Causa C‑399/08 P

Commissione europea

contro

Deutsche Post AG

«Impugnazione — Art. 87 CE — Aiuti concessi dagli Stati membri — Misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore della Deutsche Post AG — Art. 86 CE — Servizi di interesse economico generale — Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio — Esistenza di un vantaggio — Metodo di verifica applicato dalla Commissione — Onere della prova — Art. 230 CE — Ampiezza del controllo giurisdizionale del Tribunale»

Massime della sentenza

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Esclusione — Presupposti stabiliti nella sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00

(Art. 87, n. 1, CE)

2.        Impugnazione — Motivi di ricorso — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

3.        Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

4.        Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Art. 230 CE)

5.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Esclusione — Presupposti stabiliti nella sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00

(Artt. 87, n. 1, CE e 230 CE)

1.        Sono considerati aiuti di Stato, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dall’art. 87, n. 1, CE, gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente alcune imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. In tale contesto, nei confronti delle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale, nei limiti in cui un intervento statale debba essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocare tali imprese in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una compensazione possa non essere qualificata aiuto di Stato, devono ricorrere determinati presupposti, enunciati nella sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark. In particolare, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti corrispondenti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di questi obblighi. Ne consegue che, quando la Commissione deve esaminare la validità di un sistema di finanziamento di un servizio di interesse economico generale sotto il profilo dell’art. 87 CE, essa è specificamente tenuta a verificare se detto presupposto sia soddisfatto. La Commissione è tenuta pertanto ad esaminare le prove che possono rivelarsi pertinenti nel contesto dell’indagine relativa all’esistenza di un «vantaggio» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE che le parti del procedimento amministrativo le presentano. La Commissione potrebbe ricorrere all’utilizzo di un metodo diverso da quello che discende dall’applicazione dei criteri sviluppati nella sentenza Altmark, nel caso in cui le sia impedito, per ragioni oggettive, di procedere all’esame delle informazioni fornite dalle parti.

Nel caso di trasferimenti di risorse di Stato a un’impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale, la Commissione non può presumere che tali trasferimenti costituiscano un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, qualora essa ometta di esaminare, da un lato, se l’importo complessivo dei trasferimenti ecceda l’ammontare totale dei costi aggiuntivi sostenuti dall’impresa beneficiaria e, dall’altro, se quest’ultima non abbia registrato altri costi aggiuntivi netti, connessi allo svolgimento di un servizio di interesse economico generale per i quali possa legittimamente pretendere una compensazione con la totalità dei trasferimenti, alle condizioni previste dalla sentenza Altmark.

(v. punti 38, 40‑44, 46‑47, 54, 57)

2.        Dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore che occorre attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso del travisamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Peraltro, un travisamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 63‑64)

3.        Nel contesto di un’impugnazione, le censure mosse avverso motivazioni sovrabbondanti di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento di tale pronuncia e sono, quindi, inoperanti.

(v. punto 75)

4.        Risulta dall’art. 230 CE che l’oggetto del ricorso di annullamento è il controllo della legittimità degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie ivi elencate. L’analisi dei motivi sollevati nell’ambito di un tale ricorso non ha, dunque, né per oggetto né per effetto di sostituire un’istruzione completa della causa nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Nel caso di trasferimenti di risorse di Stato a un’impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale, qualora il Tribunale proceda ad un’analisi del metodo utilizzato dalla Commissione nella decisione controversa al fine di accertare se i trasferimenti avrebbero potuto costituire un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, non si può addebitare al Tribunale di aver superato le proprie competenze, in violazione dell’art. 230 CE, se il suo esame si è limitato a un controllo giurisdizionale della legittimità della decisione controversa, senza sostituire il proprio metodo a quello della Commissione.

(v. punti 84‑85, 87‑89)

5.        Il controllo che i giudici comunitari esercitano sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione deve necessariamente limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto nella valutazione dei fatti e di sviamento di potere.

Si procede a siffatte complesse valutazioni di ordine economico qualora la Commissione esamini la validità di un sistema di finanziamento di un servizio di interesse economico generale sotto il profilo dell’art. 87 CE, il che implica la verifica delle condizioni enunciate nella sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark. Il Tribunale non è tenuto a verificare tutti i criteri enunciati dalla Corte nella sentenza Altmark, una volta constatata l’illegittimità della decisione della Commissione rispetto ad uno di essi.

(v. punti 97‑98)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 settembre 2010 (*)

«Impugnazione – Art. 87 CE – Aiuti concessi dagli Stati membri – Misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG – Art. 86 CE – Servizi di interesse economico generale – Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio – Esistenza di un vantaggio – Metodo di verifica applicato dalla Commissione – Onere della prova – Art. 230 CE – Ampiezza del controllo del Tribunale»

Nel procedimento C‑399/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 15 settembre 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz, J. Flett e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Deutsche Post AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dall’avv. J. Sedemund, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall’avv. R. Wojtek, Rechtsanwalt,

UPS Europe SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall’avv. E. Henny, advocaat,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1° luglio 2008, causa T‑266/02, Deutsche Post/Commissione (Racc. pag. II‑1233; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stata annullata la decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247, pag. 27; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

2        Come risulta dal contesto normativo nazionale descritto nella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del Postverfassungsgesetz (legge sull’organizzazione postale) dell’8 giugno 1989 (BGBl. 1989 I, pag. 1026; in prosieguo: il «PostVerfG»), Deutsche Bundespost (Amministrazione tedesca delle poste) è stata scissa in tre distinte entità giuridiche, vale a dire Deutsche Bundespost Postdienst (in prosieguo: «DB‑Postdienst»), Deutsche Bundespost Telekom (in prosieguo: «DB‑Telekom») e Deutsche Bundespost Postbank. Conformemente all’art. 65, n. 2, del PostVerfG, dette entità erano tenute a mantenere i servizi precedentemente offerti da Deutsche Bundespost; in particolare, DB‑Postdienst ha ripreso le attività di Deutsche Bundespost nel settore dei servizi postali.

