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Document 32014D0073
Council Decision 2014/73/CFSP of 10 February 2014 on a European Union military operation in the Central African Republic (EUFOR RCA)
Decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014 , relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)
Decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014 , relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)
OJ L 40, 11.2.2014, p. 59–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2014
11.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/59 |
DECISIONE 2014/73/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2014
relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella risoluzione 2127 (2013) sulla situazione nella Repubblica Centrafricana, adottata il 5 dicembre 2013, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso profonda preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione riguardante la sicurezza e per le molteplici e crescenti violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nel paese. Ha inoltre autorizzato lo spiegamento, per un periodo di dodici mesi, della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana sotto guida africana (AFISM-CAR), nonché lo spiegamento, per un periodo temporaneo, delle forze francesi nella Repubblica Centrafricana, al fine di adottare tutte le misure necessarie a sostenere AFISM-CAR nell'assolvimento del suo mandato. |
(2) |
In seguito alle conclusioni del Consiglio del 21 ottobre 2013 e del 16 dicembre 2013, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 20 dicembre 2013, si è detto estremamente preoccupato per il persistente deterioramento della crisi nella Repubblica Centrafricana e per le sue gravi conseguenze sul piano umanitario e dei diritti umani. Ha accolto con favore l'intervento militare francese a sostegno delle forze africane per aiutare a ripristinare la sicurezza, nonché il coerente impegno dei suoi partner africani per stabilizzare la situazione. Nel quadro di un approccio globale, ha confermato la disponibilità dell'Unione a esaminare l'impiego dei pertinenti strumenti per contribuire agli sforzi in corso per la stabilizzazione del paese, anche nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nelle sue due dimensioni militare e civile. Ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a presentare una proposta a tale proposito in previsione di una decisione in sede di Consiglio nel gennaio del 2014. |
(3) |
Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi concernente un'operazione militare «ponte» nell'ambito della PSDC nella Repubblica Centrafricana («EUFOR RCA»), sulla scorta di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di una stretta cooperazione con i partner, in particolare l'ONU, l'Unione africana (UA) e le autorità centrafricane, nonché con l'operazione francese Sangaris. |
(4) |
Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014) che autorizza l'istituzione di un'operazione dell'UE, EUFOR RCA. |
(5) |
Il 23 gennaio 2014 il segretariato generale della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) ha accolto con compiacimento l'istituzione di un'operazione dell'UE nella Repubblica Centrafricana. |
(6) |
Il 24 gennaio 2014, in una lettera indirizzata all'AR, il presidente ad interim della Repubblica Centrafricana ha accolto con compiacimento l'operazione dell'UE autorizzata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2134 (2014). |
(7) |
EUFOR RCA dovrebbe schierare il più rapidamente possibile la piena capacità operativa (FOC), al fine di contribuire alla stabilizzazione della situazione. Dovrebbe svolgere i compiti assegnati in vista di un passaggio ad AFISM-CAR entro quattro-sei mesi dal raggiungimento della FOC. |
(8) |
Conformemente all'articolo 38 del trattato sull'Unione europea (TUE), il comitato politico e di sicurezza (CPS) deve esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico sull'operazione di gestione della crisi, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti al riguardo. |
(9) |
È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale dell'Unione e alla partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione. |
(10) |
A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e della decisione 2011/871/PESC del Consiglio (1), le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere a carico degli Stati membri. |
(11) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Missione
1. L'Unione conduce un'operazione militare «ponte» nella Repubblica Centrafricana, EUFOR RCA, per contribuire alla fornitura di un ambiente sicuro e protetto, con un passaggio alla missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana sotto guida africana (AFISM-CAR) entro un temine da quattro a sei mesi dalla piena capacità operativa conformemente al mandato definito nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2134 (2014) e concentrando la sua azione nella zona di Bangui.
2. EUFOR RCA opera secondo gli obiettivi politici, strategici e politico-militari figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 20 gennaio 2014.
Articolo 2
Nomina del comandante dell'operazione dell'UE
Il Maggiore Generale Philippe Pontiès è nominato comandante dell'operazione dell'UE EUFOR RCA.
Articolo 3
Designazione della sede del comando operativo dell'UE
Il comando operativo di EUFOR RCA ha sede a Larissa in Grecia.
Articolo 4
Pianificazione e avvio dell'operazione
1. Le regole di ingaggio necessarie per la fase preparatoria di EUFOR RCA sono approvate dal Consiglio il più presto possibile dopo l'adozione della presente decisione.
2. La decisione sull'avvio di EUFOR RCA è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio necessarie all'esecuzione del mandato.
Articolo 5
Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico e la direzione strategica di EUFOR RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compreso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e del comandante della forza dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione militare dell'UE restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) riferisce periodicamente al CPS sulla condotta di EUFOR RCA. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.
4. Il CPS valuta i progressi di EUFOR RCA tre mesi dopo l'avvio dell'operazione in base a una relazione scritta.
Articolo 6
Direzione militare
1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione di EUFOR RCA condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.
2. Il comandante dell'operazione dell'UE riferisce periodicamente all'EUMC. Quest'ultimo può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.
Articolo 7
Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento
1. L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.
2. Fatta salva la catena di comando, il comandante dell'operazione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'UE a Bangui.
3. L'AR, assistito dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di punto di contatto principale con le Nazioni Unite, le autorità della Repubblica Centrafricana e i paesi limitrofi, l'UA, la CEEAC, nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali.
4. Le modalità di coordinamento pertinenti all'operazione tra il comandante dell'operazione dell'UE, gli attori dell'Unione e i principali partner strategici a livello locale sono definite nel documento di pianificazione operativa.
Articolo 8
Partecipazione di Stati terzi
1. Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Le disposizioni particolareggiate per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito di EUFOR RCA.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUFOR RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
Articolo 9
Status del personale diretto dall'Unione
Lo status delle unità e del personale diretti dall'Unione, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.
Articolo 10
Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono gestiti a norma della decisione 2011/871/PESC.
2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA è pari a 25,9 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari al 50%.
Articolo 11
Comunicazione di informazioni
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUFOR RCA, le informazioni classificate dell’UE che sono prodotte ai fini dell'operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), come segue
a) |
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o |
b) |
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi. |
2. L’AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative di EUFOR RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUFOR RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.
3. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'operazione, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
5. L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.
Articolo 12
Entrata in vigore e termine
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. EUFOR RCA cessa di produrre effetti al più tardi sei mesi dopo aver raggiunto la FOC.
3. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell'UE, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di EUFOR RCA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUFOR RCA di cui alla decisione 2011/871/PESC.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35).
(2) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(3) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).