CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 12 dicembre 2024 ( 1 )
Causa C‑324/23 [Myszak] ( i )
OF,
EI,
RI
contro
M.K., curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., già Getin Noble Bank S.A.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato ad una valuta estera – Domanda di un consumatore diretta all’accertamento della nullità del contratto – Istanza per l’adozione di un provvedimento provvisorio di sospensione dell’esecuzione del contratto – Provvedimenti provvisori – Direttiva 2014/59/UE – Direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (BRRD) – Banca soggetta a risoluzione – Articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g) – Principi generali che disciplinano la risoluzione – Principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva»
|
1. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 2 ), nonché dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), e dell’articolo 70, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59/UE ( 3 ), che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (in prosieguo: gli «enti»). |
|
2. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di un procedimento tra OF, EI e RI (in prosieguo: gli «attori»), da un lato, e M.K., il curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., dall’altro. Gli attori, che sono consumatori, hanno stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero (CHF) e a tutt’oggi non hanno rimborsato tutte le rate concordate. Essi hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso volto ad accertare la nullità del contratto in questione per il motivo che quest’ultimo conteneva clausole abusive. Mentre detti procedimenti erano pendenti, la Getin Noble Bank è stata sottoposta a risoluzione. |
|
3. |
Gli attori hanno quindi presentato un’istanza per l’adozione di provvedimenti provvisori, diretta a ottenere la sospensione dei loro obblighi per la durata del procedimento di merito. Tali misure sono qualificate dal diritto nazionale come provvedimenti cautelari, con cui gli attori mirano a ottenere la sospensione del loro obbligo di rimborsare le rate mensili del mutuo nel corso di detto procedimento finché il giudizio principale è pendente dinanzi al giudice adito ( 4 ). |
|
4. |
Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia possibile limitare la tutela spettante ai consumatori in forza della direttiva 93/13 qualora la banca interessata sia sottoposta a una procedura di risoluzione disciplinata dalla direttiva 2014/59. Pertanto, nella presente causa la Corte è chiamata a cercare un equilibrio tra gli effetti delle due direttive di cui trattasi. |
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 93/13
|
5. |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
|
6. |
L’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
2. Direttiva 2014/59
|
7. |
I considerando 3, 5, 10, 31, 48, 50, 51, 60 e 69 sono pertinenti ai fini delle presenti conclusioni. |
|
8. |
L’articolo 34 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Principi generali che disciplinano la risoluzione», al paragrafo 1, lettere b) e g), enuncia quanto segue: «Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti: (…)
(…)
|
|
9. |
L’articolo 37 della direttiva 2014/59, intitolato «Principi generali degli strumenti di risoluzione», stabilisce, ai paragrafi 1 e 3, lettera b), che le autorità di risoluzione devono disporre dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione, tra cui lo strumento dell’ente-ponte. L’articolo 37, paragrafo 6, della medesima direttiva prevede che gli enti da cui è avvenuta la cessione delle attività debbano essere liquidati in tempi ragionevoli con procedura ordinaria di insolvenza, tenuto conto della necessaria continuità dei servizi essenziali. |
|
10. |
L’articolo 70 della direttiva 2014/59, intitolato «Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia», al paragrafo 1, è così formulato: «Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività». |
|
11. |
L’articolo 73 della direttiva 2014/59 stabilisce norme per il trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione della crisi fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, l’articolo 74 di tale direttiva impone agli Stati membri di provvedere a che una persona indipendente effettui una valutazione. Ai sensi dell’articolo 75 della direttiva 2014/59 gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 della medesima direttiva emerga che qualsiasi azionista o creditore ha subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione. |
B. Diritto polacco
1. Codice civile
|
12. |
Ai sensi dell’articolo 3851, paragrafo 1, dell’ustawa – kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 ( 5 ), nella versione consolidata ( 6 ) (in prosieguo: il «codice civile»), le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti ed obblighi in modo contrario agli usi, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali illecite). |
2. Codice di procedura civile
|
13. |
Ai sensi dell’articolo 7301 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile) del 17 novembre 1964 ( 7 ), nella versione consolidata ( 8 ) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»): «1. Un provvedimento cautelare può essere richiesto da qualsiasi parte o soggetto intervenuto nel procedimento, a condizione che dimostri il proprio diritto e il proprio interesse giuridico a ottenere tale provvedimento cautelare. 2. L’interesse giuridico alla concessione di un provvedimento cautelare sussiste quando, in assenza della sua concessione, l’esecuzione della decisione giudiziaria emessa nella causa diverrebbe impossibile o sarebbe gravemente ostacolata o, comunque, sarebbe reso in altro modo impossibile o sarebbe ostacolato il conseguimento dello scopo del procedimento in questione. (…) 3. Nella scelta del provvedimento cautelare il giudice tiene in considerazione gli interessi delle parti e dei soggetti intervenuti, in modo che sia garantita all’avente diritto una tutela giuridica adeguata e non sia imposto al debitore un onere superiore al necessario». |
|
14. |
Secondo il giudice del rinvio, gli articoli 731 e 7552, paragrafo 1, del codice di procedura civile sono altresì rilevanti per il procedimento principale. |
3. Legge relativa al Fondo bancario di garanzia
|
15. |
L’articolo 135, paragrafi 1 e 4, dell’ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( 9 ) (legge del 10 giugno 2016, che disciplina il Fondo bancario di garanzia, il sistema di garanzia dei depositi e la risoluzione coatta; in prosieguo: la «legge relativa al Fondo bancario di garanzia») così dispone: «1. Non vi è luogo a statuire su un procedimento di esecuzione o cautelare in relazione alle attività di un ente soggetto a risoluzione che siano stati avviati prima che la risoluzione coatta abbia avuto inizio. (…) 4. Nell’ipotesi in cui la procedura di risoluzione coatta sia in corso, non è consentito avviare il procedimento di esecuzione o cautelare nei confronti di un ente soggetto a risoluzione». |
|
16. |
Ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, della medesima legge, il Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Fondo bancario di garanzia, Polonia) può sospendere il diritto di escutere le garanzie in relazione alle attività di un ente soggetto a risoluzione al più tardi fino alla conclusione del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’avviso da esso emesso in relazione alla sospensione di tale diritto. |
4. Legge sulle procedure di insolvenza
|
17. |
L’articolo 146, paragrafo 1, dell’ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (legge del 28 febbraio 2003 che disciplina le procedure di insolvenza; in prosieguo: la «legge sulle procedure di insolvenza») ( 10 ) prevede che il procedimento di esecuzione sui beni della massa fallimentare sia automaticamente sospeso al momento della dichiarazione di fallimento e si concluda quando la sentenza dichiarativa di fallimento sia divenuta vincolante. Ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, le somme non distribuite dal procedimento sospeso devono essere destinate alla massa fallimentare. Ai sensi del paragrafo 3, l’esecuzione successiva alla dichiarazione è vietata, ad eccezione di specifici crediti alimentari o pensionistici. |
II. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
|
18. |
