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Document 62019CJ0561

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021.
Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA contro Rete Ferroviaria Italiana SpA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Causa C-561/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:799

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑561/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 15 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2019, nel procedimento

Consorzio Italian Management,

Catania Multiservizi SpA

contro

Rete Ferroviaria Italiana SpA

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev (relatore), A. Prechal, M. Vilaras, M. Ilešič, L. Bay Larsen, N. Piçarra, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per il Consorzio Italian Management e la Catania Multiservizi SpA, da E. Giardino e A. Cariola, avvocati;

per la Rete Ferroviaria Italiana SpA, da U. Cossu, avvocato;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

per il governo francese, da E. de Moustier, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Ondrůšek, L. Haasbeek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 3 TUE, dell’articolo 4, paragrafo 2, degli articoli 9, 26, 34, dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), e degli articoli 106, da 151 a 153, 156 e 267 TFUE, degli articoli 16 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996 (in prosieguo: la «Carta sociale europea»), e della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9 dicembre 1989 (in prosieguo: la «Carta dei diritti sociali»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Consorzio Italian Management e la Catania Multiservizi SpA, aggiudicatari di un appalto pubblico relativo a servizi di pulizia delle infrastrutture ferroviarie nazionali, e, dall’altro, la Rete Ferroviaria Italiana SpA (in prosieguo: la «RFI») in merito al rifiuto di quest’ultima di accogliere la loro domanda di revisione del prezzo di tale appalto.

Contesto normativo

3

Ai sensi del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, (supplemento ordinario alla GURI del 2 maggio 2006, n. 100, in prosieguo: il «decreto legislativo n. 163/2006»), all’articolo 2, comma 4:

«Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile».

4

Ai termini dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006, intitolato «Adeguamenti dei prezzi», al comma 1:

«Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5».

5

Secondo l’articolo 206 di tale decreto legislativo sono applicabili ai contratti dei settori di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1), ossia i settori speciali del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei servizi di trasporto, dei servizi postali, della prospezione e dell’estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché dei porti e degli aeroporti, solo talune disposizioni di detto decreto legislativo, tra le quali non rientra l’articolo 115 di quest’ultimo.

6

Ai sensi dell’articolo 210 del decreto legislativo n. 163/2006, intitolato «Servizi di trasporto»:

«1.   Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2.   Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio».

7

L’articolo 217 di tale decreto legislativo, intitolato «Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività di cui ai settori del Capo I o per l’esercizio di una di dette attività in un Paese terzo», al paragrafo 1, è del seguente tenore:

«La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell[’Unione]».

8

L’articolo 1664 del codice civile, intitolato «Onerosità o difficoltà dell’esecuzione», al suo primo comma, così dispone:

«Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

La RFI ha aggiudicato al Consorzio Italian Management e alla Catania Multiservizi, ricorrenti nel procedimento principale, costituiti sotto forma di un’associazione temporanea d’imprese, un appalto relativo a servizi di pulizia, di mantenimento del decoro dei locali ed altre aree aperte al pubblico e servizi accessori ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell’ambito della giurisdizione della Direzione compartimentale movimento di Cagliari (Italia). Il contratto conteneva una clausola specifica che stabiliva le modalità di revisione del prezzo concordato, le quali derogavano all’articolo 1664 del codice civile.

10

Durante l’esecuzione di tale appalto i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto alla RFI, sulla base segnatamente dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006, la revisione del prezzo dell’appalto precedentemente concordato affinché si tenesse conto di un incremento dei costi contrattuali dovuto all’aumento delle spese per il personale. Con decisione del 22 febbraio 2012 la RFI ha respinto tale domanda.

11

I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italia) proponendo un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione di rigetto.

12

Con sentenza dell’11 giugno 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso. Tale giudice ha ritenuto che l’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006 non fosse applicabile ai contratti afferenti a settori speciali, come l’appalto di cui al procedimento principale. Detto giudice ha, infatti, ritenuto che le prestazioni di servizi di pulizia delle stazioni, degli impianti, degli uffici e delle officine avessero carattere accessorio rispetto all’esercizio delle attività principali relative alla messa a disposizione o allo sfruttamento della rete di trasporto ferroviario, le quali rientrano nei settori speciali. Detto giudice ha aggiunto che non si doveva procedere a una revisione del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 del codice civile, dal momento che le parti nel procedimento principale si erano avvalse della facoltà di cui disponevano, in forza di tale articolo, di derogare ad esso inserendo nel contratto per esse vincolante una clausola che limita la revisione del prezzo.

