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Document 32002L0004

Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

OJ L 30, 31.1.2002, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 139 - 141

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/4/oj

32002L0004

Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/2002 pag. 0044 - 0046


Direttiva 2002/4/CE della Commissione

del 30 gennaio 2002

relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole(1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 1999/74/CE stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole secondo i diversi metodi di allevamento e autorizza gli Stati membri a scegliere il metodo o i metodi più appropriati.

(2) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 1999/74/CE tutti gli allevamenti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva sono registrati dall'autorità competente, con attribuzione di un numero distintivo che consenta di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001(3), prevede l'obbligo di stampigliare le uova mediante l'apposizione di un codice che indica il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il metodo di produzione.

(4) I metodi di allevamento sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2001(5), nonché dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione(7), per quanto concerne il metodo di produzione biologico.

(5) La registrazione degli stabilimenti mediante numeri distintivi è una condizione che consente di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri:

a) stabiliscono un sistema di registrazione di tutti i siti di produzione (in appresso: gli stabilimenti) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/74/CE, attribuendo loro un numero distintivo, conformemente all'allegato della presente direttiva;

b) garantiscono che per ciascuno degli stabilimenti in parola siano fornite all'autorità competente dello Stato membro, entro una data da esso stabilita, almeno le informazioni di cui al punto 1 dell'allegato; tale data deve essere fissata prevedendo un lasso di tempo sufficiente per la registrazione degli stabilimenti conformemente alla lettera c);

c) si adoperano affinché tutti gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte sono fornite entro la data fissata conformemente alla lettera b) siano registrati e ricevano un numero distintivo entro il 31 maggio 2003.

2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o giugno 2003:

a) gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte al paragrafo 1, lettera b), non sono state fornite entro la data stabilita non possano continuare ad essere utilizzati, e

b) nessun nuovo stabilimento sia messo in servizio prima di aver completato la registrazione e l'assegnazione del numero distintivo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accesso al registro degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, onde consentire di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

4. Gli Stati membri si assicurano che eventuali modifiche dei dati registrati siano notificate senza indugio all'autorità competente e che il registro sia aggiornato immediatamente una volta ricevute tali informazioni.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2003. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

(2) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

(3) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1.

(4) GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

(5) GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5.

(6) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(7) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9.

ALLEGATO

Le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/74/CE si applicano se necessario.

1. DATI RICHIESTI PER LA REGISTRAZIONE

Per ogni stabilimento devono essere registrati almeno i seguenti dati:

- stabilimento:

- nome dello stabilimento,

- indirizzo,

- persona fisica responsabile delle galline ovaiole (in appresso: allevatore):

- nome,

- indirizzo,

- numero(i) di registrazione di altro(i) stabilimento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione della direttiva 1999/74/CE gestito(i) o di proprietà dell'allevatore,

- proprietario dello stabilimento, se diverso, dall'allevatore:

- nome,

- indirizzo,

- numero(i) di registrazione di altro(i) stabilimento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione della direttiva 1999/74/CE gestito(i) o di proprietà del proprietario,

- altre informazioni sullo stabilimento:

- metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui al punto 2.1,

- capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.

2. NUMERO DISTINTIVO

Il numero distintivo è composto di una cifra che indica il metodo di allevamento definito conformemente al punto 2.1, seguita dal codice dello Stato membro, conformemente al punto 2.2, e dal numero di identificazione fissato dallo Stato membro nel quale è situato lo stabilimento.

2.1. Codice per il metodo di allevamento

I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n. 1274/91, modificato, utilizzati nello stabilimento devono essere indicati con il seguente codice:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il metodo di allevamento utilizzato in stabilimenti la cui produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2. Codice per lo Stato membro di registrazione

>SPAZIO PER TABELLA>

2.3. Identificazione dello stabilimento

Ogni Stato membro applica un sistema che consente l'attribuzione di un unico numero a ciascuno stabilimento che deve essere registrato. Tale sistema può essere altresì utilizzato per fini diversi da quelli della presente direttiva, purché l'identificazione dello stabilimento venga garantita.

Gli Stati membri possono aggiungere altri caratteri al numero di identificazione, ad esempio per l'identificazione di singoli branchi che soggiornano in locali diversi del medesimo stabilimento.

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