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Document 61989TJ0063

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 gennaio 1991.
Edward Patrick Latham contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Rapporto informativo - Risarcimento del danno.
Causa T-63/89.

European Court Reports 1991 II-00019

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:4

61989A0063

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 24 GENNAIO 1991. - EDWARD PATRICK LATHAM CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RAPPORTO INFORMATIVO - RISARCIMENTO DANNI. - CAUSA T-63/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00019


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Irregolarità che non comporta annullamento

(Statuto del personale, art. 43)

2. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale, art. 43)

3. Dipendenti - Valutazione - Direttiva interna di un' istituzione relativa alle modalità di compilazione del rapporto informativo - Efficacia giuridica

(Statuto del personale, artt. 43 e 110)

4. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Dipendente assegnato ad un altro ufficio durante il periodo cui si riferisce il rapporto informativo - Obblighi dei compilatori

(Statuto del personale, art. 43)

5. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Illecito dell' amministrazione che cagiona un danno morale

(Statuto del personale, art. 43)

Massima


1. Il ritardo nel concludere il procedimento di compilazione del rapporto informativo non può in nessun caso inficiare, di per sé, la validità di tale rapporto né, di conseguenza, giustificarne l' annullamento.

2. I giudizi di valore espressi sul dipendente nel rapporto informativo sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, che si esercita solo sulle eventuali irregolarità di forma, sugli errori di fatto manifesti che vizino i giudizi espressi dall' amministrazione e su un eventuale sviamento di potere.

3. Una decisione di un' istituzione comunitaria comunicata a tutto il personale della stessa e diretta a garantire ai dipendenti interessati un trattamento identico in materia di valutazione, come una guida per la compilazione del rapporto informativo, anche se non può essere considerata disposizione generale di esecuzione ai sensi dell' art. 110 dello Statuto, costituisce una direttiva interna e, in quanto tale, va considerata come una norma di comportamento indicativa che l' amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza precisarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento.

4. Il rapporto informativo ha la funzione precipua di fornire periodicamente all' amministrazione informazioni il più posibile complete sullo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati. Il rapporto informativo non può svolgere effettivamente tale funzione se i superiori gerarchici dei vari uffici nei quali l' interessato ha prestato servizio durante il periodo cui si riferisce il rapporto informativo non sono previamente consultati dal compilatore e messi in grado di formulare eventuali osservazioni. L' omissione di tale consultazione costituisce un' irregolarità procedurale sostanziale atta ad incidere sulla validità del rapporto informativo.

5. Un ritardo di oltre tre anni nella compilazione del rapporto informativo contrasta col principio di buona amministrazione. Un ritardo del genere, non giustificato dalla sussistenza di circostanze particolari, costituisce un illecito dell' amministrazione che cagiona un danno morale, dato lo stato d' incertezza e d' inquietudine in cui il dipendente si trova a causa dell' irregolarità e dell' incompletezza del suo fascicolo personale.

Perché il dipendente sia privato del diritto al risarcimento dell' asserito danno morale è necessario che abbia contribuito egli stesso in misura notevole al ritardo di cui si duole.

Parti


Nella causa T-63/89,

Edward Patrick Latham, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), con l' avv. George Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del rapporto informativo sul ricorrente relativo al periodo 1981-1983 nonché la domanda di risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai signori D. Barrington, presidente, C.P. Brïet e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 10 luglio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti del ricorso

1 Il ricorrente, dipendente della Commissione delle Comunità europee dal 1971, prestava servizio dall' agosto 1973 presso la Direzione generale (in prosieguo: la "DG") III ("Mercato interno"), successivamente denominata "Mercato interno e affari industriali". Trasferito alla DG XI ("Ambiente, tutela dei consumatori, sicurezza nucleare") dal 1º febbraio 1983, egli lavorava presso la divisione "Promozione degli interessi dei consumatori" della stessa DG.