13

I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo, nell’ambito del loro primo e secondo motivo, che all’appalto di cui al procedimento principale era applicabile l’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006 o, in alternativa, l’articolo 1664 del codice civile, a differenza di quanto giudicato dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. Inoltre, i ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato la conformità al diritto dell’Unione, segnatamente, degli articoli 115, 206, 210 e 217 del decreto legislativo n. 163/2006, sostenendo che tali disposizioni, nella parte in cui portano ad escludere la revisione dei prezzi nel settore dei trasporti, segnatamente la revisione dei prezzi dei contratti di pulizia in tale settore, erano contrarie, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 3, TUE, agli articoli 26, 101 e seguenti TFUE, nonché alla direttiva 2004/17. La disciplina nazionale prevederebbe requisiti ingiustificati e ultronei rispetto alla normativa dell’Unione. Essa sarebbe altresì tale da porre l’impresa aggiudicataria di un appalto relativo a servizi di pulizia che riveste un carattere accessorio rispetto a un servizio principale del settore dei trasporti in posizione di soggezione e di debolezza nei confronti dell’impresa che fornisce il servizio principale, producendosi in tal modo un ingiusto e sproporzionato disequilibrio contrattuale che finirebbe per alterare le regole di funzionamento del mercato. Infine, nell’ipotesi in cui l’esclusione della revisione dei prezzi dei contratti stipulati nei settori speciali discendesse direttamente dalla direttiva 2004/17, quest’ultima non sarebbe valida.

14

I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali dirette a stabilire se il diritto dell’Unione osti alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale e a verificare la validità della direttiva 2004/17.

15

Con ordinanza del 24 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2017, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia conforme al diritto dell’Unione (in particolare [agli] articoli 3, comma 3, TUE, articoli 26, 56-58 e 101 TFUE, [all’]articolo 16 [della Carta]) ed alla direttiva [2004/17] l’interpretazione del diritto interno che escluda la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai (…) settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la stessa direttiva, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità.

2)

Se la direttiva 2004/17 (ove si ritenga che l’esclusione della revisione dei prezzi in tutti i contratti stipulati ed applicati nell’ambito dei (…) settori speciali discenda direttamente da essa), sia conforme ai principi dell’Unione europea (in particolare, agli articoli 3, comma 1 TUE, 26, 56-58 e 101 TFUE, [all’]articolo 16 [della Carta], “per l’ingiustizia, la sproporzionatezza, l’alterazione dell’equilibrio contrattuale e, pertanto, delle regole di un mercato efficiente”».

16

Con la sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑152/17, EU:C:2018:264), la Corte ha risposto alla prima questione dichiarando che la direttiva 2004/17 e i principi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.

17

In tale sentenza, la Corte ha anche ritenuto che la prima questione fosse irricevibile nella parte in cui riguardava l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, degli articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE, nonché aspetti dell’articolo 56 TFUE diversi dai principi di uguaglianza e non discriminazione nonché dall’obbligo di trasparenza, che quest’ultimo sancisce in materia di libera prestazione di servizi, in quanto l’ordinanza di rinvio del 24 novembre 2016 era priva di spiegazioni in merito alla rilevanza dell’interpretazione di tali disposizioni per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale e, di conseguenza, non rispettava i requisiti previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

18

Inoltre, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 16 della Carta, la Corte ha considerato che non si può ritenere che le disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006 di cui trattasi nel procedimento principale, non prevedendo la revisione periodica dei prezzi degli appalti rientranti nei settori considerati dalla direttiva 2004/17, attuino il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

19

La Corte ha ritenuto che, tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, la seconda questione fosse ipotetica e, di conseguenza, irricevibile.

20

A seguito della pronuncia della sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑152/17, EU:C:2018:264)), il giudice del rinvio ha tenuto un’udienza pubblica il 14 novembre 2018. Nella loro memoria del 28 ottobre 2018, depositata in vista di tale udienza, i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto a tale giudice di sottoporre alla Corte nuove questioni pregiudiziali, dirette a determinare se gli articoli 2 e 3 TUE, l’articolo 4, paragrafo 2, gli articoli 9, 26, 34, l’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), gli articoli 106, da 151 a 153 e 156 TFUE, gli articoli 16 e 28 della Carta, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti sociali ostino alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

21

Il giudice del rinvio osserva che alcune di tali questioni hanno trovato risposta nella sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑152/17, EU:C:2018:264), mentre altre sono sollevate per la prima volta dai ricorrenti nel procedimento principale. Tale giudice ritiene che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in tali circostanze, esso è tenuto a rivolgersi nuovamente alla Corte in via pregiudiziale, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione ed esso sia chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione.

