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Document 32026R0826
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/826 of 14 April 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the listing of pests and rules on the introduction into, and movement within, the Union territory of plants, plant products and other objects
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
C/2026/2303
GU L, 2026/826, , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/826/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/826 |
15.4.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/826 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 35, paragrafi 1, 2 e 5, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafi 2 e 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, l’articolo 79, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione. |
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(2) |
Sono disponibili informazioni scientifiche e tecniche, nuove o aggiornate, derivanti dalle valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO») e dagli Stati membri, che servono da base per l’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi. È necessario pertanto aggiornare le rispettive prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti colpiti da tali organismi nocivi, come pure le rispettive norme relative alla certificazione di tali prodotti. |
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(3) |
L’EPPO ha effettuato varie analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi Agrilus bilineatus (Weber) (3), Gymnandrosoma aurantianum Lima (4) e Naupactus xanthographus (Germar) (5). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione al territorio dell’Unione. Essi dovrebbero pertanto essere elencati nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. |
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(4) |
Gli organismi nocivi Acidiella kagoshimensis (Miyake), Acidoxantha bombacis de Meijere, Callistomyia flavilabris Hering, Euphranta oshimensis (Shiraki), Gastrozona nigrifemur David & Hancock, Insizwa oblita (Munro), Paratephritis fukaii Shiraki, Paratephritis takeuchii Ito e Urophora christophi Loew, appartenenti alla famiglia Tephritidae, a causa della specificità dell’ospite, non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il loro potenziale impatto ambientale, sociale o economico inaccettabile. Essi dovrebbero pertanto essere rimossi dall’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(5) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche contenute nella rispettiva analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuata dall’EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi Agrilus bilineatus (Weber), Gymnandrosoma aurantianum Lima e Naupactus xanthographus (Germar). È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, così come le rispettive prescrizioni, negli elenchi di cui agli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(6) |
L’organismo nocivo Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. è elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tale organismo nocivo è stato tuttavia rilevato in campioni d’acqua in focolai segnalati in Ungheria e nei Paesi Bassi. Di conseguenza è opportuno elencarlo come organismo nocivo di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione e spostarlo pertanto dall’allegato II, parte A, al medesimo allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’organismo nocivo Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. è stato inoltre rilevato sulle piante importate di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe. Negli ultimi anni sono stati segnalati nel territorio dell’Unione focolai di tale organismo nocivo in vivai in cui erano coltivate piante di Zingiber officinale Roscoe. |
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(7) |
Di conseguenza, e al fine di proteggere il territorio dell’Unione dal rischio fitosanitario connesso a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., è opportuno stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione da paesi terzi e per lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante da impianto e dei rizomi di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe. È pertanto opportuno modificare gli allegati XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi le piante di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe. |
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(8) |
L’isola della Corsica (Francia), l’Irlanda, ad eccezione della città di Galway, e alcune parti dell’Italia sono state riconosciute come zone protette in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, l’Irlanda e la Francia hanno chiesto per i loro interi territori la revoca dello status di zona protetta in relazione a tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, l’Italia ha chiesto la revoca dello status di zona protetta per la Liguria, la Valle d’Aosta e alcune parti delle province di Lombardia e Toscana. A seguito di tale richiesta, l’intero territorio della Francia e dell’Irlanda e alcune parti dell’Italia non dovrebbero più essere riconosciuti come zone protette in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. È pertanto opportuno sopprimere le relative voci negli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(9) |
Nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punti 72.1, 72.2 e 72.3, l’origine dei frutti rispettivamente di Capsicum L. e Solanum L., di Annona L. e Carica papaya L. e di Psidium guajava L. in relazione agli organismi nocivi Bactrocera latifrons (Hendel), Bactrocera dorsalis (Hendel), e Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) dovrebbe essere rivista per includervi Israele e Taiwan, in quanto erroneamente omessi. |
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(10) |
Nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punti 32.2, 32.3, 32.4, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, l’origine delle piante e dei prodotti vegetali ospiti degli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat e Apriona cinerea Chevrolat dovrebbe essere rivista per includervi Israele e Taiwan, in quanto erroneamente omessi. |
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(11) |
