3.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 311/8


DECISIONE (PESC) 2022/2369 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 (2), che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre gli aumenti di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia.

(4)

In considerazione della situazione, e tenendo conto delle discussioni all'interno della coalizione per il tetto sui prezzi, dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, è opportuno introdurre il tetto sui prezzi del petrolio greggio, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.

(5)

È inoltre opportuno introdurre ulteriori misure. In particolare, è opportuno chiarire il divieto esistente relativo al commercio e all'intermediazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi russi ed estendere l'esenzione relativa al tetto sui prezzi quando tali beni sono scambiati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi.

(6)

È inoltre opportuno estendere per un periodo di 90 giorni il periodo di transizione applicabile al trasporto di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi dopo ogni successiva modifica del tetto sui prezzi alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, alle stesse condizioni. Questa misura è necessaria per garantire un'applicazione coerente del tetto sui prezzi ad opera di tutti gli operatori.

(7)

È inoltre opportuno introdurre un periodo transitorio di 45 giorni per le navi che trasportano petrolio greggio originario della Russia, acquistato e caricato sulla nave prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023.

(8)

È inoltre opportuno chiarire che il divieto di fornire servizi connessi al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi mediante una nave battente bandiera di un paese terzo si applica in relazione alle navi che in passato hanno trasportato tali merci acquistate a un prezzo superiore al tetto sui prezzi, a condizione che l'operatore responsabile del trasporto sapesse o avesse ragionevoli motivi per sospettare che ciò fosse effettivamente accaduto. Ciò è necessario per garantire la certezza del diritto.

(9)

È opportuno introdurre un'esenzione al divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e al divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi, ove tali servizi siano necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

(10)

È infine opportuno introdurre un riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi per tenere conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al sistema del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, e per rispondere all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Tale riesame deve tenere conto degli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, nonché del principio secondo cui il tetto sui prezzi dovrebbe essere almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi. Il prezzo medio di mercato dovrebbe essere calcolato in collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia. Eventuali considerazioni che potrebbero incidere sul funzionamento e sui termini del tetto sui prezzi saranno portate all'attenzione della coalizione per il tetto sui prezzi, in seguito a discussione in sede di Consiglio. Al fine di valutare tempestivamente l'evoluzione del mercato, tale riesame dovrebbe essere svolto a partire da metà gennaio 2023 e, successivamente, il Consiglio dovrebbe ritornare sulla questione ogni due mesi.

(11)

Tenuto conto delle circostanze attuali, che stanno mettendo a repentaglio la competitività del trasporto marittimo dell'UE, nonché del fatto che il settore del trasporto marittimo è un settore economico in lenta ripresa, la Commissione intende adottare con urgenza misure di sostegno adeguate, anche sviluppando ulteriormente gli strumenti esistenti al più tardi entro il 5 febbraio 2023, al fine di preservare la credibilità e l'importanza strategica del settore del trasporto marittimo dell'Unione, mantenere e rafforzare ulteriormente la competitività del trasporto marittimo dell'UE, tutelando nel contempo l'interesse dell'esercizio competitivo delle navi battenti bandiera degli Stati membri nonché incoraggiando il cambiamento di bandiera delle navi a favore dei registri navali degli Stati membri.

(12)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 4 septdecies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione o al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   È vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia.»

;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI in conformità del paragrafo 9, lettera a), del presente articolo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:

a)

il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione; e

b)

il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione alla data della conclusione di tale contratto.»

;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

a)

dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell'allegato XI della presente decisione;

b)

al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014 se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

c)

al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;

d)

a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023.»

;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI, una nave trasporti il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi di cui al paragrafo 4, e l’operatore responsabile del transporto sappia che tale petrolio greggio o tali prodotti petroliferi sono stati acquistati a un prezzo superiore al prezzo fissato nell'allegato XI alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, o lo sospetti, è vietato fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia di cui al paragrafo 4 effettuato da tale nave nei 90 giorni successivi alla data di scarico della merce acquistata a un prezzo superiore al tetto sui prezzi.»

;

f)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«10.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano al trasporto o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata immediatamente una volta individuato l'evento.

11.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi rilevati di violazione o elusione dei divieti di cui al presente articolo.

Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia della misura.

12.   Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XI nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato a partire da metà gennaio 2023 e, successivamente, ogni due mesi.

Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al sistema del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.

Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.»

;

2)

l'allegato XI è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).


ALLEGATO

Nell'allegato XI della decisione 2014/512/PESC è aggiunta la tabella seguente:

«Codice NC

Descrizione

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

60

5 dicembre 2022».