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Document 62016TJ0868
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 9 February 2022 (Extracts).#QI and Others v European Commission and European Central Bank.#Non-contractual liability – Economic and monetary policy – Restructuring of Greek public debt – Bond exchange agreement for the sole benefit of the Eurosystem central banks – Private sector involvement – Collective action clauses – Private creditors – Official sector creditors – Attributability – Sufficiently serious infringement of a rule of law conferring rights on individuals – Article 63(1) TFEU – Articles 120 to 127 and Article 352(1) TFEU – Right to property – Equal treatment.#Case T-868/16.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 febbraio 2022 (Estratti).
QI e a. contro Commissione europea e Banca centrale europea.
Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento.
Causa T-868/16.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 febbraio 2022 (Estratti).
QI e a. contro Commissione europea e Banca centrale europea.
Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento.
Causa T-868/16.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:58
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
9 febbraio 2022 ( *1 )
«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento»
Nella causa T‑868/16,
QI e le altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati nell’allegato ( 1 ), rappresentate da S. Pappas, avocat,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da J.‑P. Keppenne, L. Flynn e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,
e
Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Laurinavičius e M. Szablewska, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, avocat,
convenute,
sostenute da
Consiglio europeo,
e
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentati da K. Michoel, E. Chatziioakeimidou e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto a seguito dell’attuazione di uno scambio obbligatorio di titoli di Stato nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco nel 2012, a titolo di una partecipazione degli investitori privati implicante l’applicazione di clausole di azione collettiva, in conseguenza di comportamenti e di atti, in particolare, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e della BCE,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e N. Półtorak, giudici,
cancelliere: F. Oller, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 2 )
Fatti all’origine della controversia
1 |
Il 21 ottobre 2009, la Repubblica ellenica ha notificato all’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) un deficit pubblico rivisto al rialzo pari al 12,5% del prodotto interno lordo (PIL), a fronte di un tasso del 3,7% del PIL notificato nella primavera del 2009. Questa revisione dei dati economici della Repubblica ellenica ha fatto sorgere dei dubbi sulla solvibilità di tale Stato e, di conseguenza, ha portato ad un aumento dei tassi d’interesse dei titoli di debito greci nel corso dei primi mesi dell’anno 2010. |
2 |
In considerazione del fatto che la crisi del debito pubblico greco minacciava di avere effetti in altri Stati membri della zona euro e metteva in pericolo la stabilità di quest’ultima nel suo complesso, in occasione del vertice del Consiglio europeo del 25 marzo 2010 i capi di Stato o di governo della zona euro hanno deciso di istituire, con la partecipazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), un meccanismo intergovernativo di assistenza alla Repubblica ellenica consistente nella concessione di prestiti bilaterali coordinati a tassi di interesse non agevolati. |
3 |
Alla fine del mese di aprile 2010, un’agenzia di rating ha declassato la valutazione dei titoli di debito greci da BBB- a BB+, punteggio che si considera indicare un debito ad alto rischio. Pertanto, il 27 aprile 2010, l’agenzia di rating Standard & Poor’s (S & P) ha avvertito i detentori di titoli di debito greci che le loro probabilità di recuperare il proprio denaro nell’ipotesi di una ristrutturazione del debito pubblico greco o di un default di pagamento dello Stato greco oscillavano in media tra il 30 e il 50%. |
4 |
Il 23 aprile 2010, la Repubblica ellenica ha chiesto l’attivazione del meccanismo intergovernativo di assistenza di cui al punto 2 supra. Il 2 maggio 2010, gli Stati membri della zona euro hanno accettato di fornire, in virtù del suddetto meccanismo di assistenza, 80 miliardi di euro alla Repubblica ellenica nel quadro di un pacchetto finanziario di 110 miliardi di euro concesso congiuntamente al FMI. |
5 |
Il 9 maggio 2010, nell’ambito del Consiglio Ecofin, è stato deciso di prendere un insieme di misure, tra le quali, da un lato, l’adozione del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU 2010, L 118, pag. 1), sulla base dell’articolo 122, paragrafo 2, TFUE, e, dall’altro, la creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF). Il 7 giugno 2010 il FESF è stato istituito, e gli Stati membri della zona euro e il FESF hanno firmato l’accordo quadro che stabiliva le condizioni alle quali tale Fondo avrebbe fornito un sostegno alla stabilità. |
6 |
Con un comunicato stampa del 10 maggio 2010, la BCE ha annunciato l’istituzione di un programma per l’acquisto di titoli di debito statali sul mercato secondario dei titoli (in prosieguo: il «programma di acquisto di titoli»). |
7 |
Il 14 maggio 2010, la BCE ha adottato la decisione 2010/281/UE, che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/5) (GU 2010, L 124, pag. 8), sul fondamento dell’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, TFUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2010, C 83, pag. 230; in prosieguo: lo «Statuto del SEBC»). Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro costituiscono l’Eurosistema. |
8 |
Nei considerando 2, 3 e 5 della decisione 2010/281 viene indicato, tra l’altro, quanto segue:
(...)
|
9 |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2010/281, «le banche centrali dell’Eurosistema possono acquistare (…) sul mercato secondario (…) titoli di debito idonei negoziabili emessi dai governi centrali o da enti pubblici degli Stati membri la cui moneta è l’euro». L’articolo 2 prevede, quale criterio di idoneità dei titoli di debito, segnatamente, il fatto che questi ultimi siano «denominati in euro» ed emessi dai suddetti governi centrali o dai suddetti organismi pubblici. |
10 |
Nell’ambito del programma di acquisto di titoli istituito dalla decisione 2010/281, la BCE e le banche centrali nazionali della zona euro hanno acquistato titoli di debito statali, anche della Repubblica ellenica, tra maggio 2010 e marzo 2011 nonché tra agosto 2011 e febbraio 2012. Risulta dalle decisioni del Ministero delle Finanze ellenico n. 2/13203/0023A, del 15 febbraio 2012 (FEK B’ 574), n. 2/14328/0023A, del 20 febbraio 2012 (FEK B’ 705), e n. 2/14949/0023A, del 21 febbraio 2012 (FEK B’ 413), che, in questa fase, la BCE, le banche centrali nazionali della zona euro e la Banca europea degli investimenti (BEI) detenevano rispettivamente titoli di debito greci per un valore nominale complessivo di EUR 42732860000, di EUR 13519799177,59 e di EUR 315350000. Anche l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, deteneva titoli di debito greci per un valore nominale di EUR 106700000, una parte dei quali, ossia titoli per un valore nominale complessivo di EUR 55700000, era gestita dalla BEI in nome e per conto dell’Unione. Pertanto, questi creditori istituzionali detenevano titoli di debito greci per un valore nominale complessivo di EUR 56674709177,59. |
11 |
A partire dal mese di maggio 2011, la Repubblica ellenica, gli Stati membri della zona euro e vari creditori dello Stato greco hanno avviato discussioni in vista dell’introduzione di un nuovo programma di assistenza finanziaria, il cui obiettivo generale era di consentire alla Repubblica ellenica di tornare a una situazione finanziaria sostenibile. Uno degli elementi presi in esame nelle suddette discussioni era una ristrutturazione del debito pubblico greco, nell’ambito della quale i creditori privati della Repubblica ellenica avrebbero contribuito a ridurre l’onere di questo debito, per evitare così una situazione di default di pagamento. Ma, in un primo momento, tali discussioni vertevano, segnatamente, su un’eventuale proroga volontaria delle scadenze dei titoli di debito greci detenuti da creditori privati. |
12 |
Il 6 giugno 2011, il Ministro delle Finanze tedesco ha inviato una lettera alla BCE, al FMI e agli altri Ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro, nella quale esortava a procedere ad uno scambio di titoli che prolungasse di sette anni le scadenze dei titoli di debito greci detenuti da creditori privati. |
13 |
Il 20 giugno 2011, a seguito di una riunione avente ad oggetto la situazione finanziaria della Repubblica ellenica, l’Eurogruppo ha adottato una dichiarazione, in cui si enunciava, segnatamente, quanto segue: «[I]n considerazione della difficile situazione finanziaria, sembra improbabile che la [Repubblica ellenica] possa recuperare l’accesso al mercato privato entro l’inizio del 2012. I Ministri hanno convenuto che per il necessario finanziamento aggiuntivo si farà ricorso a fonti sia pubbliche che private, e accolgono con favore l’approccio della partecipazione volontaria del settore privato, sotto forma di roll‑over [ristrutturazioni] informali e volontari dell’attuale debito in scadenza della [Repubblica ellenica], al fine di ridurre sostanzialmente il finanziamento richiesto anno dopo anno nell’ambito del programma, evitando al contempo un parziale default». |
14 |
In occasione della sua riunione del 23 e del 24 giugno 2011, il Consiglio europeo ha preso in esame la situazione finanziaria della Repubblica ellenica e ha concluso al riguardo, segnatamente, quanto segue: «14. Il Consiglio europeo invita le autorità [elleniche] a continuare ad attuare con decisione i necessari sforzi di aggiustamento per immettere [lo Stato greco] su un percorso sostenibile. È urgente che nei prossimi giorni sia messo a punto un pacchetto globale di riforme concordato con la Commissione, in collegamento con la BCE e l’FMI, e che il Parlamento [ellenico] adotti leggi fondamentali in materia di strategia di bilancio e privatizzazione. A seguito della richiesta del governo [ellenico] annunciata dal Primo Ministro [ellenico], ciò costituirà la base per fissare i parametri principali di un nuovo programma sostenuto congiuntamente dai suoi partner della zona euro e dall’FMI in linea con le attuali pratiche e, nel contempo, per consentire l’erogazione in tempo utile per rispondere al fabbisogno di finanziamento della [Repubblica ellenica] [nel] luglio [2011]. 15. I capi di Stato o di governo della zona euro concordano che i finanziamenti supplementari necessari proverranno da fonti sia [pubbliche] sia private. Approvano l’impostazione decisa dall’Eurogruppo il 20 giugno [2011] in ordine all’intenzione di coinvolgere, a titolo volontario, il settore privato sotto forma di roll over informali e volontari del debito [pubblico] greco esistente in scadenza, per una riduzione sostanziale del finanziamento annuale necessario nell’ambito del programma, evitando nel contempo [un default di pagamento parziale]». |
15 |
Il 24 giugno 2011, la Federation bancaire française [Federazione bancaria francese], un’associazione che rappresenta le banche che svolgono attività commerciali in Francia, ha scritto al Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria della Repubblica francese proponendo, segnatamente, che la scadenza dei titoli di debito greci in circolazione detenuti da creditori privati fosse estesa a 30 anni, a condizione, tra l’altro, che la BCE fosse disposta a non vendere i suoi titoli di debito greci durante questo periodo. |
16 |
Ai sensi di un comunicato stampa del 1o luglio 2011, l’Istituto di finanza internazionale (IIF) ha dichiarato, in particolare, quanto segue: «Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto di finanza internazionale è impegnato a lavorare con i propri associati ed altre istituzioni finanziarie, con il settore pubblico e le autorità elleniche per offrire alla [Repubblica ellenica] un sostanzioso apporto in termini di flussi di cassa, oltre a gettare le fondamenta per una posizione debitoria maggiormente sostenibile. La comunità finanziaria privata è disposta a impegnarsi in uno sforzo volontario, cooperativo, trasparente e su ampia scala per sostenere la [Repubblica ellenica], considerata l’unicità ed eccezionalità delle circostanze. (...) Il coinvolgimento degli investitori privati andrà ad affiancare e integrare il sostegno finanziario e di liquidità pubblico e sarà basato su un numero ridotto di opzioni (...)». |
17 |
Il 21 luglio 2011, l’IIF ha presentato una proposta di programma di scambio di titoli e di proroga delle scadenze. Il programma prevedeva lo scambio di titoli di debito greci esistenti contro quattro strumenti diversi, combinati con un meccanismo di riacquisto del debito pubblico greco che doveva essere definito dal settore pubblico, e più precisamente: in primo luogo, uno scambio di titoli di debito emessi alla pari contro uno strumento a 30 anni; in secondo luogo, un’offerta di titoli di debito emessi alla pari che comportava la conversione (roll‑over) di titoli di debito in scadenza in strumenti a 30 anni; in terzo luogo, uno scambio di titoli di debito emessi a valore scontato contro uno strumento a 30 anni; e, in quarto luogo, uno scambio di titoli di debito emessi a valore scontato contro uno strumento a 15 anni. |
18 |
Il 21 luglio 2011, i capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione si sono riuniti per deliberare in merito a misure da adottare al fine di superare le difficoltà cui la zona euro si trovava a far fronte. |
19 |
Nella loro dichiarazione congiunta del 21 luglio 2011 si afferma, in particolare, quanto segue: «1. Plaudiamo alle misure avviate dal governo [ellenico] per stabilizzare le finanze pubbliche e [per] riformare l’economia, nonché al nuovo pacchetto di misure, fra cui le privatizzazioni, adottate recentemente dal Parlamento [ellenico]. Si tratta di sforzi senza precedenti, eppur necessari per riportare l’economia greca su un percorso di crescita sostenibile. Siamo consapevoli degli sforzi che le misure di aggiustamento comportano per i cittadini greci e siamo convinti che questi sacrifici siano indispensabili per la ripresa economica e che contribuiranno alla stabilità e al benessere futuri del paese. 2. Conveniamo di sostenere un nuovo programma per la [Repubblica ellenica] e di colmare totalmente, assieme all’FMI e con il contributo volontario del settore privato, il deficit di finanziamento. Secondo le stime il finanziamento ufficiale totale ammonterà a 109 miliardi di euro. Il programma sarà inteso a migliorare radicalmente, in particolare grazie a tassi di interesse più bassi e scadenze più lunghe, la sostenibilità del debito e il profilo di rifinanziamento della [Repubblica ellenica]. Chiediamo all’FMI di continuare a contribuire al finanziamento del nuovo programma per la [Repubblica ellenica]. Intendiamo ricorrere al FESF quale veicolo di finanziamento per la prossima erogazione e monitoreremo molto attentamente la rigorosa attuazione del programma sulla base della valutazione periodica della Commissione [europea] in collaborazione con la BCE e il FMI. (…) 5. Il settore finanziario si è detto disposto a sostenere la [Repubblica ellenica], su base volontaria, con una gamma di opzioni che rafforzino ulteriormente la sostenibilità globale. Il contributo netto del settore privato è stimato a 37 miliardi di euro (...). Sarà concesso un supporto di credito a sostegno della qualità delle garanzie affinché le banche greche possano ricorrervi continuativamente per accedere alle operazioni di liquidità dell’Eurosistema. Se necessario forniremo risorse adeguate per ricapitalizzare le banche greche». |
20 |
Per quanto riguarda la partecipazione del settore privato, al punto 6 della dichiarazione congiunta del 21 luglio 2011 è indicato quanto segue: «Relativamente al nostro approccio generale [rispetto] al coinvolgimento del settore privato nella zona euro, teniamo a precisare che la [Repubblica ellenica] necessita di una soluzione eccezionale e senza uguali». |
21 |
Il 21 ottobre 2011, il FMI ha pubblicato un’analisi della sostenibilità del debito pubblico greco in cui si afferma, tra l’altro, quanto segue: «L’approfondimento del PSI [Private Sector Involvement (partecipazione del settore privato)], cui si prevede ormai di ricorrere, può del pari giocare un ruolo essenziale per riportare l’indebitamento della [Repubblica ellenica] a un livello sostenibile (…). Per valutare la potenziale ampiezza dei miglioramenti dell’evoluzione del debito e le loro possibili ripercussioni sul finanziamento pubblico, possono essere presi in considerazione scenari illustrativi con ricorso a titoli di debito emessi a valore ridotto (discount bonds) con un rendimento presunto del sei percento e nessuna garanzia (no collateral). I risultati mostrano che, applicando riduzioni del valore del 50[%], il debito può essere riportato a un livello appena superiore al 120% del PIL [entro la fine del] 2020. Tenuto conto dell’accesso sempre tardivo al mercato, rimarrebbe necessario un finanziamento pubblico supplementare di grande entità, stimato in circa 114 miliardi di euro (sulla base delle ipotesi di accesso al mercato applicate). Per ridurre ulteriormente il debito, sarebbe necessario aumentare il contributo del settore privato (ad esempio, per ridurre il debito a meno del 110[%] del PIL entro il [2020], il valore nominale dovrebbe essere ridotto di almeno il 60[%] e/o il finanziamento del settore pubblico dovrebbe essere a condizioni più favorevoli). In questo caso, il fabbisogno supplementare di fondi pubblici potrebbe essere ridotto a circa 109 miliardi di euro (…)». |
