61984J0042

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 LUGLIO 1985. - REMIA BV ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CONCORRENZA : CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA NELL'AMBITO DI UNA CESSIONE D'IMPRESA. - CAUSA 42/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02545
edizione speciale spagnola pagina 00863
edizione speciale svedese pagina 00277
edizione speciale finlandese pagina 00287


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA IN UN CONTRATTO DI CESSIONE D ' IMPRESA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

2 . CONCORRENZA - INTESE - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI - CRITERI - INTESA CHE COMPRENDA L ' INTERO TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

3 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - LIMITI - DECISIONE CHE APPLICA LE NORME SULLA CONCORRENZA

( TRATTATO CEE , ART . 190 )

4 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - DECISIONE DELLA COMMISSIONE ADOTTATA A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO - VALUTAZIONE ECONOMICA COMPLESSA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITI

( TRATTATO CEE , ARTT . 85 , N . 1 , E 173 )

5 . CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - ESENZIONE - OBBLIGO DELL ' IMPRESA DI MOTIVARE LA DOMANDA

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 3 )

Massima


1 . IL FATTO CHE DELLE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA SIANO COMPRESE IN UN CONTRATTO DI CESSIONE D ' IMPRESA NON IMPLICA , DI PER SE , CHE LE CLAUSOLE STESSE SIANO ESCLUSE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO . PER ACCERTARE SE ESSE RICADONO O NO SOTTO IL DIVIETO POSTO DALL ' ART . 85 , N . 1 , SI DEVE DETERMINARE COME SI SAREBBE SVOLTA LA CONCORRENZA IN LORO ASSENZA . IN SIFFATTA IPOTESI , CIOE SE IL VENDITORE E L ' ACQUIRENTE RIMANESSERO IN CONCORRENZA DOPO LA CESSIONE , E EVIDENTE CHE L ' ACCORDO DI CESSIONE D ' IMPRESA NON POTREBBE ESSERE REALIZZATO . IL VENDITORE , CHE CONOSCE PARTICOLARMENTE BENE IN TUTTI I SUOI PARTICOLARI L ' IMPRESA CEDUTA , CONSERVEREBBE INFATTI LA POSSIBILITA DI ATTIRARE DI NUOVO A SE LA VECCHIA CLIENTELA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CESSIONE ED IMPEDIRE IN TAL MODO LA SOPRAVVIVENZA DELL ' IMPRESA CEDUTA . STANDO COSI LE COSE , LE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA INSERITE IN CONTRATTI DI CESSIONE D ' IMPRESA HANNO , IN LINEA DI PRINCIPIO , IL MERITO DI GARANTIRE LA POSSIBILITA E L ' EFFETTIVITA DELLA CESSIONE STESSA . ESSE CONTRIBUISCONO PERCIO A RAFFORZARE LA CONCORRENZA MEDIANTE L ' AUMENTO DEL NUMERO D ' IMPRESE PRESENTI SUL MERCATO .

PERCHE SI ABBIA TALE EFFETTO BENEFICO SULLA CONCORRENZA OCCORRE TUTTAVIA CHE DETTE CLAUSOLE SIANO NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO DELL ' IMPRESA CEDUTA E CHE LA LORO DURATA E IL LORO CAMPO D ' APPLICAZIONE SIANO STRETTAMENTE LIMITATI A TALE SCOPO . QUANDO QUESTE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE , LE CLAUSOLE NON RICADONO SOTTO IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 .

2 . UN ACCORDO FRA IMPRESE , PER POTER PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI , DEVE CONSENTIRE DI PREVEDERE CON UN SUFFICIENTE GRADO DI PROBABILITA , IN BASE AD UN COMPLESSO DI ELEMENTI OGGETTIVI DI FATTO O DI DIRITTO , CHE ESSO SIA ATTO AD INCIDERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O POTENZIALMENTE , SULLE CORRENTI COMMERCIALI FRA STATI MEMBRI , IN MODO DA POTER NUOCERE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI UN MERCATO UNICO FRA STATI . SIFFATTE PRATICHE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA CHE SI ESTENDANO ALL ' INTERO TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , HANNO , PER NATURA , L ' EFFETTO DI CONSOLIDARE LA SCOMPARTIMENTAZIONE DEI MERCATI A LIVELLO NAZIONALE , OSTACOLANDO COSI L ' INTERPENETRAZIONE ECONOMICA VOLUTA DAL TRATTATO .

3 . BENCHE L ' ART . 190 DEL TRATTATO IMPONGA ALLA COMMISSIONE , QUALORA ADOTTI UNA DECISIONE PER L ' APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA , DI MENZIONARE GLI ELEMENTI DI FATTO DA CUI DIPENDE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE E LE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE CHE L ' HANNO INDOTTA AD ADOTTARLA , DETTA NORMA NON ESIGE CHE LA COMMISSIONE DISCUTA TUTTI I PUNTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE SIANO STATI TRATTATI DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO . LA MOTIVAZIONE DI UN ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO DEVE CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESERCITARE IL SINDACATO DI LEGITTIMITA E FORNIRE ALL ' INTERESSATO LE INDICAZIONI NECESSARIE PER STABILIRE SE L ' ATTO STESSO SIA FONDATO .

4 . BENCHE LA CORTE ESERCITI IN GENERALE UN CONROLLO COMPLETO CIRCA IL PUNTO SE RICORRANO I PRESUPPOSTI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , E EVIDENTE CHE LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA AMMISSIBILE DI UNA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA , INSERITA IN UN ACCORDO DI CESSIONE D ' IMPRESA , RICHIEDE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE COMPLESSE . LA CORTE DEVE QUINDI LIMITARE IL PROPRIO CONTROLLO DI UNA SIFFATTA VALUTAZIONE ALLA VERIFICA DELL ' OSSERVANZA DELLE NORME DI PROCEDURA , DELL ' ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE , DELL ' ESATTEZZA SOSTANZIALE DEI FATTI , DELL ' ASSENZA DI ERRORE MANIFESTO DI VALUTAZIONE E DI SVIAMENTO DI POTERE .

5 . QUALORA L ' ESENZIONE DAL DIVIETO D ' INTESE VENGA CHIESTA A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , SPETTA ANZITUTTO ALLE IMPRESE INTERESSATE IL FORNIRE ALLA COMMISSIONE I DATI ATTI A PROVARE CHE L ' ESENZIONE E ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA .

