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Document 62021TJ0530

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 dicembre 2022 (Estratti).
Pierre Lannier contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta le lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una combinazione a specchio delle lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Legittimazione ad agire – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001].
Causa T-530/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:818

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

14 dicembre 2022 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta le lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una combinazione a specchio delle lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Legittimazione ad agire – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T‑530/21,

Pierre Lannier, con sede in Ernolsheim-lès-Saverne (Francia), rappresentata da N. Boespflug, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Markakis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Pierre Lang Trading GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata da A. Ginzburg, avvocato,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da A. Kornezov, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e G. Hesse (relatore), giudici,

cancelliere: G. Mitrev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 9 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

1

Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, la Pierre Lannier, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 giugno 2021 (procedimento R 1915/2020-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

[omissis]

Conclusioni delle parti

10

La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

11

L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

[omissis]

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 67, dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001 nonché dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625

16

In sostanza, la ricorrente formula diverse critiche nei confronti della valutazione della commissione di ricorso, contenuta nella decisione impugnata, riguardo alla risposta fornita dall’interveniente all’irregolarità notificatale dalla cancelleria delle commissioni di ricorso. La commissione di ricorso avrebbe, a torto, considerato il ricorso ricevibile. A sostegno della sua argomentazione, essa deduce la violazione dell’articolo 67, dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001 nonché dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625.

17

L’EUIPO e l’interveniente, la Pierre Lang Trading GmbH, contestano tali argomenti.

18

In primo luogo, occorre esaminare gli argomenti con i quali la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver dichiarato ricevibile il ricorso dell’interveniente.

19

A titolo di richiamo alle circostanze in base alle quali la commissione di ricorso ha esaminato la ricevibilità del ricorso dinanzi ad essa proposto, occorre precisare che, il 2 marzo 2017, la Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]. Come esposto al precedente punto 6, il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

20

Con convenzione di acquisizione di società conclusa il 4 aprile 2019, la Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. è stata acquisita con la totalità dei suoi beni materiali e immateriali, ivi compresi tutti i suoi marchi, dall’impresa PL Schmuckhandels GmbH, di nuova costituzione, la cui denominazione sociale, secondo l’estratto del registro delle società austriaco datato 8 gennaio 2021, è stata modificata, il 17 maggio 2019, in Pierre Lang Trading GmbH.

21

Il 31 luglio 2020 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione.

22

Il 30 settembre 2020 è stato depositato un ricorso avverso la decisione della divisione d’opposizione, sotto forma di un formulario messo a disposizione degli interessati dall’EUIPO. Su tale modulo, il nome della ricorrente era Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H.

23

Il 30 novembre 2020 è stata depositata presso l’EUIPO una memoria contenente i motivi del ricorso, entro il termine previsto all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, con il nome Pierre Lang Europe Ges.m.b.H.

24

In data 11 gennaio 2021, in seguito ad una lettera della cancelleria delle commissioni di ricorso nella quale essa invitava la parte ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso a chiarire il suo nome, l’EUIPO ha ricevuto i seguenti documenti:

una lettera che precisava che il nome della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso era Pierre Lang Trading GmbH;

una nuova versione della memoria contenente i motivi del ricorso in cui compariva il nome Pierre Lang Trading GmbH;

la convenzione di acquisizione di società con cui la Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. era stata acquisita dall’interveniente;

un estratto del registro delle società austriaco relativo all’interveniente che indica il suo cambiamento di denominazione sociale da PL Schmuckhandels GmbH in Pierre Lang Trading GmbH;

una copia della domanda presentata all’EUIPO il 5 gennaio 2021 in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, diretta alla registrazione del trasferimento del marchio anteriore dalla Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. all’interveniente.

25

È alla luce di tali circostanze che occorre esaminare gli argomenti con i quali la ricorrente censura la commissione di ricorso per aver dichiarato ricevibile il ricorso dell’interveniente.

26

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 67 del regolamento 2017/1001. In particolare, essa fa valere che i documenti prodotti dall’interveniente per procedere alla regolarizzazione del ricorso sono insufficienti. In sostanza, la ricorrente ritiene che i documenti prodotti non consentano di dimostrare che l’interveniente possiede i requisiti per essere legittimato a proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

27

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 allora applicabile, un’opposizione alla registrazione del marchio può essere proposta entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’articolo 8 del medesimo regolamento. Nel caso dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, come nel caso di specie, l’opposizione può essere proposta, in particolare, dai titolari dei marchi dell’Unione europea la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.

