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Document 32014R0251

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

OJ L 84, 20.3.2014, p. 14–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/14


REGOLAMENTO (UE) N. 251/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (3) e il regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione (4) si sono dimostrati efficaci nel disciplinare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli («prodotti vitivinicoli aromatizzati»). Tuttavia, alla luce dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo dei mercati e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.

(2)

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CEE) n. 1601/91 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Considerata la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1601/91 e sostituirlo con il presente regolamento, nel quale per motivi di chiarezza dovrebbero essere incorporate le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 sull’aromatizzazione e sull’aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

(4)

I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono importanza per i consumatori, i produttori e il settore agricolo dell’Unione. Le misure applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo tali misure salvaguarderanno la rinomanza acquisita dai prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato interno e mondiale, continuando a tener conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché dell’accresciuta esigenza di tutela dei consumatori e di informazione. L’innovazione tecnologica dovrebbe inoltre essere tenuta in considerazione in relazione ai prodotti per i quali essa serve ad accrescere la qualità, senza incidere sul carattere tradizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati interessati.

(5)

La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati costituisce un importante sbocco per il settore agricolo dell’Unione, circostanza che dovrebbe essere messa in risalto dal quadro normativo.

(6)

Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la rinomanza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato mondiale, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicate anche ai prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

(7)

Per assicurare chiarezza e trasparenza nel diritto dell’Unione che disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati, è necessario definire chiaramente i prodotti oggetto di detta legislazione, i criteri di produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché, in particolare, la denominazione di vendita. È opportuno inoltre che siano definite norme specifiche sull’indicazione volontaria di provenienza a supplemento di quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Stabilendo tali norme, tutti gli stadi della filiera di produzione sono disciplinati e i consumatori sono protetti e adeguatamente informati.

(8)

Le definizioni di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero continuare a rispettare le pratiche tradizionali di qualità, pur venendo aggiornate e affinate alla luce dello sviluppo tecnologico.

(9)

I prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero essere prodotti in conformità di talune norme e restrizioni, atte ad assicurare che siano soddisfatte le aspettative del consumatore in relazione alla qualità e ai metodi di produzione. Al fine di soddisfare le norme internazionali in questo campo, si dovrebbero stabilire i metodi di produzione e la Commissione dovrebbe, come regola generale, tenere conto di quelli raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(10)

Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(11)

Inoltre, l’alcole etilico usato per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare le pratiche tradizionali di qualità. Ciò garantirà anche uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

(12)

Considerata l’importanza e la complessità del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire norme specifiche in merito alla designazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a integrazione delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero anche impedire l’uso improprio delle denominazioni di vendita dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nel caso di prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

(13)

Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori, dovrebbe essere possibile integrare le denominazioni di vendita stabilite dal presente regolamento con la denominazione usuale del prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(14)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (8) si applica, tra l’altro, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, tra i quali rientrano i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Di conseguenza, i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di cui al suddetto regolamento e agli atti adottati a norma di esso possono essere immessi sul mercato come prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici.

(15)

Nell’applicare una politica di qualità e per consentire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite nel presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica che sono prodotti nel proprio territorio, nella misura in cui tali norme siano compatibili con il diritto dell’Unione.

(16)

Poiché il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le disposizioni sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) non si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno utilizzare le indicazioni geografiche per identificare i prodotti vitivinicoli aromatizzati come originari del territorio di un paese, o di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato siano essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica e tali indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate dalla Commissione.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura in materia di registrazione, conformità, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’Unione e dei paesi terzi.

(18)

La responsabilità di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere attribuita alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e verificare tale osservanza.

(19)