Parti


NELLA CAUSA 42/84 ,

REMIA BV , SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA , CON SEDE LEGALE ED UFFICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DEN DOLDER ( PAESI BASSI ),

F . A . DE ROOIJ , SUO DIRETTORE , RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DEN DOLDER ( PAESI BASSI ), E

NV VERENIGDE BEDRIJVEN NUTRICIA , SOCIETA ANONIMA , CON SEDE LEGALE ED UFFICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOETERMEER ( PAESI BASSI ),

CON GLI AVVOCATI C . A . J . CRUL , DEL FORO DI AMSTERDAM , A . F . DE SAVORNIN LOHMAN E I . G . F . CATH , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . L . H . DUPONG , 14 A , RUE DES BAINS ,

RICORRENTI ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . B . VAN DER ESCH , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVV . T . R . OTTERVANGER , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . M . BESCHEL , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

SOSTENUTA DA

SLUYCK BV , IN LIQUIDAZIONE , PRECEDENTEMENTE DENOMINATA LUYCKS PRODUCTEN BV , CON SEDE IN DIEMEN ( PAESI BASSI ) ED UFFICI IN EDE , GELDERLAND ( PAESI BASSI ), CON GLI AVVOCATI G . LOOS E C . HAMBURGER , DEL FORO DI AMSTERDAM , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . J . LOESCH ,

INTERVENIENTE ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 12 DICEMBRE 1983 , RELATIVA AD UN PROCEDIMENTO A NORMA DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( GU L 376 , PAG . 22 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 16 FEBBRAIO 1984 , LA REMIA BV , IL SUO DIRETTORE SIG . F . A . DE ROOIJ E LA NV VERENIGDE BEDRIJVEN NUTRICIA ( PER IL SEGUITO ' I RICORRENTI ' ) HANNO PRESENTATO , A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , UN RICORSO MIRANTE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 12 DICEMBRE 1983 , RELATIVA AD UN PROCEDIMENTO A NORMA DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( GU L 376 , PAG . 22 ).

2 LA NV VERENIGDE BEDRIJVEN NUTRICIA ( PER IL SEGUITO ' LA NUTRICIA ' ), CON SEDE NEI PAESI BASSI , FABBRICA PRODOTTI ALIMENTARI DIETETICI E PER BAMBINI . NEL 1974 ESSA RILEVAVA DUE IMPRESE CHE DIVENIVANO SUE AFFILIATE : LA REMIA BV ( PER IL SEGUITO ' LA REMIA ' ), CHE APPARTENEVA AL SIG . DE ROOIJ E CHE PRODUCEVA ESSENZIALMENTE SALSE REMIA , MARGARINE E PRODOTTI DI BASE PER LA PANIFICAZIONE , E LA LUYCKS PRODUCTEN BV ( PER IL SEGUITO ' LA LUYCKS ' ), CHE PRODUCEVA SALSE SOTTO IL MARCHIO ' LUYCKS ' NONCHE CONDIMENTI . DAL 1974 AL 1976 QUESTE DUE SOCIETA MANTENEVANO I PROPRI SERVIZI VENDITA E LASCIAVANO INALTERATE LE PROPRIE ATTIVITA DI PRODUZIONE .

3 ALL ' INIZIO DEL 1977 , LA NUTRICIA DECIDEVA DI RIVEDERE LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE SUE AFFILIATE AL FINE DI MIGLIORARE LA REDDITIVITA DI QUESTE , FRA L ' ALTRO IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFICOLTA FINANZIARIE INCONTRATE DALLA LUYCKS . DAL 1977 AL 1978 , LA SITUAZIONE GIURIDICA E LA PRODUZIONE DELLE DUE IMPRESE LUYCKS E REMIA NON CAMBIAVA , MA IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI VENDITA DELLE DUE SOCIETA VENIVA MODIFICATO A FINI DI RAZIONALIZZAZIONE .

4 NEL 1979 , LA NUTRICIA PROCEDEVA AD UNA RIORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI , CONCENTRANDO LA PRODUZIONE DELLE SALSE PRESSO LA REMIA , MENTRE LA PRODUZIONE DEI CONDIMENTI RIMANEVA AFFIDATA ALLA LUYCKS . QUESTA RIORGANIZZAZIONE RISPONDEVA , FRA L ' ALTRO , ALL ' INTENZIONE DI FACILITARE LA CESSIONE DELLA REMIA E DELLA LUYCKS .

5 CON UN ACCORDO IN DATA 31 AGOSTO 1979 , ( ' ACCORDO SULLE SALSE ' ), LA NUTRICIA CEDEVA LA SOCIETA REMIA , COSI RIORGANIZZATA , AL SIG . DE ROOIJ , EX PROPRIETARIO DELLA STESSA , E LA SOCIETA CEDUTA ASSUMEVA LA DENOMINAZIONE ' NIEUWE REMIA ' . CON UN SECONDO ACCORDO IN DATA 6 GIUGNO 1980 ( ' ACCORDO SUI CONDIMENTI ' ), LA NUTRICIA CEDEVA LA SUA AFFILIATA LUYCKS , COSI RIORGANIZZATA , ALLA SOCIETA ZUID-HOLLANDSE CONSERVENFABRIEK ( PER IL SEGUITO ' LA ZUID ' ) E LA SOCIETA CEDUTA ASSUMEVA LA DENOMINAZIONE ' LUYCKS-ZUID ' E SUCCESSIVAMENTE ' SLUYCK ' . LA ZUID E UN ' AFFILIATA DEL GRUPPO AMERICANO CAMPBELL .

6 ENTRAMBI GLI ACCORDI DI CESSIONE CONTENEVANO CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA DESTINATE A TUTELARE GLI ACQUIRENTI NEI CONFRONTI DI UNA CONCORRENZA IMMEDIATA , SULLO STESSO MERCATO , DA PARTE DEL CEDENTE .

7 LA CLAUSOLA 5 DELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' STABILIVA CHE LA NUTRICIA SI IMPEGNAVA AD ASTENERSI PER DIECI ANNI DA OGNI ATTIVITA DIRETTA O INDIRETTA IN ORDINE ALLA PRODUZIONE O ALLA VENDITA DI SALSE SUL MERCATO OLANDESE E SI RENDEVA GARANTE DEL RISPETTO DI TALE IMPEGNO DA PARTE DELLA LUYCKS . IN VIA TRANSITORIA , LA LUYCKS ERA AUTORIZZATA A PRODURRE E VENDERE SALSE PER L ' ESPORTAZIONE E ANCHE , IN QUANTITATIVI MOLTO LIMITATI , PER IL MERCATO OLANDESE , MA SOLO FINO AL 1* LUGLIO 1980 .

