6.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 133/1 |
DIRETTIVA 2014/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Negli Stati membri esistono e sono attualmente in uso norme mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti sulla fatturazione elettronica. Nessuna di esse è prevalente e per la maggior parte non sono interoperabili tra loro. |
(2) |
In mancanza di una norma comune, quando promuovono o impongono l'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, gli Stati membri definiscono soluzioni tecniche proprie sulla base di norme nazionali separate. Per tale motivo il numero delle norme differenti che coesistono nei vari Stati membri sta aumentando ed è prevedibile che continui a crescere anche in futuro. |
(3) |
La molteplicità delle norme non interoperabili comporta un grado eccessivo di complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici che utilizzano la fatturazione elettronica negli Stati membri. Spesso agli operatori economici che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri viene chiesto di adeguarsi a una nuova norma di fatturazione elettronica ogni volta che accedono a un nuovo mercato. Poiché la diversità dei requisiti giuridici e tecnici della fatturazione elettronica scoraggia gli operatori economici dal partecipare ad appalti transfrontalieri, essa costituisce un ostacolo all'accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici transfrontalieri e un impedimento al commercio. Limitando le libertà fondamentali, esse si ripercuotono direttamente sul funzionamento del mercato interno. |
(4) |
È probabile che in futuro questi ostacoli al commercio interno dell'Unione aumentino a seguito dell'adozione di ulteriori norme nazionali e proprietarie non interoperabili, nonché della crescente diffusione o dell'introduzione obbligatoria negli Stati membri dell'utilizzo della fatturazione elettronica negli appalti pubblici. |
(5) |
È opportuno rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio transfrontaliero dovuti alla coesistenza di una pluralità di requisiti giuridici e norme tecniche sulla fatturazione elettronica e alla mancanza di interoperabilità. Per conseguire tale obiettivo, dovrebbe essere elaborata una norma europea comune per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica («norma europea sulla fatturazione elettronica»). La norma dovrebbe definire gli elementi di base che una fattura elettronica deve sempre contenere, consentendo in tal modo l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche tra sistemi che si basano su norme tecniche diverse. Le norme tecniche nazionali esistenti, purché non siano in conflitto con questa norma europea, non dovrebbero essere sostituite né limitate nell'uso da tale norma e dovrebbe essere ancora possibile continuare ad applicarle parallelamente alla norma europea. |
(6) |
Garantendo l'interoperabilità semantica e migliorando la certezza del diritto, la presente direttiva intende promuovere la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, consentendo così agli Stati membri, alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli operatori economici di creare vantaggi significativi in termini di risparmi, impatto ambientale e riduzione degli oneri amministrativi. |
(7) |
I benefici della fatturazione elettronica sono massimizzati allorché le fatture sono generate, inviate, trasmesse, ricevute ed elaborate in modo completamente automatizzato. Per questo motivo, soltanto le fatture leggibili da una macchina che possono essere elaborate automaticamente e digitalmente dal ricevente dovrebbero essere considerate conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica. Un semplice file di immagini non dovrebbe essere considerato una fattura elettronica ai fini della presente direttiva. |
(8) |
L'obiettivo dell'interoperabilità è permettere la presentazione e il trattamento delle informazioni in modo uniforme nei diversi sistemi gestionali, indipendentemente dalla tecnologia, dall'applicazione o dalla piattaforma utilizzate. La piena interoperabilità comprende la capacità di interoperare su tre livelli distinti: in termini di contenuto della fattura (semantica), formato o lingua usati (sintassi) e metodo di trasmissione. Interoperabilità semantica significa che la fattura elettronica contiene un certo numero di informazioni obbligatorie e che il significato preciso dell'informazione scambiata è mantenuto e compreso senza ambiguità, a prescindere dal modo in cui viene rappresentato fisicamente o trasmesso. Interoperabilità sintattica significa che gli elementi dei dati di una fattura elettronica sono presentati in un formato che può essere scambiato direttamente tra mittente e destinatario ed elaborato in modo automatizzato. L'interoperabilità sintattica può essere assicurata in uno dei due modi seguenti, segnatamente attraverso l'uso di una sintassi comune, ovvero attraverso un sistema di corrispondenza tra le sintassi diverse. |
(9) |
