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Document 62019CO0399
Order of the Court (Tenth Chamber) of 29 April 2020.#Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni v BT Italia SpA and Others.#Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.#Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Electronic communications networks and services — Directive 2002/20/EC — Article 12 — Administrative charges imposed on undertakings providing an electronic communications service or network — Administrative costs of the national regulatory authority which may be covered by a charge — Yearly overview of the administrative costs and the total of charges levied.#Case C-399/19.
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 aprile 2020.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contro BT Italia SpA e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica – Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto – Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi.
Causa C-399/19.
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 aprile 2020.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contro BT Italia SpA e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica – Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto – Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi.
Causa C-399/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:346
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
29 aprile 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica – Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto– Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi»
Nella causa C‑399/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell’11 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2019, nel procedimento
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
contro
BT Italia SpA,
Basictel SpA,
BT Enia Telecomunicazioni SpA,
Telecom Italia SpA,
Postepay SpA, già PosteMobile SpA,
Vodafone Italia SpA,
nei confronti di
Telecom Italia SpA,
Fastweb SpA,
Wind Tre SpA,
Sky Italia SpA,
Vodafone Omnitel BV,
Vodafone Italia SpA,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la BT Italia SpA, la Basictel SpA e la BT Enia Telecomunicazioni SpA, da R. Caiazzo, S. Fienga e F. Costantini, avvocati; |
– |
per la Telecom Italia SpA, da F. Cardarelli, F. Lattanzi e F. S. Cantella, avvocati; |
– |
per la Postepay SpA e la Fastweb SpA, da F. Pacciani e V. Mosca, avvocati; |
– |
per la Vodafone Italia SpA, da V. Cerulli Irelli e M. Libertini, avvocati; |
– |
per la Wind Tre SpA, da B. Caravita di Toritto, R. Santi e S. Fiorucci, avvocati; |
– |
per la Sky Italia SpA, da O. Grandinetti, D. Majori e A. A. Di Todaro, avvocati; |
– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da R. Guizzi, S. Fiorentino e P. G. Marrone, avvocati dello Stato; |
– |
per il governo belga, da P. Cottin, J.‑C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da P. Vernet, S. Depré e M. Lambert de Rouvroit, avocats; |
– |
per il governo lituano, da K. Dieninis e R. Dzikovič, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da L. Malferrari, G. Braun e L. Nicolae, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37, e rettifica in GU 2013, L 241, pag. 8) (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia nella quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in prosieguo: l’«AGCOM», Italia) si contrappone alla BT Italia SpA, alla Basictel SpA, alla BT Enia Telecomunicazioni SpA, alla Telecom Italia SpA, alla Postepay SpA già PosteMobile SpA e alla Vodafone Italia SpA in merito ai contributi dovuti a detta autorità dagli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di media, richiesti a dette società a titolo degli anni dal 2014 al 2016. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
L’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva quadro»), prevede quanto segue: «Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella [dell’Unione] (...) (...)». |
4 |
L’articolo 16 della direttiva quadro prevede quanto segue: «1. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. 2. Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) o dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”), è tenuta a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. (...)». |
5 |
Il considerando 30 della direttiva autorizzazioni così recita: «Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figuri l’importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti». |
6 |
L’articolo 3 di detta direttiva introduce un regime di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Secondo la definizione data dall’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, per «autorizzazione generale» si intende «il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva». |
7 |
In virtù dell’articolo 5 della medesima direttiva gli Stati membri possono concedere diritti individuali d’uso delle radiofrequenze e dei numeri, ove necessario e a determinati scopi. |
8 |
Ai termini dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni: «Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese». |
9 |
L’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Diritti amministrativi», così dispone: «1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:
2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche». |
10 |
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU 2002, L 108, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva accesso») così prevede: «1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della [direttiva quadro], le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell’articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:
2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della [direttiva quadro]». |
11 |
L’articolo 6 della direttiva accesso verte sugli obblighi imposti agli operatori per quanto riguarda l’accesso condizionato ed altre risorse mentre l’articolo 8 della medesima concerne l’imposizione, la modifica o la revoca degli obblighi. |
