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Document 62024CJ0257
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 10 July 2025.#PE, légalement représentée par ses parents v Städteregion Aachen.#Request for a preliminary ruling from the Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.#Reference for a preliminary ruling – Social security – Migrant workers – Regulation (EC) No 883/2004 – Article 3 – Matters covered – Freedom of movement for workers – Article 45 TFEU – Regulation (EU) No 492/2011 – Article 7 – Equal treatment – Social advantages – Disabled minor child of a frontier worker – Integration assistance in the form of school assistance benefits for disabled children – Residence requirement – Proportionality.#Case C-257/24.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2025.
PE, légalement représentée par ses parents contro Städteregion Aachen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Figlio minorenne disabile di un lavoratore frontaliero – Aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica per i figli con disabilità – Requisito di residenza – Proporzionalità.
Causa C-257/24.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2025.
PE, légalement représentée par ses parents contro Städteregion Aachen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Figlio minorenne disabile di un lavoratore frontaliero – Aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica per i figli con disabilità – Requisito di residenza – Proporzionalità.
Causa C-257/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:567
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 luglio 2025 (1)
« Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Figlio minorenne disabile di un lavoratore frontaliero – Aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica per i figli con disabilità – Requisito di residenza – Proporzionalità »
Nella causa C‑257/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), con decisione dell’8 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2024, nel procedimento
PE, rappresentata dai suoi genitori
contro
Städteregion Aachen,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan (relatore) e J. Passer, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann nonché F. van Schaik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), nonché dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra PE, una minorenne rappresentata dai suoi genitori, e la Städteregion Aachen (regione urbana di Aquisgrana, Germania), in merito al rifiuto di concederle un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 883/2004
3 Contenuto nel titolo I del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disposizioni generali», l’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia;
(...)
3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70.
(...)
5. Il presente regolamento non si applica:
a) all’assistenza sociale e medica;
(...)».
4 Contenuto nel titolo III del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazione», al capitolo 9, intitolato «Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», l’articolo 70 di tale regolamento, intitolato «Disposizione generale», al paragrafo 2, lettera c), prevede quanto segue:
«Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:
(...)
c) sono elencate nell’allegato X».
5 L’allegato X di detto regolamento, alla voce «Germania», è così formulato:
a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale);
b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del libro II del codice sociale)».
Regolamento n. 492/2011
6 L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011 recita:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reinserimento professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
Diritto tedesco
7 Il Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale, nono libro), intitolato «Riadattamento e partecipazione delle persone disabili», nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«SGB IX»), prevede le condizioni alle quali è subordinata la concessione dell’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili.
8 L’articolo 101, paragrafo 1, dell’SGB IX così dispone:
«I cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all’estero non beneficiano di prestazioni di aiuto all’inserimento. Si può derogare a tale disposizione caso per caso solo nella misura in cui ciò sia inevitabile a causa di una situazione di emergenza eccezionale e sia al contempo provato che un ritorno nel territorio tedesco non è possibile per i seguenti motivi:
1. cura e educazione di un bambino che deve rimanere all’estero per motivi giuridici;
2. l’interessato è oggetto di una presa in carico di lunga durata all’interno di un’istituzione o ha assolutamente bisogno di cure; o
3. atto della pubblica autorità».
9 L’articolo 104, paragrafo 1, di tale SGB IX così recita:
«Le prestazioni di aiuto all’inserimento sono determinate in funzione delle peculiarità di ciascun caso, in particolare in funzione della natura delle esigenze, della situazione personale, dell’ambiente sociale e dei mezzi e delle risorse proprie (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 La ricorrente nel procedimento principale, cittadina tedesca e irlandese nata in Germania nel 2009, vive con i suoi genitori in Belgio nei pressi del confine tedesco. Sua madre, cittadina tedesca, lavora come medico dipendente a tempo pieno ad Aquisgrana (Germania). Suo padre, cittadino irlandese, era funzionario dell’Unione europea in servizio a Maastricht (Paesi Bassi).
11 La ricorrente nel procedimento principale soffre di una disabilità mentale che necessita di cure specifiche. Dopo aver frequentato una scuola di insegnamento specializzata a Eupen (Belgio), essa ha frequentato, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, scuole inclusive ad Aquisgrana. Su sua richiesta, la regione urbana di Aquisgrana le ha concesso, conformemente alle disposizioni dell’SGB IX, l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, facendosi carico delle spese di un’assistenza scolastica, inizialmente, di 15 ore, poi di 35 ore, alla settimana.
