SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 luglio 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti regionali agli investimenti – Aiuto destinato a un grande progetto d’investimento – Aiuto in parte incompatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, TFUE – Necessità dell’aiuto – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Aiuto che supera la soglia di notifica individuale – Notifica – Portata dell’esenzione per categoria – Impugnazione incidentale – Ammissione di un intervento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità»

Nella causa C‑654/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 novembre 2017,

Bayerische Motoren Werke AG, con sede a Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher, A. Bouchagiar e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Freistaat Sachsen, rappresentato da T. Lübbig, Rechtsanwalt,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Bayerische Motoren Werke AG (in prosieguo: la «BMW») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2017, Bayerische Motoren Werk/Commissione (T‑671/14; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:599), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/632 della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA. 32009 (2011/C) (ex 2010/N), che la Repubblica federale di Germania intende concedere alla BMW per un grande progetto di investimento a Lipsia (GU 2016, L 113, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

La Commissione europea ha proposto un’impugnazione incidentale con cui chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, dell’11 maggio 2015, Bayerische Motoren Werke/Commissione (T‑671/14, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza dell’11 maggio 2015», EU:T:2015:322), con cui quest’ultimo ha accolto la domanda d’intervento presentata dal Freistaat Sachsen, nonché della decisione relativa alla ricevibilità di tale intervento e alla presa in considerazione degli argomenti addotti dal Freistaat Sachsen oltre a quelli sollevati dalla ricorrente nella sentenza impugnata.

Contesto normativo

Regolamento n. 659/1999

3

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU 2013, L 204, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»):

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

b)

“aiuti esistenti”:

(…)

ii)

gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio [dell’Unione europea];

(…)

c)

“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

(…)».

4

L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Notifica di nuovi aiuti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo [109 TFUE] o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato (…)».

5

L’articolo 7 di detto regolamento, rubricato «Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d’indagine formale», così dispone:

«(…)

2.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato [interno] non sussistono più, decide che l’aiuto è compatibile con il mercato [interno] (in seguito denominata “decisione positiva”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

(…)».

6

L’articolo 10 del regolamento n. 659/1999, rubricato «Esame, richiesta d’informazioni e ingiunzione di fornire informazioni», al paragrafo 1 così recita:

«Fatto salvo l’articolo 20, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.

La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all’articolo 20, paragrafo 2 e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell’esame».

Regolamento (CE) n. 800/2008

7

I considerando da 2 a 4 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato [interno] in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3), al quale è succeduto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli [107 TFUE e 108 TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1), sono così formulati:

«(2)

La Commissione ha applicato gli articoli [107] e [108] [TFUE] in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle [piccole e medie imprese (PMI)] (…)

(3)

La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell’applicazione degli articoli [107] e [108] [TFUE] nell’ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all’occupazione, degli aiuti per la tutela dell’ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l’innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese (…).

(4)

Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni poste dai regolamenti (…). Per semplificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, è opportuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti summenzionati. È necessario che detta semplificazione si basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armonizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al capo I del presente regolamento. (…)

(…)

(7)

Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE] non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all’obbligo di notifica enunciato all’articolo [108], paragrafo 3, [TFUE]. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici».

8

L’articolo 3 del regolamento n. 800/2008, rubricato «Condizioni per l’esenzione», contenuto nel capo I dello stesso regolamento, a sua volta rubricato «Disposizioni comuni», così dispone:

«1.   I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 3, [TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108], paragrafo 3, [TFUE], purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 3, [TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo [108], paragrafo 3, [TFUE], purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 3, [TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108], paragrafo 3, [TFUE], purché l’aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

9

L’articolo 6 di tale regolamento, rubricato «Soglie di notifica individuali», rientrante nel medesimo capo I, al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l’importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell’importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l’aiuto deve essere concesso».

10

L’articolo 8 di detto regolamento, rubricato «Effetto di incentivazione», così dispone:

«1.   Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

(…)

3.   Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

(…)

e)

per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all’articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

4.   Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e

(…)».

11

Contenuto nel capo II del regolamento n. 800/2008, rubricato «Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti», l’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 3, [TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108], paragrafo 3, [TFUE], purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

(…)».

Comunicazione del 2009

12

Ai sensi della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GU 2009, C 223, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2009»), in particolare:

«21.

Nel caso degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento oggetto della presente comunicazione, la Commissione svolgerà una verifica dettagliata “attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d’incentivazione per gli investimenti” (…). Obiettivo di questa valutazione dettagliata è stabilire se gli aiuti contribuiscono effettivamente a modificare il comportamento del beneficiario, inducendolo a realizzare investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione. Un’impresa può avere molti validi motivi per stabilirsi in una determinata regione, anche a prescindere dalla concessione di aiuti.

22.

Tenuto conto dell’obiettivo di equità derivante dalla politica di coesione, e nella misura in cui l’aiuto contribuisce a realizzare tale obiettivo, l’effetto di incentivazione può essere dimostrato nei seguenti due casi:

(…)

2)

l’aiuto fornisce un incentivo a scegliere di collocare un investimento già pianificato nella regione in questione invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all’ubicazione dell’investimento nella regione assistita.

(…)

25.

Nello scenario 2) lo Stato membro potrebbe dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell’ubicazione dell’investimento nella regione assistita in questione e quelli dell’ubicazione in un’altra regione. La Commissione dovrà ritenere che tali scenari comparativi siano realistici.

(…)

33.

Nello scenario 2), nel caso di un incentivo alla scelta del sito, l’aiuto sarà generalmente considerato proporzionale se corrisponde alla differenza tra i costi netti che l’azienda beneficiaria sostiene per investire nella regione assistita e i costi netti necessari per investire nella regione o nelle regioni considerate come alternativa. (…)

(…)

52.

Una volta stabilito che l’aiuto è necessario in quanto costituisce un incentivo alla realizzazione dell’investimento nella regione interessata, la Commissione metterà a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell’aiuto a finalità regionale agli investimenti destinato a un grande progetto di investimento. (…)

(…)

56.

La Commissione può decidere di autorizzare l’aiuto, subordinarne l’autorizzazione a determinate condizioni o vietarne l’esecuzione (…)».

13

Alla nota a piè di pagine relativa al punto 56 di tale comunicazione viene indicato che «[q]uando l’aiuto viene concesso a titolo di un regime di aiuti a finalità regionale esistente, tuttavia, va osservato che lo Stato membro conserva la possibilità di accordarlo fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili».

Fatti e decisione controversa

14

I fatti all’origine della controversia, quali emergono dai punti da 1 a 5 della sentenza impugnata, sono i seguenti:

«1

La ricorrente (…) è la società controllante del gruppo Bayerische Motoren Werke (…), avente quale attività principale la produzione di autoveicoli e motocicli dei marchi BMW, MINI e Rolls-Royce.

2

Il 30 novembre 2010 la Repubblica federale di Germania, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento [n. 800/2008] ha notificato un aiuto del valore nominale di EUR 49 milioni che essa aveva intenzione di concedere in forza dell’Investitionszulagengesetz 2010 (legge sugli aiuti agli investimenti), del 7 dicembre 2008, come modificata (BGBl. 2008 I, pag. 2350; in prosieguo l’“IZG”), ai fini della costruzione a Lipsia (Germania) di un sito di produzione per la fabbricazione del veicolo elettrico i3 e del veicolo ibrido ricaricabile i8 della BMW, conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 [GU 2006, C 54, pag. 13 (…)]. La notifica indicava costi d’investimento pari a EUR 392 milioni (…) e un’intensità dell’aiuto del 12,5%. Il versamento effettivo dell’aiuto era subordinato alla concessione di un’autorizzazione della Commissione europea.

3

Dopo aver ottenuto determinate informazioni aggiuntive, la Commissione ha deciso di avviare, il 13 luglio 2011, la procedura d’indagine formale in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha ottenuto, in seguito, le osservazioni della Repubblica federale di Germania al riguardo. Il13 dicembre 2011, la decisione intitolata “Aiuti di Stato – Germania – Aiuto di Stato SA.32009 (11/C) (ex 10/N) – LIP – Aiuto a favore di BMW Leipzig – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011, C 363, pag. 20). (…)

(…).

5

Il 9 luglio 2014, la Commissione ha adottato la decisione [controversa], il cui articolo 1 è così formulato:

“L’aiuto di Stato al quale la [Repubblica federale di] Germania intende dare esecuzione a favore dell’investimento d[ella ricorrente] a Lipsia ammontante a 45257273 EUR è compatibile con il mercato interno soltanto se è limitato all’importo di 17 milioni di EUR (ai prezzi del 2009); l’importo eccedente (28.257 273 EUR) è incompatibile con il mercato interno.