OF e i suoi genitori, RI e EI, hanno concluso, nel 2007, con la Getin Noble Bank un contratto di mutuo ipotecario per un importo di 185375,71 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 40000) con un periodo di rimborso di 360 mesi (in prosieguo: il «contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale»). Il contratto di mutuo in parola conteneva una clausola che convertiva tale importo in franchi svizzeri (CHF) in base al tasso di cambio all’acquisto pubblicato da detta banca in una tabella. Le rate mensili, calcolate in CHF, erano rimborsabili in PLN in base al tasso di cambio alla vendita in CHF, anch’esso fissato unilateralmente da detta banca, come pubblicato nella tabella della banca in vigore alla data del pagamento della rata. |
|
19. |
Il mutuo era destinato a coprire una parte del prezzo di acquisto di un bene immobile e le spese connesse alla sottoscrizione del mutuo. Agli attori nel procedimento principale sono state fornite informazioni sull’impatto delle variazioni dei tassi di interesse e di cambio su detto contratto di mutuo sotto forma di una tabella comparativa. |
|
20. |
Il 29 settembre 2022 il Fondo bancario di garanzia, agendo ai sensi della legge relativa al Fondo bancario di garanzia, ha adottato la decisione di avvio della risoluzione coatta nei confronti della Getin Noble Bank costituendo un ente-ponte. Sulla base della suddetta decisione è stato costituito un nuovo soggetto, denominato VELO Bank SA, al quale è stata ceduta la quasi totalità dei diritti e degli obblighi della convenuta Getin Noble Bank, ad esclusione tuttavia dei diritti patrimoniali derivanti da atti di fatto, di diritto o illeciti relativi a contratti di mutuo e di prestito denominati in CHF o indicizzati al tasso di cambio del CHF, nonché dei crediti derivanti da tali diritti patrimoniali, compresi quelli costituenti oggetto di procedimenti civili e amministrativi, indipendentemente dalla data in cui gli stessi erano stati fatti valere. Secondo il giudice del rinvio, ciò significa che il patrimonio della Getin Noble Bank è costituito principalmente dai crediti derivanti dai contratti di mutuo i quali, al pari del contratto stipulato dagli attori, contengono presunte clausole abusive che possono essere contestate ex post. |
|
21. |
Dalle dichiarazioni rese ai mass media dal Fondo bancario di garanzia risulta che entro un anno sarebbe stata presentata l’istanza di fallimento e di liquidazione della Gentin Noble Bank. |
|
22. |
Gli attori hanno depositato dinanzi al giudice del rinvio l’atto di citazione e hanno chiesto l’accertamento della nullità del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale nonché la condanna al pagamento in loro favore degli importi di PLN 48352,97 e CHF 27171,82 (i quali corrispondono a circa il 95% del capitale erogato), oltre agli interessi legali di mora e alle spese di procedura. Gli attori hanno dichiarato che il contratto di mutuo conteneva clausole abusive riguardanti l’indicizzazione dell’importo del mutuo alla valuta estera. L’importo richiesto costituisce la somma dei pagamenti effettuati dagli attori. In subordine, gli attori hanno chiesto di poter mantenere in vita il contratto, dopo l’eliminazione dallo stesso delle clausole abusive. |
|
23. |
La Getin Noble Bank ha chiesto il rigetto della domanda e ha contestato il carattere abusivo delle clausole contrattuali. |
|
24. |
A seguito dell’adozione della procedura di risoluzione, gli attori hanno presentato l’istanza per ottenere la concessione di un provvedimento cautelare a tutela della domanda di accertamento della nullità del contratto, consistente nella disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti del procedimento per la durata del giudizio di merito. In particolare, essi hanno chiesto la sospensione dell’obbligo di rimborsare le rate mensili del mutuo per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e la conclusione del giudizio. Inoltre, gli attori hanno chiesto l’imposizione alla convenuta del divieto di comunicare al Biuro Informacji Gospodarczej (Ufficio di informazione economica, Polonia) le informazioni relative al mancato rimborso del mutuo da parte degli attori durante il periodo compreso tra la concessione del provvedimento cautelare e la chiusura del procedimento. |
|
25. |
Il giudice del rinvio dichiara che, nell’ambito di un procedimento volto all’adozione di provvedimenti provvisori, il giudice decide sui provvedimenti cautelari sulla base di una dimostrazione prima facie delle pretese delle parti, tenendo conto di tutti gli elementi di prova raccolti nella causa di merito. Secondo il giudice del rinvio: i) gli attori sono consumatori, ii) le clausole del contratto di mutuo di cui trattasi sono abusive in quanto impongono ai consumatori un rischio di cambio e consentono alla banca di determinare arbitrariamente la differenza di cambio ( 11 ) e iii) le modifiche apportate al contratto stipulato dalle parti non hanno avuto l’effetto di rendere valide tali clausole. |
|
26. |
Il giudice del rinvio rileva che, alla luce della giurisprudenza della Corte, deve essere possibile concedere provvedimenti provvisori che consentano di sospendere l’obbligo degli attori di pagare le rate mensili di rimborso del mutuo nella causa di merito. Tuttavia, conformemente all’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia, come interpretato dai giudici nazionali, qualora una banca sia sottoposta a risoluzione, tali giudici devono adottare una decisione di non luogo a statuire su un’istanza di provvedimenti provvisori. Secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione ignora le norme della direttiva 93/13 e priva il consumatore dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva. |
|
27. |
Inoltre, il giudice del rinvio indica che, poiché l’adozione di un provvedimento cautelare in riferimento a una pretesa come quella di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe consentita nell’ambito di una normale procedura di insolvenza, un’interpretazione dell’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia che neghi la tutela cautelare a detta pretesa, porrebbe i creditori-consumatori in una situazione di svantaggio rispetto ad analoghi consumatori presso banche sottoposte a liquidazione nell’ambito di una procedura di insolvenza. Pertanto, l’accoglimento di una siffatta interpretazione risulterebbe in contrasto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59. |
|
28. |
Date tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva 93/13], alla luce dei principi di effettività e di proporzionalità, nonché l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), e l’articolo 70, paragrafi 1 e 4, della [direttiva 2014/59], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che nei confronti di una banca sottoposta a risoluzione coatta non è ammissibile accogliere l’istanza del consumatore diretta ad ottenere l’adozione di un provvedimento provvisorio (provvedimento cautelare a tutela della domanda) consistente nella sospensione, per la durata del procedimento giurisdizionale, dell’obbligo di rimborsare le rate di capitale e di interessi previste da un contratto di mutuo, che presumibilmente verrà dichiarato nullo dal giudice in conseguenza dell’eliminazione delle clausole abusive, per il solo motivo che la banca in questione sia stata sottoposta a risoluzione coatta». |
III. Procedimento dinanzi alla Corte
|
29. |
Hanno presentato osservazioni scritte gli attori nel procedimento principale, il governo polacco e la Commissione europea. Tutte le suddette parti, al pari della convenuta nel procedimento principale, hanno esposto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 17 ottobre 2024. |
IV. Valutazione
A. Riformulazione della questione
|
30. |
Il giudice del rinvio dichiara che l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia costituisce una trasposizione errata dell’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59. |
|
31. |
A tal riguardo, come affermato dal governo polacco e dalla Commissione, risulta che l’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 è stato effettivamente recepito nell’ordinamento polacco dall’articolo 142, paragrafo 1, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia, che ha un ambito di applicazione ratione temporis diverso da quello dell’articolo 135, paragrafi 1 e 4, di detta legge. In particolare, l’articolo 135, paragrafo 1, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia ha ad oggetto procedimenti volti all’adozione di provvedimenti cautelari che sono stati avviati prima dell’inizio di una procedura di risoluzione, mentre l’articolo 135, paragrafo 4, della medesima legge riguarda istanze formulate nei confronti dell’entità soggetta a risoluzione durante il periodo di risoluzione coatta. Tuttavia, l’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 copre un periodo di tempo molto breve, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ( 12 ) fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente soggetto a risoluzione, al termine del giorno lavorativo successivo a tale pubblicazione. |