12 |
L’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva servizio universale»), ha ad oggetto i controlli normativi sulle imprese che detengono un potere significativo sul mercato dei servizi al dettaglio. |
Diritto italiano
13 |
L’articolo 1, comma 65, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2005), dispone quanto segue: «A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento (...) dell’A[GCOM] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità (...)». |
14 |
L’articolo 1, comma 66, di tale legge prevede che, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore di detta legge e che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’AGCOM, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera. |
15 |
L’articolo 34 del decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (supplemento ordinario alla GURI n. 214, del 15 settembre 2003), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice delle comunicazioni elettroniche») prevede che: «1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato n. 10. 2 bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’A[GCOM] nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell’autorizzazione generale o della concessione di diritti d’uso. 2 ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’Autorità [per le Garanzie] pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 |
Con sentenze del 31 gennaio, del 13 febbraio, del 1o e del 17 marzo 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha accolto i ricorsi proposti:
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17 |
Accogliendo gli argomenti invocati da tali società, detto giudice, con cinque sentenze, ha annullato le delibere dell’AGCOM menzionate al punto precedente considerando che il metodo di determinazione della base imponibile utilizzato da detta autorità per procedere al calcolo dell’importo del contributo ad essa dovuto fosse erroneo in quanto si riferisce a tutte le attività che tale autorità è chiamata a svolgere in base al quadro normativo e ritiene rilevanti tutti i ricavi ottenuti dagli operatori tenuti al pagamento, ricomprendendo pertanto costi che non potrebbero esserlo. Esso ha ritenuto, in tale contesto, che l’articolo 34, paragrafo 2 bis, del Codice delle comunicazioni elettroniche, adottato nel corso del 2015, non fosse applicabile nei procedimenti principali trattandosi di disposizioni innovative prive di effetto retroattivo. Di conseguenza, esso ha dichiarato che, conformemente alla sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495), il contributo dovuto all’AGCOM doveva essere volto a compensare soltanto le spese complessivamente sostenute dalla medesima per l’attività di regolazione, precisando che si tratta di spese tassativamente individuate, relative al rilascio, alla gestione, al controllo ed all’attuazione del sistema di autorizzazione generale. |
18 |
Inoltre, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto la censura dedotta dinanzi ad esso vertente sulla mancata adozione del rendiconto annuale previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, per l’anno 2014, ritenendo che la pubblicazione di tale rendiconto dovesse essere precedente alla richiesta di contributi dovuti all’AGCOM. |
19 |
L’AGCOM ha impugnato tali sentenze dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Quest’ultimo osserva che l’articolo 34, paragrafo 2 bis, del Codice delle comunicazioni elettroniche è stato adottato per evitare, nell’ambito di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea, la proposizione di un ricorso per inadempimento in ragione di un non corretto recepimento degli articoli 6 e 12 della direttiva autorizzazioni. Tuttavia il giudice di primo grado, avendo ritenuto che tale nuova disposizione non avesse efficacia retroattiva, non ha esaminato se essa fosse compatibile con l’articolo 12 di detta direttiva, mentre essa è applicabile ratione temporis quantomeno al contributo dovuto a detta autorità per l’anno 2016. |
20 |
Il giudice del rinvio ritiene che esista un dubbio quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme nazionali anteriori e posteriori all’adozione di detto articolo 34, paragrafo 2 bis. Esso osserva che, a seguito della sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, affrontando il tema del perimetro delle attività i cui costi amministrativi sono computabili ai fini del finanziamento dell’AGCOM, ha tratto da tale sentenza la conclusione che la Corte avesse equiparato le attività elencate nell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni alla sola attività di regolazione svolta dall’Autorità Nazionale di Regolamentazione (in prosieguo: l’«ANR») , mentre, a suo avviso, una siffatta equiparazione non risulta né da tale disposizione né da detta sentenza. Esso considera che, in quest’ultima, la Corte non ha affrontato la questione, essenziale nella controversia principale, delle attività di «regolazione ex ante», e che la giurisprudenza della Corte non è precisa per quanto riguarda il perimetro delle attività dell’ANR interessate. |
21 |
Peraltro, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità dell’articolo 34, paragrafo 2 ter, del codice delle comunicazioni elettroniche con l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni. |
22 |
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
23 |
La Postepay, la Fastweb SpA, la Wind Tre SpA e la Sky Italia SpA deducono, in sostanza, che le questioni poste sono irricevibili alla luce dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, poiché l’ordinanza di rinvio non espone i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, allorché la Corte ha già indicato in maniera molto precisa le attività dell’ANR che possono essere finanziate con il contributo degli operatori e ha già avuto modo di pronunciarsi due volte sulla normativa italiana nelle sentenze del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495), nonché del 28 luglio 2016, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-240/15, EU:C:2016:608). |
