SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 dicembre 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Direttiva 2005/14/CE – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria – Periodo transitorio – Norma nuova applicabile immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente – Situazione acquisita anteriormente all’entrata in vigore di una norma dell’Unione di diritto sostanziale – Normativa nazionale che esclude i contratti di assicurazione conclusi prima dell’11 dicembre 2009 dall’obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria»
Nella causa C‑428/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con decisione del 28 agosto 2020, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2020, nel procedimento
A.K.
contro
Skarb Państwa,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per A.K., da I. Kwiecień, adwokat; |
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per lo Skarb Państwa, da J. Zasada e L. Jurek; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann ed E. Lankenau, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe, B. Sasinowska e S.L. Kalėda, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «seconda direttiva 84/5»). |
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Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A.K. e lo Skarb Państwa (Erario dello Stato, Polonia), in merito a una richiesta di risarcimento del danno asseritamente causato dall’errata trasposizione della direttiva 2005/14 nell’ordinamento giuridico polacco. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Seconda direttiva 84/5
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3 |
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5 prevedeva quanto segue: «1. L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1)] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone. 2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:
Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione ed indicano la durata del periodo transitorio. Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva [2005/14], gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo». |
Direttiva 2005/14
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I considerando 1 e 10 della direttiva 2005/14 così recitavano:
[...]
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L’articolo 6 della direttiva 2005/14, intitolato «Attuazione», prevedeva al paragrafo 1 quanto segue: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’11 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. [...]». |
Direttiva 2009/103
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6 |
La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha codificato le direttive preesistenti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione autoveicoli»), compresa la seconda direttiva 84/5, e ha, di conseguenza, abrogato queste ultime con decorrenza dal 27 ottobre 2009. Secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II della direttiva 2009/103, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 della seconda direttiva 84/5 corrispondono, rispettivamente, all’articolo 3, quarto comma, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103. |
Diritto polacco
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L’articolo 5 dell’Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (legge del 24 maggio 2007 che modifica la legge sulle assicurazioni obbligatorie, sul Fondo di garanzia delle assicurazioni e sull’Ufficio polacco degli assicuratori di autoveicoli nonché la legge sulle attività assicurative, Dz. U. n. 102, posizione 691; in prosieguo: la «legge del 24 maggio 2007») dispone quanto segue: «Nel caso di contratti di [assicurazione autoveicoli] nonché di contratti di assicurazione della responsabilità civile degli agricoltori, l’importo minimo di copertura è pari all’equivalente in zloty polacchi:
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Procedimento principale e questione pregiudiziale
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Il 12 ottobre 2010 si è verificato in Polonia un incidente stradale, che ha causato il decesso di sedici persone, tra cui G.M. e il conducente responsabile dell’incidente. Quest’ultimo aveva stipulato un’assicurazione autoveicoli in forza di un contratto che copriva il periodo compreso tra l’8 dicembre 2009 e il 7 dicembre 2010. |
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9 |
A seguito del decesso di G.M., il 2 marzo 2011 sua figlia A.K. ha presentato alla compagnia assicurativa del conducente responsabile dell’incidente una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale che ella riteneva di aver patito a causa della morte di sua madre. Nell’ambito della procedura di liquidazione del sinistro, A.K. è stata definitivamente risarcita da detta compagnia per un importo di 47000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 10175), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di PLN 5000 (circa EUR 1000), a titolo di grave deterioramento della sua situazione. La compagnia assicurativa ha informato A.K. che era stato raggiunto l’importo massimo di copertura previsto dalla polizza di assicurazione autoveicoli stipulata dal conducente responsabile dell’incidente. |
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10 |
