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Document 31988L0658

DIRETITVA DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1988 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (88/658/CEE)


OJ L 382, 31.12.1988, p. 15–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 028 P. 76 - 94
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 028 P. 76 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrog. impl. da 392L0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/658/oj

31988L0658

DIRETITVA DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1988 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (88/658/CEE) - -

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0015 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0076


DIRETITVA DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1988 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (88/658/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3)

considerando che in seguito all'adozione, da parte del Consiglio, della direttiva 83/90/CEE, del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (4), è opportuno modificare la direttiva 77/99/CEE (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87 (6), al fine di armonizzare le norme applicabili alle carni e ai prodotti a base di carne;

considerando che occorre modificare la direttiva 77/99/CEE anche per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnica;

considerando che conviene stabilire norme per i piatti cucinati nella cui composizione entrano prodotti a base di carne;

considerando che taluni prodotti a base di carne devono rimanere esclusi dal campo di applicazione della direttiva;

considerando che pare necessario prevedere norme d'igiene per i contenitori;

considerando che i prodotti a base di carne destinati alla consegna diretta al consumatore debbono essere etichettati in conformità con la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (7), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (8):

considerando che le procedure per l'ispezione, il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli stabilimenti, nonché la procedura da seguire in caso di disaccordo tra Stati membri, devono essere adattate affinché siano armonizzate con le norme di altre direttive adottate nel campo veterinario;

considerando che le norme relative ai controlli devono tener conto delle esigenze imperative del mercato interno;

considerando che è stato constatato che tutti gli Stati membri hanno una normativa nazionale che disciplina la composizione dei prodotti a base di carne e che limita gli additivi che possono essere impiegati per la fabbricazione di prodotti a base di carne; che l'esistenza di norme differenti in materia può essere contraria agli imperativi del mercato interno; che conviene pertanto prevedere una procedura che consenta di armonizzare queste norme relative alla composizione e che conviene rinviare ad una futura decisione nel quadro delle Comunità la fissazione di norme comuni che disciplinino l'impiego degli additivi per i prodotti a base di carne;

considerando che le temperature da rispettare durante il sezionamento e il confezionamento dei prodotti a base di carne sono stabiliti nell'allegato A della presente direttiva; che pertanto il riferimento ad una procedura volta a stabilire queste temperature può essere soppresso;

considerando che le disposizioni in materia di polizia sanitaria sono state adottate con la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (9), modificata da ultimo dalla direttiva 87/491/ CEE (10)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIREITIVA:

Articolo 1 Il testo degli articoli da 1 a 17 della direttiva 77/99/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 1La presente direttiva fissa prescrizioni sanitarie relative ai prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari.

Fatte salve le misure di divieto da adottare in applicazione della direttiva 80/215/CEE (11), la presente direttiva non si applica ai prodotti a base di carne:

a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che non vengano successivamente utilizzati per fini commerciali;

b) oggetto di piccole spedizioni destinate a privati nella misura in cui si tratti di importazioni prive di carattere commerciale:

c) che si trovano sui mezzi di trasporto in servizio commerciale fra gli Stati membri, per l'alimentazione del personale e dei passeggeri.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per: a) prodotti a base di carne: i prodotti lavorati a partire da carne o con carne che è stata sottoposta ad un trattamento per cui la superficie di taglio a cuore permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.

Tuttavia non sono considerati prodotti a base di carne:

i) le carni che sono state trattate soltanto con freddo, le quali restano disciplinate dalle norme della direttiva 64/433/CEE,

ii) i prodotti non rispondenti alla definizione del primo comma; questi prodotti sono disciplinati dalla direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (12).

3. Inoltre non rientrano nel settore di applicazione della presente direttiva:

i) gli estratti di carne, i consommé di carne, i brodi di carne e le salse di carne nonché i prodotti analoghi, senza frammenti di carne;

ii) le ossa intere, frantumate o macinate, i peptoni di carne, le gelatine animali, le farine di carni, le cotenne in polvere, il plasma sanguigno, il sangue essiccato, il plasma sanguigno essiccato, le proteine cellulari, gli estratti di ossa e i prodotti analoghi;

iii) i grassi fusi provenienti dai tessuti animali;

iv) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati o essiccati;

b) i) carni: le carni di cui:

- all'articolo 1 della direttiva 64/433/CEE,

- all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE,

- all'articolo 1 della direttiva 72/461/CEE,

- all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE,

- all'articolo 2 della direttiva 88/657/CEE;

ii) carni fresche: le carni fresche di cui rispettivamente allarticolo I delle direttiva 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/46l/CEE e all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE nonché le carni che rispondono alle prescrizioni della direttiva 88/657/CEE:

c) preparazioni di carne: preparazioni conformi alle condizioni dell'articolo 3 della direttiva 88/657/CEE:

d) trattamento: il riscaldamento, la salatura in superficie, la salatura in profondità o l'essiccazione delle carni fresche, associate o no ad altre derrate alimentari, oppure la combinazione di questi procedimenti;

e) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umidó;

f) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali;

g) salatura in profondità: la diffusione di sali nella massa del prodotto;

h) stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale dell'umidità, l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali comportanti nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrità in condizioni normali a temperature ambiente;

i) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidità;

j) piatti cucinati: prodotti a base di carne corrispondenti a preparazioni culinarie, cotte o precotte, per la cui conservazione non sono impiegati additivi di conservazione, condizionati;

k) paese speditore: lo Stato membro dal quale i prodotti a base di carne sono spediti in un altro Stato membro;

l) paese destinatario: lo Stato membro cui sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro;

m) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso certificato sanitario;

n) confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione di un prodotto a base di carne mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto, nonché il primo involucro o il primo contenitore stesso;

o) imballaggio: l'operazione consistente nel porre in un contenitore uno o più prodotti a base di carne confezionati o no, nonché il contenitore stesso;

p) contenitore ermeticamente chiuso: contenitore destinato a proteggere il contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore e impenetrabile all'aria.

