7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/163 |
Articolo 266
(ex articolo 233 del TCE)
L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340, secondo comma.