24 |
Inoltre, la seconda parte della prima questione relativa alla «regolazione ex ante» solleverebbe un quesito di ordine essenzialmente fattuale. Il giudice del rinvio chiederebbe infatti alla Corte di pronunciarsi sulle modalità di applicazione, nello Stato membro in questione, dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, mentre è ad esso che incombe tale compito. Quanto alla seconda questione, il giudice del rinvio non fornirebbe alcun elemento fattuale relativo all’adozione e al contenuto dei rendiconti annuali di cui trattasi né alcuna precisazione sulle ragioni di una asserita incompatibilità dell’articolo 34, paragrafo 2 ter, del codice delle comunicazioni elettroniche con l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. Inoltre, le due questioni non avrebbero un rilievo concreto e effettivo per la risoluzione della controversia principale. |
25 |
A tal proposito, occorre rammentare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura. Pertanto, è segnatamente indispensabile, come enunciato dall’articolo 94, lettera c), di tale regolamento, che la decisione di rinvio contenga un’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, punti 21 e 22 nonché giurisprudenza citata). |
26 |
Dall’altro lato, nel contesto di detta cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenza del 13 novembre 2018, Čepelnik, C-33/17, EU:C:2018:896, punto 20). |
27 |
Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 13 novembre 2018, Čepelnik, C-33/17, EU:C:2018:896, punto 21). |
28 |
Nella specie, emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, per quanto riguarda la prima questione proposta, il giudice del rinvio non trova nella giurisprudenza della Corte e, in particolare, nella sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495), le precisazioni ad esso necessarie per risolvere la controversia principale per quanto riguarda le attività dell’ANR i cui costi possono essere coperti da diritti amministrativi in forza dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, con particolare riferimento alla questione se tali attività corrispondano alla sola attività di «regolazione ex ante». Quanto alla seconda questione, il giudice del rinvio espone che, nella controversia principale, il giudice di primo grado ha accolto la censura sollevata dalle ricorrenti ritenendo che il rendiconto annuale dovesse essere pubblicato anteriormente alla richiesta di pagamento del contributo dovuto all’AGCOM, circostanza che è contestata dalla medesima in sede d’appello. |
29 |
Ciò considerato, occorre ritenere che il giudice del rinvio abbia sufficientemente esposto le ragioni che l’hanno indotto a interrogare la Corte e che l’interpretazione richiesta non sia priva di rapporto con l’oggetto del procedimento principale. |
30 |
Ne consegue che le questioni proposte sono ricevibili. |
Nel merito
31 |
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. |
32 |
Tale disposizione va applicata nella presente causa. |
Sulla prima questione
33 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni debba essere interpretato nel senso che i costi che possono essere coperti da un diritto imposto in forza di detta disposizione alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica sono i costi amministrativi complessivamente sostenuti dall’ANR per lo svolgimento di tutte le sue attività, comprese le funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, o solo quelli causati dall’attività di «regolazione ex ante». |
34 |
A tal proposito, occorre ricordare che, in risposta ad una questione analoga, posta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, dinanzi al quale taluni ricorrenti contestavano l’importo del diritto che era stato loro imposto in forza della medesima normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale per il motivo che detto diritto copriva voci non direttamente collegate alle spese sostenute dall’ANR ai fini della regolazione ex ante del mercato, la Corte, nella sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495) ha dichiarato che l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente. |
35 |
Al punto 38 di detta sentenza, la Corte ha rilevato che risulta dai termini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni che gli Stati membri possono imporre alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso di radiofrequenze o di numeri soltanto diritti amministrativi che coprono complessivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione. |
36 |
Ai punti 39 e 40 della sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495), la Corte ha ricordato che siffatti diritti possono coprire soltanto i costi che si riferiscono alle attività ricordate al punto precedente della presente ordinanza, i quali non possono comprendere altre voci di spesa e che, di conseguenza, i diritti imposti in forza dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni non sono volti a coprire i costi amministrativi di qualsivoglia tipo sostenuti dall’ANR. Essa ha precisato, al punto 41 di detta sentenza, che risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, letto alla luce del considerando 30 della medesima, che i diritti in parola devono coprire i costi amministrativi veri e propri risultanti da tali attività e che vi debba essere equilibrio con tali costi. Il gettito complessivo di tali diritti percepito dagli Stati membri non può quindi eccedere il totale dei costi relativi a dette attività. |
37 |
Tali considerazioni sono state ribadite dalla Corte nelle sentenze del 28 luglio 2016, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-240/15, EU:C:2016:608, punti 45 e 46), nonché del 30 gennaio 2018, X e Visser (C-360/15 e C-31/16, EU:C:2018:44, punto 64). |
38 |