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla messa in atto di processi produttivi per ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati; ai criteri per la delimitazione delle aree geografiche e alle norme, alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione in tali aree, alle condizioni alle quali una specifica di prodotto può comprendere requisiti supplementari; alla determinazione dei casi in cui un singolo produttore può fare domanda di protezione delle indicazioni geografiche e alle restrizioni relative alla tipologia di richiedente che possono applicarsi a tale protezione; alla fissazione delle condizioni da rispettare relativamente alla domanda di protezione di un’indicazione geografica, allo scrutinio da parte della Commissione, alla procedura di obiezione e alle procedure relative alla modifica e all’annullamento delle indicazioni geografiche; alla fissazione delle condizioni applicabili alle domande di indicazioni geografiche transfrontaliere; alla fissazione del termine per la presentazione di una domanda o richiesta, del termine a partire dal quale si applica la protezione e del termine a partire dal quale si applica la modifica della protezione; alla fissazione delle condizioni relative alle modifiche delle specifiche di prodotto, incluse le condizioni in caso di modifica considerata minore e delle condizioni connesse alle domande di modifica e all’approvazione delle modifiche che non implicano cambiamenti al documento unico; alle restrizioni attinenti alla denominazione protetta; alla natura e al tipo di informazioni da trasmettere nello scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione; ai metodi di comunicazione delle informazioni, alle regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e ai mezzi di pubblicazione delle informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)

Per assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati; le decisioni circa il conferimento della protezione delle indicazioni geografiche e circa il rigetto di domande proposte a tal fine, le decisioni circa la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni geografiche esistenti, le decisioni sull’approvazione delle modifiche in caso di modifiche minori alle specifiche dei prodotti; le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo alla definizione di indicazione geografica; i mezzi per rendere accessibili al pubblico le decisioni di protezione o di diniego delle indicazioni geografiche; la presentazione di domande transfrontaliere; i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a effettuare; la procedura per l’esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un ‘indicazione geografica, inclusa la loro ammissibilità, e la procedura per le domande di richieste di opposizione, cancellazione o conversione, compresa la loro ammissibilità, e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche esistenti; i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare; e le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni sugli scambi tra Stati membri e Commissione, le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare, il contenuto, la forma, la tempistica, la periodicità e le scadenze delle notifiche e le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(21)

La Commissione, mediante atti di esecuzione e, data la particolare natura di questi ultimi, agendo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, dovrebbe pubblicare il documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, decidere se rifiutare una domanda di protezione di indicazione geografica per motivi di irricevibilità e se istituire e mantenere un registro delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento, nonché se elencare in quest’ultimo le designazioni geografiche esistenti oppure rimuoverle.

(22)

La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che non sono affrontate dal presente regolamento. A tal fine, dovrebbe essere attribuito alla Commissione il potere di adottare le misure transitorie necessarie.

(23)

È opportuno concedere un tempo sufficiente e modalità adeguate per agevolare una transizione fluida dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento. In ogni caso dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte esistenti dopo l’applicazione del presente regolamento, fino al loro esaurimento.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

2.   Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

3.   Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «denominazione di vendita»: il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento;

2)   «descrizione»: l’elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato;

3)   «indicazione geografica»: un’indicazione che identifichi un prodotto vitivinicolo aromatizzato come originario di una regione, di un luogo specifico o di un paese in cui una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche di tale prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

CAPO II

DEFINIZIONE, DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

Articolo 3

Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

a)

vini aromatizzati;

b)

bevande aromatizzate a base di vino;

c)

cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

2.   Il vino aromatizzato è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato II, parte IV, punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;

c)

con eventuale aggiunta di alcole;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

f)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

g)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.

3.   Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

c)

alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

f)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

g)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.

4.   Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

c)

alla quale non è stato aggiunto alcole;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

f)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.

Articolo 4

Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 33 concernenti l’introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori.

Nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

3.   La Commissione, se necessario, adotta mediante atti di esecuzione metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Questi ultimi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

In attesa della loro adozione da parte della Commissione, i metodi da utilizzare sono quelli autorizzati dallo Stato membro interessato.

4.   Le pratiche enologiche e le restrizioni stabilite in conformità dell’articolo 74, dell’articolo 75, paragrafo 4, e dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti vitivinicoli utilizzati per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Articolo 5

Denominazioni di vendita

1.   Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all’allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2.   Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l’utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall’allegato II.

3.   Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.

4.   Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento.

5.   Fatto salvo l’articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

Articolo 6

Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita

1.   Le denominazioni di vendita di cui all’articolo 5 possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

a)   «extra secco» o «extra dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15 % vol.;

b)   «secco» o «dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 16 % vol.;

c)   «semisecco» o «semi-dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro;

d)   «semidolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e meno di 130 grammi per litro;

e)   «dolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è pari o superiore a 130 grammi per litro.

Il tenore di zuccheri indicato al primo comma, lettere da a) a e), è espresso in zucchero invertito.

Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere accompagnate da un’indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.