Di conseguenza, la [Repubblica federale di] Germania può dare esecuzione all’aiuto soltanto fino a un importo massimo di 17 milioni di EUR”».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2014 la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

16

Il 16 gennaio 2015 il Freistaat Sachsen ha presentato un’istanza d’intervento a sostegno della ricorrente.

17

Con ordinanza dell’11 maggio 2015, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha accolto tale istanza d’intervento.

18

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti

19

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno l’aiuto d’importo pari a EUR 28.257 273, corrispondente alla quota dell’aiuto di cui trattasi che eccede EUR 17 milioni o, in subordine, se e nei limiti in cui la Corte ritenga di non poter statuire allo stato degli atti, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

in subordine, annullare la decisione controversa nella parte in cui vieta e dichiara incompatibile con il mercato interno tutti gli aiuti esenti dall’obbligo di notifica ex articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, concessi nell’ambito del progetto d’investimento di cui trattasi, nei limiti in cui essi superano la somma di EUR 17 milioni, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

20

La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

21

Il Freistaat Sachsen presenta le stesse conclusioni di annullamento della ricorrente e chiede alla Corte di condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

22

Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza dell’11 maggio 2015;

annullare la decisione relativa alla ricevibilità dell’intervento e alla presa in considerazione degli argomenti esposti dall’interveniente in aggiunta a quelli addotti dalla ricorrente nella sentenza impugnata;

pronunciarsi, in qualità di giudice di primo grado, sull’istanza d’intervento e respingerla in quanto infondata; e

condannare la ricorrente alle spese.

23

La ricorrente e il Freistaat Sachsen chiedono il rigetto dell’impugnazione incidentale e la condanna della Commissione alle spese.

Sull’impugnazione incidentale

24

Con la sua impugnazione incidentale la Commissione contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di procedura, ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che reca pregiudizio ai suoi interessi, nell’avere deciso di ammettere il Freistaat Sachsen in qualità di interveniente a sostegno delle conclusioni della ricorrente, in applicazione dell’articolo 40, secondo comma, di tale Statuto. A sostengo di tale impugnazione, essa deduce tre motivi vertenti, in sostanza, sulla violazione di tale disposizione nonché su un’erronea qualificazione dei fatti.

25

La ricorrente e il Freistaat Sachsen ritengono che l’impugnazione incidentale sia irricevibile. In ogni caso, tale impugnazione sarebbe infondata.

26

Si deve rammentare che, secondo l’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, le decisioni emesse dal Tribunale possono essere oggetto d’impugnazione dinanzi alla Corte per i soli motivi di diritto e «alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea]».

27

A tal riguardo, l’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie di quest’ultimo che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura relativo a un’eccezione di incompetenza o d’irricevibilità.

28

Inoltre, l’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che può essere proposta impugnazione dinanzi a quest’ultima contro le decisioni del Tribunale che respingono un’istanza d’intervento presentata in applicazione dell’articolo 40, secondo comma, di tale Statuto, entro un termine di due settimana a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

29

Occorre constatare che la decisione con cui il Tribunale accoglie un’istanza d’intervento, presentata in applicazione di tale articolo 40, secondo comma, non rientra in nessuna di queste due disposizioni.

30

Infatti, da un lato, una siffatta decisione non definisce la controversia nel merito e non pone nemmeno termine a un incidente derivante da un’eccezione d’incompetenza o d’irricevibilità, ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, circostanza del resto non contestata dalla Commissione nella sua impugnazione incidentale.

31

Dall’altro lato, la decisione con cui il Tribunale accoglie un’istanza d’intervento non corrisponde a quella di cui all’articolo 57, primo comma, di tale Statuto, secondo cui, invece, solo il rigetto di un’istanza d’intervento può essere oggetto di un’impugnazione da parte del soggetto che ha chiesto di intervenire.

32

Da tali disposizioni emerge che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non conferisce la facoltà, a una parte del procedimento di primo grado, di adire la Corte con un’impugnazione avverso la decisione con cui il Tribunale accoglie una domanda d’intervento.

33

Ne consegue che, come riconosciuto del resto dalla Commissione, l’ordinanza dell’11 maggio 2015, con cui il Tribunale ha accolto l’istanza d’intervento presentata dal Freistaat Sachsen, in applicazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non poteva essere oggetto di un’impugnazione in via principale.

34

La Commissione sostiene, tuttavia, che la decisione del Tribunale di ammettere tale interveniente può essere oggetto di un’impugnazione incidentale, ai sensi dell’articolo 178, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, contro la sentenza impugnata che chiude il procedimento di primo grado, dal momento che l’ammissione dell’interveniente costituisce un vizio di procedura, ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, recante pregiudizio ai suoi interessi.

35

Tale argomento non può essere accolto.

36

Da un lato, l’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte richiede che le conclusioni di un’impugnazione incidentale tendano all’annullamento, totale o parziale, della «decisione del Tribunale».

37

Orbene, benché tale disposizione, a differenza dell’articolo 169, paragrafo 1, di tale regolamento, non precisi che l’annullamento cui è volta l’impugnazione deve vertere sulla decisione del Tribunale «quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa», resta il fatto che, in ogni caso, come è già stato rilevato al punto 31 della presente sentenza, la decisione con cui il Tribunale accoglie un’istanza d’intervento non costituisce una decisione che può essere oggetto di un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56, primo comma, e dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

38

Dall’altro lato, l’articolo 178, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che un’impugnazione incidentale può tendere parimenti all’annullamento di una decisione, espressa o tacita, relativa alla «ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale».

39

Orbene, la decisione con cui il Tribunale accoglie un’istanza d’intervento non incide sulla ricevibilità del ricorso principale posto che un siffatto intervento riveste un carattere accessorio rispetto a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 121, nonché ordinanza del 19 luglio 2017, Lysoform Dr. Hans Rosemann e Ecolab Deutschland/ECHA, C‑663/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:568, punto 47).

40

Da ciò risulta che il diritto dell’Unione non prevede alcuna disposizione che possa costituire una base giuridica che conferisce a una parte il diritto di adire la Corte con un’impugnazione avverso una decisione con cui il Tribunale ha accolto un’istanza d’intervento.

41

Nessuno degli argomenti addotti dalla Commissione è idoneo a mettere in discussione tale conclusione.

42

In primo luogo, quanto all’affermazione della Commissione secondo la quale l’accoglimento di un’istanza d’intervento in violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea costituisce un «errore di procedura», ai sensi dell’articolo 58, primo comma, di tale Statuto, recante pregiudizio ai suoi interessi, è sufficiente rilevare che tale ultima disposizione ha come unico scopo quello di enunciare le questioni di diritto che possono essere sollevate a sostegno di un’impugnazione e non di determinare la categoria delle decisioni che possono essere oggetto di una siffatta impugnazione, le quali sono definite all’articolo 56, primo comma, e all’articolo 57, primo comma, di detto Statuto. L’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non può quindi ampliare tale categoria di decisioni oltre quanto previsto da queste ultime disposizioni.

43

In secondo luogo, quanto all’affermazione della Commissione secondo la quale dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (C‑176/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:730), emerge che la Corte è tenuta a esaminare d’ufficio la ricevibilità di un’istanza d’intervento presentata dinanzi al Tribunale se l’interveniente presenta un’impugnazione incidentale o, come nella presente causa, deposita una comparsa in risposta all’impugnazione principale, il suo argomento è privo di fondamento.

44

Certamente, come rammentato dalla Corte al punto 18 di tale sentenza, la Corte, investita di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è tenuta a pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento e, di conseguenza, sul motivo di ordine pubblico vertente sulla violazione della condizione, posta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui un ricorrente può chiedere l’annullamento di una decisione di cui non è il destinatario solo se essa lo concerne direttamente e individualmente.

45

Pertanto, l’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente che gli conferisca la legittimità ad agire, ai sensi di tale ultima disposizione, condiziona la ricevibilità del ricorso da esso presentato dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l’annullamento di una decisione. Invece, l’accoglimento di un’istanza d’intervento presentata in applicazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, come emerge già dal punto 39 della presente sentenza, non incide sulla ricevibilità di un siffatto ricorso. Non si può quindi trarre alcuna analogia dalla giurisprudenza che discende dalla sentenza del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (C‑176/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:730).

46

In terzo luogo, quanto al tentativo della Commissione di trarre argomenti, in udienza, dalla sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia (C‑243/04 P, non pubblicata, EU:C:2005:238), nella quale la Corte ha esaminato, ai punti 33 e 34 della stessa, un motivo vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 48, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, in materia di offerta di prove tardive, è sufficiente constatare che detto motivo era diretto, in tale causa, a ottenere l’annullamento di una decisione del Tribunale ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ossia, nella fattispecie, una decisione di risoluzione della controversia nel merito.