12 Con decisione del 9 giugno 2021, la regione urbana di Aquisgrana ha respinto una domanda di concessione di tale aiuto all’inserimento per l’anno scolastico 2021/2022, in quanto la ricorrente nel procedimento principale, che ha la sua residenza abituale in Belgio, non soddisfa il requisito della residenza nel territorio nazionale derivante dall’articolo 101, paragrafo 1, dell’SGB IX. Con decisione del 20 agosto 2021, tale autorità ha respinto, per lo stesso motivo, l’opposizione presentata dalla ricorrente nel procedimento principale contro la decisione iniziale di rigetto.
13 Con sentenza del 25 gennaio 2022, il Sozialgericht Aachen (Tribunale per il contenzioso sociale di Aquisgrana, Germania) ha respinto, anche per tale motivo, il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, rappresentata dai suoi genitori, avverso le decisioni sopra citate. Tale giudice ha inoltre considerato che il diritto all’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica per i figli disabili previsto dall’SGB IX non può neppure essere fondato sul diritto dell’Unione, dal momento che esso non rientra nelle «prestazioni di malattia», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, e che l’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento dispone espressamente che il medesimo regolamento non si applica all’«assistenza sociale e medica».
14 La ricorrente nel procedimento principale, rappresentata dai suoi genitori, ha adito il Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso diretto a riformare tale sentenza e a condannare la regione urbana di Aquisgrana, modificando la decisione del 9 giugno 2021, come confermata dalla decisione del 20 agosto 2021, a rimborsarle le spese sostenute per il ricorso a un’assistenza scolastica per il periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 novembre 2021, per un importo pari a EUR 12 782,32, dato che la Comunità germanofona del Belgio si era fatta carico, a titolo gratuito, delle spese di accompagnamento scolastico per il periodo compreso tra il 1°dicembre 2021 e il 30 giugno 2022.
15 Il giudice del rinvio constata che, alla luce del diritto nazionale, il ricorso di cui è investito dovrebbe essere respinto. Esso si chiede tuttavia se il diritto nazionale sia, a tal riguardo, compatibile con il diritto dell’Unione.
16 In primo luogo, tale giudice si chiede se la presente causa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004. In quanto prestazione di partecipazione all’istruzione sotto forma di assistenza scolastica ai figli disabili, l’aiuto all’inserimento di cui trattasi nel procedimento principale non sembrerebbe costituire una prestazione di sicurezza sociale rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, in quanto non è subordinato a esigenze oggettive, come, in particolare, il grado di disabilità, ed è concesso in funzione delle esigenze personali dell’interessato, sulla base di un esame individuale di tali esigenze da parte dell’autorità nazionale competente.
17 Inoltre, sarebbe dubbio che l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX possa essere qualificato come «prestazione di malattia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, dal momento che la nozione di «malattia», nel suo senso abituale, implica un’alterazione temporanea dello stato di salute, mentre tale aiuto all’inserimento ha lo scopo di consentire ai suoi beneficiari di seguire una formazione adeguata alle loro capacità e alle loro prestazioni nonché di promuovere la loro partecipazione alla vita sociale.
18 L’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX sembrerebbe quindi rientrare piuttosto nella nozione di «assistenza sociale», la quale, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, sarebbe esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. Infatti, tale aiuto all’inserimento non avrebbe alcun rapporto con uno dei rischi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. Inoltre, i periodi di attività professionale, di contribuzione o di iscrizione non svolgerebbero alcun ruolo ai fini dell’acquisizione del diritto a quest’ultimo, dato che quest’ultimo viene fornito caso per caso e in via sussidiaria. Detto aiuto all’inserimento non sarebbe neppure una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 70 del medesimo regolamento, poiché non figura nell’allegato X di quest’ultimo.
19 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che sia necessario chiarire se l’esclusione di un cittadino dell’Unione dall’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili prevista dall’SGB IX sia compatibile con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, ai sensi del quale ogni lavoratore cittadino di uno Stato membro ha diritto, nel territorio degli altri Stati membri, agli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali. Dato che la madre della ricorrente nel procedimento principale si è avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, essa avrebbe il diritto di invocare tale disposizione nei confronti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. La Corte non si sarebbe tuttavia ancora pronunciata sulla questione se un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni assistenziali per la scolarizzazione del figlio disabile di un lavoratore frontaliero costituisca un «vantaggio sociale», ai sensi di detta disposizione. L’interpretazione ampia che va accordata alla nozione di «vantaggio sociale» potrebbe deporre a favore della sua inclusione in quest’ultima. La condizione della residenza cui è subordinata la concessione dell’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili prevista dall’SGB IX potrebbe dunque costituire una discriminazione indiretta che, per sua natura, può incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che sui lavoratori nazionali.