8 NELL ' ' ACCORDO SUI CONDIMENTI ' , CONCLUSO TRA LA NUTRICIA E LA ZUID , LA CLAUSOLA V-1-F ESTENDEVA ALLA LUYCKS-ZUID LA RESTRIZIONE STABILITA NELLA CLAUSOLA 5 DELL ' ACCORDO SULLE SALSE . INOLTRE , SECONDO QUANTO STIPULATO NELLA CLAUSOLA IX-1 , LA NUTRICIA SI IMPEGNAVA AD ASTENERSI PER CINQUE ANNI ' DAL FABBRICARE O PORRE IN COMMERCIO , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , CONDIMENTI NEI PAESI EUROPEI ' .

9 AVENDO LA CAMPBELL COMUNICATO AI RICORRENTI CHE ESSA CONSIDERAVA INCOMPATIBILE CON L ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA IMPOSTA ALLA LUYCKS , TALE CIRCOSTANZA INDUCEVA I RICORRENTI A NOTIFICARE ALLA COMMISSIONE , NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 1981 , I DUE ACCORDI DI CESSIONE ED A CHIEDERE NON GIA UN ' ATTESTAZIONE NEGATIVA , BENSI UN ' ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 .

10 CON DECISIONE 12 DICEMBRE 1983 , RITENENDO CHE , IN RAGIONE DELLA LORO DURATA E DEL LORO CAMPO DI APPLICAZIONE , LE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA SOPRAMENZIONATE ERANO ECCESSIVE E DAVANO LUOGO AD UNA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA , CHE ESSE INCIDEVANO SUL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO E NON POTEVANO BENEFICIARE DELL ' ESENZIONE DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 3 , LA COMMISSIONE RESPINGEVA LA SUDDETTA DOMANDA .

11 STANDO COSI LE COSE , COL PRESENTE RICORSO I RICORRENTI HANNO CHIESTO CHE LA CORTE VOGLIA ANNULLARE LA DECISIONE IMPUGNATA , DICHIARARE ' CHE LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA DI CUI ALL ' ART . 1 DELLA DECISIONE NON COSTITUISCE INFRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE E , IN OGNI CASO , NON A DECORRERE ( GIA ) DAL 1* OTTOBRE 1983 , O QUANTOMENO CHE A TORTO LA COMMISSIONE NON HA APPLICATO L ' ART . 85 , N . 3 ' , E INOLTRE DICHIARARE CHE A TORTO LA DECISIONE IMPUGNATA E STATA DIRETTA AL SIG . DE ROOIJ .

SULLA PORTATA DELLE CONCLUSIONI DEL RICORSO

12 DATA L ' IMPRECISA FORMULAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DELLE CONCLUSIONI PRESENTATE DAI RICORRENTI , LA CORTE HA INVITATO QUESTI ULTIMI A INDICARE LA PORTATA ESATTA DELLE LORO CONCLUSIONI ED HA CHIESTO ALLA COMMISSIONE DI CHIARIRE IL SENSO DELL ' ART . 2 DELLA SUA DECISIONE .

13 DALLE RISPOSTE CHE SONO STATE FORNITE ALLA CORTE RISULTA , DA UN LATO , COME E STATO DEL RESTO AMMESSO DAI RICORRENTI NELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO , CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE NON E CONTESTATA NELLA PARTE IN CUI SI RIFERISCE SPECIFICAMENTE ALL ' ' ACCORDO SUI CONDIMENTI ' ; DALL ' ALTRO , CHE L ' ART . 2 DELLA DECISIONE IMPUGNATA DEV ' ESSERE INTESO NEL SENSO CHE IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALLA CLAUSOLA 5 DELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' DEL 31 AGOSTO 1979 , NONCHE IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALLA CLAUSOLA V-1-F DELL ' ' ACCORDO SUI CONDIMENTI ' DEL 6 GIUGNO 1980 COSTITUISCONO , DAL 1* OTTOBRE 1983 , UN ' INFRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO .

14 PERTANTO , LE CONCLUSIONI DEI RICORRENTI DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME MIRANTI ALL ' ANNULLAMENTO :

- DELL ' INTERO ART . 1 DELLA DECISIONE IMPUGNATA , RELATIVO ALLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA CONTENUTA NELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' , PER QUANTO RIGUARDA IL PERIODO SUCCESSIVO AL 1* OTTOBRE 1983 ;

-DELL ' ART . 2 DELLA DECISIONE IMPUGNATA , SOLO PER QUANTO SI RIFERISCE ALL ' ESTENSIONE DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA CONTENUTA NELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' ALLA SOCIETA ZUID , E SOLO PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 1* OTTOBRE 1983 ;

-DELL ' ART . 3 DELLA DECISIONE IMPUGNATA , NELLA PARTE IN CUI SI RIFIUTA L ' ESECUZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , PER LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA FIGURANTE NELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' E NELLA PARTE IN CUI VI SI RIFIUTA LA STESSA ESENZIONE PER L ' ESTENSIONE DI QUESTA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA ALLA SOCIETA ZUID ;

-DELL ' ART . 4 DELLA DECISIONE IMPUGNATA , NEI LIMITI SOPRAINDICATI ;

-DELL ' ART . 5 DI QUESTA DECISIONE , NELLA PARTE IN CUI IL SIG . DE ROOIJ VIENE DESIGNATO COME DESTINATARIO DELLA STESSA .

SULLA NATURA DEI MEZZI DEDOTTI DAI RICORRENTI E SULL ' ECCEZIONE SOLLEVATA IN PROPOSITO DALLA COMMISSIONE

15 LA COMMISSIONE HA SOSTENUTO CHE I RICORRENTI NON LE HANNO ADDEBITATO ALCUNA VIOLAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE E SONO INCORSI IN ERRORE NEL BASARE I LORO ARGOMENTI SU UN ' ASSERITA INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA . LA COMMISSIONE NE DEDUCE CHE , A CAUSA DI TALE INESATTA QUALIFICAZIONE GIURIDICA , GLI ARGOMENTI DEI RICORRENTI NON DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE E NEANCHE ESAMINATI .