47

Orbene, questo non è esattamente l’oggetto dell’impugnazione incidentale presentata dalla Commissione nella presente causa. Infatti, come la Commissione stessa ha indicato in modo esplicito nella sua impugnazione, quest’ultima mira a ottenere l’annullamento non della sentenza impugnata, che decide la controversia nel merito, ma unicamente della decisione con cui il Tribunale ha ammesso l’istanza d’intervento, la quale non è una «decisione», ai sensi di tale articolo 56, primo comma.

48

In quarto luogo, la Commissione afferma che l’ammissione di una domanda d’intervento in primo grado produce effetti giuridici autonomi che arrecano pregiudizio al suo status processuale nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, l’interveniente potrebbe, con i suoi argomenti, ampliare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, di modo che sia la Corte, nell’ambito di un’impugnazione, sia il Tribunale, su rinvio in caso di annullamento della sentenza impugnata, dovrebbero esaminare argomenti aggiuntivi. Inoltre, il Tribunale potrebbe sviluppare, al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale da parte della Corte, un orientamento giurisprudenziale che non rispetta le condizioni di cui all’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Peraltro, un interveniente ammesso in violazione di tale disposizione potrebbe proporre un’impugnazione contro una decisione del Tribunale.

49

A tal riguardo, occorre innanzitutto osservare che, a differenza di quanto sostiene la Commissione, l’ammissione di un’istanza d’intervento non può in alcun caso comportare la conseguenza di ampliare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.

50

Infatti, conformemente all’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, una parte che è autorizzata a intervenire in una controversia proposta dinanzi al Tribunale non può modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle conclusioni e dai motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli argomenti di un interveniente che rientrino nel quadro delineato da tali domande e conclusioni [v., in particolare, sentenze del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 114, nonché del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (CMR-15), C‑687/15, EU:C:2017:803, punto 23]. Un interveniente non è legittimato a invocare motivi nuovi, distinti da quelli invocati dal ricorrente (sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 121).

51

Inoltre, nella misura in cui, con i suoi argomenti, la Commissione afferma che l’ammissione di un’istanza d’intervento potrebbe ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui essa dispone, occorre sottolineare che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce delle garanzie contenute all’articolo 18 e all’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, non impone l’esistenza di un doppio grado di giudizio. L’essenziale, infatti, è unicamente che sia possibile esperire un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce pertanto al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio (v., segnatamente, sentenze del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, punto 69; del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 44 e del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 57).

52

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che, dinanzi al Tribunale, la Commissione è stata in grado di presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità della domanda d’intervento rispetto ai requisiti di cui all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

53

Inoltre, si deve sottolineare che, se il Tribunale avesse accolto il ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente, la Commissione sarebbe legittimata a contestare, nell’ambito dell’impugnazione, gli argomenti invocati dall’interveniente a sostegno delle conclusioni della ricorrente che il Tribunale avrebbe, eventualmente, considerato fondati.

54

Infine, è vero che a una parte ammessa a intervenire dinanzi al Tribunale, diversa da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione europea, è conferita, mediante l’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la qualità di «parte» per proporre un’impugnazione dinanzi a quest’ultima ed essa può sollevare, a tale titolo, qualsiasi motivo al fine di mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata. Da tale disposizione discende altresì che un interveniente dinanzi al Tribunale, essendo in tal modo considerato quale «parte» dinanzi a tale giudice e non più quale «interveniente», è legittimato, qualora un’impugnazione sia presentata da un’altra parte, a depositare una comparsa di risposta, in forza dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte (sentenza dell’11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, C‑390/95 P, EU:C:1999:66, punti da 20 a 22).

55

Tuttavia, occorre rilevare che ogni persona, in forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può intervenire nell’ambito di una procedura d’impugnazione se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia dinanzi alla Corte. Inoltre, conformemente all’articolo 56, secondo comma, di tale Statuto, un interveniente dinanzi al Tribunale può proporre un’impugnazione soltanto qualora dimostri che la decisione del Tribunale lo concerne direttamente. Infine, e in ogni caso, ogni parte nel procedimento d’impugnazione è legittimata, come emerge già dal punto 53 della presente sentenza, a contestare i motivi e gli argomenti invocati dinanzi al Tribunale da un interveniente che partecipa a tale procedimento.

56

Di conseguenza, l’impugnazione incidentale presentata dalla Commissione deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sull’impugnazione principale

57

Con la sua impugnazione, la ricorrente, sostenuta dal Freistaat Sachsen, deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 288 TFUE, dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 nonché del principio di non discriminazione.

Sul primo motivo

58

Con il suo primo motivo, suddiviso in quattro parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, avendo giudicato, ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata, che l’aiuto di cui trattasi non era necessario, per il solo motivo che il suo importo superava, in violazione del punto 33 della comunicazione del 2009, la differenza tra i costi netti dell’investimento nella regione assistita e quelli di un investimento in un’altra regione, senza aver verificato se tale aiuto comportasse una distorsione della concorrenza.

Sulla prima, seconda e terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

59

Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente critica il Tribunale per essersi fondato sulla presunzione secondo cui qualsiasi aiuto che non sia necessario a compensare la differenza dei costi tra un investimento nella regione assistita e un investimento in un’altra regione provoca una distorsione della concorrenza.

60

Una siffatta presunzione sarebbe tuttavia contraria all’articolo 107 TFUE, dal momento che la valutazione di un aiuto alla luce di tale disposizione richiederebbe l’esame del rischio di distorsione della concorrenza, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la determinazione delle conseguenze dell’aiuto nelle circostanze del caso di specie, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonché la ponderazione degli effetti negativi dell’aiuto e dei suoi effetti positivi. La Commissione sarebbe quindi tenuta a definire il mercato interessato e a determinare la posizione detenuta dalla ricorrente su quest’ultimo.

61

Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza della Corte.

62

Infatti, da quest’ultima e segnatamente dal punto 57 della sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272), emergerebbe che la Commissione è tenuta a esaminare se gli aiuti possano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, illustrando, nella sua decisione, le indicazioni pertinenti relative ai loro prevedibili effetti.

63

Inoltre, la Corte avrebbe dichiarato, al punto 41 della sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), che l’adozione di una comunicazione non dispensava la Commissione dall’obbligo a essa incombente, nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, di esaminare le circostanze specifiche.

64

Infine, dalla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), risulterebbe che, poiché le regole relative agli aiuti di Stato fanno parte delle regole di concorrenza previste dal trattato FUE, non sarebbe coerente rinunciare a un esame degli effetti di un aiuto nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107 TFUE, mentre tale esame è richiesto per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

65

Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo giudicato che la Commissione aveva omesso, nell’ambito del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, di esercitare i propri poteri d’indagine al fine di eliminare le incertezze riguardanti la definizione del mercato interessato e la sua posizione su quest’ultimo, e questo nonostante tali elementi avessero di per sé soli giustificato l’avvio di tale procedimento.

66

Orbene, dalla comunicazione del 2009 emergerebbe che la Commissione è tenuta a definire i mercati interessati e che, nella misura in cui eventuali quote importanti del mercato sono considerate un indicatore di una distorsione della concorrenza, la loro valutazione deve essere perfezionata nell’ambito di una valutazione dettagliata.

67

Nel caso di specie, se la Commissione avesse definito in modo corretto il mercato interessato e le quote di mercato, essa avrebbe ritenuto che gli scambi non avrebbero potuto essere alterati in misura contraria all’interesse comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e non avrebbe ritenuto necessario ridurre l’importo dell’aiuto.

68

La Commissione considera che le prime tre parti del primo motivo sono irricevibili, e afferma, in sostanza, che esse costituiscono motivi nuovi o non soddisfano i requisiti di cui al regolamento di procedura della Corte. La Commissione considera, in ogni caso, che tali parti del primo motivo sono infondate.

– Giudizio della Corte

69

Per quanto riguarda la ricevibilità delle prime tre parti del primo motivo, occorre in primo luogo ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 17 settembre 2015, Total/Commissione, C‑597/13, EU:C:2015:613, punto 22, nonché del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C‑70/16 P, EU:C:2013:1002, punto 88).

70

Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione ha errato nel contestare alla ricorrente di sollevare per la prima volta nella fase della presente impugnazione la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a sostegno delle prime tre parti del primo motivo. Infatti, anche se la ricorrente, nell’argomento sviluppato a sostegno di tale parte del primo motivo, si riferisce a tale disposizione, occorre constatare che con tale argomento la ricorrente critica senza ambiguità il Tribunale per essere incorso in una violazione non di detta disposizione, ma dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, per il fatto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe effettuato, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, un’erronea valutazione della necessità di quest’ultimo.

