EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990TJ0025

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30 gennaio 1992.
Richard Schönherr contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee.
Dipendente - Annullamento di una decisione di promozione - Scrutinio per merito comparativo - Obbligo di motivazione.
Causa T-25/90.

European Court Reports 1992 II-00063

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:8

61990A0025

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 30 GENNAIO 1992. - RICHARD SCHOENHERR CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTI - ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DI PROMOZIONE - ESAME COMPARATIVO DEI MERITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE. - CAUSA T-25/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00063


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Effettività dello scrutinio per merito comparativo

(Statuto del personale delle Comunità europee, art. 45)

2. Dipendenti - Promozione - Reclamo di un candidato non promosso - Decisione di rigetto - Motivazione - Portata

(Statuto del personale, artt. 45 e 90, n. 2)

3. Dipendenti - Promozione - Scrutinio per merito comparativo - Intervento di un organo consultivo non prescritto dallo Statuto - Obbligo dell' amministrazione di prendere in considerazione il parere espresso

(Statuto del personale, art. 45)

Massima


1. Per valutare l' interesse del servizio, nonché i meriti da prendere in considerazione nell' ambito di una decisione di promozione ex art. 45 dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e, in questa materia, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto indurre l' amministrazione alla sua valutazione, quest' ultima si sia mantenuta entro limiti non suscettibili di contestazione e non abbia usato del suo potere in modo manifestamente erroneo.

L' esercizio del potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina presuppone, tuttavia, un esame accurato dei fascicoli delle candidature. In presenza di una serie di indizi sufficientemente concordanti che suffragano la censura relativa alla mancanza di un effettivo scrutinio per merito comparativo dei candidati, tocca all' istituzione convenuta fornire la prova, per mezzo di elementi oggettivi che possano essere oggetto di un sindacato giurisdizionale, che essa ha rispettato le garanzie accordate dall' art. 45 dello Statuto ai dipendenti che abbiano i requisiti per essere promossi ed ha proceduto ad un siffatto scrutinio per merito comparativo.

2. Anche se l' autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei riguardi dei candidati non promossi, essa è nondimeno obbligata, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, a motivare la decisione di rigetto di un reclamo con cui si impugna una promozione. Tuttavia, poiché, a tenore dell' art. 45 dello Statuto, le promozioni si effettuano "a scelta", la motivazione può riguardare solo l' esistenza dei presupposti legali cui lo Statuto subordina la regolarità della promozione. Ciò non significa che l' istituzione considerata debba esporre nei dettagli il modo con cui essa ha ritenuto che il candidato nominato soddisfacesse i requisiti posti dall' avviso di posto vacante.

3. Qualora un' istituzione crei al suo interno un comitato consultivo non prescritto dallo Statuto, al fine di disporre, per la nomina ad alcuni posti, di un parere sulle capacità e sulle idoneità dei candidati con riguardo alle qualifiche richieste, tale misura mira a garantire a detta istituzione, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina, una migliore base per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati, prescritto dall' art. 45 dello Statuto.

Ne consegue che il parere espresso da un comitato paritetico per le promozioni deve far parte degli elementi che l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta a prendere in considerazione per giustificare la propria valutazione dei candidati, anche se essa ritiene di doversene discostare.

Parti


Nella causa T-25/90,

Richard Schoenherr, dipendente del Comitato economico e sociale, residente a Bruxelles, Belgio, con gli avv.ti Marcel Slusny e Olivier Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale delle Comunità europee, inizialmente rappresentato dal signor Detlef Brueggemann, consigliere giuridico, e successivamente dal signor Moisés Bermejo Garde, in qualità di agente, assistito dall' avv. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione del presidente del Comitato economico e sociale 1 agosto 1989, n. 259/89 A, con cui il signor Giovanni Di Carlo veniva nominato ad un posto di traduttore principale,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori C.P. Briët, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


I fatti all' origine del ricorso

1 Il ricorrente, dipendente del Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"), è stato assunto il 15 maggio 1979 in qualità di agente ausiliario. A partire dal 1 maggio 1980, è divenuto agente temporaneo. Il ricorrente è stato nominato dipendente in prova il 1 febbraio 1981 ed è passato in ruolo il 1 novembre 1981 con il grado LA 7. Il 1 ottobre 1984 il ricorrente è stato promosso al grado LA 6.