2 Il progetto di rapporto informativo sul ricorrente relativo al periodo 1º luglio 1981 - 30 giugno 1983 veniva compilato dal direttore della DG III/D, sig. Ivo Schwartz, e notificato al ricorrente il 30 marzo 1987. Dopo un colloquio col ricorrente, svoltosi il 13 aprile 1987, il sig. Schwartz compilava la versione definitiva del rapporto informativo il 6 maggio 1987. Successivamente il ricorrente si rivolgeva al compilatore d' appello, che redigeva il rapporto informativo d' appello il 7 luglio 1987, e al comitato paritetico per i rapporti informativi, che emetteva il suo parere il 15 febbraio 1988. In tale parere il comitato paritetico invitava il compilatore d' appello a rivedere il rapporto informativo. Il compilatore d' appello decideva di tener fermo, senza modifiche, il rapporto informativo, la cui versione definitiva, in data 17 marzo 1988, veniva notificata al ricorrente il 18 marzo 1988.

3 Il ricorrente proponeva quindi, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un reclamo avverso la decisione del compilatore d' appello di lasciare invariato il rapporto informativo. Il reclamo veniva respinto espressamente con decisione 11 novembre 1988, comunicata al ricorrente con lettera 22 novembre 1988 e notificata il 24 novembre 1988.

4 Il 16 settembre 1986 il ricorrente presentava candidatura ad un posto di grado A3 vacante nella DG III. Informato, il 30 ottobre 1986, che la sua candidatura era stata respinta dalla Commissione, egli proponeva, il 20 novembre 1986, un reclamo contro questa decisione. Tale procedimento amministrativo non veniva seguito da un ricorso giurisdizionale.

Procedimento

5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 14 febbraio 1989, il ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto.

6 La fase scritta si è svolta ritualmente dinanzi alla Corte.

7 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 novembre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

8 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

9 La fase orale si è svolta il 10 luglio 1990. Il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale al termine dell' udienza.

Conclusioni delle parti

10 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

- annullare la decisione, adottata il 17 marzo 1988 dal sig. F. Braun, direttore generale (DG III) in veste di compilatore d' appello, di tenere fermo, senza modifiche, il rapporto informativo sul ricorrente;

- dichiarare che il ricorrente ha subito un danno morale e materiale, da risarcire, rispettivamente, col versamento di un indennizzo equivalente a due anni di retribuzione per il grado A3 e della somma di 200 000 BFR;

- porre le spese interamente a carico della convenuta.

La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- respingere in toto il ricorso;

- condannare il ricorrente a sopportare le proprie spese, ai sensi degli artt. 69, n. 2, e 70 del regolamento di procedura della Corte.

Sul primo capo del ricorso, diretto all' annullamento della decisione 17 marzo 1988 del compilatore d' appello

11 A sostegno di questo capo del ricorso il ricorrente deduce tre mezzi relativi ad irregolarità che avrebbero viziato il procedimento di compilazione del suo rapporto informativo e cioè, in primo luogo, la violazione dell' art. 6 delle disposizioni generali d' esecuzione dell' art. 43 dello Statuto, stabilite dalla Commissione con decisione 27 luglio 1979 (in prosieguo: le "disposizioni generali"), in secondo luogo, un errore di fatto manifesto che vizierebbe il rapporto informativo e, in terzo luogo, la violazione dell' art. 3 delle disposizioni generali.

Sul primo mezzo, relativo alla violazione dell' art. 6 delle disposizioni generali

12 Per quanto riguarda il primo mezzo, relativo alla violazione dell' art. 6 delle disposizioni generali, il ricorrente deduce che ai sensi di tale norma il progetto di rapporto informativo per il periodo 1981-1983 avrebbe dovuto essergli comunicato entro il 30 novembre 1983. Orbene, il suo rapporto informativo sarebbe stato compilato definitivamente solo il 30 maggio 1987, ossia tre anni e quattro mesi dopo la data prescritta. Questa grave inosservanza del termine sarebbe inammissibile e incompatibile con il principio di buona amministrazione (sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Castille / Commissione, cause riunite 173/82, 157/83, 186/84, Racc. pag. 497). Di conseguenza, il rapporto informativo dovrebbe essere annullato e la convenuta andrebbe condannata a versargli la somma di 200 000 BFR come risarcimento danni per illecito amministrativo. Infatti, in materia di promozione sarebbe essenziale - e la giurisprudenza della Corte lo confermerebbe - che il procedimento di scrutinio si svolga correttamente e soprattutto che siano rispettati i termini espressamente prescritti al riguardo (sentenza 17 gennaio 1989, Vainker / Parlamento, causa 293/87, Racc. pag. 23). Nella fattispecie la convenuta sarebbe la sola responsabile dell' irregolarità del procedimento di scrutinio. Sarebbe inammissibile far condividere tale responsabilità al ricorrente.