16 E OPPORTUNO RICORDARE CHE , PER POTER ESSERE ESAMINATI DALLA CORTE , I MOTIVI D ' IMPUGNAZIONE DEVONO ESSERE SUFFICIENTEMENTE PRECISATI NEL RICORSO , AFFINCHE SI POSSA STABILIRE SE RIENTRINO TRA QUELLI ELENCATI ALL ' ART . 173 DEL TRATTATO . NELLA FATTISPECIE , DAL RICORSO SI DESUME IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO CHE I RICORRENTI HANNO INTESO SOSTENERE CHE , TANTO PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , QUANTO PER IL RIFIUTO DI ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , LA DECISIONE E INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATA E SI BASA SU UN INESATTO ACCERTAMENTO DEI FATTI E SU UN ' ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE . L ' ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE DEVE PERCIO ESSERE RESPINTA .

SULL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE

17 SI DEVE ANZITUTTO RICONOSCERE CHE GIUSTAMENTE LA COMMISSIONE HA RITENUTO - E SU QUESTO PUNTO , DEL RESTO , I RICORRENTI NON HANNO FORMULATO OBIEZIONI - CHE IL SEMPLICE FATTO CHE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA SIANO STIPULATE NELL ' AMBITO DI UN CONTRATTO DI CESSIONE D ' IMPRESA NON IMPLICA , DI PER SE , CHE TALI CLAUSOLE SIANO ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO .

18 PER ACCERTARE SE DETTE CLAUSOLE RICADANO O NO SOTTO IL DIVIETO POSTO DALL ' ART . 85 , N . 1 , SI DEVE ESAMINARE COME SI SAREBBE SVOLTA LA CONCORRENZA IN LORO ASSENZA .

19 IN UNA SIFFATTA IPOTESI , E CIOE SE IL VENDITORE E L ' ACQUIRENTE RIMANESSERO IN CONCORRENZA DOPO LA CESSIONE , E EVIDENTE CHE L ' ACCORDO DI CESSIONE D ' IMPRESA NON POTREBBE ESSERE REALIZZATO . INFATTI , IL VENDITORE , CHE CONOSCE PARTICOLARMENTE BENE IN TUTTI I SUOI DETTAGLI L ' IMPRESA CEDUTA , CONSERVEREBBE LA POSSIBILITA DI ATTIRARE DI NUOVO A SE LA SUA VECCHIA CLIENTELA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CESSIONE , E DI IMPEDIRE IN TAL MODO LA SOPRAVVIVENZA DELL ' IMPRESA CEDUTA . STANDO COSI LE COSE , LE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA INSERITE IN CONTRATTI DI CESSIONE D ' IMPRESA HANNO , IN VIA DI PRINCIPIO , IL MERITO DI GARANTIRE LA POSSIBILITA E L ' EFFETTIVITA DI TALE CESSIONE . ESSE CONTRIBUISCONO PERCIO A RAFFORZARE LA CONCORRENZA MEDIANTE L ' ACCRESCIMENTO DEL NUMERO DELLE IMPRESE PRESENTI SUL MERCATO CONSIDERATO .

20 PER AVERE TALE EFFETTO BENEFICO SULLA CONCORRENZA , OCCORRE TUTTAVIA CHE TALI CLAUSOLE SIANO NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO DELL ' IMPRESA CEDUTA E CHE LA LORO DURATA E IL LORO CAMPO DI APPLICAZIONE SIANO STRETTAMENTE LIMITATI A TALE OBIETTIVO . LA COMMISSIONE HA QUINDI GIUSTAMENTE RITENUTO CHE , ALLORCHE QUESTE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE , TALI CLAUSOLE SFUGGONO AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 .

21 TUTTAVIA , SENZA CONTESTARE IL PRINCIPIO DI QUESTO RAGIONAMENTO , I RICORRENTI CONTESTANO L ' APPLICAZIONE CHE NE E STATA FATTA NEL CASO DI SPECIE , SOSTENENDO CHE LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA STIPULATA NELL ' ' ACCORDO PER LE SALSE ' NON PREGIUDICA IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO , AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , E CHE , TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE PARTICOLARI DELLA CESSIONE DI CUI TRATTASI , LA COMMISSIONE NON HA SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO LA SUA DECISIONE ED HA VALUTATO I FATTI IN MODO ERRONEO LIMITANDO A QUATTRO ANNI LA DURATA AMMISSIBILE DEL DIVIETO DI CONCORRENZA CHE ACCOMPAGNAVA LA CESSIONE .

22 PER QUANTO RIGUARDA , IN PRIMO LUOGO , LA CONDIZIONE RELATIVA AL PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO , VA RICORDATO CHE , IN BASE AD UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE , UN ACCORDO TRA IMPRESE , PER POTER PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI , DEVE CONSENTIRE DI PREVEDERE CON SUFFICIENTE GRADO DI PROBABILITA , IN BASE AD UN INSIEME DI ELEMENTI OGGETTIVI DI FATTO O DI DIRITTO , CHE ESSO SIA ATTO AD INCIDERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , EFFETTIVAMENTE O POTENZIALMENTE , SULLE CORRENTI COMMERCIALI FRA STATI MEMBRI , IN MODO DA POTER NUOCERE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI UN MERCATO UNICO FRA STATI . LA CORTE HA ANCHE DICHIARATO ( SENTENZA 17 OTTOBRE 1972 , CAUSA 8/72 , CEMENTHANDELAREN , RACC . PAG . 977 ) CHE SIFFATTE PRATICHE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA CHE SI ESTENDANO A TUTTO IL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO HANNO , PER NATURA , L ' EFFETTO DI CONSOLIDARE LA COMPARTIMENTAZIONE DEI MERCATI A LIVELLO NAZIONALE , OSTACOLANDO COSI L ' INTEGRAZIONE ECONOMICA VOLUTA DAL TRATTATO .

23 NELLA FATTISPECIE , VA OSSERVATO CHE LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA IN QUESTIONE RIGUARDA L ' INTERO TERRITORIO DEI PAESI BASSI . INOLTRE , LA CLAUSOLA 5 DELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' , CHE VIETA ALLA NUTRICIA , ALLA LUYCKS E QUINDI ALLA ZUID DI VENDERE O PRODURRE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , SALSE SUL MERCATO OLANDESE , NON SI RIFERISCE SOLO ALLA PRODUZIONE NAZIONALE DI SALSE , MA COMPORTA ANCHE , PER DETTE SOCIETA , IL DIVIETO DI VENDERE SALSE PRECEDENTEMENTE IMPORTATE DA ALTRI STATI MEMBRI . INFINE , E PACIFICO CHE LA REMIA DETIENE LA QUOTA INDIVIDUALE PIU RILEVANTE DEL MERCATO OLANDESE DELLE SALSE DI CUI TRATTASI .