22 |
In occasione del vertice del 26 ottobre 2011, i capi di Stato o di governo della zona euro hanno dichiarato, in particolare, quanto segue: «12. La partecipazione del settore privato ha un ruolo essenziale nello stabilire la sostenibilità del debito [della Repubblica ellenica]. Accogliamo con favore pertanto gli attuali colloqui tra la [Repubblica ellenica] e i suoi investitori privati per trovare una soluzione a favore di una partecipazione più profonda del settore privato. [Insieme ad] un programma di riforma ambizioso per l’economia greca, la partecipazione del settore privato dovrebbe assicurare la riduzione del rapporto debito/PIL della Grecia con l’obiettivo di raggiungere la percentuale del 120% entro il 2020. Invitiamo a tal fine la [Repubblica ellenica], gli investitori privati e tutte le parti interessate a elaborare uno scambio di titoli [di debito] su base volontaria con uno sconto nominale del 50% sul [valore nozionale del] debito greco (…) detenuto da investitori privati. Gli Stati membri della zona euro contribuirebbero al pacchetto della partecipazione del settore privato fino a 30 miliardi di euro. Su tale base il settore [pubblico] è disposto a fornire un programma supplementare per un finanziamento fino a 100 miliardi di euro entro il 2014, che includa la necessaria ricapitalizzazione delle banche greche. Il nuovo programma dovrebbe essere approvato entro la fine del 2011 e lo scambio di titoli [di debito] dovrebbe essere attuato all’inizio del 2012. Esortiamo l’FMI a continuare a contribuire al finanziamento del nuovo programma greco». |
23 |
Secondo un comunicato stampa del Ministero delle Finanze ellenico del 17 novembre 2011, tale ministero aveva avviato dei negoziati con i detentori di titoli di Stato greci al fine di preparare un’operazione di scambio volontario di tali titoli con un taglio del valore nominale (detto anche «haircut») del 50% sul valore nozionale del debito pubblico greco detenuto dagli investitori privati, così come previsto al punto 12 della dichiarazione dei capi di Stato o di governo della zona euro del 26 ottobre 2011. |
24 |
Il 2 febbraio 2012 la Repubblica ellenica ha presentato alla BCE, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE, una richiesta di parere sul progetto di legge ellenica n. 4050/2012 che introduceva norme recanti modifica delle condizioni applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dallo Stato greco nell’ambito di accordi con i loro detentori, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico greco, basata in particolare sull’applicazione delle clausole di azione collettiva (in prosieguo: le «CAC»). |
25 |
Il 15 febbraio 2012 la BCE e le banche centrali nazionali della zona euro, da un lato, e la Repubblica ellenica, dall’altro, hanno concluso un accordo di scambio avente ad oggetto lo scambio dei titoli di Stato greci detenuti dalla BCE e dalle banche centrali nazionali contro nuovi titoli di debito greci aventi importi nominali, tassi d’interesse, date di pagamento degli interessi e di rimborso identici a quelli dei titoli destinati ad essere scambiati, ma recanti numeri di serie (codici ISIN) e date differenti (in prosieguo: l’«accordo di scambio del 15 febbraio 2012»). |
26 |
Il 17 febbraio 2012 la BCE ha emesso il parere CON/2012/12 sugli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dallo Stato greco. Da detto parere risulta, in particolare, quanto segue: in primo luogo, «è importante che gli Stati membri mantengano la capacità di onorare in qualsiasi momento i loro impegni, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria»; in secondo luogo, «[i]l caso della Repubblica ellenica è eccezionale e unico» (paragrafo 2.1); in terzo luogo, l’obiettivo del progetto di legge è volto a promuovere una partecipazione del settore privato e, più in particolare, l’avvio di una procedura destinata a facilitare, conformemente a delle CAC, la negoziazione con i detentori di strumenti di debito greci e l’ottenimento del loro accordo, a fronte di un’offerta da parte della Repubblica ellenica, per scambiare siffatti strumenti, e dunque a facilitare un’eventuale ristrutturazione del debito pubblico greco (paragrafo 2.2); in quarto luogo, «[l]a BCE accoglie con favore il fatto che le condizioni di un siffatto scambio sono il risultato di negoziati tra la Repubblica ellenica e le istituzioni che rappresentano i detentori di titoli» (paragrafo 2.3); in quinto luogo, «[l]’utilizzo di CAC quale procedura destinata a portare a buon fine uno scambio di titoli è ampiamente conforme alla prassi generale (...)» (paragrafo 2.4); e, in sesto luogo, «il governo della Repubblica ellenica assume da solo la responsabilità di adottare le misure necessarie per garantire in definitiva la sostenibilità dei suoi debiti» (paragrafo 2.6). |
27 |
In un comunicato stampa del 21 febbraio 2012, dopo la conclusione di questi negoziati, il Ministero delle Finanze ellenico, da un lato, ha reso note le caratteristiche essenziali della prevista operazione di scambio volontario di titoli del debito greco, denominata Private Sector Involvement (partecipazione degli investitori privati) (in prosieguo: il «PSI»), e, dall’altro, ha annunciato la preparazione e l’adozione di una legge a tal fine. Tale operazione doveva comportare una richiesta di accordo e un invito rivolti ai detentori privati di taluni strumenti di debito greci allo scopo di scambiare questi ultimi contro titoli nuovi di un valore nominale pari al 31,5% di quello del debito scambiato, nonché contro titoli emessi dal FESF con scadenza a 24 mesi e aventi un valore nominale pari al 15% di quello del debito scambiato, laddove tali diversi titoli dovevano essere forniti dalla Repubblica ellenica al momento della conclusione dell’accordo. Inoltre, ogni investitore privato partecipante a tale operazione doveva ricevere garanzie scindibili della Repubblica ellenica legate al PIL e aventi un valore nozionale pari a quello dei nuovi titoli di debito. |
28 |
La dichiarazione dell’Eurogruppo dello stesso giorno dispone, segnatamente, quanto segue: «L’Eurogruppo prende atto dell’intesa raggiunta tra le autorità greche e il settore privato sulle condizioni generali dell’offerta di scambio a titolo del PSI che interessa tutti i detentori di titoli del settore privato. Tale intesa garantisce un taglio di valore nominale pari al 53,5%. L’Eurogruppo ritiene che tale accordo costituisca una base appropriata per lanciare l’invito allo scambio nei confronti dei detentori di titoli di Stato greci (PSI). La riuscita dell’operazione di PSI costituisce un presupposto necessario per un programma destinato a succedere a quello attuale. L’Eurogruppo auspica un’elevata partecipazione dei creditori privati allo scambio del debito, che contribuirebbe positivamente in misura rilevante alla sostenibilità del debito della [Repubblica ellenica]. (...) L’Eurogruppo osserva che i titoli [del debito] greco sono detenuti dall’Eurosistema (...) per scopi di interesse pubblico. L’Eurogruppo prende atto che le entrate generate dai titoli di Stato greci detenuti dall’Eurosistema contribuiranno agli utili della BCE e delle [banche centrali nazionali]. Gli utili della BCE saranno trasferiti alle [banche centrali nazionali], in linea con le norme statutarie sulla distribuzione degli utili della BCE. Gli utili delle [banche centrali nazionali] saranno trasferiti agli Stati membri dell’area dell’euro, in linea con la normativa delle [banche suddette] in materia di distribuzione degli utili. (...) I rispettivi contributi del settore privato e di quello pubblico dovrebbero garantire che il rapporto del debito pubblico della [Repubblica ellenica] sia messo su un percorso discendente per raggiungere il 120,5% del PIL nel 2020. Su tale base, e se la condizionalità politica definita nell’ambito del programma è realizzata su base continua, l’Eurogruppo conferma che gli Stati membri della zona euro sono disposti a fornire, tramite il FESF e con la speranza che l’FMI apporterà un contributo significativo, un programma pubblico aggiuntivo di importo fino a 130 miliardi di euro entro [il] 2014. Resta inteso che gli esborsi ai fini dell’operazione PSI e la decisione finale di approvare le garanzie per il [nuovo] programma dipendono da un’operazione PSI riuscita e dalla conferma, da parte dell’Eurogruppo, sulla base di una valutazione effettuata dalla Troika, della realizzazione giuridica, da parte della [Repubblica ellenica] delle misure previamente concordate. Il settore pubblico si pronuncerà sull’esatto importo dell’aiuto finanziario da fornire nel quadro del [nuovo] programma greco all’inizio del mese di marzo, una volta che i risultati del PSI saranno noti e che le misure preliminari saranno state adottate. Ribadiamo il nostro impegno a fornire un sostegno adeguato alla [Repubblica ellenica] durante e dopo il programma fino a quando essa non avrà recuperato l’accesso al mercato, e a condizione che rispetti pienamente i requisiti e gli obiettivi del programma di aggiustamento». |
29 |
Il 23 febbraio 2012, il Parlamento ellenico ha adottato la nomos 4050/2012, Kanones tropopoiiseos titlon, ekdoseos i engyiseos tou Ellinikou Dimosiou me symfonia ton Omologiouchon (legge n. 4050/2012, relativa alla modificazione dei titoli emessi o garantiti dallo Stato greco con l’accordo dei loro detentori e che introduce il meccanismo delle CAC) (FEK A’ 36). In virtù del meccanismo delle CAC, gli emendamenti proposti erano destinati a diventare giuridicamente vincolanti per tutti i detentori di titoli di debito disciplinati dal diritto ellenico ed emessi prima del 31 dicembre 2011, come identificati dall’atto del Consiglio dei Ministri greco recante approvazione degli inviti al PSI, qualora i suddetti emendamenti fossero stati approvati, in modo collettivo e senza distinzione di serie, da un quorum di detentori di titoli rappresentante almeno due terzi del valore nominale dei titoli partecipanti al meccanismo delle CAC. Inoltre, nel preambolo della legge suddetta, si afferma segnatamente che «la B[CE] e gli altri membri dell’Eurosistema hanno concluso accordi particolari con la [Repubblica ellenica] al fine di evitare che la loro missione e il loro ruolo istituzionale, come pure il ruolo della B[CE] in materia di elaborazione della politica monetaria, quali risultanti dal Trattato, risultino compromessi». |
30 |
In un comunicato stampa del 24 febbraio 2012, il Ministero delle Finanze ellenico ha precisato le condizioni disciplinanti l’operazione di scambio volontario di titoli di debito coinvolgente gli investitori privati per un valore nominale di 206 miliardi di euro circa, facendo riferimento alla legge n. 4050/2012. |
31 |
L’offerta di transazione per lo scambio volontario di titoli di debito è stata chiusa l’8 marzo 2012. |
32 |
In un comunicato stampa del 9 marzo 2012, il Ministero delle Finanze ellenico ha dichiarato che, in linea di principio, risultavano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge n. 4050/2012 ed ha annunciato le percentuali nelle quali i creditori privati avevano accettato l’offerta di scambio. |
33 |
A questo proposito, in detto comunicato si afferma segnatamente quanto segue: «[I] detentori di titoli di debito emessi o garantiti dalla Repubblica [ellenica] per un importo di circa 172 miliardi di euro hanno presentato i loro titoli in scambio o acconsentito agli emendamenti proposti in risposta agli inviti e alle domande di accordo fatte dalla Repubblica [ellenica] il 24 febbraio 2012. Sui circa 177 miliardi di euro di titoli di debito disciplinati dal diritto greco emessi dalla Repubblica [ellenica] e che hanno costituito l’oggetto di inviti, la Repubblica [ellenica] ha ricevuto delle offerte di scambio e degli accordi da parte di detentori di titoli di debito per un valore nominale di circa 152 miliardi di euro, ciò che rappresenta l’85,8% dell’importo nominale non ancora liquidato di tali titoli. I detentori del 5,3% dell’importo nominale non ancora liquidato di tali titoli hanno partecipato alla domanda di accordo e hanno rifiutato gli emendamenti proposti. La Repubblica [ellenica] ha informato i propri creditori del settore pubblico che, successivamente alla loro conferma e alla loro certificazione da parte della Banca [centrale ellenica], nella sua qualità di gestore della procedura ai sensi della legge n. 4050/2012 (...), essa ha l’intenzione di accettare gli accordi ricevuti e di modificare le condizioni di tutti i propri titoli di debito disciplinati dal diritto greco, ivi compresi quelli che non sono stati presentati in scambio a seguito degli inviti, secondo i termini della legge summenzionata. Di conseguenza, la Repubblica [ellenica] non prolungherà il periodo di invito per i propri titoli di credito disciplinati dal diritto greco. (...) Qualora gli accordi concernenti gli emendamenti proposti dei titoli di debito disciplinati dal diritto greco vengano accettati, il valore nominale complessivo di tali titoli destinati ad essere scambiati e di altri titoli [disciplinati da un diritto diverso dal diritto greco] che hanno costituito l’oggetto degli inviti e per i quali la Repubblica ellenica ha ricevuto offerte di scambio e accordi concernenti gli emendamenti proposti raggiungerebbe i 197 miliardi di euro, ossia il 95,7% del valore nominale complessivo dei titoli di debito interessati dagli inviti». |
34 |
I ricorrenti, QI e le altre persone fisiche i cui nomi sono indicati in allegato, in quanto detentori di titoli di debito greci, hanno partecipato alla ristrutturazione del debito pubblico greco, in virtù del PSI e delle CAC messi in atto a titolo della legge n. 4050/2012 dopo avere, a loro dire, rifiutato l’offerta di scambio dei loro titoli. [omissis] |
In diritto
Sull’imputabilità dei comportamenti controversi ai fini dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE
Sui presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE
45 |
Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, la BCE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. |
46 |
L’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE, ai sensi delle disposizioni sopra citate, è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione dell’Unione o alla BCE, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di tale istituzione o della BCE e il danno lamentato (v. sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata; sentenze del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 79, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 68). |
47 |
Inoltre, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE non può dirsi venuta ad esistenza senza che siano soddisfatte tutte le condizioni alle quali è subordinato l’obbligo di risarcimento definito all’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punti 165 e 166; ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE, C‑571/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:208, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata). |
48 |
Per contro, i danni causati dalle autorità nazionali sono suscettibili di determinare unicamente la responsabilità di queste stesse autorità e i giudici nazionali rimangono competenti in via esclusiva ad assicurare il loro risarcimento. Ne consegue che, per stabilire se il giudice dell’Unione sia competente, occorre verificare se l’illegittimità addotta a sostegno della domanda di risarcimento provenga effettivamente da un’istituzione dell’Unione e non possa considerarsi imputabile ad un’autorità nazionale (v. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punti 106 e 107 e la giurisprudenza ivi citata). |
49 |
Dunque, per essere imputabile all’Unione, il comportamento incriminato deve essere quello di un’«istituzione», ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il che ricomprende non soltanto le istituzioni dell’Unione elencate all’articolo 13, paragrafo 1, TUE, ma anche tutti gli organi e gli organismi dell’Unione istituiti dai Trattati, o in virtù di questi ultimi, e destinati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione (v. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata). |
50 |
Nel caso di specie, i ricorrenti addebitano a varie istituzioni, organi e organismi dell’Unione, tra i quali essi annoverano la Commissione, la BCE, il Consiglio europeo, il Consiglio, l’Eurogruppo, l’Eurosistema e la BEI, determinati comportamenti illegittimi che sarebbero collegati al PSI e all’attivazione delle CAC (in prosieguo: le «misure contestate») nonché all’esclusione dei creditori pubblici dalla partecipazione alla ristrutturazione del debito pubblico greco, e che essi ritengono imputabili o all’Unione o alla BCE. [omissis] |
Giudizio del Tribunale
71 |