Articolo 31. Ogni Stato membro vigila affinché siano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente i prodotti a base di carne che rispondono alle seguenti condizioni generali, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3:

1) devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto e ispezionato in conformità dell'articolo 7;

2) devono essere stati preparati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato A e, se sono immagazzinati in un magazzino frigorifero distinto dallo stabilimento, tale magazzino dev'essere riconosciuto e ispezionato conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE;

3) devono essere stati preparati:

a) con carni fresche, definite all'articolo 2, lettera b), punto ii), fermo restando che tali carni possono provenire:

i) conformemente alle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE, dallo Stato membro nel quale si effettua la preparazione o da qualsiasi altro Stato membro. Le carni suine riconosciute trichinate non devono essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti a base di carne;

ii) conformemente all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE, dallo Stato membro nel quale la preparazione è effettuata;

iii) conformemente alla direttiva 72/462/CEE, da un paese terzo, direttamente o tramite un altro Stato membro;

iv) conformemente all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE, da un paese terzo, purché:

- i prodotti ottenuti da tali carni soddisfino alle esigenze della presente direttiva;

- tali prodotti non siano sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato A, capitolo VI:

- gli scambi intracomunitari di tali prodotti continuino ad essere sottoposti alle disposizioni nazionali di ogni Stato membro;

b) con le carni di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 64/433/CEE;

4) devono essere stati preparati con carni fresche rispondenti ai requisiti dell'allegato A, capitolo III;

5) devono essere stati sottoposti, conformemente all'allegato A, capitolo IV, a un controllo da parte dell'autorità competente e, qualora si tratti di un

contenitore ermeticamente chiuso, effettuato conformemente alle prescrizioni che saranno fissate, secondo le procedure previste all'articolo 18, entro il 31 marzo 1990;

6) devono sodisfare alle condizioni di cui all'articolo 4;

7) quando si ha confezionamento o imballaggio, devono essere confezionati e imballati conformemente all'allegato A, capitolo V;

8) devono essere muniti di bollo sanitario, conformemente all'allegato A, capitolo VI;

9) devono essere accompagnati, nel trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario, conformemente all'allegato A, capitolo VII. Questa prescrizione non è applicabile ai prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi che hanno subito un trattamento di cui all'allegato B, capitolo II, punto I, lettera a), primo trattino se il bollo sanitario è applicato ad essi in modo indelebile, conformemente alle prescrizioni da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 18;

10) devono essere immagazzinati e trasportati verso il paese destinatario in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente all'allegato A, capitolo VIlI.

2. I prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine medico e che sul prodotto e sul certificato sanitario sia chiaramente indicata tale operazione.

3. Gli Stati membri vigilano affinché, oltre ai requisti generali di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti a base di carne rispondano alle seguenti condizioni:

a) devono essere stati preparati mediante riscaldamento, salatura in profondità o essiccazione; tali procedimenti possono essere combinati con l'affumicatura o la stagionatura, se del caso in condizioni microclimatiche particolari, ed associati, in particolare, a taluni additivi tecnologici di salatura in profondità, nell'osservanza dell'articolo 13. Essi possono anche essere associati ad altri prodotti alimentari e a condimenti;

b) possono essere ottenuti con un prodotto a base di carne o una preparazione di carne.

Articolo 4Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente, il produttore deve indicare ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio del prodotto, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato e la durata per cui è garantita la sua conservazione.

Articolo 5Gli articoli 3 e 4 non si applicano ai prodotti a base di carne che vengono importati con l'autorizzazione del

paese destinatario per usi diversi dal consumo umano; in tal caso, il paese destinatario controlla che tali prodotti non vengano impiegati per scopi diversi da quelli per cui sono stati inviati in tale paese.

Articolo 6Gli Stati membri assicurano che gli scambi intracomunitari di piatti cucinati siano disciplinati dalle diposizioni previste per i prodotti a base di carne e che questi piatti soddisfino inoltre le prescrizioni dell'allegato B, capitolo III.

Articolo 71. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti, dotati di un numero di riconoscimento veterinario. Esso comunica tale elenco agli altri Stati membri e alla Commissione.

Uno Stato membro riconosce uno stabilimento solo se esso soddisfa ai requisiti della presente direttiva. Lo Stato membro revoca il riconoscimento se le condizioni di quest'ultimo non sono più rispettate.

Lo Stato membro in questione tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'articolo 8. Gli Stati membri e la Commissione vengono informati del ritiro del riconoscimento.

2. Le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti devono essere effettuate dall'autorità competente.

L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

3. Uno Stato membro, qualora ritenga, segnatamente in seguito ad una delle ispezioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, che le disposizioni per il riconoscimento non siano o non siano più rispettate in uno stabilimento ubicato in un altro Stato membro, ne informa la competente autorità centrale di tale Stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità centrale del primo Stato membro le decisioni prese con le relative motivazioni.

Qualora nutra il timore che tali misure non vengano. prese o non siano sufficienti, il primo Stato membro esamina, insieme allo Stato membro interessato, i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

Gli Stati membri interessati informano la Commissione sulle controversie e sulle soluzioni adottate.

Se tali Stati membri in questione non possono raggiungere un accordo, uno di essi ne investe entro un termine ragionevole la Commissione, che incarica uno o più

esperti veterinari di esprimere un parere. Tenuto conto di tale parere o del parere espresso ai sensi dell'articolo 8, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18, a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di prodotti a base di carne provenienti da tale stabilimento. L'autorizzazione può essere revocata,tenuto conto di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quelli in causa.

Le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 8L'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE si applica, mutatis mutandis, agli stabilimenti di cui all'articolo 7.

Articolo 9In deroga alle condizioni stabilite nell'articolo 3, può essere deciso, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18, che talune disposizioni della presente direttiva non siano applicabili ad alcuni prodotti che contengono altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne, di prodotti a base di carne o di preparazione di carne è minima.

Tali deroghe possono riguardare esclusivamente:

a) i requisiti di riconoscimento degli stabilimenti previsti dall'allegato A, capitolo I e dall'allegato B, capitolo I;

b) le condizioni di ispezione previste nell'allegato A, capitolo IV:

c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria e al certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 8) e 9);

Nel concedere le deroghe previste dal presente articolo, si tiene conto sia della natura che della composizione del prodotto.

Nonostante le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri vigilano affinché tutti i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari siano prodotti sani, preparati con carni fresche, prodotti a base di carne o di prodotti di cui alle direttiva 88/657/CEE.