|
32. |
In ogni caso, vorrei evidenziare che nella causa C‑34/23 ( 13 ) – una causa recente che presentava circostanze di fatto simili a quelle del caso di specie – la Corte era chiamata a interpretare l’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 in relazione all’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia. Nell’ordinanza in detta causa, la Corte ha statuito che il procedimento principale verteva su un’istanza diretta a ottenere provvedimenti provvisori che manifestamente non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59. |
|
33. |
La Corte ha specificamente dichiarato che l’azione esercitata nel procedimento principale, con cui gli attori avevano chiesto la concessione di provvedimenti cautelari in relazione a un contratto di mutuo, non riguardava alcuna garanzia. La Corte ha aggiunto che un «consumatore che abbia proposto un’azione di accertamento della nullità di un contratto di mutuo ipotecario concluso con la Getin Noble Bank non ha la qualità di “creditore garantito” di tale banca a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59» ( 14 ). La Corte ha dichiarato che il procedimento principale non rientrava manifestamente nell’ambito di applicazione di detta disposizione, cosicché la questione pregiudiziale, che riguardava esclusivamente la sua interpretazione, non aveva alcun legame con l’oggetto della controversia ( 15 ). |
|
34. |
Infatti, è vero che i debitori nell’ambito di un contratto di mutuo (che possono diventare creditori se il prestito viene dichiarato nullo da un organo giurisdizionale) possono essere considerati potenziali creditori o addirittura, in ultima analisi, creditori. Tuttavia, per quanto riguarda i contratti di credito al consumo, un creditore garantito, come spiegato dalla Commissione in udienza, è un finanziatore o un creditore che ha una pretesa giuridicamente azionabile nei confronti di beni o attività del debitore. Pertanto, risulta che gli attori che non sono titolari di una pretesa giuridicamente azionabile sui beni di cui trattasi non sono «creditori garantiti» in base a detta disposizione. |
|
35. |
Nella presente causa, gli attori, che sono consumatori, chiedono parimenti l’adozione di provvedimenti cautelari in relazione a un contratto di mutuo concluso con un ente sottoposto a risoluzione. Pertanto, gli attori nel procedimento principale non possono essere considerati «creditori garantiti» più di quanto non lo fossero gli attori nella causa che ha dato luogo all’ordinanza summenzionata. Ne consegue, mutatis mutandis, che l’articolo 70, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 non ha alcun legame con l’oggetto della presente controversia. Di conseguenza, conformemente a tale recente ordinanza della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi è manifestamente irricevibile nella misura in cui verte sulla disposizione in parola. Poiché l’articolo 70, paragrafo 4, di detta direttiva fa riferimento all’esercizio di una competenza di cui al medesimo articolo, la disposizione in parola non è pertinente neppure ai fini della controversia di cui trattasi nel caso di specie. |
|
36. |
Di conseguenza, occorre riformulare la questione sollevata dal giudice del rinvio nel senso che esso chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, e in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o prassi nazionale che non consenta l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di sospendere, per la durata del procedimento giurisdizionale, l’obbligo di effettuare futuri rimborsi mensili di un mutuo, per il solo motivo che la banca convenuta sia sottoposta a una procedura di risoluzione disciplinata dalla direttiva 2014/59 ( 16 ). |
|
37. |
Poiché, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio mira a stabilire l’interazione tra le disposizioni della direttiva 2014/59 e quelle della direttiva 93/13, lette alla luce del principio di effettività, inizierò esaminando tali disposizioni per passare poi alla loro reciproca interazione. |
B. Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
|
38. |
La Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. L’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda dette somme ( 17 ). Si potrebbe affermare che, quando le banche operano in circostanze normali, la Corte ha costantemente sostenuto la tutela dei consumatori qualora essa sia in contrasto con gli interessi degli istituti finanziari, soprattutto nell’ambito di clausole contrattuali abusive ( 18 ). |
|
39. |
Nella presente causa, il giudice del rinvio ritiene che, qualora si constatasse il carattere abusivo di talune clausole del contratto di mutuo ipotecario in questione, la restante parte del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa essere mantenuta in vita dopo l’eliminazione di tali clausole e che sarà necessario dichiarare integralmente nullo il contratto. Pertanto, le presenti conclusioni si basano sul presupposto secondo cui il giudice del rinvio è sufficientemente certo della necessità di dichiarare invalido il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi, cosicché un consumatore avrebbe il diritto di chiedere alla banca il rimborso delle somme già versate in base ad esso. |
|
40. |
Per quanto riguarda il tema dell’adozione di provvedimenti provvisori, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Pertanto, le procedure in parola sono soggette all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri ( 19 ), conformemente al principio dell’autonomia procedurale degli stessi, a condizione, tuttavia, che rispettino i principi di equivalenza ed effettività ( 20 ). |
|
41. |
In particolare, per quanto riguarda il principio di effettività, occorre sottolineare che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per quanto concerne i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che vale, in particolare, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali delle azioni basate su siffatti diritti ( 21 ). Per costante giurisprudenza, il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della decisione giurisdizionale che statuirà sull’esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto dell’Unione ( 22 ). La Corte ha affermato che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli ai sensi del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto dell’Unione, quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza di tali diritti ( 23 ). In sintesi, il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori al fine di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti fatti valere sulla base del diritto dell’Unione. |
|
42. |
Peraltro, il tema della concessione di provvedimenti provvisori nell’ambito di un procedimento relativo ai diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13 è stato oggetto di varie sentenze della Corte, tra cui, recentemente, la sentenza del 15 giugno 2023, Getin Noble Bank (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito) ( 24 ), pronunciata successivamente alla domanda di rinvio pregiudiziale di cui trattasi, ma riguardante circostanze di fatto relativamente simili a quest’ultima ( 25 ). |
|
43. |
In tale causa, la Corte ha rilevato che la direttiva 93/13 osta a una normativa nazionale che non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, di emanare provvedimenti provvisori, quali la sospensione di un procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale, in quanto la normativa in parola è idonea a compromettere l’effettività della tutela voluta da detta direttiva ( 26 ). Inoltre, la Corte ha precisato che può essere necessario concedere siffatti provvedimenti, in particolare qualora sussista il rischio che il consumatore paghi, nel corso di un procedimento giurisdizionale la cui durata può essere considerevole, rate mensili per un importo più elevato di quello effettivamente dovuto se la clausola considerata dovesse essere disapplicata ( 27 ). |
|
44. |
La Corte ha dichiarato che, pertanto, la tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13, in particolare dall’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, richiede che il giudice nazionale possa concedere un provvedimento provvisorio adeguato, qualora ciò sia necessario per garantire la piena efficacia della futura decisione per quanto riguarda il carattere abusivo di clausole contrattuali ( 28 ). In particolare, la Corte ha evidenziato che la concessione di un siffatto provvedimento provvisorio risulta ancora più necessaria ove detto consumatore abbia versato alla banca interessata un importo superiore a quello della somma presa in prestito ancor prima di avere avviato un procedimento ( 29 ). La Corte ha concluso, in sostanza, che una giurisprudenza nazionale secondo la quale è negata la concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione del pagamento di rate mensili dovute in forza di un contratto di mutuo, sebbene tali misure siano necessarie per garantire la tutela accordata ai consumatori dalla direttiva 93/13, non risulta conforme al principio di effettività e, pertanto, non è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 30 ). |