In via preliminare, occorre rilevare che la semplice mancanza di carattere giuridicamente vincolante, in particolare, delle dichiarazioni dell’Eurogruppo o del Consiglio europeo oppure di un parere della BCE non è sufficiente per sottrarre senz’altro l’Unione o la BCE alla responsabilità extracontrattuale per il comportamento di una delle istituzioni dell’Unione o della BCE, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 46 supra, posto che, secondo una giurisprudenza consolidata, qualsiasi comportamento all’origine di un danno è suscettibile di far sorgere tale responsabilità. Infatti, se un giudice dell’Unione non potesse valutare la legittimità del comportamento di un’istituzione o di un organo dell’Unione, la procedura prevista dall’articolo 268 e dall’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE verrebbe privata del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punti da 50 a 52, 60 e 61, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la Commissione e la BCE non possono invocare la giurisprudenza anteriore alla sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174), che aveva respinto dei ricorsi per risarcimento danni in quanto irricevibili per il solo fatto che l’illegittimità lamentata era collegata ad un atto privo di effetti giuridici (v. sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata). |
72 |
Inoltre, in primo luogo, per quanto riguarda la natura e gli effetti delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 20 giugno 2011 e del 21 febbraio 2012, occorre ricordare che l’Eurogruppo è stato formalmente istituito dalla risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell’UEM [Unione economica e monetaria] e sugli articoli 109 e 109 B del Trattato CE (GU 1998, C 35, pag. 1), in virtù della quale «i ministri degli Stati aderenti all’area dell’euro possono riunirsi in modo informale per discutere questioni connesse alle responsabilità specifiche che condividono in materia di moneta unica» e «la Commissione e, ove opportuno, la [BCE] saranno invitate a partecipare alle riunioni» (punto 6). L’Eurogruppo è stato concepito come un organo intergovernativo, esterno al quadro istituzionale dell’Unione, inteso a permettere ai ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro (in prosieguo: gli «SMME») di scambiarsi e di coordinare i loro punti di vista su questioni relative alle loro responsabilità comuni in materia di moneta unica. Esso funge quindi da collegamento tra il livello nazionale e il livello dell’Unione ai fini del coordinamento delle politiche economiche degli SMME (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 84). |
73 |
Infatti, l’Eurogruppo non figura tra le varie formazioni del Consiglio, elencate nell’allegato I del regolamento interno di quest’ultimo, adottato mediante la decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009 (GU 2009, L 325, pag. 35), il cui elenco è previsto dall’articolo 16, paragrafo 6, TUE. Di conseguenza, l’Eurogruppo non può né essere assimilato ad una formazione del Consiglio, né essere qualificato come organo od organismo dell’Unione. Al contrario, l’Eurogruppo si caratterizza per la sua natura informale, che si spiega con la finalità della sua creazione, consistente nel dotare l’unione economica e monetaria di uno strumento intergovernativo di coordinamento, senza però pregiudicare né il ruolo del Consiglio, quale fulcro del processo decisionale a livello dell’Unione in materia economica, né l’indipendenza della BCE. Allo stesso modo, il fatto che, segnatamente, in virtù dell’articolo 137 TFUE e del Protocollo n. 14 sull’Eurogruppo, la Commissione e la BCE partecipino alle riunioni dell’Eurogruppo non modifica né la sua natura intergovernativa, né quella delle sue dichiarazioni, che non possono essere qualificate come espressione di un potere decisionale di queste due istituzioni dell’Unione. Infatti, l’Eurogruppo non dispone, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, di alcuna competenza propria, dato che l’articolo 1 del Protocollo n. 14 si limita ad enunciare che le sue riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere di questioni attinenti alle responsabilità specifiche che i ministri degli SMME condividono in materia di moneta unica, fermo restando che tali responsabilità incombono loro unicamente in ragione della loro competenza a livello nazionale (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punti 57 e 61, e del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punti da 87 a 89). |
74 |
Ne consegue che, indipendentemente dal contenuto e dagli eventuali effetti delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 20 giugno 2011 e del 21 febbraio 2012, queste non possono essere imputate all’Unione o alla BCE, sicché il Tribunale non è competente a conoscere della loro legittimità, anche nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, ai fini della valutazione dell’insorgere della sua eventuale responsabilità extracontrattuale. |
75 |
In secondo luogo, in ragione del suo carattere intergovernativo, le considerazioni che precedono relative alle dichiarazioni dell’Eurogruppo si applicano necessariamente mutatis mutandis ed a più forte ragione alla dichiarazione congiunta dei capi di Stato o di governo della zona euro emessa in occasione del loro vertice del 26 ottobre 2011 (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nelle cause riunite Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:390, punto 81). Pertanto, la suddetta dichiarazione non può essere qualificata come atto dell’Unione o come atto a questa imputabile, sicché il Tribunale non è competente a verificare la legittimità neppure di questa dichiarazione ai fini della valutazione dell’insorgere dell’eventuale responsabilità extracontrattuale dell’Unione stessa. |
76 |
In terzo luogo, è certo vero che la dichiarazione congiunta dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione europea del 21 luglio 2011 travalica il quadro puramente intergovernativo delle dichiarazioni contemplate ai punti da 72 a 75 supra, in quanto essa implica la partecipazione delle istituzioni suddette. Non si può dunque escludere che la suddetta dichiarazione sia, almeno in parte, imputabile all’Unione. Tuttavia, per quanto riguarda il suo contenuto, detta dichiarazione si limita a confermare la volontà delle parti presenti al vertice suddetto di «sostenere» il nuovo programma di assistenza finanziaria per la Repubblica ellenica «e di colmare totalmente, assieme all’FMI e con il contributo volontario del settore privato, il [suo] deficit di finanziamento» (punto 2). Inoltre, al punto 5 di detta dichiarazione, si prende atto, in particolare, della volontà del «settore finanziario» di «sostenere» la Repubblica ellenica«su base volontaria», stimando il «contributo netto del settore privato (…) a 37 miliardi di euro». Per quanto riguarda la partecipazione del settore privato, al punto 6 di detta dichiarazione si precisa che la Repubblica ellenica «necessita di una soluzione eccezionale e senza uguali». Pertanto, tale dichiarazione non contiene alcuna indicazione relativa ad un’eventuale partecipazione «forzata» di detentori privati di titoli di debito greci alla ristrutturazione del debito pubblico greco che permetta di dimostrare un nesso di causa ad effetto tra il suo contenuto e il danno asseritamente subito dai ricorrenti. A più forte ragione, non si può attribuire a detta dichiarazione un’efficacia obbligatoria nel senso che essa avrebbe imposto alla Repubblica ellenica un obbligo giuridicamente vincolante, o le avrebbe addirittura ordinato, di attuare le misure contestate. In ogni caso, l’assenza di un ordine siffatto non esclude l’esistenza di obblighi politici, o addirittura giuridici nel senso del diritto internazionale pubblico, della Repubblica ellenica nei confronti di alcuni dei suoi creditori, e in particolare degli Stati membri della zona euro e del FMI, derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi a livello intergovernativo (v., segnatamente, gli accordi ricordati ai punti 7, 10 e 11 della sentenza del 3 maggio 2017, Sotiropoulou e a./Consiglio, T‑531/14, non pubblicata, EU:T:2017:297), il cui controllo esula dalla competenza del Tribunale e dei quali i ricorrenti non contestano la legittimità nel caso di specie, ma che potevano certo avere un influsso importante sull’esercizio, da parte del legislatore ellenico, del proprio potere discrezionale allorché ha emanato, segnatamente, la legge n. 4050/2012. |
77 |
Pertanto, indipendentemente dalla sua imputabilità all’Unione, la dichiarazione congiunta dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione europea del 21 luglio 2011 non era idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. |
78 |
In quarto luogo, per quanto riguarda le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011, discende dalla qualità di tale istituzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 15 TUE, che i suoi atti e i suoi comportamenti sono, in via di principio, imputabili all’Unione e dunque suscettibili di far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima. Tale valutazione non influisce tuttavia sulla natura giuridica degli atti adottati dal Consiglio europeo, segnatamente, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, TUE, relativamente ai quali i ricorrenti ritengono che rivestano il carattere di «decisioni». Orbene, a questo proposito, la Commissione, la BCE, il Consiglio europeo e il Consiglio rilevano giustamente che il contenuto delle suddette conclusioni non indica che queste abbiano un siffatto carattere decisionale, o addirittura giuridicamente vincolante nel senso che esse avrebbero creato un obbligo per la Repubblica ellenica di attuare le misure contestate. Da un lato, al punto 14, il Consiglio europeo si limita a invitare «le autorità [elleniche] a continuare ad attuare con decisione i necessari sforzi di aggiustamento per immettere [lo Stato greco] su un percorso sostenibile» e, segnatamente, il Parlamento ellenico ad adottare «leggi fondamentali in materia di strategia di bilancio e privatizzazione» – e dunque non quelle relative al PSI che ha costituito l’oggetto della legge n. 4050/2012 –, in quanto elementi di base per l’attuazione del nuovo programma di assistenza finanziaria per la Repubblica ellenica. Dall’altro lato, al punto 15, il Consiglio europeo non fa altro che associarsi alla posizione assunta dall’Eurogruppo nella sua dichiarazione del 20 giugno 2011, in particolare, riguardo ad una forma di PSI volontario ancora differente da quella del PSI contestato. Ciò non toglie che, alla luce di quanto si è esposto al punto 71 supra, queste sole considerazioni non permettono di escludere senz’altro le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 da un controllo del Tribunale a titolo dell’articolo 268, letto in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE. |
79 |
In quinto luogo, per quanto riguarda l’eventuale responsabilità dell’Unione per violazione del dovere di vigilanza della Commissione a titolo dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, occorre ricordare che gli amministrati possono presentare, dinanzi ai giudici dell’Unione, un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione contro il Consiglio, la Commissione e la BCE a titolo degli atti o dei comportamenti che tali istituzioni dell’Unione adottano a seguito di siffatti accordi politici conclusi in seno all’Eurogruppo (sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 93). A questo proposito, come risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione «promuove l’interesse generale dell’Unione» e «vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione» (sentenze del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 163, nonché del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 57). Detta istituzione conserva dunque, nell’ambito della sua partecipazione alle attività dell’Eurogruppo, il proprio ruolo di guardiana dei Trattati. Ne consegue che la sua eventuale inerzia nel controllare la conformità al diritto dell’Unione degli accordi politici conclusi in seno all’Eurogruppo può portare ad una chiamata in causa della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE (sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 96). |
80 |
Infatti, in virtù del suo dovere di vigilanza sull’applicazione del diritto dell’Unione a titolo dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, quale riconosciuto ai punti 57 e 59 della sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701), e confermato al punto 96 della sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028), sulla Commissione non grava un obbligo generale di prevenire eventuali violazioni del diritto dell’Unione da parte di altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione, nel senso di un obbligo di risultato (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:290, paragrafi 69 e 71). Infatti, al punto 59 della sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701), la Corte si è limitata a statuire che, in virtù del suo ruolo di guardiana dei Trattati, quale risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione dovrebbe astenersi dal firmare un protocollo d’intesa della cui compatibilità con il diritto dell’Unione essa dubiti. Alla luce di tale considerazione, la Corte ha rilevato, al punto 67 della medesima sentenza, che la Commissione era tenuta, in virtù della disposizione sopra citata, che gli conferisce il compito generale di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione, ad assicurarsi che un siffatto protocollo fosse compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, il che può dunque fare riferimento soltanto al suo proprio comportamento e non a quello di altre istituzioni o di altri organismi dell’Unione, e meno ancora a quello di una entità intergovernativa come l’Eurogruppo. È così che, al punto 68 di detta sentenza, la Corte ha affrontato l’esame della questione se la Commissione avesse essa stessa contribuito ad una violazione sufficientemente qualificata del diritto di proprietà delle parti ricorrenti in queste altre cause. Nel medesimo senso, ai punti 95 e 96 della sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028), la Corte ha dedotto da tale giurisprudenza che l’eventuale «inerzia» della Commissione nel controllare la conformità al diritto dell’Unione di alcuni accordi politici conclusi in seno all’Eurogruppo poteva portare ad una chiamata in causa della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. |
81 |
Tale assenza di un obbligo di risultato è confermata dall’impossibilità per la Commissione, in virtù del suo dovere di vigilanza, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, di prevenire attivamente l’adozione di un atto di un’entità non rientrante nel quadro istituzionale dell’Unione, come l’Eurogruppo, e ancor meno quella di un atto la cui concreta esistenza non sia dimostrata, come la presunta decisione o ingiunzione dell’Eurogruppo (v. punto 76 supra). |
82 |
In sesto luogo, tali considerazioni si applicano mutatis mutandis alla BCE nella misura in cui essa è stata coinvolta nelle discussioni relative al nuovo programma di assistenza finanziaria per la Repubblica ellenica. Infatti, è giocoforza constatare che, in tale quadro intergovernativo, il ruolo della BCE era puramente consultivo, a titolo dell’Accordo quadro del FESF e dell’articolo 1, quarta frase, del Protocollo n. 14, a tenore del quale «[l]a B[CE] è invitata a prendere parte [alle] riunioni [informali dei ministri degli SMME]», riguardanti segnatamente l’analisi della sostenibilità del debito pubblico greco. Per contro, come statuito nella sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE (T‑107/17, EU:T:2019:353, punti da 68 a 72), anche se il parere della BCE del 17 febbraio 2012, adottato ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, TFUE, letti in combinato disposto con la decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della BCE da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU 1998, L 189, pag. 42), non poteva vincolare giuridicamente le autorità elleniche, il parere suddetto era, in linea di principio, idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE, fatta salva la presa in considerazione del suo ampio potere discrezionale ai sensi degli articoli 127 e 282 TFUE e dell’articolo 18 dello Statuto del SEBC (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punti 73, 91 e 93). |
83 |
Infine, risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 71 supra che gli atti, i comportamenti o le inerzie posti in essere dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, così come contestati dai ricorrenti, ossia, in particolare, quelli dell’Eurosistema, della BCE, della BEI, della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo, sono, in via di principio, idonei a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE, indipendentemente dal loro carattere giuridicamente vincolante o meno. |
84 |