Articolo 10Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione da presentare anteriormente al 1o luglio 1990, stabilisce le disposizioni applicabili ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), terzo comma.

Articolo 11

Gli Stati membri curano che i prodotti a base di carne siano sottoposti ad un controllo da effettuarsi dagli stabilimenti di cui all'articolo 7 sotto il controllo periodico del servizio ufficiale, per accertare che tali prodotti rispondano ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 121. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, un paese destinatario può verificare che ogni spedizione di prodotti a base di carne, esclusi i prodotti a base di carne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, seconda frase, sia accompagnata dal certificato sanitario conforme all'allegato A, capitolo VII.

2. Qualora esistano seri motivi di presumere irregolarità, il paese destinatario può procedere in modo non discriminatorio a controlli per verificare che siano rispettati i requisiti previsti dalla presente direttiva.

3. I controlli si effettuano normalmente nel luogo di destinazione delle merci o in qualsiasi altro luogo appropriato, purché la scelta di tale luogo causi il minor numero possibile di inconvenienti all'inoltro delle merci.

I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono provocare, nell'inoltro o nell'immissione sul mercato delle merci, ritardi indebiti che potrebbero compromettere la qualità dei prodotti a base di carne.

4. Sel nel corso di un controllo effettuato in base al paragrafo 2 si constata che i prodotti a base di carne no soddisfano alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente del paese destinatario può lasciare allo speditore, al destinatario o al loro mandatario la scelta tra il rinvio della merce o il suo impiego per altri scopi, purché non vi si frappongano considerazioni di carattere sanitario, o, nel caso contrario, la distruzione della spedizione. Vanno adottate in ogni caso misure di sicurezza per prevenire l'impiego inadeguato di tali prodotti a base di carne.

5. a) Le decisioni prese dall'autorità competente vengono comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Su richiesta di questi ultimi, i motivi di dette decisioni sono loro comunicate immediatamente, per iscritto, con l'indicazione delle possibilità di appello previste dalla vigente legislazione e delle forme e dei termini in cui tali appelli devono essere presentati.

b) Se le decisioni di cui alla lettera a) sono fondate sulla diagnosi di una malattia contagiosa o infettiva o di un'alterazione tale da costituire un pericolo per la salute umana, esse sono immediatamente comunicate alla competente autorità

centrale dello Stato membro dove ha avuto luogo la produzione e alla Commissione.

c) In seguito a tale comunicazione, possono essere prese opportune misure secondo la procedura prevista all'articolo 18, intese in particolare a coordinare le misure adottate in altri Stati membri per i prodotti a base di carne in causa.

Articolo 13In attesa dell'elaborazione, nell'ambito della legislazione comunitaria sugli additivi, dell'elenco dei prodotti alimentari, a cui possono essere aggiunti gli additivi il cui impiego è autorizzato e della determinazione delle condizioni di detta aggiunta e, se del caso, di una limitazione quanto alla finalità tecnologica della loro utilizzazione, le regolamentazioni nazionali nonché gli accordi bilaterali che esistono alla data della messa in applicazione della presente direttiva e che limitato l'utilizzazione di additivi nei prodotti oggetto della presente direttiva rimangono applicabili nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, a condizione che siano applicati indistintamente alla produzione nazionale ed agli scambi.

Fino a che detto elenco sarà redatto rimangono in vigore le regolamentazioni nazionali e gli accordi bilaterali che disciplinano l'impiego di additivi per i prodotti oggetto della presente direttiva, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato e della vigente normativa comunitaria in materia di additivi.

Articolo 14Gli allegati sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 15Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, prende anteriormente al 1o gennaio 1991 una decisione concernente l'incorporazione di amido di proteine di origine animale o vegetale nei prodotti a base di carne, nonché le percentuali massime da autorizzarsi dal punto di vista tecnologico.

Fino all'adozione di detta decisione rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato e, in particolare, a condizione che siano indistintamente applicate ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, le vigenti regolamentazioni nazionali che limitano l'impiego delle sostanze sudette, nonché gli accordi bilaterali conclusi alla data della notifica della presente direttiva e relativi a tale incorporazione, senza pregiudizio, tuttavia, delle iniziative per il loro ravvicinamento secondo una procedura comunitaria.

Gli Stati membri che autorizzano tale incorporazione assicurano che dell'incorporazione e dei prodotti incorporati di cui al primo comma sia fatta menzione sull'eti-

chetta, conformemente alle prescrizioni della direttiva 79/112/CEE.

Gli Stati membri che autorizzano l'incorporazione di proteine di origine vegetale come sostituto della carne devono assicurare che l'etichetta non comporti nessuna menzione che possa indurre l'utilizzatore a ritenere che il prodotto a base di carne sia ottenuto a partire da carne o con carne.

Articolo 161. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui prodotti a base di carne non possono essere messi in circolazione, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, il diritto di ottenere il parere di un esperto. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli esperti possano stabilire se le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 4 siano state soddisfatte, prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distruzione dei prodotti a base di carne stessi.

L'esperto deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diverso dal paese speditore o dal paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti che potranno essere incaricati di fornire tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri.

Articolo 171. Fino all'attuazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette importazioni disposizioni che non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari. A tale scopo le importazioni devono provenire da uno stabilimento che rispetti almeno i requisiti di cui agli allegati A e B.

Per assicurare l'applicazione uniforme di queste disposizioni, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

Questi controlli sono effettuati per conto della Comunità, la quale assume le spese degli stessi.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a continuare le ispezioni previste dalle disposizioni nazionali per gli stabilimenti dei paesi terzi di prodotti a base di carne, i quali non abbiano subito una ispezione secondo la procedura comunitaria.

Viene elaborato, secondo la procedura prevista all'articolo 18, un elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti previsti negli allegati A e B.

2. I certificati d'igiene e di salubrità che accompagnano i prodotti al momento della loro importazione, nonché la forma e la natura della bollatura sanitaria di cui sono oggetto i prodotti, devono corrispondere ad un modello da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 18.»

Articolo 2 Gli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE sono sostituiti dagli allegati A, B e C della presente direttiva.

