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Document 32022D0368
Decision (EU) 2022/368 of the European Central Bank of 18 February 2022 amending Decision (EU) 2015/2218 on the procedure to exclude staff members from the presumption of having a material impact on a supervised credit institution's risk profile (ECB/2022/6)
Decisione (UE) 2022/368 della Banca centrale europea del 18 febbraio 2022 che modifica la decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2022/6)
Decisione (UE) 2022/368 della Banca centrale europea del 18 febbraio 2022 che modifica la decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2022/6)
ECB/2022/6
OJ L 69, 4.3.2022, p. 117–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 69/117 |
DECISIONE (UE) 2022/368 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 febbraio 2022
che modifica la decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2022/6)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 (2) della Commissione ha stabilito criteri qualitativi e quantitativi per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente. Ha altresì stabilito una procedura mediante cui un ente può determinare che, sebbene un membro del personale soddisfi i criteri quantitativi, si ritiene che le sue attività professionali non abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, e sulla base di tale determinazione può notificare all’autorità competente o richiederne l’autorizzazione per escludere il membro del personale interessato dalla presunzione che le sue attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. La BCE, incaricata di garantire che gli enti sottoposti alla sua vigilanza diretta applichino le norme sull’individuazione del personale in modo coerente tale da salvaguardare l’accuratezza di tale individuazione, ha adottato la decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea (BCE/2015/38) (3) per chiarire la procedura di esclusione dei membri del personale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014. |
2) |
A seguito delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è stato abrogato per gli enti creditizi e sostituito il 14 giugno 2021 dal regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione (5), che rispecchia nuove proposte di norme tecniche di regolamentazione per definire i concetti di responsabilità manageriali, funzioni di controllo, unità operativa/aziendale rilevante e impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale e per individuare i membri del personale o le categorie di personale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. Il regolamento delegato (UE) 2021/923 elimina altresì la procedura di notifica e stabilisce criteri per la valutazione delle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/923. |
3) |
Al fine di garantire la certezza del diritto per gli enti creditizi che hanno presentato notifiche e domande ai sensi del regolamento delegato (UE) 604/2014 o richieste di approvazione preventiva ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell’entrata in vigore della presente decisione, è necessario stabilire misure transitorie. |
4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) è modificata come segue:
1. |
l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Ambito di applicazione La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o categorie di personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923 della Commissione (*1). (*1) Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203, 9.6.2021, pag. 1).»;" |
2. |
all'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:
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3. |
l’articolo 3 è modificato come segue:
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4. |
l’articolo 4 è modificato come segue:
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5. |
l’articolo 5 è modificato come segue:
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6. |
l’articolo 6 è modificato come segue:
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7. |
l’articolo 7 è soppresso; |
8. |
l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Periodo per la presentazione di richieste di approvazione preventiva Le richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 sono presentate senza indugio e al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario.»; |
9. |
l’articolo 9 è modificato come segue:
|
10. |
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. L'approvazione preventiva concessa dalla BCE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo all'anno in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato.». |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. Le notifiche inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e le richieste di approvazione preventiva inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento delegato presentate prima del 14 giugno 2021 continuano ad essere soggette alle procedure e agli obblighi stabiliti dalla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) in quanto si applicano prima della data di entrata in vigore della presente decisione.
2. Le richieste di approvazione preventiva presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell’entrata in vigore della presente decisione saranno soggette alle procedure e ai requisiti di cui alla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) come applicabili prima della data in cui la presente decisione entra in vigore.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 febbraio 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).
(3) Decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2015, sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38) (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 66)
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(5) Regolamento delegato (UE) 2021/923, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6/2021, pag. 1)