Tali atti, comportamenti o inerzie concernono: in primo luogo, la presunta creazione di un obbligo di «consultazione» dei creditori pubblici della Repubblica ellenica in senso ampio, nella misura in cui essi includono istituzioni, organi od organismi dell’Unione; in secondo luogo, il parere della BCE del 17 febbraio 2012; in terzo luogo, la mancata partecipazione dell’Eurosistema, ivi compresa la BCE, e di altri creditori istituzionali alla ristrutturazione del debito pubblico greco, segnatamente a motivo dell’attuazione dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2012, che ha già costituito l’oggetto delle sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756), e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE (T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21); e, in quarto luogo, la mancata adozione, da parte delle istituzioni dell’Unione, di misure destinate a prevenire una violazione del diritto primario dell’Unione ai sensi delle sentenze del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti da 56 a 58 e 68), e del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 96). |
85 |
Di conseguenza, occorre esaminare la questione se tali diversi atti, comportamenti o inerzie configurino delle violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche dell’Unione che conferiscono diritti ai singoli. |
86 |
Per contro, nella misura in cui il ricorso si riferisce, in tale contesto, ad atti, comportamenti o inerzie posti in essere dall’Eurogruppo e dai capi di Stato o di governo della zona euro, il Tribunale non è competente a conoscere della loro legittimità. |
Sul primo motivo di ricorso per causa di illegittimità, relativo al carattere ultra vires delle misure contestate e ad una violazione sufficientemente qualificata degli articoli da 120 a 127 e dell’articolo 352, paragrafo 1, TFUE
[omissis]
89 |
Il presente motivo è fondato, in particolare, sulla premessa secondo cui le disposizioni asseritamente violate costituiscono norme giuridiche dell’Unione che conferiscono diritti ai singoli. |
90 |
A questo proposito, da un lato, occorre ricordare che, al fine di garantire l’effetto utile della condizione attinente alla violazione di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, è necessario che la tutela offerta dalla norma invocata sia effettiva nei confronti della persona che la invoca e, dunque, che tale persona sia tra quelle alle quali la norma in questione conferisce diritti. Non può essere riconosciuta quale fonte di risarcimento una norma che non tuteli il singolo contro l’illegittimità che questi invoca, ma che protegga bensì un altro singolo. Dall’altro lato, una norma giuridica mira a conferire dei diritti ai singoli qualora essa generi un vantaggio suscettibile di essere qualificato come diritto acquisito, quando abbia la funzione di proteggere gli interessi dei singoli, oppure qualora essa proceda all’attribuzione di diritti a vantaggio dei singoli il cui contenuto può essere sufficientemente identificato (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti 77 e 140 e la giurisprudenza ivi citata). |
91 |
Orbene, è giocoforza constatare che nessuna delle disposizioni invocate a titolo degli articoli da 120 a 127, dell’articolo 282, paragrafo 2, e dell’articolo 352, paragrafo 1, TFUE costituisce una norma giuridica dell’Unione che conferisce diritti ai ricorrenti che questi ultimi possano fondatamente invocare a sostegno del presente motivo di illegittimità. |
92 |
Infatti, in primo luogo, gli articoli 120 e 121 TFUE si limitano a riconoscere la competenza primaria degli Stati membri in materia di politica economica, prevedendo al tempo stesso delle procedure destinate a coordinare le loro politiche economiche, ma non contengono alcuna norma sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da cui deriverebbero diritti soggettivi dei ricorrenti, azionabili dinanzi al giudice dell’Unione o davanti al giudice nazionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punti 65 e 66, e ordinanza del 22 marzo 2010, SPM/Consiglio e Commissione, C‑39/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:157, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 122 TFUE che abilitano il Consiglio, da un lato, ad adottare misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, segnatamente nel settore dell’energia (paragrafo 1), e, dall’altro, a concedere, a determinate condizioni, un’assistenza dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo (paragrafo 2). |
93 |
In secondo luogo, l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE stabilisce certo un divieto chiaro, preciso e incondizionato per il SEBC di fornire un’assistenza finanziaria diretta di qualunque tipo (scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia) agli organi statali o di acquistare direttamente, presso gli Stati membri, «titoli di debito», senza per questo escludere, in modo generale, la facoltà, per l’Eurosistema, di riacquistare dai creditori di tale Stato titoli precedentemente emessi da quest’ultimo e negoziati sul mercato secondario (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 132; del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 95, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punti 103 e 106). Lo stesso vale per quanto riguarda l’articolo 125, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale, in particolare, l’Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti da organi statali. |
94 |
Tuttavia, tenuto conto dell’obiettivo unicamente di interesse pubblico perseguito tanto dall’articolo 123, paragrafo 1, TFUE, quanto dall’articolo 125, paragrafo 1, TFUE, al pari dell’articolo 124 TFUE (v. punti 98 e 99 infra), tali norme non sono preordinate a conferire dei diritti ai singoli ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 90 supra. |
95 |
Infatti, il divieto previsto dall’articolo 123, paragrafo 1, TFUE trae origine dall’articolo 104 del Trattato CE (divenuto articolo 101 CE), che è stato inserito nel Trattato CE dal Trattato di Maastricht. Risulta dai lavori preparatori di quest’ultimo trattato che l’articolo 123 TFUE mira a incitare gli Stati membri a rispettare una sana politica di bilancio, evitando che un finanziamento monetario dei deficit pubblici o un accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari conduca ad un indebitamento eccessivo o a disavanzi eccessivi degli Stati membri (v. il progetto di trattato recante revisione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ai fini della realizzazione di un’Unione economica e monetaria, Bollettino delle Comunità europee, supplemento 2/91, pagg. 22 e 52). Date tali circostanze, come ricordato dal considerando 7 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo [123 TFUE] e all’articolo [125, paragrafo 1, TFUE] (GU 1993, L 332, pag. 1), gli acquisti effettuati sul mercato secondario non possono essere validamente utilizzati per aggirare l’obiettivo perseguito dall’articolo 123 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti da 99 a 101, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto 107). |
96 |
Ne consegue che l’obiettivo perseguito sia dall’articolo 123 TFUE che dall’articolo 125 TFUE si ricollega a quello contemplato dall’articolo 126 TFUE che obbliga gli Stati membri a evitare i disavanzi pubblici eccessivi. Tale obiettivo tende a proteggere non il singolo, bensì l’Unione come tale, ivi compresi i suoi Stati membri, di fronte a comportamenti contrari all’esigenza di rispettare una sana disciplina di bilancio che potrebbero generare un indebitamento eccessivo o dei deficit eccessivi di alcuni Stati membri e, pertanto, compromettere la stabilità economica e finanziaria dell’Unione nel suo insieme, nonché il funzionamento efficace della moneta unica (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:7, paragrafi da 217 a 219). Questa valutazione si applica mutatis mutandis al divieto enunciato dall’articolo 125 TFUE, il quale garantisce che gli Stati membri restino guidati dalla logica del mercato allorché contraggono debiti, laddove tale logica è destinata ad incitarli a mantenere una disciplina di bilancio il cui rispetto contribuisce, a livello dell’Unione, alla realizzazione di un obiettivo superiore, vale a dire il mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione monetaria (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punti 135 e 136). |
97 |
Pertanto, l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 125, paragrafo 1, TFUE costituiscono norme giuridiche adottate allo scopo esclusivo di servire l’interesse pubblico e, in particolare, l’interesse dell’Unione nel suo insieme, sicché soltanto l’Unione e i suoi Stati membri, quali rappresentanti dell’interesse dell’Unione, risultano protetti da tali norme. |
98 |
In terzo luogo, l’articolo 124 TFUE vieta qualsiasi misura, non basata su considerazioni di ordine prudenziale, che conceda in particolare agli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, al fine di incitare gli Stati membri a rispettare una sana politica di bilancio, evitando che un finanziamento monetario dei disavanzi pubblici o un accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari conduca a un indebitamento eccessivo o a disavanzi eccessivi degli Stati membri. In origine tale divieto era contenuto nell’articolo 104 A del Trattato CE (divenuto articolo 102 CE), il quale è stato inserito nel Trattato CE dal Trattato di Maastricht, e dunque fa parte, al pari degli articoli 123 e 125 TFUE (v. punto 95 supra), delle disposizioni del Trattato FUE relative alla politica economica che mirano a incitare gli Stati membri a rispettare una sana politica di bilancio evitando che un finanziamento monetario dei disavanzi pubblici o un accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari conduca a un indebitamento eccessivo o a disavanzi eccessivi degli Stati membri (v. sentenza del 1o ottobre 2015, Bara e a., C‑201/14, EU:C:2015:638, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE, C‑571/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:208, punto 54; v. anche, in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 136). |
99 |
Ne consegue che il divieto previsto all’articolo 124 TFUE non conferisce dei diritti ai singoli e alle imprese, ma mira a tutelare le istituzioni dell’Unione e degli Stati membri contro i rischi per il bilancio di un accesso privilegiato ad istituzioni finanziarie e, pertanto, contro comportamenti capaci di compromettere la stabilità economica e finanziaria dell’Unione nel suo insieme (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE, C‑571/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:208, punto 55, e sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti da 139 a 141). |
100 |
In quarto luogo, è giocoforza constatare che neppure l’articolo 127, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 282, paragrafo 2, TFUE, in virtù del quale l’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione è il mantenimento della stabilità dei prezzi (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 43), è destinato a conferire dei diritti ai singoli. |
101 |
A questo proposito, la Corte ha precisato che l’obiettivo della preservazione di un’adeguata trasmissione della politica monetaria era idoneo al tempo stesso a preservare l’unicità di tale politica e a contribuire all’obiettivo principale di quest’ultima che è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Infatti, l’idoneità del SEBC ad influire sull’evoluzione dei prezzi mediante le sue decisioni di politica monetaria dipende, in larga misura, dalla trasmissione degli impulsi che esso emette sul mercato monetario ai vari settori dell’economia. Di conseguenza, un funzionamento deteriorato del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può rendere inoperanti le decisioni del SEBC in una parte della zona euro e mettere così in discussione l’unicità della politica monetaria. Inoltre, poiché un funzionamento deteriorato del meccanismo di trasmissione altera l’efficacia delle misure adottate dal SEBC, la capacità di quest’ultimo di garantire la stabilità dei prezzi ne risulta necessariamente pregiudicata. Pertanto, le misure intese a preservare tale meccanismo di trasmissione possono essere ricondotte all’obiettivo principale definito all’articolo 127, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 49 e 50). |
102 |
Indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, i comportamenti contestati della BCE, ed in particolare la conclusione e l’attuazione dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2012 con l’obiettivo di evitare l’applicazione delle CAC ai titoli di debito greci detenuti dalle banche centrali dell’Eurosistema, si inserivano nell’ambito dell’esercizio delle competenze e dei compiti fondamentali che le erano assegnati ai fini della definizione e dell’attuazione della politica monetaria dell’Unione, a titolo degli articoli 127 e 282 TFUE e dell’articolo 18 dello Statuto del SEBC, e miravano a preservare il margine di manovra delle suddette banche centrali, e segnatamente la loro capacità di intervenire sui mercati di capitali e di rifinanziare gli istituti di credito, tra cui le banche greche, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo trattino, dello Statuto del SEBC, e dunque ad assicurare la continuità del buon funzionamento dell’Eurosistema nel suo insieme (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 93, 108 e 114, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 98; v. anche punti da 174 a 178 infra). |
103 |
Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità conferito alla BCE in materia di politica monetaria, il cui esercizio implica valutazioni complesse, segnatamente, di ordine economico e sociale nel contesto dell’Eurosistema, o persino dell’Unione nel suo insieme, l’eventuale constatazione di una violazione sufficientemente qualificata, da parte della BCE, degli articoli da 120 a 127 TFUE presupporrebbe dunque la dimostrazione di un travalicamento manifesto e grave dei limiti del suddetto potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 67 e 68; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 68 e 75, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punti 73 e 91). Orbene, alla luce di quanto si è esposto al punto 102 supra, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che, nel caso di specie, la BCE avrebbe travalicato in modo manifesto e grave i limiti del proprio ampio potere discrezionale e delle proprie competenze, a titolo, segnatamente, dell’articolo 127, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 282, paragrafo 2, TFUE, i quali impongono di procedere a scelte di ordine politico, economico e sociale, e persino ad un contemperamento dei diversi obiettivi ivi previsti, e di cui quello principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi. |
104 |
Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che le norme giuridiche invocate dai ricorrenti a sostegno della censura relativa al fatto che le istituzioni avrebbero agito ultra vires non conferiscono loro diritti specifici la cui violazione sia idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione oppure della BCE. |
105 |
Tale conclusione si impone, a più forte ragione, riguardo alla regola di competenza supplementare prevista dall’articolo 352, paragrafo 1, TFUE, una cui eventuale violazione non è suscettibile di essere fatta valere da un singolo a sostegno di una domanda di risarcimento danni. |
106 |
Pertanto, occorre respingere il presente motivo di ricorso nella sua interezza. |
Sul secondo motivo di ricorso per causa di illegittimità, relativo ad una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 123 TFUE
[omissis]
109 |
A parte il fatto che l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE non conferisce diritti ai singoli (v. punti da 93 a 97 supra), è sufficiente constatare che il presente motivo è intrinsecamente contraddittorio in quanto confligge con una giurisprudenza consolidata, la quale ha riconosciuto che, al contrario, una partecipazione incondizionata delle banche centrali dell’Eurosistema alla ristrutturazione del debito pubblico greco mediante il PSI e le CAC avrebbe potuto essere qualificata come intervento avente un effetto equivalente a quello dell’acquisto diretto di titoli di Stato da parte delle suddette banche centrali, il quale è vietato dall’articolo 123 TFUE (v., in tal senso, sentenza del7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 114; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 97 e 104, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punti 106 e 110). Orbene, come affermato dagli stessi ricorrenti, i comportamenti incriminati della BCE, e in particolare la conclusione dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2012, miravano appunto ad evitare che le banche centrali dell’Eurosistema partecipassero alla ristrutturazione del debito pubblico greco sacrificando una parte del valore dei titoli di debito greci detenuti nei loro rispettivi portafogli. |
110 |
A questo proposito, i ricorrenti fanno valere che la Corte accetta, a determinate condizioni, che la BCE, quando acquista titoli di Stato nell’ambito di un programma di riacquisto, come il programma relativo alle operazioni definitive monetarie (outright monetary transactions), si esponga inevitabilmente al rischio di subire delle perdite, segnatamente in caso di taglio del valore nominale deciso dagli altri creditori dello Stato membro interessato. La Corte qualifica tale rischio come inerente all’acquisizione di titoli siffatti sui mercati secondari e precisa che tale operazione è stata autorizzata dagli autori dei Trattati, senza essere subordinata alla concessione alla BCE dello status di creditore privilegiato (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 125 e 126). Tuttavia, l’accettazione di un rischio siffatto nell’ambito di uno specifico programma di riacquisto di titoli non implica che esista a contrario un obbligo assoluto per la BCE di accettare in tutti i casi un trattamento pari passu con gli altri creditori (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 102), e ciò ancor meno nel caso in cui un approccio siffatto rischi di creare un effetto equivalente a quello dell’acquisto diretto, da parte della BCE, di titoli di Stato presso uno Stato membro emittente, e in particolare qualora esso crei per tutti gli investitori la certezza del riacquisto futuro dei loro titoli di Stato sui mercati secondari da parte dell’Eurosistema (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 113). |