2 Il 25 maggio 1989 il CES ha pubblicato l' avviso di posto vacante n. 10/89, riguardante un posto di traduttore principale (LA 5/4) presso la direzione generale, direzione E "traduzione, divisione di lingua tedesca". A seguito della pubblicazione di detto avviso di posto vacante, sono state presentate tre candidature, tra cui quella del ricorrente.

3 Il 12 giugno 1989 il comitato paritetico per le promozioni ha emesso un parere riguardante le promozioni ad una carriera superiore per gli esercizi 1988 e 1989, nel quale ha proposto all' unanimità di promuovere il signor Thomson e, a maggioranza e nell' ordine, i signori Schoenherr e Vingborg (ex aequo), nonché il signor Anastassiadis e la signora Weiler (ex aequo).

4 Il 28 giugno 1989 il segretario generale del CES ha inviato al signor Vermeylen, direttore della direzione E, una nota riguardante l' assegnazione del posto vacante n. 10/89, in cui indicava i nomi dei dipendenti che avevano presentato domanda di promozione; egli pregava il signor Vermeylen di comunicargli quale tra questi dipendenti avrebbe potuto essere nominato al posto vacante.

5 Con nota 7 luglio 1989 il signor Vermeylen rendeva noto al segretario generale del CES che egli raccomandava il nominativo del signor Di Carlo, e che la sua opinione era condivisa dal diretto superiore gerarchico interessato.

6 Il 1 agosto 1989 il segretario generale del CES completava lo spazio riservato, in fondo alla citata nota 28 giugno 1989, alla decisione dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") per quanto riguarda l' assegnazione del posto vacante, inserendovi il nome del signor Di Carlo e apponendovi la sua firma. Lo stesso giorno, con decisione n. 259/89 A del presidente del CES, il signor Di Carlo è stato promosso al grado LA 5 con effetto dal 1 luglio 1989. Con lettera anch' essa dello stesso giorno, il presidente del CES ha informato il ricorrente che la sua candidatura non era stata accolta.

7 Con lettera 26 ottobre 1989 indirizzata al segretario generale del CES, il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), diretto contro la citata decisione n. 259/89 A del presidente del CES. Con nota 12 febbraio 1990, ricevuta dal ricorrente il 15 febbraio 1990, il segretario generale del CES ha respinto il reclamo.

Il procedimento

8 Con atto amministrativo depositato nella cancelleria del Tribunale l' 8 maggio 1990 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9 La fase scritta si è svolta ritualmente.

10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Esso ha inoltre invitato il convenuto a produrre taluni documenti, tra cui l' intero fascicolo sulla base del quale l' APN aveva adottato la sua decisione. In risposta a tale richiesta, il CES ha depositato la suesposta nota indirizzata il 28 giugno 1989 dal segretario generale del CES al direttore della direzione E. Il Tribunale ha parimenti invitato il CES a rispondere per iscritto a vari quesiti riguardanti l' incidenza che ha potuto avere la nota 7 luglio 1989, indirizzata dal direttore della traduzione E al segretario generale del CES.

