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Document 62024TJ0534
Judgment of the General Court (Chamber giving preliminary rulings) of 9 July 2025.#MK v Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.#Request for a preliminary ruling from the Upravni sud u Osijeku.#Reference for a preliminary ruling – Taxation – Excise duties – Directive 2008/118/EC – Article 7 – Chargeability of excise duty – Release for consumption – Energy products – Whether excise duty arises – Fictitious supply of excise goods appearing on falsified invoices.#Case T-534/24.
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 9 luglio 2025.
MK contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Osijeku.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7 – Esigibilità dell’accisa – Immissione in consumo – Prodotti energetici – Sopravvenienza dell’esigibilità dell’accisa – Cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
Causa T-534/24.
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 9 luglio 2025.
MK contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Osijeku.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7 – Esigibilità dell’accisa – Immissione in consumo – Prodotti energetici – Sopravvenienza dell’esigibilità dell’accisa – Cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
Causa T-534/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:682
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale)
9 luglio 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7 – Esigibilità dell’accisa – Immissione in consumo – Prodotti energetici – Sopravvenienza dell’esigibilità dell’accisa – Cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false »
Nella causa T‑534/24, [Gotek] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upravni sud u Osijeku (Tribunale amministrativo di Osijek, Croazia), con decisione del 30 settembre 2024, pervenuta in cancelleria l’8 ottobre 2024, nel procedimento
MK
contro
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak,
IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale),
composto da S. Papasavvas, presidente, N. Półtorak (relatrice), M. Sampol Pucurull, G. Steinfatt e D. Petrlík, giudici,
avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares
cancelliere: V. Di Bucci
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 17 ottobre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da M. Björkland e A. Koričić, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MK, una persona fisica, e il Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, Settore autonomo per il procedimento amministrativo di secondo grado), in merito alla riscossione delle accise dovute da MK.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 La direttiva 2008/118 è stata abrogata, con effetto dal 13 febbraio 2023, dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU 2020, L 58, pag. 4). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui si tratta nel procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/118.
4 Il considerando 8 della direttiva 2008/118 era formulato come segue:
«Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell’accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell’accisa».
5 L’articolo 7 della direttiva 2008/118 così disponeva:
«1. L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo.
2. Ai fini della presente direttiva, per “immissione in consumo” si intende:
a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa;
b) la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall’accisa qualora non sia stata applicata un’accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;
c) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall’accisa;
d) l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime di sospensione dall’accisa.
(...)».
6 Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/118:
«1. Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è:
a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a):
i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall’accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall’accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4: il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;
c) per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
d) per quanto riguarda l’importazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all’atto dell’importazione e, in caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall’accisa, essi rispondono in solido di tale debito».
Diritto croato
7 L’articolo 7 dello Zakon o trošarinama (legge sulle accise), del 21 novembre 2018 (Narodne novine, br. 106/18), nella versione applicabile al procedimento principale, sotto la rubrica «Calcolo delle accise», prevede quanto segue:
«(1) Salvo diversa disposizione della presente legge, l’accisa diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad accisa nel territorio della Repubblica di Croazia (...)».
8 Ai sensi dell’articolo 12 della legge sulle accise, intitolato «Calcolo e pagamento delle accise in caso di comportamento illecito»:
«(1) L’accisa diventa esigibile anche quando si accerti:
1. un atto illecito riguardante beni imponibili;
2. che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati illegalmente immessi in consumo nel territorio della Repubblica di Croazia (...)
(...)
(2) Ai fini della presente legge, per “atto illecito” si intende la produzione, la trasformazione, il possesso, la ricezione, la spedizione, l’importazione, l’introduzione, il trasporto, l’uso, la vendita, l’acquisto o la detenzione del bene imponibile per il quale, ai sensi delle disposizioni della presente legge, non è stata determinata né integralmente versata l’accisa, nonché ogni altro abuso del diritto nella circolazione o nella disposizione del bene imponibile. Si considera atto illecito altresì qualsiasi comportamento specificamente definito come illecito dalle disposizioni della presente legge. Si considera che una persona agisca illecitamente quando non è in grado di dimostrare la regolarità dell’acquisto, della detenzione e di qualsiasi altro elemento fattuale o giuridico e quando dalle circostanze del caso di specie emerge che essa ha agito in modo illecito riguardo ai beni stessi.
(3) L’esigibilità e il versamento dell’accisa, ai sensi del presente articolo, sono determinati mediante avviso di accertamento.
(...)».
