3.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 311/8 |
DECISIONE (PESC) 2022/2369 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 2022
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
(3) |
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 (2), che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre gli aumenti di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia. |
(4) |
In considerazione della situazione, e tenendo conto delle discussioni all'interno della coalizione per il tetto sui prezzi, dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, è opportuno introdurre il tetto sui prezzi del petrolio greggio, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi. |
(5) |
È inoltre opportuno introdurre ulteriori misure. In particolare, è opportuno chiarire il divieto esistente relativo al commercio e all'intermediazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi russi ed estendere l'esenzione relativa al tetto sui prezzi quando tali beni sono scambiati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi. |
(6) |
È inoltre opportuno estendere per un periodo di 90 giorni il periodo di transizione applicabile al trasporto di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi dopo ogni successiva modifica del tetto sui prezzi alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, alle stesse condizioni. Questa misura è necessaria per garantire un'applicazione coerente del tetto sui prezzi ad opera di tutti gli operatori. |
(7) |
È inoltre opportuno introdurre un periodo transitorio di 45 giorni per le navi che trasportano petrolio greggio originario della Russia, acquistato e caricato sulla nave prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023. |
(8) |
È inoltre opportuno chiarire che il divieto di fornire servizi connessi al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi mediante una nave battente bandiera di un paese terzo si applica in relazione alle navi che in passato hanno trasportato tali merci acquistate a un prezzo superiore al tetto sui prezzi, a condizione che l'operatore responsabile del trasporto sapesse o avesse ragionevoli motivi per sospettare che ciò fosse effettivamente accaduto. Ciò è necessario per garantire la certezza del diritto. |
(9) |
È opportuno introdurre un'esenzione al divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e al divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi, ove tali servizi siano necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali. |
(10) |
È infine opportuno introdurre un riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi per tenere conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al sistema del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, e per rispondere all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Tale riesame deve tenere conto degli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, nonché del principio secondo cui il tetto sui prezzi dovrebbe essere almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi. Il prezzo medio di mercato dovrebbe essere calcolato in collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia. Eventuali considerazioni che potrebbero incidere sul funzionamento e sui termini del tetto sui prezzi saranno portate all'attenzione della coalizione per il tetto sui prezzi, in seguito a discussione in sede di Consiglio. Al fine di valutare tempestivamente l'evoluzione del mercato, tale riesame dovrebbe essere svolto a partire da metà gennaio 2023 e, successivamente, il Consiglio dovrebbe ritornare sulla questione ogni due mesi. |
(11) |
Tenuto conto delle circostanze attuali, che stanno mettendo a repentaglio la competitività del trasporto marittimo dell'UE, nonché del fatto che il settore del trasporto marittimo è un settore economico in lenta ripresa, la Commissione intende adottare con urgenza misure di sostegno adeguate, anche sviluppando ulteriormente gli strumenti esistenti al più tardi entro il 5 febbraio 2023, al fine di preservare la credibilità e l'importanza strategica del settore del trasporto marittimo dell'Unione, mantenere e rafforzare ulteriormente la competitività del trasporto marittimo dell'UE, tutelando nel contempo l'interesse dell'esercizio competitivo delle navi battenti bandiera degli Stati membri nonché incoraggiando il cambiamento di bandiera delle navi a favore dei registri navali degli Stati membri. |
(12) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure. |
(13) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 4 septdecies è così modificato:
|
2) |
l'allegato XI è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).
ALLEGATO
Nell'allegato XI della decisione 2014/512/PESC è aggiunta la tabella seguente:
«Codice NC |
Descrizione |
Prezzo al barile (USD) |
Data di applicazione |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
60 |
5 dicembre 2022». |