|
45. |
Ne consegue che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, in particolare dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13, comporta un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, garantita altresì dall’articolo 47 della Carta, il che significa che, qualora un consumatore abbia avviato un procedimento contro una banca per ottenere la constatazione della nullità di un contratto poiché esso contiene clausole abusive, il giudice nazionale dovrebbe poter concedere, nel corso di detto procedimento, provvedimenti provvisori che sospendano l’esecuzione di un siffatto contratto di mutuo. |
|
46. |
Ciò premesso, l’articolo 47 della Carta ha effetto diretto in un caso come quello di specie ( 31 ). Poiché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dalla disposizione di cui trattasi non costituisce una prerogativa assoluta ( 32 ), spetta al giudice nazionale, nell’applicare il diritto dell’Unione, bilanciare gli interessi in gioco e adottare tutte le misure necessarie per garantire il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Per quanto riguarda gli interessi in gioco nella presente causa, il giudice del rinvio sottolinea, da un lato, l’obiettivo dell’efficacia della risoluzione e, in particolare, la stabilità finanziaria del sistema bancario e, dall’altro, la tutela giurisdizionale effettiva del consumatore. Occorre quindi esaminare gli effetti che derivano dall’applicazione della direttiva 2014/59. |
C. Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/59
|
47. |
Il giudice del rinvio afferma che, a seguito dell’avvio di una procedura di risoluzione nei confronti della Getin Noble Bank, esso non è legittimato, in forza dell’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia, a concedere provvedimenti provvisori ai consumatori. Pertanto, la questione essenziale nella presente causa è se, in sede di applicazione della direttiva 2014/59, i diritti dei consumatori possano subire limitazioni. In tale contesto, detto giudice fa riferimento, in particolare, all’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59. Prima di analizzare i principi enunciati nella disposizione in parola, occorre analizzarne l’ambito di applicazione. |
1. Ambito di applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59
a) Nozione di «azione di risoluzione», «strumenti di risoluzione» e «poteri di risoluzione» ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1 della direttiva 2014/59
|
48. |
In via preliminare, si deve rilevare che l’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 fa riferimento a tre nozioni, vale a dire «gli strumenti di risoluzione», «i poteri di risoluzione» e «l’azione di risoluzione». A mio avviso, le tre nozioni in questione non hanno lo stesso ambito di applicazione, cosicché, quando viene utilizzato lo strumento di un ente-ponte, detta disposizione può applicarsi ai poteri e alle azioni di risoluzione e quindi agli atti che riguardano l’entità residua di cui trattasi. |
|
49. |
Vorrei anzitutto osservare che l’espressione «azione di risoluzione» indica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 40, della medesima direttiva, la decisione di assoggettare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a risoluzione a norma dell’articolo 32 o 33, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione. A tal riguardo, risulta evidente che l’espressione «azione di risoluzione» comprende dunque non solo detti strumenti e poteri, ma anche la decisione di assoggettare a risoluzione un ente o un’entità, divenendo in tal modo una nozione generale che fa riferimento a diversi atti relativi alla procedura di risoluzione. |
|
50. |
In secondo luogo, l’espressione «strumento di risoluzione» prevista in detta disposizione designa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 19, della stessa direttiva, uno strumento di cui all’articolo 37, paragrafo 3, di quest’ultima, ossia lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte, lo strumento della separazione delle attività e lo strumento del bail-in. |
|
51. |
Nel caso di specie, risulta che lo strumento di risoluzione applicato fosse lo strumento dell’ente-ponte di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59 e conformemente all’articolo 40 della stessa. L’istanza volta a ottenere provvedimenti provvisori nel procedimento principale riguarda attività (un mutuo denominato in valuta estera) che sono rimaste alla Getin Noble Bank, ossia l’entità originaria (o entità residua). Per contro, essa non si riferisce alle attività trasferite all’ente-ponte, vale a dire la Velo Bank S.A., creato nell’ambito della procedura di risoluzione. |
|
52. |
Conformemente all’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2014/59, letto alla luce dei considerando 50, 60 e 69 di tale direttiva, qualora gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 3, lettere a) o b), del medesimo articolo siano applicati e usati per cedere soltanto parte delle attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione, il residuo ente o entità da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Pertanto, nella presente causa, essendo stato utilizzato lo strumento dell’ente-ponte, le attività rimaste alla Getin Noble Bank sono soggette alla procedura ordinaria di insolvenza. |
|
53. |
Il periodo successivo alla decisione di applicare lo strumento dell’ente-ponte e antecedente alla liquidazione dell’ente o dell’entità sottoposti a procedura d’insolvenza dovrebbe parimenti rientrare nella nozione di «strumenti di risoluzione», poiché l’applicazione di tale strumento determina lo status dell’entità residua nel periodo in parola. I principi stabiliti all’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59 non sono più pertinenti ai fini del mantenimento delle attività nel residuo ente o entità solo dopo l’avvio della liquidazione dello stesso con procedura ordinaria di insolvenza. |
|
54. |
In terzo luogo, l’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 fa altresì riferimento ai «poteri di risoluzione», i quali sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 20, della medesima direttiva come i poteri di cui agli articoli da 63 a 72 della stessa. |
|
55. |
Al riguardo, osservo che questi ultimi articoli comprendono un ampio ventaglio di poteri. |
|
56. |
In particolare, poiché l’articolo 63, paragrafo 1, lettera d), si riferisce al «potere di cedere a un’altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione», la nozione di «poteri di risoluzione» sembra comprendere la decisione di avviare una risoluzione coatta nei confronti della banca convenuta utilizzando una banca ponte costituita, e gli atti che riguardano l’ente soggetto a risoluzione e il residuo ente o entità prima che sia sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza. |
|
57. |
Pertanto, nei limiti in cui l’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 riguarda le «azioni di risoluzione», gli «strumenti di risoluzione» e i «poteri di risoluzione», la disposizione in parola sembra effettivamente applicarsi alla decisione iniziale con la quale le autorità nazionali decidono di assoggettare l’entità a risoluzione. Essa si applica altresì alla situazione del residuo ente o entità prima della sua liquidazione nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza, vale a dire, nel caso di specie, la Getin Noble Bank, e quindi all’esame di un’istanza di provvedimenti cautelari presentata al giudice nei confronti del residuo ente o entità di cui trattasi. |
|
58. |
Di conseguenza, ritengo che i principi generali che disciplinano la risoluzione enunciati all’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59 si applichino a una situazione in cui gli attori chiedono l’adozione di provvedimenti cautelari (provvedimenti provvisori) nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti di un’entità residua prima che essa venga liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, dal momento che tale entità residua è stata sottoposta alle azioni, agli strumenti e ai poteri di risoluzione delle autorità nazionali. |
b) Nozione di «creditore» ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59
|
59. |