2.   Laddove la denominazione di vendita sia integrata dalla dicitura «spumante» o includa detta dicitura, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95 %.

3.   Le denominazioni di vendita possono anche essere completate con un riferimento al principale aroma utilizzato.

Articolo 7

Indicazione di provenienza

Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato. La provenienza è indicata mediante l’espressione «prodotto in […]», o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo corrispondente.

Articolo 8

Utilizzo della lingua nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   Le denominazioni di vendita in corsivo nell’allegato II non sono tradotte sull’etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

2.   Il nome dell’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento appare sull’etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l’indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4.

Qualora il nome di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 9

Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Gli Stati membri, nell’applicare una politica di qualità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento che sono ottenuti nel proprio territorio, o per l’introduzione di nuove indicazioni geografiche, possono fissare regole di produzione e designazione più restrittive di quelle stabilite all’articolo 4 e agli allegati I e II purché siano compatibili con il diritto dell’Unione.

CAPO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 10

Contenuto delle domande di protezione

1.   Le domande di protezione dei nomi come indicazioni geografiche sono accompagnate da una documentazione tecnica comprendente:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

c)

un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e

d)

un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.   Per essere ammesso a un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, un prodotto deve essere conforme al disciplinare di produzione corrispondente, in cui rientrano almeno:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonché un’indicazione delle sue proprietà organolettiche;

c)

laddove pertinente, i particolari processi produttivi e le relative specifiche nonché le restrizioni applicabili all’elaborazione del prodotto;

d)

la delimitazione della zona geografica interessata;

e)

gli elementi che giustificano il legame di cui all’articolo 2, punto 3;

f)

le condizioni applicabili prescritte dal diritto unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto unionale;

g)

l’indicazione della materia prima principale da cui si ricava il prodotto vitivinicolo aromatizzato;

h)

il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

Articolo 11

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1.   La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 10, gli elementi comprovanti che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2.   La domanda di protezione è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure tramite le autorità del paese terzo interessato.

3.   La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 12

Richiedenti

1.   La domanda di protezione di un’indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda di protezione anche altre parti interessate.

2.   I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i prodotti vitivinicoli aromatizzati da essi prodotti.

3.   Nel caso in cui una denominazione designi una zona geografica transfrontaliera, è possibile presentare una domanda di protezione congiunta.

Articolo 13

Procedura nazionale preliminare

1.   Le domande per la protezione di un’indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati originari dell’Unione sono soggette a una procedura nazionale preliminare conformemente ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria l’indicazione geografica.

3.   Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo.

Lo Stato membro, mediante una procedura nazionale, garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda di protezione e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.   Lo Stato membro respinge la domanda se considera che l’indicazione geografica non soddisfi i relativi requisiti o sia incompatibile con il diritto dell’Unione in generale.

5.   Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a)

pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b)

trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

ii)

il disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

iii)

il documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

iv)

una dichiarazione attestante che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste;

v)

il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 28 marzo 2015.

7.   Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini del presente capo e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale. Tale protezione prende effetto a decorrere dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione e cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma del presente capo.

Articolo 14

Esame da parte della Commissione

1.   La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione.

2.   La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo.

3.   Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 13, paragrafo 5, lettera a).

4.   Se ritiene che le condizioni di cui al presente capo non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di respingere la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 14, paragrafo 3, ogni Stato membro o paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata richiesta la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte dal presente capo.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 16

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all’articolo 15, la Commissione, mediante atti di esecuzione, conferisce la protezione all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nel presente capo ed è compatibile con il diritto dell’Unione oppure respinge la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 17

Omonimi

1.   La registrazione di un nome per cui è presentata la domanda di protezione che sia omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio di confusione.

2.   Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

3.   L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato dal nome già registrato, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

Articolo 18

Motivi di rigetto della protezione

1.   Le denominazioni divenute generiche non sono protette in quanto indicazione geografica.

Ai fini del presente capo, per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di un prodotto vitivinicolo aromatizzato che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto vitivinicolo aromatizzato nell’Unione.

Per stabilire se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b)

del pertinente diritto unionale o nazionale.

2.   Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto vitivinicolo aromatizzato.