11 La fase orale si è svolta il 12 luglio 1991 ed è stata dichiarata chiusa dal presidente al termine dell' udienza.

Le conclusioni delle parti

12 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

"1) annullare la nomina del signor Di Carlo al posto di traduttore principale, posto che era stato oggetto della decisione n. 259/89 A del presidente del CES;

in subordine:

2) ingiungere alla controparte di produrre:

a) la nota 14 marzo 1989 del direttore della direzione E, riguardante le candidature presentate a seguito dell' avviso di posto vacante n. 4/89;

b) il parere 12 giugno 1989 del comitato paritetico per le promozioni;

c) tutti i documenti, e in particolare il regolamento del comitato paritetico per le promozioni, che, in generale, sono serviti da base e da giustificazione per il parere 12 giugno 1989 del comitato paritetico per le promozioni;

d) la nota 7 luglio 1989 inviata dal direttore della direzione E al segretario generale;

3) condannare la controparte alle spese processuali".

13 Nella replica il ricorrente ha chiesto al Tribunale di invitare la controparte a produrre anche il fascicolo del comitato per le promozioni relativo all' avviso di posto vacante n. 10/89 e, in particolare, il verbale redatto dallo stesso comitato.

14 Il CES chiede che il Tribunale voglia:

1) respingere il ricorso;

2) statuire sulle spese secondo diritto.

15 Il ricorrente ha dedotto sette mezzi a sostegno delle conclusioni del suo ricorso. Il primo mezzo è relativo al fatto che la decisione 12 febbraio 1990, con cui viene respinto il suo reclamo, non è stata emessa dall' APN competente. Col secondo mezzo il ricorrente adduce che l' APN non ha tenuto conto del parere del comitato paritetico per le promozioni. Il terzo mezzo è relativo al fatto che il direttore della direzione E ha indirizzato al segretario generale del CES, il 7 luglio 1989, una nota in cui egli raccomandava la nomina del signor Di Carlo, senza che tale nota sia stata comunicata al comitato paritetico per le promozioni, il quale in questo modo avrebbe potuto far conoscere la sua opinione su tale raccomandazione. Il quarto mezzo è basato sulla circostanza che non è stata dimostrata l' esattezza dell' affermazione contenuta in tale nota del direttore della direzione E, secondo cui la sua opinione era condivisa dal superiore diretto del ricorrente, e sul fatto che, inoltre, tale affermazione è stata tale da influenzare in modo decisivo la decisione dell' APN. Col quinto mezzo il ricorrente afferma di aver rilevato una contraddizione fra, da un lato, il riferimento nella citata nota 7 luglio 1989 al parere conforme del suo superiore diretto e, dall' altro, una dichiarazione che questi gli avrebbe fatto. Col sesto mezzo il ricorrente sostiene che l' APN non ha proceduto allo scrutinio comparativo per merito dei candidati che avevano posto la loro candidatura. Infine, col settimo mezzo egli sostiene che l' APN non ha verificato se i candidati presentassero le qualifiche richieste dall' avviso di posto vacante n. 10/89.

Nel merito

Sul secondo, sesto e settimo mezzo e sulla motivazione della decisione impugnata

16 Il ricorrente deduce, col secondo mezzo, che l' APN non ha tenuto conto del parere 12 giugno 1989 del comitato paritetico per le promozioni in cui esso aveva proposto, all' unanimità, di promuovere il signor Thomson e, a maggioranza e nell' ordine, i signori Schoenherr e Vingborg (ex aequo), nonché il signor Anastassiadis e la signora Weiler (ex aequo). Nel sesto mezzo il ricorrente sostiene che il CES non ha rispettato l' art. 45 dello Statuto. A questo proposito, il ricorrente fa valere come non sia dimostrato che l' APN ha proceduto allo scrutinio comparativo per merito dei dipendenti ed osserva che egli è più anziano e vanta un' anzianità di servizio e di grado superiore a quella del signor Di Carlo. Inoltre, il ricorrente rileva che egli traduce a partire da quattro lingue verso il tedesco, che ha una formazione bancaria, che è in possesso di un diploma statale di interprete e di traduttore qualificato e che ha effettuato un ciclo completo di studi in materia di scienze economiche presso l' università di Colonia. Col settimo mezzo il ricorrente assume che l' APN non ha verificato se i candidati possedessero le qualifiche richieste dall' avviso di posto vacante n. 10/89.