20 Per quanto riguarda la giustificazione di una siffatta restrizione, detto giudice osserva che la messa in pericolo dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale può costituire uno scopo legittimo di interesse generale idoneo a giustificare l’esclusione dei non residenti dal diritto alle prestazioni. A tal riguardo, l’esistenza, nell’SGB IX, di eccezioni a tale esclusione in caso di difficoltà particolari, connesse essenzialmente alla probabile fornitura di prestazioni nello Stato membro di residenza, consentirebbe di eliminare qualsiasi discriminazione ingiustificata. Inoltre, si potrebbe sostenere che il principio di non discriminazione, sancito in modo generale all’articolo 18 TFUE, è stato concretizzato all’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sociale, il che giustificherebbe che l’aiuto all’inserimento di cui trattasi non possa essere attribuito a persone che non risiedono nel territorio nazionale. Detta esclusione confermerebbe così il principio di territorialità fondato sul diritto internazionale pubblico, secondo il quale le prestazioni di assistenza finanziate mediante imposta devono essere concesse solo alle persone residenti nel territorio nazionale.
21 Ciò premesso, non sarebbe certo che l’esclusione dei non residenti dal beneficio dell’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili prevista dall’SGB IX sia realmente necessaria per un utilizzo corretto delle risorse fiscali. In particolare, non sarebbe chiaro in che misura la Repubblica federale di Germania ridurrebbe effettivamente le spese grazie a tale esclusione introdotta a seguito di un inasprimento della normativa il 1° gennaio 2004. Inoltre, a causa di detta esclusione, i cittadini tedeschi non residenti sarebbero potenzialmente costretti a ritornare in Germania, il che comporterebbe un aumento dei costi per tale Stato membro. Nei limiti in cui il legislatore nazionale avrebbe cercato, con tale inasprimento, di ridurre il ricorso abusivo a tale aiuto all’inserimento, tale obiettivo apparirebbe anch’esso dubbio, in particolare alla luce del principio di proporzionalità. Infatti, il rischio di abusi non si porrebbe per quanto riguarda le prestazioni in natura fornite nel territorio tedesco. Non esisterebbero neppure elementi che indichino che la ricorrente nel procedimento principale abbia commesso un abuso di diritto creando artificialmente le condizioni per l’ottenimento dei vantaggi sociali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Infine, poiché l’obiettivo dell’esclusione dei non residenti sarebbe quello di dispensare le autorità nazionali competenti da un esame gravoso delle condizioni di concessione ai cittadini tedeschi non residenti, la sua necessità resterebbe discutibile visto che tali prestazioni sono fornite nel territorio tedesco.
22 In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’esclusione dei non residenti dall’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili costituisca una restrizione obiettivamente giustificata del diritto che i cittadini dell’Unione traggono dall’articolo 20 TFUE e dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Infatti, la ricorrente nel procedimento principale sarebbe svantaggiata per il solo fatto di aver scelto di avvalersi della propria libertà di circolare stabilendo la propria residenza abituale in Belgio.
23 In tale contesto, il Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale, Renania settentrionale-Vestfalia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3 del [regolamento n. 883/2004], debba essere interpretato nel senso che l’aiuto all’inserimento ai sensi [dell’SGB IX] sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica configura una prestazione ai sensi di detto articolo 3 e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.
In caso di risposta negativa alla prima questione:
2) Se l’articolo 7, paragrafo 2, del [regolamento n. 492/2011], debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale che subordina le prestazioni di aiuto all’inserimento ai sensi dell’SGB IX sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica a una residenza abituale nel territorio nazionale.
3) Se sussista una restrizione ingiustificata del diritto dei cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 [TFUE] e dell’articolo 21, paragrafo 1, [TFUE], qualora la concessione dell’aiuto all’inserimento ai sensi dell’SGB IX sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica sia negata a cittadini dell’Unione che hanno il proprio domicilio o residenza abituale in un altro Stato membro (situato in prossimità della frontiera), ma la prestazione in natura è erogata nello Stato di residenza».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che una prestazione, quale l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.
25 Al fine di rispondere a tale questione, occorre, in primo luogo, verificare se un siffatto aiuto all’inserimento costituisca una prestazione di «sicurezza sociale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento.