28

Nel caso di specie, è pacifico che la Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. era la titolare del marchio anteriore quando, il 2 marzo 2017, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto.

29

Alla luce della convenzione di acquisizione di società prodotta dinanzi alla commissione di ricorso, occorre rilevare che, in seguito all’acquisto, il 4 aprile 2019, della Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. e dell’insieme dei suoi marchi da parte dell’interveniente, quest’ultima è divenuta titolare del marchio anteriore.

30

Dal fascicolo risulta che, a seguito del rigetto dell’opposizione alla registrazione del marchio richiesto, il 31 luglio 2020, il 30 settembre 2020 è stato proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione d’opposizione. Come risulta dall’atto di ricorso, riprodotto alle pagine 82 e 83 del fascicolo dell’EUIPO, quest’ultimo è stato depositato con il nome Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H.

31

A tale riguardo, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza, l’EUIPO, quando esamina la ricevibilità di un ricorso proposto dinanzi ad esso, deve prendere in considerazione il registro dei marchi dell’Unione europea (in prosieguo: il «registro») [sentenza dell’11 febbraio 2020, Jakober/EUIPO (Forma di una tazza), T‑262/19, non pubblicata, EU:T:2020:41, punto 23]. Orbene, alla data di proposizione del ricorso avverso la decisione della divisione d’opposizione, il nome della titolare del marchio anteriore figurante in detto registro era Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H.

32

Dal fascicolo risulta altresì che, al fine di soddisfare l’obbligo derivante dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il 30 novembre 2020 è stata depositata presso l’EUIPO una memoria contenente i motivi del ricorso. Su tale documento compariva il nome Pierre Lang Europe Ges.m.b.H.

33

Avendo constatato che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata depositata a nome di un’impresa designata con una denominazione diversa da quella iscritta nel registro, la cancelleria delle commissioni di ricorso, con lettera del 9 dicembre 2020, ha chiesto all’autrice del ricorso di presentare osservazioni al riguardo e di produrre qualsiasi documento idoneo a suffragare tali osservazioni.

34

In risposta a tale domanda, l’interveniente ha chiesto, l’11 gennaio 2021, di regolarizzare il nome della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso figurante nell’atto di ricorso, invocando l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato 2018/625. A sostegno della sua domanda, essa ha prodotto i documenti menzionati al precedente punto 24.

35

A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2018/625, l’atto di ricorso depositato conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 deve contenere il nome della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso nella forma prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2018/626.

36

Quando l’atto di ricorso non rispetta le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2018/625, la commissione di ricorso deve respingere il ricorso in quanto irricevibile, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, qualora la parte ricorrente, pur essendone stata informata, non abbia sanato l’irregolarità entro il termine impartito.

37

Dal combinato disposto dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato 2018/625 nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2018/626 risulta che l’errata identificazione della ricorrente nell’atto di ricorso depositato conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 è un vizio sanabile.

38

Nel caso di specie, occorre constatare che, depositando presso la cancelleria delle commissioni di ricorso i documenti menzionati al precedente punto 24, l’interveniente ha dimostrato di essere la titolare del marchio anteriore al momento della proposizione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’interveniente ha altresì fornito spiegazioni circa le imprese coinvolte e le diverse denominazioni utilizzate. Anzitutto, come attesta in particolare la convenzione di acquisizione di società del 4 aprile 2019, il nome Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. è quello della dante causa dell’interveniente. Inoltre, l’apposizione del nome Pierre Lang Europe Ges.m.b.H. sulla memoria contenente i motivi del ricorso era il risultato di un lapsus calami, come confermato dall’interveniente al punto 13 del suo controricorso. Infine, il nome Pierre Lang Trading GmbH è quello dell’interveniente. Secondo detti documenti, tale nome è ormai iscritto nel registro come nome della titolare del marchio anteriore dal 5 gennaio 2021.

39

Ne consegue che l’interveniente ha dimostrato la sua qualità di titolare del marchio anteriore alla data di presentazione del ricorso, che l’errata identificazione della ricorrente nell’atto di ricorso depositato conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 è un vizio sanabile e che l’interveniente ha proceduto alla regolarizzazione dell’atto di ricorso entro il termine impartito.

40

Pertanto, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’interveniente ha fornito una risposta soddisfacente all’EUIPO e ha regolarizzato il suo atto di ricorso, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato 2018/625 nonché all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2018/626.