111 |
Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato. |
Sul terzo motivo di ricorso per causa di illegittimità, relativo ad una violazione sufficientemente qualificata del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta
[omissis]
115 |
Il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, il quale enuncia il diritto di ogni persona di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, integra una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, il cui rispetto è un presupposto della legittimità degli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 66, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 96 e la giurisprudenza ivi citata). |
116 |
Inoltre, in conformità dell’articolo 51 della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano, segnatamente, alle istituzioni dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, TUE – tra cui la BCE –, le quali sono tenute a rispettare i diritti e a osservare i principi da essa sanciti nonché a promuoverne l’applicazione (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti 95 e 98). |
117 |
Da ciò consegue che, in linea di principio, una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta ad opera di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, ivi compresa la BCE, può far sorgere la responsabilità extracontrattuale o dell’Unione o della BCE, ai sensi dell’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 97). |
118 |
Inoltre, il carattere fondamentale di tale norma giuridica che tutela i singoli e il corrispondente obbligo per la Commissione e la BCE di promuoverne il rispetto implica che tali singoli hanno diritto di attendersi che dette istituzioni denuncino la violazione di una norma siffatta nell’esercizio delle loro competenze ovvero si astengano dal contribuirvi (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti 57, 59 e da 66 a 75; del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 96, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 98). |
119 |
Tuttavia, il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è una prerogativa assoluta. Il suo esercizio può essere soggetto a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, alla luce della finalità perseguita, un intervento sproporzionato e intollerabile che pregiudichi la sostanza stessa del diritto così garantito (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti 69 e 70 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE, C‑571/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:208, punto 42, e sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 99). |
120 |
Infatti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione dell’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima deve essere prevista dalla legge e rispettare il loro contenuto essenziale, e, nel rispetto del principio di proporzionalità, eventuali limitazioni a tali diritti e a tali libertà possono essere apportate soltanto qualora siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata; del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 155 e la giurisprudenza ivi citata, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 100). |
121 |
Nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico che la legge n. 4050/2012, che aveva costituito l’oggetto, segnatamente, del parere della BCE del 17 febbraio 2012, ha permesso di ridurre il valore nominale dei titoli di debito detenuti dai ricorrenti e, pertanto, il loro diritto al rimborso del suddetto valore nel momento in cui tali titoli dovevano arrivare a scadenza (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 101). |
122 |
Infatti, i titoli di debito arrivati a scadenza devono, in linea di principio, essere rimborsati al loro valore nominale. Pertanto, i ricorrenti avevano, in linea di principio, alla scadenza dei loro titoli, un credito pecuniario nei confronti dello Stato greco per un ammontare equivalente al valore nominale dei titoli stessi. L’adozione della legge n. 4050/2012 ha modificato tali condizioni introducendo le CAC. Come si è esposto al punto 33 supra, queste ultime erano applicabili a taluni titoli di debito greci e prevedevano più precisamente la possibilità di modificare le condizioni ad essi applicabili tramite un accordo concluso tra, da un lato, lo Stato greco e, dall’altro, una maggioranza di detentori dei titoli di debito greci rappresentante almeno due terzi del valore nominale dei titoli in questione. In virtù delle pertinenti disposizioni della legge suddetta, una modifica intervenuta a seguito di un accordo siffatto diviene giuridicamente vincolante per tutti i detentori di titoli di debito greci, ivi compresi quelli che non hanno acconsentito alla modifica proposta (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 102). |
123 |
La legge n. 4050/2012 ha dunque permesso di costringere dei detentori di titoli di debito greci a partecipare alla riduzione del debito pubblico greco tramite un taglio del valore dei titoli suddetti, a partire dal momento in cui tale riduzione veniva approvata dal quorum dei detentori dei titoli. Tale legge ha così modificato i diritti dei detentori dei titoli di debito greci malgrado l’assenza di clausole di revisione contenute nelle condizioni che disciplinavano la loro emissione (sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 103). |
124 |
A seguito dell’adozione di tale legge, le autorità elleniche hanno pubblicato le caratteristiche di un PSI nella riduzione del debito pubblico greco e hanno invitato i detentori dei titoli di debito in questione a partecipare ad uno scambio di titoli. Poiché il quorum e la maggioranza richiesti per procedere allo scambio di titoli programmato sono stati raggiunti, tutti i detentori di titoli di debito greci, ivi compresi quelli che si opponevano a tale scambio, hanno visto i loro titoli scambiati in applicazione della legge n. 4050/2012 e, di conseguenza, hanno dovuto accettare una diminuzione del loro valore (sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 104). |
125 |
Ne consegue che le misure contestate avevano come conseguenza un’ingerenza nel diritto di proprietà dei ricorrenti, i quali si sono visti imporre, loro malgrado, una riduzione sostanziale del valore nominale dei titoli di debito greci di cui erano titolari (v., in tal senso, Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punti da 90 a 93). |
126 |
Un’ulteriore ingerenza nel diritto di proprietà dei ricorrenti, certo di minor portata, deriva dalla mancata partecipazione dell’Eurosistema e degli altri creditori istituzionali, come la BEI e l’Unione, alla ristrutturazione del debito pubblico greco. Come sostenuto dai ricorrenti, una partecipazione siffatta, che rappresenta un valore nominale complessivo di EUR 56674709177,59 (v. punto 10 supra), avrebbe necessariamente portato ad una riduzione meno cospicua del valore nominale di ciascuno dei titoli di debito greci in questione ai fini della riduzione del debito pubblico greco stabilita a 107 miliardi di euro. |
127 |
In secondo luogo, se certo l’adozione e l’attuazione della legge n. 4050/2012 hanno così determinato una lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti, è giocoforza constatare che la legge suddetta rispondeva ad obiettivi di interesse generale, tra i quali figurava quello di assicurare la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo insieme (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti 71 e 74). Allo stesso modo, la Corte EDU ha statuito, nella sua sentenza del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 103), che la Repubblica ellenica poteva legittimamente adottare delle misure al fine di raggiungere gli obiettivi di mantenimento della stabilità economica e la ristrutturazione del debito, nell’interesse generale della comunità. Infatti, in quel momento, in assenza di ristrutturazione del debito pubblico greco mediante le misure contestate, esisteva un rischio non trascurabile di un ulteriore deterioramento della situazione economica e della sostenibilità delle finanze pubbliche dello Stato greco, o addirittura di un’eventuale insolvenza di quest’ultimo, i cui titoli di debito potenzialmente non rimborsabili non avrebbero più potuto essere accettati dalla BCE e dalle banche centrali nazionali come garanzie nell’ambito delle operazioni di credito dell’Eurosistema, e vi era dunque un rischio non trascurabile di una compromissione della stabilità del sistema finanziario e del funzionamento dell’Eurosistema nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti 105 e 106). Pertanto, le misure contestate contribuivano a preservare sia le finanze pubbliche greche che la stabilità del sistema finanziario della zona euro, promuovendo così la solidità delle istituzioni finanziarie (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE, C‑571/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:208, punto 51, e sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 138). |
128 |
In terzo luogo, quanto alla questione di sapere se la riduzione del valore dei titoli di debito greci detenuti dai ricorrenti, nonché l’esclusione, in particolare, della partecipazione dell’Eurosistema alla ristrutturazione del debito pubblico greco, non costituissero, alla luce della finalità perseguita, interventi sproporzionati e intollerabili che avrebbero pregiudicato la sostanza stessa del diritto così garantito, occorre ricordare le considerazioni in appresso riportate, confermate dalla giurisprudenza. |
129 |
In primo luogo, qualsiasi creditore deve sopportare il rischio di insolvenza del suo debitore, anche quando questo sia lo Stato. L’acquisto, da parte di un investitore, di titoli di debito statali costituisce, per definizione, una transazione che comporta un certo rischio finanziario, in quanto sottoposta all’alea dell’evoluzione dei mercati dei capitali. Tale rischio è tanto più grande quando lo Stato emittente dei titoli di debito si trova a far fronte ad una situazione economica altamente instabile che determina la fluttuazione del valore dei suddetti titoli, o addirittura ad un rischio non trascurabile di default, anche solo selettivo, di pagamento. Di conseguenza, anche prima dell’inizio della crisi finanziaria nel 2009, allorché lo Stato greco emittente si trovava già dinanzi ad un indebitamento e ad un disavanzo importanti, i ricorrenti dovevano sapere che l’acquisto di titoli di debito greci comportava un rischio di perdita elevato (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 82 e 121; del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 97, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti 108 e 109). |
130 |
Nel caso di specie, tale valutazione è confermata alla luce delle date di emissione e di acquisto dei titoli di debito greci controversi, le quali, secondo quanto indicato dagli stessi ricorrenti, si collocavano, per la maggior parte dei titoli suddetti, tra il gennaio 2009 e il marzo 2010. Pertanto, tali acquisti sono perlopiù intervenuti o durante il periodo nel corso del quale la Repubblica ellenica si trovava già in una situazione di deficit estremo (Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 101) e che aveva preceduto l’avvio della crisi finanziaria di tale Stato nell’ottobre 2009, o durante un periodo nel corso del quale la situazione finanziaria di detto Stato era stata esposta a forti perturbazioni del mercato finanziario, accentuate da un ribasso importante del rating dei suoi titoli di debito (sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 97). È dunque giocoforza constatare che, almeno per quanto riguarda gli acquisti di titoli emessi a partire dal 2010, i ricorrenti hanno proceduto ad investimenti ad alto rischio, riguardo ai quali non si può escludere che fossero guidati da un intento speculativo e non di risparmio, nella speranza di ottenere un rendimento elevato. Per giunta, le divergenze di opinioni in seno agli Stati membri della zona euro e agli altri organi coinvolti, come la Commissione, il FMI e la BCE, a proposito di una ristrutturazione del debito pubblico greco, non avrebbero potuto essere trascurate da investitori privati come i ricorrenti. In simili circostanze eccezionali, un operatore economico prudente e avveduto non avrebbe potuto escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco al fine di evitare un default, almeno selettivo, della Repubblica ellenica (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 82 e 121; del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punti 97 e 115, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti da 109 a 111). |
131 |
In secondo luogo, è pacifico che, di fronte all’ampiezza della crisi finanziaria alla quale lo Stato greco era esposto dal 2010, un nuovo programma di assistenza finanziaria in suo favore – che era stato elaborato e doveva essere attuato ai livelli multilaterale e intergovernativo, con la partecipazione degli Stati membri della zona euro, assistiti, anzitutto, dal FESF e, poi, dal Meccanismo europeo di stabilità (in prosieguo: il «MES») istituito in virtù del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, concluso a Bruxelles il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012, nonché con la partecipazione del FMI – era divenuto indispensabile. Come rilevato dagli stessi ricorrenti, la ristrutturazione del debito pubblico greco perseguita attraverso le misure contestate, come pure l’esclusione della partecipazione dell’Eurosistema alla suddetta ristrutturazione, costituivano, in virtù degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi, condizioni preliminari all’attuazione di detta assistenza finanziaria (v., in tal senso, Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 116). In tal senso, risulta dalla dichiarazione dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012 che la ristrutturazione del debito pubblico greco in virtù della legge n. 4050/2012 era la condizione preliminare per la concessione di un’assistenza finanziaria supplementare da parte dei creditori statali e istituzionali. Orbene, alla luce delle circostanze esistenti in quel momento, un PSI esclusivamente volontario, non assistito da CAC, non avrebbe sicuramente garantito la partecipazione di una percentuale di detentori privati di titoli di debito greci sufficiente per raggiungere il tasso di riduzione del debito richiesto e infine ottenuto mediante la diminuzione del debito pubblico greco di un importo di circa 107 miliardi di euro (Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 104). Inoltre, tenuto conto del rischio morale (moral hazard) giustamente rilevato dalla Commissione, dalla BCE, dal Consiglio europeo e dal Consiglio, non era neppure garantito che un PSI senza CAC avrebbe determinato un tasso di partecipazione sufficientemente elevato per permettere la liberazione di prestiti da parte degli Stati membri della zona euro per un importo fino a 130 miliardi di euro fino al 2014 (v. la dichiarazione dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012). Infatti, il problema del rischio morale poteva creare un importante incentivo supplementare per qualsiasi investitore o detentore di titoli di debito greci desideroso di preservare il proprio patrimonio a rifiutare un’offerta di scambio volontario di titoli, o persino ad acquistarne altri nel caso di un ribasso del loro valore di scambio, nella speranza che altri creditori o la comunità in senso ampio si accollassero le conseguenze negative del suo investimento a rischio. Pertanto, l’assenza di CAC avrebbe non soltanto determinato l’applicazione di una percentuale di riduzione più elevata nei riguardi di titoli di debito greci detenuti da coloro che sarebbero stati pronti ad accettare un taglio del valore nominale, ma avrebbe altresì contribuito a dissuadere un gran numero di detentori di tali titoli dal partecipare al processo di riduzione del debito, o addirittura li avrebbe incitati a contrastare l’attuazione del suo obiettivo. Le misure contestate erano dunque indispensabili sia per garantire la riuscita dell’auspicata ristrutturazione del debito pubblico greco, sia per permettere la concessione di un’assistenza finanziaria supplementare destinata a prevenire, a breve termine, un default di pagamento dello Stato greco e ad aiutarlo, sul medio periodo, a mettere sotto controllo la propria crisi finanziaria e a ritrovare un equilibrio economico. Ne consegue che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che la legge n. 4050/2012 fosse manifestamente inappropriata o sproporzionata a questo scopo o che un PSI esclusivamente volontario, non assistito da CAC, oppure una percentuale inferiore di taglio del valore nominale avrebbero costituito misure altrettanto efficaci, ma meno vincolanti per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 112). |