Articolo 3 Gli stati membri mettono in vigore le disposizion ilegislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1990 e, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni relative alle carni e preparazioni di cui alla direttiva 88/657/CEE, entro il 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia la Repubblica ellenica dispone di un termine supplementare fino al 31 dicembre 1992 per conformarsi all'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9) della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Pre (1) GU n. C 349 del 31. 12. 1985, pag. 43.

(2) GU n. C 46 del 23. 2. 1987, pag. 127.

(3) GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 35.

(4) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

(6) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(8) GU n. L 144 del 29. S. 1986, pag. 38.(9) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(10) GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 27.(11) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.(12) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. !ALLEGATO A CAPITOLO I CONDIZIONI CENERAll PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli stabilimenti devono avere almeno, fatte salve le condizioni specifiche di cui all'allegato B:

1. per i locali nei quali le carni fresche o i prodotti a base di carne vengono ricavati, trattati o immagazzinati o nei quali vengono immagazzinate le preparazioni di carni:

a) un pavimento di materiali impermeabili, facili da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori. Tuttavia gli stabilimenti devono avere:

- nel caso dei locali in cui sono immagazzinate carni, preparazioni di carne o prodotti a base di carne refrigerati, un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua;

- nel caso dei locali in cui sono immagazzinati carni, prodotti a base di carne o preparazioni di carne congelati, pavimenti impermeabili ed imputrescibili;

b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a) e b) ;

c) pone in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte da entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio;

d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;

e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore;

f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non modifichi i colori;

g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito: in sua mancanza, la superficie interna della copertura del tetto deve soddisfare queste condizioni;

2. il più vicino possibile ai posti di lavoro:

a) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani e perla pulizia degli attrezzi di lavoro con acqua calda. I rubinetti non devono poter essere azionati a mano o con il braccio. Gli impianti per lavarsi le mani devono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguata, di prodotti per la pulizia e la disinfezione, nonché di asciugamani da potersi usare soltanto una volta;

b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro con acqua che deve avere una temperatura minima di + 82 oC.

Il dispositivo per la pulizia e la disinfezione degli attrezzi di lavoro non è richiesto qualora tale pulizia avvenga in una macchina situata in un locale separato dai posti di lavoro;

3. adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi quali insetti, roditori;

4. a) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori o seghe, in materiale resistente alla corrosione che non alterino le carni, i prodotti a base di carne o le preparazioni di carni e siano facilmente lavabili o disinfettabili. L'uso del legno è vietato:

b) utensili ed apparecchiature di materiale resistente alla corrosione, conformi alle norme igieniche per:

- la manipolazione delle carni, dei prodotti a base di carne e delle preparazioni di carne;

- la sistemazione dei recipienti usati per detta carne e detti prodotti a base di carne o le preparazioni dicarne inmodo daimpedire che le carni, i prodotti a base di carne, le preparazioni di carne o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;

c) attrezzature per manipolare in condizioni igieniche e proteggere le carni, i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne durante le operazioni di carico e scarico;

d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni sezionate, i prodotti a base di carne o le preparazioni di carne non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui tali carni, prodotti a base di carne o preparazioni di carne possano essere collocati se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro.

Allorché l'eliminazione di tali carni, prodotti a base di carne o prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne o delle preparazioni di carne;

5. un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere costantemente la carne, i prodotti a base di carne o i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE alla temperatura al centro prescritta dalle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE e dalla presente direttiva.

Tale impianto deve essere provvisto di un sistema di drenaggio che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione della carne, dei prodotti a base di carne o delle preparazioni di carne;

6. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva 80/778/CEE, sotto pressione ed in quantità sufficiente;tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffredamento delle macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche, i prodotti a base di carne o le preparazioni di carne. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da guelle destinate all'acqua potabile;

7. un impianto che fornisca in quantità sufficiente acqua potabile calda, ai sensi della direttiva 80/778/CEE;

8. un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

9. un locale sufficientemente attrezzato, che si possa chiudere a chiave, riservato all'uso esclusivo dell'autorità competente oppure, nei locali di deposito situati al di fuori dello stabilimento riconosciuto per la lavorazione di prodotti a base di carne o di preparazioni di carne, un luogo attrezzato e sistemato correttamente a disposizione di detta autorità;

10. attrezzature che permettano in qualsiasi momento di eseguire efficacemente i controlli previsti dalla presente direttiva;

11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, sprovvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone con tutte le garanzie di igiene. Le latrine devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta; i rubinetti non devono essere del tipo azionabile a mano o con il braccio. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi;

12. un luogo e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tuttavia, questo locale e questi mezzi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto nei locali ufficialmente autorizzati.

CAPITOLO II IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI, DEGLI UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI SIABlLIMENTI

13. richiesta una perfetta pulizia da parte del personale e per quanto concerne i locali, gli utensili e le attrezzature;

a) il personale deve in special modo indossare abiti da lavoro e copricapo puliti e, se necessario, coprinuca; il personale addetto alla preparazione o alla manipolazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne o delle preparazioni di carne e ad altri trattamenti deve lavarsgiornata di lavoro e comunque ad ogni ripresa del lavoro; le persone che sono state a contatto con carni contaminate sono tenute a lavarsi immediatamente e in modo accurato mani e braccia con acqua calda e a disinfettarle; é vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;

b) gli animali non sono ammessi nello stabilimento; i roditori, gli insetti e altri parassiti devono essere sistematicamente eliminati;

c) gli utensili e le attrezzature utilizzati per la lavorazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne e delle preparazioni di carne devono essere puliti e in buono stato di manutenzione; devono essere accuratamente puliti e disinfettati più volte nel corso della giornata di lavoro, al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati, ogni qualvolta siano stati insudiciati. Le macchine a produzione continua devono essere pulite almeno a lavorazione ultimata o in caso di dubbio sul loro stato di pulizia.

14. I locali, le attrezzature e gli utensili non possono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione di carne fresca, di prodotti a base di carne e di preparazioni di carne.

Tuttavia, essi possono essere adibiti alla lavorazione simultanea o in momenti differenti di altri prodotti alimentari previa autorizzazione dell'autorità competente purché si prendano tutte le misure atte ad evitare la contaminazione dei prodotti oggetto della presente direttiva nonchè la loro alterazione.