13 La Commissione, pur non negando che il tempo impiegato per compilare il rapporto iniziale e poi quello definitivo sia stato troppo lungo, esclude che tale ritardo possa, da solo, rendere invalido il rapporto informativo e quindi giustificarne l' annullamento. In proposito essa invoca le sentenze della Corte 9 febbraio 1988, Picciolo / Commissione (causa 1/87, Racc. pag. 711), e 15 marzo 1989, Bevan / Commissione (causa 140/87, Racc. pag. 701). La convenuta contesta inoltre che il ricorrente abbia interesse ad ottenere l' annullamento del suo rapporto informativo per "inosservanza dei termini prescritti dalla guida per la compilazione del rapporto informativo". Infatti, l' unico risultato dell' annullamento sarebbe che il rapporto informativo dovrebbe essere compilato di nuovo, con un ritardo ancora più notevole.

14 Quanto al primo mezzo, il Tribunale ritiene doversi rilevare che il rapporto informativo di cui trattasi, relativo al periodo 1º luglio 1981 - 30 giugno 1983, non è stato compilato entro il 30 novembre 1983, termine ultimo prescritto dall' art. 6, primo comma, delle disposizioni generali, ed ha avuto forma definitiva solo il 6 maggio 1987, ossia con notevole ritardo.

15 Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, il ritardo nel concludere il procedimento di compilazione del rapporto informativo non può in nessun caso inficiare, di per sé, la validità di tale rapporto né, di conseguenza, giustificarne l' annullamento (v. le citate sentenze della Corte 9 febbraio 1988, Picciolo, causa 1/87, e 15 marzo 1989, Bevan, causa 140/87).

16 Questo mezzo dev' essere quindi respinto.

Sul secondo mezzo, relativo a un errore manifesto che vizierebbe il rapporto informativo

17 A sostegno del secondo mezzo, relativo a un errore di fatto manifesto, il ricorrente assume che talune osservazioni figuranti nel rapporto informativo, nella rubrica "Giudizio generale", sono superflue ed erronee. A suo avviso, infatti, la convenuta ha formulato taluni giudizi deliberatamente dannosi per lui nelle versioni preparatorie del suo rapporto informativo del 30 marzo 1987, del 6 maggio 1987 e del 7 luglio 1987. Peraltro, essa ne avrebbe, almeno parzialmente, riconosciuto l' infondatezza. Inoltre, la convenuta avrebbe aggiunto, nella versione del 7 luglio 1987, nuove osservazioni sgradevoli nei confronti del ricorrente e infondate relativamente ad un aspetto del suo carattere e ad un conflitto che sarebbe sorto tra lui e un altro dipendente. Non sarebbe lecito al compilatore formulare, nella parte generale del rapporto informativo, osservazioni del genere. La convenuta avrebbe commesso errori di fatto manifesti, nonché abusi di potere, in quanto il compilatore d' appello non avrebbe rispettato principi di giustizia naturale espressi nelle massime "audi alteram partem" e "nemo judex in causa sua".

18 La convenuta ribatte che i punti criticati, figurando non nella decisione impugnata, ma nei progetti di rapporto informativo, non possono considerarsi idonei ad arrecare pregiudizio al ricorrente. Essa ricorda poi la costante giurisprudenza della Corte secondo cui questa si astiene, in via di principio, dal sindacare i giudizi di valore formulati nei rapporti informativi (sentenza 5 maggio 1983, Ditterich / Commissione, punto 15 della motivazione, causa 207/81, Racc. pag. 1359). Aggiunge che, secondo la stessa giurisprudenza, i compilatori del rapporto dispongono del più ampio potere di valutazione nei giudizi riguardanti il lavoro delle persone che sono incaricati di giudicare e non spetta alla Corte sostituirsi al compilatore, salvo in caso di errore o di eccesso manifesto (sentenza Ditterich, citata; sentenze 28 ottobre 1982, Oberthuer / Commissione, punto 26 della motivazione, causa 105/81, Racc. pag. 3781, e 1º giugno 1983, Seton / Commissione, punto 23 della motivazione, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Racc. pag. 1789). Quanto al conflitto tra il ricorrente e un altro dipendente, la convenuta sottolinea che lo stesso ricorrente ha formulato talune osservazioni a proposito di detto dipendente nel commento trasmesso al compilatore d' appello, scegliendo così di continuare tale litigio nel contesto del rapporto informativo. Infine la convenuta rileva che il procedimento di compilazione del rapporto informativo non costituisce un procedimento culminante in una sentenza e non è soggetto né al principio del contraddittorio né a quello dell' imparzialità del giudice.