Al punto 22 della sentenza del 27 giugno 2013, Vodafone Malta e Mobisle Communications (C-71/12, EU:C:2013:431), la Corte ha parimenti osservato che i diritti amministrativi di cui all’articolo 12 della direttiva autorizzazioni hanno carattere remunerativo, poiché, da un lato, possono essere imposti solo per i servizi amministrativi svolti dalle ANR a favore degli operatori di comunicazioni elettroniche, segnatamente a titolo dell’autorizzazione generale o della concessione di un diritto d’uso delle frequenze radio o dei numeri e, dall’altro, devono coprire i costi amministrativi sostenuti per tali servizi. |
39 |
Tanto dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni quanto dall’interpretazione che ne è stata già fatta nelle sentenze menzionate ai punti da 34 a 38 della presente ordinanza risulta che i costi dell’ANR che possono essere coperti da un diritto in forza di tale disposizione sono non l’insieme delle spese di funzionamento dell’ANR, ma i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire:
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40 |
Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione. |
41 |
Per quanto riguarda le funzioni dell’ANR relative alla regolazione, alla vigilanza, alla composizione delle controversie e sanzionatorie, menzionate dal giudice del rinvio, occorre rilevare che queste derivano dalle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici, di modo tale che i costi sostenuti per le medesime possono essere coperti dai diritti amministrativi imposti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni. |
42 |
Per quanto riguarda l’attività di «regolazione ex ante» menzionata dal giudice del rinvio, occorre osservare che quest’ultimo non indica che cosa esso intenda con tale espressione che non è presente nella direttiva autorizzazioni, né nelle direttive quadro, accesso o servizio universale. Invece, la regolazione ex ante del mercato, di cui è responsabile l’ANR come è indicato all’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva quadro, consiste nell’imporre ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica obblighi come quelli previsti all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, o all’articolo 6 della direttiva accesso e quelli imposti, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva o all’articolo 17 della direttiva servizio universale, alle imprese designate come dotate di significativo potere di mercato a seguito della procedura per l’analisi di mercato di cui all’articolo 16 della direttiva quadro. Orbene, è giocoforza constatare che la regolazione ex ante del mercato fa parte integrante della terza categoria di attività dell’ANR menzionata al punto 39 della presente ordinanza nonché di taluni compiti menzionati al punto 40 della medesima. Di conseguenza, i costi che possono essere coperti dai diritti amministrativi imposti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni non possono limitarsi a quelli sostenuti per l’attività di regolazione ex ante del mercato. |
43 |
Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che i costi che possono essere coperti da un diritto imposto in forza di tale disposizione alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica sono unicamente quelli relativi alle tre categorie di attività dell’ANR menzionate in tale disposizione, comprese le funzioni relative alla regolazione, alla vigilanza, alla composizione delle controversie e sanzionatorie, senza limitarsi ai costi sostenuti per l’attività di regolazione ex ante del mercato. |
Sulla seconda questione
44 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuo previsto in tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall’altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi. |
45 |
A tal proposito occorre rilevare che, come è stato ricordato al punto 36 della presente ordinanza, risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, letto alla luce del considerando 30 della medesima, che i diritti amministrativi che possono essere imposti conformemente all’articolo 12 di tale direttiva devono coprire i costi amministrativi veri e propri risultanti dalle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo e che vi deve essere equilibrio con tali costi. Il gettito complessivo di tali diritti percepito dagli Stati membri non può quindi eccedere il totale dei costi relativi a tali attività. |
46 |
Il rendiconto annuale previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni mira, come risulta dal considerando 30 di tale direttiva, a garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’ANR, consentendo così alle imprese interessate di verificare se vi sia equilibrio tra i costi amministrativi e i diritti. |
47 |
Come la Corte ha già rilevato al punto 41 della sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a. (da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495), la direttiva autorizzazioni non prevede né il modo in cui determinare l’importo dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, né le modalità di prelievo di tali diritti. |
48 |
Ne deriva che spetta agli Stati membri determinare le modalità della pubblicazione del rendiconto annuale e dell’attuazione delle opportune rettifiche imposte dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, garantendo al contempo la trasparenza in maniera tale che le imprese interessate possano verificare se vi sia equilibrio tra i costi amministrativi e i diritti. |
49 |
Orbene, né la pubblicazione del rendiconto annuale successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale durante il quale i diritti amministrativi sono stati riscossi, né l’applicazione delle opportune rettifiche durante un esercizio finanziario che non sia immediatamente successivo a quello durante il quale tali diritti sono stati riscossi sembrano, di per sé, impedire il soddisfacimento di tale requisito. |
50 |
Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall’altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi. |
Sulle spese
51 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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Lussemburgo, 29 aprile 2020 Il cancelliere A. Calot Escobar Il presidente della Decima Sezione I. Jarukaitis |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.