Causa C-36/04

Regno di Spagna

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Artt. 3, 4 e 6 — Gestione dello sforzo di pesca — Zone e risorse di pesca comunitarie — Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati — Inscindibilità — Irricevibilità»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 19 gennaio 2006 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 marzo 2006 

Massime della sentenza

Ricorso di annullamento — Oggetto — Annullamento parziale

[Art. 230 CE; regolamento (CE) del Consiglio n.  1954/2003, artt. 3, 4 e 6]

L’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo. La questione se un annullamento parziale modifichi o meno la sostanza dell’atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso.

Pertanto, deve essere considerato irricevibile il ricorso di uno Stato membro mirante all’annullamento degli artt. 3, 4 e 6 del capitolo II del regolamento n. 1954/2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie.

Infatti, queste disposizioni, che costituiscono il nucleo stesso del detto regolamento, fissano gli elementi determinanti della gestione dello sforzo di pesca, mentre le altre disposizioni dello stesso capo II hanno natura tecnica, essendo la loro applicazione collegata ai detti articoli di cui è chiesto l’annullamento. Il capo III istituisce un regime di controllo sul rispetto della gestione dello sforzo di pesca e ha senso dunque soltanto alla luce delle disposizioni impugnate che lo precedono.

(v. punti 12-14, 16, 19, 21)





SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 marzo 2006 (*)

«Regolamento (CE) n. 1954/2003– Artt. 3, 4 e 6 – Gestione dello sforzo di pesca – Zone e risorse di pesca comunitarie – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati – Inscindibilità – Irricevibilità»

Nella causa C‑36/04,

avente ad oggetto un ricorso d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 29 gennaio 2004,

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Monteiro e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris (relatore) e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 settembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il suo ricorso, il Regno di Spagna domanda l’annullamento degli artt. 3, 4 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

 Contesto normativo

2       L’art. 3 del regolamento controverso così dispone:

«1.      Fatte salve le zone definite nell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a:

a)      valutare il livello dello sforzo di pesca esercitato da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri quale media annuale del periodo dal 1998 al 2002 in ciascuna delle zone CIEM e delle zone COPACE di cui all’articolo 1 per quanto concerne le specie demersali, escluse le specie demersali contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, e la pesca di cappesante, granciporri e granseole, come previsto nell’allegato del presente regolamento. Per il calcolo dello sforzo di pesca, la capacità di pesca delle navi è misurata in funzione della loro potenza motrice in kW;

b)      attribuire il livello dello sforzo di pesca valutato ai sensi della lettera a) in ogni zona CIEM o zona COPACE per quanto riguarda ognuna delle attività di pesca di cui alla lettera a).

(…)».

3       Ai sensi dell’art. 4 di tale regolamento:

«1.      Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 15 metri, è valutato globalmente per ciascuna attività di pesca e zona di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nel periodo 1998‑2002.

2.      Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 10 metri, è valutato globalmente per ciascuna attività di pesca e zona di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nel periodo 1998‑2002.

3.      Gli Stati membri assicurano che lo sforzo di pesca di questi pescherecci sia limitato al livello di sforzo di pesca definito a norma dei paragrafi 1 e 2».

4       L’art. 6 dello stesso regolamento istituisce un regime specifico di gestione dello sforzo di pesca per una zona delimitata, biologicamente sensibile, al largo delle coste irlandesi, nella quale «gli Stati membri valutano i livelli degli sforzi di pesca esercitati da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, quale media annuale del periodo 1998‑2002 per la pesca delle specie demersali, escluse quelle contemplate nel regolamento (CE) n. 2347/2002 e la pesca di cappesante, granciporri e granseole e assegnano i livelli di sforzo di pesca così valutati per ognuna di queste attività di pesca».

 Conclusioni delle parti

5       Il Regno di Spagna conclude che la Corte voglia:

–       annullare gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento controverso (in prosieguo: le «disposizioni impugnate»);

–       condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

6       Il Consiglio conclude che la Corte voglia:

–       respingere il ricorso;

–       condannare il Regno di Spagna alle spese.

7       Con ordinanza del presidente della Corte 19 maggio 2004, la Commissione delle Comunità europee è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Essa domanda alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il Regno di Spagna alle spese. Domanda altresì, per il caso di accoglimento del ricorso, il mantenimento degli effetti nel tempo delle disposizioni impugnate in applicazione dell’art. 231, secondo comma, CE.

 Sul ricorso

8       A sostegno del ricorso il Regno di Spagna deduce sostanzialmente due motivi. Il primo verte sulla violazione del principio di non discriminazione. Il detto Stato membro ritiene che il Consiglio non abbia preso in considerazione la situazione specifica della flotta spagnola, come risultante dalle norme del Trattato di adesione, allorché ha fissato il periodo di riferimento per il calcolo dello sforzo di pesca e ha applicato un regime specifico di gestione dello sforzo di pesca in una zona situata a sud ovest dell’Irlanda. Con il secondo motivo si lamenta uno sviamento di potere nel quale il Consiglio sarebbe incorso adottando l’art. 6 del regolamento controverso, nel senso che la reale finalità perseguita con la delimitazione della zona biologicamente sensibile non sarebbe la conservazione del novellame di nasello, bensì la proroga delle restrizioni cui la flotta spagnola è già soggetta.