15. Le carni fresche, i prodotti a base di carne, le preparazioni di carne e gli ingredienti, nonché i recipienti che li contengono, non devono:

- entrare in contatto diretto con il suolo,

- essere collocati o manipolati in condizioni che rischino di inquinarli o danneggiarli.

Bisogna provvedere affinché non vi sia alcun contatto tra le materie prime e i prodotti finiti.

16. Per tutti gli usi è obbligatoria l'utilizzazione di acqua potabile.

17. Èvietato spargere segatura o prodotti simili sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito.

18. I detersivi, i disinfettanti e prodotti simili devono essere utilizzati in modo tale da evitare qualsiasi contatto con le apparecchiature, gli utensili, le carni fresche, i prodotti a base di carne e i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE. Una volta usati detti prodotti, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con acqua potabile. I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati nel luogo di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1,lettera g).

19. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne e dei prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE devono essere vietate alle persone che possono contaminarle.

20. Ogni persona occupata nella lavorazione e nella manipolazione di carni fresche e di prodotti a base di carne deve comprovare, mediante presentazione di un certificato medico, che nulla osta all'esercizio di tale attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno a meno che, secondo la procedura prevista all'articolo 18, non venga riconosciuto un altro regime di controllo medico sanitario del personale, che offra le medesime garanzie.

21. In deroga al punto 4, lettera a), l'impiego di legno nei locali di affumicatura, di salatura in profondità, di stagionatura e di salamoia, di deposito dei prodotti a base di carne, nonché nel locale in cui si effettua la spedizione, è consentito qualora ciò sia indispensabile per ragioni di ordine tecnologico e sempreché non vi siano rischi di contaminazione per i prodotti. Introdurre palette di legno in tali locali è consentito solamente per il trasporto di prodotti a base di carne imballati ed unicamente per tale uso.

22. Le temperature nei locali o in una parte dei locali in cui vengono lavorate le carni fresche, i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne devono consentire una produzione conforme alle norme igieniche; se del caso, questilocali o parti di essi devono essere provvisti di un impianto di climatizzazione.

Nei locali per il sezionamento e la salatura in profondità, quando sono utilizzati, deve essere mantenuta una temperatura massima di + 12 oC.

Nei locali per l'affettatura e il sezionamento e in quelli per il condizionamento di prodotti a base di carne destinati ad essere venduti preconfezionati deve essere mantenuta una temperatura massima di + 12 OG.

È possibile una deroga alla temperatura prevista al terzo comma, con l'accordo dell'autorità competente, qualora quest'ultima lo ritenga possibile per ragioni tecnologiche di preparazione, in particolare nel caso di locali per l'affettatura, CAPITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARNI FRESCHE DA UTILIZZARE PER LA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE

23. Le carni fresche che provengono da un macello, da un laboratorio di sezionamento, da un deposito frigorifero o da un altro stabilimento de trasformazione situati nel territorio del paese in cui si trova lo stabilimento in questione devono esservi trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti, conformemente alle direttive di cui al'larticolo 2, eccettuate le disposizioni relative al piombaggio.

24. Al più tardi il 31 dicembre 1992 e fermo restando il punto 26, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 2 non possono trovarsi negli stabilimenti autorizzati. Fino a tale data le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 2, lettera c) possono trovarsi negli stabilimenti autorizzati soltanto a condizione di esservi immagazzinate in luoghi separati; esse devono essere utilizzate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni.

L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento ai depositi frigoriferi e a tutti i locali adibiti al lavoro, per verificare la scrupolosa osservanza delle sudette disposizioni.

Le carni o carni fresche imballate devono essere immagazzinate in locali frigoriferi separati.

25. Le carni fresche destinate alla trasformazione devono essere depositate, subito dopo l'arrivo nello stabilimento e fino al momento della loro utilizzazione, conformemente alle direttive di cui ail'articolo 2.

26. In deroga al punto 24 ed all'articolo 2, l'autorià competente può autorizzare negli stabilimenti la presenza di carni di specie animali diverse da quelle citate nelle direttive di cui al larticolo 2 per la lavorazione di prodotti a base di carne, purché siano ottenute conformemente alle norme nazionali e siano trasportate, trattate e conservate conformemente a quanto disposto nella presente direttiva. Gli scambi di tali prodotti sono soggetti alle condizioni di cui ail'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto iv). I prodotti elaborati negli stabilimenti che beneficiano di questa autorizzazione e destinati agli scambi intracomunitari possono essere ottenuti soltanto sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale e devono essere protetti da qualsiasi contaminazione e ricontaminazione. CAPITOLO IV CONIROLLO DELLA PRODUZIONE

27. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo effettuato dalla autorità competente. Quest'ultima deve essere avvisata per tempo, prima che abbia inizio la lavorazione dei prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari.

28. Il controllo dell'autorità competente comprende le azioni seguenti:

- controllo della publizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché dell'igiene del personale, di cui al capitolo il;

- controllo del registro d'entrata e di uscita delle carni fresche e dei prodotti a base di carne e delle preparazioni di carne;

- ispezione sanitaria delle carni fresche e delle preparazioni di carne che verranno utilizzate per la lavorazione di prodotti destinati agli scambi intracomunitari e, nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3,lettera b), dei prodotti a base di carne;

- controllo dell'efficacia del trattmento dei prodotti a base di carne;

- ispezione dei prodotti a base di carne al momento della loro uscita dallo stabilimento;

esecuzione di qualsiasi prelievo necessario per effettuare esami di laboratorio;

- compilazione e rilascio del certificato sanitario previsto al punto 40;

- qualsiasi altro controllo ritenuto utile per l'osservanza della presente direttiva.

I risultati dei vari controlli effettuati conformemente all'articolo 11 e all'allegato B, capitolo II e capitolo IIlI, punto 2, lettera b) e ali'articolo I2, a curá del produttore debbono essere conservati per due anni e presentati all'autorità competente ogniqualvolta questa lo richieda.

29. L'autorità competente deve controllare mediante apposite ispezioni se un prodotto a base di carne è stato elaborato con carne alla quale sono stati aggiunti altri prodotti alimentari, additivi alimentari o condimenti e inoltre se detto prodotto risponde ai criteri di produzione indicati dal produttore, in particolare se la composizione del prodotto corrisponde effettivamente alle menzioni che figurano nell'etichetta.