È in uso una vasta gamma di sintassi. L'interoperabilità sintattica è sempre più assicurata grazie alla corrispondenza (mapping). Questo metodo è efficace se la fattura contiene tutti gli elementi dei dati richiesti a livello semantico e se il relativo significato non è ambiguo. Poiché sovente non è così, è necessario intervenire per assicurare l'interoperabilità a livello semantico. Al fine di semplificare ulteriormente l'uso della fatturazione elettronica e ridurre i costi, uno degli obiettivi a lungo termine dovrebbe consistere nel limitare il numero delle sintassi usate, di preferenza concentrandosi su quelle più comuni. |
(10) |
La normazione della fatturazione elettronica integra inoltre gli sforzi volti a promuovere la diffusione degli appalti elettronici, come emerge dalle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(11) |
Nelle conclusioni del 28 e 29 giugno 2012 e del 24 ottobre 2013 il Consiglio europeo ha affermato che dovrebbe essere data priorità alle misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, tra l'altro facilitando il passaggio alla fatturazione elettronica e con la rapida attuazione della stessa. |
(12) |
Nella risoluzione del 20 aprile 2012 il Parlamento europeo ha segnalato la frammentazione del mercato dovuta alle norme nazionali in materia di fatturazione elettronica e ha sottolineato i benefici sostanziali offerti dalla fatturazione elettronica, nonché l'importanza della certezza del diritto, di un ambiente tecnico chiaro e di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su requisiti giuridici, processi aziendali e norme tecniche comuni. Per tali motivi il Parlamento europeo ha lanciato un invito a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016. |
(13) |
Il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (e-invoicing), istituito dalla decisione della Commissione del 2 novembre 2010 (6), ha adottato all'unanimità, nell'ottobre del 2013, una raccomandazione sull'utilizzo di un modello semantico dei dati a sostegno dell'interoperabilità della fatturazione elettronica. |
(14) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ed emesse a seguito dell'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti cui si applicano la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE. La presente direttiva dovrebbe disciplinare soltanto le fatture emesse dall'operatore economico a cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico o il contratto di concessione (l'appaltatore principale). Se tuttavia, ai sensi dell'articolo 71 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 88 della direttiva 2014/25/UE, gli Stati membri provvedono a pagamenti diretti ai subappaltatori, gli accordi da definire per i documenti di gara dovrebbero comprendere disposizioni che definiscano se debba essere usata o meno la fatturazione elettronica relativamente ai pagamenti ai subappaltatori. È opportuno precisare che, qualora un contratto sia aggiudicato a un gruppo di operatori economici, la presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse sia dal gruppo in quanto tale che dai singoli operatori economici. |
(15) |
È opportuno che la presente direttiva si applichi anche ai contratti di concessione che comportano un pagamento che richieda l'emissione di fatture da parte dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto di concessione. Il termine «concessioni» è definito all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE. I contratti di concessione hanno per oggetto l'appalto di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. |
(16) |
La presente direttiva è soggetta all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente direttiva non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti (dichiarata segreta o accompagnata da speciali misure di sicurezza) escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE a norma, rispettivamente, dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 3. Alle stesse condizioni, nella presente direttiva è opportuno stabilire un'esclusione specifica per le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di tali contratti (dichiarata segreta o accompagnata da speciali misure di sicurezza), che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE. |
(17) |
Le definizioni usate nella presente direttiva dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti. |
(18) |
La Commissione dovrebbe, in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), chiedere al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea sulla fatturazione elettronica. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, la decisione della Commissione che formula tale richiesta è soggetta alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(19) |