71

In secondo luogo, si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte discende che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. A tal riguardo, l’articolo 169, paragrafo 2, di tale regolamento richiede che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuino con precisione i punti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione (sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punti 3334 nonché giurisprudenza ivi citata).

72

Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione ha altresì erroneamente affermato che la prima e la terza parte del primo motivo non soddisfano tali requisiti. Infatti, dall’argomento sviluppato dalla ricorrente a sostegno di tale prima parte del primo motivo emerge chiaramente che quest’ultima, rinviando esplicitamente ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata, lamenta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo omesso, nell’ambito della valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi, da un lato, di esaminare se quest’ultimo potesse generare distorsioni della concorrenza sul mercato interessato e, dall’altro, di definire il mercato interessato nonché la posizione detenuta da essa medesima su quest’ultimo.

73

In terzo e ultimo luogo, quanto all’affermazione della Commissione secondo la quale la seconda parte del primo motivo è irricevibile, nei limiti in cui si basa su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, si deve constatare che le allegazioni formulate da tale istituzione, secondo le quali essa contesta alla ricorrente di dedurre un «motivo irricevibile nel merito», non consentono di capire la ragione per cui tale parte sarebbe irricevibile.

74

Ne consegue che le prime tre parti del primo motivo sono ricevibili.

75

Per quanto attiene alla fondatezza di tale parte del primo motivo, occorre ricordare che, nell’ambito dell’esame delle censure sollevate dalla ricorrente riguardo alla compatibilità, rispetto all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, dell’aiuto regionale di cui trattasi a favore di un grande progetto d’investimento, il Tribunale ha constatato, anzitutto, ai punti da 83 a 142 della sentenza impugnata, i quali non costituiscono l’oggetto della presente impugnazione, che l’effetto d’incentivazione e la proporzionalità dell’aiuto di cui trattasi, il cui importo ammontava a EUR 49 milioni, corrispondevano, conformemente, rispettivamente, ai punti 21, 22 e 25 della comunicazione del 2009 nonché al punto 33 della stessa, alla differenza tra i costi netti di un investimento a Monaco di Baviera (Germania) e quelli di un investimento a Lipsia, equivalente, nel caso di specie, come emerge segnatamente dai punti 119 e 131 di tale sentenza, a un importo pari a EUR 17 milioni.

76

Inoltre, ai punti da 143 a 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le censure sollevate dalla ricorrente in merito all’assenza di esame da parte della Commissione dell’esistenza di una distorsione della concorrenza. A tal proposito, ai punti 145 e 146 della suddetta sentenza, il Tribunale ha giudicato che, poiché la proporzionalità dell’aiuto di cui trattasi non era stata dimostrata, in applicazione del punto 33 della comunicazione del 2009, per la parte eccedente l’importo di EUR 17 milioni, la Commissione aveva potuto presumere l’effetto negativo di tale aiuto risultante da una possibile distorsione della concorrenza. Ai punti da 147 a 149 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che tale valutazione era rafforzata, segnatamente, dai punti 7 e 52 di tale comunicazione, dai quali emergeva, a suo avviso, che la Commissione doveva effettuare la ponderazione degli effetti positivi e degli effetti negativi di un aiuto di cui a detta comunicazione solo qualora essa avesse dimostrato che un aiuto era necessario a titolo d’incentivo a realizzare l’investimento nella regione considerata. Il Tribunale ne ha dedotto che non spettava alla Commissione, nel caso di specie, effettuare un’analisi economica della situazione effettiva del mercato interessato.

77

In sostanza, con gli argomenti da essa dedotti a sostegno delle prime tre parti del primo motivo, la ricorrente mira a rimettere in discussione queste ultime valutazioni, criticando il Tribunale per aver giudicato che l’aiuto in questione non rispettava il requisito di proporzionalità, quale previsto al punto 33 della comunicazione del 2009, per il solo motivo che l’importo di tale aiuto superava, in violazione di tale disposizione, la differenza tra i costi netti di un investimento nella regione assistita e quelli di un investimento in un’altra regione, senza aver dimostrato, in esito a una ponderazione degli effetti positivi e negativi di tale aiuto, che quest’ultimo avrebbe comportato una distorsione della concorrenza sul mercato interessato.

78

Occorre constatare che, con tali argomenti, la ricorrente non contesta la validità della comunicazione del 2009 rispetto alle norme del Trattato FUE, tra le quali figura, segnatamente, l’articolo 107, paragrafo 3. In particolare, si deve osservare che la ricorrente, con la presente impugnazione, non intende mettere in discussione la decisione del Tribunale di respingere in quanto irricevibili, al punto 96 della sentenza impugnata, gli argomenti da essa addotti a tal fine in primo grado.

79

In tale contesto, ai fini dell’esame del presente motivo, occorre rammentare che la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione (sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

80

A tal riguardo, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

81

Nell’esercizio di tale potere discrezionale, la Commissione può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri (sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 39).

82

Adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che essa le applicherà ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

83

Senza dubbio, come correttamente sottolineato dalla ricorrente, la Commissione non può rinunciare, attraverso l’adozione di norme di comportamento, all’esercizio del potere discrezionale che le conferisce l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Di conseguenza, l’adozione della comunicazione del 2009 non dispensa la Commissione dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

84

Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, né la ricorrente né il Freistaat Sachsen hanno sostenuto che la Repubblica federale di Germania avesse invocato circostanze specifiche che giustificassero un’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE ai fatti del caso di specie.

85

Orbene, è pacifico, nell’ambito della presente impugnazione, che il Tribunale ha correttamente statuito, ai punti da 83 a 142 della sentenza impugnata, che l’aiuto di cui trattasi non rispettava, come risulta dal punto 75 della presente sentenza, il requisito di proporzionalità, quale previsto al punto 33 della comunicazione del 2009, in quanto l’importo di tale aiuto superava la differenza tra i costi netti di un investimento a Monaco di Baviera e quelli di un investimento a Lipsia, differenza che corrispondeva, peraltro, all’importo dell’aiuto riconosciuto come necessario a titolo di effetto d’incentivazione, in applicazione dei punti 21, 22 e 25 di detta comunicazione. Infatti, come rilevato dal Tribunale ai punti 118 e 145 della sentenza impugnata, in forza del punto 29 della comunicazione «perché l’aiuto a finalità regionale sia proporzionale occorre che il suo importo e la sua intensità si limitino al minimo necessario affinché l’investimento venga realizzato nella regione assistita».

86

In tale contesto, occorre constatare che il Tribunale ha interpretato correttamente il punto 52 della comunicazione del 2009, laddove ha considerato, al punto 148 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a effettuare una ponderazione, da un lato, degli effetti positivi di tale aiuto, i quali, ai sensi dei punti da 11 a 36 di tale comunicazione, risultano dall’esame dell’effetto d’incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto, e, dall’altro, degli effetti negativi di tale aiuto, i quali implicano, dal canto loro, secondo i punti da 37 a 51 di detta comunicazione, la valutazione degli effetti prodotti da tale aiuto sulla concorrenza nel mercato interessato.

87

Certamente, dalla formulazione del punto 52 della comunicazione del 2009 emerge che, qualora la Commissione dimostri che un aiuto non è necessario «in quanto costituisce un incentivo» alla realizzazione dell’investimento nella regione interessata, essa è dispensata dal soppesare gli effetti positivi e gli effetti negativi di un aiuto regionale destinato a un grande progetto d’investimento.

88

Tuttavia, come emerge già dal punto 85 della presente sentenza, e come il Tribunale ha esso stesso rilevato, in sostanza, ai punti 108 e 128 della sentenza impugnata, senza che la ricorrente lo contesti nella presente impugnazione, la condizione relativa all’effetto d’incentivazione dell’aiuto coincide, nel caso di specie, con quella relativa alla proporzionalità dell’aiuto, dal momento che l’importo dell’aiuto di cui trattasi che si considera soddisfi quest’ultima condizione corrisponde effettivamente all’importo necessario a titolo di effetto d’incentivazione.

89

Inoltre, come sottolineato dell’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, un aiuto il cui importo eccede quanto necessario affinché un investimento sia realizzato nella regione assistita non può essere dichiarato compatibile per il solo fatto che esso non genera effetti negativi sulla concorrenza.

90

Di conseguenza, avendo constatato che l’aiuto di cui trattasi non rispettava il requisito di proporzionalità, quale previsto al punto 33 della comunicazione del 2009, il Tribunale ha potuto correttamente dedurne, al punto 146 della sentenza impugnata, che la Commissione, conformemente al punto 52 di tale comunicazione, poteva presumere, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi rispetto alle condizioni enunciate da detta comunicazione, che quest’ultimo comportava una distorsione della concorrenza nel mercato interessato.