30. L'autorità competente deve in particolare vigilare affinché prodotti a base di carne e i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE elaborati con le carni fresche di cui all'articolo 5, lettere da c) a h) della direttiva 64/433/CEE non formino oggetto di scambi intracomunitari. CAPITOLO V CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE

31. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti.

32. Il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e in particolare devono essere:

- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti a base di carne,

- tali da non trasmettere ai prodotti a base di carne sostanze nocive per la salute umana,

- sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne.

33. Il confezionamento non può essere riutilizzato per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori di terracotta e di vetro che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione.

34.La lavorazione dei prodotti a base di carne nonchéle operazioni di confezionamento e d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale alle seguenti condizioni:

a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni;

b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato; questo deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento;

c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetri dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche, i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento;

d) l'allestimento degli imballaggi è effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale; è ammessa una deroga a questa condizione nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purché non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne;

e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto allalavorazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne non confezionati;

f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito.

35. Il produttore deve far figurare ai fini del controllo sul confezionamento o, nelle condizioni previste al punto 36, sull'etichetta dei prodotti a base di carne, in modo visibile e leggibile, le indicazioni seguenti, nella misura in cui non sono previste dalla direttiva 79/112/CEE:

- qualora non risulti chiaramente dalla denominazione di vendita del prodotto, la specie o le specie animali da cui le carni sono stare ottenute e, in caso di mescolanza,la percentuale di ogni specie,

- per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di preparazione,

- l'elenco dei condimenti ed eventualmente quello degli altri prodotti alimentari. CAPITOLO VI BOLLATURA ED ETICHETTATURA

36. I prodotti a base di carne devono essere sottoposti a bollatura sanitaria,la quale viene effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente, al momento della fabbricazione o immediatamente dopo, in un punto chiaramente visibile e in maniera perfettamente leggibile e indelebile e in caratteri facilmente

decifrabili. Il marchio sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sull'imballaggio, qualora il prodotto a base di carne sia provvisto di imballaggio individuale o su un'etichetta apposta a sua volta sull'imballaggio conformemente a quanto disposto al punto 39, lettera b). Tuttavia, qualora un prodotto a base di carne venga condizionato e imballato individualmente, è sufficiente che il marchio sia apposto sull'imballaggio.

37. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di marchio sanitario conformemente a quanto disposto al punto 36 vengano successivamente imballati, il marchio sanitario deve essere apposto anche su tale imballaggio.

38. In deroga ai punti 36 e 37, l'apposizione del marchio sanitario sui prodotti a base di carne contenuti in unità di spedizione palettizzate, destinati ad essere successivamente elaborati o condizionati in uno stabilimento riconosciuto, nonè necessaria a condizione che:

- sulla parte esterna delle unità contenenti i prodotti a base di carne venga apposto il marchio sanitario conformemente a quanto disposto al punto 39,lettera a) :

- lo stabilimento speditore tenga una registrazione separata dei quantitativi, dei tipi e dei luoghi di destinazione dei prodotti a base di carne spediti conformemente a quanto disposto al presente punto;

- lo stabilimento ricevente tenga una registrazione separata dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne ricevuti conformemente al presente punto;

- il marchio sanitario sia distrutto all'atto dell'apertura di dette unità di spedizione, sotto la responsabilità dell'autorità competente;

- sul lato esterno del grande imballaggio siano indicati chiaramente il luogo di destinazione e l'impiego previsto dei prodotti a base di carne, salvo quando l'imballaggio è trasparente.

Tuttavia, se un'unità di spedizioni di prodotti a base di carne è contenuta in un imballaggio esterno trasparente,il marchio sanitario sull'imballaggio esterno non è richiesto qualora tale marchio sui prodotti condizionati sia chiaramente visibile attraverso l'imballaggio esterno.

39. a) Il marchio sanitario deve recare le seguenti indicazioni, racchiuse in un contorno ovale:

i) sia:

- nella parte superiore:

l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - D - DK - EL - ESP - IRL - I - L - NL - P - UK, seguito dal numero di riconoscimento dello stabilimento;

- nella parte inferiore:

una delle sigle: CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOEF: ii) sia:

- nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole,

- al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento,

- nella parte inferiore, una delle sigle CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOEF.

b) Il marchio sanitario può essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco, sul prodotto, sul confezionamento o sull'imballaggio, oppure essere stampato o collocato su una etichetta. Se è apposto sull'imballaggio, deve essere distrutto all'apertura dell'imballaggio. La mancata distruzione del marchio può essere tollerata soltanto se l'imballaggio viene distrutto al momento dell'apertura. Per i contenitori ermeticamente chiusi il marchio deve essere applicato in maniera indelebile sul coperchio o sulla scatola.

c) Il marchio sanirario può consistere anche in targhe tra di materiale consistente fissata in modo da essere inamovibile, conforme a tutte le norme igieniche e contenente le indicazioni precisate alla lettera a). CAPITOLO VII CERTIFICATO SANITARIO

40. L'esemplare originale del certificato sanitario che, esclusi i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, seconda frase, deve accompagnare i prodotti a base di carne durante il trasporto verso il paese destinatario deve essere rilasciato dall'autorità competente al momento della spedizione dei prodotti a base di carne.

Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato C: deve essere redatto per lo meno nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese destinatario e recare le informazioni previste. Esso deve con CAPITOLO VIII MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO 41. I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a) o in un magazzino frigorifero riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 64/433/CEE.

I prodotti a base di carne che possono essere conservati a temperatura ambiente possono essere immagazzinati in depositi che si trovano al di fuori di uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione di prodotti a base di carne se detti depositi sono riconosciuti dall'autorità competente a condizioni equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.

42. I prodotti a base di carne per cui sono indicate determinate temperature di immagazzinaggio conformemente all'articolo 4 devono essere conservati a tali temperature.

43. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano efficacemente protetti contro possibili cause di danno o d'inquinamento, tenuto conto della durata e dei mezzi del trasporto, nonché delle condizioni atmosferiche.