9 L’articolo 124 della legge sulle accise dispone quanto segue:
«(1) Si considera abuso del diritto nella circolazione o nella disposizione di beni imponibili ogni comportamento di persone direttamente o indirettamente coinvolte, in qualsiasi forma, nel far circolare o nel disporre di beni imponibili, che sia finalizzato a:
1. dissimulare l’intenzione, lo scopo o la causa effettivi della circolazione o della disposizione di beni imponibili;
2. eludere il versamento delle accise o di altri oneri pubblici, compresa la creazione di condizioni che consentano di eludere le accise o altri oneri pubblici;
(2) Si considera che le persone direttamente o indirettamente coinvolte, in qualsiasi forma, nel far circolare o nel disporre di beni imponibili abusino del diritto di circolazione o di disposizione di tali beni qualora:
1. stipulino atti giuridici fittizi o apparenti riguardanti la circolazione o la disposizione di beni imponibili o partecipino alla stipulazione o all’esecuzione di tali atti giuridici a qualsiasi titolo;
2. organizzino cessioni, consegne, circolazione o atti dispositivi fittizi di beni imponibili o vi partecipano direttamente o indirettamente;
3. abusino del sistema di controllo della circolazione di prodotti soggetti ad accisa per configurare una circolazione o atti di disposizione fittizi;
4. partecipino, direttamente o indirettamente, alla falsificazione di documenti commerciali, di trasporto o di altri documenti relativi alla circolazione o alla disposizione di beni imponibili, ovvero all’utilizzazione di tali documenti falsificati;
5. utilizzino in modo non autorizzato o illecito i dati di altre persone fisiche o giuridiche per soddisfare o creare le condizioni per il compimento di atti, comportamenti, movimenti o atti di disposizione di beni imponibili;
6. compiano attività, procedure, circolazione o atti di disposizione di beni imponibili o creino le condizioni per il compimento di siffatti atti, comportamenti, movimenti o atti di disposizione mediante abuso della pubblica fede ovvero mediante pratiche fraudolente, false o ingannevoli.
(3) Per atto di disposizione dei beni soggetti ad imposta, ai sensi del presente articolo, si intende qualsiasi atto dispositivo, in fatto o in diritto, compresa l’esecuzione esclusiva di transazioni o operazioni finanziarie che implicano l’emissione, la certificazione o l’autenticazione di qualsiasi documento contabile, la conclusione di contratti o la partecipazione a rapporti contrattuali ovvero l’emissione, la certificazione o l’autenticazione di titoli di trasporto o di qualsiasi altro documento in qualità di acquirente, venditore, intermediario, trasportatore, destinatario o speditore di beni imponibili».
10 L’articolo 125 della legge sulle accise così recita:
«(1) Quando la determinazione dell’esigibilità dell’accisa è basata su un abuso del diritto riguardante la circolazione o la disposizione di beni imponibili e quando viene accertata, a tale riguardo, l’esistenza di un atto giuridico fittizio o apparente o di una cessione, di una ricezione, di una circolazione o di un atto dispositivo fittizi di un bene imponibile, allora, ai fini della determinazione dell’accisa dovuta, si considera come base l’atto giuridico fittizio o apparente o la cessione, la ricezione, la circolazione o l’atto dispositivo fittizi del bene imponibile. Chiunque partecipi direttamente o indirettamente all’abuso di diritto, stipulando o dando esecuzione a un atto giuridico fittizio o apparente o a una cessione, a una ricezione, a una circolazione o a un atto dispositivo fittizi riguardanti un bene imponibile è responsabile in via solidale dell’obbligo di pagamento dell’accisa divenuta in tal modo esigibile.
(2) È responsabile in via solidale dell’obbligo di pagamento dell’accisa divenuta esigibile chiunque, in base a circostanze oggettive, sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con le sue azioni o astenendosi dal compiere le dovute azioni, ad un abuso del diritto di circolazione o di disposizione di un bene imponibile.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 MK è proprietario di un’impresa artigianale di diritto croato avente come attività il taglio del legname e servizi ausiliari nel settore forestale.
12 Il 1° luglio 2019, a seguito di una verifica fiscale dell’impresa di MK, la Porezna uprava, Područni Ured Virovitica (amministrazione tributaria, ufficio delle imposte di Virovitica, Croazia) ha emesso un avviso di accertamento con cui veniva ingiunto a MK il pagamento di un arretrato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo di 135 603,57 kune croate (HRK) (circa EUR 18 000), maggiorato dei relativi interessi di mora. L’amministrazione tributaria ha infatti constatato che, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, MK aveva detratto l’IVA sulla base di fatture, per cessioni di prodotti petroliferi, che si erano rivelate false. In particolare, è stato accertato che, in realtà, non aveva avuto luogo alcuna cessione di prodotti petroliferi. Di conseguenza, a MK è stato negato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte.