19 Il Tribunale considera che, secondo una consolidata giurisprudenza, non gli spetta controllare la fondatezza del giudizio espresso dall' amministrazione sulle capacità professionali del dipendente qualora detta valutazione implichi giudizi complessi che, per loro natura, sfuggono ad un controllo obiettivo (sentenze della Corte 17 marzo 1971, Marcato / Commissione, causa 29/70, Racc. pag. 243, e 5 maggio 1983, Ditterich, causa 207/81, citata). Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda solo giudizi di valore e il Tribunale è tenuto ad esercitare un controllo sulle eventuali irregolarità di forma, sugli errori di fatto manifesti che vizino i giudizi espressi dall' amministrazione e su un eventuale sviamento di potere.

20 Nella fattispecie risulta dalle informazioni fornite in corso di causa e dai documenti versati al fascicolo, in particolare da quelli prodotti dallo stesso ricorrente, che i rilievi formulati nel rapporto informativo, relativamente al periodo 1981-1983, dal primo compilatore e poi dal compilatore d' appello non sono basati su errori di fatto, non sono viziati da errore manifesto di valutazione e non rivelano alcuno sviamento di potere.

21 Da quanto precede risulta che il mezzo in esame dev' essere respinto.

Sul terzo mezzo, relativo alla violazione dell' art. 3 delle disposizioni generali

22 A questo proposito il ricorrente sostiene che i vari progetti di rapporto informativo e il rapporto finale, in spregio del procedimento previsto dall' art. 3 delle disposizioni generali, come precisato dalle disposizioni figuranti nel punto B.5.2.2, lett. a), della guida per la compilazione del rapporto informativo redatta dalla Commissione, non sono mai stati siglati da un responsabile della DG XI, nonostante egli abbia lavorato in tale divisione per cinque mesi durante il periodo cui si riferisce il rapporto informativo. A suo avviso, i suoi nuovi superiori gerarchici avrebbero potuto sfumare o rettificare le osservazioni relative al suo comportamento e i giudizi al riguardo formulati dal compilatore d' appello.

23 La convenuta non nega che si sia omesso di consultare i responsabili della DG XI al momento della redazione del rapporto informativo. Tuttavia, questo errore non costituirebbe un' "irregolarità sostanziale tale da incidere sulla validità della procedura di compilazione del rapporto informativo" (sentenza della Corte 9 febbraio 1988, Picciolo, causa 1/87, citata) né, quindi, un motivo sufficiente a giustificare l' annullamento del rapporto. Infatti, la consultazione dei responsabili della DG XI non avrebbe affatto potuto modificare le osservazioni figuranti nella rubrica "Giudizio generale", contestate dal ricorrente, giacché tali osservazioni riguardano unicamente le attività del ricorrente presso la DG III, e non presso la DG XI, e le ragioni del suo trasferimento alla DG XI. Secondo la convenuta, non si può ragionevolmente ritenere che la propria "guida" per la compilazione del rapporto informativo le imponga, su questo punto, un obbligo assoluto e inderogabile, indipendentemente dalle circostanze.

24 Secondo il Tribunale, il ricorrente deduce in sostanza che l' omessa consultazione dei suoi superiori gerarchici presso la DG XI da parte del compilatore competente, suo precedente superiore gerarchico presso la DG III, mentre egli era stato assegnato dal 1º febbraio 1983 alla DG XI, costituisce violazione dell' art. 3, n. 2, delle disposizioni generali. Questo articolo dispone in effetti che, prima di redigere il rapporto, il compilatore deve consultare i superiori gerarchici degli altri servizi ai quali il dipendente è o è stato assegnato durante il periodo di riferimento. Questa affermazione non è contestata per quanto riguarda l' omissione della consultazione.