Articolo 19

Relazione con i marchi commerciali

1.   Quando un’indicazione geografica è protetta a norma del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso ricade nell’ambito dell’articolo 20, paragrafo 2, riguardante un prodotto vitivinicolo aromatizzato, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica e se l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.   Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, un marchio utilizzato in uno dei modi di cui all’articolo 20, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (14).

In tali casi l’uso dell’indicazione geografica è consentito parallelamente a quello dei marchi corrispondenti.

Articolo 20

Protezione

1.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto vitivinicolo aromatizzato ottenuto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono tutelate contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; oppure

ii)

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento non diventano generiche nell’Unione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per impedire o far cessare l’uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 21

Registro

La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, accessibile al pubblico.

Le indicazioni geografiche riguardanti prodotti di paesi terzi protetti nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono comparire nel registro di cui al primo comma come indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento.

Articolo 22

Designazione dell’autorità competente

1.   Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto a essere tutelati da un sistema di controlli.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 23

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata all’interno dell’Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

a)

dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 22; oppure

b)

da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo le prescrizioni stabilite nell’articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori a essa assoggettati.

2.   Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato da:

a)

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo oppure

b)

uno o più organismi di certificazione.

3.   Gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 (Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi) e sono accreditati in conformità di tale norma.

4.   L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 24

Modifiche del disciplinare

1.   Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 12 può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano mutatis mutandis gli articoli da 13 a 16. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, e dall’articolo 15; in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 25

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di un’indicazione geografica non più rispondente al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Gli articoli da 13 a 16 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 26

Denominazioni geografiche preesistenti

1.   Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate a uno Stato membro e approvate da quest’ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 21 del presente regolamento mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1:

a)

la documentazione tecnica di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b)

le decisioni nazionali di approvazione.

3.   Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 28 marzo 2017 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione mette in atto, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 21.

4.   L’articolo 25 non si applica alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 28 marzo 2018 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione geografica preesistente di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 2, punto 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 27

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente capo.

Articolo 28

Poteri delegati

1.   Al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 riguardo a:

a)

criteri per la delimitazione della zona geografica; e

b)

regole, restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2.   Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 al fine di stabilire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera f).

3.   Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 al fine di:

a)

determinare i casi in cui la domanda di protezione di un’indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;

b)

determinare le restrizioni che si applicano al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di un’indicazione geografica;

c)

stabilire le condizioni da soddisfare riguardo a una domanda di protezione di un’indicazione geografica, all’esame da parte della Commissione, alla procedura di opposizione e alle procedure di modifica e di cancellazione delle indicazioni geografiche;

d)

stabilire le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

e)

fissare il termine di presentazione di una domanda o richiesta;

f)

fissare il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;

g)

stabilire le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2;

h)

fissare la data di entrata in vigore della modifica;

i)

stabilire le condizioni connesse alle domande di modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento quando tali domande non implicano cambiamenti al documento unico di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

4.   Al fine di garantire una protezione adeguata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 riguardo alle restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

Articolo 29

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo e concernenti:

a)

le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale di cui all’articolo 2, punto 3;

b)

i mezzi di pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione di cui all’articolo 16;

c)

la presentazione di domande transfrontaliere;

d)

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo riguardanti la procedura, inclusa l’ammissibilità, per l’esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un’indicazione geografica, nonché la procedura, inclusa l’ammissibilità, per le richieste di opposizione, cancellazione o conversione nonché la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche protette, in particolare per quanto riguarda:

a)

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b)

i limiti temporali;

c)

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 30

Domande o richieste irricevibili

Se una domanda o una richiesta presentata a norma del presente capo è considerata irricevibile, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, decide di respingerla in quanto irricevibile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Controlli e verifiche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.   Gli Stati membri sono responsabili dei controlli sui prodotti vitivinicoli aromatizzati. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   La Commissione, ove necessario, adotta mediante atti di esecuzione le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 32

Scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tali informazioni possono, se del caso, essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.

2.   Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per definire:

a)

la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b)

i metodi di comunicazione delle informazioni;

c)

le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d)

le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.

3.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

a)

le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione del presente articolo;

b)

le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;

c)

le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 33

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 28, all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 28, all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 28, dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nel caso di atti di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato a decorrere dal 28 marzo 2015.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1.   Per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all’articolo 33 per adottare misure intese a modificare o derogare al presente regolamento, le quali rimangono in vigore sino al 28 marzo 2018.