3        Ai sensi dell’art. 37, n. 3, del PostVerfG, si sarebbe dovuta operare una compensazione finanziaria tra queste tre entità giuridiche nell’ipotesi in cui una di esse non fosse stata in grado di coprire le proprie spese con entrate proprie. Inoltre, in forza dell’art. 63, n. 1, del PostVerfG, Deutsche Bundespost continuava ad essere tenuta, nonostante la scissione, a retrocedere allo Stato, sino al 1995, rimborsi corrispondenti ad una percentuale dei suoi redditi d’impresa.

4        A norma dell’art. 1, n. 1, della Postdienst-Pflichtleistungsverordnung (regolamento sulle prestazioni obbligatorie del servizio postale) del 12 gennaio 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 86; in prosieguo: la «PPfLV»), DB‑Postdienst doveva fornire le proprie «prestazioni obbligatorie» su tutto il territorio nazionale applicando una tariffa unica. Per quanto riguarda più specificamente l’inoltro di pacchi, l’art. 2, n. 1, della PPfLV prevedeva che DB‑Postdienst garantisse il ritiro, il trasporto e la consegna di pacchi di un peso massimo di 20 kg e conformi a talune dimensioni massime su tutto il territorio. L’art. 2, n. 2, punto 3, della PPfLV autorizzava, inoltre, DB‑Postdienst a fissare una tariffa inferiore a quella unica per i clienti che si fossero occupati personalmente delle operazioni di smistamento pacchi o che avessero depositato un quantitativo minimo di pacchi.

5        In applicazione degli artt. 1 e 2 del Postumwandlungsgesetz (legge sulla riorganizzazione delle Poste) del 14 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2339), le tre entità giuridiche sorte dalla scissione di Deutsche Bundespost sono state trasformate in società per azioni [«Aktiengesellschaft» (AG)] a decorrere dal 1° gennaio 1995 e le loro attività sono state riprese, rispettivamente, da Deutsche Post AG (in prosieguo: «DP AG»), Deutsche Telekom AG e Deutsche Postbank AG.

6        Risulta, infine, dall’art. 4, n. 1, del Postgesetz (legge sulle Poste) del 22 dicembre 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 3294) che l’inoltro dei pacchi di peso non superiore ai 20 kg costituisce un servizio universale.

 Fatti all’origine della controversia e decisione impugnata

7        Oltre al settore del trasporto della posta, in cui all’epoca dei fatti godeva di un monopolio, DP AG opera anche in altri due settori postali – il trasporto pacchi e il trasporto periodici e giornali –, entrambi aperti alla concorrenza.

8        Nel settore del trasporto pacchi DP AG garantisce, in particolare, i servizi di trasporto di grossi quantitativi di pacchi che non vengono depositati direttamente agli sportelli postali (in prosieguo: il «settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio»). Tale settore si suddivide a sua volta in due segmenti base: il trasporto pacchi a domicilio tra clienti commerciali che smistano a monte o depositano un quantitativo minimo di pacchi e il trasporto pacchi per conto di imprese di vendita per corrispondenza, che spediscono le merci ordinate via catalogo o via elettronica.

9        Nel 1994 l’impresa privata di distribuzione di pacchi UPS Europe SA (in prosieguo: «UPS») e il Bundesverband Internationaler Express – und Kurierdienste eV (Associazione degli operatori privati di servizi espresso e corriere; in prosieguo: «BIEK») presentavano alla Commissione una denuncia nei confronti di DB‑Postdienst, cui contestavano sostanzialmente, da una parte, di condurre una politica di vendita sottocosto nel settore della distribuzione di pacchi a domicilio, costitutiva di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, e, dall’altra, di coprire le perdite in tale settore mediante entrate provenienti dal settore riservato, ovvero mediante risorse pubbliche che a DB‑Postdienst sarebbero state concesse in violazione dell’art. 87 CE.

10      Il 20 marzo 2001 la Commissione adottava la decisione 2001/354/CE, in un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE (Caso COMP/35.141 – Deutsche Post AG) (GU L 125, pag. 27), con la quale rilevava, in sostanza, che DB‑Postdienst, poi DP AG, aveva violato l’art. 82 CE per abuso di posizione dominante nel segmento del trasporto pacchi per conto di imprese di vendita per corrispondenza, che spediscono le merci ordinate via catalogo o via elettronica, in particolare per aver adottato, dal 1990 al 1995, una politica di vendita predatoria con prezzi inferiori ai costi effettivi connessi a quel tipo di prestazioni.

11      Il 19 giugno 2002 la Commissione adottava la decisione impugnata, con la quale rilevava che l’importo dei trasferimenti operati – in applicazione dell’art. 37, n. 3, del PostVerfG – da DB‑Telekom, poi Deutsche Telekom AG, a favore di DB‑Postdienst, poi DP AG, a compensazione della fornitura di servizi di interesse economico generale (in prosieguo: «SIEG») era superiore a quanto necessario per compensare i costi aggiuntivi netti che la fornitura di detti servizi avrebbe comportato a queste ultime due imprese. La Commissione ne ha dedotto che l’eccedenza era servita a coprire le perdite nei segmenti del settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio aperti alla concorrenza. Secondo detta decisione, tali perdite ammontavano in totale a DEM 1 118,7 milioni e dipendevano dalla politica di vendita sottocosto condotta da DB‑Postdienst, successivamente DP AG, nel periodo intercorso tra il 1994 e il 1999, come constatato dalla decisione 2001/354.

12      La Commissione concludeva, pertanto, che detta eccedenza costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il Trattato CE e ingiungeva alla Repubblica federale di Germania di adottare tutte le misure necessarie a recuperarne il relativo importo da DP AG.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13      Contro la decisione impugnata DP AG ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale lamentando, in particolare, la violazione da parte della Commissione degli artt. 87, n. 1, CE e 86, n. 2, CE, in quanto quest’ultima non avrebbe dimostrato l’esistenza di un vantaggio per DP AG.

14      Più esattamente, con una prima censura DP AG ha sostenuto che la Commissione era venuta meno all’obbligo di esaminare se l’importo complessivo dei trasferimenti operati da DB‑Telekom avesse superato il totale dei costi aggiuntivi netti ai quali DP AG aveva dovuto far fronte per adempiere i propri compiti di SIEG. Con una seconda censura essa ha fatto valere che, in ogni caso, la Commissione aveva erroneamente ritenuto che i trasferimenti operati da DB‑Telekom le avessero conferito un vantaggio che le avrebbe consentito di coprire i costi aggiuntivi connessi alla sua politica di vendita sottocosto.