In prossimità del confine del Kazakhstan con la Russia si sono recentemente verificati focolai di Agrilus planipennis Fairmaire, che richiedono di conseguenza l’introduzione di misure per alcune specie di piante e legname originarie del Kazakhstan allo scopo di prevenire l’ingresso di tale organismo nocivo nel territorio dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni relative alle piante ospiti dell’organismo nocivo specificato di cui agli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi anche i prodotti originari del Kazakhstan. |
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(12) |
Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 figurano prescrizioni per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione di piante da impianto con radici, coltivate all’aperto, che ospitano Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Nouioui et al. e Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. Tali prescrizioni dovrebbero essere chiarite menzionando specificamente la pertinente legislazione dell’Unione relativa a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione (6). |
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(13) |
È opportuno modificare di conseguenza le prescrizioni relative agli spostamenti interni di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per alcuni ospiti di Globodera pallida (Stone) Behrens e di Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens al fine di allinearle alle prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione (7). |
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(14) |
Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 figurano prescrizioni per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione di piante da impianto di Vitis L., escluse le sementi, che ospitano Grapevine flavescence dorée phytoplasma. È opportuno modificarle al fine di includervi prescrizioni per le piante da impianto, escluse le sementi, coltivate in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e dei suoi vettori. |
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(15) |
Alcuni codici NC o le rispettive descrizioni di cui agli allegati VII, X, XI, XII, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rimossi dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8) o sono stati sostituiti da altri codici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali codici negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(16) |
Alcuni codici NC o le rispettive descrizioni sono stati erroneamente omessi negli allegati VI, VII, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e dovrebbero pertanto essere aggiunti. |
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(17) |
Il rischio fitosanitario connesso al legname di Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. e Ulmus L. in forma di fogli da impiallacciatura al di sotto di 6 mm e di segatura in relazione all’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Anoplophora glabripennis (Motschulsky) è considerato molto basso. Per questo motivo non si applicano prescrizioni particolari per questo tipo di legname. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere rimossi dalla relativa voce nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(19) |
Le norme relative all’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, le rispettive prescrizioni particolari e la pertinente modifica dei codici NC nell’allegato XI, parte A, come pure le revisioni relative all’organismo nocivo Ralstonia pseudosolanacearum (Safni et al.) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 ottobre 2026. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni. |
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(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato, punto 1), lettere a), b) e c), punto 4), punto 5), lettera c), punto 8), lettere a) e c), lettera f.i), lettera f.ii.B), lettera g.ii), lettera g.iv.B), e punto 11), si applica a decorrere dal 15 ottobre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(3) EPPO (2019), «Pest risk analysis for Agrilus bilineatus », disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/AGRLBL/documents.
(4) EPPO (2020), «Pest risk analysis for Gymnandrosoma aurantianum (Lepidoptera: Tortricidae), citrus fruit borer, macadamia fruit borer», disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/ECDYAU/documents.
(5) EPPO (2020), «Pest risk analysis for Naupactus xanthographus », disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/NAUPXA/documents.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1195/oj).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj).
(8) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2023/2364, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj).
ALLEGATO
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
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1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
nell’allegato III, tabella, sezione a) («Batteri»), punto 1, la terza colonna («Zone protette») è così modificata:
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3) |
nell’allegato VI, punto 18, colonna «Codice NC», dopo «ex 0602 10 90 » sono inseriti «ex 0602 20 20 » ed «ex 0602 20 80 »; |
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4) |
l’allegato VII è così modificato:
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5) |
l’allegato VIII è così modificato:
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6) |
nell’allegato IX, tabella, punti 1 e 2, la colonna «Zone protette» è così modificata:
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7) |
nell’allegato X, la tabella è così modificata:
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8) |
nell’allegato XI, la parte A è così modificata:
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9) |
nell’allegato XI, parte B, seconda colonna, dopo la voce «0804 20 10 » è inserita la voce seguente: «Mangostani ex 0804 50 00 »; |
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10) |
nell’allegato XII, punto 8 («Altro»), è aggiunta la voce seguente:
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11) |
nell’allegato XIII, fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:
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12) |
negli allegati VII, X, XI, XII, XIII e XIV i codici NC seguenti sono così sostituiti:
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(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell’11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj).»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/826/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)