22

Tuttavia, detto giudice ritiene necessario interrogare, in via preliminare, la Corte sull’obbligatorietà del rinvio pregiudiziale nel caso in cui una parte del processo sollevi dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza una questione di compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione e, in particolare, riguardo al punto se siffatto giudice possa considerarsi esonerato dall’obbligo di rinvio qualora tale questione sia stata sollevata da una parte non nel suo atto di costituzione in giudizio, ma successivamente, segnatamente dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione o dopo che il giudice nazionale di ultima istanza abbia già proceduto a un primo rinvio pregiudiziale in tale causa.

23

Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che la proposizione da parte di un ricorrente, in una fase avanzata del procedimento, diretta a che il giudice interessato sottoponga alla Corte un rinvio pregiudiziale riguardante l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione alle quali tale ricorrente non ha fatto riferimento al momento della presentazione dell’impugnazione si scontrerebbe con «un sistema di preclusioni immanente al processo», instaurato dalla disciplina nazionale, in quanto altererebbe il thema decidendum, delimitato dai motivi di impugnazione e da quanto eccepito ed opposto dalle parti nel procedimento.

24

Inoltre, secondo il giudice del rinvio la proposizione «a catena» di questioni pregiudiziali potrebbe dar luogo a possibili abusi del processo e rischierebbe di privare di effetto il diritto alla tutela giurisdizionale e il principio di celere definizione del giudizio con carattere di effettività.

25

In tali circostanze, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso, nuovamente, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

[S]e, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale, è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea, anche nei casi in cui tale questione gli venga proposta da una delle parti del processo dopo il suo primo atto di instaurazione del giudizio o di costituzione nel medesimo, ovvero dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione, ovvero anche dopo che vi sia già stato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

2)

se (...) siano conformi al diritto dell’Unione europea (in particolare agli articoli 4, paragrafo 2, 9, 101, paragrafo 1, lettera e), 106, 151 – ed alla Carta sociale europea ed alla Carta dei diritti sociali da esso richiamate – 152, 153, 156 TFUE; agli articoli 2 e 3 TUE; nonché all’articolo 28 [della Carta]) gli articoli 115, 206 e 217 [del] d. lgs. 163/2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai (…) settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la direttiva [2004/17], ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità;

3)

se (...) siano conformi al diritto dell’Unione europea (in particolare all’articolo 28 della Carta, al principio di parità di trattamento sancito dagli articoli 26 e 34 TFUE, nonché al principio di libertà di impresa riconosciuto anche dall’articolo 16 [della Carta]) gli articoli 115, 206 e 217 [del] d. lgs. 163/2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai (…) settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la direttiva [2004/17], ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno è esonerato dall’obbligo, previsto al terzo comma di tale articolo, di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione quando tale questione gli è sottoposta da una parte in una fase avanzata dello svolgimento del procedimento, dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione o quando è già stato effettuato un primo rinvio pregiudiziale in tale causa.

27

A tal riguardo, occorre rammentare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai trattati [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 37].

28

Infatti, il meccanismo pregiudiziale istituito da tale disposizione mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell’Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze interpretative di quest’ultimo che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire quest’applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto dell’Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Pertanto, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non l’obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro [v., in tal senso, parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 83 e giurisprudenza ivi citata].

29

Il sistema introdotto dall’articolo 267 TFUE istituisce, pertanto, una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell’ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest’ultimo ai singoli [v., in tal senso, parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 84].

30

Nell’ambito di tale cooperazione, la Corte fornisce ai giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 7), gli elementi d’interpretazione di tale diritto loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 37, nonché del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 23).

31

Da quanto precede discende che le funzioni attribuite, rispettivamente, ai giudici nazionali e alla Corte sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell’ordinamento istituito dai trattati [parere 1/09, (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 85].

32

Inoltre, si deve rammentare che, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

33

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta), C‑416/17, EU:C:2018:811, punto 110].

34

A tal riguardo, occorre rammentare, in primo luogo, che dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell’articolo 267 TFUE discende che i giudici di cui al comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell’Unione onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 10; del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 26, nonché del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 43).

35

Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata; del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 57, nonché del 12 maggio 2021, Altenrhein Luftfahrt, C‑70/20, EU:C:2021:379, punto 25).