25 Si deve ricordare che una decisione di un' istituzione comunitaria comunicata a tutto il personale della stessa e diretta a garantire ai dipendenti interessati un trattamento identico in materia di valutazione, anche se non può essere considerata disposizione generale di esecuzione ai sensi dell' art. 110 dello Statuto, costituisce una direttiva interna e, in quanto tale, va considerata come una norma di comportamento indicativa che l' amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza precisarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento (sentenze della Corte 30 gennaio 1974, Louwage / Commissione, causa 148/73, Racc. pag. 81, e 1º dicembre 1983, Blomefield / Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981). Inoltre, l' art. 3 delle disposizioni generali ha la funzione essenziale di consentire l' elaborazione di rapporti informativi il più possibile obiettivi e completi.

26 Ne consegue che nelle circostanze della fattispecie, in cui la convenuta non ha addotto valide ragioni che le consentissero di derogare alle norme della guida per la compilazione del rapporto informativo, che essa si è autoimposta, l' amministrazione, discostandosi senza motivo dalle disposizioni della detta guida, ha adottato una decisione affetta da un vizio di procedura tale da privarla di base legale.

27 Quanto all' argomento della convenuta, secondo cui la violazione dell' art. 3, n. 2, delle disposizioni generali non costituisce un' irregolarità sostanziale tale da incidere sulla validità del rapporto informativo poiché comunque la consultazione dei superiori gerarchici del ricorrente presso la DG XI non sarebbe valsa a modificare le osservazioni figuranti nel rapporto informativo contestate dal ricorrente, si deve ricordare che, secondo il procedimento previsto dal citato art. 3, n. 2, i superiori gerarchici degli altri uffici ai quali il dipendente è o è stato assegnato durante il periodo di riferimento, dopo essere stati consultati dal compilatore, appongono il loro visto sul rapporto e possono aggiungervi osservazioni in caso di disaccordo col compilatore. Invero, il rapporto informativo ha la funzione precipua di fornire periodicamente all' amministrazione informazioni il più possibile complete circa lo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati (sentenza della Corte 3 luglio 1980, Grassi / Consiglio, cause riunite 6/79 e 97/79, Racc. pag. 2141). Il rapporto informativo non può svolgere tale funzione in maniera realmente completa se i superiori gerarchici degli altri uffici in cui il dipendente interessato ha prestato servizio non sono stati previamente consultati e messi in grado di aggiungervi eventuali osservazioni. Questo rilievo vale anche qualora il dipendente sia stato assegnato a un altro ufficio solo per cinque mesi, mentre il periodo cui si riferisce il rapporto informativo è di ventiquattro mesi. Ne consegue che l' omessa consultazione dei responsabili della DG XI sul rapporto informativo del ricorrente costituisce un' irregolarità procedurale sostanziale tale da incidere sulla validità del rapporto informativo.

28 Poiché, quindi, il procedimento di compilazione del rapporto informativo è inficiato da un vizio di legittimità, la decisione 17 marzo 1988, che stabilisce la versione definitiva del rapporto informativo sul ricorrente per il periodo 1981-1983, dev' essere annullata.

Sul secondo capo del ricorso, diretto al risarcimento dei danni

29 Il ricorrente sostiene che la mancanza del rapporto informativo al momento del rigetto della sua candidatura a un posto di grado A3 presso la DG III ha costituito un illecito da parte della Commissione e che tale illecito giustifica il risarcimento del danno materiale e morale che essa gli ha cagionato.

Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno materiale assertivamente subito

30 Il ricorrente chiede, come risarcimento del danno materiale che assume di aver subito, un indennizzo equivalente a due anni di retribuzione per il grado A3.

31 La convenuta conclude che questa domanda venga respinta per il motivo che il ricorrente non ha proposto tempestivamente un ricorso giurisdizionale contro il rigetto della sua candidatura al posto vacante presso la DG III. Peraltro, il danno materiale lamentato dal ricorrente non sarebbe né sufficientemente diretto né sufficientemente certo da giustificare un risarcimento.

32 Il Tribunale ritiene che dalla giurisprudenza della Corte risulti che, per ottenere il risarcimento del danno materiale causato da un rapporto informativo irregolare, il dipendente interessato deve dimostrare con sufficiente precisione l' esistenza di un nesso di causalità fra l' asserito illecito amministrativo, vale a dire, nella fattispecie, l' irregolarità del rapporto informativo, e il danno assertivamente subito (sentenze 5 maggio 1983, Ditterich, causa 207/81, 6 febbraio 1986, Castille, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, e 9 febbraio 1988, Picciolo, causa 1/87, citate).

