentenze del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 81 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 44).

32

Pertanto, nel contesto del sistema europeo comune di asilo, e segnatamente del regolamento Dublino III, si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545], entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo,C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 82 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 45].

33

Tuttavia, non si può escludere che tale sistema incontri, in pratica, gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussiste un rischio serio che un richiedente protezione internazionale sia, in caso di trasferimento verso detto Stato membro, trattato in modo incompatibile con i suoi diritti fondamentali [sentenze del 19 marzo 2019, Jawo,C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 83 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento),C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 46).

34

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III prevede infatti che un richiedente protezione internazionale non possa essere trasferito verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda se vi sono fondati motivi di ritenere che corra il rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti una tale protezione in detto Stato membro [sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 47). In tale ipotesi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di tale regolamento, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente diventa lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale se, dopo un ulteriore esame dei criteri sanciti al capo III di tale regolamento, accerta l’impossibilità di trasferire il richiedente in uno Stato membro designato sulla base di tali criteri o nel primo Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda (sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 86).

35

Orbene, dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III discende inequivocabilmente che solo le «carenze sistemiche» che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]» rendono impossibile il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente. Tale disposizione enuncia quindi due condizioni cumulative [v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C‑392/22, EU:C:2024:195, punti 5758].

36

La prima di tali condizioni, relativa all’esistenza di «carenze sistemiche», è soddisfatta quando le carenze in questione perdurino e riguardino, in generale, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza applicabili ai richiedenti protezione internazionale o, quanto meno, a taluni gruppi di richiedenti protezione internazionale considerati nel loro insieme [v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 59].

37

Tali carenze devono peraltro raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità, che dipende dall’insieme dei dati della causa. Tale soglia particolarmente elevata di gravità sarebbe raggiunta quando l’indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporti che una persona completamente dipendente dall’assistenza pubblica si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana. Detta soglia non può quindi comprendere situazioni che, quantunque caratterizzate da un elevato grado di precarietà o da un forte degrado delle condizioni di vita dell’interessato, non implichino un’estrema deprivazione materiale che ponga detto soggetto in una situazione di gravità tale da poter essere equiparata a un trattamento inumano o degradante (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo,C‑163/17, EU:C:2019:218, punti da 91 a 93, nonché ordinanza del 13 novembre 2019, Hamed e Omar, C‑540/17 e C‑541/17, EU:C:2019:964, punto 39).

38

La seconda condizione, relativa all’esistenza di un rischio di un siffatto trattamento, è quindi soddisfatta qualora tali carenze sistemiche comportino un rischio, per l’interessato, di essere esposto a trattamenti contrari all’articolo 4 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 62].

39

Per quanto riguarda la valutazione di tali condizioni da parte del giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando tale giudice dispone di elementi prodotti dall’interessato per dimostrare l’esistenza di un simile rischio, detto giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, nonché alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, se siano soddisfatte le due condizioni enunciate all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 90, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 136]. Inoltre, tale giudice deve anche prendere in considerazione, di propria iniziativa, le informazioni pertinenti di cui è a conoscenza al fine di decidere sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III [v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 77].

40

Da tale giurisprudenza discende che, come rilevato dalla Commissione europea e da tutti i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, l’esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, che espongono il richiedente a un rischio serio di un trattamento inumano o degradante, non può essere presunta per il solo fatto che lo Stato membro competente abbia annunciato, unilateralmente e in violazione degli obblighi ad esso incombenti nell’ambito del sistema europeo comune di asilo, la sospensione di tutti i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso il suo territorio e, quindi, delle procedure di presa e di ripresa in carico di tali richiedenti. Al contrario, l’esistenza di siffatte carenze sistemiche e di un siffatto rischio può essere accertata solo al termine di un’analisi concreta, fondata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.

41

Questa interpretazione è corroborata dagli obiettivi del regolamento Dublino III, che mira in particolare a stabilire un metodo chiaro e operativo per determinare lo Stato membro competente e a prevenire i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri [sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 141 nonché giurisprudenza ivi citata].

42

Orbene, lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento, dal momento che una siffatta possibilità porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento. Inoltre, ritenere che si possa dedurre da un siffatto annuncio unilaterale che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino un rischio serio di un trattamento inumano o degradante, al punto da impedire tutti i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso lo Stato membro competente e da comportare un trasferimento della competenza da tale Stato membro verso lo Stato membro del movimento secondario, potrebbe incoraggiare tali movimenti incentivando i richiedenti a proseguire la loro rotta migratoria verso un altro Stato membro che sembrerebbe offrire loro condizioni più favorevoli.

43

Pertanto, la circostanza che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri stabiliti dal capo III del regolamento Dublino III abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale non è idonea, di per sé, a giustificare l’accertamento, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in tale Stato membro, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta.

44

Di conseguenza, anche in un caso del genere, spetta al giudice investito del ricorso avverso una decisione di trasferimento procedere alla valutazione dell’esistenza di tali carenze sistemiche e del rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta, alle condizioni specificate dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 35 a 39 della presente sentenza.

45

A tal riguardo, tenuto conto dei quesiti del giudice del rinvio, occorre aggiungere che, sebbene tale valutazione, che deve essere fondata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, comporti necessariamente un aspetto prospettico, in quanto spetta al giudice competente esaminare i rischi corsi dall’individuo interessato al momento stesso del trasferimento, durante la procedura di asilo o al termine di quest’ultima [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 88, nonché del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 135], essa non è né impossibile né puramente ipotetica.

46

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte si evince che il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento può, ai fini di tale valutazione, prendere in considerazione tutti i documenti disponibili, quali, se del caso, le relazioni regolari e concordanti di organizzazioni non governative internazionali che attestano le difficoltà pratiche poste dall’applicazione del sistema europeo comune di asilo nello Stato membro interessato, i documenti emessi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché i documenti e gli scambi di informazioni intervenuti nell’ambito dell’attuazione del sistema istituito dal regolamento Dublino III (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 9091), in modo da poter stabilire l’esistenza di tali carenze sistemiche e del rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

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Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che:

non può essere constatato che sussistono, nello Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati dal capo III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta, per il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di detti richiedenti;

una constatazione del genere può essere effettuata solo in esito ad un’analisi di tutti i dati pertinenti sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

non può essere constatato che sussistono, nello Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati dal capo III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di detti richiedenti.

 

Una constatazione del genere può essere effettuata solo in esito ad un’analisi di tutti i dati pertinenti sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.