9       La Corte ha invitato le parti a presentare osservazioni in ordine alla ricevibilità del ricorso, alla luce della giurisprudenza secondo la quale l’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto (v., segnatamente, sentenze 10 dicembre 2002, causa C‑29/99, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑11221, punti 45 e 46; 21 gennaio 2003, causa C‑378/00, Commissione/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑937, punto 30; 30 settembre 2003, causa C‑239/01, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑10333, punto 33, e 24 maggio 2005, causa C‑244/03, Francia/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑4021, punto 12).

10     In udienza, il Consiglio ha affermato che, sebbene le disposizioni impugnate siano separabili le une dalle altre, ciò non vale per quanto riguarda le stesse disposizioni rispetto alle altre norme del regolamento controverso, cosicché queste ultime, in caso di annullamento delle disposizioni impugnate, non avrebbero più alcun senso. Gli effetti di un annullamento del genere sarebbero particolarmente delicati per quanto riguarda l’art. 15 del detto regolamento, recante abrogazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), e del regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 1995, n. 2027, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 199, pag. 1). Il Consiglio dubita pertanto della ricevibilità del ricorso.

11     La Commissione fa proprio l’argomento del Consiglio, rilevando che le disposizioni impugnate costituiscono il nucleo del nuovo regime di gestione dello sforzo di pesca e che, in caso di loro annullamento, nessun regime di gestione del detto sforzo sarebbe più applicabile alle acque occidentali.

12     Come ricordato al punto 9 della presente sentenza, da una giurisprudenza costante risulta che l’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto.

13     La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (sentenze 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I‑1375, punto 257; Commissione/Consiglio, citata, punto 46; Germania/Commissione, citata, punto 34, e Francia/Parlamento e Consiglio, citata, punto 13).

14     Peraltro, la Corte ha altresì precisato che la questione se un annullamento parziale modifichi o meno la sostanza dell’atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso (sentenza Germania/Commissione, citata, punto 37).

15     Nella presente causa, occorre esaminare se il fatto di annullare le disposizioni impugnate, lasciando invece sussistere le altre disposizioni del regolamento controverso, sarebbe tale da modificare obiettivamente la sostanza stessa del regolamento.

16     Orbene, le disposizioni impugnate costituiscono il nucleo stesso del detto regolamento.

17     Come risulta dal suo quarto ‘considerando’, infatti, il regolamento controverso mira a istituire un nuovo regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone designate, in modo che «il livello generale dello sforzo di pesca attualmente esercitato non aumenti».

18     Inoltre, le disposizioni impugnate fanno parte del capo II del regolamento controverso, relativo al regime per la gestione dello sforzo di pesca. In tal senso, l’art. 3 del regolamento definisce le misure riguardanti le catture delle specie demersali nonché di taluni molluschi e crostacei, l’art. 4 dello stesso regolamento determina lo sforzo di pesca applicabile ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 15 metri, mentre l’art. 6 di tale regolamento detta le condizioni di gestione di tale sforzo nelle zone biologicamente sensibili.

19     Le disposizioni impugnate contengono pertanto gli elementi determinanti della gestione dello sforzo di pesca, mentre le altre disposizioni del capo II del regolamento controverso hanno natura tecnica, essendo la loro applicazione collegata agli artt. 3, 4 e 6 di tale regolamento. Il capo III dello stesso regolamento istituisce un regime di controllo sul rispetto della gestione dello sforzo di pesca e ha senso dunque soltanto alla luce delle disposizioni impugnate che lo precedono.

20     Infine, l’art. 15 del regolamento controverso ha abrogato i regolamenti nn. 685/95 e 2027/95 a decorrere, al più tardi, dal 1° agosto 2004. Questi due regolamenti definivano ed attuavano il regime di gestione degli sforzi di pesca relativi a talune zone e risorse di pesca comunitarie. Un annullamento delle disposizioni impugnate avrebbe l’effetto di creare una lacuna giuridica in quanto, in conseguenza dell’annullamento, non sarebbe più in vigore alcuna regolamentazione in merito alla gestione dello sforzo di pesca.

21     Risulta da tutto quanto precede che le disposizioni impugnate sono inseparabili dal resto del regolamento impugnato. Ne consegue che la domanda di annullamento parziale del detto regolamento presentata dal Regno di Spagna è irricevibile, e che il ricorso dev’essere pertanto respinto.

 Sulle spese

22     A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha concluso chiedendo la condanna del Regno di Spagna, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Conformemente al n. 4 dello stesso articolo, la Commissione sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.