13 Inoltre, nel procedimento amministrativo che ha preceduto la controversia principale, gli agenti dell’amministrazione doganale hanno effettuato un controllo del pagamento dell’accisa dovuta da MK, conformemente, in particolare, alle disposizioni della legge sulle accise. È stato così constatato che, durante il periodo controllato, 36 fatture emesse nel corso del 2016 e 119 fatture emesse nel corso del 2017 ai fini dell’acquisto di Eurodiesel, presentate da MK, erano false e che le consegne di cui si tratta non avevano avuto luogo. In tale contesto, le autorità doganali hanno ritenuto che MK avesse commesso un abuso di diritto nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa, vale a dire prodotti petroliferi, per un quantitativo pari a 63 435,23 litri, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 124, paragrafo 2, della legge sulle accise. Di conseguenza, con avviso di accertamento del 22 ottobre 2019, l’amministrazione doganale ha determinato l’accisa sui prodotti energetici dovuta da MK, per il periodo compreso tra il 10 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, nell’importo di HRK 226 837,09 (circa EUR 30 125).
14 Con decisione amministrativa del 31 marzo 2022, il Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, Settore autonomo per il procedimento amministrativo di secondo grado, ha respinto il ricorso proposto da MK avverso l’avviso di accertamento del 22 ottobre 2019. MK ha quindi impugnato tale decisione di rigetto del suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, l’Upravni sud u Osijeku (Tribunale amministrativo di Osijek, Croazia).
15 Innanzitutto, il giudice del rinvio espone che, con sentenza dell’Općinski sud u Virovitici (Tribunale municipale di Virovitica, Croazia) del 19 marzo 2019, MK è stato condannato, penalmente, a una pena detentiva con sospensione condizionale e, civilmente, al pagamento di un importo corrispondente al suo debito fiscale per falso documentale e frode fiscale o doganale.
16 Il giudice del rinvio indica altresì che, indipendentemente dall’imposizione dell’accisa, il 21 aprile 2021 l’amministrazione doganale ha inflitto a MK un’ammenda di HRK 45 000 (circa EUR 6 000), in applicazione delle disposizioni della legge sulle accise e a causa dell’infrazione amministrativa commessa, vale a dire l’abuso di diritto nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
17 Il giudice del rinvio precisa poi che le disposizioni della legge sulle accise, come interpretate dai giudici e dalle autorità amministrative nazionali, consentono di stabilire accise sui prodotti energetici indipendentemente dalle norme generali relative all’insorgere dell’esigibilità dell’accisa e, segnatamente, dall’esistenza di movimenti riguardanti prodotti soggetti ad accisa.
18 Infine, dopo aver rilevato che MK afferma che i prodotti petroliferi di cui si tratta nel procedimento principale non sono mai esistiti, il giudice del rinvio ricorda che le accise costituiscono un’imposta gravante sul consumo di un bene specifico. Esso esprime dunque dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione europea di una normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, consistente nello stabilire accise in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui non vi è indubbiamente stato alcun movimento riguardante prodotti soggetti ad accisa e in cui sono state emesse false fatture allo scopo di esercitare illegittimamente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte.
19 In tali circostanze, l’Upravni sud u Osijeku (Tribunale amministrativo di Osijek) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 2008/118 (...), in particolare i suoi articoli 7 e 8, (...), debbano essere interpretate nel senso che ostano a una prassi nazionale (e a una normativa nazionale) che prevedono l’esigibilità delle accise sui prodotti energetici nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa non siano stati immessi in commercio, ma l’accisa sia applicata a prodotti figuranti in fatture false di acquisto di prodotti energetici, fatture che, proprio in quanto false, non danno diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte per il fatto che si tratta di cessioni fittizie di prodotti energetici, circostanza questa che è stata altresì accertata in via definitiva nell’ambito di un procedimento penale».
Sulla questione pregiudiziale
20 In via preliminare, occorre constatare che, come formulata, la questione del giudice del rinvio verte sull’interpretazione tanto dell’articolo 7 della direttiva 2008/118 quanto dell’articolo 8 di detta direttiva, disposizione quest’ultima vertente sulla determinazione del «debitore dell’accisa divenuta esigibile». Orbene, dalla decisione di rinvio non risulta che detto giudice intenda interrogare il Tribunale sulla questione della determinazione del debitore dell’accisa divenuta esigibile. Pertanto, al fine di fornire una risposta utile alla questione trasmessa al Tribunale, basta limitarsi a interpretare l’articolo 7 della direttiva 2008/118.