2.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono stati ottenuti in conformità del regolamento (CEE) n. 1601/91 prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

3.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati conformi agli articoli da 1 a 6 e all’articolo 9 del presente regolamento che sono stati prodotti prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte, a condizione che siano conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 in relazione a tutti gli aspetti non disciplinati dagli articoli da 1 a 6 e dall’articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2015. Tuttavia, l’articolo 36, paragrafi 1 e 3, si applica a decorrere dal 27 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(3)  Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 21 del 26.1.1994, pag. 7).

(5)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(6)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(7)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(8)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(10)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).

(14)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

DEFINIZIONI TECNICHE, REQUISITI E RESTRIZIONI

1)   Aromatizzazione

a)

Per l’aromatizzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:

i)

sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche quali definite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

ii)

gli aromi quali definiti dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 i quali:

sono identici alla vanillina,

hanno odore e/o sapore di mandorle,

hanno odore e/o sapore di albicocche,

hanno odore e/o sapore di uova, e

iii)

erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

b)

Per l’aromatizzazione delle bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli sono autorizzati i seguenti prodotti:

i)

sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008; e

ii)

erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

L’aggiunta di tali sostanze conferisce al prodotto finale caratteristiche organolettiche differenti da quelle di un vino.

2)   Edulcorazione

Per l’edulcorazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:

a)

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE (1);

b)

mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato, quali definiti dall’allegato VII, parte II, punti 10, 13 e 14, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

zucchero caramellato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;

d)

miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (2);

e)

sciroppo di carruba;

f)

qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

3)   Aggiunta di alcole

Nella preparazione di alcuni vini aromatizzati e di alcune bevande aromatizzate a base di vino sono autorizzati i seguenti prodotti:

a)

alcole etilico di origine agricola, quale definito all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, compreso l’alcole etilico di origine viticola;

b)

alcole di vino o di uva passa;

c)

distillato di vino o di uva passa;

d)

distillato di origine agricola, quale definito all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 110/2008;

e)

acquavite di vino, quale definita all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 110/2008;

f)

acquavite di vinaccia, quale definita all’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 110/2008;

g)

bevande spiritose distillate da uva passa fermentata.

L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, deve essere di origine agricola e deve essere adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato.

4)   Additivi e colorazione

Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano le disposizioni in materia di additivi alimentari, compresi i coloranti, previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

5)   Aggiunta di acqua

Per la preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di acqua purché sia impiegata nella dose necessaria per:

elaborare l’essenza aromatizzante,

sciogliere i coloranti e gli edulcoranti,

correggere la composizione finale del prodotto.

La qualità dell’acqua aggiunta deve essere conforme alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (4) e non deve alterare la natura del prodotto.

Tale acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita.

6)   Per la preparazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di anidride carbonica.

7)   Titolo alcolometrico

Per «titolo alcolometrico volumico» si intende il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato alla temperatura di 20 °C e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico effettivo» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto a quella temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico potenziale» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico totale» si intende la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.


(1)  Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).

(2)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

(3)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

(4)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).


ALLEGATO II

DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

A.   DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI VINI AROMATIZZATI

1)   Vino aromatizzato

Prodotti conformi alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2)   Aperitivo a base di vino

Vino aromatizzato con eventuale aggiunta di alcole.

L’uso del termine «aperitivo» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

3)   Vermut o Vermout o Vermouth

Vino aromatizzato

al quale è stato aggiunto alcole, e

il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di sostanze appropriate delle specie di Artemisia.

4)   Vino aromatizzato amaro

Vino aromatizzato con un caratteristico aromatizzante amaro al quale è stato aggiunto alcole.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» è seguita dal nome della principale sostanza aromatizzante amara.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» può essere completata o sostituita dai seguenti termini:

«Vino alla china», quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china;

«Bitter vino», quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L’uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

«Americano», quando l’aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall’assenzio e dalla genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati.

5)   Vino aromatizzato all’uovo

Vino aromatizzato

al quale è stato aggiunto alcole,

al quale sono stati aggiunti tuorli d’uovo di qualità o loro estratti,

il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi, e

nella preparazione della cui miscela il quantitativo minimo di tuorlo d’uovo utilizzato è pari a 10 grammi per litro.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato all’uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all’80 %.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato all’uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo zabaione» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all’80 % e tuorlo d’uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro.