132 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere respinto l’argomento dei ricorrenti secondo cui i detentori privati di titoli di debito greci avrebbero disposto soltanto di una quota trascurabile del debito pubblico greco di un valore di 2,262 miliardi di euro, ciò che avrebbe rappresentato soltanto l’1,09% circa dei 206 miliardi di euro costituenti l’oggetto dell’offerta di scambio di titoli, sicché la loro inclusione sarebbe stata manifestamente sproporzionata al fine di raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico perseguito. Ad ogni modo, anche supponendo che, a questo proposito, i ricorrenti partano da una nozione ristretta di «detentori privati» limitandola a persone fisiche o a risparmiatori, a differenza di detentori istituzionali o professionali o di persone giuridiche (v. il quinto motivo di illegittimità), è sufficiente constatare che tale distinzione è priva di rilevanza (v. punti da 156 a 166 infra). |
133 |
In terzo luogo, indubbiamente lo scambio obbligatorio di titoli di debito greci a seguito della legge n. 4050/2012 e dell’approvazione da parte di una maggioranza di detentori di tali titoli ha determinato una riduzione assai rilevante del valore nominale di questi ultimi. Infatti, i ricorrenti, che non hanno acconsentito alla modifica proposta delle condizioni disciplinanti i loro titoli di debito, si sono visti imporre le nuove condizioni contenute nella legge suddetta, e segnatamente una diminuzione del valore nominale di questi titoli. Orbene, il legislatore ellenico poteva legittimamente introdurre una percentuale di taglio del valore nominale applicabile orizzontalmente, sulla base del valore nominale dei titoli di debito greci idonei, dato che un altro calcolo in funzione del valore di scambio di ciascuno dei titoli a una certa data o delle loro rispettive scadenze sarebbe stato impraticabile. Infatti, il punto di riferimento per valutare il livello di perdite subite dai ricorrenti non può essere l’importo che questi ultimi speravano di percepire al momento della scadenza dei loro titoli di debito greci. Anche se il valore nominale di un titolo di debito rispecchia la misura del credito del suo detentore alla data di arrivo a scadenza, esso non rappresentava il vero valore di scambio dei titoli di debito greci alla data in cui lo Stato greco ha adottato la legge n. 4050/2012, ossia al 23 febbraio 2012, quando questo valore era già compromesso in virtù della diminuita solvibilità di tale Stato nel corso degli anni 2010 e 2011, che lasciava presagire che, alla data di arrivo a scadenza, lo Stato greco non sarebbe stato in grado di onorare i propri obblighi derivanti dalle clausole contrattuali incluse in questi titoli (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 113, e Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 112). |
134 |
In quarto luogo, i ricorrenti non possono sostenere che l’esclusione della partecipazione dell’Eurosistema alla ristrutturazione del debito pubblico greco fosse una restrizione non necessaria o manifestamente sproporzionata. Da un lato, come risulta, segnatamente, dalla dichiarazione dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012, i creditori statali e istituzionali dello Stato greco avevano subordinato l’assistenza finanziaria supplementare anche all’esclusione summenzionata. Dall’altro lato, sia la conclusione che l’attuazione dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2012, che erano destinate a permettere alle banche centrali dell’Eurosistema di sottrarsi al PSI e all’applicazione delle CAC, si inserivano nel quadro dell’esercizio delle competenze e dei compiti fondamentali dell’Eurosistema in quanto miravano a preservare il margine di manovra delle banche centrali e a garantire la continuità del buon funzionamento dell’Eurosistema. Quest’ultimo esigeva, in particolare, che le suddette banche centrali potessero continuare ad accettare i titoli di debito greci in quanto garanzie adeguate ai fini di operazioni di credito dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo trattino, dello Statuto del SEBC (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 93, 94 e 108; v. anche punto 102 supra), ciò che non sarebbe più stato possibile in caso di taglio del valore nominale e, pertanto, di default di pagamento parziale dello Stato greco. Oltre a ciò, come si è esposto al punto 109 supra, una partecipazione incondizionata delle banche centrali dell’Eurosistema alla ristrutturazione del debito pubblico greco avrebbe potuto essere qualificata come intervento avente un effetto equivalente a quello dell’acquisto diretto, da parte delle suddette banche centrali, di titoli statali, vietato dall’articolo 123 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 114, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 98; v. anche, in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 97 e 104, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punti 106 e 110). |
135 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere, da un lato, che i titoli di debito greci detenuti dai creditori privati costituissero una quota trascurabile del debito pubblico greco, e, dall’altro lato, che, nell’ipotesi di una partecipazione dell’Eurosistema alla ristrutturazione del debito pubblico greco, il taglio di valore operato sarebbe stato nettamente inferiore e l’Eurosistema avrebbe disposto di mezzi meno vincolanti per prevenire gli effetti negativi di un trattamento pari passu. |
136 |
Infatti, tenuto conto della natura del titolo di proprietà in questione, dell’ampiezza, nonché della gravità e della virulenza della crisi del debito pubblico greco, dell’avallo dato dallo Stato greco e dalla maggioranza dei detentori di titoli debito greci per uno scambio con decurtazione del valore di tali titoli, e dell’importanza delle perdite subite, né la riduzione del valore dei titoli di debito greci controversi in virtù delle misure contestate, né l’esclusione della partecipazione dell’Eurosistema alla ristrutturazione del debito pubblico greco costituivano, in rapporto alla finalità perseguita, un intervento sproporzionato e intollerabile recante pregiudizio alla sostanza stessa del diritto di proprietà dei ricorrenti garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Infine, mancando una violazione di tale disposizione, non si può censurare né la Commissione né la BCE per non averla denunciata, segnatamente, nel parere della BCE del 17 febbraio 2012 (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti da 114 a 116). |
137 |
Di conseguenza, il terzo motivo di illegittimità deve essere respinto perché infondato. |
Sul quarto motivo di ricorso per causa di illegittimità, relativo ad una violazione sufficientemente qualificata dei diritti dei ricorrenti derivanti dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE
[omissis]
142 |
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. Costituiscono restrizioni di tal genere, segnatamente, le misure imposte da uno Stato membro che siano idonee a dissuadere, a limitare o a impedire agli investitori di altri Stati membri di investire nello Stato membro in questione o, all’inverso, che siano idonee a dissuadere, a limitare o a impedire agli investitori di tale Stato membro di investire in altri Stati membri (v. sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 119 e la giurisprudenza ivi citata). |
143 |
La libera circolazione dei capitali sancita dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE costituisce una delle libertà fondamentali dell’Unione, al cui rispetto sono tenuti tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione, e dunque anche la BCE (v. sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 120 e la giurisprudenza ivi citata). |
144 |
È giocoforza constatare che, indipendentemente dalla questione se l’attuazione della legge n. 4050/2012 potesse determinare una restrizione dei movimenti dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, una simile restrizione, se fosse stata dimostrata, sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, la libera circolazione dei capitali può essere limitata da una normativa nazionale, a condizione che quest’ultima sia giustificata, sulla base di considerazioni obiettive indipendenti dall’origine dei capitali in questione, in virtù di motivi imperativi di interesse generale e che rispetti il principio di proporzionalità, il che esige che essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimamente perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v. sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punti 121 e 122 e la giurisprudenza ivi citata). |
145 |
Nel caso di specie, le misure contestate e l’esclusione della partecipazione dell’Eurosistema alla ristrutturazione del debito pubblico greco soddisfano le condizioni sopra indicate. Come si è esposto al punto 131 supra, le circostanze all’origine della legge n. 4050/2012 erano realmente eccezionali, dal momento che, in caso di mancata ristrutturazione, un default di pagamento a breve termine, quanto meno selettivo, dello Stato greco era una prospettiva credibile. Inoltre, come si è esposto ai punti 102 e 134 supra, le misure contestate e l’esclusione suddetta miravano a garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo insieme, la quale costituisce un motivo imperativo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 123). |
146 |
Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato che le misure contestate e che l’esclusione di cui sopra fossero sproporzionate. Tali misure hanno permesso di ripristinare la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo insieme e non è dimostrato che esse andassero oltre quanto era necessario per ripristinare questa stabilità. In particolare, la partecipazione dei creditori privati allo scambio di titoli di debito greci su una base esclusivamente volontaria, come auspicato dai ricorrenti, non avrebbe permesso di assicurare il successo di questo scambio di titoli, bensì avrebbe, al contrario, creato un incentivo controproducente a non partecipare a tale scambio. Infatti, in tale ipotesi, non sarebbe stato garantito che un numero sufficiente dei suddetti creditori avrebbe accettato uno scambio volontario siffatto, tenuto conto del rischio morale che esso implicava (v. punto 131 supra). Orbene, il successo dello scambio di titoli condizionava la ristrutturazione del debito pubblico greco, la quale, a sua volta, era necessaria per stabilizzare il sistema bancario della zona euro (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, punto 124). |
147 |
Pertanto, i ricorrenti lamentano a torto una violazione, da parte delle istituzioni dell’Unione o da parte della BCE, della libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. |
148 |
Pertanto, il quarto motivo di illegittimità deve essere respinto perché infondato. |
Sul quinto motivo di ricorso per causa di illegittimità, relativo ad una violazione sufficientemente qualificata del diritto alla parità di trattamento previsto dall’articolo 20 della Carta
[omissis]
Giudizio del Tribunale
– Riepilogo di giurisprudenza
154 |
Il principio di parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera identica, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato. Inoltre, la violazione del principio di parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano paragonabili alla luce dell’insieme degli elementi che le caratterizzano (v. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punti 191 e 192 e la giurisprudenza ivi citata). |
155 |
È sulla scorta di tali principi giurisprudenziali che occorre esaminare la prima e la seconda parte del presente motivo di ricorso. |
– Sulla prima parte del motivo, relativa ad un trattamento identico malgrado la non comparabilità degli investitori privati con gli investitori istituzionali o professionali
156 |
Per quanto riguarda la prima parte del motivo, è erronea l’affermazione dei ricorrenti secondo cui gli investitori privati, e in particolare i risparmiatori, che avevano investito in titoli di debito greci non si trovavano, ai fini del PSI, in una situazione paragonabile a quella degli investitori o dei detentori istituzionali o professionali, ma che non rientrano, secondo i termini usati dai ricorrenti, nella categoria dei creditori pubblici. |
157 |
In primo luogo, i ricorrenti non contestano che, al pari di alcuni investitori istituzionali o professionali, persone fisiche o giuridiche dotate di una rilevante capacità finanziaria, come, nel caso di specie, la società QJ che deteneva titoli di debito greci per un valore nominale complessivo di EUR 22650000, possono acquistare quantità significative di titoli di debito statali (v., in tal senso, Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punti 137 e 138). Ciò dimostra di per sé che la capacità finanziaria o il volume di titoli acquistati non sono, in tutti i casi, criteri di differenziazione pertinenti al fine di distinguere gli investitori privati dagli investitori istituzionali o professionali. Lo stesso vale per il criterio dell’esperienza e delle conoscenze in materia finanziaria che possono variare in ciascuno dei due gruppi di investitori considerati dai ricorrenti, potendo tali gruppi ricorrere tutti alla consulenza di esperti in materia. Inoltre, non è dimostrata l’affermazione secondo cui le decisioni di investimento della maggioranza degli investitori privati in titoli di debito statali sono, a differenza di quelle degli investitori istituzionali o professionali, guidate principalmente dalla volontà di investire nel risparmio, posto che, al pari dei ricorrenti, un gran numero di soggetti privati è stato indotto, in occasione della crisi finanziaria greca, a investire somme notevoli in titoli di debito greci nonostante il rischio elevato che era associato a questo investimento (v., segnatamente, i fatti all’origine delle sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, e del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, quest’ultima confermata dall’ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE, C‑571/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:208). |
158 |
In secondo luogo, come si è già esposto al punto 130 supra, tale valutazione è confermata, nel caso di specie, alla luce delle date di emissione e di acquisto della maggior parte dei titoli di debito greci controversi, le quali, secondo quanto dichiarato dagli stessi ricorrenti, si situavano tra il gennaio 2009 e il marzo 2010, vale a dire nel corso di periodi durante i quali lo Stato greco si trovava già in una situazione di deficit estremo o era esposto a forti perturbazioni del mercato finanziario, con l’aggravio di un declassamento importante del rating dei suoi titoli di debito. È dunque giocoforza constatare che, almeno per quanto riguarda gli acquisti di titoli emessi a partire dal 2010, i ricorrenti hanno effettuato investimenti ad alto rischio, relativamente ai quali non si può escludere che essi fossero guidati da un intento speculativo anziché di risparmio, nella speranza di ottenere un rendimento elevato. Orbene, in questa misura, le decisioni di investimento dei ricorrenti nei titoli di debito greci erano paragonabili a quelle di altri investitori istituzionali o professionali che perseguivano i medesimi obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punti 97 e 115). |
159 |
In terzo luogo, la motivazione principale summenzionata sottesa alle decisioni di investimento in questione era un criterio di differenziazione o di raffronto tanto pertinente quanto sufficiente ai fini dell’applicazione del principio di parità di trattamento nei confronti dei creditori privati assoggettati al PSI, ivi compresi i ricorrenti, e più precisamente ai fini del raffronto delle rispettive situazioni dei suddetti investitori, oltre al fatto che essi detenevano tutti titoli di debito greci. Per contro, questo non vale per eventuali motivazioni accessorie o supplementari rispetto alla suddetta motivazione principale, che erano del pari idonee a influire sulla decisione dei suddetti investitori di acquistare titoli di debito greci. Infatti, sia in teoria che in pratica, non è possibile né distinguere chiaramente gli investitori che hanno agito a titolo puramente privato, quali risparmiatori, da quelli che hanno agito nel quadro di un’attività istituzionale o professionale, o persino a titolo speculativo, né differenziare sufficientemente tra persone fisiche o giuridiche suscettibili di appartenere ad uno di questi due gruppi di investimento. Una distinzione siffatta non soltanto sarebbe artificiosa, ma imporrebbe anche di verificare, in modo dettagliato, le vere motivazioni, necessariamente soggettive, che hanno guidato le decisioni di investimento in questione, il che rischierebbe di rendere assai aleatoria l’inclusione di un investitore nell’una o nell’altra categoria (v., in tal senso, Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 137). |
160 |