24 SE NE DEVE DEDURRE CHE , NEL CASO DI SPECIE , LA COMMISSIONE HA EFFETTUATO UN ' ESATTA VALUTAZIONE DEI FATTI , RITENENDO CHE LA CLAUSOLA CONTROVERSA FOSSE IDONEA AD OSTACOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI INTRACOMUNITARI AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO .

25 PER QUANTO RIGUARDA POI LA LIMITAZIONE A QUATTRO ANNI DEL DIVIETO DI CONCORRENZA , I CONCORRENTI SOSTENGONO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA E , IN PRIMO LUOGO , INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATA E , IN SECONDO LUOGO , BASATA SU TALUNI FATTI INESATTI E SU UN ' ERRONEA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE CIRCOSTANZE DEL CASO .

26 RELATIVAMENTE ALLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA SI DEVE RICORDARE CHE , IN BASE AD UNA COSTANTE GIURISPRUDENZA , E COME LA CORTE HA PRECISATO DA ULTIMO , IN MATERIA DI CONCORRENZA , NELLA SENTENZA 17 GENNAIO 1984 ( CAUSE 43 E 63/82 , VBVB E ALTRI/COMMISSIONE , RACC . 1984 , PAG . 19 ), BENCHE A NORMA DELL ' ART . 190 DEL TRATTATO LA COMMISSIONE DEBBA MENZIONARE GLI ELEMENTI DI FATTO DA CUI DIPENDE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE E LE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE CHE L ' HANNO INDOTTA AD ADOTTARLA , DETTA NORMA NON ESIGE CHE LA COMMISSIONE DISCUTA TUTTI I PUNTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE SIANO STATI TRATTATI DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO . LA MOTIVAZIONE DI UN ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO DEVE CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESERCITARE IL SINDACATO DI LEGITTIMITA E FORNIRE ALL ' INTERESSATO LE INDICAZIONI NECESSARIE PER STABILIRE SE L ' ATTO STESSO SIA FONDATO .

27 DAL TESTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA SI DESUME CHE I RAPPORTI FINANZIARI E COMMERCIALI TRA LE PARTI SONO STATI ESAMINATI DALLA COMMISSIONE AI PUNTI 4 , 5 E 32 DI TALE DECISIONE ; CHE AI PUNTI 8 E 12 DELLA STESSA E STATO RISPOSTO IN MODO SUFFICIENTE ALL ' ARGOMENTO RELATIVO ALLA RINOMANZA DEL MARCHIO LUYCKS , INFINE , CHE NELLA DECISIONE IMPUGNATA , IN PARTICOLARE AI PUNTI 11 E 31 , E STATO SUFFICIENTEMENTE PRESO IN CONSIDERAZIONE L ' ARGOMENTO RELATIVO AL PROBLEMA DEL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO VENDITE DELLA LUYCKS . NELLA MOTIVAZIONE SONO STATE QUINDI FORNITE AI RICORRENTI TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER VALUTARE LA FONDATEZZA DELLA DECISIONE IMPUGNATA E PER POTER PRESENTARE ALLA CORTE UN ' ARGOMENTAZIONE SUFFICIENTEMENTE CIRCOSTANZIATA AL RIGUARDO , CONSENTENDO D ' ALTRO CANTO ALLA CORTE DI ESERCITARE PIENAMENTE IL SUO CONTROLLO SULLA LEGITTIMITA DI DETTA DECISIONE . STANDO COSI LE COSE , IL MEZZO RELATIVO ALL ' INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA , PER QUANTO RIGUARDA L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEV ' ESSERE DISATTESO .

28 QUANTO AL MEZZO SECONDO CUI LA DECISIONE IMPUGNATA SAREBBE BASATA SU TALUNI FATTI MATERIALMENTE INESATTI E SU UN ' ERRONEA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE CIRCOSTANZE DEL CASO , I RICORRENTI ADDEBITANO , PIU PRECISAMENTE , ALLA COMMISSIONE DI NON AVER TENUTO SUFFICIENTEMENTE CONTO DI TRE PECULIARITA DELLA CESSIONE CONSIDERATA : LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEFICITARIA DELLA SOCIETA REMIA ALL ' ATTO DEL TRASFERIMENTO E I RAPPORTI DI FORZA IN ESSERE TRA LA REMIA , DA UN LATO , E LA NUTRICIA E LA ZUID-CAMPBELL , DALL ' ALTRO ; LA CIRCOSTANZA CHE IL MARCHIO LUYCKS NON SIA STATO TRASFERITO DEFINITIVAMENTE INSIEME CON L ' IMPRESA BENSI SOLTANTO PER DUE ANNI , MENTRE NELLO STESSO TEMPO LA SOCIETA LUYCKS PROSEGUIVA LA SUA ATTIVITA NELLO STESSO SETTORE , UTILIZZANDO LO STESSO MARCHIO PER ALTRI PRODOTTI ; INFINE , IL FATTO CHE IL SERVIZIO VENDITE DELLA LUYCKS , CHE CONOSCEVA MOLTO BENE IL MERCATO DELLE SALSE , NON FOSSE STATO TRASFERITO ALLA REMIA ALL ' ATTO DELLA CESSIONE , MA FOSSE RIMASTO ALLA LUYCKS E SIA STATO POI INTEGRATO NEL GRUPPO CAMPBELL , DIVENUTO PERTANTO UN PERICOLOSO POTENZIALE CONCORRENTE PER LA REMIA . I RICORRENTI NE DEDUCONO CHE UNA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA DELLA DURATA DI DIECI ANNI NON ERA ECCESSIVA NELLA FATTISPECIE , POICHE COMPRENDEVA DUE ANNI PER ASSICURARE LA TRANSIZIONE E FARSI CONOSCERE SOTTO UN NUOVO MARCHIO , INDI OTTO ANNI PER LEGARE A SE LA CLIENTELA ED EVITARE UNA NUOVA PENETRAZIONE DEL MERCATO DA PARTE DEL CEDENTE .

29 PER CONTRO , LA COMMISSIONE E LA SOCIETA SLUYCK BV , INTERVENIENTE , SOSTENGONO CHE IN OGNI CASO UN PERIODO DI QUATTRO ANNI , COMPRENDENTE DUE ANNI PER PRESENTARE UN NUOVO MARCHIO E DUE ANNI PER LEGARE A SE LA CLIENTELA , ERA DEL TUTTO SUFFICIENTE NELLA FATTISPECIE . E QUANTO , DEL RESTO , LE PARTI STESSE AVEVANO INIZIALMENTE CONVENUTO .