91

Ne consegue che, per gli stessi motivi, la Commissione non era neppure tenuta, ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi rispetto a tali medesime condizioni, a definire il mercato interessato. È pertanto senza essere incorso in un errore di diritto che il Tribunale ha giudicato, al punto 149 della sentenza impugnata, che non spettava alla Commissione, ai fini di tale valutazione, determinare la posizione detenuta dalla ricorrente su tale mercato.

92

Si deve precisare che, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente, da quanto precede non risulta affatto che la Commissione sarebbe così dispensata dall’obbligo di dimostrare, al fine di qualificare una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che quest’ultima soddisfi tutte le condizioni enunciate in tale disposizione, segnatamente, che tale misura falsi o minacci di falsare la concorrenza (v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).

93

Infatti, occorre rammentare che l’esame della compatibilità di una misura nazionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, richiede, in ogni caso, che tale misura costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

94

Ne consegue che la Commissione, per constatare l’esistenza di un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, continua a essere tenuta a esaminare se la misura di cui trattasi possa falsare la concorrenza, esponendo nella sua decisione tutte le indicazioni pertinenti relative ai suoi prevedibili effetti (sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 57).

95

Si deve tuttavia rammentare che la ricorrente non deduce, a sostegno del presente motivo, come è stato rilevato al punto 70 della presente sentenza, né peraltro a sostegno del secondo motivo della sua impugnazione, nessun argomento vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

96

Di conseguenza, occorre respingere le prime tre parti del primo motivo in quanto infondate.

Sulla quarta parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

97

Con la quarta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova, avendo dichiarato che un aiuto di un importo pari a EUR 17 milioni sarebbe stato sufficiente a determinare l’adozione della decisione d’investimento. Infatti, un aiuto di un importo del genere non sarebbe stato preso in considerazione nell’ambito del processo decisionale della ricorrente, poiché la decisione riguardante la scelta del sito era stata adottata a causa della concessione di un aiuto di circa EUR 50 milioni.

98

La Commissione sostiene che la quarta parte del primo motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondata.

– Giudizio della Corte

99

Si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, lo avrebbero portato a tale snaturamento. Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., segnatamente, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 86).

100

Orbene, nel caso di specie, si deve constare che la ricorrente si limita a lamentare che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova, laddove ha considerato che un aiuto di un importo di EUR 17 milioni fosse sufficiente per incentivare la ricorrente a effettuare l’investimento di cui trattasi, senza indicare, in violazione dei requisiti rammentati al punto 71 della presente sentenza, i punti della motivazione della sentenza impugnata che sono contestati, né esporre i motivi per i quali il Tribunale avrebbe compiuto a tal riguardo accertamenti manifestamente contrastanti con il contenuto degli atti di causa o avrebbe attribuito a questi ultimi una portata che essi manifestamente non hanno.

101

Ne deriva che, con il pretesto di criticare il Tribunale per essere incorso in uno snaturamento, la ricorrente cerca in realtà di ottenere dalla Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto e degli elementi di prova, al fine di sostituirla a quella effettuata dal Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

102

Occorre, pertanto, respingere la quarta parte del primo motivo in quanto irricevibile.

103

Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

104

Con il suo secondo motivo, articolato in due parti, la ricorrente critica il Tribunale per essere incorso in vari errori di diritto laddove ha giudicato, ai punti da 165 a 181 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva correttamente limitato l’aiuto di cui trattasi a un importo inferiore alla soglia di notifica individuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

105

Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che, così facendo, il Tribunale ha reso la sentenza impugnata viziata da una violazione dell’articolo 288 TFUE nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento.

106

Per quanto attiene, in primo luogo, alla violazione dell’articolo 288 TFUE, la ricorrente lamenta che Tribunale ha permesso alla Commissione, con l’adozione della decisione controversa, di derogare al regolamento n. 800/2008, poiché la dichiarazione di compatibilità dell’aiuto di cui trattasi derivante dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento sarebbe ridotta a una mera presunzione.

107

Essa sostiene che, se è vero che la Commissione è competente per dichiarare incompatibile con il mercato interno un aiuto notificato quando l’importo di tale aiuto eccede la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, il rispetto della gerarchia delle norme osterebbe, invece, a che tale istituzione possa dichiarare incompatibile la parte di un siffatto aiuto che non eccede tale soglia. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che, con l’adozione di tale regolamento, la Commissione ha trasferito agli Stati membri la competenza per valutare la compatibilità degli aiuti il cui importo non supera detta soglia.

108

Il regolamento n. 800/2008 si baserebbe, infatti, su una valutazione globale degli effetti positivi e degli effetti negativi degli aiuti regionali, segnatamente delle eventuali distorsioni della concorrenza che tali aiuti comportano. Tale valutazione globale si tradurrebbe, all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, nella fissazione di una soglia ad altezza della quale l’obiettivo di sviluppo regionale e di coesione prevarrebbe su tali eventuali distorsioni della concorrenza. Detto regolamento avrebbe così fornito in modo vincolante chiarimenti sulla ponderazione richiesta dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE degli effetti positivi e degli effetti negativi degli aiuti regionali.

109

Ne risulterebbe che il regolamento n. 800/2008 conferisce alle imprese ammissibili il diritto a che gli aiuti concessi in conformità con tale regolamento siano considerati compatibili con il mercato interno. Pertanto, il suddetto regolamento concederebbe agli Stati membri la facoltà o di effettuare la notifica di un aiuto di un importo che eccede la soglia di notifica individuale da esso prevista, o di concedere, senza effettuare la notifica, un aiuto che non eccede tale soglia. Orbene, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata porterebbe a far perdere allo Stato membro che notifica un aiuto che eccede detta soglia il beneficio dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 800/2008, facendo rientrare il suddetto aiuto nella valutazione della Commissione. Un risultato del generale sarebbe contrario all’indicazione che figura nella nota a piè di pagina relativa al punto 56 della comunicazione del 2009, secondo la quale un aiuto potrebbe sempre essere concesso fino a concorrenza della soglia di notifica individuale.

110

Tale interpretazione sarebbe rafforzata dall’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 659/1999, che prevede la possibilità per lo Stato membro interessato di modificare la misura notificata nel corso del procedimento d’indagine formale. Lo Stato membro non potrebbe quindi essere obbligato a rinunciare alla sua notifica per poter beneficiare dell’autorizzazione a concedere un aiuto che non eccede la soglia di notifica individuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. Il considerando 7 di quest’ultimo regolamento si fonderebbe altresì sull’interdipendenza tra il procedimento di notifica individuale e l’esenzione per categoria, poiché, secondo tale considerando, nell’ambito del procedimento di notifica individuale, la Commissione è tenuta a valutare gli aiuti sulla base delle condizioni previste da detto regolamento.

111

Tale argomento sarebbe anche confermato dalla giurisprudenza relativa ai regimi di aiuto, quale emerge, in particolare, dalla sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59, punti 228229), in cui il Tribunale ha concluso che un aiuto individuale non interamente coperto da una decisione di approvazione del regime generale di aiuti di cui trattasi può essere controllato dalla Commissione solo qualora la sovvenzione concessa ecceda il massimale fissato in tale decisione.

112

Per quanto attiene, in secondo luogo, alla violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, la ricorrente sostiene che da tali disposizioni discende che un aiuto il cui importo non eccede la soglia di notifica individuale e che soddisfa le condizioni stabilite da tale regolamento è compatibile con il mercato interno. Un aiuto siffatto dovrebbe quindi essere considerato un «aiut[o] esistent[e]», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999 e, di conseguenza, non dovrebbe essere notificato alla Commissione in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

113

Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il principio di non discriminazione, dal momento che i suoi concorrenti avrebbero il diritto di esigere, in forza dell’IZG, la concessione di un aiuto che non superi la soglia di notifica individuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

114

La Commissione ritiene che il secondo motivo sia irricevibile, in quanto si tratta di un motivo nuovo. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.

Giudizio della Corte

115

Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta, sostanzialmente, al Tribunale, di non avere tenuto conto, in violazione dell’articolo 288 TFUE, della competenza degli Stati membri e di avere altresì violato l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 e il principio di non discriminazione, avendo giudicato, ai punti da 165 a 181 della sentenza impugnata, che la Commissione era legittimata a dichiarare l’incompatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno per quanto riguarda la parte dell’importo di tale aiuto che non raggiungeva la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento per gli aiuti regionali concessi a grandi progetti d’investimento.

116

Tale motivo mira così a sostenere che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto nella parte in cui essa verte sull’esame della compatibilità delle parte dell’aiuto di cui trattasi che eccede l’importo di quest’ultimo considerato conforme al requisito di proporzionalità, quale previsto al punto 33 della comunicazione del 2009, ossia un importo pari a EUR 17 milioni, fino al limite di detta soglia di notifica individuale, la quale, nel caso di specie, ammonta – circostanza pacifica tra le parti – a EUR 22,5 milioni.