La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe basarsi sulle specifiche tecniche vigenti stabilite nell'ambito di organismi europei di normazione come il CEN (CWA 16356-MUG e CWA 16562-CEN BII) e tenere conto delle altre specifiche tecniche pertinenti stabilite nell'ambito di organismi internazionali di normazione, come l'UN/CEFACT (CII cfr. 2.0) e l'ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022). Nello svolgere la richiesta di normazione, il competente organismo europeo di normazione dovrebbe inoltre tener conto dei risultati dei progetti pilota su larga scala, attuati nell'ambito del programma di sostegno strategico del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), e delle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica di qualsiasi altro organo od organismo competente ampiamente utilizzate nel mondo degli affari. La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti. |
(20) |
Nella richiesta al competente organismo europeo di normazione, la Commissione dovrebbe chiedere che la norma europea sulla fatturazione elettronica sia tecnologicamente neutrale al fine di evitare distorsioni della concorrenza, compatibile con le pertinenti norme internazionali sulla fatturazione elettronica, al fine di evitare ostacoli tecnici all'accesso al mercato per i fornitori di paesi terzi e facilitare ai fornitori europei l'invio di fatture elettroniche ad acquirenti in paesi terzi, e conforme alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (11). Poiché le fatture elettroniche possono contenere dati personali, la Commissione dovrebbe chiedere inoltre che la norma europea sulla fatturazione elettronica tenga conto della tutela dei dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dei principi della tutela dei dati fin dalla progettazione, della proporzionalità e della minimizzazione dei dati. Oltre a questi requisiti minimi, nella richiesta al competente organismo europeo di normazione la Commissione dovrebbe determinare altri requisiti relativi al contenuto della norma europea sulla fatturazione elettronica nonché una scadenza per la sua adozione. |
(21) |
Affinché anche le piccole e medie imprese possano trarre vantaggio dalla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe rendere possibile l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica di agevole impiego, che siano facili da capire e da usare. In tal senso, è opportuno altresì tenere conto del fatto che le piccole e medie imprese, in particolare, e anche le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori più piccoli dispongono di risorse umane e finanziarie limitate. |
(22) |
La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe altresì essere adeguata all'uso nelle transazioni commerciali tra imprese. Pertanto, la Commissione dovrebbe assicurare che la norma non sia elaborata in modo tale da risultare idonea unicamente all'uso nel settore degli appalti pubblici, onde consentirne l'uso anche agli operatori economici privati nelle loro relazioni d'affari. |
(23) |
Le fatture emesse in settori di attività diversi possono richiedere l'inclusione di informazioni specifiche dei settori stessi. È opportuno nondimeno includere in tutte le fatture un numero limitato di elementi standard comuni. La presenza di tali elementi è indispensabile per verificare se la fattura riflette correttamente l'operazione commerciale sottostante e per garantire che la fattura sia giuridicamente valida. Un elenco di questi elementi richiesti a fini IVA è fornito nella direttiva 2006/112/CE. La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe essere coerente con questa serie di elementi. |
(24) |
La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell'acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna nonché ai termini e alle condizioni di pagamento. Ogni fattura elettronica dovrebbe includere gli elementi di base di una fattura elettronica. Ciò dovrebbe assicurare una precisa e uniforme applicazione della fatturazione elettronica. |
(25) |
Mentre il mittente di una fattura elettronica dovrebbe poter continuare a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura in vari modi, tra cui la firma elettronica, per assicurare la conformità alla direttiva 2006/112/CE, la norma europea sulla fatturazione elettronica non dovrebbe comprendere tra i suoi elementi il requisito della firma elettronica. |
(26) |
Al fine di evitare costi e oneri eccessivi per amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori, al competente organismo europeo di normazione dovrebbe essere chiesto di stabilire un elenco contenente un numero limitato di sintassi che sia conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica. Tale elenco non dovrebbe essere parte integrante della norma europea sulla fatturazione elettronica. Le sintassi individuate devono essere quelle già ampiamente ed efficacemente usate dagli operatori economici e dalle amministrazioni aggiudicatrici. Al fine di agevolare e accelerare l'attuazione da parte degli Stati membri, al competente organismo europeo di normazione dovrebbe essere chiesto di fornire idonee corrispondenze sintattiche derivanti dalla norma europea sulla fatturazione elettronica per tutte le possibili sintassi individuate nell'elenco. Le corrispondenze sintattiche sono linee guida sulle modalità di rappresentazione della norma nelle varie sintassi. Questo risultato finale della normazione dovrebbe integrare la norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi. |