Infatti, sarebbe stato molto difficile e dispendioso in termini di tempo operare, ai fini del PSI, una chiara distinzione tra gli investitori privati, che potevano essere persone fisiche o giuridiche, da un lato, e gli investitori istituzionali o professionali, dall’altro, o addirittura identificare i soli «risparmiatori» nell’ambito della prima categoria di investitori. Inoltre, al fine di determinare la ripartizione precisa del debito pubblico greco tra questi investitori, sarebbe stato necessario vietare o «congelare» gli scambi di titoli a partire da un dato momento prima dell’adozione della legge n. 4050/2012 per gettare le basi di un’esenzione non discriminatoria dal PSI per taluni investitori rispondenti a determinati criteri oggettivi, ma difficili da accertare. Tuttavia, il semplice annuncio di un’iniziativa siffatta prima di questa data avrebbe potuto dar luogo ad un trasferimento massiccio di titoli verso le categorie di detentori di titoli esentati, il che avrebbe messo in pericolo il successo stesso della prevista operazione di ristrutturazione del debito pubblico greco in virtù del PSI (v., in tal senso, Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punti 137 e 138). |
161 |
Tale valutazione non è contraddetta dalla nota informativa del GLK del 24 febbraio 2012, che aveva identificato dei titoli di debito greci acquistati da persone fisiche sui mercati primario e secondario dei titoli per un valore complessivo rispettivamente di 1,3 miliardi e di 962 milioni di euro, senza per questo chiarire i criteri giuridici e fattuali pertinenti all’origine di tali constatazioni. Essa non viene rimessa in discussione neppure dall’argomento vago e ambiguo dei ricorrenti, probabilmente ricavato da una constatazione della Corte EDU, destinata a riassumere gli argomenti dei ricorrenti in quest’altra causa (Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 76), secondo la quale le persone fisiche avrebbero detenuto soltanto l’1,09% del debito pubblico greco. |
162 |
In quarto luogo, anche a supporre che, per l’importanza della loro posizione di creditori e per la loro capacità finanziaria più significativa, alcuni investitori istituzionali o professionali, che sono di norma delle persone giuridiche, siano generalmente più adatti degli investitori privati o dei risparmiatori a negoziare con lo Stato che emette titoli di debito e a influire sulle sue decisioni in materia di gestione del suo debito pubblico, è impossibile stabilire una linea di demarcazione chiara e praticabile tra tali investitori istituzionali o professionali, da un lato, e quelli dotati di una dimensione e di una capacità economica nettamente inferiori o le persone fisiche esercenti un’attività imprenditoriale o professionale, dall’altro. Inoltre, senza pregiudizio della loro qualità di persona giuridica o fisica, non è dimostrato che i «piccoli» investitori privati o risparmiatori non avessero possibilità di organizzarsi ed influire sul processo decisionale che ha portato all’adozione della legge n. 4050/2012 o, quantomeno, sull’esito della procedura di offerta di scambio di titoli tentando di raggiungere una minoranza di blocco per impedire l’attivazione delle CAC, ad esempio facendo appello ad associazioni di tutela dei consumatori, di piccoli investitori o di risparmiatori. |
163 |
Pertanto, gli elementi di differenziazione addotti dai ricorrenti al fine di dimostrare che gli investitori privati e gli investitori istituzionali e professionali non si trovavano, in quanto detentori di titoli di debito greci, in situazioni paragonabili, non sono né dimostrati né pertinenti in rapporto all’obiettivo delle misure contestate, ossia quello di assicurare la ristrutturazione del debito pubblico greco al fine di renderlo sostenibile. In tale contesto, l’eventuale motivazione di risparmio o un’altra motivazione economica secondaria che abbia indotto un creditore privato assoggettato al PSI ad investire in titoli di debito greci non costituisce un elemento di differenziazione pertinente in riferimento all’obiettivo di cui sopra (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 200, e Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punti 134 e 137). Al contrario, alla luce dell’obiettivo suddetto, tali persone si trovavano di massima in situazioni identiche o paragonabili, dato che esse avevano acquistato dei titoli di debito greci perseguendo unicamente il loro interesse patrimoniale privato, o addirittura con un intento lucrativo o speculativo, e che esse avevano accettato il rischio di perdita a ciò collegato, pur essendo consapevoli della situazione di crisi finanziaria nella quale la Repubblica ellenica versava a quell’epoca. |
164 |
Inoltre, anche volendo ritenere che la differenziazione addotta dai ricorrenti sia pertinente in riferimento al principio della parità di trattamento, non sarebbe stato possibile operare una distinzione tra i presunti «piccoli risparmiatori» e i «grandi investitori», fissando segnatamente una soglia di investimento di EUR 100000, al di sotto della quale i titoli di debito avrebbero potuto essere esentati dal PSI. Infatti, così come si è esposto al punto 160 supra e come statuito dalla Corte EDU (Corte EDU, 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punti 137 e 138), il semplice annuncio dell’introduzione di un’esenzione siffatta avrebbe avuto come effetto un trasferimento massiccio di tali titoli verso categorie di detentori di titoli esentati, il che avrebbe potuto mettere in pericolo il successo del PSI nel suo insieme. Inoltre, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che, a seguito dell’adozione della legge n. 4050/2012, sarebbe stato possibile introdurre una differenziazione siffatta legalmente, avendo tale legge già chiaramente stabilito i criteri che disciplinavano il PSI e l’attivazione delle CAC per l’insieme dei titoli di debito greci idonei, senza per questo prevedere possibili esenzioni. |
165 |
La distinzione operata dai ricorrenti tra gli investitori privati e gli investitori istituzionali o professionali non trova supporto neppure nelle disposizioni della direttiva 2004/39. Anche se tale direttiva mirava a tutelare i «clienti al dettaglio» in quanto investitori in «valori mobiliari», come le obbligazioni o i titoli di credito negoziabili, tale tutela era soltanto preventiva e riguardava soltanto il modo in cui le «imprese di investimento», ivi comprese le banche commerciali, offrivano, vendevano e gestivano tali valori (v. segnatamente il considerando 44 e l’articolo 19 concernenti i requisiti di trasparenza delle transazioni e le norme di condotta per la fornitura di servizi di investimento ai clienti). Allo stesso modo, nella misura in cui tale direttiva prevedeva degli obblighi di informazione specifici delle imprese di investimento nei confronti dei loro clienti riguardo, segnatamente, alla qualità dei servizi forniti e degli strumenti finanziari proposti, comprese informazioni adeguate «sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento» (articolo 19, paragrafo 3, secondo trattino), tali obblighi non riguardavano né le conseguenze dell’avveramento di rischi siffatti, né, a maggior ragione, la questione se i «clienti al dettaglio» dovessero o no essere trattati su un piede di parità rispetto ai «clienti professionali», tra cui gli istituti di credito, nel quadro della ristrutturazione di un debito sovrano. |
166 |
Pertanto, poiché i ricorrenti hanno omesso di dimostrare in termini giuridicamente sufficienti che essi si trovavano in una situazione differente da quella di altri detentori privati di titoli di debito greci, tra cui gli investitori istituzionali o professionali, occorre rigettare la prima parte del motivo di ricorso relativa ad una violazione sufficientemente qualificata del principio di parità di trattamento, senza che sia necessario pronunciarsi sull’esistenza di un’eventuale giustificazione oggettiva dell’identico trattamento praticato di cui si discute. |
– Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una disparità di trattamento a causa dell’esclusione della partecipazione dei creditori pubblici, e in particolare dell’Eurosistema, alla ristrutturazione del debito pubblico greco
167 |
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, relativa, in particolare, ad un presunto trattamento ineguale riservato, da un lato, alla situazione degli investitori privati, tra cui i ricorrenti, e, dall’altro, a quella dei creditori pubblici, e segnatamente delle banche centrali dell’Eurosistema, occorre ricordare la giurisprudenza consolidata del Tribunale che ha respinto analoghe censure (sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti da 88 a 92, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punti da 108 a 117), che i ricorrenti tentano invano di rimettere in discussione. |
168 |
In primo luogo, i ricorrenti partono da una premessa errata sostenendo che tutti i soggetti privati che hanno acquistato titoli di debito greci, in quanto risparmiatori o creditori «privati» della Repubblica ellenica, da un lato, e la BCE e le banche centrali nazionali dell’Eurosistema, dall’altro, si trovavano, con riguardo ai principi e agli obiettivi delle norme pertinenti sulle quali i comportamenti contestati si fondavano, in una situazione paragonabile, o addirittura identica, ai fini dell’applicazione del principio generale di parità di trattamento. Questa argomentazione trascura in particolare il fatto che, procedendo all’acquisto di titoli di debito greci, segnatamente sulla base della decisione 2010/281, la BCE e le suddette banche centrali nazionali hanno agito nell’esercizio dei loro compiti fondamentali, in virtù dell’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE e, segnatamente, dell’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, dello Statuto del SEBC, con l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi e della buona gestione della politica monetaria, nonché entro i limiti fissati dalle disposizioni della decisione sopra menzionata (v. considerando 5 di quest’ultima) (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 88, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 111). |
169 |
Più in particolare, il programma di acquisto di titoli di debito statali, compresi quelli greci, istituito dalla decisione 2010/281, era espressamente fondato sull’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, TFUE, e segnatamente sull’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto del SEBC e si iscriveva, dinanzi alla crisi finanziaria che lo Stato greco si trovava a dover fronteggiare, nel contesto delle «circostanze eccezionali prevalenti sui mercati finanziari, caratterizzate da gravi tensioni in taluni segmenti del mercato, che pregiudica[va]no il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, e così l’efficace conduzione di una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi nel medio periodo». Secondo detta decisione, il programma in questione era dunque destinato a far «parte della politica monetaria unica dell’Eurosistema» per «far fronte al malfunzionamento del mercato dei titoli e ripristinare un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato» (considerando da 2 a 4 della decisione sopra menzionata). Tali motivazioni non sono contestate in quanto tali dai ricorrenti, i quali si limitano a fondare la comparabilità delle situazioni in questione sul semplice fatto che tanto gli investitori privati quanto le banche centrali dell’Eurosistema che avevano acquistato dei titoli di debito greci sarebbero stati creditori dello Stato greco aventi uguali diritti (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 89, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 112). |
170 |
Infatti, il programma di acquisto di titoli e, dunque, l’acquisto da parte delle banche centrali dell’Eurosistema di titoli di debito statali, compresi quelli greci, rientravano nei compiti fondamentali del SEBC ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 282, paragrafo 1, TFUE. Più in concreto, dette misure si fondavano sul potere attribuito dall’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, dello Statuto del SEBC, in virtù del quale, «[a]l fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà», in particolare, di «operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) (…) crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute». Inoltre, risulta da quest’ultima disposizione che l’acquisto, da parte delle suddette banche centrali, di titoli di debito statali sul mercato secondario ha come unico scopo di raggiungere gli obiettivi del SEBC e di realizzare i compiti di quest’ultimo, il che esclude qualsiasi motivazione esterna a tale finalità, e in particolare l’intenzione di ottenere rendimenti elevati da investimenti effettuati, o addirittura da operazioni a carattere speculativo (sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 113; v. anche, in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 90). |
171 |
Di conseguenza, è giocoforza constatare che i ricorrenti, in quanto investitori privati o risparmiatori che hanno agito per proprio conto e nel loro interesse esclusivamente privato volto ad ottenere il massimo rendimento dai loro investimenti, si trovavano in una situazione distinta da quella delle banche centrali dell’Eurosistema. Anche se, in virtù del diritto privato applicabile, tali banche centrali hanno acquisito, in occasione dell’acquisto di titoli di debito statali, al pari degli investitori privati, lo status di creditori dello Stato emittente e debitore, questo solo aspetto comune non può giustificare il fatto di considerare le banche centrali suddette come poste in una situazione simile, o addirittura identica, a quella degli investitori di cui sopra. Infatti, un simile approccio adottato dal punto di vista del solo diritto privato non terrebbe conto né dell’inquadramento giuridico dell’operazione di acquisto dei titoli suddetti da parte delle banche centrali, né degli obiettivi di interesse pubblico che queste ultime erano chiamate a perseguire in tale contesto in virtù delle norme di diritto primario applicabili, i cui principi ed i cui obiettivi devono essere presi in considerazione per valutare la comparabilità delle situazioni in questione con riguardo al principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 91, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 114). |
172 |
Occorre dunque concludere che i ricorrenti, in quanto investitori privati che hanno acquistato titoli di debito greci soltanto nel loro interesse patrimoniale privato, quale che sia la motivazione precisa delle loro decisioni di investimento, si trovavano in una situazione differente da quella delle banche centrali dell’Eurosistema la cui decisione di investimento era guidata esclusivamente da obiettivi di interesse pubblico, quali contemplati all’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 282, paragrafo 1, TFUE, nonché all’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, dello Statuto del SEBC. Pertanto, mancando la comparabilità delle situazioni in questione, la conclusione e l’attuazione dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2012 non possono costituire una violazione del principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 92). |
173 |
In secondo luogo, nel caso di specie, i ricorrenti non adducono alcun argomento supplementare o nuovo che possa indurre il Tribunale a modificare tale giurisprudenza. In particolare, contrariamente a quanto da essi sostenuto, risulta chiaramente dalle considerazioni che precedono che sia l’attuazione del programma di acquisto di titoli che l’attuazione dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2012 costituivano misure di politica monetaria ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, dell’articolo 282, paragrafo 1, TFUE, nonché dell’articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo trattino, dello Statuto del SEBC. |
174 |
Tale valutazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte secondo cui, al fine di stabilire se una misura rientri nell’ambito della politica monetaria, occorre fare riferimento principalmente agli obiettivi della misura stessa, ma anche ai mezzi che questa mette in campo al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti. Pertanto, qualora uno specifico programma di acquisto di titoli sia destinato, da un lato, a raggiungere l’obiettivo di preservazione dell’unicità della politica monetaria, esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di tale politica, nella misura in cui quest’ultima deve, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, TFUE, essere «unica». Inoltre, nei limiti in cui un programma siffatto mira, dall’altro lato, a preservare una trasmissione appropriata della politica monetaria, tale obiettivo è, al tempo stesso, idoneo a preservare l’unicità di tale politica e a contribuire all’obiettivo principale di quest’ultima che è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Infatti, la capacità dell’Eurosistema di influire sull’evoluzione dei prezzi mediante le proprie decisioni di politica monetaria dipende, in larga misura, dalla trasmissione degli impulsi che esso invia sul mercato monetario ai diversi settori dell’economia, sicché un funzionamento degradato del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può rendere inoperanti le decisioni dell’Eurosistema in una parte della zona euro e, pertanto, mettere in discussione l’unicità della politica monetaria. Inoltre, poiché un funzionamento degradato del meccanismo di trasmissione altera l’efficacia delle misure adottate dall’Eurosistema, la capacità di quest’ultimo di garantire la stabilità dei prezzi risulta da ciò necessariamente compromessa. Ne consegue che misure intese a preservare tale meccanismo di trasmissione possono essere ricondotte all’obiettivo principale definito all’articolo 127, paragrafo 1, TFUE. Il fatto che un simile programma di acquisto di titoli sia eventualmente suscettibile di contribuire anche alla stabilità della zona euro, la quale rientra nell’ambito della politica economica, non è idoneo a rimettere in discussione l’analisi di cui sopra, dato che una misura di politica monetaria non può essere assimilata ad una misura di politica economica per il solo fatto che essa sia suscettibile di avere effetti indiretti sulla stabilità della zona euro (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti da 46 a 52 e la giurisprudenza ivi citata, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punti 61 e 63). |