15      Quanto alla prima censura, il Tribunale ha innanzi tutto descritto il metodo seguito dalla Commissione per pervenire alla conclusione che DP AG avesse tratto un vantaggio.

16      A tale riguardo il Tribunale ha rilevato, al punto 78 della sentenza impugnata, come la Commissione avesse constatato, in primo luogo, che, dal 1990 al 1995, DP AG aveva ricevuto trasferimenti da DB‑Telekom per un importo di DEM 11 081 milioni, trasferimenti che la Commissione ha considerato essere le uniche risorse pubbliche pertinenti ai fini della decisione impugnata. In secondo luogo, la Commissione aveva constatato che DP AG aveva registrato costi aggiuntivi netti di importo pari a DEM 1 118,7 milioni generati dalla sua politica di vendita sottocosto, condotta dal 1994 al 1999, nei segmenti del settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio aperti alla concorrenza e che tali costi non erano connessi all’adempimento di un SIEG. In terzo luogo, la Commissione aveva rilevato che, dal 1990 al 1998, DP AG non aveva potuto coprire detti costi aggiuntivi mediante risorse proprie, avendo registrato un deficit totale, in tutti i settori di attività, di DEM 2 289 milioni. Alla luce dei tre precedenti rilievi, e non avendo DP AG apportato la prova di aver coperto i costi netti aggiuntivi in questione mediante risorse diverse dai trasferimenti operati da DB‑Telekom, la Commissione ha dedotto che DP AG aveva necessariamente compensato detti costi mediante i trasferimenti ricevuti e che, per questo, aveva beneficiato di un aiuto di Stato per l’importo corrispondente.

17      Il Tribunale è andato poi a verificare se tale metodo fosse corretto e ha osservato, ai punti 80-82 della sentenza impugnata, che la Commissione, senza esaminare le informazioni fornite in merito dalla Repubblica federale di Germania, non si era pronunciata sulla questione se il settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio costituisse un SIEG, ma aveva riconosciuto, quantomeno implicitamente, che DP AG aveva parimenti registrato, oltre ai costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto, costi aggiuntivi netti connessi, invece, allo svolgimento di un SIEG.

18      Il Tribunale ha del pari constatato, al punto 84 della sentenza impugnata, che, ai termini della stessa decisione impugnata, la Repubblica federale di Germania aveva fornito alla Commissione informazioni sui costi connessi allo svolgimento dei SIEG attribuiti a DP AG, i quali sarebbero ammontati a DEM 20 426 milioni, vale a dire a un importo nettamente superiore a quello di DEM 11 081 milioni corrispondente ai trasferimenti operati da DB‑Telekom a favore di DP AG.

19      Infine, il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la Commissione si era astenuta dal verificare se l’importo complessivo di tali trasferimenti fosse inferiore all’importo complessivo dei costi aggiuntivi netti di DP AG per i suoi compiti di SIEG, ipotesi nella quale detti trasferimenti non avrebbero conferito alcun vantaggio a quest’ultima.

20      Conseguentemente, al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la Commissione non aveva dimostrato in modo sufficientemente valido in diritto che i trasferimenti operati da DB‑Telekom a favore di DP AG le avessero conferito un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

21      In risposta agli argomenti della Commissione, il Tribunale ha precisato al punto 91 della sentenza impugnata che il margine discrezionale di cui dispone tale istituzione non si estende al punto di permetterle di presumere che i trasferimenti operati da DB‑Telekom avessero conferito a DP AG un vantaggio senza aver prima verificato, nonostante le indicazioni delle autorità tedesche in tal senso, se il loro importo totale eccedesse quello dei costi aggiuntivi connessi all’assolvimento di un SIEG.

22      Il Tribunale ha infatti considerato, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, che la Commissione era tenuta a procedere a tale esame anche nel caso in cui, come essa stessa sosteneva nella fattispecie, le condizioni enunciate nelle sentenze 22 novembre 2001, causa C‑53/00, Ferring (Racc. pag. I‑9067), e 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747), non fossero state soddisfatte. La Commissione, invece, si sarebbe limitata a rilevare che i costi aggiuntivi netti generati dalla politica di vendita sottocosto di DP AG non potevano essere assoggettati a compensazione, poiché non erano connessi allo svolgimento di un SIEG, e non avrebbe verificato se DP AG avesse registrato altri costi aggiuntivi netti, connessi invece all’adempimento di un SIEG, per i quali potesse legittimamente pretendere una compensazione mediante la totalità dei trasferimenti operati da DB‑Telekom.

23      Tutto ciò considerato, il Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, ha accolto la prima censura sollevata da DP AG.

24      Il Tribunale ha indi esaminato, ad abundantiam, la seconda censura di DP AG. In particolare, ai punti 102-107 della sentenza impugnata, ha esaminato, sulla base delle informazioni contenute nella decisione impugnata e di quelle fornite dalla Repubblica federale di Germania, se i trasferimenti operati da DB‑Telekom tra il 1990 e il 1995, di importo pari a DEM 11 081 milioni, avessero permesso a DP AG di coprire i costi aggiuntivi netti generati alla sua politica di vendita sottocosto, pari a DEM 1 118,7 milioni. Al punto 108 della medesima sentenza il Tribunale ha constatato che tale copertura non era avvenuta nel caso di specie, atteso che nel corso di quel periodo DP AG aveva subito perdite per un totale di DEM 16 363 milioni.

25      Ciò considerato, il Tribunale ha concluso, al punto 109 della sentenza impugnata, che il ragionamento della Commissione secondo cui DP AG aveva beneficiato di un vantaggio di DEM 1 118,7 milioni risultava viziato dal rilievo che le perdite definitive subite da detta società tra il 1990 e il 1995 erano di importo tale che i trasferimenti operati da DB‑Telekom a suo favore si dimostravano insufficienti per coprire i costi aggiuntivi netti generati dalla politica di vendita sottocosto da essa condotta dal 1994 al 1999.