È necessario stabilire se i consumatori come gli attori, che hanno avviato un procedimento per ottenere una dichiarazione di nullità del contratto di mutuo in questione a causa delle clausole contrattuali abusive ivi applicate, siano anche «creditori» ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g) della direttiva 2014/59. |
|
60. |
La nozione di «creditore» si riferisce tipicamente a qualsiasi entità o persona che sia titolare di un credito nei confronti del debitore. Poiché, nel caso di specie, i consumatori in questione chiedono la sospensione del loro obbligo di rimborsare le rate mensili future di un mutuo, essi appaiono, prima facie, debitori. Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che gli attori sono creditori potenziali in quanto il procedimento che essi hanno avviato ha un’elevata probabilità di condurre a una dichiarazione di nullità del contratto di mutuo nella sua interezza. |
|
61. |
La direttiva 2014/59 non definisce esplicitamente il tipo di obblighi che danno origine allo status di creditore e non impone dunque alcuna limitazione al riguardo. Pertanto, il termine «creditore» deve essere interpretato in modo tale da includere anche i potenziali creditori quando sono consumatori e vi è un’elevata probabilità che la loro richiesta di constatazione dell’invalidità venga accolta dal giudice nazionale ( 33 ). Detta interpretazione è in linea con gli obiettivi più ampi di garantire la protezione e un trattamento equo di tutte le parti interessate coinvolte nel processo di risoluzione, stabiliti dalla direttiva 2014/59 ( 34 ). |
|
62. |
Nella presente causa, anche se il giudice nazionale non ha ancora emesso una sentenza sulla nullità del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, la domanda di constatazione della nullità presentata dagli attori è una formale azione giudiziaria che può determinare un cambiamento di status da debitore a creditore. |
|
63. |
Di conseguenza, gli attori possono essere considerati creditori ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59, anche se il giudice non ha ancora adottato una decisione sulla validità del contratto di mutuo. A tal riguardo, occorre rilevare che spetta unicamente al giudice nazionale investito della controversia stabilire, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, se sussista, nell’ipotesi in esame, una sufficiente probabilità che il debitore divenga un siffatto creditore. Le presenti conclusioni si basano sul presupposto che i consumatori di cui trattasi siano effettivamente creditori in base alla disposizione in esame. |
2. Contenuto dei principi enunciati all’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59
|
64. |
L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 enuncia i principi generali che disciplinano la risoluzione, tra cui, in primo luogo, il principio secondo cui gli azionisti devono sopportare per primi le perdite [lettera a)] e i creditori devono sostenere le perdite dopo gli azionisti secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie [lettera b)]. In secondo luogo, l’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59 stabilisce il «no creditor worse off principle» (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato; in prosieguo: il «principio NCWO»), il quale impone che le procedure di ristrutturazione previste da tale direttiva siano condotte dalle autorità nazionali in modo tale che nessun creditore sostenga perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. Detto principio è considerato una pietra miliare dei regimi di risoluzione ( 35 ). |
a) Confronto tra risoluzione e trattamento ricevuto nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza
|
65. |
Da un lato, i principi stabiliti ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59 riguardano l’ordine in cui le perdite devono essere sopportate, vale a dire anzitutto gli azionisti, e poi i creditori. Il principio di cui trattasi dovrebbe essere letto alla luce del fondamentale principio su cui si basa la direttiva 2014/59, sancito ai considerando 5 e 50 della stessa, secondo cui i costi della risoluzione di una banca devono essere sostenuti principalmente dagli azionisti della banca e non dai creditori di quest’ultima. |
|
66. |
Dall’altro lato, il principio NCWO di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59 garantisce che le misure di risoluzione siano concepite in modo tale che i creditori siano trattati favorevolmente almeno quanto sarebbero trattati nell’ambito delle procedure nazionali di insolvenza. La sua applicazione implica un confronto tra ciò che un creditore ha ricevuto nell’ambito della risoluzione e ciò che avrebbe ricevuto in caso di procedura ordinaria di insolvenza. Il principio NCWO garantisce che il processo di risoluzione sia equo e prevedibile, mantenendo un livello di equivalenza con le procedure di insolvenza nazionali attraverso la tutela dei diritti dei creditori. Di conseguenza, il principio in parola è considerato una salvaguardia essenziale che garantisce che le azioni di risoluzione non siano per i creditori più pregiudizievoli delle procedure ordinarie di insolvenza. |
|
67. |
Tuttavia, è importante sottolineare che le procedure di insolvenza costituiscono un settore di intervento nel quale gli Stati membri possono esercitare le proprie competenze, giacché le legislazioni in materia di insolvenza non sono armonizzate a livello europeo ( 36 ). L’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59 è quindi rilevante solo ai fini della valutazione dell’equo trattamento dei creditori che si trovano in situazioni di procedure di risoluzione e di insolvenza in base alla normativa nazionale esaminata dal giudice del rinvio. |
|
68. |
Al riguardo, il giudice del rinvio ritiene che l’adozione di un provvedimento cautelare consistente nella sospensione dell’obbligo di rimborsare le rate del mutuo in base al contratto di cui trattasi nel procedimento principale possa essere ammissibile nell’ambito di una procedura di insolvenza ( 37 ). Pertanto, una misura nazionale che non ammetta l’adozione di un provvedimento cautelare in riferimento a una siffatta pretesa porrebbe i creditori-consumatori in una posizione di svantaggio rispetto ad analoghi consumatori presso banche liquidate con procedura di insolvenza. Pertanto, l’accoglimento di una siffatta interpretazione risulterebbe in contrasto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59 ( 38 ). |
|
69. |
Ai sensi della direttiva 2014/59, l’entità delle passività di una banca nei confronti dei creditori è limitata alla data della pubblicazione dell’avviso, che determina il momento in cui le pretese e gli obblighi dei creditori sono misurati ai fini della risoluzione ( 39 ). Tuttavia, il consumatore che versa somme alla banca dopo l’annuncio della risoluzione, in forza di un contratto contenente clausole abusive, subirà un aumento dell’entità delle sue perdite. Come affermato dal giudice del rinvio, nel caso di una procedura ordinaria di insolvenza, il consumatore potrebbe avvalersi di un provvedimento cautelare per sospendere l’esecuzione del contratto. |
|
70. |
Dalla legislazione nazionale in parola si evince che, in caso di risoluzione, non è possibile disporre misure esecutive o cautelari nei confronti di un ente soggetto a risoluzione ( 40 ). |
|
71. |
Di conseguenza, un consumatore che non può chiedere una siffatta misura può trovarsi in una situazione meno favorevole rispetto ai creditori di un’entità sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, dal momento che tale consumatore sarà obbligato a eseguire il contratto di mutuo senza possibilità di ottenere un provvedimento cautelare, con un conseguente aumento costante del credito del consumatore nei confronti della banca, nonostante l’adozione di una decisione di risoluzione. |
b) Meccanismo di compensazione ex post
|
72. |
Il meccanismo di compensazione previsto agli articoli da 73 a 75 della direttiva 2014/59 è cruciale per l’applicazione del principio NCWO. Esso impone di confrontare il trattamento ricevuto dai creditori nel corso dell’azione di risoluzione con quello che avrebbero ricevuto nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. A tal fine, si dovrebbe tener conto del diritto nazionale in materia d’insolvenza che sarebbe stato applicabile se nei confronti di dette entità fosse stata avviata una procedura ordinaria di insolvenza. |
|
73. |
In sostanza, l’ammontare della compensazione equivale alla perdita che i creditori hanno subito, vale a dire la differenza tra l’importo che essi hanno effettivamente recuperato nella procedura di risoluzione e l’importo che avrebbero recuperato se l’ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza ( 41 ). Pertanto, gli azionisti e i creditori che subiscono tali perdite superiori hanno diritto a una compensazione ex post ( 42 ). Un siffatto meccanismo mira a bilanciare la stabilità finanziaria e l’equità, assicurando che i creditori siano tutelati durante l’efficiente risoluzione dell’ente. |