21 Ciò premesso, si deve ritenere che, con la sua unica questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
22 A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 dispone che «[l]’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo». L’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva definisce l’«immissione in consumo» mediante quattro ipotesi.
23 Inoltre, dal considerando 8 della direttiva 2008/118 risulta, che ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è necessario che la nozione di accisa e le condizioni di «esigibilità dell’accisa» siano uguali in tutti gli Stati membri.
24 A tal fine, l’articolo 7 della direttiva 2008/118 definisce, a livello dell’Unione, il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo. Come dichiarato dalla Corte, tale armonizzazione consente, in linea di principio, di evitare le doppie imposizioni nelle relazioni tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Girelli Alcool, C‑509/22, EU:C:2024:341, punto 41; v. anche, per analogia, sentenza del 24 febbraio 2021, Silcompa (C‑95/19, EU:C:2021:128, punto 44 e giurisprudenza citata).
25 Inoltre, la nozione di «immissione in consumo», che determina il momento dell’esigibilità dei diritti di accisa, deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri [v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C‑590/16, EU:C:2018:77, punto 45).
26 Come precisato dal giudice del rinvio, la controversia principale si inserisce in un contesto di cessioni fittizie di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false. Sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, occorre considerare che, nel procedimento principale, l’accisa non è stata applicata a causa di uno svincolo dei prodotti da un regime di sospensione dall’accisa, né di una detenzione dei prodotti fuori da un regime di sospensione dall’accisa, né di una fabbricazione fuori da un regime di sospensione dall’accisa, né di un’importazione, che sono le ipotesi di immissione in consumo previste all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, menzionati al precedente punto 22. L’accisa non è neppure stata applicata a tali prodotti a causa di uno svincolo, di una fabbricazione o di un’importazione irregolari di prodotti sottoposti ad accisa rientranti nelle ipotesi di immissione in consumo previste all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.
27 Infatti, come risulta dagli elementi forniti dal giudice del rinvio, nel procedimento principale, le accise sono state applicate a causa di un abuso del diritto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 124 della legge sulle accise, vale a dire, nel caso di specie, la contabilizzazione di operazioni commerciali sulla base di fatture false, benché i prodotti energetici soggetti ad accisa non siano stati né messi in circolazione né ceduti.
28 A tale riguardo, occorre ricordare che, come rilevato al precedente punto 22, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 enuncia le ipotesi di «immissione in consumo» di un prodotto sottoposto ad accisa. Orbene, dalla formulazione di tale disposizione risulta che tali ipotesi sono elencate in modo esaustivo. Al di fuori di tali ipotesi, non si può quindi ritenere che un siffatto prodotto sia stato oggetto di un’immissione in consumo. Tale interpretazione deriva altresì dalla necessità, menzionata ai precedenti punti 24 e 25, di interpretare la nozione di «immissione in consumo» in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
29 Orbene, va osservato che l’ipotesi di cui al precedente punto 27 non corrisponde a nessuna di quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e non può essere considerata un’immissione in consumo ai sensi di tale disposizione.
30 Inoltre, il giudice del rinvio indica che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale era giustificata, in particolare, dalla tutela degli interessi fiscali della Repubblica di Croazia, per impedire l’uso abusivo di taluni regimi di accise e frodi fiscali gravi.
31 A tale riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri hanno un legittimo interesse a intraprendere azioni volte a proteggere i loro interessi finanziari e che la lotta contro ogni possibile evasione, elusione e abuso è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla direttiva 2008/118 (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo, C‑126/15, EU:C:2017:504, punto 59).
32 Resta il fatto che il potere normativo degli Stati membri di adottare misure quali quelle menzionate al precedente punto 31 non può essere esercitato in violazione delle disposizioni della direttiva 2008/118 e, in particolare, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima, salvo pregiudicare l’obiettivo di armonizzazione perseguito dal legislatore dell’Unione ed esposto, in particolare, al considerando 8 di detta direttiva (sentenza del 21 dicembre 2023, CDIL, C‑96/22, EU:C:2023:1025, punto 68).
33 In tale contesto, il governo croato sostiene che le disposizioni degli articoli 124 e 125 della legge sulle accise mirano a prevenire l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti illegalmente. Per quanto riguarda tale argomento, basta sottolineare che, come risulta dai precedenti punti 26 e 27, la tassazione a cui si riferisce la questione posta dal giudice del rinvio non riguardava prodotti energetici ottenuti illegalmente.
34 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale)
dichiara:
L’articolo 7 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
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Papasavvas |
Półtorak |
Sampol Pucurull |
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Steinfatt |
Petrlík |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2025.
Firme
* Lingua processuale: il croato.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.