26      Avendo accolto tali due prime censure, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata senza esaminare le altre censure sollevate da DP AG.

 Conclusioni delle parti

27      Con la sua impugnazione la Commissione chiede alla Corte di annullare in toto la sentenza impugnata, quindi, in via principale, di respingere il ricorso di annullamento proposto da DP AG, ovvero, in subordine, di rimettere la causa al Tribunale, e di condannare DP AG alle spese.

28      BIEK e UPS hanno proposto appello incidentale chiedendo alla Corte di annullare integralmente la sentenza impugnata e di condannare DP AG alle spese.

29      DP AG chiede alla Corte di respingere in toto l’impugnazione della Commissione e di condannare quest’ultima alle relative spese processuali. Mantiene, inoltre, le conclusioni formulate in primo grado, dirette all’annullamento della decisione impugnata e alla condanna della Commissione alle spese di procedura dinanzi al Tribunale. DP AG conclude altresì per l’infondatezza dei motivi addotti nell’ambito delle impugnazioni incidentali.

30      La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione principale

31      A sostegno dell’impugnazione la Commissione avanza due motivi vertenti, il primo, sulla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 86, n. 2, CE, nella parte in cui il Tribunale avrebbe considerato illegittimo il metodo utilizzato per concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato, e, il secondo, sulla violazione dell’art. 230 CE, perché il Tribunale avrebbe ecceduto le sue competenze sostituendo il proprio metodo di calcolo dei costi aggiuntivi connessi all’assolvimento dei SIEG a quello utilizzato dalla Commissione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 86, n. 2, CE

 Sul primo capo

–       Argomenti delle parti

32      Secondo la Commissione, BIEK e UPS, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 87, n. 1, CE e 86, n. 2, CE nella misura in cui, senza spiegare perché il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire l’esistenza di un vantaggio non fosse corretto, ha ritenuto che dovesse essere applicato un altro metodo di analisi per accertare se nella fattispecie sussistesse un tale vantaggio.

33      La Commissione ritiene che il metodo utilizzato nella decisione impugnata sia ragionevole, poiché si fonderebbe sulla premessa che «il denaro deve pur provenire da qualche parte, almeno a medio o lungo termine; non spunta semplicemente dal nulla». La conclusione secondo cui la politica di vendita sottocosto condotta da DP AG sarebbe stata finanziata con l’aiuto di Stato percepito da quest’ultima s’imporrebbe a fortiori in quanto, come mostrerebbero i fatti, l’attività nel settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio era esercitata in perdita a causa di una politica predatoria che non permetteva di coprire i costi dei servizi forniti e DP AG non realizzava eccedenze mediante altre attività che avrebbe potuto destinare a tale settore.

34      Ciò considerato, risulterebbe «necessariamente» dalla constatazione non contestata delle perdite a medio e a lungo termine nel settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio nonché dall’assenza di risorse proprie che, per detto settore, DP AG dipendesse dalle compensazioni finanziarie relative ad altri ambiti della propria attività d’impresa, i quali beneficiavano di aiuti di Stato. Di conseguenza, il nesso tra il finanziamento pubblico e la politica di vendita sottocosto sarebbe del tutto manifesto, senza bisogno di ulteriori prove.

35      DP AG replica che il Tribunale non era tenuto ad indicare i motivi per i quali il metodo scelto dalla Commissione non era corretto, giacché la nozione di aiuto di Stato è oggettiva. Al riguardo la Corte avrebbe già affermato, al punto 92 della succitata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, che, per poter non essere considerata aiuto di Stato, la compensazione offerta in cambio della prestazione – da parte delle imprese beneficiarie – di servizi pubblici obbligatori non può eccedere quanto è necessario a coprire in tutto o in parte i costi generati dall’esecuzione di tali servizi. Orbene, un tale calcolo dei costi sarebbe obbligatorio e ogni metodo che, come quello utilizzato nella fattispecie dalla Commissione, ne prescindesse sarebbe inevitabilmente errato.

36      In ogni caso, secondo DP AG, il metodo utilizzato dalla Commissione non è idoneo a provare che le pretese perdite nel settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio fossero «necessariamente» finanziate con i trasferimenti operati da DB‑Telekom a suo favore. Tale metodo, infatti, non considererebbe che, nella realtà economica, quando le perdite imputabili a un esercizio non possono essere compensate con risorse proprie, esse vengono registrate come perdite riportate al bilancio dell’anno seguente. Di conseguenza, il mero fatto che una perdita non possa essere compensata con risorse proprie nel corso dell’anno in cui si è verificata non significa necessariamente che venga compensata con risorse esterne.

37      A parere della Repubblica federale di Germania, la presente controversia non concerne la mera questione del metodo applicabile nella fattispecie, bensì la portata dell’onere di provare che DP AG avesse ottenuto un vantaggio, onere incombente alla Commissione. Secondo detto Stato membro, la sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg succitata impone di calcolare i costi aggiuntivi netti generati dagli obblighi di prestazione di SIEG e di rapportarli alle risorse trasferite a titolo di compensazione per tali forniture obbligatorie. Solo in seguito a tale raffronto potrebbe essere constatata un’eventuale sovracompensazione.

–       Giudizio della Corte

38      Occorre ricordare in limine che, secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 25; 1° luglio 2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e La Poste/Ufex e a., Racc. pag. I‑4777, punto 125, nonché 17 luglio 2008, causa C‑206/06, Essent Netwerk Noord e a., Racc. pag. I‑5497, punto 63).

39      Infatti, la qualificazione di una misura nazionale quale aiuto di Stato presuppone anzitutto che si tratti di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, che tale intervento sia idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, che conceda un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, che falsi o minacci di falsare la concorrenza (v., in tal senso, in particolare, sentenze 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse, Racc. pag. I‑2843, punti 38 e 39; 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punto 56, nonché 17 novembre 2009, causa C‑169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri, Racc. pag. I‑10821, punto 52).

40      Siccome il presente motivo concerne unicamente il terzo di tali presupposti, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, vengono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (citate sentenze Enirisorse, punto 30; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 59, nonché Essent Netwerk Noord e a., punto 79).