33 Nella fattispecie emerge dai documenti del fascicolo che il ricorrente non ha dimostrato che la mancanza del suo rapporto informativo abbia determinato in misura sostanziale la decisione di non promuoverlo. Di conseguenza, e senza che occorra accertare se la Commissione abbia commesso un illecito amministrativo, la domanda di risarcimento dell' asserito danno materiale deve comunque essere respinta.

Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno morale

34 Il ricorrente chiede che gli venga assegnata la somma di 200 000 BFR come risarcimento del danno morale poiché la tardiva compilazione del suo rapporto informativo gli ha, di per sé, arrecato pregiudizio.

35 La convenuta ribatte che il ricorrente non ha precisato con esattezza la natura del danno assertivamente subito e che la sua domanda deve quindi essere respinta. Comunque, la somma pretesa sarebbe eccessiva.

36 Il Tribunale ritiene opportuno ricordare, per quanto riguarda il ritardo nella compilazione del progetto di rapporto informativo, innanzitutto l' art. 43, secondo comma, dello Statuto, a tenore del quale "la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario (...) sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell' articolo 110"; in secondo luogo, l' art. 6, primo comma, delle disposizioni generali, ai sensi del quale "il compilatore del rapporto informativo lo redige e lo comunica all' interessato entro il 30 novembre successivo al termine del periodo di riferimento", e, in terzo luogo, la citata sentenza 6 febbraio 1986, Castille (cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84), in cui la Corte ha affermato che "il ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi è di per sé tale da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dall' assenza di un rapporto del genere in un momento in cui debbano essere prese decisioni che lo riguardano".

37 Invero, come il Tribunale ha rilevato nella sentenza 8 novembre 1990, Barbi / Commissione (causa T-73/89, Racc. pag. 0000), "un dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto è già moralmente danneggiato, data l' incertezza e l' inquietudine nella quale egli viene a trovarsi per il suo avvenire professionale" (v., in proposito, sentenze della Corte 14 luglio 1977, Geist / Commissione, causa 61/76, Racc. pag. 1419, e 15 marzo 1989, Bevan, causa 140/87, citata). Per contro, il dipendente non ha diritto al risarcimento del danno morale assertivamente patito qualora abbia contribuito egli stesso in misura notevole al ritardo di cui si duole o qualora l' amministrazione non comunichi il progetto di rapporto che lo riguarda oltre un termine ragionevole o giustifichi l' eventuale superamento di tale termine con la sussistenza di circostanze particolari (sentenza della Corte 5 marzo 1983, Ditterich, causa 207/81, citata).

38 Nella fattispecie, per quanto riguarda il periodo di riferimento 1981-1983, il ricorrente ha ricevuto un progetto di rapporto informativo solo il 30 marzo 1987, mentre avrebbe dovuto riceverlo entro il 30 novembre 1983. Così il ritardo della Commissione nella compilazione del rapporto informativo provvisorio di cui all' art. 6, primo comma, delle disposizioni generali è stato nella fattispecie di tre anni e quattro mesi. Inoltre, la Commissione non ha invocato circostanze particolari che possano giustificare tale ritardo né l' interessato ha contribuito al ritardo stesso.

39 Si deve pertanto constatare che la Commissione ha commesso un illecito amministrativo che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente. Nelle circostanze del caso di specie il Tribunale ritiene equo stimare la misura di tale risarcimento in 100 000 BFR.

40 Di conseguenza, occorre:

- annullare la decisione 17 marzo 1988, che stabilisce la versione definitiva del rapporto informativo sul ricorrente relativo al periodo 1981-1983;

- condannare la convenuta a versare al ricorrente la somma di 100 000 BFR come risarcimento del danno per illecito amministrativo;

- respingere il ricorso per il resto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

41 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione 17 marzo 1988, che stabilisce la versione definitiva del rapporto informativo sul ricorrente relativo al periodo 1981-1983, è annullata.

2) La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di 100 000 BFR come risarcimento del danno morale da lui subito.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La Commissione sopporterà tutte le spese.

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