36

In secondo luogo, occorre rammentare che l’autorità dell’interpretazione data dalla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE può far cadere la causa dell’obbligo previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, e renderlo senza contenuto, segnatamente, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, o qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1963, Da Costa e a., da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6, pag. 73; del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punti 1314; del 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C‑337/95, EU:C:1997:517, punto 29, e del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C‑260/07, EU:C:2009:215, punto 36).

37

Occorre tuttavia ricordare che, anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, i giudici nazionali mantengono la più ampia facoltà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l’effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa (sentenze del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 46).

38

Parimenti, l’autorità inerente alla sentenza pregiudiziale non osta a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 6 marzo 2003, Kaba, C‑466/00, EU:C:2003:127, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Un tale rinvio si impone a un giudice nazionale di ultima istanza quando esso si trova di fronte a difficoltà di comprensione quanto alla portata della sentenza della Corte.

39

In terzo luogo, occorre rammentare che, oltre alle situazioni evocate al punto 36 della presente sentenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può altresì astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità qualora l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punti 1621, nonché del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 38).

40

Prima di concludere nel senso dell’esistenza di una situazione di tal genere, il giudice nazionale di ultima istanza deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 16; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 39, del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 42, nonché del 28 luglio 2016, Association France Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603, punto 48).

41

Inoltre, la configurabilità dell’eventualità di cui al punto 39 della presente sentenza va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 17, e del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).

42

Si deve innanzitutto tener conto del fatto che le disposizioni del diritto dell’Unione sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 18).

43

Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione della disposizione medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 24 marzo 2021, A, C‑950/19, EU:C:2021:230, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

44

Se un giudice nazionale di ultima istanza non può certamente essere tenuto a effettuare, a tal riguardo, un esame di ciascuna delle versioni linguistiche della disposizione dell’Unione di cui trattasi, ciò non toglie che esso deve tener conto delle divergenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione di cui è a conoscenza, segnatamente quando tali divergenze sono esposte dalle parti e sono comprovate.

45

Va poi rilevato che il diritto dell’Unione impiega una terminologia che gli è propria e nozioni autonome che non presentano necessariamente lo stesso contenuto delle nozioni equivalenti che possono esistere nei diritti nazionali (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 19).

46

Infine, ciascuna disposizione di diritto dell’Unione, deve essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione in parola (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 20, nonché del 28 luglio 2016, Association France Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603, punto 49).

47

Pertanto, solo nel caso in cui un giudice nazionale di ultima istanza, con l’ausilio dei criteri interpretativi menzionati ai punti da 40 a 46 della presente sentenza, concluda per l’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta del diritto dell’Unione, esso potrà astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità.

48

Ciò posto, la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell’Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta di tale disposizione.

49

Tuttavia, quando l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti – in seno agli organi giurisdizionali di un medesimo Stato membro o tra organi giurisdizionali di Stati membri diversi – relativi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale è portata a conoscenza del giudice nazionale di ultima istanza, esso deve prestare particolare attenzione nella sua valutazione riguardo a un’eventuale assenza di ragionevole dubbio quanto all’interpretazione corretta della disposizione dell’Unione di cui trattasi e tenere conto, segnatamente, dell’obiettivo perseguito dalla procedura pregiudiziale che è quello di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione.

50

Occorre rilevare, in quarto luogo, che i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione, se si trovino in una delle ipotesi che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esse (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 37 e giurisprudenza ivi citata; del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 40, nonché del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punti 5859).

51

A tal riguardo, dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate al punto 33 della presente sentenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

52

Infine, si deve inoltre esaminare se un giudice nazionale di ultima istanza sia esonerato dall’obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, qualora il rinvio pregiudiziale sia stato proposto da una parte al procedimento in una fase avanzata dello svolgimento di quest’ultimo, in particolare dopo un primo rinvio pregiudiziale effettuato, peraltro, a seguito di una domanda di tale parte.

53

A tal riguardo, occorre rammentare che il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, è estraneo ad ogni iniziativa delle parti (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 3 giugno 2021, Bankia, C‑910/19, EU:C:2021:433, punto 22). Queste ultime non possono privare i giudici nazionali della loro indipendenza nell’esercizio del potere di cui al punto 50 della presente sentenza, segnatamente obbligandoli a presentare una domanda di pronunzia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 1978, Mattheus, 93/78, EU:C:1978:206, punto 5).

54

Il sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE non costituisce quindi un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale. Pertanto, non basta che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto dell’Unione perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere che una tale questione sia sollevata ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 9).