(27) |
Al fine di facilitare l'uso della norma europea sulla fatturazione elettronica, dovrebbe essere altresì chiesto all'organismo europeo di normazione di elaborare linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione. Tali linee guida non dovrebbero essere parte integrante della norma europea sulla fatturazione elettronica o essere vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. |
(28) |
Prima dell'introduzione della norma europea sulla fatturazione elettronica negli Stati membri, dovrebbe essere sufficientemente verificata l'applicazione pratica della norma. Tale verifica dovrebbe essere svolta durante l'elaborazione della norma. È opportuno che take valutazione veda la partecipazione degli utenti finali, riguardi, in particolare, aspetti attinenti alla praticità e alla facilità d'uso e dimostri che la norma può essere attuata in modo efficiente in termini di costi e proporzionato. |
(29) |
Se la norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi conformi alla norma redatta dal competente organismo europeo di normazione soddisfano i requisiti indicati nella richiesta della Commissione all'organismo europeo di normazione e previa verifica della norma, i riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(30) |
Le disposizioni sull'elaborazione della norma e degli altri prodotti di normazione di cui alla presente direttiva sono conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012. Tuttavia, tenendo conto delle specificità della presente direttiva, è opportuno disporre che la decisione di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma e all'elenco di sintassi sia adottata secondo la procedura d'esame. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulle obiezioni formali alle norme armonizzate. |
(31) |
Gli organismi europei di normazione riesaminano e aggiornano periodicamente le norme per adeguarle al progresso tecnologico. Data la velocità che contraddistingue tale progresso nel settore delle TIC, la Commissione dovrebbe essere in grado di chiedere al competente organismo europeo di normazione anche di rivedere e aggiornare la norma europea sulla fatturazione elettronica, al fine di tenere conto di tale progresso e di assicurare un'interoperabilità permanente. |
(32) |
Per rispondere al progresso tecnologico o agli obblighi imposti dal mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare un atto di esecuzione per la revisione e l'aggiornamento dell'elenco delle sintassi. Nel caso di adeguamenti di maggiore complessità, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a tale competente organismo europeo di normazione di rivedere e aggiornare l'elenco di sintassi. |
(33) |
Se lo considera necessario per assicurare interoperabilità piena e permanente, per tenere conto del progresso tecnologico o per limitare il numero di sintassi da usare, la Commissione dovrebbe essere in grado di riesaminare un elenco di sintassi già pubblicato. In tal caso la Commissione dovrebbe tenere conto dell'elenco delle sintassi individuate, riesaminate e aggiornate dai pertinenti organismi europei di normazione. |
(34) |
Alla scadenza dei termini per il recepimento di cui alla presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e alle sintassi contenute nell'elenco pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto rifiutare fatture elettroniche che ottemperano alle condizioni suddette per il solo fatto che non sono conformi a requisiti (ad esempio requisiti nazionali o settoriali, o ancora requisiti tecnici supplementari di alcun tipo) diversi da quelli specificamente previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe interessare altri motivi validi di rifiuto, come quelli relativi alle condizioni contrattuali. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero in tutti i casi mantenere la facoltà di verificare, prima di saldare la fattura, se il contenuto della fattura elettronica riflette correttamente la transazione commerciale sottostante (ad esempio, se l'importo della fattura è corretto) e se la fattura è stata indirizzata al destinatario corretto. L'obbligo di non rifiutare fatture elettroniche ai sensi della presente direttiva non pregiudica la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
(35) |
La presente direttiva dovrebbe imporre unicamente ai destinatari di una fattura, vale a dire amministrazioni aggiudicatrici, centrali di committenza e enti aggiudicatori, di accettare ed elaborare le fatture elettroniche. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto del mittente della fattura di scegliere se presentare la fattura conformemente alla norma europea sulla fatturazione elettronica, alle norme nazionali o ad altre norme tecniche, o in formato cartaceo. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di disporre che nel contesto degli appalti pubblici siano presentate unicamente fatture elettroniche. Qualora il mittente scelga di presentare la fattura secondo la norma europea sulla fatturazione elettronica, l'obbligo del destinatario di riceverla ed elaborarla dovrebbe applicarsi unicamente se la fattura rispetta una delle sintassi comprese nell'elenco di sintassi pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciò non dovrebbe pregiudicare il possibile ricorso del mittente ai servizi di una parte terza al fine di tradurre la propria sintassi in una di quelle riportate nell'elenco. |