26 Per giurisprudenza costante, la distinzione tra le prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, quali in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua attribuzione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione di sicurezza sociale dalla normativa nazionale (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, punto 32 e giurisprudenza citata).
27 Pertanto, una prestazione può essere considerata una prestazione di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Queste due condizioni sono cumulative (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, punto 33 e giurisprudenza citata).
28 Per quanto riguarda la prima condizione enunciata al punto precedente, si deve ricordare che essa è soddisfatta laddove la concessione di una prestazione avvenga secondo criteri oggettivi che, ove soddisfatti, danno diritto alla prestazione senza che l’autorità nazionale competente possa tener conto di altre circostanze personali (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, punto 34 e giurisprudenza citata).
29 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX non è subordinato al soddisfacimento di condizioni oggettive, quali, in particolare, una percentuale o un livello preciso di incapacità o di disabilità, ma che esso è concesso dall’autorità nazionale competente, conformemente all’articolo 104, paragrafo 1, dell’SGB IX, in funzione delle esigenze personali dell’interessato, sulla base di un esame individuale e discrezionale della sua situazione da parte di tale autorità.
30 In tali circostanze, si deve constatare che l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX non soddisfa la prima delle due condizioni cumulative enunciate al punto 27 della presente sentenza, cosicché tale aiuto non costituisce una prestazione di «sicurezza sociale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
31 Occorre tuttavia ricordare che l’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento estende l’applicazione del medesimo regolamento alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui al suo articolo 70. Ciò premesso, occorre, in secondo luogo, verificare se l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX costituisca una prestazione siffatta.
32 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che dalla stessa formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n.883/2004 risulta che le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono intese unicamente come quelle elencate nell’allegato X di detto regolamento. Orbene, l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX non figura in tale allegato. Esso non costituisce quindi una siffatta prestazione (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, C‑769/18, EU:C:2020:203, punto 35).
33 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che una prestazione, come l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX, non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, poiché la concessione di tale prestazione non è subordinata al soddisfacimento di condizioni oggettive, ma si basi su una valutazione individuale, da parte dell’autorità nazionale competente, delle esigenze della persona interessata.
Sulla seconda questione
34 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica al figlio disabile di un lavoratore frontaliero, cittadino dell’Unione, alla condizione che tale figlio risieda nel territorio nazionale.
35 Al fine di rispondere a tale questione, occorre, in primo luogo, ricordare che ogni cittadino dell’Unione che eserciti il diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che svolga un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE, disposizione che il regolamento n. 492/2011 mira a concretizzare (sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punto 21 e giurisprudenza citata).
36 Pertanto, tale regolamento avvantaggia indifferentemente tanto i lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante quanto i lavoratori frontalieri che, pur esercitando la loro attività lavorativa subordinata in quest’ultimo Stato membro, risiedono in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, punto 34 e giurisprudenza citata).
37 Nel caso di specie, occorre constatare che la madre della ricorrente nel procedimento principale è una cittadina tedesca che lavora in Germania, ma risiede in Belgio.
38 Avendo esercitato la propria libertà di circolazione, un siffatto lavoratore frontaliero ha quindi il diritto di avvalersi, nei confronti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, del regolamento n. 492/2011, e in particolare dell’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, il quale sancisce il principio della parità di trattamento tra i lavoratori per quanto riguarda il beneficio dei «vantaggi sociali», ai sensi di tale disposizione. I familiari di un siffatto lavoratore frontaliero sono beneficiari indiretti di tale parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punti 25 e 26 e giurisprudenza citata).
39 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «vantaggi sociali», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, essa comprende tutti i vantaggi connessi o meno a un contratto di lavoro, generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali per il semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare atta a facilitare la loro mobilità. Il riferimento fatto da tale disposizione ai vantaggi sociali non può essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, punto 51 e giurisprudenza citata).
40 Costituiscono quindi vantaggi sociali le prestazioni sociali attribuite al figlio a carico di un lavoratore migrante che deve contribuire al suo mantenimento (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 20 giugno 1985, Deak, 94/84, EU:C:1985:264, punto 24; del 18 giugno 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, punto 13, e del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 39 e giurisprudenza citata).
41 Ne consegue che un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica per i figli disabili, come quello previsto dall’SGB IX, costituisce un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
42 In terzo luogo, occorre sottolineare che tale disposizione costituisce un’espressione particolare, nel settore specifico della concessione di vantaggi sociali, del principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 45 TFUE e deve essere interpretata allo stesso modo di quest’ultima disposizione (sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punto 29 e giurisprudenza citata).