17 In risposta al secondo mezzo dedotto dal ricorrente, il CES ribatte che lo Statuto non impone alcun obbligo di attuare una procedura di consultazione in materia di promozione. La decisione di istituire una procedura del genere sarebbe facoltativa. Il CES ritiene che, nel caso in cui l' APN non intenda seguire il parere del comitato paritetico per le promozioni, non sussista per l' APN alcun obbligo di motivazione specifica delle decisioni di promozione, e che siffatte decisioni, al pari delle decisioni relative all' assegnazione di un dipendente a un nuovo posto, non debbano essere motivate. Il CES sottolinea che l' APN gode in materia di un potere discrezionale. Per quanto riguarda il sesto mezzo, il CES ritiene che il ricorrente non fornisca alcun elemento di prova a sostegno. Il CES sostiene inoltre che l' APN dispone di un potere discrezionale nella valutazione delle capacità dei candidati. In risposta al settimo mezzo dedotto dal ricorrente, il CES afferma che egli non fornisce alcun elemento che consenta di suffragarlo.

18 Il Tribunale rileva che detti tre mezzi sono sostanzialmente relativi alla violazione dell' art. 45 dello Statuto e, di conseguenza, ritiene opportuno esaminarli insieme, unitamente alla motivazione della decisione impugnata, poiché esso è tenuto ad accertare d' ufficio se il CES abbia soddisfatto l' obbligo che gli incombeva di motivare la sua decisione (v. sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento europeo, Racc. pag. II-463, punto 38 della motivazione).

19 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, la promozione si fa esclusivamente a scelta, tra i dipendenti che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

20 Per valutare l' interesse del servizio, nonché i meriti da prendere in considerazione nell' ambito della decisione di promozione di cui all' art. 45 dello Statuto, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale; in tale materia, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto indurre l' amministrazione alla sua valutazione, quest' ultima si sia mantenuta entro limiti non suscettibili di contestazione e non abbia usato del suo potere in modo manifestamente erroneo (v., in particolare, sentenza della Corte 3 dicembre 1981, causa 280/80, Bakke-d' Aloya/Consiglio, Racc. pag. 2887, punto 10 della motivazione).

21 Benché l' APN non sia tenuta, a tenore dell' art. 45 dello Statuto, a motivare le decisioni di promozione, in particolare nei confronti dei candidati non promossi (v., in particolare, sentenze della Corte 13 luglio 1972, causa 90/71, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 603; 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099; 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione, Racc. pag. 739, e 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345), essa è nondimeno obbligata, conformemente all' art. 90, n. 2, dello Statuto, a motivare la decisione di rigetto di un reclamo con cui si impugna una promozione. Tuttavia, poiché le promozioni si effettuano, a tenore dell' art. 45 dello Statuto, "a scelta", la motivazione può riguardare solo l' esistenza dei presupposti legali cui lo Statuto subordina la regolarità della promozione. Ciò non significa quindi che l' istituzione considerata debba esporre nei dettagli il modo con cui essa ha ritenuto che il candidato nominato soddisfacesse i requisiti posti dall' avviso di posto vacante (v., in particolare, le sentenze della Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi, precitata, punti 13 e 14 della motivazione, e 17 dicembre 1981, causa 151/80, De Hoe/Commissione, Racc. pag. 3161, punto 13 della motivazione).

22 Tale obbligo di motivare, almeno nella fase della decisione di rigetto del reclamo, una decisione di promozione impugnata ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione di promozione e di fornire all' interessato sufficienti indicazioni per stabilire se essa sia effettivamente fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. L' obbligo di motivazione costituisce pertanto un principio fondamentale del diritto comunitario, al quale si può derogare solo a seguito di considerazioni tassative (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez - Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 73 della motivazione, e sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen, Racc. pag. I-5469, punto 26 della motivazione).