117

Per quanto attiene alla ricevibilità di tale secondo motivo, occorre osservare che, certamente, come rilevato dalla Commissione, la ricorrente non ha esplicitamente dedotto, a sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale, la violazione dell’articolo 288 TFUE e quella dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008.

118

Tuttavia, dai termini dell’atto introduttivo di primo grado risulta chiaramente che, con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente, come emerge dai punti 162 e 163 della sentenza impugnata, contestava alla Commissione, con un terzo motivo invocato in via subordinata, vertente sulla «limitazione dell’importo dell’aiuto a un importo inferiore [all’importo] esente dall’obbligo di notifica», di aver violato «il regolamento n. 800/2008». La ricorrente sosteneva, a tal riguardo, che in caso di notifica, l’aiuto doveva sempre essere considerato compatibile entro il limite della soglia che fa scattare l’obbligo di notifica, dettato da tale regolamento, di modo che lo Stato membro doveva necessariamente avere la possibilità di concedere un aiuto fino a tale soglia.

119

Inoltre, secondo i termini espliciti di tale ricorso, la ricorrente sosteneva dinanzi al Tribunale che, limitando l’importo dell’aiuto a un importo inferiore alla soglia che fa scattare l’obbligo di notifica, ossia, un importo pari a EUR 17 milioni, la Commissione pregiudicava le competenze della Repubblica federale di Germania, il che avrebbe comportato, inoltre, «una discriminazione illecita (…) rispetto agli altri beneficiari di aiuti che [potevano] ottenere, in forza dell’IZG, aiuti di un importo pari a EUR 22,5 milioni esenti dall’obbligo di notifica».

120

In tali circostanze, non si può ritenere che la ricorrente, con il presente motivo d’impugnazione, sollevi un motivo nuovo, in violazione della giurisprudenza rammentata al punto 69 della presente sentenza.

121

Ne consegue che il secondo motivo è ricevibile.

122

Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, occorre ricordare che esso si fonda sulla duplice premessa secondo la quale, con l’adozione del regolamento n. 800/2008, la Commissione, in primo luogo, avrebbe trasferito agli Stati membri la competenza a valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato il cui importo non eccede la soglia di notifica individuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento e, in secondo luogo, avrebbe dichiarato siffatti aiuti, conformemente all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo, compatibili con il mercato interno qualora soddisfino tutte le condizioni da esso previste, cosicché tali aiuti sarebbero autorizzati in quanto «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999.

123

Ne conseguirebbe che, laddove un aiuto ecceda tale soglia di notifica individuale, la Commissione, nell’ambito dell’esame di una notifica individuale effettuata in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sarebbe competente unicamente, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, a valutare la compatibilità della parte di tale aiuto eccedente detta soglia. La Commissione non potrebbe, invece, nella sua decisione finale adottata a norma di tale disposizione, dichiarare incompatibile la parte dell’importo di tale aiuto che è inferiore a tale soglia, dal momento che una siffatta decisione non potrebbe derogare all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, se non violando l’articolo 288 TFUE.

124

Si deve tuttavia constatare che la duplice premessa su cui si fonda tale argomento è errata, in quanto viola allo stesso tempo il sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal trattato FUE e la portata del regolamento n. 800/2008.

125

Per quanto riguarda la prima di tali premesse, relativa alle competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri in materia di controllo degli aiuti di Stato, si deve ricordare che, come indicato dal Tribunale al punto 165 della sentenza impugnata, nell’ambito del sistema di controllo predisposto dal Trattato FUE, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione ogni misura volta a istituire o a modificare un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, di non attuare una misura siffatta, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fintantoché la suddetta istituzione non avrà adottato una decisione definitiva su detta misura (v., segnatamente, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

126

Tale obbligo incombente allo Stato membro interessato di notificare alla Commissione ogni nuovo aiuto è precisato all’articolo 2 del regolamento n. 659/1999 (sentenza del 21 luglio 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, punto 32).

127

Tuttavia, come altresì rilevato dal Tribunale ai punti da 167 a 169 della sentenza impugnata, il Consiglio è autorizzato, conformemente all’articolo 109 TFUE, a stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e a fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in quest’ultima disposizione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio abbia stabilito, conformemente all’articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, l’adozione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1), – in forza del quale è stato poi adottato il regolamento n. 800/2008 – era avvenuta in applicazione dell’articolo 94 del Trattato CE (divenuto articolo 89 CE, a sua volta divenuto articolo 109 TFUE) (v., segnatamente, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 5758 nonché giurisprudenza ivi citata).

128

Ne deriva che, come ricordato dal Tribunale al punto 170 della sentenza impugnata, nonostante l’obbligo di previa notifica di tutte le misure volte a istituire o a modificare un nuovo aiuto, che è imposto agli Stati membri in virtù dei Trattati e che costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo degli aiuti di Stato, se una misura di aiuto adottata da uno Stato membro rispetta le pertinenti condizioni previste dal regolamento n. 800/2008, tale Stato membro può avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di notifica prevista dall’articolo 3 di detto regolamento. Per contro, dal considerando 7 di detto regolamento risulta che gli aiuti di Stato che non rientrano in tale regolamento rimangono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (v., segnatamente, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

129

Nel caso di specie, è pacifico che l’aiuto di cui trattasi eccede la soglia di notifica individuale pertinente di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 e che, di conseguenza, per questo solo motivo, poiché un siffatto aiuto non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, è escluso dall’esenzione dall’obbligo di notifica individuale previsto, segnatamente, dall’articolo 3 e dall’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento (v., per analogia, sentenza del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punto 30).

130

Di conseguenza, lo Stato membro interessato era tenuto, nella presente causa, a notificare individualmente tale aiuto alla Commissione in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, notifica effettuata dalla Repubblica federale di Germania, circostanza peraltro pacifica.

131

Conformemente a tale disposizione, detto aiuto non poteva quindi essere attuato fintantoché la Commissione non avesse adottato, in applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 659/1999, una decisione finale riguardante quest’ultimo.

132

Per quanto concerne la valutazione della compatibilità di un siffatto aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, una valutazione del genere rientra, come già rilevato al punto 79 della presente sentenza, nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione.

133

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione, con l’adozione del regolamento n. 800/2008, non ha trasferito agli Stati membri tale competenza per gli aiuti contemplati da quest’ultimo il cui importo non eccede la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

134

Infatti, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, poiché tale competenza le è stata attribuita in via esclusiva dal diritto primario dell’Unione, agli articoli 107 e 108 TFUE, la Commissione non può derogarvi, sia pure per una categoria di aiuti determinata, mediante l’adozione di un regolamento.

135

Dall’altro lato, occorre osservare che, con il regolamento n. 800/2008, la Commissione si è limitata, in sostanza, a esercitare ex ante le competenze a essa conferite dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE per tutti gli aiuti che soddisfano le condizioni previste da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 65).

136

A tal fine, il regolamento n. 800/2008, come emerge dai suoi considerando da 2 a 4, enuncia criteri di compatibilità generali, i quali sono stati elaborati sulla base dell’esperienza acquisita dalla Commissione nell’ambito dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Qualora tali criteri siano soddisfatti, l’aiuto in questione è compatibile, conformemente, in particolare, all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, ed è esente dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

137

Tuttavia, qualora una domanda di aiuto sia indirizzata all’autorità competente di uno Stato membro in applicazione del regolamento n. 800/2008, solo tale autorità nazionale verificherà, alla luce degli elementi sottoposti al suo esame, se l’aiuto richiesto rispetti la totalità delle condizioni pertinenti dettate dal succitato regolamento (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 6693).

138

Orbene, come già dichiarato dalla Corte, solo nel caso in cui una misura di aiuto adottata da uno Stato membro soddisfi tutte le condizioni pertinenti previste dal regolamento n. 800/2008, tale Stato membro è esente dal proprio obbligo di notifica. Viceversa, se un aiuto è stato concesso in applicazione di tale regolamento, malgrado non fossero soddisfatte tutte le condizioni stabilite per beneficiare di quest’ultimo, esso è stato concesso in violazione dell’obbligo di notifica e deve essere considerato illegittimo (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 99).

139

Secondo la giurisprudenza della Corte, in una situazione siffatta, incombe sia ai giudici nazionali sia agli organi amministrativi degli Stati membri garantire che siano tratte tutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, segnatamente per quanto riguarda la validità degli atti di esecuzione e il recupero degli aiuti concessi in violazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti da 89 a 92, 100130).

140

Inoltre, spetta alla Commissione, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, esaminare di sua iniziativa, oppure nell’ambito di una denuncia presentata da una parte interessata, alla luce degli articoli 107 e 108 TFUE, un siffatto aiuto concesso in violazione del regolamento n. 800/2008 (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 114).