A.K. ha proposto, dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), un ricorso contro l’Erario dello Stato, diretto ad ottenere il pagamento di un importo di PLN 78000 (circa EUR 17000), maggiorato degli interessi di mora, a titolo di risarcimento del danno causato dall’incompleta trasposizione della direttiva 2005/14 nell’ordinamento giuridico polacco. |
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Ella ha sostenuto che, qualora tale direttiva fosse stata trasposta correttamente nell’ordinamento giuridico polacco, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto aumentare l’importo minimo della garanzia prevista dal contratto di assicurazione autoveicoli in questione e, pertanto, corrisponderle un risarcimento supplementare di PLN 78000 per il danno patito a causa del decesso di G.M. Tale trasposizione errata da parte della Repubblica di Polonia l’avrebbe privata, dunque, della possibilità di ottenere detto importo, cosicché ella avrebbe patito un danno patrimoniale pari alla somma citata e di cui l’Erario dello Stato le sarebbe debitore. |
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12 |
Secondo A.K., la Repubblica di Polonia avrebbe dovuto trasporre la direttiva 2005/14 in modo tale che, a decorrere dall’11 dicembre 2009, l’importo di copertura in tutti i contratti di assicurazione autoveicoli ammontasse, nel caso di danni alle persone, almeno a EUR 2500000 per sinistro. Orbene, nell’ambito della legge del 24 maggio 2007 il legislatore nazionale avrebbe differenziato la portata della protezione delle vittime di incidenti stradali verificatisi tra l’11 dicembre 2009 e il mese di dicembre 2010, a seconda della data in cui il contratto di assicurazione è stato stipulato. Infatti, durante detto periodo sarebbero coesistiti contratti stipulati sia prima che dopo l’11 dicembre 2009 e questi ultimi contratti prevedevano un importo minimo di copertura di EUR 2500000, mentre per i primi tale importo minimo ammontava solo a EUR 1500000. |
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L’Erario dello Stato ha sostenuto che la direttiva 2005/14 è stata correttamente trasposta nell’ordinamento giuridico polacco e che tale differenza di trattamento era inerente al principio di irretroattività della legge. Esso ha altresì sottolineato che la Commissione europea aveva avviato un procedimento per inadempimento contro la Repubblica di Polonia per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 2005/14, ma che, in data 28 aprile 2016, detta istituzione aveva deciso di chiudere tale procedimento. Così facendo, la Commissione avrebbe ritenuto che il diritto dell’Unione non fosse stato violato. |
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Con sentenza del 20 marzo 2019 il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) ha respinto il ricorso di A.K. ritenendo che, nel prevedere periodi transitori autorizzati dalla seconda direttiva 84/5 per aumentare progressivamente gli importi minimi di garanzia al fine di raggiungere, in un primo tempo, la metà degli importi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva citata e successivamente, in un secondo tempo, il totale di tali importi, il legislatore nazionale l’avesse correttamente trasposta. Detto giudice ha, inoltre, affermato che l’obbligo imposto agli Stati membri di aumentare gli importi minimi di garanzia, previsto dalla direttiva 2005/14, era applicabile soltanto ai contratti stipulati dopo il termine di tali periodi transitori e che il diritto dell’Unione non esigeva di aumentare l’importo minimo della garanzia prevista nei contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima del termine di detti periodi, nemmeno per quanto riguarda i contratti la cui data di scadenza era successiva al termine dei periodi transitori citati. Tale posizione sarebbe conforme ai principi di certezza del diritto, di irretroattività della legge e di libertà contrattuale. |
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A.K. ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), sostenendo, in particolare, che erroneamente il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) ha ritenuto che la Repubblica di Polonia avesse trasposto in modo corretto la direttiva 2005/14 nel proprio ordinamento giuridico. |
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Secondo il giudice del rinvio, risulta dalla sentenza del 24 ottobre 2013, Haasová (C‑22/12, EU:C:2013:692), che l’assicurazione autoveicoli deve garantire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime, decedute, di incidenti stradali, qualora tale risarcimento sia previsto, in forza della responsabilità civile dell’assicurato, dalla normativa nazionale applicabile. Orbene, il diritto polacco prevederebbe tale risarcimento e quest’ultimo rientrerebbe nell’ambito dell’assicurazione autoveicoli. |
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17 |
Tale giudice ritiene che la circostanza che A.K. non abbia ricevuto da parte della compagnia assicurativa l’integrale risarcimento del danno subito, a causa del raggiungimento del massimale contrattuale di garanzia, le abbia arrecato un danno corrispondente alla differenza tra l’importo corrisposto e quello che ella avrebbe potuto esigere, in linea di principio, qualora detto massimale fosse stato aumentato alla luce degli importi minimi di garanzia inseriti nella seconda direttiva 84/5 dalla direttiva 2005/14. In forza del diritto polacco, conseguentemente, laddove dovesse risultare che la Repubblica di Polonia ha trasposto la direttiva 2005/14 nel suo ordinamento giuridico in modo errato, l’Erario dello Stato sarebbe tenuto a risarcire tale danno. |