41      In tale contesto, nei confronti delle imprese incaricate di un SIEG, la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale debba essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese antagoniste, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (v., in tal senso, citate sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 87; Enirisorse, punto 31, nonché Essent Netwerk Noord e a., punto 80).

42      Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una compensazione possa non essere qualificata aiuto di Stato, devono ricorrere determinati presupposti (citate sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 88; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 61, nonché Essent Netwerk Noord e a., punto 81).

43      In particolare, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti corrispondenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento (v., in tal senso, citate sentenze Ferring, punto 32; Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 92; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 66, nonché Essent Netwerk Noord e a., punto 84).

44      Ne consegue che, quando la Commissione deve esaminare la validità di un sistema di finanziamento di un SIEG sotto il profilo dell’art. 87 CE, essa è specificamente tenuta a verificare se detto presupposto sia soddisfatto.

45      Ebbene, per quanto concerne la censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe accertato carenze nel metodo impiegato dalla Commissione, si deve rilevare che il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 85 di detta sentenza, che la Commissione si era astenuta dal verificare se l’importo complessivo dei trasferimenti operati da DB‑Telekom fosse superiore al totale dei costi aggiuntivi netti di SIEG sopportati da DP AG.

46      Risulta, poi, segnatamente dai punti 91 e 94 della sentenza impugnata che il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non potesse presumere che tali trasferimenti avessero conferito alla ricorrente un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, proprio perché essa aveva omesso di esaminare, da un lato, se l’importo complessivo dei trasferimenti operati da DB‑Telekom eccedesse il totale dei costi aggiuntivi non contestati sostenuti da DP AG e, dall’altro, se quest’ultima non avesse registrato altri costi aggiuntivi netti, connessi allo svolgimento di un SIEG, per i quali potesse legittimamente pretendere, alle condizioni previste dalla succitata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, una compensazione con la totalità dei trasferimenti operati da DB‑Telekom.

47      Ciò considerato, cade nel vuoto l’accusa al Tribunale di non aver indicato le carenze del metodo impiegato dalla Commissione nella decisione impugnata. Come si evince da quanto sopra, dette carenze sono state rilevate dal Tribunale nell’ambito dell’esame della legittimità del metodo suddetto sotto il profilo dell’art. 87, n. 1, CE.

48      Poiché il Tribunale ha giustamente concluso che il metodo applicato dalla Commissione nella decisione impugnata fosse carente, il primo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo capo

–       Argomenti delle parti

49      Nell’ambito del secondo capo del presente motivo la Commissione, sostenuta da BIEK e UPS, fa valere che erroneamente il Tribunale le avrebbe contestato di non aver esaminato tutti gli elementi di prova, compresi quelli prodotti dalla Repubblica federale di Germania, e di aver così violato le regole sull’onere probatorio.

50      Infatti, la semplice circostanza che DP AG non disponeva di risorse proprie sarebbe stata sufficiente per concludere che quest’ultima aveva utilizzato le risorse pubbliche ricevute per finanziare i costi aggiuntivi netti della propria politica di vendita sottocosto nel settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio. La Commissione e UPS sono inoltre dell’avviso che, anche se la Commissione avesse ottenuto ed esaminato tutte le informazioni e i mezzi di prova cui fa riferimento il Tribunale nella sentenza impugnata, essa non avrebbe potuto logicamente pervenire a una conclusione diversa.

51      La Commissione sostiene altresì che a DP AG spettava provare che il metodo impiegato nella decisione impugnata fosse illegittimo e non che esistesse un altro metodo ugualmente utilizzabile. In ogni caso, contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale, al punto 87 della sentenza impugnata, la Commissione non sarebbe stata tenuta a dimostrare l’impossibilità di applicare il metodo scelto dal Tribunale.

52      La Repubblica federale di Germania ritiene, in proposito, che non sia fondato e sia confutato dai dati presentati da DP AG e da essa stessa l’argomento della Commissione e di UPS secondo cui l’esame delle informazioni fornite da DP AG e da essa stessa circa l’importo dei costi aggiuntivi netti connessi agli obblighi di interesse generale relativi ai servizi postali non avrebbe comunque permesso alla Commissione di pervenire ad un risultato differente quanto all’esistenza di un vantaggio.

–       Giudizio della Corte

53      Riguardo, in primo luogo, all’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe disatteso le regole in materia di onere della prova contestando alla Commissione di non aver esaminato tutti gli elementi di prova, si deve osservare che, da un lato, al punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Commissione, nella decisione impugnata, non aveva tenuto conto delle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania concernenti determinati costi aggiuntivi connessi allo svolgimento di una missione di SIEG. Dall’altro lato, al punto 86 della medesima sentenza, il Tribunale ha constatato pure che la Commissione non aveva rilevato o dimostrato che detto Stato membro e DP AG non le avessero fornito le informazioni necessarie per verificare che l’importo dei trasferimenti operati da DB‑Telekom non superasse i costi aggiuntivi netti non contestati.

54      Orbene, è giocoforza constatare che il Tribunale, ai punti 85-88 della sentenza impugnata, ha contestato alla Commissione di aver omesso di esaminare le prove che le parti del procedimento amministrativo le avevano presentato, prove che avrebbero potuto rivelarsi pertinenti nell’accertamento dell’esistenza di un «vantaggio» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE a favore di DP AG, quale asserito dalla Commissione. Sotto tale profilo si deve rilevare che il Tribunale non ha affatto violato le regole in materia di onere della prova.

55      Riguardo all’argomento secondo cui, anche se avesse esaminato tutte le informazioni e i mezzi di prova ai quali il Tribunale fa riferimento nella sentenza impugnata, la Commissione non avrebbe potuto logicamente pervenire ad una conclusione diversa, è sufficiente constatare che è proprio tenendo conto di tali informazioni che il Tribunale, ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata, è giunto a una differente conclusione rispetto alla decisione impugnata. Ne consegue che tale argomento deve essere respinto come infondato.

56      In secondo luogo, quanto all’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe irregolarmente imposto alla Commissione, al punto 87 della sentenza impugnata, l’onere di provare l’«impossibilità» d’applicazione del metodo scelto dal Tribunale medesimo, si deve necessariamente constatare che tale allegazione risulta da un’errata lettura di detta sentenza.

