EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41998D0057

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità (SCH/Com-ex (98) 57)

OJ L 239, 22.9.2000, p. 299–307 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 265 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 002 P. 138 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 002 P. 138 - 145

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrogato da 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/57(3)/oj

41998D0057

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità (SCH/Com-ex (98) 57)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0299 - 0307


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 16 dicembre 1998

relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità

(SCH/Com-ex (98) 57)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione di Schengen,

visto l'articolo 9 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti gli Stati Schengen disciplinare in maniera uniforme il rilascio dei visti nel quadro della politica comune in materia di circolazione delle persone al fine di evitare eventuali conseguenze negative per gli ingressi e la sicurezza interna,

desideroso di continuare a sviluppare le attuali esperienze positive maturate con l'Istruzione consolare comune e armonizzare ulteriormente la procedura di rilascio,

animato dal principio della solidarietà fra Stati Schengen,

DECIDE:

L'Istruzione consolare comune prevede, al capitolo V, punto 1.4 ("Verifica di altri documenti in relazione alla domanda"), l'utilizzo di un formulario armonizzato quale giustificativo relativo all'alloggio.

Il formulario proposto consente un'elevata flessibilità ed un utilizzo adatto alla situazione giuridica dei singoli Stati Schengen, dato che attualmente gli Stati Schengen utilizzano formulari diversi cui corrispondono vari tipi d'impegno.

Considerato che queste differenze accrescono in particolare il pericolo di un utilizzo abusivo dei formulari, viene introdotto un documento dotato di elementi di sicurezza a prova di falsificazioni e contraffazioni.

Sono pertanto uniformi:

- l'impostazione e la struttura, nonché

- i parametri di sicurezza di tali documenti.

Tale formulario uniforme verrà utilizzato nel corso del 1999 negli Stati che applicano la Convenzione di Schengen e il cui diritto nazionale prevede documenti giustificativi di questo tipo.

1. Al Capitolo V, punto 1.4 dell'ICC viene aggiunto il seguente paragrafo: "Qualora il diritto nazionale degli Stati Schengen per comprovare inviti di persone private o di uomini d'affari richieda una dichiarazione di garanzia o un documento giustificativo relativo all'alloggio ..., ci si avvarrà, a tal fine, di un formulario armonizzato(1)"

2. Gli Stati Schengen completeranno il formulario armonizzato nel rispetto del diritto nazionale.

3. Il formulario uniforme, che sarà utilizzato dagli Stati Schengen per la dichiarazione di garanzia/invito o per il documento giustificativo relativo all'alloggio, viene elaborato a livello centrale secondo le prescrizioni in materia di sicurezza e di produzione di cui agli allegati A (descrizione tecnica degli elementi di sicurezza), A1 e A2 (modello di riferimento). Gli elementi uniformi obbligatori del formulario armonizzato figurano nell'allegato B.

4. All'ICC verranno aggiunti, come allegato 15, gli specimen dei documenti elaborati dagli Stati Schengen.

5. Le pellicole necessarie alla fabbricazione vengono fornite agli Stati Schengen dalla Francia. I costi vengono ripartiti tra gli Stati Schengen.

6. Regolarmente (se del caso, ogni due anni) si procede ad una verifica del dispositivo di sicurezza di tale documento. A prescindere da modifiche di ordine generale che si riveleranno necessarie per via di falsificazioni o contraffazioni, ovvero perché si viene a conoscenza di altre misure tecniche di protezione, il dispositivo di sicurezza dei documenti verrà adattato ogni due anni.

7. Il documento sarà redatto in almeno tre lingue.

8. La presente decisione entrerà in vigore allorché gli Stati Schengen avranno notificato l'attuazione delle misure.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente

C. H. Schapper

(1) Procedono secondo tali modalità l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia.

RISERVATO

Allegato A

Descrizione tecnica del formulario.

Allegato A1

>PIC FILE= "L_2000239IT.030302.EPS">

>PIC FILE= "L_2000239IT.030401.EPS">

Allegato A2

>PIC FILE= "L_2000239IT.030502.EPS">

>PIC FILE= "L_2000239IT.030601.EPS">

Allegato B

>PIC FILE= "L_2000239IT.030702.EPS">

Top