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A tal proposito, dal considerando 10 di quest’ultima direttiva risulterebbe che essa mira a garantire la protezione delle vittime di incidenti stradali. Essa non conterrebbe alcuna disposizione che limiti l’obbligo di aumentare l’importo minimo di garanzia ai soli contratti di assicurazione stipulati a partire dall’11 dicembre 2009, escludendo un adeguamento nello stesso senso, a partire da tale data, dei contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima di detta data, ma rimasti in vigore dopo di essa. |
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19 |
Il giudice del rinvio ritiene che tale differenza di trattamento, in base alla data di stipulazione del contratto di assicurazione, tra queste due categorie di persone che hanno subito, nello stesso periodo, un danno derivante da un incidente stradale non è giustificata. |
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Infatti, il principio di irretroattività della legge non osterebbe a che rapporti contrattuali che erano in corso l’11 dicembre 2009 siano modificati a decorrere da tale data. Inoltre, il rispetto del principio della certezza del diritto sarebbe stato garantito dal lungo periodo di trasposizione della direttiva 2005/14 concesso agli Stati membri e dalla possibilità, per questi ultimi, di prevedere periodi transitori. In tal modo, le compagnie di assicurazione sarebbero state in grado di adeguare il livello del premio assicurativo ai nuovi importi minimi di garanzia. |
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21 |
Secondo il giudice del rinvio, se dovesse risultare che la Repubblica di Polonia ha trasposto la direttiva 2005/14 in modo incompleto e, quindi, errato, sarebbe soddisfatta la prima condizione perché sorga la responsabilità di tale Stato membro, enunciata nella sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428). Spetterebbe, quindi, a detto giudice esaminare, in un secondo tempo, se e, se del caso, in quale misura A.K. abbia subito un danno collegato da un nesso causale alla violazione dell’obbligo incombente sulla Repubblica di Polonia. |
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In tale contesto il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, conformemente all’articolo 2 della direttiva 2005/14, lo Stato membro che avesse stabilito un periodo transitorio per l’adeguamento degli importi minimi di copertura, fosse obbligato ad aumentare, entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva, gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, della [seconda direttiva 84/5]:
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Sulla questione pregiudiziale
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23 |
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri che si erano avvalsi della facoltà, prevista da tale disposizione, di stabilire un periodo transitorio erano tenuti a esigere che, a partire dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima di tale data, ma ancora in vigore a detta data, fossero conformi a quanto stabilito dal quarto comma di tale articolo 1, paragrafo 2. |
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24 |
Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In effetti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri), C‑450/18, EU:C:2019:1075, punto 25]. |
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A tal riguardo, dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della seconda direttiva 84/5 risulta che gli Stati membri potevano stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2005/14 nel loro ordinamento giuridico nazionale, vale a dire, come si ricava dall’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima direttiva, l’11 giugno 2007, entro il quale gli importi minimi di copertura dell’assicurazione autoveicoli dovevano essere adeguati agli importi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, della seconda direttiva 84/5. |
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26 |
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva, gli Stati membri dovevano, tuttavia, aumentare detti importi minimi ad almeno la metà dei livelli previsti all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, della direttiva medesima, entro 30 mesi dalla data citata, vale a dire entro l’11 dicembre 2009. |
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Tuttavia, la direttiva 2009/103 ha codificato e abrogato la seconda direttiva 84/5 con decorrenza dal 27 ottobre 2009, ossia prima dell’11 dicembre 2009, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 corrisponde, come si evince dalla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II di quest’ultima direttiva, all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5. |
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In tali circostanze occorre fornire al giudice del rinvio sia l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5, che quella dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103. |
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29 |
Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la Repubblica di Polonia si è avvalsa della facoltà di stabilire un periodo transitorio, prevista all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della seconda direttiva 84/5 e all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103. In questo contesto, la legge del 24 maggio 2007 prevede che l’obbligo di procedere all’aumento di cui al punto 26 della presente sentenza riguardi i contratti di assicurazione autoveicoli stipulati tra l’11 dicembre 2009 e il 10 giugno 2012, con esclusione, dunque, dei contratti stipulati prima dell’11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore dopo quest’ultima data. |
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30 |
A tal riguardo, occorre rilevare che né l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5, né l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 indicano espressamente se l’obbligo menzionato al punto 26 della presente sentenza riguardi o meno gli effetti futuri dei contratti stipulati prima dell’11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a detta data. |
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31 |
In questo contesto occorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce. Sebbene essa non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 22 e giurisprudenza ivi citata; del 17 ottobre 2018, Klohn, C‑167/17, EU:C:2018:833, punti 38 e 39, nonché del 15 gennaio 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, punto 50). |
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32 |
Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi (sentenza del 17 ottobre 2018, Klohn, C‑167/17, EU:C:2018:833, punto 40). |
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33 |
Inoltre, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dalla sistematica di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita una tale efficacia (sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C‑303/13 P, EU:C:2015:647, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
Dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti da 31 a 33 della presente sentenza risulta che, al fine di verificare l’applicabilità ratione temporis di una nuova norma dell’Unione a una situazione sorta in vigenza della precedente norma che essa sostituisce, occorre determinare se tale situazione abbia esaurito i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova norma, nel qual caso essa dovrebbe essere qualificata come situazione acquisita anteriormente a detta entrata in vigore, oppure se tale situazione continui a produrre i suoi effetti dopo detta entrata in vigore. |
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35 |
Occorre, pertanto, determinare se la situazione in cui un contratto di assicurazione autoveicoli è stato stipulato prima dell’11 dicembre 2009, ma era ancora in vigore a tale data, costituisca una situazione acquisita anteriormente a detta data, alla quale l’obbligo menzionato al punto 26 della presente sentenza potrebbe, quindi, applicarsi retroattivamente solo laddove, da un lato, la seconda direttiva 84/5 e la direttiva 2009/103 abbiano chiaramente disposto in questo senso e, dall’altro, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento siano, di fatto, rispettati (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, EU:C:2006:162, punto 24), oppure se si tratti, al contrario, di una situazione sorta prima della medesima data, ma i cui effetti futuri siano disciplinati dall’articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della seconda direttiva 84/5 e dall’articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2009/103 a decorrere dall’11 dicembre 2009, in conformità al principio secondo il quale le nuove norme si applicano immediatamente alle situazioni in corso. |
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36 |
Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non esaurisce i propri effetti giuridici alla data della firma di quest’ultimo, ma continua al contrario a produrre regolarmente i suoi effetti per tutta la durata di tale contratto, e che, di conseguenza, non si può ritenere che l’applicazione di una norma nuova, dall’entrata in vigore di quest’ultima, ad un contratto di lavoro stipulato anteriormente a tale entrata in vigore, incida su una situazione acquisita anteriormente a detta entrata in vigore (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, EU:C:2002:57, punto 52). |
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37 |
Lo stesso vale, a fortiori, per le situazioni in cui un contratto di assicurazione autoveicoli sia stato stipulato prima dell’11 dicembre 2009 e fosse ancora in vigore a tale data. |
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38 |
Infatti, poiché i contratti di assicurazione sono anzitutto contratti aleatori, caratterizzati dal fatto che la prestazione di una delle parti dipende da un evento incerto, che può verificarsi o meno durante la vigenza del contratto, i loro effetti giuridici perdurano fino al termine di tale vigenza. Pertanto, i rapporti giuridici creati da siffatti contratti non si esauriscono al momento della loro stipulazione. Tale momento segna solo l’inizio dell’esecuzione del contratto, che, nel caso della prestazione dell’assicurato, è spesso scaglionata nel tempo e, per quanto riguarda la prestazione dell’assicuratore, non è neppure essa immediata, poiché consiste nel risarcire le persone che abbiano subito un danno, laddove nel corso del contratto si verifichi un sinistro assicurato. |