57      Infatti, al punto 87 suddetto il Tribunale ha semplicemente dichiarato che avrebbe accettato come valido motivo per utilizzare un metodo diverso da quello che discende dall’applicazione dei criteri sviluppati nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg un eventuale impedimento della Commissione, per ragioni oggettive, a procedere all’esame delle informazioni fornite da DP AG e dalla Repubblica federale di Germania.

58      Orbene, al punto 87 suddetto il Tribunale si è limitato a rilevare che la Commissione non aveva invocato alcun impedimento a procedere a tale esame. Ciò considerato, nemmeno l’argomento in esame può essere accolto.

59      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre respingere il secondo capo del primo motivo in quanto infondato.

 Sul terzo capo

–       Argomenti delle parti

60      La Commissione, sostenuta da BIEK e UPS, contesta al Tribunale di aver travisato elementi del fascicolo allorché ha dichiarato, al punto 82 della sentenza impugnata, da un lato, che essa non aveva constatato nella decisione impugnata che le informazioni fornitele dalla Repubblica federale di Germania, secondo cui il settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio avrebbe costituito un SIEG, erano prive di fondamento e, dall’altro, che essa aveva riconosciuto, quantomeno implicitamente, che DP AG aveva parimenti registrato, oltre ai costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto, costi aggiuntivi netti connessi invece allo svolgimento di un SIEG. Orbene, secondo la Commissione, al punto 76 della motivazione della decisione impugnata sarebbe stato constatato che il settore de quo non costituisce un SIEG e che la questione dell’esistenza di costi aggiuntivi netti connessi allo svolgimento di un SIEG non era, in ogni caso, pertinente ai fini del metodo di analisi da essa scelto.

61      Da parte sua, DP AG ritiene che tale capo sia manifestamente infondato nella misura in cui, da un canto, trattandosi dei costi aggiuntivi netti, il Tribunale si è basato sul punto 43 della motivazione della decisione impugnata, concernente l’insieme dei servizi di trasporto, di cui il settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio costituisce solo una parte. Dall’altro, la censura della Commissione deriverebbe da una lettura errata della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe annullato la decisione impugnata perché la Commissione aveva comunque omesso di verificare se i trasferimenti operati da DB‑Telekom non fossero giustificati dai costi aggiuntivi netti connessi allo svolgimento di un SIEG.

62      La Repubblica federale di Germania è dell’avviso che, nella decisione impugnata, la Commissione si sia espressa unicamente su alcuni servizi specifici del settore del trasporto pacchi con riferimento alla loro natura di SIEG, ma non sul servizio di trasporto pacchi nel suo complesso. Inoltre, al punto 72 della motivazione di detta decisione, la Commissione avrebbe parlato inequivocabilmente di una «missione specificamente definita di DP AG» e dell’«adempimento di obblighi di servizio pubblico». Pertanto il Tribunale avrebbe constatato a giusto titolo un riconoscimento implicito da parte della Commissione del fatto che pure nel settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio sussistessero obblighi di servizio pubblico, e più esattamente obblighi di trasporto praticando un’unica e accettabile tariffa.

–       Giudizio della Corte

63      In limine si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso del travisamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 18 marzo 2010, causa C‑419/08 P, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑2259, punti 30 e 31 e la giurisprudenza ivi citata).

64      Si deve peraltro ricordare che un travisamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, cit., punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

65      Nell’ambito del presente capo la Commissione contesta, con la sua prima censura, l’affermazione contenuta al punto 82 della sentenza impugnata, secondo cui essa non si sarebbe pronunciata sulle informazioni fornitele dalla Repubblica federale di Germania nel senso che il settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio avrebbe costituito un SIEG, facendo valere di aver, per contro, rilevato nella decisione impugnata che tale settore non costituiva un SIEG.

66      A tale riguardo occorre segnalare che, al punto 76 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione si è riferita alla motivazione esposta nella relazione di accompagnamento della PPfLV, ai cui termini l’art. 2, n. 2, punto 3, di detto regolamento esclude dall’obbligo generale di trasporto i piccoli pacchi per i quali siano state concordate condizioni speciali con determinati clienti – per esempio, quelli che effettuano operazioni di pretrattamento o concludono contratti di cooperazione –, e che i clienti commerciali possono essere oggetto di una dispensa dall’obbligo di trasporto, giacché la concorrenza che si sviluppa in questo settore rende tale obbligo superfluo.

67      Ora, è giocoforza constatare che, come rileva la Repubblica federale di Germania, nel punto della motivazione citato la Commissione si è riferita a taluni servizi specifici del settore del trasporto pacchi valutandone la natura di SIEG, ma non al servizio di trasporto pacchi nel suo complesso. Si deve inoltre sottolineare, al pari di DP AG, che il Tribunale ha annullato la decisione impugnata non per il modo in cui la Commissione ha affrontato il problema della qualificazione dei servizi in causa come SIEG, bensì perché aveva omesso di verificare se i trasferimenti operati da DB‑Telekom costituissero una sovracompensazione rispetto ai costi aggiuntivi netti non contestati connessi allo svolgimento di un SIEG.

68      Alla luce di tali considerazioni, cade nel vuoto l’accusa al Tribunale di aver travisato i fatti di specie.

69      Di conseguenza, la prima censura sollevata dalla Commissione non può essere accolta.

70      Quanto alla seconda censura, vertente sul riconoscimento implicito da parte della Commissione del fatto che DP AG aveva registrato costi aggiuntivi netti connessi allo svolgimento di un SIEG, è sufficiente constatare come la Commissione abbia rilevato, al punto 73 della motivazione della decisione impugnata, che «DP AG risulta aver sopportato costi aggiuntivi netti di cui una minima parte non dovuta all’adempimento di obblighi di servizio pubblico». Da tale affermazione il Tribunale ha potuto dedurre senza travisare alcunché che la Commissione aveva riconosciuto, quantomeno implicitamente, che DP AG sopportava altresì costi connessi ad un SIEG.

71      Atteso che da quanto precede risulta che il Tribunale non ha travisato i fatti sottoposti al suo esame, occorre respingere in quanto infondato anche il terzo capo del primo motivo.