(36) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) ed ha espresso un parere l'11 novembre 2013 (15). In tale parere ha pubblicato le raccomandazioni per garantire un'adeguata tutela dei dati nell'applicazione della presente direttiva. È opportuno che tali raccomandazioni siano prese in considerazione all'atto dell'elaborazione della norma europea sulla fatturazione elettronica e nel trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. In particolare, è opportuno chiarire che la legislazione vigente sulla tutela dei dati si applica anche nel settore della fatturazione elettronica e che la pubblicazione dei dati personali a fini di trasparenza e di rendicontazione deve rispettare la tutela della vita privata. |
(37) |
Poiché la direttiva 2006/112/CE contiene norme sulla fatturazione, fatturazione elettronica compresa, è opportuno chiarire il nesso con la presente direttiva. La presente direttiva si prefigge un obiettivo diverso, ha un ambito di applicazione diverso da quello della direttiva 2006/112/CE e non pregiudica pertanto le disposizioni sull'uso delle fatture elettroniche a fini IVA di cui alla stessa. In particolare, l'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE regola le relazioni tra contraenti ed è inteso ad assicurare che l'uso di fatture elettroniche da parte del mittente non possa essere imposto al ricevente. Tuttavia, questa disposizione non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori l'obbligo di ricevere, a talune condizioni, fatture elettroniche. |
(38) |
Per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prepararsi adeguatamente e di adottare le misure tecniche che, dopo la definizione della norma europea sulla fatturazione elettronica e l'approvazione dell'elenco di sintassi, sono necessarie per ottemperare alla presente direttiva, e in considerazione dell'esigenza di una rapida attuazione della fatturazione elettronica, dovrebbe essere considerato giustificato un periodo di recepimento di 18 mesi dalla pubblicazione del riferimento della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco di sintassi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In deroga al termine generale per il recepimento e al fine di facilitare l'utilizzo della fatturazione elettronica per talune amministrazioni aggiudicatrici, come le amministrazioni locali e regionali e le imprese pubbliche, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di rinviare l'applicazione della presente direttiva per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sub-centrali, fino a 30 mesi dalla pubblicazione del riferimento della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco di sintassi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La possibilità di rinviare l'applicazione dei requisiti della presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle centrali di committenza. |
(39) |
Al fine di agevolare l'attuazione dei requisiti della presente direttiva per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, la Commissione dovrebbe provvedere a informare completamente e regolarmente gli Stati membri sull'avanzamento dei lavori in termini di elaborazione della norma e dei relativi prodotti di normazione cui dovrà provvedere il competente organismo europeo di normazione. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di avviare i preparativi necessari al fine di completare l'attuazione entro i termini convenuti. |
(40) |
Poiché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ove non diversamente previsto dalla legislazione nazionale, potranno accettare le fatture elettroniche conformi a norme diverse dalla norma europea sulla fatturazione elettronica, oltre che fatture cartacee, la presente direttiva non comporta costi né oneri aggiuntivi per le imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese nell'accezione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16). Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché i costi a carico degli utenti della norma europea sulla fatturazione elettronica, in particolare microimprese, piccole e medie imprese, siano ridotti al minimo in modo da facilitarne la diffusione in tutta l'Unione europea. |
(41) |
Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori più piccoli e offrire alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e ai fornitori tutti il sostegno necessario affinché la norma europea sulla fatturazione elettronica possa essere utilizzata. È opportuno altresì prevedere misure di formazione, in particolare per le piccole e medie imprese. |