30 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE , APPLICANDO TUTTI I CRITERI INDICATI NELLA DECISIONE E VALUTANDO ACCURATAMENTE TUTTE LE CIRCOSTANZE SPECIFICHE DEL CASO , ESSA E PERVENUTA ALLA CONVINZIONE CHE LA DURATA DI DIECI ANNI DEL DIVIETO DI CONCORRENZA , DA ULTIMO CONVENUTA TRA LE PARTI , ERA SENZ ' ALTRO ECCESSIVA , E CHE SOLO UNA DURATA DI QUATTRO ANNI ERA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .

31 ESSA PRECISA INOLTRE CHE NON SI DEVE ATTRIBUIRE ALCUN PARTICOLARE SIGNIFICATO GIURIDICO ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE PARTI NELLA CESSIONE DI UN ' IMPRESA , POICHE UN ACCORDO RESTRITTIVO DELLA CONCORRENZA NON PUO SFUGGIRE AL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 , PER IL SOLO MOTIVO CHE ESSO CONSENTA ALL ' IMPRESA DI SOPRAVVIVERE . SECONDO LA COMMISSIONE , TALE CIRCOSTANZA PUO RIFLETTERSI SOLTANTO IN UNA MODIFICA DEL PREZZO DI CESSIONE E NON IN UN ' ESTENSIONE DEL DIVIETO DI CONCORRENZA .

32 LA COMMISSIONE AGGIUNGE CHE , TENUTO CONTO DEL FATTO CHE SI TRATTAVA SEMPLICEMENTE DI CONSENTIRE ALLA REMIA DI CONSOLIDARE VECCHI RAPPORTI COMMERCIALI CON I PROPRI ACQUIRENTI SU UN MERCATO DOVE PER QUATTRO ANNI LE SALSE LUYCKS NON AVREBBERO POTUTO ESSERE VENDUTE DALLA LUYCKS O DALLA CAMPBELL , UNA DURATA DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA LIMITATA A QUATTRO ANNI ERA LARGAMENTE SUFFICIENTE PER CONSENTIRE ALLA REMIA DI AFFERMARSI STABILMENTE SUL MERCATO , PER POCO CHE QUESTA SOCIETA AVESSE ADOTTATO UN COMPORTAMENTO DI CONCORRENZA ATTIVA , IL CHE NON SI ERA VERIFICATO NELLA FATTISPECIE .

33 INFINE , LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL SERVIZIO VENDITE , TRASFERITO ALLA REMIA ALL ' ATTO DELLA CESSIONE , CONOSCEVA MOLTO BENE IL SETTORE DELLA VENDITA DELLE SALSE E DISPONEVA DI QUATTRO ANNI PER IMPORRE UN NUOVO MARCHIO PROPRIO DELLA REMIA , SENZA ESSERE DISTURBATO DALLA NUTRICIA O DALLA LUYCKS . TRATTANDOSI DI UN SETTORE CHE NON RICHIEDE ALTA TECNOLOGIA E NEL QUALE NON ESISTONO CONTRATTI DI FORNITURA A LUNGO TERMINE , DETTO PERIODO SAREBBE STATO LARGAMENTE SUFFICIENTE . DEL RESTO , SE UN CERTO AVVIAMENTO RESTAVA CONNESSO AL PERSONALE DI VENDITA NON TRASFERITO , TALE CIRCOSTANZA AVREBBE DOVUTO ANCH ' ESSA , SECONDO LA COMMISSIONE , RIFLETTERSI NEL PREZZO DI VENDITA CONVENUTO ALL ' ATTO DELLA CESSIONE , NON GIA AVERE L ' EFFETTO DI PROROGARE LA DURATA DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA .

34 BENCHE LA CORTE ESERCITI IN GENERALE UN CONTROLLO COMPLETO RELATIVAMENTE AL SE SIANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , E EVIDENTE CHE LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA AMMISSIBILE DI UNA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA , INSERITA IN UN ACCORDO DI CESSIONE D ' IMPRESA , RICHIEDE DA PARTE DELLA COMMISSIONE UNA VALUTAZIONE DI SITUAZIONI ECONOMICHE COMPLESSE . LA CORTE DEVE PERTANTO LIMITARE IL PROPRIO CONTROLLO DI UNA SIFFATTA VALUTAZIONE ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME PROCEDURALI , DEL CARATTERE SUFFICIENTE DELLA MOTIVAZIONE , DELL ' ESATTEZZA MATERIALE DEI FATTI , DELL ' ASSENZA DI MANIFESTO ERRORE DI VALUTAZIONE E DI SVIAMENTO DI POTERE .

35 NELLA FATTISPECIE , I RICORRENTI HANNO FATTO VALERE SOLTANTO CHE IN RAGIONE DELL ' INESATTEZZA MATERIALE DI TALUNI FATTI ED ESSENZIALMENTE DELL ' ERRATA VALUTAZIONE , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE DEL CASO LA DURATA DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA E STATA LIMITATA A QUATTRO ANNI .

36 NE DAI DOCUMENTI DEL FASCICOLO , NE DALLE DISCUSSIONI SVOLTESI DINANZI ALLA CORTE RISULTA CHE , FISSANDO A QUATTRO ANNI IL PERIODO AL DI LA DEL QUALE LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA FIGURANTE NELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' RICADE SOTTO IL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , LA COMMISSIONE SI SIA BASATA SU FATTI MATERIALMENTE INESATTI O ABBIA COMMESSO UN MANIFESTO ERRORE DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO NEL SUO COMPLESSO .

SULL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO

37 I RICORRENTI FANNO VALERE IN SOSTANZA CHE A TORTO LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO L ' ESENZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO . LA COMMISSIONE NON AVREBBE , INFATTI , SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO LA DECISIONE E NON AVREBBE TENUTO DEBITAMENTE CONTO DELLE PECULIARITA DELLA CESSIONE DELLA SOCIETA REMIA E DELLA NECESSITA DI STIPULARE NELL ' AMBITO DELLA STESSA UNA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA .

38 PRIMA DI ESAMINARE GLI ARGOMENTI SVOLTI IN PROPOSITO DALLE PARTI SI DEVE RICORDARE CHE UN ACCORDO CHE RISULTA ESSERE INCOMPATIBILE CON QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 85 , N . 1 , PUO FRUIRE DI UN ' ESENZIONE A NORMA DEL N . 3 DI QUESTO ARTICOLO SOLO SE SODDISFA LE SEGUENTI CONDIZIONI :

- CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI O A PROMUOVERE IL PROGRESSO TECNICO O ECONOMICO ;

-RISERVARE NELLO STESSO TEMPO AGLI UTILIZZATORI UNA CONGRUA PARTE DELL ' UTILE CHE NE DERIVA ;

-NON IMPORRE ALLE IMPRESE INTERESSATE RESTRIZIONI CHE NON SIANO INDISPENSABILI PER RAGGIUNGERE I SUOI OBIETTIVI ;

-NON DARE A QUESTE IMPRESE LA POSSIBILITA DI ELIMINARE LA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI .

39 SIA NELLA NOTIFICA , SIA DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , I RICORRENTI HANNO SOSTENUTO CHE L ' OPERAZIONE DI CESSIONE AVEVA CONTRIBUITO A MIGLIORARE LA PRODUZIONE ED A PROMUOVERE IL PROGRESSO TECNICO NEL SETTORE DELLE SALSE . ESSI HANNO AGGIUNTO CHE L ' IMPRESA ERA ORMAI PIU SOLIDA DI PRIMA , CHE ERA STATO PRESERVATO IL KNOW-HOW DELLA REMIA NEL SETTORE DELLE SALSE E CHE IL MANTENIMENTO DI POSTI DI LAVORO DERIVANTE DA TALE OPERAZIONE DOVEVA ESSERE CONSIDERATO COME UN INCENTIVO DEL PROGRESSO ECONOMICO . TUTTO CIO SI TRADURREBBE IN UN VANTAGGIO DIRETTO PER I CONSUMATORI , IN PARTICOLARE SOTTO FORMA DI APPROVVIGIONAMENTO CONTINUO DEL MERCATO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , SOTTO UN MARCHIO AD ESSI BEN NOTO . INFINE , PER QUANTO RIGUARDA LA CONDIZIONE RELATIVA AL FATTO CHE L ' ACCORDO NON DEVE ELIMINARE LA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI , I RICORRENTI HANNO SOSTENUTO , DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , CHE IL MERCATO DELLE SALSE , ALL ' EPOCA DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA NUTRICIA , ERA CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UN GRAN NUMERO DI CONCORRENTI . ESSI NE HANNO TRATTO LA CONCLUSIONE CHE LE DUE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA NON PORTAVANO AFFATTO ALL ' ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI , MENTRE ERANO INDISPENSABILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL ' ACCORDO DI CESSIONE .

40 PER QUANTO RIGUARDA , IN PRIMO LUOGO , IL MEZZO RELATIVO AL FATTO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA , NELLA PARTE IN CUI VI SI RIFIUTA L ' ESENZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , SAREBBE INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATA , VA RILEVATO CHE , SEPPURE A PRIMA VISTA LA MOTIVAZIONE DI TALE DECISIONE IN MERITO AL RIFIUTO DELL ' ESENZIONE DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO PUO APPARIRE , QUALE FIGURA AL PUNTO 41 DELLA DECISIONE STESSA , ALQUANTO SOMMARIA , E IMPORTANTE RICOLLOCARE QUESTA MOTIVAZIONE NEL CONTESTO GLOBALE DELLA DECISIONE IMPUGNATA , CHE , IN VARI ALTRI PUNTI , RISPONDE DIRETTAMENTE AGLI ARGO MENTI ADDOTTI DAI RICORRENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 .

41 CIO VALE PER I PUNTI 7 E 31 DELLA DECISIONE IMPUGNATA , NEI QUALI SI PRECISA CHE I PRODOTTI DI CUI TRATTASI , CIOE LE SALSE , SONO DI FACILE FABBRICAZIONE , LE TECNICHE DI PRODUZIONE SONO BEN ACQUISITE , E NON PRESENTANO ALCUN CARATTERE DI ALTA TECNOLOGIA . QUESTA MOTIVAZIONE RISPONDE SUFFICIENTEMENTE ALL ' ARGOMENTO RELATIVO AD UN ' ASSERITA PROMOZIONE DEL PROGRESSO TECNICO , CHE SAREBBE STATA DETERMINATA DALLA CESSIONE DELLA REMIA .

42 PER QUANTO RIGUARDA L ' ARGOMENTO RELATIVO AL FATTO CHE SOLO UNA DURATA DI DIECI ANNI DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA CONSENTIREBBE LA SOPRAVVIVENZA DELL ' IMPRESA E IL MANTENIMENTO DELL ' OCCUPAZIONE , SI DEVE CERTAMENTE RILEVARE CHE - COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 25 OTTOBRE 1977 ( CAUSA 26/76 , METRO , RACC . PAG . 1875 ) - IL MANTENIMENTO DELL ' OCCUPAZIONE RIENTRA , IN QUANTO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PRODUZIONE , SPECIALMENTE IN CIRCOSTANZE DI CONGIUNTURA ECONOMICA SFAVOREVOLE , NELL ' AMBITO DEGLI OBIETTIVI CHE L ' ART . 85 , N . 3 , CONSENTE DI PREFIGGERSI . TUTTAVIA , SEMBRA CHE SIA STATO SUFFICIENTEMENTE RISPOSTO A TALE ARGOMENTO , IN PARTICOLARE AL PUNTO 31 DELLA DECISIONE IMPUGNATA , IN CUI LA COMMISSIONE ESPONE CON PRECISIONE I MOTIVI PER I QUALI UN PERIODO DI QUATTRO ANNI LE E PARSO SUFFICIENTE PER CONSENTIRE ALLA REMIA DI CONSOLIDARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL MERCATO DI FRONTE ALLA CONCORRENZA DELLA LUYCKS . INOLTRE , LA COMMISSIONE HA COMUNQUE PRECISATO AL PUNTO 27 CHE , QUALORA UN ' IMPRESA MALGRADO LA PROTEZIONE OBIETTIVAMENTE NECESSARIA OTTENUTA MEDIANTE UNA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA , RISULTI NON ESSERE VITALE , TALE CIRCOSTANZA NON PUO GIUSTIFICARE UN ' ESTENSIONE DELLA DURATA DI DETTA CLAUSOLA .

43 INFINE , NEL PUNTO 6 DELLA DECISIONE IMPUGNATA VIENE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE PRECISO , E DEL RESTO IN TERMINI ANALOGHI A QUELLI USATI DAI RICORRENTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , LA STRUTTURA DEL MERCATO DELLE SALSE NELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , ALLA DATA DELLA CESSIONE .