 Sul quarto capo

–       Argomenti delle parti

72      La Commissione, sostenuta da BIEK e UPS, contesta la motivazione sviluppata ad abundantiam ai punti 101-109 della sentenza impugnata, dove il Tribunale ha esaminato, oltre alle informazioni contenute nella decisione impugnata, quelle fornite dalla Repubblica federale di Germania. Dette parti sono del parere che queste informazioni, specialmente quelle relative alle retrocessioni di DP AG allo Stato tedesco nonché ai trasferimenti operati da DB‑Telekom, siano irrilevanti per l’applicazione del metodo utilizzato dalla Commissione e che proprio per la loro irrilevanza quest’ultima non ne avrebbe contestato l’esattezza. In ogni caso, la valutazione così svolta dal Tribunale sarebbe insufficiente ed errata perché, da un lato, non risulterebbe, in particolare, che DP AG sarebbe sopravvissuta economicamente senza compensazioni da parte di DB‑Telekom e, dall’altro, perché non toccherebbe la questione se DP AG, nonostante le perdite complessivamente registrate, disponesse di liquidità sufficienti per compensare i costi aggiuntivi netti occasionati dalla sua politica di vendita sottocosto.

73      Secondo DP AG, invece, è irrilevante che la Commissione accusi il Tribunale di non aver accertato se DP AG sarebbe potuta sopravvivere senza compensazione economica. Infatti, il Tribunale poteva limitarsi ad escludere che le risorse provenienti dai trasferimenti operati da DB‑Telekom nel corso degli anni 1990-1994 fossero state utilizzate per coprire i costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto negli anni 1995-1999, giacché erano ormai esaurite.

74      La Repubblica federale di Germania aggiunge che, in ogni caso, la Commissione era tenuta a dimostrare che l’apporto pubblico in questione costituisse una sovracompensazione dei costi aggiuntivi netti generati dalla fornitura di un SIEG. Nessuna spesa, poi, singolarmente considerata, potrebbe essere coperta da altre risorse proprie di DP AG, visto che quest’ultima ha subito perdite nel periodo in esame. In realtà, l’approccio della Commissione condurrebbe al risultato assurdo che ogni spesa sarebbe necessariamente finanziata da risorse pubbliche.

–       Giudizio della Corte

75      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale non possono comportare l’annullamento della pronuncia e sono, quindi, inoperanti (sentenze 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt/AEA, Racc. pag. I‑10173, punto 48; 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, causa C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 148, nonché ordinanza 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P, Schneider Electric/Commissione, punto 64).

76      Emerge dall’analisi dei primi tre capi del presente motivo che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’accogliere la prima censura formulata da DP AG nell’ambito del suo ricorso di annullamento, secondo la quale la Commissione, considerando che i trasferimenti operati da DB‑Telekom le avessero conferito un vantaggio, aveva violato l’art. 87, n. 1, CE.

77      Conseguentemente, quand’anche la motivazione contenuta ai punti 101‑109 della sentenza impugnata fosse errata in diritto, si deve sottolineare che l’errore non inficerebbe minimamente la fondatezza della valutazione della censura di illegittimità della decisione impugnata sotto il profilo dell’art. 87, n. 1, CE.

78      Si deve pertanto constatare che il quarto capo del presente motivo è inoperante.

79      Alla luce delle suesposte considerazioni il primo motivo addotto dalla Commissione deve essere integralmente respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 230 CE

–       Argomenti delle parti

80      Con il secondo motivo la Commissione accusa il Tribunale di aver violato i limiti della sua competenza quali stabiliti all’art. 230 CE, dal momento che avrebbe sostituito il proprio metodo di calcolo dei costi aggiuntivi connessi allo svolgimento di un SIEG a quello della Commissione. Orbene, allorché la Commissione decide di privilegiare un metodo che le permette di rispondere rapidamente ed efficacemente alle obiezioni presentate dai contendenti, nell’ambito di una buona prassi amministrativa interna, il Tribunale non potrebbe andare a decidere al suo posto per quale metodo optare.

81      Sostenuta da BIEK e UPS la Commissione fa altresì valere che il Tribunale, nella motivazione sviluppata ai punti 101-109 della sentenza impugnata, si sarebbe sostituito alla Commissione medesima esaminando informazioni che non sono state oggetto di analisi nell’ambito della decisione impugnata.

82      DP AG, al contrario, ritiene che il Tribunale si sia limitato a utilizzare il metodo che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sarebbe stato obbligatorio. Secondo la Corte, infatti, e in linea con la prassi amministrativa della Commissione, l’accertamento di un vantaggio in caso di aiuti di Stato, in quanto sono state erogate risorse pubbliche in cambio della prestazione di servizi pubblici obbligatori, presupporrebbe anzitutto il calcolo dei costi generati dall’adempimento di tali obblighi di interesse generale.

83      Da parte sua, la Repubblica federale di Germania è dell’avviso che il Tribunale non abbia illegittimamente sostituito la sua valutazione a quella della Commissione. Ai punti della sentenza impugnata oggetto del presente motivo esso si sarebbe limitato a una verifica contabile, dopo aver effettuato, ai punti 78-96 della medesima sentenza, un’analisi giuridica della decisione impugnata. Ad ogni buon conto, essendo stata constatata la violazione dell’art. 87, n. 1, CE, detto motivo sarebbe inoperante.

–       Giudizio della Corte

84      Occorre ricordare che, come risulta dall’art. 230 CE, l’oggetto del ricorso di annullamento è il controllo della legittimità degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie ivi elencate; l’analisi dei motivi sollevati nell’ambito di un tale ricorso non ha, dunque, né per oggetto né per effetto di sostituire un’istruzione completa della causa nell’ambito di un procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, causa C‑205/00 P, causa C‑211/00 P, causa C‑213/00 P, causa C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 103).

85      Al riguardo si deve segnalare che, ai punti 68-88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha condotto un’analisi del metodo utilizzato dalla Commissione nella decisione impugnata sotto il profilo dell’art. 87, n. 1, CE, al fine specifico di verificare se i trasferimenti di cui DP AG ha beneficiato da parte di DB‑Telekom abbiano potuto costituire un vantaggio ai sensi di detta disposizione e della pertinente giurisprudenza.