41

Inoltre, come sottolineato dall’EUIPO, l’interveniente, a partire dal 5 gennaio 2021, era la titolare registrata del marchio anteriore. A tale titolo, essa poteva validamente procedere, conformemente all’articolo 20, paragrafi 11 e 12, del regolamento 2017/1001, alla regolarizzazione del ricorso.

42

Peraltro, riguardo all’affermazione della ricorrente secondo cui, il giorno della presentazione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, un documento presente nella banca dati dell’EUIPO menzionava un trasferimento totale del marchio anteriore a vantaggio dell’interveniente, è vero che, in forza dell’articolo 112 del regolamento 2017/1001, l’EUIPO raccoglie e conserva nella sua banca dati determinate informazioni.

43

Tuttavia, è sufficiente constatare, al pari dell’EUIPO, che tale documento, che la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso, riguarda in realtà la registrazione internazionale n. 1290848 che designa gli Stati Uniti e il Giappone. Detto documento non menziona il trasferimento del marchio anteriore all’interveniente, ma sancisce l’iscrizione nel registro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del trasferimento a favore dell’interveniente di una registrazione internazionale basata sul marchio anteriore.

44

Infine, è vero che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, il trasferimento di un marchio è opponibile ai terzi solo dopo la sua iscrizione nel registro. L’inopponibilità ai terzi dei trasferimenti che non sono stati iscritti nel registro è volta a tutelare chi vanta o può vantare diritti su un marchio dell’Unione europea come oggetto di proprietà (sentenza del 4 febbraio 2016, Hassan, C‑163/15, EU:C:2016:71, punto 25).

45

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le osservazioni presentate dall’interveniente e le prove prodotte a loro sostegno erano sufficienti a consentire alla commissione di ricorso di pronunciarsi, come ha fatto, sulla ricevibilità del ricorso. Gli argomenti della ricorrente al riguardo devono essere respinti.

46

Per quanto riguarda più in particolare l’articolo 67 del regolamento 2017/1001, occorre ricordare, al pari della ricorrente, che, ai sensi di tale disposizione, ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro tale decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Nella specie, la divisione d’opposizione ha respinto integralmente l’opposizione fondata sul marchio anteriore. L’interveniente, nella sua qualità di avente causa della società che aveva proposto detta opposizione e di titolare del marchio anteriore al giorno della proposizione del ricorso, era effettivamente la persona lesa dalla decisione della divisione di opposizione.

47

Pertanto, l’interveniente soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 67 del regolamento 2017/1001.

48

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata non viola tale disposizione. Tutti gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione dell’articolo 67 del regolamento 2017/1001 devono essere respinti.

49

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la cancelleria delle commissioni di ricorso è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, in quanto essa non ha né verificato che la persona che ha proposto il ricorso fosse legittimata a farlo, né ha chiesto al presidente della quinta commissione di ricorso di statuire immediatamente sulla ricevibilità del ricorso, tenuto conto del documento presente nella banca dati dell’EUIPO che menziona il trasferimento totale del marchio anteriore.

50

A tal riguardo, da un lato, dal precedente punto 33 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la cancelleria delle commissioni di ricorso ha chiesto all’interveniente di giustificare la sua legittimazione a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. La cancelleria delle commissioni di ricorso non ha quindi potuto violare l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625 per non aver verificato che la persona che ha proposto il ricorso ne avesse la richiesta legittimazione. Dall’altro lato, alla luce della constatazione già effettuata al precedente punto 43, si deve constatare – senza che sia necessario esaminare se incombesse alla cancelleria delle commissioni di ricorso sollecitare il presidente della quinta commissione di ricorso – che gli argomenti della ricorrente non possono in nessun caso essere accolti.

51

In tali circostanze, occorre constatare che la violazione dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625 fatta valere dalla ricorrente non è dimostrata e che gli argomenti sollevati al riguardo devono essere respinti.

52

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che, dichiarando ricevibile il ricorso dell’interveniente, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

53

Occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’EUIPO entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione e che, successivamente, una memoria contenente i motivi del ricorso deve essere depositata per iscritto entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione.

54

È giocoforza constatare, alla luce dei precedenti punti 30 e 32, che l’interveniente ha depositato l’atto di ricorso e la memoria in cui sono esposti i motivi del ricorso nei termini previsti da tale disposizione. L’argomento della ricorrente a tale riguardo è infondato in fatto e deve quindi essere respinto.