(42) |
Al fine di agevolare gli adeguamenti tecnici e procedurali a cui devono provvedere tutte le parti coinvolte negli appalti pubblici per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile, rendere disponibile il sostegno dei fondi strutturali a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le piccole e medie imprese ammissibili. |
(43) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e per la stesura, la limitazione e il riesame dell'elenco di sintassi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura d'esame dovrebbe essere seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti l'elenco di sintassi dato che questi servono a facilitare l'applicazione della norma europea sulla fatturazione elettronica e ad assicurare l'interoperabilità e la risposta rapida al progresso tecnologico. Per l'adozione di atti di esecuzione relativi a obiezioni alla norma europea sulla fatturazione elettronica, dato che tale decisione potrebbe avere ripercussioni sull'obbligo di ricevere ed elaborare fatture elettroniche, si dovrebbe inoltre far ricorso alla procedura d'esame. |
(44) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all'esistenza di regole e norme nazionali differenti e di garantire l'interoperabilità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE.
La presente direttiva non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni seguenti:
1) «fattura elettronica»: una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica;
2) «elementi essenziali di una fattura elettronica»: serie di componenti informative essenziali che devono figurare in una fattura elettronica per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera, comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica;
3) «modello semantico dei dati»: una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano gli elementi essenziali di una fattura elettronica;
4) «sintassi»: il linguaggio o il dialetto leggibile da una macchina usato per rappresentare gli elementi dei dati contenuti in una fattura elettronica;
5) «corrispondenze sintattiche»: linee guida relative alle modalità con cui un modello semantico di dati di una fattura elettronica potrebbe essere rappresentato nelle diverse sintassi;
6) «amministrazioni aggiudicatrici»: amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE;
7) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/24/UE;
8) «centrale di committenza»: centrale di committenza come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE;
9) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
10) «norma internazionale»: una norma internazionale come definita all'articolo 2, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
11) «norma europea»: una norma europea come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Articolo 3
Definizione di una norma europea
1. La Commissione chiede al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica («norma europea sulla fatturazione elettronica»).
La Commissione richiede che la norma europea sulla fatturazione elettronica rispetti almeno i criteri seguenti:
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sia tecnologicamente neutrale, |
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sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica, |
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tenga conto dell'esigenza di tutela dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE, di un approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione e dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità, |
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sia coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE, |
— |
consenta l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed efficienti in termini di costi, |
— |
tenga conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sub-centrali, |
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sia adeguata all'utilizzo nelle transazioni commerciali tra imprese. |
La Commissione chiede a detto competente organismo europeo di normazione di fornire un elenco contenente un numero limitato di sintassi che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, adeguate corrispondenze sintattiche e linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione al fine di facilitare l'uso di tale norma.
Le richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Nel quadro del lavoro di elaborazione della norma da parte del competente organismo europeo di normazione e nell'ambito del calendario individuato al paragrafo 2, la norma è sottoposta a verifica ai fini dell'applicazione pratica da parte dell'utente finale. La Commissione mantiene la responsabilità globale della verifica e garantisce che, durante l'esecuzione della stessa, si tenga particolarmente conto del rispetto dei criteri di praticità, facilità d'uso e possibili costi di attuazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del test.