23 Nel caso di specie, il Tribunale constata che, nella lettera 1 agosto 1989, con cui il presidente del CES ha informato il ricorrente che la sua candidatura non era stata accolta, non figura alcuna motivazione, mentre la nota 12 febbraio 1990, con cui il segretario generale del CES ha respinto il reclamo del ricorrente, contiene solo la generica conferma che tutte le candidature, fra cui quella del ricorrente, presentate a seguito della pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 10/89, sono state oggetto di uno scrutinio per merito comparativo approfondito, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto, e che l' APN ha quindi deciso che essa non poteva seguire il parere non vincolante del comitato paritetico per le promozioni e ha preferito un collega del ricorrente, ritenendolo il più meritevole per essere promosso al posto vacante. Neppure detta nota contiene quindi una qualsiasi motivazione nei riguardi del ricorrente.

24 Interrogato, all' udienza, sul modo in cui si erano svolti lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi nonché l' esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto, il rappresentante del CES ha sostenuto, da un lato, che l' APN aveva basato la sua decisione su tutti gli elementi di cui disponeva l' amministrazione, compresi i rapporti informativi dei candidati e, dall' altro, che l' APN aveva chiesto al signor Vermeylen di procedere ad una analisi comparativa dei vari rapporti informativi dei candidati. Tuttavia, il signor Vermeylen ha fornito al segretario generale solo le sue conclusioni, senza presentare un' analisi dettagliata, approfondita e comparativa dei rapporti informativi e, di conseguenza, questi ultimi sono stati i soli documenti scritti che figuravano nel fascicolo su cui si è basata l' APN. Sottolineando che il CES è un' istituzione di modeste dimensioni con una "APN unipersonale", secondo l' espressione stessa utilizzata dal CES, in grado di adottare le sue decisioni senza inutili formalismi, il rappresentante del CES ha inoltre precisato che, prima di adottare la sua decisione, l' APN aveva chiesto vari pareri, aveva avuto vari colloqui ed aveva consultato il direttore competente.

25 Va ricordato che, se l' APN gode, in materia di promozioni, di un ampio potere discrezionale, l' esercizio di tale potere presuppone un esame accurato dei fascicoli che devono essere oggetto di uno scrutinio per merito comparativo. Tuttavia, in presenza di una serie di indizi sufficientemente concordanti che suffragano l' argomento del ricorrente relativo alla mancanza di un effettivo scrutinio per merito comparativo delle candidature, tocca all' istituzione convenuta fornire la prova, con elementi obiettivi che possano essere oggetto di sindacato giurisdizionale, che essa ha rispettato le garanzie accordate dall' art. 45 dello Statuto ai dipendenti i quali abbiano i requisiti per essere promossi ed ha proceduto ad un siffatto scrutinio per merito comparativo.

26 Il Tribunale è dell' avviso che, da un lato, le precisazioni relative ai fatti fornite dal convenuto e, dall' altro, la sola affermazione, enunciata in modo puramente astratto e non suffragata da un qualsivoglia atto contenuto nel fascicolo prodotto dinanzi al Tribunale, secondo cui il fascicolo riguardante l' avviso di posto vacante n. 10/89 ha consentito all' APN di confrontare fra loro i meriti dei candidati e quest' ultima ha effettivamente proceduto a tale esame, non possono essere considerate sufficienti per dimostrare che l' APN abbia realmente proceduto, nel caso di specie, ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati.