|
74. |
In particolare, da un lato, la procedura di risoluzione istituita dalla direttiva 2014/59 è uno strumento eccezionale volto principalmente a garantire la stabilità dei mercati finanziari qualora la stessa possa essere compromessa dal dissesto di un ente transfrontaliero ( 43 ). Lo scopo della procedura di risoluzione è quello di fornire alle autorità pubbliche un insieme di strumenti che consentano loro di intervenire in modo sufficientemente precoce e rapido, al fine di garantire le funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente interessato e di ridurre gli effetti negativi del dissesto ( 44 ). Pertanto, la direttiva in parola persegue obiettivi di stabilità finanziaria più ampi, come il mantenimento della fiducia nel sistema finanziario e la prevenzione del rischio sistemico. D’altra parte, il meccanismo di compensazione previsto dagli articoli da 73 a 75 della direttiva 2014/59 prevede tutele fondamentali per i creditori garantendo che essi non siano trattati in modo iniquo durante la risoluzione di un ente in dissesto. Ne consegue che il meccanismo di compensazione summenzionato mira a stabilire un equilibrio tra la possibilità per le autorità di risolvere gli enti in dissesto nell’interesse pubblico e la salvaguardia dei legittimi interessi finanziari dei creditori. |
3. Applicazione alla presente causa
|
75. |
Qualora, a causa di una procedura di risoluzione, le attività degli attori che restano all’entità residua subiscano perdite maggiori di quelle che avrebbero subito nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare, gli attori, sulla base del principio NCWO, hanno diritto a una compensazione ex post. Tuttavia, detto meccanismo di compensazione non comporta necessariamente una tutela di carattere procedurale. Infatti, occorre rilevare che la direttiva 2014/59 non prevede disposizioni specifiche relative ai provvedimenti provvisori chiesti dai creditori nei confronti di una banca soggetta a risoluzione. Ne consegue che misure legislative, quali l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia, che riguardano la questione dei provvedimenti provvisori chiesti da creditori nell’ambito di una controversia vertente su obblighi contrattuali con l’entità residua, esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva. |
D. Ricerca di un equilibrio tra gli obiettivi di protezione dei consumatori e il procedimento di risoluzione
|
76. |
Come precedentemente spiegato ( 45 ), ai sensi della direttiva 2014/59 un creditore può ricevere una compensazione ex post qualora subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Pertanto, la questione essenziale è se il meccanismo di compensazione ex post previsto dalla direttiva di cui trattasi garantisca una tutela sufficiente al consumatore che deve effettuare pagamenti all’entità residua nel corso del procedimento nell’ambito del quale lo stesso chiede la constatazione della nullità del contratto perché esso contiene clausole abusive. |
|
77. |
Al riguardo, la sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione del Banco Popular) ( 46 ), pur dimostrando che il meccanismo di compensazione ex post può essere uno strumento utile, non esamina se tale meccanismo sia sufficiente qualora il diritto nazionale precluda la concessione di provvedimenti provvisori per sospendere i pagamenti in forza di un contratto di mutuo. Poiché l’adozione di un provvedimento provvisorio che consente la sospensione dell’esecuzione di un contratto di mutuo è una questione diversa dalla compensazione ex post, che riguarda gli aspetti sostanziali del rimborso, la sentenza in esame non è rilevante ai fini del caso di specie ( 47 ). |
|
78. |
Dalle osservazioni orali delle parti all’udienza dinanzi alla Corte risulta che l’articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia non recepisce alcuna delle disposizioni della direttiva 2014/59, bensì costituisce una disposizione che integra le norme stabilite in tale direttiva. Poiché la direttiva 2014/59 non armonizza le procedure applicabili ai provvedimenti provvisori adottati nell’ambito di un procedimento che coinvolge una banca soggetta a procedura di risoluzione, dette misure rientrano nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri. |
|
79. |
In tale contesto, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità della procedura amministrativa e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione. Tali modalità procedurali non devono, tuttavia, essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 48 ). |
|
80. |
Per quanto riguarda il principio di effettività, come ho già rilevato, l’obbligo degli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dal diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermato dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva ( 49 ), che vale, in particolare, per la definizione delle modalità procedurali delle azioni basate su siffatti diritti ( 50 ). In particolare, spetta ai giudici nazionali conferire piena effettività ai diritti derivanti dalla direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, e disapplicare una normativa o una prassi nazionale che vieti l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di sospendere i pagamenti in forza di un contratto di credito asseritamente illegittimo a causa della sussistenza di clausole abusive ( 51 ). |
|
81. |
È vero che, nella sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione del Banco Popular) ( 52 ), la Corte ha statuito che gli obiettivi consistenti nell’assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario, nonché nell’evitare un rischio sistemico costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. |
|
82. |
Ciò premesso, occorre rilevare che la causa che ha dato luogo a detta sentenza riguardava un’entità creata dopo la risoluzione, mentre la pretesa nella presente causa riguarda l’entità residua, che dev’essere liquidata. Pertanto, come sostenuto dalla Commissione all’udienza, la concessione di provvedimenti provvisori in relazione alle attività dell’entità in parola non minaccia la stabilità finanziaria del sistema bancario ( 53 ). A tal riguardo, è importante evidenziare la cronologia dei fatti di cui al procedimento principale, in base a cui la banca ponte è stata creata immediatamente dopo l’adozione della decisione di risoluzione, cosicché l’eventuale concessione, a talune categorie di debitori, di provvedimenti provvisori che consentono la sospensione dei pagamenti a tale entità residua non inciderebbe sulla solidità finanziaria dell’entità di nuova costituzione. Inoltre, è essenziale che il provvedimento provvisorio di cui trattasi non sia diretto a costituire una garanzia sulle attività esistenti della banca insolvente, ma miri unicamente a ottenere la sospensione dei futuri pagamenti del consumatore ( 54 ). |
|
83. |
La stessa distinzione si applica alle cause Novo Banco, in cui le pretese relative ai contratti erano dirette contro la banca ponte costituita dall’autorità nazionale ( 55 ). In dette cause, le azioni avviate dai consumatori non potevano essere efficaci perché avrebbero compromesso la stabilità del sistema finanziario ( 56 ), mentre, nel caso di specie, la domanda di cui trattasi riguarda pagamenti nei confronti di un’entità in forza di clausole contrattuali potenzialmente abusive quando la stessa entità è destinata, in ogni caso, a essere liquidata. Pertanto, le considerazioni pertinenti per dette cause per quanto riguarda l’obiettivo della stabilità del sistema finanziario non sono applicabili al caso di specie. |
|
84. |
Ne consegue che, come indicato dalla Commissione in udienza, nella presente causa i diritti dei consumatori non devono essere bilanciati con la stabilità finanziaria, poiché i provvedimenti provvisori di cui trattasi riguardano solo la sospensione di un aumento del credito di un consumatore nei confronti dell’entità residua e, pertanto, la stabilità finanziaria del sistema bancario non è minacciata. Una normativa o una prassi di uno Stato membro che integra le disposizioni della direttiva 2014/59 non può pregiudicare l’effettività della tutela prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce della tutela giurisdizionale effettiva sancita dall’articolo 47 della Carta, qualora i crediti riguardino siffatti provvedimenti provvisori e non costituiscano una minaccia per la stabilità finanziaria del sistema bancario ai sensi della direttiva 2014/59. |
