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Document 32007R0509

Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007 , che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale

OJ L 122, 11.5.2007, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 156 - 159

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; abrogato da 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/509/oj

11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/7


REGOLAMENTO (CE) N. 509/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIe registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostruzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l’esaurimento.

(2)

È necessario adottare misure per istituire un piano pluriennnale per la gestione dello stock di sogliole nella Manica occidentale.

(3)

L’obiettivo del piano è assicurare uno sfruttamento della sogliola del golfo di Biscaglia che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prescrive, tra l’altro, che per conseguire l’obiettivo la Comunità applichi l’approccio precauzionale nell’adottare misure destinate a tutelare e conservare lo stock, in modo da disporne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso mira ad attuare progressivamente un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuisce ad attività di pesca efficienti nel contesto di un’industria della pesca economicamente vitale e competitiva, che procuri un tenore di vita equo e tenga conto degli interessi dei consumatori.

(5)

Per conseguire tale obiettivo gli stock di sogliole della Manica occidentale devono essere portati a limiti biologici di sicurezza attraverso la riduzione dei tassi di mortalità per pesca e devono essere gestiti in modo tale che ne sia mantenuta la piena capacità riproduttiva e un’elevata resa a lungo termine.

(6)

Dal parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca si evince che la mortalità per pesca coerente con lo scopo di un’elevata resa a lungo termine e il conseguimento di un basso rischio di decimazione del potenziale produttivo dello stock è 0,27.

(7)

Tale controllo dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto definendo un metodo adeguato per fissare il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) ed istituendo un regime che riduca, per tale stock, lo sforzo di pesca a livelli tali da rendere improbabile il superamento dei TAC.

(8)

Per assicurare l’ottemperanza alle misure stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3).

(9)

Durante la prima fase negli anni 2007, 2008 e 2009 il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione e successivamente un piano di gestione ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola che vive nella Manica occidentale (di seguito «sogliola della Manica occidentale»).

2.   Ai fini del presente regolamento, per «Manica occidentale» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIe dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM).

Articolo 2

Obiettivo

1.   Il piano pluriennale assicura lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola della Manica occidentale.

2.   Tale obiettivo è conseguito attraverso il raggiungimento e il mantenimento di un tasso di mortalità per pesca dello 0,27 per appropriati gruppi di età.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 3

Procedura per la fissazione dei totali ammissibili di catture

1.   Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i totali ammissibili di catture (TAC) per la sogliola della Manica occidentale al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è il più elevato tra:

a)

il TAC la cui applicazione porterà a una riduzione del 20 % del tasso di mortalità per pesca nel 2007 rispetto al tasso medio di mortalità per pesca degli anni 2003, 2004 e 2005 secondo le più recenti stime dello CSTEP;

b)

il TAC la cui applicazione porterà al tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Per gli anni 2010, 2011 e 2012 il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i TAC per la sogliola della Manica occidentale al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP, è il più elevato tra:

a)

il TAC la cui applicazione porterà a una riduzione del 15 % del tasso di mortalità per pesca nel 2010 rispetto al tasso medio di mortalità per pesca degli anni 2007, 2008 e 2009 secondo le più recenti stime dello CSTEP;

b)

il TAC la cui applicazione porterà al tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

3.   Per il 2013 e gli anni successivi il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i TAC per la sogliola della Manica occidentale al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP, porterà al tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

4.   Nonostante il paragrafo 3, se a parere dello CSTEP il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non è stato conseguito entro il 31 dicembre 2012, si applica il paragrafo 2, mutatis mutandis, per il 2013, 2014 e 2015 e il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis dal 2016.

Articolo 4

Limiti alla variazione dei TAC

A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:

a)

qualora l’applicazione dell’articolo 3 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello di tale anno;

b)

qualora l’applicazione dell’articolo 3 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di tale anno.

CAPO III

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 5

Limitazione dello sforzo

1.   I TAC di cui al capo II sono completati da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca basato sulla zona geografica e i raggruppamenti di attrezzi da pesca, e le condizioni associate per l’uso delle possibilità di pesca specificate nell’allegato II quater del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4).

2.   Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, circa il numero massimo di giorni in mare disponibili per le navi presenti nella Manica occidentale che utilizzano sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e per le navi della Manica occidentale che utilizzano reti fisse aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 220 mm.

3.   Il numero massimo di giorni in mare di cui al paragrafo 2 è adattato proporzionalmente all’adattamento della mortalità per pesca di cui all’articolo 3.

4.   Nonostante il paragrafo 3, il livello dello sforzo di pesca da stabilire in ciascuno degli anni 2008 e 2009 è mantenuto al livello stabilito per il 2007.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 6

Margine di tolleranza

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), il margine di tolleranza consentito, nella stima dei quantitativi tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo di sogliola della Manica occidentale è pari all’8 % della cifra figurante nel giornale di bordo. Se nella normativa comunitaria non sono stabiliti fattori di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera della nave.

Articolo 7

Notifica preliminare

Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nella Manica occidentale, o il suo rappresentante, che intende trasbordare un quantitativo di sogliola tenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:

a)

il nome del porto o del luogo di sbarco;

b)

l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;

c)

i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie di cui detiene a bordo quantitativi superiori a 50 kg.

Articolo 8

Stivaggio separato della sogliola comune

1.   È vietato tenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di sogliola comune mescolati con altre specie di organismi marini in un unico contenitore.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l’assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola comune detenute a bordo.

Articolo 9

Trasporto della sogliola comune

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg pescati nella Manica occidentale e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati in presenza di controllori prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.

2.   In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento non si applica.

Articolo 10

Programma specifico di controllo

In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo per gli stock di sogliola in questione può durare più di due anni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Valutazione delle misure di gestione

La Commissione chiede il parere scientifico dello CSTEP in merito al ritmo di conseguimento degli obiettivi del piano di gestione nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni.

La Commissione propone, se del caso, misure pertinenti e il Consiglio decide a maggioranza qualificata su misure alternative finalizzate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 2. In particolare il Consiglio può modificare, a maggioranza qualifica, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 12

Circostanze particolari

Qualora lo CSTEP ritenga che le dimensioni dello stock di riproduzione della sogliola della Manica occidentale subisca una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC inferiore a quello contemplato agli articoli 3 e 4, e misure di controllo dello sforzo diverse da quelle previste all’articolo 5.

Articolo 13

Fondo europeo per la pesca

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 per il 2007, 2008 e 2009, e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (6). Successivamente il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 495.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

(4)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


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