44. I prodotti a base di carne devono essere trasportati in veicoli attrezzati in modo da assicurare, ove occorra, la protezione mediante il freddo,in particolare rispettando le temperature indicate conformemente all'articoAE ALLEGATO B CAPITOLO I CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENII PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

1. A prescindere dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I, gli stabilimenti che fabbricano e confezionano prodotti a base di carne devono avere almeno:

a) fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato:

i) a regime frigorifero:

- delle carni fresche ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto ii), nonché delle preparazioni di carne ai sensi dell'articolo 2, lettera c),

- delle carni e preparazioni di carne diverse da quelle di cui al primo trattino,

ii) a temperatura ambiente o, eventualmente, a regime frigorifero:

- dei prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti della presente direttiva;

- di altri prodotti preparati in tutto o in parte con carni;

b) a decorrere dal 1o gennaio 1993 al più tardi, locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato:

i) a regime frigorifero, delle carni fresche e delle preparazioni di carne; ii) a temperatura ambiente o, eventualmente, a regime frigorifero:

- dei prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti della direttiva;

- di altri prodotti preparati in tutto o in parte con carni fresche;

c) uno o più locali adeguati e sufficientemente vasti adibiti alla fabbricazione e al confezionamento;

d) un locale che si possa chiudere a chiave adibito al deposito di certi ingredienti, come gli additivi;

e) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste in materia nell'allegato A, capitolo V, punto 34, e per la spedizione;

f) un locale per il deposito del materiale necessario per il condizionamento e per limballaggio;

g) un locale per pulire gli attrezzi e utensili amovibili quali recipienti e uncini e un locale o armadio per sistemare gli attrezzi e utensili necessari per la pulizia e la manutenzione.

2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve avere:

a) un locale oppure, se non vi è alcun pericolo di contaminazione, un luogo per l'eliminazione dell'imballaggio;

b) un locale oppure, se non vi è alcun pericolo di contaminazione, un luogo per scongelare le carni fresche;

c) un locale per le operazioni di sezionamento;

d) un locale per riempire i recipienti prima che questi siano soggetti a un trattamento termico;

e) un locale:

- per la cottura: le installazioni destinate al trattamento termico devono essere munite di un termometro o teletermometro a registrazione;

- per la sterilizzazione: le autoclavi devono essere munite di un termometro e teletermometro a registrazione nonché di un termometro di controllo a lettura diretta; le autoclavi devono essere munite di un manometro;

f) un locale destinato alla fusione dei grassi;

g) un locale o un'installazione per l'affumicatura;

h) un locale per l'essiccazione e per la stagionatura;

i) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali;

j) un locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaboraziok) un locale per la salatura in profondità munito, se necessario, di un dispositivo per la climiatizzazione atto a mantenere la temperatura prevista nell'allegato A, capitolo II, punto 22:

l) un locale, se necessario, per la pulitura preliminare dei prodotti a base di carne destinati all'affettamento, al sezionamento e al confezionamento;

m) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preconfezionati, munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione;

n) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole per conserve verso la sala di lavoro;

o) un dispositivo per la pulizia efficace delle scatole e dei contenitori analoghi dopo il riempimento;

p) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile, abbastanza calda per eliminare i grassi dai contenitori dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave;

q) un locale adatto o un luogo appropriato per raffredare e asciugare i recipienti dopo il trattamento termico;

r) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi e prelevati come campioni;

s) apparecchiature apposite per verificare la tenuta dei recipienti e illoro stato di conservazione.

Tuttavia, se i dispositivi utilizzati non rischiano di presentare inconvenienti per le carni fresche o i prodotti a base di carne, le operazioni previste in locali separati di cui alle lettere e) ed f) possono essere svolte in un locale comune.

Le operazioni svolte nei locali di cui alle lettere c), d), e), g), ed m) possono essere eseguite nel locale previsto al punto 1, lettera c), purché gli impianti costituiscano un ciclo unico di produzione a catena, senza interruzione delle operazioni, e garantiscano l'osservanza delle altre esigenze della direttiva e non vi sia alcun pericolo di contaminazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne.

CAPITOLO II REQUISITI SPECIFICI PER I CONTENITORI ERMETICAMENTE CHIUSI

Gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi devono soddisfare ai seguenti requisiti oltre alle disposizioni generali:

1. l'autorità competente deve provvedere affinché, per quanto concerne i prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi:

a) il responsabile dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante facciano controllare, mediante sondaggio, che:

- si applichi, per i prodotti destinati ad essere immagazzinati a temperatura ambiente, un procedimento che consenta di ottenere un valore Fc uguale o superiore a 3,00 o, negli Stati membri in cui il ricorso a tale valore non è comune, un controllo del trattamento effettuato con una prova di incubazione di sette giorni a 37 oC o di dieci giorni a 35 oC;

- si segua un procedimento termico rigoroso definito in funzione di importanti criteri quali la durata del riscaldamento, la temperatura, gli spostamenti durante il trattamento termico, il riempimento, ecc.;

- i contenitori vuoti soddisfino alle norme di produzione;

- si controlli la produzione giornaliera, ad intervalli precedentemente fissati, ai fini di garantire l'efficacia della chiusura;

- si effettuino i necessari controlli e in particolare si utilizzino dispositivi di controllo per assicurarsi che i recipienti abbiano effettivamente subito un trattamento adeguato;

- si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffredamento contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione. Tuttavia gli Stati membri possono concedere una deroga all'ultimo requisito se l'acqua soddisfa alle condizioni della direttiva 80/778/CEE;

- si eseguano prove d'incubazione su prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi che hanno subito un trattamento mediante riscaldamento, in conformità del primo trattino;

- si apponga sui recipienti un'indicazione che consenta di identificare i prodotti a base di carne che sono stati fabbricati contemporaneamente e nelle medesime condizioni;

b) i prodotti contenuti in contenitori ermeticamente chiusi siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento ad una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell'umidità e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti;

c) le scatole che presentano formazione di gas siano sottoposte ad un esame complementare;

d) i termometri di cui sono munite le apparecchiature per il trattamento termico siano verificati con l'aiuto di termometri tarati;

2. i contenitori devono:

- essere scartati se danneggiati o difettosi;

- essere puliti accuratamente immediatatamente prima del riempimento con il dispositivo di publizia di cui al capitolo I, punto 2, lettera o); non è consentito l'uso di acqua stagnante;

- se del caso essere messi a sgocciolare per un periodo di tempo sufficiente dopo la pulizia e prima del riempimento;

- se del caso essere lavati, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione, con il dispositivo di lavaggio con acqua potabile, eventualmente abbastanza calda per eliminare i grassi, di cui al capitolo I, punto 2,lettera p);

- dopo il trattamento termico, essere sottoposti a raffredamento in acgua che soddisfi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), sesto trattino;

- prima e dopo il trattamento termico, essere manipolati in modo tale da evitare qualsiasi danno o contaminazione;

3. gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di determinate sostanze all'acqua delle autoclavi per evitare la corrosione delle scatole per conserve nonché per addolcire e disinfettare l'acqua. Un elenco di questi prodotti viene messo a punto secondo la procedura prevista all'articolo 18:

4. per il raffreddamento dei recipienti utilizzati per il trattamento termico gli Stati membri possono autorizzare l'uso di acqua in circolazione continua. Quest'acqua deve essere filtrata e trattata al cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato secondo la procedura prevista all'articolo 18. Scopo di questo trattamento è di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di cui all'allegato I, parte E della direttiva 80/778/CEE, in modo che questacqua non possa contaminare i prodotti e costituire un rischio per la salute umana.

L'acqua in circolazione continua deve trovarsi in un circuito chiuso di modo che sia impossibile utilizzarla per altri fini;

. sempreché non ci siano rischi di contaminazione, al termine di tutte le operazioni i pavimenti possono essere puliti con l'acqua utilizzata per raffredare i recipienti o con l'acqua delle autoclavi.

CAPITOLO III REQUISTI PARTICOLARI PER LA FABBRICAZIONE DI PIATTI CUCINATI

Indipendentemente dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I e a seconda del tipo di produzione in questione:

1. a) se la fabbricazione dei piatti cucinati non è effettuata nel locale previsto a tale scopo al capitolo I, punto 1, lettera c), lo stabilimento deve disporre di un locale scparato per la produzione dei piatti cucinati;

b) la produzione di piatti cucinati deve effettuarsi a temperatura controllata;

2. a) il responsabile dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante devono far effettuare un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nello stabilimento, in particolare dei controlli microbiologici, conformemente al quarto comma.

questi controlli devono essere effettuati sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, sui prodotti.

Egli deve essere in grado, su richiesta del servizio ufficiale, di informare l'autorità competente o gli esperti veterinari della Commissione sulla natura,la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine e indicare, se necessario, il nome del laboratorio di controllo.

La natura, la frequenza e i metodi di campionamento e di esame batteriologico di questi controlli saranno precisati in un codice di buone pratiche in materia di igiene da elaborare secondo la procedura prevista all'articolo 18:

b) l'autorità competente procede a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti alla lettera a). Essa può, in funzione di questa analisi, far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.

I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al responsabile che provvede ad ovviare alle carenze constatate onde migliorare le condizioni di igiene;

3. inoltre, i piatti cucinati che siano stati cotti e che siano destinati alla vendita diretta ai consumarori:

- devono essere confezionati immediatamente prima o dopo la cottura;

- devono subire dopo le operazioni di cottura e di confezionamento un raffreddamento rapido in una sede isolata soddisfacente dal punto di vista igienico;

- devono essere raffreddate per una durata inferiore o uguale a due ore tra la fine della cottura e il raggiungimento della temperatura di + 10 oC al centro;

- devono, se del caso, essere congelati o surgelati immediatamente dopo il raffreddamento;

4. l'etichettatura dei piatti cucinati deve essere conforme alla direttiva 79/ 118/CEE. L'elenco degli ingredienti deve comprendere, per gli scopi della presente direttiva, la menzione delle specie animali incluse;

5. i piatti cucinati devono recare su uno dei lati esterni del condizionamento, oltre alle altre indicazioni già previste, la data di fabbricazione, iscritta molto chiaramente.

ALLEGATO C CERTIFICATO SANITARIO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE (;) DESTINATI AD UNO STATO MEMBRO DELLA CEE

N. ($) (=)

Paese speditore:

Ministero:

Servizio:

Rif.($):

I. Identificazione di prodotti a base di carne

Prodotti fabbricati con carni di:

(specie animale)

Natura dei prodotti (%):

Natura dell'imballaggio:

Numero delle parti o delle unità dell'imballaggio:

Temperatura di magazzinaggio e di trasporto (& ):

Durata di conservazione (& ):

peso netto:

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione riconoscivto(i) (=):

Se necessario:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (=):

III. Destinazione dei prodotti a base di cnme

I prodotti sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (( (=:))

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(;) Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.

($) Facoltativo.

(=) In caso di trasbordo in uno stabilimento o un deposito frigorifero riconosciuto, l'autorità competente deve completare il certificato (numoro di registrazione, data, luogo, timbro e firma).

(%) Eventuale menzione di un'irradiazione ionizzante per motivi di ordine medico.

(& ) Da completare in caso di indicazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 77/99/CEE.

(() Indicare, per i carri ferroviari e egli autocarri, i relativi numeridi immatricolazione; per gli aerei il numero del volo per le navi il nome della nave.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto certifica:

a) che i prodotti a base di carne di cui sopra sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne e in condizioni che rispondono alle norme previste dalla direttiva 77/99/CEE;

b) i prodotti a base di carne sono/non sono (;) stati trattati conformemente all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a), primo trattino della direttiva 77/99/CEE;

c) i prodotti, confezionamenti o imballaggi sono stati sottoposti ad una bollatura comprovante che tali prodotti provengono tutti da stabilimenti riconosciuti (;);

d) che i veicoli e attrezzi da trasporto, nonché le condizioni di carico della presente spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva 77/99/CEE;

e) che le carni suine fresche utilizzate sono state/non sono state (;) sottoposte ad esame per l'individuazione della trichina.

Fatto a addì

(Luogo) (Data)

(Firma)

(Congnome in lettere maiuscole)

(;) Gancellare la menzione superflua.

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