55

Ne consegue che la determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano unicamente al giudice nazionale e che le parti in causa nel procedimento principale non possono modificarne il tenore (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

56

Inoltre, spetta al solo giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento sia necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, punto 29 e giurisprudenza ivi citata), fermo restando tuttavia che quest’ultima non è competente a conoscere del rinvio pregiudiziale qualora, nel momento in cui esso viene effettuato, il giudizio dinanzi al giudice a quo sia ormai concluso (sentenza del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C‑176/96, EU:C:2000:201, punto 19).

57

Dalle considerazioni che precedono risulta che, qualora si trovi in presenza di una delle situazioni di cui al punto 33 della presente sentenza, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno non è tenuto ad adire la Corte, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, anche se la questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione fosse sollevata da una parte nel procedimento dinanzi ad esso.

58

Invece, dalle considerazioni esposte ai punti 32 e 33 della presente sentenza risulta che, se tale giudice constata di non trovarsi in presenza di una di tali situazioni, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, gli impone di sottoporre alla Corte ogni questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso.

59

Il fatto che detto giudice abbia già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale non mette in discussione tale obbligo qualora permanga, dopo la decisione della Corte, una questione di interpretazione del diritto dell’Unione la cui risposta è necessaria per dirimere la controversia.

60

Il giudice del rinvio fa tuttavia riferimento a disposizioni processuali nazionali in forza delle quali una nuova questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata da una parte nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale dopo la presentazione del ricorso sarebbe irricevibile, in quanto essa modificherebbe l’oggetto della controversia, in particolare quando essa è sollevata dopo un primo rinvio pregiudiziale.

61

A tal riguardo, si deve rammentare che un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen, C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punto 17, nonché del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 56).

62

Il principio di equivalenza richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno (v. sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

63

Quanto al principio di effettività, le norme processuali nazionali non devono essere tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. A tal riguardo, occorre tener conto del ruolo di tali norme nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo occorre prendere in considerazione, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punti 5253 nonché giurisprudenza ivi citata).

64

La Corte ha così giudicato che norme processuali nazionali in forza delle quali l’oggetto della controversia è determinato dai motivi di ricorso sollevati al momento della sua proposizione sono compatibili con il principio di effettività dal momento che esse garantiscono il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen, C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punto 21).

65

Nell’ipotesi in cui, in forza delle norme processuali dello Stato membro interessato che rispettino i principi di equivalenza e di effettività, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 44).

66

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Sulla seconda e terza questione

67

Con la sua seconda e la sua terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 3 TUE, l’articolo 4, paragrafo 2, gli articoli 9, 26, 34, l’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), nonché gli articoli 106, da 151 a 153 e 156 TFUE, gli articoli 16 e 28 della Carta, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti sociali debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori che sono oggetto della direttiva 2004/17.

68

A tal proposito, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura, i quali si presumono noti al giudice del rinvio (sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑152/17, EU:C:2018:264, punto 21, e giurisprudenza ivi citata). Tali requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).

69

Pertanto, è indispensabile, come enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑152/17, EU:C:2018:264, punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata).

70

Nel caso di specie, occorre constatare che, con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha rimediato alla lacuna rilevata dalla Corte al punto 23 della sua sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑152/17, EU:C:2018:264), nella misura in cui esso continua, in violazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, a non esporre con la precisione e la chiarezza richieste i motivi per cui ritiene che l’interpretazione dell’articolo 3 TUFE nonché dell’articolo 26 e l’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), TFUE, gli sembri necessaria o utile ai fini per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, e neppure il collegamento tra il diritto dell’Unione e la legislazione nazionale applicabile a tale controversia. Tale giudice non precisa neppure i motivi che l’hanno portato a interrogarsi sull’interpretazione delle altre disposizioni e degli atti menzionati nella seconda e nella terza questione sollevate, tra i quali figura, in particolare, la Carta sociale europea, che la Corte non è peraltro competente a interpretare (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2015, Nisttahuz Poclava, C‑117/14, EU:C:2015:60, punto 43), ma si limita, in sostanza, a esporre gli interrogativi a tal riguardo dei ricorrenti nel procedimento principale, come emerge dal punto 20 della presente sentenza, senza fornire la propria valutazione.

71

Ne consegue che la seconda e la terza questione sono irricevibili.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

 

La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione.

 

Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

 

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Arabadjiev

Prechal

Vilaras

Ilešič

Bay Larsen

Piçarra

Kumin

Wahl

von Danwitz

Toader

Rossi

Jarukaitis

Jääskinen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2021.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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