|
85. |
Tuttavia, nella summenzionata causa C‑287/22 ( 57 ) la Corte ha dichiarato che la valutazione della necessità di concedere un siffatto provvedimento provvisorio deve essere effettuata in concreto, alla luce dell’obiettivo di garantire la piena efficacia della decisione da adottare. Pertanto, il giudice nazionale deve stabilire se la sospensione degli obblighi dei consumatori sia necessaria al fine di garantire il ripristino della loro situazione di fatto e di diritto, in particolare alla luce del rischio di dover rimborsare un importo superiore a quello della somma presa in prestito ( 58 ). Ne consegue che, in base alla direttiva 93/13, il giudice nazionale deve concedere provvedimenti provvisori consistenti nella sospensione dell’obbligo di un consumatore di effettuare pagamenti quando, in primo luogo, dispone di indizi sufficienti, per quanto riguarda il carattere abusivo di una o più clausole contrattuali, in base ai quali sia probabile che il contratto di mutuo di cui trattasi è nullo o, quanto meno, che al consumatore interessato dovrà essere riconosciuto un rimborso delle rate mensili dovute in forza di tale contratto ( 59 ). |
|
86. |
Nel caso in esame, in primo luogo, come ho già rilevato, il giudice del rinvio sembra ritenere che, a causa di una futura decisione sulle clausole abusive del contratto di mutuo in questione, l’entità residua dovrà effettivamente rimborsare le somme versate dai consumatori in forza di detto contratto. Pertanto, la condizione in parola risulta soddisfatta. |
|
87. |
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che, in detta causa, spetta al giudice nazionale stabilire, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se la sospensione dell’obbligo di tale consumatore di pagare tali rate mensili per la durata del procedimento di cui trattasi sia necessaria al fine di garantire il ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di detto consumatore in assenza di tale o di tali clausole. Pertanto, lo stesso giudice potrà tener conto, in particolare, della situazione finanziaria dello stesso consumatore e del rischio che quest’ultimo corra di dover rimborsare alla banca interessata un importo superiore a quello della somma che ha preso in prestito presso quest’ultima ( 60 ). |
|
88. |
Nella presente causa, il giudice del rinvio ha spiegato che i consumatori rimborseranno presto (o hanno già rimborsato) all’entità residua un importo superiore al capitale erogato. Il giudice del rinvio teme quindi che, a causa della procedura di insolvenza alla quale la Getin Noble Bank è sottoposta successivamente alla decisione di risoluzione, i consumatori non saranno in grado di recuperare le somme versate a tale banca, che possono essere superiori alle attività da distribuire tra i creditori. Se ciò si concretizza, fatta salva una verifica finale da parte del giudice del rinvio, la piena efficacia di una decisione che constata il carattere abusivo di talune clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale non può essere garantita. Anche la seconda condizione risulta pertanto soddisfatta. Di conseguenza, l’articolo 3851 del codice civile, che attua la direttiva 93/13 nell’ordinamento polacco, dovrebbe essere interpretato in modo da garantire al massimo il raggiungimento effettivo degli obiettivi della medesima direttiva. In linea di principio, in forza della direttiva 93/13 il giudice del rinvio, fatta salva una verifica finale, dovrebbe disporre provvedimenti provvisori nella presente causa. |
|
89. |
A tal riguardo, in udienza, la Commissione ha sostenuto che, poiché l’entità in questione era soggetta a risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59, i provvedimenti provvisori ammessi dovrebbero essere limitati unicamente ai provvedimenti cautelari in riferimento a pretese che riguardano le rate mensili relative agli interessi sul mutuo, ma non agli obblighi contrattuali del consumatore di rimborsare dette rate sull’importo del capitale preso in prestito. |
|
90. |
In tale contesto, è importante prendere atto del rischio che i consumatori debbano rimborsare alla banca interessata un importo superiore a quello che hanno preso in prestito dalla banca sottoposta a risoluzione, oggetto di valutazione da parte delle autorità di risoluzione. Pertanto, ai fini dell’effettività della risoluzione attuata ai sensi della direttiva 2014/59, si può ipotizzare che il capitale preso a prestito sia rimborsato in rate mensili mentre il procedimento è ancora in corso. Ciò premesso, il pagamento di interessi da parte del consumatore dovrebbe, in ogni caso, essere sospeso al fine di evitare che il consumatore versi un importo eccessivo all’entità residua destinata ad essere liquidata. In sintesi, i provvedimenti provvisori dovrebbero essere limitati all’importo superiore al capitale dell’importo preso a prestito. |
V. Conclusione
|
91. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) come segue: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, letti alla luce del principio di effettività e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o prassi nazionale che non consenta l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di sospendere, per la durata del procedimento giurisdizionale, per il solo motivo che la banca convenuta è sottoposta a una procedura di risoluzione, l’obbligo contrattuale di un consumatore di rimborsare le rate mensili di un mutuo superiori all’importo del capitale preso a prestito dal consumatore, nella misura in cui i provvedimenti provvisori corrispondano alle rate mensili relative agli interessi sul mutuo e a condizione che il mutuo sia stato mantenuto presso l’entità residua dopo l’adozione della decisione di risoluzione. |
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
( 2 ) GU 1993, L 95, pag. 29.
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), altresì nota come la «Bank Recovery and Resolution Directive» (direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi) o «BRRD».
( 4 ) La tempistica esatta degli atti in questione non è indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Getin Noble Bank è stata inizialmente oggetto di una decisione di risoluzione e successivamente sottoposta a una procedura di insolvenza. Le parti hanno confermato, in udienza, che l’istanza di adozione di provvedimenti provvisori è stata presentata tra le due procedure.
( 5 ) Dz. U. n. 16, posizione 93.
( 6 ) Dz. U. del 2020, posizione 1740.
( 7 ) Dz. U. n. 43, posizione 296.
( 8 ) Dz. U. del 2021, posizione 1805.
( 9 ) Dz. U. del 2016, posizione 996.
( 10 ) Dz. U. del 2022, posizione 1520, versione consolidata del 9 giugno 2022.
( 11 ) Le condizioni contrattuali in questione sono simili a quelle del contratto analizzato nella sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819).
( 12 ) Pubblicazione effettuata ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59.
( 13 ) Ordinanza del 20 febbraio 2024, Getin Noble Bank (C‑34/23, EU:C:2024:203).
( 14 ) Ibidem, punto 32.
( 15 ) Ibidem, punto 33.
( 16 ) La questione riformulata non include il principio di proporzionalità, che non sembra pertinente ai fini della presente analisi. V., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Getin Noble Bank (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito) (C‑287/22, EU:C:2023:491), che conteneva parimenti un riferimento ad «effettività e proporzionalità».
( 17 ) V. sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 61 e 62).
( 18 ) V., ad esempio, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/13, EU:C:2012:349); del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164); del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282); del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13, EU:C:2015:21), e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia (C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250).
( 19 ) V. sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (Azione per il pagamento degli onorari di avvocato) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punto 53 e giurisprudenza citata).
( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 57 e giurisprudenza citata).
( 21 ) Sentenze del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 54 e giurisprudenza citata), e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance (da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 29).
( 22 ) Sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 107), e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 297), che menziona la sentenza del 19 giugno 1990, Factortame e a. (C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 21).
