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Document 32008L0059

Direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008 , che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

OJ L 166, 27.6.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 110 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. impl. da 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/59/oj

27.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/31


DIRETTIVA 2008/59/CE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2008

che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005, qualora un atto del Consiglio adottato anteriormente all’adesione richiede, a motivo dell’adesione, adattamenti che non sono contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti a tal fine necessari devono essere adottati dal Consiglio.

(2)

La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (1), è stata adottata anteriormente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea e richiede adattamenti a seguito dell’adesione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.

(4)

Conformemente all’articolo 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

al capo 2, zona 3:

i)

fra le voci riguardanti il Regno del Belgio e le Repubblica ceca è inserita la voce seguente:

«Repubblica di Bulgaria

Danubio: dal km 845,650 al km 374,100»;

ii)

fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca è inserita la voce seguente:

«Romania

Danubio: dalla frontiera serbo-romena (km 1 075) al Mar Nero sul braccio di Sulina

Danubio–canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64,410 del canale), fino al porto di Constanta sud–Agigea (km “0” del canale).

Poarta Albă–canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio–canale del Mar Nero al km 29,410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27,500 del canale) fino al porto di Midia (km “0” del canale)»;

b)

al capo 3, zona 4, fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca è inserita la voce seguente:

«Romania

Tutte le altre vie navigabili che non figurano nella Zona 3»;

2)

l’allegato IX è modificato come segue:

a)

nella parte I, capo 4, articolo 4.05:

i)

fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:

«19

=

Romania»;

ii)

fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:

«34

=

Bulgaria»;

b)

nella parte III, capo 1, articolo 1.06:

i)

fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:

«19

=

Romania»;

ii)

fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:

«34

=

Bulgaria»;

c)

nella parte IV, capo 1, articolo 1.06:

i)

fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:

«19

=

Romania»;

ii)

fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:

«34

=

Bulgaria».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 30 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/137/CE (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 261).

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


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