27 Per quanto riguarda l' elenco redatto dal comitato paritetico per le promozioni il 12 giugno 1989, a norma dell' art. 4 della decisione del CES 1 dicembre 1981, n. 2903/81 A, che fissa la composizione e le competenze del comitato per le promozioni, il Tribunale ricorda, da un lato, che l' art. 5 di tale decisione prescrive che l' APN proceda alle promozioni dopo aver preso conoscenza di siffatto elenco e, dall' altro, che, qualora un' istituzione crei al suo interno un comitato consultivo non prescritto dallo Statuto, al fine di disporre, per la nomina ad alcuni posti, di un parere sulle capacità e sull' idoneità dei candidati con riguardo alle qualifiche richieste, tale misura mira a garantire a detta istituzione, nella sua veste di APN, una migliore base per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati, prescritto dall' art. 45 dello Statuto (v. sentenza della Corte 9 luglio 1987, cause 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes/Commissione, Racc. pag. 3259, punto 16 della motivazione).

28 Ne consegue che un elenco redatto dal comitato per le promozioni deve far parte degli elementi su cui l' istituzione basa la propria valutazione dei candidati e che, nel caso di specie, l' APN era obbligata a tener conto dell' elenco redatto dal comitato per le promozioni, anche se riteneva di doversene discostare. D' altronde la consultazione di tale elenco rivestiva un' importanza particolare, in quanto nel suo parere il comitato aveva proposto, all' unanimità, di promuovere il signor Thomson e, a maggioranza e nell' ordine, i signori Schoenherr e Vingborg (ex aequo), nonché il signor Anastassiadis e la signora Weiler (ex aequo).

29 Il Tribunale constata che né la decisione n. 259/89 A del presidente del CES, recante la nomina del signor Di Carlo, né la lettera con cui lo stesso presidente informava il ricorrente che la sua candidatura non era stata accolta, e neppure la nota 12 febbraio 1990 con la quale il segretario generale del CES respingeva il reclamo del ricorrente menzionano il fatto che si è tenuto in considerazione il parere emesso dal comitato paritetico per le promozioni. Inoltre, il fascicolo prodotto dinanzi al Tribunale, su richiesta dello stesso, non consente di dimostrare che l' APN ha adempiuto il suo obbligo di tener conto di detto parere. Di conseguenza, il Tribunale può solo rilevare come non sia dimostrata siffatta presa in considerazione, e che la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione, mentre tale motivazione sarebbe stata particolarmente necessaria nel caso di specie, in cui l' APN ha ritenuto di doversi discostare del tutto dalle proposte formulate nel parere del comitato paritetico.

30 D' altronde, il Tribunale constata, come ha ammesso il rappresentante del CES all' udienza, che il CES non ha prodotto, diversamente da quanto era stato espressamente invitato a fare dal Tribunale, l' intero fascicolo sulla base del quale l' APN ha adottato la decisione impugnata. Non ottemperando a tale richiesta, il CES non ha adempiuto un obbligo cui è tenuto nei confronti del giudice comunitario, non mettendo il Tribunale in grado di esercitare pienamente il suo sindacato di legittimità sulla decisione impugnata.

31 In base a tutte le considerazioni precedenti, in un contesto in cui il ricorrente ha presentato asserzioni precise e fondate, in cui l' istituzione non ha adempiuto l' obbligo di produrre il fascicolo in base al quale si è pronunciata, in cui il giudice non può valutare se sia proprio l' APN, vale a dire il presidente della stessa, ad aver effettivamente esercitato le sue competenze, oppure se, come emerge dagli atti processuali, sia un' autorità non competente, vale a dire il segretario generale del CES, che ha proceduto in prima istanza alla nomina controversa, ed in cui non è stata inviata al ricorrente alcuna decisione motivata in risposta al suo reclamo, risulta che la decisione impugnata va annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dal ricorrente a sostegno del suo ricorso né disporre le misure istruttorie da lui chieste.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il CES è risultato soccombente, e deve essere quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione del presidente del Comitato economico e sociale 1 agosto 1989, n. 259/89 A, con cui il signor Giovanni Di Carlo viene nominato al posto di traduttore principale a seguito dell' avviso di posto vacante n. 10/89, è annullata.

2) Il Comitato economico e sociale è condannato alle spese.

Top