6)   Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Vino aromatizzato

al quale è stato aggiunto alcole, e

il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di chiodi di garofano e/o cannella.

B.   DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

1)   Bevande aromatizzate a base di vino

Prodotti conformi alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

2)   Bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino

Bevanda aromatizzata a base di vino

alla quale è stato aggiunto alcole,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,

che è stata edulcorata,

prodotta con vino bianco,

alla quale è stato aggiunto distillato di uva passa, e

aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo,

oppure

alla quale è stato aggiunto alcole,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,

che è stata edulcorata,

prodotta con vino rosso, e

alla quale sono state aggiunte preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente da spezie, ginseng, frutta secca a guscio, essenze di agrumi ed erbe aromatiche.

3)   Sangría/Sangria

Bevanda aromatizzata a base di vino

prodotta con vino,

aromatizzata con l’aggiunta di estratti o essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti,

con eventuale aggiunta di spezie,

con eventuale aggiunta di anidride carbonica,

senza coloranti aggiunti,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 4,5 % vol. e inferiore a 12 % vol., e

che può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il cui colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate.

La denominazione «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna o Portogallo. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la dicitura «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in…» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

4)   Clarea

Bevanda aromatizzata a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni della Sangría/Sangria.

La denominazione «Clarea» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la denominazione «Clarea» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in…» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

5)   Zurra

Bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta mediante l’aggiunta di brandy o di acquavite di vino, quali definiti nel regolamento (CE) n. 110/2008, alla Sangría/Sangria e alla Clarea, con eventuale aggiunta di frutta in pezzi. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 14 % vol.

6)   Bitter soda

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da «bitter vino», la cui proporzione nel prodotto finale non deve essere inferiore al 50 % in volume,

alla quale è stata aggiunta anidride carbonica o acqua gassata, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 8 % vol. e inferiore a 10,5 % vol.

L’uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

7)   Kalte Ente

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante gassificato a vino spumante o vino spumante gassificato,

alla quale sono state aggiunte sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

Il prodotto finito deve contenere una quantità di vino spumante o di vino spumante gassificato non inferiore al 25 % in volume.

8)   Glühwein

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,

aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall’applicazione dell’allegato I, punto 2, l’aggiunta di acqua è vietata.

Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Glühwein» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».

9)   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,

aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.

Nel caso in cui il Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».

10)   Maiwein

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino con aggiunta di piante di Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) o estratti di questa, in modo che il gusto del Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) sia predominante, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

11)   Maitrank

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino bianco in cui sono state macerate piante di Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) o a cui sono stati aggiunti estratti di questa, con aggiunta di arance e/o altri frutti, anche sotto forma di succo, concentrato o estratto, e che ha subito un’edulcorazione massima del 5 % di zucchero, e

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

12)   Pelin

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino rosso o bianco e specifiche miscele di erbe,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol.,

avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 45-50 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico.

13)   Aromatizovaný dezert

Bevanda aromatizzata a base di vino

ottenuta da vino rosso o bianco, zucchero e miscele di spezie da dessert,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 12 % vol., e

avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 90-130 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 2,5 grammi per litro di acido tartarico.

La denominazione «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Repubblica ceca. Quando la bevanda è prodotta in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, la dicitura «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», che deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

C.   DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI COCKTAIL AROMATIZZATI DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1)   Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

Prodotto conforme alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

L’uso del termine «cocktail» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2)   Cocktail a base di vino

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

la cui percentuale di mosto di uve non è superiore al 10 % del volume totale del prodotto finito,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7 % vol., e

il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro.

3)   Frizzante di uva aromatizzato

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

prodotto esclusivamente con mosti di uve,

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 4 % vol., e

contenente anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.

4)   Cocktail di vino spumante

Cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli, miscelato con vino spumante.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1601/91

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3 e allegato II

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 7, paragrafi 1 e 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma

Allegato I, punto 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4 bis

Articolo 8, paragrafi da 5 a 8

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafi da 1 a 3

Articolo 31

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 32

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 10 bis

Articolo 2, punto 3, e articoli da 10 a 30

Articolo 11

Articolo 1, paragrafo 3

Articoli da 12 a 15

Articoli 33 e 34

Articolo 35

Articolo 16

Articolo 36

Articolo 17

Articolo 37

Allegato I

Allegato I, punto 3, lettera a)

Allegato II


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