43 Tale principio di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punto 30 e giurisprudenza citata).
44 Orbene, un requisito di residenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, al quale la normativa dello Stato membro interessato subordina la concessione dell’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili, può, per sua stessa natura, risultare sfavorevole per i lavoratori frontalieri che risiedono in un altro Stato membro, cosicché esso costituisce una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata).
45 Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che svantaggia taluni lavoratori per il solo fatto di aver stabilito la loro residenza abituale in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 45 TFUE, in quanto, anche indistintamente applicabile, essa può impedire o dissuadere, in particolare, un cittadino di uno Stato membro dal lasciare il suo Stato d’origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punto 36 e giurisprudenza citata).
46 Secondo la giurisprudenza della Corte, una siffatta restrizione della libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo a condizione di essere obiettivamente giustificata. Per essere giustificata, essa dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, punto 48, e del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punto 39 e giurisprudenza citata).
47 Nel caso di specie, il governo tedesco sostiene che il requisito di residenza di cui trattasi nel procedimento principale è giustificato dall’obiettivo consistente nel garantire, da un lato, un nesso reale tra il richiedente l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili e lo Stato membro che concede tale aiuto e, dall’altro, l’equilibrio finanziario del sistema nazionale di sicurezza sociale.
48 A tal riguardo, occorre ricordare che, certamente, gli obiettivi perseguiti da una normativa nazionale, diretti a stabilire un nesso reale tra il richiedente una prestazione sociale e lo Stato membro competente, nonché a preservare l’equilibrio finanziario del sistema nazionale di sicurezza sociale, costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi atti a giustificare restrizioni della libera circolazione dei lavoratori [v., in tal senso, in particolare, sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 69 e giurisprudenza citata].
49 Tuttavia, un requisito di residenza, come quello oggetto del procedimento principale va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché i lavoratori frontalieri contribuiscono finanziariamente alle politiche sociali dello Stato membro ospitante mediante i contributi fiscali e sociali che versano in quest’ultimo nell’ambito dell’attività subordinata che vi esercitano, essi devono poter beneficiare, in particolare, dei vantaggi sociali alle stesse condizioni dei lavoratori residenti (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 16 maggio 2024, Hocinx, C‑27/23, EU:C:2024:404, punto 31 e giurisprudenza citata).
50 In tal senso, esiste un collegamento reale e sufficiente tra il richiedente l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili e lo Stato membro competente, il quale è tale da consentire a quest’ultimo di assicurarsi che l’onere economico associato al versamento di tale prestazione non divenga irragionevole [v., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 71 e giurisprudenza citata].
51 Peraltro, nei limiti in cui il governo tedesco sottolinea la necessità di tener conto dell’ambiente sociale della persona disabile al fine di assicurarsi che tale aiuto all’inserimento corrisponda precisamente alle sue esigenze specifiche individuali e, pertanto, di poterne controllare l’efficacia nonché gli effetti, è sufficiente rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che detto aiuto è una prestazione in natura fornita nel territorio tedesco nell’ambito della scolarizzazione del figlio disabile, cosicché le autorità tedesche sono perfettamente in grado di effettuare tutti i controlli necessari ai fini di una siffatta individualizzazione, anche se tale figlio e i suoi genitori risiedono abitualmente in un altro Stato membro. Peraltro, e in ogni caso, tale governo non spiega in che modo il fatto di risiedere nel territorio nazionale sarebbe necessario per l’individualizzazione di detta prestazione in natura.
52 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica al figlio disabile di un lavoratore frontaliero, cittadino dell’Unione, alla condizione che tale figlio risieda nel territorio nazionale, dato che una condizione del genere eccede quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti da tale normativa.
Sulla terza questione
53 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.
Sulle spese
54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
dev’essere interpretato nel senso che:
una prestazione, come l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dal Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale, nono libro), non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, poiché la concessione di tale prestazione non è subordinata al soddisfacimento di condizioni oggettive, ma si basi su una valutazione individuale, da parte dell’autorità nazionale competente, delle esigenze della persona interessata.
2) L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica al figlio disabile di un lavoratore frontaliero, cittadino dell’Unione, alla condizione che tale figlio risieda nel territorio nazionale, dato che una condizione del genere eccede quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti da tale normativa.
Firme
1 Lingua processuale: l'inglese.