141

Infatti, se è vero che la Commissione è autorizzata ad adottare regolamenti di esenzione per categoria di aiuto, al fine di garantire una vigilanza efficace sulle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato e di semplificare la gestione amministrativa, regolamenti del genere non possono minimamente indebolire il suo potere di controllo in tale settore (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, punto 38, e del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 60).

142

Ne discende che, con l’adozione del regolamento n. 800/2008, la Commissione non ha conferito alcun potere decisionale definitivo alle autorità nazionali per quanto attiene alla portata dell’esenzione dall’obbligo di notifica e, di conseguenza, per quanto concerne la valutazione delle condizioni fissate da tale regolamento, dalla quale dipende una siffatta esenzione. Dette autorità si trovano a tal riguardo sullo stesso piano dei potenziali beneficiari di aiuti e devono assicurarsi che le proprie decisioni siano conformi a detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 101102).

143

Di conseguenza, quando un’autorità nazionale concede un aiuto applicando indebitamente il regolamento n. 800/2008, essa lo fa in violazione tanto delle disposizioni di tale regolamento quanto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 103).

144

Il Tribunale non è quindi incorso in un errore di diritto laddove, al punto 177 della sentenza impugnata, ha giudicato che, qualora uno Stato membro consideri che un aiuto soddisfa le condizioni di cui al regolamento n. 800/2008, tale aiuto gode, tutt’al più, di una presunzione di compatibilità con il mercato interno. Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 139 e 140 della presente sentenza, la conformità di un siffatto aiuto a dette condizioni può essere messa in discussione sia dinanzi a un giudice nazionale o a un’autorità nazionale sia dinanzi alla Commissione.

145

A tal riguardo, occorre peraltro rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, è escluso che un’autorità nazionale possa aver fatto sorgere in capo al beneficiario di un aiuto indebitamente concesso in applicazione del regolamento n. 800/2008 un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto stesso. Infatti, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

146

Ne risulta che il regolamento n. 800/2008 non incide sulla competenza esclusiva di cui gode la Commissione nel valutare, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la compatibilità di un aiuto concesso in applicazione di tale regolamento. La Commissione continua quindi a essere l’unica legittimata a dichiarare un siffatto aiuto compatibile con il mercato interno in forza di tale disposizione, indipendentemente dal fatto che l’importo di tale aiuto superi o meno la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

147

Per quanto riguarda la seconda delle premesse menzionate al punto 122 della presente sentenza, relativa alla portata del regolamento n. 800/2008, secondo la quale, con l’adozione di tale regolamento, la Commissione avrebbe dichiarato gli aiuti di Stato il cui importo non eccede la soglia di notifica individuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, compatibili con il mercato interno quando soddisfano tutte le condizioni previste da questo stesso regolamento, cosicché tali aiuti sarebbero autorizzati in quanto «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999, occorre ricordare che, certamente, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 prevedono che gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite da quest’ultimo «sono compatibili» con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

148

Non ne consegue tuttavia che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, un siffatto aiuto deve essere considerato «autorizzat[o]» in quanto «aiut[o] esistent[e]», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999. Infatti, a norma di tale disposizione, affinché un regime di aiuti o un aiuto individuale possa essere qualificato come tale, detto regime o detto aiuto deve essere stato autorizzato «dalla Commissione o dal Consiglio».

149

Orbene, un aiuto concesso da uno Stato membro in applicazione del regolamento n. 800/2008 non può essere considerato come autorizzato dalla Commissione. Infatti, come emerge dai punti da 137 a 142 della presente sentenza, sono le autorità nazionali competenti che esaminano se un aiuto concesso in applicazione di tale regolamento soddisfi, in un caso concreto, le condizioni previste da quest’ultimo, senza tuttavia disporre esse stesse di un potere decisionale definitivo riguardante la valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

150

Inoltre, il regolamento n. 800/2008, tenuto conto della sua stessa natura, non compie nemmeno una siffatta valutazione concreta della compatibilità di un regime di aiuti determinato o di un dato aiuto individuale alla luce delle condizioni in esso stabilite, posto che un siffatto regolamento, come è stato indicato al punto 136 della presente sentenza, si limita a enunciare, sulla base dell’esperienza acquisita dalla Commissione nell’ambito dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, criteri di compatibilità generali per determinate categorie di aiuti.

151

Di conseguenza, quando uno Stato membro considera che un aiuto soddisfa le condizioni previste dal regolamento n. 800/2008, tale aiuto non può essere, per ciò solo, considerato autorizzato dalla Commissione in quanto aiuto compatibile con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, punto 50).

152

Solo una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, come, segnatamente, una decisione adottata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, che effettua la valutazione concreta di tale aiuto, può costituire una siffatta autorizzazione.

153

Ne consegue che, come correttamente dichiarato, in sostanza, dal Tribunale ai punti 176, 179 e 180 della sentenza impugnata, un aiuto concesso da uno Stato membro in applicazione del regolamento n. 800/2008 non può essere considerato, per il solo fatto che esso soddisfa tutte le condizioni da questo stabilite, come un aiuto esistente autorizzato dalla Commissione.

154

Di conseguenza, e a maggior ragione, il mero fatto che l’importo di un aiuto raggiunga la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 non può affatto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dar diritto a un aiuto di un tale importo.

155

Infatti, da un lato, oltre al fatto che un aiuto del genere non potrebbe in nessun caso, tenuto conto della portata del regolamento n. 800/2008, essere considerato come aiuto esistente autorizzato dalla Commissione, la condizione secondo cui l’importo dell’aiuto non deve eccedere tale soglia, benché costituisca una delle condizioni che devono essere rispettate affinché un aiuto sia esente da notifica e sia compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, ha natura meramente procedurale, nel senso che l’importo dell’aiuto al quale corrisponde detta soglia non riflette affatto una valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE per quanto riguarda la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, in particolare per quanto attiene al carattere necessario di un siffatto aiuto.

156

La soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 risulta, infatti, da un calcolo aritmetico fondato sull’importo massimo dell’aiuto che un investimento i cui costi ammissibili ammontano a EUR 100 milioni potrebbe ricevere applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese, prevista dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata alla data di concessione dell’aiuto, la quale era pari, nel caso di specie, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, a un tasso d’intensità massima, per quanto attiene alla regione di Lipsia, che raggiungeva il 30% [v. orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Germania (GU 2006, C 295 pag. 6)].

157

Dall’altro lato, un aiuto regionale all’investimento, per essere compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, deve soddisfare tutte le condizioni sostanziali previste da tale regolamento, in particolare quella relativa all’effetto d’incentivazione dell’aiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento, in base al quale si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati da quest’ultimo abbiano siffatto effetto di incentivazione se lo Stato membro, prima di concedere l’aiuto individuale in questione, ha verificato che dalla documentazione preparata dal beneficiario risulta che, in mancanza di aiuto, il progetto non sarebbe stato eseguito nella regione assistita interessata.

158

Ne consegue che un aiuto il cui importo non eccede la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 non solo non può essere assimilato a un aiuto esistente autorizzato dalla Commissione, ma, inoltre, può essere considerato compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento solo se, ancora, tale aiuto soddisfa tutte le condizioni sostanziali enunciate da quest’ultimo, in particolare se il suo importo soddisfa la condizione relativa all’effetto d’incentivazione dell’aiuto prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento.

159

Di conseguenza, un aiuto il cui importo eccede la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che, come già rilevato al punto 129 della presente sentenza, non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e, di conseguenza, deve essere notificato alla Commissione in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non può essere considerato come un aiuto che è stato autorizzato da detto regolamento per quanto riguarda la parte del suo importo che non eccede tale soglia, e ciò a maggior ragione qualora non sia stato dimostrato che tale parte dell’aiuto soddisfa tutte le condizioni sostanziali enunciate da tale medesimo regolamento, in particolare quella relativa all’effetto d’incentivazione dell’aiuto.

160

Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel giudicare, ai punti 173, 176 e 181 della sentenza impugnata, che un aiuto il cui importo eccedeva la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 doveva essere valutato, per il suo intero ammontare, inclusa la parte che non eccedeva tale soglia, in quanto «nuov[o] aiut[o]», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, nell’ambito di un esame individuale, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

161

In tali circostanze, la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno doveva essere valutata, per quanto riguarda l’intero suo importo, nell’ambito di una notifica individuale effettuata in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sulla base, così come precisato anche dal considerando 7 del regolamento n. 800/2008, sia delle condizioni sostanziali previste da tale regolamento, sia dei criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione. Invece, come emerge già dai punti 155 e 156 della presente sentenza, la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del predetto regolamento è irrilevante a tal riguardo (v., per analogia, sentenza del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punti 3031).