55

Quanto alla versione della memoria che espone i motivi del ricorso depositata l’11 gennaio 2021 (v. punto 34 supra), risulta dal fascicolo che, come sostiene l’EUIPO e come ammesso dalla ricorrente, è la memoria contenente i motivi del ricorso depositata il 30 novembre 2020, entro il termine previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che è stata trasmessa alla ricorrente e che è stata presa in considerazione dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.

56

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata non viola tale disposizione. I suoi argomenti al riguardo devono pertanto essere respinti.

57

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, considerando ricevibile la memoria contenente i motivi del ricorso e, pertanto, il ricorso, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625.

58

Occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, la memoria che precisa i motivi del ricorso contiene un’identificazione chiara e univoca del procedimento di ricorso cui si riferisce, dei motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l’annullamento della decisione impugnata e dei fatti, delle prove e degli argomenti a sostegno dei motivi invocati.

59

Nel caso di specie, la memoria contenente i motivi del ricorso soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625. L’interveniente, sebbene abbia depositato una memoria che esponeva i motivi del ricorso con un nome diverso da quello iscritto nel registro, ha, in ogni caso, corretto tale errore materiale, l’11 gennaio 2021, entro il termine fissato a tal fine dalla cancelleria delle commissioni di ricorso.

60

Pertanto, gli argomenti della ricorrente a tale riguardo devono essere respinti.

61

In secondo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001, nella parte in cui attengono a vizi di forma e di procedura che la commissione di ricorso avrebbe compiuto.

62

Da un lato, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha fornito alcuna risposta agli argomenti che essa ha sollevato in merito all’irricevibilità del ricorso.

63

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui l’iter logico seguito dall’autore dell’atto deve apparire in forma chiara e non equivoca. Esso ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La motivazione di un atto non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per stabilire se essa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce ed il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, punti da 63 a 65).

64

In particolare, l’obbligo di motivazione non impone alle commissioni di ricorso di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti dinanzi ad esse. È sufficiente che esse espongano i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’impianto della decisione [sentenza del 15 gennaio 2015, MEM/UAMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, punto 19].

65

La lettura della decisione impugnata consente di constatare che la commissione di ricorso ha esposto, ai punti da 15 a 18 di tale decisione, i motivi per i quali essa ha considerato, tenuto conto degli argomenti della ricorrente, che i diversi elementi prodotti dall’interveniente l’11 gennaio 2021 erano stati sufficienti per regolarizzare il ricorso e che quest’ultimo era conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. In tali punti, la commissione di ricorso ha esposto i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale, di modo che essa non era tenuta a trattare singolarmente tutti gli argomenti presentati dalla ricorrente. Gli argomenti della ricorrente a tale riguardo devono pertanto essere respinti.

66

Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che né la fondatezza della risposta dell’interveniente alla notifica della cancelleria delle commissioni di ricorso né i suoi argomenti al riguardo sono stati effettivamente discussi, e ciò in violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001.

67

Occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, le decisioni dell’EUIPO possono essere fondate esclusivamente su motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

68

Nel caso di specie, occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che quest’ultimo ha debitamente notificato alla ricorrente tutti i documenti scambiati tra la cancelleria delle commissioni di ricorso e l’interveniente nel corso del procedimento. Inoltre, dal fascicolo risulta che, nella memoria depositata dalla ricorrente il 22 marzo 2021 presso l’EUIPO, essa ha contestato la ricevibilità del ricorso dell’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso per motivi simili a quelli esposti nel suo ricorso dinanzi al Tribunale. La ricorrente ha quindi effettivamente preso posizione al riguardo. Il suo argomento secondo cui essa non ha potuto pronunciarsi in proposito, in violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, è infondato in fatto e deve essere respinto.

69

Inoltre, dai punti da 15 a 18 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso si è basata sulle prove presentate dall’interveniente, sulle quali la ricorrente ha preso posizione nella sua memoria del 22 marzo 2021. Per contro, sebbene la ricorrente sostenga che l’interveniente non ha potuto prendere posizione sugli argomenti sviluppati a tale titolo nella sua memoria, essa non dimostra e neppure sostiene che la decisione impugnata si fonda su tali argomenti. Di conseguenza, poiché dalla decisione impugnata non risulta che quest’ultima si fonda su detti argomenti, tale mancata presa di posizione non può configurare una violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001.

70

In tali circostanze, è giocoforza constatare che la violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001 dedotta dalla ricorrente non è dimostrata.

71

Ne consegue che il primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 67, dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001 nonché dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, deve essere respinto.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Pierre Lannier è condannata alle spese.

 

Kornezov

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2022.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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