44 STANDO COSI LE COSE , E TENUTO CONTO DELLA PORTATA DELL ' OBBLIGO DI MOTIVAZIONE , QUAL E STATA SOPRA DEFINITA , RISULTA CHE LA DECISIONE IMPUGNATA RISPONDE SUFFICIENTEMENTE AGLI ARGOMENTI PRESENTATI DAI RICORRENTI A SOSTEGNO DELLA LORO DOMANDA DI ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , E CONSENTE ALLA CORTE DI ESERCITARE PIENAMENTE IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA .

45 PER QUANTO RIGUARDA , IN SECONDO LUOGO , IL MEZZO RELATIVO AL FATTO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA , NELLA PARTE IN CUI VI SI RIFIUTA L ' ESENZIONE CHIESTA AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , SAREBBE BASATA SU UN ' ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL CASO , VA RIBADITO QUANTO LA CORTE HA GIA DICHIARATO NELLA SENTENZA 17 GENNAIO 1984 ( CAUSE 43 E 63/82 , VBVB E ALTRI/COMMISSIONE , LOC . CIT .) E CIOE CHE , QUALORA VENGA RICHIESTA L ' ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , SPETTA ANZITUTTO ALLE IMPRESE INTERESSATE IL FORNIRE ALLA COMMISSIONE GLI ELEMENTI ATTI A PROVARE CHE L ' ESENZIONE E ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA .

46 IN RISPOSTA AI SUDDETTI ARGOMENTI DELLE SOCIETA RICORRENTI , LA COMMISSIONE NEGA CHE SI POSSA PARLARE DI UN QUALUNQUE AUMENTO DEL KNOW-HOW O DI UN MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE O DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SALSE . ESSA AFFERMA , INOLTRE , CHE IL MANTENERE IN VITA , MEDIANTE UN ACCORDO VIETATO DALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , UN ' IMPRESA CHE NON SAREBBE VITALE IN CONDIZIONI DI LIBERA CONCORRENZA NON RIENTRA NELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE CONTEMPLATE DALL ' ART . 85 , N . 3 . INFINE , ESSA FA PRESENTE CHE LA PROROGA DELLA DURATA DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA DI CUI TRATTASI AL DI LA DEL PERIODO AMMISSIBILE DI QUATTRO ANNI IMPONE ALLE IMPRESE INTERESSATE RESTRIZIONI DI CONCORRENZA CHE NON SONO INDISPENSABILI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELL ' ACCORDO DI CESSIONE .

47 DALL ' INSIEME DEI DOCUMENTI DEL FASCICOLO E DALLE DISCUSSIONI SVOLTESI DINANZI ALLA CORTE RISULTA CHE I RICORRENTI NON SONO RIUSCITI A DIMOSTRARE CHE IL MANTENIMENTO IN VIGORE DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA AL DI LA DI UN PERIODO DI QUATTRO ANNI POTESSE CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI O A PROMUOVERE IL PROGRESSO TECNICO O ECONOMICO , E CHE ESSI NON HANNO FORNITO ELEMENTI ATTI A PROVARE CHE IL MANTENIMENTO IN VIGORE DI DETTA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA NON IMPONESSE ALLE IMPRESE INTERESSATE RESTRIZIONI DI CONCORRENZA ECCESSIVE RISPETTO A QUANTO E INDISPENSABILE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELL ' ACCORDO DI CESSIONE .

48 PERTANTO , TENUTO CONTO DEL POTERE DISCREZIONALE DI CUI DISPONE LA COMMISSIONE IN QUESTA MATERIA , NON E STATO DIMOSTRATO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA SIA BASATA SU UNA MOTIVAZIONE INESATTA O SU UNA VALUTAZIONE ERRONEA .

SULLA DOMANDA INTESA ALL ' ANNULLAMENTO DELL ' ART . 5 DELLA DECISIONE IMPUGNATA , IN QUANTO VI SI DESIGNA IL SIG . DE ROOIJ COME DESTINATARIO DI DETTA DECISIONE

49 I RICORRENTI SOSTENGONO CHE , AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO O DEL REGOLAMENTO N . 17/62 , L ' IMPRESA INTERESSATA E ESCLUSIVAMENTE LA SOCIETA REMIA E NON IL SIG . DE ROOIJ , NE A TITOLO PRIVATO , NE NELLA SUA QUALITA DI FIRMATARIO DELL ' ACCORDO , QUALITA RISULTANTE SOLO DA UN ' ESIGENZA PURAMENTE FORMALE DEL DIRITTO OLANDESE .

50 QUEST ' ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . COME GIUSTAMENTE SOTTOLINEA LA COMMISSIONE , IL SIG . DE ROOIJ ERA PARTE CONTRAENTE DELL ' ' ACCORDO SULLE SALSE ' , CHE GLI ATTRIBUIVA , IN PARTICOLARE NELLE CLAUSOLE 5 E 7 , DIRITTI PROPRI E DISTINTI DA QUELLI DELLA SOCIETA REMIA . DEL RESTO , NELLA NOTIFICA INVIATA IL 1* LUGLIO 1981 ALLA COMMISSIONE AL FINE DI OTTENERE UN ' ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , IL SIG . DE ROOIJ VIENE MENZIONATO DAI RICORRENTI STESSI FRA LE IMPRESE PARTECIPANTI ALL ' ACCORDO , ALLA STESSA STREGUA DELLA SOCIETA NUTRICIA . SE NE DEVE DEDURRE CHE IL SIG . DE ROOIJ HA AGITO IN MODO AUTONOMO , TANTO NELLA CONCLUSIONE DELL ' ACCORDO DI CESSIONE QUANTO NELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA , E CHE TALE CIRCOSTANZA GIUSTIFICA IL FATTO CHE EGLI SIA STATO DESIGNATO COME DESTINATARIO DELLA DECISIONE IMPUGNATA . LA SUDDETTA DOMANDA DEVE QUINDI ESSERE RESPINTA .

51 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL RICORSO DEV ' ESSERE RESPINTO IN OGNI SUO CAPO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

52 AI SENSI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . I RICORRENTI SONO RIMASTI SOCCOMBENTI ; LE SPESE , COMPRESE QUELLE DELL ' INTERVENIENTE A SOSTEGNO DELLA CONVENUTA , VANNO QUINDI POSTE A LORO CARICO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUINTA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RESPINTO .

2 ) LE SPESE , IVI COMPRESE QUELLE DELL ' INTERVENIENTE , SONO POSTE A CARICO DEI RICORRENTI .