86      Nell’ambito di tale analisi il Tribunale ha rilevato, ai punti 80-88 della sentenza impugnata, gli elementi errati del calcolo effettuato dalla Commissione nella decisione impugnata, da cui risultava che quest’ultima non aveva provato che i suddetti trasferimenti avessero costituito un vantaggio per DP AG.

87      Ciò considerato, si deve necessariamente constatare che il Tribunale non ha sostituito il proprio metodo a quello della Commissione, ma che il suo esame si è limitato a un controllo giurisdizionale della legittimità della decisione impugnata.

88      Per quanto attiene alla censura al Tribunale di essersi sostituito alla Commissione procedendo all’analisi di informazioni che non erano state oggetto di alcuna analisi nella decisione impugnata, si deve constatare che, tenuto conto, da un lato, delle considerazioni svolte ai punti 76-78 della presente sentenza quanto all’ultroneità delle valutazioni operate dal Tribunale ai punti 101‑109 della sentenza impugnata e, dall’altro, della giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, questa seconda censura è inoperante.

89      Da quanto precede discende che non si può utilmente contestare al Tribunale di aver superato i limiti della propria competenza, in violazione dell’art. 230 CE. Il secondo motivo deve essere pertanto respinto in quanto infondato.

90      Atteso che nessuno dei due motivi addotti dalla Commissione a sostegno della propria impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta integralmente.

 Sulle impugnazioni incidentali

 Argomenti delle parti

91      Con le loro impugnazioni incidentali BIEK e UPS sostengono che il Tribunale non ha tenuto conto della succitata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, in quanto avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, non era soddisfatta nessuna delle condizioni stabilite in tale sentenza affinché alle compensazioni per la fornitura di SIEG non si applichi la disciplina degli aiuti di Stato. In primo luogo, infatti, la prassi di DP AG di applicare prezzi inferiori alla tariffa unica di legge nel settore dei servizi di trasporto pacchi a domicilio non corrisponderebbe a una missione di servizio pubblico. In secondo luogo, le modalità con cui sono stati operati i trasferimenti da parte di DB‑Telekom non sarebbero state previamente definite in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, non avendo essi una destinazione precisa, sarebbe stato impossibile accertare se tali trasferimenti abbiano dato luogo a sovracompensazione. Infine, la compensazione che sarebbe stata realizzata attraverso detti trasferimenti sarebbe avvenuta indipendentemente da qualsivoglia analisi dei costi connessi allo svolgimento di un SIEG.

92      DP AG replica a tali argomenti che il Tribunale non era tenuto ad accertare che fossero soddisfatte le condizioni poste dalla citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg. Infatti, la constatazione che la Commissione si era astenuta dal verificare se DP AG dovesse sopportare costi aggiuntivi netti connessi allo svolgimento di obblighi di SIEG sarebbe stata sufficiente per annullare la decisione impugnata.

 Giudizio della Corte

93      Una volta considerato come la Commissione avesse riconosciuto, quantomeno implicitamente, che DP AG sopportava costi connessi in parte allo svolgimento di SIEG, come rilevato ai punti 66-73 della presente sentenza, correttamente il Tribunale è passato, nell’ambito del sindacato di legittimità, all’esame della censura di DP AG concernente il metodo seguito dalla Commissione per calcolare un’eventuale sovracompensazione ai fini del terzo presupposto della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., quale illustrata ai punti 41-43 della presente sentenza.

94      Nell’ambito di tale esame il Tribunale ha concluso, in particolare, al punto 94 della sentenza impugnata, che detto metodo, omettendo di verificare se DP AG avesse registrato altri costi netti aggiuntivi, connessi allo svolgimento di un SIEG, non permetteva di dimostrare tali costi in modo sufficientemente valido. Per questo ha statuito, tenuto conto della citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, che la decisione impugnata doveva essere annullata.

95      In tale contesto si deve necessariamente constatare che, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 125-128 delle conclusioni, il Tribunale ha, così facendo, proceduto ad un’analisi della legittimità della decisione impugnata nei limiti di competenza attribuitigli dall’art. 230 CE e tenendo conto della pertinente giurisprudenza sulla definizione degli aiuti di Stato e di quella attinente alla compensazione degli obblighi di SIEG, in cui si colloca la sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg succitata.

96      Occorre altresì rilevare che proprio se avesse esaminato la decisione impugnata alla luce degli altri criteri enunciati in detta sentenza, come secondo BIEK e UPS avrebbe dovuto fare, il Tribunale si sarebbe sostituito alla Commissione, effettuando un’analisi di competenza di quest’ultima, come il Tribunale medesimo ha giustamente rilevato al punto 95 della sentenza impugnata.

97      Ora, è giocoforza constatare che, secondo una giurisprudenza costante, il controllo che i giudici comunitari esercitano sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione, come quelle operate nella fattispecie, si limita necessariamente alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti e di sviamento di potere (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 279, e 6 ottobre 2009, cause riunite C‑501/06 P, causa C‑513/06 P, causa C‑515/06 P e C‑519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione, Racc. pag. I‑9291, punto 85).

98      Ne consegue che il Tribunale non era tenuto a verificare tutti i criteri enunciati dalla Corte nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, una volta constatata l’illegittimità della decisione impugnata rispetto ad uno di essi.

99      Tutto ciò considerato, occorre respingere le impugnazioni incidentali in quanto infondate.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. A termini dell’art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

101    Poiché la Commissione è risultata soccombente, deve essere condannata alle spese dell’impugnazione principale, conformemente alle conclusioni di DP AG.

102    Quanto alle impugnazioni incidentali, anche se BIEK e UPS sono rimaste soccombenti, si deve constatare che nel controricorso agli appelli incidentali DP AG non ha chiesto la loro condanna alle relative spese. Ne consegue che ciascuna parte sopporterà le proprie spese per le impugnazioni incidentali.

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione principale e le impugnazioni incidentali sono respinte.

2)      La Commissione europea è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute da Deutsche Post AG nell’ambito dell’impugnazione principale.

3)      Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA sopporteranno ciascuno le proprie spese per l’impugnazione principale.

4)      Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA sopporteranno ciascuno le proprie spese per le impugnazioni incidentali.

5)      La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.