2. Se la norma europea sulla fatturazione elettronica, elaborata conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1, soddisfa i requisiti ivi contenuti e se è stata completata la fase di verifica di cui al paragrafo 1, quinto comma, la Commissione pubblica il riferimento alla norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'elenco di un numero limitato di sintassi redatto conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1. Tale pubblicazione è ultimata entro il 27 maggio 2017.
Articolo 4
Obiezioni formali alla norma europea
1. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che la norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi non soddisfino interamente i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ne informa la Commissione con una spiegazione dettagliata e la Commissione decide:
a) |
di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
b) |
di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
2. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet le informazioni relative alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi che sono stati oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa l'organismo europeo di normazione interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, chiede la revisione della norma europea sulla fatturazione elettronica o dell'elenco delle sintassi in questione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 5
Mantenimento e ulteriore elaborazione della norma europea e dell'elenco delle sintassi
1. Per tener conto degli sviluppi tecnologici e garantire l'interoperabilità piena e permanente della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la Commissione può:
a) |
aggiornare o rivedere la norma europea sulla fatturazione elettronica; |
b) |
aggiornare o rivedere l'elenco delle sintassi pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
2. Se la Commissione decide di intraprendere l'azione di cui al paragrafo 1, lettera a), ne fa richiesta al competente organismo europeo di normazione. Tale richiesta è formulata secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, senza applicare i termini ivi previsti.
3. L'articolo 4 si applica per ogni aggiornamento o revisione intrapresi conformemente al paragrafo 1, lettera a).
4. Se la Commissione decide di intraprendere l'azione di cui al paragrafo 1, lettera b), agisce secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure facendone richiesta al competente organismo europeo di normazione. Tale richiesta è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, senza applicare i termini ivi previsti.
Articolo 6
Elementi essenziali di una fattura elettronica
Gli elementi essenziali di una fattura elettronica sono fra l'altro:
a) |
identificatori di processo e della fattura; |
b) |
periodo di fatturazione; |
c) |
informazioni relative al venditore; |
d) |
informazioni relative all'acquirente; |
e) |
informazioni relative al beneficiario; |
f) |
informazioni relative al rappresentante fiscale del venditore; |
g) |
riferimento del contratto; |
h) |
dettagli relativi alla consegna; |
i) |
istruzioni di pagamento; |
j) |
informazioni su importi a credito/debito; |
k) |
informazioni relative alle voci della fattura; |
l) |
totali della fattura; |
m) |
ripartizione dell'IVA. |
Articolo 7
Ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche
Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nonché a una delle sintassi dell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 8
Tutela dei dati
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale sulla tutela dei dati.
2. Salvo che il diritto unionale o nazionale disponga diversamente e fatte salve le deroghe e le restrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti a fini di fatturazione elettronica possono essere utilizzati soltanto per una o più finalità compatibili.
3. Fatte salve le deroghe e le restrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri garantiscono che le modalità di pubblicazione, a fini di trasparenza e di rendicontazione, dei dati personali raccolti nel contesto della fatturazione elettronica, siano conformi all'obiettivo della pubblicazione stessa e al principio della tutela della riservatezza.
Articolo 9
Uso di fatture elettroniche a fini IVA
La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 10
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 11
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2018. Essi comunicano immediatamente il testo di tali disposizioni alla Commissione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, entro 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica, adottano, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di cui all'articolo 7 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche.
Gli Stati membri possono rinviare l'applicazione di cui al primo comma in relazione alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sub-centrali fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica.
All'atto della pubblicazione del riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure di cui al primo comma.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Riesame
La Commissione riesamina gli effetti della presente direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dal termine per il rinvio massimo per le amministrazioni sub-centrali di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma. Ove opportuno, la relazione è corredata di una valutazione di impatto relativa alla necessità di intraprendere ulteriori azioni.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 79 del 6.3.2014, pag. 67.
(2) Parere del 28 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.
(4) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(5) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(6) Decisione della Commissione, del 2 novembre 2010, che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13).
(7) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(8) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(11) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(15) GU C 38 dell'8.2.2014, pag. 2.
(16) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).