175 |
Per quanto riguarda gli strumenti previsti al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Eurosistema e di realizzare i compiti di quest’ultimo, nonché gli obiettivi previsti da un siffatto programma di acquisto, la Corte ha precisato, in sostanza, che l’attuazione di tale programma implicava operazioni monetarie su titoli sui mercati secondari del debito sovrano, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto del SEBC (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 53 e 54, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto 69). Essa ha concluso, in particolare, che, alla luce degli obiettivi di un siffatto programma di acquisto di titoli e dei mezzi previsti per raggiungere gli stessi, detto programma rientrava nel settore della politica monetaria, ed ha respinto l’argomento relativo al fatto che l’attuazione di un siffatto programma di acquisto di titoli sia subordinata al rispetto integrale dei programmi di aggiustamento macroeconomico del FESF o del MES e che esso possa, se del caso, rafforzare, incidentalmente, l’incentivo a rispettare tali programmi la cui realizzazione persegue obiettivi di politica economica. Secondo la Corte, simili incidenze indirette non possono implicare che un programma siffatto debba essere assimilato ad una misura di politica economica, dato che risulta dall’articolo 119, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 127, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 282, paragrafo 2, TFUE che, fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, l’Eurosistema apporta il proprio sostegno alle politiche economiche generali nell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti da 55 a 59). |
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Su tale base la Corte ha concluso che il fatto che l’acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari subordinatamente al rispetto di un programma di aggiustamento macroeconomico possa essere stato considerato rientrante nella politica economica allorché veniva effettuato dal MES, non implicava che uguale conclusione dovesse trarsi nel caso in cui tale strumento fosse utilizzato dall’Eurosistema nell’ambito di un programma di acquisto di titoli. Infatti, la differenza tra gli obiettivi perseguiti dal MES e quelli perseguiti dall’Eurosistema è, sotto questo profilo, decisiva. Mentre un siffatto programma di acquisto può essere attuato soltanto nella misura necessaria per il mantenimento della stabilità dei prezzi, l’intervento del MES mira invece a preservare la stabilità della zona euro, obiettivo quest’ultimo che non rientra nell’ambito della politica monetaria (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 63 e 64 e la giurisprudenza ivi citata). |
177 |
Risulta dalle considerazioni che precedono che, quand’anche la ristrutturazione del debito pubblico greco rientrasse, in via principale, nell’ambito della politica economica e, dunque, nella competenza degli Stati membri – ciò a cui risponde, nel caso di specie, l’adozione, da parte del legislatore ellenico, della legge n. 4050/2012 –, resta il fatto che l’insieme delle misure di accompagnamento adottate dall’Eurosistema, a titolo dell’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, dell’articolo 282, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo trattino, dello Statuto del SEBC, fa parte della politica monetaria. Ciò è tanto più vero per il fatto che una ristrutturazione siffatta è suscettibile di avere delle ripercussioni importanti sul perseguimento dell’obiettivo principale della politica monetaria, ossia il mantenimento della stabilità dei prezzi, nonché sul buon funzionamento dei sistemi di pagamento. Per contro, il semplice fatto che tali misure di accompagnamento fossero destinate a sostenere delle misure di politica economica in senso stretto, ossia il risanamento della situazione finanziaria della Repubblica ellenica, non implica che esse possano essere assimilate a tali misure di politica economica. Ciò riguarda non soltanto l’acquisto, da parte delle banche centrali dell’Eurosistema, sul mercato obbligazionario secondario, di titoli di debito greci in virtù di un programma di acquisto di titoli ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, dello Statuto del SEBC (v. la decisione 2010/281 menzionata al punto 7 supra), ma anche qualsiasi altra misura connessa alla gestione di tali titoli, ivi compresa la vendita o la permuta in quanto actus contrarius, segnatamente nell’ambito dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2012. |
178 |
Infatti, la conclusione e l’attuazione di tale accordo di scambio, che erano destinate a permettere alle banche centrali dell’Eurosistema di sfuggire al PSI e all’applicazione delle CAC, si inserivano nell’ambito dell’esercizio delle competenze e dei compiti fondamentali dell’Eurosistema in quanto miravano a preservare il margine di manovra delle suddette banche centrali e a garantire la continuità del buon funzionamento dell’Eurosistema. Quest’ultimo obiettivo presupponeva, in particolare, che tali banche centrali potessero continuare ad accettare i titoli di debito greci in quanto garanzie adeguate ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo trattino, dello Statuto del SEBC (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 108), il che non sarebbe stato possibile in caso di rating basso dei titoli suddetti, e ancor meno in caso di taglio del valore nominale, cioè in caso di default di pagamento parziale [v. indirizzo 2011/817/UE della BCE, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2011/14) (GU 2011, L 331, pag. 1), e il suo allegato I, intitolato «Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema», punti 6.3.1 e 6.3.2 che fissano i criteri disciplinanti sia il requisito minimo in materia di qualità creditizia o della soglia di qualità creditizia, sia la qualità creditizia elevata per gli attivi negoziabili]. A questo proposito, occorre ricordare che, mediante la sua decisione 2010/268/UE, del 6 maggio 2010, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (BCE/2010/3) (GU 2010, L 117, pag. 102), di fronte alla crisi finanziaria della Repubblica ellenica, la BCE era stata persino indotta a sospendere, in via eccezionale, temporaneamente «[i] requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al [punto] 6.3.2 delle caratteristiche generali» (articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione), al fine di permettere all’Eurosistema di continuare ad accettare i titoli di debito greci come «garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla rispettiva valutazione esterna della qualità creditizia» (articolo 2 della medesima decisione) (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 6 e 7). |
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Di conseguenza, occorre respingere perché infondati gli argomenti dei ricorrenti riguardo alla qualificazione dell’esclusione dell’Eurosistema dalla ristrutturazione del debito pubblico greco come misura di politica economica. Lo stesso vale per quanto riguarda gli argomenti relativi alle osservazioni formulate dalla BCE dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) nonché ad una violazione dell’articolo 123, paragrafo 1, TFUE, già respinti nell’ambito dell’esame del secondo motivo di illegittimità (v. punti 109 e 110 supra). |
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In terzo luogo, nella misura in cui i ricorrenti fanno valere una disparità di trattamento rispetto alla BEI e alla Commissione, o persino rispetto all’Unione, occorre rilevare che, indubbiamente, i titoli di debito greci detenuti da tali creditori istituzionali sono stati anch’essi esclusi dal PSI e dall’applicazione delle CAC (v. punto 29 supra), senza per questo aver costituito l’oggetto dell’accordo di scambio del 15 febbraio 2015. |
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Tuttavia, per quanto riguarda la qualità della BEI di detentrice di titoli di debito statali, risulta dal compito di interesse pubblico di cui tale organismo è investito, in virtù dell’articolo 309 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 21, paragrafi da 1 a 3, e l’articolo 26, paragrafo 2, del Protocollo n. 5 sullo Statuto della BEI, che anch’esso si trovava in una situazione distinta da quella dei detentori privati di titoli di debito greci. |
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Infatti, l’articolo 309 TFUE dispone che la BEI «ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione», e che essa «[a] tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia». Allo stesso modo, l’articolo 21, paragrafi da 1 a 3, del Protocollo n. 5 abilita la BEI, segnatamente, ad effettuare collocamenti sui mercati monetari, ad acquistare o vendere titoli e a effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità (paragrafo 1), obbligandola ad agire «di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali». Infine, l’articolo 26, paragrafo 2, di detto protocollo stabilisce che «[i] beni della B[EI] sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma». Pertanto, una partecipazione obbligatoria della BEI nella ristrutturazione del debito pubblico greco, che equivaleva ad una ingerenza nel diritto di proprietà (v. punti da 121 a 126 supra) e dunque ad una forma di «esproprio», sarebbe stata idonea a violare il divieto previsto dall’articolo 26, paragrafo 2, del Protocollo n. 5 che mira a preservare i compiti di interesse pubblico della BEI previsti dall’articolo 309 TFUE. |
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Pertanto, tenuto conto del fatto che la BEI si trovava in una situazione di fatto e di diritto differente da quella degli investitori privati, la sua esclusione dalla ristrutturazione del debito pubblico greco non può configurare una violazione sufficientemente qualificata del diritto dei ricorrenti alla parità di trattamento. |
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Per quanto riguarda la posizione di creditore rivestita dall’Unione, occorre rilevare come quest’ultima sia, in particolare, rappresentata dalla Commissione, nella sua qualità di autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 317 TFUE, e più precisamente nell’ambito dell’esecuzione delle «operazioni finanziarie» di cui all’articolo 321, secondo comma, TFUE, nonché delle regole finanziarie previste dall’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, letto in combinato disposto con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come abrogato dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 298, pag. 1), i quali prevedono, segnatamente, l’iscrizione, nel bilancio delle Comunità o dell’Unione, delle garanzie per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratti dalle Comunità o dall’Unione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento finanziario n. 1605/2002; articolo 7, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 966/2012). Inoltre, come la Commissione ha fatto valere in udienza, in virtù dell’articolo 1, terza frase, del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, «[i] beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia». |
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È dunque giocoforza constatare che i titoli di debito greci detenuti dall’Unione non soltanto si iscrivevano nel bilancio di quest’ultima ed erano gestiti in parte dalla Commissione, in quanto autorità di bilancio, e in parte dalla BEI, nell’interesse pubblico dell’Unione, ma beneficiavano anche di una protezione particolare avverso gli atti di esproprio da parte degli Stati membri. È in vista di questo interesse che, da un lato, la Commissione disponeva di un primo portafoglio di titoli del valore nominale di 46 milioni di euro per conto della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione, nonché di un secondo portafoglio di titoli del valore nominale di 5 milioni di euro detenuto dal Regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (RCAM). Dall’altro lato, la BEI gestiva tre portafogli di titoli di debito greci del valore nominale complessivo di 55,7 milioni di euro, di cui 40,7 milioni di euro detenuti dal Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU 2009, L 145, pag. 10), 10 milioni di euro detenuti dal Risk Sharing Finance Facility (RSFF) ed 5 milioni di euro detenuti dal Loan Guarantee Instrument for Trans-European Transport Network (TEN‑T) Projects (LGTT). |
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Ne consegue che i ricorrenti non sono legittimati a sostenere che i detentori privati che avevano investito in titoli di debito greci nel proprio esclusivo interesse patrimoniale privato si trovavano in una situazione paragonabile a quella dell’Unione, in quanto detentrice di titoli di debito greci ai soli fini della gestione e della preservazione del proprio bilancio e dell’attuazione delle proprie politiche e dei propri compiti nell’interesse pubblico. |
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Pertanto, anche la censura relativa ad una disparità di trattamento degli investitori privati rispetto all’Unione deve essere respinta. |
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In quarto luogo, per quanto riguarda il carattere asseritamente discriminatorio del taglio del valore nominale e dei criteri uniformi o paritari disciplinanti i nuovi titoli di debito offerti dallo Stato greco, senza tener conto delle caratteristiche divergenti dei titoli scambiati in virtù del PSI, segnatamente in termini di scadenza residuale, di cedola e di valore di scambio attuale, è sufficiente ricordare che, nella sua sentenza del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punti 133, 135 e 138), la Corte EDU ha respinto un’analoga censura ed ha convalidato la legittimità della sentenza del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) n. 1116/2014, del 21 marzo 2014, in ordine a tale punto. Infatti, come si è esposto al punto 133 supra, un calcolo del taglio del valore nominale in funzione del valore di scambio di ciascuno dei titoli a una certa data, già fortemente pregiudicato dalla diminuzione della solvibilità dello Stato greco, e delle loro rispettive scadenze sarebbe stato impraticabile. Per il resto, nell’ambito di una ristrutturazione di un debito pubblico in virtù di un meccanismo delle CAC, non sembra privo di logica armonizzare le condizioni di emissione, ivi comprese le cedole e le scadenze, dei nuovi titoli, il cui finanziamento deve essere garantito con il sostegno di un organismo intergovernativo terzo, vale a dire nella fattispecie il FESF e il MES. Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato che una ristrutturazione «titolo per titolo» sarebbe stata tecnicamente fattibile e sufficiente per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Al contrario, dato che tali obiettivi potevano essere raggiunti in maniera efficace soltanto fondandosi sul valore nominale dei titoli di debito greci idonei, tale criterio era sia pertinente che adeguato per paragonare le situazioni in questione in rapporto agli obiettivi perseguiti, ai fini dell’applicazione del principio di parità di trattamento. |
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Date tali circostanze, occorre respingere tale censura, senza che occorra esaminare l’argomento dei ricorrenti secondo cui un raffronto «titolo per titolo» avrebbe procurato loro un vantaggio o avrebbe giustificato il fatto di distinguerli da altri detentori privati di titoli, tenuto conto della qualità dei titoli di debito greci di cui essi erano titolari. |
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Risulta da quanto precede che il motivo di illegittimità relativo ad una violazione sufficientemente qualificata del principio di parità di trattamento deve essere respinto nella sua totalità. |
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Di conseguenza, alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, in assenza di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a tutelare i ricorrenti, suscettibile di far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE, il ricorso deve essere respinto, senza che occorra pronunciarsi sul nesso di causalità o sul danno fatto valere. [omissis] |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Frimodt Nielsen Kreuschitz Półtorak Così deciso in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 febbraio 2022. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) L’elenco delle altre parti ricorrenti è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.
( 2 ) Vengono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza di cui il Tribunale reputa utile la pubblicazione.