162

Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto laddove ha giudicato, al punto 173 della sentenza impugnata, che la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, doveva essere valutata prendendo in considerazione, segnatamente, i requisiti previsti dalla comunicazione del 2009.

163

Orbene, come è già stato constatato nell’ambito dell’esame del primo motivo, è pacifico che il Tribunale ha correttamente considerato, in particolare ai punti 119 e 131 della sentenza impugnata, che l’aiuto di cui trattasi, per essere conforme ai requisiti relativi all’effetto d’incentivazione e alla proporzionalità dell’aiuto, quali previsti, rispettivamente, ai punti 21, 22 e 25, nonché al punto 33 di tale comunicazione, non poteva eccedere l’importo di EUR 17 milioni.

164

È certamente vero che, come sottolineato dalla ricorrente all’udienza, anche i criteri sostanziali definiti dal regolamento n. 800/2008 devono, come emerge dalla giurisprudenza rammentata al punto 161 della presente sentenza, essere presi in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità di un aiuto nell’ambito di una notifica individuale effettuata in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Infatti, se uno Stato membro notifica alla Commissione un aiuto conforme alle condizioni fissate dal regolamento n. 800/2008, quest’ultima deve, in linea di principio, autorizzare tale aiuto (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 43).

165

Tuttavia, a differenza di quanto suggerisce la ricorrente, la valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, pena la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, che costituisce il fondamento giuridico sia del regolamento n. 800/2008, sia della comunicazione del 2009, non può affatto variare a seconda che tale valutazione avvenga alla luce delle condizioni stabilite dal richiamato regolamento o di quelle enunciate dalla suddetta comunicazione. In particolare, la ricorrente suppone erroneamente di aver diritto a ottenere, in applicazione di detto regolamento, un importo di aiuto superiore a quello autorizzato dalla Commissione nella decisione controversa nell’ambito di una notifica individuale.

166

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, emerge che, per essere compatibile con il mercato interno, un aiuto regionale all’investimento deve essere necessario per attuare tale investimento e, di conseguenza, raggiungere gli obiettivi previsti da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punto 33; del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punti 104105, nonché del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 49).

167

Pertanto, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, i requisiti relativi all’effetto d’incentivazione e alla proporzionalità dell’aiuto previsti ai punti 21, 22, 25 e 33 della comunicazione del 2009 corrispondono, in sostanza, alla condizione relativa all’effetto d’incentivazione dell’aiuto stabilita all’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 800/2008, secondo il quale l’applicazione dell’esenzione prevista da tale regolamento agli aiuti regionali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di quest’ultimo che sono concessi alle grandi imprese è subordinata, come già rilevato al punto 157 della presente sentenza, alla condizione che sia dimostrato che, in mancanza di aiuto, il progetto non sarebbe stato eseguito nella regione assistita interessata.

168

Ne consegue che, come indicato dalla Commissione all’udienza in risposta a un quesito della Corte, l’importo dell’aiuto necessario considerato compatibile dalla Commissione nell’ambito, come nella presente causa, di una notifica individuale esaminata alla luce delle condizioni previste dalla comunicazione del 2009 sarebbe identico a quello che si considera conforme alle disposizioni enunciate dal regolamento n. 800/2008.

169

In ogni caso, nella fattispecie, si deve constatare che, se è vero che il Tribunale ha valutato l’effetto d’incentivazione e la proporzionalità dell’aiuto essenzialmente tenendo conto dei requisiti previsti dalla comunicazione del 2009, tenuto conto del loro carattere ancor più dettagliato, esso ha altresì fatto esplicitamente riferimento, come emerge dal punto 80 della sentenza impugnata, che non è stato peraltro contestato dalla ricorrente nella sua impugnazione, all’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 800/2008, relativo all’effetto d’incentivazione dell’aiuto, nell’ambito della sua valutazione su tale punto.

170

Nella misura in cui, all’udienza, la ricorrente ha sostenuto, a tal riguardo, che l’applicazione di tale disposizione sarebbe esclusa, nel caso di specie, dal paragrafo 4 di tale articolo, dal momento che l’aiuto di cui trattasi sarebbe una «misura fiscale», ai sensi del suddetto paragrafo, è sufficiente constatare che tale argomento, che mira a contestare per la prima volta in fase d’impugnazione il punto 80 della sentenza impugnata, non solo è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 69 della presente sentenza, ma è anche privo di qualsivoglia fondamento, dal momento che l’aiuto di cui trattasi non è manifestamente una misura fiscale. Per giunta, la ricorrente non ha affatto sostenuto, né a maggior ragione dimostrato, che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 800/2008, essa aveva diritto a tale aiuto, in forza dell’IZG, senza che le autorità competenti disponessero del benché minimo potere discrezionale in merito agli investimenti da finanziare.

171

Ne consegue che la ricorrente ha erroneamente sostenuto che l’aiuto di cui trattasi, se esso fosse stato limitato a un importo non superiore alla soglia di notifica individuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, avrebbe potuto essere esente dall’obbligo di notifica, conformemente all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, anche qualora tale importo avesse superato quanto necessario alla realizzazione dell’investimento.

172

Di conseguenza, la sentenza impugnata non è viziata da un errore di diritto del Tribunale laddove esso ha giudicato, al punto 179 di tale sentenza, che la Commissione aveva correttamente considerato che l’aiuto in questione poteva essere dichiarato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, solo se esso non superava l’importo corrispondente alla differenza tra i costi netti di un investimento a Monaco di Baviera e quelli di un investimento a Lipsia, dal momento che tale differenza costituiva l’importo necessario affinché l’investimento fosse realizzato nella regione assistita.

173

Tali considerazioni non sono inficiate, come altresì correttamente giudicato dal Tribunale al punto 179 della sentenza impugnata, dalla nota a piè di pagina relativa al punto 56 della comunicazione del 2009, secondo la quale uno Stato membro «conserva la possibilità di accordar[e] [l’aiuto] fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili». Infatti, tale facoltà, secondo la formulazione stessa di tale nota, riguarda solo gli aiuti concessi «a titolo di un regime di aiuti a finalità regionale esistente». Orbene, come emerge dai punti da 147 a 153 della presente sentenza, ciò non avviene nel caso dell’aiuto in questione.

174

Inoltre, e per gli stessi motivi, la ricorrente non può invocare una violazione del principio di non discriminazione, per il fatto che le sue concorrenti sarebbero legittimate a ottenere, senza che sia notificato alla Commissione in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un aiuto di un importo che non eccede la soglia di notifica individuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. Infatti, tale argomento si fonda, ancora una volta, sulla premessa inesatta secondo cui un aiuto di un siffatto importo costituirebbe un aiuto esistente autorizzato dalla Commissione. Essa si basa, inoltre, sull’erroneo presupposto secondo cui un aiuto siffatto soddisferebbe necessariamente tutte le altre condizioni sostanziali enunciate da tale regolamento, tra cui quella relativa all’effetto d’incentivazione dell’aiuto.

175

Ne deriva altresì che la ricorrente, contrariamente a quanto essa sostiene, non ha nemmeno subito un trattamento sfavorevole a motivo della scelta effettuata dallo Stato membro interessato di notificare l’aiuto di cui trattasi alla Commissione, in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

176

Al contrario, poiché tale aiuto, per la parte di esso considerata conforme ai requisiti relativi all’effetto d’incentivazione e alla proporzionalità dell’aiuto, quali previsti dalla comunicazione del 2009, è stato autorizzato dalla Commissione nella decisione controversa, esso costituisce ormai, in tale misura, un aiuto esistente, mentre in assenza di una siffatta notifica, se l’autorità nazionale avesse applicato erroneamente il regolamento n. 800/2008, un siffatto aiuto sarebbe stato qualificato quale nuovo aiuto concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, di conseguenza, quale aiuto illegale, di modo che si sarebbero applicate le conseguenze rammentate ai punti 139 e 140 della presente sentenza.

177

Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato in entrambe le sue parti.

178

Di conseguenza, occorre respingere l’impugnazione principale nella sua interezza.

Sulle spese

179

In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

180

La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla Commissione nell’ambito dell’impugnazione principale, conformemente alla domanda di quest’ultima.

181

In conformità all’articolo 184, paragrafo 4, del predetto regolamento, il Freistaat Sachsen sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione principale.

182

Per quanto riguarda l’impugnazione incidentale, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente e dal Freistaat Sachsen nell’ambito dell’impugnazione incidentale, conformemente alla domanda di questi ultimi.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

 

2)

La Bayerische Motoren Werke AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale.

 

3)

Il Freistaat Sachsen è condannato a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione principale.

 

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Bayerische Motoren Werke AG e del Freistaat Sachsen relative all’impugnazione incidentale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.