( 23 ) Sentenza del 13 marzo 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 77 e dispositivo, punto 2).
( 24 ) C‑287/22, EU:C:2023:491.
( 25 ) La Corte ha statuito su detta causa il 15 giugno 2023, vale a dire dopo la decisione del giudice di sottoporre la questione pregiudiziale nella presente causa il 26 ottobre 2022.
( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Getin Noble Bank (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito) (C‑287/22, EU:C:2023:491, punto 41 e giurisprudenza citata).
( 27 ) Ibidem, punto 42 e giurisprudenza citata.
( 28 ) Ibidem, punto 43.
( 29 ) Ibidem, punto 52.
( 30 ) Ibidem, punto 55.
( 31 ) V., per analogia, sentenze dell’8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore) (C‑873/19, EU:C:2022:857), nel settore del diritto ambientale, e del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) (C‑715/20, EU:C:2024:139), nel settore dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e del principio di non discriminazione.
( 32 ) Sentenza del 5 settembre 2024, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular II) (C‑775/22, C‑779/22 e C‑794/22, EU:C:2024:679, punto 80 e giurisprudenza citata).
( 33 ) A tal riguardo, concordo con l’argomento dedotto in udienza dagli attori, secondo cui la qualità di creditore deriva dall’effetto restitutorio che potrebbe derivare dalla futura decisione del giudice nazionale e, pertanto, dall’effettività della tutela garantita dalla direttiva 93/13.
( 34 ) V. considerando 5, 10, 31 e 48 della direttiva 2014/59, che corroborano l’interpretazione secondo cui detta direttiva mira a garantire la protezione e un equo trattamento di tutte le parti interessate, riducendo al minimo la necessità di un intervento finanziario pubblico.
( 35 ) Gortsos, C.V., «Banking Resolution: The EU Framework Governing the Resolution of Credit Institutions», in F. Amtenbrink, C. Herrmann e R. Repasi (ed.), The EU Law of Economic and Monetary Union, New York, 2020, ed. online, Oxford Academic, https://doi.org/10.1093/oso/9780198793748.003.0046, consultato il 7 novembre 2024.
( 36 ) Ad oggi, i soli atti nel settore in questione sono il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19), che riguarda principalmente il tema del diritto internazionale privato in situazioni relative alle procedure di insolvenza transfrontaliere, e la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18), avente ad oggetto la ristrutturazione societaria preventiva.
( 37 ) Occorre rilevare che, all’udienza tenutasi dinanzi alla Corte, le parti non concordavano riguardo all’ammissibilità della concessione di provvedimenti provvisori in forza del diritto nazionale. Dalle memorie delle parti risulta che si deve distinguere tra l’adozione di provvedimenti provvisori per quanto riguarda le attività di una banca soggetta a una procedura d’insolvenza, che sembra essere vietata, e, l’adozione di provvedimenti provvisori per quanto riguarda il rimborso del mutuo, che sembra essere ammessa.
( 38 ) Al riguardo, benché la domanda di pronuncia pregiudiziale non spieghi la rilevanza dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59, menzionandolo però nella questione pregiudiziale, includerò detta disposizione nella mia analisi. È infatti possibile dedurre che, poiché essa fissa l’ordine in cui i creditori devono sopportare le perdite, detto giudice nutre dubbi quanto agli effetti di un eventuale rigetto della domanda degli attori, che sono consumatori, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia.
( 39 ) V. articolo 69, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 e articolo 83, paragrafo 4, della stessa, secondo cui l’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione.
( 40 ) V. articolo 135, paragrafi 1 e 4, della legge relativa al Fondo bancario di garanzia.
( 41 ) Il principio della compensazione dell’azionista e dei creditori dovrebbe essere letto alla luce dei considerando 50 e 51 della direttiva 2014/59. In particolare, il considerando 50 della stessa afferma che gli azionisti e i creditori dovrebbero avere il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro della procedura di liquidazione, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l’ente fosse stato integralmente liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
( 42 ) L’articolo 73, lettera a), della direttiva 2014/59 impone agli Stati membri di assicurare che, in caso di cessione parziale di attività e passività a un ente-ponte, i creditori i cui crediti restano alla banca insolvente «ricev[ano], a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza». Ai creditori interessati viene pertanto garantita una compensazione per la perdita che essi subiscono a seguito della cessione di beni potenzialmente di valore al di fuori dalla massa fallimentare. Conformemente all’articolo 75 e all’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/59, qualsiasi perdita sarà pagata tramite i meccanismi di finanziamento della risoluzione. I meccanismi di finanziamento della risoluzione sono finanziati dagli enti sotto la vigilanza delle autorità di risoluzione.
( 43 ) V. considerando 3 della direttiva 2014/59.
( 44 ) V. considerando 5 della direttiva 2014/59.
( 45 ) V. paragrafi da 72 a 74 delle presenti conclusioni.
( 46 ) C‑410/20, EU:C:2022:351.
( 47 ) V., per analogia, presa di posizione dell’avvocato generale Wahl nella causa Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2110, paragrafo 53), in cui lo stesso ha contrapposto mezzi di impugnazione e aspetti sostanziali.
( 48 ) Sentenze del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute (C‑61/14, EU:C:2015:655, punto 46), e del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 58).
( 49 ) V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.
( 50 ) V., per analogia, a proposito della direttiva 93/13, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 54 e giurisprudenza citata). V., altresì, le mie conclusioni nella causa Všeobecná úverová banka (C‑598/21, EU:C:2023:22, paragrafi 97 e segg.).
( 51 ) V. paragrafi 41 e segg. delle presenti conclusioni.
( 52 ) C‑410/20, UE:C:2022:351.
( 53 ) Inoltre, la causa in esame non riguarda né un’azione di responsabilità nei confronti di un ente soggetto a risoluzione né un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni in base al diritto nazionale. Pertanto, la causa in parola non riguarda la concessione di provvedimenti provvisori diretti a sospendere l’esecuzione di un contratto, vale a dire una misura procedurale destinata a salvaguardare la tutela giurisdizionale effettiva di un singolo.
( 54 ) Il giudice del rinvio ha spiegato che la «[i]l provvedimento cautelare riguarderebbe una pretesa non pecuniaria azionata per ottenere l’accertamento della nullità del contratto e l’azione in parola non produrrebbe effetti patrimoniali diretti nei confronti del debitore fallito», aggiungendo al contempo che tale «provvedimento cautelare non costituirebbe una garanzia sul patrimonio del soggetto dichiarato insolvente ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 3, della legge relativa alle procedure d’insolvenza».
( 55 ) V. sentenza del 5 settembre 2024, Novo Banco e a. (da C‑498/22 a C‑500/22, EU:C:2024:686, punto 24). Per quanto riguarda la causa C‑500/22, la Corte ha evidenziato che la pretesa in questione nel procedimento principale/in tale causa derivava da un contratto di vendita non stipulato con l’entità residua, ma con la nuova entità, ossia Novo Banco, e riguardava un’obbligazione che, alla data di conclusione del contratto, faceva parte delle attività e passività di Novo Banco.
( 56 ) V., in particolare, punti 142 e 143 di tale sentenza.
( 57 ) Sentenza del 15 giugno 2023, Getin Noble Bank (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito) (C‑287/22, EU:C:2023:491, punto 59).
( 58 ) Ibidem.
( 59 ) Ibidem.
( 60 ) Ibidem.