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39 |
Orbene, l’articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della seconda direttiva 84/5 e l’articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2009/103 sono applicabili agli effetti futuri dei contratti stipulati prima dell’11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a tale data. |
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40 |
Le disposizioni citate, infatti, quando impongono agli Stati membri di aumentare gli importi minimi di garanzia dell’assicurazione autoveicoli, non escludono da tale aumento gli importi di garanzia come previsti in questi contratti. La data di stipulazione del contratto di assicurazione non costituisce, dunque, un elemento determinante a tal riguardo. Dalla formulazione delle disposizioni citate non risulta, quindi, che il legislatore dell’Unione abbia inteso derogare al principio dell’applicazione immediata delle nuove norme alle situazioni in corso. |
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41 |
Del resto, come hanno sottolineato, in sostanza, A.K. e il governo tedesco nelle loro osservazioni scritte, l’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali, perseguito dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione autoveicoli, consistente nel garantire, in particolare, che le vittime degli incidenti causati dagli autoveicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto e che è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade, C‑514/16, EU:C:2017:908, punti 32 e 33), nonché il principio generale di parità di trattamento esigono che le vittime di incidenti verificatisi a partire dall’11 dicembre 2009 non ricevano un risarcimento limitato per il sol fatto che il contratto di assicurazione è stato stipulato prima di tale data. Infatti, come risulta dal considerando 10 della direttiva 2005/14, un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. |
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42 |
Contrariamente a quanto sostengono l’Erario dello Stato e il governo polacco nelle loro osservazioni scritte, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non ostano a una siffatta interpretazione. |
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43 |
A tal riguardo, occorre osservare come il primo di tali principi esiga, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 111 e giurisprudenza ivi citata]. |
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44 |
Quale corollario del principio della certezza del diritto, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualunque soggetto che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto nascere in lui fondate aspettative [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 112 e giurisprudenza ivi citata]. |
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45 |
Nel caso di specie, da un lato, non si può sostenere che la norma stabilita dall’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5 e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 mancasse di chiarezza, di precisione o di prevedibilità nei suoi effetti. D’altro lato, occorre ricordare che la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore (sentenza del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, EU:C:2002:57, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). |
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Inoltre, come ha rilevato, in sostanza, il giudice del rinvio e come ha indicato anche il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, il principio di irretroattività della legge non osta all’applicazione dei nuovi importi minimi di copertura ai contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima dell’11 dicembre 2009 e che erano ancora in vigore a tale data, allorché tali importi e gli eventuali nuovi premi ad essi corrispondenti siano applicabili, conformemente al principio di applicazione immediata, solo al periodo che decorre dall’11 dicembre 2009. |
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47 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5 e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri che si erano avvalsi della facoltà, prevista da tali disposizioni, di stabilire un periodo transitorio erano tenuti a esigere che, a partire dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima di tale data, ma che erano ancora in vigore a detta data, fossero conformi alla norma di cui al quarto comma di tali disposizioni. |
Sulle spese
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48 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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L’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri che si erano avvalsi della facoltà, prevista da tali disposizioni, di stabilire un periodo transitorio erano tenuti a esigere che, a partire dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli stipulati prima di tale data, ma che erano ancora in vigore a detta data, fossero conformi alla norma di cui al quarto comma di tali disposizioni. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.